12.2020.68
Contratto di lavoro - provvigione - interpetazione di clausole contrattuali
25 maggio 2021Italiano19 min
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 20 maggio 2020 è stata recapitata
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.68
Lugano
25 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.118
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 18
aprile 2018 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'286.09 oltre
interessi al 5% dal 3 marzo 2015 a titolo di provvigioni;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto con sentenza 20 maggio 2020 ha integralmente accolto;
appellante la
convenuta con appello 28 maggio 2020 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando le
spese giudiziarie di prima e seconda sede;
mentre con risposta 16
luglio 2020 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con un contratto denominato
“di collaborazione” sottoscritto il 29 dicembre 2010 AO 1 è stato
assunto dalla AP 1 quale consulente e intermediatore assicurativo del servizio
esterno a partire dal 1° gennaio 2011. Il contratto prevedeva quale
corrispettivo per l’attività esercitata il versamento di “una percentuale su
base annua” del 50% “delle commissioni generate dal portafoglio” del
consulente per i rami assicurativi generali, vita collettiva e di persone,
rispettivamente di una “provvigione unica” del 60% “sulle commissioni
delle assicurazioni vita individuali” (doc. C, art. 5 e allegato 1). Al
termine della collaborazione attiva il consulente aveva diritto a “un’indennità
annuale” del 30% delle commissioni generate dal suo portafoglio clienti per
tutti i rami assicurativi per la durata di 5 anni (doc. C, art. 10 e allegato
1).
B. Il 30 aprile 2014 AP
1 ha disdetto il contratto di collaborazione con AO 1 per il 31 luglio
successivo, termine prorogato in seguito al 31 agosto 2014 (doc. D, E) e il 3
aprile 2015 gli ha inviato il conteggio finale delle provvigioni per il periodo
gennaio 2013 – dicembre 2014, dal quale risultava un importo complessivo a
favore della datrice di lavoro di fr. 3.79 (fr. 3'439.67 di provvigioni 2013 +
fr. 94'556.54 di provvigioni 2014 ./. fr. 98’000.- di acconti versati nel 2014,
doc. G).
C. Con petizione 18
aprile 2018 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
H), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 15'286.09 oltre interessi al
5% dal 3 marzo 2015. A suo dire, per il periodo di validità del contratto di
collaborazione dal 1° gennaio al 31 agosto 2014 egli avrebbe diritto al 50%,
rispettivamente al 60% delle commissioni incassate dalla convenuta in tale
periodo (pari a un importo di fr. 87'500.05 per i rami assicurativi generali e
di fr. 12'860.85 per il ramo assicurativo vita individuale, calcolati sulla
base dei dati di cui al doc. F), mentre per il periodo successivo alla disdetta
(1° settembre – 31 dicembre 2014) le provvigioni ammonterebbero al 30% dei
premi incassati in quel periodo per tutti i rami assicurativi (fr. 9'459.36,
rispettivamente fr. 26.16), per un importo complessivo di fr. 109'846.42. A
tale somma andrebbero aggiunti fr. 3'439.67 (pari al saldo delle provvigioni
del 2013) e dedotti gli anticipi ricevuti per il 2014 (di fr. 98’000.-), per un
saldo in suo favore di fr. 15'286.09.
D. Con risposta 22
maggio 2018 AP 1 si è integralmente opposta alla pretesa attorea, contestando
il calcolo delle provvigioni. A suo dire, esse andrebbero determinate partendo
dalla totalità delle commissioni da lei incassate per l’intero 2014, risultanti
dal doc. F (fr. 206'531.30 per i rami assicurativi generali, pari a una provvigione
del 50% di fr. 103'265.65; rispettivamente fr. 21'521.94 per l’assicurazione
vita individuale pari una provvigione del 60% di fr. 12'913.16), e calcolate pro
rata temporis per gli 8 mesi durante il quale il dipendente ha lavorato
alle sue dipendenze. La provvigione 2014 ammonterebbe pertanto a fr. 68'843.77
(fr. 103'265.65 : 12 x 8) per i rami assicurativi generali rispettivamente a
fr. 8'608.78 (fr. 12'913.16 : 12 x 8) per il ramo assicurazione vita
individuale, per un importo complessivo di fr. 77'452.54. A tale somma
andrebbero aggiunti fr. 3'439.67 (pari al saldo delle provvigioni del 2013) e
fr. 17'103.99 (pari all’indennità per fine collaborazione attiva per il periodo
settembre – novembre 2014) e dedotti gli anticipi versati nel 2014 di fr. 98’000.-,
per un saldo negativo a carico del lavoratore di fr. 3.79. La convenuta ha inoltre
contestato di dovere un’indennità del 30% per il mese di dicembre 2014 siccome
Fatti
i clienti del portafoglio dell’attore non sarebbero rimasti presso di lei.
E. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore aggiunto, con decisione 20 maggio 2020 qui impugnata, ha accolto la
petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr. 15'286.09, oltre interessi al
5% dal 3 marzo 2015, in favore di AO 1, senza prelevare oneri processuali e
obbligando la convenuta a rifondere alla controparte fr. 2’600.- a titolo di
ripetibili.
F. Con appello 28 maggio
2020 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione, protestando le spese giudiziarie di entrambe le sedi.
Con risposta 16 luglio 2020 l’attore si è opposto integralmente al gravame,
protestando spese e ripetibili di appello.
E considerato
in diritto: 1. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 20 maggio 2020 è stata recapitata
all’appellante il 25 maggio seguente (v. tracciamento dell’invio doc. C
dell’appello), per cui l’appello 28 maggio 2020 è tempestivo, così come lo è la
risposta inoltrata dall’attore nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312
cpv. 2 CPC.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto, premesso che tra le parti era litigiosa la
questione riguardante le modalità di calcolo delle provvigioni rivendicate
dall’attore per il 2014 in seguito alla conclusione del rapporto di lavoro e
ritenuto che agli atti non vi erano prove in merito alla reale e comune volontà
delle parti, ha proceduto a un’interpretazione oggettiva delle loro
dichiarazioni di volontà contenute nel contratto di collaborazione (doc. C).
Sulla base del chiaro tenore delle relative clausole contrattuali e in assenza
di altre circostanze che avrebbero permesso di giungere a un diverso risultato,
il primo giudice ha concluso che il senso che in buona fede le parti potevano e
dovevano ragionevolmente attribuire alle pertinenti clausole contrattuali
disciplinanti il diritto alle provvigioni fosse quello secondo cui fino allo
scioglimento del contratto il consulente aveva diritto alle provvigioni
calcolate secondo l’art. 5 e l’allegato 1 fino a quella data e secondo l’art.
10 e l’allegato 1 per il periodo successivo. Il Pretore aggiunto, accertato che
l’attore aveva cessato ogni attività lavorativa per la convenuta a partire dal
31 agosto 2014 e che almeno fino alla fine del 2014 il suo portafoglio clienti
era rimasto presso di lei, ha ritenuto adempiute le condizioni per
l’ottenimento della provvigione al termine della collaborazione attiva ai sensi
dell’art. 10 e dell’allegato 1 del contratto. Il primo giudice ha pertanto
concluso che le pretese vantate dall’attore erano conformi alla menzionata
interpretazione oggettiva. Considerato che sia l’ammontare delle provvigioni
per il 2014 e degli ulteriori importi aggiunti o sottratti fino a raggiungere
il saldo di fr. 15'286.09 sia gli interessi moratori non erano stati contestati
dalla controparte, egli ha infine accolto la petizione.
3. Con l’appello la
convenuta contesta l’interpretazione delle clausole contrattuali eseguita dal
Pretore aggiunto e ribadisce la tesi secondo cui l’attore avrebbe diritto al
50%, rispettivamente al 60% delle commissioni da lei incassate durante l’intero
2014, calcolato tuttavia pro rata temporis per gli 8 mesi durante i
quali egli ha svolto la propria attività. Il consulente esterno avrebbe diritto
a ricevere una provvigione su tutte le commissioni generate dal suo portafoglio
clienti durante tutto l’anno, da adeguare tuttavia alla durata effettiva dei
servizi da lui forniti, ritenuto che il diritto alla provvigione sarebbe
correlato alle prestazioni fornite dal consulente in suo favore e non
all’incasso delle commissioni.
4. In concreto non è
contestato che il rapporto contrattuale è da qualificare come un contratto di
lavoro ai sensi degli art. 319 seg. CO e che le parti, quale remunerazione del
collaboratore, hanno pattuito il versamento di una provvigione. Controversa in
appello è l’interpretazione del Pretore aggiunto delle clausole contrattuali
riguardanti le modalità di calcolo della provvigione a seguito
dell’interruzione del rapporto di lavoro a fine agosto 2014.
5. Nel diritto svizzero
la questione di sapere se le parti hanno concluso un accordo è sottoposta al
principio della priorità della volontà soggettiva sulla volontà oggettiva (DTF 144 III 93 consid.
5.2.1; 123 III 35 consid.
2b). Il giudice deve quindi in un primo tempo ricercare la reale e comune
volontà delle parti, se del caso sulla base di indizi. Costituiscono indizi in
questo senso non solo il tenore delle dichiarazioni di volontà, ma tutte le
circostanze che permettono di scoprire la reale volontà delle parti, sia che si
tratti di circostanze anteriori alla conclusione del contratto o dei fatti
posteriori alla stessa, in particolare il comportamento ulteriore delle parti
che stabilisce quale era all'epoca la concezione dei contraenti.
L'apprezzamento di questi indizi concreti da parte del giudice, secondo la sua
generale esperienza di vita, costituisce un accertamento di fatto (DTF 144 III 93 consid.
5.2.2, con rinvii).
Se il giudice non riesce a
determinare la volontà reale e comune delle parti - per mancanza di prove o
perché quest'ultime non sono concludenti - o se constata che una parte non ha
capito la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto,
egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè
stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo
le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle
dichiarazioni di volontà dell'altra. Si tratta di un'interpretazione basata sul
principio dell'affidamento, che è una questione di diritto (DTF 144 III 93 consid.
5.2.3).
6. Il Pretore aggiunto
ha dapprima ritenuto che agli atti non vi erano prove della reale e comune
volontà delle parti in merito alle modalità di calcolo della provvigione dovuta
al lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse terminato nel corso
dell’anno. L’appellante ritiene invece che la reale e concorde volontà delle
parti sarebbe emersa dalle risultanze istruttorie. Al riguardo rinvia
all’audizione testimoniale di __________ C__________ (membro del consiglio di
amministrazione della convenuta fino a settembre 2014 e successivamente
amministratore delegato della stessa fino al mese di agosto 2016, doc. 7)
nonché agli interrogatori di __________ G__________ (presidente del consiglio
di amministrazione della convenuta dal 2013, doc. 7) e __________ R__________
(direttore della convenuta dal 2013, doc. 7). A prescindere dal limitato valore
probatorio di tali audizioni, stante la vicinanza del teste alla convenuta, e
l’assenza di ulteriori mezzi di prova suffraganti le dichiarazioni degli
interrogati, dalle stesse non emerge alcun elemento da cui poter dedurre quale
fosse all’epoca della sottoscrizione del noto contratto la concezione del
consulente, limitandosi il teste e gli interrogati a riportare il punto di
vista della datrice di lavoro, né emerge alcunché in merito alle trattative
condotte tra le parti per giungere alla stipulazione dell’accordo nel 2010, a
cui nessuno dei verbalizzati ha partecipato. In assenza di ulteriori elementi
oggettivi, ad esempio di conteggi di altri consulenti attestanti le modalità di
calcolo della provvigione nel caso di interruzione del contratto di
collaborazione nel corso dell’anno o la loro audizione, la semplice
dichiarazione del presidente del CdA e del direttore della convenuta,
Considerandi
rispettivamente di un teste a lei vicino, secondo cui la modalità di calcolo
della provvigione proposta dalla datrice di lavoro sarebbe stata la “prassi”,
non è sufficiente per potere ammettere l’esistenza di una concorde soggettiva
volontà. La clausola contrattuale va di conseguenza interpretata secondo il
principio dell’affidamento, come ha giustamente ritenuto il Pretore aggiunto.
Per completezza
giova osservare che, contrariamente a quanto pretende l’appellante, in concreto
non può in ogni caso essere rimproverata al Pretore aggiunto una violazione del
diritto alla prova per non avere tenuto conto dell’audizione del teste e degli
interrogatori della parte. Ciò potrebbe semmai costituire un errato
apprezzamento delle prove o una violazione del diritto per non avere rispettato
i principi di interpretazione, ciò che come visto non è tuttavia il caso.
7.
L’appellante ritiene
che anche secondo un’interpretazione oggettiva l’unico senso che le parti
potevano in buona fede attribuire alle pertinenti clausole contrattuali fosse
quello secondo cui in caso di interruzione del rapporto di collaborazione
durante il corso dell’anno, il consulente sarebbe stato pagato in base alle
commissioni generate dal suo portafoglio durante tutto l’anno civile nella
misura del 50%, rispettivamente del 60% a dipendenza del ramo assicurativo, ma
unicamente per il periodo in cui egli aveva effettivamente fornito le sue prestazioni,
ritenuto che per il periodo successivo egli non avrebbe più fornito alcuna
attività di consulenza e di gestione delle polizze. La datrice di lavoro non
avrebbe infatti avuto alcun interesse a riconoscere una remunerazione al
consulente senza nessuna controprestazione in cambio. Il fatto di considerare,
nel calcolo dell’importo complessivo, le commissioni incassate dopo
l’interruzione del rapporto di lavoro, terrebbe conto dell’interesse del
consulente di vedersi comunque remunerata l’attività di acquisizione e di
intermediazione fornita anche nel caso in cui la commissione fosse incassata da
AP 1 in una parte dell’anno in cui il rapporto di collaborazione era già
terminato.
8.
In base al contratto
di collaborazione sottoscritto dalle parti, l’attore è stato assunto dalla
convenuta con il compito di svolgere “attività di consulenza e
intermediazione nell’ambito assicurativo”. Ai sensi dell’art. 5, “quale
corrispettivo per l’attività esercitata” le parti hanno pattuito il
versamento di “una percentuale su base annua delle commissioni generate dal
portafoglio” del consulente “per i rami assicurativi generali, vita
collettiva e di persone” (del 50%, allegato 1), rispettivamente una “provvigione
unica sulle commissioni delle assicurazioni vita individuali” (del 60%,
allegato 1). Il diritto alla provvigione nasceva con il pagamento del premio e
veniva versata al consulente tramite un acconto mensile con conguaglio entro il
31.
marzo dell’anno successivo. Il contratto prevedeva inoltre che “al
termine della collaborazione attiva” il consulente aveva diritto a un’“indennità
annuale di portafoglio” del 30% per 5 anni (art. 10 e allegato 1). Dal
tenore del contratto si deduce dunque che il consulente quale remunerazione per
l’attività svolta aveva diritto a una provvigione da determinare sulla base
delle commissioni generate dal suo portafoglio nell’anno precedente il
conguaglio, in funzione di una percentuale differenziata a dipendenza del tipo
di collaborazione e/o dell’affare concluso. Nel caso di collaborazione attiva
la percentuale ammontava al 50%, rispettivamente al 60% a dipendenza del ramo
assicurativo, mentre successivamente la stessa sarebbe stata del 30% per un
massimo di 5 anni per tutti i rami assicurativi. Dal tenore del contratto non è
oggettivamente possibile dedurre che in caso di interruzione del rapporto di
lavoro la provvigione andava calcolata sulle commissioni incassate in un anno
ma solo pro rata per i mesi in cui il consulente era stato attivo. Una tale
interpretazione è contraria alla natura della provvigione intesa quale
remunerazione per l’attività che il lavoratore ha (già) svolto e grazie alla
quale è stato validamente concluso l’affare, e non quale corrispettivo in
funzione del tempo impiegato. Secondo costante dottrina e giurisprudenza,
infatti, ai sensi dell'art. 322b cpv. 1 CO, di natura relativamente imperativa
(art. 362 CO), se per determinati affari è convenuta una provvigione del
lavoratore, essa è dovuta allorché l'affare è stato validamente concluso con il
terzo, rispettivamente allorché la rata o la prestazione diventa esigibile per
i casi e alle condizioni dell’art. 322b cpv. 2 CO, e se tra l’attività del
lavoratore e la conclusione dell’affare vi è un nesso causale (DTF 128 III 174;
Streiff/von Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed., n. 2 seg.
ad art. 322b CO). L’interpretazione e la conseguente modalità di calcolo
proposta dall’appellante produrrebbe di fatto un’illecita riduzione della
percentuale pattuita contrattualmente quale provvigione calcolata sulle
commissioni generate dal portafoglio dell’attore durante l’anno precedente e
già incassate dalla datrice di lavoro al momento dello scioglimento del
contratto. L’interpretazione delle clausole contrattuali ritenuta dal Pretore
aggiunto non può nemmeno essere rimessa in discussione dal fatto che non
terrebbe conto dell’interesse della datrice di lavoro a remunerare il
consulente, dopo l’interruzione del contratto di collaborazione, “solo per
l’attività effettivamente fornita”. In tal caso, la provvigione sarebbe da
determinare in applicazione dell’art. 10 e dell’allegato 1, che prevede una
percentuale inferiore pari al 30% e limitata nel tempo, proprio per tenere
conto del fatto che il consulente dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro non
fornisce più alcuna attività di consulenza e di gestione delle polizze. Tale
disposto tiene d’altra parte conto anche dell’interesse del consulente a
vedersi riconosciuta la remunerazione per l’attività di acquisizione e di
intermediazione svolta prima dell’interruzione della collaborazione anche se la
relativa commissione è incassata dalla datrice di lavoro successivamente. Da
ultimo
occorre aggiungere che l’interpretazione delle clausole
contrattuali proposta dall’attore e confermata dal Pretore aggiunto è
rafforzata pure dal fatto che la datrice di lavoro stessa, per i mesi
immediatamente successivi allo scioglimento del rapporto di lavoro, ha versato
al consulente le provvigioni nella misura del 30% in applicazione dell’art. 10
e allegato 1 (doc. 12).
Ne discende che il senso
oggettivo che le parti potevano in buona fede attribuire alle pertinenti
clausole contrattuali era che la provvigione sarebbe stata determinata sulla
base delle commissioni incassate dalla datrice di lavoro nell’anno civile precedente
il conteggio finale, che sarebbe stato allestito alla fine del mese di marzo
successivo per tenere conto di eventuali ristorni, ritenuto che la data di
interruzione del rapporto di collaborazione avrebbe determinato l’applicazione
di una percentuale differente sulle commissioni incassate nel rispettivo
periodo.
9.
L’appellante ritiene
infine che in ogni caso nessuna provvigione sarebbe dovuta all’attore per il mese
di dicembre 2014 siccome egli non si sarebbe adoperato a mantenere il suo
portafoglio clienti presso la datrice di lavoro. A suo dire, la clausola
contrattuale riguardante il diritto alla provvigione al termine della
collaborazione attiva ai sensi dell’art. 10 non mirava “a garantire all’ex
collaboratore una remunerazione di qualche mese durante i quali quest’ultimo
avrebbe trasferito l’intero portafoglio”. La tesi dell’appellante non può
essere seguita. Come visto precedentemente, il disposto citato mira infatti a
riconoscere all’ex collaboratore una provvigione sulle commissioni generate dal
suo portafoglio riconducibili all’attività da lui fornita prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro ma incassate dalla datrice di lavoro
successivamente. Il tenore della clausola è chiaro: fintanto che il portafoglio
clienti sarebbe rimasto presso la datrice di lavoro, generando delle
commissioni in suo favore (grazie al lavoro di acquisizione e fidelizzazione
del cliente svolto dal consulente durante il rapporto di lavoro), l’ex
collaboratore avrebbe avuto diritto a una provvigione del 30% per un massimo di
5.
anni. Dal momento in cui il portafoglio clienti sarebbe stato trasferito,
egli non avrebbe più potuto pretendere alcunché. Contrariamente a quanto sembra
reputare l’appellante, dalla clausola in questione non è possibile dedurre un
obbligo del consulente di lasciare (definitivamente) il portafoglio alla
convenuta per gli anni successivi al termine della collaborazione né un impegno
a rinunciare a qualsiasi altra attività concorrenziale. Posto che l’appellante
non contesta l’accertamento pretorile, secondo cui almeno fino alla fine del
2014.
il portafoglio dell’attore era restato alla datrice di lavoro, le
condizioni per pretendere la provvigione al termine della collaborazione attiva
ai sensi dell’art. 10 e allegato 1 sono adempiute.
10.
In assenza di
ulteriori censure in merito all’ammontare delle provvigioni riconosciute
all’attore, la decisione impugnata va confermata.
11.
Ne discende la
reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1
lett. a CPC). Trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con
un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC), non si
prelevano spese processuali. Le ripetibili, calcolate su un valore litigioso di
fr. 15'286.09, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse, determinate
in base all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno
opportunamente ridotte per tenere conto dei paralleli incarti (12.2020.66,
12.2020.67
e 12.2020.69) dall’analogo contenuto e del relativo dispendio
complessivo per la trattazione delle procedure.
12.
Il valore di causa
supera la soglia di fr. 15'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 28 maggio
2020 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 20 maggio 2020 della
Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Non si prelevano
oneri processuali. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 800.- per ripetibili
d’appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).