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Decisione

12.2020.73

Ammissione all'assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado

1 luglio 2020Italiano7 min

di confermare l’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio in sede d’appello

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2020.73

Lugano

1° luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Stefani, giudice delegato

vicecancelliera:

Bellotti

preso atto dell’appello

12 febbraio 2020 presentato da

IS

1 (E)

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

CO

1

statuendo ora

sull’istanza di gratuito patrocinio per la procedura d’appello presentata

in data 3 giugno 2020 da IS 1;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il Pretore della

Giurisdizione di Locarno-Campagna, con decisione 14 gennaio 2020, ha respinto

la petizione inoltrata il 20 febbraio 2019 da IS 1 contro IS 1;

che con atto di appello

12 febbraio 2020 IS 1 ha chiesto in via principale di annullare il primo

giudizio e accogliere la petizione, mentre in via subordinata di annullarlo e

ritornare l’incarto al Pretore per una nuova decisione, il tutto con protesta

di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado;

che contestualmente

all’appello IS 1 ha presentato un’istanza di “conferma dell’assistenza

giudiziaria” con il gratuito patrocinio da parte dell’avv. PA 1 (subentrato

al precedente patrocinatore avv. __________);

che con ordinanza 18

febbraio 2020 il Presidente di questa Camera ha fissato a IS 1 un termine

scadente il 31 marzo 2020 per produrre un’istanza motivata che illustrasse la

sua situazione reddituale e patrimoniale con la relativa documentazione, con la

precisazione che la mancata presentazione di quanto richiesto entro tale data

avrebbe comportato la reiezione della domanda di gratuito patrocinio;

che con decisione 25

maggio 2020, l’istanza è stata respinta per mancato rispetto del suddetto

termine (inc. 12.2020.23);

che con nuova istanza

introdotta il 3 giugno 2020, Debora Scricciolo ha chiesto alla scrivente Camera

di confermare l’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio in sede d’appello

dell’avv. PA 1;

che la formulazione del

petitum dell’istanza è errata, considerato che la concessione del

gratuito patrocinio in primo grado è valida solo per quello stadio della

procedura ma non si estende a quello di secondo grado, per il quale deve essere

riproposta una nuova istanza (art. 119 cpv. 5 CPC), pena la perdita del

beneficio (Trezzini, in:

Commentario pratico al CPC, 2a ed., Vol. 1, n. 41 ad art. 119), sicché non è

Considerandi

possibile confermare alcunché, ma deve essere emanata una nuova decisione,

preceduta da un nuovo esame dei relativi presupposti;

che nel caso concreto

la situazione di indigenza dell’attrice - priva di sostanza patrimoniale, al

beneficio della sola rendita di disoccupazione spagnola di Euro 730.80 mensili,

convivente con il compagno che ha un reddito mensile di Euro 1'100.-, con costi

d’affitto dell’abitazione comune di Euro 600.- al mese e debiti nei confronti

della banca di complessivi Euro 7'700.- (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria e documenti prodotti nell’inc. 12.2020.23 richiamato) - risulta

sufficientemente comprovata, per cui si può senz’altro ammettere che ella, in

questa sede, non è verosimilmente in grado di far fronte alle spese processuali

e all’onorario del suo patrocinatore;

che relativamente alle

probabilità di successo dell’appello, la giurisprudenza definisce come prive di

probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono

notevolmente più ridotte rispetto ai rischi di sconfitta e che conseguentemente

non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una causa

non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di

sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori

alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei

mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in

base alle spese che si esporrebbe a sopportare (Huber,

in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª

ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, op.

cit., n. 38 ad art. 117; DTF 133 III 614 consid. 5; STF 5A_565/2011 del 14

febbraio 2012 consid. 3.2);

che la valutazione

dell’esistenza di sufficienti probabilità di successo deve essere effettuata in

base a un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze

esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 13 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., p. 590; STF 5A_565/2011 del 14 febbraio

2012.

consid. 3.2);

che,

a un esame sommario, le censure così sollevate con l’appello non appaiono palesemente irricevibili o palesemente

infondate e meritano un esame con latitudine cognitiva piena da

parte di questa Camera (STF 5A_858/2012 del 4 febbraio 2013 consid. 3.3.1.2);

in altri termini, l’eventuale esito (negativo) dell’appello non può

dirsi già sin d’ora scontato e le probabilità di successo dell’attrice non

appaiono più ridotte di quelle di una sua sconfitta;

che, nondimeno, la

domanda di gratuito patrocinio in parola può essere accolta solo parzialmente e

meglio nel senso che l’attrice va, da un lato, esentata dal

prestare gli anticipi e le spese processuali per la procedura d’appello e,

dall’altro, posta al beneficio del gratuito patrocinio a far tempo

dall’introduzione dell’istanza 3 giugno 2020, quindi con l’esclusione di tutte

le prestazioni del patrocinatore legale che sono state fornite prima, poiché

di principio il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto

retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC) e preso atto, da un lato, che la reiezione

dell’istanza del 12 febbraio 2020 è stata causata da un evitabile errore del

patrocinatore legale dell’attrice e, dall’altro, che quest’ultima non ha

evocato l’esistenza di circostanze eccezionali tali da imporre una deroga a

tale principio, non bastando sostenere che l’istanza introdotta

con l’appello non era priva di motivazione, né tantomeno essendo sufficiente

ricordare l’esistenza del Decreto esecutivo cantonale COVID-19 del 20 marzo

2020.

che, come già spiegato nella decisione del 25 maggio 2020, non può

derogare al diritto federale;

che nella procedura per

il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese

processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF 139 III

334.

consid. 4.2);

che l'impugnabilità

di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza

giudiziaria, segue la via dell'azione principale (STF 5A_565/2011 del 14

febbraio 2012 consid. 1.1), ritenuto che il valore litigioso ai

fini di un eventuale ricorso è stabilito in fr. 80'000.-;

che, una volta passata

in giudicato la presente decisione, l’appello sarà notificato alla convenuta

con l’assegnazione del termine per presentare la risposta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 e 119 CPC,

decide:

1. L’istanza 3 giugno 2020 è parzialmente accolta. Di conseguenza:

§ IS 1

è esentata dal prestare gli anticipi e le spese processuali per la procedura

d’appello inc. n. 12.2020.22;

§§ A IS 1 è

riconosciuto il gratuito patrocinio per la procedura d’appello inc. n. 12.2020.22

a far tempo dal 3 giugno 2020, senza effetto retroattivo.

L’avv. __________,

__________, è designato patrocinatore d’ufficio.

2. Non si

prelevano spese processuali per la procedura incidentale. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

- .

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

giudice delegato La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).

In

presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile

solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).