12.2020.73
Ammissione all'assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado
1 luglio 2020Italiano7 min
di confermare l’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio in sede d’appello
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2020.73
Lugano
1° luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Stefani, giudice delegato
vicecancelliera:
Bellotti
preso atto dell’appello
12 febbraio 2020 presentato da
IS
1 (E)
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
CO
1
statuendo ora
sull’istanza di gratuito patrocinio per la procedura d’appello presentata
in data 3 giugno 2020 da IS 1;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il Pretore della
Giurisdizione di Locarno-Campagna, con decisione 14 gennaio 2020, ha respinto
la petizione inoltrata il 20 febbraio 2019 da IS 1 contro IS 1;
che con atto di appello
12 febbraio 2020 IS 1 ha chiesto in via principale di annullare il primo
giudizio e accogliere la petizione, mentre in via subordinata di annullarlo e
ritornare l’incarto al Pretore per una nuova decisione, il tutto con protesta
di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che contestualmente
all’appello IS 1 ha presentato un’istanza di “conferma dell’assistenza
giudiziaria” con il gratuito patrocinio da parte dell’avv. PA 1 (subentrato
al precedente patrocinatore avv. __________);
che con ordinanza 18
febbraio 2020 il Presidente di questa Camera ha fissato a IS 1 un termine
scadente il 31 marzo 2020 per produrre un’istanza motivata che illustrasse la
sua situazione reddituale e patrimoniale con la relativa documentazione, con la
precisazione che la mancata presentazione di quanto richiesto entro tale data
avrebbe comportato la reiezione della domanda di gratuito patrocinio;
che con decisione 25
maggio 2020, l’istanza è stata respinta per mancato rispetto del suddetto
termine (inc. 12.2020.23);
che con nuova istanza
introdotta il 3 giugno 2020, Debora Scricciolo ha chiesto alla scrivente Camera
di confermare l’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio in sede d’appello
dell’avv. PA 1;
che la formulazione del
petitum dell’istanza è errata, considerato che la concessione del
gratuito patrocinio in primo grado è valida solo per quello stadio della
procedura ma non si estende a quello di secondo grado, per il quale deve essere
riproposta una nuova istanza (art. 119 cpv. 5 CPC), pena la perdita del
beneficio (Trezzini, in:
Commentario pratico al CPC, 2a ed., Vol. 1, n. 41 ad art. 119), sicché non è
Considerandi
possibile confermare alcunché, ma deve essere emanata una nuova decisione,
preceduta da un nuovo esame dei relativi presupposti;
che nel caso concreto
la situazione di indigenza dell’attrice - priva di sostanza patrimoniale, al
beneficio della sola rendita di disoccupazione spagnola di Euro 730.80 mensili,
convivente con il compagno che ha un reddito mensile di Euro 1'100.-, con costi
d’affitto dell’abitazione comune di Euro 600.- al mese e debiti nei confronti
della banca di complessivi Euro 7'700.- (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria e documenti prodotti nell’inc. 12.2020.23 richiamato) - risulta
sufficientemente comprovata, per cui si può senz’altro ammettere che ella, in
questa sede, non è verosimilmente in grado di far fronte alle spese processuali
e all’onorario del suo patrocinatore;
che relativamente alle
probabilità di successo dell’appello, la giurisprudenza definisce come prive di
probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono
notevolmente più ridotte rispetto ai rischi di sconfitta e che conseguentemente
non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una causa
non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di
sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori
alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei
mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in
base alle spese che si esporrebbe a sopportare (Huber,
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª
ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, op.
cit., n. 38 ad art. 117; DTF 133 III 614 consid. 5; STF 5A_565/2011 del 14
febbraio 2012 consid. 3.2);
che la valutazione
dell’esistenza di sufficienti probabilità di successo deve essere effettuata in
base a un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze
esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 13 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., p. 590; STF 5A_565/2011 del 14 febbraio
2012.
consid. 3.2);
che,
a un esame sommario, le censure così sollevate con l’appello non appaiono palesemente irricevibili o palesemente
infondate e meritano un esame con latitudine cognitiva piena da
parte di questa Camera (STF 5A_858/2012 del 4 febbraio 2013 consid. 3.3.1.2);
in altri termini, l’eventuale esito (negativo) dell’appello non può
dirsi già sin d’ora scontato e le probabilità di successo dell’attrice non
appaiono più ridotte di quelle di una sua sconfitta;
che, nondimeno, la
domanda di gratuito patrocinio in parola può essere accolta solo parzialmente e
meglio nel senso che l’attrice va, da un lato, esentata dal
prestare gli anticipi e le spese processuali per la procedura d’appello e,
dall’altro, posta al beneficio del gratuito patrocinio a far tempo
dall’introduzione dell’istanza 3 giugno 2020, quindi con l’esclusione di tutte
le prestazioni del patrocinatore legale che sono state fornite prima, poiché
di principio il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto
retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC) e preso atto, da un lato, che la reiezione
dell’istanza del 12 febbraio 2020 è stata causata da un evitabile errore del
patrocinatore legale dell’attrice e, dall’altro, che quest’ultima non ha
evocato l’esistenza di circostanze eccezionali tali da imporre una deroga a
tale principio, non bastando sostenere che l’istanza introdotta
con l’appello non era priva di motivazione, né tantomeno essendo sufficiente
ricordare l’esistenza del Decreto esecutivo cantonale COVID-19 del 20 marzo
2020.
che, come già spiegato nella decisione del 25 maggio 2020, non può
derogare al diritto federale;
che nella procedura per
il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese
processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF 139 III
334.
consid. 4.2);
che l'impugnabilità
di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza
giudiziaria, segue la via dell'azione principale (STF 5A_565/2011 del 14
febbraio 2012 consid. 1.1), ritenuto che il valore litigioso ai
fini di un eventuale ricorso è stabilito in fr. 80'000.-;
che, una volta passata
in giudicato la presente decisione, l’appello sarà notificato alla convenuta
con l’assegnazione del termine per presentare la risposta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 e 119 CPC,
decide:
1. L’istanza 3 giugno 2020 è parzialmente accolta. Di conseguenza:
§ IS 1
è esentata dal prestare gli anticipi e le spese processuali per la procedura
d’appello inc. n. 12.2020.22;
§§ A IS 1 è
riconosciuto il gratuito patrocinio per la procedura d’appello inc. n. 12.2020.22
a far tempo dal 3 giugno 2020, senza effetto retroattivo.
L’avv. __________,
__________, è designato patrocinatore d’ufficio.
2. Non si
prelevano spese processuali per la procedura incidentale. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
- .
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
giudice delegato La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).
In
presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile
solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).