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Decisione

12.2020.74

Appalto, prescrizione dell'azione di restituzione di acconti versati in eccesso, natura contrattuale della pretesa

27 gennaio 2021Italiano32 min

internet, di un video e di una brochure di presentazione, e precisava quali attività

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.74

Lugano

27 gennaio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.81 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8 aprile

2016 da

AO

1, __________

patrocinato

dall’ PA 1, __________

contro

AP

1, __________

patrocinata dall’ PA 2, __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al

pagamento di complessivi fr.

198'761.20 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 su fr.

118'127.36 e dal 28

settembre 2015 su fr. 80'633.84 a titolo di restituzione di importi

pagati in eccesso e

refusione di spese legali, nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________;

pretesa avversata dalla convenuta, che ha inoltre sollevato

l’eccezione di prescrizione e

con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte

al pagamento in

suo favore di fr. 13'140.45 oltre interessi del 5% dal 17 marzo

2014;

vista la decisione incidentale 29 aprile 2020 con cui

il Pretore aggiunto ha respinto

l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;

appellante la convenuta con atto di appello del 5 giugno

2020, con cui ha chiesto

di accogliere l’eccezione di prescrizione, annullare il giudizio

incidentale e

ritornare gli atti al Pretore aggiunto affinché si pronunci nel

merito delle pretese

non prescritte, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l’attore con risposta 27 agosto 2020 ha postulato la

reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In vista della realizzazione di un complesso immobiliare denominato

“__________” sulla part. n. __________ RFD di __________ di sua proprietà, AO 1

ha incaricato AP 1 di occuparsi della comunicazione e della promozione relative

al progetto, sottoscrivendo l’offerta 17 ottobre 2011 per un importo

complessivo di fr. 118'000.- IVA inclusa (doc. C), da versare per il 50% entro

15 giorni dalla firma del contratto (che in realtà non è mai avvenuta) e per il

restante 50% entro 15 giorni dalla conclusione del progetto. L’offerta

illustrava le prestazioni incluse, quali ad esempio la creazione di un sito

internet, di un video e di una brochure di presentazione, e precisava quali attività

e servizi fossero invece esclusi e da retribuire separatamente. Una

seconda offerta del 19 aprile 2012, denominata “integrazione lavori extra”,

prevedeva ulteriori prestazioni per un totale di fr. 29'411.64 IVA inclusa, con

analoghi termini di pagamento (doc. D). La mercede totale di cui alle due

offerte ammontava pertanto a fr. 147'411.64.

B.

Fra il novembre 2011 e il giugno 2013 AP 1 ha trasmesso a AO 1 sei

richieste di pagamento (doc. E-L), per un totale di fr. 304'411.64 (IVA

inclusa), regolarmente saldate. La richiesta di pagamento di cui al doc. E, per

complessivi fr. 59'000.-, era denominata “Acconto 50% Attività di

comunicazione __________”, quella di cui al doc. F “Integrazione Lavori

Extra Completati”, mentre gli altri documenti (doc. G, H, I e L) erano

contrassegnati dalla dicitura “Acconto lavori in corso” e contenevano la

distinta degli acconti già versati, nonché un resoconto delle prestazioni di AP

1.

C.

Nell’agosto 2013 la società ha trasmesso a AO 1 una nota di credito

per fr. 21'600.-, da porre in deduzione alle sue spettanze (doc. M), nonché una

settima richiesta di pagamento (“acconto”) per fr. 12'816.47 (doc. N),

che quest’ultimo si è tuttavia rifiutato di pagare, interrompendo i rapporti

contrattuali. Con scritto 5 maggio 2014 il medesimo ha successivamente domandato

alla controparte l’allestimento di una liquidazione finale corredata da un

dettagliato e completo resoconto di tutte le attività svolte che potesse

giustificare quanto preteso e tutti gli acconti già versati (doc. O). La

richiesta è stata reiterata con gli scritti doc. Z e AA.

D.

Con PE n. __________ dell’UE di __________ del 1° ottobre 2014 (doc.

CC) AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 118'127.36 oltre interessi a

titolo di rimborso degli acconti a suo dire versati in eccesso e di

risarcimento dei danni per le spese legali sostenute. L’escussa ha interposto

opposizione.

E.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 8

aprile 2016 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano, postulando

la sua condanna al pagamento di almeno fr. 198'761.20 oltre interessi del 5%

dal 1° ottobre 2014 su fr. 118'127.36 e dal 28 settembre 2015 su fr. 80'633.84 nonché

il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al predetto PE n. __________.

In sintesi, l’attore ha sostenuto di avere versato alla convenuta ingenti

importi a titolo di acconto poi rivelatisi ingiustificati alla luce delle

prestazioni svolte, ritenuto che quest’ultima ha fatturato prestazioni mai

concordate (ad esempio di project management) o mai svolte,

rispettivamente ha preteso importi eccessivi e ben maggiori di quelli

originariamente pattuiti nelle offerte doc. C e D. Nello specifico, l’attore ha

chiesto il pagamento di fr. 157'000.- per acconti versati in eccedenza rispetto

alla mercede pattuita per iscritto (fr. 304'411.64 - fr. 147'411.64), di

ulteriori fr. 30'000.- per il video previsto nell’offerta doc. C e dunque

compreso nella mercede pattuita, ma a suo dire mai consegnato, e di fr. 11'761.20 per spese legali (doc. P).

F.

Con risposta 25 agosto 2016 la convenuta si è opposta alla petizione

postulandone la reiezione (nella misura in cui ricevibile), rilevando che

l’offerta iniziale era fondata su una stima dei costi superata e modificata da

nuovi accordi fra le parti, rispettivamente dall’ampliamento delle prestazioni

richieste da AO 1, laddove i lavori effettuati erano ben evincibili dai

resoconti trasmessi. A suo dire, tutte le

opere commissionate e fatturate sono state diligentemente eseguite, terminate e

consegnate all’attore. Subordinatamente, la convenuta ha sollevato l’eccezione di

prescrizione (limitatamente alla pretesa restituzione delle somme versate

dall’attore in relazione alla “project management fee”),

poiché a suo modo di vedere la restituzione degli importi pagati in eccesso

sarebbe soggetta alle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 seg. CO) e

dunque al termine di prescrizione di un anno (art. 67 CO), nel frattempo

scaduto. Con contestuale domanda riconvenzionale, la medesima ha altresì

chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.

13'140.45

oltre interessi del 5% dal 17 marzo 2014, e meglio fr. 12'816.45 per il

pagamento del saldo di cui al doc. N e fr. 324.- per servizio di hosting.

G. Con

replica e risposta riconvenzionale 9 gennaio 2017, duplica e replica

riconvenzionale 15 maggio 2017 e duplica riconvenzionale 17 agosto 2017 le

parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni, contestando le

pretese avverse. L’attore ha in particolare contestato che le proprie pretese

siano prescritte. Esse sarebbero difatti di natura contrattuale e pertanto

sottoposte alla prescrizione decennale di cui all’art. 127 CO, ritenuto che i

vari pagamenti effettuati sono da considerare degli acconti versati nell’ambito

di un unico, ampio contratto ancora da verificare sulla base di

una liquidazione finale, con specifica indicazione di tutte le attività

svolte dalla convenuta e relativo saldo dei rapporti di dare ed avere. La

prescrizione non avrebbe neppure cominciato a decorrere, non avendo egli ancora

conoscenza dell’ammontare della sua pretesa di rimborso, in mancanza della

liquidazione finale richiesta. La convenuta da parte sua ha esteso l’eccezione

di prescrizione a tutte le pretese di restituzione della controparte e ha ribadito

che a suo modo di vedere quest’ultima già possedeva i necessari resoconti, che gli

importi versati dovrebbero essere intesi quali pagamenti incondizionati di

fatture parziali e che la loro (contestata) ripetizione sarebbe pertanto

sottoposta alla prescrizione annuale di cui all’art. 67 CO.

H.

Nell’ambito dell’udienza di prime arringhe

dell’11 ottobre 2017, le parti hanno concordato di limitare l’istruttoria alla

qualifica giuridica dei versamenti effettuati dall’attore e alla relativa

eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

I.

Dopo la produzione degli allegati conclusivi scritti, con decisione

incidentale 29 aprile 2020 il Pretore aggiunto

ha respinto l’eccezione di prescrizione, ponendo la tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, a carico della convenuta,

pure condannata a rifondere alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili.

J.

Con appello 5 giugno 2020 la convenuta si è aggravata contro tale

giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere l’eccezione di

prescrizione e ritornare gli atti al primo giudice affinché si pronunci nel

merito delle pretese non prescritte.

K.

Con risposta 27 agosto 2020 l’attore si è opposto al gravame,

postulandone l’integrale reiezione.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera

pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta

sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 5 giugno

2020.

contro la decisione incidentale 29 aprile 2020, notificata all’appellante

il 6 maggio 2020, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 27 agosto

2020.

dell’appellato (tenuto conto delle ferie giudiziarie).

2.

Con l’impugnata decisione, il giudice

di prime cure ha dapprima osservato che malgrado l’attore abbia in diversi

momenti incaricato la convenuta di eseguire prestazioni e opere varie, la

relazione intercorsa tra le parti dev’essere qualificata come un contratto

unico di appalto ex art. 363 seg. CO. Difatti, il doc. C riservava

espressamente l’esecuzione di numerose prestazioni supplementari (poi pattuite

e almeno in parte svolte), e tutte erano finalizzate alla promozione del

progetto immobiliare. Questi accertamenti non sono contestati nel gravame.

3.

Quanto ai pagamenti di cui ai

doc. E-L, secondo quanto appurato dal Pretore aggiunto, AO 1 ha specificato sin

dall’insorgere della controversia che essi erano dei meri acconti nell’attesa

di effettuare il conteggio a saldo, mentre nulla induce a ritenere che essi fossero

pagamenti (incondizionati) di fatture parziali, come sostenuto dalla convenuta:

non solo non è stato dimostrato un accordo fra le parti a procedere in tal

senso, ma ciò neppure trova un riscontro nel “contratto” di base (doc. C e D, che

prevedevano diverse modalità di pagamento), né nelle restanti risultanze

istruttorie. Solo i doc. C, D ed E recano in calce l’espressione di rito “eventuali

contestazioni vanno inoltrate entro il termine di…”, mentre le richieste di

pagamento di cui ai doc. G-N indicano chiaramente, quale loro oggetto, “acconto

lavori in corso” e definiscono quali acconti tutti i precedenti versamenti

effettuati da AO 1. Pertanto, la dicitura “invoice” (ovvero fattura)

apposta talvolta sui documenti non può essere determinante, ritenuto che la

convenuta riservava tale dicitura pure alle offerte (v. doc. D). Anche i testi __________

A__________ e __________ L__________, rispettivamente organo e collaboratore

della convenuta, hanno ripetutamente parlato di richieste di acconto con saldo

a conclusione dei lavori, rispettivamente di fatture anche per prestazioni

incomplete (aspetto peraltro problematico alla luce dell’art. 372 CO) o per

singole posizioni indicanti degli importi frutto di mera stima. Il primo

giudice ne ha concluso che i pagamenti dell’attore sono avvenuti a saldo di

richieste di acconto, con (quantomeno) implicita riserva di una verifica

completa alla fine dei lavori e della retrocessione di un eventuale saldo a suo

favore per quanto pagato in esubero. La sua pretesa in rimborso ha pertanto

natura contrattuale e soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 127

CO), pacificamente non ancora scaduto, tenuto anche conto degli atti

interruttivi (PE del 1° ottobre 2014 per l’importo di fr. 118'127.36 e istanza

di conciliazione 28 settembre 2015 per l’integralità del credito).

4.

Con il gravame, l’appellante osserva

che secondo una vecchia giurisprudenza del Tribunale federale, anche nel caso

del versamento di acconti con la riserva di una liquidazione finale, la pretesa

di restituzione di importi pagati in eccesso sottostava alle norme

sull’indebito arricchimento (DTF 25 II 869, consid. 3; DTF 32 II 630, consid.

4; DTF 42 II 674, consid. 2a; DTF 107 II 220, consid. 3). Rileva altresì che, anche

sulla base di decisioni più recenti - ad esempio le DTF 126 II (recte:

III) 119 e 133 III 356 - alla richiesta di restituzione si debba applicare il

diritto contrattuale unicamente se le parti hanno pattuito una liquidazione

finale basata su acconti di carattere provvisorio, rispettivamente se i pagamenti

sono stati eseguiti “sotto riserva”, laddove invece secondo un’asserita

dottrina maggioritaria neppure una simile riserva basterebbe per giustificare

l’applicazione del diritto contrattuale (v. Tercier/Bieri/Carron,

Les contrats spéciaux, 5. ed. 2016, pti. 4062 e 4064). Da un’ulteriore sentenza

dell’Alta Corte essa deriva il presunto principio secondo cui, una volta effettuato

il bilancio dei costi, l’eventuale correzione dei pagamenti già eseguiti e

dunque la restituzione di importi sarebbe possibile unicamente sulla base

dell’indebito arricchimento (DTF 133 III 356, consid. 3.2.2). Ne vorrebbe

pertanto concludere che dal momento in cui AO 1 ha ricevuto il bilancio dei

conti di cui al doc. N, le pretese di restituzione di quest’ultimo sarebbero

soggette al termine di prescrizione annuale di cui all’art. 67 CO.

5.

Siccome l’appellante menziona

la “dottrina maggioritaria”, ma poi si limita a indicare un solo contributo (riferito

all’art. 375 CO e dunque al sorpasso di un preventivo precedentemente concordato

e ancora attuale) ed espone giurisprudenza in parte datata e superata da più

recenti decisioni, occorre fare le seguenti precisazioni.

5.1

Giusta l’art. 127 CO, si prescrivono col decorso di dieci anni

tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone

diversamente. Secondo l’art. 67 CO, nella versione in vigore al momento

dell’avvio della controversia, l’azione di indebito arricchimento si

prescriveva invece in un anno (dal 1° gennaio 2020: 3 anni), decorrente dal

giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione

e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è sorto tale

diritto.

Il giudice di primo grado ha già esposto pertinente

dottrina in merito ai termini di prescrizione applicabili alle pretese di

rimborso (p. 5 e 6 dell’impugnato giudizio, alle quali si rinvia). Si può

comunque qui precisare che esse possono, a dipendenza delle circostanze, essere

fondate su un contratto, su un atto illecito o su un indebito arricchimento,

ritenuto che non tutte le prestazioni effettuate in un contesto contrattuale

trovano il loro fondamento nel contratto e possono essere rimborsate su tale

base (DTF 114 II 152, consid. 2 c/aa; DTF 127 III 421, consid. 3; DTF 133 III

356, consid. 3.2.1).

5.2

Non si può di regola ritenere che una pretesa di restituzione trovi

il suo fondamento nel contratto se essa riguarda il pagamento incondizionato e

senza riserve di una fattura (che ha condotto all’adempimento definitivo del

contratto), o il pagamento di importi derivanti da un contratto invalidato ex

tunc per vizio di forma o vizio di volontà o da un contratto mai sorto (ad

esempio perché una relativa condizione sospensiva non si è realizzata), oppure

ancora una prestazione assicurativa indebitamente percepita in assenza di

riserve riguardanti un conteggio finale (DTF 127 III 421, consid. 3 e 3c bb;

DTF 129 III 264, consid. 3.2.2 e 4.1; DTF 137 III 243, consid. 4.4.3- 4.4.7;

DTF 133 III 356, consid. 3.2.1; STF 4A_197/2018 del 13 dicembre 2018, consid.

3.2). Lo stesso dicasi per l’azione di ripetizione connessa con la revoca del

contratto ex art. 40f CO (fattispecie prossima ai vizi di volontà) o con

l’estinzione di un’obbligazione per impossibilità di adempimento giusta l’art.

119.

cpv. 2 CO (DTF 137 III 243, consid. 4.4.7 e 4.5). In tutti questi casi,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’azione di ripetizione

soggiace alle norme sull’indebito arricchimento e al termine di prescrizione di

cui all’art. 67 CO. La DTF 133 III 356 citata dall’appellante, riferita a un

rapporto di conto corrente, sottopone parimenti alle norme sull’indebito

arricchimento una pretesa di restituzione successiva al riconoscimento del

saldo (v. anche STF 4C.264/1993

del 23 dicembre 1993, consid. 4a/bb, pubbl. in: SJ 1994, p. 269 seg.), ritenuto

che il riconoscimento o il versamento definitivo di un saldo non può essere

paragonato alla ricezione di una richiesta di pagamento (come quella di cui al

doc. N) mai ottemperata dall’attore.

5.3

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l’esistenza di

una pretesa contrattuale esclude quella fondata sull’indebito arricchimento.

Difatti, laddove venga fornita una prestazione dovuta contrattualmente, il

contratto costituisce la causa della transazione, per cui il suo destinatario

non si è indebitamente arricchito senza causa legittima (DTF 126 III 119,

consid. 3a; DTF 114 II 152, consid. 2 c aa; DTF 127 III 421, consid. 3; DTF 137

III 243, consid. 4.4.1). Vi è peraltro la tendenza a fondare sempre di più le pretese

su una base contrattuale piuttosto che sull’arricchimento indebito qualora esse

possano essere ricondotte a un contratto mediante interpretazione o, nel caso

di una lacuna, completamento del medesimo (DTF 126 III 119, consid. 3c; DTF 137

III 243, consid. 4.4.1; DTF 129 III 264, consid. 4.1).

5.4

Ad esempio, secondo la giurisprudenza, il concetto di “acconto”

allude chiaramente alla natura provvisoria di un relativo pagamento e

presuppone una liquidazione finale in occasione della quale verranno determinati

i concreti rapporti di dare e avere fra le parti, e meglio verranno confrontati

i versamenti già effettuati e le spettanze della creditrice, compensando

l’eventuale differenza.

Ne discende che la pattuizione di acconti include,

secondo un’interpretazione oggettiva e il principio della buona fede (art. 2

CC) anche il tacito accordo secondo cui il debitore, al momento della

liquidazione, dovrà ancora pagare alla controparte un saldo se avrà versato

acconti insufficienti, ma potrà pretendere un rimborso se avrà versato acconti

eccessivi. In altre parole, il pagamento di acconti avviene di principio, anche

senza un’esplicita pattuizione contrattuale (differentemente da quanto sembra

sostenere l’appellante), con la riserva di una liquidazione finale e della

restituzione di un’eventuale eccedenza, pretesa che ha il suo fondamento nel

contratto e soggiace pertanto ai termini di prescrizione di cui all’art. 127

seg. CO (STF 4A_89/2012 del 17 luglio 2012, consid. 3.2.3; DTF 126 III 119,

consid. 2b e 3d; DTF 127 III 421, consid. 3c bb e cc; DTF 133 III 356, consid.

3.2.2). Secondo l’Alta Corte, lo stesso dicasi qualora in un contratto di

compravendita, di locazione o di appalto la retribuzione dovuta sia diminuita a

causa di difetti onde ristabilire l’equilibrio contrattuale, o qualora

un’esecuzione carente del mandato conduca a una riduzione o decadenza della

mercede dovuta, a prescindere che il mandante abbia versato degli acconti

oppure l’onorario in un ammontare già prestabilito (STF 4A_89/2012 del 17 luglio

2012, consid. 3.2.3; DTF 130 III 504, consid. 6.5 e 6.6). Anche le pretese di

restituzione derivanti dal recesso dal contratto sulla base dell’art. 109 CO sono

state assoggettate all’art. 127 CO (DTF 114 II 152, consid. 2c e 2d; DTF 127

III 421, consid. 3c bb; DTF 137 III 243, consid. 4.4.2 e 4.4.7).

6.

A mente dell’appellante, il

Pretore aggiunto avrebbe errato nell’osservare che la qualifica degli importi

in questione quali pagamenti incondizionati di fatture parziali non trova

riscontro nel contratto, innanzitutto perché non ne è mai stato formalmente

stipulato uno e i doc. C e D costituiscono delle semplici offerte. Inoltre,

esse sono state successivamente modificate nel senso che i relativi importi e

termini di pagamento hanno perso di attualità, poiché i servizi a lei richiesti

sono stati considerevolmente ampliati (v. doc. 40, che espone tutti i servizi aggiuntivi inizialmente non

preventivati). Solo l’11 novembre 2011, in ossequio a quanto pattuito

inizialmente, AO 1 le ha versato fr. 59'000.- (doc. E, ovvero il 50% della

mercede di cui al doc. C), mentre tutti i successivi pagamenti non sono compatibili

con gli accordi iniziali, a partire da quello di cui al doc. F, ove sono stati

fatturati e pagati separatamente i primi servizi addizionali richiesti. È

pertanto ovvio che le sue tesi non trovino un riscontro nei doc. C e D, poiché successivamente

le modalità di pagamento inizialmente pattuite sono state integralmente

modificate.

7.

Il ragionamento

dell’appellante è inadatto a indebolire il giudizio di prima sede, poiché il Pretore

aggiunto ha accertato l’ampliamento delle prestazioni di AP 1 (v. giudizio impugnato,

p. 4 e 5) e ha esaminato se la tesi di quest’ultima

relativa ai pagamenti parziali incondizionati trovasse un riscontro nelle

risultanze istruttorie, concludendo a ragione che le parti non hanno mai formalizzato

un simile sistema di pagamento, tant’è che nemmeno i doc. C e D lo prevedevano.

8.

Nel seguito del gravame,

l’appellante rileva che, proprio in seguito alla modifica delle prestazioni da

effettuare, ha concordato con AO 1 che i

pagamenti venissero eseguiti dietro presentazione di regolari rendiconti delle

attività svolte e del bilancio dei conti, senza mai pattuire, né esplicitamente

né tacitamente, una clausola di rimborso (non desumibile dalla mera interpretazione

grammaticale della dicitura “acconto” o “acconti” presente su alcuni

documenti), quanto piuttosto il pagamento definitivo e incondizionato di

prestazioni parziali regolarmente fatturate e dettagliate nei resoconti di cui

ai doc. G-N e dunque l’esclusione di una clausola di rimborso. Ciò si

evincerebbe dall’interpretazione delle circostanze concrete, e in particolare

dalle richieste di pagamento, dai comportamenti e dalle volontà delle parti

secondo il principio della buona fede. Le (contestate) pretese della

controparte sarebbero pertanto fondate sulle norme dell’arricchimento indebito

e soggette al termine di prescrizione annuale, che tuttavia non sarebbe stato

tempestivamente salvaguardato.

8.1

In primo luogo, l’appellante rimprovera al primo giudice di aver

trascurato che anche i doc. M e N stabilivano chiaramente che

“Eventuali reclamazioni vanno inoltrate entro 15

giorni dalla presente fattura” e che i doc. G-N esplicitavano altresì che “Resoconto

lavori, budget e fatture emesse sono disponibili nella tabella allegata” ed

erano denominati “fatture” (“invoice”). Inoltre, differentemente

da quanto egli accertato, il doc. D non era denominato “invoice”, bensì

“estimate”.

8.2

Ora, che la dicitura relativa al termine per sollevare

contestazioni fosse inclusa anche nei doc. M e N non può influire ai fini del

giudizio. Il doc. M altro non è che una nota di credito in favore di AO 1 (e

dunque non una richiesta di pagamento), mentre il doc. N non è mai stato saldato

né riconosciuto da quest’ultimo. Anzi, proprio il fatto che tale scritta sia

stata inopportunamente inserita in documenti nei quali non avrebbe dovuto comparire,

come un’offerta (doc. C e D) o una nota di credito (doc. M), attesta che la sua

presenza non può essere risolutiva e determinante per qualificare i pagamenti

in questione. Lo stesso vale per il termine “fattura” (in effetti pure

contenuto nell’offerta doc. D, non nella sua intestazione ma in calce al

documento), che peraltro non stride con il concetto di acconto. L’utilizzo del

termine “acconto” è stato per contro ben più consistente e coerente: non solo i

doc. E, G-L e N sono così definiti, ma tutte le distinte dei pagamenti già

effettuati dal committente definiscono i medesimi, dal primo all’ultimo, quali

acconti. Malgrado l’appellante sostenga che l’interpretazione grammaticale non

può essere determinante (mentre lo sarebbe laddove figura il termine “invoice”),

essa è comunque un chiaro punto di partenza per l’interpretazione della

fattispecie e un concreto elemento in favore della tesi attorea, ritenuto che

nel seguito della presente decisione si esamineranno le ulteriori circostanze.

8.3

L’appellante prosegue osservando che le norme sul contratto di appalto non impongono un

obbligo di liquidazione finale, a suo dire nemmeno necessaria nel caso in esame,

poiché la stessa avrebbe chiaramente fatturato le prestazioni eseguite. I pagamenti della controparte non erano degli anticipi,

bensì sono avvenuti dietro presentazione di regolari resoconti, e ciò a partire

dal doc. G, ove già veniva esposto un costo totale del progetto di fr.

273'091.04 e richiesto il

pagamento (seppur parziale) di tutte le opere e i servizi ivi dettagliati, e

poi con le richieste doc. H, I, L, M e N. I suddetti rendiconti contengono il bilancio dei conti, e meglio i servizi svolti, il

loro costo, i pagamenti già ricevuti e il rimanente saldo, laddove il doc. N chiedeva

un saldo finale di fr. 12'816.47.

A tal riguardo, l’appellante produce in questa sede il

doc. C, ovvero una tabella di raffronto fra i servizi e i costi fatturati nel

resoconto doc. H e nel resoconto doc. N, per mostrare che sono identici, tranne

che per un lavoro commissionato successivamente. In aggiunta a ciò,

l’appellante sostiene che la richiesta di pagamento doc. H già “comprendeva il pagamento per opere già eseguite,

consegnate e mai contestate”

(appello, p. 19), e che il doc. N è stato allestito in un momento in cui tutte le opere e i servizi erano

già stati consegnati e fatturati. Ciò sarebbe a suo dire desumibile dalla

cronologia da lei esposta in sede di risposta (pti. 146-154) e duplica (pti.

25-26, 32 e 95), che la controparte non avrebbe debitamente contestato, e che è

stata ripresa nel doc. D, pure prodotto con l’impugnativa. I resoconti sono

stati pacificamente ricevuti da AO 1, il quale ha dichiarato nel suo

interrogatorio (verbale 13 dicembre 2017, p. 2) di avere letto i relativi

dettagli perlomeno nel luglio 2013 con la ricezione del doc. L. Nel medesimo

frangente egli ha altresì dichiarato che, per quanto aveva compreso, i resoconti contenevano tutte le

prestazioni svolte sino a quel momento e

che riteneva dovuti gli acconti richiesti.

Secondo l’appellante, egli era conseguentemente in grado di verificare quanto eseguito

e ha addirittura approvato fatture e resoconti, apponendovi la sua firma e il

suo timbro (v. doc. I), riconoscendo dunque gli importi ivi esposti, senza mai

esprimere (né durante, né dopo la

consegna dei lavori, né alla ricezione del saldo doc. N) perplessità, lamentare manchevolezze o chiedere

chiarimenti sulle varie voci e sul calcolo del fatturato (malgrado l’obbligo di

sollevare reclamazioni entro 15 giorni, v. doc. M e N). A torto il

Pretore aggiunto avrebbe dunque osservato, senza riferimento a riscontri

oggettivi, che il committente ha immediatamente segnalato, dopo i primi

contrasti, di ritenere i pagamenti effettuati quali semplici acconti in attesa

di effettuare il conteggio a saldo: egli lo ha fatto solamente il 5 maggio 2014

(quasi 9 mesi più tardi), sollevando in mala fede le tardive e generiche

contestazioni di cui al doc. O e chiedendo una liquidazione finale. Se davvero

avesse confidato in un tacito accordo in tal senso, oppure nelle offerte

iniziali e nella pattuizione di importi forfettari, avrebbe dovuto reagire ben

prima. D’altronde lo stesso teste __________ A__________ (verbale del 13 dicembre 2017, p. 4) ha osservato che secondo lui AO 1 non ha chiesto una liquidazione finale poiché

già disponeva dei rendiconti allegati alle diverse fatture e contenenti nel

dettaglio i servizi prestati dalla società. Per il resto, né lui né __________

L__________ avrebbero mai ripetutamente

parlato di richieste di acconto, con saldo a conclusione dei lavori, considerato

in particolare che il primo ha parlato di “fatture”. Ne conseguirebbe che i

pagamenti non sono avvenuti in attesa di effettuare il conteggio a saldo, bensì

senza alcuna riserva sulla base di fatture incondizionate e prestazioni

fornite, il cui costo fisso era

già stato convenuto.

8.4

Come accennato,

l’appellante produce con la sua impugnativa i doc. C e D (confronto fra doc. H

e doc. N, cronologia delle prestazioni effettuate), senza tuttavia argomentare

sulla base dell’art. 317 CPC, spiegando perché gli stessi sarebbero ammissibili.

Qualora contenenti elementi di novità già proponibili in prima sede, i medesimi

sarebbero irricevibili. Secondo quanto illustrato dall’appellante essi

sarebbero piuttosto una riproposizione schematica di informazioni già contenute

in altri documenti e negli allegati introduttivi. In ogni caso, essi non sono

determinanti ai fini della presente vertenza, per i motivi che seguiranno.

8.5

Al presente stadio della procedura, limitata al tema

della prescrizione, determinare nel dettaglio se e quando le singole prestazioni

sono state eseguite e consegnate non è risolutivo. Difatti, la trasmissione di

rendiconti da parte di AP 1 non si pone in contrasto con il versamento di

acconti. A differenza degli anticipi, che vengono di principio corrisposti

prima dell’esecuzione delle relative prestazioni, gli acconti vengono richiesti

e versati sulla base delle prestazioni già svolte e di relativi rapporti sullo

stato dell’avanzamento dei lavori (“SAL”), e sono dunque di regola

proporzionati alle attività effettuate o in fase di svolgimento. Il fatto che per le prestazioni elencate nei

resoconti vi fosse eventualmente già un prezzo fisso concordato fra le parti,

rispettivamente che AO 1 abbia o meno riconosciuto il prezzo finale da pagare

per ciascuna prestazione, è una questione di merito che non riguarda la qualifica

dei pagamenti effettuati, che oltre a essere sempre stati, a livello

documentale, definiti quali acconti (v. sopra, consid. 8.2), non risultano

puntualmente riferiti a specifiche e ben circoscritte prestazioni (tant’è che

né l’appellante, né i testi o gli interrogati lo hanno illustrato e dimostrato),

bensì all’insieme delle attività esposte nei rendiconti, che nemmeno

risultavano integralmente terminate: come già giustamente evidenziato dal primo

giudice e non contestato dall’appellante (ciò che rende le sue censure di

dubbia ricevibilità, v. art. 310 e 311 CPC), ciò è ben evidente dalle

dichiarazioni di __________ A__________ e __________ L__________, i quali oltre

a parlare più volte di “acconti”, hanno ammesso che i rendiconti

riguardavano anche prestazioni “in corso d’opera” e “voci in via di sviluppo” (v. interrogatorio di __________ A__________,

verbale del 13 dicembre 2017, p. 4; teste __________ L__________, verbale

del 4 aprile 2019, p. 3-4). Il primo ha altresì dichiarato (p. 5 del verbale)

che gli importi richiesti nei doc. G e H costituivano unicamente una stima del

lavoro già svolto. Riassumendo, le richieste non riguardano il pagamento

puntuale, circoscritto e definitivo di tutto quanto già eseguito, bensì

piuttosto il pagamento regolare di importi durante la fase di esecuzione dei

lavori sulla base di stime e di prestazioni concluse, in corso e future.

8.6

A fronte di tutte queste circostanze, il semplice fatto che il

primo scritto agli atti riguardante la richiesta di una liquidazione finale sia

il doc. O non basta per sovvertire il giudizio di primo grado. Per il resto, già

si è detto che l’asserita pattuizione del prezzo delle varie prestazioni non

ostacola l’esistenza di un sistema di acconti. Neanche la presenza di firme e

timbri di AO 1 sulle richieste di pagamento e parzialmente anche sui resoconti,

o l’assenza di sue contestazioni in corso d’opera, possono dimostrare la natura

definitiva e incondizionata degli importi versati. In primo luogo perché non

risulta che il committente abbia potuto completamente verificarli per rapporto

alle prestazioni svolte e al loro valore (tant’è che essi non sono

riconducibili a puntuali servizi, i rendiconti contengono pure prestazioni

incomplete e in fase di svolgimento e il sistema di acconti presuppone per

l’appunto una liquidazione finale). In secondo luogo perché le sottoscrizioni

apposte sulle richieste di pagamento, piuttosto che dichiarazioni definitive

nei confronti di AP 1, devono essere interpretate quali ordini di pagamento nei

confronti della banca, laddove un committente che accetta di pagare degli

acconti non rinuncia per questo a una liquidazione finale.

8.7

Nemmeno si può concludere, sulla base delle argomentazioni

appellatorie, che il committente abbia confermato la consegna o il corretto

svolgimento di tutte le attività concordate approvando il saldo di cui al doc.

N. Ciò è in contrasto non solo con le sue dichiarazioni (verbale del 13 dicembre 2017, p. 2-3), ma anche con la sospensione dei pagamenti successivi

a quello di cui al doc. L, rispettivamente con il rifiuto di versare quanto

richiesto nel doc. N. Quanto al suo onere di contestazione nell’ambito degli allegati

introduttivi, egli ha pur sempre sostenuto che alcune prestazioni fatturate non

sono mai state concordate, contestando in particolare di dovere una “project

management fee” (petizione, p. 5, replica, p. 20 seg.), ha sottolineato di

ritenere i prezzi eccessivi per rapporto al lavoro eseguito e a quanto

inizialmente pattuito, ha lamentato carenze (ad esempio per quanto riguarda il

sito internet) nonché la mancata ultimazione e consegna del video (petizione,

p. 5-7, p. 55 e 60 replica), rilevando come l’onere della prova relativo alla

consegna delle opere incombesse alla controparte. La questione in ogni caso, nonché

quella della presenza di difetti, della loro tempestiva notifica e

dell’ammontare della mercede, non influiscono sulla natura dei pagamenti, e

dovranno invece essere chiarite nell’ambito della decisione di merito.

8.8

Ne consegue che nessuna delle censure appellatorie permette di

sovvertire il giudizio di primo grado. In altre parole, gli importi richiesti

sono da considerare quali acconti, e meglio dei regolari pagamenti a parziale copertura di un insieme di

prestazioni già svolte o in corso d’opera con implicita riserva di una

liquidazione finale. Ciò deve valere per tutti i versamenti, compreso quello di

cui al doc. F, in primo luogo perché l’appellante non espone considerazioni sufficientemente precise a

tal riguardo né tantomeno specifiche richieste, in secondo luogo perché

anch’esso viene definito quale acconto nei documenti successivi e inoltre

perché, tenuto conto del principio della buona fede, è opportuno considerare

tutti i versamenti nell’ambito di un unico contesto, e meglio di un mutevole rapporto

contrattuale in costante divenire che sarà da liquidare sulla base di una contrapposizione

fra i pagamenti del committente e le spettanze dell’appaltatrice. L’eventuale

restituzione di importi versati in eccesso soggiace pertanto al diritto

contrattuale e al termine di prescrizione decennale (v. sopra consid. 5.4),

chiaramente salvaguardato con l’inoltro dell’azione qui in oggetto.

9.

Visto l’esito del giudizio,

non è necessario esaminare la contestazione dell’appellato relativa

all’asserita tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla

controparte (poiché proposta in maniera frammentata, rispettivamente estesa a

tutte le pretese attoree solamente con la duplica).

10.

Benché esuli dal tema della presente decisione,

l’appellante censura altresì alcune considerazioni del primo giudice in

relazione all’onere della prova, a suo dire prematuramente ed erroneamente

ripartito. A torto il giudice di prima sede avrebbe difatti rilevato, a p. 6

dell’impugnato giudizio, che il committente dovrà dimostrare l’ammontare degli

acconti versati e l’appaltatrice la sua mercede, rispettivamente che gli

acconti ricevuti non sono eccessivi. Per l’appellante spetterebbe difatti a AO

1, il quale ha avviato un’azione fondata sull’indebito arricchimento,

dimostrare la sua pretesa. Anche nella denegata ipotesi in cui la natura della

sua pretesa fosse ritenuta di tipo contrattuale, l’onere della prova sarebbe

comunque a suo carico a fronte della sua accettazione senza riserve degli

importi pretesi/delle prestazioni ricevute (inversione dell’onere della prova).

11.

La questione attiene come detto al merito della

pretesa attorea e non deve essere qui risolta. Ad ogni modo, la pretesa di

restituzione in esame è di natura contrattuale e riguarda l’ammontare della

mercede. Simili controversie prevedono di principio l’onere per l’appaltatrice

di dimostrare quanto eseguito e l’onere per il committente di dimostrare, oltre

agli importi versati, anche le eventuali carenze del lavoro svolto. Spetterà

poi al Pretore aggiunto verificare se nella fattispecie si possa ammettere

l’accettazione, da parte di AO 1, delle varie prestazioni o del loro costo.

12.

In conclusione, l’appello deve

essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di

seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Tenuto

conto del tema limitato della presente decisione (art. 237 CPC in connessione

con l’art. 104 cpv. 2 CPC), e di un valore litigioso di fr. 187'000.- (fr.

157'000.- + fr. 30'000.-) le spese processuali, calcolate in base agli art. 2,

7.

e 13 LTG, ammontano a fr. 4'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base

dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle

spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 5’000.-.

13.

La decisione che

accerta l’assenza di prescrizione di una pretesa è una decisione incidentale ai

sensi dell’art. 93 LTF, che può essere impugnata innanzi al Tribunale federale

tramite il rimedio di diritto previsto per l'azione di merito (STF 2C_396/2015

del 12 maggio 2015, consid. 2.1 e 2.2; DTF 137 III 261, consid. 1.4). Nel

concreto, il valore litigioso della presente controversia raggiunge ampiamente la

soglia di fr. 30’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

5 giugno 2020 di AP 1, __________, è respinto,

nella misura

in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte

fr. 5'000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).

Il ricorso

è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90

LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).