12.2020.74
Appalto, prescrizione dell'azione di restituzione di acconti versati in eccesso, natura contrattuale della pretesa
27 gennaio 2021Italiano32 min
internet, di un video e di una brochure di presentazione, e precisava quali attività
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.74
Lugano
27 gennaio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.81 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8 aprile
2016 da
AO
1, __________
patrocinato
dall’ PA 1, __________
contro
AP
1, __________
patrocinata dall’ PA 2, __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al
pagamento di complessivi fr.
198'761.20 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 su fr.
118'127.36 e dal 28
settembre 2015 su fr. 80'633.84 a titolo di restituzione di importi
pagati in eccesso e
refusione di spese legali, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________;
pretesa avversata dalla convenuta, che ha inoltre sollevato
l’eccezione di prescrizione e
con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte
al pagamento in
suo favore di fr. 13'140.45 oltre interessi del 5% dal 17 marzo
2014;
vista la decisione incidentale 29 aprile 2020 con cui
il Pretore aggiunto ha respinto
l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;
appellante la convenuta con atto di appello del 5 giugno
2020, con cui ha chiesto
di accogliere l’eccezione di prescrizione, annullare il giudizio
incidentale e
ritornare gli atti al Pretore aggiunto affinché si pronunci nel
merito delle pretese
non prescritte, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attore con risposta 27 agosto 2020 ha postulato la
reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
In vista della realizzazione di un complesso immobiliare denominato
“__________” sulla part. n. __________ RFD di __________ di sua proprietà, AO 1
ha incaricato AP 1 di occuparsi della comunicazione e della promozione relative
al progetto, sottoscrivendo l’offerta 17 ottobre 2011 per un importo
complessivo di fr. 118'000.- IVA inclusa (doc. C), da versare per il 50% entro
15 giorni dalla firma del contratto (che in realtà non è mai avvenuta) e per il
restante 50% entro 15 giorni dalla conclusione del progetto. L’offerta
illustrava le prestazioni incluse, quali ad esempio la creazione di un sito
internet, di un video e di una brochure di presentazione, e precisava quali attività
e servizi fossero invece esclusi e da retribuire separatamente. Una
seconda offerta del 19 aprile 2012, denominata “integrazione lavori extra”,
prevedeva ulteriori prestazioni per un totale di fr. 29'411.64 IVA inclusa, con
analoghi termini di pagamento (doc. D). La mercede totale di cui alle due
offerte ammontava pertanto a fr. 147'411.64.
B.
Fra il novembre 2011 e il giugno 2013 AP 1 ha trasmesso a AO 1 sei
richieste di pagamento (doc. E-L), per un totale di fr. 304'411.64 (IVA
inclusa), regolarmente saldate. La richiesta di pagamento di cui al doc. E, per
complessivi fr. 59'000.-, era denominata “Acconto 50% Attività di
comunicazione __________”, quella di cui al doc. F “Integrazione Lavori
Extra Completati”, mentre gli altri documenti (doc. G, H, I e L) erano
contrassegnati dalla dicitura “Acconto lavori in corso” e contenevano la
distinta degli acconti già versati, nonché un resoconto delle prestazioni di AP
1.
C.
Nell’agosto 2013 la società ha trasmesso a AO 1 una nota di credito
per fr. 21'600.-, da porre in deduzione alle sue spettanze (doc. M), nonché una
settima richiesta di pagamento (“acconto”) per fr. 12'816.47 (doc. N),
che quest’ultimo si è tuttavia rifiutato di pagare, interrompendo i rapporti
contrattuali. Con scritto 5 maggio 2014 il medesimo ha successivamente domandato
alla controparte l’allestimento di una liquidazione finale corredata da un
dettagliato e completo resoconto di tutte le attività svolte che potesse
giustificare quanto preteso e tutti gli acconti già versati (doc. O). La
richiesta è stata reiterata con gli scritti doc. Z e AA.
D.
Con PE n. __________ dell’UE di __________ del 1° ottobre 2014 (doc.
CC) AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 118'127.36 oltre interessi a
titolo di rimborso degli acconti a suo dire versati in eccesso e di
risarcimento dei danni per le spese legali sostenute. L’escussa ha interposto
opposizione.
E.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 8
aprile 2016 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano, postulando
la sua condanna al pagamento di almeno fr. 198'761.20 oltre interessi del 5%
dal 1° ottobre 2014 su fr. 118'127.36 e dal 28 settembre 2015 su fr. 80'633.84 nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al predetto PE n. __________.
In sintesi, l’attore ha sostenuto di avere versato alla convenuta ingenti
importi a titolo di acconto poi rivelatisi ingiustificati alla luce delle
prestazioni svolte, ritenuto che quest’ultima ha fatturato prestazioni mai
concordate (ad esempio di project management) o mai svolte,
rispettivamente ha preteso importi eccessivi e ben maggiori di quelli
originariamente pattuiti nelle offerte doc. C e D. Nello specifico, l’attore ha
chiesto il pagamento di fr. 157'000.- per acconti versati in eccedenza rispetto
alla mercede pattuita per iscritto (fr. 304'411.64 - fr. 147'411.64), di
ulteriori fr. 30'000.- per il video previsto nell’offerta doc. C e dunque
compreso nella mercede pattuita, ma a suo dire mai consegnato, e di fr. 11'761.20 per spese legali (doc. P).
F.
Con risposta 25 agosto 2016 la convenuta si è opposta alla petizione
postulandone la reiezione (nella misura in cui ricevibile), rilevando che
l’offerta iniziale era fondata su una stima dei costi superata e modificata da
nuovi accordi fra le parti, rispettivamente dall’ampliamento delle prestazioni
richieste da AO 1, laddove i lavori effettuati erano ben evincibili dai
resoconti trasmessi. A suo dire, tutte le
opere commissionate e fatturate sono state diligentemente eseguite, terminate e
consegnate all’attore. Subordinatamente, la convenuta ha sollevato l’eccezione di
prescrizione (limitatamente alla pretesa restituzione delle somme versate
dall’attore in relazione alla “project management fee”),
poiché a suo modo di vedere la restituzione degli importi pagati in eccesso
sarebbe soggetta alle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 seg. CO) e
dunque al termine di prescrizione di un anno (art. 67 CO), nel frattempo
scaduto. Con contestuale domanda riconvenzionale, la medesima ha altresì
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
13'140.45
oltre interessi del 5% dal 17 marzo 2014, e meglio fr. 12'816.45 per il
pagamento del saldo di cui al doc. N e fr. 324.- per servizio di hosting.
G. Con
replica e risposta riconvenzionale 9 gennaio 2017, duplica e replica
riconvenzionale 15 maggio 2017 e duplica riconvenzionale 17 agosto 2017 le
parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni, contestando le
pretese avverse. L’attore ha in particolare contestato che le proprie pretese
siano prescritte. Esse sarebbero difatti di natura contrattuale e pertanto
sottoposte alla prescrizione decennale di cui all’art. 127 CO, ritenuto che i
vari pagamenti effettuati sono da considerare degli acconti versati nell’ambito
di un unico, ampio contratto ancora da verificare sulla base di
una liquidazione finale, con specifica indicazione di tutte le attività
svolte dalla convenuta e relativo saldo dei rapporti di dare ed avere. La
prescrizione non avrebbe neppure cominciato a decorrere, non avendo egli ancora
conoscenza dell’ammontare della sua pretesa di rimborso, in mancanza della
liquidazione finale richiesta. La convenuta da parte sua ha esteso l’eccezione
di prescrizione a tutte le pretese di restituzione della controparte e ha ribadito
che a suo modo di vedere quest’ultima già possedeva i necessari resoconti, che gli
importi versati dovrebbero essere intesi quali pagamenti incondizionati di
fatture parziali e che la loro (contestata) ripetizione sarebbe pertanto
sottoposta alla prescrizione annuale di cui all’art. 67 CO.
H.
Nell’ambito dell’udienza di prime arringhe
dell’11 ottobre 2017, le parti hanno concordato di limitare l’istruttoria alla
qualifica giuridica dei versamenti effettuati dall’attore e alla relativa
eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
I.
Dopo la produzione degli allegati conclusivi scritti, con decisione
incidentale 29 aprile 2020 il Pretore aggiunto
ha respinto l’eccezione di prescrizione, ponendo la tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, a carico della convenuta,
pure condannata a rifondere alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili.
J.
Con appello 5 giugno 2020 la convenuta si è aggravata contro tale
giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere l’eccezione di
prescrizione e ritornare gli atti al primo giudice affinché si pronunci nel
merito delle pretese non prescritte.
K.
Con risposta 27 agosto 2020 l’attore si è opposto al gravame,
postulandone l’integrale reiezione.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera
pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta
sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 5 giugno
2020.
contro la decisione incidentale 29 aprile 2020, notificata all’appellante
il 6 maggio 2020, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 27 agosto
2020.
dell’appellato (tenuto conto delle ferie giudiziarie).
2.
Con l’impugnata decisione, il giudice
di prime cure ha dapprima osservato che malgrado l’attore abbia in diversi
momenti incaricato la convenuta di eseguire prestazioni e opere varie, la
relazione intercorsa tra le parti dev’essere qualificata come un contratto
unico di appalto ex art. 363 seg. CO. Difatti, il doc. C riservava
espressamente l’esecuzione di numerose prestazioni supplementari (poi pattuite
e almeno in parte svolte), e tutte erano finalizzate alla promozione del
progetto immobiliare. Questi accertamenti non sono contestati nel gravame.
3.
Quanto ai pagamenti di cui ai
doc. E-L, secondo quanto appurato dal Pretore aggiunto, AO 1 ha specificato sin
dall’insorgere della controversia che essi erano dei meri acconti nell’attesa
di effettuare il conteggio a saldo, mentre nulla induce a ritenere che essi fossero
pagamenti (incondizionati) di fatture parziali, come sostenuto dalla convenuta:
non solo non è stato dimostrato un accordo fra le parti a procedere in tal
senso, ma ciò neppure trova un riscontro nel “contratto” di base (doc. C e D, che
prevedevano diverse modalità di pagamento), né nelle restanti risultanze
istruttorie. Solo i doc. C, D ed E recano in calce l’espressione di rito “eventuali
contestazioni vanno inoltrate entro il termine di…”, mentre le richieste di
pagamento di cui ai doc. G-N indicano chiaramente, quale loro oggetto, “acconto
lavori in corso” e definiscono quali acconti tutti i precedenti versamenti
effettuati da AO 1. Pertanto, la dicitura “invoice” (ovvero fattura)
apposta talvolta sui documenti non può essere determinante, ritenuto che la
convenuta riservava tale dicitura pure alle offerte (v. doc. D). Anche i testi __________
A__________ e __________ L__________, rispettivamente organo e collaboratore
della convenuta, hanno ripetutamente parlato di richieste di acconto con saldo
a conclusione dei lavori, rispettivamente di fatture anche per prestazioni
incomplete (aspetto peraltro problematico alla luce dell’art. 372 CO) o per
singole posizioni indicanti degli importi frutto di mera stima. Il primo
giudice ne ha concluso che i pagamenti dell’attore sono avvenuti a saldo di
richieste di acconto, con (quantomeno) implicita riserva di una verifica
completa alla fine dei lavori e della retrocessione di un eventuale saldo a suo
favore per quanto pagato in esubero. La sua pretesa in rimborso ha pertanto
natura contrattuale e soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 127
CO), pacificamente non ancora scaduto, tenuto anche conto degli atti
interruttivi (PE del 1° ottobre 2014 per l’importo di fr. 118'127.36 e istanza
di conciliazione 28 settembre 2015 per l’integralità del credito).
4.
Con il gravame, l’appellante osserva
che secondo una vecchia giurisprudenza del Tribunale federale, anche nel caso
del versamento di acconti con la riserva di una liquidazione finale, la pretesa
di restituzione di importi pagati in eccesso sottostava alle norme
sull’indebito arricchimento (DTF 25 II 869, consid. 3; DTF 32 II 630, consid.
4; DTF 42 II 674, consid. 2a; DTF 107 II 220, consid. 3). Rileva altresì che, anche
sulla base di decisioni più recenti - ad esempio le DTF 126 II (recte:
III) 119 e 133 III 356 - alla richiesta di restituzione si debba applicare il
diritto contrattuale unicamente se le parti hanno pattuito una liquidazione
finale basata su acconti di carattere provvisorio, rispettivamente se i pagamenti
sono stati eseguiti “sotto riserva”, laddove invece secondo un’asserita
dottrina maggioritaria neppure una simile riserva basterebbe per giustificare
l’applicazione del diritto contrattuale (v. Tercier/Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, 5. ed. 2016, pti. 4062 e 4064). Da un’ulteriore sentenza
dell’Alta Corte essa deriva il presunto principio secondo cui, una volta effettuato
il bilancio dei costi, l’eventuale correzione dei pagamenti già eseguiti e
dunque la restituzione di importi sarebbe possibile unicamente sulla base
dell’indebito arricchimento (DTF 133 III 356, consid. 3.2.2). Ne vorrebbe
pertanto concludere che dal momento in cui AO 1 ha ricevuto il bilancio dei
conti di cui al doc. N, le pretese di restituzione di quest’ultimo sarebbero
soggette al termine di prescrizione annuale di cui all’art. 67 CO.
5.
Siccome l’appellante menziona
la “dottrina maggioritaria”, ma poi si limita a indicare un solo contributo (riferito
all’art. 375 CO e dunque al sorpasso di un preventivo precedentemente concordato
e ancora attuale) ed espone giurisprudenza in parte datata e superata da più
recenti decisioni, occorre fare le seguenti precisazioni.
5.1
Giusta l’art. 127 CO, si prescrivono col decorso di dieci anni
tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone
diversamente. Secondo l’art. 67 CO, nella versione in vigore al momento
dell’avvio della controversia, l’azione di indebito arricchimento si
prescriveva invece in un anno (dal 1° gennaio 2020: 3 anni), decorrente dal
giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione
e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è sorto tale
diritto.
Il giudice di primo grado ha già esposto pertinente
dottrina in merito ai termini di prescrizione applicabili alle pretese di
rimborso (p. 5 e 6 dell’impugnato giudizio, alle quali si rinvia). Si può
comunque qui precisare che esse possono, a dipendenza delle circostanze, essere
fondate su un contratto, su un atto illecito o su un indebito arricchimento,
ritenuto che non tutte le prestazioni effettuate in un contesto contrattuale
trovano il loro fondamento nel contratto e possono essere rimborsate su tale
base (DTF 114 II 152, consid. 2 c/aa; DTF 127 III 421, consid. 3; DTF 133 III
356, consid. 3.2.1).
5.2
Non si può di regola ritenere che una pretesa di restituzione trovi
il suo fondamento nel contratto se essa riguarda il pagamento incondizionato e
senza riserve di una fattura (che ha condotto all’adempimento definitivo del
contratto), o il pagamento di importi derivanti da un contratto invalidato ex
tunc per vizio di forma o vizio di volontà o da un contratto mai sorto (ad
esempio perché una relativa condizione sospensiva non si è realizzata), oppure
ancora una prestazione assicurativa indebitamente percepita in assenza di
riserve riguardanti un conteggio finale (DTF 127 III 421, consid. 3 e 3c bb;
DTF 129 III 264, consid. 3.2.2 e 4.1; DTF 137 III 243, consid. 4.4.3- 4.4.7;
DTF 133 III 356, consid. 3.2.1; STF 4A_197/2018 del 13 dicembre 2018, consid.
3.2). Lo stesso dicasi per l’azione di ripetizione connessa con la revoca del
contratto ex art. 40f CO (fattispecie prossima ai vizi di volontà) o con
l’estinzione di un’obbligazione per impossibilità di adempimento giusta l’art.
119.
cpv. 2 CO (DTF 137 III 243, consid. 4.4.7 e 4.5). In tutti questi casi,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’azione di ripetizione
soggiace alle norme sull’indebito arricchimento e al termine di prescrizione di
cui all’art. 67 CO. La DTF 133 III 356 citata dall’appellante, riferita a un
rapporto di conto corrente, sottopone parimenti alle norme sull’indebito
arricchimento una pretesa di restituzione successiva al riconoscimento del
saldo (v. anche STF 4C.264/1993
del 23 dicembre 1993, consid. 4a/bb, pubbl. in: SJ 1994, p. 269 seg.), ritenuto
che il riconoscimento o il versamento definitivo di un saldo non può essere
paragonato alla ricezione di una richiesta di pagamento (come quella di cui al
doc. N) mai ottemperata dall’attore.
5.3
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l’esistenza di
una pretesa contrattuale esclude quella fondata sull’indebito arricchimento.
Difatti, laddove venga fornita una prestazione dovuta contrattualmente, il
contratto costituisce la causa della transazione, per cui il suo destinatario
non si è indebitamente arricchito senza causa legittima (DTF 126 III 119,
consid. 3a; DTF 114 II 152, consid. 2 c aa; DTF 127 III 421, consid. 3; DTF 137
III 243, consid. 4.4.1). Vi è peraltro la tendenza a fondare sempre di più le pretese
su una base contrattuale piuttosto che sull’arricchimento indebito qualora esse
possano essere ricondotte a un contratto mediante interpretazione o, nel caso
di una lacuna, completamento del medesimo (DTF 126 III 119, consid. 3c; DTF 137
III 243, consid. 4.4.1; DTF 129 III 264, consid. 4.1).
5.4
Ad esempio, secondo la giurisprudenza, il concetto di “acconto”
allude chiaramente alla natura provvisoria di un relativo pagamento e
presuppone una liquidazione finale in occasione della quale verranno determinati
i concreti rapporti di dare e avere fra le parti, e meglio verranno confrontati
i versamenti già effettuati e le spettanze della creditrice, compensando
l’eventuale differenza.
Ne discende che la pattuizione di acconti include,
secondo un’interpretazione oggettiva e il principio della buona fede (art. 2
CC) anche il tacito accordo secondo cui il debitore, al momento della
liquidazione, dovrà ancora pagare alla controparte un saldo se avrà versato
acconti insufficienti, ma potrà pretendere un rimborso se avrà versato acconti
eccessivi. In altre parole, il pagamento di acconti avviene di principio, anche
senza un’esplicita pattuizione contrattuale (differentemente da quanto sembra
sostenere l’appellante), con la riserva di una liquidazione finale e della
restituzione di un’eventuale eccedenza, pretesa che ha il suo fondamento nel
contratto e soggiace pertanto ai termini di prescrizione di cui all’art. 127
seg. CO (STF 4A_89/2012 del 17 luglio 2012, consid. 3.2.3; DTF 126 III 119,
consid. 2b e 3d; DTF 127 III 421, consid. 3c bb e cc; DTF 133 III 356, consid.
3.2.2). Secondo l’Alta Corte, lo stesso dicasi qualora in un contratto di
compravendita, di locazione o di appalto la retribuzione dovuta sia diminuita a
causa di difetti onde ristabilire l’equilibrio contrattuale, o qualora
un’esecuzione carente del mandato conduca a una riduzione o decadenza della
mercede dovuta, a prescindere che il mandante abbia versato degli acconti
oppure l’onorario in un ammontare già prestabilito (STF 4A_89/2012 del 17 luglio
2012, consid. 3.2.3; DTF 130 III 504, consid. 6.5 e 6.6). Anche le pretese di
restituzione derivanti dal recesso dal contratto sulla base dell’art. 109 CO sono
state assoggettate all’art. 127 CO (DTF 114 II 152, consid. 2c e 2d; DTF 127
III 421, consid. 3c bb; DTF 137 III 243, consid. 4.4.2 e 4.4.7).
6.
A mente dell’appellante, il
Pretore aggiunto avrebbe errato nell’osservare che la qualifica degli importi
in questione quali pagamenti incondizionati di fatture parziali non trova
riscontro nel contratto, innanzitutto perché non ne è mai stato formalmente
stipulato uno e i doc. C e D costituiscono delle semplici offerte. Inoltre,
esse sono state successivamente modificate nel senso che i relativi importi e
termini di pagamento hanno perso di attualità, poiché i servizi a lei richiesti
sono stati considerevolmente ampliati (v. doc. 40, che espone tutti i servizi aggiuntivi inizialmente non
preventivati). Solo l’11 novembre 2011, in ossequio a quanto pattuito
inizialmente, AO 1 le ha versato fr. 59'000.- (doc. E, ovvero il 50% della
mercede di cui al doc. C), mentre tutti i successivi pagamenti non sono compatibili
con gli accordi iniziali, a partire da quello di cui al doc. F, ove sono stati
fatturati e pagati separatamente i primi servizi addizionali richiesti. È
pertanto ovvio che le sue tesi non trovino un riscontro nei doc. C e D, poiché successivamente
le modalità di pagamento inizialmente pattuite sono state integralmente
modificate.
7.
Il ragionamento
dell’appellante è inadatto a indebolire il giudizio di prima sede, poiché il Pretore
aggiunto ha accertato l’ampliamento delle prestazioni di AP 1 (v. giudizio impugnato,
p. 4 e 5) e ha esaminato se la tesi di quest’ultima
relativa ai pagamenti parziali incondizionati trovasse un riscontro nelle
risultanze istruttorie, concludendo a ragione che le parti non hanno mai formalizzato
un simile sistema di pagamento, tant’è che nemmeno i doc. C e D lo prevedevano.
8.
Nel seguito del gravame,
l’appellante rileva che, proprio in seguito alla modifica delle prestazioni da
effettuare, ha concordato con AO 1 che i
pagamenti venissero eseguiti dietro presentazione di regolari rendiconti delle
attività svolte e del bilancio dei conti, senza mai pattuire, né esplicitamente
né tacitamente, una clausola di rimborso (non desumibile dalla mera interpretazione
grammaticale della dicitura “acconto” o “acconti” presente su alcuni
documenti), quanto piuttosto il pagamento definitivo e incondizionato di
prestazioni parziali regolarmente fatturate e dettagliate nei resoconti di cui
ai doc. G-N e dunque l’esclusione di una clausola di rimborso. Ciò si
evincerebbe dall’interpretazione delle circostanze concrete, e in particolare
dalle richieste di pagamento, dai comportamenti e dalle volontà delle parti
secondo il principio della buona fede. Le (contestate) pretese della
controparte sarebbero pertanto fondate sulle norme dell’arricchimento indebito
e soggette al termine di prescrizione annuale, che tuttavia non sarebbe stato
tempestivamente salvaguardato.
8.1
In primo luogo, l’appellante rimprovera al primo giudice di aver
trascurato che anche i doc. M e N stabilivano chiaramente che
“Eventuali reclamazioni vanno inoltrate entro 15
giorni dalla presente fattura” e che i doc. G-N esplicitavano altresì che “Resoconto
lavori, budget e fatture emesse sono disponibili nella tabella allegata” ed
erano denominati “fatture” (“invoice”). Inoltre, differentemente
da quanto egli accertato, il doc. D non era denominato “invoice”, bensì
“estimate”.
8.2
Ora, che la dicitura relativa al termine per sollevare
contestazioni fosse inclusa anche nei doc. M e N non può influire ai fini del
giudizio. Il doc. M altro non è che una nota di credito in favore di AO 1 (e
dunque non una richiesta di pagamento), mentre il doc. N non è mai stato saldato
né riconosciuto da quest’ultimo. Anzi, proprio il fatto che tale scritta sia
stata inopportunamente inserita in documenti nei quali non avrebbe dovuto comparire,
come un’offerta (doc. C e D) o una nota di credito (doc. M), attesta che la sua
presenza non può essere risolutiva e determinante per qualificare i pagamenti
in questione. Lo stesso vale per il termine “fattura” (in effetti pure
contenuto nell’offerta doc. D, non nella sua intestazione ma in calce al
documento), che peraltro non stride con il concetto di acconto. L’utilizzo del
termine “acconto” è stato per contro ben più consistente e coerente: non solo i
doc. E, G-L e N sono così definiti, ma tutte le distinte dei pagamenti già
effettuati dal committente definiscono i medesimi, dal primo all’ultimo, quali
acconti. Malgrado l’appellante sostenga che l’interpretazione grammaticale non
può essere determinante (mentre lo sarebbe laddove figura il termine “invoice”),
essa è comunque un chiaro punto di partenza per l’interpretazione della
fattispecie e un concreto elemento in favore della tesi attorea, ritenuto che
nel seguito della presente decisione si esamineranno le ulteriori circostanze.
8.3
L’appellante prosegue osservando che le norme sul contratto di appalto non impongono un
obbligo di liquidazione finale, a suo dire nemmeno necessaria nel caso in esame,
poiché la stessa avrebbe chiaramente fatturato le prestazioni eseguite. I pagamenti della controparte non erano degli anticipi,
bensì sono avvenuti dietro presentazione di regolari resoconti, e ciò a partire
dal doc. G, ove già veniva esposto un costo totale del progetto di fr.
273'091.04 e richiesto il
pagamento (seppur parziale) di tutte le opere e i servizi ivi dettagliati, e
poi con le richieste doc. H, I, L, M e N. I suddetti rendiconti contengono il bilancio dei conti, e meglio i servizi svolti, il
loro costo, i pagamenti già ricevuti e il rimanente saldo, laddove il doc. N chiedeva
un saldo finale di fr. 12'816.47.
A tal riguardo, l’appellante produce in questa sede il
doc. C, ovvero una tabella di raffronto fra i servizi e i costi fatturati nel
resoconto doc. H e nel resoconto doc. N, per mostrare che sono identici, tranne
che per un lavoro commissionato successivamente. In aggiunta a ciò,
l’appellante sostiene che la richiesta di pagamento doc. H già “comprendeva il pagamento per opere già eseguite,
consegnate e mai contestate”
(appello, p. 19), e che il doc. N è stato allestito in un momento in cui tutte le opere e i servizi erano
già stati consegnati e fatturati. Ciò sarebbe a suo dire desumibile dalla
cronologia da lei esposta in sede di risposta (pti. 146-154) e duplica (pti.
25-26, 32 e 95), che la controparte non avrebbe debitamente contestato, e che è
stata ripresa nel doc. D, pure prodotto con l’impugnativa. I resoconti sono
stati pacificamente ricevuti da AO 1, il quale ha dichiarato nel suo
interrogatorio (verbale 13 dicembre 2017, p. 2) di avere letto i relativi
dettagli perlomeno nel luglio 2013 con la ricezione del doc. L. Nel medesimo
frangente egli ha altresì dichiarato che, per quanto aveva compreso, i resoconti contenevano tutte le
prestazioni svolte sino a quel momento e
che riteneva dovuti gli acconti richiesti.
Secondo l’appellante, egli era conseguentemente in grado di verificare quanto eseguito
e ha addirittura approvato fatture e resoconti, apponendovi la sua firma e il
suo timbro (v. doc. I), riconoscendo dunque gli importi ivi esposti, senza mai
esprimere (né durante, né dopo la
consegna dei lavori, né alla ricezione del saldo doc. N) perplessità, lamentare manchevolezze o chiedere
chiarimenti sulle varie voci e sul calcolo del fatturato (malgrado l’obbligo di
sollevare reclamazioni entro 15 giorni, v. doc. M e N). A torto il
Pretore aggiunto avrebbe dunque osservato, senza riferimento a riscontri
oggettivi, che il committente ha immediatamente segnalato, dopo i primi
contrasti, di ritenere i pagamenti effettuati quali semplici acconti in attesa
di effettuare il conteggio a saldo: egli lo ha fatto solamente il 5 maggio 2014
(quasi 9 mesi più tardi), sollevando in mala fede le tardive e generiche
contestazioni di cui al doc. O e chiedendo una liquidazione finale. Se davvero
avesse confidato in un tacito accordo in tal senso, oppure nelle offerte
iniziali e nella pattuizione di importi forfettari, avrebbe dovuto reagire ben
prima. D’altronde lo stesso teste __________ A__________ (verbale del 13 dicembre 2017, p. 4) ha osservato che secondo lui AO 1 non ha chiesto una liquidazione finale poiché
già disponeva dei rendiconti allegati alle diverse fatture e contenenti nel
dettaglio i servizi prestati dalla società. Per il resto, né lui né __________
L__________ avrebbero mai ripetutamente
parlato di richieste di acconto, con saldo a conclusione dei lavori, considerato
in particolare che il primo ha parlato di “fatture”. Ne conseguirebbe che i
pagamenti non sono avvenuti in attesa di effettuare il conteggio a saldo, bensì
senza alcuna riserva sulla base di fatture incondizionate e prestazioni
fornite, il cui costo fisso era
già stato convenuto.
8.4
Come accennato,
l’appellante produce con la sua impugnativa i doc. C e D (confronto fra doc. H
e doc. N, cronologia delle prestazioni effettuate), senza tuttavia argomentare
sulla base dell’art. 317 CPC, spiegando perché gli stessi sarebbero ammissibili.
Qualora contenenti elementi di novità già proponibili in prima sede, i medesimi
sarebbero irricevibili. Secondo quanto illustrato dall’appellante essi
sarebbero piuttosto una riproposizione schematica di informazioni già contenute
in altri documenti e negli allegati introduttivi. In ogni caso, essi non sono
determinanti ai fini della presente vertenza, per i motivi che seguiranno.
8.5
Al presente stadio della procedura, limitata al tema
della prescrizione, determinare nel dettaglio se e quando le singole prestazioni
sono state eseguite e consegnate non è risolutivo. Difatti, la trasmissione di
rendiconti da parte di AP 1 non si pone in contrasto con il versamento di
acconti. A differenza degli anticipi, che vengono di principio corrisposti
prima dell’esecuzione delle relative prestazioni, gli acconti vengono richiesti
e versati sulla base delle prestazioni già svolte e di relativi rapporti sullo
stato dell’avanzamento dei lavori (“SAL”), e sono dunque di regola
proporzionati alle attività effettuate o in fase di svolgimento. Il fatto che per le prestazioni elencate nei
resoconti vi fosse eventualmente già un prezzo fisso concordato fra le parti,
rispettivamente che AO 1 abbia o meno riconosciuto il prezzo finale da pagare
per ciascuna prestazione, è una questione di merito che non riguarda la qualifica
dei pagamenti effettuati, che oltre a essere sempre stati, a livello
documentale, definiti quali acconti (v. sopra, consid. 8.2), non risultano
puntualmente riferiti a specifiche e ben circoscritte prestazioni (tant’è che
né l’appellante, né i testi o gli interrogati lo hanno illustrato e dimostrato),
bensì all’insieme delle attività esposte nei rendiconti, che nemmeno
risultavano integralmente terminate: come già giustamente evidenziato dal primo
giudice e non contestato dall’appellante (ciò che rende le sue censure di
dubbia ricevibilità, v. art. 310 e 311 CPC), ciò è ben evidente dalle
dichiarazioni di __________ A__________ e __________ L__________, i quali oltre
a parlare più volte di “acconti”, hanno ammesso che i rendiconti
riguardavano anche prestazioni “in corso d’opera” e “voci in via di sviluppo” (v. interrogatorio di __________ A__________,
verbale del 13 dicembre 2017, p. 4; teste __________ L__________, verbale
del 4 aprile 2019, p. 3-4). Il primo ha altresì dichiarato (p. 5 del verbale)
che gli importi richiesti nei doc. G e H costituivano unicamente una stima del
lavoro già svolto. Riassumendo, le richieste non riguardano il pagamento
puntuale, circoscritto e definitivo di tutto quanto già eseguito, bensì
piuttosto il pagamento regolare di importi durante la fase di esecuzione dei
lavori sulla base di stime e di prestazioni concluse, in corso e future.
8.6
A fronte di tutte queste circostanze, il semplice fatto che il
primo scritto agli atti riguardante la richiesta di una liquidazione finale sia
il doc. O non basta per sovvertire il giudizio di primo grado. Per il resto, già
si è detto che l’asserita pattuizione del prezzo delle varie prestazioni non
ostacola l’esistenza di un sistema di acconti. Neanche la presenza di firme e
timbri di AO 1 sulle richieste di pagamento e parzialmente anche sui resoconti,
o l’assenza di sue contestazioni in corso d’opera, possono dimostrare la natura
definitiva e incondizionata degli importi versati. In primo luogo perché non
risulta che il committente abbia potuto completamente verificarli per rapporto
alle prestazioni svolte e al loro valore (tant’è che essi non sono
riconducibili a puntuali servizi, i rendiconti contengono pure prestazioni
incomplete e in fase di svolgimento e il sistema di acconti presuppone per
l’appunto una liquidazione finale). In secondo luogo perché le sottoscrizioni
apposte sulle richieste di pagamento, piuttosto che dichiarazioni definitive
nei confronti di AP 1, devono essere interpretate quali ordini di pagamento nei
confronti della banca, laddove un committente che accetta di pagare degli
acconti non rinuncia per questo a una liquidazione finale.
8.7
Nemmeno si può concludere, sulla base delle argomentazioni
appellatorie, che il committente abbia confermato la consegna o il corretto
svolgimento di tutte le attività concordate approvando il saldo di cui al doc.
N. Ciò è in contrasto non solo con le sue dichiarazioni (verbale del 13 dicembre 2017, p. 2-3), ma anche con la sospensione dei pagamenti successivi
a quello di cui al doc. L, rispettivamente con il rifiuto di versare quanto
richiesto nel doc. N. Quanto al suo onere di contestazione nell’ambito degli allegati
introduttivi, egli ha pur sempre sostenuto che alcune prestazioni fatturate non
sono mai state concordate, contestando in particolare di dovere una “project
management fee” (petizione, p. 5, replica, p. 20 seg.), ha sottolineato di
ritenere i prezzi eccessivi per rapporto al lavoro eseguito e a quanto
inizialmente pattuito, ha lamentato carenze (ad esempio per quanto riguarda il
sito internet) nonché la mancata ultimazione e consegna del video (petizione,
p. 5-7, p. 55 e 60 replica), rilevando come l’onere della prova relativo alla
consegna delle opere incombesse alla controparte. La questione in ogni caso, nonché
quella della presenza di difetti, della loro tempestiva notifica e
dell’ammontare della mercede, non influiscono sulla natura dei pagamenti, e
dovranno invece essere chiarite nell’ambito della decisione di merito.
8.8
Ne consegue che nessuna delle censure appellatorie permette di
sovvertire il giudizio di primo grado. In altre parole, gli importi richiesti
sono da considerare quali acconti, e meglio dei regolari pagamenti a parziale copertura di un insieme di
prestazioni già svolte o in corso d’opera con implicita riserva di una
liquidazione finale. Ciò deve valere per tutti i versamenti, compreso quello di
cui al doc. F, in primo luogo perché l’appellante non espone considerazioni sufficientemente precise a
tal riguardo né tantomeno specifiche richieste, in secondo luogo perché
anch’esso viene definito quale acconto nei documenti successivi e inoltre
perché, tenuto conto del principio della buona fede, è opportuno considerare
tutti i versamenti nell’ambito di un unico contesto, e meglio di un mutevole rapporto
contrattuale in costante divenire che sarà da liquidare sulla base di una contrapposizione
fra i pagamenti del committente e le spettanze dell’appaltatrice. L’eventuale
restituzione di importi versati in eccesso soggiace pertanto al diritto
contrattuale e al termine di prescrizione decennale (v. sopra consid. 5.4),
chiaramente salvaguardato con l’inoltro dell’azione qui in oggetto.
9.
Visto l’esito del giudizio,
non è necessario esaminare la contestazione dell’appellato relativa
all’asserita tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla
controparte (poiché proposta in maniera frammentata, rispettivamente estesa a
tutte le pretese attoree solamente con la duplica).
10.
Benché esuli dal tema della presente decisione,
l’appellante censura altresì alcune considerazioni del primo giudice in
relazione all’onere della prova, a suo dire prematuramente ed erroneamente
ripartito. A torto il giudice di prima sede avrebbe difatti rilevato, a p. 6
dell’impugnato giudizio, che il committente dovrà dimostrare l’ammontare degli
acconti versati e l’appaltatrice la sua mercede, rispettivamente che gli
acconti ricevuti non sono eccessivi. Per l’appellante spetterebbe difatti a AO
1, il quale ha avviato un’azione fondata sull’indebito arricchimento,
dimostrare la sua pretesa. Anche nella denegata ipotesi in cui la natura della
sua pretesa fosse ritenuta di tipo contrattuale, l’onere della prova sarebbe
comunque a suo carico a fronte della sua accettazione senza riserve degli
importi pretesi/delle prestazioni ricevute (inversione dell’onere della prova).
11.
La questione attiene come detto al merito della
pretesa attorea e non deve essere qui risolta. Ad ogni modo, la pretesa di
restituzione in esame è di natura contrattuale e riguarda l’ammontare della
mercede. Simili controversie prevedono di principio l’onere per l’appaltatrice
di dimostrare quanto eseguito e l’onere per il committente di dimostrare, oltre
agli importi versati, anche le eventuali carenze del lavoro svolto. Spetterà
poi al Pretore aggiunto verificare se nella fattispecie si possa ammettere
l’accettazione, da parte di AO 1, delle varie prestazioni o del loro costo.
12.
In conclusione, l’appello deve
essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Tenuto
conto del tema limitato della presente decisione (art. 237 CPC in connessione
con l’art. 104 cpv. 2 CPC), e di un valore litigioso di fr. 187'000.- (fr.
157'000.- + fr. 30'000.-) le spese processuali, calcolate in base agli art. 2,
7.
e 13 LTG, ammontano a fr. 4'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base
dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle
spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 5’000.-.
13.
La decisione che
accerta l’assenza di prescrizione di una pretesa è una decisione incidentale ai
sensi dell’art. 93 LTF, che può essere impugnata innanzi al Tribunale federale
tramite il rimedio di diritto previsto per l'azione di merito (STF 2C_396/2015
del 12 maggio 2015, consid. 2.1 e 2.2; DTF 137 III 261, consid. 1.4). Nel
concreto, il valore litigioso della presente controversia raggiunge ampiamente la
soglia di fr. 30’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
5 giugno 2020 di AP 1, __________, è respinto,
nella misura
in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte
fr. 5'000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).
Il ricorso
è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90
LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).