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Decisione

12.2020.75

Contratto di lavoro, contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

31 agosto 2020Italiano17 min

gennaio 2018, rimasto invariato per quanto attiene funzione, salario e vacanze (doc.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.75

Lugano

31 agosto 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.11 della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 18

febbraio 2019 da

AO

1

rappresentata dal RA 1

contro

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al

versamento di fr. 10'133.31

netti oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018 a titolo di

pretese salariali;

domanda avversata dalla convenuta, che ne ha postulato l’integrale

reiezione, e che il

Pretore aggiunto ha accolto con decisione 7 maggio 2020;

appellante la convenuta con atto di appello 10 giugno 2020

con cui postula la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la

petizione, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con

risposta 3 luglio 2020 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto,

in fatto:

Fatti

A.

Con contratto di lavoro del 16 settembre 2016 AP 1, società che

gestisce una stazione di benzina a __________ con annesso negozio e snack bar,

ha assunto alle sue dipendenze AO 1 a partire dal 19 settembre 2016 in qualità

di venditrice, cameriera e ausiliaria di cucina al 100% per un salario lordo

mensile di fr. 3'100.- e 4 settimane di vacanze annue (doc. A). Il 31 dicembre

2017 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto entrato in vigore il 1°

gennaio 2018, rimasto invariato per quanto attiene funzione, salario e vacanze (doc.

B). Con scritto 30 giugno 2018 AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro in

questione con effetto al 31 agosto 2018 (doc. C).

B.

Ottenuta l’autorizzazione ad agire il 15 febbraio 2019, AO 1 ha

presentato la petizione del 18 febbraio 2019, con cui ha chiesto al Pretore aggiunto

di condannare AP 1 al pagamento di fr. 10'133.31 netti oltre interessi al 5%

dal 1° settembre 2018 quale differenza fra quanto effettivamente percepito a

titolo di salario nel periodo gennaio 2017 - agosto 2018 e quanto avrebbe a suo

dire dovuto percepire nel suddetto periodo in virtù del Contratto collettivo

nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (qui di

seguito CCNL), e meglio fr. 6'103.37 a titolo di differenza salariale,

fr. 2'352.18 e fr. 1'485.43 quali supplementi per tredicesima mensilità e

indennità per giorni festivi non goduti e fr. 1'518.15 a titolo di retribuzione

per giorni di vacanza non goduti, dedotti

fr. 1'325.82 per oneri sociali.

C.

In occasione dell’udienza del 28 marzo 2019 l’attrice ha rivendicato

l’applicazione del CCNL in virtù del suo effettivo impiego in qualità di

cameriera/cuoca presso l’esercizio pubblico di AP 1 (snack bar della stazione

di servizio). La convenuta ha da parte sua contestato l’applicabilità del CCNL

rilevando che la dipendente non avrebbe fornito principalmente prestazioni di

ristorazione né avrebbe svolto attività di cuoca (non avendo la medesima del

resto alcuna specifica formazione quale cuoca o cameriera), rispettivamente di

non essere attiva nel settore alberghiero o della ristorazione e di avere quali

principali attività l’erogazione di carburante e la vendita al dettaglio di merci,

come è stato anche confermato dalla decisione del 1° dicembre 2017 del

Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2017.255) di cui al doc. F. Come

azienda attiva in via principale quale stazione di servizio, sarebbe piuttosto

pertinente il contratto collettivo concernente il suddetto settore, tuttavia

non applicabile nel caso concreto poiché la medesima dispone di più di 50 posti

a sedere, come risulta dal doc. E.

D.

Nelle proprie conclusioni scritte datate 25 novembre 2019 la parte

attrice si è riconfermata nelle sue pretese, aggiungendo che la decisione del TRAM

non è in contrasto con gli accertamenti di fatto emersi dal procedimento in

corso e rimproverando inoltre alla convenuta un atteggiamento abusivo, dato che

nella suddetta procedura amministrativa ella sosteneva che la sua attività

principale fosse la ristorazione. Anche la convenuta nelle conclusioni del 7

febbraio 2020 si è riconfermata nelle proprie tesi, rilevando che l’Ufficio

dell’ispettorato del lavoro, nella sua decisione del 23 marzo 2017 (poi

confermata dal TRAM con la predetta decisione 1° dicembre 2017) aveva “accertato

inequivocabilmente che la convenuta non può essere considerata albergo,

ristorante o caffè, e in genere un’azienda dell’industria alberghiera e della

ristorazione, ma è un chiosco, azienda al servizio dei viaggiatori o negozio di

stazione di servizio”. A suo dire, il riconoscimento dell’applicabilità del

CCNL sarebbe pertanto contrario alla sicurezza del diritto.

E.

Con decisione 7 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto

integralmente la petizione, con seguito di indennità di fr. 500.- in favore

dell’attrice.

F.

Con appello del 10 giugno 2020 la AP 1 è insorta contro tale

giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la

petizione e di condannare l’attrice a versarle fr. 500.- a titolo di indennità.

Con risposta 3 luglio 2020 AO 1 si è opposta all’appello, postulandone

l’integrale reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto qui

di rilievo, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione

impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 10 giugno

2020.

contro la decisione 7 maggio 2020, recapitata l’11 maggio 2020, è

tempestivo, così come è tempestiva la risposta 3 luglio 2020 dell’appellata.

2.

Preliminarmente, si può precisare che l’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle

medesime.

3.

Con la decisione impugnata, il giudice di prime cure ha innanzitutto

accertato l’applicabilità del CCNL al rapporto di lavoro in esame ai sensi dei

relativi art. 1 e 2, a fronte delle prestazioni di ristorazione offerte dalla

convenuta nel suo snack bar avente più di 50 posti a sedere (nello specifico 53

come risulta dal doc. E), dell’assenza di un contratto collettivo di lavoro

almeno equivalente per tutti i collaboratori dell’azienda (non rientrando in

considerazione il contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di

servizio, applicabile unicamente agli esercizi con un massimo di 50 posti a

sedere e neppure contenente un salario minimo obbligatorio per il Canton

Ticino) e del concreto svolgimento, da parte dell’attrice, di mansioni

principalmente legate alla ristorazione all’interno dello snack bar secondo le

testimonianze univoche delle ex colleghe dell’attrice. Il Pretore aggiunto ha

poi sottolineato che tale conclusione non è in contrasto con quanto deciso dal

TRAM relativamente alla qualifica dell’azienda della convenuta (sulla base

della cifra d’affari e del tipo di attività esercitato dalla maggior parte dei

dipendenti) ai sensi della Legge sul lavoro e delle relative ordinanze, e in

particolare non è in contrasto con l’applicabilità delle relative prescrizioni

di diritto pubblico sulla durata del lavoro e del riposo per il personale dei

negozi e delle stazioni di servizio, riguardando la controversia in esame non

tanto la valutazione d’insieme dell’azienda sulla base della Legge sul lavoro,

bensì un contratto individuale di lavoro sulla base del diritto privato e le

concrete mansioni svolte dalla dipendente. In altre parole, non è la stazione

di servizio in quanto tale ad essere sottoposta al regime del CCNL, quanto

piuttosto il singolo rapporto contrattuale fra attrice e convenuta. Il Pretore

aggiunto ha infine accertato il buon fondamento dell’importo preteso

dall’attrice in virtù degli art. 10, 12, 17 e 18 CCNL.

4.

L’appellante critica il primo giudice per aver sancito

l’applicabilità del CCNL. A suo dire, non essendo esso applicabile, le pretese

salariali dell’attrice sarebbero da respingere, e ciò anche nella denegata

ipotesi di un’applicazione del contratto collettivo di lavoro dei negozi delle

stazioni di servizio in Svizzera, non prevedendo lo stesso un salario minimo

per il Ticino né supplementi per giorni festivi né tantomeno giorni di vacanza

supplementari rispetto a quelli già goduti dalla controparte nel 2017 (28

giorni), rispettivamente avendo quest’ultima correttamente percepito la

tredicesima mensilità.

5.

L’appellante produce in questa sede (quale doc. B) uno scritto 19

maggio 2020 dell’Ufficio di controllo (istituito dall’art. 35 lett. d CCNL) che

considera non adempiuti i presupposti per l’applicazione del Contratto

collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione

dal momento che, in virtù di accertamenti svolti in occasione di un sopralluogo

del febbraio 2019, “è risultato che i posti a sedere esterni, vista la

struttura presente (terrazza aperta su due lati) non possono essere

utilizzati in modo usuale nei mesi invernali da novembre a febbraio.”, con la

conseguenza che la media annua dei posti a sedere risulta di 43. AP 1 sostiene

quindi che l’appello vada accolto già per questo motivo, il primo giudice

avendo stabilito erroneamente che i posti a sedere sono superiori a 50.

6.

La procedura in esame è una procedura semplificata regolata dagli

art. 243 seg. CPC. L’art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC stabilisce che nelle

controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr.

30’000.- il giudice accerta i fatti d'ufficio, disponendo egli pertanto di

potere inquisitorio. Ciò non vale però in misura assoluta. Questa norma ancora

la massima inquisitoriale sociale, secondo cui il giudice accerta d'ufficio i

fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e

informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le

necessarie prove. Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza

delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tenuto a

interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa. La massima

inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio (ovvero

l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio) davanti al giudice di

prima istanza, non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera

disposizione delle parti, non le esonera dal loro obbligo di esporre le proprie

posizioni e collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante né

obbliga il giudice ad istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a

spiegare la sua posizione. In altre parole, le parti rimangono tenute a

esporre, nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili, le

circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova

disponibili (DTF 130 III 102, consid. 2.2; IICCA del 28 febbraio 2019, inc.

12.2017.105, consid. 6). La massima inquisitoria sociale mira infatti a

favorire una procedura accessibile anche ai laici, a proteggere la parte debole

del contratto, a garantire l'uguaglianza tra le parti in causa e ad accelerare

la procedura, e non a supplire alle carenze di una parte negligente rispettivamente

preclusa (STF 4A_229/2017 del 7 dicembre 2017, consid. 3.3.1; STF 4A_674/2016

del 20 aprile 2017, consid. 2.1; STF 4C.255/2006 del 2 ottobre 2006, consid.

4.2). Quando le parti sono rappresentate da un avvocato, il giudice può e deve

fare prova di ritegno (DTF 141 III 569,

consid. 2.3.1; STF 4A_439/2018 del 27 giugno 2019, consid. 3.3). Parimenti, la massima

inquisitoria sociale non esonera l’appellante dal motivare debitamente le

proprie contestazioni.

7.

Ai sensi dell’art. 317 CPC, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono

considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Il requisito

dell’immediatezza è di regola adempiuto se i nuovi fatti o mezzi di prova sono

addotti entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza della loro esistenza,

laddove non si può escludere che le circostanze giustifichino un termine più

lungo, che può arrivare in determinati casi anche a un mese (Stauber in: ZPO Rechtsmittel, Berufung

und Beschwerde, n. 27 ad art. 317; Verda

Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto procedurale

civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 61-65 ad art. 317; STF 5A_557/2016 del 6

febbraio 2017, consid. 6.4). La parte deve sostanziare la sua richiesta di

adduzione, nel senso che deve dimostrare che le condizioni previste all'art.

317.

cpv. 1 siano adempiute (STF 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1; DTF

144.

III 349, consid. 4.2.1; DTF 143 III 42, consid. 4.1; Jeandin in: Code de procédure civile

commenté, n. 8 ad art. 317). Nuove argomentazioni giuridiche o relativi pareri

giuridici non costituiscono invece nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (v. art.

57.

CPC).

L’art.

317.

cpv. 1 CPC non distingue fra principio attitatorio e principio

inquisitorio. Il Tribunale federale ha confermato che in sede di appello, anche

in caso di massima inquisitoria sociale, nuovi fatti o mezzi di prova sono

ammessi solo se adempiono le condizioni poste dall’art. 317 CPC (DTF 144 III 349, consid. 4.2.1; DTF 138 III

625, consid. 2.2). In caso contrario, il giudice di appello deve rifiutarsi di

prenderli in considerazione, se il primo giudice poteva ignorarli senza violare

il suo dovere accresciuto di interpello. Se invece il giudice di prima sede

aveva dei dubbi oggettivi che avrebbe dovuto chiarire mediante interpello, gli

accertamenti necessari possono essere fatti in sede di appello o in prima sede

dopo ritorno dell’incarto. Ciò presuppone tuttavia che l’appellante sollevi una

simile censura, e meglio rimproveri al primo giudice la violazione dei suoi

doveri procedurali (DTF 141 III 569, consid. 2.3.3; DTF 138 III 374, consid.

4.3.2; STF 4A_36/2017 del 2 marzo 2017, consid. 6; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 317 CPC).

8.

Nella fattispecie, la questione relativa all’applicabilità del CCNL

sulla base dei posti a sedere non riveste un carattere prettamente giuridico,

quanto piuttosto fattuale, dipendendo essa dall’effettivo numero di posti di un

esercizio pubblico e dalla possibilità di sfruttare i posti esterni in maniera

più o meno continuata sull’arco dell’anno a dipendenza delle caratteristiche

della struttura, aspetti sui quali la convenuta, patrocinata da un legale, non

si è soffermata nella procedura di primo grado. In tale sede la medesima non ha

mai contestato che il suo esercizio disponesse di più di 50 posti, e anzi lo ha

esplicitamente confermato senza differenziare fra posti interni o esterni o

dilungarsi in questioni come le caratteristiche dei medesimi o la loro

utilizzabilità (v. verbale di udienza 28 marzo 2019, p. 3 e conclusioni 7

febbraio 2020, p. 3), né ora rimprovera al primo giudice di non aver svolto

accertamenti o esercitato il proprio dovere d’interpello. Con l’impugnativa AP

1.

introduce il tema dei posti a sedere contraddicendo le sue precedenti

affermazioni senza argomentare sulla base dell’art. 317 CPC, né evidenziare

perché i relativi requisiti debbano essere considerati adempiuti: non motiva la

tempestività del suo agire, né spiega perché la questione della fruibilità dei

posti a sedere esterni non potesse essere addotta già dinanzi al primo giudice,

venendo meno al proprio onere di motivazione (art. 310 e 311 CPC). D’altronde, essa

disponeva di tutte le informazioni necessarie per ragguagliare il Pretore

aggiunto sulle caratteristiche della sua struttura, e avrebbe potuto altresì

informarlo del sopralluogo dell’Ufficio di controllo avvenuto nel febbraio 2019,

ovvero agli inizi della causa. Come poi a ragione rilevato dall’appellata,

secondo l’art. 35 lett. d cpv. 4 CCNL l’Ufficio di controllo deve comunicare

per scritto alla datrice di lavoro i risultati del controllo e darle la

possibilità di prendere posizione in merito entro 14 giorni. Non si vede quindi

come l’appellante possa essere giunta a conoscenza delle conclusioni del citato

ufficio solamente a maggio 2020, ovvero più di un anno dopo, né essa fornisce

spiegazioni a tal proposito, senza omettere di rilevare che tale scritto

neppure è indirizzato alla medesima, bensì al Sindacato __________. Alla luce

di queste considerazioni, la censura dell’appellante dev’essere considerata

tardiva, irricevibile e inadatta a sovvertire il giudizio impugnato.

9.

Con il gravame, l’appellante sostiene altresì che, qualora si

dovesse confermare l’esistenza di più di 50 posti a sedere, il CCNL non sarebbe

comunque applicabile, siccome l’azienda, giusta le verifiche dell’Ispettorato

del lavoro (confermate dal TRAM), non può essere considerata appartenente all’industria

alberghiera o della ristorazione, essendo l’attività dello snack bar del tutto

subordinata all’attività caratterizzante, ovvero l’erogazione della benzina e

la vendita di merci e servizi che rispondono ai bisogni dei viaggiatori. La

censura è tuttavia irricevibile per carenza di motivazione, poiché l’appellante

si limita a ribadire una propria tesi senza debitamente confrontarsi con quanto

osservato dal primo giudice in relazione all’applicabilità del CCNL alle

aziende di natura mista (v. p. 3-4 dell’impugnato giudizio) e all’importanza

delle caratteristiche del singolo rapporto di lavoro invece che della qualifica

globale dell’azienda ai sensi delle prescrizioni di diritto pubblico.

10.

AP

1.

critica il primo giudice anche per aver accertato che l’attrice avrebbe dimostrato

di avere principalmente fornito prestazioni di ristorazione. Determinanti

sarebbero per contro le peculiarità dell’azienda (fra cui le sue cifre

d’affari) e le dichiarazioni rese dal suo direttore nell’interrogatorio del 13

novembre 2019, da cui si evince che l’attività caratteristica è quella della

stazione di servizio e non la ristorazione (del tutto subordinata),

rispettivamente che il personale è principalmente impiegato nella vendita di

carburante e subordinatamente di merci e servizi. L’appellante definisce le

dichiarazioni di segno opposto rese dalle altre dipendenti, ex-colleghe della

controparte, delle testimonianze “di comodo”. Nondimeno, ancora una volta

l’appellante oppone alla sentenza impugnata delle considerazioni del tutto

generiche e insufficienti, non confrontandosi con il concreto ruolo avuto dalla

dipendente e non spiegando perché le svariate testimonianze citate dal giudice

di prime cure dovrebbero essere considerate inattendibili. Anche su questo

punto, il giudizio di prima sede resiste pertanto alla critica e

l’applicabilità del CCNL alla fattispecie dev’essere confermata.

11.

Non

contestando nel seguito l’appellante i calcoli eseguiti dal Pretore aggiunto per

verificare il buon fondamento delle pretese salariali avanzate dall’attrice e

la relativa quantificazione, ne discende la conferma della decisione di primo

grado e la reiezione integrale dell’appello, nella misura in cui ricevibile.

12.

Vertendo

la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con

un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese

processuali (art. 114 lett. c CPC). Le indennità della procedura di seconda

sede, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quantificate in fr. 500.-. Il

valore litigioso della presente controversia (fr. 10'133.31) non raggiunge la

soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11

RTar

decide:

1. L’appello

10 giugno 2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

L’appellante rifonderà all’appellata fr. 500.- a titolo di indennità.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (v. pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).