12.2020.75
Contratto di lavoro, contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
31 agosto 2020Italiano17 min
gennaio 2018, rimasto invariato per quanto attiene funzione, salario e vacanze (doc.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.75
Lugano
31 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.11 della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 18
febbraio 2019 da
AO
1
rappresentata dal RA 1
contro
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
versamento di fr. 10'133.31
netti oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018 a titolo di
pretese salariali;
domanda avversata dalla convenuta, che ne ha postulato l’integrale
reiezione, e che il
Pretore aggiunto ha accolto con decisione 7 maggio 2020;
appellante la convenuta con atto di appello 10 giugno 2020
con cui postula la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la
petizione, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con
risposta 3 luglio 2020 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto:
Fatti
A.
Con contratto di lavoro del 16 settembre 2016 AP 1, società che
gestisce una stazione di benzina a __________ con annesso negozio e snack bar,
ha assunto alle sue dipendenze AO 1 a partire dal 19 settembre 2016 in qualità
di venditrice, cameriera e ausiliaria di cucina al 100% per un salario lordo
mensile di fr. 3'100.- e 4 settimane di vacanze annue (doc. A). Il 31 dicembre
2017 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto entrato in vigore il 1°
gennaio 2018, rimasto invariato per quanto attiene funzione, salario e vacanze (doc.
B). Con scritto 30 giugno 2018 AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro in
questione con effetto al 31 agosto 2018 (doc. C).
B.
Ottenuta l’autorizzazione ad agire il 15 febbraio 2019, AO 1 ha
presentato la petizione del 18 febbraio 2019, con cui ha chiesto al Pretore aggiunto
di condannare AP 1 al pagamento di fr. 10'133.31 netti oltre interessi al 5%
dal 1° settembre 2018 quale differenza fra quanto effettivamente percepito a
titolo di salario nel periodo gennaio 2017 - agosto 2018 e quanto avrebbe a suo
dire dovuto percepire nel suddetto periodo in virtù del Contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (qui di
seguito CCNL), e meglio fr. 6'103.37 a titolo di differenza salariale,
fr. 2'352.18 e fr. 1'485.43 quali supplementi per tredicesima mensilità e
indennità per giorni festivi non goduti e fr. 1'518.15 a titolo di retribuzione
per giorni di vacanza non goduti, dedotti
fr. 1'325.82 per oneri sociali.
C.
In occasione dell’udienza del 28 marzo 2019 l’attrice ha rivendicato
l’applicazione del CCNL in virtù del suo effettivo impiego in qualità di
cameriera/cuoca presso l’esercizio pubblico di AP 1 (snack bar della stazione
di servizio). La convenuta ha da parte sua contestato l’applicabilità del CCNL
rilevando che la dipendente non avrebbe fornito principalmente prestazioni di
ristorazione né avrebbe svolto attività di cuoca (non avendo la medesima del
resto alcuna specifica formazione quale cuoca o cameriera), rispettivamente di
non essere attiva nel settore alberghiero o della ristorazione e di avere quali
principali attività l’erogazione di carburante e la vendita al dettaglio di merci,
come è stato anche confermato dalla decisione del 1° dicembre 2017 del
Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2017.255) di cui al doc. F. Come
azienda attiva in via principale quale stazione di servizio, sarebbe piuttosto
pertinente il contratto collettivo concernente il suddetto settore, tuttavia
non applicabile nel caso concreto poiché la medesima dispone di più di 50 posti
a sedere, come risulta dal doc. E.
D.
Nelle proprie conclusioni scritte datate 25 novembre 2019 la parte
attrice si è riconfermata nelle sue pretese, aggiungendo che la decisione del TRAM
non è in contrasto con gli accertamenti di fatto emersi dal procedimento in
corso e rimproverando inoltre alla convenuta un atteggiamento abusivo, dato che
nella suddetta procedura amministrativa ella sosteneva che la sua attività
principale fosse la ristorazione. Anche la convenuta nelle conclusioni del 7
febbraio 2020 si è riconfermata nelle proprie tesi, rilevando che l’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro, nella sua decisione del 23 marzo 2017 (poi
confermata dal TRAM con la predetta decisione 1° dicembre 2017) aveva “accertato
inequivocabilmente che la convenuta non può essere considerata albergo,
ristorante o caffè, e in genere un’azienda dell’industria alberghiera e della
ristorazione, ma è un chiosco, azienda al servizio dei viaggiatori o negozio di
stazione di servizio”. A suo dire, il riconoscimento dell’applicabilità del
CCNL sarebbe pertanto contrario alla sicurezza del diritto.
E.
Con decisione 7 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto
integralmente la petizione, con seguito di indennità di fr. 500.- in favore
dell’attrice.
F.
Con appello del 10 giugno 2020 la AP 1 è insorta contro tale
giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la
petizione e di condannare l’attrice a versarle fr. 500.- a titolo di indennità.
Con risposta 3 luglio 2020 AO 1 si è opposta all’appello, postulandone
l’integrale reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto qui
di rilievo, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione
impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 10 giugno
2020.
contro la decisione 7 maggio 2020, recapitata l’11 maggio 2020, è
tempestivo, così come è tempestiva la risposta 3 luglio 2020 dell’appellata.
2.
Preliminarmente, si può precisare che l’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle
medesime.
3.
Con la decisione impugnata, il giudice di prime cure ha innanzitutto
accertato l’applicabilità del CCNL al rapporto di lavoro in esame ai sensi dei
relativi art. 1 e 2, a fronte delle prestazioni di ristorazione offerte dalla
convenuta nel suo snack bar avente più di 50 posti a sedere (nello specifico 53
come risulta dal doc. E), dell’assenza di un contratto collettivo di lavoro
almeno equivalente per tutti i collaboratori dell’azienda (non rientrando in
considerazione il contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di
servizio, applicabile unicamente agli esercizi con un massimo di 50 posti a
sedere e neppure contenente un salario minimo obbligatorio per il Canton
Ticino) e del concreto svolgimento, da parte dell’attrice, di mansioni
principalmente legate alla ristorazione all’interno dello snack bar secondo le
testimonianze univoche delle ex colleghe dell’attrice. Il Pretore aggiunto ha
poi sottolineato che tale conclusione non è in contrasto con quanto deciso dal
TRAM relativamente alla qualifica dell’azienda della convenuta (sulla base
della cifra d’affari e del tipo di attività esercitato dalla maggior parte dei
dipendenti) ai sensi della Legge sul lavoro e delle relative ordinanze, e in
particolare non è in contrasto con l’applicabilità delle relative prescrizioni
di diritto pubblico sulla durata del lavoro e del riposo per il personale dei
negozi e delle stazioni di servizio, riguardando la controversia in esame non
tanto la valutazione d’insieme dell’azienda sulla base della Legge sul lavoro,
bensì un contratto individuale di lavoro sulla base del diritto privato e le
concrete mansioni svolte dalla dipendente. In altre parole, non è la stazione
di servizio in quanto tale ad essere sottoposta al regime del CCNL, quanto
piuttosto il singolo rapporto contrattuale fra attrice e convenuta. Il Pretore
aggiunto ha infine accertato il buon fondamento dell’importo preteso
dall’attrice in virtù degli art. 10, 12, 17 e 18 CCNL.
4.
L’appellante critica il primo giudice per aver sancito
l’applicabilità del CCNL. A suo dire, non essendo esso applicabile, le pretese
salariali dell’attrice sarebbero da respingere, e ciò anche nella denegata
ipotesi di un’applicazione del contratto collettivo di lavoro dei negozi delle
stazioni di servizio in Svizzera, non prevedendo lo stesso un salario minimo
per il Ticino né supplementi per giorni festivi né tantomeno giorni di vacanza
supplementari rispetto a quelli già goduti dalla controparte nel 2017 (28
giorni), rispettivamente avendo quest’ultima correttamente percepito la
tredicesima mensilità.
5.
L’appellante produce in questa sede (quale doc. B) uno scritto 19
maggio 2020 dell’Ufficio di controllo (istituito dall’art. 35 lett. d CCNL) che
considera non adempiuti i presupposti per l’applicazione del Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione
dal momento che, in virtù di accertamenti svolti in occasione di un sopralluogo
del febbraio 2019, “è risultato che i posti a sedere esterni, vista la
struttura presente (terrazza aperta su due lati) non possono essere
utilizzati in modo usuale nei mesi invernali da novembre a febbraio.”, con la
conseguenza che la media annua dei posti a sedere risulta di 43. AP 1 sostiene
quindi che l’appello vada accolto già per questo motivo, il primo giudice
avendo stabilito erroneamente che i posti a sedere sono superiori a 50.
6.
La procedura in esame è una procedura semplificata regolata dagli
art. 243 seg. CPC. L’art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC stabilisce che nelle
controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr.
30’000.- il giudice accerta i fatti d'ufficio, disponendo egli pertanto di
potere inquisitorio. Ciò non vale però in misura assoluta. Questa norma ancora
la massima inquisitoriale sociale, secondo cui il giudice accerta d'ufficio i
fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e
informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le
necessarie prove. Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza
delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tenuto a
interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa. La massima
inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio (ovvero
l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio) davanti al giudice di
prima istanza, non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera
disposizione delle parti, non le esonera dal loro obbligo di esporre le proprie
posizioni e collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante né
obbliga il giudice ad istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a
spiegare la sua posizione. In altre parole, le parti rimangono tenute a
esporre, nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili, le
circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova
disponibili (DTF 130 III 102, consid. 2.2; IICCA del 28 febbraio 2019, inc.
12.2017.105, consid. 6). La massima inquisitoria sociale mira infatti a
favorire una procedura accessibile anche ai laici, a proteggere la parte debole
del contratto, a garantire l'uguaglianza tra le parti in causa e ad accelerare
la procedura, e non a supplire alle carenze di una parte negligente rispettivamente
preclusa (STF 4A_229/2017 del 7 dicembre 2017, consid. 3.3.1; STF 4A_674/2016
del 20 aprile 2017, consid. 2.1; STF 4C.255/2006 del 2 ottobre 2006, consid.
4.2). Quando le parti sono rappresentate da un avvocato, il giudice può e deve
fare prova di ritegno (DTF 141 III 569,
consid. 2.3.1; STF 4A_439/2018 del 27 giugno 2019, consid. 3.3). Parimenti, la massima
inquisitoria sociale non esonera l’appellante dal motivare debitamente le
proprie contestazioni.
7.
Ai sensi dell’art. 317 CPC, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono
considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Il requisito
dell’immediatezza è di regola adempiuto se i nuovi fatti o mezzi di prova sono
addotti entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza della loro esistenza,
laddove non si può escludere che le circostanze giustifichino un termine più
lungo, che può arrivare in determinati casi anche a un mese (Stauber in: ZPO Rechtsmittel, Berufung
und Beschwerde, n. 27 ad art. 317; Verda
Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto procedurale
civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 61-65 ad art. 317; STF 5A_557/2016 del 6
febbraio 2017, consid. 6.4). La parte deve sostanziare la sua richiesta di
adduzione, nel senso che deve dimostrare che le condizioni previste all'art.
317.
cpv. 1 siano adempiute (STF 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1; DTF
144.
III 349, consid. 4.2.1; DTF 143 III 42, consid. 4.1; Jeandin in: Code de procédure civile
commenté, n. 8 ad art. 317). Nuove argomentazioni giuridiche o relativi pareri
giuridici non costituiscono invece nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (v. art.
57.
CPC).
L’art.
317.
cpv. 1 CPC non distingue fra principio attitatorio e principio
inquisitorio. Il Tribunale federale ha confermato che in sede di appello, anche
in caso di massima inquisitoria sociale, nuovi fatti o mezzi di prova sono
ammessi solo se adempiono le condizioni poste dall’art. 317 CPC (DTF 144 III 349, consid. 4.2.1; DTF 138 III
625, consid. 2.2). In caso contrario, il giudice di appello deve rifiutarsi di
prenderli in considerazione, se il primo giudice poteva ignorarli senza violare
il suo dovere accresciuto di interpello. Se invece il giudice di prima sede
aveva dei dubbi oggettivi che avrebbe dovuto chiarire mediante interpello, gli
accertamenti necessari possono essere fatti in sede di appello o in prima sede
dopo ritorno dell’incarto. Ciò presuppone tuttavia che l’appellante sollevi una
simile censura, e meglio rimproveri al primo giudice la violazione dei suoi
doveri procedurali (DTF 141 III 569, consid. 2.3.3; DTF 138 III 374, consid.
4.3.2; STF 4A_36/2017 del 2 marzo 2017, consid. 6; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 317 CPC).
8.
Nella fattispecie, la questione relativa all’applicabilità del CCNL
sulla base dei posti a sedere non riveste un carattere prettamente giuridico,
quanto piuttosto fattuale, dipendendo essa dall’effettivo numero di posti di un
esercizio pubblico e dalla possibilità di sfruttare i posti esterni in maniera
più o meno continuata sull’arco dell’anno a dipendenza delle caratteristiche
della struttura, aspetti sui quali la convenuta, patrocinata da un legale, non
si è soffermata nella procedura di primo grado. In tale sede la medesima non ha
mai contestato che il suo esercizio disponesse di più di 50 posti, e anzi lo ha
esplicitamente confermato senza differenziare fra posti interni o esterni o
dilungarsi in questioni come le caratteristiche dei medesimi o la loro
utilizzabilità (v. verbale di udienza 28 marzo 2019, p. 3 e conclusioni 7
febbraio 2020, p. 3), né ora rimprovera al primo giudice di non aver svolto
accertamenti o esercitato il proprio dovere d’interpello. Con l’impugnativa AP
1.
introduce il tema dei posti a sedere contraddicendo le sue precedenti
affermazioni senza argomentare sulla base dell’art. 317 CPC, né evidenziare
perché i relativi requisiti debbano essere considerati adempiuti: non motiva la
tempestività del suo agire, né spiega perché la questione della fruibilità dei
posti a sedere esterni non potesse essere addotta già dinanzi al primo giudice,
venendo meno al proprio onere di motivazione (art. 310 e 311 CPC). D’altronde, essa
disponeva di tutte le informazioni necessarie per ragguagliare il Pretore
aggiunto sulle caratteristiche della sua struttura, e avrebbe potuto altresì
informarlo del sopralluogo dell’Ufficio di controllo avvenuto nel febbraio 2019,
ovvero agli inizi della causa. Come poi a ragione rilevato dall’appellata,
secondo l’art. 35 lett. d cpv. 4 CCNL l’Ufficio di controllo deve comunicare
per scritto alla datrice di lavoro i risultati del controllo e darle la
possibilità di prendere posizione in merito entro 14 giorni. Non si vede quindi
come l’appellante possa essere giunta a conoscenza delle conclusioni del citato
ufficio solamente a maggio 2020, ovvero più di un anno dopo, né essa fornisce
spiegazioni a tal proposito, senza omettere di rilevare che tale scritto
neppure è indirizzato alla medesima, bensì al Sindacato __________. Alla luce
di queste considerazioni, la censura dell’appellante dev’essere considerata
tardiva, irricevibile e inadatta a sovvertire il giudizio impugnato.
9.
Con il gravame, l’appellante sostiene altresì che, qualora si
dovesse confermare l’esistenza di più di 50 posti a sedere, il CCNL non sarebbe
comunque applicabile, siccome l’azienda, giusta le verifiche dell’Ispettorato
del lavoro (confermate dal TRAM), non può essere considerata appartenente all’industria
alberghiera o della ristorazione, essendo l’attività dello snack bar del tutto
subordinata all’attività caratterizzante, ovvero l’erogazione della benzina e
la vendita di merci e servizi che rispondono ai bisogni dei viaggiatori. La
censura è tuttavia irricevibile per carenza di motivazione, poiché l’appellante
si limita a ribadire una propria tesi senza debitamente confrontarsi con quanto
osservato dal primo giudice in relazione all’applicabilità del CCNL alle
aziende di natura mista (v. p. 3-4 dell’impugnato giudizio) e all’importanza
delle caratteristiche del singolo rapporto di lavoro invece che della qualifica
globale dell’azienda ai sensi delle prescrizioni di diritto pubblico.
10.
AP
1.
critica il primo giudice anche per aver accertato che l’attrice avrebbe dimostrato
di avere principalmente fornito prestazioni di ristorazione. Determinanti
sarebbero per contro le peculiarità dell’azienda (fra cui le sue cifre
d’affari) e le dichiarazioni rese dal suo direttore nell’interrogatorio del 13
novembre 2019, da cui si evince che l’attività caratteristica è quella della
stazione di servizio e non la ristorazione (del tutto subordinata),
rispettivamente che il personale è principalmente impiegato nella vendita di
carburante e subordinatamente di merci e servizi. L’appellante definisce le
dichiarazioni di segno opposto rese dalle altre dipendenti, ex-colleghe della
controparte, delle testimonianze “di comodo”. Nondimeno, ancora una volta
l’appellante oppone alla sentenza impugnata delle considerazioni del tutto
generiche e insufficienti, non confrontandosi con il concreto ruolo avuto dalla
dipendente e non spiegando perché le svariate testimonianze citate dal giudice
di prime cure dovrebbero essere considerate inattendibili. Anche su questo
punto, il giudizio di prima sede resiste pertanto alla critica e
l’applicabilità del CCNL alla fattispecie dev’essere confermata.
11.
Non
contestando nel seguito l’appellante i calcoli eseguiti dal Pretore aggiunto per
verificare il buon fondamento delle pretese salariali avanzate dall’attrice e
la relativa quantificazione, ne discende la conferma della decisione di primo
grado e la reiezione integrale dell’appello, nella misura in cui ricevibile.
12.
Vertendo
la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con
un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese
processuali (art. 114 lett. c CPC). Le indennità della procedura di seconda
sede, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quantificate in fr. 500.-. Il
valore litigioso della presente controversia (fr. 10'133.31) non raggiunge la
soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11
RTar
decide:
1. L’appello
10 giugno 2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
L’appellante rifonderà all’appellata fr. 500.- a titolo di indennità.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (v. pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).