12.2020.76
Responsabilità del Cantone wx art. 5 cpv. 1 LEF
25 febbraio 2021Italiano16 min
era rispettosa della dottrina e della giurisprudenza sviluppate nell’ambito degli
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.76
Lugano
25 febbraio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.2 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 23 febbraio 2018
da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 37'913.35 oltre
interessi al 5% dal 15 settembre 2017, interessi poi rivendicati con le
conclusioni dal 5 dicembre 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr.
8'325.-, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione
della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 11 maggio 2020
ha respinto;
appellante l'attrice con
appello 12 giugno 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di condannare la convenuta, in parziale accoglimento della petizione,
al pagamento di fr. 36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr.
29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr. 6'719.40, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 4 settembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 21 novembre 2014 AP
1, che allora era creditrice nei confronti di M__________ __________ di fr.
973'532.55 per un credito ipotecario e di fr. 420'000.- per un credito di
costruzione, ha escusso quest’ultima in via di realizzazione di un pegno
immobiliare con i PE n. __________ e n. __________ dell’UE di Bellinzona,
indicando quale oggetto del pegno il fondo part. n. __________ RFD di __________
di proprietà della debitrice (doc. B e C dell’inc. n. CM.2017.153).
L’8 luglio 2015, dopo aver
ottenuto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dalla
debitrice ai due PE, la creditrice ha inoltrato la domanda di realizzazione del
pegno (doc. D e E dell’inc. n. CM.2017.153), a seguito della quale il 3
febbraio 2016 l’UE di Bellinzona ha provveduto a fissare per il 23 maggio 2016
la data dell’incanto (doc. F dell’inc. n. CM.2017.153).
Il 19 maggio 2016,
in accoglimento di una richiesta del giorno precedente della debitrice (doc. G
dell’inc. n. CM.2017.153), l’UE di Bellinzona ha disposto, senza aver
preventivamente interpellato la creditrice e con una semplice comunicazione
priva dell’indicazione dei rimedi di diritto, l’annullamento dell’incanto e il
suo differimento a una data da convenire, osservando che “il giorno della
nuova asta verrà stabilito dopo la decisione al ricorso inoltrato al Tribunale
cantonale amministrativo (TRAM) per il rilascio di una licenza edilizia” (doc.
Fatti
I e M dell’inc. n. CM.2017.153). Richiesto dalla creditrice, che aveva
dichiarato di non essere d’accordo con l’annullamento dell’incanto e di
riservarsi il diritto di far valere nei confronti dell’ente pubblico il
pregiudizio subito, di emanare una decisione formale (doc. L e N dell’inc. n.
CM.2017.153), il 3 giugno 2016 l’UE di Bellinzona ha confermato il
provvedimento adottato, ribadendo che quella sua decisione non ledeva gli
interessi delle parti ma anzi li tutelava entrambi, atteso che “al TRAM è
pendente un ricorso il cui esito influenzerebbe in maniera preponderante il
comportamento in sede d’asta dei potenziali oblatori”, e indicando di
seguito i rimedi di diritto (doc. O dell’inc. n. CM.2017.153).
Il 24 giugno 2016 la
creditrice ha impugnato quella decisione innanzi alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello con un ricorso ex art. 17 LEF, postulandone
l’annullamento e il conseguente ordine all’UE di Bellinzona di indire al più
presto un nuovo incanto (doc. P dell’inc. n. CM.2017.153). Essendo stata messa
in dubbio la tempestività del ricorso (doc. R dell’inc. n. CM.2017.153), la
creditrice ha poi inoltrato un allegato di replica (doc. S dell’inc. n.
CM.2017.153).
Con sentenza 7 ottobre
2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha stralciato
dai ruoli il ricorso della creditrice, senza prelevare né tasse né spese (doc.
U dell’inc. n. CM.2017.153): tale decisione è stata motivata dal fatto che
nelle more ricorsuali, a seguito dell’esito negativo del ricorso inoltrato al
TRAM, l’UE di Bellinzona aveva provveduto a fissare la data del nuovo incanto
per il 5 dicembre 2016.
Il 5 dicembre 2016 l’incanto ha
finalmente avuto luogo e il fondo part. n. __________ RFD di __________ è stato
aggiudicato alla creditrice, al secondo turno d’asta, per il prezzo di fr.
1'370'000.- (doc. V dell’inc. n. CM.2017.153). In esito alla realizzazione del
pegno, il 21 agosto 2017 alla stessa è stato rilasciato un attestato
d’insufficienza di pegno per l’importo di fr. 186'851.55 (doc. 2).
2. Ritenendo che l’UE
di Bellinzona non avrebbe potuto differire dal 23 maggio al 5 dicembre 2016
l’incanto del fondo part. n. __________ RFD di __________, con petizione 23
febbraio 2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
A), ha convenuto in giudizio ai sensi dell’art. 5 LEF la AO 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Bellinzona, per ottenerne la condanna al pagamento di
fr. 37'913.35 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2017, interessi poi
richiesti con la replica dal 23 maggio 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10 luglio
2017 su fr. 8'325.- e infine rivendicati con le conclusioni dal 5 dicembre 2016
su fr. 29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr. 8'325.-. Essa, in estrema sintesi,
ha postulato il risarcimento dei maggiori interessi e commissioni maturati
durante quei 196 giorni (fr. 29'588.35), che non erano in seguito stati pagati
da M__________ __________, poi fallita (doc. P, ritenuto che la relativa
procedura di fallimento era stata chiusa per mancanza d’attivi, cfr. doc. R), e
le spese legali occorse per impugnare innanzi alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello la decisione 3 giugno 2016 dell’UE di
Bellinzona (fr. 8'325.-).
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore aggiunto con decisione 11 maggio 2020
ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.- e le
spese di fr. 100.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla
controparte fr. 7’500.- per ripetibili.
4. Con l’appello 12
giugno 2020 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 4
settembre 2020, l’attrice, ribadendo l’integrale buon fondamento delle sue
pretese, salvo di quella relativa alle spese legali, che è stata ora ridotta da
fr. 8'325.- a fr. 6'719.40, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di condannare la convenuta, in parziale accoglimento della petizione, al
pagamento di fr. 36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr.
29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr. 6'719.40, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
5. Il Pretore aggiunto, dopo aver riassunto i principi
che reggevano una causa - come quella in esame - ex art. 5 cpv. 1 LEF (norma
secondo cui il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente tra gli
altri dai funzionari, dagli impiegati e dai loro ausiliari, nell’adempimento
dei compiti loro assegnati dalla LEF), ha in primo luogo accertato che nel caso
di specie la decisione 3 giugno 2016 dell’UE
di Bellinzona di annullare, in attesa dell’esito del ricorso in materia
edilizia inoltrato al TRAM da M__________ __________, l’incanto previsto per il
23 maggio 2016, che di fatto era stato
così differito al 5 dicembre 2016, non
era rispettosa della dottrina e della giurisprudenza sviluppate nell’ambito degli
art. 123 e 133 LEF ed era con ciò illecita.
Egli ha nondimeno ritenuto
che le pretese azionate dall’attrice nei confronti della convenuta non
potessero essere accolte.
La pretesa volta al
risarcimento dei maggiori interessi e commissioni maturati a seguito
dell’annullamento / differimento dell’incanto doveva essere respinta per varie
ragioni: innanzitutto l’attrice, in quanto aggiudicataria del fondo andato
all’incanto e ora dunque proprietaria di un immobile con un valore di stima
peritale di ben fr. 2'100'000.- (doc. F dell’inc. n. CM.2017.153), non aveva
ancora subito alcun pregiudizio, ritenuto che quest’ultimo si sarebbe
concretizzato o meno solo al momento della rivendita di quel fondo; inoltre
l’eventuale danno da lei subito era semmai da ricondurre al fatto, a lei stessa
imputabile, di aver a suo tempo concesso a M__________
__________ un mutuo di fr. 1’393'532.55 (doc. D e E dell’inc. n.
CM.2017.153), cioè di gran lunga superiore alla sostenibilità del pegno; e
infine l’attrice non aveva mai sostenuto e comprovato che all’incanto del 23
maggio 2016 vi fossero stati altri soggetti interessati all’acquisto
dell’immobile e, soprattutto, per un maggiore prezzo di realizzo.
La pretesa relativa alle
spese legali occorse per impugnare innanzi alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello la decisione dell’UE di Bellinzona, che a
titolo abbondanziale, laddove fosse stata da risarcire, avrebbe in ogni caso
dovuto essere ridotta a fr. 6'239.- + IVA all’8%, doveva invece essere respinta,
essendo a sua volta condizionata all’accoglimento dell’altra pretesa.
6. Nella sua risposta
all’appello la convenuta ha ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore aggiunto, la petizione avrebbe in realtà dovuto già essere respinta siccome
la decisione 3 giugno 2016 dell’UE di Bellinzona di differire l’incanto dal 23
maggio al 5 dicembre 2016 in attesa dell’esito
del ricorso inoltrato al TRAM da M__________ __________, che avrebbe potuto
comportare un cambiamento parziale della destinazione di alcuni locali del
fondo e avrebbe così potuto influire sul suo valore di stima con conseguente
Considerandi
necessità di una sua correzione, non era
illecita ai sensi dell’art. 5 LEF.
Il rilievo è infondato.
Come già rilevato nella decisione impugnata, il differimento dell’incanto da
parte dell’UE oltre il termine d’ordine di tre mesi dalla domanda di
realizzazione previsto dall’art. 133 cpv. 1 LEF è in effetti possibile solo
allorché il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con
pagamenti rateali il suo debito (art. 123 cpv. 1 LEF, disposizione applicabile
in virtù del rimando dell’art. 143a LEF), oppure quando è pendente un ricorso,
un’azione di rivendicazione o di contestazione dell’elenco oneri o ancora
un’altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo, ritenuto che
questa evenienza si verifica in presenza di procedure di purgazione delle
ipoteche ai sensi dell’art. 828 seg. CC (art. 153 cpv. 3 LEF), di provvedimenti
di blocco del registro fondiario adottati dal giudice civile, di un sequestro
disposto dal giudice penale in vista di confisca o di una procedura di
conciliazione avviata nell’ambito della realizzazione di una quota di
comproprietà ai sensi dell’art. 73e dell’ordinanza del Tribunale federale sulla
realizzazione forzata di beni immobili (DTF 135 III 28 consid. 3.2).
L’esistenza di un ricorso in materia edilizia, come quello inoltrato nel caso
concreto dalla debitrice M__________ __________, volto a comportare un futuro cambiamento di destinazione del
fondo posto all’incanto non rientra invece tra i provvedimenti idonei a
giustificare un differimento dell’incanto (DTF 135 III 28 consid. 3.2; TF
7B.253/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 4; CEF 21 agosto 2018 inc. n.
15.2017.89/98).
7.
Come si vedrà, è a
ragione che l’attrice, nel suo appello, ha ritenuto che la pretesa volta al
risarcimento dei maggiori interessi e commissioni maturati a seguito
dell’annullamento / differimento dell’incanto durante quei 196 giorni (fr.
29'588.35), mai pagati da M__________ __________, poi fallita (ritenuto che la
relativa procedura di fallimento è in seguito stata chiusa per mancanza
d’attivi, cfr. doc. R), potesse trovare accoglimento.
7.1
È innanzitutto
incontestabile che quella pretesa, che di fatto era assimilabile a un mutuo (poi
risultato essere, per i 196 giorni di differimento dell’incanto, di fr.
29'588.35) che l’attrice in virtù della decisione 3 giugno 2016 dell’UE di
Bellinzona era stata costretta contro la sua volontà a concedere / rinnovare a
M__________ __________ ossia a un’entità già in gravi difficoltà finanziarie
(tant’è che - come detto - nei confronti della stessa, allora sua debitrice per
un importo assai rilevante di fr. 1’393'532.55 e soprattutto in mora nel
pagamento di quella somma, era persino pendente una domanda di realizzazione
degli immobili di sua proprietà), costituisca effettivamente un danno
risarcibile.
La giurisprudenza ha in
effetti già avuto modo di stabilire che l’esistenza di un danno patrimoniale
del leso può essere ammessa non solo in presenza di una diminuzione degli
attivi, dell’aumento dei passivi, del mancato aumento degli attivi e della
mancata diminuzione dei passivi, ma anche nel caso in cui il patrimonio venga
messo in pericolo in misura tale da risultarne diminuito, anche solo a titolo
temporaneo, nel suo valore economico intrinseco (DTF 121 IV 104 consid. 2c, 122
IV 279 consid. 2a, 129 IV 124 consid. 3.1, 142 IV 346 consid. 3.2; TF
4A_213/2010 del 28 settembre 2010 consid. 5), ritenuto che ciò è segnatamente
il caso laddove un creditore conceda un mutuo a un debitore già in gravi difficoltà
finanziarie, essendo evidente che in una tale evenienza il creditore, a fronte
dell’avvenuta consegna di una somma di denaro effettiva, risulta disporre solo
di un mero credito nei confronti del debitore e soprattutto risulta disporre
solo di un mero credito la cui futura restituzione appare sin dall’inizio assai
dubbia e incerta (DTF 122 IV 279 consid. 2a e 2c; TF 6S.187/2004 del 18
febbraio 2005 consid. 3.3).
Contrariamente a quanto
sostenuto dalla convenuta, non è pertanto vero che il danno sarebbe venuto in
essere solo a seguito dell’avvenuto fallimento di
M__________ __________ (vero è piuttosto che se M__________ __________, che
nell’occasione era così debitrice solidale con la convenuta, avesse provveduto
a rimborsare quelle somme, l’iniziativa giudiziaria promossa nei confronti di
quest’ultima sarebbe divenuta priva d’oggetto).
7.2
Le argomentazioni
addotte dal Pretore aggiunto nella sua decisione e quelle ulteriormente evocate
dalla convenuta nella sua risposta all’appello non sono assolutamente idonee a
far venir meno l’obbligo risarcitorio a carico di quest’ultima.
Il fatto che l’attrice si
fosse aggiudicata il fondo andato all’incanto e fosse con ciò divenuta
proprietaria di un immobile con un valore di stima peritale di ben fr.
2'100'000.- (doc. F e Z dell’inc. n. CM.2017.153), pagato solo fr. 1'370'000.-,
è del tutto ininfluente per il giudizio. Il danno di cui è qui chiesto il
risarcimento alla convenuta era in effetti sorto, nella sua essenza (anche se
poi la sua effettiva entità aveva potuto essere quantificata solo al 5 dicembre
2016), già al momento della decisione 3 giugno 2016 dell’UE di Bellinzona di
differire l’incanto (DTF 102 IV 84 consid. 4, 122 IV 279 consid. 2c) e non era
assolutamente influenzato dall’identità della persona che si sarebbe poi
eventualmente aggiudicata il fondo (poco importa poi se nell’occasione tale
persona abbia o meno fatto un affare).
Il fatto che l’attrice non
abbia sostenuto e comprovato che all’incanto del 23 maggio 2016 vi fossero
stati altri soggetti interessati all’acquisto dell’immobile e, soprattutto, per
un maggiore prezzo di realizzo, è parimenti privo di rilevanza. Il danno di cui
è qui chiesto il risarcimento non è in effetti quello che sarebbe stato
cagionato per il fatto che in occasione dell’incanto del 5 dicembre 2016 non si
erano più ripresentati eventuali altri oblatori che in occasione dell’incanto
del 23 maggio 2016 sarebbero invece stati disposti a offrire un prezzo
maggiore, ma è quello relativo ai maggiori interessi e commissioni maturati a
seguito dell’annullamento / differimento dell’incanto, che nulla ha a che
vedere con quest’altro.
Il fatto che l’attrice
avesse a suo tempo concesso a M__________ __________
un mutuo troppo elevato e con ciò insostenibile per quest’ultima,
rispettivamente che la garanzia fornitale fosse insufficiente, non è a sua
volta tale da escludere il risarcimento da parte della convenuta. A prescindere
dal fatto che la concessione da parte dell’attrice di un credito eccessivo,
rispettivamente l’esistenza di una garanzia insufficiente nemmeno è stata
provata (ed anzi è stata ampiamente smentita già dal solo fatto che al 23
maggio 2016 l’attrice, a fronte di un valore di stima peritale del fondo di fr.
2'100'000.- [cfr. doc. F e Z dell’inc. n. CM.2017.153], vantava nei confronti
di M__________ __________ un credito
complessivo di soli fr. 1’501'820.70 [cfr. doc. Z dell’inc. n. CM.2017.153],
poco importando invece se in epoca successiva, nel novembre 2017, il fondo e i
suoi immobili, nel frattempo oggetto di danneggiamenti e in uno stato di
completo abbandono, siano stati stimati solo fr. 1'100'000.- [cfr. doc. H]), si
osserva in effetti che il danno oggetto della presente causa sarebbe stato in
ogni caso da risarcire anche se quella circostanza si fosse verificata,
trattandosi nell’occasione di un pregiudizio ulteriore e aggiuntivo che
l’attrice non avrebbe certamente subito se l’UE di Bellinzona non avesse
deciso, senza validi motivi, il differimento dell’incanto.
8.
Dovendosi con ciò
accogliere la pretesa relativa ai maggiori interessi e commissioni maturati a
seguito dell’annullamento / differimento dell’incanto dal 23 maggio al 5 dicembre 2016, deve parimenti essere accolta,
siccome pacificamente condizionata all’accoglimento di quest’ultima, anche l’altra pretesa relativa alle spese
legali (pagate il 10 luglio 2017 doc. BB dell’inc. n. CM.2017.153) occorse per
impugnare innanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
la decisione dell’UE di Bellinzona (provvedimento in sé indispensabile per poi
poter azionare in giudizio la convenuta con una domanda ex art. 5 LEF, cfr. TF
5A_96/2011 del 27 giugno 2011 consid. 3.3.2; II CCA 16 ottobre 2008 inc. n.
12.2007.97), che l’attrice, adeguandosi a quanto indicato a titolo
abbondanziale dal Pretore aggiunto, ha fatto valere in questa sede
limitatamente a fr. 6'719.40 (fr. 6'239.- + IVA al 7.7%).
9.
Ne discende, in
parziale accoglimento della petizione e in accoglimento dell’appello
dell’attrice, che la convenuta dev’essere condannata al pagamento di fr.
36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10
luglio 2017 su fr. 6'719.40.
Le spese giudiziarie di
entrambe le sedi vengono attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle
parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado
sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr.
36'307.75.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 12 giugno
2020 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 11
maggio 2020 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
§
Di conseguenza la AO 1 è
condannata a pagare a AP 1
fr.
36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10
luglio 2017 su fr. 6'719.40.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.-, da anticipare come di rito,
sono poste per 1/20 a carico dell’attrice e per 19/20 a carico della
convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 6’750.- per ripetibili.
II. Le spese
processuali della procedura d’appello di fr. 3’000.- sono poste a carico dell’appellata,
che rifonderà all’appellante fr. 2'500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).