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Decisione

12.2020.76

Responsabilità del Cantone wx art. 5 cpv. 1 LEF

25 febbraio 2021Italiano16 min

era rispettosa della dottrina e della giurisprudenza sviluppate nell’ambito degli

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.76

Lugano

25 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.2 della

Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 23 febbraio 2018

da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 37'913.35 oltre

interessi al 5% dal 15 settembre 2017, interessi poi rivendicati con le

conclusioni dal 5 dicembre 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr.

8'325.-, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione

della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 11 maggio 2020

ha respinto;

appellante l'attrice con

appello 12 giugno 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di condannare la convenuta, in parziale accoglimento della petizione,

al pagamento di fr. 36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr.

29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr. 6'719.40, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 4 settembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 21 novembre 2014 AP

1, che allora era creditrice nei confronti di M__________ __________ di fr.

973'532.55 per un credito ipotecario e di fr. 420'000.- per un credito di

costruzione, ha escusso quest’ultima in via di realizzazione di un pegno

immobiliare con i PE n. __________ e n. __________ dell’UE di Bellinzona,

indicando quale oggetto del pegno il fondo part. n. __________ RFD di __________

di proprietà della debitrice (doc. B e C dell’inc. n. CM.2017.153).

L’8 luglio 2015, dopo aver

ottenuto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dalla

debitrice ai due PE, la creditrice ha inoltrato la domanda di realizzazione del

pegno (doc. D e E dell’inc. n. CM.2017.153), a seguito della quale il 3

febbraio 2016 l’UE di Bellinzona ha provveduto a fissare per il 23 maggio 2016

la data dell’incanto (doc. F dell’inc. n. CM.2017.153).

Il 19 maggio 2016,

in accoglimento di una richiesta del giorno precedente della debitrice (doc. G

dell’inc. n. CM.2017.153), l’UE di Bellinzona ha disposto, senza aver

preventivamente interpellato la creditrice e con una semplice comunicazione

priva dell’indicazione dei rimedi di diritto, l’annullamento dell’incanto e il

suo differimento a una data da convenire, osservando che “il giorno della

nuova asta verrà stabilito dopo la decisione al ricorso inoltrato al Tribunale

cantonale amministrativo (TRAM) per il rilascio di una licenza edilizia” (doc.

Fatti

I e M dell’inc. n. CM.2017.153). Richiesto dalla creditrice, che aveva

dichiarato di non essere d’accordo con l’annullamento dell’incanto e di

riservarsi il diritto di far valere nei confronti dell’ente pubblico il

pregiudizio subito, di emanare una decisione formale (doc. L e N dell’inc. n.

CM.2017.153), il 3 giugno 2016 l’UE di Bellinzona ha confermato il

provvedimento adottato, ribadendo che quella sua decisione non ledeva gli

interessi delle parti ma anzi li tutelava entrambi, atteso che “al TRAM è

pendente un ricorso il cui esito influenzerebbe in maniera preponderante il

comportamento in sede d’asta dei potenziali oblatori”, e indicando di

seguito i rimedi di diritto (doc. O dell’inc. n. CM.2017.153).

Il 24 giugno 2016 la

creditrice ha impugnato quella decisione innanzi alla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello con un ricorso ex art. 17 LEF, postulandone

l’annullamento e il conseguente ordine all’UE di Bellinzona di indire al più

presto un nuovo incanto (doc. P dell’inc. n. CM.2017.153). Essendo stata messa

in dubbio la tempestività del ricorso (doc. R dell’inc. n. CM.2017.153), la

creditrice ha poi inoltrato un allegato di replica (doc. S dell’inc. n.

CM.2017.153).

Con sentenza 7 ottobre

2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha stralciato

dai ruoli il ricorso della creditrice, senza prelevare né tasse né spese (doc.

U dell’inc. n. CM.2017.153): tale decisione è stata motivata dal fatto che

nelle more ricorsuali, a seguito dell’esito negativo del ricorso inoltrato al

TRAM, l’UE di Bellinzona aveva provveduto a fissare la data del nuovo incanto

per il 5 dicembre 2016.

Il 5 dicembre 2016 l’incanto ha

finalmente avuto luogo e il fondo part. n. __________ RFD di __________ è stato

aggiudicato alla creditrice, al secondo turno d’asta, per il prezzo di fr.

1'370'000.- (doc. V dell’inc. n. CM.2017.153). In esito alla realizzazione del

pegno, il 21 agosto 2017 alla stessa è stato rilasciato un attestato

d’insufficienza di pegno per l’importo di fr. 186'851.55 (doc. 2).

2. Ritenendo che l’UE

di Bellinzona non avrebbe potuto differire dal 23 maggio al 5 dicembre 2016

l’incanto del fondo part. n. __________ RFD di __________, con petizione 23

febbraio 2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

A), ha convenuto in giudizio ai sensi dell’art. 5 LEF la AO 1 innanzi alla

Pretura del Distretto di Bellinzona, per ottenerne la condanna al pagamento di

fr. 37'913.35 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2017, interessi poi

richiesti con la replica dal 23 maggio 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10 luglio

2017 su fr. 8'325.- e infine rivendicati con le conclusioni dal 5 dicembre 2016

su fr. 29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr. 8'325.-. Essa, in estrema sintesi,

ha postulato il risarcimento dei maggiori interessi e commissioni maturati

durante quei 196 giorni (fr. 29'588.35), che non erano in seguito stati pagati

da M__________ __________, poi fallita (doc. P, ritenuto che la relativa

procedura di fallimento era stata chiusa per mancanza d’attivi, cfr. doc. R), e

le spese legali occorse per impugnare innanzi alla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello la decisione 3 giugno 2016 dell’UE di

Bellinzona (fr. 8'325.-).

La convenuta si è integralmente

opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore aggiunto con decisione 11 maggio 2020

ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.- e le

spese di fr. 100.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla

controparte fr. 7’500.- per ripetibili.

4. Con l’appello 12

giugno 2020 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 4

settembre 2020, l’attrice, ribadendo l’integrale buon fondamento delle sue

pretese, salvo di quella relativa alle spese legali, che è stata ora ridotta da

fr. 8'325.- a fr. 6'719.40, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel

senso di condannare la convenuta, in parziale accoglimento della petizione, al

pagamento di fr. 36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr.

29'588.35 e dal 10 luglio 2017 su fr. 6'719.40, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

5. Il Pretore aggiunto, dopo aver riassunto i principi

che reggevano una causa - come quella in esame - ex art. 5 cpv. 1 LEF (norma

secondo cui il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente tra gli

altri dai funzionari, dagli impiegati e dai loro ausiliari, nell’adempimento

dei compiti loro assegnati dalla LEF), ha in primo luogo accertato che nel caso

di specie la decisione 3 giugno 2016 dell’UE

di Bellinzona di annullare, in attesa dell’esito del ricorso in materia

edilizia inoltrato al TRAM da M__________ __________, l’incanto previsto per il

23 maggio 2016, che di fatto era stato

così differito al 5 dicembre 2016, non

era rispettosa della dottrina e della giurisprudenza sviluppate nell’ambito degli

art. 123 e 133 LEF ed era con ciò illecita.

Egli ha nondimeno ritenuto

che le pretese azionate dall’attrice nei confronti della convenuta non

potessero essere accolte.

La pretesa volta al

risarcimento dei maggiori interessi e commissioni maturati a seguito

dell’annullamento / differimento dell’incanto doveva essere respinta per varie

ragioni: innanzitutto l’attrice, in quanto aggiudicataria del fondo andato

all’incanto e ora dunque proprietaria di un immobile con un valore di stima

peritale di ben fr. 2'100'000.- (doc. F dell’inc. n. CM.2017.153), non aveva

ancora subito alcun pregiudizio, ritenuto che quest’ultimo si sarebbe

concretizzato o meno solo al momento della rivendita di quel fondo; inoltre

l’eventuale danno da lei subito era semmai da ricondurre al fatto, a lei stessa

imputabile, di aver a suo tempo concesso a M__________

__________ un mutuo di fr. 1’393'532.55 (doc. D e E dell’inc. n.

CM.2017.153), cioè di gran lunga superiore alla sostenibilità del pegno; e

infine l’attrice non aveva mai sostenuto e comprovato che all’incanto del 23

maggio 2016 vi fossero stati altri soggetti interessati all’acquisto

dell’immobile e, soprattutto, per un maggiore prezzo di realizzo.

La pretesa relativa alle

spese legali occorse per impugnare innanzi alla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello la decisione dell’UE di Bellinzona, che a

titolo abbondanziale, laddove fosse stata da risarcire, avrebbe in ogni caso

dovuto essere ridotta a fr. 6'239.- + IVA all’8%, doveva invece essere respinta,

essendo a sua volta condizionata all’accoglimento dell’altra pretesa.

6. Nella sua risposta

all’appello la convenuta ha ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal

Pretore aggiunto, la petizione avrebbe in realtà dovuto già essere respinta siccome

la decisione 3 giugno 2016 dell’UE di Bellinzona di differire l’incanto dal 23

maggio al 5 dicembre 2016 in attesa dell’esito

del ricorso inoltrato al TRAM da M__________ __________, che avrebbe potuto

comportare un cambiamento parziale della destinazione di alcuni locali del

fondo e avrebbe così potuto influire sul suo valore di stima con conseguente

Considerandi

necessità di una sua correzione, non era

illecita ai sensi dell’art. 5 LEF.

Il rilievo è infondato.

Come già rilevato nella decisione impugnata, il differimento dell’incanto da

parte dell’UE oltre il termine d’ordine di tre mesi dalla domanda di

realizzazione previsto dall’art. 133 cpv. 1 LEF è in effetti possibile solo

allorché il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con

pagamenti rateali il suo debito (art. 123 cpv. 1 LEF, disposizione applicabile

in virtù del rimando dell’art. 143a LEF), oppure quando è pendente un ricorso,

un’azione di rivendicazione o di contestazione dell’elenco oneri o ancora

un’altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo, ritenuto che

questa evenienza si verifica in presenza di procedure di purgazione delle

ipoteche ai sensi dell’art. 828 seg. CC (art. 153 cpv. 3 LEF), di provvedimenti

di blocco del registro fondiario adottati dal giudice civile, di un sequestro

disposto dal giudice penale in vista di confisca o di una procedura di

conciliazione avviata nell’ambito della realizzazione di una quota di

comproprietà ai sensi dell’art. 73e dell’ordinanza del Tribunale federale sulla

realizzazione forzata di beni immobili (DTF 135 III 28 consid. 3.2).

L’esistenza di un ricorso in materia edilizia, come quello inoltrato nel caso

concreto dalla debitrice M__________ __________, volto a comportare un futuro cambiamento di destinazione del

fondo posto all’incanto non rientra invece tra i provvedimenti idonei a

giustificare un differimento dell’incanto (DTF 135 III 28 consid. 3.2; TF

7B.253/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 4; CEF 21 agosto 2018 inc. n.

15.2017.89/98).

7.

Come si vedrà, è a

ragione che l’attrice, nel suo appello, ha ritenuto che la pretesa volta al

risarcimento dei maggiori interessi e commissioni maturati a seguito

dell’annullamento / differimento dell’incanto durante quei 196 giorni (fr.

29'588.35), mai pagati da M__________ __________, poi fallita (ritenuto che la

relativa procedura di fallimento è in seguito stata chiusa per mancanza

d’attivi, cfr. doc. R), potesse trovare accoglimento.

7.1

È innanzitutto

incontestabile che quella pretesa, che di fatto era assimilabile a un mutuo (poi

risultato essere, per i 196 giorni di differimento dell’incanto, di fr.

29'588.35) che l’attrice in virtù della decisione 3 giugno 2016 dell’UE di

Bellinzona era stata costretta contro la sua volontà a concedere / rinnovare a

M__________ __________ ossia a un’entità già in gravi difficoltà finanziarie

(tant’è che - come detto - nei confronti della stessa, allora sua debitrice per

un importo assai rilevante di fr. 1’393'532.55 e soprattutto in mora nel

pagamento di quella somma, era persino pendente una domanda di realizzazione

degli immobili di sua proprietà), costituisca effettivamente un danno

risarcibile.

La giurisprudenza ha in

effetti già avuto modo di stabilire che l’esistenza di un danno patrimoniale

del leso può essere ammessa non solo in presenza di una diminuzione degli

attivi, dell’aumento dei passivi, del mancato aumento degli attivi e della

mancata diminuzione dei passivi, ma anche nel caso in cui il patrimonio venga

messo in pericolo in misura tale da risultarne diminuito, anche solo a titolo

temporaneo, nel suo valore economico intrinseco (DTF 121 IV 104 consid. 2c, 122

IV 279 consid. 2a, 129 IV 124 consid. 3.1, 142 IV 346 consid. 3.2; TF

4A_213/2010 del 28 settembre 2010 consid. 5), ritenuto che ciò è segnatamente

il caso laddove un creditore conceda un mutuo a un debitore già in gravi difficoltà

finanziarie, essendo evidente che in una tale evenienza il creditore, a fronte

dell’avvenuta consegna di una somma di denaro effettiva, risulta disporre solo

di un mero credito nei confronti del debitore e soprattutto risulta disporre

solo di un mero credito la cui futura restituzione appare sin dall’inizio assai

dubbia e incerta (DTF 122 IV 279 consid. 2a e 2c; TF 6S.187/2004 del 18

febbraio 2005 consid. 3.3).

Contrariamente a quanto

sostenuto dalla convenuta, non è pertanto vero che il danno sarebbe venuto in

essere solo a seguito dell’avvenuto fallimento di

M__________ __________ (vero è piuttosto che se M__________ __________, che

nell’occasione era così debitrice solidale con la convenuta, avesse provveduto

a rimborsare quelle somme, l’iniziativa giudiziaria promossa nei confronti di

quest’ultima sarebbe divenuta priva d’oggetto).

7.2

Le argomentazioni

addotte dal Pretore aggiunto nella sua decisione e quelle ulteriormente evocate

dalla convenuta nella sua risposta all’appello non sono assolutamente idonee a

far venir meno l’obbligo risarcitorio a carico di quest’ultima.

Il fatto che l’attrice si

fosse aggiudicata il fondo andato all’incanto e fosse con ciò divenuta

proprietaria di un immobile con un valore di stima peritale di ben fr.

2'100'000.- (doc. F e Z dell’inc. n. CM.2017.153), pagato solo fr. 1'370'000.-,

è del tutto ininfluente per il giudizio. Il danno di cui è qui chiesto il

risarcimento alla convenuta era in effetti sorto, nella sua essenza (anche se

poi la sua effettiva entità aveva potuto essere quantificata solo al 5 dicembre

2016), già al momento della decisione 3 giugno 2016 dell’UE di Bellinzona di

differire l’incanto (DTF 102 IV 84 consid. 4, 122 IV 279 consid. 2c) e non era

assolutamente influenzato dall’identità della persona che si sarebbe poi

eventualmente aggiudicata il fondo (poco importa poi se nell’occasione tale

persona abbia o meno fatto un affare).

Il fatto che l’attrice non

abbia sostenuto e comprovato che all’incanto del 23 maggio 2016 vi fossero

stati altri soggetti interessati all’acquisto dell’immobile e, soprattutto, per

un maggiore prezzo di realizzo, è parimenti privo di rilevanza. Il danno di cui

è qui chiesto il risarcimento non è in effetti quello che sarebbe stato

cagionato per il fatto che in occasione dell’incanto del 5 dicembre 2016 non si

erano più ripresentati eventuali altri oblatori che in occasione dell’incanto

del 23 maggio 2016 sarebbero invece stati disposti a offrire un prezzo

maggiore, ma è quello relativo ai maggiori interessi e commissioni maturati a

seguito dell’annullamento / differimento dell’incanto, che nulla ha a che

vedere con quest’altro.

Il fatto che l’attrice

avesse a suo tempo concesso a M__________ __________

un mutuo troppo elevato e con ciò insostenibile per quest’ultima,

rispettivamente che la garanzia fornitale fosse insufficiente, non è a sua

volta tale da escludere il risarcimento da parte della convenuta. A prescindere

dal fatto che la concessione da parte dell’attrice di un credito eccessivo,

rispettivamente l’esistenza di una garanzia insufficiente nemmeno è stata

provata (ed anzi è stata ampiamente smentita già dal solo fatto che al 23

maggio 2016 l’attrice, a fronte di un valore di stima peritale del fondo di fr.

2'100'000.- [cfr. doc. F e Z dell’inc. n. CM.2017.153], vantava nei confronti

di M__________ __________ un credito

complessivo di soli fr. 1’501'820.70 [cfr. doc. Z dell’inc. n. CM.2017.153],

poco importando invece se in epoca successiva, nel novembre 2017, il fondo e i

suoi immobili, nel frattempo oggetto di danneggiamenti e in uno stato di

completo abbandono, siano stati stimati solo fr. 1'100'000.- [cfr. doc. H]), si

osserva in effetti che il danno oggetto della presente causa sarebbe stato in

ogni caso da risarcire anche se quella circostanza si fosse verificata,

trattandosi nell’occasione di un pregiudizio ulteriore e aggiuntivo che

l’attrice non avrebbe certamente subito se l’UE di Bellinzona non avesse

deciso, senza validi motivi, il differimento dell’incanto.

8.

Dovendosi con ciò

accogliere la pretesa relativa ai maggiori interessi e commissioni maturati a

seguito dell’annullamento / differimento dell’incanto dal 23 maggio al 5 dicembre 2016, deve parimenti essere accolta,

siccome pacificamente condizionata all’accoglimento di quest’ultima, anche l’altra pretesa relativa alle spese

legali (pagate il 10 luglio 2017 doc. BB dell’inc. n. CM.2017.153) occorse per

impugnare innanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

la decisione dell’UE di Bellinzona (provvedimento in sé indispensabile per poi

poter azionare in giudizio la convenuta con una domanda ex art. 5 LEF, cfr. TF

5A_96/2011 del 27 giugno 2011 consid. 3.3.2; II CCA 16 ottobre 2008 inc. n.

12.2007.97), che l’attrice, adeguandosi a quanto indicato a titolo

abbondanziale dal Pretore aggiunto, ha fatto valere in questa sede

limitatamente a fr. 6'719.40 (fr. 6'239.- + IVA al 7.7%).

9.

Ne discende, in

parziale accoglimento della petizione e in accoglimento dell’appello

dell’attrice, che la convenuta dev’essere condannata al pagamento di fr.

36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10

luglio 2017 su fr. 6'719.40.

Le spese giudiziarie di

entrambe le sedi vengono attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle

parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado

sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr.

36'307.75.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 12 giugno

2020 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 11

maggio 2020 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta.

§

Di conseguenza la AO 1 è

condannata a pagare a AP 1

fr.

36'307.75 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2016 su fr. 29'588.35 e dal 10

luglio 2017 su fr. 6'719.40.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.-, da anticipare come di rito,

sono poste per 1/20 a carico dell’attrice e per 19/20 a carico della

convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 6’750.- per ripetibili.

II. Le spese

processuali della procedura d’appello di fr. 3’000.- sono poste a carico dell’appellata,

che rifonderà all’appellante fr. 2'500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).