12.2020.77
Contratto di lavoro - lavoro straordinario - salario non pagato - compensazione con pretesa per risarcimento del danno
4 febbraio 2021Italiano12 min
quanto il signor AP 1 non si era presentato e gli operai non potevano accedervi”
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.77
Lugano
4 febbraio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2018.170 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25 maggio
2018 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'783.- oltre interessi al 5%
dal 31 ottobre 2015 su fr. 24'000.- e dal 1° luglio 2017 su fr. 1'783.-;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 13 maggio 2020 ha respinto;
appellante l'attore con
appello 15 maggio (recte: giugno) 2020, con cui ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 14 agosto 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 è stato
assunto il 25 settembre 2014 dall’impresa di costruzioni AO 1 quale impiegato
con un orario di lavoro al 40% e uno stipendio mensile lordo di fr. 2'000.- per
12 mensilità (doc. A). Il contratto è stato in seguito modificato a due
riprese, dal 1° novembre 2016 nel senso di una riduzione del suo orario di
lavoro al 40% (recte, come poi ritenuto dal Pretore, con
un’argomentazione che non è stata censurata in questa sede dalle parti: al 20%)
e uno stipendio mensile netto di fr. 1'000.- per 12 mensilità (doc. B), e dal
1° aprile 2017 nel senso di un aumento della sua attività lavorativa a due
giorni settimanali e uno stipendio mensile netto di fr. 1'333.- per 12
mensilità oltre agli assegni familiari (doc. C).
2. Ritenendo di aver
lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre 2016, più di quanto previsto contrattualmente,
e meglio ben 97.6 giorni in più, e di non essere stato pagato per l’attività
lavorativa svolta nel mese di giugno 2017, con petizione 25 maggio 2018 AP 1,
al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. J), ha convenuto in
giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 25'783.- oltre interessi al 5% dalla
data media del 31 ottobre 2015 su fr. 24'000.- e dalla data successiva
all’ultimo giorno lavorativo, ossia dal 1° luglio 2017, su fr. 1'783.-.
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore con decisione 13 maggio 2020 ha respinto la petizione, senza prelevare
tassa di giustizia e spese, e obbligando l’attore a rifondere alla convenuta
fr. 2’600.- a titolo di ripetibili. Egli ha ritenuto che l’attore, che per
altro non risultava aver mai notificato alla convenuta lo svolgimento di ore
supplementari e non aveva provato che quest’ultima gli avesse chiesto di
prestarle o sapesse della loro esistenza, non avesse dimostrato di aver
lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre 2016, più di quanto previsto
dal contratto: le indicazioni in tal senso risultanti dai presunti “giornali di
cantiere” (doc. D e E), neppure sottoscritti dalla convenuta, erano state
negate da quest’ultima in sede di interrogatorio e non erano state confermate
da nessun teste; la documentazione fotografica versata agli atti (doc. Q) non
era atta a dimostrare l’entità delle ore lavorative da lui svolte; il teste M__________
__________ aveva piuttosto attestato la discontinuità della sua presenza sul
posto di lavoro; e il teste arch. __________ L__________ __________ si era
limitato ad illustrare il compito da lui svolto in un cantiere di __________ e
ad attestarne la presenza. Ed ha poi rilevato che neppure era stato provato che
l’attore avesse lavorato per la convenuta nel giugno 2017.
4. Con l’appello 15 giugno
2020 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 14 agosto 2020,
l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A suo dire, le prove agli
atti avevano confermato che egli aveva lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31
ottobre 2016, più di quanto previsto dal contratto. E la stessa controparte
aveva ammesso che egli aveva lavorato per lei anche nel mese di giugno 2017.
5. Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che
l’attore non potesse pretendere il pagamento delle ore lavorative supplementari
da lui asseritamente effettuate tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre
2016, per fr. 24'000.-, può senz’altro essere confermato.
5.1. In questa sede
l’attore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
non si è innanzitutto confrontato criticamente con l’argomentazione pretorile,
in sé già sufficiente per respingere la sua pretesa, secondo cui egli non
risultava aver mai notificato alla convenuta lo svolgimento di ore
supplementari e non aveva provato che quest’ultima gli avesse chiesto di
prestarle o sapesse della loro esistenza.
5.2. Ad ogni buon conto, anche
l’altra argomentazione pretorile, quella secondo cui l’attore non aveva
dimostrato di aver lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre 2016, più
di quanto previsto dal contratto, resiste ampiamente alle critiche ricorsuali.
Per l’attore,
l’effettuazione da parte sua, in quel periodo, di ben 97.6 giorni in più di
quanto previsto dal contratto, sarebbe innanzitutto già dimostrata dalle
indicazioni contenute nella sua agenda (doc. D e E), la cui correttezza era
stata per altro confermata nel suo interrogatorio (verbale 6 giugno 2019 p. 2)
e lo sarebbe anche stato dal “giornale di cantiere” di cui aveva chiesto
l’edizione, invece stranamente e misteriosamente “sparito”. A torto.
L’esistenza del “giornale di cantiere”, di cui era stata ammessa l’edizione,
era in effetti poi stata negata dalla convenuta con scritto 4 aprile 2019
indirizzato al Pretore, senza che l’attore avesse avuto da obiettare e
soprattutto senza che vi fossero ragioni oggettive per mettere in dubbio la
circostanza, invero confermata - al di là delle opposte risultanze degli
interrogatori dell’attore (verbale 6 giugno 2019 p. 2) e del gerente della
convenuta __________ (verbale 11 settembre 2019 p. 4) - anche dal teste M__________
__________ (verbale 28 maggio 2019 p. 2), sicché non si può ritenere che quella
prova sia stranamente e misteriosamente “sparita”. Per il resto, si osserva che
Fatti
i doc. D e E e l’interrogatorio dell’attore, non suffragati - come si vedrà -
da altre risultanze istruttorie, non sono sufficienti a provare la bontà della
sua versione, trattandosi in definitiva di dichiarazioni scritte e verbali
emananti da quella medesima parte. L’attore non ha oltretutto censurato
l’assunto pretorile secondo cui le risultanze di quei due documenti, neppure
sottoscritti dalla convenuta, erano state negate da quest’ultima in sede di
interrogatorio e non erano state confermate da nessun teste.
L’attore ha in seguito
riproposto la tesi secondo cui le fotografie dell’avanzamento del cantiere
(doc. Q) dimostravano, nella loro continuità e importanza, un lavoro svolto in
modo superiore a quanto ufficialmente riconosciuto. Non è così. Come rilevato
con pertinenza dal Pretore, dalla documentazione fotografica versata agli atti
non è in effetti possibile desumere l’entità delle ore lavorative che sarebbero
state svolte dall’attore.
Infine, nemmeno dal fatto
che il teste M__________ __________ abbia riferito che “personalmente ho
dovuto andare alcune volte in cantiere a __________, per aprire il cantiere, in
quanto il signor AP 1 non si era presentato e gli operai non potevano accedervi”
(verbale 28 maggio 2019 p. 1 seg.) è possibile concludere nel senso auspicato
dall’attore: a parte il fatto che lo stesso attore ha ammesso che le
dichiarazioni del teste si riferivano a un periodo, l’anno 2017, per il quale
egli non pretendeva di aver svolto delle attività supplementari (appello p. 7)
ed erano con ciò già prive di rilevanza sul tema, è in effetti incontestabile
che nemmeno dalle stesse era possibile desumere l’entità delle ore lavorative da
lui effettivamente svolte. Il fatto, per altro evocato per la prima volta e con
ciò in modo irrito solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 CPC), che quel teste
possa aver aggiunto che “ricordo che un paio di volte AP 1 si lamentò con me
dicendomi che per il cantiere di __________ doveva lavorare di più di quanto avesse
concordato con __________” (verbale 28 maggio 2019 p. 2) non è a sua volta
tale da migliorare la posizione dell’attore, visto e considerato che egli
nell’occasione, oltre ad aver aggiunto “non so dire se ciò corrisponde alla
verità” (verbale 28 maggio 2019 p. 2), si era limitato a riportare quanto
riferitogli dall’attore stesso.
6. È invece a ragione
che l’attore ha ritenuto di poter pretendere il pagamento dello stipendio per
l’attività lavorativa da lui asseritamente svolta nel mese di giugno 2017, pari
a fr. 1'783.-.
6.1. È vero che la
convenuta aveva ammesso in causa che l’attore aveva lavorato per lei anche nel
mese di giugno 2017 e con ciò di essergli di principio debitrice della somma di
fr. 1'783.- (osservazioni p. 2 e 4, conclusioni p. 2). Essa lo ha del resto
confermato anche in questa sede (risposta all’appello p. 2).
Sempre in questa sede la
convenuta ha tuttavia aggiunto che il Pretore avrebbe dovuto ritenere estinto
per compensazione il credito dell’attore di fr. 1'783.- “dopo essersi
Considerandi
chinato sulla pretesa di risarcimento da essa vantata, che imporrebbe, sulla
base dell’art. 42 cpv. 2 CO, il riconoscimento di un indennizzo non inferiore a
fr. 1'783.-, e meglio come spiegato al punto 8 delle conclusioni di causa 31
gennaio 2020 che qui si richiama” (risposta all’appello p. 2). Sennonché,
pur potendosi ammettere la ricevibilità di questa sua argomentazione, fondata
sul richiamo, puntuale e preciso, di un precedente allegato di causa (TF
5A_371/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6), resta il fatto che quanto addotto
nel punto 8 delle sue conclusioni (“Date le esigue cifre in discussione ed
il fatto che gli errori commessi dal signor AP 1 siano stati riparati, e che
quindi l’allestimento di una perizia avrebbe rappresentato un costo
sproporzionato oltre che probabilmente inutile, per economia di causa si è
ritenuto di rinunciarvi. Si chiede pertanto che sia codesto Pretore a voler
valutare equitativamente, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, l’ammontare
del danno opponibile in compensazione dalla convenuta. Esso comprende
essenzialmente il costo supplementare per la riparazione del danno
all’impermeabilizzazione, quantificato dal teste L__________ __________
(“sachverständige Zeuge”) in 4 ore di lavoro più il materiale, nonché
un’adeguata compensazione per la scadente qualità dei lavori sul cantiere
seguito dall’istante. Il tutto, nel suo complesso, non può essere inferiore a
fr. 1'783.-”) non basta per ammettere il buon fondamento della sua pretesa
compensatoria: a parte il fatto che le circostanze fattuali alla base di quella
contropretesa riportate a quel momento, assai vaghe e frammentarie (si pensi
già alla scadente qualità di non meglio precisati lavori seguiti in un cantiere
e all’esistenza di non meglio precisati errori commessi con riferimento
all’impermeabilizzazione, alla loro effettiva imputabilità all’attore e alle
loro conseguenze patrimoniali, se ve ne sono state, per la convenuta), erano e
sono del tutto insufficienti per potersi qui esprimere con cognizione di causa
sul buon fondamento o meno della stessa, si osserva che in ogni caso le
condizioni per l’attribuzione a suo favore di un risarcimento in via equitativa
in forza dell’art. 42 cpv. 2 CO, la cui applicazione entrava in considerazione
solo laddove il leso aveva dato seguito all'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò era possibile o
da lui esigibile, tutti gli elementi che costituivano degli indizi per
l'esistenza del pregiudizio e che permettevano o facilitavano la sua stima (DTF
131.
III 360 consid. 5.1), nemmeno sarebbero state date, non essendo da
una parte stato dimostrato se e in che modo l’assunzione di una prova peritale
sul tema avrebbe avuto un costo sproporzionato o sarebbe stata persino inutile
a seguito dell’avvenuta riparazione dell’errore, e non potendosi dall’altra
concludere che il fatto che il teste arch. __________ L__________ __________,
il cui ruolo concreto nemmeno era stato indicato, avesse dichiarato, fornendo
in definitiva una sua semplice valutazione soggettiva, che per la riparazione
dell’impermeabilizzazione occorrevano all’incirca 4 ore di lavoro più il
materiale e avesse aggiunto che in generale la qualità dei lavori sul cantiere
era stata scadente (verbale 11 settembre 2019 p. 2) bastasse per ammettere
l’esistenza di una pretesa compensatoria, oltretutto superiore all’importo di
fr. 1'783.-.
7.
Ne discende, in
parziale accoglimento della petizione e dell’appello, che la convenuta
dev’essere condannata al pagamento di fr. 1'783.- oltre interessi al 5% dal 1°
luglio 2017.
Le ripetibili di entrambe
le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 25'783.-, vengono
attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2
CPC), ritenuto che per quelle di secondo grado si è pure tenuto conto della
relativa stringatezza della risposta all’appello. Per questo giudizio,
trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un
valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano invece spese
processuali (art. 114 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
I. L’appello 15 giugno
2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la decisione 13 maggio 2020 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta e di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr.
1'783.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017.
2.
Non si prelevano spese processuali. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 2’200.- per
ripetibili parziali.
II. Non si prelevano
spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 700.- per
ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).