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Decisione

12.2020.77

Contratto di lavoro - lavoro straordinario - salario non pagato - compensazione con pretesa per risarcimento del danno

4 febbraio 2021Italiano12 min

quanto il signor AP 1 non si era presentato e gli operai non potevano accedervi”

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.77

Lugano

4 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2018.170 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25 maggio

2018 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'783.- oltre interessi al 5%

dal 31 ottobre 2015 su fr. 24'000.- e dal 1° luglio 2017 su fr. 1'783.-;

domanda avversata dalla

convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con

decisione 13 maggio 2020 ha respinto;

appellante l'attore con

appello 15 maggio (recte: giugno) 2020, con cui ha chiesto la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese

e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 14 agosto 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 1 è stato

assunto il 25 settembre 2014 dall’impresa di costruzioni AO 1 quale impiegato

con un orario di lavoro al 40% e uno stipendio mensile lordo di fr. 2'000.- per

12 mensilità (doc. A). Il contratto è stato in seguito modificato a due

riprese, dal 1° novembre 2016 nel senso di una riduzione del suo orario di

lavoro al 40% (recte, come poi ritenuto dal Pretore, con

un’argomentazione che non è stata censurata in questa sede dalle parti: al 20%)

e uno stipendio mensile netto di fr. 1'000.- per 12 mensilità (doc. B), e dal

1° aprile 2017 nel senso di un aumento della sua attività lavorativa a due

giorni settimanali e uno stipendio mensile netto di fr. 1'333.- per 12

mensilità oltre agli assegni familiari (doc. C).

2. Ritenendo di aver

lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre 2016, più di quanto previsto contrattualmente,

e meglio ben 97.6 giorni in più, e di non essere stato pagato per l’attività

lavorativa svolta nel mese di giugno 2017, con petizione 25 maggio 2018 AP 1,

al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. J), ha convenuto in

giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per

ottenerne la condanna al pagamento di fr. 25'783.- oltre interessi al 5% dalla

data media del 31 ottobre 2015 su fr. 24'000.- e dalla data successiva

all’ultimo giorno lavorativo, ossia dal 1° luglio 2017, su fr. 1'783.-.

La convenuta si è integralmente

opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore con decisione 13 maggio 2020 ha respinto la petizione, senza prelevare

tassa di giustizia e spese, e obbligando l’attore a rifondere alla convenuta

fr. 2’600.- a titolo di ripetibili. Egli ha ritenuto che l’attore, che per

altro non risultava aver mai notificato alla convenuta lo svolgimento di ore

supplementari e non aveva provato che quest’ultima gli avesse chiesto di

prestarle o sapesse della loro esistenza, non avesse dimostrato di aver

lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre 2016, più di quanto previsto

dal contratto: le indicazioni in tal senso risultanti dai presunti “giornali di

cantiere” (doc. D e E), neppure sottoscritti dalla convenuta, erano state

negate da quest’ultima in sede di interrogatorio e non erano state confermate

da nessun teste; la documentazione fotografica versata agli atti (doc. Q) non

era atta a dimostrare l’entità delle ore lavorative da lui svolte; il teste M__________

__________ aveva piuttosto attestato la discontinuità della sua presenza sul

posto di lavoro; e il teste arch. __________ L__________ __________ si era

limitato ad illustrare il compito da lui svolto in un cantiere di __________ e

ad attestarne la presenza. Ed ha poi rilevato che neppure era stato provato che

l’attore avesse lavorato per la convenuta nel giugno 2017.

4. Con l’appello 15 giugno

2020 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 14 agosto 2020,

l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere

la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

A suo dire, le prove agli

atti avevano confermato che egli aveva lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31

ottobre 2016, più di quanto previsto dal contratto. E la stessa controparte

aveva ammesso che egli aveva lavorato per lei anche nel mese di giugno 2017.

5. Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che

l’attore non potesse pretendere il pagamento delle ore lavorative supplementari

da lui asseritamente effettuate tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre

2016, per fr. 24'000.-, può senz’altro essere confermato.

5.1. In questa sede

l’attore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

non si è innanzitutto confrontato criticamente con l’argomentazione pretorile,

in sé già sufficiente per respingere la sua pretesa, secondo cui egli non

risultava aver mai notificato alla convenuta lo svolgimento di ore

supplementari e non aveva provato che quest’ultima gli avesse chiesto di

prestarle o sapesse della loro esistenza.

5.2. Ad ogni buon conto, anche

l’altra argomentazione pretorile, quella secondo cui l’attore non aveva

dimostrato di aver lavorato, tra il 1° ottobre 2014 e il 31 ottobre 2016, più

di quanto previsto dal contratto, resiste ampiamente alle critiche ricorsuali.

Per l’attore,

l’effettuazione da parte sua, in quel periodo, di ben 97.6 giorni in più di

quanto previsto dal contratto, sarebbe innanzitutto già dimostrata dalle

indicazioni contenute nella sua agenda (doc. D e E), la cui correttezza era

stata per altro confermata nel suo interrogatorio (verbale 6 giugno 2019 p. 2)

e lo sarebbe anche stato dal “giornale di cantiere” di cui aveva chiesto

l’edizione, invece stranamente e misteriosamente “sparito”. A torto.

L’esistenza del “giornale di cantiere”, di cui era stata ammessa l’edizione,

era in effetti poi stata negata dalla convenuta con scritto 4 aprile 2019

indirizzato al Pretore, senza che l’attore avesse avuto da obiettare e

soprattutto senza che vi fossero ragioni oggettive per mettere in dubbio la

circostanza, invero confermata - al di là delle opposte risultanze degli

interrogatori dell’attore (verbale 6 giugno 2019 p. 2) e del gerente della

convenuta __________ (verbale 11 settembre 2019 p. 4) - anche dal teste M__________

__________ (verbale 28 maggio 2019 p. 2), sicché non si può ritenere che quella

prova sia stranamente e misteriosamente “sparita”. Per il resto, si osserva che

Fatti

i doc. D e E e l’interrogatorio dell’attore, non suffragati - come si vedrà -

da altre risultanze istruttorie, non sono sufficienti a provare la bontà della

sua versione, trattandosi in definitiva di dichiarazioni scritte e verbali

emananti da quella medesima parte. L’attore non ha oltretutto censurato

l’assunto pretorile secondo cui le risultanze di quei due documenti, neppure

sottoscritti dalla convenuta, erano state negate da quest’ultima in sede di

interrogatorio e non erano state confermate da nessun teste.

L’attore ha in seguito

riproposto la tesi secondo cui le fotografie dell’avanzamento del cantiere

(doc. Q) dimostravano, nella loro continuità e importanza, un lavoro svolto in

modo superiore a quanto ufficialmente riconosciuto. Non è così. Come rilevato

con pertinenza dal Pretore, dalla documentazione fotografica versata agli atti

non è in effetti possibile desumere l’entità delle ore lavorative che sarebbero

state svolte dall’attore.

Infine, nemmeno dal fatto

che il teste M__________ __________ abbia riferito che “personalmente ho

dovuto andare alcune volte in cantiere a __________, per aprire il cantiere, in

quanto il signor AP 1 non si era presentato e gli operai non potevano accedervi”

(verbale 28 maggio 2019 p. 1 seg.) è possibile concludere nel senso auspicato

dall’attore: a parte il fatto che lo stesso attore ha ammesso che le

dichiarazioni del teste si riferivano a un periodo, l’anno 2017, per il quale

egli non pretendeva di aver svolto delle attività supplementari (appello p. 7)

ed erano con ciò già prive di rilevanza sul tema, è in effetti incontestabile

che nemmeno dalle stesse era possibile desumere l’entità delle ore lavorative da

lui effettivamente svolte. Il fatto, per altro evocato per la prima volta e con

ciò in modo irrito solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 CPC), che quel teste

possa aver aggiunto che “ricordo che un paio di volte AP 1 si lamentò con me

dicendomi che per il cantiere di __________ doveva lavorare di più di quanto avesse

concordato con __________” (verbale 28 maggio 2019 p. 2) non è a sua volta

tale da migliorare la posizione dell’attore, visto e considerato che egli

nell’occasione, oltre ad aver aggiunto “non so dire se ciò corrisponde alla

verità” (verbale 28 maggio 2019 p. 2), si era limitato a riportare quanto

riferitogli dall’attore stesso.

6. È invece a ragione

che l’attore ha ritenuto di poter pretendere il pagamento dello stipendio per

l’attività lavorativa da lui asseritamente svolta nel mese di giugno 2017, pari

a fr. 1'783.-.

6.1. È vero che la

convenuta aveva ammesso in causa che l’attore aveva lavorato per lei anche nel

mese di giugno 2017 e con ciò di essergli di principio debitrice della somma di

fr. 1'783.- (osservazioni p. 2 e 4, conclusioni p. 2). Essa lo ha del resto

confermato anche in questa sede (risposta all’appello p. 2).

Sempre in questa sede la

convenuta ha tuttavia aggiunto che il Pretore avrebbe dovuto ritenere estinto

per compensazione il credito dell’attore di fr. 1'783.- “dopo essersi

Considerandi

chinato sulla pretesa di risarcimento da essa vantata, che imporrebbe, sulla

base dell’art. 42 cpv. 2 CO, il riconoscimento di un indennizzo non inferiore a

fr. 1'783.-, e meglio come spiegato al punto 8 delle conclusioni di causa 31

gennaio 2020 che qui si richiama” (risposta all’appello p. 2). Sennonché,

pur potendosi ammettere la ricevibilità di questa sua argomentazione, fondata

sul richiamo, puntuale e preciso, di un precedente allegato di causa (TF

5A_371/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.6), resta il fatto che quanto addotto

nel punto 8 delle sue conclusioni (“Date le esigue cifre in discussione ed

il fatto che gli errori commessi dal signor AP 1 siano stati riparati, e che

quindi l’allestimento di una perizia avrebbe rappresentato un costo

sproporzionato oltre che probabilmente inutile, per economia di causa si è

ritenuto di rinunciarvi. Si chiede pertanto che sia codesto Pretore a voler

valutare equitativamente, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, l’ammontare

del danno opponibile in compensazione dalla convenuta. Esso comprende

essenzialmente il costo supplementare per la riparazione del danno

all’impermeabilizzazione, quantificato dal teste L__________ __________

(“sachverständige Zeuge”) in 4 ore di lavoro più il materiale, nonché

un’adeguata compensazione per la scadente qualità dei lavori sul cantiere

seguito dall’istante. Il tutto, nel suo complesso, non può essere inferiore a

fr. 1'783.-”) non basta per ammettere il buon fondamento della sua pretesa

compensatoria: a parte il fatto che le circostanze fattuali alla base di quella

contropretesa riportate a quel momento, assai vaghe e frammentarie (si pensi

già alla scadente qualità di non meglio precisati lavori seguiti in un cantiere

e all’esistenza di non meglio precisati errori commessi con riferimento

all’impermeabilizzazione, alla loro effettiva imputabilità all’attore e alle

loro conseguenze patrimoniali, se ve ne sono state, per la convenuta), erano e

sono del tutto insufficienti per potersi qui esprimere con cognizione di causa

sul buon fondamento o meno della stessa, si osserva che in ogni caso le

condizioni per l’attribuzione a suo favore di un risarcimento in via equitativa

in forza dell’art. 42 cpv. 2 CO, la cui applicazione entrava in considerazione

solo laddove il leso aveva dato seguito all'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò era possibile o

da lui esigibile, tutti gli elementi che costituivano degli indizi per

l'esistenza del pregiudizio e che permettevano o facilitavano la sua stima (DTF

131.

III 360 consid. 5.1), nemmeno sarebbero state date, non essendo da

una parte stato dimostrato se e in che modo l’assunzione di una prova peritale

sul tema avrebbe avuto un costo sproporzionato o sarebbe stata persino inutile

a seguito dell’avvenuta riparazione dell’errore, e non potendosi dall’altra

concludere che il fatto che il teste arch. __________ L__________ __________,

il cui ruolo concreto nemmeno era stato indicato, avesse dichiarato, fornendo

in definitiva una sua semplice valutazione soggettiva, che per la riparazione

dell’impermeabilizzazione occorrevano all’incirca 4 ore di lavoro più il

materiale e avesse aggiunto che in generale la qualità dei lavori sul cantiere

era stata scadente (verbale 11 settembre 2019 p. 2) bastasse per ammettere

l’esistenza di una pretesa compensatoria, oltretutto superiore all’importo di

fr. 1'783.-.

7.

Ne discende, in

parziale accoglimento della petizione e dell’appello, che la convenuta

dev’essere condannata al pagamento di fr. 1'783.- oltre interessi al 5% dal 1°

luglio 2017.

Le ripetibili di entrambe

le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 25'783.-, vengono

attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2

CPC), ritenuto che per quelle di secondo grado si è pure tenuto conto della

relativa stringatezza della risposta all’appello. Per questo giudizio,

trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un

valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano invece spese

processuali (art. 114 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

I. L’appello 15 giugno

2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la decisione 13 maggio 2020 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta e di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr.

1'783.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017.

2.

Non si prelevano spese processuali. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 2’200.- per

ripetibili parziali.

II. Non si prelevano

spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 700.- per

ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).