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Decisione

12.2020.80

Compravendita internazionale di merci, saldo del prezzo e minor valore per difetti; valore di una perizia giudiziaria estera preliminare

19 aprile 2021Italiano25 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.80

Lugano

19 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2014.19 della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 24 giugno

2014 da

AO

1,

patrocinata

da PA 2 ,

contro

AP

1,

patrocinata da PA 1 ,

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento di Euro 62'500.- (pari a fr. 76'425.15) oltre interessi

al 5% dal 2 luglio 2013;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 25 maggio 2020 ha

accolto, condannando AP 1 al pagamento in favore di AO 1 di Euro 62'500.- oltre

interessi del 5% dal 3 maggio 2013;

appellante la convenuta con appello 23 giugno 2020, con cui ha chiesto la

riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare in via principale

irricevibile la petizione, rispettivamente, in via subordinata, di respingerla

e, in via ancor più subordinata, di annullare la decisione 25 maggio 2020 e

rinviare gli atti al Pretore per l’emanazione di una nuova sentenza dopo

esperimento della necessaria istruttoria, il tutto protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 14 settembre 2020 ha

postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nel gennaio 2013,

come da conferma d’ordine 29 gennaio 2019, AP 1 ha acquistato da AO 1 dei

pannelli fotovoltaici e il relativo kit di montaggio per complessivi Euro

343'334.- (doc. E), da ritirarsi presso la fabbrica (franco fabbrica, “ex

works”).

Fornitura e pagamento

della merce sono stati effettuati come previsto. Con raccomandate del 30 maggio

2013 e 20 settembre 2013 AP 1 ha tuttavia notificato alla venditrice dei

difetti della merce e meglio che 24 moduli presentavano dimensioni diverse da

quelle previste e soprattutto che, in genere, i pannelli fotovoltaici non erano

impermeabili (doc. 5 e 6).

Nel frattempo, il 29

aprile 2013, AP 1 ha effettuato una seconda ordinazione di pannelli

fotovoltaici con kit di montaggio a AO 1, per un valore di Euro 71'000.-,

regolarmente forniti, ma per i quali, dopo il versamento dell’acconto di Euro

8'500.-, è rimasto scoperto il saldo di Euro 62'500.-.

A seguito delle

infiltrazioni d’acqua riscontrate nel proprio immobile di __________ (__________,

Italia) sul quale erano stati collocati i pannelli fotovoltaici della prima

fornitura, AP 1 ha istato presso il Tribunale civile di __________

l’esperimento di un Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 CPC-IT volto ad

accertarne le cause e le conseguenze. Il perito incaricato, ing. P__________ M__________

L__________ ha allestito il proprio referto in data 20 febbraio 2014, con il

quale ha concluso che la causa dell’inconveniente era il distacco dei lati

contigui delle cornici che ne aveva compromesso l’impermeabilità, che se il

tetto avesse avuto un’inclinazione maggiore ai 10° l’infiltrazione sarebbe

stata sicuramente inferiore e probabilmente nulla e che i costi per una

riparazione dell’opera ammontavano a Euro 62'281.16 oltre IVA (doc. 8 pag. 81).

2. Con petizione 24

giugno 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio AO 1innanzi alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 62'500.- (pari a

fr. 76'425.15) oltre interessi al 5% dal 2 luglio 2013, rivendicando il saldo del

prezzo stabilito a fronte del regolare adempimento del contratto di

compravendita da parte sua.

La convenuta si è opposta

alla petizione contestando avantutto la competenza territoriale del tribunale

ed eccependo in seguito il fatto che i pannelli acquistati con il primo

contratto sarebbero stati difettosi in quanto, contrariamente alle garanzie

fornite dalla venditrice e a quanto indicato nella scheda tecnica, non

avrebbero garantito l’impermeabilizzazione della superficie sottostante con la

conseguenza che all’interno del capannone sul quale erano stati installati si

sono verificate serie infiltrazioni d’acqua, fatto che avrebbe comportato un

minor valore della merce fornita pari ai costi necessari per sanare le non

conformità, il cui corrispettivo, indicato in Euro 55'512.68 più IVA (fr.

67'725.45 più IVA) con riferimento all’esito dell’Accertamento tecnico

preventivo (doc. 8, che a pag. 41 indicava effettivamente tale importo), è

stato posto in compensazione con il credito rivendicato con la petizione.

Con replica 10 febbraio

2015 l’attrice, confermandosi nelle proprie pretese, ha contestato quella posta

in compensazione, osservando come le lamentate infiltrazioni sarebbero state

dovute all’errato montaggio dei pannelli, e meglio al mancato ossequio delle

indicazioni sulla pendenza e sulla complanarità della struttura portante su cui

dovevano essere adagiati i moduli contenute nelle istruzioni di montaggio, così

come per la mancata posa della prescritta membrana anti-vapore. Essendo queste

omissioni ascrivibili unicamente all’acquirente ed essendo la merce stata consegnata

scevra di difetti, non sarebbe sussistito alcun minor valore della stessa. Con

duplica 16 marzo 2015 la convenuta ha ribadito le proprie allegazioni e

contestato che fossero stati commessi errori nella posa dei pannelli, che la

membrana anti vapore sarebbe stata inutile per il tipo di infiltrazioni

riscontrate e asserito che la pendenza scelta non era mai stata oggetto di

indicazioni o riserve da parte dei tecnici della venditrice che avevano

ispezionato i luoghi prima della posa.

3. Con decisione

incidentale 3 agosto 2015 il primo giudice ha respinto l’eccezione di

incompetenza territoriale della convenuta, ritenuto che il luogo di esecuzione

dell’obbligazione dedotta in giudizio, vista la modalità di spedizione prevista

“franco fabbrica”, era la sede dell’azienda produttrice, ovvero __________

(art. 5 cifra 1 lett. b CLug).

Esperita l’istruttoria e

preso atto delle arringhe finali delle parti, il Pretore, con decisione 25 maggio

2020, ha accolto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr.

18'000.- e le spese di conciliazione di fr. 1’000.- a carico della convenuta,

chiamata altresì a rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili.

Il giudice di prime

cure ha in sostanza ritenuto che la pretesa attorea fosse fondata e che non vi

fossero le basi per riconoscere il credito della convenuta posto in

compensazione, avendo egli escluso, sulla scorta della perizia giudiziaria

(giudicata più concludente e convincente dell’accertamento tecnico preventivo

di cui al doc. 8) e delle altre prove assunte, l’esistenza di difetti nei

pannelli fotovoltaici venduti, sicché se fossero stati montati correttamente

avrebbero offerto l’impermeabilità promessa. Di conseguenza non vi era spazio

per l’applicazione dell’art. 35 segg. CVIM (Convenzione delle Nazioni Unite sui

contratti di compravendita internazionale di merci)

4. Con l’appello 23

giugno 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 14 settembre

2020, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di,

in via principale, dichiarare irricevibile la petizione, rispettivamente, in

via subordinata, di respingerla e, in via ancor più subordinata, di annullare

la decisione 25 maggio 2020 e rinviare gli atti al Pretore, il tutto con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Essa ha

rimproverato

al Pretore di non aver tenuto da un lato conto del reale valore probatorio

dell’Accertamento tecnico preventivo, al quale “probabilmente” non è

stata riconosciuta la rilevanza ufficiale di cui gode, e di avere dall’altro

lato giudicato valida una perizia giudiziaria che risulterebbe invece essere

confusa, poco tecnica e contraddittoria. In realtà AP 1 avrebbe fornito la

prova piena della non conformità della merce vendutale da AO 1.

5. Quale prima

considerazione, per evadere subito la questione, va osservato come, nonostante

in via principale abbia chiesto di dichiarare la petizione 24 giugno 2014 irricevibile,

l’appellante non solo non ha motivato tale richiesta, ma neppure vi ha fatto il

minimo cenno nei considerandi del suo allegato ricorsuale.

La carente motivazione

rende pertanto questa richiesta del tutto irricevibile (art. 310 e 311 CPC).

Trattandosi di presupposto

processuale (art. 59 CPC) da esaminare d’ufficio (art. 60 CPC), va comunque sia

precisato che le conclusioni cui è giunto il Pretore sono corrette: in

applicazione dell’art. 5 cifra 1 lett. b CLug è data la competenza della Pretura

di Mendrisio-Sud, essendo __________ il luogo d’adempimento del contratto in

oggetto. In effetti con la clausola (incoterm) della consegna della

merce “franco fabbrica” (EXW, “ex works”, “ab Werk”) le

parti hanno concordato che quale luogo d’esecuzione della prestazione

caratteristica del negozio giuridico debba valere proprio la sede del venditore

(Wittwer, Zehn Jahren neuer

Erfüllungsortgerichtsstand im Europäischen Prozessrecht, AJP 2012, pag. 679

segg.; DTF 140 III 418 consid. 4.4.1).

6. Pure da sottolineare

prima dell’analisi delle singole critiche alla sentenza, è che con l’appello

sono stati evocati fatti nuovi, mai richiamati in precedenza, che risultano

così irricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC.

In particolare, per quanto

qui di rilevanza, seppure già con la duplica la convenuta abbia accennato al

fatto che i tecnici dell’attrice avessero ripetutamente ispezionato lo stato

dei luoghi prima della posa in opera senza impartire alcune prescrizione o sconsigliarne

l’installazione, negli allegati introduttivi non è mai stato indicato che in

tali sopralluoghi si fosse discusso dell’angolo di inclinazione della

copertura, che l’incaricato di AO 1 avesse mostrato ai rappresentanti di AP 1

il manuale tecnico dicendo che l’inclinazione di almeno 10° era solo

consigliata e che quella esistente andava bene seppure ampiamente inferiore a

tale limite (appello, consid. 15 pag. 5). Tantomeno compare, se non nelle

conclusioni e dunque tardivamente, il nome del tecnico __________ M__________,

asseritamente ritenuto legato all’attrice, che avrebbe esaminato e

supervisionato i progetti di realizzazione dell’edificio, nonostante il suo

nominativo fosse già contenuto nello scritto di contestazione di AP 1 del 20

settembre 2019 (doc. 6).

7. Venendo al merito, nel

caso concreto è pacifico e incontestato che le parti siano legate da un

rapporto contrattuale retto dalla già menzionata Convenzione delle Nazioni

unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM, RS 0.221.211.1), avendo esse sede

in Svizzera, rispettivamente in Italia, nazioni che ne sono parte (la prima dal

1° marzo 1991 e la seconda dal 1°

gennaio 1988).

La procedura è per contro

retta dal diritto elvetico.

8. Il Pretore,

constatato che l’appellante non ha mai negato di essere debitrice del credito

residuo di Euro 62'500.- relativo al contratto di compravendita del 29 aprile

2013, limitandosi a opporvi in compensazione una propria contropretesa per

minor valore della merce vendutale con la precedente fornitura, ha fondato il

suo giudizio sulle conclusioni contenute nel referto del perito giudiziario da

lui incaricato, ing. __________ D__________ B__________, considerandolo un

lavoro qualitativamente apprezzabile, completo, motivato e condivisibile, al

punto da poterlo ritenere, secondo il principio del libero apprezzamento delle

prove di cui all’art. 157 CPC, più concludente e convincente dell’accertamento

tecnico preventivo. A maggior ragione se considerato che il primo si era

confrontato con i contenuti del secondo, confermandolo tuttavia soltanto per quanto

atteneva al mancato rispetto dell’inclinazione minima.

In particolare egli,

premesso che le parti concordavano sul fatto che la responsabilità della

venditrice fosse limitata alla fornitura della merce, non essendo stato

previsto alcun obbligo di procedere al relativo montaggio, ha tenuto conto che

dalla perizia giudiziaria era emerso che: i) i pannelli forniti avevano le

caratteristiche descritte nelle istruzioni di montaggio e nel documento “la

tecnologia del sistema capillary comb”; ii) gli stessi, se installati

correttamente, garantivano l’impermeabilizzazione del tetto sotto la loro

proiezione sul piano orizzontale; iii) la copertura realizzata da AP 1 denotava

una non complanarità dei moduli, un’irregolarità dell’allineamento degli stessi

secondo l’asse colmo-gronda di circa 10-15 mm e dei “sormonti sghembi”;

iv) nella copertura realizzata non erano stati posati i moduli rispettando nei

punti di sormonto il preciso allineamento con la linea di fede incisa in ognuno

di essi; v) la copertura realizzata aveva un’inclinazione di soli 5°, mentre

l’angolo minimo consigliato nelle istruzioni di montaggio era di 10°; vi) le

infiltrazioni d’acqua piovana erano da imputare all’inclinazione della falda,

oltre che alle diverse non conformità rispetto alle prescrizioni

d’installazione (sentenza impugnata consid. 3.1-3.3), concludendo che dal

referto peritale emergeva con chiarezza che le lamentate problematiche di

infiltrazione d’acqua erano integralmente imputabili a errori nel montaggio dei

pannelli forniti, i quali, come tali, non presentavano alcuna difformità

rispetto alle qualità promesse, per cui, se installati correttamente, essi

garantivano l’impermeabilità, di modo che non era provata una loro non

conformità ai sensi dell’art. 35 segg. CVIM.

Sull’altro fronte il primo

giudice, con riferimento all’Accertamento tecnico preventivo (doc.8), dopo aver

puntualizzato come esso riconoscesse quale concausa delle infiltrazioni anche

l’insufficiente inclinazione dei pannelli rispetto al piano orizzontale, ha

ritenuto che non bastasse a rimettere in discussione le conclusioni del perito

giudiziario in punto all’assenza di difetti della merce fornita. A suo dire,

pur avendone l’esperto che lo aveva redatto confermato i contenuti in occasione

della sua audizione testimoniale per rogatoria, non andava trascurato il fatto

che esso era stato allestito in una fase preliminare della procedura e non dopo

un completo scambio di allegati tra le parti in causa, per cui esso aveva un

valore parificabile a quello di una perizia assunta in via cautelare (art. 158

CPC) e si inseriva su un oggetto litigioso non ancora completamente

cristallizzato, tanto che la stessa procedura italiana ne ammette una

riassunzione nel contesto della procedura di merito.

8.1. Per l’appellante,

innanzitutto, “probabilmente” l’accertamento tecnico preventivo non è

stato valutato attribuendogli l’importanza ufficiale che ha. Esso non avrebbe

la valenza di una perizia assunta ai sensi dell’art. 158 CPC, ma sarebbe un

procedimento cautelare finalizzato sia a far verificare prima del giudizio lo

stato dei luoghi o la qualità e la condizione delle cose, sia a fare delle

valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica,

così che costituirebbe una valutazione dello status quo ante volta a

fornire al giudice gli elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel

contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere ad aiutare il

suo convincimento in ordine alla fondatezza delle pretese avanzate. Lo scopo

sarebbe quindi quello di impedire la dispersione degli elementi probatori a

seguito delle modifiche che potrebbero insorgere con il passare del tempo e di

preservare determinati accertamenti di fatto; in altri termini, a suo dire,

sarebbe uno strumento mirante a costituire una prova prima del processo e in

vista del processo. Nella fattispecie, inoltre, l’accertamento tecnico

preventivo sarebbe stato svolto nel rispetto del diritto al contraddittorio. Infine,

la perizia tecnica dell’ing. P__________ M__________ L__________ sarebbe

lineare, logica e coerente nelle sue conclusioni e non deve essere confusa con

una perizia di parte per cui le sue seguenti conclusioni sarebbero da

considerarsi affidabili: i) l’istallazione sarebbe avvenuta a regola d’arte e a

causare le infiltrazione è stato il fatto che le alette laterali dei pannelli

non si incastravano alla perfezione, determinando delle fessure, mentre non

sarebbero stati riscontrati danneggiamenti e il loro posizionamento sarebbe

stato giudicato corretto; ii) l’angolo di pendenza tra i 10° e i 90° avrebbe

costituito un mero consiglio e non una prescrizione obbligatoria, laddove per

angoli inferiori il manuale di montaggio indicava la necessità di rivolgersi

all’ufficio tecnico del produttore; iii) la membrana anti-vapore, atta

eventualmente a risolvere i problemi di condensa, sarebbe stata inidonea a

garantire l’impermeabilizzazione ed evitare le infiltrazioni.

Per contro, secondo

l’appellante, il perito giudiziario ing. D__________ B__________ avrebbe reso

un referto con varie incongruenze che lo renderebbero poco attendibile. In

particolare: i) avendo asserito che nella realizzazione della copertura la

sequenza di montaggio era stata rispettata e i punti di incrocio risultavano

corretti, confermando così l’esatto assemblamento da parte della convenuta; ii)

accertando che la pendenza dei pannelli era tra i 5° e gli 8° avrebbe

confermato che l’indicazione del rispetto di un’inclinazione di almeno 10° era un

mero consiglio di installazione; iii) avendo dichiarato che la membrana

anti-vapore fosse adatta a garantire l’evacuazione dell’acqua piovana in caso

di rottura di uno o più moduli ma non a fungere da impermeabilizzazione, per

poi contraddirsi dicendo che essa era “sufficiente ad impedire le

infiltrazioni di acqua piovana”; iv) avendo parlato del mancato

allineamento con la linea di fede incisa sulla cornice di ogni modulo, che

avrebbe causato sormonti sghembi, per poi asserire che le indicazioni di montaggio

non riportavano nulla in proposito; v) esprimendosi in maniera contraddittoria

sulla complanarità e sull’allineamento dei moduli secondo l’asse colmo-gronda.

8.2. Una perizia

giudiziaria è soggetta, come ogni mezzo di prova, al libero apprezzamento del

giudice (art. 157 CPC), che può di principio distanziarsene soltanto per motivi

convincenti, ovvero se in base alle altre prove assunte e alle argomentazioni

delle parti emergono serie obiezioni circa la valenza degli accertamenti

peritali (DTF 138 III 193 consid. 4.3.1). In virtù delle conoscenze

professionali specifiche del perito, il giudice può dunque scostarsi dal

referto solo per motivi importanti, che deve indicare, quali per esempio quando

esso risulta contraddittorio o attribuisce un senso e una portata inesatti ai

documenti o alle dichiarazioni cui si richiama (STF 4A_300/2019 del 17 aprile

2020 consid. 2.1); egli è pure tenuto a raccogliere prove complementari

allorquando le conclusioni della perizia giudiziaria di rivelano dubbie su elementi

essenziali (DTF 141 IV 369 consid. 6.1; STF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019

consid. 1.2).

Di

fronte a una perizia giudiziaria, che viene allestita proprio per il fatto che

il giudice non dispone delle necessarie competenze nella materia (DTF 132 III

83 consid. 3.5), quest’ultimo è obbligato a esaminare se il perito ha tenuto

conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e se le

conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive di punti

oscuri, lacune o contraddizioni (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25

gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25). Cionondimeno, se egli decide di aderire alle

conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata

nella sentenza (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017

inc. n. 12.2015.25), ritenuto invece che se intende distanziarsene, onde non

eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve spiegare in modo concreto e

rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione

dell’esperto (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017 inc.

n. 12.2015.25), illustrando in particolare, alla luce degli argomenti della

parte che la contesta, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito

giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con

principi fondamentali della scienza o dell’arte che entrano in considerazione

(II CCA 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101),

fermo restando che l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive

di tale parte non è sufficiente (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25

gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25).

Come tutte le prove, anche

la perizia può essere assunta a titolo cautelare (art. 158 CPC). Pur essendo il

valore probatorio di un simile referto per il merito parificabile a quello di

quella giudiziaria (DTF 142 III 40 consid. 3.1.3; 140 III consid. 3.3.3), non

si può omettere di considerare che esso è caratterizzato dalla particolarità

che il tema litigioso posto a suo fondamento è principalmente quello indicato

dall’istante e non è stato necessariamente approfondito in tutti i suoi

aspetti, fatto che può comportare il suo recesso di fronte a risultanze

probatorie di segno divergente acquisite nella causa di merito giusta l’art.

231 CPC, compresa la sua riassunzione (Trezzini,

Commentario pratico al CPC, II ed., Vol.1, n. 94 ad art. 158).

8.3. La decisione pretorile

di concedere maggior pregio probatorio alla perizia giudiziaria rispetto

all’Accertamento tecnico preventivo deve essere confermata, non riuscendo le

critiche dell’appellante a rimetterne in discussione la fondatezza.

8.3.1. Non corrisponde al vero

quanto sostenuto da AP 1 in merito al fatto che l’importanza dell’istituto

italiano dell’Accertamento tecnico preventivo sia stata sottovalutata dal

Pretore. Dalla sentenza emerge in effetti che il primo giudice ha debitamente

considerato il contesto in cui è stata richiesta e allestita la prova e non ha

commesso nessun errore a parificarla (non quindi a ritenerla identica ma

analoga) a una perizia assunta in via cautelare ai sensi dell’art. 158 CPC. È

lo stesso art. 692 CPC-IT, cui rimanda l’art. 696 CPC-IT, a parlare

espressamente di prova “a futura memoria” ed è quest’ultima norma a

chiarire che si tratta di un istituto da assumere in situazioni d’urgenza, così

come è stata la stessa parte istante AP 1 a motivare la propria richiesta di

procedere all’assunzione di un accertamento tecnico giudiziale ai sensi

dell’art. 396 CPC in quanto aveva la “necessità di procedere urgentemente

all’accertamento tecnico dei vizi oggetto di contestazione al fine di poter

dare corso senza ulteriore indugio agli occorrenti interventi di

sostituzione-riparazione” (doc. 7, pag. 3).

A confermare

l’assimilabilità dell’Accertamento tecnico preventivo a una prova assunta a

titolo cautelare secondo la legge elvetica contribuisce poi, come rettamente

sottolineato nella sentenza impugnata, il fatto che lo stesso diritto

procedurale italiano ne consenta la riassunzione nel giudizio di merito (art.

698 CPC-IT).

Non è dunque errato

ritenere che si sia trattato di una prova assunta “in una fase preliminare

della procedura e non a seguito di un completo scambio di allegati tra le parti

in causa” e che “si inserisce su di un oggetto litigioso non ancora

completamente cristallizzato” (sentenza consid. 3.6 pag. 4).

Le delucidazioni (rimaste

alla fase di allegazione di parte, quindi non sostanziate almeno con rinvii a

disposizioni di legge o a giurisprudenza) in merito alla procedura applicabile

per l’Accertamento tecnico preventivo su cui si è soffermata AP 1 non

destituiscono di valenza la posizione del Pretore, poiché da nessuna parte egli

ha asserito che la prova sia stata assunta in assenza di contraddittorio (come

sembrerebbe sostenere l’appellante) o in violazione dei diritti di una delle

parti, né tanto meno l’ha considerata una semplice perizia di parte.

Che la perizia in

questione - prima di essere giudicata insufficiente per invalidare quella

giudiziaria - sia stata considerata una valida prova e come tale debitamente

ponderata è confermato pure dal fatto che il primo giudice ha espressamente

sottolineato nella sentenza che il referto italiano era stato confermato nei

suoi contenuti e nelle sue conclusioni con un’ulteriore prova assunta

nell’ambito del presente procedimento, ossia con l’audizione rogatoriale 25

luglio 2016 del tecnico che lo aveva allestito.

Abbondanzialmente si

rileva che anche l’appellante stessa ha, per atti concludenti, riconosciuto che

il contesto nel quale era stato assunto l’Accertamento tecnico preventivo era

diverso da quello della procedura di merito, avendo essa stessa inserito tra le

prove notificate alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud la perizia

giudiziaria (verbale di udienza 30 aprile 2015).

8.3.2. Fondamentali per la

valutazione della fondatezza delle pretese d’appello sono, più che le

osservazioni favorevoli all’Accertamento tecnico preventivo, le critiche mosse

alla perizia giudiziaria su cui si è poggiato il Pretore, che presenterebbe una

serie di incongruenze tali da renderne dubbia l’attendibilità.

A detta di AP 1 tali

contraddizioni consisterebbero nell’aver constatato le copiose infiltrazioni

nella copertura del capannone di __________; nel poi aver confermato l’esatto

assemblamento e montaggio dell’impianto; nell’aver sostenuto che la pendenza

minima di 10° era un mero consiglio di installazione; nell’aver dichiarato che

la barriera anti-vapore non era atta a garantire l’impermeabilizzazione della

copertura sottostante i pannelli fotovoltaici, ma solo a garantire

l’evacuazione dell’acqua piovana in caso di rottura di uno o più moduli, per

poi asserire più oltre che essa era sufficiente a impedire le infiltrazioni di

acqua piovana; nell’aver risposto affermativamente alla domanda sul mancato

allineamento con la linea di fede incisa sulla cornice di ogni singolo modulo,

che avrebbe determinato i sormonti sghembi, ritenuto che le istruzioni di

montaggio non riportavano nulla in proposito; nell’avere scritto di non

condividere le osservazioni del tecnico di parte P__________ F__________ P__________

secondo cui la mancanza di complanarità costituiva una non corretta

installazione dei moduli e per il quale un dislivello di 2-3 cm su una lunghezza

di una falda di oltre 14 metri, pari a un dislivello di circa lo 0.02%, fosse

da considerare un forte dislivello e nell’avere osservato che l’allineamento

dei moduli secondo l’asse colmo gronda su una lunghezza di 15 m corrispondeva a

una non conformità dello 0.1% e che la dilatazione totale si assestava a 24 mm

circa.

Premesso che delle

imprecisioni o contraddizioni di per sé non sono motivo per destituire di

fondamento una perizia che nel suo complesso, ad un esame approfondito, si

rivela coerente e scientificamente sostenibile, ma hanno il mero effetto di

imporre eventualmente al giudice di sciogliere i nodi che esse pongono, sempre

che le relative questioni siano d’importanza per il giudizio, va rilevato che

nessuna delle critiche avanzate dall’appellante al referto dell’ing. __________

D__________ B__________ è oggettivamente atta a consentire di concludere che la

scelta del Pretore di affidarsi ad essa sia stata errata.

In effetti si tratta di

obiezioni fondate su interpretazioni soggettive dell’appellante di quanto

scritto dal perito giudiziario, che in alcuni casi nemmeno è dato a comprendere

perché costituirebbero delle contraddizioni.

Nel dettaglio si può

osservare che: i) l’esistenza di infiltrazioni non è mai stata contestata;

semplicemente in occasione del sopralluogo per la prima parte del referto non

era stato possibile simulare la pioggia e dunque accertarle; ii) il perito ha

effettivamente sostenuto che l’angolo minimo di 10° era consigliato nelle

istruzioni, come effettivamente era, ma ha pure indicato che per deroghe a

queste disposizioni era necessario rivolgersi all’Ufficio tecnico della casa

produttrice, il che significa che per pendenze inferiori si doveva valutare con

quest’ultimo se adottare delle misure per evitare inconvenienti, cosa che non è

mai stato allegato essere avvenuta; iii) se effettivamente nel referto del 25

maggio 2018 si può leggere dapprima che la barriera anti-vapore “è

sufficiente ad impedire le infiltrazioni di acqua piovana” (allegato 2 R5),

più oltre il perito non si è contraddetto ma ha precisato l’affermazione

scrivendo che “precisiamo inoltre che lo scopo della membrana anti-vapore, così

come indicata nelle istruzioni di montaggio, è quella di garantire

l’evacuazione dell’acqua piovana in caso di rottura/difetto di uno o più moduli

e non quella di fungere da impermeabilizzatore” (allegato 2 R8 i.f.), per

poi chiarire definitivamente con il referto di complemento 30 aprile 2019 reso

dopo il secondo sopralluogo che tale barriera “non garantisce l’impermeabilizzazione

se non per poche gocce d’acqua”; iv) il perito ha accertato quale sia stato

il dislivello dei pannelli e non si vede nulla di contraddittorio nel non

averlo considerato “forte”, anzi; v) il perito ha parlato di corretta

esecuzione dei moduli con preciso riferimento alla non corretta “esecuzione

delle sovrapposizioni dei moduli in corrispondenza dei nodi” e alla mancata

complanarità (referto 25 maggio 2018 allegato 1 R10), fatto che non contrasta

con le constatazioni precedenti con cui ha accertato che i moduli non erano

stati posati rispettando, nei punti di sormonto, il preciso allineamento con la

linea di fede incisa in ognuno di essi e che sussistevano sormonti sghembi,

rispettivamente che vi era un’irregolarità nell’allineamento dei moduli secondo

l’asse colmo-gronda di circa 10-15 mm.

Ne deriva che la perizia

giudiziaria, che non ha constatato difetti dei pannelli e che ha identificato

principalmente nel mancato ossequio della pendenza minima di 10° la causa delle

infiltrazioni risulta anche a questa Camera lineare, completa e tecnicamente

affidabile, oltre che in sintonia con i contenuti delle deposizioni dei testi

sentiti.

A tal proposito va

abbondanzialmente aggiunto che AP 1 nemmeno indica quali sarebbero i difetti

dei pannelli che sarebbero stati trascurati dal Pretore e che a suo avviso

sarebbero all’origine del danno.

8.3.3. Da ultimo va

puntualizzato, seppur non necessario al giudizio, che anche l’Accertamento

tecnico preventivo ha individuato quale concausa dell’infiltrazione la scarsa

inclinazione dei pannelli che avrebbe provocato l’infiltrazione nel distacco

tra i lati contigui (non riscontrato dal perito giudiziario) delle cornici di

un’ampiezza variabile tra 0 (sic!) e 3 mm: “causa dell’inconveniente è il

distacco tra i lati contigui delle cornici che risulta avere un’ampiezza

variabile tra 0 e 3 o più millimetri ed è tale da permettere l’infiltrazione in

quasi tutti i punti dove si incontrano quattro pannelli; se il tetto avesse

avuto un’inclinazione maggiore di 10° l’infiltrazione sarebbe stata sicuramente

inferiore e probabilmente nulla” (pag. 81). Invero, proprio dalla parte

conclusiva della citazione si potrebbe persino intendere che anche per il

tecnico italiano più che una concausa l’errato montaggio sarebbe la causa predominante,

visto che se la pendenza fosse stata corretta l’acqua non sarebbe passata.

Inoltre, e non è fatto

trascurabile, in questo accertamento peritale da nessuna parte viene indicato

che questo distacco tra i lati costituisce una difformità rispetto a quanto

descritto nei manuali, rispettivamente quanto promesso.

9. Ciò posto, non vi è

dunque motivo per rivedere la decisione del Pretore di considerare più

affidabile la perizia giudiziaria e quindi non vi è spazio alcuno per

l’accoglimento dell’appello. La sentenza di impugnata deve pertanto essere

confermata.

L’incongruenza sulla data

d’inizio del calcolo degli interessi di mora tra quanto richiesto dall’attrice

(2 luglio 2013) e quanto riconosciutole da giudice (3 maggio 2013) non è stata

oggetto di contestazione nonostante quest’ultimo sia andato ultra petita.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore litigioso di Euro 62'500.-, pari a ca. fr. 69'150.- seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 23 giugno

2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 4’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte CHF 3’500.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

-

.

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).