12.2020.80
Compravendita internazionale di merci, saldo del prezzo e minor valore per difetti; valore di una perizia giudiziaria estera preliminare
19 aprile 2021Italiano25 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.80
Lugano
19 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2014.19 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 24 giugno
2014 da
AO
1,
patrocinata
da PA 2 ,
contro
AP
1,
patrocinata da PA 1 ,
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di Euro 62'500.- (pari a fr. 76'425.15) oltre interessi
al 5% dal 2 luglio 2013;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 25 maggio 2020 ha
accolto, condannando AP 1 al pagamento in favore di AO 1 di Euro 62'500.- oltre
interessi del 5% dal 3 maggio 2013;
appellante la convenuta con appello 23 giugno 2020, con cui ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare in via principale
irricevibile la petizione, rispettivamente, in via subordinata, di respingerla
e, in via ancor più subordinata, di annullare la decisione 25 maggio 2020 e
rinviare gli atti al Pretore per l’emanazione di una nuova sentenza dopo
esperimento della necessaria istruttoria, il tutto protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 14 settembre 2020 ha
postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel gennaio 2013,
come da conferma d’ordine 29 gennaio 2019, AP 1 ha acquistato da AO 1 dei
pannelli fotovoltaici e il relativo kit di montaggio per complessivi Euro
343'334.- (doc. E), da ritirarsi presso la fabbrica (franco fabbrica, “ex
works”).
Fornitura e pagamento
della merce sono stati effettuati come previsto. Con raccomandate del 30 maggio
2013 e 20 settembre 2013 AP 1 ha tuttavia notificato alla venditrice dei
difetti della merce e meglio che 24 moduli presentavano dimensioni diverse da
quelle previste e soprattutto che, in genere, i pannelli fotovoltaici non erano
impermeabili (doc. 5 e 6).
Nel frattempo, il 29
aprile 2013, AP 1 ha effettuato una seconda ordinazione di pannelli
fotovoltaici con kit di montaggio a AO 1, per un valore di Euro 71'000.-,
regolarmente forniti, ma per i quali, dopo il versamento dell’acconto di Euro
8'500.-, è rimasto scoperto il saldo di Euro 62'500.-.
A seguito delle
infiltrazioni d’acqua riscontrate nel proprio immobile di __________ (__________,
Italia) sul quale erano stati collocati i pannelli fotovoltaici della prima
fornitura, AP 1 ha istato presso il Tribunale civile di __________
l’esperimento di un Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 CPC-IT volto ad
accertarne le cause e le conseguenze. Il perito incaricato, ing. P__________ M__________
L__________ ha allestito il proprio referto in data 20 febbraio 2014, con il
quale ha concluso che la causa dell’inconveniente era il distacco dei lati
contigui delle cornici che ne aveva compromesso l’impermeabilità, che se il
tetto avesse avuto un’inclinazione maggiore ai 10° l’infiltrazione sarebbe
stata sicuramente inferiore e probabilmente nulla e che i costi per una
riparazione dell’opera ammontavano a Euro 62'281.16 oltre IVA (doc. 8 pag. 81).
2. Con petizione 24
giugno 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio AO 1innanzi alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 62'500.- (pari a
fr. 76'425.15) oltre interessi al 5% dal 2 luglio 2013, rivendicando il saldo del
prezzo stabilito a fronte del regolare adempimento del contratto di
compravendita da parte sua.
La convenuta si è opposta
alla petizione contestando avantutto la competenza territoriale del tribunale
ed eccependo in seguito il fatto che i pannelli acquistati con il primo
contratto sarebbero stati difettosi in quanto, contrariamente alle garanzie
fornite dalla venditrice e a quanto indicato nella scheda tecnica, non
avrebbero garantito l’impermeabilizzazione della superficie sottostante con la
conseguenza che all’interno del capannone sul quale erano stati installati si
sono verificate serie infiltrazioni d’acqua, fatto che avrebbe comportato un
minor valore della merce fornita pari ai costi necessari per sanare le non
conformità, il cui corrispettivo, indicato in Euro 55'512.68 più IVA (fr.
67'725.45 più IVA) con riferimento all’esito dell’Accertamento tecnico
preventivo (doc. 8, che a pag. 41 indicava effettivamente tale importo), è
stato posto in compensazione con il credito rivendicato con la petizione.
Con replica 10 febbraio
2015 l’attrice, confermandosi nelle proprie pretese, ha contestato quella posta
in compensazione, osservando come le lamentate infiltrazioni sarebbero state
dovute all’errato montaggio dei pannelli, e meglio al mancato ossequio delle
indicazioni sulla pendenza e sulla complanarità della struttura portante su cui
dovevano essere adagiati i moduli contenute nelle istruzioni di montaggio, così
come per la mancata posa della prescritta membrana anti-vapore. Essendo queste
omissioni ascrivibili unicamente all’acquirente ed essendo la merce stata consegnata
scevra di difetti, non sarebbe sussistito alcun minor valore della stessa. Con
duplica 16 marzo 2015 la convenuta ha ribadito le proprie allegazioni e
contestato che fossero stati commessi errori nella posa dei pannelli, che la
membrana anti vapore sarebbe stata inutile per il tipo di infiltrazioni
riscontrate e asserito che la pendenza scelta non era mai stata oggetto di
indicazioni o riserve da parte dei tecnici della venditrice che avevano
ispezionato i luoghi prima della posa.
3. Con decisione
incidentale 3 agosto 2015 il primo giudice ha respinto l’eccezione di
incompetenza territoriale della convenuta, ritenuto che il luogo di esecuzione
dell’obbligazione dedotta in giudizio, vista la modalità di spedizione prevista
“franco fabbrica”, era la sede dell’azienda produttrice, ovvero __________
(art. 5 cifra 1 lett. b CLug).
Esperita l’istruttoria e
preso atto delle arringhe finali delle parti, il Pretore, con decisione 25 maggio
2020, ha accolto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr.
18'000.- e le spese di conciliazione di fr. 1’000.- a carico della convenuta,
chiamata altresì a rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili.
Il giudice di prime
cure ha in sostanza ritenuto che la pretesa attorea fosse fondata e che non vi
fossero le basi per riconoscere il credito della convenuta posto in
compensazione, avendo egli escluso, sulla scorta della perizia giudiziaria
(giudicata più concludente e convincente dell’accertamento tecnico preventivo
di cui al doc. 8) e delle altre prove assunte, l’esistenza di difetti nei
pannelli fotovoltaici venduti, sicché se fossero stati montati correttamente
avrebbero offerto l’impermeabilità promessa. Di conseguenza non vi era spazio
per l’applicazione dell’art. 35 segg. CVIM (Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di compravendita internazionale di merci)
4. Con l’appello 23
giugno 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 14 settembre
2020, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di,
in via principale, dichiarare irricevibile la petizione, rispettivamente, in
via subordinata, di respingerla e, in via ancor più subordinata, di annullare
la decisione 25 maggio 2020 e rinviare gli atti al Pretore, il tutto con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ha
rimproverato
al Pretore di non aver tenuto da un lato conto del reale valore probatorio
dell’Accertamento tecnico preventivo, al quale “probabilmente” non è
stata riconosciuta la rilevanza ufficiale di cui gode, e di avere dall’altro
lato giudicato valida una perizia giudiziaria che risulterebbe invece essere
confusa, poco tecnica e contraddittoria. In realtà AP 1 avrebbe fornito la
prova piena della non conformità della merce vendutale da AO 1.
5. Quale prima
considerazione, per evadere subito la questione, va osservato come, nonostante
in via principale abbia chiesto di dichiarare la petizione 24 giugno 2014 irricevibile,
l’appellante non solo non ha motivato tale richiesta, ma neppure vi ha fatto il
minimo cenno nei considerandi del suo allegato ricorsuale.
La carente motivazione
rende pertanto questa richiesta del tutto irricevibile (art. 310 e 311 CPC).
Trattandosi di presupposto
processuale (art. 59 CPC) da esaminare d’ufficio (art. 60 CPC), va comunque sia
precisato che le conclusioni cui è giunto il Pretore sono corrette: in
applicazione dell’art. 5 cifra 1 lett. b CLug è data la competenza della Pretura
di Mendrisio-Sud, essendo __________ il luogo d’adempimento del contratto in
oggetto. In effetti con la clausola (incoterm) della consegna della
merce “franco fabbrica” (EXW, “ex works”, “ab Werk”) le
parti hanno concordato che quale luogo d’esecuzione della prestazione
caratteristica del negozio giuridico debba valere proprio la sede del venditore
(Wittwer, Zehn Jahren neuer
Erfüllungsortgerichtsstand im Europäischen Prozessrecht, AJP 2012, pag. 679
segg.; DTF 140 III 418 consid. 4.4.1).
6. Pure da sottolineare
prima dell’analisi delle singole critiche alla sentenza, è che con l’appello
sono stati evocati fatti nuovi, mai richiamati in precedenza, che risultano
così irricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC.
In particolare, per quanto
qui di rilevanza, seppure già con la duplica la convenuta abbia accennato al
fatto che i tecnici dell’attrice avessero ripetutamente ispezionato lo stato
dei luoghi prima della posa in opera senza impartire alcune prescrizione o sconsigliarne
l’installazione, negli allegati introduttivi non è mai stato indicato che in
tali sopralluoghi si fosse discusso dell’angolo di inclinazione della
copertura, che l’incaricato di AO 1 avesse mostrato ai rappresentanti di AP 1
il manuale tecnico dicendo che l’inclinazione di almeno 10° era solo
consigliata e che quella esistente andava bene seppure ampiamente inferiore a
tale limite (appello, consid. 15 pag. 5). Tantomeno compare, se non nelle
conclusioni e dunque tardivamente, il nome del tecnico __________ M__________,
asseritamente ritenuto legato all’attrice, che avrebbe esaminato e
supervisionato i progetti di realizzazione dell’edificio, nonostante il suo
nominativo fosse già contenuto nello scritto di contestazione di AP 1 del 20
settembre 2019 (doc. 6).
7. Venendo al merito, nel
caso concreto è pacifico e incontestato che le parti siano legate da un
rapporto contrattuale retto dalla già menzionata Convenzione delle Nazioni
unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM, RS 0.221.211.1), avendo esse sede
in Svizzera, rispettivamente in Italia, nazioni che ne sono parte (la prima dal
1° marzo 1991 e la seconda dal 1°
gennaio 1988).
La procedura è per contro
retta dal diritto elvetico.
8. Il Pretore,
constatato che l’appellante non ha mai negato di essere debitrice del credito
residuo di Euro 62'500.- relativo al contratto di compravendita del 29 aprile
2013, limitandosi a opporvi in compensazione una propria contropretesa per
minor valore della merce vendutale con la precedente fornitura, ha fondato il
suo giudizio sulle conclusioni contenute nel referto del perito giudiziario da
lui incaricato, ing. __________ D__________ B__________, considerandolo un
lavoro qualitativamente apprezzabile, completo, motivato e condivisibile, al
punto da poterlo ritenere, secondo il principio del libero apprezzamento delle
prove di cui all’art. 157 CPC, più concludente e convincente dell’accertamento
tecnico preventivo. A maggior ragione se considerato che il primo si era
confrontato con i contenuti del secondo, confermandolo tuttavia soltanto per quanto
atteneva al mancato rispetto dell’inclinazione minima.
In particolare egli,
premesso che le parti concordavano sul fatto che la responsabilità della
venditrice fosse limitata alla fornitura della merce, non essendo stato
previsto alcun obbligo di procedere al relativo montaggio, ha tenuto conto che
dalla perizia giudiziaria era emerso che: i) i pannelli forniti avevano le
caratteristiche descritte nelle istruzioni di montaggio e nel documento “la
tecnologia del sistema capillary comb”; ii) gli stessi, se installati
correttamente, garantivano l’impermeabilizzazione del tetto sotto la loro
proiezione sul piano orizzontale; iii) la copertura realizzata da AP 1 denotava
una non complanarità dei moduli, un’irregolarità dell’allineamento degli stessi
secondo l’asse colmo-gronda di circa 10-15 mm e dei “sormonti sghembi”;
iv) nella copertura realizzata non erano stati posati i moduli rispettando nei
punti di sormonto il preciso allineamento con la linea di fede incisa in ognuno
di essi; v) la copertura realizzata aveva un’inclinazione di soli 5°, mentre
l’angolo minimo consigliato nelle istruzioni di montaggio era di 10°; vi) le
infiltrazioni d’acqua piovana erano da imputare all’inclinazione della falda,
oltre che alle diverse non conformità rispetto alle prescrizioni
d’installazione (sentenza impugnata consid. 3.1-3.3), concludendo che dal
referto peritale emergeva con chiarezza che le lamentate problematiche di
infiltrazione d’acqua erano integralmente imputabili a errori nel montaggio dei
pannelli forniti, i quali, come tali, non presentavano alcuna difformità
rispetto alle qualità promesse, per cui, se installati correttamente, essi
garantivano l’impermeabilità, di modo che non era provata una loro non
conformità ai sensi dell’art. 35 segg. CVIM.
Sull’altro fronte il primo
giudice, con riferimento all’Accertamento tecnico preventivo (doc.8), dopo aver
puntualizzato come esso riconoscesse quale concausa delle infiltrazioni anche
l’insufficiente inclinazione dei pannelli rispetto al piano orizzontale, ha
ritenuto che non bastasse a rimettere in discussione le conclusioni del perito
giudiziario in punto all’assenza di difetti della merce fornita. A suo dire,
pur avendone l’esperto che lo aveva redatto confermato i contenuti in occasione
della sua audizione testimoniale per rogatoria, non andava trascurato il fatto
che esso era stato allestito in una fase preliminare della procedura e non dopo
un completo scambio di allegati tra le parti in causa, per cui esso aveva un
valore parificabile a quello di una perizia assunta in via cautelare (art. 158
CPC) e si inseriva su un oggetto litigioso non ancora completamente
cristallizzato, tanto che la stessa procedura italiana ne ammette una
riassunzione nel contesto della procedura di merito.
8.1. Per l’appellante,
innanzitutto, “probabilmente” l’accertamento tecnico preventivo non è
stato valutato attribuendogli l’importanza ufficiale che ha. Esso non avrebbe
la valenza di una perizia assunta ai sensi dell’art. 158 CPC, ma sarebbe un
procedimento cautelare finalizzato sia a far verificare prima del giudizio lo
stato dei luoghi o la qualità e la condizione delle cose, sia a fare delle
valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica,
così che costituirebbe una valutazione dello status quo ante volta a
fornire al giudice gli elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel
contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere ad aiutare il
suo convincimento in ordine alla fondatezza delle pretese avanzate. Lo scopo
sarebbe quindi quello di impedire la dispersione degli elementi probatori a
seguito delle modifiche che potrebbero insorgere con il passare del tempo e di
preservare determinati accertamenti di fatto; in altri termini, a suo dire,
sarebbe uno strumento mirante a costituire una prova prima del processo e in
vista del processo. Nella fattispecie, inoltre, l’accertamento tecnico
preventivo sarebbe stato svolto nel rispetto del diritto al contraddittorio. Infine,
la perizia tecnica dell’ing. P__________ M__________ L__________ sarebbe
lineare, logica e coerente nelle sue conclusioni e non deve essere confusa con
una perizia di parte per cui le sue seguenti conclusioni sarebbero da
considerarsi affidabili: i) l’istallazione sarebbe avvenuta a regola d’arte e a
causare le infiltrazione è stato il fatto che le alette laterali dei pannelli
non si incastravano alla perfezione, determinando delle fessure, mentre non
sarebbero stati riscontrati danneggiamenti e il loro posizionamento sarebbe
stato giudicato corretto; ii) l’angolo di pendenza tra i 10° e i 90° avrebbe
costituito un mero consiglio e non una prescrizione obbligatoria, laddove per
angoli inferiori il manuale di montaggio indicava la necessità di rivolgersi
all’ufficio tecnico del produttore; iii) la membrana anti-vapore, atta
eventualmente a risolvere i problemi di condensa, sarebbe stata inidonea a
garantire l’impermeabilizzazione ed evitare le infiltrazioni.
Per contro, secondo
l’appellante, il perito giudiziario ing. D__________ B__________ avrebbe reso
un referto con varie incongruenze che lo renderebbero poco attendibile. In
particolare: i) avendo asserito che nella realizzazione della copertura la
sequenza di montaggio era stata rispettata e i punti di incrocio risultavano
corretti, confermando così l’esatto assemblamento da parte della convenuta; ii)
accertando che la pendenza dei pannelli era tra i 5° e gli 8° avrebbe
confermato che l’indicazione del rispetto di un’inclinazione di almeno 10° era un
mero consiglio di installazione; iii) avendo dichiarato che la membrana
anti-vapore fosse adatta a garantire l’evacuazione dell’acqua piovana in caso
di rottura di uno o più moduli ma non a fungere da impermeabilizzazione, per
poi contraddirsi dicendo che essa era “sufficiente ad impedire le
infiltrazioni di acqua piovana”; iv) avendo parlato del mancato
allineamento con la linea di fede incisa sulla cornice di ogni modulo, che
avrebbe causato sormonti sghembi, per poi asserire che le indicazioni di montaggio
non riportavano nulla in proposito; v) esprimendosi in maniera contraddittoria
sulla complanarità e sull’allineamento dei moduli secondo l’asse colmo-gronda.
8.2. Una perizia
giudiziaria è soggetta, come ogni mezzo di prova, al libero apprezzamento del
giudice (art. 157 CPC), che può di principio distanziarsene soltanto per motivi
convincenti, ovvero se in base alle altre prove assunte e alle argomentazioni
delle parti emergono serie obiezioni circa la valenza degli accertamenti
peritali (DTF 138 III 193 consid. 4.3.1). In virtù delle conoscenze
professionali specifiche del perito, il giudice può dunque scostarsi dal
referto solo per motivi importanti, che deve indicare, quali per esempio quando
esso risulta contraddittorio o attribuisce un senso e una portata inesatti ai
documenti o alle dichiarazioni cui si richiama (STF 4A_300/2019 del 17 aprile
2020 consid. 2.1); egli è pure tenuto a raccogliere prove complementari
allorquando le conclusioni della perizia giudiziaria di rivelano dubbie su elementi
essenziali (DTF 141 IV 369 consid. 6.1; STF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019
consid. 1.2).
Di
fronte a una perizia giudiziaria, che viene allestita proprio per il fatto che
il giudice non dispone delle necessarie competenze nella materia (DTF 132 III
83 consid. 3.5), quest’ultimo è obbligato a esaminare se il perito ha tenuto
conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e se le
conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive di punti
oscuri, lacune o contraddizioni (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25
gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25). Cionondimeno, se egli decide di aderire alle
conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata
nella sentenza (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017
inc. n. 12.2015.25), ritenuto invece che se intende distanziarsene, onde non
eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve spiegare in modo concreto e
rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione
dell’esperto (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017 inc.
n. 12.2015.25), illustrando in particolare, alla luce degli argomenti della
parte che la contesta, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito
giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con
principi fondamentali della scienza o dell’arte che entrano in considerazione
(II CCA 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101),
fermo restando che l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive
di tale parte non è sufficiente (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25
gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25).
Come tutte le prove, anche
la perizia può essere assunta a titolo cautelare (art. 158 CPC). Pur essendo il
valore probatorio di un simile referto per il merito parificabile a quello di
quella giudiziaria (DTF 142 III 40 consid. 3.1.3; 140 III consid. 3.3.3), non
si può omettere di considerare che esso è caratterizzato dalla particolarità
che il tema litigioso posto a suo fondamento è principalmente quello indicato
dall’istante e non è stato necessariamente approfondito in tutti i suoi
aspetti, fatto che può comportare il suo recesso di fronte a risultanze
probatorie di segno divergente acquisite nella causa di merito giusta l’art.
231 CPC, compresa la sua riassunzione (Trezzini,
Commentario pratico al CPC, II ed., Vol.1, n. 94 ad art. 158).
8.3. La decisione pretorile
di concedere maggior pregio probatorio alla perizia giudiziaria rispetto
all’Accertamento tecnico preventivo deve essere confermata, non riuscendo le
critiche dell’appellante a rimetterne in discussione la fondatezza.
8.3.1. Non corrisponde al vero
quanto sostenuto da AP 1 in merito al fatto che l’importanza dell’istituto
italiano dell’Accertamento tecnico preventivo sia stata sottovalutata dal
Pretore. Dalla sentenza emerge in effetti che il primo giudice ha debitamente
considerato il contesto in cui è stata richiesta e allestita la prova e non ha
commesso nessun errore a parificarla (non quindi a ritenerla identica ma
analoga) a una perizia assunta in via cautelare ai sensi dell’art. 158 CPC. È
lo stesso art. 692 CPC-IT, cui rimanda l’art. 696 CPC-IT, a parlare
espressamente di prova “a futura memoria” ed è quest’ultima norma a
chiarire che si tratta di un istituto da assumere in situazioni d’urgenza, così
come è stata la stessa parte istante AP 1 a motivare la propria richiesta di
procedere all’assunzione di un accertamento tecnico giudiziale ai sensi
dell’art. 396 CPC in quanto aveva la “necessità di procedere urgentemente
all’accertamento tecnico dei vizi oggetto di contestazione al fine di poter
dare corso senza ulteriore indugio agli occorrenti interventi di
sostituzione-riparazione” (doc. 7, pag. 3).
A confermare
l’assimilabilità dell’Accertamento tecnico preventivo a una prova assunta a
titolo cautelare secondo la legge elvetica contribuisce poi, come rettamente
sottolineato nella sentenza impugnata, il fatto che lo stesso diritto
procedurale italiano ne consenta la riassunzione nel giudizio di merito (art.
698 CPC-IT).
Non è dunque errato
ritenere che si sia trattato di una prova assunta “in una fase preliminare
della procedura e non a seguito di un completo scambio di allegati tra le parti
in causa” e che “si inserisce su di un oggetto litigioso non ancora
completamente cristallizzato” (sentenza consid. 3.6 pag. 4).
Le delucidazioni (rimaste
alla fase di allegazione di parte, quindi non sostanziate almeno con rinvii a
disposizioni di legge o a giurisprudenza) in merito alla procedura applicabile
per l’Accertamento tecnico preventivo su cui si è soffermata AP 1 non
destituiscono di valenza la posizione del Pretore, poiché da nessuna parte egli
ha asserito che la prova sia stata assunta in assenza di contraddittorio (come
sembrerebbe sostenere l’appellante) o in violazione dei diritti di una delle
parti, né tanto meno l’ha considerata una semplice perizia di parte.
Che la perizia in
questione - prima di essere giudicata insufficiente per invalidare quella
giudiziaria - sia stata considerata una valida prova e come tale debitamente
ponderata è confermato pure dal fatto che il primo giudice ha espressamente
sottolineato nella sentenza che il referto italiano era stato confermato nei
suoi contenuti e nelle sue conclusioni con un’ulteriore prova assunta
nell’ambito del presente procedimento, ossia con l’audizione rogatoriale 25
luglio 2016 del tecnico che lo aveva allestito.
Abbondanzialmente si
rileva che anche l’appellante stessa ha, per atti concludenti, riconosciuto che
il contesto nel quale era stato assunto l’Accertamento tecnico preventivo era
diverso da quello della procedura di merito, avendo essa stessa inserito tra le
prove notificate alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud la perizia
giudiziaria (verbale di udienza 30 aprile 2015).
8.3.2. Fondamentali per la
valutazione della fondatezza delle pretese d’appello sono, più che le
osservazioni favorevoli all’Accertamento tecnico preventivo, le critiche mosse
alla perizia giudiziaria su cui si è poggiato il Pretore, che presenterebbe una
serie di incongruenze tali da renderne dubbia l’attendibilità.
A detta di AP 1 tali
contraddizioni consisterebbero nell’aver constatato le copiose infiltrazioni
nella copertura del capannone di __________; nel poi aver confermato l’esatto
assemblamento e montaggio dell’impianto; nell’aver sostenuto che la pendenza
minima di 10° era un mero consiglio di installazione; nell’aver dichiarato che
la barriera anti-vapore non era atta a garantire l’impermeabilizzazione della
copertura sottostante i pannelli fotovoltaici, ma solo a garantire
l’evacuazione dell’acqua piovana in caso di rottura di uno o più moduli, per
poi asserire più oltre che essa era sufficiente a impedire le infiltrazioni di
acqua piovana; nell’aver risposto affermativamente alla domanda sul mancato
allineamento con la linea di fede incisa sulla cornice di ogni singolo modulo,
che avrebbe determinato i sormonti sghembi, ritenuto che le istruzioni di
montaggio non riportavano nulla in proposito; nell’avere scritto di non
condividere le osservazioni del tecnico di parte P__________ F__________ P__________
secondo cui la mancanza di complanarità costituiva una non corretta
installazione dei moduli e per il quale un dislivello di 2-3 cm su una lunghezza
di una falda di oltre 14 metri, pari a un dislivello di circa lo 0.02%, fosse
da considerare un forte dislivello e nell’avere osservato che l’allineamento
dei moduli secondo l’asse colmo gronda su una lunghezza di 15 m corrispondeva a
una non conformità dello 0.1% e che la dilatazione totale si assestava a 24 mm
circa.
Premesso che delle
imprecisioni o contraddizioni di per sé non sono motivo per destituire di
fondamento una perizia che nel suo complesso, ad un esame approfondito, si
rivela coerente e scientificamente sostenibile, ma hanno il mero effetto di
imporre eventualmente al giudice di sciogliere i nodi che esse pongono, sempre
che le relative questioni siano d’importanza per il giudizio, va rilevato che
nessuna delle critiche avanzate dall’appellante al referto dell’ing. __________
D__________ B__________ è oggettivamente atta a consentire di concludere che la
scelta del Pretore di affidarsi ad essa sia stata errata.
In effetti si tratta di
obiezioni fondate su interpretazioni soggettive dell’appellante di quanto
scritto dal perito giudiziario, che in alcuni casi nemmeno è dato a comprendere
perché costituirebbero delle contraddizioni.
Nel dettaglio si può
osservare che: i) l’esistenza di infiltrazioni non è mai stata contestata;
semplicemente in occasione del sopralluogo per la prima parte del referto non
era stato possibile simulare la pioggia e dunque accertarle; ii) il perito ha
effettivamente sostenuto che l’angolo minimo di 10° era consigliato nelle
istruzioni, come effettivamente era, ma ha pure indicato che per deroghe a
queste disposizioni era necessario rivolgersi all’Ufficio tecnico della casa
produttrice, il che significa che per pendenze inferiori si doveva valutare con
quest’ultimo se adottare delle misure per evitare inconvenienti, cosa che non è
mai stato allegato essere avvenuta; iii) se effettivamente nel referto del 25
maggio 2018 si può leggere dapprima che la barriera anti-vapore “è
sufficiente ad impedire le infiltrazioni di acqua piovana” (allegato 2 R5),
più oltre il perito non si è contraddetto ma ha precisato l’affermazione
scrivendo che “precisiamo inoltre che lo scopo della membrana anti-vapore, così
come indicata nelle istruzioni di montaggio, è quella di garantire
l’evacuazione dell’acqua piovana in caso di rottura/difetto di uno o più moduli
e non quella di fungere da impermeabilizzatore” (allegato 2 R8 i.f.), per
poi chiarire definitivamente con il referto di complemento 30 aprile 2019 reso
dopo il secondo sopralluogo che tale barriera “non garantisce l’impermeabilizzazione
se non per poche gocce d’acqua”; iv) il perito ha accertato quale sia stato
il dislivello dei pannelli e non si vede nulla di contraddittorio nel non
averlo considerato “forte”, anzi; v) il perito ha parlato di corretta
esecuzione dei moduli con preciso riferimento alla non corretta “esecuzione
delle sovrapposizioni dei moduli in corrispondenza dei nodi” e alla mancata
complanarità (referto 25 maggio 2018 allegato 1 R10), fatto che non contrasta
con le constatazioni precedenti con cui ha accertato che i moduli non erano
stati posati rispettando, nei punti di sormonto, il preciso allineamento con la
linea di fede incisa in ognuno di essi e che sussistevano sormonti sghembi,
rispettivamente che vi era un’irregolarità nell’allineamento dei moduli secondo
l’asse colmo-gronda di circa 10-15 mm.
Ne deriva che la perizia
giudiziaria, che non ha constatato difetti dei pannelli e che ha identificato
principalmente nel mancato ossequio della pendenza minima di 10° la causa delle
infiltrazioni risulta anche a questa Camera lineare, completa e tecnicamente
affidabile, oltre che in sintonia con i contenuti delle deposizioni dei testi
sentiti.
A tal proposito va
abbondanzialmente aggiunto che AP 1 nemmeno indica quali sarebbero i difetti
dei pannelli che sarebbero stati trascurati dal Pretore e che a suo avviso
sarebbero all’origine del danno.
8.3.3. Da ultimo va
puntualizzato, seppur non necessario al giudizio, che anche l’Accertamento
tecnico preventivo ha individuato quale concausa dell’infiltrazione la scarsa
inclinazione dei pannelli che avrebbe provocato l’infiltrazione nel distacco
tra i lati contigui (non riscontrato dal perito giudiziario) delle cornici di
un’ampiezza variabile tra 0 (sic!) e 3 mm: “causa dell’inconveniente è il
distacco tra i lati contigui delle cornici che risulta avere un’ampiezza
variabile tra 0 e 3 o più millimetri ed è tale da permettere l’infiltrazione in
quasi tutti i punti dove si incontrano quattro pannelli; se il tetto avesse
avuto un’inclinazione maggiore di 10° l’infiltrazione sarebbe stata sicuramente
inferiore e probabilmente nulla” (pag. 81). Invero, proprio dalla parte
conclusiva della citazione si potrebbe persino intendere che anche per il
tecnico italiano più che una concausa l’errato montaggio sarebbe la causa predominante,
visto che se la pendenza fosse stata corretta l’acqua non sarebbe passata.
Inoltre, e non è fatto
trascurabile, in questo accertamento peritale da nessuna parte viene indicato
che questo distacco tra i lati costituisce una difformità rispetto a quanto
descritto nei manuali, rispettivamente quanto promesso.
9. Ciò posto, non vi è
dunque motivo per rivedere la decisione del Pretore di considerare più
affidabile la perizia giudiziaria e quindi non vi è spazio alcuno per
l’accoglimento dell’appello. La sentenza di impugnata deve pertanto essere
confermata.
L’incongruenza sulla data
d’inizio del calcolo degli interessi di mora tra quanto richiesto dall’attrice
(2 luglio 2013) e quanto riconosciutole da giudice (3 maggio 2013) non è stata
oggetto di contestazione nonostante quest’ultimo sia andato ultra petita.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di Euro 62'500.-, pari a ca. fr. 69'150.- seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 23 giugno
2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 4’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte CHF 3’500.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
-
.
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).