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Decisione

12.2020.81

Provvedimento cautelare, restrizione della facoltà di disporre su un fondo, prestazione di una garanzia

24 agosto 2020Italiano21 min

__________ (deceduto l’11 aprile 2020) ha donato alle figlie E__________ e I__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.81

Lugano

24 agosto 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2020.16 della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 16

aprile 2020 da

AP 1

AP 2

entrambi

patrocinati dall’avv. PA 1

contro

AO 1

patrocinato

dall’avv. PA 2

con cui gli istanti hanno chiesto in via supercautelare e cautelare

di annotare a Registro

fondiario una restrizione della facoltà di disporre a carico dei

fondi part. n. __________, __________ e

__________ RFD di __________, di proprietà del convenuto;

richiesta accolta dal Pretore in via supercautelare con decisione

17 aprile 2020 e

contestata dal convenuto, che ha postulato in via principale la

revoca del provvedimento

e in subordine di condizionarlo al versamento, da parte degli

istanti, di una garanzia pari

a fr. 150'000.- (art. 264 CPC);

vista la Decisione 2 giugno 2020 con cui il Pretore ha respinto

l’istanza di revoca della

misura supercautelare, accogliendo la richiesta subordinata di

prestazione della citata

garanzia;

appellanti gli istanti, che con appello 19 giugno 2020 hanno

chiesto preliminarmente

la concessione dell’effetto sospensivo al gravame (accolto da

questa Camera con

decisione 30 giugno 2020) e nel merito la riforma della decisione impugnata

nel senso

di respingere la richiesta di garanzia, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le

sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 3 luglio 2020 ha postulato la

reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

visti altresì l’ulteriore scritto 23 giugno 2020 di AP 1, la

replica spontanea 15 luglio 2020 degli appellanti e la duplica

spontanea 21 luglio 2020

dell’appellato;

richiamata l’ordinanza 22 luglio 2020 con cui questa Camera ha respinto,

nella misura

in cui ricevibile, l’istanza 20 luglio 2020 degli appellanti che

chiedeva l’assunzione di

nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 CPC;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con due atti di donazione del 26 agosto e del 23 settembre 2016, F__________

__________ (deceduto l’11 aprile 2020) ha donato alle figlie E__________ e I__________

__________, quali nuove comproprietarie in ragione di metà ciascuna, i fondi

part. n. __________ e __________ RFD di __________, un’interessenza nella

comunione ereditaria a cui è intestata la quota di comproprietà di ½ del fondo

part. n. __________ RFD di __________ e il fondo part. n. __________ RFD di __________,

derivante dal frazionamento del fondo part. n. __________ (doc. B e C).

Nel seguito, le

medesime hanno trasferito a AO 1 (figlio di E__________ __________) i fondi

part. n. __________ (compravendita) e __________ (donazione, quest’ultimo in

seguito frazionato nei fondi part. n. __________

e __________), e a C__________ __________ (figlia di I__________ __________) il

fondo part. n. __________ (donazione).

B.

Gli altri due figli di F__________ __________, ovvero AP 1 e AP 2,

si sono opposti alle donazioni paterne a

tutela dei loro diritti ereditari, rispettivamente di loro pretese derivanti da

un contratto successorio datato 12 maggio 2016 (doc. D) stipulato fra F__________

__________ e sua moglie W__________ (deceduta il 7 gennaio 2019).

Conseguentemente, con istanza supercautelare e cautelare 16 aprile 2020, essi

hanno convenuto AO 1 innanzi al Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Campagna, postulando l’annotazione a Registro fondiario di una

restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC a carico dei

fondi part. n. __________, __________ e __________ RFD di __________ (inc.

CA.2020.16). Contestualmente, i medesimi hanno avviato un’analoga azione nei

confronti di C__________ __________, avente per oggetto il fondo part. n. __________

RFD di __________ (v. i paralleli inc. CA.2020.17 e 12.2020.82).

In sintesi, gli istanti

hanno eccepito la nullità delle donazioni in questione a fronte di una presunta

incapacità di discernimento del padre o un suo conseguente vizio di volontà

(errore sui motivi). Ciò sarebbe desumibile in particolare da una

contraddizione fra tali atti e le volontà precedentemente espresse dallo stesso

F__________ __________ nel citato contratto successorio, rispettivamente da un

asserito repentino degrado delle sue capacità cognitive a partire dalla

primavera/estate 2016 (v. ad esempio doc. M e Q-S). A loro dire, AO 1 e C__________

__________ sarebbero stati al corrente delle suddette circostanze, di qui la

loro malafede. Il trasferimento dei fondi agli stessi da parte di E__________ e

I__________ __________ sarebbe stato un espediente per allontanare i beni dalla

comunione ereditaria fu F__________, e un eventuale ulteriore trasferimento dei

beni a un terzo in buona fede potrebbe compromettere definitivamente le loro

pretese.

C.

Con decisione supercautelare del giorno successivo, il Pretore ha

accolto l’istanza inaudita altera parte. Con osservazioni 30 aprile 2020

AO 1 si è opposto all’istanza, postulando preliminarmente e già in via

supercautelare la revoca della misura ordinata e in subordine che il suo mantenimento

fosse condizionato alla prestazione di una garanzia di fr. 150'000.- ai sensi

dell’art. 264 CPC, e in via principale la reiezione dell’istanza cautelare, subordinatamente

il versamento della suddetta garanzia. Il medesimo ha in particolare contestato

la sua malafede, la validità del contratto successorio 12 maggio 2016 e l’incapacità

di discernimento di F__________ __________, producendo una valutazione

cognitiva del dott. med. B__________ __________ (doc. 6) e rilevando che in varie

iniziative penali promosse dalla controparte nei confronti di I__________ e E__________

__________ (in particolare a titolo di coazione ai danni di F__________ __________,

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e falsità in documenti), le

autorità penali hanno accertato la capacità di intendere e di volere del

donatore e l’assenza di pressioni da parte delle figlie, emanando dei

conseguenti decreti di non luogo a procedere e di abbandono (doc. 1-4, 7-10). Inoltre,

il convenuto ha osservato che il provvedimento sarebbe suscettibile di creargli

un rilevante danno, ovvero di far naufragare il progetto immobiliare da lui già

avviato sul fondo part. n. __________, e meglio di compromettere i contatti con

le banche e gli altri finanziatori (doc. 23, 24 e 26).

D.

Con comunicazione 5 maggio 2020 (contestata dalla controparte con

scritto 7 maggio 2020) gli istanti hanno formulato nuove osservazioni

sull’asserita incapacità di discernimento di F__________ __________, per poi

opporsi, con replica “16 aprile 2020” (recte: 22 maggio 2020) alle

richieste e alle tesi della controparte, riconfermandosi nelle proprie

posizioni.

E.

Con decisione 2 giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di revoca

della misura supercautelare e ha accolto la richiesta subordinata del convenuto,

ordinando agli istanti, a garanzia del risarcimento di eventuali danni, di versare

entro 20 giorni sul conto della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

l’importo di fr. 150'000.- o di fornire una garanzia equivalente di una banca

con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia di assicurazioni

autorizzata ad esercitare in Svizzera, con l’avvertenza che la decorrenza

infruttuosa del termine avrebbe comportato la revoca del provvedimento

supercautelare ordinato il 17 aprile 2020.

F.

Con appello 19 giugno 2020 gli istanti sono insorti contro tale

giudizio, chiedendo in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo

al gravame e nel merito la riforma della decisione impugnata nel senso di

respingere la richiesta di garanzia. Con un ulteriore scritto 23 giugno 2020 AP

1 ha in sostanza rilevato che la medesima e il fratello non sono in grado di

versare la garanzia e che non è equo che un’efficace tutela cautelare debba

dipendere dalla situazione finanziaria dei richiedenti.

G. Con

decisione 30 giugno 2020 questa Camera ha accordato effetto sospensivo al

gravame, con la precisazione che questa decisione avrebbe potuto essere rivista

una volta ricevute le osservazioni della parte appellata.

H.

Con osservazioni (recte: risposta) 3 luglio 2020 l’appellato si

è opposto alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo e ha postulato

la reiezione del gravame.

I.

Con replica spontanea 15 luglio 2020 gli appellanti hanno nuovamente

rimarcato le proprie posizioni, contestando quelle avverse. Con istanza 20

luglio 2020 i medesimi hanno pure postulato l’assunzione di nuovi mezzi di

prova ai sensi dell’art. 317 CPC (doc. QQ, RR, SS e TT). L’istanza è stata

respinta da questa Camera, nella misura in cui ricevibile, con ordinanza 22

luglio 2020.

J.

Con duplica spontanea 21 luglio 2020 l’appellato ha contestato la

replica spontanea della controparte e ha a sua volta approfondito le sue tesi.

K.

Con comunicazione 30 luglio 2020, questa Camera ha informato le

parti circa l’avvio della deliberazione in relazione alla controversia in

questione, con l’avvertenza che nuovi allegati, rispettivamente nuovi mezzi di

prova, non avrebbero più potuto essere ammessi. Ne consegue che il successivo

scritto 10 agosto 2020 degli appellanti non viene preso in considerazione.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Nella fattispecie, in considerazione dell’ammontare della garanzia

ordinata, il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé menzionata. I

termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di

adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie sia l’appello sia le osservazioni (recte: risposta)

dell’appellato sono tempestivi, così come

sono tempestive la replica e la duplica spontanee delle parti.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Il gravame verrà dunque

esaminato solamente nella misura in cui rispetta i summenzionati principi.

3.

Con la decisione impugnata il Pretore, dopo aver respinto la

richiesta di revoca del provvedimento supercautelare 17 aprile 2020, ha esposto

pertinente dottrina relativa all’art. 264 CPC e ha nel seguito osservato che AO

1.

ha sufficientemente reso verosimile il potenziale danno che il provvedimento

potrebbe causargli. Difatti, a fronte del suo progetto di edificazione di una

palazzina di 17 appartamenti sui fondi part. n. __________ e __________ RFD di __________

(per un valore stimato di 9 milioni di franchi, v. doc. 23, 24 e 26) e dei

costi di progettazione già maturati (fr. 250'000.-, v. doc. 26), la restrizione

della facoltà di disporre sui suoi fondi rende maggiormente difficoltoso, se

non addirittura impossibile, l’ottenimento di un credito di costruzione, e

impedisce l’alienazione degli immobili in questione. Viste l’incisività della

misura e la sua presumibile durata (anche tenuto conto delle richieste

istruttorie), come pure l’irrilevanza dell’obiezione degli istanti (nemmeno

dimostrata né palese) di non essere finanziariamente in grado di prestare la

garanzia (mirando per l’appunto la garanzia a tutelare eventuali pretese

risarcitorie del convenuto per i danni causati dal provvedimento cautelare), il

giudice di prima sede ha dunque accolto la richiesta di garanzia. Quanto al suo

ammontare, considerata la difficoltà nel quantificare il possibile danno, il

primo giudice ha ritenuto che l’importo richiesto, pari a fr. 150'000.-, ovvero

all’incirca a un decimo del valore venale del più grande dei fondi colpiti

dall’annotazione (in casu: part. n. __________ RFD di __________, del

presumibile valore di fr. 1'634'250.-), fosse adeguato alla luce della giurisprudenza del Tribunale d’appello.

4.

Con il gravame,

gli istanti cautelari chiedono che la garanzia loro imposta dal Pretore quale

condizione per il mantenimento della misura supercautelare venga annullata,

rimproverando al primo giudice la violazione degli art. 2 e 8 CC, 264 CPC e 29a

Cost.

5.

Preliminarmente, si può precisare che giusta l’art. 960

cpv. 1 n. 1 CC, restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate

per singoli fondi, in virtù di un ordine dell'autorità giudiziaria, a garanzia

di pretese contestate o esecutive. Per ottenere una restrizione della facoltà

di disporre nel registro fondiario, il richiedente deve rendere verosimile la

sua legittimazione, cioè un interesse degno di protezione nel senso dell'art.

961.

cpv. 3 CC e una minaccia della sua posizione giuridica, ovvero il rischio concreto

di perdere il proprio diritto per gli effetti legati alla pubblicità del

registro fondiario (art. 973 cpv. 1 CC), poiché un terzo in buona fede potrebbe

essere protetto nel suo acquisto (ICCA del 3 agosto 2018, inc. 11.2017.30,

consid. 8a e 8c).

Simili pretese

diventano così efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti (art.

960.

cpv. 2 CC). In altre parole, l’annotazione a registro

fondiario ha effetto verso qualsiasi terzo che dovesse successivamente

acquistare la proprietà del fondo, far iscrivere un diritto reale limitato o

annotare un proprio diritto personale (Schmid

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6. ed. 2019, n. 1 ad art. 960).

6.

Secondo l'art. 264 cpv. 1 CPC, se vi è da temere un danno per la

controparte, il giudice può subordinare l'emanazione di provvedimenti cautelari

alla prestazione di una garanzia da parte dell'istante. La garanzia rappresenta

uno strumento di riequilibro delle posizioni e degli interessi delle parti (DTF

139.

III 86, consid. 5; Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 5 seg. ad art. 264; Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3.

ed. 2017, n. 3 ad art. 264). Il suo importo è funzionale al danno paventato, e

deve essere adeguato e proporzionato. La parte richiedente deve dunque rendere

verosimile un danno potenziale e oggettivo, e la sua entità. Dipendendo ciò

nondimeno da prognosi e stime, dalla durata di vita della misura cautelare in

questione e da circostanze spesso non tematizzate in ambito cautelare, le

relative incertezze e difficoltà probatorie impongono una certa flessibilità e

un diminuito rigore nei confronti del richiedente, il quale può anche ricorrere

alla facilitazione prevista dall’art. 42 cpv. 2 CO. Inoltre, più la misura

incide sulla situazione giuridica del convenuto, più essa genera il timore di

un danno (Trezzini, op. cit., n.

22.

ad art. 264; Bohnet in: Commentaire

romand, CPC, 2. ed. 2019, n. 5 ad art. 264; Sprecher,

op. cit., n. 29 e 30 ad art. 264).

7.

Con l’impugnativa gli appellanti rilevano innanzitutto che l’art.

264.

CPC ha carattere potestativo (non essendo il giudice tenuto a concedere la

garanzia nemmeno in presenza di un eventuale danno per il convenuto), e che nel

caso concreto la richiesta garanzia sarebbe abusiva (art. 2 CC) e dovrebbe

essere negata, per equità, già solo poiché gli stessi si sono limitati a

chiedere il ripristino di una situazione conforme alla legalità e al diritto di

proprietà della CE fu F__________ __________ sugli immobili in questione, che

la controparte avrebbe ottenuto liberi da oneri ipotecari (doc. B e C) senza

fornire alcuna controprestazione. Inoltre, a detta degli appellanti, le loro

pretese avrebbero una parvenza di buon fondamento decisamente marcata e

accresciuta e dovrebbero prevalere, poiché il primo giudice ne ha confermato la

verosimiglianza anche dopo il confronto con le tesi avverse, per cui il

successivo accoglimento della garanzia vi sarebbe in contraddizione e

violerebbe l’art. 29a Cost. La parte avversa sarebbe peraltro in malafede, e

dovrebbe assumersi la responsabilità per il progetto edilizio da lui promosso

ancor prima della morte del nonno F__________ __________, che era rimasto

usufruttuario dei fondi.

8.

Ora, il giudice di prima sede, con la decisione impugnata 2 giugno

2020, si è limitato a osservare che il provvedimento non risultava a tal punto

ingiustificato da doverlo revocare prima dell’esperimento dei necessari atti

istruttori. Per il resto, gli appellanti propongono una descrizione della

fattispecie ancorata alla loro visione soggettiva della causa, sollevando

questioni che non sono così chiare come essi pretendono, fra cui l’asserita

incapacità di discernimento di F__________ __________ (negata in sede penale),

l’asserita malafede di AO 1, l’analisi del contratto successorio 12 maggio 2016

e le concrete pretese che intendono derivarvi (che nemmeno emergono con particolare

trasparenza dall’istanza cautelare). La loro posizione è già stata tutelata con

l’emanazione del provvedimento in questione, e una reiezione della garanzia

solamente sulla base dei loro interessi significherebbe tenerli doppiamente in

considerazione a discapito dei contrapposti interessi del convenuto e della

funzione di riequilibrio che caratterizza lo strumento della garanzia. In altre

parole, gli appellanti vorrebbero negare la garanzia perché il primo giudice ha

al momento confermato la misura supercautelare, ma omettono di considerare che

il contraltare di questa conferma è dato proprio dalla garanzia. Infine, alla

luce degli elementi finora noti, non si vede per quale motivo l’appellato

abuserebbe del suo diritto di chiedere la garanzia o agirebbe per questo in

malafede. Le censure appellatorie devono pertanto essere respinte.

9.

Gli appellanti criticano il primo giudice anche per aver violato

l’art. 8 CC. Innanzitutto, il paventato danno non consisterebbe nella mancata

possibilità di alienare i beni, siccome la controparte ha negato che ciò fosse

nelle sue intenzioni, evidenziando piuttosto asserite difficoltà (nemmeno l’impossibilità)

di ottenere un credito di costruzione. Spettava nondimeno a quest’ultima,

gravata dall’onere della prova, allegare, sostanziare e dimostrare la verosimiglianza

dell’eventuale danno, compresi la sua entità e il suo rapporto causale con la

misura ordinata, tale da giustificare una garanzia di ben fr. 150'000.- (anche

in caso di applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO), ciò che non avrebbe fatto,

mancando qualsivoglia elemento concreto a tal riguardo. Secondo gli appellanti,

il provvedimento cautelare non ostacolerebbe il progetto edilizio, poiché non

impedirebbe all’appellato di continuare la procedura amministrativa volta all’ottenimento

della licenza di costruzione (verosimilmente di lunga durata vista l’entità del

progetto, per cui le ulteriori fasi non sarebbero imminenti o urgenti), né di

avviare discussioni volte all’ottenimento di un credito di costruzione. Il

Pretore non avrebbe pertanto dovuto limitarsi a presumere un danno,

capovolgendo l’onere probatorio. Aggiungasi che nessun danno sarebbe stato

allegato in relazione alla part. n. __________ e all’edificio di cui alla part.

n. __________, non particolarmente toccati dal progetto, per cui relativamente

a tali fondi, la misura cautelare dovrebbe essere in ogni caso mantenuta. Ne

consegue pure che il suddetto edificio non dovrebbe essere considerato ai fini

del calcolo della garanzia. Gli appellanti contestano altresì le presunte spese

di progettazione di fr. 250'000.- già sostenute dalla controparte, ritenuto che

il relativo giustificativo doc. 26 sarebbe uno scritto di comodo. Inoltre, la

giurisprudenza citata dal Pretore per la quantificazione della garanzia sarebbe

obsoleta alla luce dell’art. 264 CPC e del suddetto onere probatorio della

controparte, non potendo il primo giudice dunque limitarsi ad applicare un forfait

per rapporto all’asserito valore dell’immobile.

10.

Nel caso

concreto, occorre innanzitutto precisare che la presente procedura non ha per

oggetto la revoca del provvedimento 17 aprile 2020, bensì l’opportunità di

subordinarne il mantenimento al versamento di una garanzia a tutela dei

possibili danni che esso potrebbe causare al convenuto, che in effetti appaiono

già verosimili alla luce dell’incisività dello stesso e dell’importante

progetto immobiliare (del presumibile valore di 9 milioni di franchi) da questi

avviato su fondi di cui è proprietario e per cui ha già sopportato costi pari a

fr. 250'000.-, ritenuto che la generica censura degli appellanti non è

sufficiente per mettere in discussione la valenza del doc. 26. Nemmeno è serio

pretendere che la controparte, alla luce della domanda di licenza edilizia

pendente, debba attendere il termine della relativa procedura per affrontare

ulteriori questioni relative al progetto immobiliare, o che la misura

attualmente in vigore non ostacoli il progetto. Anche a fronte di quanto già

esposto al consid. 5, il fatto che un’annotazione delle suddette restrizioni

della facoltà di disporre possa nel caso in esame compromettere l’ottenimento

di un credito di costruzione o ulteriori finanziamenti (ad esempio garantiti

tramite pegno immobiliare), il coinvolgimento di partner commerciali e il

reperimento di potenziali investitori e acquirenti è un’evidenza che non

necessita di un particolare rigore probatorio. Difatti, a fronte del diritto prioritariamente

annotato, e indipendentemente

da un’eventuale vendita dei fondi o di una parte di essi (al termine

dell’operazione immobiliare oppure per finanziare il progetto), appare poco

probabile che un terzo acquisti diritti o decida di partecipare a un progetto

riferito a fondi contesi, oppure accetti simili fondi quale garanzia per

l’erogazione di crediti, ciò che limita la facoltà del convenuto di disporre

sia del fondo part. n. __________, sia delle part. n. __________ e __________,

il cui valore nemmeno è stato considerato dal primo giudice per la

quantificazione della garanzia in questione, aspetto con il quale gli

appellanti, trascurando il loro onere di motivazione, non si confrontano.

Quanto al fondo part. n. __________, si può in ogni caso precisare che esso

nemmeno risulta donato a AO 1 (bensì compravenduto, v. anche doc. 17), e che

secondo il contratto successorio di cui si prevalgono gli appellanti, lo stesso

nemmeno sarebbe spettato loro, ma a E__________ __________ (doc. D, fol. 4).

Avendo il primo giudice correttamente apprezzato le prove agli atti relative al

possibile danno che può derivare a AO 1 dalla restrizione della facoltà di

disporre, il rimprovero di violazione dell’art. 8 CC risulta infondato.

11.

Quanto all’ammontare

della garanzia, gli appellanti non possono essere seguiti quando sostengono che

la giurisprudenza della ICCA dovrebbe essere ritenuta obsoleta o superata

dall’art. 264 CPC. Essi non si confrontano con l’accertamento pretorile relativo

alla presumibile durata della procedura cautelare a fronte dell’istruttoria

ancora da esperire, né con quello relativo alle difficoltà nella quantificazione

del possibile danno, né contestano il valore del fondo part. n. __________, né spiegano

perché una garanzia di fr. 150'000.-, alla luce delle circostanze concrete

allegate dal convenuto, sarebbe eccessiva. Ne discende che, anche sotto tale

aspetto, la decisione pretorile resiste alla critica.

12.

Con

l’impugnativa, gli appellanti non hanno sostenuto di non essere in grado di versare

la garanzia. Lo ha fatto AP 1 nel suo scritto 23 giugno 2020, ma senza esporre

o sostanziare in alcun modo la sua affermazione, segnatamente la propria

situazione finanziaria o quella del fratello, come già evidenziato dal giudice

di prima sede. Anche la suddetta censura non può dunque rimettere

in discussione l’impugnato giudizio. Per il resto, lo strumento della

garanzia intende tutelare proprio eventuali diritti risarcitori del convenuto qualora

il provvedimento cautelare si rivelasse ingiustificato, considerato che il medesimo non deve essere tenuto a sopportare il rischio di

insolvenza della parte richiedente (Güngerich

in: Berner Kommentar, ZPO Band II, n. 2 ad art. 264; Sprecher, op. cit., n. 2 ad art. 264).

13.

Ne

consegue che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile,

con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza degli

appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10

e 13 LTG, 11 e 14 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale

ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 150'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 19 giugno

2020 di AP 1 e AP 2 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali della procedura d’appello, pari a fr. 800.-, sono poste a carico

degli appellanti in solido fra loro, che rifonderanno all’appellato, con uguale

vincolo di solidarietà, fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.

III. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è

ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni

in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF).