12.2020.81
Provvedimento cautelare, restrizione della facoltà di disporre su un fondo, prestazione di una garanzia
24 agosto 2020Italiano21 min
__________ (deceduto l’11 aprile 2020) ha donato alle figlie E__________ e I__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.81
Lugano
24 agosto 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2020.16 della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 16
aprile 2020 da
AP 1
AP 2
entrambi
patrocinati dall’avv. PA 1
contro
AO 1
patrocinato
dall’avv. PA 2
con cui gli istanti hanno chiesto in via supercautelare e cautelare
di annotare a Registro
fondiario una restrizione della facoltà di disporre a carico dei
fondi part. n. __________, __________ e
__________ RFD di __________, di proprietà del convenuto;
richiesta accolta dal Pretore in via supercautelare con decisione
17 aprile 2020 e
contestata dal convenuto, che ha postulato in via principale la
revoca del provvedimento
e in subordine di condizionarlo al versamento, da parte degli
istanti, di una garanzia pari
a fr. 150'000.- (art. 264 CPC);
vista la Decisione 2 giugno 2020 con cui il Pretore ha respinto
l’istanza di revoca della
misura supercautelare, accogliendo la richiesta subordinata di
prestazione della citata
garanzia;
appellanti gli istanti, che con appello 19 giugno 2020 hanno
chiesto preliminarmente
la concessione dell’effetto sospensivo al gravame (accolto da
questa Camera con
decisione 30 giugno 2020) e nel merito la riforma della decisione impugnata
nel senso
di respingere la richiesta di garanzia, con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le
sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 3 luglio 2020 ha postulato la
reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
visti altresì l’ulteriore scritto 23 giugno 2020 di AP 1, la
replica spontanea 15 luglio 2020 degli appellanti e la duplica
spontanea 21 luglio 2020
dell’appellato;
richiamata l’ordinanza 22 luglio 2020 con cui questa Camera ha respinto,
nella misura
in cui ricevibile, l’istanza 20 luglio 2020 degli appellanti che
chiedeva l’assunzione di
nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 CPC;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con due atti di donazione del 26 agosto e del 23 settembre 2016, F__________
__________ (deceduto l’11 aprile 2020) ha donato alle figlie E__________ e I__________
__________, quali nuove comproprietarie in ragione di metà ciascuna, i fondi
part. n. __________ e __________ RFD di __________, un’interessenza nella
comunione ereditaria a cui è intestata la quota di comproprietà di ½ del fondo
part. n. __________ RFD di __________ e il fondo part. n. __________ RFD di __________,
derivante dal frazionamento del fondo part. n. __________ (doc. B e C).
Nel seguito, le
medesime hanno trasferito a AO 1 (figlio di E__________ __________) i fondi
part. n. __________ (compravendita) e __________ (donazione, quest’ultimo in
seguito frazionato nei fondi part. n. __________
e __________), e a C__________ __________ (figlia di I__________ __________) il
fondo part. n. __________ (donazione).
B.
Gli altri due figli di F__________ __________, ovvero AP 1 e AP 2,
si sono opposti alle donazioni paterne a
tutela dei loro diritti ereditari, rispettivamente di loro pretese derivanti da
un contratto successorio datato 12 maggio 2016 (doc. D) stipulato fra F__________
__________ e sua moglie W__________ (deceduta il 7 gennaio 2019).
Conseguentemente, con istanza supercautelare e cautelare 16 aprile 2020, essi
hanno convenuto AO 1 innanzi al Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna, postulando l’annotazione a Registro fondiario di una
restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC a carico dei
fondi part. n. __________, __________ e __________ RFD di __________ (inc.
CA.2020.16). Contestualmente, i medesimi hanno avviato un’analoga azione nei
confronti di C__________ __________, avente per oggetto il fondo part. n. __________
RFD di __________ (v. i paralleli inc. CA.2020.17 e 12.2020.82).
In sintesi, gli istanti
hanno eccepito la nullità delle donazioni in questione a fronte di una presunta
incapacità di discernimento del padre o un suo conseguente vizio di volontà
(errore sui motivi). Ciò sarebbe desumibile in particolare da una
contraddizione fra tali atti e le volontà precedentemente espresse dallo stesso
F__________ __________ nel citato contratto successorio, rispettivamente da un
asserito repentino degrado delle sue capacità cognitive a partire dalla
primavera/estate 2016 (v. ad esempio doc. M e Q-S). A loro dire, AO 1 e C__________
__________ sarebbero stati al corrente delle suddette circostanze, di qui la
loro malafede. Il trasferimento dei fondi agli stessi da parte di E__________ e
I__________ __________ sarebbe stato un espediente per allontanare i beni dalla
comunione ereditaria fu F__________, e un eventuale ulteriore trasferimento dei
beni a un terzo in buona fede potrebbe compromettere definitivamente le loro
pretese.
C.
Con decisione supercautelare del giorno successivo, il Pretore ha
accolto l’istanza inaudita altera parte. Con osservazioni 30 aprile 2020
AO 1 si è opposto all’istanza, postulando preliminarmente e già in via
supercautelare la revoca della misura ordinata e in subordine che il suo mantenimento
fosse condizionato alla prestazione di una garanzia di fr. 150'000.- ai sensi
dell’art. 264 CPC, e in via principale la reiezione dell’istanza cautelare, subordinatamente
il versamento della suddetta garanzia. Il medesimo ha in particolare contestato
la sua malafede, la validità del contratto successorio 12 maggio 2016 e l’incapacità
di discernimento di F__________ __________, producendo una valutazione
cognitiva del dott. med. B__________ __________ (doc. 6) e rilevando che in varie
iniziative penali promosse dalla controparte nei confronti di I__________ e E__________
__________ (in particolare a titolo di coazione ai danni di F__________ __________,
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e falsità in documenti), le
autorità penali hanno accertato la capacità di intendere e di volere del
donatore e l’assenza di pressioni da parte delle figlie, emanando dei
conseguenti decreti di non luogo a procedere e di abbandono (doc. 1-4, 7-10). Inoltre,
il convenuto ha osservato che il provvedimento sarebbe suscettibile di creargli
un rilevante danno, ovvero di far naufragare il progetto immobiliare da lui già
avviato sul fondo part. n. __________, e meglio di compromettere i contatti con
le banche e gli altri finanziatori (doc. 23, 24 e 26).
D.
Con comunicazione 5 maggio 2020 (contestata dalla controparte con
scritto 7 maggio 2020) gli istanti hanno formulato nuove osservazioni
sull’asserita incapacità di discernimento di F__________ __________, per poi
opporsi, con replica “16 aprile 2020” (recte: 22 maggio 2020) alle
richieste e alle tesi della controparte, riconfermandosi nelle proprie
posizioni.
E.
Con decisione 2 giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di revoca
della misura supercautelare e ha accolto la richiesta subordinata del convenuto,
ordinando agli istanti, a garanzia del risarcimento di eventuali danni, di versare
entro 20 giorni sul conto della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
l’importo di fr. 150'000.- o di fornire una garanzia equivalente di una banca
con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia di assicurazioni
autorizzata ad esercitare in Svizzera, con l’avvertenza che la decorrenza
infruttuosa del termine avrebbe comportato la revoca del provvedimento
supercautelare ordinato il 17 aprile 2020.
F.
Con appello 19 giugno 2020 gli istanti sono insorti contro tale
giudizio, chiedendo in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo
al gravame e nel merito la riforma della decisione impugnata nel senso di
respingere la richiesta di garanzia. Con un ulteriore scritto 23 giugno 2020 AP
1 ha in sostanza rilevato che la medesima e il fratello non sono in grado di
versare la garanzia e che non è equo che un’efficace tutela cautelare debba
dipendere dalla situazione finanziaria dei richiedenti.
G. Con
decisione 30 giugno 2020 questa Camera ha accordato effetto sospensivo al
gravame, con la precisazione che questa decisione avrebbe potuto essere rivista
una volta ricevute le osservazioni della parte appellata.
H.
Con osservazioni (recte: risposta) 3 luglio 2020 l’appellato si
è opposto alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo e ha postulato
la reiezione del gravame.
I.
Con replica spontanea 15 luglio 2020 gli appellanti hanno nuovamente
rimarcato le proprie posizioni, contestando quelle avverse. Con istanza 20
luglio 2020 i medesimi hanno pure postulato l’assunzione di nuovi mezzi di
prova ai sensi dell’art. 317 CPC (doc. QQ, RR, SS e TT). L’istanza è stata
respinta da questa Camera, nella misura in cui ricevibile, con ordinanza 22
luglio 2020.
J.
Con duplica spontanea 21 luglio 2020 l’appellato ha contestato la
replica spontanea della controparte e ha a sua volta approfondito le sue tesi.
K.
Con comunicazione 30 luglio 2020, questa Camera ha informato le
parti circa l’avvio della deliberazione in relazione alla controversia in
questione, con l’avvertenza che nuovi allegati, rispettivamente nuovi mezzi di
prova, non avrebbero più potuto essere ammessi. Ne consegue che il successivo
scritto 10 agosto 2020 degli appellanti non viene preso in considerazione.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2). Nella fattispecie, in considerazione dell’ammontare della garanzia
ordinata, il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé menzionata. I
termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di
adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie sia l’appello sia le osservazioni (recte: risposta)
dell’appellato sono tempestivi, così come
sono tempestive la replica e la duplica spontanee delle parti.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Il gravame verrà dunque
esaminato solamente nella misura in cui rispetta i summenzionati principi.
3.
Con la decisione impugnata il Pretore, dopo aver respinto la
richiesta di revoca del provvedimento supercautelare 17 aprile 2020, ha esposto
pertinente dottrina relativa all’art. 264 CPC e ha nel seguito osservato che AO
1.
ha sufficientemente reso verosimile il potenziale danno che il provvedimento
potrebbe causargli. Difatti, a fronte del suo progetto di edificazione di una
palazzina di 17 appartamenti sui fondi part. n. __________ e __________ RFD di __________
(per un valore stimato di 9 milioni di franchi, v. doc. 23, 24 e 26) e dei
costi di progettazione già maturati (fr. 250'000.-, v. doc. 26), la restrizione
della facoltà di disporre sui suoi fondi rende maggiormente difficoltoso, se
non addirittura impossibile, l’ottenimento di un credito di costruzione, e
impedisce l’alienazione degli immobili in questione. Viste l’incisività della
misura e la sua presumibile durata (anche tenuto conto delle richieste
istruttorie), come pure l’irrilevanza dell’obiezione degli istanti (nemmeno
dimostrata né palese) di non essere finanziariamente in grado di prestare la
garanzia (mirando per l’appunto la garanzia a tutelare eventuali pretese
risarcitorie del convenuto per i danni causati dal provvedimento cautelare), il
giudice di prima sede ha dunque accolto la richiesta di garanzia. Quanto al suo
ammontare, considerata la difficoltà nel quantificare il possibile danno, il
primo giudice ha ritenuto che l’importo richiesto, pari a fr. 150'000.-, ovvero
all’incirca a un decimo del valore venale del più grande dei fondi colpiti
dall’annotazione (in casu: part. n. __________ RFD di __________, del
presumibile valore di fr. 1'634'250.-), fosse adeguato alla luce della giurisprudenza del Tribunale d’appello.
4.
Con il gravame,
gli istanti cautelari chiedono che la garanzia loro imposta dal Pretore quale
condizione per il mantenimento della misura supercautelare venga annullata,
rimproverando al primo giudice la violazione degli art. 2 e 8 CC, 264 CPC e 29a
Cost.
5.
Preliminarmente, si può precisare che giusta l’art. 960
cpv. 1 n. 1 CC, restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate
per singoli fondi, in virtù di un ordine dell'autorità giudiziaria, a garanzia
di pretese contestate o esecutive. Per ottenere una restrizione della facoltà
di disporre nel registro fondiario, il richiedente deve rendere verosimile la
sua legittimazione, cioè un interesse degno di protezione nel senso dell'art.
961.
cpv. 3 CC e una minaccia della sua posizione giuridica, ovvero il rischio concreto
di perdere il proprio diritto per gli effetti legati alla pubblicità del
registro fondiario (art. 973 cpv. 1 CC), poiché un terzo in buona fede potrebbe
essere protetto nel suo acquisto (ICCA del 3 agosto 2018, inc. 11.2017.30,
consid. 8a e 8c).
Simili pretese
diventano così efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti (art.
960.
cpv. 2 CC). In altre parole, l’annotazione a registro
fondiario ha effetto verso qualsiasi terzo che dovesse successivamente
acquistare la proprietà del fondo, far iscrivere un diritto reale limitato o
annotare un proprio diritto personale (Schmid
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6. ed. 2019, n. 1 ad art. 960).
6.
Secondo l'art. 264 cpv. 1 CPC, se vi è da temere un danno per la
controparte, il giudice può subordinare l'emanazione di provvedimenti cautelari
alla prestazione di una garanzia da parte dell'istante. La garanzia rappresenta
uno strumento di riequilibro delle posizioni e degli interessi delle parti (DTF
139.
III 86, consid. 5; Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 5 seg. ad art. 264; Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3.
ed. 2017, n. 3 ad art. 264). Il suo importo è funzionale al danno paventato, e
deve essere adeguato e proporzionato. La parte richiedente deve dunque rendere
verosimile un danno potenziale e oggettivo, e la sua entità. Dipendendo ciò
nondimeno da prognosi e stime, dalla durata di vita della misura cautelare in
questione e da circostanze spesso non tematizzate in ambito cautelare, le
relative incertezze e difficoltà probatorie impongono una certa flessibilità e
un diminuito rigore nei confronti del richiedente, il quale può anche ricorrere
alla facilitazione prevista dall’art. 42 cpv. 2 CO. Inoltre, più la misura
incide sulla situazione giuridica del convenuto, più essa genera il timore di
un danno (Trezzini, op. cit., n.
22.
ad art. 264; Bohnet in: Commentaire
romand, CPC, 2. ed. 2019, n. 5 ad art. 264; Sprecher,
op. cit., n. 29 e 30 ad art. 264).
7.
Con l’impugnativa gli appellanti rilevano innanzitutto che l’art.
264.
CPC ha carattere potestativo (non essendo il giudice tenuto a concedere la
garanzia nemmeno in presenza di un eventuale danno per il convenuto), e che nel
caso concreto la richiesta garanzia sarebbe abusiva (art. 2 CC) e dovrebbe
essere negata, per equità, già solo poiché gli stessi si sono limitati a
chiedere il ripristino di una situazione conforme alla legalità e al diritto di
proprietà della CE fu F__________ __________ sugli immobili in questione, che
la controparte avrebbe ottenuto liberi da oneri ipotecari (doc. B e C) senza
fornire alcuna controprestazione. Inoltre, a detta degli appellanti, le loro
pretese avrebbero una parvenza di buon fondamento decisamente marcata e
accresciuta e dovrebbero prevalere, poiché il primo giudice ne ha confermato la
verosimiglianza anche dopo il confronto con le tesi avverse, per cui il
successivo accoglimento della garanzia vi sarebbe in contraddizione e
violerebbe l’art. 29a Cost. La parte avversa sarebbe peraltro in malafede, e
dovrebbe assumersi la responsabilità per il progetto edilizio da lui promosso
ancor prima della morte del nonno F__________ __________, che era rimasto
usufruttuario dei fondi.
8.
Ora, il giudice di prima sede, con la decisione impugnata 2 giugno
2020, si è limitato a osservare che il provvedimento non risultava a tal punto
ingiustificato da doverlo revocare prima dell’esperimento dei necessari atti
istruttori. Per il resto, gli appellanti propongono una descrizione della
fattispecie ancorata alla loro visione soggettiva della causa, sollevando
questioni che non sono così chiare come essi pretendono, fra cui l’asserita
incapacità di discernimento di F__________ __________ (negata in sede penale),
l’asserita malafede di AO 1, l’analisi del contratto successorio 12 maggio 2016
e le concrete pretese che intendono derivarvi (che nemmeno emergono con particolare
trasparenza dall’istanza cautelare). La loro posizione è già stata tutelata con
l’emanazione del provvedimento in questione, e una reiezione della garanzia
solamente sulla base dei loro interessi significherebbe tenerli doppiamente in
considerazione a discapito dei contrapposti interessi del convenuto e della
funzione di riequilibrio che caratterizza lo strumento della garanzia. In altre
parole, gli appellanti vorrebbero negare la garanzia perché il primo giudice ha
al momento confermato la misura supercautelare, ma omettono di considerare che
il contraltare di questa conferma è dato proprio dalla garanzia. Infine, alla
luce degli elementi finora noti, non si vede per quale motivo l’appellato
abuserebbe del suo diritto di chiedere la garanzia o agirebbe per questo in
malafede. Le censure appellatorie devono pertanto essere respinte.
9.
Gli appellanti criticano il primo giudice anche per aver violato
l’art. 8 CC. Innanzitutto, il paventato danno non consisterebbe nella mancata
possibilità di alienare i beni, siccome la controparte ha negato che ciò fosse
nelle sue intenzioni, evidenziando piuttosto asserite difficoltà (nemmeno l’impossibilità)
di ottenere un credito di costruzione. Spettava nondimeno a quest’ultima,
gravata dall’onere della prova, allegare, sostanziare e dimostrare la verosimiglianza
dell’eventuale danno, compresi la sua entità e il suo rapporto causale con la
misura ordinata, tale da giustificare una garanzia di ben fr. 150'000.- (anche
in caso di applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO), ciò che non avrebbe fatto,
mancando qualsivoglia elemento concreto a tal riguardo. Secondo gli appellanti,
il provvedimento cautelare non ostacolerebbe il progetto edilizio, poiché non
impedirebbe all’appellato di continuare la procedura amministrativa volta all’ottenimento
della licenza di costruzione (verosimilmente di lunga durata vista l’entità del
progetto, per cui le ulteriori fasi non sarebbero imminenti o urgenti), né di
avviare discussioni volte all’ottenimento di un credito di costruzione. Il
Pretore non avrebbe pertanto dovuto limitarsi a presumere un danno,
capovolgendo l’onere probatorio. Aggiungasi che nessun danno sarebbe stato
allegato in relazione alla part. n. __________ e all’edificio di cui alla part.
n. __________, non particolarmente toccati dal progetto, per cui relativamente
a tali fondi, la misura cautelare dovrebbe essere in ogni caso mantenuta. Ne
consegue pure che il suddetto edificio non dovrebbe essere considerato ai fini
del calcolo della garanzia. Gli appellanti contestano altresì le presunte spese
di progettazione di fr. 250'000.- già sostenute dalla controparte, ritenuto che
il relativo giustificativo doc. 26 sarebbe uno scritto di comodo. Inoltre, la
giurisprudenza citata dal Pretore per la quantificazione della garanzia sarebbe
obsoleta alla luce dell’art. 264 CPC e del suddetto onere probatorio della
controparte, non potendo il primo giudice dunque limitarsi ad applicare un forfait
per rapporto all’asserito valore dell’immobile.
10.
Nel caso
concreto, occorre innanzitutto precisare che la presente procedura non ha per
oggetto la revoca del provvedimento 17 aprile 2020, bensì l’opportunità di
subordinarne il mantenimento al versamento di una garanzia a tutela dei
possibili danni che esso potrebbe causare al convenuto, che in effetti appaiono
già verosimili alla luce dell’incisività dello stesso e dell’importante
progetto immobiliare (del presumibile valore di 9 milioni di franchi) da questi
avviato su fondi di cui è proprietario e per cui ha già sopportato costi pari a
fr. 250'000.-, ritenuto che la generica censura degli appellanti non è
sufficiente per mettere in discussione la valenza del doc. 26. Nemmeno è serio
pretendere che la controparte, alla luce della domanda di licenza edilizia
pendente, debba attendere il termine della relativa procedura per affrontare
ulteriori questioni relative al progetto immobiliare, o che la misura
attualmente in vigore non ostacoli il progetto. Anche a fronte di quanto già
esposto al consid. 5, il fatto che un’annotazione delle suddette restrizioni
della facoltà di disporre possa nel caso in esame compromettere l’ottenimento
di un credito di costruzione o ulteriori finanziamenti (ad esempio garantiti
tramite pegno immobiliare), il coinvolgimento di partner commerciali e il
reperimento di potenziali investitori e acquirenti è un’evidenza che non
necessita di un particolare rigore probatorio. Difatti, a fronte del diritto prioritariamente
annotato, e indipendentemente
da un’eventuale vendita dei fondi o di una parte di essi (al termine
dell’operazione immobiliare oppure per finanziare il progetto), appare poco
probabile che un terzo acquisti diritti o decida di partecipare a un progetto
riferito a fondi contesi, oppure accetti simili fondi quale garanzia per
l’erogazione di crediti, ciò che limita la facoltà del convenuto di disporre
sia del fondo part. n. __________, sia delle part. n. __________ e __________,
il cui valore nemmeno è stato considerato dal primo giudice per la
quantificazione della garanzia in questione, aspetto con il quale gli
appellanti, trascurando il loro onere di motivazione, non si confrontano.
Quanto al fondo part. n. __________, si può in ogni caso precisare che esso
nemmeno risulta donato a AO 1 (bensì compravenduto, v. anche doc. 17), e che
secondo il contratto successorio di cui si prevalgono gli appellanti, lo stesso
nemmeno sarebbe spettato loro, ma a E__________ __________ (doc. D, fol. 4).
Avendo il primo giudice correttamente apprezzato le prove agli atti relative al
possibile danno che può derivare a AO 1 dalla restrizione della facoltà di
disporre, il rimprovero di violazione dell’art. 8 CC risulta infondato.
11.
Quanto all’ammontare
della garanzia, gli appellanti non possono essere seguiti quando sostengono che
la giurisprudenza della ICCA dovrebbe essere ritenuta obsoleta o superata
dall’art. 264 CPC. Essi non si confrontano con l’accertamento pretorile relativo
alla presumibile durata della procedura cautelare a fronte dell’istruttoria
ancora da esperire, né con quello relativo alle difficoltà nella quantificazione
del possibile danno, né contestano il valore del fondo part. n. __________, né spiegano
perché una garanzia di fr. 150'000.-, alla luce delle circostanze concrete
allegate dal convenuto, sarebbe eccessiva. Ne discende che, anche sotto tale
aspetto, la decisione pretorile resiste alla critica.
12.
Con
l’impugnativa, gli appellanti non hanno sostenuto di non essere in grado di versare
la garanzia. Lo ha fatto AP 1 nel suo scritto 23 giugno 2020, ma senza esporre
o sostanziare in alcun modo la sua affermazione, segnatamente la propria
situazione finanziaria o quella del fratello, come già evidenziato dal giudice
di prima sede. Anche la suddetta censura non può dunque rimettere
in discussione l’impugnato giudizio. Per il resto, lo strumento della
garanzia intende tutelare proprio eventuali diritti risarcitori del convenuto qualora
il provvedimento cautelare si rivelasse ingiustificato, considerato che il medesimo non deve essere tenuto a sopportare il rischio di
insolvenza della parte richiedente (Güngerich
in: Berner Kommentar, ZPO Band II, n. 2 ad art. 264; Sprecher, op. cit., n. 2 ad art. 264).
13.
Ne
consegue che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile,
con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza degli
appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10
e 13 LTG, 11 e 14 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale
ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 150'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 19 giugno
2020 di AP 1 e AP 2 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali della procedura d’appello, pari a fr. 800.-, sono poste a carico
degli appellanti in solido fra loro, che rifonderanno all’appellato, con uguale
vincolo di solidarietà, fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni
in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione
di diritti costituzionali (art. 98 LTF).