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Decisione

12.2020.85

Lodo arbitrale belga - riconoscimento ed exequatur

7 gennaio 2021Italiano27 min

i casi con protesta di spese e ripetibili;

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.85

Lugano

7 gennaio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2019.3299

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 5

luglio 2019 da

RE

1

patrocinata dagli PA 1, ,

assistiti a loro volta dall’PA 1,

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

volta a riconoscere e a dichiarare esecutivo in Svizzera il lodo arbitrale

emesso il 24 aprile 2019 dal Tribunal d’Arbitrage commercial international

auprès de la Chambre européenne d’arbitrage di Bruxelles (B) nella causa n°

__________ e a rigettare in via definitiva - e ciò, come indicato a seguito di

una completazione dell’istanza, anche allo scopo di convalidare il sequestro n.

__________ - per CHF 6'862'830.73 oltre

interessi annuali al 5% l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di

Lugano, il tutto con protesta di spese e ripetibili, domanda avversata dal convenuto

e che il Pretore con decisione 26 giugno 2020 ha respinto;

ed ora sul reclamo 10 luglio 2020, al quale il convenuto si è

opposto con risposta 16 agosto 2020, con cui l’istante, previa concessione

dell’effetto sospensivo e congiunzione della causa con le procedure di cui ai

reclami contro le decisioni pretorili inc. n. SO.2019.4936 del 26 giugno 2020, inc.

n. SO.2019.4937 del 30 giugno 2020 e inc. n. SO.2019.4938 del 30 giugno 2020, ha

chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di

riconoscimento e di exequatur e di rigettare le opposizioni al sequestro, in

via subordinata la sospensione della procedura di riconoscimento e di exequatur

e di rigetto delle opposizioni al sequestro fino alla decisione finale e

definitiva nella procedura di annullamento del lodo arbitrale in Belgio e in

via ancor più subordinata l’annullamento della decisione pretorile con

conseguente rinvio della causa al primo giudice per un nuovo giudizio, in tutti

Fatti

i casi con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 4 settembre 2020 dell’istante e

della replica (recte: duplica) spontanea 16 agosto (recte:

settembre) 2020 del convenuto;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nell’ambito della procedura arbitrale n° __________

promossa innanzi alla London Court of International Arbitration da CO 1,

da I__________ __________ __________ e da P__________ __________, patrocinati

dagli avv. __________, __________ e __________, nei confronti di __________, di

__________, di __________, di __________ e di __________, con lodo arbitrale 27

febbraio 2018 (doc. 2) gli arbitri hanno tra le altre cose condannato queste

ultime parti al pagamento di USD 28’694'100.70 e di GBP 2'254'395.66,

respingendo nel contempo le loro domande riconvenzionali di USD 40'048'731.04.

Considerandi

2.

A seguito di questa pronuncia,

il 6 agosto 2018 la società incorporata nella Repubblica delle Seychelles RE 1, che asseriva di essere l’entità giuridica che aveva

patrocinato tra gli altri il cittadino ucraino domiciliato in Svizzera CO 1 nell’ambito

di quella procedura in virtù di un contratto di servizi giuridici (doc. A.b), lo

ha escusso con il PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. H) per CHF

6'775'141.63 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 2018 indicando come titolo di

credito rispettivamente motivo dello stesso “contratto di servizi legali +

decisione arbitrale del 27.2.2018, fattura del 12.3.2018; lettera del 25.4.2018

(USD 6'816'998.98 @ 0.99386)”.

Al

PE è stata interposta tempestiva opposizione.

3.

Nell’ambito

della procedura arbitrale n° __________, promossa sulla base del contratto di

servizi giuridici (doc. A.b) innanzi al Tribunal d’Arbitrage commercial international

auprès de la Chambre européenne d’arbitrage di Bruxelles (B) da RE 1 nei

confronti di CO 1, di I__________ __________ e di P__________ __________, con

lodo arbitrale 24 aprile 2019 (doc. A.a), emanato in lingua russa, l’arbitro

unico ha tra le altre cose condannato questi ultimi in solido al pagamento di

USD 6'874'283.17 oltre agli interessi al 5% dal 1° maggio 2018 e alle spese giudiziarie

di UAH 288'132.65 e di EUR 2'500.-.

4.

Con istanza 5 luglio 2019 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e di dichiarare

esecutivo in Svizzera il lodo arbitrale 24 aprile 2019 (doc. A.a) e di

rigettare in via definitiva - e ciò, come indicato a seguito della

completazione dell’istanza avvenuta in occasione dell’udienza del 14 novembre

2019, anche allo scopo di convalidare il sequestro n. __________ - per CHF

6'862'830.73 oltre interessi annuali al 5% l’opposizione interposta al PE (doc.

H), il tutto con protesta di spese e ripetibili.

Il convenuto si è

integralmente opposto all’istanza.

5.

Con la decisione 26

giugno 2020, qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha respinto l’istanza e ha

posto le spese processuali di complessivi CHF 2’000.- a carico dell’istante,

tenuta altresì a rifondere al convenuto CHF 28’000.- a titolo di ripetibili.

Il giudice di prime

cure ha innanzitutto premesso che la presente fattispecie doveva essere esaminata

in base alla Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle

sentenze arbitrali estere del 10 giugno 1958 (CYN; RS 0.277.12).

Ciò detto, ha ritenuto che

la controparte del convenuto nel contratto di servizi giuridici contenente la

clausola compromissoria (doc. A.b) fosse in realtà una società cipriota (e

meglio __________) che non si identificava con l’istante, la quale di

conseguenza non risultava aver prodotto una valida convenzione scritta contenente

la clausola compromissoria ai sensi degli art. II e IV cpv. 1 lett. b CYN.

Ha aggiunto che il

convenuto aveva provato che il 6 marzo 2020 l’esecutività

del lodo arbitrale era stata sospesa dal Tribunal

de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, Quatrième

Chambre affaires civiles fino all’emanazione del giudizio di merito sul recours

en annulation (doc. 18), ciò che era costitutivo del motivo di

diniego di cui all’art. V cpv. 1 lett. e CYN.

In merito al rigetto

dell’opposizione al PE di cui al doc. H, già da escludere così per l’assenza di

un valido titolo esecutivo, ha pure fatto notare che l’identità tra il titolo rispettivamente

il motivo dello stesso indicato nel PE (“contratto

di servizi legali + decisione arbitrale del 27.2.2018, fattura del 12.3.2018;

lettera del 25.4.2018”) e quello invocato nell’istanza di rigetto

(la sentenza arbitrale 24.4.2019) non era particolarmente chiara.

6.

Con il reclamo 10

luglio 2020 che qui ci occupa l’istante, previa

concessione dell’effetto sospensivo e congiunzione della causa con le procedure

di cui ai reclami contro le decisioni pretorili inc. n. SO.2019.4936 del 26

giugno 2020, inc. n. SO.2019.4937 del 30 giugno 2020 e inc. n. SO.2019.4938 del

30.

giugno 2020, ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel senso di

accogliere l’istanza di riconoscimento e di exequatur e di rigettare le opposizioni

al sequestro; in via subordinata ha chiesto la sospensione della procedura di

riconoscimento e di exequatur e di rigetto delle opposizioni al sequestro fino

alla decisione finale e definitiva nella procedura di annullamento del lodo

arbitrale in Belgio; e in via ancor più subordinata ha chiesto l’annullamento della

pronuncia pretorile con conseguente rinvio della causa al primo giudice per un

nuovo giudizio. In tutti i casi, ha protestato le spese e le ripetibili.

Essa ha

innanzitutto evidenziato che la presente fattispecie avrebbe dovuto essere decisa

non solo in base alla CYN ma anche in base alla Convenzione tra la Svizzera e

il Belgio circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e

delle sentenze arbitrali del 29 aprile 1959 (CSB; RS 0.276.191.721).

Ciò premesso, ha rilevato

che il fatto, per altro riconducibile a un mero errore di scritturazione, che la

controparte del convenuto nel contratto di servizi giuridici contenente la

clausola compromissoria (doc. A.b) apparentemente non si identificasse con lei,

non era mai stato eccepito dal convenuto e comunque era stato superato dalla

circostanza che essa era poi stata coinvolta nella firma del contratto,

nell’esecuzione dello stesso e nel successivo svolgimento del procedimento

arbitrale che aveva portato al lodo arbitrale. In tali circostanze gli art. II

e IV cpv. 1 lett. b CYN non erano stati assolutamente violati.

Ha aggiunto che il fatto

che il 6 marzo 2020 l’esecutività del lodo fosse

stata provvisoriamente sospesa da un tribunale belga (doc.

18) non era tale da escludere il riconoscimento e l’exequatur. Il recours en annulation

del diritto belga non costituiva infatti un rimedio di diritto ordinario

giusta l’art. 9 cpv. 1 e 1 cpv. 1 lett. c CSB Il giudizio belga non poteva

essere rilevante nemmeno nell’ottica dell’art. V cpv. 1 lett. e CYN, siccome la

lite non era connessa con il Belgio e comunque il tribunale belga, che per

altro aveva dimostrato non aver compreso le peculiarità del diritto svizzero,

si era limitato a sospendere l’esecuzione del lodo arbitrale; e comunque in una

situazione del genere l’art. VI CYN avrebbe semmai imposto la sospensione della

procedura di riconoscimento e di exequatur.

E infine ha fatto notare

che il nesso tra il lodo arbitrale su cui si basava la procedura di

riconoscimento e di esecuzione e il contratto di servizi giuridici e la

relativa fattura del 12 marzo 2018 sul procedimento di recupero crediti era perfettamente

chiaro, così come lo era la continuità tra le successive fasi del procedimento

di riconoscimento e di esecuzione.

7.

Con risposta 16 agosto 2020 il

convenuto ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

Oltre

ad aver ribadito che la documentazione prodotta dall’istante era stata in parte

utilizzata in violazione del segreto professionale dei suoi precedenti avvocati

e come tale non poteva essere utilizzata poiché di origine illecita, egli ha evidenziato

che il riconoscimento e l’exequatur del lodo arbitrale dovevano comunque essere

respinti anche per altre ragioni.

A

suo dire, le esigenze formali poste dagli art. IV cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CYN

non erano state rispettate, atteso che le firme apposte da entrambe le parti nel

contratto di servizi giuridici contenente la clausola compromissoria (doc. A.b)

erano false e che quel documento, prodotto solo in copia, nemmeno era stato

adeguatamente autenticato, non bastando a tale scopo un’attestazione di conformità

all’originale resa da un notaio ucraino non munita della postilla dell’Aia.

Nemmeno le esigenze

formali poste dagli art. IV cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CYN erano state a loro

volta ossequiate, visto che il lodo arbitrale, esso pure prodotto solo in copia,

oltre a non essere stato tradotto in lingua francese da un traduttore

qualificato, neanche in questo caso era stato adeguatamente autenticato.

Il riconoscimento e

l’esecuzione del lodo arbitrale erano infine contrari all’ordine pubblico

svizzero, ciò che costituiva il motivo di diniego ai sensi dell’art. V cpv. 2

lett. b CYN: nel procedimento belga diversi suoi diritti procedurali basilari erano

in effetti stati violati in modo importante; il contenuto

del contratto di servizi giuridici contenente la clausola compromissoria

(doc. A.b), costitutivo di un pactum de palmario, era oltretutto contrario

all’art. 20 CO, essendo stato sottoscritto quando il litigio era già pendente e

prevedendo una remunerazione dipendente da risultato enormemente superiore a quella

base (con non solo partecipazione alla sua vincita, ma anche una partecipazione

alla perdita della controparte), tanto più che aveva portato all’inammissibile

risultato per il quale l’istante, oltre ad aver già incassato USD 1'000'000.-,

pretendeva l’ulteriore pagamento di un importo equivalente a circa il 30% di

quanto attribuitogli nel giudizio arbitrale inglese, per altro nel frattempo

annullato dalla High Court of Justice, Business and Property Courts of England

and Wales, Commercial Court (QBD) (doc. 3).

8.

Della replica spontanea 4 settembre 2020 dell’istante e della

duplica spontanea 16 settembre 2020 del convenuto si dirà, se e per quanto

necessario, nei prossimi considerandi.

9.

Nel caso di specie l’istanza

di riconoscimento e di exequatur con la contestuale richiesta di rigetto

definitivo dell’opposizione al PE (sull’ammissibilità dell’esame pregiudiziale

o incidentale dell’exequatur da parte del giudice del rigetto, cfr. TF 5A_366/2013

del 26 settembre 2013 consid. 3) è stata inoltrata dopo il 1° gennaio 2011,

sicché alla procedura di primo grado e alla relativa impugnativa si applica il

nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv.

1.

CPC).

Contro la decisione

pretorile è così esperibile solo il rimedio del reclamo (art. 319 segg. CPC),

un appello essendo improponibile: da una parte il ricorso contro il mancato

riconoscimento ed exequatur costituisce in effetti un’impugnativa contro una

decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC) e

dall’altra la procedura di rigetto dell’opposizione è invece espressamente

inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC).

Proposto nel termine di

legge (art. 321 cpv. 2 CPC), il reclamo 10 luglio 2020 è pertanto ricevibile e

può essere vagliato nel merito. Altrettanto tempestiva è la risposta 16 agosto

2020.

Quanto alla competenza

funzionale a trattare un reclamo contro una decisione in tal senso, si osserva

che la stessa teoricamente spetterebbe a questa Camera per quanto concerne

l’aspetto pregiudiziale del riconoscimento e dell’exequatur della sentenza

straniera (art. 48 lett. b n. 5 LOG e 309 lett. a CPC, posto che il lodo arbitrale

verteva su una questione di diritto delle obbligazioni e meglio su un contratto

di servizi giuridici, cfr. doc. A.b) ed alla Camera di esecuzione e fallimenti

per quanto riguardava l’eventuale (cfr. infra consid. 18) questione del

rigetto definitivo dell’opposizione al PE (art. 48 lett. e n. 1 LOG e 309 lett.

b n. 3 CPC). In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura

nonché della sicurezza del diritto, le due Camere, atteso che nel caso concreto

il rigetto definitivo dell’opposizione al PE costituiva un aspetto accessorio del

riconoscimento e dell’exequatur della sentenza straniera, hanno tuttavia

convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla scrivente

Camera in applicazione analogica dell’art. 127 CPC (medesima soluzione in: II CCA

11.

maggio 2012 inc. n. 12.2011.201-203, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 11

aprile 2018 inc. n. 12.2017.194).

Nella misura in cui

mira ad ottenere anche il rigetto delle opposizioni al sequestro il presente reclamo

andrebbe per contro attribuito alla Camera di esecuzione e fallimenti, e ciò

non solo per il fatto che quella particolare tematica, diversamente dal rigetto

definitivo dell’opposizione al PE, non costituiva un aspetto accessorio del

riconoscimento e dell’exequatur della sentenza straniera, ma anche e

soprattutto per il fatto che la stessa è stata anche oggetto dei reclami contro le decisioni pretorili inc. n. SO.2019.4936 del 26

giugno 2020, inc. n. SO.2019.4937 del 30 giugno 2020 e inc. n. SO.2019.4938

pure del 30 giugno 2020, che per l’appunto sono e rimangono di competenza di

quella Camera (art. 48 lett. e n. 1 LOG e 309 lett. b n. 6 CPC). Nel

caso di specie la questione può tuttavia rimanere irrisolta, visto e

considerato che la fondatezza o meno delle opposizioni al sequestro non era

oggetto della decisione qui impugnata - tant’è che non è stata esaminata nella

stessa - ed era con ciò nuova (art. 326 cpv. 1 CPC) e oltretutto nel presente

reclamo neppure aveva fatto oggetto di specifiche considerazioni ricorsuali

(art. 321 cpv. 1 CPC), sicché, su questo punto, il rimedio giuridico dev’essere

in ogni caso dichiarato irricevibile.

10.

La domanda preliminare

di congiunzione della causa con le procedure di cui

ai reclami contro le decisioni pretorili inc. n. SO.2019.4936 del 26 giugno

2020, inc. n. SO.2019.4937 del 30 giugno 2020 e inc. n. SO.2019.4938 pure del

30.

giugno 2020, dev’essere respinta. L’auspicata congiunzione, difficilmente

ipotizzabile già per la problematica della competenza funzionale di cui si è

appena detto, non è in effetti idonea a semplificare il processo ai sensi

dell’art. 125 lett. c CPC, atteso oltretutto che queste tre procedure

concernono anche altre parti (e meglio __________ e __________), patrocinate da

altri legali, e sono fondate su argomentazioni parzialmente diverse.

11.

Anche

la domanda preliminare di conferimento dell’effetto sospensivo non può essere

accolta. Innanzitutto si osserva che il reclamo non è di regola idoneo a precludere

l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC). Nel

caso di specie la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo non avrebbe

oltretutto alcun senso pratico, mancando una precedente decisione positiva

dell’autorità di prima istanza i cui effetti potrebbero in tal modo essere “ripristinati”

(II CCA 24 settembre 2014 inc. n. 12.2014.135; Bohnet,

Procédure civile suisse: les grands thèmes pour le practicien, p. 394 n. 133).

L’emanazione del presente giudizio rende in ogni caso priva

d’oggetto tale domanda (II CCA 11 febbraio 2015 inc. n. 12.2015.5, 5 settembre

2016.

inc. n. 12.2016.99).

12.

Giusta l’art. 194 LDIP

il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri in Svizzera sono regolati

dalla CYN, che in buona sostanza stabilisce gli standard minimi affinché tali

giudizi possano essere riconosciuti e resi esecutivi. Altre disposizioni

nazionali o accordi internazionali (bilaterali o multilaterali) possono

tuttavia essere applicati, in luogo di quest’ultima, se e nella misura in cui

nel singolo caso risultano globalmente più favorevoli rispetto alle

disposizioni di quella Convenzione e in tal modo appaiono idonei ad agevolare

il riconoscimento e l’exequatur (Patocchi/Jermini,

Basler Kommentar, 4ª ed., n. 43 segg. ad art. 194 LDIP; DTF 110 Ib 191 consid.

2b).

Nel caso di specie, alla

luce delle argomentazioni delle parti e del primo giudice, è incontestabile che

le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali

poste dalla CSB (secondo cui in particolare “le sentenze arbitrali

pronunciate in uno dei due Stati sono riconosciute e rese esecutive nell’altro

se soddisfano alle condizioni previste nell’art. 1, § 1, lett. a, c … e se l’esemplare

prodotto è autentico” [art. 9 cpv. 1], ritenuto che queste ultime

disposizioni esigono che “il riconoscimento della decisione non sia

incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato in cui è fatta valere” [art.

1.

cpv. 1 lett. a] e che “la decisione, conformemente alla legge dello Stato

nel quale è stata pronunciata, non possa più essere impugnata con i rimedi di

diritto ordinari” [art. 1 cpv. 1 lett. c]) siano globalmente più favorevoli

al riconoscimento e all’exequatur rispetto alle disposizioni poste dalla CYN (secondo

cui in particolare “per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione … la parte

che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda: l’originale della

sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell’originale che soddisfi alle

condizioni richieste per l’autenticità” [art. IV cpv. 1 lett. a] e “l’originale

della convenzione, di cui all’articolo II, oppure una copia che soddisfi alle

condizioni richieste per l’autenticità” [art. IV cpv. 1 lett. b], ritenuto

che “ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua

ufficiale del Paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento

e l’esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti

in quella lingua .. certificata da un traduttore ufficiale o giurato, oppure da

un agente diplomatico o consolare” [art. IV cpv. 2], rispettivamente “il

riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della

parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca

all’autorità competente del Paese, ove sono domandati il riconoscimento e

l’esecuzione, la prova che la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per

le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del Paese,

nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza”

[art. V cpv. 1 lett. e] rispettivamente ancora “il riconoscimento e

l’esecuzione d’una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l’autorità

competente del Paese dove sono domandati, riscontra che il riconoscimento o

l’esecuzione della sentenza sia contrario all’ordine pubblico” [art. V cpv.

2.

lett. b]). La presente controversia verrà pertanto decisa in base alla CSB

(la cui applicazione, contrariamente a quanto preteso in questa sede dal convenuto,

era già stata evocata a p. 11 dell’istanza e a p. 19 del verbale di udienza del

14.

novembre 2019 e che comunque, trattandosi di una questione di diritto,

avrebbe potuto essere considerata anche d’ufficio), e meglio al suo art. 9 cpv.

1.

13.

Per il convenuto, la documentazione prodotta dall’istante sarebbe

stata in parte utilizzata in violazione del segreto professionale dei suoi

precedenti avvocati e come tale non avrebbe potuto essere utilizzata poiché di

origine illecita. L’assunto, per altro già da respingere siccome il convenuto non

ha qui menzionato le eventuali prove che lo avrebbero suffragato, è

irricevibile in ordine (art. 321 cpv. 1 CPC), egli non avendo precisato quali

sarebbero i documenti versati agli atti dalla controparte a suo dire

inutilizzabili e soprattutto non avendo in definitiva spiegato per quale motivo

la loro produzione / utilizzazione in causa da parte dell’istante sarebbe

illecita: a questo proposito egli non ha minimamente indicato in quali circostanze

i suoi precedenti avvocati, i cui presunti comportamenti contrari al segreto

professionale neppure erano stati illustrati, a suo tempo si sarebbero resi effettivamente

responsabili di una violazione del segreto professionale (in virtù delle leggi

nazionali a cui erano soggetti) con particolare riferimento ai documenti ora

prodotti in causa e nemmeno ha preteso che una tale violazione del segreto

professionale sia stata da lui eccepita, invano, in occasione della procedura

arbitrale o nella successiva procedura finalizzata all’annullamento del lodo

arbitrale.

Ma se anche si

volesse ammettere che il lodo arbitrale straniero di

cui al doc. A.a sia stato ottenuto illecitamente per le ragioni esposte dal

convenuto, si osserva che la circostanza non avrebbe comunque comportato la sua mancata presa in considerazione ai sensi

dell’art. 152 cpv. 2 CPC (cfr. TF 4A_200/2016 del 5 ottobre 2017 consid. 3.1,

riferita proprio a una prova ottenuta in violazione del segreto professionale

di cui all’art. 321 CP), atteso che lo stesso a ben vedere non costituiva un

mezzo di prova, ma era proprio l’oggetto della causa stessa.

14.

Come si vedrà, il

convenuto non può essere seguito laddove (dopo che, contrariamente a quanto

preteso in questa sede dall’istante, lo aveva già addotto a p. 6 segg. delle

osservazioni all’istanza) ha lamentato da una parte il fatto che le firme

apposte da entrambe le parti nel contratto di servizi giuridici contenente la clausola

compromissoria (doc. A.b) fossero false e che quel documento, prodotto in

copia, nemmeno fosse stato adeguatamente autenticato, e dall’altra ha fatto

notare che il lodo arbitrale (doc. A.a), anch’esso prodotto in copia, non era

stato adeguatamente tradotto e autenticato. E nemmeno può essere considerato

pertinente l’assunto del giudice di prime cure secondo cui l’istante non

sarebbe stata la controparte del convenuto nel contratto di servizi giuridici

contenente la clausola compromissoria (doc. A.b).

In base all’art. 9

cpv. 1 CSB, per il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale straniero è

in effetti unicamente rilevante, sugli aspetti sopra evocati, il fatto che “l’esemplare

prodotto” sia “autentico”, ovvero sia stato prodotto in originale o

con una copia autentica, mentre che le eventuali carenze della convenzione

contenente la clausola compromissoria e le eventuali carenze qualitative della

traduzione del lodo arbitrale sono prive di rilievo. Ora, nel caso di specie,

contrariamente a quanto preteso dal convenuto, è incontestabile che la copia

del lodo arbitrale versata agli atti dall’istante adempia alle esigenze formali

poste dalla CSB. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire

che si può prescindere da una legalizzazione del lodo arbitrale nel caso in cui

la sua autenticità non sia stata contestata dall’interessato (TF

4A_124/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 4.2), ritenuto che, per ammettere

l’esistenza di una valida contestazione, non basta che quest’ultimo si limiti

ad asserire in maniera generica che il documento è falso, ma occorre che egli

adduca tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice

seri dubbi circa l’autenticità del contenuto del documento o della firma che

esso reca (TF 4A_124/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 4.2). Nel caso concreto il

convenuto si è per l’appunto limitato a contestare in modo generico

l’autenticità del lodo arbitrale (risposta al reclamo p. 5), ma non ha

assolutamente spiegato, a parte aver indicato che la copia del lodo arbitrale

versata agli atti dall’istante costituita da una fotocopia dichiarata conforme

all’originale da un notaio ucraino ma non munita di un’eventuale postilla

dell’Aia non sarebbe stata sufficiente, quali fossero gli elementi concreti e

le prove che avrebbero concorso a farlo ritenere non autentico.

15.

Contrariamente a

quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il fatto che il 6 marzo 2020 l’esecutività del lodo arbitrale sia

stata sospesa da un tribunale belga fino

all’emanazione del giudizio di merito sul recours en annulation (doc.

18) inoltrato dal convenuto non è tale da impedirne il riconoscimento e

l’exequatur. Giusta

l’art. 9 cpv. 1 e 1 cpv. 1 lett. c CSB le sentenze

arbitrali pronunciate in uno dei due Stati sono in effetti riconosciute e rese

esecutive nell’altro se “la decisione, conformemente alla legge dello Stato

nel quale è stata pronunciata, non possa più essere impugnata con i rimedi di

diritto ordinari”. Atteso che il recours en

annulation ex art. 1717 Code Judiciaire

Belge non era pacificamente un

rimedio di diritto ordinario (cfr. pure doc. I) e che la CSB, diversamente

dall’art. V cpv. 1 lett. e CYN, non conosceva un’eccezione quando la decisione

“è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del Paese, nel quale,

o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza”, è incontestabile

che la sospensione provvisoria decisa dal tribunale belga sia ininfluente per

il presente giudizio.

16.

Il convenuto ha

ribadito in questa sede che il lodo arbitrale non avrebbe potuto essere

riconosciuto ed eseguito in Svizzera siccome nel procedimento arbitrale diversi

suoi diritti procedurali basilari sarebbero stati violati in modo importante.

Pur essendo certamente

ricevibile (essendo già stato addotto, contrariamente a quanto preteso in

questa sede dall’istante, a p. 13 segg. delle osservazioni all’istanza), il

rilievo, con cui in sostanza è stato lamentato il fatto che il riconoscimento

del lodo straniero fosse “incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato” in

cui è stato fatto valere (art. 9 cpv. 1 e 1 cpv. 1 lett. a CSB), e meglio con

l’ordine pubblico processuale svizzero, dev’essere dichiarato irricevibile per

carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Il convenuto si è in effetti

limitato a formulare una generica obiezione (risposta al reclamo p. 5), ma non

ha qui minimamente indicato, prima ancora di averlo provato, quali sarebbero

stati i suoi diritti procedurali che sarebbero stati violati nell’ambito

procedimento arbitrale in Belgio.

17.

Il convenuto ha evidenziato

che in ogni caso il contenuto del contratto di

servizi giuridici (doc. A.b), costitutivo di un pactum de palmario,

sarebbe stato contrario all’art. 20 CO, essendo stato sottoscritto quando il

litigio era già pendente e prevedendo una remunerazione dipendente da risultato

enormemente superiore a quella base (con non solo partecipazione alla sua

vincita, ma anche una partecipazione alla perdita della controparte), tanto più

che in concreto aveva portato all’inammissibile risultato per il quale

l’istante, oltre ad aver già incassato USD 1'000'000.-, pretendeva l’ulteriore

pagamento di un importo equivalente a circa il 30% di quanto attribuitogli nel

lodo arbitrale inglese, che per altro nel frattempo era stato annullato (doc.

3).

Pur essendo anche

in questo caso ricevibile (essendo già stato addotto, contrariamente a quanto

preteso in questa sede dall’istante, a p. 11 segg. della duplica all’istanza),

il rilievo, con cui il convenuto ha in sostanza lamentato il fatto che il

riconoscimento del lodo straniero fosse “incompatibile con l’ordine pubblico

dello Stato” in cui è stato fatto valere (art. 9 cpv. 1 e 1 cpv. 1 lett. a

CSB), e meglio con l’ordine pubblico materiale svizzero, dev’essere respinto. Il

Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire che un lodo

arbitrale straniero che sulla base di un pactum de palmario condanna una

parte a rifondere all’altra un importo a titolo di onorario pari al 30% delle

somme attribuitegli a suo tempo in giudizio non è di per sé contrario

all’ordine pubblico svizzero (Patocchi/Jermini,

op. cit., n. 287 ad art. 194 LDIP; TF 5P.201/1994 del 9 gennaio 1995 consid. 7,

pubbl. in Bulletin ASA 2001 p. 294). Nel caso di specie, in assenza di

ulteriori elementi di giudizio, non evidenziati dal convenuto, non vi è ragione

di scostarsi da una tale giurisprudenza, poco importando da una parte se il pactum

de palmario concluso tra le parti (retto dal diritto inglese, cfr. doc. A.b),

potesse eventualmente essere non conforme al diritto svizzero siccome era stato

sottoscritto quando il litigio era già pendente e in quanto prevedeva una

remunerazione dipendente da risultato enormemente superiore a quella base (DTF

143.

III 600 consid. 2.7.5; TF 2C_205/2019 del 26 novembre 2019 consid. 3.2),

rispettivamente se il 13 marzo 2019, prima cioè dell’emanazione del lodo che ci

occupa (che dunque ne aveva o comunque ne avrebbe potuto tener conto), il giudizio

arbitrale inglese, nell’ambito del cui procedimento l’istante pretendeva di

aver maturato il proprio onorario, fosse stato annullato (doc. 3).

18.

In un ultimo capitolo

l’istante, esprimendosi sulla considerazione pretorile secondo cui l’identità

tra il titolo rispettivamente il motivo dello stesso indicato nel PE di cui al

doc. H (“contratto di servizi legali + decisione

arbitrale del 27.2.2018, fattura del 12.3.2018; lettera del 25.4.2018”)

e quello invocato nell’istanza di rigetto (la sentenza arbitrale 24.4.2019) non

era particolarmente chiara, ha fatto notare che in realtà il nesso tra il lodo

arbitrale su cui si basava la procedura di riconoscimento e di esecuzione e il

contratto di servizi giuridici e la relativa fattura del 12 marzo 2018 sul

procedimento di recupero crediti era perfettamente chiaro, così come lo era la

continuità tra le successive fasi del procedimento di riconoscimento e di

esecuzione.

La questione non necessita

di essere approfondita, visto e considerato che in questa sede, diversamente da

quanto fatto innanzi al primo giudice, l’istante, in riforma del giudizio qui

impugnato, non ha più postulato il rigetto in via definitiva dell’opposizione

al PE. Riassumendo la decisione pretorile, essa si è in effetti limitata ad

evidenziare il fatto che il primo giudice avesse respinto la domanda di riconoscimento

e di exequatur, ma ha sorvolato sul fatto che costui avesse pure respinto la

domanda di rigetto in via definitiva dell’opposizione (reclamo p. 7). Nel petitum

ricorsuale non vi è poi alcuna traccia di una domanda in tal senso (reclamo p.

3.

seg.). E nemmeno dai considerandi del reclamo si è potuto evincere che

l’istante, pur non condividendo la considerazione pretorile di cui si è detto

sopra, a suo dire resa dal primo giudice “senza peraltro ricavarne alcuna

chiara deduzione” (reclamo p. 7), avesse inteso rinnovare in seconda sede

la richiesta di rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE già fatta

valere in prima istanza.

19.

Ne discende, in

parziale accoglimento del reclamo dell’istante, che la decisione pretorile

dev’essere riformata unicamente nel senso che il lodo arbitrale 24 aprile 2019 deve essere riconosciuto e dichiarato esecutivo

in Svizzera.

Le

spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore

litigioso di USD 6'874'283.17, di UAH 288'132.65 e di EUR 2'500.-, seguono la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. Il

reclamo 10 luglio 2020 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 26 giugno 2020 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, è

così riformata:

1. L’istanza è parzialmente accolta.

§ La

richiesta di riconoscimento e di esecuzione del lodo arbitrale emesso il 24 aprile 2019 dal Tribunal d’Arbitrage commercial

international auprès de la Chambre européenne d’arbitrage di Bruxelles (B) nella

procedura arbitrale n° __________ promossa da RE 1 nei confronti di CO 1, di I__________

__________ e di P__________ __________ è accolta.

2.

Le

spese processuali di complessivi CHF 2'000.- sono poste a carico dell’istante

per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all’istante CHF

8'500.- per ripetibili.

II. Le

spese processuali di complessivi CHF 8’000.- sono a carico della reclamante per

1/5 e per 4/5 sono poste a carico della controparte, che rifonderà alla reclamante

CHF 6'000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).