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Decisione

12.2020.89

Appello contro decisione di stralcio per mancato pagamento dell'anticipo nella procedura di conciliazione

20 agosto 2020Italiano9 min

di prova atti a dimostrare il fondamento della richiesta andavano allegati in

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.89

Lugano

20 agosto 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. CM.2020.17 della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza di

conciliazione 18 febbraio 2020 da

AP

1

contro

AO

1

rappr. dall’avv. RA 1

con cui l’istante ha proposto di condannare il convenuto al

pagamento di fr. 37'893.- a

titolo di risarcimento danni e riparazione morale, oltre a spese

esecutive aggiuntive;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha stralciato dai

ruoli con

Decreto del 9 luglio 2020 per mancato versamento dell’anticipo;

appellante l’istante

con appello 20 luglio 2020 con cui chiede, previa concessione dell’effetto

sospensivo al Decreto di stralcio e del gratuito patrocinio per la procedura di

seconda istanza, la riforma del querelato giudizio nel senso che le sia

riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di

conciliazione e che di conseguenza le sia rilasciata l’autorizzazione ad agire;

letti ed esaminati gli atti,

considerato,

in fatto e in diritto:

che con istanza di

conciliazione del 18 febbraio 2020 AP 1 si è rivolta alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud al fine di ottenere la condanna del AO 1 al pagamento di fr.

37'893.- a titolo di risarcimento danni e riparazione morale, oltre a spese

esecutive aggiuntive, a seguito della cancellazione d’ufficio della sua residenza

in quel comune a partire dal 22 luglio 2018 operata dall’Ufficio controllo

abitanti; questa cancellazione le aveva infatti impedito di accedere allo

sportello Laps per beneficiare delle prestazioni erogate dall’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento;

che in occasione

dell’udienza del 12 maggio 2020 la parte istante si è riconfermata nelle sue

pretese, mentre il convenuto vi si è integralmente opposto. Constatata la

mancanza di un accordo il Pretore aggiunto supplente ha fissato all’istante un

termine di 10 giorni per procedere al versamento di un anticipo delle

presumibili spese processuali pari a fr. 300.-, con la comminatoria che in caso

di mancato pagamento anche entro un ulteriore termine suppletorio non si

sarebbe entrati nel merito della procedura;

che con reclamo 19 maggio

2020 contro la richiesta di anticipo AP 1 è insorta alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (qui di seguito IIICCA), postulandone, previa

concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento, non disponendo di mezzi

sufficienti per farvi fronte (inc. n. 13.2020.49/50);

che con ordinanza 25

maggio 2020, constatato il mancato versamento dell’anticipo nei 10 giorni

previamente fissati, il Pretore aggiunto supplente ha fissato un termine

suppletorio di 5 giorni per permettere all’istante di versare fr. 300.-, con la

comminatoria che in caso di mancato pagamento non si sarebbe entrati nel merito

della procedura;

che con decisione dell’8

luglio 2020 la IIICCA ha integralmente respinto il reclamo interposto da AP 1,

rilevando innanzitutto che rientra anche nelle competenze dell’autorità di

conciliazione richiedere il versamento di un anticipo delle spese, mentre

l’asserita precarietà della reclamante non permetteva di trarre una diversa

conclusione, dato che per poter essere esente dal versamento dell’anticipo era

necessario presentare una domanda di gratuito patrocinio (art. 117 CPC), nella

fattispecie non prodotta;

che con decreto del 9

luglio 2020 il Pretore, constatato il mancato versamento dell’anticipo spese

entro la scadenza del termine suppletorio, ha dunque stralciato la procedura

dai ruoli (art. 101 cpv. 3 CPC);

che con atto di appello del

20 luglio 2020 contro il Decreto di stralcio AP 1 è insorta a questa Camera

postulando, previa concessione dell’effetto sospensivo e l’accoglimento della

sua domanda di gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza, la

riforma del querelato giudizio, nel senso che le venga riconosciuto il gratuito

patrocinio per la procedura di conciliazione e che le sia rilasciata

l’autorizzazione ad agire;

che un Decreto di

stralcio come quello in esame per il mancato versamento dell’anticipo (art. 101

cpv. 3 CPC) è pronunciabile anche durante la procedura di conciliazione, dato

che per quanto concerne le spese sono applicabili i principi generali degli

art. 95 seg. CPC (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a

ed., Vol. 2, n. 1 ad art. 207). La dottrina è concorde nel ritenere che uno

stralcio pronunciato sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC non rientra nella

fattispecie prevista dall’art. 103 CPC, ma è piuttosto una decisione finale ai

sensi dell’art. 236 CPC che è dunque impugnabile tramite appello o reclamo, in

funzione del valore litigioso (Tappy,

Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 14 ad art. 103; Trezzini, op. cit., Vol. 1, n. 2 ad art.

103);

che nella fattispecie in

esame il valore litigioso supera di gran lunga la soglia dei fr. 10'000.-, per

cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 2 CPC); inoltre l’atto di

appello è stato interposto il 20 luglio 2020, dunque entro il termine di 30

giorni che l’istante aveva a disposizione (art. 311 CPC), rivelandosi così

tempestivo;

che il Pretore ha

erroneamente indicato il termine di 10 giorni per interporre il rimedio

dell’appello; tuttavia l’erronea indicazione fornita non ha creato pregiudizi

all’interessata;

che per ciò che concerne

la domanda dell’appellante di concedere alla decisione pretorile del 9 luglio

2020 effetto sospensivo, non vi è motivo di entrare nel merito della questione,

dato che l’appello ha già per sua natura effetto sospensivo (art. 315 CPC);

che l’istante rimprovera

al Pretore una violazione del suo diritto di essere sentita laddove non ha

preso in considerazione la sua domanda di gratuito patrocinio “avanzata

verbalmente dalla ricorrente in sede di udienza di conciliazione”,

ritenendo che “ben poteva esaminare lo stato di indigenza della ricorrente

al fine di esonerarla dall’anticipo spese” (v. appello pag. 7);

che la censura in

questione si rivela infondata dato che la semplice richiesta di poter

beneficiare del gratuito patrocinio non è sufficiente: la legge prevede

chiaramente che l’istante deve esporre la sua situazione reddituale e

patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende

proporre (art. 119 cpv. 2 CPC);

che la IIICCA nella sua

decisione sopra citata ha d’altronde già rilevato che AP 1 non aveva presentato

alcuna richiesta di gratuito patrocinio in sede di conciliazione e in effetti

il verbale dell’udienza del 12 maggio 2020 è silente al riguardo;

che l’istante nemmeno può

essere seguita laddove sostiene di aver sufficientemente motivato la sua

richiesta di gratuito patrocinio in sede di appello, dato che i fatti e i mezzi

Fatti

di prova atti a dimostrare il fondamento della richiesta andavano allegati in

tempo utile (art. 152 cpv. 1 CPC), in concreto durante l’udienza di

conciliazione;

che, ancora una volta, la

parte istante non può essere seguita laddove afferma che non spettava

all’autorità di conciliazione giudicare la vertenza nel merito; difatti una

delle condizioni per l’ottenimento del gratuito patrocinio è che la causa non

appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC); questo

evidentemente implica che l’autorità in questione, anche se in modo sommario,

esamini il contenuto della vertenza;

che l’appellante

rimprovera infine al Pretore di non aver sospeso i termini per il versamento

dell’anticipo alla luce dell’inoltro del reclamo presso la IIICCA (art. 126

CPC);

che l’art. 126 cpv. 1 CPC

prevede che il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono, in particolare se la decisione in questione dipende dall’esito

di un altro procedimento;

che nella fattispecie

l’istante, nel suo reclamo alla IIICCA, sosteneva che nella procedura di

conciliazione non si potesse richiedere un anticipo delle spese processuali e

che l’autorità di conciliazione non dovesse pronunciarsi sul merito della

vertenza;

Considerandi

che già si è detto della possibilità

anche per l’autorità di conciliazione di richiedere un anticipo sulle spese

processuali, come pure che una delle condizioni che permettono di beneficiare

del gratuito patrocinio è che la causa non appaia priva di probabilità di

successo;

che in virtù di quanto precede

non è dato sapere, e l’istante nemmeno spiega, perché la procedura di

conciliazione dipendesse dall’esito della procedura di reclamo di cui all’inc.

n. 13.2020.49/50 e in ogni modo nessuna norma impediva la fissazione del

termine suppletorio di cui all’art. 101 cpv. 3 CPC in costanza di reclamo;

che il reclamo non preclude l’efficacia e l’esecutività della

decisione impugnata e non ha dunque effetto sospensivo, a meno che questo venga

eccezionalmente concesso (art. 325 CPC), ciò che nel caso concreto non è

avvenuto;

che l’appellante ha di

fatto nondimeno beneficiato di una sospensione, il Pretore avendo atteso

l’esito del reclamo prima di emanare la sua decisione; anche l’ultima critica

dell’appellante va così respinta con conseguente conferma del giudizio

impugnato;

che le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma, date le circostanze, si

ritiene opportuno rinunciarvi (art. 107 cpv. 1 lit. f CPC), di conseguenza la

domanda di gratuito patrocinio per questa sede diviene priva d’oggetto,

l’appellante non avendo peraltro fatto ricorso a un rappresentante

professionale;

che non si assegnano ripetibili

alla controparte, a cui non è stato notificato l’appello;

che la presente decisione

viene presa da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta

l’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 20

luglio 2020 di AP 1 è respinto.

2. Non si

prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).