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Decisione

12.2020.90

Istanza di nomina di un arbitro, procedura divenuta priva d'oggetto, stralcio

7 ottobre 2020Italiano5 min

12.2020.90

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2020.90

Lugano

7 ottobre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta

del giudice: Fiscalini, presidente

vicecancelliera:

Bellotti

chiamata a statuire sull’istanza di nomina di un

arbitro inoltrata in data 29 luglio 2020 da

IS

1

patrocinata dall’avv. RA 1

nell’ambito

di una vertenza che la

considerato

in fatto e in diritto:

che in data 15 dicembre 2017 CO 1 (in seguito CO 1),

quale parte venditrice, e IS 1, quale parte acquirente, hanno stipulato un

contratto di compravendita (di seguito: Contratto) avente per oggetto la

cessione delle azioni della società __________ SA detenute dalla prima (v. doc.

B, C, D, E);

che l'art. 10.2 del Contratto prevede, tra l’altro, che

ogni disputa inerente il medesimo sarà sottoposta a un tribunale arbitrale di 3

membri, che ciascuna parte nominerà un membro e che questi saranno chiamati a

nominare il presidente;

che con scritto 24 giugno 2020 IS 1, facendo valere

Considerandi

l’inesecuzione del Contratto (con particolare riferimento alla clausola 3.2),

ha comunicato a CO 1 l'avvio della procedura arbitrale e la designazione dell’arbitro

da essa scelto (nella persona dell’avv. __________ B__________) e ha quindi

chiesto alla controparte di designare entro 30 giorni il proprio arbitro;

che scaduto infruttuoso il termine IS 1, con istanza

29.

luglio 2020, richiamati gli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. b

CPC, ha chiesto a questa Camera di nominare l'arbitro della parte convenuta CO

1;

che, nel rispetto del termine fissato dal giudice

delegato, con lettera 31 agosto 2020 CO 1, dopo aver spiegato i motivi del suo

ritardo, ha informato di aver nominato l’avv. __________ C__________ quale suo

arbitro;

che con lettera del 15 settembre successivo IS 1 ha comunicato

che, essendo stati nominati gli arbitri di entrambe le parti, la presente procedura

è divenuta priva d'oggetto e ne ha pertanto postulato lo stralcio con addebito

delle spese processuali a CO 1 e la richiesta di condannare quest’ultima a

versarle un importo non inferiore a fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;

che CO 1 non ha preso posizione in merito a

quest’ultimo scritto;

che la competenza di questa Camera, nella composizione

di un giudice unico, a pronunciarsi sull’istanza 29 luglio 2020 di IS 1 è

pacificamente data in base ai combinati disposti di cui agli art. 356 cpv. 2

lett. a, 362 cpv. 1 lett. b CPC e 48 lett. b n. 7 LOG, preso atto di quanto

prevede l’art. 10 del Contratto nonché della materia del medesimo, ossia una

compravendita di azioni;

che la designazione dell’arbitro da parte di CO 1 nel

frattempo intervenuta rende effettivamente la presente procedura priva d’oggetto;

che i costi di questa procedura vanno posti a carico

della parte morosa, non consentendo le giustificazioni addotte dalla stessa di

condurre a diversa soluzione: la permanenza all’estero pro tempore del

liquidatore della società ancora non giustifica la sua inazione;

che se è vero che la parte convenuta non si è espressa

sulla richiesta di ripetibili della parte istante, è altrettanto vero che

quest’ultima non l’ha motivata (limitandosi ad auspicare l’assegnazione di un

importo non inferiore a fr. 1'500.-);

che, alla luce di quanto precede questo giudice,

richiamati l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC nonché gli art. 12 e 13 cpv. 2 RTar,

ritiene equo fissare a fr. 800.- l’ammontare delle ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. L'istanza

29 luglio 2020 di IS 1 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva

d’oggetto.

2. La

spese processuali di fr. 500.-, anticipate da IS 1, sono a carico di CO 1, che rifonderà

alla controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

-

.

Per la seconda Camera civile del tribunale d’appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali

e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di

ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali

o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un

pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe

immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura

probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).