12.2020.90
Istanza di nomina di un arbitro, procedura divenuta priva d'oggetto, stralcio
7 ottobre 2020Italiano5 min
12.2020.90
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2020.90
Lugano
7 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta
del giudice: Fiscalini, presidente
vicecancelliera:
Bellotti
chiamata a statuire sull’istanza di nomina di un
arbitro inoltrata in data 29 luglio 2020 da
IS
1
patrocinata dall’avv. RA 1
nell’ambito
di una vertenza che la
considerato
in fatto e in diritto:
che in data 15 dicembre 2017 CO 1 (in seguito CO 1),
quale parte venditrice, e IS 1, quale parte acquirente, hanno stipulato un
contratto di compravendita (di seguito: Contratto) avente per oggetto la
cessione delle azioni della società __________ SA detenute dalla prima (v. doc.
B, C, D, E);
che l'art. 10.2 del Contratto prevede, tra l’altro, che
ogni disputa inerente il medesimo sarà sottoposta a un tribunale arbitrale di 3
membri, che ciascuna parte nominerà un membro e che questi saranno chiamati a
nominare il presidente;
che con scritto 24 giugno 2020 IS 1, facendo valere
Considerandi
l’inesecuzione del Contratto (con particolare riferimento alla clausola 3.2),
ha comunicato a CO 1 l'avvio della procedura arbitrale e la designazione dell’arbitro
da essa scelto (nella persona dell’avv. __________ B__________) e ha quindi
chiesto alla controparte di designare entro 30 giorni il proprio arbitro;
che scaduto infruttuoso il termine IS 1, con istanza
29.
luglio 2020, richiamati gli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. b
CPC, ha chiesto a questa Camera di nominare l'arbitro della parte convenuta CO
1;
che, nel rispetto del termine fissato dal giudice
delegato, con lettera 31 agosto 2020 CO 1, dopo aver spiegato i motivi del suo
ritardo, ha informato di aver nominato l’avv. __________ C__________ quale suo
arbitro;
che con lettera del 15 settembre successivo IS 1 ha comunicato
che, essendo stati nominati gli arbitri di entrambe le parti, la presente procedura
è divenuta priva d'oggetto e ne ha pertanto postulato lo stralcio con addebito
delle spese processuali a CO 1 e la richiesta di condannare quest’ultima a
versarle un importo non inferiore a fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;
che CO 1 non ha preso posizione in merito a
quest’ultimo scritto;
che la competenza di questa Camera, nella composizione
di un giudice unico, a pronunciarsi sull’istanza 29 luglio 2020 di IS 1 è
pacificamente data in base ai combinati disposti di cui agli art. 356 cpv. 2
lett. a, 362 cpv. 1 lett. b CPC e 48 lett. b n. 7 LOG, preso atto di quanto
prevede l’art. 10 del Contratto nonché della materia del medesimo, ossia una
compravendita di azioni;
che la designazione dell’arbitro da parte di CO 1 nel
frattempo intervenuta rende effettivamente la presente procedura priva d’oggetto;
che i costi di questa procedura vanno posti a carico
della parte morosa, non consentendo le giustificazioni addotte dalla stessa di
condurre a diversa soluzione: la permanenza all’estero pro tempore del
liquidatore della società ancora non giustifica la sua inazione;
che se è vero che la parte convenuta non si è espressa
sulla richiesta di ripetibili della parte istante, è altrettanto vero che
quest’ultima non l’ha motivata (limitandosi ad auspicare l’assegnazione di un
importo non inferiore a fr. 1'500.-);
che, alla luce di quanto precede questo giudice,
richiamati l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC nonché gli art. 12 e 13 cpv. 2 RTar,
ritiene equo fissare a fr. 800.- l’ammontare delle ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. L'istanza
29 luglio 2020 di IS 1 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d’oggetto.
2. La
spese processuali di fr. 500.-, anticipate da IS 1, sono a carico di CO 1, che rifonderà
alla controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
-
.
Per la seconda Camera civile del tribunale d’appello
Il presidente
La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali
e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di
ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali
o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un
pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).