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Decisione

12.2020.92

Reclamo - mancata assegnazione delle ripetibili

2 febbraio 2021Italiano9 min

I. Il reclamo 7 agosto 2020 di RE 1 è parzialmente

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.92

Lugano

2 febbraio 2021lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dal giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2019.12 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 26

agosto 2019 da

RE

1

rappr. dall’avv. PA 1

contro

CO

1

rappr. dall’avv. PA 2

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della controparte al pagamento di fr. 360'000.- oltre interessi,

e ora sulla domanda di

sospensione della causa formulata dalla convenuta in data 26 settembre 2019

e ribadita in data 10 gennaio 2020 e a cui si è opposto l’attore,

sulla quale ha statuito il

Pretore in data 24 luglio 2020 respingendo la domanda di sospensione, ordinando

la riattivazione della causa e ponendo nel contempo le spese processuali di fr.

100.- a carico della convenuta mentre che non ha assegnato ripetibili a favore

della parte attrice,

reclamante l’attore

con reclamo di data 7 agosto 2020 con cui postula la riforma del dispositivo n.

4 della precitata decisione, in via principale, chiedendo la rifusione di fr.

900.- a titolo di ripetibili, e in via subordinata, chiedendo il rinvio della

decisione sulle ripetibili alla sentenza di merito, in entrambi i casi con

protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta con

osservazioni del 23 settembre 2020 chiede, in via principale, la reiezione del

gravame, in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per emanazione di

un nuovo giudizio e, in ulteriore subordine, il rinvio del giudizio sulle

ripetibili alla decisione di merito, in tutti i casi con protesta di ripetibili

a carico del reclamante,

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

il 26 agosto 2019 RE 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Locarno -

Campagna chiedendo la condanna di CO 1 (in seguito: CO 1) al pagamento di fr.

360'000.- oltre interessi;

che con scritto datato 26

settembre 2019 la convenuta ha chiesto, tra le altre cose, la sospensione della

causa in oggetto sostenendo che il qui attore aveva da tempo avviato un

procedimento innanzi al Bezirksgericht di __________ nei confronti dell’arch. G__________

__________ avente per oggetto il “pagamento del medesimo importo” preteso

con la causa qui in discussione;

che a tale domanda si è

opposto, con osservazioni del 3 ottobre 2019, RE 1 il quale ha pure prodotto

copia della petizione inoltrata nei confronti dell’arch. G__________ __________;

che con scritto del 10

gennaio 2020 CO 1 ha ribadito e approfondito la propria richiesta di

sospensione, ritenendo opportuno sospendere la causa qui in esame in attesa di conoscere l’esito di quella che RE 1 ha parallelamente

intentato al Bezirksgericht di __________ e che a mente della convenuta sarebbe

basata sullo “stesso ed identico fondamento fattuale (e in parte anche

giuridico)” (pag. 2);

che nel frattempo la causa è

stata sospesa con ordinanza del 13 gennaio 2020, siccome era “imminente la

scadenza del termine per la risposta”;

che, con osservazioni del 12 marzo 2020, RE 1 ha

ribadito la propria posizione e ha affermato che per quanto i fatti allegati

nelle due cause siano in parte simili, i due procedimenti sono indipendenti

l’uno dall’altro. CO 1è infatti stata chiamata in causa in base al regime della

garanzia per difetti siccome venditrice dell’immobile, mentre che l’arch. __________

sarebbe tenuto a rispondere per violazione del contratto di architetto, per culpa

in contrahendo e per atto illecito (cfr. osservazioni 12 marzo 2020 e doc.

M n. 42 e 45);

che con decisione del 24

luglio 2020 il Pretore ha respinto la domanda di sospensione, ordinato la

riattivazione della causa; nel contempo egli ha posto le spese processuali di

fr. 100.- a carico della convenuta mentre che non ha assegnato ripetibili a favore

della parte attrice;

che con il reclamo che

qui ci occupa RE 1 postula la riforma del solo dispositivo n. 4 della precitata

decisione; in particolare, egli chiede, in via principale, la rifusione di fr.

900.- a titolo di ripetibili, e in via subordinata, il rinvio della decisione

sulle ripetibili alla sentenza di merito, in entrambi i casi con protesta di

tasse, spese e ripetibili;

che, dal canto suo, CO 1

con osservazioni datate 23 settembre 2020 chiede, in via principale, la

reiezione del gravame, in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per emanazione

di un nuovo giudizio e, in ulteriore subordine, il rinvio del giudizio sulle

ripetibili alla decisione di merito, in tutti i casi con protesta di

ripetibili a carico del

reclamante;

che,

di regola, la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore

fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è parte della decisione

finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza

finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il

valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art.308 cpv. 1 lett.

a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è

inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC);

che

ai sensi dell’art 104 cpv. 2 CPC in caso di decisioni incidentali è pure

consentita la ripartizione delle spese giudiziarie insorte sino a quel momento;

la legge è di contro silente in relazione al regime da adottare in caso di decisioni

aventi per oggetto l’evasione di domande processuali o disposizioni ordinarie;

che,

nel concreto caso, la decisione sulle spese è contenuta in una decisione di

sospensione, impugnabile mediante reclamo nel termine di 10 giorni (art. 126

cpv. 2, 321 cpv. 2 CPC);

che,

in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è

impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del

reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere

impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed.,

Vol. 1, p. 565 ad art. 110);

che

nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il

dispositivo pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con

un valore litigioso superiore a fr. 10'000.- questa Camera, nella composizione

di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a

statuire sul reclamo dell’attore, inoltrato tempestivamente;

che,

per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle

spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento,

censurabile solo in caso di eccesso o di abuso ciò che di regola non è il caso

se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe

applicabili (per tutte, II CCA 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 4 novembre

2019 inc. n. 12. 2019.80);

che

con il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e

l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 320 e 321 cpv. 1 CPC);

che il Pretore fonda il mancato riconoscimento delle

ripetibili sull’errato presupposto che non erano state richieste (v. decisione

impugnata, pag. 3, terzo capoverso in fine): nelle sue Osservazioni 12 marzo

2020 RE 1 le aveva invece chiaramente protestate (v. pag. 4 in fine);

che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2

CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art.

96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (in seguito: RTar);

che,

in virtù dell’art. 12 RTar nelle pratiche in cui il valore non è determinato o

determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro

applicando per l’avvocato la tariffa oraria di fr. 280.-, tenuto conto dei

criteri indicati all’art. 11 cpv. 5 del medesimo regolamento (in particolare

importanza della lite, difficoltà, ampiezza del lavoro e tempo impiegato);

che, pertanto, alla luce della portata circoscritta

della pratica in oggetto, la scelta operata dal reclamante di fare riferimento alla

tariffa oraria per quantificare la propria pretesa - scelta peraltro non contestata

nel principio dalla resistente - è corretta e va condivisa;

che, tenuto conto del lavoro svolto dal patrocinatore del

reclamante in relazione alla domanda di sospensione (esame dell’istanza di controparte, spiegazione al

cliente e stesura delle osservazioni 12 marzo 2020; cfr. reclamo pag. 5),

nonché dei criteri sopra esposti, in luogo di quanto postulato appare più

consono alla situazione riconoscere l’importo di fr. 600.- (comprensivo delle spese e dell’IVA); il reclamo viene di

conseguenza accolto in questa misura;

che, considerato che il reclamante vince sul principio

e quasi integralmente riguardo all’importo richiesto si giustifica di non porre

a suo carico le spese processuali e di riconoscergli un’indennità ripetibile

parzialmente ridotta, fissata in fr. 500.- in applicazione dei criteri sopra

esposti.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 e 107 CPC, la LTG

e il RTar

decide:

Fatti

I. Il reclamo 7 agosto 2020 di RE 1 è parzialmente

accolto. Di conseguenza, la decisione 24 luglio 2020 del Pretore della

giurisdizione di Locarno - Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così

riformata:

4. Le

spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico della convenuta, la quale

rifonderà all’attore RE 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese processuali della procedura di reclamo di fr. 150.- sono poste a carico di

CO 1 che rifonderà a RE 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).