12.2020.94
Esistenza di un conbtratto di mandato
5 agosto 2021Italiano18 min
ancor più la valenza probatoria contribuiscono pure il fatto che __________ S__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.94
Lugano
5 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2018.25 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 9 novembre
2018 da
AP 1
RA 1
contro
AO
1
patrocinato da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 407'854.12 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2013;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 16 giugno
2020 ha respinto, caricando gli oneri processuali di fr. 16'500.- e le spese
della conciliazione di fr. 2'900.- all’attrice, condannata pure a versare al
convenuto fr. 13'500.- per ripetibili;
appellante l’attrice con appello 17 agosto 2020, con cui ha chiesto in via principale la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,
protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via eventuale,
di annullarla e ritornare gli atti alla Pretura per l’emanazione di una nuova
decisione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre il convenuto con risposta 30 settembre 2020 ha
postulato la reiezione integrale del gravame, con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito
di una promozione immobiliare per la costruzione della “Residenza __________”
sulla part. n. 1958 RFD di __________, AP 1 ha venduto all’architetto AO 1, in
data 14 ottobre 2011, un appartamento e due posti rimessa nel condominio, a
quel momento ancora in costruzione, al prezzo di fr. 2'750'000.-. Le modalità
di pagamento prevedevano tre fasi: fr. 1'787'500.- da versare entro 10 giorni
dalla firma del rogito, fr. 482'000.- entro 10 giorni dalla posa delle finestre
e dei pavimenti e fr. 480'500.- al momento della consegna.
Dopo aver debitamente
pagato le prime due rate, alla richiesta 12 giugno 2012 di AP 1 di
corrispondere l’ultima frazione del prezzo di fr. 480'000.-, oltre a fr.
150’000.- quale acconto per costi supplementari, AO 1 ha solo parzialmente dato
seguito pagando, nei mesi di agosto e novembre 2012, fr. 340'000.-.
Il 6 novembre 2012 AP
1 ha spedito a AO 1 una fattura per fr. 446'175.- composti da fr. 480'000.- per
il terzo acconto, fr. 200'000.- di “Akonto Mehrkosten”, dai quali erano
stati dedotti fr. 240'000.- del pagamento del 9 agosto 2012 e aggiunti gli
interessi. In seguito, dopo il versamento di ulteriori fr. 100'000.-, in data
21 novembre 2012, la società immobiliare ha inviato una fattura aggiornata per
fr. 346'175.-. Dal canto suo AO 1, con scritto di medesima data, ha contestato
le pretese avanzate con la fattura del 6 novembre 2012 asserendo che il saldo
scoperto sarebbe di fr. 140'000.- e che tale importo sarebbe addirittura
insufficiente a coprire i costi per l’eliminazione dei difetti all’appartamento
da lui riscontrati e elencati in dettaglio.
2. Con
petizione 9 novembre 2018 - definita nei considerandi azione parziale ma senza
sostanziare l’ammontare di quello che avrebbe dovuto essere il credito
complessivo (art. 86 CPC) - AP 1, in possesso della necessaria autorizzazione
ad agire, ha convenuto in giudizio dinanzi alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 407'854.12
oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2013, importo giustificato, oltre che con
il saldo del prezzo pattuito, dalle richieste di modifiche avanzate
dall’acquirente allo studio di architettura __________ incaricato della
progettazione e direzione lavori dell’opera, che le avrebbe elaborate e poi
fatte eseguire. In particolare tali costi risultavano dalla somma di varie
mercedi: fr. 80'236.25 per opere di gessatore, fr. 75'833.55 per impianti
sanitari, fr. 5'211.90 per schermi e tende, fr. 31'910.- per rivestimenti opere
in sasso, fr. 4'666.50 per opere da falegname, fr. 19'421.20 per
l’elettricista, fr. 2'531.80 per il pittore, fr. 54'756.30 per opere da
capomastro, fr. 83'966.- per sanitari e arredo bagno e fr. 49'320.62 per
onorari dello studio di architettura __________.
Con risposta 12
febbraio 2019 AO 1 ha postulato la reiezione della petizione, asserendo che le
modifiche che egli aveva richiesto erano state proposte prima della stipula del
contratto, per cui i relativi costi dovevano essere compresi nel prezzo di
compravendita, mentre le altre opere supplementari di cui era stato chiesto
l’indennizzo non erano mai state da lui domandate né tanto meno riconosciute. A
maggior ragione tenuto conto che il contratto sottoscritto tra le parti
prevedeva che ogni lavorazione aggiuntiva avrebbe dovuto essere confermata e
accettata per iscritto, ratifica scritta che nel caso specifico non era mai
stata concessa. Inoltre, egli ha sollevato l’eccezione di prescrizione dei
crediti vantati dall’attrice e, in via sussidiaria, quella di compensazione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con
sentenza 16 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo
le spese processuali di fr. 16'500.- e quelle della procedura di conciliazione
a carico di AP 1, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere al convenuto fr.
13'500.- a titolo di ripetibili.
Richiamandosi alla
massima dispositiva e al principio attitatorio, il primo giudice ha ritenuto
che le pretese attoree dovessero essere sconfessate già per il fatto che AP 1
aveva sostenuto che i costi supplementari rivendicati erano sorti a seguito di
un incarico conferito dal convenuto direttamente, o al limite per tramite della
__________, ai singoli artigiani e alla stessa __________, sicché “i
pagamenti anticipati dall’attrice per conto del convenuto” sarebbero stati
da qualificare come versamento a favore di terzi da recuperare nella migliore
delle ipotesi nell’ambito del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti,
mentre in realtà dall’istruttoria non erano a suo avviso emersi elementi
attestanti l’esistenza di rapporti contrattuali tra il convenuto e gli
artigiani, rispettivamente la __________ che avrebbero potuto giustificare le
pretese. Ciò posto, fondandosi su quanto concordato dai contraenti con la
sottoscrizione del contratto di cui al doc. B, il primo giudice ha stabilito
che le opere di pavimentazione e quelle in sasso, i raccordi elettrici e
sanitari e la modifica della partizione della stanza avrebbero dovuto essere a
carico della venditrice.
Inoltre, considerato
che il contratto doc. D prevedeva la conferma scritta di qualsiasi prestazione
supplementare, l’assenza di consenso o ratifica in tale forma delle opere per
le quali era chiesto il pagamento, ne escludeva l’esigibilità ai sensi
dell’art. 16 CO. A questo ha pure aggiunto il fatto che gli importi rivendicati
non erano stati sufficientemente corroborati dall’attrice.
Infine il Pretore
aggiunto ha per inciso puntualizzato che l’attrice avrebbe piuttosto dovuto
fondare le proprie pretese sul contratto di mandato e non sul contratto misto
del 14 ottobre 2021.
4. Con appello
17 agosto 2020 AP 1 ha postulato in via principale la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione e, in via eventuale, il suo
annullamento con rinvio della causa all’autorità inferiore per nuova decisione,
in entrambi i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Essa ha lamentato
l’arbitrarietà delle posizioni assunte dal Pretore aggiunto nella qualifica del
rapporto giuridico su cui sarebbero state fondate le pretese, che non sarebbe
un contratto misto di compravendita e d’appalto ma un mandato, nell’aver negato
l’esistenza di un accordo tra le parti volto a rifondere all’attrice le somme
anticipate su richiesta e per conto del convenuto in ragione di almeno fr.
407'854.12, nell’aver stabilito l’esistenza di un incarico dato dall’attrice ai
vari artigiani per procedere alle modifiche e nell’aver concluso che i relativi
costi non sarebbero stati dovuti in aggiunta al prezzo di compravendita fissato
dalle parti. A indurre in errore il primo giudice vi sarebbe stata tra le altre
cose l’erronea valutazione delle prove assunte agli atti, in particolare le
testimonianze di __________ S__________, completamente trascurata, e quella di __________
G__________, che in realtà nemmeno era da considerare un teste imparziale come
invece fatto.
Con risposta all’appello
del 30 settembre 2020, AO 1 ne ha postulato la reiezione integrale, rilevando
come l’impugnativa sarebbe già irricevibile per carente motivazione, non
confrontandosi rettamente con il giudizio impugnato. Delle
contro-argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
5. Il Pretore
aggiunto ha ritenuto che l’attrice avesse allegato che i costi supplementari
per i quali ha chiesto la rifusione scaturivano da un incarico conferito
direttamente da AO 1 agli artigiani e agli architetti, sicché i pagamenti
costituirebbero un versamento a favore di terzi, da recuperare nell’ambito del
rapporto contrattuale istauratosi tra le parti. Non essendovi prova della
stipulazione di contratti tra il convenuto e gli artigiani rispettivamente gli
architetti, egli ha esaminato, escludendola, la possibilità che il credito
vantato potesse essere sorto nell’ambito del contratto di compravendita/appalto
sottoscritto il 14 ottobre 2011. Concludendo il ragionamento egli ha poi a
titolo abbondanziale puntualizzato che le pretese di indennizzo di quanto
pagato per gli interventi supplementari avrebbero potuto essere avanzate sulla
scorta di un contratto di mandato concluso dal convenuto con l’attrice a tale
fine, soluzione proposta tuttavia solo nel memoriale conclusivo e, soprattutto,
che non ha trovato conferma nelle tavole istruttorie.
5.1. AP 1 sostiene con l’appello
che il Pretore aggiunto ha a torto qualificato come contratto misto il rapporto
giuridico sorto tra le parti con oggetto le pretese avanzate con la petizione,
omettendo di chinarsi sulla possibilità che invece si fosse trattato di un
contratto di mandato, che anch’egli ha definito “opportuna intuizione
giuridica nel suo memoriale conclusivo”. In realtà, oltre al fatto che
l’applicazione del diritto deve essere effettuata d’ufficio dal giudice, e non
in base alle allegazioni delle parti, secondo il principio iura novit curia,
sicché non risulterebbe decisivo il momento della sua tematizzazione,
egli
non si sarebbe avveduto del fatto che già nella replica era indicato che “il
pagamento delle fatture secondo il doc. C da parte dell’attrice, che ha
anticipato questi pagamenti per conto del convenuto, si qualifica quale
mandato” (replica 29 maggio 2019, pag. 7), sicché nemmeno entrerebbe in
considerazione il tema dell’applicazione sorprendente di una norma di diritto (Trezzini, Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, n. 7 e 7a ad art. 57).
Secondo l’appellante
infatti, dalla corretta valutazione della testimonianza di __________ S__________,
dall’interrogatorio (di AO 1), dal doc. H e dalla testimonianza di __________ G__________,
se valutate nel loro insieme, risulterebbe che per le spese e i costi anticipati
da AP 1 oggetto della presente causa non sarebbe stato attribuito alcun
incarico da parte sua. Inoltre dall’analisi dei documenti, in special modo il
doc. H, posteriore al rogito, emergerebbe che il convenuto, una volta divenuto
proprietario delle PPP, si sarebbe direttamente e personalmente attivato verso
terzi per ordinare e fare eseguire le modifiche al suo appartamento rispetto ai
piani iniziali. In prima battuta, poi, i relativi costi sarebbero stati coperti
dalla società attrice, poiché l’acquirente aveva chiesto al suo amministratore
unico __________ V__________ di anticiparli. Su queste basi sarebbe quindi
sorto un valido rapporto di mandato in forza del quale l’appellante ha
effettivamente anticipato su richiesta e per conto dell’appellato le somme di
denaro di cui postula la rifusione.
5.2. Se, da un lato, è corretto
che la qualifica giuridica di un rapporto contrattuale deve essere vagliata
d’ufficio dal giudice (art. 57 CPC; STF 4A_341/2018 del 15 aprile 2019 consid.
4.2.1), l’appellante si sbaglia quando sostiene che il Pretore aggiunto ha
escluso l’ipotesi del mandato perché proposta tardivamente, avendola egli invece
respinta in quanto non debitamente comprovata.
Risulta pertanto
determinante appurare se in base a quanto argomenta l’appellante sia possibile
concludere per il conferimento diretto da parte del convenuto o dello studio di
architettura agli artigiani degli incarichi per i lavori supplementari e per
l’esistenza di un contratto di mandato tra le parti in causa concernente il
loro pagamento.
5.3. Richiamandosi alla
deposizione del teste __________ G__________ sostenendo che egli avrebbe
sostanzialmente confermato la sua tesi, l’appellante non va oltre la semplice
esposizione soggettiva e quindi parziale dei contenuti delle sue dichiarazioni,
senza indicare quali di queste esattamente dovrebbero fungere da fondamento per
l’accertamento dei fatti e, soprattutto, senza confrontarsi con ciò che il
primo giudice ha riportato nella sentenza, in special modo ai consid. n. 4.1. e
4.2., e con le conclusioni che ne ha tratto.
In modo particolare, AP 1
non spiega perché sarebbe errato desumere dalle frasi “committente era la AP
1” e “Preciso che la
committente è sempre stata la AP 1” che
esse smentiscono la versione dei fatti proposta da __________ V__________
(ribadita nel suo interrogatorio rogatoriale) e confermano quella del
convenuto. Rispettivamente non chiarisce perché sarebbe sbagliato
l’accertamento del Pretore aggiunto in base al quale per la ricostruzione dei
fatti sarebbe determinante che “secondo il teste G__________ (…) l’attrice
avrebbe conferito gli incarichi agli artigiani dietro impulso delle modifiche
costruttive sollecitate dal convenuto”, sicché la versione dei fatti
proposta dall’attrice nei suoi allegati introduttivi per la quale gli artigiani
sarebbero stati incaricati a sua insaputa dei lavori aggiuntivi non troverebbe
conferma (sentenza consid. 4.2).
La censura risulta quindi
essere, oltre che irricevibile (art. 311 CPC), troppo generica per riuscire a
intaccare le valutazioni pretorili.
5.4. Sempre con riferimento alla
testimonianza di __________ G__________, la contestazione d’appello circa la
questione della mancata valutazione della sua parzialità dovuta alla causa che
lo ha visto in precedenza opposto a AP 1, si esaurisce nell’enunciazione degli
indiscussi principi, poiché essa non va oltre l’affermare che la deposizione va
ponderata con prudenza e raffrontata agli altri riscontri probatori, senza
illustrare quali delle sue dichiarazioni risulterebbero viziate.
Anche
su questo punto l’appello dev’essere quindi dichiarato irricevibile.
5.5. Per quanto concerne le
critiche alla mancata presa in considerazione della deposizione del teste __________
S__________, è vero che il Pretore aggiunto non ne ha tenuto conto. Nondimeno,
questa omissione non ha conseguenze concrete sull’esito della causa.
A tal proposito, va
anzitutto premesso come il teste in questione fosse il rappresentante in Ticino
di __________ V__________, avesse funto da rappresentante di AP 1 nell'acquisto
del fondo su cui è stata poi edificata la residenza __________ e fosse stato da
essa incaricato di fungere da supervisore nell’ambito di tale operazione
immobiliare per tutti gli aspetti legati alla costruzione (verbale 4 febbraio
2020, pag. 2). Questo suo forte legame con la parte attrice e il suo titolare
non consente di ritenerlo un teste completamente neutrale e imparziale e impone
dunque maggiore cautela nella valutazione delle sue dichiarazioni.
Ciò posto, contrariamente
alla tesi dell’appellante, la deposizione di __________ S__________ non
consente di accertare alcunché in merito all’esistenza di un contratto di
mandato tra le parti e neppure di chiarire le modalità con cui le opere
aggiuntive in discussione sono state ordinate ed eseguite. Egli non ha in
effetti saputo dire nulla di concreto e risolutivo in merito a come si sono
svolti i fatti qui controversi, essendo le sue dichiarazioni al proposito state
ondivaghe e incerte.
Soprattutto in relazione alla commissione
dei lavori supplementari da parte di AP 1, egli ha infatti dapprima asserito
che non gli risultava che fossero state formulate dal convenuto richieste oltre
a quelle per le camere da letto, per poi sostenere che per quanto ne sapeva la
ditta non era stata da questi incaricata direttamente di fare qualcosa oltre a
ciò che era stato stabilito nel contratto di cui al doc. D, confermando poi di
non saper dire chi aveva ordinato cosa e di non ricordare che AP 1 aveva commissionato
Fatti
i lavori e infine sostenere “ripensandoci sono anzi certo di questa
circostanza” (che l’attrice non aveva commissionato gli interventi di cui
al doc. C, n.d.r.).
La carenza di linearità e
chiarezza nonché l’assenza di un motivo plausibile che possa giustificare un
simile comportamento del testimone, impediscono di fare affidamento su una di
queste frasi piuttosto che sull’altra.
Inoltre, a indebolirne
ancor più la valenza probatoria contribuiscono pure il fatto che __________ S__________
ha dichiarato di non avere mai visto prima il doc. H e quello che parte delle
circostanze da lui riportate non sono frutto di percezione diretta ma, come
egli stesso ha ammesso (verbale 4 febbraio 2020, pag. 3), conosciute per
sentito dire, da __________ V__________.
In ogni modo, non è dato
comprendere come dal doc. C (comprendente in particolare due preavvisi di
pagamento, una liquidazione finale dell’impresa di gessatura e una conferma
d’ordine della ditta __________) si possa dedurre “… chi ha ordinato che
cosa” (per riprendere i termini del teste __________ S__________) e di
riflesso come detta testimonianza possa servire per sorreggere la tesi
dell’esistenza di un mandato.
In definitiva, quindi,
nonostante il primo giudice non abbia menzionato le dichiarazioni di __________
S__________ e nemmeno spiegato il perché di tale omissione, anche tenendo conto
di quanto da lui deposto, non è possibile per i motivi qui esposti trarre alcun
elemento a favore dell’esistenza di un contratto di mandato tra le parti in
causa secondo gli estremi indicati dall’appellante.
5.6. Nella stessa direzione vanno
pure i richiami formulati dall’appellante al doc. H e all’interrogatorio del
suo titolare __________ V__________, che dovrebbero contribuire a suo dire alla
prova del fatto che essa non avrebbe attribuito alcun incarico a nessuno per le
spese e i costi anticipati oggetto della presente vertenza.
Oltre a trattarsi di
obiezioni e allegazioni troppo generiche, esse non si confrontano nemmeno in
questo caso con le argomentazioni pretorili e non spiegano perché e come queste
prove sovvertirebbero le conclusioni del primo giudice per le quali non sarebbe
stata dimostrata l’esistenza di rapporti contrattuali tra il convenuto, da un
Considerandi
lato, e gli artigiani e la __________, dall’altro, per l’esecuzione delle opere
supplementari (sentenza impugnata, consid. 4.1. pag. 5) come neppure spiegano
perché sarebbe stata provata la conclusione di un contratto di mandato per il
pagamento delle relative fatture.
Nuovamente l’appellante
espone solo una propria lettura dei fatti senza affrontare quella del querelato
giudizio, rendendo irricevibili le proprie contestazioni. Ma oltre a questo,
esse nemmeno raggiungono quel grado di concretezza necessario per poter mettere
in dubbio, dal punto di vista materiale, le conclusioni pretorili: sostenere
che dal fatto che il doc. H sia temporalmente successivo alla firma del rogito
si debba desumere che l’appellato, una volta divenuto proprietario delle PPP,
si sia attivato verso terzi per ordinare e fare eseguire le modifiche da lui
desiderate è una mera opinione di parte, oltretutto neppure così solida e
condivisibile. Alla stessa stregua, asserire - tra l’altro in forma di
riassunto inevitabilmente soggettivo della testimonianza, senza alcun
riferimento concreto alle dichiarazioni rese - che il __________ V__________
avrebbe confermato che le opere realizzate dalla sua società lo sono state
secondo il capitolato e che avrebbe confermato di non aver mai ricevuto
richieste di modifiche dal convenuto, che per tali modifiche allestiva egli
stesso schizzi e piani di dettaglio, nulla apporta alla tesi della conclusione
di un contratto di mandato per il pagamento delle mercedi.
6.
Sulla scorta di
quanto precede, dunque, a prescindere dalla loro ricevibilità, l’appello non è
stato in grado di fornire elementi tali per intaccare le conclusioni pretorili
e sovvertire la sentenza di primo grado. Di conseguenza è confermata l’assenza
di prove del pagamento delle fatture relative alle modifiche in base a un
contratto di mandato concluso dalle parti e, di riflesso - rilevato anche che
la mancata applicabilità delle norme sulla surrogazione sancita dal Pretore
aggiunto (sentenza impugnata consid. 6 pag. 7) non è stata oggetto di critica –
deve essere confermata pure la reiezione della petizione.
Stante ciò non risulta
necessario chinarsi sulle critiche mosse dall’appellante al primo giudice per
non aver ritenuto non essere stati rettamente contestati dal convenuto e,
soprattutto, non sufficientemente da lei corroborati gli importi esposti nella
petizione per le opere supplementari (sentenza impugnata consid. 5 e in
particolare 5.3, pag. 7).
7.
Ne discende che l’appello
deve essere respinto, nei limiti della sua ricevibilità.
Le spese processuali e le
ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
407'854.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale,
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono
calcolate con riferimento alla tariffa di cui all’art. 13 LTG.
Per il calcolo delle
ripetibili fa stato l’art. 11 RTar.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. L’appello
17 agosto 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 15’000.- sono poste a carico dell’appellante. Essa
rifonderà inoltre fr. 6’000.- a AO 1 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).