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Decisione

12.2020.94

Esistenza di un conbtratto di mandato

5 agosto 2021Italiano18 min

ancor più la valenza probatoria contribuiscono pure il fatto che __________ S__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.94

Lugano

5 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2018.25 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 9 novembre

2018 da

AP 1

RA 1

contro

AO

1

patrocinato da PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto

al pagamento di fr. 407'854.12 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2013;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 16 giugno

2020 ha respinto, caricando gli oneri processuali di fr. 16'500.- e le spese

della conciliazione di fr. 2'900.- all’attrice, condannata pure a versare al

convenuto fr. 13'500.- per ripetibili;

appellante l’attrice con appello 17 agosto 2020, con cui ha chiesto in via principale la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,

protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi e, in via eventuale,

di annullarla e ritornare gli atti alla Pretura per l’emanazione di una nuova

decisione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre il convenuto con risposta 30 settembre 2020 ha

postulato la reiezione integrale del gravame, con protesta di tasse, spese e

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nell’ambito

di una promozione immobiliare per la costruzione della “Residenza __________”

sulla part. n. 1958 RFD di __________, AP 1 ha venduto all’architetto AO 1, in

data 14 ottobre 2011, un appartamento e due posti rimessa nel condominio, a

quel momento ancora in costruzione, al prezzo di fr. 2'750'000.-. Le modalità

di pagamento prevedevano tre fasi: fr. 1'787'500.- da versare entro 10 giorni

dalla firma del rogito, fr. 482'000.- entro 10 giorni dalla posa delle finestre

e dei pavimenti e fr. 480'500.- al momento della consegna.

Dopo aver debitamente

pagato le prime due rate, alla richiesta 12 giugno 2012 di AP 1 di

corrispondere l’ultima frazione del prezzo di fr. 480'000.-, oltre a fr.

150’000.- quale acconto per costi supplementari, AO 1 ha solo parzialmente dato

seguito pagando, nei mesi di agosto e novembre 2012, fr. 340'000.-.

Il 6 novembre 2012 AP

1 ha spedito a AO 1 una fattura per fr. 446'175.- composti da fr. 480'000.- per

il terzo acconto, fr. 200'000.- di “Akonto Mehrkosten”, dai quali erano

stati dedotti fr. 240'000.- del pagamento del 9 agosto 2012 e aggiunti gli

interessi. In seguito, dopo il versamento di ulteriori fr. 100'000.-, in data

21 novembre 2012, la società immobiliare ha inviato una fattura aggiornata per

fr. 346'175.-. Dal canto suo AO 1, con scritto di medesima data, ha contestato

le pretese avanzate con la fattura del 6 novembre 2012 asserendo che il saldo

scoperto sarebbe di fr. 140'000.- e che tale importo sarebbe addirittura

insufficiente a coprire i costi per l’eliminazione dei difetti all’appartamento

da lui riscontrati e elencati in dettaglio.

2. Con

petizione 9 novembre 2018 - definita nei considerandi azione parziale ma senza

sostanziare l’ammontare di quello che avrebbe dovuto essere il credito

complessivo (art. 86 CPC) - AP 1, in possesso della necessaria autorizzazione

ad agire, ha convenuto in giudizio dinanzi alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Città AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 407'854.12

oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2013, importo giustificato, oltre che con

il saldo del prezzo pattuito, dalle richieste di modifiche avanzate

dall’acquirente allo studio di architettura __________ incaricato della

progettazione e direzione lavori dell’opera, che le avrebbe elaborate e poi

fatte eseguire. In particolare tali costi risultavano dalla somma di varie

mercedi: fr. 80'236.25 per opere di gessatore, fr. 75'833.55 per impianti

sanitari, fr. 5'211.90 per schermi e tende, fr. 31'910.- per rivestimenti opere

in sasso, fr. 4'666.50 per opere da falegname, fr. 19'421.20 per

l’elettricista, fr. 2'531.80 per il pittore, fr. 54'756.30 per opere da

capomastro, fr. 83'966.- per sanitari e arredo bagno e fr. 49'320.62 per

onorari dello studio di architettura __________.

Con risposta 12

febbraio 2019 AO 1 ha postulato la reiezione della petizione, asserendo che le

modifiche che egli aveva richiesto erano state proposte prima della stipula del

contratto, per cui i relativi costi dovevano essere compresi nel prezzo di

compravendita, mentre le altre opere supplementari di cui era stato chiesto

l’indennizzo non erano mai state da lui domandate né tanto meno riconosciute. A

maggior ragione tenuto conto che il contratto sottoscritto tra le parti

prevedeva che ogni lavorazione aggiuntiva avrebbe dovuto essere confermata e

accettata per iscritto, ratifica scritta che nel caso specifico non era mai

stata concessa. Inoltre, egli ha sollevato l’eccezione di prescrizione dei

crediti vantati dall’attrice e, in via sussidiaria, quella di compensazione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con

sentenza 16 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo

le spese processuali di fr. 16'500.- e quelle della procedura di conciliazione

a carico di AP 1, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere al convenuto fr.

13'500.- a titolo di ripetibili.

Richiamandosi alla

massima dispositiva e al principio attitatorio, il primo giudice ha ritenuto

che le pretese attoree dovessero essere sconfessate già per il fatto che AP 1

aveva sostenuto che i costi supplementari rivendicati erano sorti a seguito di

un incarico conferito dal convenuto direttamente, o al limite per tramite della

__________, ai singoli artigiani e alla stessa __________, sicché “i

pagamenti anticipati dall’attrice per conto del convenuto” sarebbero stati

da qualificare come versamento a favore di terzi da recuperare nella migliore

delle ipotesi nell’ambito del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti,

mentre in realtà dall’istruttoria non erano a suo avviso emersi elementi

attestanti l’esistenza di rapporti contrattuali tra il convenuto e gli

artigiani, rispettivamente la __________ che avrebbero potuto giustificare le

pretese. Ciò posto, fondandosi su quanto concordato dai contraenti con la

sottoscrizione del contratto di cui al doc. B, il primo giudice ha stabilito

che le opere di pavimentazione e quelle in sasso, i raccordi elettrici e

sanitari e la modifica della partizione della stanza avrebbero dovuto essere a

carico della venditrice.

Inoltre, considerato

che il contratto doc. D prevedeva la conferma scritta di qualsiasi prestazione

supplementare, l’assenza di consenso o ratifica in tale forma delle opere per

le quali era chiesto il pagamento, ne escludeva l’esigibilità ai sensi

dell’art. 16 CO. A questo ha pure aggiunto il fatto che gli importi rivendicati

non erano stati sufficientemente corroborati dall’attrice.

Infine il Pretore

aggiunto ha per inciso puntualizzato che l’attrice avrebbe piuttosto dovuto

fondare le proprie pretese sul contratto di mandato e non sul contratto misto

del 14 ottobre 2021.

4. Con appello

17 agosto 2020 AP 1 ha postulato in via principale la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione e, in via eventuale, il suo

annullamento con rinvio della causa all’autorità inferiore per nuova decisione,

in entrambi i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Essa ha lamentato

l’arbitrarietà delle posizioni assunte dal Pretore aggiunto nella qualifica del

rapporto giuridico su cui sarebbero state fondate le pretese, che non sarebbe

un contratto misto di compravendita e d’appalto ma un mandato, nell’aver negato

l’esistenza di un accordo tra le parti volto a rifondere all’attrice le somme

anticipate su richiesta e per conto del convenuto in ragione di almeno fr.

407'854.12, nell’aver stabilito l’esistenza di un incarico dato dall’attrice ai

vari artigiani per procedere alle modifiche e nell’aver concluso che i relativi

costi non sarebbero stati dovuti in aggiunta al prezzo di compravendita fissato

dalle parti. A indurre in errore il primo giudice vi sarebbe stata tra le altre

cose l’erronea valutazione delle prove assunte agli atti, in particolare le

testimonianze di __________ S__________, completamente trascurata, e quella di __________

G__________, che in realtà nemmeno era da considerare un teste imparziale come

invece fatto.

Con risposta all’appello

del 30 settembre 2020, AO 1 ne ha postulato la reiezione integrale, rilevando

come l’impugnativa sarebbe già irricevibile per carente motivazione, non

confrontandosi rettamente con il giudizio impugnato. Delle

contro-argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

5. Il Pretore

aggiunto ha ritenuto che l’attrice avesse allegato che i costi supplementari

per i quali ha chiesto la rifusione scaturivano da un incarico conferito

direttamente da AO 1 agli artigiani e agli architetti, sicché i pagamenti

costituirebbero un versamento a favore di terzi, da recuperare nell’ambito del

rapporto contrattuale istauratosi tra le parti. Non essendovi prova della

stipulazione di contratti tra il convenuto e gli artigiani rispettivamente gli

architetti, egli ha esaminato, escludendola, la possibilità che il credito

vantato potesse essere sorto nell’ambito del contratto di compravendita/appalto

sottoscritto il 14 ottobre 2011. Concludendo il ragionamento egli ha poi a

titolo abbondanziale puntualizzato che le pretese di indennizzo di quanto

pagato per gli interventi supplementari avrebbero potuto essere avanzate sulla

scorta di un contratto di mandato concluso dal convenuto con l’attrice a tale

fine, soluzione proposta tuttavia solo nel memoriale conclusivo e, soprattutto,

che non ha trovato conferma nelle tavole istruttorie.

5.1. AP 1 sostiene con l’appello

che il Pretore aggiunto ha a torto qualificato come contratto misto il rapporto

giuridico sorto tra le parti con oggetto le pretese avanzate con la petizione,

omettendo di chinarsi sulla possibilità che invece si fosse trattato di un

contratto di mandato, che anch’egli ha definito “opportuna intuizione

giuridica nel suo memoriale conclusivo”. In realtà, oltre al fatto che

l’applicazione del diritto deve essere effettuata d’ufficio dal giudice, e non

in base alle allegazioni delle parti, secondo il principio iura novit curia,

sicché non risulterebbe decisivo il momento della sua tematizzazione,

egli

non si sarebbe avveduto del fatto che già nella replica era indicato che “il

pagamento delle fatture secondo il doc. C da parte dell’attrice, che ha

anticipato questi pagamenti per conto del convenuto, si qualifica quale

mandato” (replica 29 maggio 2019, pag. 7), sicché nemmeno entrerebbe in

considerazione il tema dell’applicazione sorprendente di una norma di diritto (Trezzini, Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, n. 7 e 7a ad art. 57).

Secondo l’appellante

infatti, dalla corretta valutazione della testimonianza di __________ S__________,

dall’interrogatorio (di AO 1), dal doc. H e dalla testimonianza di __________ G__________,

se valutate nel loro insieme, risulterebbe che per le spese e i costi anticipati

da AP 1 oggetto della presente causa non sarebbe stato attribuito alcun

incarico da parte sua. Inoltre dall’analisi dei documenti, in special modo il

doc. H, posteriore al rogito, emergerebbe che il convenuto, una volta divenuto

proprietario delle PPP, si sarebbe direttamente e personalmente attivato verso

terzi per ordinare e fare eseguire le modifiche al suo appartamento rispetto ai

piani iniziali. In prima battuta, poi, i relativi costi sarebbero stati coperti

dalla società attrice, poiché l’acquirente aveva chiesto al suo amministratore

unico __________ V__________ di anticiparli. Su queste basi sarebbe quindi

sorto un valido rapporto di mandato in forza del quale l’appellante ha

effettivamente anticipato su richiesta e per conto dell’appellato le somme di

denaro di cui postula la rifusione.

5.2. Se, da un lato, è corretto

che la qualifica giuridica di un rapporto contrattuale deve essere vagliata

d’ufficio dal giudice (art. 57 CPC; STF 4A_341/2018 del 15 aprile 2019 consid.

4.2.1), l’appellante si sbaglia quando sostiene che il Pretore aggiunto ha

escluso l’ipotesi del mandato perché proposta tardivamente, avendola egli invece

respinta in quanto non debitamente comprovata.

Risulta pertanto

determinante appurare se in base a quanto argomenta l’appellante sia possibile

concludere per il conferimento diretto da parte del convenuto o dello studio di

architettura agli artigiani degli incarichi per i lavori supplementari e per

l’esistenza di un contratto di mandato tra le parti in causa concernente il

loro pagamento.

5.3. Richiamandosi alla

deposizione del teste __________ G__________ sostenendo che egli avrebbe

sostanzialmente confermato la sua tesi, l’appellante non va oltre la semplice

esposizione soggettiva e quindi parziale dei contenuti delle sue dichiarazioni,

senza indicare quali di queste esattamente dovrebbero fungere da fondamento per

l’accertamento dei fatti e, soprattutto, senza confrontarsi con ciò che il

primo giudice ha riportato nella sentenza, in special modo ai consid. n. 4.1. e

4.2., e con le conclusioni che ne ha tratto.

In modo particolare, AP 1

non spiega perché sarebbe errato desumere dalle frasi “committente era la AP

1” e “Preciso che la

committente è sempre stata la AP 1” che

esse smentiscono la versione dei fatti proposta da __________ V__________

(ribadita nel suo interrogatorio rogatoriale) e confermano quella del

convenuto. Rispettivamente non chiarisce perché sarebbe sbagliato

l’accertamento del Pretore aggiunto in base al quale per la ricostruzione dei

fatti sarebbe determinante che “secondo il teste G__________ (…) l’attrice

avrebbe conferito gli incarichi agli artigiani dietro impulso delle modifiche

costruttive sollecitate dal convenuto”, sicché la versione dei fatti

proposta dall’attrice nei suoi allegati introduttivi per la quale gli artigiani

sarebbero stati incaricati a sua insaputa dei lavori aggiuntivi non troverebbe

conferma (sentenza consid. 4.2).

La censura risulta quindi

essere, oltre che irricevibile (art. 311 CPC), troppo generica per riuscire a

intaccare le valutazioni pretorili.

5.4. Sempre con riferimento alla

testimonianza di __________ G__________, la contestazione d’appello circa la

questione della mancata valutazione della sua parzialità dovuta alla causa che

lo ha visto in precedenza opposto a AP 1, si esaurisce nell’enunciazione degli

indiscussi principi, poiché essa non va oltre l’affermare che la deposizione va

ponderata con prudenza e raffrontata agli altri riscontri probatori, senza

illustrare quali delle sue dichiarazioni risulterebbero viziate.

Anche

su questo punto l’appello dev’essere quindi dichiarato irricevibile.

5.5. Per quanto concerne le

critiche alla mancata presa in considerazione della deposizione del teste __________

S__________, è vero che il Pretore aggiunto non ne ha tenuto conto. Nondimeno,

questa omissione non ha conseguenze concrete sull’esito della causa.

A tal proposito, va

anzitutto premesso come il teste in questione fosse il rappresentante in Ticino

di __________ V__________, avesse funto da rappresentante di AP 1 nell'acquisto

del fondo su cui è stata poi edificata la residenza __________ e fosse stato da

essa incaricato di fungere da supervisore nell’ambito di tale operazione

immobiliare per tutti gli aspetti legati alla costruzione (verbale 4 febbraio

2020, pag. 2). Questo suo forte legame con la parte attrice e il suo titolare

non consente di ritenerlo un teste completamente neutrale e imparziale e impone

dunque maggiore cautela nella valutazione delle sue dichiarazioni.

Ciò posto, contrariamente

alla tesi dell’appellante, la deposizione di __________ S__________ non

consente di accertare alcunché in merito all’esistenza di un contratto di

mandato tra le parti e neppure di chiarire le modalità con cui le opere

aggiuntive in discussione sono state ordinate ed eseguite. Egli non ha in

effetti saputo dire nulla di concreto e risolutivo in merito a come si sono

svolti i fatti qui controversi, essendo le sue dichiarazioni al proposito state

ondivaghe e incerte.

Soprattutto in relazione alla commissione

dei lavori supplementari da parte di AP 1, egli ha infatti dapprima asserito

che non gli risultava che fossero state formulate dal convenuto richieste oltre

a quelle per le camere da letto, per poi sostenere che per quanto ne sapeva la

ditta non era stata da questi incaricata direttamente di fare qualcosa oltre a

ciò che era stato stabilito nel contratto di cui al doc. D, confermando poi di

non saper dire chi aveva ordinato cosa e di non ricordare che AP 1 aveva commissionato

Fatti

i lavori e infine sostenere “ripensandoci sono anzi certo di questa

circostanza” (che l’attrice non aveva commissionato gli interventi di cui

al doc. C, n.d.r.).

La carenza di linearità e

chiarezza nonché l’assenza di un motivo plausibile che possa giustificare un

simile comportamento del testimone, impediscono di fare affidamento su una di

queste frasi piuttosto che sull’altra.

Inoltre, a indebolirne

ancor più la valenza probatoria contribuiscono pure il fatto che __________ S__________

ha dichiarato di non avere mai visto prima il doc. H e quello che parte delle

circostanze da lui riportate non sono frutto di percezione diretta ma, come

egli stesso ha ammesso (verbale 4 febbraio 2020, pag. 3), conosciute per

sentito dire, da __________ V__________.

In ogni modo, non è dato

comprendere come dal doc. C (comprendente in particolare due preavvisi di

pagamento, una liquidazione finale dell’impresa di gessatura e una conferma

d’ordine della ditta __________) si possa dedurre “… chi ha ordinato che

cosa” (per riprendere i termini del teste __________ S__________) e di

riflesso come detta testimonianza possa servire per sorreggere la tesi

dell’esistenza di un mandato.

In definitiva, quindi,

nonostante il primo giudice non abbia menzionato le dichiarazioni di __________

S__________ e nemmeno spiegato il perché di tale omissione, anche tenendo conto

di quanto da lui deposto, non è possibile per i motivi qui esposti trarre alcun

elemento a favore dell’esistenza di un contratto di mandato tra le parti in

causa secondo gli estremi indicati dall’appellante.

5.6. Nella stessa direzione vanno

pure i richiami formulati dall’appellante al doc. H e all’interrogatorio del

suo titolare __________ V__________, che dovrebbero contribuire a suo dire alla

prova del fatto che essa non avrebbe attribuito alcun incarico a nessuno per le

spese e i costi anticipati oggetto della presente vertenza.

Oltre a trattarsi di

obiezioni e allegazioni troppo generiche, esse non si confrontano nemmeno in

questo caso con le argomentazioni pretorili e non spiegano perché e come queste

prove sovvertirebbero le conclusioni del primo giudice per le quali non sarebbe

stata dimostrata l’esistenza di rapporti contrattuali tra il convenuto, da un

Considerandi

lato, e gli artigiani e la __________, dall’altro, per l’esecuzione delle opere

supplementari (sentenza impugnata, consid. 4.1. pag. 5) come neppure spiegano

perché sarebbe stata provata la conclusione di un contratto di mandato per il

pagamento delle relative fatture.

Nuovamente l’appellante

espone solo una propria lettura dei fatti senza affrontare quella del querelato

giudizio, rendendo irricevibili le proprie contestazioni. Ma oltre a questo,

esse nemmeno raggiungono quel grado di concretezza necessario per poter mettere

in dubbio, dal punto di vista materiale, le conclusioni pretorili: sostenere

che dal fatto che il doc. H sia temporalmente successivo alla firma del rogito

si debba desumere che l’appellato, una volta divenuto proprietario delle PPP,

si sia attivato verso terzi per ordinare e fare eseguire le modifiche da lui

desiderate è una mera opinione di parte, oltretutto neppure così solida e

condivisibile. Alla stessa stregua, asserire - tra l’altro in forma di

riassunto inevitabilmente soggettivo della testimonianza, senza alcun

riferimento concreto alle dichiarazioni rese - che il __________ V__________

avrebbe confermato che le opere realizzate dalla sua società lo sono state

secondo il capitolato e che avrebbe confermato di non aver mai ricevuto

richieste di modifiche dal convenuto, che per tali modifiche allestiva egli

stesso schizzi e piani di dettaglio, nulla apporta alla tesi della conclusione

di un contratto di mandato per il pagamento delle mercedi.

6.

Sulla scorta di

quanto precede, dunque, a prescindere dalla loro ricevibilità, l’appello non è

stato in grado di fornire elementi tali per intaccare le conclusioni pretorili

e sovvertire la sentenza di primo grado. Di conseguenza è confermata l’assenza

di prove del pagamento delle fatture relative alle modifiche in base a un

contratto di mandato concluso dalle parti e, di riflesso - rilevato anche che

la mancata applicabilità delle norme sulla surrogazione sancita dal Pretore

aggiunto (sentenza impugnata consid. 6 pag. 7) non è stata oggetto di critica –

deve essere confermata pure la reiezione della petizione.

Stante ciò non risulta

necessario chinarsi sulle critiche mosse dall’appellante al primo giudice per

non aver ritenuto non essere stati rettamente contestati dal convenuto e,

soprattutto, non sufficientemente da lei corroborati gli importi esposti nella

petizione per le opere supplementari (sentenza impugnata consid. 5 e in

particolare 5.3, pag. 7).

7.

Ne discende che l’appello

deve essere respinto, nei limiti della sua ricevibilità.

Le spese processuali e le

ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

407'854.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale,

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono

calcolate con riferimento alla tariffa di cui all’art. 13 LTG.

Per il calcolo delle

ripetibili fa stato l’art. 11 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L’appello

17 agosto 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 15’000.- sono poste a carico dell’appellante. Essa

rifonderà inoltre fr. 6’000.- a AO 1 a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).