12.2020.95
Appalto - mercede
21 aprile 2021Italiano34 min
l’accertamento reso dal giudice di prime cure nel consid. F, sta di fatto che essa,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.95
Lugano
21 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.33 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 25
ottobre 2017 da
AP
1
rappr.
da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 178'919.95 oltre
interessi al 5% dal 26 giugno 2016, interessi poi rivendicati con la replica a
far tempo dal 17 giugno 2016, e il rigetto in via definitiva, limitatamente a
questa somma, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Locarno, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione
della petizione, e che il Pretore con decisione 29 maggio 2020
ha respinto;
appellante l'attrice con
appello 24 agosto 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 15 ottobre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 28 luglio / 3 agosto / 24
agosto 2015 (doc. C), retto dalle norme SIA 118, AO 1, rappresentata dalla
direzione lavori __________ (in seguito anche: DL), ha appaltato a AP 1, per un
importo che in base al capitolato era stato stimato in fr. 348'857.95 IVA
inclusa, le opere di pavimentazione nell’ambito
dell’edificazione della centrale termica a cippato di __________.
Al termine dei lavori, tra le parti è sorta una controversia
sulla mercede da pagare, la committente avendo sostenuto che gli importi dovuti
fossero quelli concordati nella fattura 10 dicembre 2015 (doc. 11) poi
completati dalle ulteriori ammissioni da lei espresse con scritto 21 dicembre
2016 (doc. 16), l’appaltatrice
avendo invece sostenuto che le sue spettanze fossero quelle contenute nella
liquidazione 25 maggio 2016 (doc. E).
2. Con petizione 25
ottobre 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
K), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna, per
ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 178'919.95 oltre interessi al 5%
dal 26 giugno 2016, interessi poi rivendicati con la replica a far tempo dal 17
giugno 2016, e il rigetto in via definitiva, limitatamente a questa somma,
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno (doc. J).
Essa, in estrema sintesi, ha rilevato che a fronte delle opere da lei eseguite
di fr. 433'393.65 arrotondati IVA inclusa (lavori a regia fr. 7'948.42, prove
fr. 907.20, impianto di cantiere fr. 25'272.-, demolizioni fr. 1'040.31, fosse
di scavo e movimenti di terra fr. 17'064.59, strati di fondazione fr.
52'229.39, selciati, lastricati e delimitazioni fr. 31'250.34, pavimentazioni
fr. 99'759.43, canalizzazioni e opere di prosciugamento fr. 61'213.91, opere di
calcestruzzo eseguite sul posto fr. 32'749.48 e opere fuori contratto fr.
103'958.53) le erano stati corrisposti unicamente fr. 254'473.70 IVA inclusa.
La convenuta si è opposta alla
petizione, osservando che la controparte poteva fatturarle solo fr. 282'748.60
arrotondati IVA inclusa (lavori a regia fr. 6'933.60, prove fr. 907.20,
impianto di cantiere fr. 25'272.-, demolizioni fr. 1'312.79, fosse di scavo e
movimenti di terra fr. 16'243.20, strati di fondazione fr. 28'095.98, selciati,
lastricati e delimitazioni fr. 30'302.64, pavimentazioni fr. 77'348.41,
canalizzazioni e opere di prosciugamento fr. 42'359.76, opere di calcestruzzo
eseguite sul posto fr. 31'330.80 e opere fuori contratto fr. 22'642.20) e che
dal saldo a suo favore di fr. 28'274.90 IVA inclusa, da ridurre poi a fr.
25'156.86 (costi energia elettrica fr. 1'309.02, assicurazione “Bauwesen”
fr. 1'309.02 e pannello pubblicitario fr. 500.-), dovevano essere dedotti altri
fr. 33'000.- (sovrapprezzo applicatole dall’Azienda forestale fr. 1'500.- e penale
per ritardo fr. 31'500.-).
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 29 maggio 2020, ha respinto la petizione (dispositivo n.
1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.-, le spese di fr. 545.- e le
spese della procedura di conciliazione di fr. 1'500.-, a carico dell’attrice,
tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 16’000.- per ripetibili
(dispositivo n. 2). Egli ha in sostanza ritenuto che l’attrice non avesse
dimostrato di aver fornito opere previste nel contratto e a regia in quantità
superiore rispetto a quanto ammesso dalla controparte, né di poter fatturare,
in tale misura, eventuali opere fuori contratto. E ha rilevato che dal saldo
riconosciutole dalla convenuta, di fr. 25'156.86 (recte: fr. 28'274.90 IVA
inclusa), quest’ultima aveva validamente opposto in compensazione le sue
contropretese di fr. 25’500.- (sovrapprezzo applicatole dall’Azienda forestale
fr. 1'500.- e penale per ritardo fr. 24’000.-) nonché i costi per energia
elettrica dello 0.5%, per assicurazione “Bauwesen” dello 0.5% e per
pannello pubblicitario di fr. 500.-.
4. Dell’appello 24
agosto 2020 dell’attrice, che ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi, e della risposta 15 ottobre 2020 della convenuta, che ha invece postulato
la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se e
per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Prima di passare in
rassegna le singole pretese azionate dall’attrice, è sin d’ora opportuno
evidenziare che il Pretore, nell’esporre i fatti, aveva accertato che la
convenuta “contesta in particolare i bollettini giornalieri e a regia
prodotti da controparte, poiché non le sarebbero mai stati sottoposti per
approvazione durante l’edificazione e, infatti, non sono controfirmati per
riconoscimento, sicché l’attrice non avrebbe comprovato né i maggiori
quantitativi per le opere a contratto, né i supplementi, né le opere a regia
fatturate il 25 maggio 2016 (risposta, ad 15 p. 6 e ad 23-28 p. 7; duplica, ad
10 p. 4-6, ad 15 n. 35 p. 8 e ad 22-28 p. 9; conclusioni, ad 8 p. 12-14)” (sentenza
consid. F p. 7).
5.1. In questa sede
l’attrice ha invero dato atto che “ai considerandi da A a F la querelata
decisione ripercorre i fatti e le posizioni delle parti in modo per il vero
assai asettico e distanziato, e quindi nel complesso assai correttamente”
(appello p. 11), ritenendo comunque di dover fare alcune precisazioni con
riferimento ai consid. C e E (appello p. 11 seg.), ma non al consid. F. Nel
prosieguo del suo esposto essa, in alcuni passaggi, ha tuttavia dato
l’impressione di non condividere del tutto l’accertamento pretorile contenuto
nel menzionato consid. F, laddove aveva rilevato che “le contestazioni non
vertono sulle misure, ma bensì sul riconoscimento o meno delle prestazioni per
Fatti
i lavori supplementari, la cui esecuzione in quanto tale non è contestata”
(appello p. 13) e laddove, riferendosi ai bollettini giornalieri da lei versati
agli atti (doc. N-Q), aveva aggiunto che “farli accertare peritalmente non
aveva senso, giacché nessuno ha contestato che quei lavori e quelle prestazioni
erano state fatte, ma solo che erano dovute” (appello p. 27 seg.).
5.2. Sennonché, ammesso -
ma non concesso - che in tal modo l’attrice avesse inteso censurare
l’accertamento reso dal giudice di prime cure nel consid. F, sta di fatto che essa,
in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha
assolutamente spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto
quell’accertamento sarebbe stato sbagliato. La sua eventuale censura in tal
senso sarebbe dunque stata irricevibile.
6. Con riferimento alle
opere previste nel contratto - e meglio le prove, l’impianto di cantiere, le
demolizioni, le fosse di scavo e movimenti di terra, gli strati di fondazione,
i selciati, lastricati e delimitazioni, le pavimentazioni, le canalizzazioni e
opere di prosciugamento, le opere di calcestruzzo eseguite sul posto (azionate
dall’attrice in ragione di fr. 321'486.70 e ammesse della convenuta in ragione
di fr. 253'172.80, con una differenza dunque di fr. 68'313.90) - il Pretore ha
rammentato che le stesse non dovevano essere remunerate in base ai quantitativi
teorici risultanti dai piani, ma in base alle quantità effettivamente fornite.
Ciò posto, egli ha accertato che l’attrice, dopo aver ritenuto non determinanti
i quantitativi riconosciuti della convenuta, quelli oggetto dei doc. 11 e 16,
aveva ammesso che i quantitativi da lei invece rivendicati, quelli oggetto del
doc. E, non erano stati rilevati e discussi in contraddittorio. Atteso che i
computi posti alla base degli stessi non erano stati versati agli atti e che
comunque, quand’anche fossero costituiti dalle schede giornaliere prodotte alla
rinfusa e in maniera poco comprensibile al doc. E, non erano stati accertati
peritalmente, ha concluso che l’attrice non aveva provato di aver fornito
quantità superiori rispetto a quelle riconosciute dalla controparte.
6.1. In questa sede
l’attrice ha contestato che le schede giornaliere sarebbero state prodotte alla
rinfusa e in maniera poco comprensibile al doc. E e ha ritenuto “sorprendente”
e “non pertinente” la conclusione pretorile riassunta sopra, evidenziando,
come già si è accennato, che “le contestazioni non vertono sulle misure, ma
bensì sul riconoscimento o meno delle prestazioni per i lavori supplementari,
la cui esecuzione in quanto tale non è contestata” (appello p. 13).
6.2. La censura deve senz’altro
essere disattesa.
Essa è innanzitutto
irricevibile in ordine, visto e considerato che l’attrice, in violazione del
suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato, oltretutto
indicando le risultanze istruttorie che confermerebbero la sua tesi, per quali
ragioni di fatto o di diritto l’opposta argomentazione resa dal giudice di
prime cure sarebbe stata errata e con ciò da correggere.
Essa sarebbe comunque
stata destinata all’insuccesso anche nel merito, atteso che le schede giornaliere
allegate al doc. E erano effettivamente state prodotte alla rinfusa e in
maniera poco comprensibile, e che soprattutto la convenuta, già per il solo
fatto di aver sostenuto che i quantitativi corretti e definitivi fossero quelli
a suo tempo concordati nella fattura di cui al doc. 11, aveva implicitamente
contestato i maggiori quantitativi esposti nel doc. E (risposta p. 3 segg.,
duplica p. 3 segg.).
6.3. Si aggiunga, per
completezza di motivazione, che la questione della retribuzione delle maggiori
opere previste nel contratto, ancorché formalmente rientrante nelle domande
attoree, oltre a non essere stata provata da parte dell’attrice, nemmeno
risultava aver fatto oggetto di sufficienti allegazioni, né in prima né in
seconda istanza, ove le stesse non erano state né descritte né quantificate:
assai emblematico, a tale proposito, è il fatto che l’attrice, ribadendo quanto
addotto negli allegati preliminari (“le opere fuori contratto e quelle
supplementari sono quelle elencate alle pagine nn. 88 a 95 della liquidazione
finale 25 maggio 2016 (doc. E)” (replica p. 4), abbia per finire affermato
che “la diatriba è essenzialmente da ricondurre a delle opere supplementari,
in parte commissionate alla convenuta, in parte resesi inevitabili in ragione
di particolari modalità di esecuzione, la posa a mano di parte di asfaltatura,
e di errori di fornitura di bordure” (conclusioni p. 4, appello p. 4),
ritenuto che per “opere supplementari commissionate dalla convenuta”
essa intendeva quelle di cui alle posizioni “opere fuori contratto” n. 1-4, 10
e 11 a p. 88, 89 e 95 del doc. E (conclusioni p. 11), per “opere
supplementari resesi necessarie in ragione delle modalità di esecuzione”
intendeva quelle di cui alle posizioni “opere fuori contratto” n. 6-9 a p.
91-94 del doc. E (conclusioni p. 11 segg.) e per “opere supplementari resesi
necessarie in ragione di errori nella sfera di responsabilità della committenza”
intendeva quella di cui alla posizione “opere fuori contratto” n. 5 a p. 90 del
doc. E (conclusioni p. 14 segg.). E del resto nell’appello l’attrice si è in
sostanza espressa unicamente sulla mercede per le opere fuori contratto e
sull’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.
7. Il Pretore ha
respinto la pretesa attorea relativa alle opere a regia (azionate dall’attrice
in ragione di fr. 7'948.42 e ammesse della convenuta in ragione di fr.
6'933.60, con una differenza dunque di fr. 1'014.82). Egli ha ritenuto che
l’attrice il 3 e il 29 settembre 2015 (doc. 21 e M) aveva ammesso di non aver eseguito
alcuna opera a regia. E ha quindi aggiunto che neppure potevano essere
riconosciute le opere a regia da lei asseritamente eseguite dopo il 29
settembre 2015, visto che i relativi bollettini non erano stati sottoscritti
dalla direzione lavori e considerato che l’attrice non aveva provato
peritalmente che le opere non fossero comprese nel capitolato e che delle
stesse non fosse stato possibile discutere già il 10 dicembre 2015.
7.1. In questa sede
l’attrice si è limitata a evidenziare che il fatto che essa nel verbale di
cantiere del 29 settembre 2015 (doc. M) avesse ammesso di non aver eseguito
alcuna opera a regia non escludeva ancora “che non vi fossero state
ordinazioni supplementari, come in seguito è stato dimostrato e in parte
persino ammesso e, soprattutto, dimentica che al punto 8, pag. 3, il signor A__________
__________ (A__________) aveva preannunciato il problema legato alla posa delle
bordure consegnate con i fori difformi rispetto al progetto, e che questo stava
comportando un ingente lavoro supplementare” (appello p. 13).
7.2. La censura, per altro
riferita alle opere fuori contratto e meglio a quella di cui alla posizione n.
5 (cfr. consid. 8.2.3) e non invece alle regie, dev’essere dichiarata
irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e
considerato che l’attrice non ha assolutamente spiegato per quali ragioni di
fatto o di diritto l’assunto del giudice di prime cure sarebbe stato errato e
con ciò da correggere.
7.3. Si aggiunga, per
completezza di motivazione, che nemmeno la questione della retribuzione delle
maggiori opere a regia, sia pure formalmente rientrante anch’essa nelle domande
attoree, risultava aver fatto oggetto di sufficienti allegazioni e prove da
parte dell’attrice, né in prima né in seconda istanza. Sul tema si può
senz’altro rinviare a quanto si è già detto al precedente consid. 6.3.
8. Il Pretore,
riferendosi alla pretesa attorea relativa alle 11 opere eseguite fuori
contratto (azionata dall’attrice in ragione di fr. 103'958.53 e ammessa della
convenuta in ragione di fr. 22'642.20, con una differenza dunque di fr.
81'316.33), ha ritenuto che l’attrice, che per altro il 3 e il 29 settembre
2015 (doc. 21 e M) aveva ammesso di non averne eseguite, non avesse in generale
dimostrato la loro necessità e la loro accettazione da parte della convenuta. Passando
poi a esaminare le singole prestazioni, oltre ad aver implicitamente respinto
le maggiori pretese di cui alle posizioni n. 1-4, 6, 10 e 11, ha concluso
esplicitamente anche per l’infondatezza di quelle di cui alle posizioni n. 5 e
7-9.
8.1. In questa sede
l’attrice ha sostenuto che “tutte le opere supplementari di cui si discute
sono state richieste, o esplicitamente, o per esigenze tecniche, e quindi
accettate senza alcun tipo di riserva, per cui la loro remunerazione di per sé
è data” e che “anche ammesso e non concesso che non fossero state richieste
e/o resesi necessarie da esigenze tecniche, sono state indubitabilmente fornite
… e accettate senza riserve: l’appellata era seguita da uno studio d’ingegneria
che fungeva da DL e seguiva costantemente ogni fase dei lavori con diversi
ingegneri. Tanto basta perché tutte le opere supplementari siano da riconoscere
anche senza accordi scritti o bollettini di lavoro controfirmati dalla
committenza o dalla DL” (appello p. 18). Ha pertanto ribadito il buon
fondamento di tutte le 11 opere fuori contratto da lei eseguite.
8.2. Il fatto che la
direzione lavori, costantemente presente nel cantiere, possa aver
implicitamente accettato l’esecuzione di diverse opere fuori contratto
segnatamente di quelle relative ai nuovi interventi (posizioni n. 1-4, 6 e
9-11), non però i supplementi di prezzo esposti per altre opere già previste
nel contratto (posizioni n. 5 e 7-8), non implica però ancora l’accoglimento
delle pretese ora azionate dall’attrice.
In merito alle singole
posizioni, si osserva quanto segue:
8.2.1. Le parti concordano
(cfr. doc. E p. 88, doc. 11 p. 9) che per la fornitura e posa di un chiusino
tipo “Gattik” senza zoccolo in CLS della ditta N__________ n. 9830/2.03
(posizione n. 1) e per la fornitura e posa di un chiusino in ghisa tipo BGS
318-100/60 (posizione n. 2) l’attrice possa pretendere fr. 1'566.- (fr. 1'450.-
+ IVA), rispettivamente fr. 1'706.40 (fr. 1'580.- + IVA).
8.2.2. Per la messa a
disposizione di un WC da cantiere compreso di pulizia settimanale (posizione n.
3) e per la fornitura e posa di una canaletta tipo ACO Drain V 200 compresa
griglia in ghisa carrozzabile D 400 e testate di chiusura (posizione n. 4)
l’attrice ha preteso fr. 1'620.- (fr. 1'500.- + IVA, cfr. doc. E p. 88),
rispettivamente fr. 10'737.90 (fr. 9'942.50 + IVA, cfr. doc. E p. 89).
Entrambe le pretese, che
per altro la convenuta aveva a suo tempo riconosciuto in misura anche maggiore
(e meglio in ragione di fr. 2'500.- + IVA, rispettivamente di fr. 10'185.- +
IVA, cfr. doc. 11 p. 9), possono senz’altro essere accolte.
8.2.3. A titolo di supplemento
di prezzo per la difficoltà della posa della bordura in acciaio per un presunto
errato diametro del foro (di 20 mm, anziché di 25 mm) fornito (posizione n. 5),
l’attrice ha preteso fr. 54’000.- (fr. 50’000.- + IVA, cfr. doc. E p. 90 e N).
8.2.3.1. Per il Pretore, la
spiegazione fornita dal direttore dei lavori F__________ __________, secondo
cui dai documenti forniti prima dell’offerta era chiaro, logico e conforme
all’arte, che il diametro del foro della bordura fornita fosse corretto per cui
l’attrice aveva in realtà sbagliato la sua valutazione iniziale (verbali 18
febbraio 2019 p. 8 seg. e 16 settembre 2019 p. 3), appariva ragionevole e
conforme agli atti, mentre l’attrice non aveva dimostrato la bontà e la
legittimità del sistema da lei inizialmente previsto, che presupponeva che il
diametro del foro della bordura e nel cemento fossero entrambi di 25 mm: in
particolare nei piani (doc. 25) il diametro del foro delle bordure era indicato
di 20 mm, mentre in 25 mm era indicato il foro nel cemento; inoltre,
quand’anche non fossero state fornite indicazioni sulle dimensioni del foro delle
bordure, la pretesa dell’attrice di poter eseguire nel cemento un foro
attraverso la bordura non appariva conforme alle regole dell’arte, poiché
eseguire il foro attraverso la bordura aumentava il rischio di rovinarla e
soprattutto poiché, se si inseriva una vite (una barra filettata) in un foro
che era più largo (anche se il foro nel cemento era riempito con cemento
chimico per tener ferma la barra) tra la bordura e la barra, nella parte
superiore della barra, ci sarebbe sempre stato un certo agio e la bordura
avrebbe potuto muoversi; infine dal verbale della riunione di cantiere del 29
settembre 2015 (doc. M) risultava sì che l’attrice aveva fatto presente alla
convenuta il problema e meglio che “a suo avviso i fori presenti
risulterebbero difformi rispetto al progetto e questa non conformità ha
comportato un lavoro supplementare”, ma risultava pure che la direzione dei
lavori si era riservata di verificare e aveva chiesto di “formalizzare le
pretese tramite lettera”, senza però che l’attrice avesse dato seguito a
tale richiesta (teste A__________ __________ verbale 18 febbraio 2019 p. 4),
fermo restando che in seguito la direzione lavori, ritenendo non vi fossero
errori e/o incongruenze tra i piani e il materiale fornito, aveva per finire
respinto la pretesa in occasione della discussione del 10 dicembre 2015 (teste
F__________ __________ verbali 18 febbraio 2019 e 16 settembre 2019). Di qui la
reiezione della stessa.
8.2.3.2. In questa sede l’attrice
ha ribadito che il diametro dei fori delle bordure consegnate dalla ditta
fornitrice incaricata dalla convenuta era troppo piccolo, essendo risultato di
20 mm anziché di 25 mm, ciò che a suo dire aveva reso necessario “un enorme
lavoro di ripetuto spostamento delle bordure - per ogni singola bordura - e di
correzione a mano” (appello p. 6 e 20). La circostanza, già evincibile dai
piani (doc. 23.1 e 25), era stata confermata dai suoi dipendenti R__________ __________
(verbale 21 maggio 2019 p. 2) e D__________ __________ (verbale 20 maggio 2019
p. 5), che oltretutto, diversamente dal direttore dei lavori F__________ __________,
erano disinteressati all’esito della lite. Quand’anche poi, come rilevato da
quest’ultimo teste, il diametro di 25 mm indicato nei piani fosse
effettivamente riferito al foro nel cemento, quello della bordura non avrebbe
in ogni caso potuto essere di soli 20 mm, perché comunque non sarebbe poi stato
possibile forare in corrispondenza il cemento con delle barre filettate del
diametro di 20 mm, essendo evidente che, per entrare, la barra doveva avere un
diametro leggermente inferiore a quello del foro e che quindi un foro di 20 mm
per le bordure sarebbe comunque stato insufficiente.
8.2.3.3. La pretesa dell’attrice
non può trovare accoglimento.
L’attrice, gravata
dell’onere della prova, non ha innanzitutto dimostrato che in base al contratto
il diametro dei fori delle bordure da posare dovesse essere di 25 mm e che
comunque il fatto che il diametro dei fori delle bordure fornite fosse stato di
soli 20 mm avesse imposto una modalità di esecuzione diversa rispetto a quella
prevista contrattualmente. Dai piani denominati “dettaglio 1: fissaggio
bordura in acciaio alla soletta” (doc. 23.1) e “bordure tipo 2.1/2/3 -
sezione AA” (doc. 25) non è innanzitutto possibile stabilire, senza il parere
di un tecnico neutrale, se con l’indicazione “Ø FORO 25 mm” s’intendesse
il diametro del foro della bordura oppure il diametro del foro nel cemento (e,
in tal caso, anche di quello della bordura). All’interpretazione di quei piani
in quest’ultimo senso resa dai suoi dipendenti R__________ __________ (verbale
21 maggio 2019 p. 2) e D__________ __________ (verbale 20 maggio 2019 p. 5) si
contrappone poi la loro interpretazione in senso opposto resa dal direttore dei
lavori F__________ __________, il quale non può essere considerato
inattendibile o comunque meno attendibile rispetto agli altri due per il solo
fatto che costoro non lavorano più per l’attrice e anzi il primo era anche in
Considerandi
lite con lei, mentre che lui era intervenuto nel cantiere in qualità di
direttore dei lavori. Oltretutto l’interpretazione di quest’ultimo risulta
maggiormente verosimile, per tre ragioni: da una parte, siccome l’indicazione completa
nei piani (“Ø FORO 25 mm PROF. 200 mm”, nel doc. 23.1, “Ø FORO 25 mm,
PROF. 180 mm”, nel doc. 25) menzionava anche la profondità di 200 / 180 mm,
che per l’appunto era quella del foro nel cemento; dall’altra, per il fatto che
è incontestabile che il diametro del foro del cemento, nel quale oltre alla
barra filettata del diametro di 20 mm doveva essere inserito anche del cemento
chimico di circa 2 mm (teste R__________ __________, verbale 21 maggio 2019 p.
2), doveva forzatamente essere superiore a 20 mm (teste R__________ __________,
verbale 21 maggio 2019 p. 2), mentre che, non dovendosi inserire del cemento
chimico tra la barra filettata del diametro di 20 mm e il foro della bordura,
il diametro di quest’ultima poteva essere di 20 mm (nuovo e con ciò
irricevibile ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC è l’assunto dell’attrice secondo
cui la barra filettata e il foro della bordura non potessero avere lo stesso
diametro); e infine per il fatto che l’attrice, oltre a non aver preteso che
per “correzione a mano” (appello p. 6 e 20) s’intendesse che il foro
delle bordure aveva dovuto essere allargato, nemmeno aveva censurato l’assunto
pretorile secondo cui la modalità esecutiva di effettuare nel cemento un foro
attraverso la bordura, da lei inizialmente auspicata, non appariva conforme
alle regole dell’arte, poiché praticare il foro attraverso la bordura avrebbe
aumentato il rischio di rovinarla e soprattutto poiché, se si inseriva una vite
(una barra filettata) in un foro che era più largo (anche se il foro nel cemento
era riempito con cemento chimico per tener ferma la barra) tra la bordura e la
barra, nella parte superiore della barra, ci sarebbe sempre stato un certo agio
e la bordura avrebbe potuto muoversi.
È in ogni caso a ragione
che la convenuta ha osservato che i rapporti giornalieri attestanti l’entità
della pretesa (doc. N) non erano mai stati sottoposti e/o sottoscritti dalla
direzione lavori, sicché l’estensione delle prestazioni asseritamente svolte dall’attrice,
che per altro fino al 10 dicembre 2015 erano state da lei rivendicate solo in
misura assai ridotta e meglio in ragione di fr. 18'000.- + IVA (cfr. doc. 7),
avrebbe dovuto essere confermata in altro modo, segnatamente facendo esperire
una perizia giudiziaria, rispettivamente sentendo in qualità di testi i
lavoratori che avevano svolto quei lavori. L’attrice ha invece unicamente
provato che i rapporti giornalieri, da cui D__________ __________ aveva poi
calcolato il supplemento (testi A__________ __________ verbale 18 febbraio 2019
p. 4 e D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5), erano stati scritti
da R__________ __________ (testi A__________ __________ verbale 18 febbraio
2019.
p. 4, D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5 e R__________ __________
verbale 21 maggio 2019 p. 2). Ma nulla più.
8.2.4
Per la fornitura e
messa in opera di misto tipo 0/100 quale strato di fondazione (sciolto)
(posizione n. 6), resasi necessaria siccome la differenza di quota tra
l’asfalto e il materiale esistente era troppo grande e non era quindi stato
possibile fornire e mettere in opera solo il materiale 0/45 (teste A__________ __________,
verbale 18 febbraio 2019 p. 4), l’attrice ha preteso fr. 6'177.60 (fr. 5’720.-
+ IVA, cfr. doc. E p. 91 e O).
La pretesa, che la
convenuta, dopo aver ammesso il suo accordo all’esecuzione dell’opera (risposta
all’appello p. 5), aveva già riconosciuto a suo tempo in ragione di fr. 5'670.-
(fr. 5’250.- + IVA, cfr. doc. 11 p. 9), può essere accolta. A parte il fatto che
non risulta che la convenuta abbia avuto da ridire sul quantitativo ora esposto
(per altro inferiore a quello da lei già riconosciuto in precedenza) e sul
prezzo unitario ora fatturato, si osserva in effetti che la posizione “n. 6
a p. 91” era stata da lei esplicitamente accettata a p. 5 della duplica (“la
posizione è stata riconosciuta”).
8.2.5
A titolo di supplemento
di prezzo per la posa a mano di miscela bituminosa e di materiale misto
granulare 0/22 nella zona della centrale dove non era stato possibile
transitare con mezzi pesanti (posizioni n. 7 e 8), l’attrice ha preteso fr.
20'898.- (fr. 19'350.- + IVA, cfr. doc. E p. 92 e P), rispettivamente fr.
4'026.13 (fr. 3'727.90 + IVA, cfr. doc. E p. 93).
8.2.5.1
Per questi supplementi,
asseritamente fatturati in ragione della modalità di esecuzione dell’opera e
meglio in ragione dell’intervenuta necessità di posare a mano materiale sulla
soletta per l’impossibilità di utilizzare mezzi meccanici, il Pretore ha
rilevato che l’attrice non aveva sufficientemente dimostrato che fosse
necessario posare prima i paracarri sulla soletta, che già poteva sopportare un
peso limitato, e che quell’intervento avesse reso necessario l’esecuzione di
opere a mano: i dipendenti dell’attrice A__________ __________ (verbale 18
febbraio 2019 p. 6) e D__________ __________ (verbale 20 maggio 2019 p. 5)
avevano infatti ammesso di sapere della limitata portata della soletta già dal
momento che era stata presentata l’offerta; sulla necessità di posare dapprima
i paracarri, che avevano ulteriormente ridotto la possibilità di utilizzare
automezzi sulla soletta, le versioni rese dal dipendente dell’attrice R__________
__________ (verbale 21 maggio 2019 p. 3) e dal direttore dei lavori F__________
__________ (verbale 16 settembre 2019 p. 2) erano del tutto opposte, sicché, in
assenza di una prova neutrale, occorreva decidere a sfavore della parte gravata
dell’onere della prova, ovvero dell’attrice.
8.2.5.2
In questa sede l’attrice
ha ribadito che il supplemento per la posa a mano era stato fatturato per
l’impossibilità, anche a seguito dell'esigenza di posare in precedenza dei
paracarri attorno alla soletta, di utilizzare mezzi meccanici. La circostanza
era stata confermata dal suo dipendente R__________ __________ (verbale 21
maggio 2019 p. 3), che oltretutto, diversamente dal direttore dei lavori F__________
__________, la cui giustificazione neppure era risultata convincente, era
disinteressato all’esito della lite.
8.2.5.3
La pretesa dell’attrice
non può trovare accoglimento.
È incontestabile che nel
modulo d’offerta (doc. 24, pos. 351.300, a p. 21) sia stato indicato che “l’imprenditore,
nella scelta dei macchinari da utilizzare, deve considerare che la parte centrale
della piazza ha una limitazione di carico. In particolare in questa zona (evidenziata
nel piano dell’istallazione di cantiere), è possibile accedervi con un
carico non superiore a quanto disposto dalla norma SIA 261 art. 8.4 (carico
di categoria F - superfici di parcheggio per autoveicoli di peso inferiore a
3.5
t)”, il che non significava però ancora che nella “parte centrale
della piazza” l’imprenditore non potesse utilizzare dei macchinari leggeri,
ma fosse obbligato ad effettuare i lavori a mano.
Ciò premesso, si osserva
che l’attrice non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui essa sapeva
della limitata portata della soletta già dal momento che era stata presentata
l’offerta.
Per quanto riguarda invece
l’esigenza di posare dapprima dei paracarri attorno alla soletta, che avrebbe
pure impedito la posa a macchina del materiale, si osserva che alla versione in
suo favore resa dal suo dipendente R__________ __________ (verbale 21 maggio
2019.
p. 3) si contrapponeva quella a suo sfavore resa dal direttore dei lavori
F__________ __________ (verbale 16 settembre 2019 p. 2), la cui inattendibilità
o comunque la cui minor attendibilità rispetto a quest’altro non era ancora
provata - come già detto - dal solo fatto che il primo non lavorava più per
l’attrice ed anzi era anche in lite con lei, mentre che il secondo era
intervenuto nel cantiere in qualità di direttore dei lavori. La versione resa
da R__________ __________, secondo cui i paracarri poggerebbero sulla soletta e
avrebbero dunque dovuto essere posati prima della posa della stuoia di protezione
(verbale 21 maggio 2019 p. 3), era oltretutto stata smentita, oltre che da F__________
__________, anche dal piano denominato “dettaglio 2: posa paracarro sopra
soletta” (doc. 23.1) dal quale risultava che in realtà i paracarri non
poggiavano direttamente sulla soletta ma su degli zoccolini di cemento che a
loro volta stavano sopra la stuoia di protezione. È invece per la prima volta e
con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, che l’attrice
ha ritenuto irrilevante, senza per altro aver addotto alcuna prova a sostegno
della sua tesi, quanto addotto da F__________ __________, secondo cui i
paracarri non poggerebbero direttamente sulla soletta ma sugli zoccolini di
cemento che erano sopra il materassino di protezione. Si aggiunga che essa non
ha contestato che il direttore dei lavori aveva pure dichiarato, a conferma del
fatto che i paracarri avrebbero comunque potuto essere posati anche in un
momento successivo, che “è capitato che, dopo il termine dei lavori, degli
autocarri hanno urtato questi paracarri e siamo intervenuti per sostituirli”
(verbale 16 settembre 2019 p. 2).
È in ogni caso a ragione
che la convenuta ha osservato che anche in questo caso i rapporti giornalieri
attestanti l’entità della pretesa (doc. P) non erano mai stati sottoposti e/o
sottoscritti dalla direzione lavori, sicché l’estensione delle prestazioni asseritamente
svolte dall’attrice avrebbe dovuto essere confermata in altro modo,
segnatamente facendo esperire una perizia giudiziaria, rispettivamente sentendo
in qualità di testi i lavoratori che avevano svolto quei lavori. L’attrice ha
invece unicamente provato che i rapporti giornalieri, per i quali D__________ __________
aveva poi inserito il supplemento (testi A__________ __________ verbale 18
febbraio 2019 p. 4 e D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5), erano
stati scritti da R__________ __________ (testi A__________ __________ verbale
18.
febbraio 2019 p. 4, D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5 e R__________
__________ verbale 21 maggio 2019 p. 3). Ma nulla più.
8.2.6
Per la sistemazione
supplementare della pista provvisoria per l’accesso alla centrale richiesta
dalla direzione dei lavori (posizione n. 9), l’attrice ha preteso fr. 540.-
(fr. 500.- + IVA, cfr. doc. E p. 94).
8.2.6.1
Il Pretore ha rilevato
che l’attrice non aveva dimostrato chi e quando, per conto della convenuta, le
avrebbe indicato come realizzare la pista di cantiere che aveva poi dovuto
rifare una seconda volta, sicché non aveva dimostrato che l’errore le fosse
addebitabile e che il doppio lavoro potesse esserle pagato.
8.2.6.2
In questa sede l’attrice,
fondandosi sulla deposizione del suo dipendente R__________ __________ (verbale
21.
maggio 2019 p. 3), ha osservato che l’allargamento della pista di cantiere
allestita su richiesta della direzione lavori si era imposto a seguito
dell’erroneità delle indicazioni che le erano state fornite da quest’ultima.
8.2.6.3
La pretesa non può
essere accolta. L’attrice non ha in effetti sostenuto, ancor prima di averlo
provato, che, a prescindere dalle indicazioni ricevute in sede di esecuzione,
la pista di cantiere da lei allestita fosse in realtà più larga di quella che
sarebbe stata da allestire in base al capitolato (doc. 24, pos. 750.300, a p.
28). E nemmeno ha sostenuto e provato che l’esecuzione della stessa in due
tempi anziché in un unico momento potesse averle comportato un costo maggiore.
È in ogni caso a ragione
che la convenuta ha osservato che non vi erano rapporti giornalieri attestanti
l’entità della pretesa, sicché l’ammontare delle prestazioni svolte
dall’attrice avrebbe dovuto essere confermato facendo capo a una perizia
giudiziaria, rispettivamente sentendo in qualità di testi i lavoratori che
avevano svolto quei lavori, ciò che non era stato fatto.
8.2.7
Per la fornitura e posa
di tubi in PE 2 x 63 per allacciamento cameretta elettrica esistente compreso
scavo, rinfianco in calcestruzzo, nastro di segnalazione e reinterro (posizione
n. 10) e per la formazione di un pozzetto d’ispezione DN 60 compreso scavo,
tubo in cemento, chiusino in ghisa 10 cm, rinfianco in CLS, ghiaia di drenaggio
sul fondo e sgombero materiale in esubero in discarica (posizione n. 11),
l’attrice ha preteso fr. 1'282.50 (fr. 1'187.50 + IVA, cfr. doc. E p. 95 e Q),
rispettivamente fr. 1'404.- (fr. 1'300.- + IVA, cfr. doc. E p. 95 e Q). Facendo
riferimento a quanto deposto dal suo dipendente A__________ __________ (verbale
18.
febbraio 2019 p. 5 seg.), essa in questa sede ha osservato che quei lavori,
non contestati dalla convenuta e comprovati dalla documentazione versata agli
atti, erano stati richiesti al capo cantiere R__________ __________.
La pretesa non può essere
accolta. Non è innanzitutto vero che quelle pretese non sarebbero state
contestate della convenuta (cfr. duplica p. 3 seg. e 5 seg.). Quanto ai
rapporti giornalieri attestanti la loro entità (doc. Q), è anche in questo caso
a ragione che la convenuta ha osservato che gli stessi non erano mai stati
sottoposti e/o sottoscritti dalla direzione lavori, sicché l’ammontare delle
prestazioni asseritamente svolte dall’attrice avrebbe dovuto essere confermato
in altro modo, segnatamente facendo esperire una perizia giudiziaria,
rispettivamente sentendo in qualità di testi i lavoratori che avevano svolto
quei lavori, ciò che non era stato fatto. L’attrice per altro nemmeno ha
provato chi avesse allestito i relativi rapporti giornalieri.
9.
Resta ancora da
esaminare se al saldo a favore dell’attrice, che risulta così essere di fr.
27'440.60 arrotondati (mercede fr. 281'914.28: lavori a regia fr. 6'933.60,
prove fr. 907.20, impianto di cantiere fr. 25'272.-, demolizioni fr. 1'312.79,
fosse di scavo e movimenti di terra fr. 16'243.20, strati di fondazione fr.
28'095.98, selciati, lastricati e delimitazioni fr. 30'302.64, pavimentazioni
fr. 77'348.41, canalizzazioni e opere di prosciugamento fr. 42'359.76, opere di
calcestruzzo eseguite sul posto fr. 31'330.80 e opere fuori contratto fr.
21'807.90; ./. pagamenti effettuati fr. 254'473.70), possano validamente essere
poste in compensazione alcune contropretese della convenuta.
9.1
Il Pretore ha in primo
luogo ammesso, siccome non contestate, le deduzioni delle tre contropretese per
i costi per energia elettrica dello 0.5%, per assicurazione “Bauwesen”
dello 0.5% e per pannello pubblicitario (di fr. 500.-). In questa sede
l’attrice non ha censurato, su questo punto, il giudizio pretorile.
Ritenuto, alla luce di
quanto si è detto al considerando precedente, che le opere eseguite hanno
comportato una mercede di fr. 261'031.74 IVA esclusa (pari a fr. 281'914.28 IVA
inclusa), queste deduzioni ammontano a fr. 3'110.30 (costi energia elettrica
fr. 1'305.15, assicurazione “Bauwesen” fr. 1'305.15 e pannello
pubblicitario fr. 500.-).
9.2
Con riferimento alle
altre due contropretese della convenuta, l’attrice ha osservato che le stesse
sarebbero state a suo tempo fatte valere solo in modo generico e con ciò non
sufficiente.
Il rilievo, per altro addotto
per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 229 cpv. 1 CPC) solo con le
conclusioni, è infondato. Nella lettera 24 giugno 2016 (doc. 15) la direzione
lavori aveva in effetti informato l’attrice, in modo chiaro e preciso, che
prima del versamento del saldo sarebbero state applicate “una deduzione di
fr. 1'500.- …, che rappresenta il sovrapprezzo applicato dall’Azienda forestale
al committente, per l’impossibilità di scarico diretto nelle botole, a causa di
vostri ritardi nell’ultimazione dei lavori” e “l’applicazione delle
penali secondo disposizioni contrattuali (art. 4) in considerazione del termine
dei lavori avvenuto in data 09.10.2015”. La compensazione di fr. 1'500.-,
rispettivamente di fr. 31'000.- è poi stata da lei formalizzata con scritto 21
dicembre 2016 (doc. 16).
9.2.1
Ciò detto, si osserva
che il Pretore ha riconosciuto la deduzione del sovrapprezzo di fr. 1'500.-,
applicato dall’Azienda forestale alla convenuta per il fatto che la fornitura
di cippato avvenuta nella terza settimana del settembre 2015 era stata fatta
dall’esterno della piazza per consentire all’attrice di svolgere i propri
lavori senza interruzioni, rilevando che l’attrice l’aveva ammessa nel verbale
di cantiere 29 settembre 2015 (doc. M).
Il giudizio pretorile non
è stato censurato e va così confermato.
9.2.2
Il Pretore ha infine
posto a carico dell’attrice la penale di fr. 1'500.- al giorno (cfr. doc. C,
clausola n. 4) per i 16 giorni di ritardo nella conclusione dei lavori, per
complessivi fr. 24'000.-. Egli ha osservato che nel contratto (doc. C) le parti
avevano stabilito che i lavori avrebbero dovuto essere terminati il 18
settembre 2015 (cfr. clausola n. 4), ma che gli stessi, dopo per altro che nel
verbale di cantiere 29 settembre 2015 l’attrice aveva già ammesso di essere
stata in ritardo di 6 giorni (doc. M), erano in realtà stati portati a termine
solo 10 giorni dopo, l’8 ottobre 2015, senza che neppure risultasse che essa
avesse contestato la sua responsabilità per questo ulteriore ritardo. Il
giudice di prime cure ha comunque escluso che i ritardi potessero essere
riconducibili alla pioggia o alla difficoltà della posa delle bordure in
acciaio fornite con un foro troppo piccolo.
In questa sede l’attrice
ha ribadito che il ritardo, per altro a suo dire in parte recuperato per aver
lavorato durante 5 sabati, era stato causato da 5 giorni di canicola all’inizio
del cantiere e da 24 giorni supplementari riconducibili alla problematica della
posa delle bordure. A torto. Essa, in violazione del suo obbligo di motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con le ragioni che avevano indotto
il Pretore ad ammettere il buon fondamento della contropretesa. E comunque non
ha indicato sulla base di quali risultanze istruttorie, né quindi ha provato,
che vi fossero stati 5 giorni di canicola tali da aver imposto un differimento
dell’inizio dei lavori e che i giorni da lei lavorati di sabato non fossero già
stati dedotti dai giorni di ritardo accertati dal giudice di prime cure (cfr.
anzi doc. M), e neppure ha dimostrato, come si è visto (cfr. consid. 8.2.3.3),
che i 24 giorni asseritamente effettuati in più a seguito della presunta
difficoltà nella posa delle bordure fossero imputabili alla controparte.
Ritenuto, come rilevato
dalla convenuta nella risposta all’appello, che il verbale di cantiere in cui
l’attrice aveva ammesso di essere già stata in ritardo di 6 giorni risaliva
invero al 24 e non al 29 settembre 2015 (doc. M), i giorni di ritardo da
considerare sono in realtà 20, ciò che porta a una penale di fr. 30'000.-.
10.
In definitiva, dal
saldo di fr. 27'440.60 a favore dell’attrice devono essere dedotte le
contropretese della convenuta di fr. 34'610.30 (fr. 3'110.30 + fr. 1'500.- +
fr. 30'000.-), ciò che implica la conferma del giudizio pretorile che aveva
concluso per l’integrale reiezione della petizione.
11.
Ne
discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr.
178'919.95, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 24 agosto
2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 10’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà
all’appellata fr. 8’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).