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Decisione

12.2020.95

Appalto - mercede

21 aprile 2021Italiano34 min

l’accertamento reso dal giudice di prime cure nel consid. F, sta di fatto che essa,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.95

Lugano

21 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.33 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 25

ottobre 2017 da

AP

1

rappr.

da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 178'919.95 oltre

interessi al 5% dal 26 giugno 2016, interessi poi rivendicati con la replica a

far tempo dal 17 giugno 2016, e il rigetto in via definitiva, limitatamente a

questa somma, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di

Locarno, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione

della petizione, e che il Pretore con decisione 29 maggio 2020

ha respinto;

appellante l'attrice con

appello 24 agosto 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 15 ottobre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con contratto 28 luglio / 3 agosto / 24

agosto 2015 (doc. C), retto dalle norme SIA 118, AO 1, rappresentata dalla

direzione lavori __________ (in seguito anche: DL), ha appaltato a AP 1, per un

importo che in base al capitolato era stato stimato in fr. 348'857.95 IVA

inclusa, le opere di pavimentazione nell’ambito

dell’edificazione della centrale termica a cippato di __________.

Al termine dei lavori, tra le parti è sorta una controversia

sulla mercede da pagare, la committente avendo sostenuto che gli importi dovuti

fossero quelli concordati nella fattura 10 dicembre 2015 (doc. 11) poi

completati dalle ulteriori ammissioni da lei espresse con scritto 21 dicembre

2016 (doc. 16), l’appaltatrice

avendo invece sostenuto che le sue spettanze fossero quelle contenute nella

liquidazione 25 maggio 2016 (doc. E).

2. Con petizione 25

ottobre 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

K), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna, per

ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 178'919.95 oltre interessi al 5%

dal 26 giugno 2016, interessi poi rivendicati con la replica a far tempo dal 17

giugno 2016, e il rigetto in via definitiva, limitatamente a questa somma,

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno (doc. J).

Essa, in estrema sintesi, ha rilevato che a fronte delle opere da lei eseguite

di fr. 433'393.65 arrotondati IVA inclusa (lavori a regia fr. 7'948.42, prove

fr. 907.20, impianto di cantiere fr. 25'272.-, demolizioni fr. 1'040.31, fosse

di scavo e movimenti di terra fr. 17'064.59, strati di fondazione fr.

52'229.39, selciati, lastricati e delimitazioni fr. 31'250.34, pavimentazioni

fr. 99'759.43, canalizzazioni e opere di prosciugamento fr. 61'213.91, opere di

calcestruzzo eseguite sul posto fr. 32'749.48 e opere fuori contratto fr.

103'958.53) le erano stati corrisposti unicamente fr. 254'473.70 IVA inclusa.

La convenuta si è opposta alla

petizione, osservando che la controparte poteva fatturarle solo fr. 282'748.60

arrotondati IVA inclusa (lavori a regia fr. 6'933.60, prove fr. 907.20,

impianto di cantiere fr. 25'272.-, demolizioni fr. 1'312.79, fosse di scavo e

movimenti di terra fr. 16'243.20, strati di fondazione fr. 28'095.98, selciati,

lastricati e delimitazioni fr. 30'302.64, pavimentazioni fr. 77'348.41,

canalizzazioni e opere di prosciugamento fr. 42'359.76, opere di calcestruzzo

eseguite sul posto fr. 31'330.80 e opere fuori contratto fr. 22'642.20) e che

dal saldo a suo favore di fr. 28'274.90 IVA inclusa, da ridurre poi a fr.

25'156.86 (costi energia elettrica fr. 1'309.02, assicurazione “Bauwesen”

fr. 1'309.02 e pannello pubblicitario fr. 500.-), dovevano essere dedotti altri

fr. 33'000.- (sovrapprezzo applicatole dall’Azienda forestale fr. 1'500.- e penale

per ritardo fr. 31'500.-).

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 29 maggio 2020, ha respinto la petizione (dispositivo n.

1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.-, le spese di fr. 545.- e le

spese della procedura di conciliazione di fr. 1'500.-, a carico dell’attrice,

tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 16’000.- per ripetibili

(dispositivo n. 2). Egli ha in sostanza ritenuto che l’attrice non avesse

dimostrato di aver fornito opere previste nel contratto e a regia in quantità

superiore rispetto a quanto ammesso dalla controparte, né di poter fatturare,

in tale misura, eventuali opere fuori contratto. E ha rilevato che dal saldo

riconosciutole dalla convenuta, di fr. 25'156.86 (recte: fr. 28'274.90 IVA

inclusa), quest’ultima aveva validamente opposto in compensazione le sue

contropretese di fr. 25’500.- (sovrapprezzo applicatole dall’Azienda forestale

fr. 1'500.- e penale per ritardo fr. 24’000.-) nonché i costi per energia

elettrica dello 0.5%, per assicurazione “Bauwesen” dello 0.5% e per

pannello pubblicitario di fr. 500.-.

4. Dell’appello 24

agosto 2020 dell’attrice, che ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi, e della risposta 15 ottobre 2020 della convenuta, che ha invece postulato

la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se e

per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

5. Prima di passare in

rassegna le singole pretese azionate dall’attrice, è sin d’ora opportuno

evidenziare che il Pretore, nell’esporre i fatti, aveva accertato che la

convenuta “contesta in particolare i bollettini giornalieri e a regia

prodotti da controparte, poiché non le sarebbero mai stati sottoposti per

approvazione durante l’edificazione e, infatti, non sono controfirmati per

riconoscimento, sicché l’attrice non avrebbe comprovato né i maggiori

quantitativi per le opere a contratto, né i supplementi, né le opere a regia

fatturate il 25 maggio 2016 (risposta, ad 15 p. 6 e ad 23-28 p. 7; duplica, ad

10 p. 4-6, ad 15 n. 35 p. 8 e ad 22-28 p. 9; conclusioni, ad 8 p. 12-14)” (sentenza

consid. F p. 7).

5.1. In questa sede

l’attrice ha invero dato atto che “ai considerandi da A a F la querelata

decisione ripercorre i fatti e le posizioni delle parti in modo per il vero

assai asettico e distanziato, e quindi nel complesso assai correttamente”

(appello p. 11), ritenendo comunque di dover fare alcune precisazioni con

riferimento ai consid. C e E (appello p. 11 seg.), ma non al consid. F. Nel

prosieguo del suo esposto essa, in alcuni passaggi, ha tuttavia dato

l’impressione di non condividere del tutto l’accertamento pretorile contenuto

nel menzionato consid. F, laddove aveva rilevato che “le contestazioni non

vertono sulle misure, ma bensì sul riconoscimento o meno delle prestazioni per

Fatti

i lavori supplementari, la cui esecuzione in quanto tale non è contestata”

(appello p. 13) e laddove, riferendosi ai bollettini giornalieri da lei versati

agli atti (doc. N-Q), aveva aggiunto che “farli accertare peritalmente non

aveva senso, giacché nessuno ha contestato che quei lavori e quelle prestazioni

erano state fatte, ma solo che erano dovute” (appello p. 27 seg.).

5.2. Sennonché, ammesso -

ma non concesso - che in tal modo l’attrice avesse inteso censurare

l’accertamento reso dal giudice di prime cure nel consid. F, sta di fatto che essa,

in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha

assolutamente spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto

quell’accertamento sarebbe stato sbagliato. La sua eventuale censura in tal

senso sarebbe dunque stata irricevibile.

6. Con riferimento alle

opere previste nel contratto - e meglio le prove, l’impianto di cantiere, le

demolizioni, le fosse di scavo e movimenti di terra, gli strati di fondazione,

i selciati, lastricati e delimitazioni, le pavimentazioni, le canalizzazioni e

opere di prosciugamento, le opere di calcestruzzo eseguite sul posto (azionate

dall’attrice in ragione di fr. 321'486.70 e ammesse della convenuta in ragione

di fr. 253'172.80, con una differenza dunque di fr. 68'313.90) - il Pretore ha

rammentato che le stesse non dovevano essere remunerate in base ai quantitativi

teorici risultanti dai piani, ma in base alle quantità effettivamente fornite.

Ciò posto, egli ha accertato che l’attrice, dopo aver ritenuto non determinanti

i quantitativi riconosciuti della convenuta, quelli oggetto dei doc. 11 e 16,

aveva ammesso che i quantitativi da lei invece rivendicati, quelli oggetto del

doc. E, non erano stati rilevati e discussi in contraddittorio. Atteso che i

computi posti alla base degli stessi non erano stati versati agli atti e che

comunque, quand’anche fossero costituiti dalle schede giornaliere prodotte alla

rinfusa e in maniera poco comprensibile al doc. E, non erano stati accertati

peritalmente, ha concluso che l’attrice non aveva provato di aver fornito

quantità superiori rispetto a quelle riconosciute dalla controparte.

6.1. In questa sede

l’attrice ha contestato che le schede giornaliere sarebbero state prodotte alla

rinfusa e in maniera poco comprensibile al doc. E e ha ritenuto “sorprendente”

e “non pertinente” la conclusione pretorile riassunta sopra, evidenziando,

come già si è accennato, che “le contestazioni non vertono sulle misure, ma

bensì sul riconoscimento o meno delle prestazioni per i lavori supplementari,

la cui esecuzione in quanto tale non è contestata” (appello p. 13).

6.2. La censura deve senz’altro

essere disattesa.

Essa è innanzitutto

irricevibile in ordine, visto e considerato che l’attrice, in violazione del

suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato, oltretutto

indicando le risultanze istruttorie che confermerebbero la sua tesi, per quali

ragioni di fatto o di diritto l’opposta argomentazione resa dal giudice di

prime cure sarebbe stata errata e con ciò da correggere.

Essa sarebbe comunque

stata destinata all’insuccesso anche nel merito, atteso che le schede giornaliere

allegate al doc. E erano effettivamente state prodotte alla rinfusa e in

maniera poco comprensibile, e che soprattutto la convenuta, già per il solo

fatto di aver sostenuto che i quantitativi corretti e definitivi fossero quelli

a suo tempo concordati nella fattura di cui al doc. 11, aveva implicitamente

contestato i maggiori quantitativi esposti nel doc. E (risposta p. 3 segg.,

duplica p. 3 segg.).

6.3. Si aggiunga, per

completezza di motivazione, che la questione della retribuzione delle maggiori

opere previste nel contratto, ancorché formalmente rientrante nelle domande

attoree, oltre a non essere stata provata da parte dell’attrice, nemmeno

risultava aver fatto oggetto di sufficienti allegazioni, né in prima né in

seconda istanza, ove le stesse non erano state né descritte né quantificate:

assai emblematico, a tale proposito, è il fatto che l’attrice, ribadendo quanto

addotto negli allegati preliminari (“le opere fuori contratto e quelle

supplementari sono quelle elencate alle pagine nn. 88 a 95 della liquidazione

finale 25 maggio 2016 (doc. E)” (replica p. 4), abbia per finire affermato

che “la diatriba è essenzialmente da ricondurre a delle opere supplementari,

in parte commissionate alla convenuta, in parte resesi inevitabili in ragione

di particolari modalità di esecuzione, la posa a mano di parte di asfaltatura,

e di errori di fornitura di bordure” (conclusioni p. 4, appello p. 4),

ritenuto che per “opere supplementari commissionate dalla convenuta”

essa intendeva quelle di cui alle posizioni “opere fuori contratto” n. 1-4, 10

e 11 a p. 88, 89 e 95 del doc. E (conclusioni p. 11), per “opere

supplementari resesi necessarie in ragione delle modalità di esecuzione”

intendeva quelle di cui alle posizioni “opere fuori contratto” n. 6-9 a p.

91-94 del doc. E (conclusioni p. 11 segg.) e per “opere supplementari resesi

necessarie in ragione di errori nella sfera di responsabilità della committenza”

intendeva quella di cui alla posizione “opere fuori contratto” n. 5 a p. 90 del

doc. E (conclusioni p. 14 segg.). E del resto nell’appello l’attrice si è in

sostanza espressa unicamente sulla mercede per le opere fuori contratto e

sull’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta.

7. Il Pretore ha

respinto la pretesa attorea relativa alle opere a regia (azionate dall’attrice

in ragione di fr. 7'948.42 e ammesse della convenuta in ragione di fr.

6'933.60, con una differenza dunque di fr. 1'014.82). Egli ha ritenuto che

l’attrice il 3 e il 29 settembre 2015 (doc. 21 e M) aveva ammesso di non aver eseguito

alcuna opera a regia. E ha quindi aggiunto che neppure potevano essere

riconosciute le opere a regia da lei asseritamente eseguite dopo il 29

settembre 2015, visto che i relativi bollettini non erano stati sottoscritti

dalla direzione lavori e considerato che l’attrice non aveva provato

peritalmente che le opere non fossero comprese nel capitolato e che delle

stesse non fosse stato possibile discutere già il 10 dicembre 2015.

7.1. In questa sede

l’attrice si è limitata a evidenziare che il fatto che essa nel verbale di

cantiere del 29 settembre 2015 (doc. M) avesse ammesso di non aver eseguito

alcuna opera a regia non escludeva ancora “che non vi fossero state

ordinazioni supplementari, come in seguito è stato dimostrato e in parte

persino ammesso e, soprattutto, dimentica che al punto 8, pag. 3, il signor A__________

__________ (A__________) aveva preannunciato il problema legato alla posa delle

bordure consegnate con i fori difformi rispetto al progetto, e che questo stava

comportando un ingente lavoro supplementare” (appello p. 13).

7.2. La censura, per altro

riferita alle opere fuori contratto e meglio a quella di cui alla posizione n.

5 (cfr. consid. 8.2.3) e non invece alle regie, dev’essere dichiarata

irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e

considerato che l’attrice non ha assolutamente spiegato per quali ragioni di

fatto o di diritto l’assunto del giudice di prime cure sarebbe stato errato e

con ciò da correggere.

7.3. Si aggiunga, per

completezza di motivazione, che nemmeno la questione della retribuzione delle

maggiori opere a regia, sia pure formalmente rientrante anch’essa nelle domande

attoree, risultava aver fatto oggetto di sufficienti allegazioni e prove da

parte dell’attrice, né in prima né in seconda istanza. Sul tema si può

senz’altro rinviare a quanto si è già detto al precedente consid. 6.3.

8. Il Pretore,

riferendosi alla pretesa attorea relativa alle 11 opere eseguite fuori

contratto (azionata dall’attrice in ragione di fr. 103'958.53 e ammessa della

convenuta in ragione di fr. 22'642.20, con una differenza dunque di fr.

81'316.33), ha ritenuto che l’attrice, che per altro il 3 e il 29 settembre

2015 (doc. 21 e M) aveva ammesso di non averne eseguite, non avesse in generale

dimostrato la loro necessità e la loro accettazione da parte della convenuta. Passando

poi a esaminare le singole prestazioni, oltre ad aver implicitamente respinto

le maggiori pretese di cui alle posizioni n. 1-4, 6, 10 e 11, ha concluso

esplicitamente anche per l’infondatezza di quelle di cui alle posizioni n. 5 e

7-9.

8.1. In questa sede

l’attrice ha sostenuto che “tutte le opere supplementari di cui si discute

sono state richieste, o esplicitamente, o per esigenze tecniche, e quindi

accettate senza alcun tipo di riserva, per cui la loro remunerazione di per sé

è data” e che “anche ammesso e non concesso che non fossero state richieste

e/o resesi necessarie da esigenze tecniche, sono state indubitabilmente fornite

… e accettate senza riserve: l’appellata era seguita da uno studio d’ingegneria

che fungeva da DL e seguiva costantemente ogni fase dei lavori con diversi

ingegneri. Tanto basta perché tutte le opere supplementari siano da riconoscere

anche senza accordi scritti o bollettini di lavoro controfirmati dalla

committenza o dalla DL” (appello p. 18). Ha pertanto ribadito il buon

fondamento di tutte le 11 opere fuori contratto da lei eseguite.

8.2. Il fatto che la

direzione lavori, costantemente presente nel cantiere, possa aver

implicitamente accettato l’esecuzione di diverse opere fuori contratto

segnatamente di quelle relative ai nuovi interventi (posizioni n. 1-4, 6 e

9-11), non però i supplementi di prezzo esposti per altre opere già previste

nel contratto (posizioni n. 5 e 7-8), non implica però ancora l’accoglimento

delle pretese ora azionate dall’attrice.

In merito alle singole

posizioni, si osserva quanto segue:

8.2.1. Le parti concordano

(cfr. doc. E p. 88, doc. 11 p. 9) che per la fornitura e posa di un chiusino

tipo “Gattik” senza zoccolo in CLS della ditta N__________ n. 9830/2.03

(posizione n. 1) e per la fornitura e posa di un chiusino in ghisa tipo BGS

318-100/60 (posizione n. 2) l’attrice possa pretendere fr. 1'566.- (fr. 1'450.-

+ IVA), rispettivamente fr. 1'706.40 (fr. 1'580.- + IVA).

8.2.2. Per la messa a

disposizione di un WC da cantiere compreso di pulizia settimanale (posizione n.

3) e per la fornitura e posa di una canaletta tipo ACO Drain V 200 compresa

griglia in ghisa carrozzabile D 400 e testate di chiusura (posizione n. 4)

l’attrice ha preteso fr. 1'620.- (fr. 1'500.- + IVA, cfr. doc. E p. 88),

rispettivamente fr. 10'737.90 (fr. 9'942.50 + IVA, cfr. doc. E p. 89).

Entrambe le pretese, che

per altro la convenuta aveva a suo tempo riconosciuto in misura anche maggiore

(e meglio in ragione di fr. 2'500.- + IVA, rispettivamente di fr. 10'185.- +

IVA, cfr. doc. 11 p. 9), possono senz’altro essere accolte.

8.2.3. A titolo di supplemento

di prezzo per la difficoltà della posa della bordura in acciaio per un presunto

errato diametro del foro (di 20 mm, anziché di 25 mm) fornito (posizione n. 5),

l’attrice ha preteso fr. 54’000.- (fr. 50’000.- + IVA, cfr. doc. E p. 90 e N).

8.2.3.1. Per il Pretore, la

spiegazione fornita dal direttore dei lavori F__________ __________, secondo

cui dai documenti forniti prima dell’offerta era chiaro, logico e conforme

all’arte, che il diametro del foro della bordura fornita fosse corretto per cui

l’attrice aveva in realtà sbagliato la sua valutazione iniziale (verbali 18

febbraio 2019 p. 8 seg. e 16 settembre 2019 p. 3), appariva ragionevole e

conforme agli atti, mentre l’attrice non aveva dimostrato la bontà e la

legittimità del sistema da lei inizialmente previsto, che presupponeva che il

diametro del foro della bordura e nel cemento fossero entrambi di 25 mm: in

particolare nei piani (doc. 25) il diametro del foro delle bordure era indicato

di 20 mm, mentre in 25 mm era indicato il foro nel cemento; inoltre,

quand’anche non fossero state fornite indicazioni sulle dimensioni del foro delle

bordure, la pretesa dell’attrice di poter eseguire nel cemento un foro

attraverso la bordura non appariva conforme alle regole dell’arte, poiché

eseguire il foro attraverso la bordura aumentava il rischio di rovinarla e

soprattutto poiché, se si inseriva una vite (una barra filettata) in un foro

che era più largo (anche se il foro nel cemento era riempito con cemento

chimico per tener ferma la barra) tra la bordura e la barra, nella parte

superiore della barra, ci sarebbe sempre stato un certo agio e la bordura

avrebbe potuto muoversi; infine dal verbale della riunione di cantiere del 29

settembre 2015 (doc. M) risultava sì che l’attrice aveva fatto presente alla

convenuta il problema e meglio che “a suo avviso i fori presenti

risulterebbero difformi rispetto al progetto e questa non conformità ha

comportato un lavoro supplementare”, ma risultava pure che la direzione dei

lavori si era riservata di verificare e aveva chiesto di “formalizzare le

pretese tramite lettera”, senza però che l’attrice avesse dato seguito a

tale richiesta (teste A__________ __________ verbale 18 febbraio 2019 p. 4),

fermo restando che in seguito la direzione lavori, ritenendo non vi fossero

errori e/o incongruenze tra i piani e il materiale fornito, aveva per finire

respinto la pretesa in occasione della discussione del 10 dicembre 2015 (teste

F__________ __________ verbali 18 febbraio 2019 e 16 settembre 2019). Di qui la

reiezione della stessa.

8.2.3.2. In questa sede l’attrice

ha ribadito che il diametro dei fori delle bordure consegnate dalla ditta

fornitrice incaricata dalla convenuta era troppo piccolo, essendo risultato di

20 mm anziché di 25 mm, ciò che a suo dire aveva reso necessario “un enorme

lavoro di ripetuto spostamento delle bordure - per ogni singola bordura - e di

correzione a mano” (appello p. 6 e 20). La circostanza, già evincibile dai

piani (doc. 23.1 e 25), era stata confermata dai suoi dipendenti R__________ __________

(verbale 21 maggio 2019 p. 2) e D__________ __________ (verbale 20 maggio 2019

p. 5), che oltretutto, diversamente dal direttore dei lavori F__________ __________,

erano disinteressati all’esito della lite. Quand’anche poi, come rilevato da

quest’ultimo teste, il diametro di 25 mm indicato nei piani fosse

effettivamente riferito al foro nel cemento, quello della bordura non avrebbe

in ogni caso potuto essere di soli 20 mm, perché comunque non sarebbe poi stato

possibile forare in corrispondenza il cemento con delle barre filettate del

diametro di 20 mm, essendo evidente che, per entrare, la barra doveva avere un

diametro leggermente inferiore a quello del foro e che quindi un foro di 20 mm

per le bordure sarebbe comunque stato insufficiente.

8.2.3.3. La pretesa dell’attrice

non può trovare accoglimento.

L’attrice, gravata

dell’onere della prova, non ha innanzitutto dimostrato che in base al contratto

il diametro dei fori delle bordure da posare dovesse essere di 25 mm e che

comunque il fatto che il diametro dei fori delle bordure fornite fosse stato di

soli 20 mm avesse imposto una modalità di esecuzione diversa rispetto a quella

prevista contrattualmente. Dai piani denominati “dettaglio 1: fissaggio

bordura in acciaio alla soletta” (doc. 23.1) e “bordure tipo 2.1/2/3 -

sezione AA” (doc. 25) non è innanzitutto possibile stabilire, senza il parere

di un tecnico neutrale, se con l’indicazione “Ø FORO 25 mm” s’intendesse

il diametro del foro della bordura oppure il diametro del foro nel cemento (e,

in tal caso, anche di quello della bordura). All’interpretazione di quei piani

in quest’ultimo senso resa dai suoi dipendenti R__________ __________ (verbale

21 maggio 2019 p. 2) e D__________ __________ (verbale 20 maggio 2019 p. 5) si

contrappone poi la loro interpretazione in senso opposto resa dal direttore dei

lavori F__________ __________, il quale non può essere considerato

inattendibile o comunque meno attendibile rispetto agli altri due per il solo

fatto che costoro non lavorano più per l’attrice e anzi il primo era anche in

Considerandi

lite con lei, mentre che lui era intervenuto nel cantiere in qualità di

direttore dei lavori. Oltretutto l’interpretazione di quest’ultimo risulta

maggiormente verosimile, per tre ragioni: da una parte, siccome l’indicazione completa

nei piani (“Ø FORO 25 mm PROF. 200 mm”, nel doc. 23.1, “Ø FORO 25 mm,

PROF. 180 mm”, nel doc. 25) menzionava anche la profondità di 200 / 180 mm,

che per l’appunto era quella del foro nel cemento; dall’altra, per il fatto che

è incontestabile che il diametro del foro del cemento, nel quale oltre alla

barra filettata del diametro di 20 mm doveva essere inserito anche del cemento

chimico di circa 2 mm (teste R__________ __________, verbale 21 maggio 2019 p.

2), doveva forzatamente essere superiore a 20 mm (teste R__________ __________,

verbale 21 maggio 2019 p. 2), mentre che, non dovendosi inserire del cemento

chimico tra la barra filettata del diametro di 20 mm e il foro della bordura,

il diametro di quest’ultima poteva essere di 20 mm (nuovo e con ciò

irricevibile ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC è l’assunto dell’attrice secondo

cui la barra filettata e il foro della bordura non potessero avere lo stesso

diametro); e infine per il fatto che l’attrice, oltre a non aver preteso che

per “correzione a mano” (appello p. 6 e 20) s’intendesse che il foro

delle bordure aveva dovuto essere allargato, nemmeno aveva censurato l’assunto

pretorile secondo cui la modalità esecutiva di effettuare nel cemento un foro

attraverso la bordura, da lei inizialmente auspicata, non appariva conforme

alle regole dell’arte, poiché praticare il foro attraverso la bordura avrebbe

aumentato il rischio di rovinarla e soprattutto poiché, se si inseriva una vite

(una barra filettata) in un foro che era più largo (anche se il foro nel cemento

era riempito con cemento chimico per tener ferma la barra) tra la bordura e la

barra, nella parte superiore della barra, ci sarebbe sempre stato un certo agio

e la bordura avrebbe potuto muoversi.

È in ogni caso a ragione

che la convenuta ha osservato che i rapporti giornalieri attestanti l’entità

della pretesa (doc. N) non erano mai stati sottoposti e/o sottoscritti dalla

direzione lavori, sicché l’estensione delle prestazioni asseritamente svolte dall’attrice,

che per altro fino al 10 dicembre 2015 erano state da lei rivendicate solo in

misura assai ridotta e meglio in ragione di fr. 18'000.- + IVA (cfr. doc. 7),

avrebbe dovuto essere confermata in altro modo, segnatamente facendo esperire

una perizia giudiziaria, rispettivamente sentendo in qualità di testi i

lavoratori che avevano svolto quei lavori. L’attrice ha invece unicamente

provato che i rapporti giornalieri, da cui D__________ __________ aveva poi

calcolato il supplemento (testi A__________ __________ verbale 18 febbraio 2019

p. 4 e D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5), erano stati scritti

da R__________ __________ (testi A__________ __________ verbale 18 febbraio

2019.

p. 4, D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5 e R__________ __________

verbale 21 maggio 2019 p. 2). Ma nulla più.

8.2.4

Per la fornitura e

messa in opera di misto tipo 0/100 quale strato di fondazione (sciolto)

(posizione n. 6), resasi necessaria siccome la differenza di quota tra

l’asfalto e il materiale esistente era troppo grande e non era quindi stato

possibile fornire e mettere in opera solo il materiale 0/45 (teste A__________ __________,

verbale 18 febbraio 2019 p. 4), l’attrice ha preteso fr. 6'177.60 (fr. 5’720.-

+ IVA, cfr. doc. E p. 91 e O).

La pretesa, che la

convenuta, dopo aver ammesso il suo accordo all’esecuzione dell’opera (risposta

all’appello p. 5), aveva già riconosciuto a suo tempo in ragione di fr. 5'670.-

(fr. 5’250.- + IVA, cfr. doc. 11 p. 9), può essere accolta. A parte il fatto che

non risulta che la convenuta abbia avuto da ridire sul quantitativo ora esposto

(per altro inferiore a quello da lei già riconosciuto in precedenza) e sul

prezzo unitario ora fatturato, si osserva in effetti che la posizione “n. 6

a p. 91” era stata da lei esplicitamente accettata a p. 5 della duplica (“la

posizione è stata riconosciuta”).

8.2.5

A titolo di supplemento

di prezzo per la posa a mano di miscela bituminosa e di materiale misto

granulare 0/22 nella zona della centrale dove non era stato possibile

transitare con mezzi pesanti (posizioni n. 7 e 8), l’attrice ha preteso fr.

20'898.- (fr. 19'350.- + IVA, cfr. doc. E p. 92 e P), rispettivamente fr.

4'026.13 (fr. 3'727.90 + IVA, cfr. doc. E p. 93).

8.2.5.1

Per questi supplementi,

asseritamente fatturati in ragione della modalità di esecuzione dell’opera e

meglio in ragione dell’intervenuta necessità di posare a mano materiale sulla

soletta per l’impossibilità di utilizzare mezzi meccanici, il Pretore ha

rilevato che l’attrice non aveva sufficientemente dimostrato che fosse

necessario posare prima i paracarri sulla soletta, che già poteva sopportare un

peso limitato, e che quell’intervento avesse reso necessario l’esecuzione di

opere a mano: i dipendenti dell’attrice A__________ __________ (verbale 18

febbraio 2019 p. 6) e D__________ __________ (verbale 20 maggio 2019 p. 5)

avevano infatti ammesso di sapere della limitata portata della soletta già dal

momento che era stata presentata l’offerta; sulla necessità di posare dapprima

i paracarri, che avevano ulteriormente ridotto la possibilità di utilizzare

automezzi sulla soletta, le versioni rese dal dipendente dell’attrice R__________

__________ (verbale 21 maggio 2019 p. 3) e dal direttore dei lavori F__________

__________ (verbale 16 settembre 2019 p. 2) erano del tutto opposte, sicché, in

assenza di una prova neutrale, occorreva decidere a sfavore della parte gravata

dell’onere della prova, ovvero dell’attrice.

8.2.5.2

In questa sede l’attrice

ha ribadito che il supplemento per la posa a mano era stato fatturato per

l’impossibilità, anche a seguito dell'esigenza di posare in precedenza dei

paracarri attorno alla soletta, di utilizzare mezzi meccanici. La circostanza

era stata confermata dal suo dipendente R__________ __________ (verbale 21

maggio 2019 p. 3), che oltretutto, diversamente dal direttore dei lavori F__________

__________, la cui giustificazione neppure era risultata convincente, era

disinteressato all’esito della lite.

8.2.5.3

La pretesa dell’attrice

non può trovare accoglimento.

È incontestabile che nel

modulo d’offerta (doc. 24, pos. 351.300, a p. 21) sia stato indicato che “l’imprenditore,

nella scelta dei macchinari da utilizzare, deve considerare che la parte centrale

della piazza ha una limitazione di carico. In particolare in questa zona (evidenziata

nel piano dell’istallazione di cantiere), è possibile accedervi con un

carico non superiore a quanto disposto dalla norma SIA 261 art. 8.4 (carico

di categoria F - superfici di parcheggio per autoveicoli di peso inferiore a

3.5

t)”, il che non significava però ancora che nella “parte centrale

della piazza” l’imprenditore non potesse utilizzare dei macchinari leggeri,

ma fosse obbligato ad effettuare i lavori a mano.

Ciò premesso, si osserva

che l’attrice non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui essa sapeva

della limitata portata della soletta già dal momento che era stata presentata

l’offerta.

Per quanto riguarda invece

l’esigenza di posare dapprima dei paracarri attorno alla soletta, che avrebbe

pure impedito la posa a macchina del materiale, si osserva che alla versione in

suo favore resa dal suo dipendente R__________ __________ (verbale 21 maggio

2019.

p. 3) si contrapponeva quella a suo sfavore resa dal direttore dei lavori

F__________ __________ (verbale 16 settembre 2019 p. 2), la cui inattendibilità

o comunque la cui minor attendibilità rispetto a quest’altro non era ancora

provata - come già detto - dal solo fatto che il primo non lavorava più per

l’attrice ed anzi era anche in lite con lei, mentre che il secondo era

intervenuto nel cantiere in qualità di direttore dei lavori. La versione resa

da R__________ __________, secondo cui i paracarri poggerebbero sulla soletta e

avrebbero dunque dovuto essere posati prima della posa della stuoia di protezione

(verbale 21 maggio 2019 p. 3), era oltretutto stata smentita, oltre che da F__________

__________, anche dal piano denominato “dettaglio 2: posa paracarro sopra

soletta” (doc. 23.1) dal quale risultava che in realtà i paracarri non

poggiavano direttamente sulla soletta ma su degli zoccolini di cemento che a

loro volta stavano sopra la stuoia di protezione. È invece per la prima volta e

con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, che l’attrice

ha ritenuto irrilevante, senza per altro aver addotto alcuna prova a sostegno

della sua tesi, quanto addotto da F__________ __________, secondo cui i

paracarri non poggerebbero direttamente sulla soletta ma sugli zoccolini di

cemento che erano sopra il materassino di protezione. Si aggiunga che essa non

ha contestato che il direttore dei lavori aveva pure dichiarato, a conferma del

fatto che i paracarri avrebbero comunque potuto essere posati anche in un

momento successivo, che “è capitato che, dopo il termine dei lavori, degli

autocarri hanno urtato questi paracarri e siamo intervenuti per sostituirli”

(verbale 16 settembre 2019 p. 2).

È in ogni caso a ragione

che la convenuta ha osservato che anche in questo caso i rapporti giornalieri

attestanti l’entità della pretesa (doc. P) non erano mai stati sottoposti e/o

sottoscritti dalla direzione lavori, sicché l’estensione delle prestazioni asseritamente

svolte dall’attrice avrebbe dovuto essere confermata in altro modo,

segnatamente facendo esperire una perizia giudiziaria, rispettivamente sentendo

in qualità di testi i lavoratori che avevano svolto quei lavori. L’attrice ha

invece unicamente provato che i rapporti giornalieri, per i quali D__________ __________

aveva poi inserito il supplemento (testi A__________ __________ verbale 18

febbraio 2019 p. 4 e D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5), erano

stati scritti da R__________ __________ (testi A__________ __________ verbale

18.

febbraio 2019 p. 4, D__________ __________ verbale 20 maggio 2019 p. 5 e R__________

__________ verbale 21 maggio 2019 p. 3). Ma nulla più.

8.2.6

Per la sistemazione

supplementare della pista provvisoria per l’accesso alla centrale richiesta

dalla direzione dei lavori (posizione n. 9), l’attrice ha preteso fr. 540.-

(fr. 500.- + IVA, cfr. doc. E p. 94).

8.2.6.1

Il Pretore ha rilevato

che l’attrice non aveva dimostrato chi e quando, per conto della convenuta, le

avrebbe indicato come realizzare la pista di cantiere che aveva poi dovuto

rifare una seconda volta, sicché non aveva dimostrato che l’errore le fosse

addebitabile e che il doppio lavoro potesse esserle pagato.

8.2.6.2

In questa sede l’attrice,

fondandosi sulla deposizione del suo dipendente R__________ __________ (verbale

21.

maggio 2019 p. 3), ha osservato che l’allargamento della pista di cantiere

allestita su richiesta della direzione lavori si era imposto a seguito

dell’erroneità delle indicazioni che le erano state fornite da quest’ultima.

8.2.6.3

La pretesa non può

essere accolta. L’attrice non ha in effetti sostenuto, ancor prima di averlo

provato, che, a prescindere dalle indicazioni ricevute in sede di esecuzione,

la pista di cantiere da lei allestita fosse in realtà più larga di quella che

sarebbe stata da allestire in base al capitolato (doc. 24, pos. 750.300, a p.

28). E nemmeno ha sostenuto e provato che l’esecuzione della stessa in due

tempi anziché in un unico momento potesse averle comportato un costo maggiore.

È in ogni caso a ragione

che la convenuta ha osservato che non vi erano rapporti giornalieri attestanti

l’entità della pretesa, sicché l’ammontare delle prestazioni svolte

dall’attrice avrebbe dovuto essere confermato facendo capo a una perizia

giudiziaria, rispettivamente sentendo in qualità di testi i lavoratori che

avevano svolto quei lavori, ciò che non era stato fatto.

8.2.7

Per la fornitura e posa

di tubi in PE 2 x 63 per allacciamento cameretta elettrica esistente compreso

scavo, rinfianco in calcestruzzo, nastro di segnalazione e reinterro (posizione

n. 10) e per la formazione di un pozzetto d’ispezione DN 60 compreso scavo,

tubo in cemento, chiusino in ghisa 10 cm, rinfianco in CLS, ghiaia di drenaggio

sul fondo e sgombero materiale in esubero in discarica (posizione n. 11),

l’attrice ha preteso fr. 1'282.50 (fr. 1'187.50 + IVA, cfr. doc. E p. 95 e Q),

rispettivamente fr. 1'404.- (fr. 1'300.- + IVA, cfr. doc. E p. 95 e Q). Facendo

riferimento a quanto deposto dal suo dipendente A__________ __________ (verbale

18.

febbraio 2019 p. 5 seg.), essa in questa sede ha osservato che quei lavori,

non contestati dalla convenuta e comprovati dalla documentazione versata agli

atti, erano stati richiesti al capo cantiere R__________ __________.

La pretesa non può essere

accolta. Non è innanzitutto vero che quelle pretese non sarebbero state

contestate della convenuta (cfr. duplica p. 3 seg. e 5 seg.). Quanto ai

rapporti giornalieri attestanti la loro entità (doc. Q), è anche in questo caso

a ragione che la convenuta ha osservato che gli stessi non erano mai stati

sottoposti e/o sottoscritti dalla direzione lavori, sicché l’ammontare delle

prestazioni asseritamente svolte dall’attrice avrebbe dovuto essere confermato

in altro modo, segnatamente facendo esperire una perizia giudiziaria,

rispettivamente sentendo in qualità di testi i lavoratori che avevano svolto

quei lavori, ciò che non era stato fatto. L’attrice per altro nemmeno ha

provato chi avesse allestito i relativi rapporti giornalieri.

9.

Resta ancora da

esaminare se al saldo a favore dell’attrice, che risulta così essere di fr.

27'440.60 arrotondati (mercede fr. 281'914.28: lavori a regia fr. 6'933.60,

prove fr. 907.20, impianto di cantiere fr. 25'272.-, demolizioni fr. 1'312.79,

fosse di scavo e movimenti di terra fr. 16'243.20, strati di fondazione fr.

28'095.98, selciati, lastricati e delimitazioni fr. 30'302.64, pavimentazioni

fr. 77'348.41, canalizzazioni e opere di prosciugamento fr. 42'359.76, opere di

calcestruzzo eseguite sul posto fr. 31'330.80 e opere fuori contratto fr.

21'807.90; ./. pagamenti effettuati fr. 254'473.70), possano validamente essere

poste in compensazione alcune contropretese della convenuta.

9.1

Il Pretore ha in primo

luogo ammesso, siccome non contestate, le deduzioni delle tre contropretese per

i costi per energia elettrica dello 0.5%, per assicurazione “Bauwesen”

dello 0.5% e per pannello pubblicitario (di fr. 500.-). In questa sede

l’attrice non ha censurato, su questo punto, il giudizio pretorile.

Ritenuto, alla luce di

quanto si è detto al considerando precedente, che le opere eseguite hanno

comportato una mercede di fr. 261'031.74 IVA esclusa (pari a fr. 281'914.28 IVA

inclusa), queste deduzioni ammontano a fr. 3'110.30 (costi energia elettrica

fr. 1'305.15, assicurazione “Bauwesen” fr. 1'305.15 e pannello

pubblicitario fr. 500.-).

9.2

Con riferimento alle

altre due contropretese della convenuta, l’attrice ha osservato che le stesse

sarebbero state a suo tempo fatte valere solo in modo generico e con ciò non

sufficiente.

Il rilievo, per altro addotto

per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 229 cpv. 1 CPC) solo con le

conclusioni, è infondato. Nella lettera 24 giugno 2016 (doc. 15) la direzione

lavori aveva in effetti informato l’attrice, in modo chiaro e preciso, che

prima del versamento del saldo sarebbero state applicate “una deduzione di

fr. 1'500.- …, che rappresenta il sovrapprezzo applicato dall’Azienda forestale

al committente, per l’impossibilità di scarico diretto nelle botole, a causa di

vostri ritardi nell’ultimazione dei lavori” e “l’applicazione delle

penali secondo disposizioni contrattuali (art. 4) in considerazione del termine

dei lavori avvenuto in data 09.10.2015”. La compensazione di fr. 1'500.-,

rispettivamente di fr. 31'000.- è poi stata da lei formalizzata con scritto 21

dicembre 2016 (doc. 16).

9.2.1

Ciò detto, si osserva

che il Pretore ha riconosciuto la deduzione del sovrapprezzo di fr. 1'500.-,

applicato dall’Azienda forestale alla convenuta per il fatto che la fornitura

di cippato avvenuta nella terza settimana del settembre 2015 era stata fatta

dall’esterno della piazza per consentire all’attrice di svolgere i propri

lavori senza interruzioni, rilevando che l’attrice l’aveva ammessa nel verbale

di cantiere 29 settembre 2015 (doc. M).

Il giudizio pretorile non

è stato censurato e va così confermato.

9.2.2

Il Pretore ha infine

posto a carico dell’attrice la penale di fr. 1'500.- al giorno (cfr. doc. C,

clausola n. 4) per i 16 giorni di ritardo nella conclusione dei lavori, per

complessivi fr. 24'000.-. Egli ha osservato che nel contratto (doc. C) le parti

avevano stabilito che i lavori avrebbero dovuto essere terminati il 18

settembre 2015 (cfr. clausola n. 4), ma che gli stessi, dopo per altro che nel

verbale di cantiere 29 settembre 2015 l’attrice aveva già ammesso di essere

stata in ritardo di 6 giorni (doc. M), erano in realtà stati portati a termine

solo 10 giorni dopo, l’8 ottobre 2015, senza che neppure risultasse che essa

avesse contestato la sua responsabilità per questo ulteriore ritardo. Il

giudice di prime cure ha comunque escluso che i ritardi potessero essere

riconducibili alla pioggia o alla difficoltà della posa delle bordure in

acciaio fornite con un foro troppo piccolo.

In questa sede l’attrice

ha ribadito che il ritardo, per altro a suo dire in parte recuperato per aver

lavorato durante 5 sabati, era stato causato da 5 giorni di canicola all’inizio

del cantiere e da 24 giorni supplementari riconducibili alla problematica della

posa delle bordure. A torto. Essa, in violazione del suo obbligo di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con le ragioni che avevano indotto

il Pretore ad ammettere il buon fondamento della contropretesa. E comunque non

ha indicato sulla base di quali risultanze istruttorie, né quindi ha provato,

che vi fossero stati 5 giorni di canicola tali da aver imposto un differimento

dell’inizio dei lavori e che i giorni da lei lavorati di sabato non fossero già

stati dedotti dai giorni di ritardo accertati dal giudice di prime cure (cfr.

anzi doc. M), e neppure ha dimostrato, come si è visto (cfr. consid. 8.2.3.3),

che i 24 giorni asseritamente effettuati in più a seguito della presunta

difficoltà nella posa delle bordure fossero imputabili alla controparte.

Ritenuto, come rilevato

dalla convenuta nella risposta all’appello, che il verbale di cantiere in cui

l’attrice aveva ammesso di essere già stata in ritardo di 6 giorni risaliva

invero al 24 e non al 29 settembre 2015 (doc. M), i giorni di ritardo da

considerare sono in realtà 20, ciò che porta a una penale di fr. 30'000.-.

10.

In definitiva, dal

saldo di fr. 27'440.60 a favore dell’attrice devono essere dedotte le

contropretese della convenuta di fr. 34'610.30 (fr. 3'110.30 + fr. 1'500.- +

fr. 30'000.-), ciò che implica la conferma del giudizio pretorile che aveva

concluso per l’integrale reiezione della petizione.

11.

Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr.

178'919.95, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 24 agosto

2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali di fr. 10’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà

all’appellata fr. 8’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).