12.2020.96
Rimborso di un mutuo (asseritamente) concesso a seguito di una compravendita immobiliare - accordo di mutuo e consegna del denaro ritenuti non provati
12 aprile 2021Italiano22 min
157 CPC). A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.96
Lugano
12 aprile 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.226 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 28
novembre 2013 da
AP
1
rappr. dall’ PA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della controparte al pagamento di fr. 100'000.- , a restituzione di
un prestito, oltre interessi e spese,
domanda a cui si è opposto
il convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza del 29 luglio 2020,
appellante l’attore
con atto di appello del 27 agosto 2020 con cui postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili,
mentre il convenuto con
risposta del 14 ottobre 2020 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
l’attore ha presentato in
data 19 ottobre 2020 una replica spontanea e il convenuto in data 26 ottobre
2020 una duplica spontanea,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
in fatto e in diritto:
1. Nella
primavera 2011 AO 1 ha venduto a AP 1 i mapp__________ RFD di __________,
al prezzo di fr. 600'000.-, interamente versato. La compravendita era stata
preceduta da alcuni incontri a cui aveva partecipato pure Li__________, agente
immobiliare che aveva funto da intermediaria nella trattativa.
2. In data 16 giugno 2011 AP 1, per il tramite
del suo legale, ha scritto a AO 1 pretendendo il rimborso di un (asserito)
mutuo di fr. 100'000.– che egli sosteneva aver concesso al venditore alcuni
mesi prima del perfezionamento della compravendita (doc. E), così come - a suo
dire - attestato da due ricevute sottoscritte da AO 1 in data 23 agosto 2010 (doc.
C e D).
Malgrado ulteriori solleciti (doc. F), AO 1 non ha
dato seguito alla richiesta di pagamento. In data 26 agosto 2011 AP 1 ha quindi
fatto spiccare dall’UE di Lugano il PE n. __________, contro cui l’escusso ha interposto
opposizione (doc. G). La successiva istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
è stata respinta dal Pretore con sentenza del 10 agosto 2012; questi, pur
limitandosi a un esame sommario, ha giudicato la tesi dell’escusso “più
plausibile” di quella del creditore (per le motivazioni si rinvia all’inc.
richiamato SO.2012.121).
3. Nel contempo AO 1, unitamente ad altre persone
tra cui la precitata Li__________, ha denunciato penalmente AP 1 per i reati di
truffa e falsità in documenti, contestando di aver ricevuto soldi dallo stesso
a titolo di mutuo e sostenendo che questi aveva falsificato le ricevute
prodotte per estorcere denaro.
In data 24
febbraio 2014 lo Staatsanwaltschaft del Canton __________ ha emesso a carico di
AP 1 un decreto d’accusa (doc. 3), contro cui l’interessato ha interposto ricorso.
Gravame che è stato accolto e che ha portato all’emanazione in data 24 ottobre
2016 di un decreto di abbandono (doc. K).
Nell’ambito
di questo procedimento è stata effettuata una perizia calligrafica sui doc. C e
D, di cui si dirà per quanto necessario in seguito (Gutachten del 25 febbraio
2015 in inc. __________).
4. Previo tentativo di conciliazione (CM.2013.344), il 28 novembre 2013 AP
1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 2, con cui ha
chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 100'000.- oltre interessi
e spese. In breve, l’attore ha sostenuto di aver versato alla controparte, in
data 23 agosto 2010, l’importo di fr. 100’000.- a titolo di mutuo; a fronte di
questo versamento il convenuto avrebbe emesso le due ricevute doc. C e D.
Malgrado varie richieste di restituzione, quest’ultimo non avrebbe provveduto
al rimborso di quanto ricevuto, ragion per cui egli ha avviato la causa in
oggetto.
AO 1 si è opposto alla petizione, contestando
di avere ottenuto un qualsivoglia importo da parte dell’attore a titolo di
mutuo. In sintesi, egli ha affermato di aver effettivamente ricevuto dalla
controparte - in aggiunta al prezzo di compravendita di fr. 600'000.- - la
somma d fr. 50'000.-, a cui farebbe riferimento la ricevuta doc. D, ma non a
titolo di prestito bensì quale pagamento per i lavori di demolizione, pulizia e
sgombero effettuati su richiesta dello stesso sui terreni compravenduti.
In relazione
alla ricevuta doc. C il convenuto ha sostenuto di aver sottoscritto la stessa unicamente
per fare un favore all’acquirente il quale gli avrebbe spiegato di doverla
presentare alla sua banca per dimostrare la concretezza della trattativa; a
questa sottoscrizione non sarebbe però seguito alcun versamento di denaro. AO 1
ha inoltre affermato che sul documento originale da lui firmato figurava
l’importo di fr. 5’000.- e non quello di fr. 50'000.-, la ricevuta prodotta in
causa sarebbe pertanto stata manomessa.
In sede di
replica e duplica, le parti hanno sostanzialmente confermato le proprie
argomentazioni e domande.
Esperita l’istruttoria i
contendenti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali
conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche allegazioni
e domande.
5. Con
decisione del 29 luglio 2020 il Pretore ha integralmente respinto la petizione
e posto le tasse e le spese a carico dell’attore. In sintesi, il giudice di
prima sede, dopo aver ripercorso le allegazioni delle parti e aver ricordato i
principi applicabili al contratto di mutuo, ha affrontato la questione
dell’autenticità delle due ricevute in esame, rilevando come vi fossero diverse
anomalie che inducevano a dubitare della loro autenticità e di quanto da esse
apparentemente attestato, anomalie che egli ha quindi analizzato nel dettaglio.
Il giudice di prima sede ha altresì osservato che se da un canto la perizia
calligrafica allestita nell’ambito del procedimento penale aveva concluso che
non ci fossero indizi concreti per ritenere che fossero stati apposti in un
secondo tempo elementi nel testo, dall’altro, essa non aveva attestato
l’autenticità dei documenti. Secondo il Pretore dalle restanti prove di causa si
evinceva l’impressione che l’attore non avesse consegnato alcun importo a
titolo di mutuo al convenuto e che per l’appunto le ricevute non attestassero la
realtà dei fatti. Il primo giudice ha quindi ripercorso le dichiarazioni rese
dal convenuto in sede di interrogatorio e rilevato come quanto da questi
affermato trovasse sostanzialmente conferma nelle parole della teste Li__________
che aveva presenziato agli incontri tra le parti. Sulla base delle emergenze
istruttorie il Pretore ha giudicato che l’attore non avesse provato
l’autenticità delle ricevute né, più in generale, di aver consegnato al convenuto
l’importo di fr 100’000.- a titolo di mutuo; la petizione è pertanto stata respinta.
6. Con
atto di appello del 27 agosto 2020 AP 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili. In questa sede l’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento
dei fatti e un’errata applicazione del diritto che - a suo dire - si concretizzerebbe
in una mancanza di rigore giuridico nell’applicazione dell’onere probatorio.
Più nel dettaglio, AP 1 sostiene che l’asserita manipolazione delle due
ricevute non è stata minimamente provata dalla controparte, su cui gravava
l’onere probatorio, e anzi è smentita dalla perizia calligrafica agli atti. Inoltre,
in relazione al doc. D egli contesta la tesi della compensazione, tesi che non
sarebbe stata comprovata dal convenuto. A mente dell’appellante, la deposizione
della teste Li__________ non sarebbe attendibile in quanto persona palesemente inimicata.
Anche in relazione al doc. C egli lamenta l’assenza di riscontri probatori ed
evidenzia alcune circostanze che a suo dire renderebbero quanto asserito dal convenuto
poco credibile. Da ultimo, l’appellante sostiene che nell’ipotesi in cui il
Pretore non avesse voluto riconoscere un contratto di mutuo egli avrebbe dovuto
applicare le norme sull’indebito arricchimento.
AO 1 con risposta del 14
ottobre 2020 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese
e ripetibili.
AP 1 ha presentato una
replica spontanea in data 19 ottobre 2020 e AO 1 una duplica spontanea in data
26 ottobre 2020, con le quali le parti hanno ribadito le proprie posizioni. Giova
osservare che l’appellante ha allegato al proprio memoriale la decisione di
stralcio datata 23 novembre 2016 relativa alla causa che vedeva contrapposti E__________
__________ AG e AO 1 (inc. OR.2013.227), senza però formulare alcuna richiesta esplicita
di ammissione agli atti. Nel concreto caso, la questione dell’ammissibilità o
meno di un’eventuale richiesta in tal senso - che già prima facie pare lesiva
dell’art. 317 CPC - può essere lasciata aperta, non rivestendo il documento in
parola un ruolo decisivo ai fini del presente giudizio.
7. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
8.
Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello
qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di
prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei
fatti, senza approfondire o debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, la generica e
tardiva contestazione relativa all’effettiva esecuzione dei lavori di sgombero
sui terreni compravenduti da parte di AO 1, le ragioni della mancata
imputazione sul prezzo di vendita di quanto asseritamente versato a titolo di
prestito, la pretesa inimicizia della teste Li__________ e, più in generale, le
lagnanze relative all’apprezzamento delle prove da parte del Pretore.
L’appello in esame
viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed
espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno
analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica
al giudizio impugnato.
9. Il Pretore ha già illustrato la dottrina e la giurisprudenza
applicabili alla fattispecie. In questa sede vale nondimeno la pena ricordare
che, come correttamente rilevato nell’ambito della decisione di prima sede, chi
pretende - come il qui attore - la restituzione di una somma di denaro
invocando le norme sul contratto di mutuo (art. 312 CO), deve dimostrare,
cumulativamente, l’esistenza di siffatto contratto, l’avvenuta erogazione del
denaro di cui chiede la restituzione e l’esigibilità della pretesa in
conseguenza della scadenza del mutuo o della sua lecita disdetta (cfr.
anche sentenza II CCA inc. n.
12.2009.181, consid. 4.1. e rif. cit.; DTF 145 III 241, consid. 3.1.; DTF 144
III 93, consid. 5.1.1). Nel concreto caso, spetta pertanto all’appellante fornire
elementi suscettibili di convincere il giudice dell’oggettiva veridicità delle
proprie allegazioni (art. 8 CC).
Giusta l’art. 157 CPC il giudice fonda il proprio
convincimento apprezzando liberamente le prove. In base a predetto disposto
legale è fondamentale - in materia di deposizioni testimoniali - anche
l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in
occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo
nella valutazione del suo peso probatorio. Nel contempo egli deve però tener
conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è
interessato all’esito della vertenza (per
Fatti
i dettagli cfr. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 89 segg. ad art.
157 CPC). A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce
anche delle altre risultanze istruttorie.
Analogamente, pure la perizia giudiziaria è soggetta
al libero apprezzamento del giudice. Egli potrà distanziarsene soltanto per
motivi convincenti e dovrà dunque esaminare se, in base agli altri mezzi di
prova assunti e alle argomentazioni delle parti, emergono delle serie obiezioni
circa l’efficacia dimostrativa delle esposizioni peritali (cfr. Trezzini, op. cit., n. 108 segg. ad art.
157 CPC).
Il valore probatorio di un indizio o di una
presunzione di fatto dipendente dalle circostanze concrete. Di principio un
singolo indizio o una singola presunzione di fatto non rappresentano una prova
piena, bensì una conseguenza verosimile. Tuttavia, tenuto conto dell’ampia
flessibilità del processo di libero apprezzamento delle prove ai sensi dell’art.
157 CPC, anche un singolo indizio o una singola presunzione di fatto potrebbero
essere sufficientemente forti da assurgere in concreto a prova piena. Ciò si
rivela la regola in presenza di una pluralità di indizi convergenti (cfr. Trezzini, op. cit., n. 42 segg. ad art.
157 CPC).
10. Nella
fattispecie, come ben emerge dalla sentenza pretorile, la dimostrazione del
perfezionamento di un contratto di mutuo tra le parti e il conseguente
adempimento delle condizioni poc’anzi ricordate sono tutt’altro che evidenti. Diverse
anomalie rilevate in fase istruttoria dal giudice di prima sede sollevano infatti
più di un dubbio quo alla veridicità della tesi attorea.
Si tratta ora di
verificare se le contestazioni appellatorie siano fondate e se la sentenza
pretorile regga alle critiche sollevate da AP 1.
AP 1 fonda essenzialmente
la propria richiesta di rimborso del preteso mutuo di fr. 100'000.- sulle sole
ricevute doc. C e D, da fr. 50'000.- l’una, sottoscritte da AO 1 e recanti le
causali ”Reservierungsbetrag”, rispettivamente “Darlehenvertrag”.
Documenti la cui autenticità - formale e ideologica - è contestata da
quest’ultimo, il quale nega altresì di aver ricevuto dall’attore qualsivoglia
importo a titolo di prestito.
12. Entrando
nel merito delle contestazioni appellatorie è necessario chiarire che -
contrariamente a quanto afferma l’appellante - il Pretore non ha misconosciuto il
valore probatorio della perizia calligrafica agli atti ma ha - correttamente - evidenziato
che il referto si limiti a indicare che non vi sono indizi concreti per
ritenere che siano stati apposti in un secondo tempo singoli elementi del testo,
senza però arrivare ad attestare l’autenticità delle ricevute stesse. Al
riguardo, infatti, nel referto viene indicato che: “Es ist nicht möglich
eine Angabe bezüglich des Zeitpunkts der Ausführung der Einträge auf dem
Dokument zu machen. Es lagen keine konkreten Hinweise auf eine spätere
Anbringung von einzelnen Schreibleistungen vor” (Gutachten, pag. 25 segg. dell’inc. __________).
La
cautela del perito su questo aspetto non stupisce. Anche agli occhi di un
profano è, infatti, chiaro che, in ragione delle (invero insolite) modalità con
cui sono state allestite (redatte dall’asserito mutuante, importi indicati
usando le singole unità e non la cifra intera, assenza di trattini sul doc. C, ecc.;
rilevate anche dal Pretore nel proprio giudizio a cui si rinvia, sentenza cit.
pag. 4), un’eventuale manomissione delle ricevute in esame da parte del loro
estensore (il mutuante medesimo) sarebbe stata difficilmente rilevabile.
Giustamente
il Pretore ha altresì ricordato che questa perizia è stata allestita
nell’ambito di un procedimento penale, procedimento che per sua natura persegue
finalità ben diverse da quello civile, aspetto che non può essere ignorato in
una valutazione globale degli elementi addotti dall’attore a sostegno della
propria tesi.
13. Ad
ogni buon conto quandanche le ricevute fossero autentiche dal punto di vista formale,
aspetto su cui - come detto - permane più di un dubbio, in concreto, ciò non
sarebbe ancora sufficiente per ammettere la venuta in essere di un mutuo tra le
parti. Diversi elementi inducono infatti a ritenere che le stesse non attestino
la realtà dei fatti, in primis le parole della teste Li__________, che - correttamente
- il Pretore ha ritenuto credibile.
Contrariamente
a quanto sostiene l’appellante, non vi è motivo di considerare la stessa quale
persona inimicata; il solo fatto che essa abbia sporto una denuncia penale nei suoi
confronti - denuncia che come visto ha inizialmente portata all’emanazione di
un decreto d’accusa avverso AP 1 ma che a seguito di un ricorso dell’interessato
è poi sfociata in un decreto di abbandono (consid. 3) - non è sufficiente per screditarne
la deposizione. Nel concreto caso, le dichiarazioni della teste si sono
rivelate dettagliate e lineari e hanno trovato ove possibile riscontro nelle risultanze
istruttorie. A questo vada aggiunto che la teste non ha alcun interesse nella
vertenza, ciò che neppure l’appellante sostiene. Non risulta inoltre nemmeno
che posteriormente alla chiusura del procedimento penale nei suoi confronti, AP
1 abbia a sua volta sporto denuncia avverso Li__________ per reati contro l’onore
o l’amministrazione della giustizia; tutti elementi che corroborano le
affermazioni di quest’ultima.
Nella
sua veste di agente immobiliare, Li__________ ha partecipato alle trattative di
compravendita tra le parti e ha presenziato a tutti gli incontri (eccezion
fatta per quello di sottoscrizione del rogito), tra cui pure quello del 23
agosto 2010 in cui sono state firmate le ricevute doc. C e D; essa ha pertanto
potuto fornire un’esposizione estremamente chiara e dettagliata degli eventi.
In
relazione alla genesi dei documenti in esame, Li__________ ha spiegato che a seguito dei continui tentennamenti di AP 1, lei lo aveva
invitato a comunicare formalmente se intendeva acquistare o meno la proprietà.
Poiché questi si era deciso all’acquisto, le parti si erano quindi trovate il
23 agosto 2010. In quel frangente, AP 1, per dare concretezza alle trattative e
assicurarsi l’oggetto, aveva consegnato al venditore la somma di fr. 50'000.-,
unitamente a una ricevuta per la firma. Sempre secondo la teste, a quel momento
non era però ancora chiaro se il denaro sarebbe servito quale acconto sul
Considerandi
prezzo o per il pagamento dei lavori di demolizione e pulizia del fondo compravenduto;
in occasione di un successivo incontro, le parti hanno poi convenuto che quell’importo
valeva non quale acconto sul prezzo, bensì a pagamento dei precitati lavori.
Più nel dettaglio, in
relazione al versamento di fr. 50’000.- a cui fa riferimento il doc. D recante
la dicitura “Darlehensvertrag”, la teste Li__________ si è così espressa (audizione
testimoniale in via rogatoriale dell’8 gennaio 2020, pag. 3 segg.): “(…) Der
Grund für das Treffen dann war, dass Herr AP 1 eine Anzahlung leisten sollte.
Zudem war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, für was die Anzahlung geleistet
werden sollte, da auch noch unklar war, wer z.B. die Räumung, den Abriss des
Schopfes, die Entfernung der Bäume und dergleichen vornehmen sollte. Es war
also zu diesem Zeitpunkt nicht klar, ob die Anzahlung für diese Arbeiten oder
für den Kauf des Hauses inklusive Grundstück geleistet werden sollte. Es war aber
klar, dass mit diesem Betrag Herr AP 1 seinen Willen zum Kauf kundtut (…)” (pag.
3). Essa ha quindi precisato che “Herr AP 1 hat Herrn AO 1 eine Quittung
ausgestellt. Zudem hat Herr AP 1 Herrn AO 1 CHF 50’000.00 gegeben. Herr AP 1 hat
nun die Quittung zum Unterzeichnen Herrn AO 1 gegeben” (pag. 4). Interrogata
in maniera puntuale sulle ragioni di questo versamento la teste ha indicato:
“Wie bereits vorher ausgeführt, war zum Zeitpunkt der Zahlung nicht klar, für
was die Zahlung von CHF 50'000.00 war. Zu diesem Zeitpunkt wurde sich darüber
besprochen, ob die Zahlung für die allenfalls zu leistenden Arbeiten oder als
Anzahlung für die Liegenschaft gelten sollte. Bei einem weiteren Treffen im
Garten beim Haus, bei welchem ich ebenfalls dabei war, wurde dann klar, dass
Herr AP 1 wollte, das Herr AO 1 diese Arbeiten vornehme. Diese zu leistenden
Arbeiten sollten mit den CHF 50'000.00 abgegolten sein. Herr AP 1 hat uns
gesagt, dass diese anlässlich des ersten Treffens übergebenen CHF 50'000.00 für
diese Arbeiten gedacht sind” (pag. 5). Affermazioni che essa ha ribadito pure
in seguito dichiarando che: “Die beim ersten Treffen bezahlten CHF 50'000.00
haben nichts mit dem Kaufpreis zu tun (…). Die anlässlich des ersten
Treffens übergebenen CHF 50'000.00 waren gemäss den Parteien dafür da, dass
Herr AO 1 das Kaufobjekt von den dort befindlichen Objekten zu leeren, Bäume zu
fällen und den Schopf abzureissen hat. (…) Herr AP 1 hat Herrn AO 1 vorgeschlagen,
ihm die CHF 50'000.00 als Entschädigung für die Arbeit zu belassen” (pag.
6).
Si tratta invero di dichiarazioni
estremamente precise e circostanziate di cui questa Camera, come già il
Pretore, non ha motivo di dubitare e che non lasciano margine d’incertezza su
quale fosse - a prescindere da quanto indicato sulla ricevuta medesima - la
reale causale del versamento. La teste va infatti giudicata credibile non solo -
come vorrebbe l’appellante - quando conferma il passaggio del denaro da AP 1 a AO
1.
ma pure quando ne illustra le finalità.
Interrogata in merito
al doc. C recante la causale “Reservationsbetrag”, Li__________ ha inoltre spiegato
che, AP 1 aveva pregato AO 1 di sottoscrivere anche una seconda ricevuta che
gli occorreva per la banca a dimostrazione della serietà della trattativa.
Secondo la testimone le parti avrebbero parlato sempre e solo di un importo di
fr. 5'000.-; questo importo non sarebbe però mai stato pagato in quanto il documento
doveva avere solo portata interna per l’istituto di credito.
Al riguardo la
teste si à così espressa (audizione testimoniale cit. pag. 4): “Herr AP 1
wollte noch zusätzlich eine Unterschrift von Herrn AO 1 auf einer anderen
Quittung. Die Begründung dafür war eine wie von ihm genannte Reservationsbestätigung
für die Bank. Die Rede war von CHF 5'000.00 (…) Für diese Quittung ist aber zu
diesem Zeitpunkt kein Geld geflossen”. Ribadendo anche in seguito che: “(…)
in Bezug auf die Reservationsbestätigung für di Bank lediglich von einem Betrag
von CHF 5'000.00 gesprochen wurde (…). Er [AP 1] hat den Betrag nie
bezahlt (…). Betreffend der Quittung der Reservationsbestätigung für die Bank
war immer nur die Rede von CHF 5'000.00.”
Anche in questo caso le
parole della teste si rivelano particolarmente convincenti e sconfessano la
versione dei fatti così come illustrata dall’appellante.
14.
Depone
contro la tesi dell’appellante pure la presenza sulle due ricevute di due
causali diverse, circostanza che questi non è riuscito a chiarire in maniera
convincente.
Quantomeno insolito
appare inoltre il fatto che il presunto credito non sia stato posto in
compensazione al momento del pagamento del prezzo di compravendita di fr.
600'000.-. La giustificazione addotta da AP 1 secondo cui la controparte non
avrebbe voluto far sapere alla moglie di aver concluso un prestito non è
supportata da alcun riscontro probatorio. Questa spiegazione appare poi totalmente
inverosimile se si considera che il doc. C riporta quale causale la dicitura
“Reservationsbetrag”, importo che per sua natura viene proprio conteggiato nel
prezzo di vendita.
Nell’ambito di una
valutazione globale va inoltre considerato che, se da un canto, come osservato
dall’appellante, appare anomalo che AO 1 abbia sottoscritto una “finta
ricevuta di CHF. 5'000.- per fare un favore“ alla controparte (appello,
pag. 8), ancor più atipico e inverosimile si rivela essere la tesi secondo cui AP
1.
avrebbe concesso un prestito di ben fr. 100'000.- a AO 1, persona che non
conosceva e con cui era entrato in contatto unicamente nell’ambito della compravendita
immobiliare in esame, circostanza di cui di fatto dà atto lo stesso appellante (appello,
pag. 8).
15.
Inammissibile,
in quanto sollevata per la prima volta in questa sede e pertanto irritualmente,
è la censura dell’appellante relativa alla veridicità degli interventi eseguiti
sui fondi compravenduti da parte del qui appellato (appello, pag. 6 segg. e
consid. 7). Avendo AP 1 omesso di contestare in prima sede l’esecuzione e
l’entità di detti lavori, la sua lagnanza non può ora che essere rigettata. Fatta
questa doverosa premessa va nondimeno ricordato che la loro effettiva
esecuzione è confermata anche dalla deposizione della teste Li__________
(audizione cit., pag. 5 segg.).
Neppure può essere
accolta la rimostranza secondo cui AO 1 non avrebbe provato la compensazione del
credito di fr. 50’000.- con i lavori da lui eseguiti (appello, pag. 6). Diversamente
da quanto afferma l’appellante, la controparte non ha mai sostenuto esservi
stata una compensazione. Il convenuto ha infatti affermato di aver effettuato,
su richiesta di AP 1, i lavori di sgombero e demolizione del terreno a seguito
dei quali quest’ultimo gli avrebbe proposto di tenere l’importo di fr. 50'000.-
quale compenso (cfr. anche interrogatorio di AO 1 del 4 luglio 2018, pag. 2),
versione che ha trovato conferma nelle parole della teste Li__________
(audizione cit., pag. 5 segg.) - sulla cui attendibilità già è stato detto (consid.
12) - e che sulla scorta delle risultanze istruttorie questa Camera reputa
credibile.
Come chiaramente emerge
dai considerandi che precedono, prive di fondamento si rivelano tutte le contestazioni
appellatorie quo a un’errata applicazione dell’onere probatorio da parte del
Pretore.
16.
Alla
luce di tutto quanto precede non vi sono elementi per ritenere errata la
sentenza pretorile, l’appellante non essendo riuscito a provare la veridicità delle
proprie allegazioni.
17.
Ne
discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Le
spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante il quale rifonderà
alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso per
un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. L’appello 27 agosto 2020 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 5’000.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte
fr. 3’500.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).