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Decisione

12.2020.96

Rimborso di un mutuo (asseritamente) concesso a seguito di una compravendita immobiliare - accordo di mutuo e consegna del denaro ritenuti non provati

12 aprile 2021Italiano22 min

157 CPC). A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.96

Lugano

12 aprile 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.226 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 28

novembre 2013 da

AP

1

rappr. dall’ PA 1

contro

AO

1

rappr. dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della controparte al pagamento di fr. 100'000.- , a restituzione di

un prestito, oltre interessi e spese,

domanda a cui si è opposto

il convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza del 29 luglio 2020,

appellante l’attore

con atto di appello del 27 agosto 2020 con cui postula la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e

ripetibili,

mentre il convenuto con

risposta del 14 ottobre 2020 postula la reiezione del gravame pure con protesta

di tasse, spese e ripetibili,

l’attore ha presentato in

data 19 ottobre 2020 una replica spontanea e il convenuto in data 26 ottobre

2020 una duplica spontanea,

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti,

in fatto e in diritto:

1. Nella

primavera 2011 AO 1 ha venduto a AP 1 i mapp__________ RFD di __________,

al prezzo di fr. 600'000.-, interamente versato. La compravendita era stata

preceduta da alcuni incontri a cui aveva partecipato pure Li__________, agente

immobiliare che aveva funto da intermediaria nella trattativa.

2. In data 16 giugno 2011 AP 1, per il tramite

del suo legale, ha scritto a AO 1 pretendendo il rimborso di un (asserito)

mutuo di fr. 100'000.– che egli sosteneva aver concesso al venditore alcuni

mesi prima del perfezionamento della compravendita (doc. E), così come - a suo

dire - attestato da due ricevute sottoscritte da AO 1 in data 23 agosto 2010 (doc.

C e D).

Malgrado ulteriori solleciti (doc. F), AO 1 non ha

dato seguito alla richiesta di pagamento. In data 26 agosto 2011 AP 1 ha quindi

fatto spiccare dall’UE di Lugano il PE n. __________, contro cui l’escusso ha interposto

opposizione (doc. G). La successiva istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione

è stata respinta dal Pretore con sentenza del 10 agosto 2012; questi, pur

limitandosi a un esame sommario, ha giudicato la tesi dell’escusso “più

plausibile” di quella del creditore (per le motivazioni si rinvia all’inc.

richiamato SO.2012.121).

3. Nel contempo AO 1, unitamente ad altre persone

tra cui la precitata Li__________, ha denunciato penalmente AP 1 per i reati di

truffa e falsità in documenti, contestando di aver ricevuto soldi dallo stesso

a titolo di mutuo e sostenendo che questi aveva falsificato le ricevute

prodotte per estorcere denaro.

In data 24

febbraio 2014 lo Staatsanwaltschaft del Canton __________ ha emesso a carico di

AP 1 un decreto d’accusa (doc. 3), contro cui l’interessato ha interposto ricorso.

Gravame che è stato accolto e che ha portato all’emanazione in data 24 ottobre

2016 di un decreto di abbandono (doc. K).

Nell’ambito

di questo procedimento è stata effettuata una perizia calligrafica sui doc. C e

D, di cui si dirà per quanto necessario in seguito (Gutachten del 25 febbraio

2015 in inc. __________).

4. Previo tentativo di conciliazione (CM.2013.344), il 28 novembre 2013 AP

1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 2, con cui ha

chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 100'000.- oltre interessi

e spese. In breve, l’attore ha sostenuto di aver versato alla controparte, in

data 23 agosto 2010, l’importo di fr. 100’000.- a titolo di mutuo; a fronte di

questo versamento il convenuto avrebbe emesso le due ricevute doc. C e D.

Malgrado varie richieste di restituzione, quest’ultimo non avrebbe provveduto

al rimborso di quanto ricevuto, ragion per cui egli ha avviato la causa in

oggetto.

AO 1 si è opposto alla petizione, contestando

di avere ottenuto un qualsivoglia importo da parte dell’attore a titolo di

mutuo. In sintesi, egli ha affermato di aver effettivamente ricevuto dalla

controparte - in aggiunta al prezzo di compravendita di fr. 600'000.- - la

somma d fr. 50'000.-, a cui farebbe riferimento la ricevuta doc. D, ma non a

titolo di prestito bensì quale pagamento per i lavori di demolizione, pulizia e

sgombero effettuati su richiesta dello stesso sui terreni compravenduti.

In relazione

alla ricevuta doc. C il convenuto ha sostenuto di aver sottoscritto la stessa unicamente

per fare un favore all’acquirente il quale gli avrebbe spiegato di doverla

presentare alla sua banca per dimostrare la concretezza della trattativa; a

questa sottoscrizione non sarebbe però seguito alcun versamento di denaro. AO 1

ha inoltre affermato che sul documento originale da lui firmato figurava

l’importo di fr. 5’000.- e non quello di fr. 50'000.-, la ricevuta prodotta in

causa sarebbe pertanto stata manomessa.

In sede di

replica e duplica, le parti hanno sostanzialmente confermato le proprie

argomentazioni e domande.

Esperita l’istruttoria i

contendenti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali

conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche allegazioni

e domande.

5. Con

decisione del 29 luglio 2020 il Pretore ha integralmente respinto la petizione

e posto le tasse e le spese a carico dell’attore. In sintesi, il giudice di

prima sede, dopo aver ripercorso le allegazioni delle parti e aver ricordato i

principi applicabili al contratto di mutuo, ha affrontato la questione

dell’autenticità delle due ricevute in esame, rilevando come vi fossero diverse

anomalie che inducevano a dubitare della loro autenticità e di quanto da esse

apparentemente attestato, anomalie che egli ha quindi analizzato nel dettaglio.

Il giudice di prima sede ha altresì osservato che se da un canto la perizia

calligrafica allestita nell’ambito del procedimento penale aveva concluso che

non ci fossero indizi concreti per ritenere che fossero stati apposti in un

secondo tempo elementi nel testo, dall’altro, essa non aveva attestato

l’autenticità dei documenti. Secondo il Pretore dalle restanti prove di causa si

evinceva l’impressione che l’attore non avesse consegnato alcun importo a

titolo di mutuo al convenuto e che per l’appunto le ricevute non attestassero la

realtà dei fatti. Il primo giudice ha quindi ripercorso le dichiarazioni rese

dal convenuto in sede di interrogatorio e rilevato come quanto da questi

affermato trovasse sostanzialmente conferma nelle parole della teste Li__________

che aveva presenziato agli incontri tra le parti. Sulla base delle emergenze

istruttorie il Pretore ha giudicato che l’attore non avesse provato

l’autenticità delle ricevute né, più in generale, di aver consegnato al convenuto

l’importo di fr 100’000.- a titolo di mutuo; la petizione è pertanto stata respinta.

6. Con

atto di appello del 27 agosto 2020 AP 1 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e

ripetibili. In questa sede l’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento

dei fatti e un’errata applicazione del diritto che - a suo dire - si concretizzerebbe

in una mancanza di rigore giuridico nell’applicazione dell’onere probatorio.

Più nel dettaglio, AP 1 sostiene che l’asserita manipolazione delle due

ricevute non è stata minimamente provata dalla controparte, su cui gravava

l’onere probatorio, e anzi è smentita dalla perizia calligrafica agli atti. Inoltre,

in relazione al doc. D egli contesta la tesi della compensazione, tesi che non

sarebbe stata comprovata dal convenuto. A mente dell’appellante, la deposizione

della teste Li__________ non sarebbe attendibile in quanto persona palesemente inimicata.

Anche in relazione al doc. C egli lamenta l’assenza di riscontri probatori ed

evidenzia alcune circostanze che a suo dire renderebbero quanto asserito dal convenuto

poco credibile. Da ultimo, l’appellante sostiene che nell’ipotesi in cui il

Pretore non avesse voluto riconoscere un contratto di mutuo egli avrebbe dovuto

applicare le norme sull’indebito arricchimento.

AO 1 con risposta del 14

ottobre 2020 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese

e ripetibili.

AP 1 ha presentato una

replica spontanea in data 19 ottobre 2020 e AO 1 una duplica spontanea in data

26 ottobre 2020, con le quali le parti hanno ribadito le proprie posizioni. Giova

osservare che l’appellante ha allegato al proprio memoriale la decisione di

stralcio datata 23 novembre 2016 relativa alla causa che vedeva contrapposti E__________

__________ AG e AO 1 (inc. OR.2013.227), senza però formulare alcuna richiesta esplicita

di ammissione agli atti. Nel concreto caso, la questione dell’ammissibilità o

meno di un’eventuale richiesta in tal senso - che già prima facie pare lesiva

dell’art. 317 CPC - può essere lasciata aperta, non rivestendo il documento in

parola un ruolo decisivo ai fini del presente giudizio.

7. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

8.

Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello

qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di

prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei

fatti, senza approfondire o debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, la generica e

tardiva contestazione relativa all’effettiva esecuzione dei lavori di sgombero

sui terreni compravenduti da parte di AO 1, le ragioni della mancata

imputazione sul prezzo di vendita di quanto asseritamente versato a titolo di

prestito, la pretesa inimicizia della teste Li__________ e, più in generale, le

lagnanze relative all’apprezzamento delle prove da parte del Pretore.

L’appello in esame

viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed

espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno

analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica

al giudizio impugnato.

9. Il Pretore ha già illustrato la dottrina e la giurisprudenza

applicabili alla fattispecie. In questa sede vale nondimeno la pena ricordare

che, come correttamente rilevato nell’ambito della decisione di prima sede, chi

pretende - come il qui attore - la restituzione di una somma di denaro

invocando le norme sul contratto di mutuo (art. 312 CO), deve dimostrare,

cumulativamente, l’esistenza di siffatto contratto, l’avvenuta erogazione del

denaro di cui chiede la restituzione e l’esigibilità della pretesa in

conseguenza della scadenza del mutuo o della sua lecita disdetta (cfr.

anche sentenza II CCA inc. n.

12.2009.181, consid. 4.1. e rif. cit.; DTF 145 III 241, consid. 3.1.; DTF 144

III 93, consid. 5.1.1). Nel concreto caso, spetta pertanto all’appellante fornire

elementi suscettibili di convincere il giudice dell’oggettiva veridicità delle

proprie allegazioni (art. 8 CC).

Giusta l’art. 157 CPC il giudice fonda il proprio

convincimento apprezzando liberamente le prove. In base a predetto disposto

legale è fondamentale - in materia di deposizioni testimoniali - anche

l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in

occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo

nella valutazione del suo peso probatorio. Nel contempo egli deve però tener

conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è

interessato all’esito della vertenza (per

Fatti

i dettagli cfr. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 89 segg. ad art.

157 CPC). A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce

anche delle altre risultanze istruttorie.

Analogamente, pure la perizia giudiziaria è soggetta

al libero apprezzamento del giudice. Egli potrà distanziarsene soltanto per

motivi convincenti e dovrà dunque esaminare se, in base agli altri mezzi di

prova assunti e alle argomentazioni delle parti, emergono delle serie obiezioni

circa l’efficacia dimostrativa delle esposizioni peritali (cfr. Trezzini, op. cit., n. 108 segg. ad art.

157 CPC).

Il valore probatorio di un indizio o di una

presunzione di fatto dipendente dalle circostanze concrete. Di principio un

singolo indizio o una singola presunzione di fatto non rappresentano una prova

piena, bensì una conseguenza verosimile. Tuttavia, tenuto conto dell’ampia

flessibilità del processo di libero apprezzamento delle prove ai sensi dell’art.

157 CPC, anche un singolo indizio o una singola presunzione di fatto potrebbero

essere sufficientemente forti da assurgere in concreto a prova piena. Ciò si

rivela la regola in presenza di una pluralità di indizi convergenti (cfr. Trezzini, op. cit., n. 42 segg. ad art.

157 CPC).

10. Nella

fattispecie, come ben emerge dalla sentenza pretorile, la dimostrazione del

perfezionamento di un contratto di mutuo tra le parti e il conseguente

adempimento delle condizioni poc’anzi ricordate sono tutt’altro che evidenti. Diverse

anomalie rilevate in fase istruttoria dal giudice di prima sede sollevano infatti

più di un dubbio quo alla veridicità della tesi attorea.

Si tratta ora di

verificare se le contestazioni appellatorie siano fondate e se la sentenza

pretorile regga alle critiche sollevate da AP 1.

AP 1 fonda essenzialmente

la propria richiesta di rimborso del preteso mutuo di fr. 100'000.- sulle sole

ricevute doc. C e D, da fr. 50'000.- l’una, sottoscritte da AO 1 e recanti le

causali ”Reservierungsbetrag”, rispettivamente “Darlehenvertrag”.

Documenti la cui autenticità - formale e ideologica - è contestata da

quest’ultimo, il quale nega altresì di aver ricevuto dall’attore qualsivoglia

importo a titolo di prestito.

12. Entrando

nel merito delle contestazioni appellatorie è necessario chiarire che -

contrariamente a quanto afferma l’appellante - il Pretore non ha misconosciuto il

valore probatorio della perizia calligrafica agli atti ma ha - correttamente - evidenziato

che il referto si limiti a indicare che non vi sono indizi concreti per

ritenere che siano stati apposti in un secondo tempo singoli elementi del testo,

senza però arrivare ad attestare l’autenticità delle ricevute stesse. Al

riguardo, infatti, nel referto viene indicato che: “Es ist nicht möglich

eine Angabe bezüglich des Zeitpunkts der Ausführung der Einträge auf dem

Dokument zu machen. Es lagen keine konkreten Hinweise auf eine spätere

Anbringung von einzelnen Schreibleistungen vor” (Gutachten, pag. 25 segg. dell’inc. __________).

La

cautela del perito su questo aspetto non stupisce. Anche agli occhi di un

profano è, infatti, chiaro che, in ragione delle (invero insolite) modalità con

cui sono state allestite (redatte dall’asserito mutuante, importi indicati

usando le singole unità e non la cifra intera, assenza di trattini sul doc. C, ecc.;

rilevate anche dal Pretore nel proprio giudizio a cui si rinvia, sentenza cit.

pag. 4), un’eventuale manomissione delle ricevute in esame da parte del loro

estensore (il mutuante medesimo) sarebbe stata difficilmente rilevabile.

Giustamente

il Pretore ha altresì ricordato che questa perizia è stata allestita

nell’ambito di un procedimento penale, procedimento che per sua natura persegue

finalità ben diverse da quello civile, aspetto che non può essere ignorato in

una valutazione globale degli elementi addotti dall’attore a sostegno della

propria tesi.

13. Ad

ogni buon conto quandanche le ricevute fossero autentiche dal punto di vista formale,

aspetto su cui - come detto - permane più di un dubbio, in concreto, ciò non

sarebbe ancora sufficiente per ammettere la venuta in essere di un mutuo tra le

parti. Diversi elementi inducono infatti a ritenere che le stesse non attestino

la realtà dei fatti, in primis le parole della teste Li__________, che - correttamente

- il Pretore ha ritenuto credibile.

Contrariamente

a quanto sostiene l’appellante, non vi è motivo di considerare la stessa quale

persona inimicata; il solo fatto che essa abbia sporto una denuncia penale nei suoi

confronti - denuncia che come visto ha inizialmente portata all’emanazione di

un decreto d’accusa avverso AP 1 ma che a seguito di un ricorso dell’interessato

è poi sfociata in un decreto di abbandono (consid. 3) - non è sufficiente per screditarne

la deposizione. Nel concreto caso, le dichiarazioni della teste si sono

rivelate dettagliate e lineari e hanno trovato ove possibile riscontro nelle risultanze

istruttorie. A questo vada aggiunto che la teste non ha alcun interesse nella

vertenza, ciò che neppure l’appellante sostiene. Non risulta inoltre nemmeno

che posteriormente alla chiusura del procedimento penale nei suoi confronti, AP

1 abbia a sua volta sporto denuncia avverso Li__________ per reati contro l’onore

o l’amministrazione della giustizia; tutti elementi che corroborano le

affermazioni di quest’ultima.

Nella

sua veste di agente immobiliare, Li__________ ha partecipato alle trattative di

compravendita tra le parti e ha presenziato a tutti gli incontri (eccezion

fatta per quello di sottoscrizione del rogito), tra cui pure quello del 23

agosto 2010 in cui sono state firmate le ricevute doc. C e D; essa ha pertanto

potuto fornire un’esposizione estremamente chiara e dettagliata degli eventi.

In

relazione alla genesi dei documenti in esame, Li__________ ha spiegato che a seguito dei continui tentennamenti di AP 1, lei lo aveva

invitato a comunicare formalmente se intendeva acquistare o meno la proprietà.

Poiché questi si era deciso all’acquisto, le parti si erano quindi trovate il

23 agosto 2010. In quel frangente, AP 1, per dare concretezza alle trattative e

assicurarsi l’oggetto, aveva consegnato al venditore la somma di fr. 50'000.-,

unitamente a una ricevuta per la firma. Sempre secondo la teste, a quel momento

non era però ancora chiaro se il denaro sarebbe servito quale acconto sul

Considerandi

prezzo o per il pagamento dei lavori di demolizione e pulizia del fondo compravenduto;

in occasione di un successivo incontro, le parti hanno poi convenuto che quell’importo

valeva non quale acconto sul prezzo, bensì a pagamento dei precitati lavori.

Più nel dettaglio, in

relazione al versamento di fr. 50’000.- a cui fa riferimento il doc. D recante

la dicitura “Darlehensvertrag”, la teste Li__________ si è così espressa (audizione

testimoniale in via rogatoriale dell’8 gennaio 2020, pag. 3 segg.): “(…) Der

Grund für das Treffen dann war, dass Herr AP 1 eine Anzahlung leisten sollte.

Zudem war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, für was die Anzahlung geleistet

werden sollte, da auch noch unklar war, wer z.B. die Räumung, den Abriss des

Schopfes, die Entfernung der Bäume und dergleichen vornehmen sollte. Es war

also zu diesem Zeitpunkt nicht klar, ob die Anzahlung für diese Arbeiten oder

für den Kauf des Hauses inklusive Grundstück geleistet werden sollte. Es war aber

klar, dass mit diesem Betrag Herr AP 1 seinen Willen zum Kauf kundtut (…)” (pag.

3). Essa ha quindi precisato che “Herr AP 1 hat Herrn AO 1 eine Quittung

ausgestellt. Zudem hat Herr AP 1 Herrn AO 1 CHF 50’000.00 gegeben. Herr AP 1 hat

nun die Quittung zum Unterzeichnen Herrn AO 1 gegeben” (pag. 4). Interrogata

in maniera puntuale sulle ragioni di questo versamento la teste ha indicato:

“Wie bereits vorher ausgeführt, war zum Zeitpunkt der Zahlung nicht klar, für

was die Zahlung von CHF 50'000.00 war. Zu diesem Zeitpunkt wurde sich darüber

besprochen, ob die Zahlung für die allenfalls zu leistenden Arbeiten oder als

Anzahlung für die Liegenschaft gelten sollte. Bei einem weiteren Treffen im

Garten beim Haus, bei welchem ich ebenfalls dabei war, wurde dann klar, dass

Herr AP 1 wollte, das Herr AO 1 diese Arbeiten vornehme. Diese zu leistenden

Arbeiten sollten mit den CHF 50'000.00 abgegolten sein. Herr AP 1 hat uns

gesagt, dass diese anlässlich des ersten Treffens übergebenen CHF 50'000.00 für

diese Arbeiten gedacht sind” (pag. 5). Affermazioni che essa ha ribadito pure

in seguito dichiarando che: “Die beim ersten Treffen bezahlten CHF 50'000.00

haben nichts mit dem Kaufpreis zu tun (…). Die anlässlich des ersten

Treffens übergebenen CHF 50'000.00 waren gemäss den Parteien dafür da, dass

Herr AO 1 das Kaufobjekt von den dort befindlichen Objekten zu leeren, Bäume zu

fällen und den Schopf abzureissen hat. (…) Herr AP 1 hat Herrn AO 1 vorgeschlagen,

ihm die CHF 50'000.00 als Entschädigung für die Arbeit zu belassen” (pag.

6).

Si tratta invero di dichiarazioni

estremamente precise e circostanziate di cui questa Camera, come già il

Pretore, non ha motivo di dubitare e che non lasciano margine d’incertezza su

quale fosse - a prescindere da quanto indicato sulla ricevuta medesima - la

reale causale del versamento. La teste va infatti giudicata credibile non solo -

come vorrebbe l’appellante - quando conferma il passaggio del denaro da AP 1 a AO

1.

ma pure quando ne illustra le finalità.

Interrogata in merito

al doc. C recante la causale “Reservationsbetrag”, Li__________ ha inoltre spiegato

che, AP 1 aveva pregato AO 1 di sottoscrivere anche una seconda ricevuta che

gli occorreva per la banca a dimostrazione della serietà della trattativa.

Secondo la testimone le parti avrebbero parlato sempre e solo di un importo di

fr. 5'000.-; questo importo non sarebbe però mai stato pagato in quanto il documento

doveva avere solo portata interna per l’istituto di credito.

Al riguardo la

teste si à così espressa (audizione testimoniale cit. pag. 4): “Herr AP 1

wollte noch zusätzlich eine Unterschrift von Herrn AO 1 auf einer anderen

Quittung. Die Begründung dafür war eine wie von ihm genannte Reservationsbestätigung

für die Bank. Die Rede war von CHF 5'000.00 (…) Für diese Quittung ist aber zu

diesem Zeitpunkt kein Geld geflossen”. Ribadendo anche in seguito che: “(…)

in Bezug auf die Reservationsbestätigung für di Bank lediglich von einem Betrag

von CHF 5'000.00 gesprochen wurde (…). Er [AP 1] hat den Betrag nie

bezahlt (…). Betreffend der Quittung der Reservationsbestätigung für die Bank

war immer nur die Rede von CHF 5'000.00.”

Anche in questo caso le

parole della teste si rivelano particolarmente convincenti e sconfessano la

versione dei fatti così come illustrata dall’appellante.

14.

Depone

contro la tesi dell’appellante pure la presenza sulle due ricevute di due

causali diverse, circostanza che questi non è riuscito a chiarire in maniera

convincente.

Quantomeno insolito

appare inoltre il fatto che il presunto credito non sia stato posto in

compensazione al momento del pagamento del prezzo di compravendita di fr.

600'000.-. La giustificazione addotta da AP 1 secondo cui la controparte non

avrebbe voluto far sapere alla moglie di aver concluso un prestito non è

supportata da alcun riscontro probatorio. Questa spiegazione appare poi totalmente

inverosimile se si considera che il doc. C riporta quale causale la dicitura

“Reservationsbetrag”, importo che per sua natura viene proprio conteggiato nel

prezzo di vendita.

Nell’ambito di una

valutazione globale va inoltre considerato che, se da un canto, come osservato

dall’appellante, appare anomalo che AO 1 abbia sottoscritto una “finta

ricevuta di CHF. 5'000.- per fare un favore“ alla controparte (appello,

pag. 8), ancor più atipico e inverosimile si rivela essere la tesi secondo cui AP

1.

avrebbe concesso un prestito di ben fr. 100'000.- a AO 1, persona che non

conosceva e con cui era entrato in contatto unicamente nell’ambito della compravendita

immobiliare in esame, circostanza di cui di fatto dà atto lo stesso appellante (appello,

pag. 8).

15.

Inammissibile,

in quanto sollevata per la prima volta in questa sede e pertanto irritualmente,

è la censura dell’appellante relativa alla veridicità degli interventi eseguiti

sui fondi compravenduti da parte del qui appellato (appello, pag. 6 segg. e

consid. 7). Avendo AP 1 omesso di contestare in prima sede l’esecuzione e

l’entità di detti lavori, la sua lagnanza non può ora che essere rigettata. Fatta

questa doverosa premessa va nondimeno ricordato che la loro effettiva

esecuzione è confermata anche dalla deposizione della teste Li__________

(audizione cit., pag. 5 segg.).

Neppure può essere

accolta la rimostranza secondo cui AO 1 non avrebbe provato la compensazione del

credito di fr. 50’000.- con i lavori da lui eseguiti (appello, pag. 6). Diversamente

da quanto afferma l’appellante, la controparte non ha mai sostenuto esservi

stata una compensazione. Il convenuto ha infatti affermato di aver effettuato,

su richiesta di AP 1, i lavori di sgombero e demolizione del terreno a seguito

dei quali quest’ultimo gli avrebbe proposto di tenere l’importo di fr. 50'000.-

quale compenso (cfr. anche interrogatorio di AO 1 del 4 luglio 2018, pag. 2),

versione che ha trovato conferma nelle parole della teste Li__________

(audizione cit., pag. 5 segg.) - sulla cui attendibilità già è stato detto (consid.

12) - e che sulla scorta delle risultanze istruttorie questa Camera reputa

credibile.

Come chiaramente emerge

dai considerandi che precedono, prive di fondamento si rivelano tutte le contestazioni

appellatorie quo a un’errata applicazione dell’onere probatorio da parte del

Pretore.

16.

Alla

luce di tutto quanto precede non vi sono elementi per ritenere errata la

sentenza pretorile, l’appellante non essendo riuscito a provare la veridicità delle

proprie allegazioni.

17.

Ne

discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Le

spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante il quale rifonderà

alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso per

un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili

decide: 1. L’appello 27 agosto 2020 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 5’000.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte

fr. 3’500.- a titolo di ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).