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Decisione

12.2020.98

Arrestbefehl tedesco - riconoscimento e exequatur

6 maggio 2021Italiano19 min

conseguenza la decisione 27 settembre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.98

Lugano

6 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.4618

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di

riconoscimento, exequatur e sequestro 27 settembre 2019 da

CO

1 , nella sua veste di

amministratore provvisorio del patrimonio di S__________ __________,

rappr.

da PA 2

contro

RE

1

rappr. da PA 1

volta a riconoscere e a dichiarare esecutivo in Svizzera l’ “Arrestbefehl”

21 agosto 2019 con cui il Landgericht __________ (D) aveva ordinato il

sequestro di beni mobili e immobili del convenuto sino a concorrenza

dell’importo di EUR 5'043'940.- più interessi al 4% dal 21 giugno 2010 e di EUR

45'000.- quale forfait per costi, nonché a decretare, quale misura esecutiva,

il sequestro presso A__________ __________, __________, e B__________ __________,

__________, del credito del convenuto di USD 3'000'000.- derivante dal

contratto “Settlement and Share Purchase Agreement” del 18 febbraio 2016

sino a concorrenza di EUR 5'043'940.- più interessi al 4% dal 21 giugno 2010 e

di EUR 45'000.-, domanda che il Pretore con decisione 27 settembre 2019

ha accolto;

ed ora sul reclamo 4 settembre 2020, al quale l’istante si è

opposto con osservazioni 13 novembre 2020, con cui il convenuto ha chiesto in

via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare

irricevibile l’istanza di

riconoscimento e di exequatur e di revocare il sequestro, e in via subordinata di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur e di revocare

il sequestro, in entrambi i casi con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica 17 dicembre 2020 del convenuto, della

duplica 22 gennaio 2021 dell’istante, della triplica spontanea 15 febbraio 2021

del convenuto e dell’ulteriore allegato spontaneo 26 febbraio 2021

dell’istante;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con “Beschluss” 15 aprile 2015 (Az.: __________,

doc. B) l’Amtsgericht __________ (D) - Abteilung für Insolvenzsachen ha

ordinato l’amministrazione d’insolvenza provvisoria a carico di S__________

__________ e, tra le altre cose, ha nominato l’CO

1 quale amministratore provvisorio del

patrimonio della società.

2. Con

“Arrestbefehl” 21 agosto 2019 (Az.: __________, doc. C), reso inaudita

altera parte, il Landgericht __________ (D) - 29. Zivilkammer, statuendo

nell’ambito dell’istanza 13 agosto 2019 (doc. D) promossa dall’CO 1 quale amministratore provvisorio del patrimonio di S__________ __________

nei confronti di RE 1, ha ordinato, a garanzia di una pretesa per atto

illecito, il sequestro di beni mobili e immobili di quest’ultimo sino a

concorrenza dell’importo di EUR 5'043'940.- più interessi al 4% dal 21 giugno

2010 e di EUR 45'000.- quale forfait per costi. Con “Bescheinigung” 12

settembre 2019 (pure allegata al doc. C), il Landgericht __________ ha

confermato l’esecutività della sua decisione in forza degli art. 54 e 58 della “Verordnung

(EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. 12. 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

betreffend gerichtliche Entscheidungen und Prozessvergleiche” (EuGVO).

3. Con istanza 27 settembre 2019, fondata sugli art. 32

segg. CLug, l’CO 1, sostenendo di essere legittimato

ad agire in qualità di amministratore

provvisorio del patrimonio di S__________ __________, ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e di dichiarare

esecutivo in Svizzera l’ “Arrestbefehl” 21 agosto 2019 del Landgericht __________

- 29. Zivilkammer e di decretare, quale misura esecutiva ai sensi dell’art. 47

cpv. 2 CLug, il sequestro presso A__________ __________, __________, e B__________

__________, __________, del credito del convenuto di USD 3'000'000.- derivante

dal contratto “Settlement and Share Purchase Agreement” del 18 febbraio

2016 (doc. A) sino a concorrenza di EUR 5'043'940.- più interessi al 4% dal 21

giugno 2010 e di EUR 45'000.-.

4. Avendo il Pretore accolto l’istanza con decisione sempre

del 27 settembre 2019, notificata al convenuto il 4/5 agosto 2020 (doc. 3 e 4),

quest’ultimo con il tempestivo reclamo 4 settembre 2020 che qui ci occupa,

avversato dall’istante con osservazioni 13 novembre 2020 (a cui hanno fatto

seguito la replica 17 dicembre 2020, la duplica 22 gennaio 2021, la triplica

spontanea 15 febbraio 2021 e l’ulteriore allegato spontaneo [quadruplica] 26

febbraio 2021, allegati questi che, per inciso, non sono idonei, di regola, a completare o integrare le motivazioni

del reclamo o della risposta allo stesso [cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4;

TF 1° luglio 2013 4A_86/2013 consid. 1.2.2, 26 settembre 2014 4D_74/2013

consid. 2, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 2; II CCA 26 luglio 2019 inc. n.

12.2017.178]), ha chiesto in via principale la

riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza di riconoscimento e di exequatur e di revocare il sequestro con

protesta di spese e ripetibili, rilevando che in assenza di un effettivo

domicilio nel Distretto di Lugano di A__________ __________ e di B__________ __________

il Pretore non sarebbe stato competente per territorio e che in assenza di un

preventivo riconoscimento in Svizzera del “Beschluss” 15 aprile 2015

dell’Amtsgericht __________ - Abteilung für Insolvenzsachen avente per oggetto

il fallimento di S__________ __________ e la

sua nomina ad amministratore provvisorio del patrimonio della stessa l’istante non disporrebbe della necessaria capacità di condurre il presente processo (“Prozessführungsbefugnis”)

né potrebbe ottenere alcun atto esecutivo a favore di quella società; in via subordinata ha

chiesto la modifica della decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza

di riconoscimento e di exequatur e di revocare il sequestro

con protesta di spese e ripetibili, rilevando che la pronuncia resa dai giudici

tedeschi, oltre ad essere un mero giudizio supercautelare non notificatogli

tempestivamente, non sarebbe più stata esecutiva nello Stato d’origine.

5. Preliminarmente va esaminata la domanda

dell’istante volta a dichiarare irricevibile la triplica spontanea 15 febbraio

2021 della controparte, a suo dire inoltrata ben oltre il termine di 10 giorni

dalla notificazione della duplica 22 gennaio 2021 stabilito dalla

giurisprudenza. La richiesta va respinta. Il Tribunale federale ha in effetti

già avuto modo di stabilire che un tale termine ha per scopo d'indicare alla

parte fino a quando, per rispettare l'incondizionato diritto di replica

sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU, il tribunale è disposto ad

attendere prima di trattare il ricorso, ritenuto che la sua mancata osservanza

non ha però per conseguenza l'esclusione dall'incartamento di atti giunti dopo

tale termine ma prima dell'emanazione della decisione (TF 17 aprile 2013

5A_155/2013 consid. 1.4 e 1.5, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 1; II CCA 1°

luglio 2019 inc. n. 12.2019.51, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178).

6. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un

ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante

reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla

Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b

n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con

cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa

possibilità, almeno per la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una

procedura unilaterale, di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF

138 III 82 consid. 3.5.3; TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4, 27 luglio

2015 5A_818/2014 consid. 4.1; II CCA 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167) -

rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi

contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1),

fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di

un riesame nel merito (cpv. 2). Per costante dottrina

e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente

restrittiva (Staehelin/Bopp,

Lugano-Übereinkommen (LugÜ) Kommentar, 2ª ed., n.

2 ad art. 45

CLug; Hofmann/Kunz,

Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in

discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione

di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni

procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n.

3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24

seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA

1° luglio 2019 inc. n. 12.2019.51, 18 maggio 2020 inc. n. 12.2019.203).

7. Il convenuto ha

sostenuto che l’ “Arrestbefehl” 21 agosto 2019

del Landgericht __________ - 29. Zivilkammer non potrebbe essere riconosciuto e

dichiarato esecutivo in Svizzera già per il fatto che quella decisione, resa inaudita

altera parte, non gli sarebbe stata mai notificata validamente prima della

presentazione dell’istanza di riconoscimento e di exequatur, e comunque gli

sarebbe stata notificata al più presto il 23 settembre 2019, ossia solo 4

giorni prima dell’inoltro di quest’ultima, lasso di tempo ampiamente

insufficiente per permettergli di opporsi a quell’ordine nello Stato d’origine.

7.1. Il

Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, riferendosi al motivo di

diniego dell’art. 27 cifra 2 CL (ora art. 34 cifra 2 CLug in relazione con

l’art. III cpv. 1 del Protocollo n. 1), che le decisioni rese inaudita

altera parte dal tribunale di uno Stato vincolato dalla CLug non sono di

principio idonee ad essere riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera, a

meno che il convenuto abbia avuto la possibilità, prima che la controparte

abbia inoltrato la relativa istanza di riconoscimento e di exequatur, di

opporsi alle stesse nello Stato d’origine nell’ambito di una procedura in

contraddittorio (TF 4P.331/2005 del 1° marzo 2006 consid. 7.4, con rif. a Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7ª ed., n. 22 ad art. 32

EuGVO). In una vertenza nella quale un debitore domiciliato in Svizzera era

stato oggetto di un’istanza di riconoscimento e di exequatur di una “Freezing Injunction” resa inaudita altera

parte da un tribunale inglese l’Alta Corte, condividendo il giudizio dei

giudici cantonali, ha in particolare giudicato insufficiente, nell’ottica

dell’effettiva possibilità per il convenuto di opporsi a quel provvedimento

nello Stato d’origine nell’ambito di una procedura in contraddittorio, il fatto

che egli, vista anche l’importante distanza geografica tra la Svizzera e

l’Inghilterra, avesse ricevuto quella decisione solo 8 giorni effettivi (e

meglio 5 giorni lavorativi) prima dell’inoltro dell’istanza (TF 4P.331/2005 del

1° marzo 2006 consid. 7.5 e 7.6). Tali principi sono stati fatti propri, tra

gli altri, dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del

Cantone Ticino (sentenza 18 gennaio 2013 inc. n. 14.2012.172) e soprattutto,

proprio in una vertenza - com’è pacificamente quella qui in esame - riferita a

un “Arrestbefehl” reso inaudita altera parte da un tribunale

tedesco, dall’Obergericht Zürich - I. Zivilkammer (sentenza 30 gennaio 2013

inc. n. RV120011-O/U consid. III.3-III.5, in: www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/entscheide/oeffentlich/RV120011-O6.pdf).

Questo indirizzo giurisprudenziale è stato condiviso anche dalla dottrina (Hof­mann/Kunz, op. cit., n. 82 segg. ad art. 38 CLug; Walther, Lugano-Übereinkommen (LugÜ) Kommentar, 2ª ed., n.

69 segg. e in particolare n. 74 ad art. 34 CLug; Hauenstein, Die Vollstreckbarerklärung

der englischen Freezing order unter dem Lugano-Übereinkommen und das rechtliche

Gehör, in: RSPC 2007 p. 187 segg.; Jaques, Il riconoscimento e l'esecuzione

in Svizzera di sentenze di merito, cautelari e supercautelari inglesi e

statunitensi in materia civile e com­mer­ciale, in: AAVV, Trust e istituti

particolari del diritto anglosassone, p. 168 seg.; Phurtag, Die Anerkennung

und Vollstreckbarerklärung von vorsorglichen Massnahmen, in: AAVV, Vorsorgliche Massnahmen im internationalen

Zivilprozessrecht, p. 351 e 353

seg.).

7.2. Nel

caso di specie l’istante non ha dimostrato né che l’ “Arrestbefehl”

21 agosto 2019, reso inaudita altera parte e notificatogli il 27 agosto

2019 (doc. K), sarebbe già stato notificato al convenuto ad inizio settembre

2019 tramite i propri legali, né che, se la sua notificazione fosse invece

avvenuta solo il 23 settembre 2019, i 4 giorni lavorativi da lui avuti a disposizione

per far valere i suoi diritti in Germania, prima dell’inoltro dell’istanza di

riconoscimento e di exequatur del 27 settembre 2019, sarebbero stati

sufficienti, né che in ogni caso al convenuto andrebbe rimproverato un abuso di

diritto.

7.2.1. Nell’istanza

di riconoscimento e di exequatur l’istante ha evidenziato che “la decisione

indica … l’indirizzo dei patrocinatori del convenuto a Stoccarda (L__________/__________),

ai quali con certezza è stata nel frattempo - dopo oltre un mese - notificata

la decisione” (p. 4). Confrontato con l’obiezione del convenuto secondo cui

non era stato provato che lo studio L__________/__________ avesse ricevuto la

decisione e comunque quello studio - come per altro ammesso anche dal tribunale

tedesco, che aveva subito provveduto a rettificare la sua decisione con “Beschluss”

10 settembre 2019 (allegato al doc. C) - non era il suo rappresentante in

quella procedura (reclamo p. 14), l’istante ha controbattuto che “i suoi [N.d.R.

del convenuto] legali tedeschi avevano già ricevuto nell’agosto 2020 [recte:

2019] copia dell’Arrestbefehl” (osservazioni p. 15) e che “lo stralcio

dell’indicazione dello studio L__________/__________ dalla decisione di

sequestro è avvenuto il 10 settembre 2019, lasso di tempo in cui i legali hanno

in ogni caso potuto avvisare il reclamante, visto che, ad eccezione della procedura

in oggetto, per tutti gli ulteriori procedimenti penali in varie nazioni, fra

cui la Germania e gli Emirati Arabi Uniti, egli si appoggia su questo studio

legale” (osservazioni p. 12).

Nessuna

risultanza istruttoria, per altro nemmeno addotta dall’istante, ha in realtà

permesso di confermare che, qualora avesse ricevuto un esemplare della

decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur, lo studio L__________/__________,

che non risultava essere il rappresentante del convenuto in quella procedura

(cfr. “Beschluss” 10 settembre 2019 allegato al doc. C) e nemmeno

risultava essere il suo studio legale di appoggio (cfr. in particolare consid.

7.2.2), avrebbe effettivamente provveduto a trasmetterla al convenuto.

7.2.2. Nell’istanza

di riconoscimento e di exequatur l’istante ha rilevato che, come attestato

dall’affidavit 26 settembre 2019 di K__________ __________ (doc. F, in inglese,

a cui era allegato un verbale in arabo), il convenuto avrebbe comunque ricevuto

una copia della decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur il 23

settembre 2019 in occasione di un interrogatorio avvenuto quel giorno davanti

alle autorità penali degli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che, tenuto conto

del “contesto generale in cui si inserisce la presente istanza” e meglio

il fatto che “RE 1 ha partecipato alla spoliazione della qui istante,

conseguendo un indebito profitto (confluito nella Joint Venture __________, in

cui egli detiene personalmente una quota), e per questo motivo si trova al

centro di procedimenti penali in varie nazioni, fra cui la Germania e gli

Emirati Arabi Uniti; egli si avvale già di uno studio legale di appoggio a

Stoccarda, che lo segue in questo vasto contenzioso e che è già perfettamente

istruito; inoltre, RE 1 è già stato oggetto di sequestri (ad esempio quello

penale di cui al doc. E con oggetto la __________, dal tenore e dalle modalità

identiche, con i medesimi rimedi di diritto ex § 924 ZPO/DE)”, 4 giorni

lavorativi erano senz’altro sufficienti per permettergli di opporsi all’ordine

di sequestro in Germania (p. 4 segg.). A fronte delle obiezioni del convenuto

secondo cui non risultava che lo scritto di cui al doc. F fosse un affidavit e

che il suo allegato fosse stato tradotto, era contestato e non provato che la

decisione tedesca gli fosse stata consegnata a quella data, non risultava

comunque che quella presunta notifica fosse stata valida e in ogni caso 4

giorni lavorativi non erano sufficienti per permettergli di far valere i suoi

diritti in Germania (reclamo p. 14 seg.), l’istante ha ribadito la valenza del

contenuto del doc. F, a suo dire confermata indirettamente anche dal fatto che

il 14 ottobre 2019 il convenuto aveva incaricato un’avvocata di München di

occuparsi proprio della pratica “Akteneinsicht Az: __________” (doc. X

allegato alle osservazioni), e la validità della notificazione ai sensi dei §§

166 segg. e in particolare del § 183 cpv. 2 e 3 e del § 189 ZPO/DE (osservazioni

p. 12 segg.).

In realtà,

nonostante l’istante possa essere seguito laddove ha sostenuto che una copia della decisione oggetto di riconoscimento e di

exequatur sarebbe stata consegnata al convenuto in occasione di un interrogatorio avvenuto lunedì 23

settembre 2019 davanti alle autorità penali degli Emirati Arabi Uniti (anche

perché la controparte non ha fornito alcuna plausibile spiegazione a

giustificazione del conferimento, il 14 ottobre 2019, del mandato di patrocinio

di cui al doc. X allegato alle osservazioni, che aveva con ciò confermato,

almeno indirettamente, la correttezza di quanto asseritamente riportato nel

doc. F) e che una tale

notificazione sarebbe stata così valida ai sensi del diritto procedurale

tedesco (segnatamente del § 189 ZPO/DE, secondo cui “lässt sich die

formgerechte Zustellung eines Dokuments nicht nachweisen oder ist das Dokument

unter Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften zugegangen, so gilt es in

dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem das Dokument der Person, an die die Zustellung

dem Gesetz gemäß gerichtet war oder gerichtet werden konnte, tatsächlich

zugegangen ist”), resta il fatto che dal momento di quella notificazione (lunedì

23 settembre 2019) all’inoltro dell’istanza di riconoscimento e di exequatur (venerdì

27 settembre 2019) vi erano solo 3 giorni lavorativi, che in base alla

giurisprudenza del Tribunale federale menzionata in precedenza, vista anche

l’importante distanza geografica tra la Germania e gli Emirati Arabi Uniti,

Stato in cui il convenuto era domiciliato, non possono essere considerati

sufficienti per permettergli di opporsi all’ordine di sequestro in Germania.

Oltretutto le particolari circostanze che a detta dell’istante imporrebbero di

far astrazione dalla giurisprudenza dell’Alta Corte e di considerare

sufficiente anche un termine di soli 3 giorni lavorativi non sono convincenti: il

fatto, per altro non ancora dimostrato da una sentenza finale cresciuta in

giudicato, che il convenuto avesse partecipato alla spoliazione della società

dell’istante, conseguendo un indebito profitto, e il fatto, questo sì invece

dimostrato (cfr. doc. E nonché doc. C allegato alle osservazioni), che egli si

trovasse perciò al centro di procedimenti penali in varie nazioni e fosse persino

già stato oggetto di sequestri, sono in realtà privi di rilevanza sul tema; e

neppure appare condivisibile l’altro assunto dell’istante secondo cui il

convenuto si avvaleva già di uno studio legale di appoggio a Stoccarda - non

meglio precisato, ma verosimilmente ancora lo studio L__________/__________ -

che lo seguiva in questo vasto contenzioso e che era già perfettamente istruito,

dagli atti risultando che quello studio non era il suo rappresentante legale in

quella procedura (cfr. “Beschluss” 10 settembre 2019 allegato al doc. C)

e non essendo neppure stato provato che lo stesso fosse al corrente delle

vicissitudini del convenuto, che avesse da lui ricevuto puntuali istruzioni e

lo rappresentasse in questa o in altre vertenze (cfr. anzi il doc. C allegato

alle osservazioni e soprattutto il doc. X allegato alle osservazioni, dal quale

- come detto - si evince piuttosto che il convenuto aveva incaricato un’altra

avvocata di München, il 14 ottobre 2019, e quindi solo 21 giorni dopo, di

occuparsi della pratica in parola).

7.2.3. Sempre

nelle sue osservazioni al reclamo (p. 12 e 15) l’istante ha infine rilevato che

il convenuto commetterebbe in ogni caso un manifesto abuso di diritto nel

sostenere che la decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur non gli

sarebbe mai stata validamente notificata e dunque nell’opporsi all’istanza.

Il rilievo è

ampiamente infondato. Il fatto, per altro non provato, che il convenuto non

avesse mai sollevato una tale obiezione né nell’opposizione al decreto di

sequestro in Svizzera del 17 agosto 2020 né con l’istanza di prestazione di

garanzia del 7 settembre 2020, non è in effetti rilevante sul tema. Quanto al

fatto che il convenuto potesse essere scappato negli Emirati Arabi Uniti, Paese

con cui la Germania non aveva nessun accordo bilaterale o multilaterale

relativo alla notifica di atti giudiziari, lo stesso, per altro nuovamente non

provato (atteso che nel contratto “Settlement

and Share Purchase Agreement” del 18 febbraio 2016 [doc. A], e con ciò ben prima

dell’inoltro dell’istanza di sequestro del 13 agosto 2019 [doc. D], egli

risultava già essere domiciliato a __________), non è a sua volta tale da far ritenere abusivo il suo attuale

comportamento e ciò nonostante per l’istante sarebbe insoddisfacente e ingiusto

che “per sottrarsi ad ogni “Arrestbefehl” tedesco (con una validità

limitata) al debitore basterebbe rifugiarsi a __________ e ordinare ai propri

avvocati tedeschi di chiamarsi fuori, aspettando così il decorrere del mese di

validità” (osservazioni p. 15).

8. Ne

discende che il reclamo del convenuto dev’essere accolto già per questo motivo,

senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure da lui formulate in via

principale e subordinata.

Le spese giudiziarie

di entrambe le sedi, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 52

CLug, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto però che al

convenuto non vengono attribuite ripetibili per il giudizio di primo grado,

emanato senza che egli fosse stato richiesto di esprimersi.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

Fatti

I. Il reclamo 4

settembre 2020 di RE 1 è accolto.

Di

conseguenza la decisione 27 settembre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è

così riformata:

1. L’istanza 27 settembre 2019 volta

ad ottenere il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera dell’

“Arrestbefehl”

21 agosto 2019 (Az.: __________)

del

Landgericht __________ (D) - 29. Zivilkammer è respinta.

§

Il sequestro del credito di USD 3'000'000.-

vantato da RE 1 nei confronti di A__________ __________, __________, e di B__________

__________, __________, derivante dal contratto “Settlement and Share Purchase

Agreement” del 18 febbraio 2016,

decretato sino a concorrenza di EUR

5'043'940.- più interessi al 4% dal 21 giugno 2010 e di EUR 45'000.-, è

revocato.

2.

La tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 3'000.-, sono

poste a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

Considerandi

II. Le spese

processuali di CHF 4’000.- sono poste a

carico del resistente, che rifonderà al reclamante CHF 5’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).