12.2020.98
Arrestbefehl tedesco - riconoscimento e exequatur
6 maggio 2021Italiano19 min
conseguenza la decisione 27 settembre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.98
Lugano
6 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.4618
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di
riconoscimento, exequatur e sequestro 27 settembre 2019 da
CO
1 , nella sua veste di
amministratore provvisorio del patrimonio di S__________ __________,
rappr.
da PA 2
contro
RE
1
rappr. da PA 1
volta a riconoscere e a dichiarare esecutivo in Svizzera l’ “Arrestbefehl”
21 agosto 2019 con cui il Landgericht __________ (D) aveva ordinato il
sequestro di beni mobili e immobili del convenuto sino a concorrenza
dell’importo di EUR 5'043'940.- più interessi al 4% dal 21 giugno 2010 e di EUR
45'000.- quale forfait per costi, nonché a decretare, quale misura esecutiva,
il sequestro presso A__________ __________, __________, e B__________ __________,
__________, del credito del convenuto di USD 3'000'000.- derivante dal
contratto “Settlement and Share Purchase Agreement” del 18 febbraio 2016
sino a concorrenza di EUR 5'043'940.- più interessi al 4% dal 21 giugno 2010 e
di EUR 45'000.-, domanda che il Pretore con decisione 27 settembre 2019
ha accolto;
ed ora sul reclamo 4 settembre 2020, al quale l’istante si è
opposto con osservazioni 13 novembre 2020, con cui il convenuto ha chiesto in
via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare
irricevibile l’istanza di
riconoscimento e di exequatur e di revocare il sequestro, e in via subordinata di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur e di revocare
il sequestro, in entrambi i casi con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica 17 dicembre 2020 del convenuto, della
duplica 22 gennaio 2021 dell’istante, della triplica spontanea 15 febbraio 2021
del convenuto e dell’ulteriore allegato spontaneo 26 febbraio 2021
dell’istante;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con “Beschluss” 15 aprile 2015 (Az.: __________,
doc. B) l’Amtsgericht __________ (D) - Abteilung für Insolvenzsachen ha
ordinato l’amministrazione d’insolvenza provvisoria a carico di S__________
__________ e, tra le altre cose, ha nominato l’CO
1 quale amministratore provvisorio del
patrimonio della società.
2. Con
“Arrestbefehl” 21 agosto 2019 (Az.: __________, doc. C), reso inaudita
altera parte, il Landgericht __________ (D) - 29. Zivilkammer, statuendo
nell’ambito dell’istanza 13 agosto 2019 (doc. D) promossa dall’CO 1 quale amministratore provvisorio del patrimonio di S__________ __________
nei confronti di RE 1, ha ordinato, a garanzia di una pretesa per atto
illecito, il sequestro di beni mobili e immobili di quest’ultimo sino a
concorrenza dell’importo di EUR 5'043'940.- più interessi al 4% dal 21 giugno
2010 e di EUR 45'000.- quale forfait per costi. Con “Bescheinigung” 12
settembre 2019 (pure allegata al doc. C), il Landgericht __________ ha
confermato l’esecutività della sua decisione in forza degli art. 54 e 58 della “Verordnung
(EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. 12. 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
betreffend gerichtliche Entscheidungen und Prozessvergleiche” (EuGVO).
3. Con istanza 27 settembre 2019, fondata sugli art. 32
segg. CLug, l’CO 1, sostenendo di essere legittimato
ad agire in qualità di amministratore
provvisorio del patrimonio di S__________ __________, ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e di dichiarare
esecutivo in Svizzera l’ “Arrestbefehl” 21 agosto 2019 del Landgericht __________
- 29. Zivilkammer e di decretare, quale misura esecutiva ai sensi dell’art. 47
cpv. 2 CLug, il sequestro presso A__________ __________, __________, e B__________
__________, __________, del credito del convenuto di USD 3'000'000.- derivante
dal contratto “Settlement and Share Purchase Agreement” del 18 febbraio
2016 (doc. A) sino a concorrenza di EUR 5'043'940.- più interessi al 4% dal 21
giugno 2010 e di EUR 45'000.-.
4. Avendo il Pretore accolto l’istanza con decisione sempre
del 27 settembre 2019, notificata al convenuto il 4/5 agosto 2020 (doc. 3 e 4),
quest’ultimo con il tempestivo reclamo 4 settembre 2020 che qui ci occupa,
avversato dall’istante con osservazioni 13 novembre 2020 (a cui hanno fatto
seguito la replica 17 dicembre 2020, la duplica 22 gennaio 2021, la triplica
spontanea 15 febbraio 2021 e l’ulteriore allegato spontaneo [quadruplica] 26
febbraio 2021, allegati questi che, per inciso, non sono idonei, di regola, a completare o integrare le motivazioni
del reclamo o della risposta allo stesso [cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4;
TF 1° luglio 2013 4A_86/2013 consid. 1.2.2, 26 settembre 2014 4D_74/2013
consid. 2, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 2; II CCA 26 luglio 2019 inc. n.
12.2017.178]), ha chiesto in via principale la
riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza di riconoscimento e di exequatur e di revocare il sequestro con
protesta di spese e ripetibili, rilevando che in assenza di un effettivo
domicilio nel Distretto di Lugano di A__________ __________ e di B__________ __________
il Pretore non sarebbe stato competente per territorio e che in assenza di un
preventivo riconoscimento in Svizzera del “Beschluss” 15 aprile 2015
dell’Amtsgericht __________ - Abteilung für Insolvenzsachen avente per oggetto
il fallimento di S__________ __________ e la
sua nomina ad amministratore provvisorio del patrimonio della stessa l’istante non disporrebbe della necessaria capacità di condurre il presente processo (“Prozessführungsbefugnis”)
né potrebbe ottenere alcun atto esecutivo a favore di quella società; in via subordinata ha
chiesto la modifica della decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza
di riconoscimento e di exequatur e di revocare il sequestro
con protesta di spese e ripetibili, rilevando che la pronuncia resa dai giudici
tedeschi, oltre ad essere un mero giudizio supercautelare non notificatogli
tempestivamente, non sarebbe più stata esecutiva nello Stato d’origine.
5. Preliminarmente va esaminata la domanda
dell’istante volta a dichiarare irricevibile la triplica spontanea 15 febbraio
2021 della controparte, a suo dire inoltrata ben oltre il termine di 10 giorni
dalla notificazione della duplica 22 gennaio 2021 stabilito dalla
giurisprudenza. La richiesta va respinta. Il Tribunale federale ha in effetti
già avuto modo di stabilire che un tale termine ha per scopo d'indicare alla
parte fino a quando, per rispettare l'incondizionato diritto di replica
sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU, il tribunale è disposto ad
attendere prima di trattare il ricorso, ritenuto che la sua mancata osservanza
non ha però per conseguenza l'esclusione dall'incartamento di atti giunti dopo
tale termine ma prima dell'emanazione della decisione (TF 17 aprile 2013
5A_155/2013 consid. 1.4 e 1.5, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 1; II CCA 1°
luglio 2019 inc. n. 12.2019.51, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178).
6. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un
ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante
reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla
Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b
n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con
cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa
possibilità, almeno per la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una
procedura unilaterale, di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF
138 III 82 consid. 3.5.3; TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4, 27 luglio
2015 5A_818/2014 consid. 4.1; II CCA 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167) -
rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi
contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1),
fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di
un riesame nel merito (cpv. 2). Per costante dottrina
e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente
restrittiva (Staehelin/Bopp,
Lugano-Übereinkommen (LugÜ) Kommentar, 2ª ed., n.
2 ad art. 45
CLug; Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in
discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione
di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni
procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n.
3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24
seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA
1° luglio 2019 inc. n. 12.2019.51, 18 maggio 2020 inc. n. 12.2019.203).
7. Il convenuto ha
sostenuto che l’ “Arrestbefehl” 21 agosto 2019
del Landgericht __________ - 29. Zivilkammer non potrebbe essere riconosciuto e
dichiarato esecutivo in Svizzera già per il fatto che quella decisione, resa inaudita
altera parte, non gli sarebbe stata mai notificata validamente prima della
presentazione dell’istanza di riconoscimento e di exequatur, e comunque gli
sarebbe stata notificata al più presto il 23 settembre 2019, ossia solo 4
giorni prima dell’inoltro di quest’ultima, lasso di tempo ampiamente
insufficiente per permettergli di opporsi a quell’ordine nello Stato d’origine.
7.1. Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, riferendosi al motivo di
diniego dell’art. 27 cifra 2 CL (ora art. 34 cifra 2 CLug in relazione con
l’art. III cpv. 1 del Protocollo n. 1), che le decisioni rese inaudita
altera parte dal tribunale di uno Stato vincolato dalla CLug non sono di
principio idonee ad essere riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera, a
meno che il convenuto abbia avuto la possibilità, prima che la controparte
abbia inoltrato la relativa istanza di riconoscimento e di exequatur, di
opporsi alle stesse nello Stato d’origine nell’ambito di una procedura in
contraddittorio (TF 4P.331/2005 del 1° marzo 2006 consid. 7.4, con rif. a Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7ª ed., n. 22 ad art. 32
EuGVO). In una vertenza nella quale un debitore domiciliato in Svizzera era
stato oggetto di un’istanza di riconoscimento e di exequatur di una “Freezing Injunction” resa inaudita altera
parte da un tribunale inglese l’Alta Corte, condividendo il giudizio dei
giudici cantonali, ha in particolare giudicato insufficiente, nell’ottica
dell’effettiva possibilità per il convenuto di opporsi a quel provvedimento
nello Stato d’origine nell’ambito di una procedura in contraddittorio, il fatto
che egli, vista anche l’importante distanza geografica tra la Svizzera e
l’Inghilterra, avesse ricevuto quella decisione solo 8 giorni effettivi (e
meglio 5 giorni lavorativi) prima dell’inoltro dell’istanza (TF 4P.331/2005 del
1° marzo 2006 consid. 7.5 e 7.6). Tali principi sono stati fatti propri, tra
gli altri, dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del
Cantone Ticino (sentenza 18 gennaio 2013 inc. n. 14.2012.172) e soprattutto,
proprio in una vertenza - com’è pacificamente quella qui in esame - riferita a
un “Arrestbefehl” reso inaudita altera parte da un tribunale
tedesco, dall’Obergericht Zürich - I. Zivilkammer (sentenza 30 gennaio 2013
inc. n. RV120011-O/U consid. III.3-III.5, in: www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/entscheide/oeffentlich/RV120011-O6.pdf).
Questo indirizzo giurisprudenziale è stato condiviso anche dalla dottrina (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 82 segg. ad art. 38 CLug; Walther, Lugano-Übereinkommen (LugÜ) Kommentar, 2ª ed., n.
69 segg. e in particolare n. 74 ad art. 34 CLug; Hauenstein, Die Vollstreckbarerklärung
der englischen Freezing order unter dem Lugano-Übereinkommen und das rechtliche
Gehör, in: RSPC 2007 p. 187 segg.; Jaques, Il riconoscimento e l'esecuzione
in Svizzera di sentenze di merito, cautelari e supercautelari inglesi e
statunitensi in materia civile e commerciale, in: AAVV, Trust e istituti
particolari del diritto anglosassone, p. 168 seg.; Phurtag, Die Anerkennung
und Vollstreckbarerklärung von vorsorglichen Massnahmen, in: AAVV, Vorsorgliche Massnahmen im internationalen
Zivilprozessrecht, p. 351 e 353
seg.).
7.2. Nel
caso di specie l’istante non ha dimostrato né che l’ “Arrestbefehl”
21 agosto 2019, reso inaudita altera parte e notificatogli il 27 agosto
2019 (doc. K), sarebbe già stato notificato al convenuto ad inizio settembre
2019 tramite i propri legali, né che, se la sua notificazione fosse invece
avvenuta solo il 23 settembre 2019, i 4 giorni lavorativi da lui avuti a disposizione
per far valere i suoi diritti in Germania, prima dell’inoltro dell’istanza di
riconoscimento e di exequatur del 27 settembre 2019, sarebbero stati
sufficienti, né che in ogni caso al convenuto andrebbe rimproverato un abuso di
diritto.
7.2.1. Nell’istanza
di riconoscimento e di exequatur l’istante ha evidenziato che “la decisione
indica … l’indirizzo dei patrocinatori del convenuto a Stoccarda (L__________/__________),
ai quali con certezza è stata nel frattempo - dopo oltre un mese - notificata
la decisione” (p. 4). Confrontato con l’obiezione del convenuto secondo cui
non era stato provato che lo studio L__________/__________ avesse ricevuto la
decisione e comunque quello studio - come per altro ammesso anche dal tribunale
tedesco, che aveva subito provveduto a rettificare la sua decisione con “Beschluss”
10 settembre 2019 (allegato al doc. C) - non era il suo rappresentante in
quella procedura (reclamo p. 14), l’istante ha controbattuto che “i suoi [N.d.R.
del convenuto] legali tedeschi avevano già ricevuto nell’agosto 2020 [recte:
2019] copia dell’Arrestbefehl” (osservazioni p. 15) e che “lo stralcio
dell’indicazione dello studio L__________/__________ dalla decisione di
sequestro è avvenuto il 10 settembre 2019, lasso di tempo in cui i legali hanno
in ogni caso potuto avvisare il reclamante, visto che, ad eccezione della procedura
in oggetto, per tutti gli ulteriori procedimenti penali in varie nazioni, fra
cui la Germania e gli Emirati Arabi Uniti, egli si appoggia su questo studio
legale” (osservazioni p. 12).
Nessuna
risultanza istruttoria, per altro nemmeno addotta dall’istante, ha in realtà
permesso di confermare che, qualora avesse ricevuto un esemplare della
decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur, lo studio L__________/__________,
che non risultava essere il rappresentante del convenuto in quella procedura
(cfr. “Beschluss” 10 settembre 2019 allegato al doc. C) e nemmeno
risultava essere il suo studio legale di appoggio (cfr. in particolare consid.
7.2.2), avrebbe effettivamente provveduto a trasmetterla al convenuto.
7.2.2. Nell’istanza
di riconoscimento e di exequatur l’istante ha rilevato che, come attestato
dall’affidavit 26 settembre 2019 di K__________ __________ (doc. F, in inglese,
a cui era allegato un verbale in arabo), il convenuto avrebbe comunque ricevuto
una copia della decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur il 23
settembre 2019 in occasione di un interrogatorio avvenuto quel giorno davanti
alle autorità penali degli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che, tenuto conto
del “contesto generale in cui si inserisce la presente istanza” e meglio
il fatto che “RE 1 ha partecipato alla spoliazione della qui istante,
conseguendo un indebito profitto (confluito nella Joint Venture __________, in
cui egli detiene personalmente una quota), e per questo motivo si trova al
centro di procedimenti penali in varie nazioni, fra cui la Germania e gli
Emirati Arabi Uniti; egli si avvale già di uno studio legale di appoggio a
Stoccarda, che lo segue in questo vasto contenzioso e che è già perfettamente
istruito; inoltre, RE 1 è già stato oggetto di sequestri (ad esempio quello
penale di cui al doc. E con oggetto la __________, dal tenore e dalle modalità
identiche, con i medesimi rimedi di diritto ex § 924 ZPO/DE)”, 4 giorni
lavorativi erano senz’altro sufficienti per permettergli di opporsi all’ordine
di sequestro in Germania (p. 4 segg.). A fronte delle obiezioni del convenuto
secondo cui non risultava che lo scritto di cui al doc. F fosse un affidavit e
che il suo allegato fosse stato tradotto, era contestato e non provato che la
decisione tedesca gli fosse stata consegnata a quella data, non risultava
comunque che quella presunta notifica fosse stata valida e in ogni caso 4
giorni lavorativi non erano sufficienti per permettergli di far valere i suoi
diritti in Germania (reclamo p. 14 seg.), l’istante ha ribadito la valenza del
contenuto del doc. F, a suo dire confermata indirettamente anche dal fatto che
il 14 ottobre 2019 il convenuto aveva incaricato un’avvocata di München di
occuparsi proprio della pratica “Akteneinsicht Az: __________” (doc. X
allegato alle osservazioni), e la validità della notificazione ai sensi dei §§
166 segg. e in particolare del § 183 cpv. 2 e 3 e del § 189 ZPO/DE (osservazioni
p. 12 segg.).
In realtà,
nonostante l’istante possa essere seguito laddove ha sostenuto che una copia della decisione oggetto di riconoscimento e di
exequatur sarebbe stata consegnata al convenuto in occasione di un interrogatorio avvenuto lunedì 23
settembre 2019 davanti alle autorità penali degli Emirati Arabi Uniti (anche
perché la controparte non ha fornito alcuna plausibile spiegazione a
giustificazione del conferimento, il 14 ottobre 2019, del mandato di patrocinio
di cui al doc. X allegato alle osservazioni, che aveva con ciò confermato,
almeno indirettamente, la correttezza di quanto asseritamente riportato nel
doc. F) e che una tale
notificazione sarebbe stata così valida ai sensi del diritto procedurale
tedesco (segnatamente del § 189 ZPO/DE, secondo cui “lässt sich die
formgerechte Zustellung eines Dokuments nicht nachweisen oder ist das Dokument
unter Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften zugegangen, so gilt es in
dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem das Dokument der Person, an die die Zustellung
dem Gesetz gemäß gerichtet war oder gerichtet werden konnte, tatsächlich
zugegangen ist”), resta il fatto che dal momento di quella notificazione (lunedì
23 settembre 2019) all’inoltro dell’istanza di riconoscimento e di exequatur (venerdì
27 settembre 2019) vi erano solo 3 giorni lavorativi, che in base alla
giurisprudenza del Tribunale federale menzionata in precedenza, vista anche
l’importante distanza geografica tra la Germania e gli Emirati Arabi Uniti,
Stato in cui il convenuto era domiciliato, non possono essere considerati
sufficienti per permettergli di opporsi all’ordine di sequestro in Germania.
Oltretutto le particolari circostanze che a detta dell’istante imporrebbero di
far astrazione dalla giurisprudenza dell’Alta Corte e di considerare
sufficiente anche un termine di soli 3 giorni lavorativi non sono convincenti: il
fatto, per altro non ancora dimostrato da una sentenza finale cresciuta in
giudicato, che il convenuto avesse partecipato alla spoliazione della società
dell’istante, conseguendo un indebito profitto, e il fatto, questo sì invece
dimostrato (cfr. doc. E nonché doc. C allegato alle osservazioni), che egli si
trovasse perciò al centro di procedimenti penali in varie nazioni e fosse persino
già stato oggetto di sequestri, sono in realtà privi di rilevanza sul tema; e
neppure appare condivisibile l’altro assunto dell’istante secondo cui il
convenuto si avvaleva già di uno studio legale di appoggio a Stoccarda - non
meglio precisato, ma verosimilmente ancora lo studio L__________/__________ -
che lo seguiva in questo vasto contenzioso e che era già perfettamente istruito,
dagli atti risultando che quello studio non era il suo rappresentante legale in
quella procedura (cfr. “Beschluss” 10 settembre 2019 allegato al doc. C)
e non essendo neppure stato provato che lo stesso fosse al corrente delle
vicissitudini del convenuto, che avesse da lui ricevuto puntuali istruzioni e
lo rappresentasse in questa o in altre vertenze (cfr. anzi il doc. C allegato
alle osservazioni e soprattutto il doc. X allegato alle osservazioni, dal quale
- come detto - si evince piuttosto che il convenuto aveva incaricato un’altra
avvocata di München, il 14 ottobre 2019, e quindi solo 21 giorni dopo, di
occuparsi della pratica in parola).
7.2.3. Sempre
nelle sue osservazioni al reclamo (p. 12 e 15) l’istante ha infine rilevato che
il convenuto commetterebbe in ogni caso un manifesto abuso di diritto nel
sostenere che la decisione oggetto di riconoscimento e di exequatur non gli
sarebbe mai stata validamente notificata e dunque nell’opporsi all’istanza.
Il rilievo è
ampiamente infondato. Il fatto, per altro non provato, che il convenuto non
avesse mai sollevato una tale obiezione né nell’opposizione al decreto di
sequestro in Svizzera del 17 agosto 2020 né con l’istanza di prestazione di
garanzia del 7 settembre 2020, non è in effetti rilevante sul tema. Quanto al
fatto che il convenuto potesse essere scappato negli Emirati Arabi Uniti, Paese
con cui la Germania non aveva nessun accordo bilaterale o multilaterale
relativo alla notifica di atti giudiziari, lo stesso, per altro nuovamente non
provato (atteso che nel contratto “Settlement
and Share Purchase Agreement” del 18 febbraio 2016 [doc. A], e con ciò ben prima
dell’inoltro dell’istanza di sequestro del 13 agosto 2019 [doc. D], egli
risultava già essere domiciliato a __________), non è a sua volta tale da far ritenere abusivo il suo attuale
comportamento e ciò nonostante per l’istante sarebbe insoddisfacente e ingiusto
che “per sottrarsi ad ogni “Arrestbefehl” tedesco (con una validità
limitata) al debitore basterebbe rifugiarsi a __________ e ordinare ai propri
avvocati tedeschi di chiamarsi fuori, aspettando così il decorrere del mese di
validità” (osservazioni p. 15).
8. Ne
discende che il reclamo del convenuto dev’essere accolto già per questo motivo,
senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure da lui formulate in via
principale e subordinata.
Le spese giudiziarie
di entrambe le sedi, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 52
CLug, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto però che al
convenuto non vengono attribuite ripetibili per il giudizio di primo grado,
emanato senza che egli fosse stato richiesto di esprimersi.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
Fatti
I. Il reclamo 4
settembre 2020 di RE 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 27 settembre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è
così riformata:
1. L’istanza 27 settembre 2019 volta
ad ottenere il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera dell’
“Arrestbefehl”
21 agosto 2019 (Az.: __________)
del
Landgericht __________ (D) - 29. Zivilkammer è respinta.
§
Il sequestro del credito di USD 3'000'000.-
vantato da RE 1 nei confronti di A__________ __________, __________, e di B__________
__________, __________, derivante dal contratto “Settlement and Share Purchase
Agreement” del 18 febbraio 2016,
decretato sino a concorrenza di EUR
5'043'940.- più interessi al 4% dal 21 giugno 2010 e di EUR 45'000.-, è
revocato.
2.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 3'000.-, sono
poste a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
Considerandi
II. Le spese
processuali di CHF 4’000.- sono poste a
carico del resistente, che rifonderà al reclamante CHF 5’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).