Lexipedia

Decisione

12.2020.99

Notifica di atti giudiziari all'estero per via edittale

4 marzo 2021Italiano16 min

era più reperibile all’indirizzo indicato. Nel caso di temporanea assenza, infatti,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.99

Lugano

4 marzo 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.240

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16

dicembre 2018 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'247'857.60, importo precisato

con scritto 1° febbraio 2019, nel senso di condannarlo al versamento di fr. 473'671.50

e di euro 680'414.25 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno;

pretese a cui si è

opposto il convenuto con lo scritto 15/21 maggio 2019, ritenuto tardivo dal

Pretore, il quale, statuendo con sentenza 8 giugno 2020, ha accolto la

petizione limitatamente all’importo di euro 121'795.24 e di fr. 123'671.50,

oltre interessi;

appellante il

convenuto con appello 7 settembre 2020 con cui chiede l’annullamento del

giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore “affinché proceda nei

suoi incombenti e riavvi la procedura”, con protesta delle spese

giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;

mentre con risposta 21

ottobre 2020 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

vista l’istanza 26

ottobre 2020 di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova presentata

dall’appellante, a cui si è opposto l’attore con osservazioni 13 novembre 2020

e preso atto delle osservazioni di replica 30 novembre 2020 all’istanza

menzionata;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 16 novembre

2018 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione

1, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo fr. 1'247'857.60, oltre

interessi al 5% dal 1° maggio 2015, a titolo di risarcimento del danno ai sensi

dell’art. 41 CO, somma poi precisata in fr. 473'671.50 ed euro 680'414.25. A

sostegno della sua pretesa l’attore ha addotto di avere subito un danno a

seguito di diversi reati penali a lui imputatigli quale gerente della società __________

Sagl, __________, che sarebbero tuttavia da ricondurre a AP 1, beneficiario

della predetta società. Il suo arresto da parte delle autorità italiane gli

avrebbe causato una perdita di guadagno di fr. 350'000.-, il sequestro

preventivo dei suoi gioielli (“cartolarmente” dichiarato in euro

600'000.-), nonché delle spese legali di fr. 123'671.50 rispettivamente di euro

79'814.25.

B. La petizione è stata

notificata a AP 1 con invio raccomandato 19 novembre 2018 al suo indirizzo di

via __________, __________ (I), con il quale gli è pure stato fissato un

termine di 30 giorni per presentare la risposta. Con disposizione ordinatoria

30 gennaio 2019 il primo giudice ha fissato al convenuto un termine suppletorio

di 10 giorni per presentare la risposta mentre il 4 febbraio 2019 gli ha

intimato lo scritto 1° febbraio 2019 dell’attore, con il quale quest’ultimo aveva

prodotto il doc. D di petizione e precisato l’entità del credito fatto valere

con la petizione, fissandogli un termine di 10 giorni per formulare le proprie

osservazioni. Con disposizione ordinatoria 7 febbraio 2019 il primo giudice ha

annullato il termine suppletorio per l’inoltro della risposta di cui alla

decisione 30 gennaio 2019, ritenuto che lo stesso sarebbe stato riassegnato una

volta decorso il termine fissato al convenuto il 4 febbraio 2019 per formulare

osservazioni allo scritto dell’attore del 1° febbraio 2019. Con disposizione

ordinatoria 3 aprile 2019 il Pretore, ritenuto che il convenuto non aveva

presentato né la risposta alla petizione né le osservazioni allo scritto

dell’attore, gli ha riassegnato un termine suppletorio di 10 giorni per

presentare la risposta, avvertendolo che nel caso in cui il termine fosse

scaduto infruttuosamente, il giudice aveva la facoltà di emanare direttamente

una decisione finale, se la causa fosse stata matura per il giudizio, fatto

salvo il caso dell’art. 153 cpv. 2 CPC. Tutte le disposizioni ordinatorie sono

state notificate al convenuto con invio raccomandato al suo indirizzo di via __________

(I), e risultano recapitate (vedi i tracciamenti degli invii agli atti).

C. Considerato che il

termine era decorso infruttuoso ma che la causa non era matura per il giudizio,

con disposizione ordinatoria 16 maggio 2019 il primo giudice ha citato le parti

a comparire il 27 giugno 2019 per procedere alle prime arringhe, avvertendole

delle conseguenze giusta l’art. 234 CPC di una mancata comparsa ingiustificata.

Su richiesta dell’attore il termine è stato rinviato al 10 luglio 2019

(disposizione ordinatoria 31 maggio 2019). Nel frattempo, con scritto 15 maggio

2019, ricevuto dalla Pretura il 21 maggio 2019, il convenuto ha presentato una

risposta, sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale e di prescrizione

e opponendosi alle pretese attoree.

D. In sede di prime arringhe

l’attore si è riconfermato nelle proprie allegazioni, chiedendo l’assunzione di

nuovi mezzi di prova, mentre il convenuto, senza addurre alcuna

giustificazione, non è comparso. Con disposizione ordinatoria 11 luglio 2019

notificata al convenuto con invio raccomandato al suo indirizzo di __________

(I), il Pretore gli ha fissato un termine scadente il 16 agosto 2019 per

formulare eventuali osservazioni all’istanza di assunzione di nuove prove,

avvertendolo che in caso di omissione, la procedura sarebbe continuata senza

l’atto processuale omesso. La raccomandata è ritornata al mittente con

l’indicazione “traslocato” e il Pretore ha pertanto fissato all’attore

un termine di 5 giorni per comunicare alla Pretura l’indirizzo esatto del convenuto.

AO 1 ha prodotto un “certificato storico di migrazioni” rilasciato

dall’ufficiale dell’anagrafe del comune di __________ (I), dal quale risultava

che il convenuto “era emigrato il 12 settembre 2013 a __________” (CH).

Il 30 luglio 2019 il Pretore ha quindi disposto la notifica degli atti al

convenuto nelle vie edittali.

E. Esperita

l’istruttoria e citate le parti per procedere alle arringhe finali, a cui il

convenuto senza giustificazione non è comparso, il Pretore, con sentenza 8

giugno 2020 ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al

pagamento dell’importo di euro 121'795.24 e di fr. 123'671.50, ponendo le spese

giudiziarie di complessivi fr. 13'000.- a carico del convenuto in ragione di

1/5 e a carico dell’attore in ragione di 4/5, e obbligando le parti a versare

alla rispettiva controparte le ripetibili (attore: fr. 40'000.-, convenuto: fr.

10'000.-).

F. Con appello 7

settembre 2020, a cui si è opposta la controparte con una breve risposta 21

ottobre 2020, il convenuto ha chiesto l’annullamento del giudizio impugnato e

il rinvio degli atti al Pretore “affinché proceda nei suoi incombenti e riavvi

la procedura”, con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di

giudizio.

G. Il 26 ottobre 2020 il

convenuto ha inoltrato un’istanza di assunzione di nuovi fatti e nuove prove,

intesa a produrre in appello il messaggio di posta elettronica 16 ottobre 2020

(doc. C) e la decisione 30 gennaio 2020 della Corte di Cassazione italiana

(doc. D). Con osservazioni 13 novembre 2020 l’attore si è opposto alla loro

assunzione, mentre con osservazioni di replica 30 novembre 2020 il convenuto ha

ribadito la sua richiesta.

E considerato

in diritto: 1. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr.

10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.

2. Giusta

l’art. 311 cpv. 1 l’appello deve essere proposto all’autorità giudiziaria

superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. In

concreto, la decisione qui impugnata è stata notificata all’appellante in via

edittale (art. 141 CPC), con la pubblicazione sul Foglio ufficiale (in seguito:

FUCT), l’8 giugno 2020. Ammesso che tale notificazione sia conforme alle

disposizioni legali, il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il giorno

successivo ed è giunto a scadenza l’8 luglio 2020. Ne discende che l’appello 7

settembre 2020, nell’ipotesi di una corretta notificazione della decisione

impugnata, è ampiamente fuori termine e, dunque, inammissibile. L’appellante

lamenta tuttavia vizi nella notificazione della sentenza pretorile, ciò può

influire sulla tempestività del gravame ed essere di rilievo per la sua

ammissibilità.

3. L’appellante

reputa che la notificazione della sentenza 8 giugno 2020 nelle vie edittali ha

violato l’art. 141 CPC, poiché una pubblicazione sul FUCT può avvenire solo se

il destinatario è di ignota dimora o l’intimazione comporta particolari

difficoltà, ciò che nella fattispecie non sarebbe il caso, visto che il suo

indirizzo esatto in Italia, dove gli erano state intimate la petizione e le

altre disposizioni ordinatorie fino al 30 luglio 2019, era conosciuto al

Pretore. Egli, inoltre, in violazione dell’art. 140 CPC, non lo ha invitato a

volere designare un recapito in Svizzera, di modo che nemmeno la condizione

posta dall’art. 141 cpv. 1 lett. c CPC è adempiuta.

4. L’art.

141 CPC è applicabile anche ai casi in cui il destinatario ha il domicilio

all’estero se le condizioni poste dal cpv. 1 lett. a – c sono adempiute (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische

ZPO, vol. I, 2012, n. 20 ad art. 141 CPC; Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 segg. ad art. 141 CPC). La notificazione è fatta

mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale

svizzero di commercio in tre ipotesi, enumerate esaustivamente all’art. 141

cpv. 1 CPC (Frei, op.cit.; n. 6 ad

art. 141 CPC; Trezzini, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 1, n. 1 ad art. 141 CPC): se il luogo di dimora del destinatario è

sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite e ragionevoli

ricerche (cpv. 1 lett. a); oppure se è noto ma una notificazione è impossibile

o straordinariamente difficoltosa (cpv. 1 lett. b); oppure ancora se una parte

con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera

nonostante l’invito rivoltole dal giudice (cpv. 1 lett. c). La notifica edittale che non adempie i requisiti

stabiliti dall’art. 141 CPC è priva di effetti (Gschwend,

op.cit., n. 10 ad art. 141 CPC; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 141 CPC).

La notificazione per via edittale ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 lett. a e b CPC

genera una finzione di notificazione a cui il giudice può ricorrere solo in

casi eccezionali, dopo avere esaurito tutte le indagini del caso che si

potevano ragionevolmente/oggettivamente esigere a dipendenza delle circostanze

concrete per individuare il recapito (Trezzini,

op. cit., n. 8 segg. ad art. 141 CPC). A titolo generale, occorrerà dimostrare

che il destinatario ha abbandonato il suo precedente domicilio e che non ne ha

stabilito uno nuovo o che è irreperibile senza un domicilio noto (TF 7B.164/2002

del 22 ottobre 2002 consid. 2).

5. In

concreto, dal carteggio processuale risulta che il Pretore ha notificato al

convenuto la petizione e le successive disposizioni ordinatorie fino al 30

luglio 2019 per posta raccomandata all’indirizzo indicato dall’attore con

l’allegato introduttivo di via __________ __________ (I). Tale modo di

procedere, contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante, è conforme

alle normative concernenti l’assistenza giudiziaria

internazionale, in particolare alle disposizioni della Convenzione dell'Aia del

15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero

degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65

in: RS 0.274.131), applicabile nei rapporti tra Svizzera e Italia per la

notifica di atti giudiziari svizzeri a cittadini residenti in Italia. Una

notifica postale diretta in Italia di decisioni in materia civile emanate in

Svizzera è infatti del tutto conforme alla citata Convenzione (sulla

possibilità di inviare atti giudiziari in Italia tramite posta, cfr. sentenza

del TF 4A_581/2011 del 26 settembre 2011 consid. 7, 5A_128/2010 del 2 settembre

2010, consid. 7.1; vedi anche informazioni dell'Ufficio federale di giustizia

in “Direttive e promemoria” e segnatamente “Via di trasmissione giusta l'art.

10 lett. a CLA65” reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen;

e anche “Guida all'assistenza giudiziaria”, “Indice dei paesi”, “Pagine dei

paesi” in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex,

IICCA 12.2014.149 del 6 ottobre 2015). Fino all’11 luglio 2019 le varie

disposizioni ordinatorie, correttamente notificate al convenuto, gli sono state

regolarmente recapitate, come risulta dai relativi tracciamenti degli invii

agli atti. La disposizione ordinatoria dell’11 luglio 2019, con cui il Pretore

ha assegnato al convenuto un termine scadente il 16 agosto successivo per

formulare osservazioni al verbale di prime arringhe e all’allegato prodotto in

quella sede dall’attore (correttamente notificata secondo le modalità previste

dalla citata Convenzione) è invece stata rinviata al mittente in data 16 luglio

2019 con l’indicazione “traslocato” (vedi etichetta autocollante sulla

busta agli atti, debitamente firmata). Il primo giudice ha pertanto fissato

alla controparte un termine di 5 giorni per comunicare alla Pretura, “facendo

Fatti

i necessari accertamenti presso le competenti autorità, l’indirizzo esatto”

del convenuto. L’attore ha prodotto un “certificato storico di migrazioni”

rilasciato dall’ufficiale dell’anagrafe del comune di __________ (I), dal quale

risultava che il convenuto “era emigrato il 12 settembre 2013 a __________”

(CH). Il 30 luglio 2019 il Pretore ha quindi disposto la notifica degli atti al

convenuto nelle vie edittali.

6. In questa sede

l’appellante si limita in sostanza a sostenere che il Pretore era a conoscenza

del suo indirizzo esatto (__________, I). Sennonché, come visto al considerando

precedente, la disposizione ordinatoria dell’11 luglio 2019 inviatagli per

posta raccomandata a quell’indirizzo è ritornata al mittente con l’indicazione

“traslocato”. L’appellante non spiega i motivi per cui l’attestazione

postale sarebbe errata e nemmeno adduce validi argomenti atti a inficiare o a

far dubitare dell’attendibilità di tale attestazione. Di fatto nulla indica che

l’agente postale preposto alla consegna non abbia ossequiato i regolamenti

postali vigenti in Italia, di modo che dall’attestazione postale con

l’indicazione “traslocato”, non si può che dedurne che il convenuto non

era più reperibile all’indirizzo indicato. Nel caso di temporanea assenza, infatti,

l’agente postale avrebbe depositato presso l’ufficio postale preposto alla

consegna la raccomandata, dandone avviso al destinatario a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento (art. 8 cpv. 2 Legge 20 novembre 1982

n.890; art. 22 cpv. 3 Decreto ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre

2008, n. 242 concernente l’approvazione delle condizioni generali per

l’espletamento del servizio postale universale), ciò che non è avvenuto, la

raccomandata essendo stata rispedita al mittente il medesimo giorno della

tentata consegna con l’indicazione del motivo che aveva reso impossibile il

recapito (art. 9 cpv. 3 e 4 Legge 20 novembre 1982 n.890; art. 22 cpv. 3 Decreto

ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre 2008, n. 242 concernente

l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale

universale).

7. Ciò

posto, il primo giudice, una volta ricevuto il plico raccomandato con

l’attestazione del motivo del rinvio, non ha proceduto direttamente con la

Considerandi

pubblicazione in via edittale della disposizione ordinatoria. Egli ha dapprima

fissato all’attore un termine per esperire i necessari accertamenti, da cui è

emerso che il convenuto era “emigrato” a __________ (CH) nel 2013. In

queste circostanze, ritenuto che in concreto pacificamente il convenuto non aveva

(più) alcuna residenza in quest’ultimo luogo, è a giusta ragione che il Pretore

ha dedotto che egli aveva abbandonato la sua residenza abituale in via __________

__________ a __________ (I) e, non potendo averne costituita una nuova a __________

da dove era nel frattempo partito, ne ha dedotto che fosse di ignota dimora,

ordinando la notificazione in via edittale degli atti giudiziari. Giova altresì

rilevare che l’appellante era a conoscenza dell’esistenza della presente

procedura, posto che gli erano state correttamente notificate sia la petizione,

con cui l’attore l’aveva convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano,

sia le successive disposizioni ordinatorie, di modo che poteva in buona fede

aspettarsi ulteriori notificazioni. Egli, tuttavia, nulla ha intrapreso fino al

3.

luglio 2020, quando, per il tramite della sua patrocinatrice legale, ha

chiesto alla Pretura l’accesso agli atti a seguito della pubblicazione nel FUCT

della decisione impugnata. In queste circostanze è pertanto a giusta ragione che

il primo giudice ha considerato il convenuto di ignota dimora.

8.

In

merito al rilievo dell’appellante, secondo cui il giudice avrebbe dovuto

invitarlo a designare un recapito in Svizzera, la critica è infondata, l’art.

140.

CPC essendo di natura facoltativa e non imponendo al giudice di procedere

in tal modo (Frei, op. cit., n. ad

art. 140 CPC; Gschwend, op. cit,

n. 2 ad art. 140 CPC).

9.

Visto quanto

precede, la notifica della decisione impugnata per via edittale tramite la

pubblicazione nel FUCT il 12 giugno 2020 è valida e di conseguenza l’appello,

ampiamente tardivo, deve essere dichiarato irricevibile.

L’emanazione del

giudizio odierno rende senza oggetto la domanda 26 ottobre 2020 di assunzione

di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.

Le spese

giudiziarie d’appello seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Ritenuto

l’esito dell’appello, gli oneri processuali sono determinati in base agli artt.

2.

cpv. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG. Le ripetibili sono inoltre state ridotte ai sensi

dell’art. 13 cpv. 1 LTar, per tenere conto dell’estrema stringatezza della

risposta.

10.

Il valore di causa

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 7 settembre

2020 di AP 1 è irricevibile.

2. La domanda 26

ottobre 2020 di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova è priva di

oggetto.

3. Gli oneri

processuali di fr. 1'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 1'000.- per ripetibili d’appello.

4. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).