12.2020.99
Notifica di atti giudiziari all'estero per via edittale
4 marzo 2021Italiano16 min
era più reperibile all’indirizzo indicato. Nel caso di temporanea assenza, infatti,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.99
Lugano
4 marzo 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.240
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16
dicembre 2018 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'247'857.60, importo precisato
con scritto 1° febbraio 2019, nel senso di condannarlo al versamento di fr. 473'671.50
e di euro 680'414.25 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno;
pretese a cui si è
opposto il convenuto con lo scritto 15/21 maggio 2019, ritenuto tardivo dal
Pretore, il quale, statuendo con sentenza 8 giugno 2020, ha accolto la
petizione limitatamente all’importo di euro 121'795.24 e di fr. 123'671.50,
oltre interessi;
appellante il
convenuto con appello 7 settembre 2020 con cui chiede l’annullamento del
giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore “affinché proceda nei
suoi incombenti e riavvi la procedura”, con protesta delle spese
giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio;
mentre con risposta 21
ottobre 2020 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
vista l’istanza 26
ottobre 2020 di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova presentata
dall’appellante, a cui si è opposto l’attore con osservazioni 13 novembre 2020
e preso atto delle osservazioni di replica 30 novembre 2020 all’istanza
menzionata;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 16 novembre
2018 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione
1, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo fr. 1'247'857.60, oltre
interessi al 5% dal 1° maggio 2015, a titolo di risarcimento del danno ai sensi
dell’art. 41 CO, somma poi precisata in fr. 473'671.50 ed euro 680'414.25. A
sostegno della sua pretesa l’attore ha addotto di avere subito un danno a
seguito di diversi reati penali a lui imputatigli quale gerente della società __________
Sagl, __________, che sarebbero tuttavia da ricondurre a AP 1, beneficiario
della predetta società. Il suo arresto da parte delle autorità italiane gli
avrebbe causato una perdita di guadagno di fr. 350'000.-, il sequestro
preventivo dei suoi gioielli (“cartolarmente” dichiarato in euro
600'000.-), nonché delle spese legali di fr. 123'671.50 rispettivamente di euro
79'814.25.
B. La petizione è stata
notificata a AP 1 con invio raccomandato 19 novembre 2018 al suo indirizzo di
via __________, __________ (I), con il quale gli è pure stato fissato un
termine di 30 giorni per presentare la risposta. Con disposizione ordinatoria
30 gennaio 2019 il primo giudice ha fissato al convenuto un termine suppletorio
di 10 giorni per presentare la risposta mentre il 4 febbraio 2019 gli ha
intimato lo scritto 1° febbraio 2019 dell’attore, con il quale quest’ultimo aveva
prodotto il doc. D di petizione e precisato l’entità del credito fatto valere
con la petizione, fissandogli un termine di 10 giorni per formulare le proprie
osservazioni. Con disposizione ordinatoria 7 febbraio 2019 il primo giudice ha
annullato il termine suppletorio per l’inoltro della risposta di cui alla
decisione 30 gennaio 2019, ritenuto che lo stesso sarebbe stato riassegnato una
volta decorso il termine fissato al convenuto il 4 febbraio 2019 per formulare
osservazioni allo scritto dell’attore del 1° febbraio 2019. Con disposizione
ordinatoria 3 aprile 2019 il Pretore, ritenuto che il convenuto non aveva
presentato né la risposta alla petizione né le osservazioni allo scritto
dell’attore, gli ha riassegnato un termine suppletorio di 10 giorni per
presentare la risposta, avvertendolo che nel caso in cui il termine fosse
scaduto infruttuosamente, il giudice aveva la facoltà di emanare direttamente
una decisione finale, se la causa fosse stata matura per il giudizio, fatto
salvo il caso dell’art. 153 cpv. 2 CPC. Tutte le disposizioni ordinatorie sono
state notificate al convenuto con invio raccomandato al suo indirizzo di via __________
(I), e risultano recapitate (vedi i tracciamenti degli invii agli atti).
C. Considerato che il
termine era decorso infruttuoso ma che la causa non era matura per il giudizio,
con disposizione ordinatoria 16 maggio 2019 il primo giudice ha citato le parti
a comparire il 27 giugno 2019 per procedere alle prime arringhe, avvertendole
delle conseguenze giusta l’art. 234 CPC di una mancata comparsa ingiustificata.
Su richiesta dell’attore il termine è stato rinviato al 10 luglio 2019
(disposizione ordinatoria 31 maggio 2019). Nel frattempo, con scritto 15 maggio
2019, ricevuto dalla Pretura il 21 maggio 2019, il convenuto ha presentato una
risposta, sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale e di prescrizione
e opponendosi alle pretese attoree.
D. In sede di prime arringhe
l’attore si è riconfermato nelle proprie allegazioni, chiedendo l’assunzione di
nuovi mezzi di prova, mentre il convenuto, senza addurre alcuna
giustificazione, non è comparso. Con disposizione ordinatoria 11 luglio 2019
notificata al convenuto con invio raccomandato al suo indirizzo di __________
(I), il Pretore gli ha fissato un termine scadente il 16 agosto 2019 per
formulare eventuali osservazioni all’istanza di assunzione di nuove prove,
avvertendolo che in caso di omissione, la procedura sarebbe continuata senza
l’atto processuale omesso. La raccomandata è ritornata al mittente con
l’indicazione “traslocato” e il Pretore ha pertanto fissato all’attore
un termine di 5 giorni per comunicare alla Pretura l’indirizzo esatto del convenuto.
AO 1 ha prodotto un “certificato storico di migrazioni” rilasciato
dall’ufficiale dell’anagrafe del comune di __________ (I), dal quale risultava
che il convenuto “era emigrato il 12 settembre 2013 a __________” (CH).
Il 30 luglio 2019 il Pretore ha quindi disposto la notifica degli atti al
convenuto nelle vie edittali.
E. Esperita
l’istruttoria e citate le parti per procedere alle arringhe finali, a cui il
convenuto senza giustificazione non è comparso, il Pretore, con sentenza 8
giugno 2020 ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al
pagamento dell’importo di euro 121'795.24 e di fr. 123'671.50, ponendo le spese
giudiziarie di complessivi fr. 13'000.- a carico del convenuto in ragione di
1/5 e a carico dell’attore in ragione di 4/5, e obbligando le parti a versare
alla rispettiva controparte le ripetibili (attore: fr. 40'000.-, convenuto: fr.
10'000.-).
F. Con appello 7
settembre 2020, a cui si è opposta la controparte con una breve risposta 21
ottobre 2020, il convenuto ha chiesto l’annullamento del giudizio impugnato e
il rinvio degli atti al Pretore “affinché proceda nei suoi incombenti e riavvi
la procedura”, con protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di
giudizio.
G. Il 26 ottobre 2020 il
convenuto ha inoltrato un’istanza di assunzione di nuovi fatti e nuove prove,
intesa a produrre in appello il messaggio di posta elettronica 16 ottobre 2020
(doc. C) e la decisione 30 gennaio 2020 della Corte di Cassazione italiana
(doc. D). Con osservazioni 13 novembre 2020 l’attore si è opposto alla loro
assunzione, mentre con osservazioni di replica 30 novembre 2020 il convenuto ha
ribadito la sua richiesta.
E considerato
in diritto: 1. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr.
10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.
2. Giusta
l’art. 311 cpv. 1 l’appello deve essere proposto all’autorità giudiziaria
superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. In
concreto, la decisione qui impugnata è stata notificata all’appellante in via
edittale (art. 141 CPC), con la pubblicazione sul Foglio ufficiale (in seguito:
FUCT), l’8 giugno 2020. Ammesso che tale notificazione sia conforme alle
disposizioni legali, il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il giorno
successivo ed è giunto a scadenza l’8 luglio 2020. Ne discende che l’appello 7
settembre 2020, nell’ipotesi di una corretta notificazione della decisione
impugnata, è ampiamente fuori termine e, dunque, inammissibile. L’appellante
lamenta tuttavia vizi nella notificazione della sentenza pretorile, ciò può
influire sulla tempestività del gravame ed essere di rilievo per la sua
ammissibilità.
3. L’appellante
reputa che la notificazione della sentenza 8 giugno 2020 nelle vie edittali ha
violato l’art. 141 CPC, poiché una pubblicazione sul FUCT può avvenire solo se
il destinatario è di ignota dimora o l’intimazione comporta particolari
difficoltà, ciò che nella fattispecie non sarebbe il caso, visto che il suo
indirizzo esatto in Italia, dove gli erano state intimate la petizione e le
altre disposizioni ordinatorie fino al 30 luglio 2019, era conosciuto al
Pretore. Egli, inoltre, in violazione dell’art. 140 CPC, non lo ha invitato a
volere designare un recapito in Svizzera, di modo che nemmeno la condizione
posta dall’art. 141 cpv. 1 lett. c CPC è adempiuta.
4. L’art.
141 CPC è applicabile anche ai casi in cui il destinatario ha il domicilio
all’estero se le condizioni poste dal cpv. 1 lett. a – c sono adempiute (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, vol. I, 2012, n. 20 ad art. 141 CPC; Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 segg. ad art. 141 CPC). La notificazione è fatta
mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio in tre ipotesi, enumerate esaustivamente all’art. 141
cpv. 1 CPC (Frei, op.cit.; n. 6 ad
art. 141 CPC; Trezzini, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 1, n. 1 ad art. 141 CPC): se il luogo di dimora del destinatario è
sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite e ragionevoli
ricerche (cpv. 1 lett. a); oppure se è noto ma una notificazione è impossibile
o straordinariamente difficoltosa (cpv. 1 lett. b); oppure ancora se una parte
con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera
nonostante l’invito rivoltole dal giudice (cpv. 1 lett. c). La notifica edittale che non adempie i requisiti
stabiliti dall’art. 141 CPC è priva di effetti (Gschwend,
op.cit., n. 10 ad art. 141 CPC; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 141 CPC).
La notificazione per via edittale ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 lett. a e b CPC
genera una finzione di notificazione a cui il giudice può ricorrere solo in
casi eccezionali, dopo avere esaurito tutte le indagini del caso che si
potevano ragionevolmente/oggettivamente esigere a dipendenza delle circostanze
concrete per individuare il recapito (Trezzini,
op. cit., n. 8 segg. ad art. 141 CPC). A titolo generale, occorrerà dimostrare
che il destinatario ha abbandonato il suo precedente domicilio e che non ne ha
stabilito uno nuovo o che è irreperibile senza un domicilio noto (TF 7B.164/2002
del 22 ottobre 2002 consid. 2).
5. In
concreto, dal carteggio processuale risulta che il Pretore ha notificato al
convenuto la petizione e le successive disposizioni ordinatorie fino al 30
luglio 2019 per posta raccomandata all’indirizzo indicato dall’attore con
l’allegato introduttivo di via __________ __________ (I). Tale modo di
procedere, contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante, è conforme
alle normative concernenti l’assistenza giudiziaria
internazionale, in particolare alle disposizioni della Convenzione dell'Aia del
15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero
degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65
in: RS 0.274.131), applicabile nei rapporti tra Svizzera e Italia per la
notifica di atti giudiziari svizzeri a cittadini residenti in Italia. Una
notifica postale diretta in Italia di decisioni in materia civile emanate in
Svizzera è infatti del tutto conforme alla citata Convenzione (sulla
possibilità di inviare atti giudiziari in Italia tramite posta, cfr. sentenza
del TF 4A_581/2011 del 26 settembre 2011 consid. 7, 5A_128/2010 del 2 settembre
2010, consid. 7.1; vedi anche informazioni dell'Ufficio federale di giustizia
in “Direttive e promemoria” e segnatamente “Via di trasmissione giusta l'art.
10 lett. a CLA65” reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen;
e anche “Guida all'assistenza giudiziaria”, “Indice dei paesi”, “Pagine dei
paesi” in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex,
IICCA 12.2014.149 del 6 ottobre 2015). Fino all’11 luglio 2019 le varie
disposizioni ordinatorie, correttamente notificate al convenuto, gli sono state
regolarmente recapitate, come risulta dai relativi tracciamenti degli invii
agli atti. La disposizione ordinatoria dell’11 luglio 2019, con cui il Pretore
ha assegnato al convenuto un termine scadente il 16 agosto successivo per
formulare osservazioni al verbale di prime arringhe e all’allegato prodotto in
quella sede dall’attore (correttamente notificata secondo le modalità previste
dalla citata Convenzione) è invece stata rinviata al mittente in data 16 luglio
2019 con l’indicazione “traslocato” (vedi etichetta autocollante sulla
busta agli atti, debitamente firmata). Il primo giudice ha pertanto fissato
alla controparte un termine di 5 giorni per comunicare alla Pretura, “facendo
Fatti
i necessari accertamenti presso le competenti autorità, l’indirizzo esatto”
del convenuto. L’attore ha prodotto un “certificato storico di migrazioni”
rilasciato dall’ufficiale dell’anagrafe del comune di __________ (I), dal quale
risultava che il convenuto “era emigrato il 12 settembre 2013 a __________”
(CH). Il 30 luglio 2019 il Pretore ha quindi disposto la notifica degli atti al
convenuto nelle vie edittali.
6. In questa sede
l’appellante si limita in sostanza a sostenere che il Pretore era a conoscenza
del suo indirizzo esatto (__________, I). Sennonché, come visto al considerando
precedente, la disposizione ordinatoria dell’11 luglio 2019 inviatagli per
posta raccomandata a quell’indirizzo è ritornata al mittente con l’indicazione
“traslocato”. L’appellante non spiega i motivi per cui l’attestazione
postale sarebbe errata e nemmeno adduce validi argomenti atti a inficiare o a
far dubitare dell’attendibilità di tale attestazione. Di fatto nulla indica che
l’agente postale preposto alla consegna non abbia ossequiato i regolamenti
postali vigenti in Italia, di modo che dall’attestazione postale con
l’indicazione “traslocato”, non si può che dedurne che il convenuto non
era più reperibile all’indirizzo indicato. Nel caso di temporanea assenza, infatti,
l’agente postale avrebbe depositato presso l’ufficio postale preposto alla
consegna la raccomandata, dandone avviso al destinatario a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento (art. 8 cpv. 2 Legge 20 novembre 1982
n.890; art. 22 cpv. 3 Decreto ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre
2008, n. 242 concernente l’approvazione delle condizioni generali per
l’espletamento del servizio postale universale), ciò che non è avvenuto, la
raccomandata essendo stata rispedita al mittente il medesimo giorno della
tentata consegna con l’indicazione del motivo che aveva reso impossibile il
recapito (art. 9 cpv. 3 e 4 Legge 20 novembre 1982 n.890; art. 22 cpv. 3 Decreto
ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre 2008, n. 242 concernente
l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale
universale).
7. Ciò
posto, il primo giudice, una volta ricevuto il plico raccomandato con
l’attestazione del motivo del rinvio, non ha proceduto direttamente con la
Considerandi
pubblicazione in via edittale della disposizione ordinatoria. Egli ha dapprima
fissato all’attore un termine per esperire i necessari accertamenti, da cui è
emerso che il convenuto era “emigrato” a __________ (CH) nel 2013. In
queste circostanze, ritenuto che in concreto pacificamente il convenuto non aveva
(più) alcuna residenza in quest’ultimo luogo, è a giusta ragione che il Pretore
ha dedotto che egli aveva abbandonato la sua residenza abituale in via __________
__________ a __________ (I) e, non potendo averne costituita una nuova a __________
da dove era nel frattempo partito, ne ha dedotto che fosse di ignota dimora,
ordinando la notificazione in via edittale degli atti giudiziari. Giova altresì
rilevare che l’appellante era a conoscenza dell’esistenza della presente
procedura, posto che gli erano state correttamente notificate sia la petizione,
con cui l’attore l’aveva convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano,
sia le successive disposizioni ordinatorie, di modo che poteva in buona fede
aspettarsi ulteriori notificazioni. Egli, tuttavia, nulla ha intrapreso fino al
3.
luglio 2020, quando, per il tramite della sua patrocinatrice legale, ha
chiesto alla Pretura l’accesso agli atti a seguito della pubblicazione nel FUCT
della decisione impugnata. In queste circostanze è pertanto a giusta ragione che
il primo giudice ha considerato il convenuto di ignota dimora.
8.
In
merito al rilievo dell’appellante, secondo cui il giudice avrebbe dovuto
invitarlo a designare un recapito in Svizzera, la critica è infondata, l’art.
140.
CPC essendo di natura facoltativa e non imponendo al giudice di procedere
in tal modo (Frei, op. cit., n. ad
art. 140 CPC; Gschwend, op. cit,
n. 2 ad art. 140 CPC).
9.
Visto quanto
precede, la notifica della decisione impugnata per via edittale tramite la
pubblicazione nel FUCT il 12 giugno 2020 è valida e di conseguenza l’appello,
ampiamente tardivo, deve essere dichiarato irricevibile.
L’emanazione del
giudizio odierno rende senza oggetto la domanda 26 ottobre 2020 di assunzione
di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.
Le spese
giudiziarie d’appello seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Ritenuto
l’esito dell’appello, gli oneri processuali sono determinati in base agli artt.
2.
cpv. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG. Le ripetibili sono inoltre state ridotte ai sensi
dell’art. 13 cpv. 1 LTar, per tenere conto dell’estrema stringatezza della
risposta.
10.
Il valore di causa
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 7 settembre
2020 di AP 1 è irricevibile.
2. La domanda 26
ottobre 2020 di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova è priva di
oggetto.
3. Gli oneri
processuali di fr. 1'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1'000.- per ripetibili d’appello.
4. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).