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Decisione

12.2021.1

Lavoro - licenziamento in tronco

27 agosto 2021Italiano21 min

I. L’appello 8 gennaio

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.1

Lugano

27 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.331 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 14 settembre 2017 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5%

dal 31 gennaio 2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 23 novembre 2020 ha (parzialmente) accolto, condannando la

convenuta al pagamento di fr. 24’500.- lordi e di fr. 5'500.- netti nonché

rigettando in via definitiva in tale misura l’opposizione al PE;

appellante la convenuta

con appello 8 gennaio 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l'attore con

risposta 12 febbraio 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica

spontanea 1° marzo 2021 della convenuta e della duplica spontanea 12 marzo 2021

dell’attore;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

contratto di lavoro 31 gennaio 2012 (doc. D) AO 1 è stato assunto a tempo

indeterminato da AP 1, società attiva nella progettazione, produzione,

commercializzazione e manutenzione di prodotti meccanici, elettromeccanici,

elettronici e affini (doc. C), quale responsabile della sinterizzazione (particolare

processo di lavorazione che consiste in pratica nell’agglomerare in una massa

solida le particelle di polvere metalliche mediante riscaldamento) con un

salario mensile lordo, dovuto per 13 mensilità, di fr. 5'300.-, poi aumentato a

far tempo dal 1° gennaio 2013 a fr. 5'500.-.

2. Il 30

novembre 2016 AO 1 ha sottoposto al direttore generale di AP 1 A__________ __________

una bozza d’accordo contrattuale (doc. E), nella quale le parti avevano da un lato

definito i seguenti punti: 1) “qualunque lavoro richiesto dall’azienda, non

attinente alla mansione del sig. AO 1, non comporta responsabilità da parte

dello stesso per il risultato presente e futuro”; 2)

“il

preavviso da parte di AP 1 per la cessazione del rapporto lavorativo diventa di

6 mesi solari e comunque non prima del 30/06/2017; 3) “il vincolo

temporale precedentemente preso a livello contrattuale [N.d.R.: relativo

alla durata del divieto di concorrenza] si modifica e limita a 12 mesi solari a

fronte di un bonus di fr. 15'000.- libero da tasse o altri oneri gravanti sullo

stesso, da quando il sig. AO 1 cessa la propria collaborazione con AP 1”, e

dall’altro avevano stabilito che con l’accettazione da parte di AP 1 AO 1 si

sarebbe impegnato a: 1) “fornire il massimo supporto all’azienda, anche da

un punto di vista operativo nei lavori che l’azienda richiederà, oltre che nel

passaggio delle proprie competenze acquisite negli anni in AP 1, indistintamente

dalla persona o dalle persone a cui l’azienda vorrà che AO 1 le tramandi”;

2) “Non possedere alcun documento cartaceo o informatico legato a AP 1 al

momento della cessazione del rapporto lavorativo. Nel caso in cui in futuro

dovesse venirne in possesso per qualsiasi ragione, tale documento sarà immediatamente

distrutto o reso inutilizzabile”.

3. Con

raccomandata 1° dicembre 2016 (doc. F) AP 1 ha disdetto con effetto immediato il

contratto di lavoro con AO 1. Essa ha rimproverato a quest’ultimo di essersi

ripetutamente rifiutato di mettere a disposizione del suo neoassunto collega (recte:

superiore) ing. M__________ __________, subentrato all’ing. H__________ __________,

“le competenze … acquisite negli anni in seno all’azienda (informazioni sui

cicli forno, uso e gestione dello stesso, utilizzo e miscelazione delle ricette

relative alle polveri di metalli ecc. ecc.)” e di aver proposto ad A__________

__________, con lo scritto 30 novembre 2016 (doc. E), una bozza d’accordo

contrattuale, nell’ambito della quale il “corretto adempimento dei suoi

obblighi contrattuali” era stato sottoposto, “in forma di ricatto” e

meglio con la “minaccia di non eseguire le istruzioni del proprio datore di

lavoro”, a nuove “condizioni”.

4. Ritenendo

ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti, con petizione 14

settembre 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire

(doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di un importo limitato

- per poter beneficiare della procedura semplificata - a fr. 30'000.-, somma

corrispondente al salario di dicembre 2016 (fr. 5'500.-), al saldo della

tredicesima del 2016 (fr. 458.33), agli stipendi mensili dal 1° gennaio al 31

marzo 2017, data di scadenza del termine ordinario di disdetta prorogato dalla

sua malattia (fr. 16'500.-), agli 8 giorni di vacanza che sarebbero maturati

entro quest’ultima data (fr. 2'199.68), e all’indennità per licenziamento in

tronco ingiustificato pari a un mese di salario (fr. 5'500.-), il tutto oltre

interessi al 5% dal 31 gennaio 2017. Essa ha pure preteso il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione.

5. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 23 novembre 2020, ha (parzialmente) accolto la

petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 24’500.- lordi e di fr.

5'500.- netti, somme per le quali ha pure rigettato in via definitiva

l’opposizione al PE, rinunciando a prelevare spese processuali e obbligando la

convenuta a rifondere all’attore fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.

6. Con l’appello 8

gennaio 2021 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 12 febbraio

2021 (a cui hanno poi fatto seguito la replica spontanea 1° marzo 2021 e la

duplica spontanea 12 marzo 2021), la convenuta ha chiesto di riformare il

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

7. Il Pretore ha

ritenuto che nel caso di specie - come meglio si dirà qui di seguito - i presupposti

per poter licenziare in tronco l’attore non fossero assolutamente dati,

concludendo poi che a quest’ultimo potevano pertanto essere riconosciuti gli

importi da lui richiesti in causa (art. 337c CO), rimasti del resto del tutto

incontestati nel loro ammontare, con l’unica precisazione che l’indennità mensile

per licenziamento in tronco ingiustificato non era soggetta alle deduzioni per

le assicurazioni sociali e che nemmeno potevano essere attribuiti gli interessi

di mora.

Egli ha innanzitutto ritenuto

che il rimprovero secondo cui l’attore non si sarebbe attenuto alle direttive e

istruzioni della convenuta, rifiutandosi di “formare un collega”,

rispettivamente di istruire i colleghi, fosse infondato: non era in effetti

chiaro se e in che misura l’attore disponesse di conoscenze tecniche rilevanti

e fosse con ciò in grado di formare altre persone; non risultava che la

convenuta avesse impartito all’attore istruzioni chiare a tale proposito; e

nemmeno era stato possibile stabilire quali informazioni, come e quando, l’attore,

che per altro si era rivelato collaborativo in più occasioni, si fosse

concretamente rifiutato di trasmettere ai colleghi, l’unica testimonianza in

senso contrario, quella resa dall’ing. M__________ __________, dovendo essere

apprezzata con una certa cautela già per la sua particolare posizione

all’interno della convenuta, di cui tra l’altro era procuratore.

Ha poi escluso che il

fatto che l’attore avesse sottoposto ad A__________ __________ la bozza

d’accordo 30 novembre 2016 (doc. E) fosse tale da compromettere

irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le parti. Lo scritto in questione

era in effetti stato legittimamente allestito e poi sottoposto ad A__________ __________,

oltretutto su suggerimento dello stesso, a fronte della situazione di disagio palesata

negli ultimi mesi del 2016 dall’attore, il quale, dopo le dimissioni del suo

superiore ing. H__________ __________, aveva ritenuto di manifestare la sua preoccupazione

alla luce delle aumentate responsabilità (da cui chiedeva di essere esonerato)

che gli venivano imposte e che egli riteneva esorbitanti rispetto alle sue

mansioni se non addirittura pericolose. Nemmeno risultava che quello scritto,

pur essendo anche volto a migliorare altri aspetti contrattuali a favore

dell’attore (con in particolare l’estensione del termine di disdetta, oltretutto

possibile per la prima volta solo dal 30 giugno 2017, e l’attenuazione della

clausola di divieto di concorrenza), fosse idoneo a “mettere sotto pressione” in

modo esagerato la convenuta.

Ed ha infine escluso che

il licenziamento potesse essere giustificato dal fatto che l’attore avesse

continuato a tenere dei comportamenti inadeguati, pur essendo stato

precedentemente avvertito che non sarebbero stati tollerati. Le allegazioni

della convenuta riguardo ai presunti avvertimenti che gli sarebbero stati

impartiti erano rimaste molto vaghe, sia riguardo alle modalità concrete

seguite, sia riguardo al loro contenuto. L’unico avvertimento certo, quello

significato all’attore per scritto il 14 luglio 2015 (doc. 8), era per contro

riferito a un episodio ben circoscritto, che nulla aveva a che fare con la

presente fattispecie, e meglio a un litigio con un altro collaboratore.

8. In questa sede la convenuta

ha ribadito che il licenziamento in tronco dell’attore era in realtà

perfettamente giustificato, ciò che comportava l’integrale reiezione della

petizione.

Con riferimento al primo

rimprovero mosso all’attore, quello di essersi rifiutato, in violazione delle

direttive e istruzioni ricevute, di formare, rispettivamente istruire, i suoi

colleghi, essa ha innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto ritenuto

dal giudice di prime cure, l’istruttoria aveva permesso di stabilire che

l’attore disponeva di conoscenze e competenze chiare in merito all’uso del

forno per la sinterizzazione ed era con ciò in grado di istruire terze persone,

che egli era stato richiesto di trasmettere ai suoi colleghi questo suo know-how

e che ciononostante si era deliberatamente sottratto a questo suo obbligo. Ciò

giustificava la rescissione immediata del contratto.

A suo dire, era poi a

torto che il giudice di prime cure aveva escluso che il fatto che l’attore avesse

sottoposto ad A__________ __________ la bozza d’accordo 30 novembre 2016 (doc.

E) fosse tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le

parti. Nulla agli atti permetteva in effetti di ritenere che lo scritto in

questione, volto in realtà unicamente a migliorare la posizione contrattuale

dell’attore senza alcuna contropartita (se non l’impegno da parte sua, già

rientrante però nei suoi obblighi, di collaborare attivamente nella formazione

dei suoi colleghi e dunque di rispettare il contratto) e con ciò di natura

ricattatoria, fosse stato allestito a seguito della sua preoccupazione di

essere confrontato con nuove responsabilità fuori dalla sua portata o con nuove

mansioni addirittura pericolose.

Essa ha infine evidenziato

che, nonostante la clausola di divieto di concorrenza prevista nel contratto di

lavoro (doc. D), tre mesi dopo il licenziamento dell’attore era stata costituita

la società __________, che, oltre ad avere una parte dello scopo esattamente

identica al suo, si occupava proprio di sinterizzazione, (doc. C e 7), e di cui

l’attore sin dall’inizio era Chief Operation Officer (doc. 6) e verosimilmente sempre

sin dall’inizio era pure socio tramite __________ e comunque lo era divenuto a

tutti gli effetti nell’aprile 2018 (cfr. doc. 3 d’appello [prova questa che è

però inammissibile, visto che un analogo documento avrebbe già potuto essere

prodotto in precedenza, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC]). Ne ha così dedotto che sin

dal momento in cui aveva sottoposto ad A__________ __________ la bozza

d’accordo 30 novembre 2016 (doc. E) l’attore, in modo scorretto e in malafede, era

intenzionato a svolgere un’attività concorrente, ciò che giustificava il suo

licenziamento in tronco.

9. Giusta l'art. 337 cpv. 1

CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere

immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, ritenuto che, in base al

cpv. 2 della norma, è considerata "causa grave", in particolare,

ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi

dà la disdetta la continuazione del contratto.

La

disdetta immediata del contratto ex art. 337 CO configura

un provvedimento straordinario ed estremo, ragione per cui la giurisprudenza

l'ammette con riserbo, solamente in presenza di un atteggiamento che ha

compromesso la relazione di fiducia fra le parti - presupposto essenziale di un

rapporto di lavoro - o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del

contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile (cfr. DTF

127 III 153 consid. 1a; TF 4C.10/2002 del 9 luglio 2002 consid. 3.4).

Manchevolezze

minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano

ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF

127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1). Quanto al

numero, al contenuto e alla portata di questi avvertimenti, la questione

dipende dal caso concreto. Ad ogni modo, il datore di lavoro deve

comunicare chiaramente al dipendente che le mancanze da lui commesse sono

valutate severamente e che la loro ripetizione non rimarrà priva di sanzioni.

In altre parole, il dipendente deve essere coscio che determinati suoi

comportamenti futuri non saranno tollerati e condurranno al licenziamento

immediato: ciò presuppone che essi siano indicati nell’avvertimento o possano

perlomeno esservi dedotti (DTF 127 III 153 consid. 1b e 1c).

10. Per

sgomberare il campo da ogni possibile equivoco, va immediatamente rilevato che

la terza ed ultima circostanza evocata dalla convenuta nel suo appello, quella

secondo cui l’attore,

nonostante la clausola di divieto di concorrenza prevista nel contratto di

lavoro (doc. D), sin dal momento in cui aveva sottoposto ad A__________ __________

la bozza d’accordo 30 novembre 2016 (doc. E) sarebbe stato intenzionato a

svolgere un’attività concorrente, da lui poi effettivamente svolta con la

società __________ costituita 3 mesi dopo, non era idonea, oltre a non essere

stata sufficientemente provata, a giustificare il suo licenziamento in tronco

del 1° dicembre 2016. In effetti, per giurisprudenza invalsa, prima della fine

del rapporto di lavoro, nulla impedisce a un lavoratore di intraprendere dei

preparativi in vista di mettersi per conto proprio, fermo restando che

l’obbligo di fedeltà gli vieta invece, prima della fine del contratto, di

iniziare a fare concorrenza al suo datore di lavoro (DTF 117 II 72 consid. 4a,

138 III 67 consid. 2.3.5).

11. Più complessa è la

questione di sapere se il licenziamento in tronco dell’attore possa essere

giustificato dal fatto che egli si sarebbe rifiutato di formare l’ing. M__________

__________ (non risultando invece, e non essendo comunque stato provato, che la

convenuta avesse a suo tempo chiesto all’attore di formare altri suoi colleghi

e lo avesse poi rimproverato per non averlo fatto), oppure ancora dal fatto che

avrebbe sottoposto ad A__________ __________ la bozza d’accordo 30 novembre

2016 (doc. E).

11.1. Dagli atti di causa -

essendo preliminarmente opportuno ripercorrere brevemente i fatti alla base

della controversia tra le parti - è risultato che nel corso del 2013 la

convenuta aveva provveduto a installare un forno per la sinterizzazione,

rivelatosi assai complesso e di difficile gestione (teste ing. H__________ __________

ad 8 e 10; interrogatorio di A__________ __________ p. 2 e dell’attore p. 5).

L’attività di sinterizzazione

era gestita dal punto di vista tecnico dall’ing. H__________ __________ e dal

punto di vista pratico dall’attore, il quale faceva capo ad altri dipendenti

della convenuta per l’attività produttiva vera e propria (cfr. testi ing. H__________

__________ ad 3 e 6 e __________ p. 4 seg.; interrogatorio dell’ing. M__________

__________ p. 2 e di __________ __________ p. 1 seg.).

Il 14 luglio 2015 (doc. 8)

l’attore, segnatamente a seguito di un litigio avuto con un collega, è stato formalmente

richiamato al rispetto dei suoi superiori e dei suoi collaboratori.

Nel luglio 2016 la

convenuta, dopo aver discusso con l’ing. H__________ __________, ha elaborato

un progetto di riorganizzazione dell’area tecnica, di cui l’attore era venuto a

conoscenza (cfr. doc. G), che tra le altre cose prevedeva l’alleggerimento

della struttura, con in particolare l’auspicata rinuncia alla collaborazione

dello stesso, che per il momento però era ancora stato ritenuto indispensabile per

le particolari conoscenze e competenze della materia di cui disponeva, con

effetto dal 2018 (doc. H; cfr. testi ing. H__________ __________ ad 32 e __________

ad 17).

A fine agosto 2016, l’ing.

H__________ __________ ha disdetto il suo rapporto di lavoro con la convenuta per

la fine di quell’anno (cfr. teste ing. H__________ __________ ad 15) e quest’ultima

gli ha pertanto affiancato, dal 1° novembre 2016, l’ing. M__________ __________

(cfr. interrogatorio dell’ing. M__________ __________ p. 1), il quale avrebbe

dovuto riprenderne le mansioni e nel frattempo ha pure chiesto all’attore di

fornirgli la sua attiva collaborazione. A detta della convenuta, l’attore si

sarebbe tuttavia rifiutato di collaborare con lui fintanto che non sarebbe

stata accettata la bozza d’accordo sottoposta ad A__________ __________ il 30

novembre 2016 (doc. E).

11.2. Il Pretore non può

essere seguito laddove ha accertato che non era chiaro se e in che misura

l’attore disponesse di conoscenze e competenze rilevanti della materia e fosse

con ciò in grado di formare l’ing. M__________ __________, l’istruttoria avendo

chiarito che costui, pur non sapendo tutto, disponeva senz’altro, già per il

fatto che l’attività di sinterizzazione era stata da lui pacificamente gestita

dal punto di vista pratico per diversi anni, di un know-how meritevole

di essere trapassato, ciò che del resto era stato da lui ammesso nel doc. E (in

cui aveva dato atto dell’esistenza di “proprie competenze acquisite negli

anni in AP 1” idonee ad essere trasferite a terze persone) ed era stato confermato

anche da gran parte delle persone sentite nella causa (cfr. testi ing. H__________

__________ ad 2, 8, 9, 10, 12 e 24, __________ p. 4 seg., __________ p. 3, __________

p. 5, __________ p. 2; interrogatorio dell’ing. M__________ __________ p. 1 e di

A__________ __________ p. 2). Nemmeno può essere seguito laddove ha aggiunto

che neppure risultava che la convenuta avesse chiaramente chiesto all’attore di

collaborare con l’ing. M__________ __________, l’esistenza di un’istruzione in

tal senso non essendo in realtà mai stata contestata in causa (cfr. doc. G, petizione

p. 5 e 9 e replica p. 2 segg., in cui l’attore ha anzi dichiarato di non essersi

mai rifiutato di dare informazioni all’ing. M__________ __________) ed essendo comunque

stata confermata anche in sede testimoniale (cfr. teste __________ p. 4).

Il Pretore ha tuttavia

ragione laddove ha osservato che la convenuta non aveva però sufficientemente provato

se e in che misura l’attore - che evidentemente a quel momento non era

entusiasta, e anzi era fors’anche restio, di farsi “tagliar fuori” dall’azienda

trasmettendo spontaneamente tutte le sue conoscenze e competenze all’ing. M__________

__________ - si sarebbe effettivamente rifiutato di fornirgli le necessarie

informazioni. Dall’istruttoria è in effetti risultato che egli, dal 1° novembre

al 1° dicembre 2016, cioè nei primi 30 giorni in cui l’ing. M__________ __________

era stato alle dipendenze della convenuta (e aveva dovuto principalmente occuparsi

di acquisire le competenze dell’ing. H__________ __________), aveva senz’altro provveduto

a trasmettergli almeno parte delle competenze di cui disponeva (cfr. interrogatorio

dell’ing. M__________ __________ p. 1, il quale ha quantificato nel 10%

l’entità delle informazioni ricevute inerenti il processo a fronte di quelle

che egli riteneva di dover disporre). La circostanza che l’attore si sarebbe

rifiutato di collaborare con ing. M__________ __________, già smentita da

quanto precede, è invece stata riportata unicamente da quest’ultimo (cfr. interrogatorio

dell’ing. M__________ __________ p. 1 seg.) e, per altro solo per sentito dire,

da A__________ __________ (cfr. interrogatorio di A__________ __________ p. 2

seg.), con due dichiarazioni che però devono essere apprezzate con un certo

riserbo atteso che il primo era un procuratore della convenuta (ciò che aveva già

indotto il giudice di prime cure a valutare con una certa cautela quanto da lui

dichiarato, senza che in questa sede la convenuta avesse avuto da ridire) e che

il secondo ne era il direttore generale (cfr. doc. II), specie a fronte dell’opposta

versione dei fatti resa dall’attore (cfr. interrogatorio dell’attore p. 5). Stando

così le cose, visto che per il resto era stato possibile accertare solo che al

momento del passaggio di consegne dall’attore all’ing. M__________ __________

vi erano stati dei non meglio precisati “attriti” e “problemi” (cfr. teste __________

p. 4) ma nulla più, non è possibile concludere che la versione dei primi due, non

suffragata da ulteriori prove, fosse maggiormente attendibile di quella

dell’attore (cfr. TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2).

11.3. Contrariamente a quanto

preteso dalla convenuta, nemmeno si può ritenere che la bozza d’accordo 30

novembre 2016 (doc. E), allestita per altro su esplicito suggerimento di A__________

__________, fosse di natura ricattatoria e con ciò a sua volta tale da

giustificare il licenziamento in tronco dell’attore.

La convenuta non è innanzitutto

riuscita a dimostrare l’erroneità dell’accertamento pretorile secondo cui lo

scritto in questione sarebbe stato legittimamente allestito dall’attore a

seguito della sua preoccupazione di essere confrontato con nuove responsabilità

fuori dalla sua portata o con nuove mansioni addirittura pericolose. Essa, in

violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in

effetti censurato le considerazioni di fatto e di diritto (ed in particolare

l’assenza di una puntuale contestazione in sede di risposta dell’allegazione in

tal senso esposta dall’attore con la petizione) che avevano indotto il giudice

di prime cure a decidere in quel senso.

Ad ogni buon conto è

incontestabile, al di là della soggettiva impressione avuta da A__________ __________,

che quello scritto, volto a puntualizzare alcuni aspetti non regolati nel

contratto (l’esenzione della responsabilità dell’attore per eventuali lavori

richiesti dalla convenuta non attinenti alla sua mansione) rispettivamente a

ridefinirne altri - tutto sommato marginali - già regolati a suo tempo (l’estensione

del termine di disdetta a 6 mesi con una prima disdetta possibile solo per il

30 giugno 2017 e la limitazione da 24 a 12 mesi della durata del divieto di

concorrenza con l’aggiunta di una controprestazione di fr. 15’000.-), non era affatto

idoneo a “mettere sotto pressione” in modo esagerato la convenuta (dal fatto

che l’attore, in caso di accettazione, si fosse impegnato a “fornire il

massimo supporto all’azienda, anche da un punto di vista operativo nei lavori

che l’azienda richiederà, oltre che nel passaggio delle proprie competenze

acquisite negli anni in AP 1, indistintamente dalla persona o dalle persone a

cui l’azienda vorrà che AO 1 le tramandi” e a “non possedere alcun documento

cartaceo o informatico legato a AP 1 al momento della cessazione del rapporto

lavorativo. Nel caso in cui in futuro dovesse venirne in possesso per qualsiasi

ragione, tale documento sarà immediatamente distrutto o reso inutilizzabile”

non potendosi ancora dedurre che egli, in caso di mancata accettazione, avrebbe

invece potuto agire, ed anzi avrebbe senz’altro agito, in senso opposto, assumendo

così un comportamento anticontrattuale), la quale avrebbe dunque potuto tranquillamente

rifiutarsi di sottoscriverlo o proporre a sua volta degli emendamenti senza temere

di veder altrimenti peggiorata la sua posizione. Anche in questo caso solo l’ing

M__________ __________ (cfr. interrogatorio dell’ing. M__________ __________ p.

1 seg.) e A__________ __________ (cfr. interrogatorio di A__________ __________

p. 2 seg.), della cui limitata forza probatoria già si è detto, hanno

dichiarato, rendendo per altro una versione dei fatti opposta a quella fornita

dall’attore (cfr. interrogatorio dell’attore p. 6), che la collaborazione dell’attore

con l’ing. M__________ __________ sarebbe stata da lui condizionata all’accettazione

della bozza di accordo, ossia che il suo attuale rifiuto di collaborare non sarebbe

stato categorico.

11.4. Nelle particolari circostanze,

in presenza di un collaboratore che al momento del passaggio di consegne all’ing.

M__________ __________ aveva avuto dei non meglio precisati “attriti” e

“problemi” (ma comunque gli aveva già fornito diverse informazioni e soprattutto

non risultava essersi rifiutato in modo categorico di collaborare con lui) e

che, su richiesta della controparte, aveva provveduto a sottoporle una nuova bozza

di accordo che non aveva in realtà nulla di ricattatorio, la convenuta, prima

di eventualmente licenziarlo in tronco, avrebbe dovuto in buona fede comunicargli

la mancata accettazione di quella proposta e soprattutto avvertirlo in modo

chiaro e inequivocabile, non bastando l’avvertimento significatogli per tutt’altre

ragioni circa un anno e mezzo prima (doc. 8), che la mancata piena e attiva

collaborazione con l’ing. M__________ __________, se reiterata, avrebbe potuto

comportare l’adozione di un provvedimento del genere.

12. Ne discende che

l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ritenuto però che, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di

lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non possono essere

addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

Fatti

I. L’appello 8 gennaio

2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Non si prelevano

spese processuali. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per

ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

lett. a e 100 cpv. 1 LTF).