12.2021.1
Lavoro - licenziamento in tronco
27 agosto 2021Italiano21 min
I. L’appello 8 gennaio
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.1
Lugano
27 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.331 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 14 settembre 2017 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5%
dal 31 gennaio 2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 23 novembre 2020 ha (parzialmente) accolto, condannando la
convenuta al pagamento di fr. 24’500.- lordi e di fr. 5'500.- netti nonché
rigettando in via definitiva in tale misura l’opposizione al PE;
appellante la convenuta
con appello 8 gennaio 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l'attore con
risposta 12 febbraio 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 1° marzo 2021 della convenuta e della duplica spontanea 12 marzo 2021
dell’attore;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto di lavoro 31 gennaio 2012 (doc. D) AO 1 è stato assunto a tempo
indeterminato da AP 1, società attiva nella progettazione, produzione,
commercializzazione e manutenzione di prodotti meccanici, elettromeccanici,
elettronici e affini (doc. C), quale responsabile della sinterizzazione (particolare
processo di lavorazione che consiste in pratica nell’agglomerare in una massa
solida le particelle di polvere metalliche mediante riscaldamento) con un
salario mensile lordo, dovuto per 13 mensilità, di fr. 5'300.-, poi aumentato a
far tempo dal 1° gennaio 2013 a fr. 5'500.-.
2. Il 30
novembre 2016 AO 1 ha sottoposto al direttore generale di AP 1 A__________ __________
una bozza d’accordo contrattuale (doc. E), nella quale le parti avevano da un lato
definito i seguenti punti: 1) “qualunque lavoro richiesto dall’azienda, non
attinente alla mansione del sig. AO 1, non comporta responsabilità da parte
dello stesso per il risultato presente e futuro”; 2)
“il
preavviso da parte di AP 1 per la cessazione del rapporto lavorativo diventa di
6 mesi solari e comunque non prima del 30/06/2017; 3) “il vincolo
temporale precedentemente preso a livello contrattuale [N.d.R.: relativo
alla durata del divieto di concorrenza] si modifica e limita a 12 mesi solari a
fronte di un bonus di fr. 15'000.- libero da tasse o altri oneri gravanti sullo
stesso, da quando il sig. AO 1 cessa la propria collaborazione con AP 1”, e
dall’altro avevano stabilito che con l’accettazione da parte di AP 1 AO 1 si
sarebbe impegnato a: 1) “fornire il massimo supporto all’azienda, anche da
un punto di vista operativo nei lavori che l’azienda richiederà, oltre che nel
passaggio delle proprie competenze acquisite negli anni in AP 1, indistintamente
dalla persona o dalle persone a cui l’azienda vorrà che AO 1 le tramandi”;
2) “Non possedere alcun documento cartaceo o informatico legato a AP 1 al
momento della cessazione del rapporto lavorativo. Nel caso in cui in futuro
dovesse venirne in possesso per qualsiasi ragione, tale documento sarà immediatamente
distrutto o reso inutilizzabile”.
3. Con
raccomandata 1° dicembre 2016 (doc. F) AP 1 ha disdetto con effetto immediato il
contratto di lavoro con AO 1. Essa ha rimproverato a quest’ultimo di essersi
ripetutamente rifiutato di mettere a disposizione del suo neoassunto collega (recte:
superiore) ing. M__________ __________, subentrato all’ing. H__________ __________,
“le competenze … acquisite negli anni in seno all’azienda (informazioni sui
cicli forno, uso e gestione dello stesso, utilizzo e miscelazione delle ricette
relative alle polveri di metalli ecc. ecc.)” e di aver proposto ad A__________
__________, con lo scritto 30 novembre 2016 (doc. E), una bozza d’accordo
contrattuale, nell’ambito della quale il “corretto adempimento dei suoi
obblighi contrattuali” era stato sottoposto, “in forma di ricatto” e
meglio con la “minaccia di non eseguire le istruzioni del proprio datore di
lavoro”, a nuove “condizioni”.
4. Ritenendo
ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti, con petizione 14
settembre 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire
(doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di un importo limitato
- per poter beneficiare della procedura semplificata - a fr. 30'000.-, somma
corrispondente al salario di dicembre 2016 (fr. 5'500.-), al saldo della
tredicesima del 2016 (fr. 458.33), agli stipendi mensili dal 1° gennaio al 31
marzo 2017, data di scadenza del termine ordinario di disdetta prorogato dalla
sua malattia (fr. 16'500.-), agli 8 giorni di vacanza che sarebbero maturati
entro quest’ultima data (fr. 2'199.68), e all’indennità per licenziamento in
tronco ingiustificato pari a un mese di salario (fr. 5'500.-), il tutto oltre
interessi al 5% dal 31 gennaio 2017. Essa ha pure preteso il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
5. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 23 novembre 2020, ha (parzialmente) accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 24’500.- lordi e di fr.
5'500.- netti, somme per le quali ha pure rigettato in via definitiva
l’opposizione al PE, rinunciando a prelevare spese processuali e obbligando la
convenuta a rifondere all’attore fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
6. Con l’appello 8
gennaio 2021 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 12 febbraio
2021 (a cui hanno poi fatto seguito la replica spontanea 1° marzo 2021 e la
duplica spontanea 12 marzo 2021), la convenuta ha chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
7. Il Pretore ha
ritenuto che nel caso di specie - come meglio si dirà qui di seguito - i presupposti
per poter licenziare in tronco l’attore non fossero assolutamente dati,
concludendo poi che a quest’ultimo potevano pertanto essere riconosciuti gli
importi da lui richiesti in causa (art. 337c CO), rimasti del resto del tutto
incontestati nel loro ammontare, con l’unica precisazione che l’indennità mensile
per licenziamento in tronco ingiustificato non era soggetta alle deduzioni per
le assicurazioni sociali e che nemmeno potevano essere attribuiti gli interessi
di mora.
Egli ha innanzitutto ritenuto
che il rimprovero secondo cui l’attore non si sarebbe attenuto alle direttive e
istruzioni della convenuta, rifiutandosi di “formare un collega”,
rispettivamente di istruire i colleghi, fosse infondato: non era in effetti
chiaro se e in che misura l’attore disponesse di conoscenze tecniche rilevanti
e fosse con ciò in grado di formare altre persone; non risultava che la
convenuta avesse impartito all’attore istruzioni chiare a tale proposito; e
nemmeno era stato possibile stabilire quali informazioni, come e quando, l’attore,
che per altro si era rivelato collaborativo in più occasioni, si fosse
concretamente rifiutato di trasmettere ai colleghi, l’unica testimonianza in
senso contrario, quella resa dall’ing. M__________ __________, dovendo essere
apprezzata con una certa cautela già per la sua particolare posizione
all’interno della convenuta, di cui tra l’altro era procuratore.
Ha poi escluso che il
fatto che l’attore avesse sottoposto ad A__________ __________ la bozza
d’accordo 30 novembre 2016 (doc. E) fosse tale da compromettere
irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le parti. Lo scritto in questione
era in effetti stato legittimamente allestito e poi sottoposto ad A__________ __________,
oltretutto su suggerimento dello stesso, a fronte della situazione di disagio palesata
negli ultimi mesi del 2016 dall’attore, il quale, dopo le dimissioni del suo
superiore ing. H__________ __________, aveva ritenuto di manifestare la sua preoccupazione
alla luce delle aumentate responsabilità (da cui chiedeva di essere esonerato)
che gli venivano imposte e che egli riteneva esorbitanti rispetto alle sue
mansioni se non addirittura pericolose. Nemmeno risultava che quello scritto,
pur essendo anche volto a migliorare altri aspetti contrattuali a favore
dell’attore (con in particolare l’estensione del termine di disdetta, oltretutto
possibile per la prima volta solo dal 30 giugno 2017, e l’attenuazione della
clausola di divieto di concorrenza), fosse idoneo a “mettere sotto pressione” in
modo esagerato la convenuta.
Ed ha infine escluso che
il licenziamento potesse essere giustificato dal fatto che l’attore avesse
continuato a tenere dei comportamenti inadeguati, pur essendo stato
precedentemente avvertito che non sarebbero stati tollerati. Le allegazioni
della convenuta riguardo ai presunti avvertimenti che gli sarebbero stati
impartiti erano rimaste molto vaghe, sia riguardo alle modalità concrete
seguite, sia riguardo al loro contenuto. L’unico avvertimento certo, quello
significato all’attore per scritto il 14 luglio 2015 (doc. 8), era per contro
riferito a un episodio ben circoscritto, che nulla aveva a che fare con la
presente fattispecie, e meglio a un litigio con un altro collaboratore.
8. In questa sede la convenuta
ha ribadito che il licenziamento in tronco dell’attore era in realtà
perfettamente giustificato, ciò che comportava l’integrale reiezione della
petizione.
Con riferimento al primo
rimprovero mosso all’attore, quello di essersi rifiutato, in violazione delle
direttive e istruzioni ricevute, di formare, rispettivamente istruire, i suoi
colleghi, essa ha innanzitutto osservato che, contrariamente a quanto ritenuto
dal giudice di prime cure, l’istruttoria aveva permesso di stabilire che
l’attore disponeva di conoscenze e competenze chiare in merito all’uso del
forno per la sinterizzazione ed era con ciò in grado di istruire terze persone,
che egli era stato richiesto di trasmettere ai suoi colleghi questo suo know-how
e che ciononostante si era deliberatamente sottratto a questo suo obbligo. Ciò
giustificava la rescissione immediata del contratto.
A suo dire, era poi a
torto che il giudice di prime cure aveva escluso che il fatto che l’attore avesse
sottoposto ad A__________ __________ la bozza d’accordo 30 novembre 2016 (doc.
E) fosse tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le
parti. Nulla agli atti permetteva in effetti di ritenere che lo scritto in
questione, volto in realtà unicamente a migliorare la posizione contrattuale
dell’attore senza alcuna contropartita (se non l’impegno da parte sua, già
rientrante però nei suoi obblighi, di collaborare attivamente nella formazione
dei suoi colleghi e dunque di rispettare il contratto) e con ciò di natura
ricattatoria, fosse stato allestito a seguito della sua preoccupazione di
essere confrontato con nuove responsabilità fuori dalla sua portata o con nuove
mansioni addirittura pericolose.
Essa ha infine evidenziato
che, nonostante la clausola di divieto di concorrenza prevista nel contratto di
lavoro (doc. D), tre mesi dopo il licenziamento dell’attore era stata costituita
la società __________, che, oltre ad avere una parte dello scopo esattamente
identica al suo, si occupava proprio di sinterizzazione, (doc. C e 7), e di cui
l’attore sin dall’inizio era Chief Operation Officer (doc. 6) e verosimilmente sempre
sin dall’inizio era pure socio tramite __________ e comunque lo era divenuto a
tutti gli effetti nell’aprile 2018 (cfr. doc. 3 d’appello [prova questa che è
però inammissibile, visto che un analogo documento avrebbe già potuto essere
prodotto in precedenza, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC]). Ne ha così dedotto che sin
dal momento in cui aveva sottoposto ad A__________ __________ la bozza
d’accordo 30 novembre 2016 (doc. E) l’attore, in modo scorretto e in malafede, era
intenzionato a svolgere un’attività concorrente, ciò che giustificava il suo
licenziamento in tronco.
9. Giusta l'art. 337 cpv. 1
CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere
immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, ritenuto che, in base al
cpv. 2 della norma, è considerata "causa grave", in particolare,
ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi
dà la disdetta la continuazione del contratto.
La
disdetta immediata del contratto ex art. 337 CO configura
un provvedimento straordinario ed estremo, ragione per cui la giurisprudenza
l'ammette con riserbo, solamente in presenza di un atteggiamento che ha
compromesso la relazione di fiducia fra le parti - presupposto essenziale di un
rapporto di lavoro - o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del
contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile (cfr. DTF
127 III 153 consid. 1a; TF 4C.10/2002 del 9 luglio 2002 consid. 3.4).
Manchevolezze
minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano
ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF
127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1). Quanto al
numero, al contenuto e alla portata di questi avvertimenti, la questione
dipende dal caso concreto. Ad ogni modo, il datore di lavoro deve
comunicare chiaramente al dipendente che le mancanze da lui commesse sono
valutate severamente e che la loro ripetizione non rimarrà priva di sanzioni.
In altre parole, il dipendente deve essere coscio che determinati suoi
comportamenti futuri non saranno tollerati e condurranno al licenziamento
immediato: ciò presuppone che essi siano indicati nell’avvertimento o possano
perlomeno esservi dedotti (DTF 127 III 153 consid. 1b e 1c).
10. Per
sgomberare il campo da ogni possibile equivoco, va immediatamente rilevato che
la terza ed ultima circostanza evocata dalla convenuta nel suo appello, quella
secondo cui l’attore,
nonostante la clausola di divieto di concorrenza prevista nel contratto di
lavoro (doc. D), sin dal momento in cui aveva sottoposto ad A__________ __________
la bozza d’accordo 30 novembre 2016 (doc. E) sarebbe stato intenzionato a
svolgere un’attività concorrente, da lui poi effettivamente svolta con la
società __________ costituita 3 mesi dopo, non era idonea, oltre a non essere
stata sufficientemente provata, a giustificare il suo licenziamento in tronco
del 1° dicembre 2016. In effetti, per giurisprudenza invalsa, prima della fine
del rapporto di lavoro, nulla impedisce a un lavoratore di intraprendere dei
preparativi in vista di mettersi per conto proprio, fermo restando che
l’obbligo di fedeltà gli vieta invece, prima della fine del contratto, di
iniziare a fare concorrenza al suo datore di lavoro (DTF 117 II 72 consid. 4a,
138 III 67 consid. 2.3.5).
11. Più complessa è la
questione di sapere se il licenziamento in tronco dell’attore possa essere
giustificato dal fatto che egli si sarebbe rifiutato di formare l’ing. M__________
__________ (non risultando invece, e non essendo comunque stato provato, che la
convenuta avesse a suo tempo chiesto all’attore di formare altri suoi colleghi
e lo avesse poi rimproverato per non averlo fatto), oppure ancora dal fatto che
avrebbe sottoposto ad A__________ __________ la bozza d’accordo 30 novembre
2016 (doc. E).
11.1. Dagli atti di causa -
essendo preliminarmente opportuno ripercorrere brevemente i fatti alla base
della controversia tra le parti - è risultato che nel corso del 2013 la
convenuta aveva provveduto a installare un forno per la sinterizzazione,
rivelatosi assai complesso e di difficile gestione (teste ing. H__________ __________
ad 8 e 10; interrogatorio di A__________ __________ p. 2 e dell’attore p. 5).
L’attività di sinterizzazione
era gestita dal punto di vista tecnico dall’ing. H__________ __________ e dal
punto di vista pratico dall’attore, il quale faceva capo ad altri dipendenti
della convenuta per l’attività produttiva vera e propria (cfr. testi ing. H__________
__________ ad 3 e 6 e __________ p. 4 seg.; interrogatorio dell’ing. M__________
__________ p. 2 e di __________ __________ p. 1 seg.).
Il 14 luglio 2015 (doc. 8)
l’attore, segnatamente a seguito di un litigio avuto con un collega, è stato formalmente
richiamato al rispetto dei suoi superiori e dei suoi collaboratori.
Nel luglio 2016 la
convenuta, dopo aver discusso con l’ing. H__________ __________, ha elaborato
un progetto di riorganizzazione dell’area tecnica, di cui l’attore era venuto a
conoscenza (cfr. doc. G), che tra le altre cose prevedeva l’alleggerimento
della struttura, con in particolare l’auspicata rinuncia alla collaborazione
dello stesso, che per il momento però era ancora stato ritenuto indispensabile per
le particolari conoscenze e competenze della materia di cui disponeva, con
effetto dal 2018 (doc. H; cfr. testi ing. H__________ __________ ad 32 e __________
ad 17).
A fine agosto 2016, l’ing.
H__________ __________ ha disdetto il suo rapporto di lavoro con la convenuta per
la fine di quell’anno (cfr. teste ing. H__________ __________ ad 15) e quest’ultima
gli ha pertanto affiancato, dal 1° novembre 2016, l’ing. M__________ __________
(cfr. interrogatorio dell’ing. M__________ __________ p. 1), il quale avrebbe
dovuto riprenderne le mansioni e nel frattempo ha pure chiesto all’attore di
fornirgli la sua attiva collaborazione. A detta della convenuta, l’attore si
sarebbe tuttavia rifiutato di collaborare con lui fintanto che non sarebbe
stata accettata la bozza d’accordo sottoposta ad A__________ __________ il 30
novembre 2016 (doc. E).
11.2. Il Pretore non può
essere seguito laddove ha accertato che non era chiaro se e in che misura
l’attore disponesse di conoscenze e competenze rilevanti della materia e fosse
con ciò in grado di formare l’ing. M__________ __________, l’istruttoria avendo
chiarito che costui, pur non sapendo tutto, disponeva senz’altro, già per il
fatto che l’attività di sinterizzazione era stata da lui pacificamente gestita
dal punto di vista pratico per diversi anni, di un know-how meritevole
di essere trapassato, ciò che del resto era stato da lui ammesso nel doc. E (in
cui aveva dato atto dell’esistenza di “proprie competenze acquisite negli
anni in AP 1” idonee ad essere trasferite a terze persone) ed era stato confermato
anche da gran parte delle persone sentite nella causa (cfr. testi ing. H__________
__________ ad 2, 8, 9, 10, 12 e 24, __________ p. 4 seg., __________ p. 3, __________
p. 5, __________ p. 2; interrogatorio dell’ing. M__________ __________ p. 1 e di
A__________ __________ p. 2). Nemmeno può essere seguito laddove ha aggiunto
che neppure risultava che la convenuta avesse chiaramente chiesto all’attore di
collaborare con l’ing. M__________ __________, l’esistenza di un’istruzione in
tal senso non essendo in realtà mai stata contestata in causa (cfr. doc. G, petizione
p. 5 e 9 e replica p. 2 segg., in cui l’attore ha anzi dichiarato di non essersi
mai rifiutato di dare informazioni all’ing. M__________ __________) ed essendo comunque
stata confermata anche in sede testimoniale (cfr. teste __________ p. 4).
Il Pretore ha tuttavia
ragione laddove ha osservato che la convenuta non aveva però sufficientemente provato
se e in che misura l’attore - che evidentemente a quel momento non era
entusiasta, e anzi era fors’anche restio, di farsi “tagliar fuori” dall’azienda
trasmettendo spontaneamente tutte le sue conoscenze e competenze all’ing. M__________
__________ - si sarebbe effettivamente rifiutato di fornirgli le necessarie
informazioni. Dall’istruttoria è in effetti risultato che egli, dal 1° novembre
al 1° dicembre 2016, cioè nei primi 30 giorni in cui l’ing. M__________ __________
era stato alle dipendenze della convenuta (e aveva dovuto principalmente occuparsi
di acquisire le competenze dell’ing. H__________ __________), aveva senz’altro provveduto
a trasmettergli almeno parte delle competenze di cui disponeva (cfr. interrogatorio
dell’ing. M__________ __________ p. 1, il quale ha quantificato nel 10%
l’entità delle informazioni ricevute inerenti il processo a fronte di quelle
che egli riteneva di dover disporre). La circostanza che l’attore si sarebbe
rifiutato di collaborare con ing. M__________ __________, già smentita da
quanto precede, è invece stata riportata unicamente da quest’ultimo (cfr. interrogatorio
dell’ing. M__________ __________ p. 1 seg.) e, per altro solo per sentito dire,
da A__________ __________ (cfr. interrogatorio di A__________ __________ p. 2
seg.), con due dichiarazioni che però devono essere apprezzate con un certo
riserbo atteso che il primo era un procuratore della convenuta (ciò che aveva già
indotto il giudice di prime cure a valutare con una certa cautela quanto da lui
dichiarato, senza che in questa sede la convenuta avesse avuto da ridire) e che
il secondo ne era il direttore generale (cfr. doc. II), specie a fronte dell’opposta
versione dei fatti resa dall’attore (cfr. interrogatorio dell’attore p. 5). Stando
così le cose, visto che per il resto era stato possibile accertare solo che al
momento del passaggio di consegne dall’attore all’ing. M__________ __________
vi erano stati dei non meglio precisati “attriti” e “problemi” (cfr. teste __________
p. 4) ma nulla più, non è possibile concludere che la versione dei primi due, non
suffragata da ulteriori prove, fosse maggiormente attendibile di quella
dell’attore (cfr. TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2).
11.3. Contrariamente a quanto
preteso dalla convenuta, nemmeno si può ritenere che la bozza d’accordo 30
novembre 2016 (doc. E), allestita per altro su esplicito suggerimento di A__________
__________, fosse di natura ricattatoria e con ciò a sua volta tale da
giustificare il licenziamento in tronco dell’attore.
La convenuta non è innanzitutto
riuscita a dimostrare l’erroneità dell’accertamento pretorile secondo cui lo
scritto in questione sarebbe stato legittimamente allestito dall’attore a
seguito della sua preoccupazione di essere confrontato con nuove responsabilità
fuori dalla sua portata o con nuove mansioni addirittura pericolose. Essa, in
violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in
effetti censurato le considerazioni di fatto e di diritto (ed in particolare
l’assenza di una puntuale contestazione in sede di risposta dell’allegazione in
tal senso esposta dall’attore con la petizione) che avevano indotto il giudice
di prime cure a decidere in quel senso.
Ad ogni buon conto è
incontestabile, al di là della soggettiva impressione avuta da A__________ __________,
che quello scritto, volto a puntualizzare alcuni aspetti non regolati nel
contratto (l’esenzione della responsabilità dell’attore per eventuali lavori
richiesti dalla convenuta non attinenti alla sua mansione) rispettivamente a
ridefinirne altri - tutto sommato marginali - già regolati a suo tempo (l’estensione
del termine di disdetta a 6 mesi con una prima disdetta possibile solo per il
30 giugno 2017 e la limitazione da 24 a 12 mesi della durata del divieto di
concorrenza con l’aggiunta di una controprestazione di fr. 15’000.-), non era affatto
idoneo a “mettere sotto pressione” in modo esagerato la convenuta (dal fatto
che l’attore, in caso di accettazione, si fosse impegnato a “fornire il
massimo supporto all’azienda, anche da un punto di vista operativo nei lavori
che l’azienda richiederà, oltre che nel passaggio delle proprie competenze
acquisite negli anni in AP 1, indistintamente dalla persona o dalle persone a
cui l’azienda vorrà che AO 1 le tramandi” e a “non possedere alcun documento
cartaceo o informatico legato a AP 1 al momento della cessazione del rapporto
lavorativo. Nel caso in cui in futuro dovesse venirne in possesso per qualsiasi
ragione, tale documento sarà immediatamente distrutto o reso inutilizzabile”
non potendosi ancora dedurre che egli, in caso di mancata accettazione, avrebbe
invece potuto agire, ed anzi avrebbe senz’altro agito, in senso opposto, assumendo
così un comportamento anticontrattuale), la quale avrebbe dunque potuto tranquillamente
rifiutarsi di sottoscriverlo o proporre a sua volta degli emendamenti senza temere
di veder altrimenti peggiorata la sua posizione. Anche in questo caso solo l’ing
M__________ __________ (cfr. interrogatorio dell’ing. M__________ __________ p.
1 seg.) e A__________ __________ (cfr. interrogatorio di A__________ __________
p. 2 seg.), della cui limitata forza probatoria già si è detto, hanno
dichiarato, rendendo per altro una versione dei fatti opposta a quella fornita
dall’attore (cfr. interrogatorio dell’attore p. 6), che la collaborazione dell’attore
con l’ing. M__________ __________ sarebbe stata da lui condizionata all’accettazione
della bozza di accordo, ossia che il suo attuale rifiuto di collaborare non sarebbe
stato categorico.
11.4. Nelle particolari circostanze,
in presenza di un collaboratore che al momento del passaggio di consegne all’ing.
M__________ __________ aveva avuto dei non meglio precisati “attriti” e
“problemi” (ma comunque gli aveva già fornito diverse informazioni e soprattutto
non risultava essersi rifiutato in modo categorico di collaborare con lui) e
che, su richiesta della controparte, aveva provveduto a sottoporle una nuova bozza
di accordo che non aveva in realtà nulla di ricattatorio, la convenuta, prima
di eventualmente licenziarlo in tronco, avrebbe dovuto in buona fede comunicargli
la mancata accettazione di quella proposta e soprattutto avvertirlo in modo
chiaro e inequivocabile, non bastando l’avvertimento significatogli per tutt’altre
ragioni circa un anno e mezzo prima (doc. 8), che la mancata piena e attiva
collaborazione con l’ing. M__________ __________, se reiterata, avrebbe potuto
comportare l’adozione di un provvedimento del genere.
12. Ne discende che
l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ritenuto però che, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di
lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non possono essere
addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
Fatti
I. L’appello 8 gennaio
2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Non si prelevano
spese processuali. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per
ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).