12.2021.100
Atto viziato da carenze formali e condotta querulomane, assenza di sanatoria
29 ottobre 2021Italiano10 min
dell’ordinanza pretorile di nomina del 4 febbraio 2021 o di quella di revoca del
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.100
Lugano
29 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.59 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa il 29 aprile 2020 da
RE
1
P
contro
CO
1
azione che il Pretore ha dichiarato inammissibile con decisione 4
febbraio 2021 in
quanto proposta da P__________ __________ e che ha stralciato con
decreto 30 aprile 2021 per
quanto riguarda RE 1;
reclamante RE 1 con atto del 2 giugno 2021;
visto anche il suo ulteriore scritto del 23 giugno 2021;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con scritto 29 aprile
2020, P__________ __________ e RE 1 hanno convenuto in giudizio CO 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2;
che con ordinanza 30
aprile 2020 il Pretore, ritenuto il suddetto atto per larghi tratti
incomprensibile, ha assegnato agli attori un termine di 30 giorni per
correggerlo, rendendolo conforme ai requisiti minimi del codice di rito (previo
eventuale consulto con il curatore di P__________ __________, avv. __________ C__________,
o con un altro legale), ritenuto che dalla scadenza infruttuosa del termine si
sarebbe dedotto il ritiro dell’azione giudiziaria;
che la predetta decisione
è stata invano impugnata dagli attori sino al Tribunale federale (cfr. inc.
13.2020.47 della terza Camera civile del Tribunale d’appello e inc. 4A_500/2020
del Tribunale federale);
che il 19 maggio 2020 gli
attori hanno trasmesso al Pretore uno scritto denominato “sospensione art
126 CPC del dispositivo OR 2020.59 e sollecito accertamento gestione
procedurali degli atti presso la Sezione 2 della Pretura Civile di Lugano”;
che non colmando questo
scritto le lacune dell’atto introduttivo 29 aprile 2020 e ritenuti gli attori
manifestamente non in grado di condurre la propria causa, con ordinanza 22
maggio 2020 il Pretore ha assegnato loro un termine di 20 giorni per munirsi di
un patrocinatore, pena la designazione di un rappresentante d’ufficio;
che con successiva
ordinanza 16 giugno 2020 il Pretore ha assegnato all’avv. __________ C__________
un termine di 20 giorni per indicare se egli intendesse ratificare l’atto
introduttivo di causa inoltrato dal suo curatelato, e valutare la sua
disponibilità a patrocinare RE 1;
che il curatore non ha
ratificato l’atto in quanto introdotto da P__________ __________;
che RE 1 ha rifiutato il
patrocinio dell’avv. __________ C__________ e non si è munita di un diverso patrocinatore;
che i medesimi il 22
luglio 2020 e il 3 febbraio 2021 hanno inoltrato alla Pretura ulteriori scritti
contenenti varie lagnanze e richieste;
che con decisione
processuale 4 febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’atto
introdotto da P__________ __________, ha nominato per RE 1 un patrocinatore
d’ufficio (avv. __________ G__________) e ha impartito a quest’ultima un
termine di 60 giorni per chiarire le sue domande di causa, presentando una
petizione che contenesse gli elementi minimi necessari di cui all’art. 221 CPC,
ritenuto che la scadenza infruttuosa del termine avrebbe comportato la sua
desistenza e lo stralcio del procedimento dal ruolo senza ulteriori formalità;
che su richiesta del
patrocinatore d’ufficio, impossibilitato a svolgere il proprio mandato per
l’assente cooperazione di RE 1, con ordinanza 1° aprile 2021 il Pretore ha
revocato l’incarico conferitogli, ricordando all’attrice la possibilità di
nominare un legale di sua fiducia nonché la validità e la decorrenza del
termine assegnatole il 4 febbraio 2021;
che il 12 aprile 2021 RE 1
ha trasmesso alla Pretura uno scritto intitolato “sospensione procedurale
dispositivo OR 2020.59 Pretore Matteo Pedrotti”;
che con decreto del 30 aprile
2021 il Pretore, costatata la scadenza infruttuosa del termine impartito
all’attrice per emendare il suo atto (che non poteva essere sanato dal confuso
scritto del 12 aprile 2021), ha stralciato il procedimento dal ruolo, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 200.-, senza assegnazione di ripetibili
o indennità;
che riferendosi alla
suddetta decisione, con reclamo 2 giugno 2021 RE 1 ha presentato un “reclamo
al diniego procedurale del dispositivo incidentale di ricusazione del Pretore
Matteo Pedrotti e annullamento ordinanze OR 2020.59 della Pretura civile di
Lugano Sezione 2 per violazioni alle norme di diritto procedurale e
costituzionale”, allegando svariata documentazione;
che il 23 giugno 2021 la
reclamante ha presentato un ulteriore scritto denominato “sollecito
indicazione composizione corte e ricusazione del Presidente Antonio Fiscalini
dispositivo 12.2021.100”;
che per prassi costante questa
Camera non fa precedere le decisioni da una comunicazione circa la sua
composizione, neppure quando queste sono prese da un giudice unico;
che l’invito
all’astensione del giudice Antonio Fiscalini è inammissibile poiché formulato
senza sostanziare alcuno dei motivi di cui all’art. 47 CPC, nonché di primo
acchito privo di ogni fondamento;
che con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); il reclamo dev’essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), ritenuto che non sono
ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione
di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC);
che ci si
potrebbe chiedere se il Pretore, in applicazione dell’art. 132 CPC, avrebbe
dovuto dichiarare l’azione irricevibile, piuttosto che stralciarla (STF
4A_55/2021 del 2 marzo 2021, consid. 4.1, 4.2 e 5; Bohnet in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 30
ad art. 132); la distinzione nondimeno è priva di portata pratica e ininfluente
alla luce dell’esito del presente giudizio;
che il reclamo si
riferisce alla decisione pretorile 30 aprile 2021 di cui all’inc. OR.2020.59, ma
da esso non risultano comprensibili censure confrontate con il contenuto della
medesima, rispettivamente che permettano di accertare che le lacune dell’atto
introduttivo di causa siano state tempestivamente sanate;
che in effetti nel prolisso gravame, confuso e di difficile
lettura, s’intrecciano in maniera inestricabile considerazioni di carattere
generale, citazioni astratte e improprie di leggi, dottrina e giurisprudenza, critiche
(anche ingiuriose) all’operato di varie Autorità e persone nonché
all’organizzazione della giustizia e riferimenti a diverse procedure e
decisioni, per cui esso riveste carattere querulomane e abusivo;
che non è compito della
scrivente Camera individuare in questo coacervo di lamentele, che sfuggono
all’esame, quali siano gli argomenti a sostegno dell’impugnativa;
che ad ogni modo un
ripristino del termine per sanare l’azione è inammissibile, in primo luogo
perché non richiesto secondo i dettami dell’art. 148 CPC e in secondo luogo
poiché inutile alla luce dell’atteggiamento processuale della reclamante,
considerato che ella potrà se del caso ripresentare l’atto, purché nel rispetto
delle esigenze stabilite dal CPC;
che tutti i rimproveri
mossi all’agire del Pretore Matteo Pedrotti o del Pretore Franca Galfetti
Soldini per la mancata ricusa del primo sono irricevibili, in quanto non
concernono la decisione impugnata; peraltro, dal gravame neppure è possibile
stabilire che la reclamante abbia presentato un’istanza di ricusa nelle debite
forme e con i debiti contenuti ai sensi degli art. 47 seg. CPC, né che la
procedura di cui all’inc. OR.2020.59 avrebbe dovuto per questo o altri motivi
essere sospesa;
che pure irricevibili sono
Fatti
i rinvii ad altre procedure (fra cui agli inc. SO.2019.5038 e CM.2015.695, alla
curatela istituita per P__________ __________ e al condono di spese riguardanti
altre cause), di cui non è data comprendere l’attinenza con la decisione
impugnata;
che la stessa sorte tocca
ai riferimenti della reclamante al gratuito patrocinio, estranei al tema della
presente procedura, ritenuto oltretutto che il primo giudice le ha assegnato un
patrocinatore d’ufficio fondandosi non sugli art. 117 seg. CPC e sulle
probabilità di successo della causa (inesistenti in assenza di un atto
introduttivo debitamente motivato e corredato da chiare richieste di giudizio),
bensì sulla base dell’art. 69 CPC vista la manifesta incapacità della medesima
di condurre la causa;
che il gravame è altresì
privo di pertinenti e comprensibili richieste ai sensi degli art. 117-119 o 121
CPC;
che in questa sede non vi
era motivo di prescindere dalla richiesta di anticipo delle spese ex art. 98
CPC (contenuta a soli fr. 200.-), ritenuto che la reclamante non ha addotto
motivi a sostegno del contrario né ha formulato una richiesta di assistenza
giudiziaria, e ha poi provveduto al pagamento dell’importo;
che la richiesta di sostituzione
dell’avv. __________ G__________ andava casomai richiesta dopo l’emanazione
dell’ordinanza pretorile di nomina del 4 febbraio 2021 o di quella di revoca del
1° aprile 2021, oppure nell’ambito di un reclamo avverso le medesime secondo le
forme e i contenuti previsti dal CPC, ritenuto che il comportamento tenuto
dalla reclamante rendeva un vuoto esercizio l’eventuale nomina d’ufficio di un
nuovo legale e che nulla le impediva di designarne uno di propria fiducia;
che più in generale, la
Considerandi
reclamante non può criticare ulteriori decisioni emanate nell’inc. OR.2020.59
se non nell’ambito dei mezzi d’impugnazione a disposizione per le medesime e
nel rispetto dei termini ivi previsti;
che le critiche della
reclamante all’agire dell’avv. __________ C__________ o di altri legali sono
prive di pregio nonché irrilevanti per l’esito del presente giudizio;
che questa Camera
non è l’autorità disciplinare o di vigilanza sulle istanze inferiori o sugli
avvocati;
che avendo
avuto la reclamante ampie possibilità di prendere posizione e rimediare alle
lacune del suo atto e tenuto conto che i suoi scritti non soddisfano i
requisiti minimi del CPC, l’esito della presente procedura non costituisce in
alcun modo un formalismo eccessivo né una violazione del suo diritto di essere
sentita o di accesso alla giustizia;
che pure le
richieste di risarcimento e rimborso spese avanzate dalla reclamante in questa
sede sono irricevibili e prive di fondamento;
che, per tutti questi
motivi, il reclamo è manifestamente e integralmente inammissibile, per cui il
medesimo non è neppure stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322.
CPC);
che le spese processuali, fissate
in applicazione dell’art. 14 LTG in complessivi fr. 200.-, seguono la
soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), non essendo peraltro dati
dei motivi di deroga ai sensi dell’art. 107 CPC;
che non si assegnano
ripetibili o indennità alla controparte, che non ha dovuto inoltrare osservazioni;
che siccome manifestamente
inammissibile, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
che alla luce della
reiterata presentazione a questa Camera di scritti dal tenore inammissibile e
inappropriato, si segnala alla reclamante che il perseverare della sua condotta
querulomane potrà in futuro essere sanzionata con una multa disciplinare ai
sensi dell’art. 128 CPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il reclamo 2
giugno 2021 di RE 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura di seconda sede, di complessivi fr. 200.-, sono a carico della
reclamante. Non si assegnano ripetibili o indennità.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).