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Decisione

12.2021.100

Atto viziato da carenze formali e condotta querulomane, assenza di sanatoria

29 ottobre 2021Italiano10 min

dell’ordinanza pretorile di nomina del 4 febbraio 2021 o di quella di revoca del

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.100

Lugano

29 ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.59 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa il 29 aprile 2020 da

RE

1

P

contro

CO

1

azione che il Pretore ha dichiarato inammissibile con decisione 4

febbraio 2021 in

quanto proposta da P__________ __________ e che ha stralciato con

decreto 30 aprile 2021 per

quanto riguarda RE 1;

reclamante RE 1 con atto del 2 giugno 2021;

visto anche il suo ulteriore scritto del 23 giugno 2021;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con scritto 29 aprile

2020, P__________ __________ e RE 1 hanno convenuto in giudizio CO 1 innanzi

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2;

che con ordinanza 30

aprile 2020 il Pretore, ritenuto il suddetto atto per larghi tratti

incomprensibile, ha assegnato agli attori un termine di 30 giorni per

correggerlo, rendendolo conforme ai requisiti minimi del codice di rito (previo

eventuale consulto con il curatore di P__________ __________, avv. __________ C__________,

o con un altro legale), ritenuto che dalla scadenza infruttuosa del termine si

sarebbe dedotto il ritiro dell’azione giudiziaria;

che la predetta decisione

è stata invano impugnata dagli attori sino al Tribunale federale (cfr. inc.

13.2020.47 della terza Camera civile del Tribunale d’appello e inc. 4A_500/2020

del Tribunale federale);

che il 19 maggio 2020 gli

attori hanno trasmesso al Pretore uno scritto denominato “sospensione art

126 CPC del dispositivo OR 2020.59 e sollecito accertamento gestione

procedurali degli atti presso la Sezione 2 della Pretura Civile di Lugano”;

che non colmando questo

scritto le lacune dell’atto introduttivo 29 aprile 2020 e ritenuti gli attori

manifestamente non in grado di condurre la propria causa, con ordinanza 22

maggio 2020 il Pretore ha assegnato loro un termine di 20 giorni per munirsi di

un patrocinatore, pena la designazione di un rappresentante d’ufficio;

che con successiva

ordinanza 16 giugno 2020 il Pretore ha assegnato all’avv. __________ C__________

un termine di 20 giorni per indicare se egli intendesse ratificare l’atto

introduttivo di causa inoltrato dal suo curatelato, e valutare la sua

disponibilità a patrocinare RE 1;

che il curatore non ha

ratificato l’atto in quanto introdotto da P__________ __________;

che RE 1 ha rifiutato il

patrocinio dell’avv. __________ C__________ e non si è munita di un diverso patrocinatore;

che i medesimi il 22

luglio 2020 e il 3 febbraio 2021 hanno inoltrato alla Pretura ulteriori scritti

contenenti varie lagnanze e richieste;

che con decisione

processuale 4 febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’atto

introdotto da P__________ __________, ha nominato per RE 1 un patrocinatore

d’ufficio (avv. __________ G__________) e ha impartito a quest’ultima un

termine di 60 giorni per chiarire le sue domande di causa, presentando una

petizione che contenesse gli elementi minimi necessari di cui all’art. 221 CPC,

ritenuto che la scadenza infruttuosa del termine avrebbe comportato la sua

desistenza e lo stralcio del procedimento dal ruolo senza ulteriori formalità;

che su richiesta del

patrocinatore d’ufficio, impossibilitato a svolgere il proprio mandato per

l’assente cooperazione di RE 1, con ordinanza 1° aprile 2021 il Pretore ha

revocato l’incarico conferitogli, ricordando all’attrice la possibilità di

nominare un legale di sua fiducia nonché la validità e la decorrenza del

termine assegnatole il 4 febbraio 2021;

che il 12 aprile 2021 RE 1

ha trasmesso alla Pretura uno scritto intitolato “sospensione procedurale

dispositivo OR 2020.59 Pretore Matteo Pedrotti”;

che con decreto del 30 aprile

2021 il Pretore, costatata la scadenza infruttuosa del termine impartito

all’attrice per emendare il suo atto (che non poteva essere sanato dal confuso

scritto del 12 aprile 2021), ha stralciato il procedimento dal ruolo, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 200.-, senza assegnazione di ripetibili

o indennità;

che riferendosi alla

suddetta decisione, con reclamo 2 giugno 2021 RE 1 ha presentato un “reclamo

al diniego procedurale del dispositivo incidentale di ricusazione del Pretore

Matteo Pedrotti e annullamento ordinanze OR 2020.59 della Pretura civile di

Lugano Sezione 2 per violazioni alle norme di diritto procedurale e

costituzionale”, allegando svariata documentazione;

che il 23 giugno 2021 la

reclamante ha presentato un ulteriore scritto denominato “sollecito

indicazione composizione corte e ricusazione del Presidente Antonio Fiscalini

dispositivo 12.2021.100”;

che per prassi costante questa

Camera non fa precedere le decisioni da una comunicazione circa la sua

composizione, neppure quando queste sono prese da un giudice unico;

che l’invito

all’astensione del giudice Antonio Fiscalini è inammissibile poiché formulato

senza sostanziare alcuno dei motivi di cui all’art. 47 CPC, nonché di primo

acchito privo di ogni fondamento;

che con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); il reclamo dev’essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), ritenuto che non sono

ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione

di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC);

che ci si

potrebbe chiedere se il Pretore, in applicazione dell’art. 132 CPC, avrebbe

dovuto dichiarare l’azione irricevibile, piuttosto che stralciarla (STF

4A_55/2021 del 2 marzo 2021, consid. 4.1, 4.2 e 5; Bohnet in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 30

ad art. 132); la distinzione nondimeno è priva di portata pratica e ininfluente

alla luce dell’esito del presente giudizio;

che il reclamo si

riferisce alla decisione pretorile 30 aprile 2021 di cui all’inc. OR.2020.59, ma

da esso non risultano comprensibili censure confrontate con il contenuto della

medesima, rispettivamente che permettano di accertare che le lacune dell’atto

introduttivo di causa siano state tempestivamente sanate;

che in effetti nel prolisso gravame, confuso e di difficile

lettura, s’intrecciano in maniera inestricabile considerazioni di carattere

generale, citazioni astratte e improprie di leggi, dottrina e giurisprudenza, critiche

(anche ingiuriose) all’operato di varie Autorità e persone nonché

all’organizzazione della giustizia e riferimenti a diverse procedure e

decisioni, per cui esso riveste carattere querulomane e abusivo;

che non è compito della

scrivente Camera individuare in questo coacervo di lamentele, che sfuggono

all’esame, quali siano gli argomenti a sostegno dell’impugnativa;

che ad ogni modo un

ripristino del termine per sanare l’azione è inammissibile, in primo luogo

perché non richiesto secondo i dettami dell’art. 148 CPC e in secondo luogo

poiché inutile alla luce dell’atteggiamento processuale della reclamante,

considerato che ella potrà se del caso ripresentare l’atto, purché nel rispetto

delle esigenze stabilite dal CPC;

che tutti i rimproveri

mossi all’agire del Pretore Matteo Pedrotti o del Pretore Franca Galfetti

Soldini per la mancata ricusa del primo sono irricevibili, in quanto non

concernono la decisione impugnata; peraltro, dal gravame neppure è possibile

stabilire che la reclamante abbia presentato un’istanza di ricusa nelle debite

forme e con i debiti contenuti ai sensi degli art. 47 seg. CPC, né che la

procedura di cui all’inc. OR.2020.59 avrebbe dovuto per questo o altri motivi

essere sospesa;

che pure irricevibili sono

Fatti

i rinvii ad altre procedure (fra cui agli inc. SO.2019.5038 e CM.2015.695, alla

curatela istituita per P__________ __________ e al condono di spese riguardanti

altre cause), di cui non è data comprendere l’attinenza con la decisione

impugnata;

che la stessa sorte tocca

ai riferimenti della reclamante al gratuito patrocinio, estranei al tema della

presente procedura, ritenuto oltretutto che il primo giudice le ha assegnato un

patrocinatore d’ufficio fondandosi non sugli art. 117 seg. CPC e sulle

probabilità di successo della causa (inesistenti in assenza di un atto

introduttivo debitamente motivato e corredato da chiare richieste di giudizio),

bensì sulla base dell’art. 69 CPC vista la manifesta incapacità della medesima

di condurre la causa;

che il gravame è altresì

privo di pertinenti e comprensibili richieste ai sensi degli art. 117-119 o 121

CPC;

che in questa sede non vi

era motivo di prescindere dalla richiesta di anticipo delle spese ex art. 98

CPC (contenuta a soli fr. 200.-), ritenuto che la reclamante non ha addotto

motivi a sostegno del contrario né ha formulato una richiesta di assistenza

giudiziaria, e ha poi provveduto al pagamento dell’importo;

che la richiesta di sostituzione

dell’avv. __________ G__________ andava casomai richiesta dopo l’emanazione

dell’ordinanza pretorile di nomina del 4 febbraio 2021 o di quella di revoca del

1° aprile 2021, oppure nell’ambito di un reclamo avverso le medesime secondo le

forme e i contenuti previsti dal CPC, ritenuto che il comportamento tenuto

dalla reclamante rendeva un vuoto esercizio l’eventuale nomina d’ufficio di un

nuovo legale e che nulla le impediva di designarne uno di propria fiducia;

che più in generale, la

Considerandi

reclamante non può criticare ulteriori decisioni emanate nell’inc. OR.2020.59

se non nell’ambito dei mezzi d’impugnazione a disposizione per le medesime e

nel rispetto dei termini ivi previsti;

che le critiche della

reclamante all’agire dell’avv. __________ C__________ o di altri legali sono

prive di pregio nonché irrilevanti per l’esito del presente giudizio;

che questa Camera

non è l’autorità disciplinare o di vigilanza sulle istanze inferiori o sugli

avvocati;

che avendo

avuto la reclamante ampie possibilità di prendere posizione e rimediare alle

lacune del suo atto e tenuto conto che i suoi scritti non soddisfano i

requisiti minimi del CPC, l’esito della presente procedura non costituisce in

alcun modo un formalismo eccessivo né una violazione del suo diritto di essere

sentita o di accesso alla giustizia;

che pure le

richieste di risarcimento e rimborso spese avanzate dalla reclamante in questa

sede sono irricevibili e prive di fondamento;

che, per tutti questi

motivi, il reclamo è manifestamente e integralmente inammissibile, per cui il

medesimo non è neppure stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322.

CPC);

che le spese processuali, fissate

in applicazione dell’art. 14 LTG in complessivi fr. 200.-, seguono la

soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), non essendo peraltro dati

dei motivi di deroga ai sensi dell’art. 107 CPC;

che non si assegnano

ripetibili o indennità alla controparte, che non ha dovuto inoltrare osservazioni;

che siccome manifestamente

inammissibile, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

che alla luce della

reiterata presentazione a questa Camera di scritti dal tenore inammissibile e

inappropriato, si segnala alla reclamante che il perseverare della sua condotta

querulomane potrà in futuro essere sanzionata con una multa disciplinare ai

sensi dell’art. 128 CPC.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il reclamo 2

giugno 2021 di RE 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura di seconda sede, di complessivi fr. 200.-, sono a carico della

reclamante. Non si assegnano ripetibili o indennità.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).