12.2021.102
Contratto di lavoro - disdetta abusiva eccezione di falso dei documenti prodotti
31 marzo 2022Italiano32 min
di cassa del signor AP 1, alla luce anche dell’intervento degli inquirenti penali,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.102
Lugano
31 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.16 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 14 luglio 2017 da
IS
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 39'444.58 oltre interessi e il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________41
dell’UE di Bellinzona, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la
reiezione della petizione e ha chiesto (con le conclusioni) la messa in
compensazione di fr. 975.- relativi a un suo credito nei confronti dell’attore,
e che il Pretore aggiunto con decisione 3 maggio 2021 ha accolto parzialmente,
condannandola a versare all’attore
fr. 7'445.38 netti oltre interessi dal 29 febbraio 2016 su fr. 4'627.35, dal 1°
maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 1° giugno 2016 su fr. 1'138.40, dal 1° luglio
2016 su fr. 571.-, dal
1° agosto 2016 su fr. 7.04, dal 1° settembre 2016 su fr. 307.59 e dal 1°
ottobre 2016 su fr. 468.- e rigettando il PE in proporzione;
appellanti l'attore
che, con appello 14 giugno 2021, ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannare la convenuta al
pagamento di fr. 37'376.38 oltre interessi dal 5 aprile 2016 su fr. 4'627.35,
dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 giugno 2016 al 26 luglio 2016 su fr.
1'412.40 e dal 27 luglio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 agosto 2016 su fr.
1'281.04, dal 5 settembre 2016 su fr. 399.59, dal 5 ottobre 2016 su fr. 690.- e
dal 16 febbraio 2017 su fr. 26'364.-, e di rigettare definitivamente
l’opposizione interposta al precetto esecutivo, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi e la convenuta che, con appello incidentale 29
novembre 2021 ha postulato l’annullamento della decisione e il rinvio della
causa alla Pretura per un nuovo giudizio oppure, in via subordinata, la riforma
della stessa nel senso di condannare AO 1 a versare a AP 1 fr. 7'139.38 netti,
oltre interessi dal 16 febbraio 2017 o in via alternativa dal 30 novembre 2016,
con rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo limitatamente a
tale importo e interessi, oppure ancora, in via sub-subordinata, la riforma del
giudizio nel senso di condannare la convenuta a versare all’attore fr. 7'139.38
oltre interessi dal 5 aprile 2016 su fr. 4'627.35, dal 5 maggio 2016 su fr.
1'301.-, dal 5 giugno 2016 al 26 luglio 2016 su fr. 1'138.40 e dal 27 luglio
2016 su fr. 1'088.77, ritenuto che non sono dovuti interessi moratori su fr.
571.-, su fr. 7.04, su fr. 1.59 e su fr. 468.-, il tutto con protesta di tasse
e spese nonché di ripetibili d’appello quantificate in fr. 4'500.-;
preso
atto della risposta d’appello 29 novembre 2021 e della risposta all’appello
incidentale 28 gennaio 2022, con cui le parti hanno postulato la reiezione dei
rispettivi gravami avversi, quella attrice aggiungendo come richiesta
subordinata di accogliere parzialmente l’appello e riformare la sentenza di
prime cure nel senso di far partire il calcolo degli interessi moratori dal
giorno 5 dei rispettivi mesi, pure con protesta di spese e di ripetibili;
ricordato
che con decisione 16 settembre 2021 questa Camera ha accolto la domanda di
ammissione al gratuito patrocinio presentata da AP 1 contestualmente
all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 2 (di
seguito anche AO 1) si occupa della gestione del ristorante bar “Il __________”
di __________.
Socio di minoranza è
il fratello del dipendente qui in causa, M__________ __________ residente a __________
(SA), con 4 quote, mentre socio di maggioranza con le restanti quote e
direttore è S__________ residente a __________ (Libia). Gerente è A__________.
Tra i due soci, quello di minoranza rappresentato da AP 1, sono sorte diatribe
in merito alla messa a disposizione a quest’ultimo da parte della società della
documentazione contabile (art. 802 CO), sfociate in una causa giudiziaria (inc.
n. 12.2019.130 per quanto concerne questa Camera).
A partire dal 25
maggio 2015, AP 1 è stato assunto da AO 1 in qualità di cameriere con contratto
a tempo indeterminato, con uno stipendio orario di fr. 22.65 lordi, pari a
fr. 18.68 netti.
Il rapporto di lavoro ha
avuto fine il 30 novembre 2016 a seguito della disdetta da parte del datore di
lavoro datata 17 ottobre 2016, motivata con la riorganizzazione dell’organico
ma giudicata sin da subito abusiva dal dipendente.
2. AP 1 ha
avanzato nei confronti di AO 1 pretese salariali per fr. 13'080.58, importo
composto da un credito di
fr. 6'695.55 per le ore lavorate ma non retribuite nei mesi di gennaio-marzo
2016 (fr. 13'295.55 ./. fr. 6'600.- ricevuti quale acconto mensile di fr.
2'200.-), fr. 6'670.03 per ore lavorate ma non retribuite nei mesi
aprile-agosto 2016 (fr. 17'670.03 ./.
fr. 11'000.- ricevuti come acconto) e fr. 690.- ancora scoperti relativi al
mese di settembre 2016.
Inoltre egli ha
rivendicato il pagamento di un’indennità per ingiusto licenziamento di fr.
26'364.-, pari a 6 mesi di salario, calcolati sull’ultimo stipendio percepito
(novembre 2016).
A quanto ritenuto
dovutogli egli, con le conclusioni, ha riconosciuto poter essere posto in
deduzione l’importo di fr. 975.- corrispondente alla somma che aveva ha
prelevato di propria spontanea iniziativa dalla cassa del ristorante il 27
luglio 2017, asseritamente per compensare il suo credito nei confronti della
società.
3. Con
petizione 14 luglio 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire (doc. C), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 39'444.58
oltre interessi e il rigetto definitivo dell’opposizione da essa interposta al
PE n. __________41 dell’UE di Bellinzona. Le pretese ivi formalizzate
corrispondono a quelle salariali illustrate al considerando che qui precede.
La convenuta si è
opposta alla petizione, contestando la conformità dei conteggi ore forniti e
asserendo che le 78.5 ore mensili di lavoro prestate nei mesi gennaio-marzo
2016 erano state regolarmente pagate in contanti; per i mesi da aprile a agosto
2016, non essendo controverse le 183 ore di aprile, le 189.5 ore di maggio, le
183 ore di giugno, le 182 ore di luglio e le 187 ore di agosto, ha solamente
eccepito il fatto che erano state pagate integralmente tramite i prelievi
giornalieri dalla cassa di denaro contante effettuati dal dipendente. La stessa
cosa vale per le pretese relative al mese di settembre 2016, che sarebbe stato
interamente pagato e rettamente conteggiato. Infine, AO 1 ha chiesto pure la
reiezione delle pretese di riconoscimento di un’indennità per licenziamento
abusivo, essendo la disdetta stata legittima e giustificata.
4. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti (che
hanno visto quale unica modifica delle rispettive posizioni solo la questione
della messa in compensazione di quanto prelevato a luglio 2016), il Pretore
aggiunto, con decisione 3 maggio 2021, ha accolto parzialmente la petizione,
condannando AO 1 a versare a AP 1 fr. 7'445.38 netti oltre interessi al 5% a
far tempo dal 29 febbraio 2016 su
fr. 4'627.35, dal 1° maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 1° giugno 2016 su fr.
1'138.40, dal 1° luglio 2016 su fr. 571.-, dal 1° agosto 2016 su fr. 7.04, dal
1° settembre 2016 su fr. 307.59 e dal 1° ottobre 2016 su fr. 468.- e rigettando
in via definitiva limitatamente a tale importo e interessi l’opposizione al
precetto esecutivo, nonché ponendo la tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 3'500.- a carico della convenuta in ragione di 1/5 e
dell’attore per 4/5. Infine ha condannato quest’ultimo a rifondere alla parte
convenuta la somma di fr. 3'300.- a titolo di parziali ripetibili.
5. La decisione
pretorile è stata oggetto di due impugnative. Con appello 14 giugno 2021,
avversato dalla convenuta con risposta 29 novembre 2021, l’attore, ribadendo la
fondatezza delle rivendicazioni avanzate in prima istanza, ha postulato la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la
petizione e condannare la convenuta al pagamento di
fr. 37'376.38 oltre interessi di mora secondo gli estremi qui già indicati
nonché di rigettare definitivamente l’opposizione interposta al precetto esecutivo,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Dal canto suo la
convenuta, con appello incidentale 29 novembre 2021 avversato dall’attore, ha
postulato l’annullamento della decisione e il rinvio della causa alla Pretura
per un nuovo giudizio oppure, in via subordinata, la riforma della stessa nel
senso di condannare AO 1 a versare a AP 1 fr. 7'139.38 netti, oltre interessi
di mora dal 16 febbraio 2017 o in via alternativa dal 30 novembre 2016, con
rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo limitatamente a tale
importo e interessi, oppure ancora, in via sub-subordinata, la riforma del
giudizio nel senso di condannare la convenuta a versare all’attore fr. 7'139.38
oltre interessi come qui precedentemente descritto, il tutto con protesta di
tasse e spese nonché di ripetibili d’appello quantificate in fr. 4'500.-.
Appello principale
6. L’appellante
rimprovera innanzitutto al Pretore aggiunto di aver erroneamente respinto parte
delle sue pretese salariali fondandosi su documentazione non validamente
acquisita agli atti.
6.1.
Il primo giudice ha
accertato che AP 1 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 ha lavorato
rispettivamente 205, 185 e 197 ore, fondandosi su un documento manoscritto
allestito e prodotto dall’attore, e incrociandolo con gli scontrini di cassa
relativi a quei mesi prodotti dalla convenuta - che hanno confermato la
presenza del dipendente sul luogo di lavoro il giorno e all’orario indicato
nella stampa - e con le dichiarazioni dei testi E__________ __________ e M__________
E__________, che hanno attestato che il suo turno di lavoro era dalle 09:00
alle 18:00, ritenuto che la parte convenuta non aveva allegato né comprovato
che in tale fascia oraria AP 1 si assentasse dal posto di lavoro o godesse di
tempo libero.
Non avendo il datore di
lavoro provato d’aver corrisposto al dipendente il salario dovuto per questi
tre mesi, il Pretore aggiunto si è fondato unicamente su quanto affermato dal
lavoratore, ossia che questi prelevava autonomamente dalla cassa del ristorante
fr. 2'200.- al mese per totali fr. 6'600.-. Partendo da un salario orario lordo
di fr. 22.65, il compenso lordo dovuto per queste 587 ore è stato quantificato
in fr. 13'295.55, pari a un salario netto di fr. 11'227.35. Il saldo ancora
dovuto per i mesi da gennaio a marzo 2016 è risultato quindi essere di
fr. 4'627.35.
Per i mesi da aprile a
ottobre 2016, non avendo l’attore contestato i conteggi di orari e salari
effettuati dalla convenuta (doc. 2) ma essendosi limitato a sostenere di non
aver ricevuto integralmente gli importi indicati sugli stessi, il Pretore
aggiunto ha accertato che per prassi riconosciuta anche in quel periodo egli
prelevava il proprio stipendio dalla cassa del ristorante con frequenza
giornaliera segnando su dei foglietti l’ammontare (di cui al doc. 32 per il
mese di luglio e ai doc. 36-39 per gli altri). In base a questi documenti egli
ha così potuto appurare che nel mese di luglio 2016 l’attore aveva riconosciuto
di aver prelevato fr. 3'474.-, nel mese di giugno 2016 in base alla tabella di
cui al doc. 37 aveva prelevato fr. 2'930.-, nel mese di maggio 2016 sulla
scorta dei foglietti del doc. 36, fr. 2'478.-, nel il mese di agosto 2016 i
foglietti del doc. 38 (contrariamente alla tabella ivi contenuta) permettevano
di stabilire che aveva preso fr. 3'267.- e che nel mese di settembre 2016 erano
stati prelevati fr. 1'422.-. Per quanto concerne il mese di aprile 2016 il
giudice di prima sede ha appurato che non vi erano foglietti agli atti per cui
il datore di lavoro non aveva provato l’effettivo salario versato; partendo
tuttavia dal fatto che l’attore aveva ammesso di aver prelevato dalla cassa
regolari importi per almeno uno stipendio di fr. 2'200.-, ha ritenuto che
questa cifra fosse da porre in deduzione dal conteggio mensile allestito da AO
1.
Tolto dal dovuto quando
già incassato, è quindi stato definito lo scoperto mensile a favore del
dipendente che assommava a
fr. 1'301.- per il mese di aprile, fr. 1'138.40 per maggio, fr. 571.- per
giugno, fr. 7.04 per luglio, fr. 307.59 per agosto e fr. 468.- per settembre,
per complessivi fr. 3'793.03 netti. Da questo importo egli ha infine ancora
dedotto fr. 975.- ulteriormente prelevati da AP 1 e riconosciuti in sede di
conclusioni.
Per le ore di lavoro
prestate e non pagate, il primo giudice ha pertanto concluso che l’attore
vantava ancora un credito di totali fr. 7'445.38 netti, oltre interessi.
6.2. Come sopra anticipato, l’appellante
sostiene che la documentazione utilizzata dal Pretore aggiunto, in particolare
Fatti
i doc. 36-39, non sarebbero stati prodotti in conformità con la procedura e non
potrebbero essere usati. Di conseguenza la convenuta, gravata dell’onere della
prova, non sarebbe stata in grado di dimostrare alcun pagamento in favore del
dipendente per le ore da lui svolte, per cui il giudice avrebbe dovuto
forzatamente fondarsi su quanto riconosciuto da AP 1, ossia di avere unicamente
potuto incassare, tramite prelievi quotidiani dalla cassa del ristorante, un
acconto mensile sul salario di fr. 2'200.-. Unica eccezione sarebbe il mese di
luglio 2016, per il quale vi sarebbe la prova di quanto versato. Egli, per ogni
mese in disamina, avrebbe dunque diritto alla differenza fra tale importo e le
ore lavorate, con la precisazione che per il mese di settembre l’acconto
sarebbe stato di soli fr. 1'200.- e non di fr. 1'890.- come indicato dal datore
di lavoro.
6.3. Contrariamente a quanto
asserisce AP 1, l’utilizzo in causa dei doc. da 36 a 39 non può essere ritenuto
contrario alle disposizioni in materia del CPC. In effetti egli stesso ha
notificato all’udienza di prime arringhe del 19 febbraio 2018, tra le altre
prove, l’edizione dalla convenuta “degli scontrini da cui risulta l’apertura
e la chiusura della cassa da parte del signor AP 1 (gennaio-novembre 2016) e i
prelevamenti da lui effettuati quale anticipo sul salario”. Tale prova (non
contestata dalla convenuta), come tutte quelle notificate dalle parti, è stata
ammessa con ordinanza del 23 febbraio 2018.
In seguito, in chiusura
del verbale dell’udienza del 12 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha verbalizzato
che per “quanto concerne la richiesta di edizione in merito agli scontrini
di cassa del signor AP 1, alla luce anche dell’intervento degli inquirenti penali,
d’accordo le parti, il Giudice propone il seguente modo di
procedere: la parte attrice verificherà la credenza di questa
documentazione sulla chiavetta USB in mano alla Polizia e contenente i dati
sequestrati. Nella misura in cui dovesse ritrovare i documenti della richiesta
di edizione li farà pervenire alla Pretura. Se non dovesse trovare questi
documenti il Giudice rinnoverà la richiesta di edizione alla parte convenuta la
quale si rivolgerà al proprio programmatore per far verificare la possibilità
di recuperare questi scontrini di cassa. Nella misura in cui ciò non dovesse
essere possibile farà pervenire alla Pretura una conferma scritta in tal senso
ad opera del programmatore della cassa del ristorante”.
Inoltre non risulta vi sia
stata alcuna opposizione formale da parte dell’attore all’acquisizione agli
atti di tale documentazione, sicché contestarne ora l’utilizzo costituisce
abuso di diritto.
6.4. Così stando le cose, i
calcoli effettuati in prima istanza devono trovare conferma in questa sede.
In merito alla critica
mossa all’accertamento per il mese di settembre, nel quale l’acconto incassato
da lui sarebbe stato di fr. 1'200.- e non di fr. 1'890.- come indicato dal
datore di lavoro, l’appellante si limita a formulare la propria tesi ma non
spiega perché sarebbe errato il calcolo pretorile in base al quale la tabella
riassuntiva del doc. 39 indica 7 prelievi da fr. 162.- e due da fr. 144.- per
totali fr. 1'422.-. Essa è pertanto irricevibile per carente motivazione (art.
311 CPC).
7. Il secondo
punto su cui si è soffermato AP 1 con il suo appello concerne la disdetta, che
a suo avviso sarebbe abusiva e non regolare come invece deciso dal primo
giudice.
7.1. Dopo aver illustrato la
dottrina e la giurisprudenza in merito ai presupposti necessari per riconoscere
l’abusività di una disdetta del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 336 CO e
sottolineato come l’onere della prova circa la natura abusiva della stessa
gravi il lavoratore licenziato, bastando comunque l’esistenza di indizi convergenti
tali da renderla altamente verosimile, il Pretore aggiunto ha tenuto a
osservare che le richieste di visionare la contabilità formulate dall’attore in
rappresentanza del proprio fratello e socio minoritario della convenuta, non
potevano entrare in considerazione poiché non derivanti dal rapporto di lavoro
e quindi non atte a fungere da presupposto ai sensi dell’art. 336 lett.d CO.
Pure essendo indubbio che le richieste di poter visionare la contabilità della
società hanno portato a dei cambiamenti in negativo nei rapporti tra l’attore e
il socio di maggioranza, rispettivamente i colleghi di lavoro, così come non
essendovi dubbi sulla legittimità dell’agire di AP 1 in rappresentanza del
fratello, la particolarità delle pretese (consegna e visione della contabilità
della convenuta) lasciava, a mente del primo giudice, qualche dubbio
sull’opportunità di tale agire. Agire che nemmeno costituiva una situazione
intrinseca alla personalità ai sensi dell’art. 336 let. a CO, non avendo la sua
posizione di fratello di M__________ __________ di per sé giocato alcun ruolo
nel licenziamento.
Ciò posto, egli ha
accertato che il rapporto di fiducia tra le parti è scemato con il passare del
tempo a causa dei comportamenti del dipendente, che hanno influito in maniera
decisiva sulla decisione di licenziamento. In particolare hanno avuto un ruolo
centrale il fatto che egli si comportasse come se fosse il padrone -
presentandosi spesso al ristorante quando la cucina era chiusa o stava per
chiudere pretendendo pizze o piatti per sé e/o amici che lo accompagnavano,
comandando pizze per aperitivo fuori dagli orari prestabiliti, e non pagando le
consumazioni e i pasti fatti fuori orario - e i continui battibecchi o litigi
con il pizzaiolo e il cuoco scaturenti da tale atteggiamento. Pure un influsso
nel deterioramento dei rapporti hanno avuto il fatto che egli si servisse dalla
cella frigorifera per fini privati e che prelevasse dalla cassa più di quanto
consentito.
Il Pretore aggiunto ha poi
continuato il suo esame della fattispecie concludendo che indubbiamente la
questione delle ore di lavoro rimaste impagate non è stata completamente
estranea alla decisione di licenziamento del dipendente, ma non è sicuramente
stata quella scatenante, vale a dire quella senza la quale il licenziamento non
sarebbe stato pronunciato. In effetti, in base alle risultanze
dell’istruttoria, esso sarebbe comunque sia avvenuto, poiché i comportamenti
negativi di AP 1 e la necessità di salvaguardare l’ambiente di lavoro avevano
avuto un ruolo molto più importante e decisivo. Lo dimostrava il fatto che le
contestazioni per la mancata sottoscrizione dei conteggi ore e di salario
sottoposti dal datore di lavoro risalgono ai primi mesi del 2016, mentre la
disdetta è del 17 ottobre 2016.
Di conseguenza il
licenziamento non era abusivo e pertanto la richiesta di indennità a questo
titolo è stata respinta.
7.2. Per l’appellante la tesi
pretorile per cui la causa scatenante del licenziamento sarebbe da ricercare
nei comportamenti riassunti dagli altri collaboratori e nella necessità di
salvaguardare l'ambiente di lavoro non può essere seguita perché frutto di un
apprezzamento errato delle prove. Uno corretto avrebbe invece portato a
concludere che la reale causa del licenziamento erano state le richieste
salariali dell'appellante e, soprattutto, la pretesa di accedere alla
contabilità societaria quale procuratore del fratello. Le suddette iniziative
avrebbero portato a un vero e proprio accanimento nei suoi confronti da parte
del gerente e del socio maggioritario, che lo avrebbero dapprima isolato per
poi licenziarlo adducendo motivi falsi e pretestuosi e che immediatamente dopo
il licenziamento lo hanno diffidato dall'entrare nel locale e denunciato
penalmente.
In primo luogo andrebbe
tenuto in considerazione che il socio maggioritario gli avrebbe chiesto di
controllare il personale, l’igiene e la conservazione della merce sin dal suo
ritorno al Ristorante “Il __________” nel maggio 2015. Questo lo avrebbe reso
inviso al gerente e agli altri dipendenti, in particolare al pizzaiolo e al
cuoco. Di conseguenza, nutrendo essi forte astio nei suoi confronti, le loro
deposizioni andrebbero considerate con cautela.
In merito al suo
comportamento sul luogo di lavoro, AP 1 sostiene di non avere mai ricevuto un
richiamo o ammonimento dalla convenuta, né nel 2015 né nel 2016, e di avere
avuto con i clienti un approccio irreprensibile. A suo dire il primo giudice
avrebbe dato troppo peso a comportamenti che, se fossero anche avvenuti,
rientravano pienamente negli accordi particolari che egli aveva con il datore
di lavoro, di cui i colleghi non sapevano nulla. Possibili divergenze con
questi ultimi sarebbero poi state normali e il datore di lavoro non avrebbe
fatto nulla per smorzarle contrariamente ai suoi doveri.
L’unico motivo del
licenziamento sarebbe dunque stato il fatto che egli sarebbe divenuto scomodo a
causa delle sue rivendicazioni salariali e del suo interessamento alla
contabilità, che aveva capito non essere irreprensibile, per cui la convenuta
avrebbe voluto liberarsene. In effetti dopo la presentazione dell’azione di
consultazione degli atti di fronte alla Pretura nel giugno 2016 l’atteggiamento
del socio maggioritario sarebbe cambiato e la situazione sarebbe precipitata,
avendolo questi minacciato che se non l’avesse ritirata lo avrebbe licenziato.
Il primo giudice non si
sarebbe chinato sulle gravi contraddizioni della convenuta in relazione ai
motivi del licenziamento: da un lato nella lettera di licenziamento essa ha
addotto una presunta “riorganizzazione dell’organico”, che sarebbe però
stata sconfessata dalla dichiarazione della teste __________ S__________ che ha
sostenuto che subito dopo il licenziamento è stata assunta una nuova persona
senza formazione nella ristorazione; dall’altro il socio maggioritario ha
sostenuto che egli sarebbe stato licenziato perché ammalato, mentre che il
gerente ha dichiarato che esso sarebbe avvenuto perché egli avrebbe annoiato
sia lui che il personale con le richieste di vedere la contabilità. A fronte di
dichiarazioni così discordanti il giudice avrebbe dovuto ponderare con estrema
cautela le allegazioni della convenuta, ormai prive di ogni credibilità.
Infine il Pretore aggiunto
avrebbe omesso di tenere in considerazione i comportamenti assunti dopo il
licenziamento dal datore di lavoro, che si sarebbe accanito nei confronti del
dipendente con un divieto di accesso al locale emesso il 1° dicembre 2016,
ritenuto poi ingiustificato e annullato dal Dipartimento delle Istituzioni
(decisione confermata dal Consiglio di Stato) e con una denuncia al ministero
pubblico.
7.3. L’art. 336 CO illustra, in
maniera non esaustiva (DTF 136 III 513 consid. 2.3),
alcuni motivi che, se realizzati, non invalidano la disdetta del contratto di
lavoro ma la caratterizzano come abusiva, con possibile conseguenza
risarcitoria a carico di chi la pronuncia.
Giusta
l’art. 336 cpv. 1 lett. a CO la disdetta è in particolare abusiva se data per
una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale
ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale
la collaborazione nell’azienda. Nell’ambito di questa norma, la giurisprudenza
ha, tra le altre cose, già avuto modo di stabilire che, in presenza una
situazione conflittuale sul posto di lavoro causata dal carattere difficile di
un lavoratore, la disdetta del contratto non è abusiva, quando quella
situazione è pregiudizievole per l’intero decorso lavorativo e in precedenza il
datore di lavoro ha fatto tutto quanto poteva essere preteso da lui per
disinnescare il conflitto, mentre che, inversamente, è abusiva, quando il
Considerandi
datore di lavoro non si è occupato o si è impiegato troppo poco per trovare una
soluzione al conflitto (II CCA inc. 12.2020.52 del 25 novembre 2020 consid.
5.6, confermata da STF 4A_669/2020 del 1° giugno 2021; DTF 132 III 115 consid.
2.2). Un simile dovere non trova tuttavia spazio se, a causa del carattere
difficile di un dipendente, sul posto di lavoro si è creata una situazione
conflittuale che va a scapito del lavoro comune o se l'atmosfera di lavoro
disturbata è dovuta essenzialmente al comportamento del dipendente verso i suoi
colleghi (Portmann/Rudolph in:
Basler Kommentar, OR I, 7a ed., n. 29 ad art. 336).
Inoltre rimane
riservato il caso in cui la disdetta sia riconducibile anche ad altre ragioni,
segnatamente alla violazione da parte del lavoratore di altri suoi obblighi
derivanti dal contratto di lavoro, in particolare dell’obbligo di diligenza e
dell’obbligo di fedeltà (DTF 127 III 86 consid. 2c; TF 4C.73/2006 del 22
dicembre 2006 consid. 2.3).
Giusta l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO la disdetta è abusiva se
data poiché il destinatario ha fatto valere in buona fede delle pretese che
discendono dal contratto di lavoro. Questo disposto riguarda in particolare la
disdetta quale atto di ritorsione e tende a impedire che il licenziamento sia
utilizzato per punire il lavoratore per avere fatto valere delle pretese nei
confronti del datore di lavoro supponendo, in buona fede, che questi diritti
gli erano dovuti. Pur non essendo necessario che le pretese rivendicate dal
lavoratore siano le sole all’origine della rescissione del contratto, occorre
nondimeno che le stesse costituiscano un motivo determinante. In altre parole questo
motivo deve avere fortemente contribuito a influenzare la decisione del datore
di lavoro di licenziare il lavoratore (136 III 513 consid. 2.4; TF 4C.50/2005
del 16 giugno 2005 consid. 3.1; SJ 1993 pag. 360).
7.4
Nemmeno in questo caso il
ricorrente può essere seguito. A giusta ragione, infatti, il Pretore aggiunto
ha ritenuto essere la questione delle pretese salariali e quella della
richiesta di visione della contabilità avanzata in rappresentanza del fratello
e socio di minoranza dei motivi privi della rilevanza necessaria per poterli
considerare scatenanti e predominanti per il licenziamento. Pure a giusta
ragione egli ha quindi concluso che anche senza l’avanzamento di tali
rivendicazioni il licenziamento sarebbe stato comunque pronunciato.
Di per sé AP 1 non
contesta di aver assunto gli atteggiamenti che il primo giudice gli ha
addebitato e che questi abbiano creato dei pesanti dissidi con i colleghi, così
come non avversa debitamente l’accertamento pretorile per il quale le richieste
di visionare la contabilità avanzate in rappresentanza del fratello non
potevano giustificare un’applicazione dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO, non
derivando direttamente dal rapporto di lavoro. Invero egli nemmeno si
confronta, come avrebbe dovuto, con l’accertamento pretorile che il rapporto di
fiducia tra le parti era venuto meno con il passare del tempo a causa dei
comportamenti del dipendente.
Il richiamo al dovere di
protezione della personalità del lavoratore ex art. 328 CO e al suo obbligo di
intervenire per tentare di mitigare conflitti tra dipendenti, pena l’abusività
della disdetta ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. a CO, non può essere colto
nella fattispecie, poiché per il giudice, a essere stato determinante, è stato
a ragione il comportamento “da padrone” assunto da AP 1, del quale i
litigi con i colleghi sono stati solo una conseguenza (inevitabile).
A questo proposito, per
dovere di completezza, va rilevato come dalla deposizione del gerente A__________
__________ del 12 marzo 2019 emergano elementi per potere desumere che erano
stati fatti dei tentativi per calmare la situazione e smorzare le discussioni
tra l’attore e i colleghi. Ma senza successo, poiché questo avrebbe dovuto
comportare un ridimensionamento da parte del primo, ritenuto che ne era la
causa principale. Pertanto un’abusività della disdetta fondata sull’assenza di
tentavi di riappacificazione da parte del datore di lavoro non troverebbe
spazio, contrariamente a quanto vorrebbe AP 1.
Ciò posto, il primo
giudice ha del tutto rettamente appurato che l’aver assunto un atteggiamento
oltre le righe e l’aver abusato oltre misura della propria posizione, facendo
servire sé stesso e i suoi amici dai colleghi, non pagando le consumazioni e i
pasti fuori orario, servendosi dalla cella frigorifera come se fosse cosa sua,
prelevando soldi dalla cassa oltre a quanto concordato, era tale da intaccare
il rapporto di fiducia su cui si fonda ogni contratto di lavoro e da rendere
non abusiva la disdetta qui in disamina.
Pure corretta è la decisione
impugnata laddove ha definito essere stata non determinante la questione delle
ore di lavoro rimaste impagate, nonostante essa abbia comunque avuto un certo
influsso. In effetti, come attestato dal fatto che le prime discussioni in
merito risalgono a inizio 2016, mentre il licenziamento è stato disposto solo
il 17 ottobre 2016 a valere per la fine del mese di novembre, essa non è stata
in alcun modo risolutiva per l’interruzione del rapporto contrattuale tra le
parti. Diversamente, sarebbe intervenuta ben prima.
Analogo discorso vale per
l’esclusione che la posizione di fratello del socio di minoranza abbia
costituito una situazione intrinseca alla personalità del dipendente ai sensi
dell’art. 336 cpv. 1 lett. a CO e abbia giocato un ruolo predominante per il
licenziamento. In effetti, anche se, come appurato in primo grado, le cause
avviate per la visione della contabilità hanno innegabilmente raffreddato i
rapporti dell’attore con il socio di maggioranza e con i colleghi di lavoro,
non vi è prova che questa sia stata una questione scatenante, contrariamente a
quanto asserisce l’appellante. Le sue dichiarazioni in tal senso rese al
giudice il 12 marzo 2019 non sono sufficienti e non possono essere considerate particolarmente
credibili. Certamente non è possibile, come vorrebbe il ricorrente, considerare
che esse siano state poi confermate da quelle del gerente A__________ __________,
poiché su questo aspetto egli, indipendentemente da quanto asserito alla
polizia (doc. M), ha esplicitamente dichiarato che l’attore non era stato
licenziato poiché aveva fatto richiesta di vedere la contabilità, anche perché
se fosse stato così “sarebbe già stato licenziato a febbraio/marzo 2016
quando ha formulato questa richiesta” (verbale di interrogatorio 12 marzo
2019.
pag. 56). Così come non è d’ausilio la deposizione di M__________ E__________,
essendosi limitato a dire, come citato dal Pretore aggiunto, che a seguito di
tali richieste i rapporti si erano raffreddati.
Di conseguenza il
querelato giudizio risulta essere corretto anche su questo punto e l’appello,
nei limiti della sua ricevibilità, deve essere respinto.
Non sussistendo disdetta
abusiva, non vi è spazio per indennizzi di sorta.
Appello incidentale
8.
Con il suo
appello incidentale, AO 1 chiede di ritornare l’incarto alla Pretura poiché il
primo giudice non si sarebbe chinato sulla sua eccezione di falso avanzata il
25.
settembre 2019 in relazione ai doc. 44-48.
Nella sentenza
impugnata il giudice ha effettivamente fatto appoggio anche (ma non solo) su
questi atti per sostanziare l’affidabilità dei contenuti del manoscritto con le
ore svolte dall’attore da gennaio a marzo 2016 (doc. R), precisando che
nonostante gli scontrini di cassa non costituissero prova dell’inizio e della
fine dell’orario giornaliero di lavoro, essi permettevano comunque di
verificare la presenza del dipendente sul posto di lavoro al momento della loro
emissione, sicché divenivano elemento utile per un esame incrociato dei dati a disposizione.
Giusta l’art. 178 CPC la
parte che si prevale di un documento deve dimostrarne l’autenticità se questa è
contestata dalla controparte. La contestazione deve essere sufficientemente
motivata.
Nella fattispecie
l’appellante incidentale ha in prima sede sollevato, con scritto 30 agosto
2019, dubbi sull’autenticità dei documenti in questione con riferimento agli
importi degli incassi, ossia che essi sarebbero stati falsati per dare
l’impressione che la società facesse più utili rispetto a quanto effettivamente
registrato nella banca dati di cassa e in contabilità (cfr. atto 30 agosto
2019). Avendo il primo giudice fatto riferimento ai doc. 46-48 solo quale
elemento in più per confermare, unitamente alle dichiarazioni dei testimoni, la
presenza del dipendente all’ora indicata nelle stampe, che corrispondeva
all’incirca con quelle del doc. R, e non essendo stato rettamente eccepito che
gli estratti fossero da considerare dei falsi perché AP 1 in realtà non era
presente al lavoro quei giorni e a quegli orari, non si può che concludere,
come implicitamente fatto dal primo giudice, che l’eccezione di falso è (ed
era) irrilevante per la presente procedura, non essendo gli incassi ivi
indicati utili al giudizio.
L’appello incidentale,
invero poco chiaro in merito, nulla aggiunge di concreto sulla tematica se non
speculazioni di natura prettamente soggettiva e quindi irricevibili.
La richiesta formulata da AO
1.
in via incidentale principale deve pertanto essere disattesa.
9.
In seconda battuta,
l’appellante incidentale sostiene che il Pretore aggiunto sia incorso in
contraddizione fra quanto ritenuto per il mese di giugno 2016 e quanto andava
considerato per quello di agosto 2016, poiché basandosi sulla tabella in calce
al doc. 38 risulterebbero 23 prelievi per complessivi fr. 3'573.- e non fr.
3'267.-, così che lo scoperto sarebbe di solo fr. 1.59.-.
Essa, venendo meno al suo
dovere di motivazione, si limita a esporre la propria tesi ma non spiega perché
sarebbe sbagliato il ragionamento del primo giudice per il quale, nonostante
effettivamente la tabella in calce al doc. 38 riporti di 23 prelievi per
complessivi fr. 3'573.-, se ne debbano computare solo 21 per complessivi fr.
3'267.- (5 da fr. 144.-, 15 da fr. 162.- e uno da
fr. 117.-), ossia quelli che risultano dai foglietti allegati alla stessa.
Su questo aspetto
l’appello incidentale è quindi irricevibile.
10.
Infine, AO 1 ha
chiesto di fissare nuovamente e in maniera differente le date da cui far
decorrere gli interessi perché il primo giudice sarebbe andato ultra petita
riconoscendoli a partire dal 1 giorno del mese successivo alla prestazione
lavorativa invece che dal 5 giorno come postulato con la petizione.
Sbagliato sarebbe poi già
di per sé l’aver fatto decorrere gli interessi moratori dal giorno di
esigibilità delle singole mensilità e non invece dall’ultimo giorno del
rapporto di lavoro se non dall’invio dello scritto di cui al doc. J, ossia dal
16.
febbraio 2017, nonostante le parti abbiano riconosciuto che gli acconti
avrebbero dovuto essere conguagliati a partire dall’alta stagione, ossia dal
luglio 2016, che a luglio 2016 il lavoratore ha trattenuto un importo dalla
cassa giornaliera che non era autorizzato a prelevare e che il 17 ottobre 2016
il rapporto di lavoro è stato disdetto. Si imporrebbe quindi una riforma della
decisione in relazione quantomeno ad alcuni importi.
Vero è che con le
conclusioni AP 1 ha postulato il riconoscimento di interessi moratori a partire
dal 5 del mese successivo alla prestazione del lavoro, per cui effettivamente
il Pretore aggiunto si è spinto oltre quanto richiesto dalla parte.
Per contro non si può
seguire AO 1 quando sostiene che gli interessi di mora sarebbero dovuti secondo
altre modalità, poiché, nuovamente in maniera irricevibile per lacune di
motivazione (art. 311 CPC), essa non va oltre l’esposizione della propria
posizione, senza confrontarsi con quanto risulta dalla sentenza impugnata, in
particolare senza spiegare perché sarebbe infondato l’accertamento pretorile in
base al quale i conguagli di salario venivano effettuati alla fine di ogni
mese, sicché era da quel momento che le prestazioni diventavano esigibili.
In relazione alla
compensazione dovuta a seguito del prelievo di fr. 975.- nel luglio 2016, si
può seguire la richiesta dell’appellante incidentale in base alla massima
attitatoria (perché in realtà si sarebbe potuto verosimilmente pensare a una
imputazione con il debito più “vecchio”, art. 87 CO) e quindi portarlo a
compensazione del debito di settembre di fr. 468.-, di quello di agosto di fr.
307.59, di quello di luglio di fr. 7.04 e di parte di quello di giugno per fr.
192.37
(con un resto di fr. 378.63), così che su tali importi non possono più
essere caricati interessi.
La decisione va quindi
riformata nel senso di condannare la convenuta al pagamento all’attore di fr.
7'445.38 netti, oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 febbraio 2016 su
4'627.53, dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 giugno 2016 su fr. 1'138.40 e
dal 5 luglio su fr. 378.63, con rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo in tale misura.
Conclusioni
11.
In conclusione,
l’appello deve essere respinto mentre l’appello incidentale deve essere
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Le spese giudiziarie dei
procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.
106.
cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate per la procedura
d’appello sulla base del valore ancora litigioso di fr. 29'931.38
(fr. 37'376.38 – fr. 7'445.38), e per la procedura di appello incidentale sulla
base del valore ancora litigioso di fr. 7'445.38.
In tal senso va tenuto
presente che l’appellante, con decisione di questa Camera 16 settembre 2021 è
stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2021.103).
La scarsa incidenza delle
pretese dell’appello incidentale che hanno trovato accoglimento comporta la
soccombenza integrale dell’appellante incidentale e non ha alcun influsso
sull’attribuzione delle spese giudiziarie di primo grado, che rimane immutata.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 e 118 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello 14 giugno 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
2. Le spese
processuali di fr. 2’000.-, sono poste a carico dell’appellante e per esso, al
beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. AP 1 prima rifonderà alla
controparte fr. 1'000.- per ripetibili.
3. L’appello incidentale 29 novembr e 2021 di AO 1 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la decisione 3 maggio 2021 della Pretura della giurisdizione di Bellinzona,
inc. OR.2017.16, è così riformata:
1. Invariato.
2.
Di
conseguenza la AO 1, __________, è condannata a versare a AP 1, __________, la
somma di fr. 7'445.38 netti, oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 febbraio
2016 su
fr. 4'627.53, dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 giugno 2016 su fr.
1'138.40 e dal 5 luglio su fr. 378.63.
3.
Limitatamente
alla somma di fr. 7'445.38 netti, oltre interessi al 5% a far tempo
dal 29 febbraio 2016 su 4'627.53, dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5
giugno 2016 su fr. 1'138.40 e dal 5 luglio su fr. 378.63, di cui al pto. 2
del presente dispositivo, viene rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________41 dell’UE di Bellinzona.
4. Invariato
5. Invariato
4. Le
spese processuali dell’appello incidentale di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante
incidentale. Essa rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
5. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).