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Decisione

12.2021.102

Contratto di lavoro - disdetta abusiva eccezione di falso dei documenti prodotti

31 marzo 2022Italiano32 min

di cassa del signor AP 1, alla luce anche dell’intervento degli inquirenti penali,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.102

Lugano

31 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.16 della

Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 14 luglio 2017 da

IS

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 39'444.58 oltre interessi e il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________41

dell’UE di Bellinzona, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la

reiezione della petizione e ha chiesto (con le conclusioni) la messa in

compensazione di fr. 975.- relativi a un suo credito nei confronti dell’attore,

e che il Pretore aggiunto con decisione 3 maggio 2021 ha accolto parzialmente,

condannandola a versare all’attore

fr. 7'445.38 netti oltre interessi dal 29 febbraio 2016 su fr. 4'627.35, dal 1°

maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 1° giugno 2016 su fr. 1'138.40, dal 1° luglio

2016 su fr. 571.-, dal

1° agosto 2016 su fr. 7.04, dal 1° settembre 2016 su fr. 307.59 e dal 1°

ottobre 2016 su fr. 468.- e rigettando il PE in proporzione;

appellanti l'attore

che, con appello 14 giugno 2021, ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannare la convenuta al

pagamento di fr. 37'376.38 oltre interessi dal 5 aprile 2016 su fr. 4'627.35,

dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 giugno 2016 al 26 luglio 2016 su fr.

1'412.40 e dal 27 luglio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 agosto 2016 su fr.

1'281.04, dal 5 settembre 2016 su fr. 399.59, dal 5 ottobre 2016 su fr. 690.- e

dal 16 febbraio 2017 su fr. 26'364.-, e di rigettare definitivamente

l’opposizione interposta al precetto esecutivo, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi e la convenuta che, con appello incidentale 29

novembre 2021 ha postulato l’annullamento della decisione e il rinvio della

causa alla Pretura per un nuovo giudizio oppure, in via subordinata, la riforma

della stessa nel senso di condannare AO 1 a versare a AP 1 fr. 7'139.38 netti,

oltre interessi dal 16 febbraio 2017 o in via alternativa dal 30 novembre 2016,

con rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo limitatamente a

tale importo e interessi, oppure ancora, in via sub-subordinata, la riforma del

giudizio nel senso di condannare la convenuta a versare all’attore fr. 7'139.38

oltre interessi dal 5 aprile 2016 su fr. 4'627.35, dal 5 maggio 2016 su fr.

1'301.-, dal 5 giugno 2016 al 26 luglio 2016 su fr. 1'138.40 e dal 27 luglio

2016 su fr. 1'088.77, ritenuto che non sono dovuti interessi moratori su fr.

571.-, su fr. 7.04, su fr. 1.59 e su fr. 468.-, il tutto con protesta di tasse

e spese nonché di ripetibili d’appello quantificate in fr. 4'500.-;

preso

atto della risposta d’appello 29 novembre 2021 e della risposta all’appello

incidentale 28 gennaio 2022, con cui le parti hanno postulato la reiezione dei

rispettivi gravami avversi, quella attrice aggiungendo come richiesta

subordinata di accogliere parzialmente l’appello e riformare la sentenza di

prime cure nel senso di far partire il calcolo degli interessi moratori dal

giorno 5 dei rispettivi mesi, pure con protesta di spese e di ripetibili;

ricordato

che con decisione 16 settembre 2021 questa Camera ha accolto la domanda di

ammissione al gratuito patrocinio presentata da AP 1 contestualmente

all’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 2 (di

seguito anche AO 1) si occupa della gestione del ristorante bar “Il __________”

di __________.

Socio di minoranza è

il fratello del dipendente qui in causa, M__________ __________ residente a __________

(SA), con 4 quote, mentre socio di maggioranza con le restanti quote e

direttore è S__________ residente a __________ (Libia). Gerente è A__________.

Tra i due soci, quello di minoranza rappresentato da AP 1, sono sorte diatribe

in merito alla messa a disposizione a quest’ultimo da parte della società della

documentazione contabile (art. 802 CO), sfociate in una causa giudiziaria (inc.

n. 12.2019.130 per quanto concerne questa Camera).

A partire dal 25

maggio 2015, AP 1 è stato assunto da AO 1 in qualità di cameriere con contratto

a tempo indeterminato, con uno stipendio orario di fr. 22.65 lordi, pari a

fr. 18.68 netti.

Il rapporto di lavoro ha

avuto fine il 30 novembre 2016 a seguito della disdetta da parte del datore di

lavoro datata 17 ottobre 2016, motivata con la riorganizzazione dell’organico

ma giudicata sin da subito abusiva dal dipendente.

2. AP 1 ha

avanzato nei confronti di AO 1 pretese salariali per fr. 13'080.58, importo

composto da un credito di

fr. 6'695.55 per le ore lavorate ma non retribuite nei mesi di gennaio-marzo

2016 (fr. 13'295.55 ./. fr. 6'600.- ricevuti quale acconto mensile di fr.

2'200.-), fr. 6'670.03 per ore lavorate ma non retribuite nei mesi

aprile-agosto 2016 (fr. 17'670.03 ./.

fr. 11'000.- ricevuti come acconto) e fr. 690.- ancora scoperti relativi al

mese di settembre 2016.

Inoltre egli ha

rivendicato il pagamento di un’indennità per ingiusto licenziamento di fr.

26'364.-, pari a 6 mesi di salario, calcolati sull’ultimo stipendio percepito

(novembre 2016).

A quanto ritenuto

dovutogli egli, con le conclusioni, ha riconosciuto poter essere posto in

deduzione l’importo di fr. 975.- corrispondente alla somma che aveva ha

prelevato di propria spontanea iniziativa dalla cassa del ristorante il 27

luglio 2017, asseritamente per compensare il suo credito nei confronti della

società.

3. Con

petizione 14 luglio 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire (doc. C), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 39'444.58

oltre interessi e il rigetto definitivo dell’opposizione da essa interposta al

PE n. __________41 dell’UE di Bellinzona. Le pretese ivi formalizzate

corrispondono a quelle salariali illustrate al considerando che qui precede.

La convenuta si è

opposta alla petizione, contestando la conformità dei conteggi ore forniti e

asserendo che le 78.5 ore mensili di lavoro prestate nei mesi gennaio-marzo

2016 erano state regolarmente pagate in contanti; per i mesi da aprile a agosto

2016, non essendo controverse le 183 ore di aprile, le 189.5 ore di maggio, le

183 ore di giugno, le 182 ore di luglio e le 187 ore di agosto, ha solamente

eccepito il fatto che erano state pagate integralmente tramite i prelievi

giornalieri dalla cassa di denaro contante effettuati dal dipendente. La stessa

cosa vale per le pretese relative al mese di settembre 2016, che sarebbe stato

interamente pagato e rettamente conteggiato. Infine, AO 1 ha chiesto pure la

reiezione delle pretese di riconoscimento di un’indennità per licenziamento

abusivo, essendo la disdetta stata legittima e giustificata.

4. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti (che

hanno visto quale unica modifica delle rispettive posizioni solo la questione

della messa in compensazione di quanto prelevato a luglio 2016), il Pretore

aggiunto, con decisione 3 maggio 2021, ha accolto parzialmente la petizione,

condannando AO 1 a versare a AP 1 fr. 7'445.38 netti oltre interessi al 5% a

far tempo dal 29 febbraio 2016 su

fr. 4'627.35, dal 1° maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 1° giugno 2016 su fr.

1'138.40, dal 1° luglio 2016 su fr. 571.-, dal 1° agosto 2016 su fr. 7.04, dal

1° settembre 2016 su fr. 307.59 e dal 1° ottobre 2016 su fr. 468.- e rigettando

in via definitiva limitatamente a tale importo e interessi l’opposizione al

precetto esecutivo, nonché ponendo la tassa di giustizia e le spese, di

complessivi fr. 3'500.- a carico della convenuta in ragione di 1/5 e

dell’attore per 4/5. Infine ha condannato quest’ultimo a rifondere alla parte

convenuta la somma di fr. 3'300.- a titolo di parziali ripetibili.

5. La decisione

pretorile è stata oggetto di due impugnative. Con appello 14 giugno 2021,

avversato dalla convenuta con risposta 29 novembre 2021, l’attore, ribadendo la

fondatezza delle rivendicazioni avanzate in prima istanza, ha postulato la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la

petizione e condannare la convenuta al pagamento di

fr. 37'376.38 oltre interessi di mora secondo gli estremi qui già indicati

nonché di rigettare definitivamente l’opposizione interposta al precetto esecutivo,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Dal canto suo la

convenuta, con appello incidentale 29 novembre 2021 avversato dall’attore, ha

postulato l’annullamento della decisione e il rinvio della causa alla Pretura

per un nuovo giudizio oppure, in via subordinata, la riforma della stessa nel

senso di condannare AO 1 a versare a AP 1 fr. 7'139.38 netti, oltre interessi

di mora dal 16 febbraio 2017 o in via alternativa dal 30 novembre 2016, con

rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo limitatamente a tale

importo e interessi, oppure ancora, in via sub-subordinata, la riforma del

giudizio nel senso di condannare la convenuta a versare all’attore fr. 7'139.38

oltre interessi come qui precedentemente descritto, il tutto con protesta di

tasse e spese nonché di ripetibili d’appello quantificate in fr. 4'500.-.

Appello principale

6. L’appellante

rimprovera innanzitutto al Pretore aggiunto di aver erroneamente respinto parte

delle sue pretese salariali fondandosi su documentazione non validamente

acquisita agli atti.

6.1.

Il primo giudice ha

accertato che AP 1 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 ha lavorato

rispettivamente 205, 185 e 197 ore, fondandosi su un documento manoscritto

allestito e prodotto dall’attore, e incrociandolo con gli scontrini di cassa

relativi a quei mesi prodotti dalla convenuta - che hanno confermato la

presenza del dipendente sul luogo di lavoro il giorno e all’orario indicato

nella stampa - e con le dichiarazioni dei testi E__________ __________ e M__________

E__________, che hanno attestato che il suo turno di lavoro era dalle 09:00

alle 18:00, ritenuto che la parte convenuta non aveva allegato né comprovato

che in tale fascia oraria AP 1 si assentasse dal posto di lavoro o godesse di

tempo libero.

Non avendo il datore di

lavoro provato d’aver corrisposto al dipendente il salario dovuto per questi

tre mesi, il Pretore aggiunto si è fondato unicamente su quanto affermato dal

lavoratore, ossia che questi prelevava autonomamente dalla cassa del ristorante

fr. 2'200.- al mese per totali fr. 6'600.-. Partendo da un salario orario lordo

di fr. 22.65, il compenso lordo dovuto per queste 587 ore è stato quantificato

in fr. 13'295.55, pari a un salario netto di fr. 11'227.35. Il saldo ancora

dovuto per i mesi da gennaio a marzo 2016 è risultato quindi essere di

fr. 4'627.35.

Per i mesi da aprile a

ottobre 2016, non avendo l’attore contestato i conteggi di orari e salari

effettuati dalla convenuta (doc. 2) ma essendosi limitato a sostenere di non

aver ricevuto integralmente gli importi indicati sugli stessi, il Pretore

aggiunto ha accertato che per prassi riconosciuta anche in quel periodo egli

prelevava il proprio stipendio dalla cassa del ristorante con frequenza

giornaliera segnando su dei foglietti l’ammontare (di cui al doc. 32 per il

mese di luglio e ai doc. 36-39 per gli altri). In base a questi documenti egli

ha così potuto appurare che nel mese di luglio 2016 l’attore aveva riconosciuto

di aver prelevato fr. 3'474.-, nel mese di giugno 2016 in base alla tabella di

cui al doc. 37 aveva prelevato fr. 2'930.-, nel mese di maggio 2016 sulla

scorta dei foglietti del doc. 36, fr. 2'478.-, nel il mese di agosto 2016 i

foglietti del doc. 38 (contrariamente alla tabella ivi contenuta) permettevano

di stabilire che aveva preso fr. 3'267.- e che nel mese di settembre 2016 erano

stati prelevati fr. 1'422.-. Per quanto concerne il mese di aprile 2016 il

giudice di prima sede ha appurato che non vi erano foglietti agli atti per cui

il datore di lavoro non aveva provato l’effettivo salario versato; partendo

tuttavia dal fatto che l’attore aveva ammesso di aver prelevato dalla cassa

regolari importi per almeno uno stipendio di fr. 2'200.-, ha ritenuto che

questa cifra fosse da porre in deduzione dal conteggio mensile allestito da AO

1.

Tolto dal dovuto quando

già incassato, è quindi stato definito lo scoperto mensile a favore del

dipendente che assommava a

fr. 1'301.- per il mese di aprile, fr. 1'138.40 per maggio, fr. 571.- per

giugno, fr. 7.04 per luglio, fr. 307.59 per agosto e fr. 468.- per settembre,

per complessivi fr. 3'793.03 netti. Da questo importo egli ha infine ancora

dedotto fr. 975.- ulteriormente prelevati da AP 1 e riconosciuti in sede di

conclusioni.

Per le ore di lavoro

prestate e non pagate, il primo giudice ha pertanto concluso che l’attore

vantava ancora un credito di totali fr. 7'445.38 netti, oltre interessi.

6.2. Come sopra anticipato, l’appellante

sostiene che la documentazione utilizzata dal Pretore aggiunto, in particolare

Fatti

i doc. 36-39, non sarebbero stati prodotti in conformità con la procedura e non

potrebbero essere usati. Di conseguenza la convenuta, gravata dell’onere della

prova, non sarebbe stata in grado di dimostrare alcun pagamento in favore del

dipendente per le ore da lui svolte, per cui il giudice avrebbe dovuto

forzatamente fondarsi su quanto riconosciuto da AP 1, ossia di avere unicamente

potuto incassare, tramite prelievi quotidiani dalla cassa del ristorante, un

acconto mensile sul salario di fr. 2'200.-. Unica eccezione sarebbe il mese di

luglio 2016, per il quale vi sarebbe la prova di quanto versato. Egli, per ogni

mese in disamina, avrebbe dunque diritto alla differenza fra tale importo e le

ore lavorate, con la precisazione che per il mese di settembre l’acconto

sarebbe stato di soli fr. 1'200.- e non di fr. 1'890.- come indicato dal datore

di lavoro.

6.3. Contrariamente a quanto

asserisce AP 1, l’utilizzo in causa dei doc. da 36 a 39 non può essere ritenuto

contrario alle disposizioni in materia del CPC. In effetti egli stesso ha

notificato all’udienza di prime arringhe del 19 febbraio 2018, tra le altre

prove, l’edizione dalla convenuta “degli scontrini da cui risulta l’apertura

e la chiusura della cassa da parte del signor AP 1 (gennaio-novembre 2016) e i

prelevamenti da lui effettuati quale anticipo sul salario”. Tale prova (non

contestata dalla convenuta), come tutte quelle notificate dalle parti, è stata

ammessa con ordinanza del 23 febbraio 2018.

In seguito, in chiusura

del verbale dell’udienza del 12 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha verbalizzato

che per “quanto concerne la richiesta di edizione in merito agli scontrini

di cassa del signor AP 1, alla luce anche dell’intervento degli inquirenti penali,

d’accordo le parti, il Giudice propone il seguente modo di

procedere: la parte attrice verificherà la credenza di questa

documentazione sulla chiavetta USB in mano alla Polizia e contenente i dati

sequestrati. Nella misura in cui dovesse ritrovare i documenti della richiesta

di edizione li farà pervenire alla Pretura. Se non dovesse trovare questi

documenti il Giudice rinnoverà la richiesta di edizione alla parte convenuta la

quale si rivolgerà al proprio programmatore per far verificare la possibilità

di recuperare questi scontrini di cassa. Nella misura in cui ciò non dovesse

essere possibile farà pervenire alla Pretura una conferma scritta in tal senso

ad opera del programmatore della cassa del ristorante”.

Inoltre non risulta vi sia

stata alcuna opposizione formale da parte dell’attore all’acquisizione agli

atti di tale documentazione, sicché contestarne ora l’utilizzo costituisce

abuso di diritto.

6.4. Così stando le cose, i

calcoli effettuati in prima istanza devono trovare conferma in questa sede.

In merito alla critica

mossa all’accertamento per il mese di settembre, nel quale l’acconto incassato

da lui sarebbe stato di fr. 1'200.- e non di fr. 1'890.- come indicato dal

datore di lavoro, l’appellante si limita a formulare la propria tesi ma non

spiega perché sarebbe errato il calcolo pretorile in base al quale la tabella

riassuntiva del doc. 39 indica 7 prelievi da fr. 162.- e due da fr. 144.- per

totali fr. 1'422.-. Essa è pertanto irricevibile per carente motivazione (art.

311 CPC).

7. Il secondo

punto su cui si è soffermato AP 1 con il suo appello concerne la disdetta, che

a suo avviso sarebbe abusiva e non regolare come invece deciso dal primo

giudice.

7.1. Dopo aver illustrato la

dottrina e la giurisprudenza in merito ai presupposti necessari per riconoscere

l’abusività di una disdetta del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 336 CO e

sottolineato come l’onere della prova circa la natura abusiva della stessa

gravi il lavoratore licenziato, bastando comunque l’esistenza di indizi convergenti

tali da renderla altamente verosimile, il Pretore aggiunto ha tenuto a

osservare che le richieste di visionare la contabilità formulate dall’attore in

rappresentanza del proprio fratello e socio minoritario della convenuta, non

potevano entrare in considerazione poiché non derivanti dal rapporto di lavoro

e quindi non atte a fungere da presupposto ai sensi dell’art. 336 lett.d CO.

Pure essendo indubbio che le richieste di poter visionare la contabilità della

società hanno portato a dei cambiamenti in negativo nei rapporti tra l’attore e

il socio di maggioranza, rispettivamente i colleghi di lavoro, così come non

essendovi dubbi sulla legittimità dell’agire di AP 1 in rappresentanza del

fratello, la particolarità delle pretese (consegna e visione della contabilità

della convenuta) lasciava, a mente del primo giudice, qualche dubbio

sull’opportunità di tale agire. Agire che nemmeno costituiva una situazione

intrinseca alla personalità ai sensi dell’art. 336 let. a CO, non avendo la sua

posizione di fratello di M__________ __________ di per sé giocato alcun ruolo

nel licenziamento.

Ciò posto, egli ha

accertato che il rapporto di fiducia tra le parti è scemato con il passare del

tempo a causa dei comportamenti del dipendente, che hanno influito in maniera

decisiva sulla decisione di licenziamento. In particolare hanno avuto un ruolo

centrale il fatto che egli si comportasse come se fosse il padrone -

presentandosi spesso al ristorante quando la cucina era chiusa o stava per

chiudere pretendendo pizze o piatti per sé e/o amici che lo accompagnavano,

comandando pizze per aperitivo fuori dagli orari prestabiliti, e non pagando le

consumazioni e i pasti fatti fuori orario - e i continui battibecchi o litigi

con il pizzaiolo e il cuoco scaturenti da tale atteggiamento. Pure un influsso

nel deterioramento dei rapporti hanno avuto il fatto che egli si servisse dalla

cella frigorifera per fini privati e che prelevasse dalla cassa più di quanto

consentito.

Il Pretore aggiunto ha poi

continuato il suo esame della fattispecie concludendo che indubbiamente la

questione delle ore di lavoro rimaste impagate non è stata completamente

estranea alla decisione di licenziamento del dipendente, ma non è sicuramente

stata quella scatenante, vale a dire quella senza la quale il licenziamento non

sarebbe stato pronunciato. In effetti, in base alle risultanze

dell’istruttoria, esso sarebbe comunque sia avvenuto, poiché i comportamenti

negativi di AP 1 e la necessità di salvaguardare l’ambiente di lavoro avevano

avuto un ruolo molto più importante e decisivo. Lo dimostrava il fatto che le

contestazioni per la mancata sottoscrizione dei conteggi ore e di salario

sottoposti dal datore di lavoro risalgono ai primi mesi del 2016, mentre la

disdetta è del 17 ottobre 2016.

Di conseguenza il

licenziamento non era abusivo e pertanto la richiesta di indennità a questo

titolo è stata respinta.

7.2. Per l’appellante la tesi

pretorile per cui la causa scatenante del licenziamento sarebbe da ricercare

nei comportamenti riassunti dagli altri collaboratori e nella necessità di

salvaguardare l'ambiente di lavoro non può essere seguita perché frutto di un

apprezzamento errato delle prove. Uno corretto avrebbe invece portato a

concludere che la reale causa del licenziamento erano state le richieste

salariali dell'appellante e, soprattutto, la pretesa di accedere alla

contabilità societaria quale procuratore del fratello. Le suddette iniziative

avrebbero portato a un vero e proprio accanimento nei suoi confronti da parte

del gerente e del socio maggioritario, che lo avrebbero dapprima isolato per

poi licenziarlo adducendo motivi falsi e pretestuosi e che immediatamente dopo

il licenziamento lo hanno diffidato dall'entrare nel locale e denunciato

penalmente.

In primo luogo andrebbe

tenuto in considerazione che il socio maggioritario gli avrebbe chiesto di

controllare il personale, l’igiene e la conservazione della merce sin dal suo

ritorno al Ristorante “Il __________” nel maggio 2015. Questo lo avrebbe reso

inviso al gerente e agli altri dipendenti, in particolare al pizzaiolo e al

cuoco. Di conseguenza, nutrendo essi forte astio nei suoi confronti, le loro

deposizioni andrebbero considerate con cautela.

In merito al suo

comportamento sul luogo di lavoro, AP 1 sostiene di non avere mai ricevuto un

richiamo o ammonimento dalla convenuta, né nel 2015 né nel 2016, e di avere

avuto con i clienti un approccio irreprensibile. A suo dire il primo giudice

avrebbe dato troppo peso a comportamenti che, se fossero anche avvenuti,

rientravano pienamente negli accordi particolari che egli aveva con il datore

di lavoro, di cui i colleghi non sapevano nulla. Possibili divergenze con

questi ultimi sarebbero poi state normali e il datore di lavoro non avrebbe

fatto nulla per smorzarle contrariamente ai suoi doveri.

L’unico motivo del

licenziamento sarebbe dunque stato il fatto che egli sarebbe divenuto scomodo a

causa delle sue rivendicazioni salariali e del suo interessamento alla

contabilità, che aveva capito non essere irreprensibile, per cui la convenuta

avrebbe voluto liberarsene. In effetti dopo la presentazione dell’azione di

consultazione degli atti di fronte alla Pretura nel giugno 2016 l’atteggiamento

del socio maggioritario sarebbe cambiato e la situazione sarebbe precipitata,

avendolo questi minacciato che se non l’avesse ritirata lo avrebbe licenziato.

Il primo giudice non si

sarebbe chinato sulle gravi contraddizioni della convenuta in relazione ai

motivi del licenziamento: da un lato nella lettera di licenziamento essa ha

addotto una presunta “riorganizzazione dell’organico”, che sarebbe però

stata sconfessata dalla dichiarazione della teste __________ S__________ che ha

sostenuto che subito dopo il licenziamento è stata assunta una nuova persona

senza formazione nella ristorazione; dall’altro il socio maggioritario ha

sostenuto che egli sarebbe stato licenziato perché ammalato, mentre che il

gerente ha dichiarato che esso sarebbe avvenuto perché egli avrebbe annoiato

sia lui che il personale con le richieste di vedere la contabilità. A fronte di

dichiarazioni così discordanti il giudice avrebbe dovuto ponderare con estrema

cautela le allegazioni della convenuta, ormai prive di ogni credibilità.

Infine il Pretore aggiunto

avrebbe omesso di tenere in considerazione i comportamenti assunti dopo il

licenziamento dal datore di lavoro, che si sarebbe accanito nei confronti del

dipendente con un divieto di accesso al locale emesso il 1° dicembre 2016,

ritenuto poi ingiustificato e annullato dal Dipartimento delle Istituzioni

(decisione confermata dal Consiglio di Stato) e con una denuncia al ministero

pubblico.

7.3. L’art. 336 CO illustra, in

maniera non esaustiva (DTF 136 III 513 consid. 2.3),

alcuni motivi che, se realizzati, non invalidano la disdetta del contratto di

lavoro ma la caratterizzano come abusiva, con possibile conseguenza

risarcitoria a carico di chi la pronuncia.

Giusta

l’art. 336 cpv. 1 lett. a CO la disdetta è in particolare abusiva se data per

una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale

ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale

la collaborazione nell’azienda. Nell’ambito di questa norma, la giurisprudenza

ha, tra le altre cose, già avuto modo di stabilire che, in presenza una

situazione conflittuale sul posto di lavoro causata dal carattere difficile di

un lavoratore, la disdetta del contratto non è abusiva, quando quella

situazione è pregiudizievole per l’intero decorso lavorativo e in precedenza il

datore di lavoro ha fatto tutto quanto poteva essere preteso da lui per

disinnescare il conflitto, mentre che, inversamente, è abusiva, quando il

Considerandi

datore di lavoro non si è occupato o si è impiegato troppo poco per trovare una

soluzione al conflitto (II CCA inc. 12.2020.52 del 25 novembre 2020 consid.

5.6, confermata da STF 4A_669/2020 del 1° giugno 2021; DTF 132 III 115 consid.

2.2). Un simile dovere non trova tuttavia spazio se, a causa del carattere

difficile di un dipendente, sul posto di lavoro si è creata una situazione

conflittuale che va a scapito del lavoro comune o se l'atmosfera di lavoro

disturbata è dovuta essenzialmente al comportamento del dipendente verso i suoi

colleghi (Portmann/Rudolph in:

Basler Kommentar, OR I, 7a ed., n. 29 ad art. 336).

Inoltre rimane

riservato il caso in cui la disdetta sia riconducibile anche ad altre ragioni,

segnatamente alla violazione da parte del lavoratore di altri suoi obblighi

derivanti dal contratto di lavoro, in particolare dell’obbligo di diligenza e

dell’obbligo di fedeltà (DTF 127 III 86 consid. 2c; TF 4C.73/2006 del 22

dicembre 2006 consid. 2.3).

Giusta l’art. 336 cpv. 1 lett. d CO la disdetta è abusiva se

data poiché il destinatario ha fatto valere in buona fede delle pretese che

discendono dal contratto di lavoro. Questo disposto riguarda in particolare la

disdetta quale atto di ritorsione e tende a impedire che il licenziamento sia

utilizzato per punire il lavoratore per avere fatto valere delle pretese nei

confronti del datore di lavoro supponendo, in buona fede, che questi diritti

gli erano dovuti. Pur non essendo necessario che le pretese rivendicate dal

lavoratore siano le sole all’origine della rescissione del contratto, occorre

nondimeno che le stesse costituiscano un motivo determinante. In altre parole questo

motivo deve avere fortemente contribuito a influenzare la decisione del datore

di lavoro di licenziare il lavoratore (136 III 513 consid. 2.4; TF 4C.50/2005

del 16 giugno 2005 consid. 3.1; SJ 1993 pag. 360).

7.4

Nemmeno in questo caso il

ricorrente può essere seguito. A giusta ragione, infatti, il Pretore aggiunto

ha ritenuto essere la questione delle pretese salariali e quella della

richiesta di visione della contabilità avanzata in rappresentanza del fratello

e socio di minoranza dei motivi privi della rilevanza necessaria per poterli

considerare scatenanti e predominanti per il licenziamento. Pure a giusta

ragione egli ha quindi concluso che anche senza l’avanzamento di tali

rivendicazioni il licenziamento sarebbe stato comunque pronunciato.

Di per sé AP 1 non

contesta di aver assunto gli atteggiamenti che il primo giudice gli ha

addebitato e che questi abbiano creato dei pesanti dissidi con i colleghi, così

come non avversa debitamente l’accertamento pretorile per il quale le richieste

di visionare la contabilità avanzate in rappresentanza del fratello non

potevano giustificare un’applicazione dell’art. 336 cpv. 1 lett. d CO, non

derivando direttamente dal rapporto di lavoro. Invero egli nemmeno si

confronta, come avrebbe dovuto, con l’accertamento pretorile che il rapporto di

fiducia tra le parti era venuto meno con il passare del tempo a causa dei

comportamenti del dipendente.

Il richiamo al dovere di

protezione della personalità del lavoratore ex art. 328 CO e al suo obbligo di

intervenire per tentare di mitigare conflitti tra dipendenti, pena l’abusività

della disdetta ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 lett. a CO, non può essere colto

nella fattispecie, poiché per il giudice, a essere stato determinante, è stato

a ragione il comportamento “da padrone” assunto da AP 1, del quale i

litigi con i colleghi sono stati solo una conseguenza (inevitabile).

A questo proposito, per

dovere di completezza, va rilevato come dalla deposizione del gerente A__________

__________ del 12 marzo 2019 emergano elementi per potere desumere che erano

stati fatti dei tentativi per calmare la situazione e smorzare le discussioni

tra l’attore e i colleghi. Ma senza successo, poiché questo avrebbe dovuto

comportare un ridimensionamento da parte del primo, ritenuto che ne era la

causa principale. Pertanto un’abusività della disdetta fondata sull’assenza di

tentavi di riappacificazione da parte del datore di lavoro non troverebbe

spazio, contrariamente a quanto vorrebbe AP 1.

Ciò posto, il primo

giudice ha del tutto rettamente appurato che l’aver assunto un atteggiamento

oltre le righe e l’aver abusato oltre misura della propria posizione, facendo

servire sé stesso e i suoi amici dai colleghi, non pagando le consumazioni e i

pasti fuori orario, servendosi dalla cella frigorifera come se fosse cosa sua,

prelevando soldi dalla cassa oltre a quanto concordato, era tale da intaccare

il rapporto di fiducia su cui si fonda ogni contratto di lavoro e da rendere

non abusiva la disdetta qui in disamina.

Pure corretta è la decisione

impugnata laddove ha definito essere stata non determinante la questione delle

ore di lavoro rimaste impagate, nonostante essa abbia comunque avuto un certo

influsso. In effetti, come attestato dal fatto che le prime discussioni in

merito risalgono a inizio 2016, mentre il licenziamento è stato disposto solo

il 17 ottobre 2016 a valere per la fine del mese di novembre, essa non è stata

in alcun modo risolutiva per l’interruzione del rapporto contrattuale tra le

parti. Diversamente, sarebbe intervenuta ben prima.

Analogo discorso vale per

l’esclusione che la posizione di fratello del socio di minoranza abbia

costituito una situazione intrinseca alla personalità del dipendente ai sensi

dell’art. 336 cpv. 1 lett. a CO e abbia giocato un ruolo predominante per il

licenziamento. In effetti, anche se, come appurato in primo grado, le cause

avviate per la visione della contabilità hanno innegabilmente raffreddato i

rapporti dell’attore con il socio di maggioranza e con i colleghi di lavoro,

non vi è prova che questa sia stata una questione scatenante, contrariamente a

quanto asserisce l’appellante. Le sue dichiarazioni in tal senso rese al

giudice il 12 marzo 2019 non sono sufficienti e non possono essere considerate particolarmente

credibili. Certamente non è possibile, come vorrebbe il ricorrente, considerare

che esse siano state poi confermate da quelle del gerente A__________ __________,

poiché su questo aspetto egli, indipendentemente da quanto asserito alla

polizia (doc. M), ha esplicitamente dichiarato che l’attore non era stato

licenziato poiché aveva fatto richiesta di vedere la contabilità, anche perché

se fosse stato così “sarebbe già stato licenziato a febbraio/marzo 2016

quando ha formulato questa richiesta” (verbale di interrogatorio 12 marzo

2019.

pag. 56). Così come non è d’ausilio la deposizione di M__________ E__________,

essendosi limitato a dire, come citato dal Pretore aggiunto, che a seguito di

tali richieste i rapporti si erano raffreddati.

Di conseguenza il

querelato giudizio risulta essere corretto anche su questo punto e l’appello,

nei limiti della sua ricevibilità, deve essere respinto.

Non sussistendo disdetta

abusiva, non vi è spazio per indennizzi di sorta.

Appello incidentale

8.

Con il suo

appello incidentale, AO 1 chiede di ritornare l’incarto alla Pretura poiché il

primo giudice non si sarebbe chinato sulla sua eccezione di falso avanzata il

25.

settembre 2019 in relazione ai doc. 44-48.

Nella sentenza

impugnata il giudice ha effettivamente fatto appoggio anche (ma non solo) su

questi atti per sostanziare l’affidabilità dei contenuti del manoscritto con le

ore svolte dall’attore da gennaio a marzo 2016 (doc. R), precisando che

nonostante gli scontrini di cassa non costituissero prova dell’inizio e della

fine dell’orario giornaliero di lavoro, essi permettevano comunque di

verificare la presenza del dipendente sul posto di lavoro al momento della loro

emissione, sicché divenivano elemento utile per un esame incrociato dei dati a disposizione.

Giusta l’art. 178 CPC la

parte che si prevale di un documento deve dimostrarne l’autenticità se questa è

contestata dalla controparte. La contestazione deve essere sufficientemente

motivata.

Nella fattispecie

l’appellante incidentale ha in prima sede sollevato, con scritto 30 agosto

2019, dubbi sull’autenticità dei documenti in questione con riferimento agli

importi degli incassi, ossia che essi sarebbero stati falsati per dare

l’impressione che la società facesse più utili rispetto a quanto effettivamente

registrato nella banca dati di cassa e in contabilità (cfr. atto 30 agosto

2019). Avendo il primo giudice fatto riferimento ai doc. 46-48 solo quale

elemento in più per confermare, unitamente alle dichiarazioni dei testimoni, la

presenza del dipendente all’ora indicata nelle stampe, che corrispondeva

all’incirca con quelle del doc. R, e non essendo stato rettamente eccepito che

gli estratti fossero da considerare dei falsi perché AP 1 in realtà non era

presente al lavoro quei giorni e a quegli orari, non si può che concludere,

come implicitamente fatto dal primo giudice, che l’eccezione di falso è (ed

era) irrilevante per la presente procedura, non essendo gli incassi ivi

indicati utili al giudizio.

L’appello incidentale,

invero poco chiaro in merito, nulla aggiunge di concreto sulla tematica se non

speculazioni di natura prettamente soggettiva e quindi irricevibili.

La richiesta formulata da AO

1.

in via incidentale principale deve pertanto essere disattesa.

9.

In seconda battuta,

l’appellante incidentale sostiene che il Pretore aggiunto sia incorso in

contraddizione fra quanto ritenuto per il mese di giugno 2016 e quanto andava

considerato per quello di agosto 2016, poiché basandosi sulla tabella in calce

al doc. 38 risulterebbero 23 prelievi per complessivi fr. 3'573.- e non fr.

3'267.-, così che lo scoperto sarebbe di solo fr. 1.59.-.

Essa, venendo meno al suo

dovere di motivazione, si limita a esporre la propria tesi ma non spiega perché

sarebbe sbagliato il ragionamento del primo giudice per il quale, nonostante

effettivamente la tabella in calce al doc. 38 riporti di 23 prelievi per

complessivi fr. 3'573.-, se ne debbano computare solo 21 per complessivi fr.

3'267.- (5 da fr. 144.-, 15 da fr. 162.- e uno da

fr. 117.-), ossia quelli che risultano dai foglietti allegati alla stessa.

Su questo aspetto

l’appello incidentale è quindi irricevibile.

10.

Infine, AO 1 ha

chiesto di fissare nuovamente e in maniera differente le date da cui far

decorrere gli interessi perché il primo giudice sarebbe andato ultra petita

riconoscendoli a partire dal 1 giorno del mese successivo alla prestazione

lavorativa invece che dal 5 giorno come postulato con la petizione.

Sbagliato sarebbe poi già

di per sé l’aver fatto decorrere gli interessi moratori dal giorno di

esigibilità delle singole mensilità e non invece dall’ultimo giorno del

rapporto di lavoro se non dall’invio dello scritto di cui al doc. J, ossia dal

16.

febbraio 2017, nonostante le parti abbiano riconosciuto che gli acconti

avrebbero dovuto essere conguagliati a partire dall’alta stagione, ossia dal

luglio 2016, che a luglio 2016 il lavoratore ha trattenuto un importo dalla

cassa giornaliera che non era autorizzato a prelevare e che il 17 ottobre 2016

il rapporto di lavoro è stato disdetto. Si imporrebbe quindi una riforma della

decisione in relazione quantomeno ad alcuni importi.

Vero è che con le

conclusioni AP 1 ha postulato il riconoscimento di interessi moratori a partire

dal 5 del mese successivo alla prestazione del lavoro, per cui effettivamente

il Pretore aggiunto si è spinto oltre quanto richiesto dalla parte.

Per contro non si può

seguire AO 1 quando sostiene che gli interessi di mora sarebbero dovuti secondo

altre modalità, poiché, nuovamente in maniera irricevibile per lacune di

motivazione (art. 311 CPC), essa non va oltre l’esposizione della propria

posizione, senza confrontarsi con quanto risulta dalla sentenza impugnata, in

particolare senza spiegare perché sarebbe infondato l’accertamento pretorile in

base al quale i conguagli di salario venivano effettuati alla fine di ogni

mese, sicché era da quel momento che le prestazioni diventavano esigibili.

In relazione alla

compensazione dovuta a seguito del prelievo di fr. 975.- nel luglio 2016, si

può seguire la richiesta dell’appellante incidentale in base alla massima

attitatoria (perché in realtà si sarebbe potuto verosimilmente pensare a una

imputazione con il debito più “vecchio”, art. 87 CO) e quindi portarlo a

compensazione del debito di settembre di fr. 468.-, di quello di agosto di fr.

307.59, di quello di luglio di fr. 7.04 e di parte di quello di giugno per fr.

192.37

(con un resto di fr. 378.63), così che su tali importi non possono più

essere caricati interessi.

La decisione va quindi

riformata nel senso di condannare la convenuta al pagamento all’attore di fr.

7'445.38 netti, oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 febbraio 2016 su

4'627.53, dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 giugno 2016 su fr. 1'138.40 e

dal 5 luglio su fr. 378.63, con rigetto definitivo dell’opposizione al precetto

esecutivo in tale misura.

Conclusioni

11.

In conclusione,

l’appello deve essere respinto mentre l’appello incidentale deve essere

parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

Le spese giudiziarie dei

procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.

106.

cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate per la procedura

d’appello sulla base del valore ancora litigioso di fr. 29'931.38

(fr. 37'376.38 – fr. 7'445.38), e per la procedura di appello incidentale sulla

base del valore ancora litigioso di fr. 7'445.38.

In tal senso va tenuto

presente che l’appellante, con decisione di questa Camera 16 settembre 2021 è

stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2021.103).

La scarsa incidenza delle

pretese dell’appello incidentale che hanno trovato accoglimento comporta la

soccombenza integrale dell’appellante incidentale e non ha alcun influsso

sull’attribuzione delle spese giudiziarie di primo grado, che rimane immutata.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 e 118 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello 14 giugno 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

2. Le spese

processuali di fr. 2’000.-, sono poste a carico dell’appellante e per esso, al

beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. AP 1 prima rifonderà alla

controparte fr. 1'000.- per ripetibili.

3. L’appello incidentale 29 novembr e 2021 di AO 1 è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza la decisione 3 maggio 2021 della Pretura della giurisdizione di Bellinzona,

inc. OR.2017.16, è così riformata:

1. Invariato.

2.

Di

conseguenza la AO 1, __________, è condannata a versare a AP 1, __________, la

somma di fr. 7'445.38 netti, oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 febbraio

2016 su

fr. 4'627.53, dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5 giugno 2016 su fr.

1'138.40 e dal 5 luglio su fr. 378.63.

3.

Limitatamente

alla somma di fr. 7'445.38 netti, oltre interessi al 5% a far tempo

dal 29 febbraio 2016 su 4'627.53, dal 5 maggio 2016 su fr. 1'301.-, dal 5

giugno 2016 su fr. 1'138.40 e dal 5 luglio su fr. 378.63, di cui al pto. 2

del presente dispositivo, viene rigettata in via definitiva l’opposizione

interposta dalla convenuta al PE no. __________41 dell’UE di Bellinzona.

4. Invariato

5. Invariato

4. Le

spese processuali dell’appello incidentale di fr. 500.- sono poste a carico dell’appellante

incidentale. Essa rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili.

5. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla

Pretura del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

lett. a e 100 cpv. 1 LTF).