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Decisione

12.2021.103

Appello - gratuito patrocinio

16 settembre 2021Italiano6 min

12.2021.103

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2021.103

Lugano

16 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Stefani, giudice delegato

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2017.16 della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 14 luglio 2017 da

IS

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 39'444.58 oltre interessi e il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Bellinzona, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 3 maggio

2021 ha accolto parzialmente, condannandola a versare all’attore fr. 7'445.38

netti oltre interessi di mora e rigettando il PE in proporzione;

appellante l'attore con

appello 14 giugno 2021 (inc. n. 12.2021.102), con cui ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

ed ora sull’istanza di

ammissione al gratuito patrocinio per la procedura d’appello presentata

dall’attore nel contesto dell’appello 14 giugno 2021;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che, dopo che il

Pretore aggiunto con decisione 3 maggio 2021 ha accolto parzialmente la sua

petizione 14 luglio 2017, condannando la convenuta al pagamento di fr. 7'445.38

netti oltre interessi e accessori, con appello 14 giugno 2021 (inc. n.

12.2021.102) l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso

di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

che, contestualmente

all’appello, egli, con istanza di medesima data, ha chiesto di essere posto,

come già avvenuto in prima sede, al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado e che quale patrocinatore

d’ufficio sia confermato l’avv. PA 1;

che con ordinanza 21

giugno 2021 il Presidente di questa Camera ha chiesto all’istante di produrre

la documentazione aggiornata sulla sua situazione economica, cosa che questi ha

fatto con scritto del 16 luglio 2021;

Considerandi

che ha diritto al

gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all’art.

117.

CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);

che la situazione

d’indigenza dell’attore, nei confronti del quale sono in particolare stati

rilasciati vari attestati di carenza beni e su cui pendono esecuzioni per fr.

202'014.10, emerge dalla documentazione prodotta a sostegno dell’istanza in

esame, per cui si può senz’altro ammettere che egli, in questa sede, non è

verosimilmente in grado di far fronte alle spese processuali (da prelevare

indipendentemente dall’importo ancora controverso, eccedendo in prima istanza

il valore litigioso la soglia di fr. 30'000.-: DTF 115 II 30 consid. 5b; II CCA

7.

maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 14 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 7

luglio 2014 inc. n. 12.2013.74, 25 novembre 2015 inc. n. 12.2014.102, 9 maggio

2017.

inc. n. 12.2016.66) e all’onorario del suo patrocinatore;

che resta ancora da

esaminare se l'appello dell’attore appaia o meno privo di probabilità di

successo;

che la giurisprudenza

definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui

prospettive di successo sono notevolmente più ridotte che i rischi di sconfitta

e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per

contro che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità

di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto

lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte

che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il

procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (Huber, in

Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 589; DTF 133 III 614 consid. 5; TF

14.

febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 3.2);

che sapere se

sussistono sufficienti probabilità di successo deve essere valutato in base ad

un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al

momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (Emmel, in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 13 ad

art. 117 CPC; Trezzini, op. cit.,

p. 590; TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 3.2);

che nel

suo gravame l’attore ha censurato avantutto un errato apprezzamento delle

prove, sia con riferimento all’uso da parte del Pretore aggiunto di due

documenti che non erano stati validamente acquisiti agli atti, con la

conseguenza che non sussisterebbe prova di quanto il datore di lavoro abbia

versato al dipendente nei mesi da aprile a settembre 2016, sia con riferimento

all’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’abusività della disdetta,

che in realtà sarebbero sussistiti; inoltre ha pure contestato un’errata

applicazione del diritto, soprattutto nell’aver escluso che quella in disamina

fosse una fattispecie rientrante tra quelle dell’art. 336 CO (il cui elenco non

è esaustivo);

che,

a un esame sommario, le censure così sollevate non

appaiono palesemente irricevibili o manifestamente infondate e meritano

un esame con latitudine cognitiva piena da parte di questa Camera (cfr. TF 4

febbraio 2013 5A_858/2012 consid. 3.3.1.2); in altri termini, l’eventuale

esito (negativo) dell’appello non può dirsi già sin d’ora scontato e le

probabilità di successo dell’attore non appaiono più ridotte di quelle di una

sua sconfitta;

che l’istanza in

oggetto può quindi essere accolta;

che nella procedura

per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate

spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF

139.

III 334 consid. 4.2);

che l'impugnabilità

di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza

giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012

5A_565/2011 consid. 1.1);

che, una volta passata

in giudicato la presente decisione, l’appello sarà notificato alla convenuta

con l’assegnazione del termine per presentare la risposta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 e 119 CPC,

decide:

1. L’istanza 14 giugno 2021 è accolta e IS 1ammesso al beneficio

del gratuito patrocinio per la procedura d’appello inc. n. 12.2021.102.

Quale

patrocinatore d’ufficio è designato l’avv. PA 1, __________.

2. Non si

prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

giudice delegato Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).