12.2021.103
Appello - gratuito patrocinio
16 settembre 2021Italiano6 min
12.2021.103
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2021.103
Lugano
16 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Stefani, giudice delegato
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2017.16 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 14 luglio 2017 da
IS
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 39'444.58 oltre interessi e il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Bellinzona, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 3 maggio
2021 ha accolto parzialmente, condannandola a versare all’attore fr. 7'445.38
netti oltre interessi di mora e rigettando il PE in proporzione;
appellante l'attore con
appello 14 giugno 2021 (inc. n. 12.2021.102), con cui ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
ed ora sull’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio per la procedura d’appello presentata
dall’attore nel contesto dell’appello 14 giugno 2021;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che, dopo che il
Pretore aggiunto con decisione 3 maggio 2021 ha accolto parzialmente la sua
petizione 14 luglio 2017, condannando la convenuta al pagamento di fr. 7'445.38
netti oltre interessi e accessori, con appello 14 giugno 2021 (inc. n.
12.2021.102) l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso
di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
che, contestualmente
all’appello, egli, con istanza di medesima data, ha chiesto di essere posto,
come già avvenuto in prima sede, al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado e che quale patrocinatore
d’ufficio sia confermato l’avv. PA 1;
che con ordinanza 21
giugno 2021 il Presidente di questa Camera ha chiesto all’istante di produrre
la documentazione aggiornata sulla sua situazione economica, cosa che questi ha
fatto con scritto del 16 luglio 2021;
Considerandi
che ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all’art.
117.
CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che la situazione
d’indigenza dell’attore, nei confronti del quale sono in particolare stati
rilasciati vari attestati di carenza beni e su cui pendono esecuzioni per fr.
202'014.10, emerge dalla documentazione prodotta a sostegno dell’istanza in
esame, per cui si può senz’altro ammettere che egli, in questa sede, non è
verosimilmente in grado di far fronte alle spese processuali (da prelevare
indipendentemente dall’importo ancora controverso, eccedendo in prima istanza
il valore litigioso la soglia di fr. 30'000.-: DTF 115 II 30 consid. 5b; II CCA
7.
maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 14 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 7
luglio 2014 inc. n. 12.2013.74, 25 novembre 2015 inc. n. 12.2014.102, 9 maggio
2017.
inc. n. 12.2016.66) e all’onorario del suo patrocinatore;
che resta ancora da
esaminare se l'appello dell’attore appaia o meno privo di probabilità di
successo;
che la giurisprudenza
definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui
prospettive di successo sono notevolmente più ridotte che i rischi di sconfitta
e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per
contro che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità
di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto
lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se una parte
che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il
procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (Huber, in
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 589; DTF 133 III 614 consid. 5; TF
14.
febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 3.2);
che sapere se
sussistono sufficienti probabilità di successo deve essere valutato in base ad
un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al
momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (Emmel, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 13 ad
art. 117 CPC; Trezzini, op. cit.,
p. 590; TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 3.2);
che nel
suo gravame l’attore ha censurato avantutto un errato apprezzamento delle
prove, sia con riferimento all’uso da parte del Pretore aggiunto di due
documenti che non erano stati validamente acquisiti agli atti, con la
conseguenza che non sussisterebbe prova di quanto il datore di lavoro abbia
versato al dipendente nei mesi da aprile a settembre 2016, sia con riferimento
all’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’abusività della disdetta,
che in realtà sarebbero sussistiti; inoltre ha pure contestato un’errata
applicazione del diritto, soprattutto nell’aver escluso che quella in disamina
fosse una fattispecie rientrante tra quelle dell’art. 336 CO (il cui elenco non
è esaustivo);
che,
a un esame sommario, le censure così sollevate non
appaiono palesemente irricevibili o manifestamente infondate e meritano
un esame con latitudine cognitiva piena da parte di questa Camera (cfr. TF 4
febbraio 2013 5A_858/2012 consid. 3.3.1.2); in altri termini, l’eventuale
esito (negativo) dell’appello non può dirsi già sin d’ora scontato e le
probabilità di successo dell’attore non appaiono più ridotte di quelle di una
sua sconfitta;
che l’istanza in
oggetto può quindi essere accolta;
che nella procedura
per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate
spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF
139.
III 334 consid. 4.2);
che l'impugnabilità
di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza
giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012
5A_565/2011 consid. 1.1);
che, una volta passata
in giudicato la presente decisione, l’appello sarà notificato alla convenuta
con l’assegnazione del termine per presentare la risposta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 e 119 CPC,
decide:
1. L’istanza 14 giugno 2021 è accolta e IS 1ammesso al beneficio
del gratuito patrocinio per la procedura d’appello inc. n. 12.2021.102.
Quale
patrocinatore d’ufficio è designato l’avv. PA 1, __________.
2. Non si
prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
giudice delegato Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).