12.2021.104
Motivazione appello: argomentazione alternativa e indipendente Diritto di essere sentito:Norma giuridica non evocata dalle parti e applicazione sorprendente
5 settembre 2022Italiano13 min
avrebbe infatti erroneamente fondato l’analisi giuridica sull’art. 33 cpv. 3 CO.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.104
Lugano
5 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.2 della Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 2 gennaio 2020 da
AO
1
PA 1
contro
AP
1
PA 2
con cui l’attrice ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 35'333.90 oltre interessi e il
rigetto definitivo dell’opposizione al relativo precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione di __________;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con sentenza 14 maggio 2021 ha accolto;
appellante la convenuta
con appello 16 giugno 2021 con cui ha chiesto la riforma della decisione
impugnata nel senso di respingere la petizione, subordinatamente di ritornare
gli atti alla Pretura per nuovo giudizio, previa assunzione delle prove
necessarie, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
risposta 7 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Con petizione 2
gennaio 2020 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire (inc. richiamato
CM.2019.26), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud per ottenerne la condanna al pagamento
dell’importo complessivo di fr. 35'333.90 oltre interessi al 5% da date diverse
a dipendenza della somma richiesta e il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di
Mendrisio. L’attrice ha in sintesi preteso il pagamento di 5 fatture rimaste
scoperte ed emesse all’indirizzo della convenuta per la fornitura di
calcestruzzo nell’ambito dell’edificazione a L__________ di due fondi appartenenti
a terze persone, le cui opere da capomastro sarebbero state eseguite da AP 1
quale subappaltatrice.
2. Con risposta 2
giugno 2020 la convenuta si è integralmente opposta alla pretesa, postulandone
la reiezione e sollevando l’eccezione di carente legittimazione passiva, tra le
parti non essendo stato concluso alcun rapporto contrattuale. Al riguardo ha addotto
che le opere da capomastro a lei subappaltate dall’impresa generale incaricata
dell’edificazione, sarebbero da lei a sua volta state subappaltate alla società
G__________ __________ Sagl.
3. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza
14 maggio 2021, ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr.
35'333.90, oltre interessi del 5% dal 30 marzo 2018 su fr. 14'706.50, dal 30
aprile 2018 su fr. 4'895.20, dal 30 luglio 2018 su fr. 2'891.20 e dal 30
settembre 2018 su fr. 1'412.10, rigettando in via definitiva l’opposizione al
relativo precetto esecutivo e ponendo le spese processuali di complessivi fr.
3'000.-, con le spese di conciliazione di fr. 500.-, a carico della convenuta,
tenuta altresì a rifondere fr. 4'000.- di ripetibili alla controparte.
4. Con l’appello 16
giugno 2021 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 7 ottobre
2021, la convenuta ha chiesto in via principale di riformare la decisione
impugnata nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata di
ritornare gli atti alla Pretura per nuovo giudizio, previa assunzione delle
prove necessarie, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Nella decisione
impugnata il Pretore ha esaminato se tra le parti fosse sorto un valido
contratto di appalto, alla luce del ruolo avuto da __________ B__________, la
persona che aveva eseguito le ordinazioni di calcestruzzo in questione.
Accertato come questi non disponesse di formali poteri di rappresentanza né beneficiasse
di una esplicita procura della convenuta, escluso altresì che il silenzio di
quest’ultima potesse essere interpretato quale ratifica delle ordinazioni
effettuate da __________ B__________, ha nondimeno ritenuto che AP 1 fosse
vincolata dal suo agire in virtù dell’art. 33 cpv. 3 CO, disposizione che
protegge il terzo in buona fede che ha agito alla luce della cosiddetta “procura
esterna apparente”. Il primo giudice ha ritenuto che un terzo in buona fede
potesse senz’altro fare affidamento sul fatto che __________ B__________ fosse
un valido rappresentante di AP 1, posto che egli si presentava al pubblico e
nei rapporti con i vari partner contrattuali come tale, circostanza che non
poteva essere sconosciuta dalla convenuta che aveva accettato tale agire,
perlomeno per atti concludenti. Il primo giudice ha pertanto concluso che le
ordinazioni di calcestruzzo erano avvenute da parte di AP 1, validamente
rappresentata da __________ B__________ tramite una procura esterna apparente,
condannandola a corrispondere la relativa mercede.
Abbondanzialmente il
Pretore ha inoltre rilevato come la posizione processuale della convenuta non
meritasse comunque tutela a fronte del suo manifesto abuso di diritto (art. 2
CC) alla luce della titolarità da parte della famiglia di __________ B__________
di entrambe le ditte, ovvero della convenuta AP 1 e della G__________ Sagl
(asseritamente intervenuta sul cantiere quale ulteriore subappaltante, circostanza
peraltro non dimostrata in assenza della produzione del contratto),
dell’incasso diretto da parte di AP 1 di almeno una parte della mercede prevista
per l’edificazione dei due fondi e dell’emissione a suo nome della liquidazione
finale. Pretestuoso e non meritevole di tutela è quindi stato ritenuto il
tentativo di accollare i costi delle forniture di calcestruzzo in questione
alla G__________ Sagl nel frattempo fallita.
6. L’art. 308 CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali
di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei
confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di
prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr.
10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato
inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art.
311 cpv. 1 CPC), è tempestivo. Pure tempestiva è la risposta all’appello,
inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione ai sensi dell’art.
312 cpv. 2 CPC.
7. L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non
perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a
proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire
critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello
deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Un
semplice rinvio agli atti di procedura anteriori e alle allegazioni ivi
contenute non è sufficiente (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3). Quando, come in concreto, la sentenza
impugnata si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto
pena dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4).
In concreto nel gravame
l’appellante non spende una parola per censurare il giudizio pretorile in
merito alla conclusione alternativa e indipendente, con cui il primo giudice a
titolo abbondanziale ha ritenuto come la posizione processuale di AP 1 non meritasse
comunque tutela a fronte del suo manifesto abuso di diritto (art. 2 CC) alla
luce del fatto che la titolarità delle due società (AP 1 e G__________ __________
Sagl) era riconducibile alla famiglia di __________ B__________, che AP 1 aveva
incassato almeno una parte della mercede contrattuale ed emesso la liquidazione
finale a suo nome. Ignorando del
tutto questo passaggio e limitandosi a criticare il giudizio solo sulle altre
argomentazioni formulate dal primo giudice concernenti l’adempimento delle condizioni
poste dall’art. 33 cpv. 3 CO per poter ammettere l’esistenza di una procura
esterna apparente, la convenuta si scontra con la consolidata giurisprudenza appena
menzionata secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza impugnata si
fonda sue due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, pena l’inammissibilità
del gravame.
Già solo per questo motivo
l’appello va dichiarato irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC).
Fatti
8. Per completezza vada
qui aggiunto che le censure formulate dall’appellante concernenti l’ulteriore
conclusione del Pretore in merito alla realizzazione delle condizioni poste
dall’art. 33 cpv. 3 CO per potere ammettere una procura esterna apparente, per
quanto ricevibili, devono in ogni caso essere disattese.
8.1 L’appellante chiede in
via subordinata l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti
all’istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione di prove. A suo
dire il Pretore, giungendo alla conclusione secondo cui __________ B__________
aveva agito tramite una procura esterna apparente, avrebbe violato il suo
diritto di essere sentita e il principio del contraddittorio. Il primo giudice
avrebbe infatti erroneamente fondato l’analisi giuridica sull’art. 33 cpv. 3 CO.
Quest’ultima disposizione non sarebbe mai stata considerata determinante né
evocata dalle parti né tantomeno sarebbe stata discussa nelle more processuali.
Il fatto di non aver
interpellato le parti prima di emanare il giudizio non è, in concreto,
circostanza che costituisce una violazione del diritto di essere sentito (art.
53 CPC). Ciò potrebbe invero essere il caso laddove il giudice fondi la propria
decisione su una norma o un principio giuridico non evocato dalle parti e di
cui esse neppure potevano presumere la pertinenza nel caso concreto (sulla
questione DTF 130 III 35, sentenza del TF 4A_286/2016 del 14 dicembre 2016
consid. 3). Ciò non si verifica nel caso in esame, considerato che in concreto
il Pretore non si è basato su circostanze nuove, bensì su circostanze
debitamente sostanziate e allegate in causa e che hanno trovato riscontro agli
atti. Il fatto che il calcestruzzo fornito dall’attrice fosse stato ordinato da
__________ B__________ è stato addotto e ammesso in causa dalla convenuta medesima
(salvo poi contestare tardivamente la circostanza con le conclusioni). È sempre
quest’ultima che in risposta ha sollevato l’eccezione di legittimazione passiva,
evocando il fatto di avere subappaltato alla società G__________ __________
Sagl le opere da capomastro e che gli ordini di calcestruzzo sarebbero stati
fatti da __________ B__________ nella sua veste di tecnico edile per conto di
tale società e non per conto proprio (AP 1), come erroneamente ritenuto
dall’attrice sulla base di una precedente ordinazione di beton effettuata da __________
B__________ per la medesima. In tali circostanze la questione della
rappresentanza ai sensi dell’art. 32 segg. CO e in particolare della procura
esterna apparente non ha nulla di sorprendente. Su tale punto l’appello dev’essere
respinto.
8.2 In merito alla
questione a sapere se __________ B__________ potesse essere considerato in
buona fede un valido rappresentante della convenuta, l’appellante critica il
Considerandi
Pretore per averlo ritenuto “emissario di AP 1” sulla base delle
deposizioni testimoniali di __________ B__________ e __________ G__________, i
quali si sarebbero limitati a riferire informazioni ottenute per sentito dire.
La censura si esaurisce in una critica generica senza alcuna indicazione degli
elementi e delle affermazioni dei testi da cui poter dedurre tale assunto, di
modo che essa è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La
stessa deve in ogni caso essere disattesa, le dichiarazioni dei testi
menzionati sulla questione riferendosi senza ombra di dubbio a fatti da loro
stessi percepiti.
8.3
L’appellante rileva
poi che il Pretore avrebbe dovuto tenere conto del fatto che __________ B__________
nel 2018 era stato alle dipendenze di AP 1 solo dal mese di settembre 2018, e
ciò anche se la circostanza non era stata da lei allegata e nemmeno era stato
comprovato che ciò fosse noto all’attrice. A suo dire tale fatto, chiaramente
emerso dall’istruttoria, costituirebbe un fatto notorio ai sensi dell’art. 151
CPC. La censura è manifestamente errata. Un fatto non debitamente allegato dalla parte, anche se emerge
dall’istruttoria, non costituisce in alcun modo un fatto notorio o noto al giudice
ai sensi dell’art. 151 CPC. Così non fosse, l’onere di allegazione e di deduzione
delle prove (art. 55 cpv. 1 CPC) sarebbe svuotato di significato. Infatti il
giudice può prendere in considerazione solo i fatti esplicitamente allegati o
che perlomeno risultano implicitamente da altri fatti debitamente allegati (DTF
144.
III 522 consid. 5.1 e 5.3.2). Ciò che non era pacificamente il caso per la
circostanza invocata dall’appellante.
8.4
In merito al fatto che
l’apparente potere di rappresentanza non poteva essere sconosciuto a AP 1, il
Pretore ha rilevato che quest’ultima accettava, per lo meno per atti
concludenti, che __________ B__________ la rappresentasse nei rapporti con i
proprietari delle due particelle oggetto dell’edificazione. Essa gli aveva
inoltre messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica aziendale e non
aveva in alcun modo provveduto a comunicare ai terzi un’eventuale revoca di una
precedente facoltà di rappresentarla. In particolare la convenuta, dopo la
prima ordinazione di calcestruzzo all’attrice da parte di __________ B__________
per suo conto nel mese di gennaio 2018, non si era premurata di comunicarle che
per il futuro egli non avrebbe più potuto rappresentarla o che non era più un
suo impiegato. Per il Pretore inoltre l’ignoranza dell’agire di __________ B__________
da parte di AP 1 risultava poco verosimile a fronte dello stretto legame
famigliare e la convivenza nella stessa economia domestica del primo con il
titolare della seconda. Nel gravame l’appellante omette di confrontarsi
adeguatamente con le argomentazioni pretorili, limitandosi a contrapporre una
propria versione dei fatti, di modo che su questo punto l’appello si rileva,
ancora una volta, irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
9.
Ne discende che
l’appello della convenuta, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere
respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di fr. 35'333.90 seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
10.
Il valore di causa supera la soglia di fr. 30'000.-
prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello 16 giugno 2021 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 3’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 2’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).