12.2021.106
Appalto - difetto dell'opera
18 luglio 2022Italiano20 min
definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________32 dell’UE di __________.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.106
Lugano
18 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.21 della Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 19 ottobre 2017 da
AO
1
patrocinata dall’avv. dott.
PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 36'225.70 oltre interessi
al 5% dal 19 agosto 2016 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________32 dell’UE di Mendrisio;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e con azione
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al versamento di fr.
87'479.05.- oltre interessi e accessori, a cui l’attrice si è integralmente opposta;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 4 giugno 2021, con cui ha accolto parzialmente
la petizione limitatamente all’importo di fr. 36'000.-, rigettando
definitivamente per tale ammontare l’opposizione interposta al PE menzionato, e
respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il
convenuto con appello 23 giugno 2021 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere la petizione e accogliere integralmente
l’azione riconvenzionale, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di
primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 11
settembre 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 16 luglio 2013 AP 1, in
veste di istante e progettista, ha inoltrato una domanda di costruzione
concernente la riattazione e l’ampliamento della casa d’abitazione sita al
mappale n. __________ RFD di __________ (doc. D). La licenza edilizia è stata
rilasciata il 7 ottobre 2013 (plico doc. 3). AP 1, quale committente, ha quindi
incaricato la società AO 1 (attiva nel campo della carpenteria in legno, della copertura
tetti e della lattoneria) di eseguire le opere di rifacimento del tetto
dell’edificio esistente e le opere di ampliamento, consistenti nell’aggiunta di
un nuovo locale al piano terreno (doc. D). Nell’occasione il committente, dopo
avere ricevuto un primo preventivo in data 7 gennaio 2014 (doc. F), rielaborato
il 21 maggio 2014 (doc. G), con messaggio di posta elettronica del 2 luglio
2014 (ore 14.10) ha per finire accettato l’ultima offerta di data 1° luglio
2014 (doc. H, plico doc. M). Il 29 luglio 2014 AO 1 ha trasmesso al committente
Fatti
i piani “stratigrafia tetto” (doc. M e U).
B. A seguito del
manifestarsi di fessurazioni nel soffitto in cartongesso del nuovo locale e per
accertarne le cause, l’appaltatrice nel corso del mese di ottobre 2014 si è
rivolta alla ditta T__________ SA, la quale ha fatto una proposta di
intervento, eseguita da AO 1 nel corso del mese di novembre 2014 (risposta e
domanda riconvenzionale, pag. 9; replica e risposta riconvenzionale, pag. 2).
C. Il 27 luglio 2015 AO
1 ha emesso a carico del committente una fattura per le opere fornite che,
dedotti gli acconti già versati, evidenziava un saldo di fr. 36'000.- (doc. R).
Con precetto esecutivo n. __________32 dell’UE di Mendrisio AO 1 ha escusso AP
1 per l’incasso dell’importo complessivo di fr. 36'225.70, indicando come
titolo di credito la fattura menzionata. Quest’ultimo ha interposto tempestiva
opposizione (doc. S).
D. Il 5 dicembre 2016 AP
1, in qualità di istante e progettista, ha inoltrato una nuova domanda di
costruzione concernente il “rifacimento ampliamento al piano terreno” della
casa d’abitazione sita al mappale n. __________ RFD di __________ (doc. T).
Dopo il rilascio della licenza edilizia la ditta __________ SA ha eseguito i
relativi lavori, fatturandone il costo a AP 1 (doc. 8).
E. Con petizione 19
ottobre 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio - Nord, per ottenere la sua condanna al pagamento di
fr. 36'225.70 oltre interessi al 5% dal 19 agosto 2016 nonché il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________32 dell’UE di __________.
In estrema sintesi l’attrice, ritenendo di avere correttamente adempiuto al
contratto, ha preteso l’integrale pagamento della fattura relativa ai suoi interventi.
Essa ha addotto che l’incarico ricevuto prevedeva la copertura del nuovo locale
annesso a quello esistente con un tetto piano. Solo a opera terminata il
committente avrebbe eccepito che la copertura avrebbe dovuto essere adibita a
terrazza. Quest’ultimo non le avrebbe messo a disposizione i piani allegati
alla domanda di costruzione (doc. D) né l’avrebbe resa attenta, nella sua veste
di progettista e direttore lavori, che le offerte e “il piano stratigrafia
tetto” da lei allestiti non erano conformi con quanto pattuito. Nemmeno in
fase di esecuzione il committente avrebbe mai segnalato l’asserita difformità
dell’opera.
F. Con risposta 19
dicembre 2017 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione,
osservando che egli avrebbe fin da subito indicato che il tetto del nuovo
locale avrebbe dovuto fungere da terrazza e avrebbe consegnato all’attrice i
piani allegati alla domanda di costruzione durante un incontro avvenuto il 5
giugno 2014. Egli ha altresì evidenziato che non gli incombeva alcun obbligo di
verifica delle offerte e del piano allestiti dall’attrice, quest’ultima essendo
una professionista del ramo. Egli non aveva né gli strumenti né le conoscenze
che gli avrebbero permesso, durante l’esecuzione dell’opera, di rilevare la non
conformità al progetto. L’attrice avrebbe fornito un’opera difettosa, in buona
parte inservibile, che avrebbe imposto il rifacimento della stessa, per un
costo imputabile all’attrice di fr. 87'479.05. Importo quest’ultimo fatto
valere con la domanda riconvenzionale.
G. Con replica e
risposta riconvenzionale 30 gennaio 2018 AO 1 ha confermato le sue domande e ha
postulato la reiezione dell’azione riconvenzionale, contestando qualsiasi
responsabilità, l’opera fornita essendo conforme a quanto pattuito. Nei
successivi scambi di allegati le parti si sono riconfermate nelle rispettive
argomentazioni.
H. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con sentenza 4 giugno 2021 qui impugnata, ha parzialmente accolto la
petizione, condannando AP 1 al pagamento di fr. 36'000.- oltre interessi al 5%
dal 2 settembre 2016 in favore di AO 1 e rigettando per tale importo
l’opposizione interposta al PE n. __________32 dell’UE di Mendrisio, e ha
respinto l’azione riconvenzionale.
I. Con appello 23
giugno 2021 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso
di respingere la petizione e di accogliere l’azione riconvenzionale, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 11 settembre
2021 l’attrice si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e
ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 CPC prevede che
sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima
istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così
esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il
termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), è tempestivo.
Pure tempestiva è la risposta all’appello, inoltrata entro il termine di 30
giorni dalla sua notificazione ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
Considerandi
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato che
la reale e concorde volontà delle parti al momento della conclusione del
contratto verteva sulla posa in opera di un nuovo locale con tetto piano che
non doveva avere le caratteristiche costruttive di una terrazza. Ritenuto che
l’opera fornita dall’attrice corrispondeva a quanto concordato ed era stata
eseguita a regola d’arte, il primo giudice ha accolto la petizione e condannato
il convenuto al pagamento del saldo residuo della fattura 27 luglio 2015, pari
a fr. 36'000.-. Egli ha inoltre respinto la domanda riconvenzionale tesa al
rimborso delle spese sostenute dal convenuto per il rifacimento dell’intera
opera, la stessa fondandosi su premesse inconsistenti.
3.
L’appellante
contesta la conclusione del Pretore, secondo cui la reale e comune volontà
delle parti al momento della conclusione del contratto d’appalto fosse quella
di realizzare una copertura del nuovo locale annesso all’edificio esistente con
un semplice tetto piano. L’appellante ripropone la tesi secondo cui il nuovo
manufatto avrebbe dovuto essere coperto sì con un tetto piano ma che servisse
da terrazza. Tale caratteristica essendo assente, l’opera fornita dall’attrice
sarebbe difettosa, finanche in buona parte inservibile, di modo che nulla più
sarebbe dovuto all’attrice. Ciò avrebbe peraltro imposto il rifacimento del
manufatto da parte di un’altra ditta, causando un costo di fr. 87'479.05,
importo fatto valere in via riconvenzionale.
4.
Per difetto dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si
intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente
(espressamente o per atti concludenti). Dev’essere ritenuta difettosa
quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al
contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di
accordo - espresso o tacito - tra di esse o che il committente in buona fede
poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 131 III
145.
consid. 3 e 4; 114 II 244, consid. 5/a/aa; Gauch,
Der Werkvertrag, 6a ed., n. 1356 segg.). Non bisogna limitarsi a
quanto formulato espressamente dalle parti, ma occorre ricercare, sulla base
delle regole generali di interpretazione, quello che esse hanno voluto nel caso
concreto. Quanto alle caratteristiche che il committente può in buona fede
attendersi, esse riguardano, tra l’altro, le proprietà necessarie o usuali per
l’utilizzo pattuito dell’opera (Chaix,
Commentaire romand, n. 5 ad art. 368 CO; Gauch,
op. cit. n. 1406 segg.). In linea di principio, l’opera deve soddisfare i
requisiti tecnici e lo scopo per cui è stata pensata dal committente. Se
intende utilizzare l'opera per uno scopo insolito, il committente deve
informare l'appaltatore (sentenze del Tribunale federale 4A-173/2014 del 10
giugno 2014, 4A-428/2007 del 2 dicembre 2008, 4C.130/2006 del 8 maggio 2007
consid. 3.1, C.211/1987 del 27 giugno 1988, consid. 3, in SJ 1989 p. 309). Non
ha invece tale obbligo se l'uso previsto è abituale; l'opera deve allora
corrispondere almeno alle regole dell’arte riconosciute o a uno standard
equivalente (sentenza del Tribunale federale 4C.130/2006 del 8 maggio 2007
consid. 3.1 con riferimenti; Gauch,
op. cit., n. 1406 segg.).
5.
Nel seguito occorre
dapprima esaminare le censure dell’appellante agli accertamenti di fatto
contenuti nella decisione impugnata.
5.1
Il primo giudice ha dapprima
evidenziato che il convenuto, di formazione e professione ingegnere, oltre ad
avere compilato la domanda di costruzione e allestito i piani allegati alla
stessa (doc. D), nell’ambito del cantiere oggetto di causa aveva pure svolto il
ruolo di progettista e di direzione lavori. Tali accertamenti non sono rimessi
in discussione e sono pertanto assodati.
5.2
Il Pretore ha
quindi accertato che nella domanda di costruzione 16 luglio 2013, a differenza
di quella introdotta successivamente il 5 dicembre 2016 e concernente il
rifacimento dell’opera, AP 1 aveva tralasciato ogni indicazione riguardante la
copertura del nuovo locale da edificare. Anche i piani allegati alla stessa non
contenevano alcuna specificazione riguardo alla natura e alla destinazione
della copertura del nuovo locale (doc. D), mentre quelli allestiti per la
seconda domanda di costruzione del 2016 qualificavano espressamente tale
struttura come “terrazza” (doc. T).
A dire dell’appellante, l’aggiunta
della dicitura “terrazza” nella seconda domanda di costruzione e nei
relativi piani costituirebbe una “reazione naturale” per evitare di
ripetere le discussioni avute con l’attrice in relazione all’opera fornita. La
sola assenza di specificazione nella prima domanda di costruzione non sarebbe
pertanto sufficiente per escludere che il tetto dovesse fungere da terrazza. Il
Pretore avrebbe piuttosto dovuto considerare l’identità dei piani annessi alla
prima e alla seconda domanda di costruzione da cui era possibile evincere che
la copertura del nuovo manufatto avrebbe dovuto fungere da terrazza, in
entrambi essendovi disegnati delle fioriere, una portafinestra e un parapetto. Così
argomentando l’appellante si limita a proporre una soggettiva interpretazione
dei fatti e una personale valutazione delle risultanze istruttorie, senza spiegare
i motivi per cui l’accertamento pretorile sarebbe errato e con ciò da riformare,
di modo che la censura si rivela irricevibile per carente motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC). Sia come sia, la stessa è comunque infondata. Dalla circostanza
che il convenuto aveva tralasciato ogni indicazione riguardante la copertura
del nuovo locale è lecito dedurne che al momento dell’inoltro della domanda di
costruzione egli ancora non aveva deciso nulla in relazione alla destinazione
della copertura, tanto più che egli a quel momento nemmeno aveva spiegato il
progetto in una relazione tecnica come invece è usuale fare.
5.3
L’appellante contesta poi
l’accertamento del Pretore, secondo cui il convenuto non aveva consegnato i
piani allegati alla domanda di costruzione doc. D. La censura è infondata. Agli
atti non vi è infatti alcuna prova a sostegno di tale allegazione, non bastando
al riguardo il fatto di averli “sottoposti” all’altra concorrente
nell’ambito dell’aggiudicazione dei lavori. Del resto se così fosse, non si
capisce il motivo per cui nel piano di dettaglio doc. U e nello schizzo in calce
al preventivo doc. F l’attrice abbia previsto delle misure differenti rispetto
a quelle desumibili dai piani allegati alla domanda di costruzione doc. D. Ne
deriva che contrariamente a quanto reputa l’appellante, dal fatto che in tali
piani fossero disegnate delle fioriere, il parapetto e una portafinestra nulla
può essere dedotto.
5.4
Con riferimento alla fase
successiva il Pretore ha poi accertato che l’aggiudicazione dell’appalto
all’attrice era stata preceduta dall’invio al convenuto dell’offerta 21 maggio
2014.
(doc. G), seguita da quella aggiornata del 1° luglio 2014 (doc. H, plico
doc. 3), accettata dal convenuto con messaggio di posta elettronica 2 luglio
2014.
delle 14.10 (doc. M), a cui ha fatto seguito l’email del 29 luglio 2014,
con cui l’appaltatrice ha inviato a AP 1 il piano “stratigrafia tetto” da
lei allestito (doc. M e doc. U). Ritenuto che in tali scambi e nei documenti
annessi le parti non avevano mai menzionato la locuzione “terrazza” per
descrivere la destinazione della copertura, il primo giudice ne ha dedotto che
l’offerta dell’attrice (doc. H) prevedeva una copertura piana che non doveva
adempiere a tale scopo. Tale conclusione era altresì rafforzata dal referto del
perito giudiziario, il quale, sulla base dei documenti agli atti, aveva
confermato che l’offerta allestita da AO 1 (doc. H) consisteva nella
realizzazione di una superficie piana isolata termicamente e impermeabilizzata
che non doveva fungere da terrazza. Il primo giudice ha altresì accertato che
il convenuto, di formazione e professione ingegnere, aveva accettato tale
offerta e il piano (doc. U) senza eccepire alcunché. A dire dell’appellante,
l’accettazione dell’offerta e del piano “stratigrafia tetto” allestiti
dall’attrice non avrebbe alcuna rilevanza nel caso concreto. A suo dire, incombeva
infatti all’attrice quale specialista del ramo “intervenire affinché l’opera
fosse conforme alle sue disposizioni” (appello, pag. 12). Così argomentando
l’appellante, ancora una volta, omette
completamente di confrontarsi con l’accertamento del primo giudice, limitandosi
a contrapporre una personale e soggettiva deduzione, di modo che al riguardo la
censura si rivela irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La
stessa è comunque infondata. Agli atti non vi è alcun elemento oggettivo che
permetta di ritenere che il convenuto avesse dato chiare disposizioni
all’appaltatrice in merito alla fruibilità del tetto piano.
5.5
Il
Pretore ha altresì rilevato che a fronte delle dichiarazioni del teste __________
C__________, il quale aveva confermato che il convenuto ancora al momento in
cui bisognava determinare il tipo di intervento da eseguire per sistemare il
problema delle fessurazioni nell’ottobre 2014 aveva spiegato che la struttura
prevista doveva essere accessibile “solo per andare a bagnare i fiori”,
anche l’unico messaggio di posta elettronica del 10 giugno 2014 presente agli
atti in cui il convenuto aveva usato la locuzione “terrazza” (doc. M,
pag. 2 e 3) non era sufficiente per potere ammettere che la reale e comune
volontà delle parti fosse quella di destinare il tetto piano a terrazza, tanto
più che lo scopo di tale comunicazione era riferito all’aggiunta di una seconda
cassetta raccogli acqua e non all’utilizzo del tetto. L’appellante critica
questa deduzione limitandosi ad addurre apoditticamente che “proprio
l’aggiunta di una cassetta raccogli acqua dimostra la volontà di eseguire una
terrazza, in quanto la stessa, contrariamente al tetto piano, non deve
permettere il ristagno dell’acqua” (appello, pag. 14), in dispregio dei
presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC e senza alcun riscontro
probatorio, mancando agli atti qualsiasi elemento oggettivo atto a suffragare
tale tesi. Che su un tetto piano il ristagno dell’acqua non crei alcun problema
è del resto poco verosimile. In ogni caso il citato messaggio di posta
elettronica del 10 giugno 2014 è antecedente all’offerta definitiva del 1°
luglio 2014 in cui alla voce “tetto” per il nuovo edificio viene
indicato “…per l’orditura di tetto piano”, senza alcuna modifica
rispetto all’offerta precedente del 21 maggio 2014 (doc. G). Questo preventivo
è poi stato accettato dal convenuto con email del giorno successivo senza
alcuna riserva o osservazione di sorta (doc. M). Non soccorre l’appellante
nemmeno il rinvio ai suoi scritti dei mesi di marzo, aprile e settembre 2015
(doc. N, O), con i quali ha segnalato all’attrice l’asserito difetto di non
fruibilità del tetto come terrazza, gli stessi essendo successivi alla consegna
dell’opera, quando i rapporti tra le parti erano già incrinati.
Nemmeno
è possibile seguire l’appellante laddove ha preteso che il teste __________ C__________
sarebbe stato in ogni caso inattendibile, le sue dichiarazioni essendo
inveritiere ed essendo stato incaricato dall’attrice, con la quale vanterebbe
una collaborazione pluriennale. La censura - irricevibile per carente
motivazione, il convenuto omettendo di indicare le circostanze dalle quali
dedurre l’asserita compiacenza del teste e la non veridicità delle sue
dichiarazioni – deve essere disattesa, agli atti non essendoci alcun riscontro
che permetta di trarre una simile conclusione e il fatto di vantare una
pluriennale collaborazione con l’attrice, in assenza di incoerenze o
contraddizioni nel suo resoconto, non è tale da inficiarne la credibilità. Nemmeno
il fatto che l’attrice abbia “situato il presunto e contestato cambiamento
di rotta del signor AP 1 mesi e mesi prima di quanto indicato dal teste”
(appello, pag. 18) è sufficiente per minare l’attendibilità del teste, tanto
più che la sua dichiarazione di essere stato ricontattato dal convenuto solo
nel mese di giugno 2015 per vedere come procedere per eseguire una terrazza è
confermata dallo scambio di corrispondenza agli atti (plico doc. 3).
Ne
discende che l’accertamento del Pretore, secondo cui ancora al momento in cui
bisognava determinare il tipo di intervento da eseguire per sistemare il
problema delle fessurazioni nell’ottobre 2014 l’intenzione del convenuto era
quella di coprire il nuovo locale con un tetto piano che non doveva fungere da
terrazza, merita conferma.
5.6
Sulla
base di tali accertamenti la conclusione del Pretore, secondo cui la comune e
reale volontà delle parti al momento della conclusione del contratto verteva
sull’edificazione di un nuovo locale con tetto piano che non doveva avere le
caratteristiche costruttive di una terrazza, merita conferma.
6.
Si
rileva a titolo abbondanziale che la copertura di un edificio con un tetto
piano non significa automaticamente che esso venga adibito a terrazza.
Trattandosi di un uso insolito, spettava in ogni caso al committente informare
l’appaltatrice con chiare e precise indicazioni sulla destinazione della
copertura, ciò che in concreto egli ha tuttavia omesso di fare. Anche se per
ipotesi si volesse dare per assodata la consegna all’appaltatrice dei piani
annessi alla domanda di costruzione (doc. D), dal fatto che vi fossero
disegnati delle fioriere, un parapetto o una portafinestra non può essere
dedotto alcunché a favore del convenuto. I menzionati piani, in scala 1:100,
sono infatti dei piani di massima finalizzati all’ottenimento della
licenza edilizia che per loro natura vengono poi aggiornati e dettagliati a
dipendenza dell’evolversi del progetto. Ma anche la circostanza che in fase di
esecuzione nell’edificio esistente fosse già presente una porta finestra,
rispettivamente fosse stato predisposto l’allacciamento per un rubinetto e per
una presa elettrica, non soccorre l’appellante. Quest’ultimo, di formazione e di professione
ingegnere, oltre che committente, si è infatti anche assunto il ruolo di
progettista e di direttore dei lavori, sobbarcandosi pertanto anche le relative
responsabilità. Spettava a lui dare chiare e precise indicazioni
all’appaltatrice sulla destinazione della copertura, sia in fase progettuale,
sia in fase esecutiva, ciò che non ha fatto. Non risulta che egli abbia
allestito una relazione tecnica o dei piani esecutivi di dettaglio. Egli ha al
contrario accettato il preventivo (doc. H) e il piano “stratigrafia tetto”
(doc. U), come visto riferiti alla realizzazione di un tetto piano e non di una
terrazza, senza eccepire alcunché. Nemmeno in fase esecutiva risulta che nella
sua funzione di direttore dei lavori l’appellante sia intervenuto nei confronti
dell’attrice, segnalandole dubbi in merito alla destinazione della copertura
del nuovo locale. È solo al termine dei lavori, dopo che l’opera era già stata
fornita, che il convenuto ha segnalato all’appaltatrice, con scritti di marzo e
aprile 2015, che il tetto piano era difettoso siccome non fruibile come
terrazza (doc. N). In tali circostanze spettava a AP 1 dare chiare e precise
indicazioni sulla destinazione del tetto e, viste la sua responsabilità e la
sua competenza, non poteva in buona fede attendersi che la copertura avesse
pure le caratteristiche di una terrazza calpestabile.
7.
In definitiva se ne
deve concludere che l’opera fornita dall’attrice corrispondeva a quella oggetto
del contratto d’appalto, ossia a una copertura con un tetto piano che non
doveva servire da terrazza. Essendo stata eseguita a regola d’arte (teste __________
M__________, verbale 22 ottobre 2018, pag. 5) l’attrice ha diritto al saldo
della fattura 27 luglio 2015 di fr. 36'000.- (doc. R). Ne segue che in tali
circostanze non è necessario esaminare le censure d’appello relative alla
domanda riconvenzionale, volta al rimborso delle spese sostenute per i lavori
di rifacimento dell’intera opera da parte di un’altra ditta.
8.
Ne discende che
l’appello presentato dal convenuto deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese processuali
e le ripetibili della procedura d’appello, determinate sulla base di un valore
litigioso di fr. 87'479.05 (art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza (art.
106.
CPC).
9.
Il valore di causa dell’azione
principale e della domanda riconvenzionale supera la soglia di fr. 30'000.-
prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 23 giugno
2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 4 giugno 2021 della Pretura di Mendrisio-Nord, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 7'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 4'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio – Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).