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Decisione

12.2021.106

Appalto - difetto dell'opera

18 luglio 2022Italiano20 min

definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________32 dell’UE di __________.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.106

Lugano

18 luglio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.21 della Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 19 ottobre 2017 da

AO

1

patrocinata dall’avv. dott.

PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 36'225.70 oltre interessi

al 5% dal 19 agosto 2016 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. __________32 dell’UE di Mendrisio;

domanda avversata dal

convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e con azione

riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al versamento di fr.

87'479.05.- oltre interessi e accessori, a cui l’attrice si è integralmente opposta;

richieste sulle quali il

Pretore ha statuito con sentenza 4 giugno 2021, con cui ha accolto parzialmente

la petizione limitatamente all’importo di fr. 36'000.-, rigettando

definitivamente per tale ammontare l’opposizione interposta al PE menzionato, e

respinto la domanda riconvenzionale;

appellante il

convenuto con appello 23 giugno 2021 con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato, nel senso di respingere la petizione e accogliere integralmente

l’azione riconvenzionale, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di

primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 11

settembre 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Il 16 luglio 2013 AP 1, in

veste di istante e progettista, ha inoltrato una domanda di costruzione

concernente la riattazione e l’ampliamento della casa d’abitazione sita al

mappale n. __________ RFD di __________ (doc. D). La licenza edilizia è stata

rilasciata il 7 ottobre 2013 (plico doc. 3). AP 1, quale committente, ha quindi

incaricato la società AO 1 (attiva nel campo della carpenteria in legno, della copertura

tetti e della lattoneria) di eseguire le opere di rifacimento del tetto

dell’edificio esistente e le opere di ampliamento, consistenti nell’aggiunta di

un nuovo locale al piano terreno (doc. D). Nell’occasione il committente, dopo

avere ricevuto un primo preventivo in data 7 gennaio 2014 (doc. F), rielaborato

il 21 maggio 2014 (doc. G), con messaggio di posta elettronica del 2 luglio

2014 (ore 14.10) ha per finire accettato l’ultima offerta di data 1° luglio

2014 (doc. H, plico doc. M). Il 29 luglio 2014 AO 1 ha trasmesso al committente

Fatti

i piani “stratigrafia tetto” (doc. M e U).

B. A seguito del

manifestarsi di fessurazioni nel soffitto in cartongesso del nuovo locale e per

accertarne le cause, l’appaltatrice nel corso del mese di ottobre 2014 si è

rivolta alla ditta T__________ SA, la quale ha fatto una proposta di

intervento, eseguita da AO 1 nel corso del mese di novembre 2014 (risposta e

domanda riconvenzionale, pag. 9; replica e risposta riconvenzionale, pag. 2).

C. Il 27 luglio 2015 AO

1 ha emesso a carico del committente una fattura per le opere fornite che,

dedotti gli acconti già versati, evidenziava un saldo di fr. 36'000.- (doc. R).

Con precetto esecutivo n. __________32 dell’UE di Mendrisio AO 1 ha escusso AP

1 per l’incasso dell’importo complessivo di fr. 36'225.70, indicando come

titolo di credito la fattura menzionata. Quest’ultimo ha interposto tempestiva

opposizione (doc. S).

D. Il 5 dicembre 2016 AP

1, in qualità di istante e progettista, ha inoltrato una nuova domanda di

costruzione concernente il “rifacimento ampliamento al piano terreno” della

casa d’abitazione sita al mappale n. __________ RFD di __________ (doc. T).

Dopo il rilascio della licenza edilizia la ditta __________ SA ha eseguito i

relativi lavori, fatturandone il costo a AP 1 (doc. 8).

E. Con petizione 19

ottobre 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio - Nord, per ottenere la sua condanna al pagamento di

fr. 36'225.70 oltre interessi al 5% dal 19 agosto 2016 nonché il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________32 dell’UE di __________.

In estrema sintesi l’attrice, ritenendo di avere correttamente adempiuto al

contratto, ha preteso l’integrale pagamento della fattura relativa ai suoi interventi.

Essa ha addotto che l’incarico ricevuto prevedeva la copertura del nuovo locale

annesso a quello esistente con un tetto piano. Solo a opera terminata il

committente avrebbe eccepito che la copertura avrebbe dovuto essere adibita a

terrazza. Quest’ultimo non le avrebbe messo a disposizione i piani allegati

alla domanda di costruzione (doc. D) né l’avrebbe resa attenta, nella sua veste

di progettista e direttore lavori, che le offerte e “il piano stratigrafia

tetto” da lei allestiti non erano conformi con quanto pattuito. Nemmeno in

fase di esecuzione il committente avrebbe mai segnalato l’asserita difformità

dell’opera.

F. Con risposta 19

dicembre 2017 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione,

osservando che egli avrebbe fin da subito indicato che il tetto del nuovo

locale avrebbe dovuto fungere da terrazza e avrebbe consegnato all’attrice i

piani allegati alla domanda di costruzione durante un incontro avvenuto il 5

giugno 2014. Egli ha altresì evidenziato che non gli incombeva alcun obbligo di

verifica delle offerte e del piano allestiti dall’attrice, quest’ultima essendo

una professionista del ramo. Egli non aveva né gli strumenti né le conoscenze

che gli avrebbero permesso, durante l’esecuzione dell’opera, di rilevare la non

conformità al progetto. L’attrice avrebbe fornito un’opera difettosa, in buona

parte inservibile, che avrebbe imposto il rifacimento della stessa, per un

costo imputabile all’attrice di fr. 87'479.05. Importo quest’ultimo fatto

valere con la domanda riconvenzionale.

G. Con replica e

risposta riconvenzionale 30 gennaio 2018 AO 1 ha confermato le sue domande e ha

postulato la reiezione dell’azione riconvenzionale, contestando qualsiasi

responsabilità, l’opera fornita essendo conforme a quanto pattuito. Nei

successivi scambi di allegati le parti si sono riconfermate nelle rispettive

argomentazioni.

H. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con sentenza 4 giugno 2021 qui impugnata, ha parzialmente accolto la

petizione, condannando AP 1 al pagamento di fr. 36'000.- oltre interessi al 5%

dal 2 settembre 2016 in favore di AO 1 e rigettando per tale importo

l’opposizione interposta al PE n. __________32 dell’UE di Mendrisio, e ha

respinto l’azione riconvenzionale.

I. Con appello 23

giugno 2021 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso

di respingere la petizione e di accogliere l’azione riconvenzionale, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 11 settembre

2021 l’attrice si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e

ripetibili di appello.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308 CPC prevede che

sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima

istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una

controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così

esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il

termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), è tempestivo.

Pure tempestiva è la risposta all’appello, inoltrata entro il termine di 30

giorni dalla sua notificazione ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

Considerandi

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato che

la reale e concorde volontà delle parti al momento della conclusione del

contratto verteva sulla posa in opera di un nuovo locale con tetto piano che

non doveva avere le caratteristiche costruttive di una terrazza. Ritenuto che

l’opera fornita dall’attrice corrispondeva a quanto concordato ed era stata

eseguita a regola d’arte, il primo giudice ha accolto la petizione e condannato

il convenuto al pagamento del saldo residuo della fattura 27 luglio 2015, pari

a fr. 36'000.-. Egli ha inoltre respinto la domanda riconvenzionale tesa al

rimborso delle spese sostenute dal convenuto per il rifacimento dell’intera

opera, la stessa fondandosi su premesse inconsistenti.

3.

L’appellante

contesta la conclusione del Pretore, secondo cui la reale e comune volontà

delle parti al momento della conclusione del contratto d’appalto fosse quella

di realizzare una copertura del nuovo locale annesso all’edificio esistente con

un semplice tetto piano. L’appellante ripropone la tesi secondo cui il nuovo

manufatto avrebbe dovuto essere coperto sì con un tetto piano ma che servisse

da terrazza. Tale caratteristica essendo assente, l’opera fornita dall’attrice

sarebbe difettosa, finanche in buona parte inservibile, di modo che nulla più

sarebbe dovuto all’attrice. Ciò avrebbe peraltro imposto il rifacimento del

manufatto da parte di un’altra ditta, causando un costo di fr. 87'479.05,

importo fatto valere in via riconvenzionale.

4.

Per difetto dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si

intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente

(espressamente o per atti concludenti). Dev’essere ritenuta difettosa

quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al

contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di

accordo - espresso o tacito - tra di esse o che il committente in buona fede

poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 131 III

145.

consid. 3 e 4; 114 II 244, consid. 5/a/aa; Gauch,

Der Werkvertrag, 6a ed., n. 1356 segg.). Non bisogna limitarsi a

quanto formulato espressamente dalle parti, ma occorre ricercare, sulla base

delle regole generali di interpretazione, quello che esse hanno voluto nel caso

concreto. Quanto alle caratteristiche che il committente può in buona fede

attendersi, esse riguardano, tra l’altro, le proprietà necessarie o usuali per

l’utilizzo pattuito dell’opera (Chaix,

Commentaire romand, n. 5 ad art. 368 CO; Gauch,

op. cit. n. 1406 segg.). In linea di principio, l’opera deve soddisfare i

requisiti tecnici e lo scopo per cui è stata pensata dal committente. Se

intende utilizzare l'opera per uno scopo insolito, il committente deve

informare l'appaltatore (sentenze del Tribunale federale 4A-173/2014 del 10

giugno 2014, 4A-428/2007 del 2 dicembre 2008, 4C.130/2006 del 8 maggio 2007

consid. 3.1, C.211/1987 del 27 giugno 1988, consid. 3, in SJ 1989 p. 309). Non

ha invece tale obbligo se l'uso previsto è abituale; l'opera deve allora

corrispondere almeno alle regole dell’arte riconosciute o a uno standard

equivalente (sentenza del Tribunale federale 4C.130/2006 del 8 maggio 2007

consid. 3.1 con riferimenti; Gauch,

op. cit., n. 1406 segg.).

5.

Nel seguito occorre

dapprima esaminare le censure dell’appellante agli accertamenti di fatto

contenuti nella decisione impugnata.

5.1

Il primo giudice ha dapprima

evidenziato che il convenuto, di formazione e professione ingegnere, oltre ad

avere compilato la domanda di costruzione e allestito i piani allegati alla

stessa (doc. D), nell’ambito del cantiere oggetto di causa aveva pure svolto il

ruolo di progettista e di direzione lavori. Tali accertamenti non sono rimessi

in discussione e sono pertanto assodati.

5.2

Il Pretore ha

quindi accertato che nella domanda di costruzione 16 luglio 2013, a differenza

di quella introdotta successivamente il 5 dicembre 2016 e concernente il

rifacimento dell’opera, AP 1 aveva tralasciato ogni indicazione riguardante la

copertura del nuovo locale da edificare. Anche i piani allegati alla stessa non

contenevano alcuna specificazione riguardo alla natura e alla destinazione

della copertura del nuovo locale (doc. D), mentre quelli allestiti per la

seconda domanda di costruzione del 2016 qualificavano espressamente tale

struttura come “terrazza” (doc. T).

A dire dell’appellante, l’aggiunta

della dicitura “terrazza” nella seconda domanda di costruzione e nei

relativi piani costituirebbe una “reazione naturale” per evitare di

ripetere le discussioni avute con l’attrice in relazione all’opera fornita. La

sola assenza di specificazione nella prima domanda di costruzione non sarebbe

pertanto sufficiente per escludere che il tetto dovesse fungere da terrazza. Il

Pretore avrebbe piuttosto dovuto considerare l’identità dei piani annessi alla

prima e alla seconda domanda di costruzione da cui era possibile evincere che

la copertura del nuovo manufatto avrebbe dovuto fungere da terrazza, in

entrambi essendovi disegnati delle fioriere, una portafinestra e un parapetto. Così

argomentando l’appellante si limita a proporre una soggettiva interpretazione

dei fatti e una personale valutazione delle risultanze istruttorie, senza spiegare

i motivi per cui l’accertamento pretorile sarebbe errato e con ciò da riformare,

di modo che la censura si rivela irricevibile per carente motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC). Sia come sia, la stessa è comunque infondata. Dalla circostanza

che il convenuto aveva tralasciato ogni indicazione riguardante la copertura

del nuovo locale è lecito dedurne che al momento dell’inoltro della domanda di

costruzione egli ancora non aveva deciso nulla in relazione alla destinazione

della copertura, tanto più che egli a quel momento nemmeno aveva spiegato il

progetto in una relazione tecnica come invece è usuale fare.

5.3

L’appellante contesta poi

l’accertamento del Pretore, secondo cui il convenuto non aveva consegnato i

piani allegati alla domanda di costruzione doc. D. La censura è infondata. Agli

atti non vi è infatti alcuna prova a sostegno di tale allegazione, non bastando

al riguardo il fatto di averli “sottoposti” all’altra concorrente

nell’ambito dell’aggiudicazione dei lavori. Del resto se così fosse, non si

capisce il motivo per cui nel piano di dettaglio doc. U e nello schizzo in calce

al preventivo doc. F l’attrice abbia previsto delle misure differenti rispetto

a quelle desumibili dai piani allegati alla domanda di costruzione doc. D. Ne

deriva che contrariamente a quanto reputa l’appellante, dal fatto che in tali

piani fossero disegnate delle fioriere, il parapetto e una portafinestra nulla

può essere dedotto.

5.4

Con riferimento alla fase

successiva il Pretore ha poi accertato che l’aggiudicazione dell’appalto

all’attrice era stata preceduta dall’invio al convenuto dell’offerta 21 maggio

2014.

(doc. G), seguita da quella aggiornata del 1° luglio 2014 (doc. H, plico

doc. 3), accettata dal convenuto con messaggio di posta elettronica 2 luglio

2014.

delle 14.10 (doc. M), a cui ha fatto seguito l’email del 29 luglio 2014,

con cui l’appaltatrice ha inviato a AP 1 il piano “stratigrafia tetto” da

lei allestito (doc. M e doc. U). Ritenuto che in tali scambi e nei documenti

annessi le parti non avevano mai menzionato la locuzione “terrazza” per

descrivere la destinazione della copertura, il primo giudice ne ha dedotto che

l’offerta dell’attrice (doc. H) prevedeva una copertura piana che non doveva

adempiere a tale scopo. Tale conclusione era altresì rafforzata dal referto del

perito giudiziario, il quale, sulla base dei documenti agli atti, aveva

confermato che l’offerta allestita da AO 1 (doc. H) consisteva nella

realizzazione di una superficie piana isolata termicamente e impermeabilizzata

che non doveva fungere da terrazza. Il primo giudice ha altresì accertato che

il convenuto, di formazione e professione ingegnere, aveva accettato tale

offerta e il piano (doc. U) senza eccepire alcunché. A dire dell’appellante,

l’accettazione dell’offerta e del piano “stratigrafia tetto” allestiti

dall’attrice non avrebbe alcuna rilevanza nel caso concreto. A suo dire, incombeva

infatti all’attrice quale specialista del ramo “intervenire affinché l’opera

fosse conforme alle sue disposizioni” (appello, pag. 12). Così argomentando

l’appellante, ancora una volta, omette

completamente di confrontarsi con l’accertamento del primo giudice, limitandosi

a contrapporre una personale e soggettiva deduzione, di modo che al riguardo la

censura si rivela irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La

stessa è comunque infondata. Agli atti non vi è alcun elemento oggettivo che

permetta di ritenere che il convenuto avesse dato chiare disposizioni

all’appaltatrice in merito alla fruibilità del tetto piano.

5.5

Il

Pretore ha altresì rilevato che a fronte delle dichiarazioni del teste __________

C__________, il quale aveva confermato che il convenuto ancora al momento in

cui bisognava determinare il tipo di intervento da eseguire per sistemare il

problema delle fessurazioni nell’ottobre 2014 aveva spiegato che la struttura

prevista doveva essere accessibile “solo per andare a bagnare i fiori”,

anche l’unico messaggio di posta elettronica del 10 giugno 2014 presente agli

atti in cui il convenuto aveva usato la locuzione “terrazza” (doc. M,

pag. 2 e 3) non era sufficiente per potere ammettere che la reale e comune

volontà delle parti fosse quella di destinare il tetto piano a terrazza, tanto

più che lo scopo di tale comunicazione era riferito all’aggiunta di una seconda

cassetta raccogli acqua e non all’utilizzo del tetto. L’appellante critica

questa deduzione limitandosi ad addurre apoditticamente che “proprio

l’aggiunta di una cassetta raccogli acqua dimostra la volontà di eseguire una

terrazza, in quanto la stessa, contrariamente al tetto piano, non deve

permettere il ristagno dell’acqua” (appello, pag. 14), in dispregio dei

presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC e senza alcun riscontro

probatorio, mancando agli atti qualsiasi elemento oggettivo atto a suffragare

tale tesi. Che su un tetto piano il ristagno dell’acqua non crei alcun problema

è del resto poco verosimile. In ogni caso il citato messaggio di posta

elettronica del 10 giugno 2014 è antecedente all’offerta definitiva del 1°

luglio 2014 in cui alla voce “tetto” per il nuovo edificio viene

indicato “…per l’orditura di tetto piano”, senza alcuna modifica

rispetto all’offerta precedente del 21 maggio 2014 (doc. G). Questo preventivo

è poi stato accettato dal convenuto con email del giorno successivo senza

alcuna riserva o osservazione di sorta (doc. M). Non soccorre l’appellante

nemmeno il rinvio ai suoi scritti dei mesi di marzo, aprile e settembre 2015

(doc. N, O), con i quali ha segnalato all’attrice l’asserito difetto di non

fruibilità del tetto come terrazza, gli stessi essendo successivi alla consegna

dell’opera, quando i rapporti tra le parti erano già incrinati.

Nemmeno

è possibile seguire l’appellante laddove ha preteso che il teste __________ C__________

sarebbe stato in ogni caso inattendibile, le sue dichiarazioni essendo

inveritiere ed essendo stato incaricato dall’attrice, con la quale vanterebbe

una collaborazione pluriennale. La censura - irricevibile per carente

motivazione, il convenuto omettendo di indicare le circostanze dalle quali

dedurre l’asserita compiacenza del teste e la non veridicità delle sue

dichiarazioni – deve essere disattesa, agli atti non essendoci alcun riscontro

che permetta di trarre una simile conclusione e il fatto di vantare una

pluriennale collaborazione con l’attrice, in assenza di incoerenze o

contraddizioni nel suo resoconto, non è tale da inficiarne la credibilità. Nemmeno

il fatto che l’attrice abbia “situato il presunto e contestato cambiamento

di rotta del signor AP 1 mesi e mesi prima di quanto indicato dal teste”

(appello, pag. 18) è sufficiente per minare l’attendibilità del teste, tanto

più che la sua dichiarazione di essere stato ricontattato dal convenuto solo

nel mese di giugno 2015 per vedere come procedere per eseguire una terrazza è

confermata dallo scambio di corrispondenza agli atti (plico doc. 3).

Ne

discende che l’accertamento del Pretore, secondo cui ancora al momento in cui

bisognava determinare il tipo di intervento da eseguire per sistemare il

problema delle fessurazioni nell’ottobre 2014 l’intenzione del convenuto era

quella di coprire il nuovo locale con un tetto piano che non doveva fungere da

terrazza, merita conferma.

5.6

Sulla

base di tali accertamenti la conclusione del Pretore, secondo cui la comune e

reale volontà delle parti al momento della conclusione del contratto verteva

sull’edificazione di un nuovo locale con tetto piano che non doveva avere le

caratteristiche costruttive di una terrazza, merita conferma.

6.

Si

rileva a titolo abbondanziale che la copertura di un edificio con un tetto

piano non significa automaticamente che esso venga adibito a terrazza.

Trattandosi di un uso insolito, spettava in ogni caso al committente informare

l’appaltatrice con chiare e precise indicazioni sulla destinazione della

copertura, ciò che in concreto egli ha tuttavia omesso di fare. Anche se per

ipotesi si volesse dare per assodata la consegna all’appaltatrice dei piani

annessi alla domanda di costruzione (doc. D), dal fatto che vi fossero

disegnati delle fioriere, un parapetto o una portafinestra non può essere

dedotto alcunché a favore del convenuto. I menzionati piani, in scala 1:100,

sono infatti dei piani di massima finalizzati all’ottenimento della

licenza edilizia che per loro natura vengono poi aggiornati e dettagliati a

dipendenza dell’evolversi del progetto. Ma anche la circostanza che in fase di

esecuzione nell’edificio esistente fosse già presente una porta finestra,

rispettivamente fosse stato predisposto l’allacciamento per un rubinetto e per

una presa elettrica, non soccorre l’appellante. Quest’ultimo, di formazione e di professione

ingegnere, oltre che committente, si è infatti anche assunto il ruolo di

progettista e di direttore dei lavori, sobbarcandosi pertanto anche le relative

responsabilità. Spettava a lui dare chiare e precise indicazioni

all’appaltatrice sulla destinazione della copertura, sia in fase progettuale,

sia in fase esecutiva, ciò che non ha fatto. Non risulta che egli abbia

allestito una relazione tecnica o dei piani esecutivi di dettaglio. Egli ha al

contrario accettato il preventivo (doc. H) e il piano “stratigrafia tetto”

(doc. U), come visto riferiti alla realizzazione di un tetto piano e non di una

terrazza, senza eccepire alcunché. Nemmeno in fase esecutiva risulta che nella

sua funzione di direttore dei lavori l’appellante sia intervenuto nei confronti

dell’attrice, segnalandole dubbi in merito alla destinazione della copertura

del nuovo locale. È solo al termine dei lavori, dopo che l’opera era già stata

fornita, che il convenuto ha segnalato all’appaltatrice, con scritti di marzo e

aprile 2015, che il tetto piano era difettoso siccome non fruibile come

terrazza (doc. N). In tali circostanze spettava a AP 1 dare chiare e precise

indicazioni sulla destinazione del tetto e, viste la sua responsabilità e la

sua competenza, non poteva in buona fede attendersi che la copertura avesse

pure le caratteristiche di una terrazza calpestabile.

7.

In definitiva se ne

deve concludere che l’opera fornita dall’attrice corrispondeva a quella oggetto

del contratto d’appalto, ossia a una copertura con un tetto piano che non

doveva servire da terrazza. Essendo stata eseguita a regola d’arte (teste __________

M__________, verbale 22 ottobre 2018, pag. 5) l’attrice ha diritto al saldo

della fattura 27 luglio 2015 di fr. 36'000.- (doc. R). Ne segue che in tali

circostanze non è necessario esaminare le censure d’appello relative alla

domanda riconvenzionale, volta al rimborso delle spese sostenute per i lavori

di rifacimento dell’intera opera da parte di un’altra ditta.

8.

Ne discende che

l’appello presentato dal convenuto deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Le spese processuali

e le ripetibili della procedura d’appello, determinate sulla base di un valore

litigioso di fr. 87'479.05 (art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza (art.

106.

CPC).

9.

Il valore di causa dell’azione

principale e della domanda riconvenzionale supera la soglia di fr. 30'000.-

prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia

civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 23 giugno

2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 4 giugno 2021 della Pretura di Mendrisio-Nord, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 7'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 4'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio – Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).