12.2021.108
Sentenza d'appello - rettifica
19 luglio 2021Italiano5 min
parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 10 aprile 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.108
Lugano
19 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2016.401 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 novembre
2016 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
richiamata la sentenza 31
marzo 2021 di questa Camera, inc. 12.2020.59, che ha parzialmente accolto
l’appello 18 maggio 2020 di IS 1 e di conseguenza riformato la Decisione finale
10 aprile 2020 del Pretore;
statuendo ora sulla Domanda di
rettifica 2 luglio 2021 dell’appellante;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con Decisione finale
10 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto la
petizione 14 novembre 2016 con cui IS 1 chiedeva la condanna di CO 1 al
pagamento di una somma poi aumentata in replica a fr. 25'016.15 oltre interessi
(rimborso delle spese legali e amministrative sostenute nell’ambito delle
indagini aperte in Svizzera e in Italia a carico della convenuta) nonché il
rigetto definitivo, limitatamente a quell’importo, dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
che con appello 18
maggio 2020, al quale si è opposta CO 1 con risposta 3 luglio 2020, IS 1 ha
chiesto, in riforma del primo giudizio, di accogliere la petizione e di
conseguenza di condannare la convenuta a pagarle fr. 25'016.15 oltre interessi,
di rigettare in via definitiva, limitatamente al predetto importo,
l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, di porre la
tassa di giustizia e le spese a carico della convenuta e di obbligare
quest’ultima a rifonderle fr. 4'000.- a titolo di indennità per ripetibili;
che con sentenza 31
marzo 2021 questa Camera, in parziale accoglimento dell’appello, ha riformato
come segue il giudizio di prima sede:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
§ Di conseguenza AO 1
è condannata a pagare ad AP 1
fr. 7'600.- oltre interessi al 5% dal 27 aprile
2016.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, incluse quelle
della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-), sono poste per 7/10 a carico
dell’attrice e per 3/10 a carico della convenuta, a cui l’attrice rifonderà fr.
1'600.- per ripetibili.
che con domanda di
rettifica 2 luglio 2021 IS 1 ha segnalato che nel dispositivo era stato omesso
il punto concernente il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’UE di Lugano, come peraltro riconosciuto nel giudizio (consid.
10 a pag. 7);
che secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un
dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i
considerandi, il giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, interpreta o
rettifica la decisione;
che se la rettifica concerne semplici errori di
scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art.
334 cpv. 2 seconda frase CPC);
che una rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta
errori di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali
(non errori di apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della
decisione;
che nella fattispecie il dispositivo della sentenza
31 marzo 2021 di questa Camera, inc. 12.2020.59, è chiaramente incompleto,
essendo stata omessa la decisione relativa al rigetto definitivo
dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano, limitatamente
all’importo oggetto del giudizio, così come chiesto in sede di appello e come
esposto nei considerandi;
che l’omissione è palese e va considerata come un
errore di scrittura, di modo che si giustifica di non interpellare la parte
appellata;
che in virtù di quanto precede si impone la rettifica richiesta
dall’appellante;
che in esito al presente giudizio non si prelevano
spese, mentre non si pone
problema di ripetibili;
che la presente decisione può essere presa dalla
Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b
cpv. 1 lett. c cfr. 3 LOG.
Per questi motivi,
decide:
1.
Il dispositivo della sentenza 31 marzo 2021 della seconda Camera
civile del Tribunale d’appello, inc. 12.2020.59, è rettificato come segue:
Fatti
I. L’appello
18 maggio 2020 di AP 1
è
parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 10 aprile 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1.
La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di conseguenza CO 1 è
condannata a pagare ad IS 1 fr. 7'600.- oltre interessi al 5% dal 27 aprile
2016.
2.
Limitatamente
all’importo di cui al pto. 1, viene rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
3.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- e le spese, incluse quelle della procedura di
conciliazione (di fr. 1'000.-), sono poste per 7/10 a carico dell’attrice e per
3/10 a carico della convenuta, a cui l’attrice rifonderà fr. 1'600.- per
ripetibili.
Considerandi
II. [invariato]
III. [invariato]
2.
Non
si riscuotono spese giudiziarie.
3.
Notificazione a:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).