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Decisione

12.2021.108

Sentenza d'appello - rettifica

19 luglio 2021Italiano5 min

parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 10 aprile 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.108

Lugano

19 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2016.401 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 novembre

2016 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

richiamata la sentenza 31

marzo 2021 di questa Camera, inc. 12.2020.59, che ha parzialmente accolto

l’appello 18 maggio 2020 di IS 1 e di conseguenza riformato la Decisione finale

10 aprile 2020 del Pretore;

statuendo ora sulla Domanda di

rettifica 2 luglio 2021 dell’appellante;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con Decisione finale

10 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto la

petizione 14 novembre 2016 con cui IS 1 chiedeva la condanna di CO 1 al

pagamento di una somma poi aumentata in replica a fr. 25'016.15 oltre interessi

(rimborso delle spese legali e amministrative sostenute nell’ambito delle

indagini aperte in Svizzera e in Italia a carico della convenuta) nonché il

rigetto definitivo, limitatamente a quell’importo, dell’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

che con appello 18

maggio 2020, al quale si è opposta CO 1 con risposta 3 luglio 2020, IS 1 ha

chiesto, in riforma del primo giudizio, di accogliere la petizione e di

conseguenza di condannare la convenuta a pagarle fr. 25'016.15 oltre interessi,

di rigettare in via definitiva, limitatamente al predetto importo,

l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, di porre la

tassa di giustizia e le spese a carico della convenuta e di obbligare

quest’ultima a rifonderle fr. 4'000.- a titolo di indennità per ripetibili;

che con sentenza 31

marzo 2021 questa Camera, in parziale accoglimento dell’appello, ha riformato

come segue il giudizio di prima sede:

1. La petizione è parzialmente

accolta.

§ Di conseguenza AO 1

è condannata a pagare ad AP 1

fr. 7'600.- oltre interessi al 5% dal 27 aprile

2016.

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, incluse quelle

della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-), sono poste per 7/10 a carico

dell’attrice e per 3/10 a carico della convenuta, a cui l’attrice rifonderà fr.

1'600.- per ripetibili.

che con domanda di

rettifica 2 luglio 2021 IS 1 ha segnalato che nel dispositivo era stato omesso

il punto concernente il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.

__________ dell’UE di Lugano, come peraltro riconosciuto nel giudizio (consid.

10 a pag. 7);

che secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un

dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i

considerandi, il giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, interpreta o

rettifica la decisione;

che se la rettifica concerne semplici errori di

scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art.

334 cpv. 2 seconda frase CPC);

che una rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta

errori di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali

(non errori di apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della

decisione;

che nella fattispecie il dispositivo della sentenza

31 marzo 2021 di questa Camera, inc. 12.2020.59, è chiaramente incompleto,

essendo stata omessa la decisione relativa al rigetto definitivo

dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano, limitatamente

all’importo oggetto del giudizio, così come chiesto in sede di appello e come

esposto nei considerandi;

che l’omissione è palese e va considerata come un

errore di scrittura, di modo che si giustifica di non interpellare la parte

appellata;

che in virtù di quanto precede si impone la rettifica richiesta

dall’appellante;

che in esito al presente giudizio non si prelevano

spese, mentre non si pone

problema di ripetibili;

che la presente decisione può essere presa dalla

Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b

cpv. 1 lett. c cfr. 3 LOG.

Per questi motivi,

decide:

1.

Il dispositivo della sentenza 31 marzo 2021 della seconda Camera

civile del Tribunale d’appello, inc. 12.2020.59, è rettificato come segue:

Fatti

I. L’appello

18 maggio 2020 di AP 1

è

parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 10 aprile 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1.

La petizione è

parzialmente accolta.

§ Di conseguenza CO 1 è

condannata a pagare ad IS 1 fr. 7'600.- oltre interessi al 5% dal 27 aprile

2016.

2.

Limitatamente

all’importo di cui al pto. 1, viene rigettata in via definitiva l’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- e le spese, incluse quelle della procedura di

conciliazione (di fr. 1'000.-), sono poste per 7/10 a carico dell’attrice e per

3/10 a carico della convenuta, a cui l’attrice rifonderà fr. 1'600.- per

ripetibili.

Considerandi

II. [invariato]

III. [invariato]

2.

Non

si riscuotono spese giudiziarie.

3.

Notificazione a:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).