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Decisione

12.2021.109

Parte rimessasi al giudizio del tribunale - appello

24 novembre 2021Italiano7 min

I. L’appello 12 luglio 2021 di AP 1 è irricevibile.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.109

Lugano

24 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.1314 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 18 marzo 2020 da

AP

1

rappr. dagli avv. PAT 2

con cui l’istante ha

chiesto di essere autorizzata a depositare presso la Pretura gli importi di USD

29'976'859.25 e di GBP 254'395.66;

domanda alla quale PI 4,

(rappr. dagli avv. dr. PA 4, ), PI 1, , PI 3, , e PI 2, (tutti rappr. dagli avv.

PA 3 ) si sono opposti, mentre che AP 1, (rappr. dall’avv. PA 1, ) si è

rimesso al giudizio del giudice, e che il Pretore, con decisione 23 giugno 2021,

ha accolto;

appellante AP 1, con

appello 12 luglio 2021, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato

giudizio con rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei

considerandi, protestando spese e ripetibili;

mentre l'istante, con

osservazioni 12 agosto 2021, ha postulato la reiezione del gravame pure con

protesta di spese e ripetibili, ritenuto che in precedenza PI 1, PI 3 e PI 2, con

osservazioni 4 agosto 2021, e PI 4, con osservazioni 6 agosto 2021, si sono

rimessi al giudizio del tribunale;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Nell’ambito della procedura arbitrale n° __________,

relativa a una fattispecie di natura contrattuale, promossa innanzi alla London

Court of International Arbitration da PI 1, PI 3 e PI 2 nei confronti di AO 1, __________, __________, __________ e

__________, con lodo arbitrale 27 febbraio 2018 (doc. B) gli arbitri hanno tra

le altre cose condannato queste ultime parti al pagamento di USD 21’696'085.- e

di GBP 2'254'395.66.

2. A seguito di questa

pronuncia, il credito riconosciuto dagli arbitri ha

fatto oggetto di una serie di iniziative giudiziarie e non giudiziarie, che

hanno in particolare coinvolto AO 1.

Il 24 settembre 2019 PI 4,

asserendo di essere creditrice di PI 3, ha ottenuto

nei confronti di quest’ultimo il sequestro di quel credito per complessivi CHF

6'909'133.18 oltre interessi, per cui il 21 ottobre 2019 a AO 1 è stato fatto ordine

di tenere a completa ed esclusiva disposizione dell’UE il credito sequestrato

(doc. C).

Il 24 settembre 2019 (doc.

D) PI 1, PI 3 e PI 2 hanno ottenuto nei confronti di AO

1 il sequestro di quel credito per complessivi CHF 29'842'493.- oltre

interessi.

Il 18 febbraio 2020 (doc.

E) AP 1, asserendo di essere al beneficio di una cessione di credito rilasciatale

nel frattempo dal rappresentante di PI 2, ha preteso da

AO 1 il pagamento di complessivi USD 37'128'948.-. Quella cessione è tuttavia stata in seguito eccepita di falso da

PI 1, PI 3 e PI 2 (doc. F; cfr. pure doc. 5 e 6).

3. Con istanza 18 marzo

2020, promossa in procedura sommaria (art. 248 lett. e e 250 lett. a n. 6 CPC),

AO 1, per superare concretamente l’incertezza sulla persona del suo creditore

(solidale), ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo

di essere autorizzata a depositarvi USD 29'976'859.25 e GBP 254'395.66, ossia

parte degli importi, comprensivi degli interessi frattanto maturati, da lei dovuti

solidalmente in base al lodo arbitrale di cui al doc. B.

Mentre PI 4, PI 1, PI 3 e PI

3 si sono opposti all’istanza, AP 1 si è rimesso al giudizio del tribunale.

4. Con decisione 23

giugno 2021 il Pretore, per quanto qui interessa, ha accolto l’istanza di

deposito giudiziale, statuendo altresì che il decreto di sequestro di cui al

doc. C era mantenuto e automaticamente riportato sui crediti qui depositati, e

ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.-.

5. Con l’appello 12

luglio 2021 che qui ci occupa, avversato formalmente solo dall'istante con

osservazioni 12 agosto 2021 (PI 1, PI 3 e PI 2, con osservazioni 4 agosto 2021,

e PI 4, con osservazioni 6 agosto 2021, si sono invece rimessi al giudizio di

questa Camera), AP 1 ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di rinviare

gli atti al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (recte,

come risulta dalla motivazione addotta nella sua impugnativa: di riformare la

decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza), protestando spese e

ripetibili.

6. Per

l’istante, l’appello doveva già essere dichiarato irricevibile per il fatto che

in prima sede AP 1, pur avendo presentato le sue osservazioni, si era poi

semplicemente rimesso al giudizio del Pretore, senza cioè aver formalmente

chiesto la reiezione dell’istanza, da lui qui invece postulata.

A ragione. La giurisprudenza ha in effetti già avuto

modo di stabilire che dal fatto che una parte si sia rimessa al giudizio del

giudice si può perlomeno concludere che essa abbia rinunciato a rendere delle

conclusioni formali e in definitiva si sia astenuta a prendere parte alla

procedura, ciò che le impedisce in seguito di appellare, fatto salvo il caso di

un giudizio ultra petita - che qui tuttavia non ricorre -, la decisione

resa da quest’ultimo (TF 5D_14/2020 del 28 ottobre 2020 consid. 4; medesima

soluzione in II CCA 13 marzo 2019 inc. n. 12.2017.167). Tale conclusione è per

altro condivisa, sia pure con una diversa motivazione giuridica, anche dalla

dottrina (Bohnet, La qualité pour

recourir de la partie qui s’en remet à justice ou de la partie défaillante, in:

RSPC 2021 p. 250, secondo cui ciò s’imporrebbe per l’assenza del necessario

interesse degno di protezione di quella parte).

7. Ne

discende che l’appello di AP 1 deve senz’altro essere dichiarato irricevibile.

Le

spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate tenendo

conto di un valore litigioso di

USD 21’696'085.- e di GBP 2'254'395.66,

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono per contro

ripetibili alle altre terze parti toccate dal provvedimento PI 1, PI 3 e PI 2 e PI 4, che, pur avendo formulato delle

osservazioni all’appello, non si sono assolutamente espressi sulla particolare

tematica e si sono oltretutto rimessi al giudizio di questa Camera.

8. Visto

che l’appello in parola, presentato oltretutto contro una decisione adottata in

procedura sommaria, dev’essere evaso con un giudizio di non entrata nel merito

per manifesta inammissibilità, la presente decisione può essere resa dalla

scrivente Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a

n. 2 e b n. 2 LOG).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 12 luglio 2021 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di CHF 5’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà all’appellata AO 1 CHF 5’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- avv. , , ,

- avv. , , ,

- avv. dr. , , ,

- avv. , ,

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).