12.2021.109
Parte rimessasi al giudizio del tribunale - appello
24 novembre 2021Italiano7 min
I. L’appello 12 luglio 2021 di AP 1 è irricevibile.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.109
Lugano
24 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.1314 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 18 marzo 2020 da
AP
1
rappr. dagli avv. PAT 2
con cui l’istante ha
chiesto di essere autorizzata a depositare presso la Pretura gli importi di USD
29'976'859.25 e di GBP 254'395.66;
domanda alla quale PI 4,
(rappr. dagli avv. dr. PA 4, ), PI 1, , PI 3, , e PI 2, (tutti rappr. dagli avv.
PA 3 ) si sono opposti, mentre che AP 1, (rappr. dall’avv. PA 1, ) si è
rimesso al giudizio del giudice, e che il Pretore, con decisione 23 giugno 2021,
ha accolto;
appellante AP 1, con
appello 12 luglio 2021, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato
giudizio con rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei
considerandi, protestando spese e ripetibili;
mentre l'istante, con
osservazioni 12 agosto 2021, ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili, ritenuto che in precedenza PI 1, PI 3 e PI 2, con
osservazioni 4 agosto 2021, e PI 4, con osservazioni 6 agosto 2021, si sono
rimessi al giudizio del tribunale;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ambito della procedura arbitrale n° __________,
relativa a una fattispecie di natura contrattuale, promossa innanzi alla London
Court of International Arbitration da PI 1, PI 3 e PI 2 nei confronti di AO 1, __________, __________, __________ e
__________, con lodo arbitrale 27 febbraio 2018 (doc. B) gli arbitri hanno tra
le altre cose condannato queste ultime parti al pagamento di USD 21’696'085.- e
di GBP 2'254'395.66.
2. A seguito di questa
pronuncia, il credito riconosciuto dagli arbitri ha
fatto oggetto di una serie di iniziative giudiziarie e non giudiziarie, che
hanno in particolare coinvolto AO 1.
Il 24 settembre 2019 PI 4,
asserendo di essere creditrice di PI 3, ha ottenuto
nei confronti di quest’ultimo il sequestro di quel credito per complessivi CHF
6'909'133.18 oltre interessi, per cui il 21 ottobre 2019 a AO 1 è stato fatto ordine
di tenere a completa ed esclusiva disposizione dell’UE il credito sequestrato
(doc. C).
Il 24 settembre 2019 (doc.
D) PI 1, PI 3 e PI 2 hanno ottenuto nei confronti di AO
1 il sequestro di quel credito per complessivi CHF 29'842'493.- oltre
interessi.
Il 18 febbraio 2020 (doc.
E) AP 1, asserendo di essere al beneficio di una cessione di credito rilasciatale
nel frattempo dal rappresentante di PI 2, ha preteso da
AO 1 il pagamento di complessivi USD 37'128'948.-. Quella cessione è tuttavia stata in seguito eccepita di falso da
PI 1, PI 3 e PI 2 (doc. F; cfr. pure doc. 5 e 6).
3. Con istanza 18 marzo
2020, promossa in procedura sommaria (art. 248 lett. e e 250 lett. a n. 6 CPC),
AO 1, per superare concretamente l’incertezza sulla persona del suo creditore
(solidale), ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo
di essere autorizzata a depositarvi USD 29'976'859.25 e GBP 254'395.66, ossia
parte degli importi, comprensivi degli interessi frattanto maturati, da lei dovuti
solidalmente in base al lodo arbitrale di cui al doc. B.
Mentre PI 4, PI 1, PI 3 e PI
3 si sono opposti all’istanza, AP 1 si è rimesso al giudizio del tribunale.
4. Con decisione 23
giugno 2021 il Pretore, per quanto qui interessa, ha accolto l’istanza di
deposito giudiziale, statuendo altresì che il decreto di sequestro di cui al
doc. C era mantenuto e automaticamente riportato sui crediti qui depositati, e
ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 500.-.
5. Con l’appello 12
luglio 2021 che qui ci occupa, avversato formalmente solo dall'istante con
osservazioni 12 agosto 2021 (PI 1, PI 3 e PI 2, con osservazioni 4 agosto 2021,
e PI 4, con osservazioni 6 agosto 2021, si sono invece rimessi al giudizio di
questa Camera), AP 1 ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di rinviare
gli atti al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (recte,
come risulta dalla motivazione addotta nella sua impugnativa: di riformare la
decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza), protestando spese e
ripetibili.
6. Per
l’istante, l’appello doveva già essere dichiarato irricevibile per il fatto che
in prima sede AP 1, pur avendo presentato le sue osservazioni, si era poi
semplicemente rimesso al giudizio del Pretore, senza cioè aver formalmente
chiesto la reiezione dell’istanza, da lui qui invece postulata.
A ragione. La giurisprudenza ha in effetti già avuto
modo di stabilire che dal fatto che una parte si sia rimessa al giudizio del
giudice si può perlomeno concludere che essa abbia rinunciato a rendere delle
conclusioni formali e in definitiva si sia astenuta a prendere parte alla
procedura, ciò che le impedisce in seguito di appellare, fatto salvo il caso di
un giudizio ultra petita - che qui tuttavia non ricorre -, la decisione
resa da quest’ultimo (TF 5D_14/2020 del 28 ottobre 2020 consid. 4; medesima
soluzione in II CCA 13 marzo 2019 inc. n. 12.2017.167). Tale conclusione è per
altro condivisa, sia pure con una diversa motivazione giuridica, anche dalla
dottrina (Bohnet, La qualité pour
recourir de la partie qui s’en remet à justice ou de la partie défaillante, in:
RSPC 2021 p. 250, secondo cui ciò s’imporrebbe per l’assenza del necessario
interesse degno di protezione di quella parte).
7. Ne
discende che l’appello di AP 1 deve senz’altro essere dichiarato irricevibile.
Le
spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate tenendo
conto di un valore litigioso di
USD 21’696'085.- e di GBP 2'254'395.66,
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono per contro
ripetibili alle altre terze parti toccate dal provvedimento PI 1, PI 3 e PI 2 e PI 4, che, pur avendo formulato delle
osservazioni all’appello, non si sono assolutamente espressi sulla particolare
tematica e si sono oltretutto rimessi al giudizio di questa Camera.
8. Visto
che l’appello in parola, presentato oltretutto contro una decisione adottata in
procedura sommaria, dev’essere evaso con un giudizio di non entrata nel merito
per manifesta inammissibilità, la presente decisione può essere resa dalla
scrivente Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a
n. 2 e b n. 2 LOG).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 12 luglio 2021 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di CHF 5’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellata AO 1 CHF 5’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- avv. , , ,
- avv. , , ,
- avv. dr. , , ,
- avv. , ,
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).