12.2021.111
Compravendita - pagamento del prezzo
30 maggio 2022Italiano24 min
il quadro di __________ F__________ e di Euro 200'000.- per quello di __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.111
Lugano
30 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2017.166 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 25 agosto 2017 da
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
chiedente
la condanna della convenuta a consegnare l’opera di __________ S__________
denominata “E__________” al rappresentante legale di AO 1, __________, sotto la
comminatoria penale dell’art. 262 CP (recte: 292 CP) e che essa, in caso
di mancata esecuzione nei 10 giorni dopo la crescita in giudicato della
decisione, sia condannata al pagamento di una multa di fr. 1'000.- per ogni
giorno di inadempimento, nonché la sua condanna a versare all’attrice un
importo da quantificare, pari agli interessi al 5% sulla somma di Euro
120'000.- dal 23 novembre 2016 alla data della consegna dell’opera, con
protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto parzialmente con
decisione 28 giugno 2021, facendo ordine a AP 1 di consegnare l’opera di __________
S__________ denominata “E__________” al rappresentante legale dell’attrice
sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, condannando la convenuta, in caso di
mancata esecuzione nei 10 giorni dopo la crescita in giudicato della decisione
a una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento e
ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 6'000.- a carico
dell’attrice per il 24% e della convenuta per il 76%, quest’ultima condannata
anche a rifondere alla controparte
fr. 9’200.- a titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta con appello 23 luglio
2021 con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
con
risposta 7 settembre 2021 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1. A inizio 2016 AP 1 e
AO 1 hanno concordato la vendita dalla prima alla seconda di due quadri di
importanti artisti italiani e meglio dell’opera di __________ F__________ __________
spaziale “A__________” del 1963/1964 e di quella di __________ S__________
denominata “E__________” il cui anno di esecuzione era stato indicato nel 1967
(o al limite 1967/1968).
Secondo AO 1, il prezzo
del quadro di __________ F__________ era stato fissato in Euro 700'000.- e
quello del quadro di __________ S__________ in Euro 200'000.-, mentre per la venditrice
AP 1 questa ripartizione dei prezzi era fittizia ed era stata voluta da AO 1
per ragioni fiscali, allorquando in realtà il prezzo del primo era di Euro
780'000.- e quello del secondo di Euro 120'000.-.
2. Nel corso del mese
di ottobre 2016, quando il contratto non era ancora stato adempito, il dipinto
di __________ S__________ è stato oggetto di una perizia da parte dell’Archivio
__________ S__________ di __________, effettuata su richiesta dell’acquirente e
in esito alla quale ne è stata confermata l’autenticità, ma con una datazione
alla seconda metà degli anni ’70 e non al 1967/1968 come inizialmente creduto
(doc. Q).
Questa modifica
cronologica, in base anche al parere di un esperto quale A__________ D__________
della casa d’aste __________, comportava una sensibile riduzione del prezzo,
essendoci una “considerable different (recte: difference) in
price for works by S__________ from the 1960s to the ones from the 1970, in
particular from the second half of the 1970s” (doc. R).
Per AO 1, le parti
avrebbero quindi concordato di abbassare il prezzo del quadro di __________ S__________
da
Euro 200'000.- a Euro 120'000.-. Tesi non condivisa da AP 1, per la quale
invece i prezzi sarebbero sempre rimasti quelli da lei indicati (Euro 780'000.-
e Euro 120'000.-), senza variazioni di sorta.
3. Il 3 marzo 2016 AO 1
ha versato un acconto di
Euro 90'000.-, dei quali Euro 20'000.- per il quadro di __________ S__________
e Euro 70'000.- per quello di __________ F__________. Il 4 aprile 2016 ha poi
pagato altri Euro 630'000.- per il quadro di __________ F__________, il 18
maggio 2016 Euro 60'000.- per il quadro di __________ S__________ e il 23
novembre 2016 ulteriori Euro 40'000.- per quest’ultimo.
Complessivamente, secondo
la sua tesi e le causali dei versamenti bancari (doc. F-H, M), essa ha quindi
pagato
Euro 820'000.- di cui Euro 700'000.- per l’opera di __________ F__________ e
Euro 120'000.- per quella di __________ S__________.
Il 6 aprile 2016 U__________
R__________, allora collaboratore di AO 1, si è recato a __________ ove ha
potuto ritirare come concordato l’opera di __________ F__________,
consegnatagli da L__________ B__________, gallerista __________ che seguiva
l’affare in prima persona e, contrariamente al vero, si era presentata
all’acquirente come figlia della venditrice, non volendo quest’ultima avere a
che fare con mediatori o mercanti d’arte.
Per contro, nonostante AO
1 avesse sostenuto di avere interamente pagato il prezzo concordato, la sua
richiesta di entrare in possesso anche del quadro di __________ S__________ non
ha avuto alcun riscontro. AP 1, e per essa L__________ B__________, si è
infatti rifiutata di consegnare o spedire quel dipinto poiché a suo dire l’acquirente
non avrebbe versato tutto il prezzo stabilito il 24 febbraio 2016, mancando
ancora
Euro 80'000.- per raggiungere gli Euro 120'000.- pattuiti e mai consensualmente
riconsiderati.
4. In assenza di
una
possibilità di composizione bonale della disputa, con petizione 25 agosto 2017,
AO 1, esperito il tentativo di conciliazione e ottenuta la necessaria
autorizzazione ad agire, ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna alla consegna immediata a un suo
rappresentante del quadro “E__________” di __________ S__________, con la
comminatoria dell’azione penale ai sensi dell’art. 292 CP e postulando, in caso
di mancata consegna entro 10 giorni dopo la crescita in giudicato della
decisione, la fissazione di una multa disciplinare di fr. 1'000.- a carico
della convenuta per ogni giorno di ritardo, nonché rivendicando la condanna di AP
1 a versarle un importo in Euro da quantificare, pari agli interessi al 5% su
Euro 120'000.- dal 23 novembre 2016 alla data di consegna dell’opera.
5. Con risposta 22
settembre 2017 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo in sintesi
che le parti si erano accordate per un prezzo di Euro 780'000.- per il quadro
di __________ F__________ e Euro 120'000.- per quello di __________ S__________
e che queste cifre non erano mai state modificate, neppure dopo la nuova
perizia degli esperti romani. Pertanto, con i versamenti per complessivi Euro
820'000.-, la procedente avrebbe pagato interamente la prima opera,
regolarmente consegnatale, ma rimarrebbe ancora scoperta per Euro 80'000.- e
non avrebbe così fatto fronte ai suoi impegni, sicché non vi sarebbero le basi
giuridiche per ordinare una consegna. Solo a completo saldo del dovuto, la
convenuta si è dichiarata disponibile a ossequiare gli accordi. In via
sussidiaria ha sollevato la nullità parziale del contratto almeno in relazione
al quadro di __________ S__________ per l’esistenza di divergenti idee sul
prezzo.
6. Con il secondo
scambio di allegati scritti le parti si sono sostanzialmente confermate nelle
proprie domande e allegazioni, così come hanno fatto al termine
dell’istruttoria con le rispettive conclusioni.
7. Con decisione 28
giugno 2021 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione facendo ordine alla
convenuta di consegnare l’opera “__________” al rappresentante legale
dell’attrice sotto la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP e
stabilendo che in caso di mancata esecuzione nei 10 giorni dopo la crescita in
giudicato della decisione, AP 1 sarebbe stata condannata a una multa
disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno d’inadempimento.
Il primo giudice è
giunto a detto esito dopo avere accertato che la tesi della convenuta circa la
suddivisione del prezzo delle due opere sin dall’inizio e senza mutazioni nel
tempo di
Euro 780'000.- e Euro 120'000.-, convalidata dalla teste L__________ B__________
ma invalidata da A__________ L__________-F__________, non aveva spessore. In
particolare ha considerato che il quadro di __________ F__________ era stato
consegnato il 6 aprile 2016 dopo che era stata pagata l’intera somma per esso
dovuta, vale a dire
Euro 700'000.- e non Euro 780'000.-, perché gli ulteriori importi dovuti
riguardavano il quadro di __________ S__________.
Di conseguenza il Pretore
ne ha dedotto che l’oggetto litigioso si riduceva al solo quesito a sapere se
le parti avevano o meno concordato una riduzione del prezzo di quest’ultima
opera dagli Euro 200'000.- originari a Euro 120'000.-.
La questione è stata
esaminata innanzitutto considerando che il quadro in questione era stato
sottoposto a una verifica peritale nel mese di ottobre 2016 che aveva
confermato trattarsi di un originale ma dipinto nella seconda metà degli anni
’70 e non in quella degli anni ’60 e che era dimostrato dai doc. Q e R, come
pure dalla dichiarazione resa da A__________ D__________, che il valore del
quadro era maggiore se risalente agli anni ’60 e minore se successivo. In
seguito il Pretore ha affrontato la testimonianza di L__________ B__________
secondo la quale il prezzo del quadro di __________ S__________ non era stato
ridotto da
Euro 200'000.- a Euro 120'000.- ma era sempre stato di
Euro 120'000.-, giudicandola essere inconsistente perché ella, posta a
confronto con il doc. L, sul quale quest’ultimo l’importo era stato messo nero
su bianco e che risaliva sicuramente a dopo l’ottobre 2016, ossia a dopo il
riconoscimento della nuova datazione ivi espressamente menzionata, aveva
confermato la propria firma. Sulla stessa linea ha poi vagliato le dichiarazioni
dei testi A__________ S__________ e R__________ M__________ giungendo alla
medesima conclusione di inaffidabilità. Il primo perché non risultava avesse
avuto un ruolo nella vicenda per quanto riguardava il tema della negoziazione
del prezzo; inoltre il tema della “fattura di comodo” non aveva alcuno
spessore, ritenuto che il quadro di __________ F__________ era stato consegnato
all’attrice una volta ricevuti Euro 700'000.- e non Euro 780'000.- a
dimostrazione che il primo prezzo era quello pattuito, non il secondo. R__________
M__________ non è stato giudicato affidabile per il suo interesse manifesto
nella vertenza, avendo egli versato alla convenuta i soldi che essa pretende
dall’attrice e perché aveva riferito di un tentativo di pagamento da parte dell’acquirente
con dei traveller chèques nulli (falsi) che però nemmeno erano stati prodotti
agli atti così come non lo erano stati dei documenti attestanti il rifiuto del
loro incasso da parte delle banche.
In tal modo, per il primo
giudice, le richieste di giudizio 1.1. e 1.2. erano fondate e meritavano
accoglimento. Per contro la richiesta 1.3. è stata respinta poiché, pur essendo
corretto che la convenuta aveva incassato il prezzo di compravendita il 23
novembre 2016 ma non aveva consegnato il quadro di __________ S__________ e pur
avendo essa avuto la possibilità quindi di presentare un’azione di risarcimento
del danno causato dal ritardato adempimento, l’attrice non ha fatto valere
alcunché. Restava in discussione quindi, per il giudice, solo la sua pretesa di
incassare un interesse moratorio sul prezzo pagato alla convenuta, che è stata
tuttavia ritenuta priva di fondamento giuridico, essendo ella stata chiamata a
fornire una prestazione reale.
Fatti
8. Con appello 23
luglio 2021, avversato dalla resistente con risposta 7 settembre 2021, la
convenuta si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso
di respingere integralmente la petizione. A suo dire, il Pretore avrebbe
commesso errori nella valutazione delle prove che avrebbero viziato
l’accertamento dei fatti a favore della, infondata e non dimostrata, tesi
attorea e a discapito di quella, corretta, della convenuta.
In particolare,
nonostante
le prove assunte lo smentirebbero chiaramente, il Pretore avrebbe erroneamente
stabilito che le parti si erano accordate per un prezzo di Euro 700'000.- per
il quadro di __________ F__________ e di Euro 200'000.- per quello di __________
S__________, sul quale era poi stata applicata una riduzione a
Euro 120'000.-, per cui l’acquirente aveva saldato l’intero prezzo con i
pagamenti da lui effettuati.
Il Pretore avrebbe
sbagliato a basarsi sulla testimonianza di A__________ L__________-F__________,
ex organo, factotum, deus ex machina e titolare di parte attrice
ai tempi della trattativa, che avrebbe poi abbandonato giusto in tempo per
essere sentito come testimone. La sua credibilità sarebbe in realtà nulla e
così il valore probatorio della sua testimonianza. Egli, visto il suo ruolo
nella società e il coinvolgimento nella fattispecie, avrebbe invece dovuto
essere considerato come “befangen”. Era stato lui a cominciare la
procedura in oggetto quale parte, avendo firmato il mandato per sé e AO 1
all’avvocato PA 2. Pertanto la ricostruzione degli accordi sul prezzo delle
opere e concessione della riduzione non potrebbe fondarsi sulle sue
dichiarazioni.
Inoltre il primo giudice
avrebbe ignorato totalmente i documenti prodotti (anche dall’attrice) che
attesterebbero una pretesa iniziale della venditrice di Euro 1'000'000.-
composta da
Euro 850'000.- per il quadro di __________ F__________ e Euro 150'000.- per
quello di __________ S__________, nonché le testimonianze di A__________ S__________,
L__________ B__________ e R__________ M__________ che smentirebbero
l’accertamento pretorile. I soli documenti che attesterebbero un prezzo
iniziale di Euro 200'000.- per il quadro in discussione sarebbero quelli
relativi alle fatture di comodo indicanti prezzi simulati (ossia i doc. D e
doc. E) richiesti per non meglio precisate ragioni fiscali (doc. 4), come
confermato dai tre testi. Pure sbagliando, il Pretore ha fondato il
riconoscimento della riduzione del prezzo sul doc. L, che non parlerebbe di una
diminuzione ma ribadirebbe il solo e unico prezzo da sempre concordato e mai
modificato, e ha ignorato i doc. 2, 3 e 4, oltre che B e C1, che proverebbero
l’accordo iniziale in tal senso.
Sbagliato sarebbe altresì
l’aver accertato che non risultava che il teste A__________ S__________ avesse
avuto un qualsivoglia ruolo nella vicenda per quanto riguardava la negoziazione
del prezzo, nonostante egli sarebbe stato da tutti indicato come la persona che
aveva creato le basi per la conclusione del contratto e che aveva assistito le
parti nelle contrattazioni. Dalle dichiarazioni del teste, che sarebbe un
esperto d’arte e godrebbe di ottima fama, si otterrebbe conferma che i fatti si
sarebbero svolti come sostenuto dall’appellante, e meglio che sarebbe stato lui
a mettere in contatto i contraenti e che avrebbe seguito la trattativa, che il
prezzo per il quadro di __________ S__________ sarebbe sceso a seguito della
trattativa iniziale fissandosi nell’accordo perfezionato dalle parti in Euro
120'000.-, mentre che per il quadro di __________ F__________ il prezzo sarebbe
stato di
Euro 780'000.-, che U__________ R__________ di AO 1 gli avrebbe chiesto delle
fatture di comodo con prezzi simulati concretizzate poi nei doc. D e E, che
egli avrebbe accompagnato U__________ R__________ a ritirare il quadro di __________
F__________ dalla venditrice e che a quel momento esso non sarebbe stato ancora
interamente pagato, che il prezzo del quadro di __________ S__________ non
sarebbe quindi mai stato interamente corrisposto e che egli stesso avrebbe
sollecitato A__________ L__________-F__________ a far fronte ai suoi impegni,
che una riduzione del prezzo iniziale del quadro di __________ S__________ non
sarebbe mai avvenuta e che (contrariamente a quanto sostenuto dal critico A__________
D__________) una nuova datazione non avrebbe avuto alcun influsso di rilievo
sul prezzo del quadro “E__________”.
Inoltre, a detta di AP 1,
non potrebbe essere dimenticato, nella ponderazione delle prove, che il Pretore
non era presente all’audizione di A__________ S__________ (né a quelle di R__________
M__________ e L__________ B__________), cosa che potrebbe averlo privato della
corretta percezione delle testimonianze.
Il Pretore avrebbe pure
sbagliato a considerare determinanti per l’accertamento del prezzo dell’opera
di __________ F__________ il doc. 6 e il fatto che al momento della sua
consegna all’acquirente l’ammontare di quanto già incassato dalla venditrice
era di soli Euro 720'000.- e non di Euro 780'000.-. La mancanza di
Euro 60'000.- sul prezzo di tale opera sarebbe stata nota a tutti meno che ad A__________
L__________-F__________, come confermato dai testimoni, e il saldo del dovuto
sarebbe avvenuto (solo con difficoltà) con il bonifico di cui al doc. H.
La sentenza impugnata,
fondandosi su un accertamento errato, risulterebbe quindi insostenibile e
dovrebbe essere riformata nel senso richiesto con l’impugnativa. Sarebbe in
effetti inaccettabile che venga ordinata la consegna di un quadro per il quale,
ad oggi, il compratore avrebbe pagato solo un terzo del prezzo pattuito.
Oltretutto con la comminatoria di una multa disciplinare assolutamente
ingiustificata e sproporzionata.
9. L’atto di appello
deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere
motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e
una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite
e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. L’appellante
deve inoltre, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con
tutte le argomentazioni alternative e indipendenti addotte dal giudice, spiegando
perché sarebbero errate. L’appello può essere accolto soltanto se le critiche
volte contro tutte quelle argomentazioni risultano essere fondate: difatti, se
una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a
semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità
inferiore (IICCA del 5 ottobre 2018, inc. 12.2017.98; DTF
142 III 364 consid. 2.4).
Il giudice fonda il
proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (art. 157 CPC).
Nella valutazione delle prove testimoniali - che per loro
natura sono un mezzo di prova con un’affidabilità minore rispetto agli altri,
essendo influenzate dalle debolezze della mente umana (cfr. per una esaustiva
illustrazione Kuntschen, Die
antizipierte Beweiswürdigung im schweizerischen Zivilprozessrecht, 2021, n. 147
segg.) - il giudice deve considerare, tra le altre cose, l’impressione
personale che ha ricavato dal testimone, la sua eventuale vicinanza o
coinvolgimento con una parte o con la fattispecie e la sua attendibilità,
segnatamente in base alla concludenza probatoria delle sue affermazioni e
all’assenza di incoerenze o contraddizioni.
In ogni caso,
ciascuna prova dev’essere inserita nell’opportuno contesto,
e meglio posta a confronto con le circostanze del caso concreto, con le
allegazioni e le contestazioni delle parti e con le altre risultanze
istruttorie. Il giudice apprezza difatti liberamente i mezzi di prova esperiti,
valutandoli nel loro insieme (art. 157 CPC).
9.1. Nel caso che occupa, in buona
parte le critiche mosse alla sentenza di primo grado non sono tali ma
costituiscono una mera presa di posizione di parte, senza un puntuale confronto
con le argomentazioni pretorili. In special modo la convenuta non spiega perché
sarebbe errato considerare di primaria importanza nell’accertamento del prezzo del
quadro di __________ F__________ il fatto che la sua consegna era avvenuta il 6
aprile 2016 previo pagamento dell’intero prezzo pari a Euro 700'000.-.
Laddove, quindi, l’appello
non adempie i requisiti minimi di motivazione, risulta irricevibile.
Considerandi
Ciò posto, le obiezioni
sollevate sono del tutto inidonee anche nel merito a sovvertire l’esito della
vertenza e dare spazio a una riforma del querelato giudizio.
9.2
La deposizione di A__________
L__________-F__________ ritenuta dal Pretore convalidante delle tesi attoree,
non può essere, in base ai principi applicabili testé menzionati, destituita di
attendibilità semplicemente ricordando che egli era stato, sino a inizio 2018,
organo di parte attrice, nonché deus ex
machina della stessa. Il
suo ruolo di organo non è mai stato sottaciuto, anzi, è stato ribadito da lui
stesso in entrata di verbale 15 maggio 2019 e emerge dalle varie corrispondenze
agli atti. Della cosa il primo giudice era quindi perfettamente a conoscenza.
Non dimostrato è per contro
che il teste avesse pieno potere sulla società.
Ritenuto che a non essere
affidabile deve essere ciò che un teste ha dichiarato e non il teste in quanto
tale, la mera affermazione del suo coinvolgimento negli eventi senza la
spiegazione del dove e perché le sue dichiarazioni non sarebbero degne di fede,
non lascia spazio a una messa in discussione della posizione in merito assunta
dal Pretore. Inoltre, il fatto che egli da tempo non sia più organo di AO 1 e
abbia ceduto la sua partecipazione all’altro socio, M__________ A__________,
rende difficile, in assenza di prove contrarie, poter concludere che al momento
dell’audizione avesse ancora un interesse attuale all’esito della procedura
giudiziaria e fosse pertanto prevenuto.
A prescindere da quanto
precede, non si può qui omettere di rilevare come la testimonianza di A__________
L__________-F__________ risulti essere coerente, lineare e compatibile con le
altre prove disponibili e, dunque, credibile al di là dei suoi precedenti legami
con una parte.
9.3
La critica al primo giudice
per avere ignorato totalmente i documenti prodotti, basandosi sui doc. D, E e
L, invece di riferirsi ai doc. 2-4, B e C1, si esaurisce in sé stessa, poiché
l’appellante non spiega per quale motivo sarebbe corretto dar peso agli ultimi
e scartare i primi.
Inoltre, sostenendo che il
doc. L non tratterebbe di una riduzione del prezzo ma ribadirebbe il solo e
unico prezzo da sempre concordato, AP 1 fornisce un’interpretazione del
documento del tutto personale ma non illustra per quale motivo sarebbe
infondato ritenere che esso sia “perfettamente dimostrativo” del fatto
che era stato trovato un accordo per la diminuzione del prezzo a Euro 120'000.-
“non trattandosi del primo ma del secondo documento riferito a questo
quadro, il primo di febbraio 2016 attestante un prezzo di 200k Eur (doc. E) e
il secondo di ottobre 2016 attestante un prezzo di 120k Eur” (sentenza, pag.
3). Oltretutto tale documento - va pur rilevato poiché esemplare delle modalità
con cui la convenuta e la sua rappresentante hanno gestito l’operazione -
riporta una data errata (4 aprile 2016) in quanto incompatibile con il suo
contenuto che già parla della perizia effettuata nel mese di ottobre 2016, come
rettamente evidenziato dal Pretore, ed è stato sottoscritto, con il suo accordo
(della venditrice), da L__________ B__________ con la firma (a questo punto
contraffatta) di AP 1, come ammesso dalla stessa testimone (cfr. verbale 7
giugno 2019, pag. 4 in fondo). La facilità d’allestimento di documentazione i
cui contenuti non corrispondono alla realtà non consente di concedere grandi
margini alla credibilità delle dichiarazioni di L__________ B__________ e alla
posizione della convenuta.
Nella valutazione della
fedefacenza dei documenti effettuata dal Pretore ha giocato un ruolo importante
il doc. 6, ossia l’e-mail inviato il 5 aprile 2016, giorno precedente la
consegna del quadro di __________ F__________, da L__________ B__________ a U__________
R__________, con il quale ella ha confermato che a quel momento il prezzo
dell’opera di __________ F__________ era stato interamente saldato: “Ho
ricevuto l’intera somma per il F__________”. Tenuto conto che a quel
momento l’attrice aveva già versato complessivamente
Euro 720'000.- dei quali Euro 20'000.- a valere quale acconto su quella di __________
S__________ (doc. E), il primo giudice ha rettamente dedotto che per l’opera di
__________ F__________ erano stati pagati
Euro 700'000.-, ossia il prezzo che la parte attrice afferma essere stato
pattuito per il quadro.
Si tratta di un documento
fondamentale e chiarificatore, che l’appellante non riesce a inficiare con le
sue argomentazioni che semplicemente propongono una lettura alternativa e
soggettiva della destinazione dei pagamenti sino a quel momento effettuati.
Oltretutto, sostenendo che tutti gli Euro 720'000.- sino a quel momento
corrisposti erano da considerare come pagamento parziale del quadro di __________
F__________ e che quindi gli
Euro 60'000.- girati il 18 maggio 2016 ne rappresenterebbero il saldo finale, l’appellante
non tiene conto del fatto che la giustificazione dei primi due acconti versati il
3.
marzo 2016 che risulta dall’estratto bancario doc. F fa esplicitamente
riferimento a “__________” (acconto S__________) per quello di Euro 20'000.- e
a “__________” (acconto F__________) per quello di
Euro 70'000.-, sicché solo quest’ultimo può essere incluso nel computo, così
come non tiene per nulla conto del fatto che quello che ella sostiene essere il
versamento del saldo finale per l’opera di Euro 60'000.-, che dimostrerebbe il
prezzo complessivo di Euro 780'000.-, è avvenuto con la precisa causale “”S__________”
(doc. H) e a un mese e mezzo dalla consegna, tempistica del tutto inusuale e illogica
nell’ambito di un contratto di compravendita come quello in disamina. Infine,
va pure rilevato che, mentre il ragionamento seguito dal Pretore è facilmente
comprensibile e logico, quello proposto dall’appellante appare più contorto e
poco realistico.
In questo senso la
valutazione delle prove documentali effettuata in prima sede resiste alle
critiche, oltre che risultare perfettamente sostenibile e corretta.
9.4
Sostenendo che si sarebbe
dovuto fare affidamento sulle testimonianze di A__________ S__________, L__________
B__________ e R__________ M__________, l’appellante non fornisce argomenti di
maggior pregio.
Nello specifico, ritenuto
che ella si è concentrata sul primo di questi, va rilevato come l’impugnativa
non fa che obiettare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, A__________
S__________ avrebbe avuto un ruolo attivo nella vicenda anche per quanto
riguardava il tema della negoziazione del prezzo, richiamandosi alle asserite
dichiarazioni di “tutti i testimoni” che avrebbero confermato che egli
era stato colui che aveva messo in contatto le parti e che aveva seguito tutte
le vicissitudini della compravendita. In tal modo, una volta di più, AP 1 cerca
di sconfessare gli accertamenti del primo giudice utilizzando argomenti a essi
estranei: in effetti nella sentenza non si dice che il teste non aveva giocato
alcun ruolo nella fattispecie, ma piuttosto che non vi era traccia di un suo
coinvolgimento nelle trattative per i prezzi, per cui sostenere che era stato
lui a creare i contatti e che poi aveva seguito le vicissitudini non porta
alcun elemento, né a livello di allegazione né tanto meno a quello probatorio,
che possa consentire di accertare un suo coinvolgimento diretto nella
contrattazione del prezzo di vendita dei due quadri.
Che la valutazione del
primo giudice sia corretta emerge dalle dichiarazioni del teste stesso,
imprecise in merito al quanto sarebbe ancora mancato al momento della consegna
del dipinto di __________ F__________ per il saldo del suo prezzo (Euro 40'000.-
mentre la convenuta sostiene mancassero ancora Euro 60'000.-) e vaghe in merito
alla concessione di una riduzione (“A quanto mi risulta …”, cfr. verbale
7.
giugno 2019 pag. 8). Dette dichiarazioni non trovano poi riscontro né nella
documentazione giudicata affidabile in base alle precedenti considerazioni, né
nello sviluppo logico degli eventi. Basti pensare che risulta del tutto
inconcepibile che a fronte di un cambiamento di datazione e al conseguente
ridimensionamento del valore oggettivo dell’opera d’arte, non vi siano state
riconsiderazioni del prezzo.
A__________ S__________
sarebbe per la ricorrente un riconosciuto esperto e critico d’arte; tuttavia,
non essendo un fatto notorio, la sua autorevolezza nel settore - che sarebbe
addirittura maggiore di quella dell’esperto della casa d’aste __________ -
avrebbe dovuto essere dimostrata, cosa che non è avvenuta. Pertanto la relativa
affermazione costituisce una mera opinione di parte che non conferisce
particolare autorevolezza al teste nella determinazione del valore dei quadri
di __________ S__________. In ogni caso, avendo egli confermato che poteva
esserci una differenza di prezzo tra le opere di __________ S__________ di metà
anni ’70 rispetto a quelle di metà anni ’60, non si è espresso in maniera
contraria a quanto ha ritenuto il Pretore.
Infine non va trascurato
il fatto che la credibilità dei tre testi è intaccata anche dal loro
comportamento nella vicenda, essendosi essi, per loro stessa ammissione,
accordati per mentire all’acquirente (dunque ingannarla) spacciando L__________
B__________ e R__________ M__________ per chi non erano: figlia,
rispettivamente marito della convenuta. A ragione, inoltre, il primo giudice ha
evidenziato il chiaro interesse di R__________ M__________ nella vicenda,
avendo egli anticipato alla convenuta i soldi che essa pretende ora di ottenere
dall’attrice, così come ha tenuto conto del fatto che egli ha sostenuto di
essere stato pagato da A__________ L__________-F__________ con dei travellers
chèques falsi o rubati rifiutati dalla banca, senza che siano stati prodotti o
sia stato prodotto un documento bancario attestante il rifiuto di pagamento.
In definitiva,
l’apprezzamento pretorile delle prove testimoniali resiste alla critica.
10.
Per
tutto quanto precede, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere
respinto.
Le spese processuali di fr. 6'000.- seguono la
soccombenza totale dell’appellante (art. 106 CPC) e sono calcolate secondo gli art.
2, 7 e 13 LTG, tenuto conto di un valore ancora litigioso di Euro 120’000.-,
determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Le
ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.
5.
RTar, contemplanti pure le spese e l’IVA, ammontano a fr. 3’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L'appello 23 luglio 2021 di AP 1 è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 6’000.- sono poste a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).