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Decisione

12.2021.111

Compravendita - pagamento del prezzo

30 maggio 2022Italiano24 min

il quadro di __________ F__________ e di Euro 200'000.- per quello di __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.111

Lugano

30 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2017.166 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 25 agosto 2017 da

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

chiedente

la condanna della convenuta a consegnare l’opera di __________ S__________

denominata “E__________” al rappresentante legale di AO 1, __________, sotto la

comminatoria penale dell’art. 262 CP (recte: 292 CP) e che essa, in caso

di mancata esecuzione nei 10 giorni dopo la crescita in giudicato della

decisione, sia condannata al pagamento di una multa di fr. 1'000.- per ogni

giorno di inadempimento, nonché la sua condanna a versare all’attrice un

importo da quantificare, pari agli interessi al 5% sulla somma di Euro

120'000.- dal 23 novembre 2016 alla data della consegna dell’opera, con

protesta di spese e ripetibili;

domanda

avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto parzialmente con

decisione 28 giugno 2021, facendo ordine a AP 1 di consegnare l’opera di __________

S__________ denominata “E__________” al rappresentante legale dell’attrice

sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, condannando la convenuta, in caso di

mancata esecuzione nei 10 giorni dopo la crescita in giudicato della decisione

a una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento e

ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 6'000.- a carico

dell’attrice per il 24% e della convenuta per il 76%, quest’ultima condannata

anche a rifondere alla controparte

fr. 9’200.- a titolo di ripetibili;

appellante

la convenuta con appello 23 luglio

2021 con cui chiede la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

con

risposta 7 settembre 2021 l’appellata ha postulato la reiezione del gravame;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

1. A inizio 2016 AP 1 e

AO 1 hanno concordato la vendita dalla prima alla seconda di due quadri di

importanti artisti italiani e meglio dell’opera di __________ F__________ __________

spaziale “A__________” del 1963/1964 e di quella di __________ S__________

denominata “E__________” il cui anno di esecuzione era stato indicato nel 1967

(o al limite 1967/1968).

Secondo AO 1, il prezzo

del quadro di __________ F__________ era stato fissato in Euro 700'000.- e

quello del quadro di __________ S__________ in Euro 200'000.-, mentre per la venditrice

AP 1 questa ripartizione dei prezzi era fittizia ed era stata voluta da AO 1

per ragioni fiscali, allorquando in realtà il prezzo del primo era di Euro

780'000.- e quello del secondo di Euro 120'000.-.

2. Nel corso del mese

di ottobre 2016, quando il contratto non era ancora stato adempito, il dipinto

di __________ S__________ è stato oggetto di una perizia da parte dell’Archivio

__________ S__________ di __________, effettuata su richiesta dell’acquirente e

in esito alla quale ne è stata confermata l’autenticità, ma con una datazione

alla seconda metà degli anni ’70 e non al 1967/1968 come inizialmente creduto

(doc. Q).

Questa modifica

cronologica, in base anche al parere di un esperto quale A__________ D__________

della casa d’aste __________, comportava una sensibile riduzione del prezzo,

essendoci una “considerable different (recte: difference) in

price for works by S__________ from the 1960s to the ones from the 1970, in

particular from the second half of the 1970s” (doc. R).

Per AO 1, le parti

avrebbero quindi concordato di abbassare il prezzo del quadro di __________ S__________

da

Euro 200'000.- a Euro 120'000.-. Tesi non condivisa da AP 1, per la quale

invece i prezzi sarebbero sempre rimasti quelli da lei indicati (Euro 780'000.-

e Euro 120'000.-), senza variazioni di sorta.

3. Il 3 marzo 2016 AO 1

ha versato un acconto di

Euro 90'000.-, dei quali Euro 20'000.- per il quadro di __________ S__________

e Euro 70'000.- per quello di __________ F__________. Il 4 aprile 2016 ha poi

pagato altri Euro 630'000.- per il quadro di __________ F__________, il 18

maggio 2016 Euro 60'000.- per il quadro di __________ S__________ e il 23

novembre 2016 ulteriori Euro 40'000.- per quest’ultimo.

Complessivamente, secondo

la sua tesi e le causali dei versamenti bancari (doc. F-H, M), essa ha quindi

pagato

Euro 820'000.- di cui Euro 700'000.- per l’opera di __________ F__________ e

Euro 120'000.- per quella di __________ S__________.

Il 6 aprile 2016 U__________

R__________, allora collaboratore di AO 1, si è recato a __________ ove ha

potuto ritirare come concordato l’opera di __________ F__________,

consegnatagli da L__________ B__________, gallerista __________ che seguiva

l’affare in prima persona e, contrariamente al vero, si era presentata

all’acquirente come figlia della venditrice, non volendo quest’ultima avere a

che fare con mediatori o mercanti d’arte.

Per contro, nonostante AO

1 avesse sostenuto di avere interamente pagato il prezzo concordato, la sua

richiesta di entrare in possesso anche del quadro di __________ S__________ non

ha avuto alcun riscontro. AP 1, e per essa L__________ B__________, si è

infatti rifiutata di consegnare o spedire quel dipinto poiché a suo dire l’acquirente

non avrebbe versato tutto il prezzo stabilito il 24 febbraio 2016, mancando

ancora

Euro 80'000.- per raggiungere gli Euro 120'000.- pattuiti e mai consensualmente

riconsiderati.

4. In assenza di

una

possibilità di composizione bonale della disputa, con petizione 25 agosto 2017,

AO 1, esperito il tentativo di conciliazione e ottenuta la necessaria

autorizzazione ad agire, ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna alla consegna immediata a un suo

rappresentante del quadro “E__________” di __________ S__________, con la

comminatoria dell’azione penale ai sensi dell’art. 292 CP e postulando, in caso

di mancata consegna entro 10 giorni dopo la crescita in giudicato della

decisione, la fissazione di una multa disciplinare di fr. 1'000.- a carico

della convenuta per ogni giorno di ritardo, nonché rivendicando la condanna di AP

1 a versarle un importo in Euro da quantificare, pari agli interessi al 5% su

Euro 120'000.- dal 23 novembre 2016 alla data di consegna dell’opera.

5. Con risposta 22

settembre 2017 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo in sintesi

che le parti si erano accordate per un prezzo di Euro 780'000.- per il quadro

di __________ F__________ e Euro 120'000.- per quello di __________ S__________

e che queste cifre non erano mai state modificate, neppure dopo la nuova

perizia degli esperti romani. Pertanto, con i versamenti per complessivi Euro

820'000.-, la procedente avrebbe pagato interamente la prima opera,

regolarmente consegnatale, ma rimarrebbe ancora scoperta per Euro 80'000.- e

non avrebbe così fatto fronte ai suoi impegni, sicché non vi sarebbero le basi

giuridiche per ordinare una consegna. Solo a completo saldo del dovuto, la

convenuta si è dichiarata disponibile a ossequiare gli accordi. In via

sussidiaria ha sollevato la nullità parziale del contratto almeno in relazione

al quadro di __________ S__________ per l’esistenza di divergenti idee sul

prezzo.

6. Con il secondo

scambio di allegati scritti le parti si sono sostanzialmente confermate nelle

proprie domande e allegazioni, così come hanno fatto al termine

dell’istruttoria con le rispettive conclusioni.

7. Con decisione 28

giugno 2021 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione facendo ordine alla

convenuta di consegnare l’opera “__________” al rappresentante legale

dell’attrice sotto la comminatoria dell’azione penale dell’art. 292 CP e

stabilendo che in caso di mancata esecuzione nei 10 giorni dopo la crescita in

giudicato della decisione, AP 1 sarebbe stata condannata a una multa

disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno d’inadempimento.

Il primo giudice è

giunto a detto esito dopo avere accertato che la tesi della convenuta circa la

suddivisione del prezzo delle due opere sin dall’inizio e senza mutazioni nel

tempo di

Euro 780'000.- e Euro 120'000.-, convalidata dalla teste L__________ B__________

ma invalidata da A__________ L__________-F__________, non aveva spessore. In

particolare ha considerato che il quadro di __________ F__________ era stato

consegnato il 6 aprile 2016 dopo che era stata pagata l’intera somma per esso

dovuta, vale a dire

Euro 700'000.- e non Euro 780'000.-, perché gli ulteriori importi dovuti

riguardavano il quadro di __________ S__________.

Di conseguenza il Pretore

ne ha dedotto che l’oggetto litigioso si riduceva al solo quesito a sapere se

le parti avevano o meno concordato una riduzione del prezzo di quest’ultima

opera dagli Euro 200'000.- originari a Euro 120'000.-.

La questione è stata

esaminata innanzitutto considerando che il quadro in questione era stato

sottoposto a una verifica peritale nel mese di ottobre 2016 che aveva

confermato trattarsi di un originale ma dipinto nella seconda metà degli anni

’70 e non in quella degli anni ’60 e che era dimostrato dai doc. Q e R, come

pure dalla dichiarazione resa da A__________ D__________, che il valore del

quadro era maggiore se risalente agli anni ’60 e minore se successivo. In

seguito il Pretore ha affrontato la testimonianza di L__________ B__________

secondo la quale il prezzo del quadro di __________ S__________ non era stato

ridotto da

Euro 200'000.- a Euro 120'000.- ma era sempre stato di

Euro 120'000.-, giudicandola essere inconsistente perché ella, posta a

confronto con il doc. L, sul quale quest’ultimo l’importo era stato messo nero

su bianco e che risaliva sicuramente a dopo l’ottobre 2016, ossia a dopo il

riconoscimento della nuova datazione ivi espressamente menzionata, aveva

confermato la propria firma. Sulla stessa linea ha poi vagliato le dichiarazioni

dei testi A__________ S__________ e R__________ M__________ giungendo alla

medesima conclusione di inaffidabilità. Il primo perché non risultava avesse

avuto un ruolo nella vicenda per quanto riguardava il tema della negoziazione

del prezzo; inoltre il tema della “fattura di comodo” non aveva alcuno

spessore, ritenuto che il quadro di __________ F__________ era stato consegnato

all’attrice una volta ricevuti Euro 700'000.- e non Euro 780'000.- a

dimostrazione che il primo prezzo era quello pattuito, non il secondo. R__________

M__________ non è stato giudicato affidabile per il suo interesse manifesto

nella vertenza, avendo egli versato alla convenuta i soldi che essa pretende

dall’attrice e perché aveva riferito di un tentativo di pagamento da parte dell’acquirente

con dei traveller chèques nulli (falsi) che però nemmeno erano stati prodotti

agli atti così come non lo erano stati dei documenti attestanti il rifiuto del

loro incasso da parte delle banche.

In tal modo, per il primo

giudice, le richieste di giudizio 1.1. e 1.2. erano fondate e meritavano

accoglimento. Per contro la richiesta 1.3. è stata respinta poiché, pur essendo

corretto che la convenuta aveva incassato il prezzo di compravendita il 23

novembre 2016 ma non aveva consegnato il quadro di __________ S__________ e pur

avendo essa avuto la possibilità quindi di presentare un’azione di risarcimento

del danno causato dal ritardato adempimento, l’attrice non ha fatto valere

alcunché. Restava in discussione quindi, per il giudice, solo la sua pretesa di

incassare un interesse moratorio sul prezzo pagato alla convenuta, che è stata

tuttavia ritenuta priva di fondamento giuridico, essendo ella stata chiamata a

fornire una prestazione reale.

Fatti

8. Con appello 23

luglio 2021, avversato dalla resistente con risposta 7 settembre 2021, la

convenuta si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso

di respingere integralmente la petizione. A suo dire, il Pretore avrebbe

commesso errori nella valutazione delle prove che avrebbero viziato

l’accertamento dei fatti a favore della, infondata e non dimostrata, tesi

attorea e a discapito di quella, corretta, della convenuta.

In particolare,

nonostante

le prove assunte lo smentirebbero chiaramente, il Pretore avrebbe erroneamente

stabilito che le parti si erano accordate per un prezzo di Euro 700'000.- per

il quadro di __________ F__________ e di Euro 200'000.- per quello di __________

S__________, sul quale era poi stata applicata una riduzione a

Euro 120'000.-, per cui l’acquirente aveva saldato l’intero prezzo con i

pagamenti da lui effettuati.

Il Pretore avrebbe

sbagliato a basarsi sulla testimonianza di A__________ L__________-F__________,

ex organo, factotum, deus ex machina e titolare di parte attrice

ai tempi della trattativa, che avrebbe poi abbandonato giusto in tempo per

essere sentito come testimone. La sua credibilità sarebbe in realtà nulla e

così il valore probatorio della sua testimonianza. Egli, visto il suo ruolo

nella società e il coinvolgimento nella fattispecie, avrebbe invece dovuto

essere considerato come “befangen”. Era stato lui a cominciare la

procedura in oggetto quale parte, avendo firmato il mandato per sé e AO 1

all’avvocato PA 2. Pertanto la ricostruzione degli accordi sul prezzo delle

opere e concessione della riduzione non potrebbe fondarsi sulle sue

dichiarazioni.

Inoltre il primo giudice

avrebbe ignorato totalmente i documenti prodotti (anche dall’attrice) che

attesterebbero una pretesa iniziale della venditrice di Euro 1'000'000.-

composta da

Euro 850'000.- per il quadro di __________ F__________ e Euro 150'000.- per

quello di __________ S__________, nonché le testimonianze di A__________ S__________,

L__________ B__________ e R__________ M__________ che smentirebbero

l’accertamento pretorile. I soli documenti che attesterebbero un prezzo

iniziale di Euro 200'000.- per il quadro in discussione sarebbero quelli

relativi alle fatture di comodo indicanti prezzi simulati (ossia i doc. D e

doc. E) richiesti per non meglio precisate ragioni fiscali (doc. 4), come

confermato dai tre testi. Pure sbagliando, il Pretore ha fondato il

riconoscimento della riduzione del prezzo sul doc. L, che non parlerebbe di una

diminuzione ma ribadirebbe il solo e unico prezzo da sempre concordato e mai

modificato, e ha ignorato i doc. 2, 3 e 4, oltre che B e C1, che proverebbero

l’accordo iniziale in tal senso.

Sbagliato sarebbe altresì

l’aver accertato che non risultava che il teste A__________ S__________ avesse

avuto un qualsivoglia ruolo nella vicenda per quanto riguardava la negoziazione

del prezzo, nonostante egli sarebbe stato da tutti indicato come la persona che

aveva creato le basi per la conclusione del contratto e che aveva assistito le

parti nelle contrattazioni. Dalle dichiarazioni del teste, che sarebbe un

esperto d’arte e godrebbe di ottima fama, si otterrebbe conferma che i fatti si

sarebbero svolti come sostenuto dall’appellante, e meglio che sarebbe stato lui

a mettere in contatto i contraenti e che avrebbe seguito la trattativa, che il

prezzo per il quadro di __________ S__________ sarebbe sceso a seguito della

trattativa iniziale fissandosi nell’accordo perfezionato dalle parti in Euro

120'000.-, mentre che per il quadro di __________ F__________ il prezzo sarebbe

stato di

Euro 780'000.-, che U__________ R__________ di AO 1 gli avrebbe chiesto delle

fatture di comodo con prezzi simulati concretizzate poi nei doc. D e E, che

egli avrebbe accompagnato U__________ R__________ a ritirare il quadro di __________

F__________ dalla venditrice e che a quel momento esso non sarebbe stato ancora

interamente pagato, che il prezzo del quadro di __________ S__________ non

sarebbe quindi mai stato interamente corrisposto e che egli stesso avrebbe

sollecitato A__________ L__________-F__________ a far fronte ai suoi impegni,

che una riduzione del prezzo iniziale del quadro di __________ S__________ non

sarebbe mai avvenuta e che (contrariamente a quanto sostenuto dal critico A__________

D__________) una nuova datazione non avrebbe avuto alcun influsso di rilievo

sul prezzo del quadro “E__________”.

Inoltre, a detta di AP 1,

non potrebbe essere dimenticato, nella ponderazione delle prove, che il Pretore

non era presente all’audizione di A__________ S__________ (né a quelle di R__________

M__________ e L__________ B__________), cosa che potrebbe averlo privato della

corretta percezione delle testimonianze.

Il Pretore avrebbe pure

sbagliato a considerare determinanti per l’accertamento del prezzo dell’opera

di __________ F__________ il doc. 6 e il fatto che al momento della sua

consegna all’acquirente l’ammontare di quanto già incassato dalla venditrice

era di soli Euro 720'000.- e non di Euro 780'000.-. La mancanza di

Euro 60'000.- sul prezzo di tale opera sarebbe stata nota a tutti meno che ad A__________

L__________-F__________, come confermato dai testimoni, e il saldo del dovuto

sarebbe avvenuto (solo con difficoltà) con il bonifico di cui al doc. H.

La sentenza impugnata,

fondandosi su un accertamento errato, risulterebbe quindi insostenibile e

dovrebbe essere riformata nel senso richiesto con l’impugnativa. Sarebbe in

effetti inaccettabile che venga ordinata la consegna di un quadro per il quale,

ad oggi, il compratore avrebbe pagato solo un terzo del prezzo pattuito.

Oltretutto con la comminatoria di una multa disciplinare assolutamente

ingiustificata e sproporzionata.

9. L’atto di appello

deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere

motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite

e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. L’appellante

deve inoltre, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con

tutte le argomentazioni alternative e indipendenti addotte dal giudice, spiegando

perché sarebbero errate. L’appello può essere accolto soltanto se le critiche

volte contro tutte quelle argomentazioni risultano essere fondate: difatti, se

una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a

semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità

inferiore (IICCA del 5 ottobre 2018, inc. 12.2017.98; DTF

142 III 364 consid. 2.4).

Il giudice fonda il

proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (art. 157 CPC).

Nella valutazione delle prove testimoniali - che per loro

natura sono un mezzo di prova con un’affidabilità minore rispetto agli altri,

essendo influenzate dalle debolezze della mente umana (cfr. per una esaustiva

illustrazione Kuntschen, Die

antizipierte Beweiswürdigung im schweizerischen Zivilprozessrecht, 2021, n. 147

segg.) - il giudice deve considerare, tra le altre cose, l’impressione

personale che ha ricavato dal testimone, la sua eventuale vicinanza o

coinvolgimento con una parte o con la fattispecie e la sua attendibilità,

segnatamente in base alla concludenza probatoria delle sue affermazioni e

all’assenza di incoerenze o contraddizioni.

In ogni caso,

ciascuna prova dev’essere inserita nell’opportuno contesto,

e meglio posta a confronto con le circostanze del caso concreto, con le

allegazioni e le contestazioni delle parti e con le altre risultanze

istruttorie. Il giudice apprezza difatti liberamente i mezzi di prova esperiti,

valutandoli nel loro insieme (art. 157 CPC).

9.1. Nel caso che occupa, in buona

parte le critiche mosse alla sentenza di primo grado non sono tali ma

costituiscono una mera presa di posizione di parte, senza un puntuale confronto

con le argomentazioni pretorili. In special modo la convenuta non spiega perché

sarebbe errato considerare di primaria importanza nell’accertamento del prezzo del

quadro di __________ F__________ il fatto che la sua consegna era avvenuta il 6

aprile 2016 previo pagamento dell’intero prezzo pari a Euro 700'000.-.

Laddove, quindi, l’appello

non adempie i requisiti minimi di motivazione, risulta irricevibile.

Considerandi

Ciò posto, le obiezioni

sollevate sono del tutto inidonee anche nel merito a sovvertire l’esito della

vertenza e dare spazio a una riforma del querelato giudizio.

9.2

La deposizione di A__________

L__________-F__________ ritenuta dal Pretore convalidante delle tesi attoree,

non può essere, in base ai principi applicabili testé menzionati, destituita di

attendibilità semplicemente ricordando che egli era stato, sino a inizio 2018,

organo di parte attrice, nonché deus ex

machina della stessa. Il

suo ruolo di organo non è mai stato sottaciuto, anzi, è stato ribadito da lui

stesso in entrata di verbale 15 maggio 2019 e emerge dalle varie corrispondenze

agli atti. Della cosa il primo giudice era quindi perfettamente a conoscenza.

Non dimostrato è per contro

che il teste avesse pieno potere sulla società.

Ritenuto che a non essere

affidabile deve essere ciò che un teste ha dichiarato e non il teste in quanto

tale, la mera affermazione del suo coinvolgimento negli eventi senza la

spiegazione del dove e perché le sue dichiarazioni non sarebbero degne di fede,

non lascia spazio a una messa in discussione della posizione in merito assunta

dal Pretore. Inoltre, il fatto che egli da tempo non sia più organo di AO 1 e

abbia ceduto la sua partecipazione all’altro socio, M__________ A__________,

rende difficile, in assenza di prove contrarie, poter concludere che al momento

dell’audizione avesse ancora un interesse attuale all’esito della procedura

giudiziaria e fosse pertanto prevenuto.

A prescindere da quanto

precede, non si può qui omettere di rilevare come la testimonianza di A__________

L__________-F__________ risulti essere coerente, lineare e compatibile con le

altre prove disponibili e, dunque, credibile al di là dei suoi precedenti legami

con una parte.

9.3

La critica al primo giudice

per avere ignorato totalmente i documenti prodotti, basandosi sui doc. D, E e

L, invece di riferirsi ai doc. 2-4, B e C1, si esaurisce in sé stessa, poiché

l’appellante non spiega per quale motivo sarebbe corretto dar peso agli ultimi

e scartare i primi.

Inoltre, sostenendo che il

doc. L non tratterebbe di una riduzione del prezzo ma ribadirebbe il solo e

unico prezzo da sempre concordato, AP 1 fornisce un’interpretazione del

documento del tutto personale ma non illustra per quale motivo sarebbe

infondato ritenere che esso sia “perfettamente dimostrativo” del fatto

che era stato trovato un accordo per la diminuzione del prezzo a Euro 120'000.-

“non trattandosi del primo ma del secondo documento riferito a questo

quadro, il primo di febbraio 2016 attestante un prezzo di 200k Eur (doc. E) e

il secondo di ottobre 2016 attestante un prezzo di 120k Eur” (sentenza, pag.

3). Oltretutto tale documento - va pur rilevato poiché esemplare delle modalità

con cui la convenuta e la sua rappresentante hanno gestito l’operazione -

riporta una data errata (4 aprile 2016) in quanto incompatibile con il suo

contenuto che già parla della perizia effettuata nel mese di ottobre 2016, come

rettamente evidenziato dal Pretore, ed è stato sottoscritto, con il suo accordo

(della venditrice), da L__________ B__________ con la firma (a questo punto

contraffatta) di AP 1, come ammesso dalla stessa testimone (cfr. verbale 7

giugno 2019, pag. 4 in fondo). La facilità d’allestimento di documentazione i

cui contenuti non corrispondono alla realtà non consente di concedere grandi

margini alla credibilità delle dichiarazioni di L__________ B__________ e alla

posizione della convenuta.

Nella valutazione della

fedefacenza dei documenti effettuata dal Pretore ha giocato un ruolo importante

il doc. 6, ossia l’e-mail inviato il 5 aprile 2016, giorno precedente la

consegna del quadro di __________ F__________, da L__________ B__________ a U__________

R__________, con il quale ella ha confermato che a quel momento il prezzo

dell’opera di __________ F__________ era stato interamente saldato: “Ho

ricevuto l’intera somma per il F__________”. Tenuto conto che a quel

momento l’attrice aveva già versato complessivamente

Euro 720'000.- dei quali Euro 20'000.- a valere quale acconto su quella di __________

S__________ (doc. E), il primo giudice ha rettamente dedotto che per l’opera di

__________ F__________ erano stati pagati

Euro 700'000.-, ossia il prezzo che la parte attrice afferma essere stato

pattuito per il quadro.

Si tratta di un documento

fondamentale e chiarificatore, che l’appellante non riesce a inficiare con le

sue argomentazioni che semplicemente propongono una lettura alternativa e

soggettiva della destinazione dei pagamenti sino a quel momento effettuati.

Oltretutto, sostenendo che tutti gli Euro 720'000.- sino a quel momento

corrisposti erano da considerare come pagamento parziale del quadro di __________

F__________ e che quindi gli

Euro 60'000.- girati il 18 maggio 2016 ne rappresenterebbero il saldo finale, l’appellante

non tiene conto del fatto che la giustificazione dei primi due acconti versati il

3.

marzo 2016 che risulta dall’estratto bancario doc. F fa esplicitamente

riferimento a “__________” (acconto S__________) per quello di Euro 20'000.- e

a “__________” (acconto F__________) per quello di

Euro 70'000.-, sicché solo quest’ultimo può essere incluso nel computo, così

come non tiene per nulla conto del fatto che quello che ella sostiene essere il

versamento del saldo finale per l’opera di Euro 60'000.-, che dimostrerebbe il

prezzo complessivo di Euro 780'000.-, è avvenuto con la precisa causale “”S__________”

(doc. H) e a un mese e mezzo dalla consegna, tempistica del tutto inusuale e illogica

nell’ambito di un contratto di compravendita come quello in disamina. Infine,

va pure rilevato che, mentre il ragionamento seguito dal Pretore è facilmente

comprensibile e logico, quello proposto dall’appellante appare più contorto e

poco realistico.

In questo senso la

valutazione delle prove documentali effettuata in prima sede resiste alle

critiche, oltre che risultare perfettamente sostenibile e corretta.

9.4

Sostenendo che si sarebbe

dovuto fare affidamento sulle testimonianze di A__________ S__________, L__________

B__________ e R__________ M__________, l’appellante non fornisce argomenti di

maggior pregio.

Nello specifico, ritenuto

che ella si è concentrata sul primo di questi, va rilevato come l’impugnativa

non fa che obiettare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, A__________

S__________ avrebbe avuto un ruolo attivo nella vicenda anche per quanto

riguardava il tema della negoziazione del prezzo, richiamandosi alle asserite

dichiarazioni di “tutti i testimoni” che avrebbero confermato che egli

era stato colui che aveva messo in contatto le parti e che aveva seguito tutte

le vicissitudini della compravendita. In tal modo, una volta di più, AP 1 cerca

di sconfessare gli accertamenti del primo giudice utilizzando argomenti a essi

estranei: in effetti nella sentenza non si dice che il teste non aveva giocato

alcun ruolo nella fattispecie, ma piuttosto che non vi era traccia di un suo

coinvolgimento nelle trattative per i prezzi, per cui sostenere che era stato

lui a creare i contatti e che poi aveva seguito le vicissitudini non porta

alcun elemento, né a livello di allegazione né tanto meno a quello probatorio,

che possa consentire di accertare un suo coinvolgimento diretto nella

contrattazione del prezzo di vendita dei due quadri.

Che la valutazione del

primo giudice sia corretta emerge dalle dichiarazioni del teste stesso,

imprecise in merito al quanto sarebbe ancora mancato al momento della consegna

del dipinto di __________ F__________ per il saldo del suo prezzo (Euro 40'000.-

mentre la convenuta sostiene mancassero ancora Euro 60'000.-) e vaghe in merito

alla concessione di una riduzione (“A quanto mi risulta …”, cfr. verbale

7.

giugno 2019 pag. 8). Dette dichiarazioni non trovano poi riscontro né nella

documentazione giudicata affidabile in base alle precedenti considerazioni, né

nello sviluppo logico degli eventi. Basti pensare che risulta del tutto

inconcepibile che a fronte di un cambiamento di datazione e al conseguente

ridimensionamento del valore oggettivo dell’opera d’arte, non vi siano state

riconsiderazioni del prezzo.

A__________ S__________

sarebbe per la ricorrente un riconosciuto esperto e critico d’arte; tuttavia,

non essendo un fatto notorio, la sua autorevolezza nel settore - che sarebbe

addirittura maggiore di quella dell’esperto della casa d’aste __________ -

avrebbe dovuto essere dimostrata, cosa che non è avvenuta. Pertanto la relativa

affermazione costituisce una mera opinione di parte che non conferisce

particolare autorevolezza al teste nella determinazione del valore dei quadri

di __________ S__________. In ogni caso, avendo egli confermato che poteva

esserci una differenza di prezzo tra le opere di __________ S__________ di metà

anni ’70 rispetto a quelle di metà anni ’60, non si è espresso in maniera

contraria a quanto ha ritenuto il Pretore.

Infine non va trascurato

il fatto che la credibilità dei tre testi è intaccata anche dal loro

comportamento nella vicenda, essendosi essi, per loro stessa ammissione,

accordati per mentire all’acquirente (dunque ingannarla) spacciando L__________

B__________ e R__________ M__________ per chi non erano: figlia,

rispettivamente marito della convenuta. A ragione, inoltre, il primo giudice ha

evidenziato il chiaro interesse di R__________ M__________ nella vicenda,

avendo egli anticipato alla convenuta i soldi che essa pretende ora di ottenere

dall’attrice, così come ha tenuto conto del fatto che egli ha sostenuto di

essere stato pagato da A__________ L__________-F__________ con dei travellers

chèques falsi o rubati rifiutati dalla banca, senza che siano stati prodotti o

sia stato prodotto un documento bancario attestante il rifiuto di pagamento.

In definitiva,

l’apprezzamento pretorile delle prove testimoniali resiste alla critica.

10.

Per

tutto quanto precede, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere

respinto.

Le spese processuali di fr. 6'000.- seguono la

soccombenza totale dell’appellante (art. 106 CPC) e sono calcolate secondo gli art.

2, 7 e 13 LTG, tenuto conto di un valore ancora litigioso di Euro 120’000.-,

determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Le

ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.

5.

RTar, contemplanti pure le spese e l’IVA, ammontano a fr. 3’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L'appello 23 luglio 2021 di AP 1 è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 6’000.- sono poste a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).