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Decisione

12.2021.114

Valenza di un riconoscimento di debito, mezzi di difesa; compensazione, cumulo di pretese compensanti

23 febbraio 2022Italiano23 min

da AO 1, V__________, G__________ Srl e E__________) hanno venduto a R__________,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.114

Lugano

23 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.58 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 marzo 2018 da

AO

1 (IT)

patrocinato dall’avv. PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento di fr. 117'450.70

oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, e

subordinatamente di fr. 70'000.- oltre

interessi del 5% dal 1° gennaio 2016;

pretese avversate dalla convenuta, che con risposta 18 giugno 2018

ha altresì sollevato

in via eventuale la compensazione del

credito dell’attore con delle proprie contro-

pretese;

vista la decisione 14 giugno 2021 con cui il Pretore ha respinto la

domanda principale,

ma ha accolto la domanda subordinata dell’attore;

appellante la convenuta con atto di appello 16 agosto 2021,

con cui ha postulato in via

principale l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

dell’incarto al Pretore per

il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di un nuovo

giudizio nel merito ai sensi

dei considerandi, e in via subordinata la riforma del querelato

giudizio nel senso di

respingere integralmente la petizione e modificare la ripartizione

e quantificazione delle

spese giudiziarie di prima sede, il tutto in ogni caso con protesta

di tasse, spese e

ripetibili di secondo grado;

mentre l’attore con risposta 8 ottobre 2021 ha postulato la

reiezione del gravame,

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AP 1 è una società con sede a __________ e che gestisce il centro

sportivo “__________” in via __________ a __________. AO 1 è stato presidente

del Consiglio d’amministrazione sino al 30 novembre 2015, e sino a pochi mesi

prima anche azionista della società. E meglio, con contratto 4 agosto 2015 AO 1

e V__________, nella veste di rappresentanti dell’azionariato di AP 1 (composto

da AO 1, V__________, G__________ Srl e E__________) hanno venduto a R__________,

C__________ e I__________ l’intero pacchetto azionario di AP 1 per l’importo di

fr. 1'200'000.- (doc. C).

B.

Quanto al contenuto del contratto, al quale è stato allegato sub 1) il

bilancio societario provvisorio (“draft”) al 24 giugno 2015, le sue

premesse danno atto che “le parti hanno già dato corso alla verifica dei

valori contabili espressi nella situazione di cui in allegato sub 1) nonché di

tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti attualmente in essere

per l’esercizio dell’attività” e che “la società AP 1 è venduta

nell’attuale stato di fatto e di diritto, con ogni accessione, dipendenza e

pertinenza, diritto, ragione, azione e servitù, attive e passive, come visti,

esaminati, accettati, salvo quanto qui espressamente escluso o precisato”.

All’art. 2 del contratto è stabilito che la parte acquirente sarebbe subentrata

in ogni eventuale credito vantato dai correntisti nei confronti della società

di cui all’allegato sub 1) ad eccezione di quanto indicato all’art. 7.1. Al

suddetto art. 7.1 le parti hanno indicato che: “Parte acquirente” prende

atto che la società AP 1 si è impegnata a liquidare la voce debiti verso

dipendenti (ovvero il sig. AO 1) a bilancio per CHF 117'450.70, concordando con

il medesimo un importo forfettario di

CHF 70'000.00 (settantamila) che verrà pagato il 31 dicembre 2015. All’art.

3 la parte cedente ha dichiarato e garantito alla parte acquirente che tutte le

voci attive e passive nella situazione di cui all’allegato sub. 1) sono vere e

reali e riferite all’intera attività della società ceduta, come pure che la

contabilità della società è tenuta regolarmente.

C.

A fronte del mancato pagamento del suddetto credito salariale alla

scadenza del 31 dicembre 2015 e previo ottenimento dell’autorizzazione ad

agire, con petizione 15 marzo 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di

fr. 117'450.70

oltre interessi o subordinatamente di fr. 70'000.- oltre

interessi, e rilevando che il suddetto credito, risultante dal contratto doc.

C e dall’annesso bilancio provvisorio, deriva dalla sua attività di direttore

del centro “__________”.

D.

Con risposta 18 giugno 2018 AP 1 si è opposta alla petizione,

contestando la validità della clausola contrattuale 7.1 e l’esistenza del

soggiacente credito (segnatamente per l’assenza di un valido contratto di

lavoro, di un rapporto di subordinazione fra l’attore e la società e di una

relativa prestazione lavorativa). In via subordinata, la medesima ha opposto in

compensazione alla pretesa attorea svariati suoi asseriti crediti, e meglio: uno

di fr. 28'482.70 derivante da un prestito concesso a AO 1 rispettivamente dagli

importi da lui prelevati dai conti societari (“credito correntista”); uno di almeno

€ 110'000.- a titolo di risarcimento dei danni da lui causati alla società a

causa dell’impossibilità di incassare un credito figurante a bilancio nei

confronti della O__________ Srl, nel frattempo già liquidata e cancellata dallo

stesso AO 1; uno di fr. 9'342.95 per i danni da lui causati al veicolo

aziendale; uno di

fr. 95'904.- derivante dall’utilizzo non autorizzato del suddetto veicolo

aziendale; e infine uno di almeno fr. 1'096.35 e € 4'656.08 per una serie di

multe notificate alla società ma derivanti da infrazioni alle norme della

circolazione stradale commesse dall’attore alla guida del veicolo aziendale.

E.

Con replica 24 ottobre 2018 e duplica 17 dicembre 2018 le parti

hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche tesi, contestando

quelle avverse. In particolare, l’attore ha contestato i crediti compensanti

della convenuta; quest’ultima ha sollevato l’eccezione della prescrizione della

pretesa attorea e ha ridotto il proprio asserito credito correntista a fr.

22'561.10.

F.

Con ordinanza 20 marzo 2019 il Pretore si è espresso sulle prove

respingendo una buona parte di quelle proposte dalla convenuta a causa della

violazione dei suoi oneri di allegazione e specificazione. Conseguentemente

l’audizione dei testi S__________ e C__________ e le deposizioni di AO 1 e I__________,

hanno avuto per oggetto solo i temi indicati nella suddetta ordinanza.

G. Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, il

Pretore ha respinto l’azione principale dell’attore ma ha accolto la sua

domanda subordinata, condannando la convenuta a versargli fr. 70'000.- oltre

interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'500.-

e le spese di fr. 40.- (oltre a quelle della procedura di conciliazione di fr.

250.-) a carico dell’attore per il 40% e della convenuta per il 60% e

condannando quest’ultima a versare alla controparte fr. 6'000.- a titolo di

ripetibili. In sintesi, il Pretore ha stabilito che la convenuta è vincolata al

riconoscimento di debito di cui all’art. 7.1 del contratto doc. C (non avendo

essa sufficientemente allegato e sostanziato un vizio di volontà) e che d’altra

parte AO 1 ha contrattualmente riconosciuto una riduzione del suo credito a fr.

70'000.- rispetto ai fr. 117'450.70 inizialmente dovuti, né ha dimostrato la

rinascita della pretesa originaria. Quanto alle pretese compensatorie della

convenuta, il Pretore ha ritenuto ammissibili e sufficientemente allegate

unicamente quelle riferite al veicolo aziendale, ritenendole tuttavia

infondate.

H.

Con appello 16 agosto 2021 la convenuta si è aggravata contro tale

giudizio, postulandone in via

principale l’annullamento e il rinvio

dell’incarto al Pretore per

il completamento dell’istruttoria e

l’emanazione di un nuovo giudizio nel merito e in via subordinata la sua riforma

nel senso di respingere integralmente la petizione e modificare la ripartizione

e quantificazione delle spese giudiziarie di prima sede, il tutto in ogni caso

con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

I.

Con risposta 8 ottobre 2021 l’attore ha postulato l’integrale

reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di

secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 16 agosto 2021 contro la decisione 14

giugno 2021 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come è

tempestiva la risposta all’appello inoltrata l’8 ottobre 2021.

2.

La decisione impugnata

dev’essere letta unitamente all’ordinanza sulle prove 20 marzo 2019, alla quale

fa esplicito riferimento. In sostanza, il Pretore ha osservato che il doc. C

rappresenta un riconoscimento di debito per quanto concerne la pretesa

creditoria dell’attore (art. 17 CO), con il conseguente rovesciamento

dell’onere probatorio. AP 1 doveva dunque dimostrare l’errore, e non altre

questioni come l’origine del credito, l’effettiva esistenza di un rapporto di

subordinazione o un’attività quale dipendente, che sono irrilevanti e non possono

essere oggetto di prova (ciò che ha condotto alla reiezione dei mezzi di prova

proposti dalla convenuta al riguardo). E meglio, la società era gravata dal

duplice onere di dimostrare l’asserito errore di base (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO)

nonché il rispetto del termine di un anno previsto dall’art. 31 CO, allegando e

sostanziando debitamente l’adempimento dei relativi presupposti. Sennonché essa

non l’ha fatto: malgrado abbia effettivamente invocato il dolo e l’errore, le

sue affermazioni sono state del tutto generiche in quanto non supportate da

alcuna specifica o proposizione di mezzi di prova. Il suddetto riconoscimento

resta pertanto vincolante, per lei come per AO 1, e fonda il diritto di

quest’ultimo a ottenere fr. 70'000.-. Quanto alle pretese compensatorie

avanzate da AP 1, il primo giudice ha osservato che esse riguardano voci del

bilancio allegato al contratto doc. C ma non vi figurano, per cui per

rivendicarle successivamente, la convenuta doveva spiegare i motivi della loro

assenza nel bilancio (come un vizio di volontà, delle lacune o una modifica

delle circostanze). Per il Pretore, la convenuta non l’ha fatto, omettendo di

confrontarsi con il contratto e con il bilancio allegato. Il primo giudice le ha

inoltre rimproverato di aver proposto delle pretese compensanti di importi

assai superiori rispetto a quella dell’attore, ciò che non è ammissibile (in

assenza di una domanda riconvenzionale), come pure di non avere proposto una

struttura al cumulo delle obiezioni di compensazione, per cui manca la

specificazione necessaria per comprendere quali di queste pretese, e per quali

importi, sarebbero comprese nel valore litigioso della pretesa attorea. Il

Pretore ha dunque ritenuto inammissibili sia quella riferita al credito

correntista, sia quella riferita alla società O__________ Srl, con conseguente

reiezione delle relative prove offerte da AP 1. Ha per contro ritenuto sufficientemente

allegate quelle relative al veicolo aziendale, che ha dunque esaminato e poi

respinto nel merito siccome infondate e non comprovate.

3.

Con il gravame, l’appellante

contesta in primo luogo di essere vincolata al contratto doc. C, in quanto non

vi è parte. Rileva in secondo luogo di avere comunque validamente eccepito,

allegato e sostanziato il vizio di volontà, l’inattendibilità dei bilanci (in

quanto falsi) e i motivi per cui il credito salariale della controparte sarebbe

inesistente. Avrebbe parimenti sufficientemente allegato le sue pretese

compensanti. Conseguentemente, il Pretore avrebbe dovuto approfondire tutte

queste questioni e ammettere le prove da lei offerte al riguardo (testimonianze

e interrogatori), che sarebbero state rilevanti ai fini del giudizio in quanto

avevano lo scopo di dimostrare il vizio di volontà, il ruolo avuto da AO 1 in

seno a AP 1, il prestito a lui erogato e il danno riguardante la O__________

Srl. Non facendolo, il giudice di prime cure sarebbe incorso in un

apprezzamento erroneo e incompleto dei fatti e la sentenza risulterebbe dunque

arbitraria e lesiva del diritto di essere sentito e del diritto di fornire

prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento. Infine, il primo

giudice avrebbe pure errato nel respingere le sue pretese relative al veicolo

aziendale.

4.

Le censure di natura formale

dell’appellante, attinenti alla violazione del diritto di essere sentito e che,

se fondate, implicano l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente

dalle possibilità di successo nel merito, vanno trattate preliminarmente. Il

diritto di essere sentito comprende il diritto a ottenere una decisione

motivata, ovvero che si confronti con tutti i temi rilevanti per il giudizio,

che faccia comprendere in modo sufficientemente chiaro le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il

giudice a decidere in un modo piuttosto che in un altro, e che permetta alla

parte interessata di impugnarla con cognizione di causa. Comprende anche il diritto alla prova, che è espressamente codificato

all’art. 152 CPC e sancisce in particolare che ogni parte può pretendere che il

giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e

nelle forme prescritte (IICCA dell’8 luglio 2016, inc. 12.2015.192, consid. 2).

Ciò presuppone una corretta allegazione dei fatti e un onere di specificazione

delle pertinenti prove, nel senso che la parte deve associare correttamente

fatti e prove, indicando i mezzi di prova riferiti a ogni fatto sui quali poggia

le proprie domande (art. 55 e 221 cpv. 1 lett. e CPC; v. anche IICCA del 19

dicembre 2019, inc. 12.2018.71, consid. 11). Un ulteriore limite al diritto

alla prova è l’apprezzamento anticipato da parte del giudice, che gli consente

di rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non

porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo.

5.

Sulla vincolatività del

contratto, del riconoscimento di debito e del bilancio l’appellante, pur non

lamentando esplicitamente una carente motivazione della decisione pretorile,

rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto che essa non è parte al

contratto di cessione delle azioni (censura già sollevata in prima sede e

meglio nella sua duplica, a p. 3 e nelle conclusioni, a p. 7). Contesta altresì

che il bilancio possa valere, nei suoi confronti, quale dichiarazione di

volontà o mezzo di prova, in quanto falso (tant’è che conterrebbe attivi non esigibili,

come il credito verso la O__________ Srl) nonché redatto e confermato da AO 1 malgrado

l’esistenza di un palese conflitto d’interessi. Rileva inoltre l’esistenza di

un’inchiesta penale a carico di quest’ultimo e di C__________ __________ per i

reati di truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti proprio in

relazione ai fatti oggetto di causa, producendo al riguardo i doc. C-E.

6.

In effetti, il giudice di

prima sede ha ritenuto il vincolo pacifico, omettendo però di fornire delle

spiegazioni. Per imputare alla AP 1 il riconoscimento di debito e le relative

conseguenze, occorreva dapprima valutare quali fossero le parti del contratto e

chi potesse validamente rappresentare la società nella sottoscrizione di atti

giuridici. A tal proposito, a torto l’attore ha preteso (alle p. 5-6 della

replica e ancora alle p. 7, 8 e 10 della risposta all’appello) che la AP 1

sarebbe legata al contratto per il tramite della sottoscrizione di I__________ __________:

in quel frangente (agosto 2015) egli, giusta quanto emerge dall’estratto RC

societario, ancora non disponeva del potere di firma. La rappresentanza

incombeva piuttosto a AO 1, laddove le sue eventuali dichiarazioni per conto

della società sollevano pure il tema di un possibile conflitto d’interessi. Ciò

induce alla prudenza anche nella valutazione della valenza del bilancio nei

confronti di AP 1, tenuto conto che la sua verifica e accettazione parrebbe

essere stata espressa dagli acquirenti a titolo personale (peraltro non tanto

senza riserve, quanto piuttosto sulla base delle rassicurazioni di AO 1, v.

sopra consid. B) e che esso aveva natura provvisoria, rispettivamente che con

tale strumento la società intendeva non tanto vincolarsi nei confronti dei

debitori o creditori, quanto piuttosto informare i nuovi azionisti sulla sua

situazione finanziaria (STF 6B_459/2016 del 25 novembre 2016, consid. 6.4.2).

Un giudizio di questa Camera sull’argomento e sui nuovi documenti prodotti risulta

in ogni caso superfluo e prematuro dal momento che, come si vedrà, l’incarto

dev’essere in ogni caso rinviato al primo giudice.

7.

In relazione alle prove respinte dal Pretore, si può

preliminarmente rilevare che l’appellante deve ritenersi legittimata a

contestare l’ordinanza del 20 marzo 2019 unitamente alla decisione finale.

Difatti, per costante giurisprudenza della terza Camera civile del Tribunale

d’appello (IIICCA), di regola le decisioni in materia di prove non provocano un

danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una

prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione

finale, poiché fino al momento dell’emanazione di questa decisione non è dato

di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova,

rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione

complessiva di una parte in relazione al processo (IIICCA del 25 febbraio 2020,

inc. 13.2019.83, consid. 2.1, 2.2 e 4.1; IIICCA del 18 agosto 2020, inc.

13.2020.67, consid. 4.2).

8.

L’appellante ritiene di avere

debitamente allegato e sostanziato l’esistenza di un vizio di volontà (segnatamente

sulla regolarità delle voci di bilancio) e il momento in cui l’ha scoperto

(ovvero dopo l’attivazione della presente causa), rinviando alle considerazioni

esposte sul tema negli allegati introduttivi di prima sede. Trattasi in realtà

di allegazioni brevi e generiche che non si confrontano puntualmente con i

presupposti di cui agli art. 23 seg. CO (segnatamente, per quanto riguarda

l’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO: errore su una determinata circostanza di fatto, essenziale

dal punto di vista oggettivo e soggettivo, riconoscibilità per la controparte,

impugnazione entro l’anno). Comunque sia, l’appellante non si confronta con il

rimprovero del Pretore di non aver sufficientemente corredato le sue

allegazioni con dei mezzi di prova, limitandosi a indicare genericamente che le

prove richieste sarebbero state rilevanti anche su questo tema, senza ulteriori

precisazioni. Peraltro, è innegabile che i pertinenti e scarni passaggi

contenuti nella risposta (v. p. 8) e nella duplica (v. p. 4) non contengono

riferimenti a richieste probatorie. Il mancato approfondimento da parte del

giudice non può pertanto ritenersi errato. Nondimeno, l’appello può essere

accolto per altri motivi, come si vedrà qui di seguito.

9.

Pur volendo ammettere l’esistenza

di un riconoscimento di debito vincolante per AP 1, esso ha una natura causale e

non incide sull’esistenza materiale dell’obbligazione del debitore, bensì comporta

semplicemente un’inversione dell’onere della prova (DTF 131 III 268, consid. 3.2). Il debitore, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, ha pertanto il diritto di contestare non solo il

riconoscimento in quanto tale (ad esempio per incapacità o vizio di volontà),

ma anche il soggiacente rapporto giuridico, ovvero il contratto di lavoro (in

quanto inesistente, nullo, invalidato o simulato) o il derivante credito, ad

esempio per inesecuzione, estinzione, remissione o prescrizione (DTF 131 III

268, consid. 3.2; IICCA del 21 dicembre 2018, inc. 12.2016.195, consid. 7; v.

anche Müller in: Berner Kommentar

OR, 2018, n. 64-68 ad art. 17), e di proporre conseguentemente le relative

prove. Il riconoscimento di debito può altresì comprendere una rinuncia del

debitore a sollevare determinate obiezioni. Ciononostante una simile rinuncia,

alla luce della sua portata, non deve essere ammessa facilmente e dev’essere

chiara (STF 4A_604/2011 del 22 maggio 2012, consid. 5.1).

10.

Nel caso concreto, dalla

decisione impugnata non risultano riferimenti alla rinuncia a obiezioni da parte

di AP 1. Segnatamente, il Pretore ha sottolineato l’importanza del bilancio

verificato dalle parti e allegato al contratto, senza però pretendere che ciò

comporterebbe un impegno, da parte di AP 1, a non mettere più in discussione

delle relative voci. Egli avrebbe conseguentemente dovuto trattare le contestazioni

sollevate dalla società in prima sede avverso il rapporto giuridico di base

(contratto di lavoro), in quanto nullo e inefficace (per contrarietà alle

leggi, abusività, simulazione, violazione del divieto di contrarre con sé

stessi e conflitto d’interessi) nonché avverso il derivante credito salariale,

in quanto inesistente (assenza di un rapporto di subordinazione e di una prestazione

lavorativa) o comunque prescritto (cfr. risposta, p. 4-8, e duplica, p. 4-5) e valutare

di conseguenza la relativa offerta di prove (svariati documenti, le

testimonianze di F__________, L__________ e A__________ e l’interrogatorio di I__________).

Ciò comporta l’annullamento del giudizio di prima sede e il rinvio dell’incarto

al Pretore, affinché si pronunci nuovamente dal punto di vista istruttorio e

nel merito.

11.

Con riferimento alle pretese

poste in compensazione e riferite al credito correntista e alla O__________

Srl, l’appellante contesta che esse siano da considerare insufficientemente

allegate e irricevibili. Il suo rinvio all’ammissibilità di una compensazione

eventuale (“Eventualverrechnung”) è privo di portata pratica, poiché il

giudizio di prima sede non si fonda su tale aspetto. Essa ha però ragione nel

sottolineare che una parte può opporre in compensazione alla pretesa avversa degli

importi superiori. Semplicemente, in assenza di una domanda riconvenzionale, la

compensazione esplicherà i suoi effetti sino a concorrenza dell’importo più

basso (STF 4A_23/2011 del 23 marzo 2011, consid. 3.1), e il giudice non potrà

pronunciarsi sul residuo. Quanto alle “carenze strutturali” menzionate nella

decisione impugnata (v. sopra, consid. 2), il ragionamento pretorile è privo di

riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Giacché la parte convenuta ha

presentato un cumulo di pretese compensanti, si può comunque osservare che

nell’ambito del cumulo di azioni (art. 90 CPC), la parte può chiedere al

giudice di esaminarle tutte, oppure può presentare una domanda principale e una

o più domande subordinate (conclusioni eventuali), indicando in quale

successione esse debbano essere affrontate. Per contro, di principio essa non

può avanzare più pretese alternative e lasciare al giudice di stabilire su quali

di queste pronunciarsi, poiché ciò condurrebbe all’indeterminatezza (“Unbestimmtheit”)

e all’insufficiente individualizzazione della domanda di giudizio, che la

giurisprudenza ritiene inammissibile (cfr. DTF 142 III 683, consid. 5.3.2, poi

superata, sul tema del cumulo di pretese parziali, dalla DTF 144 III 452). Inoltre,

uno dei presupposti della dichiarazione di compensazione (art. 124 CO) è che

essa indichi chiaramente quali pretese vi partecipino (STF 4A_549/2010 del 17

febbraio 2011, consid. 3.3; STF 4A_82/2009 del 7 aprile 2009, consid. 2; STF

4C.25/2005 del 15 agosto 2005, consid. 4.1).

Nella fattispecie, la convenuta ha postulato un

giudizio su tutte le pretese compensanti per un valore complessivo superiore a

quella dell’attore, senza tuttavia indicare quale o quali di esse, e per quale

importo, dovrebbero conseguentemente estinguersi. In assenza di questa

specificazione, occorre chiedersi se il giudice possa applicare dei propri

criteri di imputazione e segnatamente, per via analogica, quelli previsti dagli

art. 86 seg. CO, come sostenuto dalla vetusta DTF 58 III 21, p. 24 e da alcuni

autori (es. Koller, Die Verrechnung nach schweizerischem

Recht, in: recht 3/2007, p. 111; del medesimo autore v. anche Schweizerisches

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4a ed. 2017, § 66 n. 86 e

riferimenti) oppure ritenere l’obiezione di compensazione inammissibile (cfr. Aepli, in: Zürcher Kommentar OR, n.

61-62 ad art. 124; Zellweger-Gutknecht,

in: Berner Kommentar OR AT, 2012, n. 48 seg. ad art. 124).

12.

Nella presente procedura, si

potrebbe ipotizzare che il primo giudice abbia inteso riferirsi a questa

seconda opinione, sennonché in tale caso egli avrebbe dovuto ritenere

inammissibili tutte le pretese compensanti, anziché esaminarne alcune nel

merito. Visto il rinvio, il medesimo dovrà in ogni caso chiarire la questione.

Ciò oltretutto se si considera che sul tema della carente allegazione del

credito correntista e di quello riferito a O__________ Srl, alcune critiche

contenute nel gravame risultano fondate: richiamati i dubbi sopra esposti circa

la vincolatività del bilancio per AP 1 (v. consid. 6), l’appellante sottolinea

a ragione di avere evidenziato, nei propri allegati introduttivi (cfr.

risposta, p. 9 e 11-12 e duplica, p. 6 e 8-11), che il credito correntista

risultava effettivamente a bilancio (contrariamente a quanto evidenziato nel

giudizio di prima sede) nonché spiegato perché invece quello relativo al danno

per la fattura non incassata non vi figurava: ovvero poiché la suddetta fattura

risultava ancora negli attivi societari malgrado la O__________ Srl fosse stata

già da tempo liquidata e cancellata dallo stesso AO 1, ritenuto che

l’impossibilità di recuperare il credito sarebbe stata scoperta il 17 maggio

2018.

con la trasmissione della visura camerale di quest’ultima società. Anche

in questo caso, la convenuta aveva proposto delle relative prove documentali,

come pure richiesto l’audizione di S__________ e la deposizione di I__________.

Pertanto, qualora il cumulo di pretese compensanti proposto dalla convenuta

dovesse risultare ammissibile, ciò imporrebbe un riesame anche di questi due

aspetti sulla base dell’esposizione dei fatti di AP 1 e delle contestazioni di AO

1, con conseguente istruttoria sui fatti debitamente allegati.

13.

Riassumendo, nel caso concreto

si impone l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell’incarto al

primo giudice. Questi dovrà innanzitutto confrontarsi con la censura di AP 1

relativa alla vincolatività del contratto e del riconoscimento di debito (con

le relative conseguenze quanto all’onere della prova), e in ogni caso chinarsi

sulle sue contestazioni riguardanti il rapporto di lavoro fra AP 1 e AO 1 e il

derivante credito salariale previa assunzione delle prove utili per decidere al

riguardo. Il primo giudice dovrà poi motivare l’ammissibilità o inammissibilità

del cumulo di pretese compensanti della convenuta sulla base di quanto esposto

ai precedenti consid. 11 e 12 e, solo laddove ammissibile, riesaminare le

pretese relative al credito correntista e a quello riferito a O__________ Srl nonché

effettuare una nuova valutazione sull’opportunità di assumere le prove offerte

a tal proposito.

Visto l’esito del giudizio, non occorre qui esaminare

i ragionamenti pretorili in merito al veicolo aziendale e le censure

appellatorie ivi riferite.

14.

In conclusione, l’appello

dev’essere accolto ai sensi dei considerandi. Le spese giudiziarie della procedura di appello, avente un valore

litigioso di fr. 70'000.-, seguono la soccombenza della parte appellata (art.

106.

cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 5’500.- (art. 2, 7 e

13.

LTG) e le ripetibili in fr. 3'000.- (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5

RTar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

16 agosto 2021 di AP 1 è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione 14 giugno 2021 del Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 1, nell’inc. OR. 2018.58 è annullata e l’incarto è rinviato alla giurisdizione

inferiore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Le spese processuali della procedura d’appello,

pari a fr. 5’500.-, sono a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 3’000.- per

ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).