12.2021.114
Valenza di un riconoscimento di debito, mezzi di difesa; compensazione, cumulo di pretese compensanti
23 febbraio 2022Italiano23 min
da AO 1, V__________, G__________ Srl e E__________) hanno venduto a R__________,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.114
Lugano
23 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.58 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 marzo 2018 da
AO
1 (IT)
patrocinato dall’avv. PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 117'450.70
oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, e
subordinatamente di fr. 70'000.- oltre
interessi del 5% dal 1° gennaio 2016;
pretese avversate dalla convenuta, che con risposta 18 giugno 2018
ha altresì sollevato
in via eventuale la compensazione del
credito dell’attore con delle proprie contro-
pretese;
vista la decisione 14 giugno 2021 con cui il Pretore ha respinto la
domanda principale,
ma ha accolto la domanda subordinata dell’attore;
appellante la convenuta con atto di appello 16 agosto 2021,
con cui ha postulato in via
principale l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
dell’incarto al Pretore per
il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di un nuovo
giudizio nel merito ai sensi
dei considerandi, e in via subordinata la riforma del querelato
giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione e modificare la ripartizione
e quantificazione delle
spese giudiziarie di prima sede, il tutto in ogni caso con protesta
di tasse, spese e
ripetibili di secondo grado;
mentre l’attore con risposta 8 ottobre 2021 ha postulato la
reiezione del gravame,
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AP 1 è una società con sede a __________ e che gestisce il centro
sportivo “__________” in via __________ a __________. AO 1 è stato presidente
del Consiglio d’amministrazione sino al 30 novembre 2015, e sino a pochi mesi
prima anche azionista della società. E meglio, con contratto 4 agosto 2015 AO 1
e V__________, nella veste di rappresentanti dell’azionariato di AP 1 (composto
da AO 1, V__________, G__________ Srl e E__________) hanno venduto a R__________,
C__________ e I__________ l’intero pacchetto azionario di AP 1 per l’importo di
fr. 1'200'000.- (doc. C).
B.
Quanto al contenuto del contratto, al quale è stato allegato sub 1) il
bilancio societario provvisorio (“draft”) al 24 giugno 2015, le sue
premesse danno atto che “le parti hanno già dato corso alla verifica dei
valori contabili espressi nella situazione di cui in allegato sub 1) nonché di
tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti attualmente in essere
per l’esercizio dell’attività” e che “la società AP 1 è venduta
nell’attuale stato di fatto e di diritto, con ogni accessione, dipendenza e
pertinenza, diritto, ragione, azione e servitù, attive e passive, come visti,
esaminati, accettati, salvo quanto qui espressamente escluso o precisato”.
All’art. 2 del contratto è stabilito che la parte acquirente sarebbe subentrata
in ogni eventuale credito vantato dai correntisti nei confronti della società
di cui all’allegato sub 1) ad eccezione di quanto indicato all’art. 7.1. Al
suddetto art. 7.1 le parti hanno indicato che: “Parte acquirente” prende
atto che la società AP 1 si è impegnata a liquidare la voce debiti verso
dipendenti (ovvero il sig. AO 1) a bilancio per CHF 117'450.70, concordando con
il medesimo un importo forfettario di
CHF 70'000.00 (settantamila) che verrà pagato il 31 dicembre 2015. All’art.
3 la parte cedente ha dichiarato e garantito alla parte acquirente che tutte le
voci attive e passive nella situazione di cui all’allegato sub. 1) sono vere e
reali e riferite all’intera attività della società ceduta, come pure che la
contabilità della società è tenuta regolarmente.
C.
A fronte del mancato pagamento del suddetto credito salariale alla
scadenza del 31 dicembre 2015 e previo ottenimento dell’autorizzazione ad
agire, con petizione 15 marzo 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di
fr. 117'450.70
oltre interessi o subordinatamente di fr. 70'000.- oltre
interessi, e rilevando che il suddetto credito, risultante dal contratto doc.
C e dall’annesso bilancio provvisorio, deriva dalla sua attività di direttore
del centro “__________”.
D.
Con risposta 18 giugno 2018 AP 1 si è opposta alla petizione,
contestando la validità della clausola contrattuale 7.1 e l’esistenza del
soggiacente credito (segnatamente per l’assenza di un valido contratto di
lavoro, di un rapporto di subordinazione fra l’attore e la società e di una
relativa prestazione lavorativa). In via subordinata, la medesima ha opposto in
compensazione alla pretesa attorea svariati suoi asseriti crediti, e meglio: uno
di fr. 28'482.70 derivante da un prestito concesso a AO 1 rispettivamente dagli
importi da lui prelevati dai conti societari (“credito correntista”); uno di almeno
€ 110'000.- a titolo di risarcimento dei danni da lui causati alla società a
causa dell’impossibilità di incassare un credito figurante a bilancio nei
confronti della O__________ Srl, nel frattempo già liquidata e cancellata dallo
stesso AO 1; uno di fr. 9'342.95 per i danni da lui causati al veicolo
aziendale; uno di
fr. 95'904.- derivante dall’utilizzo non autorizzato del suddetto veicolo
aziendale; e infine uno di almeno fr. 1'096.35 e € 4'656.08 per una serie di
multe notificate alla società ma derivanti da infrazioni alle norme della
circolazione stradale commesse dall’attore alla guida del veicolo aziendale.
E.
Con replica 24 ottobre 2018 e duplica 17 dicembre 2018 le parti
hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche tesi, contestando
quelle avverse. In particolare, l’attore ha contestato i crediti compensanti
della convenuta; quest’ultima ha sollevato l’eccezione della prescrizione della
pretesa attorea e ha ridotto il proprio asserito credito correntista a fr.
22'561.10.
F.
Con ordinanza 20 marzo 2019 il Pretore si è espresso sulle prove
respingendo una buona parte di quelle proposte dalla convenuta a causa della
violazione dei suoi oneri di allegazione e specificazione. Conseguentemente
l’audizione dei testi S__________ e C__________ e le deposizioni di AO 1 e I__________,
hanno avuto per oggetto solo i temi indicati nella suddetta ordinanza.
G. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, il
Pretore ha respinto l’azione principale dell’attore ma ha accolto la sua
domanda subordinata, condannando la convenuta a versargli fr. 70'000.- oltre
interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'500.-
e le spese di fr. 40.- (oltre a quelle della procedura di conciliazione di fr.
250.-) a carico dell’attore per il 40% e della convenuta per il 60% e
condannando quest’ultima a versare alla controparte fr. 6'000.- a titolo di
ripetibili. In sintesi, il Pretore ha stabilito che la convenuta è vincolata al
riconoscimento di debito di cui all’art. 7.1 del contratto doc. C (non avendo
essa sufficientemente allegato e sostanziato un vizio di volontà) e che d’altra
parte AO 1 ha contrattualmente riconosciuto una riduzione del suo credito a fr.
70'000.- rispetto ai fr. 117'450.70 inizialmente dovuti, né ha dimostrato la
rinascita della pretesa originaria. Quanto alle pretese compensatorie della
convenuta, il Pretore ha ritenuto ammissibili e sufficientemente allegate
unicamente quelle riferite al veicolo aziendale, ritenendole tuttavia
infondate.
H.
Con appello 16 agosto 2021 la convenuta si è aggravata contro tale
giudizio, postulandone in via
principale l’annullamento e il rinvio
dell’incarto al Pretore per
il completamento dell’istruttoria e
l’emanazione di un nuovo giudizio nel merito e in via subordinata la sua riforma
nel senso di respingere integralmente la petizione e modificare la ripartizione
e quantificazione delle spese giudiziarie di prima sede, il tutto in ogni caso
con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
I.
Con risposta 8 ottobre 2021 l’attore ha postulato l’integrale
reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di
secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 16 agosto 2021 contro la decisione 14
giugno 2021 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come è
tempestiva la risposta all’appello inoltrata l’8 ottobre 2021.
2.
La decisione impugnata
dev’essere letta unitamente all’ordinanza sulle prove 20 marzo 2019, alla quale
fa esplicito riferimento. In sostanza, il Pretore ha osservato che il doc. C
rappresenta un riconoscimento di debito per quanto concerne la pretesa
creditoria dell’attore (art. 17 CO), con il conseguente rovesciamento
dell’onere probatorio. AP 1 doveva dunque dimostrare l’errore, e non altre
questioni come l’origine del credito, l’effettiva esistenza di un rapporto di
subordinazione o un’attività quale dipendente, che sono irrilevanti e non possono
essere oggetto di prova (ciò che ha condotto alla reiezione dei mezzi di prova
proposti dalla convenuta al riguardo). E meglio, la società era gravata dal
duplice onere di dimostrare l’asserito errore di base (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO)
nonché il rispetto del termine di un anno previsto dall’art. 31 CO, allegando e
sostanziando debitamente l’adempimento dei relativi presupposti. Sennonché essa
non l’ha fatto: malgrado abbia effettivamente invocato il dolo e l’errore, le
sue affermazioni sono state del tutto generiche in quanto non supportate da
alcuna specifica o proposizione di mezzi di prova. Il suddetto riconoscimento
resta pertanto vincolante, per lei come per AO 1, e fonda il diritto di
quest’ultimo a ottenere fr. 70'000.-. Quanto alle pretese compensatorie
avanzate da AP 1, il primo giudice ha osservato che esse riguardano voci del
bilancio allegato al contratto doc. C ma non vi figurano, per cui per
rivendicarle successivamente, la convenuta doveva spiegare i motivi della loro
assenza nel bilancio (come un vizio di volontà, delle lacune o una modifica
delle circostanze). Per il Pretore, la convenuta non l’ha fatto, omettendo di
confrontarsi con il contratto e con il bilancio allegato. Il primo giudice le ha
inoltre rimproverato di aver proposto delle pretese compensanti di importi
assai superiori rispetto a quella dell’attore, ciò che non è ammissibile (in
assenza di una domanda riconvenzionale), come pure di non avere proposto una
struttura al cumulo delle obiezioni di compensazione, per cui manca la
specificazione necessaria per comprendere quali di queste pretese, e per quali
importi, sarebbero comprese nel valore litigioso della pretesa attorea. Il
Pretore ha dunque ritenuto inammissibili sia quella riferita al credito
correntista, sia quella riferita alla società O__________ Srl, con conseguente
reiezione delle relative prove offerte da AP 1. Ha per contro ritenuto sufficientemente
allegate quelle relative al veicolo aziendale, che ha dunque esaminato e poi
respinto nel merito siccome infondate e non comprovate.
3.
Con il gravame, l’appellante
contesta in primo luogo di essere vincolata al contratto doc. C, in quanto non
vi è parte. Rileva in secondo luogo di avere comunque validamente eccepito,
allegato e sostanziato il vizio di volontà, l’inattendibilità dei bilanci (in
quanto falsi) e i motivi per cui il credito salariale della controparte sarebbe
inesistente. Avrebbe parimenti sufficientemente allegato le sue pretese
compensanti. Conseguentemente, il Pretore avrebbe dovuto approfondire tutte
queste questioni e ammettere le prove da lei offerte al riguardo (testimonianze
e interrogatori), che sarebbero state rilevanti ai fini del giudizio in quanto
avevano lo scopo di dimostrare il vizio di volontà, il ruolo avuto da AO 1 in
seno a AP 1, il prestito a lui erogato e il danno riguardante la O__________
Srl. Non facendolo, il giudice di prime cure sarebbe incorso in un
apprezzamento erroneo e incompleto dei fatti e la sentenza risulterebbe dunque
arbitraria e lesiva del diritto di essere sentito e del diritto di fornire
prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento. Infine, il primo
giudice avrebbe pure errato nel respingere le sue pretese relative al veicolo
aziendale.
4.
Le censure di natura formale
dell’appellante, attinenti alla violazione del diritto di essere sentito e che,
se fondate, implicano l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di successo nel merito, vanno trattate preliminarmente. Il
diritto di essere sentito comprende il diritto a ottenere una decisione
motivata, ovvero che si confronti con tutti i temi rilevanti per il giudizio,
che faccia comprendere in modo sufficientemente chiaro le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il
giudice a decidere in un modo piuttosto che in un altro, e che permetta alla
parte interessata di impugnarla con cognizione di causa. Comprende anche il diritto alla prova, che è espressamente codificato
all’art. 152 CPC e sancisce in particolare che ogni parte può pretendere che il
giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e
nelle forme prescritte (IICCA dell’8 luglio 2016, inc. 12.2015.192, consid. 2).
Ciò presuppone una corretta allegazione dei fatti e un onere di specificazione
delle pertinenti prove, nel senso che la parte deve associare correttamente
fatti e prove, indicando i mezzi di prova riferiti a ogni fatto sui quali poggia
le proprie domande (art. 55 e 221 cpv. 1 lett. e CPC; v. anche IICCA del 19
dicembre 2019, inc. 12.2018.71, consid. 11). Un ulteriore limite al diritto
alla prova è l’apprezzamento anticipato da parte del giudice, che gli consente
di rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non
porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo.
5.
Sulla vincolatività del
contratto, del riconoscimento di debito e del bilancio l’appellante, pur non
lamentando esplicitamente una carente motivazione della decisione pretorile,
rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto che essa non è parte al
contratto di cessione delle azioni (censura già sollevata in prima sede e
meglio nella sua duplica, a p. 3 e nelle conclusioni, a p. 7). Contesta altresì
che il bilancio possa valere, nei suoi confronti, quale dichiarazione di
volontà o mezzo di prova, in quanto falso (tant’è che conterrebbe attivi non esigibili,
come il credito verso la O__________ Srl) nonché redatto e confermato da AO 1 malgrado
l’esistenza di un palese conflitto d’interessi. Rileva inoltre l’esistenza di
un’inchiesta penale a carico di quest’ultimo e di C__________ __________ per i
reati di truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti proprio in
relazione ai fatti oggetto di causa, producendo al riguardo i doc. C-E.
6.
In effetti, il giudice di
prima sede ha ritenuto il vincolo pacifico, omettendo però di fornire delle
spiegazioni. Per imputare alla AP 1 il riconoscimento di debito e le relative
conseguenze, occorreva dapprima valutare quali fossero le parti del contratto e
chi potesse validamente rappresentare la società nella sottoscrizione di atti
giuridici. A tal proposito, a torto l’attore ha preteso (alle p. 5-6 della
replica e ancora alle p. 7, 8 e 10 della risposta all’appello) che la AP 1
sarebbe legata al contratto per il tramite della sottoscrizione di I__________ __________:
in quel frangente (agosto 2015) egli, giusta quanto emerge dall’estratto RC
societario, ancora non disponeva del potere di firma. La rappresentanza
incombeva piuttosto a AO 1, laddove le sue eventuali dichiarazioni per conto
della società sollevano pure il tema di un possibile conflitto d’interessi. Ciò
induce alla prudenza anche nella valutazione della valenza del bilancio nei
confronti di AP 1, tenuto conto che la sua verifica e accettazione parrebbe
essere stata espressa dagli acquirenti a titolo personale (peraltro non tanto
senza riserve, quanto piuttosto sulla base delle rassicurazioni di AO 1, v.
sopra consid. B) e che esso aveva natura provvisoria, rispettivamente che con
tale strumento la società intendeva non tanto vincolarsi nei confronti dei
debitori o creditori, quanto piuttosto informare i nuovi azionisti sulla sua
situazione finanziaria (STF 6B_459/2016 del 25 novembre 2016, consid. 6.4.2).
Un giudizio di questa Camera sull’argomento e sui nuovi documenti prodotti risulta
in ogni caso superfluo e prematuro dal momento che, come si vedrà, l’incarto
dev’essere in ogni caso rinviato al primo giudice.
7.
In relazione alle prove respinte dal Pretore, si può
preliminarmente rilevare che l’appellante deve ritenersi legittimata a
contestare l’ordinanza del 20 marzo 2019 unitamente alla decisione finale.
Difatti, per costante giurisprudenza della terza Camera civile del Tribunale
d’appello (IIICCA), di regola le decisioni in materia di prove non provocano un
danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una
prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione
finale, poiché fino al momento dell’emanazione di questa decisione non è dato
di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova,
rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione
complessiva di una parte in relazione al processo (IIICCA del 25 febbraio 2020,
inc. 13.2019.83, consid. 2.1, 2.2 e 4.1; IIICCA del 18 agosto 2020, inc.
13.2020.67, consid. 4.2).
8.
L’appellante ritiene di avere
debitamente allegato e sostanziato l’esistenza di un vizio di volontà (segnatamente
sulla regolarità delle voci di bilancio) e il momento in cui l’ha scoperto
(ovvero dopo l’attivazione della presente causa), rinviando alle considerazioni
esposte sul tema negli allegati introduttivi di prima sede. Trattasi in realtà
di allegazioni brevi e generiche che non si confrontano puntualmente con i
presupposti di cui agli art. 23 seg. CO (segnatamente, per quanto riguarda
l’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO: errore su una determinata circostanza di fatto, essenziale
dal punto di vista oggettivo e soggettivo, riconoscibilità per la controparte,
impugnazione entro l’anno). Comunque sia, l’appellante non si confronta con il
rimprovero del Pretore di non aver sufficientemente corredato le sue
allegazioni con dei mezzi di prova, limitandosi a indicare genericamente che le
prove richieste sarebbero state rilevanti anche su questo tema, senza ulteriori
precisazioni. Peraltro, è innegabile che i pertinenti e scarni passaggi
contenuti nella risposta (v. p. 8) e nella duplica (v. p. 4) non contengono
riferimenti a richieste probatorie. Il mancato approfondimento da parte del
giudice non può pertanto ritenersi errato. Nondimeno, l’appello può essere
accolto per altri motivi, come si vedrà qui di seguito.
9.
Pur volendo ammettere l’esistenza
di un riconoscimento di debito vincolante per AP 1, esso ha una natura causale e
non incide sull’esistenza materiale dell’obbligazione del debitore, bensì comporta
semplicemente un’inversione dell’onere della prova (DTF 131 III 268, consid. 3.2). Il debitore, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, ha pertanto il diritto di contestare non solo il
riconoscimento in quanto tale (ad esempio per incapacità o vizio di volontà),
ma anche il soggiacente rapporto giuridico, ovvero il contratto di lavoro (in
quanto inesistente, nullo, invalidato o simulato) o il derivante credito, ad
esempio per inesecuzione, estinzione, remissione o prescrizione (DTF 131 III
268, consid. 3.2; IICCA del 21 dicembre 2018, inc. 12.2016.195, consid. 7; v.
anche Müller in: Berner Kommentar
OR, 2018, n. 64-68 ad art. 17), e di proporre conseguentemente le relative
prove. Il riconoscimento di debito può altresì comprendere una rinuncia del
debitore a sollevare determinate obiezioni. Ciononostante una simile rinuncia,
alla luce della sua portata, non deve essere ammessa facilmente e dev’essere
chiara (STF 4A_604/2011 del 22 maggio 2012, consid. 5.1).
10.
Nel caso concreto, dalla
decisione impugnata non risultano riferimenti alla rinuncia a obiezioni da parte
di AP 1. Segnatamente, il Pretore ha sottolineato l’importanza del bilancio
verificato dalle parti e allegato al contratto, senza però pretendere che ciò
comporterebbe un impegno, da parte di AP 1, a non mettere più in discussione
delle relative voci. Egli avrebbe conseguentemente dovuto trattare le contestazioni
sollevate dalla società in prima sede avverso il rapporto giuridico di base
(contratto di lavoro), in quanto nullo e inefficace (per contrarietà alle
leggi, abusività, simulazione, violazione del divieto di contrarre con sé
stessi e conflitto d’interessi) nonché avverso il derivante credito salariale,
in quanto inesistente (assenza di un rapporto di subordinazione e di una prestazione
lavorativa) o comunque prescritto (cfr. risposta, p. 4-8, e duplica, p. 4-5) e valutare
di conseguenza la relativa offerta di prove (svariati documenti, le
testimonianze di F__________, L__________ e A__________ e l’interrogatorio di I__________).
Ciò comporta l’annullamento del giudizio di prima sede e il rinvio dell’incarto
al Pretore, affinché si pronunci nuovamente dal punto di vista istruttorio e
nel merito.
11.
Con riferimento alle pretese
poste in compensazione e riferite al credito correntista e alla O__________
Srl, l’appellante contesta che esse siano da considerare insufficientemente
allegate e irricevibili. Il suo rinvio all’ammissibilità di una compensazione
eventuale (“Eventualverrechnung”) è privo di portata pratica, poiché il
giudizio di prima sede non si fonda su tale aspetto. Essa ha però ragione nel
sottolineare che una parte può opporre in compensazione alla pretesa avversa degli
importi superiori. Semplicemente, in assenza di una domanda riconvenzionale, la
compensazione esplicherà i suoi effetti sino a concorrenza dell’importo più
basso (STF 4A_23/2011 del 23 marzo 2011, consid. 3.1), e il giudice non potrà
pronunciarsi sul residuo. Quanto alle “carenze strutturali” menzionate nella
decisione impugnata (v. sopra, consid. 2), il ragionamento pretorile è privo di
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Giacché la parte convenuta ha
presentato un cumulo di pretese compensanti, si può comunque osservare che
nell’ambito del cumulo di azioni (art. 90 CPC), la parte può chiedere al
giudice di esaminarle tutte, oppure può presentare una domanda principale e una
o più domande subordinate (conclusioni eventuali), indicando in quale
successione esse debbano essere affrontate. Per contro, di principio essa non
può avanzare più pretese alternative e lasciare al giudice di stabilire su quali
di queste pronunciarsi, poiché ciò condurrebbe all’indeterminatezza (“Unbestimmtheit”)
e all’insufficiente individualizzazione della domanda di giudizio, che la
giurisprudenza ritiene inammissibile (cfr. DTF 142 III 683, consid. 5.3.2, poi
superata, sul tema del cumulo di pretese parziali, dalla DTF 144 III 452). Inoltre,
uno dei presupposti della dichiarazione di compensazione (art. 124 CO) è che
essa indichi chiaramente quali pretese vi partecipino (STF 4A_549/2010 del 17
febbraio 2011, consid. 3.3; STF 4A_82/2009 del 7 aprile 2009, consid. 2; STF
4C.25/2005 del 15 agosto 2005, consid. 4.1).
Nella fattispecie, la convenuta ha postulato un
giudizio su tutte le pretese compensanti per un valore complessivo superiore a
quella dell’attore, senza tuttavia indicare quale o quali di esse, e per quale
importo, dovrebbero conseguentemente estinguersi. In assenza di questa
specificazione, occorre chiedersi se il giudice possa applicare dei propri
criteri di imputazione e segnatamente, per via analogica, quelli previsti dagli
art. 86 seg. CO, come sostenuto dalla vetusta DTF 58 III 21, p. 24 e da alcuni
autori (es. Koller, Die Verrechnung nach schweizerischem
Recht, in: recht 3/2007, p. 111; del medesimo autore v. anche Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4a ed. 2017, § 66 n. 86 e
riferimenti) oppure ritenere l’obiezione di compensazione inammissibile (cfr. Aepli, in: Zürcher Kommentar OR, n.
61-62 ad art. 124; Zellweger-Gutknecht,
in: Berner Kommentar OR AT, 2012, n. 48 seg. ad art. 124).
12.
Nella presente procedura, si
potrebbe ipotizzare che il primo giudice abbia inteso riferirsi a questa
seconda opinione, sennonché in tale caso egli avrebbe dovuto ritenere
inammissibili tutte le pretese compensanti, anziché esaminarne alcune nel
merito. Visto il rinvio, il medesimo dovrà in ogni caso chiarire la questione.
Ciò oltretutto se si considera che sul tema della carente allegazione del
credito correntista e di quello riferito a O__________ Srl, alcune critiche
contenute nel gravame risultano fondate: richiamati i dubbi sopra esposti circa
la vincolatività del bilancio per AP 1 (v. consid. 6), l’appellante sottolinea
a ragione di avere evidenziato, nei propri allegati introduttivi (cfr.
risposta, p. 9 e 11-12 e duplica, p. 6 e 8-11), che il credito correntista
risultava effettivamente a bilancio (contrariamente a quanto evidenziato nel
giudizio di prima sede) nonché spiegato perché invece quello relativo al danno
per la fattura non incassata non vi figurava: ovvero poiché la suddetta fattura
risultava ancora negli attivi societari malgrado la O__________ Srl fosse stata
già da tempo liquidata e cancellata dallo stesso AO 1, ritenuto che
l’impossibilità di recuperare il credito sarebbe stata scoperta il 17 maggio
2018.
con la trasmissione della visura camerale di quest’ultima società. Anche
in questo caso, la convenuta aveva proposto delle relative prove documentali,
come pure richiesto l’audizione di S__________ e la deposizione di I__________.
Pertanto, qualora il cumulo di pretese compensanti proposto dalla convenuta
dovesse risultare ammissibile, ciò imporrebbe un riesame anche di questi due
aspetti sulla base dell’esposizione dei fatti di AP 1 e delle contestazioni di AO
1, con conseguente istruttoria sui fatti debitamente allegati.
13.
Riassumendo, nel caso concreto
si impone l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell’incarto al
primo giudice. Questi dovrà innanzitutto confrontarsi con la censura di AP 1
relativa alla vincolatività del contratto e del riconoscimento di debito (con
le relative conseguenze quanto all’onere della prova), e in ogni caso chinarsi
sulle sue contestazioni riguardanti il rapporto di lavoro fra AP 1 e AO 1 e il
derivante credito salariale previa assunzione delle prove utili per decidere al
riguardo. Il primo giudice dovrà poi motivare l’ammissibilità o inammissibilità
del cumulo di pretese compensanti della convenuta sulla base di quanto esposto
ai precedenti consid. 11 e 12 e, solo laddove ammissibile, riesaminare le
pretese relative al credito correntista e a quello riferito a O__________ Srl nonché
effettuare una nuova valutazione sull’opportunità di assumere le prove offerte
a tal proposito.
Visto l’esito del giudizio, non occorre qui esaminare
i ragionamenti pretorili in merito al veicolo aziendale e le censure
appellatorie ivi riferite.
14.
In conclusione, l’appello
dev’essere accolto ai sensi dei considerandi. Le spese giudiziarie della procedura di appello, avente un valore
litigioso di fr. 70'000.-, seguono la soccombenza della parte appellata (art.
106.
cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 5’500.- (art. 2, 7 e
13.
LTG) e le ripetibili in fr. 3'000.- (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5
RTar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
16 agosto 2021 di AP 1 è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione 14 giugno 2021 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 1, nell’inc. OR. 2018.58 è annullata e l’incarto è rinviato alla giurisdizione
inferiore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali della procedura d’appello,
pari a fr. 5’500.-, sono a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 3’000.- per
ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).