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Decisione

12.2021.115

Onorario per prestazioni d'architetto, irricevibilità dell'appello per carente motivazione

9 novembre 2021Italiano11 min

a __________”, e meglio fr. 27'042.01 quale saldo dell’onorario contrattualmente

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.115

12.2021.123

Lugano

9 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.100 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 20 maggio 2019 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AP

1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento di complessivi fr.

fr. 35'779.- oltre interessi del 5% dall’8 settembre

2018;

pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente

accolto nella misura

di fr. 31'376.75 oltre interessi del 5% dal 10

settembre 2018 con decisione 11 agosto

2021;

appellante la convenuta con atto di appello 20 agosto 2021,

con cui ha postulato la

riforma del citato giudizio nel senso di respingere la petizione e

fare ordine alla

controparte di restituirle quanto da lei abusivamente incassato,

con protesta di tasse,

spese e ripetibili (inc. 12.2021.115);

visto altresì lo scritto 1° settembre 2021 con cui l’appellante ha

postulato l’ammissione

all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede (inc.

12.2021.123);

tenuto conto che l’appello non è stato notificato all’appellata per

una risposta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con petizione 20 maggio 2019 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano postulandone la condanna al pagamento di

complessivi fr. 35'779.-oltre interessi del 5% dall’8 settembre 2018 (cfr.

anche doc. L) per le prestazioni d’architetto svolte sul cantiere “Residenza

a __________”, e meglio fr. 27'042.01 quale saldo dell’onorario contrattualmente

dovuto (importo ottenuto deducendo gli acconti già versati dall’onorario finale

di fr. 141'486.69 oltre IVA, cfr. doc. G), fr. 7'700.- per prestazioni

supplementari fuori contratto (doc. H) e fr. 1'037.- a titolo di spese vive

(doc. I).

B.

Con risposta 21 giugno 2019 la convenuta si è opposta alla

petizione, sostenendo in sintesi di avere pattuito con la controparte un

onorario forfettario di fr. 113'000.- e che in ogni caso quest’ultima avrebbe

indebitamente escusso la garanzia di fr. 30'000.- richiesta e concessa dalla

Banca __________, per cui nella denegata ipotesi di un accoglimento della

petizione, la somma dovuta all’attrice avrebbe dovuto ammontare a soli fr.

5'779.- (IVA inclusa).

C.

Con replica 26 agosto 2019 l’attrice si è riconfermata nelle proprie

tesi contestando quelle avverse, rilevando in sintesi che i suoi onorari

dovevano essere calcolati, a dipendenza delle circostanze, secondo il costo finale

dell’opera oppure secondo le prestazioni concretamente eseguite e il tempo

impiegato, come pure specificando di avere già detratto la garanzia di fr.

30'000.- dal saldo finale di cui al doc. G.

D.

Con duplica 27 settembre 2019 la convenuta, oltre a ribadire le

proprie tesi, ha in sostanza contestato determinate prestazioni della

controparte in quanto non richieste, non necessarie, non effettuate o insoddisfacenti,

lamentando altresì un ritardo nei lavori e un inammissibile aumento dei costi

rispetto a quanto previsto nell’offerta.

E.

Esperita l’istruttoria di causa e raccolte le conclusioni scritte

delle parti, con decisione 11 agosto 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione nella misura di fr. 31'376.75 oltre interessi del 5%

dal 10 settembre 2018, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di

complessivi fr. 9'595.-, a carico dell’attrice in ragione di 1/10 e per i

restanti 9/10 a carico della convenuta, pure condannata a rifondere alla

controparte fr. 4'800.- per ripetibili parziali.

F.

Con appello 20 agosto 2021 la convenuta si è aggravata contro tale

giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione e fare

ordine alla controparte di restituirle “l’incasso abusivo”, con protesta

di tasse, spese e ripetibili (inc. 12.2021.115).

G. Con

ordinanza 24 agosto 2021, all’appellante è stato assegnato

un termine scadente il 9 settembre 2021 per provvedere al versamento di un anticipo

di fr. 2'000.- in garanzia delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC).

H.

Con istanza 1° settembre 2021 l’appellante ha postulato l’ammissione

all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede (inc. 12.2021.123).

Di conseguenza, il termine fissatole per il versamento dell’anticipo è stato

sospeso.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 20 agosto 2021 contro la decisione 11

agosto 2021 è tempestivo.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella

condizione di comprendere agevolmente le

censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con la decisione impugnata il

Pretore, fondandosi sulla documentazione e sulla perizia giudiziaria, ha

dapprima accertato che l’onorario pattuito fra le parti nell’offerta del 12

ottobre 2016 (doc. C) non aveva natura forfettaria, bensì andava calcolato

secondo il costo finale

dell’opera e/o il tempo investito per eseguire i lavori. Esaminando la relativa

fattura doc. G, ha quindi osservato che la convenuta non ha contestato

l’esecuzione delle prestazioni ivi riportate ad eccezione di una (ovvero la

liquidazione degli artigiani), che in realtà è stata effettuata dall’attrice

senza che la convenuta abbia dimostrato un carente adempimento. Quest’ultima

non ha del resto neppure contestato il calcolo dell’importo fatturato (costo

finale dell’opera, tempo impiegato) e il relativo ammontare, ritenuto che il

tetto massimo previsto di 1'047.56 ore è stato rispettato. Inoltre, secondo il

perito l’aumento dei costi era inevitabile, i lavori svolti erano tutti

effettivamente necessari nonché compatibili con il numero di ore fatturate e la

tariffa oraria utilizzata è conforme alle pattuizioni contrattuali. Il Pretore

ha apportato un’unica correzione, già evidenziata nella perizia, concernente il

calcolo dell’IVA, con conseguente riduzione del saldo da fr. 27'041.01 a fr.

26'979.50 IVA inclusa.

Quanto alla fattura doc. H relativa alle opere

supplementari rientranti nel

successivo accordo (variante d’offerta) 13/18 ottobre 2016 (doc. C), il giudice di prima sede ha in sintesi evidenziato

che la convenuta non ha contestato l’esecuzione delle medesime (che comunque

erano state richieste), bensì piuttosto il corrispondente onorario calcolato

secondo il dispendio orario per l’assenza di consuntivi dettagliati e approvati.

Trovando gli importi di cui alla fattura solamente un parziale riscontro nella

perizia, la pretesa è stata accolta limitatamente a fr. 3'360.25 IVA inclusa.

Il Pretore ha poi integralmente accolto la pretesa di

cui alla fattura doc. I, siccome non contestata, se non con riferimento

all’asserita natura forfettaria del prezzo, conforme alle pattuizioni e congrua

secondo il giudizio del perito.

Infine, il primo giudice ha osservato che la garanzia

di fr. 30'000.- pacificamente incassata da AO 1 è già stata posta in deduzione

dalle sue pretese, ciò che trova conferma nella perizia e nei doc. R-AA e che

la convenuta non ha contestato.

4.

Il gravame dell’appellante non

si confronta con alcuno di questi accertamenti, bensì si limita a esporre in

maniera confusa e generica delle proprie tesi in larga misura non suffragate da

opportuni riferimenti a riscontri oggettivi. E meglio, l’appellante torna a

evidenziare la natura forfettaria del prezzo senza debitamente censurare le

argomentazioni pretorili di cui al considerando 9 (p. 4-5 della decisione

impugnata). Sostiene che le pretese della controparte non sarebbero comprovate

né documentate, ma trascura i numerosi rinvii del primo giudice alle prove agli

atti (documenti, perizia e testimonianze/interrogatori). Contesta le somme

riconosciute dal giudice di primo grado, proponendo diverse cifre e diversi

calcoli, ma senza fornire sufficienti spiegazioni, riscontri oggettivi e rinvii

puntuali o confrontarsi con quando osservato dal Pretore (cfr. consid. 9, p.

5-6, e consid. 10-11 della decisione impugnata) in relazione alla mancata

contestazione del compimento delle prestazioni fatturate e all’effettiva

esecuzione della liquidazione degli artigiani (ciò che ha indotto il primo

giudice a discostarsi parzialmente dalle riflessioni peritali) nonché alla

necessità del lavoro svolto, rispettivamente in relazione alla mancata

contestazione del costo finale dell’opera e del tempo impiegato e a tutti gli elementi

utilizzati per valutare la congruità delle pretese attoree. Ribadisce

l’inammissibilità del superamento del preventivo iniziale, ma ancora una volta

omette di censurare gli accertamenti del Pretore (cfr. consid. 9, p. 5-7 della

sentenza di primo grado) in merito alla sua provvisorietà, all’aumento dei

costi e al rispetto, nel calcolo del dispendio orario, del tetto massimo

previsto nell’offerta (pari al 20% in più rispetto al montante ore ivi

indicato). Ripropone la tesi soggettiva secondo cui la controparte avrebbe una

responsabilità per i sorpassi di spesa degli artigiani e i ritardi nei lavori,

ma non si oppone alla conclusione pretorile relativa alla mancata dimostrazione

delle presunte negligenze della controparte. Sostiene infine che l’incasso

della garanzia da parte di AO 1 sia abusivo e ne pretende la restituzione, ma

senza smentire l’avvenuta deduzione di tale importo dal saldo preteso

dall’attrice (decisione impugnata, consid. 12). Aggiungasi che la richiesta di

restituzione formulata nel gravame è inammissibile, in quanto non solo non specificata

e/o quantificata nel petitum, ma neppure ritualmente formulata in prima

sede nella forma dell’azione riconvenzionale. Qualora l’appellante si riferisse

a una compensazione, la stessa sarebbe in ogni caso infondata per i motivi già

esposti. Peraltro, laddove l’appellante allega al suo gravame dei documenti

(cfr. doc. C, E, F e L) non risultanti dall’incarto di prima sede, senza

motivare in alcun modo la loro adduzione tardiva, gli stessi sono pure inammissibili

alla luce dell’art. 317 CPC.

5.

In conclusione, l’appello

dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile per carente motivazione e

confronto con il giudizio di prima sede (art. 310 e 311 CPC).

6.

Le spese processuali per la

procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv.

1.

CPC); di principio calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

31'376.75 e secondo quanto prescritto dagli art. 7 e 13 LTG, sono qui fissate a

fr. 1'000.-per tener conto della particolarità della fattispecie (v. sopra

consid. 4 e 5; v. anche art. 2 LTG). Non si assegnano ripetibili alla

controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni.

7.

L’esito della causa impone la

reiezione della richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata

dall’appellante, essendo il gravame privo di probabilità di successo (art. 117 lett.

b CPC).

8.

Terminando la controversia con

un giudizio di inammissibilità e non ponendo la medesima questioni di principio

o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa

Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e

lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello

20 agosto 2021 di AP 1 è irricevibile.

§ Di conseguenza, la decisione 11

agosto 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è confermata.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a

fr. 1’000.-, sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili né

indennità.

3. La domanda di

ammissione all’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante in data 1°

settembre 2021 è respinta.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).