12.2021.115
Onorario per prestazioni d'architetto, irricevibilità dell'appello per carente motivazione
9 novembre 2021Italiano11 min
a __________”, e meglio fr. 27'042.01 quale saldo dell’onorario contrattualmente
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.115
12.2021.123
Lugano
9 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.100 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 20 maggio 2019 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AP
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di complessivi fr.
fr. 35'779.- oltre interessi del 5% dall’8 settembre
2018;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente
accolto nella misura
di fr. 31'376.75 oltre interessi del 5% dal 10
settembre 2018 con decisione 11 agosto
2021;
appellante la convenuta con atto di appello 20 agosto 2021,
con cui ha postulato la
riforma del citato giudizio nel senso di respingere la petizione e
fare ordine alla
controparte di restituirle quanto da lei abusivamente incassato,
con protesta di tasse,
spese e ripetibili (inc. 12.2021.115);
visto altresì lo scritto 1° settembre 2021 con cui l’appellante ha
postulato l’ammissione
all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede (inc.
12.2021.123);
tenuto conto che l’appello non è stato notificato all’appellata per
una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con petizione 20 maggio 2019 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano postulandone la condanna al pagamento di
complessivi fr. 35'779.-oltre interessi del 5% dall’8 settembre 2018 (cfr.
anche doc. L) per le prestazioni d’architetto svolte sul cantiere “Residenza
a __________”, e meglio fr. 27'042.01 quale saldo dell’onorario contrattualmente
dovuto (importo ottenuto deducendo gli acconti già versati dall’onorario finale
di fr. 141'486.69 oltre IVA, cfr. doc. G), fr. 7'700.- per prestazioni
supplementari fuori contratto (doc. H) e fr. 1'037.- a titolo di spese vive
(doc. I).
B.
Con risposta 21 giugno 2019 la convenuta si è opposta alla
petizione, sostenendo in sintesi di avere pattuito con la controparte un
onorario forfettario di fr. 113'000.- e che in ogni caso quest’ultima avrebbe
indebitamente escusso la garanzia di fr. 30'000.- richiesta e concessa dalla
Banca __________, per cui nella denegata ipotesi di un accoglimento della
petizione, la somma dovuta all’attrice avrebbe dovuto ammontare a soli fr.
5'779.- (IVA inclusa).
C.
Con replica 26 agosto 2019 l’attrice si è riconfermata nelle proprie
tesi contestando quelle avverse, rilevando in sintesi che i suoi onorari
dovevano essere calcolati, a dipendenza delle circostanze, secondo il costo finale
dell’opera oppure secondo le prestazioni concretamente eseguite e il tempo
impiegato, come pure specificando di avere già detratto la garanzia di fr.
30'000.- dal saldo finale di cui al doc. G.
D.
Con duplica 27 settembre 2019 la convenuta, oltre a ribadire le
proprie tesi, ha in sostanza contestato determinate prestazioni della
controparte in quanto non richieste, non necessarie, non effettuate o insoddisfacenti,
lamentando altresì un ritardo nei lavori e un inammissibile aumento dei costi
rispetto a quanto previsto nell’offerta.
E.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolte le conclusioni scritte
delle parti, con decisione 11 agosto 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione nella misura di fr. 31'376.75 oltre interessi del 5%
dal 10 settembre 2018, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 9'595.-, a carico dell’attrice in ragione di 1/10 e per i
restanti 9/10 a carico della convenuta, pure condannata a rifondere alla
controparte fr. 4'800.- per ripetibili parziali.
F.
Con appello 20 agosto 2021 la convenuta si è aggravata contro tale
giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione e fare
ordine alla controparte di restituirle “l’incasso abusivo”, con protesta
di tasse, spese e ripetibili (inc. 12.2021.115).
G. Con
ordinanza 24 agosto 2021, all’appellante è stato assegnato
un termine scadente il 9 settembre 2021 per provvedere al versamento di un anticipo
di fr. 2'000.- in garanzia delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC).
H.
Con istanza 1° settembre 2021 l’appellante ha postulato l’ammissione
all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede (inc. 12.2021.123).
Di conseguenza, il termine fissatole per il versamento dell’anticipo è stato
sospeso.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 20 agosto 2021 contro la decisione 11
agosto 2021 è tempestivo.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella
condizione di comprendere agevolmente le
censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
3.
Con la decisione impugnata il
Pretore, fondandosi sulla documentazione e sulla perizia giudiziaria, ha
dapprima accertato che l’onorario pattuito fra le parti nell’offerta del 12
ottobre 2016 (doc. C) non aveva natura forfettaria, bensì andava calcolato
secondo il costo finale
dell’opera e/o il tempo investito per eseguire i lavori. Esaminando la relativa
fattura doc. G, ha quindi osservato che la convenuta non ha contestato
l’esecuzione delle prestazioni ivi riportate ad eccezione di una (ovvero la
liquidazione degli artigiani), che in realtà è stata effettuata dall’attrice
senza che la convenuta abbia dimostrato un carente adempimento. Quest’ultima
non ha del resto neppure contestato il calcolo dell’importo fatturato (costo
finale dell’opera, tempo impiegato) e il relativo ammontare, ritenuto che il
tetto massimo previsto di 1'047.56 ore è stato rispettato. Inoltre, secondo il
perito l’aumento dei costi era inevitabile, i lavori svolti erano tutti
effettivamente necessari nonché compatibili con il numero di ore fatturate e la
tariffa oraria utilizzata è conforme alle pattuizioni contrattuali. Il Pretore
ha apportato un’unica correzione, già evidenziata nella perizia, concernente il
calcolo dell’IVA, con conseguente riduzione del saldo da fr. 27'041.01 a fr.
26'979.50 IVA inclusa.
Quanto alla fattura doc. H relativa alle opere
supplementari rientranti nel
successivo accordo (variante d’offerta) 13/18 ottobre 2016 (doc. C), il giudice di prima sede ha in sintesi evidenziato
che la convenuta non ha contestato l’esecuzione delle medesime (che comunque
erano state richieste), bensì piuttosto il corrispondente onorario calcolato
secondo il dispendio orario per l’assenza di consuntivi dettagliati e approvati.
Trovando gli importi di cui alla fattura solamente un parziale riscontro nella
perizia, la pretesa è stata accolta limitatamente a fr. 3'360.25 IVA inclusa.
Il Pretore ha poi integralmente accolto la pretesa di
cui alla fattura doc. I, siccome non contestata, se non con riferimento
all’asserita natura forfettaria del prezzo, conforme alle pattuizioni e congrua
secondo il giudizio del perito.
Infine, il primo giudice ha osservato che la garanzia
di fr. 30'000.- pacificamente incassata da AO 1 è già stata posta in deduzione
dalle sue pretese, ciò che trova conferma nella perizia e nei doc. R-AA e che
la convenuta non ha contestato.
4.
Il gravame dell’appellante non
si confronta con alcuno di questi accertamenti, bensì si limita a esporre in
maniera confusa e generica delle proprie tesi in larga misura non suffragate da
opportuni riferimenti a riscontri oggettivi. E meglio, l’appellante torna a
evidenziare la natura forfettaria del prezzo senza debitamente censurare le
argomentazioni pretorili di cui al considerando 9 (p. 4-5 della decisione
impugnata). Sostiene che le pretese della controparte non sarebbero comprovate
né documentate, ma trascura i numerosi rinvii del primo giudice alle prove agli
atti (documenti, perizia e testimonianze/interrogatori). Contesta le somme
riconosciute dal giudice di primo grado, proponendo diverse cifre e diversi
calcoli, ma senza fornire sufficienti spiegazioni, riscontri oggettivi e rinvii
puntuali o confrontarsi con quando osservato dal Pretore (cfr. consid. 9, p.
5-6, e consid. 10-11 della decisione impugnata) in relazione alla mancata
contestazione del compimento delle prestazioni fatturate e all’effettiva
esecuzione della liquidazione degli artigiani (ciò che ha indotto il primo
giudice a discostarsi parzialmente dalle riflessioni peritali) nonché alla
necessità del lavoro svolto, rispettivamente in relazione alla mancata
contestazione del costo finale dell’opera e del tempo impiegato e a tutti gli elementi
utilizzati per valutare la congruità delle pretese attoree. Ribadisce
l’inammissibilità del superamento del preventivo iniziale, ma ancora una volta
omette di censurare gli accertamenti del Pretore (cfr. consid. 9, p. 5-7 della
sentenza di primo grado) in merito alla sua provvisorietà, all’aumento dei
costi e al rispetto, nel calcolo del dispendio orario, del tetto massimo
previsto nell’offerta (pari al 20% in più rispetto al montante ore ivi
indicato). Ripropone la tesi soggettiva secondo cui la controparte avrebbe una
responsabilità per i sorpassi di spesa degli artigiani e i ritardi nei lavori,
ma non si oppone alla conclusione pretorile relativa alla mancata dimostrazione
delle presunte negligenze della controparte. Sostiene infine che l’incasso
della garanzia da parte di AO 1 sia abusivo e ne pretende la restituzione, ma
senza smentire l’avvenuta deduzione di tale importo dal saldo preteso
dall’attrice (decisione impugnata, consid. 12). Aggiungasi che la richiesta di
restituzione formulata nel gravame è inammissibile, in quanto non solo non specificata
e/o quantificata nel petitum, ma neppure ritualmente formulata in prima
sede nella forma dell’azione riconvenzionale. Qualora l’appellante si riferisse
a una compensazione, la stessa sarebbe in ogni caso infondata per i motivi già
esposti. Peraltro, laddove l’appellante allega al suo gravame dei documenti
(cfr. doc. C, E, F e L) non risultanti dall’incarto di prima sede, senza
motivare in alcun modo la loro adduzione tardiva, gli stessi sono pure inammissibili
alla luce dell’art. 317 CPC.
5.
In conclusione, l’appello
dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile per carente motivazione e
confronto con il giudizio di prima sede (art. 310 e 311 CPC).
6.
Le spese processuali per la
procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv.
1.
CPC); di principio calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
31'376.75 e secondo quanto prescritto dagli art. 7 e 13 LTG, sono qui fissate a
fr. 1'000.-per tener conto della particolarità della fattispecie (v. sopra
consid. 4 e 5; v. anche art. 2 LTG). Non si assegnano ripetibili alla
controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni.
7.
L’esito della causa impone la
reiezione della richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata
dall’appellante, essendo il gravame privo di probabilità di successo (art. 117 lett.
b CPC).
8.
Terminando la controversia con
un giudizio di inammissibilità e non ponendo la medesima questioni di principio
o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa
Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e
lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L’appello
20 agosto 2021 di AP 1 è irricevibile.
§ Di conseguenza, la decisione 11
agosto 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è confermata.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a
fr. 1’000.-, sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili né
indennità.
3. La domanda di
ammissione all’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante in data 1°
settembre 2021 è respinta.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).