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Decisione

12.2021.116

Contratto di direzione lavori - responsabilità dell'organo - legittimazione passiva

31 marzo 2022Italiano19 min

processuali, in complessivi fr. 10’000.-, con quelle di conciliazione di fr. 400.-,

Source ti.ch

AO 2

Incarto n.

12.2021.116

Lugano

31 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.8 della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 6 marzo 2020 da

AP

1

rappr. dall’avv. PA 1

contro

AO 2

AO 1

tutti rappr. dall’avv. PA

2

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di

fr. 332'528.- oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2018;

domanda avversata dalle

controparti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 17 giugno 2021 ha respinto;

appellante l'attrice, con

appello 23 agosto 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione per fr. 83’000.- oltre interessi al 5% dal

17 dicembre 2018, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti, con

risposta 13 ottobre 2021, hanno postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica (spontanea) 25 ottobre 2021

dell’attrice e della duplica spontanea 12 novembre 2021 dei convenuti;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 25 gennaio 2018 (doc.

D) AP 1 ha incaricato “AO 2 - AO 1” di svolgere delle prestazioni di ingegneria

civile nell’ambito dell’edificazione di una palazzina plurifamiliare sulle

part. __________ e __________ RFD __________. Il 7

febbraio 2018 (doc. C) essa ha affidato sempre a “AO 2 - AO 1” anche l’incarico

di occuparsi dell’esecuzione della “direzione lavori, con controllo degli

avanzamenti lavori e delle liquidazioni per ciascuna ditta”, ritenuto che quell’incarico

consisteva nella “direzione dei lavori, con incontri settimanali di

coordinamento tra le diverse ditte, con

verifica delle richieste di

liquidazione delle imprese”.

Il

17 ottobre 2018 (doc. EE) AO 2 ha rescisso il contratto avente per oggetto la

direzione dei lavori.

2. Ottenuta la

necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 6 marzo 2020 AP 1, ritenendo che

AO 2 e il suo socio (senza diritto di firma a RC) AO 1 avessero sbagliato a

preavvisare favorevolmente con lei dei versamenti effettuati tra il febbraio e

il luglio 2018 dalla Banca __________ a favore di alcuni artigiani, che erano poi

falliti senza aver fornito le prestazioni oggetto di quei versamenti, e non

avessero adeguatamente sorvegliato l’esecuzione dei lavori, li ha convenuti in

giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per

ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 332'528.- oltre interessi

al 5% dal 17 dicembre 2018. Essa, in estrema

sintesi, ha preteso il risarcimento delle somme preavvisate

favorevolmente da costoro a favore di I__________ __________ Sagl (quattro

ordini di pagamento, di complessivi fr. 130'000.-, cfr. doc. S), a favore di __________

(fr. 15’078.-, cfr. doc. P) e a favore di __________

(fr. 10’000.-, cfr. doc. Q), nonché dei maggiori costi, per la riparazione dei

difetti (fr. 125'000.-, cfr. doc. KK) e per i ritardi nell’esecuzione dei lavori

(fr. 52'450.-), riconducibili alla loro carente presenza nel cantiere.

Fatti

I convenuti si sono integralmente

opposti alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con

decisione 17 giugno 2021, ha respinto la petizione, ponendo le spese

processuali, in complessivi fr. 10’000.-, con quelle di conciliazione di fr. 400.-,

a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere ai convenuti in solido fr.

25’000.- per ripetibili.

4. Con

l’appello 23 agosto 2021 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con

risposta 13 ottobre 2021 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 25

ottobre 2021 e la duplica spontanea 12 novembre 2021), l’attrice, ribadendo il buon fondamento della sola

pretesa volta al risarcimento

delle somme preavvisate favorevolmente dalle controparti a favore di I__________

__________ Sagl, limitata per altro agli ultimi tre ordini di pagamento, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 83’000.-

oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2018, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi.

5. Il

Pretore, per quanto è qui ancora d’interesse, ha innanzitutto escluso che all’AO

1, socio (senza diritto di firma a RC,

cfr. doc. B) e dipendente di AO 2, potesse

essere riconosciuta la legittimazione passiva, pacificamente attribuita invece

a quest’ultima, respingendo

così nei suoi confronti la petizione già per questa ragione. Da una parte il contratto relativo alla

direzione lavori di cui al doc. C era stato sottoscritto dall’AO 1 a nome e per

conto di AO 2, non potendosi dedurre un suo obbligo personale dal fatto che

egli fosse stato autorizzato ad agire in tal senso sulla base di una regolamentazione

dei poteri di rappresentanza interni all’azienda. Dall’altra nemmeno entrava in

linea di conto una sua responsabilità personale ai sensi dell’art. 55 cpv. 3

CC, non essendo stato allegato e provato quale sarebbe stato l’eventuale atto

illecito da lui commesso.

5.1. Per

l’attrice, la legittimazione passiva dell’AO 1 doveva in realtà essere ammessa già

per il fatto che non era stato provato che egli fosse dipendente di AO 2 e fosse poi stato autorizzato,

sulla base di una regolamentazione dei poteri di rappresentanza interni

all’azienda, a sottoscrivere il contratto a nome e per conto di quella società.

La

censura è manifestamente infondata. Dagli atti di causa è in effetti risultato che

l’AO 1 era veramente un dipendente di AO 2 (cfr. petizione p. 3, conclusioni p.

2 e appello p. 3, secondo cui “l’AO 1 … lavora presso la società AO 2” e

soprattutto replica p. 4, secondo cui costui “è in primis socio e non solo

dipendente”; cfr. pure il suo interrogatorio p. 3) e che era poi stato

autorizzato, sulla base di una regolamentazione dei poteri di rappresentanza

interni all’azienda, a sottoscrivere il contratto a nome e per conto di quella

società (cfr. replica p. 5, secondo cui “si prende atto che la convenuta 2 [N.d.R. AO 2] conferma l’esistenza di un potere di rappresentanza interno che mai è

stato comunicato all’attrice e che la vincola”). E comunque, avendo l’attrice pacificamente dato atto in questa sede

che AO 2 era legittimata passivamente nella presente causa (cfr. appello p. 6)

e che dunque l’AO 1, il quale - come accertato nella decisione - aveva a suo

tempo sottoscritto l’accordo contrattuale a nome e per conto di quest’ultima, aveva

agito quale suo rappresentante autorizzato ai sensi dell’art. 32 segg. CO, oppure,

laddove non disponesse invece di una tale autorizzazione, che il suo agire

quale rappresentante non autorizzato era poi stato da lei ratificato ai sensi

dell’art. 38 CO, è evidente che un’eventuale sua responsabilità personale, e

meglio quella in virtù dell’art. 39 CO, non potrebbe entrare in considerazione.

5.2. L’attrice

non può essere seguita nemmeno laddove ha sostenuto che la legittimazione

passiva dell’AO 1 doveva essere in ogni caso ammessa in forza dell’art. 55 cpv.

3 CC.

Confrontata

con un giudizio pretorile con cui le era stato rimproverato di non aver

ossequiato, con riferimento all’eventuale atto illecito commesso dall’organo di

fatto AO 1, né l’onere di allegazione né l’onere della prova, essa in questa

sede nulla ha in effetti addotto in merito al tema della carente allegazione, sicché

su questo punto l’appello, che non ha censurato una motivazione indipendente e alternativa

del giudizio, dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (cfr.

art. 311 cpv. 1 CPC; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO

Kommentar, 3a ed., n. 36 ad

art. 311 CPC; Spühler, Basler

Kommentar, 3a ed., n. 16 ad art. 311 CPC; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 ad

art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2; II CCA 25 novembre

2019 inc. n. 12.2018.83, 30 giugno 2020 inc. n. 12.2019.77, 11 novembre 2020

inc. n. 12.2020.48). Ad ogni buon conto, l’attrice non ha dimostrato, nemmeno

in questa sede, l’esistenza, accanto a una violazione contrattuale imputabile a

AO 2, di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO commesso dall’AO 1 (il che

ne esclude la responsabilità ex art. 55 cpv. 3 CC, cfr. TF 4C.311/2001 del 24

gennaio 2002 consid. 2c): il solo fatto che egli, “omettendo … una verifica,”

avesse “chiaramente indotto in errore la committente … facendole

indebitamente credere … che il pagamento fosse stato verificato e fosse giustificato,

quando invece, da un mero esame avrebbe dovuto accorgersi che gli acconti

richiesti non erano per nulla giustificati visto lo stato di avanzamento lavori”,

rispettivamente avesse

“indotto in errore la committente, portandola

a compiere un atto pregiudizievole dei propri interessi” (appello p. 7

seg.) non bastava allo scopo, dallo stesso non potendosi nemmeno evincere quale

sarebbe stata la norma di comportamento generatrice di responsabilità che in

tal modo sarebbe stata violata; non è oltretutto provato che l’AO 1 nell’occasione

avesse agito con l’intenzione di danneggiare la controparte, tutt’altro.

6. Il

Pretore, sempre per quanto è qui ancora d’interesse, ha quindi escluso che AO 2

potesse essere contrattualmente responsabile per aver preavvisato favorevolmente con l’attrice tre versamenti (acconto

di fr. 50'000.- per serramenti, acconto di fr. 10'000.- per opere da pittore e acconto

di fr. 23'000.- per fornitura delle piastrelle, cfr. doc. S) effettuati tra il

febbraio e il maggio 2018 dalla Banca __________

a favore di I__________ __________

Sagl, società che era poi fallita senza

aver fornito le prestazioni oggetto di quei versamenti.

Da

un lato quei tre importi erano manifestamente stati versati non in ragione di

un certo avanzamento dei lavori, che a quel tempo non era ancora stato

raggiunto, bensì con lo scopo, ampiamente condiviso dall’attrice, che per altro

aveva insistito per la loro approvazione, di “bloccare i prezzi” (doc. T p. 3,

doc. 12 nel plico doc. IX° rich.), per cui il loro preavviso favorevole non

poteva dirsi allora irragionevole. Per il resto, AO 2 non era tenuta a

verificare né la solvibilità di I__________ __________ Sagl, né l’esistenza dei

fornitori incaricati da quest’ultima, né l’effettiva conclusione dei rispettivi

contratti con costoro.

D’altro

canto, quand’anche si volesse ammettere che AO 2 non aveva usato tutta la

diligenza da lei richiesta nell’espletamento dei propri obblighi contrattuali,

il fatto che I__________ __________ Sagl, contrariamente alle rassicurazioni

date all’attrice e alla direzione lavori, avesse distratto gli importi degli acconti

ricevuti senza pagare fornitori e artigiani e addirittura senza procedere con le

ordinazioni dei materiali, appariva un evento talmente imprevedibile,

eccezionale e straordinario da relegare in secondo piano l’agire di AO 2.

6.1. Per

l’attrice, il contratto di cui al doc. C, avente per oggetto la “direzione

lavori, con controllo degli avanzamenti lavori e delle liquidazioni per

ciascuna ditta”, sarebbe lacunoso e impreciso, essendo evidente che il

compito di “direzione lavori” conferito a AO 2, da interpretare ispirandosi

a quanto previsto dall’art. 4.4.4 della norma SIA 102 - edizione 1984, andava

ben oltre il controllo tecnico delle fatture e “il controllo circa la

giustificabilità delle pretese economiche dal punto di vista tecnico”

ammesso dalla controparte, ed anzi comprendeva anche la vera e propria “verifica

delle fatture e degli ordini di pagamento trasmessi alla banca finanziatrice”

(cfr. appello p. 9), ivi compresa dunque la verifica dell’esistenza dei

contratti che gli artigiani avevano concluso con i rispettivi fornitori.

Non

Considerandi

è così. In realtà, dal tenore del contratto di cui al doc. C si evince che le

parti non intendevano attribuire a AO 2 tutti i compiti spettanti alla “direzione

lavori” in base alla norma SIA 102 (la cui edizione determinante non sarebbe

comunque quella del 1984 evocata dall’attrice, ma semmai quella in vigore al

momento dei fatti e meglio quella del 2002), regolamentazione che del resto non

vi era mai stata menzionata, ma solo le mansioni indicate nell’accordo stesso,

che, per quanto riguardava in particolare il controllo dei costi, consistevano

nel “controllo” e nella “verifica delle richieste di liquidazione

delle imprese”, e meglio, come ammesso da AO 2, nel “controllo circa la

giustificabilità delle pretese economiche” delle imprese “dal punto di

vista tecnico” (cfr. risposta p. 5), nel senso che le stesse potevano

essere preavvisate favorevolmente solo se e nella misura in cui erano

effettivamente dovute (così che i pagamenti potevano avvenire solo in base a

quanto concordato nei contratti con i relativi artigiani o, in assenza di tali accordi,

in base alle disposizioni legali applicabili). Si aggiunga che la prestazione contrattuale

che per l’attrice sarebbe stata attribuita e successivamente violata da AO 2

non rientrava, se non parzialmente, tra quelle previste nell’art. 4.4.4 della

norma SIA 102 - edizione 1984 o nell’art. 4.52 della norma SIA 102 - edizione

2002.

(nelle cui prestazioni di base rientrava solo il controllo delle

situazioni - ovvero elenchi delle prestazioni - e delle fatture; cfr. Schumacher, Die Haftung des Architekten

aus Vertrag, in: Gauch/Tercier,

Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 513).

Nuovo

e con ciò irricevibile, siccome addotto solo in questa sede (art. 317 cpv. 1

CPC), è invece l’assunto di AO 2 secondo cui dal tenore letterale del contratto

di cui al doc. C si doveva in ogni caso concludere che il controllo degli “acconti”

non rientrava nei compiti a lei attribuiti.

6.2

Ciò

premesso, l’attrice non può essere seguita laddove ha preteso che il fatto che AO

2.

avesse preavvisato favorevolmente alla Banca __________ le tre richieste di

pagamento qui ancora in discussione, senza aver effettuato alcuna verifica, e

in particolare senza aver tenuto conto dell’avanzamento dei lavori, a quel

momento nemmeno iniziati, era tale da fondare una sua responsabilità.

6.2.1

Il

26.

febbraio 2018 AO 2 e l’attrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta

d’acconto di fr. 50'000.- formulata il 21 febbraio 2018 da I__________ __________

Sagl all’indirizzo dell’attrice per i serramenti (cfr. doc. S).

Ora, è incontestabile che a quel momento le parti sapevano

che la ditta che avrebbe dovuto fornire i serramenti a I__________ __________

Sagl era S____________________ (cfr. e-mail 19 aprile 2018 dell’attrice a I__________

__________ Sagl nel plico doc. T) e che il prezzo della fornitura, i cui

dettagli erano evidentemente già stati definiti, ammontava a

fr. 94'862.84 (cfr. e-mail 27 luglio 2018 di S____________________ all’attrice

nella mappetta “Studio __________” di cui doc. VIII° rich.). Visto che in

precedenza S____________________ aveva comunicato per e-mail a I__________ __________

Sagl, la quale aveva subito inoltrato quel messaggio e-mail all’attrice, che il

primo acconto, pari al 50% del totale, doveva esserle corrisposto (e a sua

volta doveva così essere corrisposto a I__________ __________ Sagl, che era la

controparte contrattuale dell’attrice) al momento dell’ordine (cfr. e-mail 20

febbraio 2018 nel plico doc. VI° rich.), è pure incontestabile che, sempre a

quel momento, l’attrice disponeva anche di quell’informativa.

In

tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la

richiesta di un primo acconto di fr. 50'000.- formulata da I__________ __________

Sagl non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dell’artigiano

che non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 50% del prezzo

per dei serramenti che a loro volta il suo fornitore S____________________

avrebbe dovuto nel frattempo mettere in opera appare fondata su una logica

commerciale condivisibile) e a fronte della legittima esigenza dell’attrice di “fissarne

il prezzo” e con ciò di risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo

di non assecondare la richiesta di pagamento, che per altro era già stato

concordato tra l’attrice e quest’ultima (con il conseguente implicito accordo

da parte sua al conferimento del relativo ordine); e comunque, anche nel caso

in cui AO 2 non conoscesse gli accordi contrattuali venuti in essere tra

l’attrice, I__________ __________ Sagl e S____________________ (cfr.

interrogatorio dell’AO 1 p. 3), il pagamento di un acconto arrotondato a fr.

50'000.- (il 50% del prezzo totale della fornitura ammontava a fr. 47'431.42) si

era tutto sommato rivelato conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di

quegli accordi da parte di AO 2 (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3) sarebbe

stata priva di rilevanza.

6.2.2

Il

26.

febbraio 2018 AO 2 e l’attrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta

d’acconto di fr. 10'000.- formulata il 21 febbraio 2018 da I__________ __________

Sagl all’indirizzo dell’attrice per le opere da pittore (cfr. doc. S). L’attrice,

già a quel momento (cfr. e-mail 19 aprile 2018 e 24 aprile 2018 a I__________ __________

Sagl nel plico doc. T) e anche innanzi al Pretore (cfr. petizione p. 4, replica

p. 7 e conclusioni p. 5, con il che è malvenuta a sostenere il contrario in

questa sede), ha invero sempre ritenuto che l’acconto in questione, al di là

della sua formulazione, si riferisse in realtà anche all’isolazione termica,

ossia al cappotto.

Ora,

è incontestabile che il 2 febbraio 2018 I__________ __________ Sagl aveva inviato

all’attrice il preventivo relativo all’isolazione termica/cappotto e alle opere

da pittore, che concludeva per una mercede complessiva di fr. 91'619.72, di cui

fr. 13'075.85 per le opere da pittore (cfr. doc. S). Ed è pure incontestabile

che nel documento era stato indicato che il primo acconto, pari al 30% del totale,

doveva esserle corrisposto alla firma del contratto.

In

tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la

richiesta di un primo acconto di fr. 10'000.- formulata da I__________ __________

Sagl non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dell’artigiano

che non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 30% della

mercede per i lavori relativi all’isolazione termica (cappotto) e alle opere da

pittore, già solo in previsione dell’acquisto del relativo materiale da utilizzare,

appare fondata su una logica commerciale condivisibile) e a fronte della

legittima esigenza dell’attrice di “fissarne il prezzo” e con ciò di

risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo di non assecondare la

richiesta di pagamento, che per altro era già stato concordato tra l’attrice e

quest’ultima (con il conseguente implicito accordo da parte sua al conferimento

del relativo contratto); e comunque, anche nel caso in cui AO 2 non conoscesse gli

accordi contrattuali venuti in essere tra l’attrice e I__________ __________

Sagl (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3), il pagamento di un acconto

arrotondato a fr. 10'000.- (il 30% dell’intera mercede, compresa quella per

l’isolazione termica/cappotto, ammontava a fr. 27'485.91, mentre il 30% della

mercede per le sole opere da pittore ammontava già a fr. 3'922.75) si era

rivelato conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di quegli accordi da

parte di AO 2 (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3) sarebbe stata priva di

rilevanza.

Nuovo

e con ciò irricevibile, siccome addotto solo in questa sede (art. 317 cpv. 1

CPC), è invece l’assunto dell’attrice, secondo cui i lavori da pittore non

rientravano nello scopo sociale di I__________ __________ Sagl (cfr. doc. GG),

per cui la richiesta d’acconto avrebbe dovuto essere preavvisata negativamente già

per questo motivo.

6.2.3

Il

3.

maggio 2018 AO 2 e l’attrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta di

pagamento della fattura di

fr. 23'000.- formulata il 27 aprile 2018 da I__________ __________ Sagl all’indirizzo

dell’attrice per la fornitura delle piastrelle di __________ C__________ __________

(cfr. doc. S), che indubbiamente quest’ultima aveva già scelto (cfr. doc. W e

doc. 12 nel plico doc. IX° rich.).

Ora,

è incontestabile che nella fattura in questione era stato indicato che il

prezzo per la fornitura delle piastrelle doveva essere anticipato al 100% al

momento dell’ordine (cfr. doc. S).

In

tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la

richiesta di pagamento di fr. 23'000.- formulata da I__________ __________ Sagl

non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dell’artigiano che

non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 100% del prezzo -

tutto sommato contenuto - per delle piastrelle che a loro volta il suo

fornitore __________ C__________ __________ avrebbe dovuto nel frattempo fabbricare

appare fondata su una logica commerciale condivisibile) e a fronte della

legittima esigenza dell’attrice di “fissarne il prezzo” e con ciò di

risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo di non assecondare la

richiesta di pagamento, che per altro era già stato concordato tra l’attrice e

quest’ultima (con il conseguente implicito accordo da parte sua al conferimento

del relativo ordine, il tutto prescindendo per atti concludenti dall’esigenza

di forma allora prospettata); e comunque, anche nel caso in cui AO 2 non

conoscesse gli accordi contrattuali venuti in essere tra l’attrice e I__________

__________ Sagl (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3), il pagamento della

fattura fr. 23'000.- (il 100% del prezzo della fornitura) si era rivelato senz’altro

conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di quegli accordi da parte di

AO 2 (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3) sarebbe stata priva di rilevanza.

6.3

Stando

così le cose, non occorre esaminare se in ogni caso il fatto che I__________ __________

Sagl avesse successivamente distratto gli importi degli acconti ricevuti senza

pagare fornitori e artigiani costituisca un evento talmente imprevedibile,

eccezionale e straordinario da relegare in secondo piano l’eventuale agire

anticontrattuale di AO 2.

7.

Ne discende che

l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di fr. 83’000.-, seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 23 agosto 2021 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante,

che rifonderà agli appellati complessivi fr. 4’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).