12.2021.116
Contratto di direzione lavori - responsabilità dell'organo - legittimazione passiva
31 marzo 2022Italiano19 min
processuali, in complessivi fr. 10’000.-, con quelle di conciliazione di fr. 400.-,
Source ti.ch
AO 2
Incarto n.
12.2021.116
Lugano
31 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.8 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 6 marzo 2020 da
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
contro
AO 2
AO 1
tutti rappr. dall’avv. PA
2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 332'528.- oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2018;
domanda avversata dalle
controparti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 17 giugno 2021 ha respinto;
appellante l'attrice, con
appello 23 agosto 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione per fr. 83’000.- oltre interessi al 5% dal
17 dicembre 2018, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti, con
risposta 13 ottobre 2021, hanno postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica (spontanea) 25 ottobre 2021
dell’attrice e della duplica spontanea 12 novembre 2021 dei convenuti;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 25 gennaio 2018 (doc.
D) AP 1 ha incaricato “AO 2 - AO 1” di svolgere delle prestazioni di ingegneria
civile nell’ambito dell’edificazione di una palazzina plurifamiliare sulle
part. __________ e __________ RFD __________. Il 7
febbraio 2018 (doc. C) essa ha affidato sempre a “AO 2 - AO 1” anche l’incarico
di occuparsi dell’esecuzione della “direzione lavori, con controllo degli
avanzamenti lavori e delle liquidazioni per ciascuna ditta”, ritenuto che quell’incarico
consisteva nella “direzione dei lavori, con incontri settimanali di
coordinamento tra le diverse ditte, con
verifica delle richieste di
liquidazione delle imprese”.
Il
17 ottobre 2018 (doc. EE) AO 2 ha rescisso il contratto avente per oggetto la
direzione dei lavori.
2. Ottenuta la
necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 6 marzo 2020 AP 1, ritenendo che
AO 2 e il suo socio (senza diritto di firma a RC) AO 1 avessero sbagliato a
preavvisare favorevolmente con lei dei versamenti effettuati tra il febbraio e
il luglio 2018 dalla Banca __________ a favore di alcuni artigiani, che erano poi
falliti senza aver fornito le prestazioni oggetto di quei versamenti, e non
avessero adeguatamente sorvegliato l’esecuzione dei lavori, li ha convenuti in
giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per
ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 332'528.- oltre interessi
al 5% dal 17 dicembre 2018. Essa, in estrema
sintesi, ha preteso il risarcimento delle somme preavvisate
favorevolmente da costoro a favore di I__________ __________ Sagl (quattro
ordini di pagamento, di complessivi fr. 130'000.-, cfr. doc. S), a favore di __________
(fr. 15’078.-, cfr. doc. P) e a favore di __________
(fr. 10’000.-, cfr. doc. Q), nonché dei maggiori costi, per la riparazione dei
difetti (fr. 125'000.-, cfr. doc. KK) e per i ritardi nell’esecuzione dei lavori
(fr. 52'450.-), riconducibili alla loro carente presenza nel cantiere.
Fatti
I convenuti si sono integralmente
opposti alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con
decisione 17 giugno 2021, ha respinto la petizione, ponendo le spese
processuali, in complessivi fr. 10’000.-, con quelle di conciliazione di fr. 400.-,
a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere ai convenuti in solido fr.
25’000.- per ripetibili.
4. Con
l’appello 23 agosto 2021 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con
risposta 13 ottobre 2021 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 25
ottobre 2021 e la duplica spontanea 12 novembre 2021), l’attrice, ribadendo il buon fondamento della sola
pretesa volta al risarcimento
delle somme preavvisate favorevolmente dalle controparti a favore di I__________
__________ Sagl, limitata per altro agli ultimi tre ordini di pagamento, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 83’000.-
oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2018, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
5. Il
Pretore, per quanto è qui ancora d’interesse, ha innanzitutto escluso che all’AO
1, socio (senza diritto di firma a RC,
cfr. doc. B) e dipendente di AO 2, potesse
essere riconosciuta la legittimazione passiva, pacificamente attribuita invece
a quest’ultima, respingendo
così nei suoi confronti la petizione già per questa ragione. Da una parte il contratto relativo alla
direzione lavori di cui al doc. C era stato sottoscritto dall’AO 1 a nome e per
conto di AO 2, non potendosi dedurre un suo obbligo personale dal fatto che
egli fosse stato autorizzato ad agire in tal senso sulla base di una regolamentazione
dei poteri di rappresentanza interni all’azienda. Dall’altra nemmeno entrava in
linea di conto una sua responsabilità personale ai sensi dell’art. 55 cpv. 3
CC, non essendo stato allegato e provato quale sarebbe stato l’eventuale atto
illecito da lui commesso.
5.1. Per
l’attrice, la legittimazione passiva dell’AO 1 doveva in realtà essere ammessa già
per il fatto che non era stato provato che egli fosse dipendente di AO 2 e fosse poi stato autorizzato,
sulla base di una regolamentazione dei poteri di rappresentanza interni
all’azienda, a sottoscrivere il contratto a nome e per conto di quella società.
La
censura è manifestamente infondata. Dagli atti di causa è in effetti risultato che
l’AO 1 era veramente un dipendente di AO 2 (cfr. petizione p. 3, conclusioni p.
2 e appello p. 3, secondo cui “l’AO 1 … lavora presso la società AO 2” e
soprattutto replica p. 4, secondo cui costui “è in primis socio e non solo
dipendente”; cfr. pure il suo interrogatorio p. 3) e che era poi stato
autorizzato, sulla base di una regolamentazione dei poteri di rappresentanza
interni all’azienda, a sottoscrivere il contratto a nome e per conto di quella
società (cfr. replica p. 5, secondo cui “si prende atto che la convenuta 2 [N.d.R. AO 2] conferma l’esistenza di un potere di rappresentanza interno che mai è
stato comunicato all’attrice e che la vincola”). E comunque, avendo l’attrice pacificamente dato atto in questa sede
che AO 2 era legittimata passivamente nella presente causa (cfr. appello p. 6)
e che dunque l’AO 1, il quale - come accertato nella decisione - aveva a suo
tempo sottoscritto l’accordo contrattuale a nome e per conto di quest’ultima, aveva
agito quale suo rappresentante autorizzato ai sensi dell’art. 32 segg. CO, oppure,
laddove non disponesse invece di una tale autorizzazione, che il suo agire
quale rappresentante non autorizzato era poi stato da lei ratificato ai sensi
dell’art. 38 CO, è evidente che un’eventuale sua responsabilità personale, e
meglio quella in virtù dell’art. 39 CO, non potrebbe entrare in considerazione.
5.2. L’attrice
non può essere seguita nemmeno laddove ha sostenuto che la legittimazione
passiva dell’AO 1 doveva essere in ogni caso ammessa in forza dell’art. 55 cpv.
3 CC.
Confrontata
con un giudizio pretorile con cui le era stato rimproverato di non aver
ossequiato, con riferimento all’eventuale atto illecito commesso dall’organo di
fatto AO 1, né l’onere di allegazione né l’onere della prova, essa in questa
sede nulla ha in effetti addotto in merito al tema della carente allegazione, sicché
su questo punto l’appello, che non ha censurato una motivazione indipendente e alternativa
del giudizio, dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (cfr.
art. 311 cpv. 1 CPC; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kommentar, 3a ed., n. 36 ad
art. 311 CPC; Spühler, Basler
Kommentar, 3a ed., n. 16 ad art. 311 CPC; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 ad
art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2; II CCA 25 novembre
2019 inc. n. 12.2018.83, 30 giugno 2020 inc. n. 12.2019.77, 11 novembre 2020
inc. n. 12.2020.48). Ad ogni buon conto, l’attrice non ha dimostrato, nemmeno
in questa sede, l’esistenza, accanto a una violazione contrattuale imputabile a
AO 2, di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO commesso dall’AO 1 (il che
ne esclude la responsabilità ex art. 55 cpv. 3 CC, cfr. TF 4C.311/2001 del 24
gennaio 2002 consid. 2c): il solo fatto che egli, “omettendo … una verifica,”
avesse “chiaramente indotto in errore la committente … facendole
indebitamente credere … che il pagamento fosse stato verificato e fosse giustificato,
quando invece, da un mero esame avrebbe dovuto accorgersi che gli acconti
richiesti non erano per nulla giustificati visto lo stato di avanzamento lavori”,
rispettivamente avesse
“indotto in errore la committente, portandola
a compiere un atto pregiudizievole dei propri interessi” (appello p. 7
seg.) non bastava allo scopo, dallo stesso non potendosi nemmeno evincere quale
sarebbe stata la norma di comportamento generatrice di responsabilità che in
tal modo sarebbe stata violata; non è oltretutto provato che l’AO 1 nell’occasione
avesse agito con l’intenzione di danneggiare la controparte, tutt’altro.
6. Il
Pretore, sempre per quanto è qui ancora d’interesse, ha quindi escluso che AO 2
potesse essere contrattualmente responsabile per aver preavvisato favorevolmente con l’attrice tre versamenti (acconto
di fr. 50'000.- per serramenti, acconto di fr. 10'000.- per opere da pittore e acconto
di fr. 23'000.- per fornitura delle piastrelle, cfr. doc. S) effettuati tra il
febbraio e il maggio 2018 dalla Banca __________
a favore di I__________ __________
Sagl, società che era poi fallita senza
aver fornito le prestazioni oggetto di quei versamenti.
Da
un lato quei tre importi erano manifestamente stati versati non in ragione di
un certo avanzamento dei lavori, che a quel tempo non era ancora stato
raggiunto, bensì con lo scopo, ampiamente condiviso dall’attrice, che per altro
aveva insistito per la loro approvazione, di “bloccare i prezzi” (doc. T p. 3,
doc. 12 nel plico doc. IX° rich.), per cui il loro preavviso favorevole non
poteva dirsi allora irragionevole. Per il resto, AO 2 non era tenuta a
verificare né la solvibilità di I__________ __________ Sagl, né l’esistenza dei
fornitori incaricati da quest’ultima, né l’effettiva conclusione dei rispettivi
contratti con costoro.
D’altro
canto, quand’anche si volesse ammettere che AO 2 non aveva usato tutta la
diligenza da lei richiesta nell’espletamento dei propri obblighi contrattuali,
il fatto che I__________ __________ Sagl, contrariamente alle rassicurazioni
date all’attrice e alla direzione lavori, avesse distratto gli importi degli acconti
ricevuti senza pagare fornitori e artigiani e addirittura senza procedere con le
ordinazioni dei materiali, appariva un evento talmente imprevedibile,
eccezionale e straordinario da relegare in secondo piano l’agire di AO 2.
6.1. Per
l’attrice, il contratto di cui al doc. C, avente per oggetto la “direzione
lavori, con controllo degli avanzamenti lavori e delle liquidazioni per
ciascuna ditta”, sarebbe lacunoso e impreciso, essendo evidente che il
compito di “direzione lavori” conferito a AO 2, da interpretare ispirandosi
a quanto previsto dall’art. 4.4.4 della norma SIA 102 - edizione 1984, andava
ben oltre il controllo tecnico delle fatture e “il controllo circa la
giustificabilità delle pretese economiche dal punto di vista tecnico”
ammesso dalla controparte, ed anzi comprendeva anche la vera e propria “verifica
delle fatture e degli ordini di pagamento trasmessi alla banca finanziatrice”
(cfr. appello p. 9), ivi compresa dunque la verifica dell’esistenza dei
contratti che gli artigiani avevano concluso con i rispettivi fornitori.
Non
Considerandi
è così. In realtà, dal tenore del contratto di cui al doc. C si evince che le
parti non intendevano attribuire a AO 2 tutti i compiti spettanti alla “direzione
lavori” in base alla norma SIA 102 (la cui edizione determinante non sarebbe
comunque quella del 1984 evocata dall’attrice, ma semmai quella in vigore al
momento dei fatti e meglio quella del 2002), regolamentazione che del resto non
vi era mai stata menzionata, ma solo le mansioni indicate nell’accordo stesso,
che, per quanto riguardava in particolare il controllo dei costi, consistevano
nel “controllo” e nella “verifica delle richieste di liquidazione
delle imprese”, e meglio, come ammesso da AO 2, nel “controllo circa la
giustificabilità delle pretese economiche” delle imprese “dal punto di
vista tecnico” (cfr. risposta p. 5), nel senso che le stesse potevano
essere preavvisate favorevolmente solo se e nella misura in cui erano
effettivamente dovute (così che i pagamenti potevano avvenire solo in base a
quanto concordato nei contratti con i relativi artigiani o, in assenza di tali accordi,
in base alle disposizioni legali applicabili). Si aggiunga che la prestazione contrattuale
che per l’attrice sarebbe stata attribuita e successivamente violata da AO 2
non rientrava, se non parzialmente, tra quelle previste nell’art. 4.4.4 della
norma SIA 102 - edizione 1984 o nell’art. 4.52 della norma SIA 102 - edizione
2002.
(nelle cui prestazioni di base rientrava solo il controllo delle
situazioni - ovvero elenchi delle prestazioni - e delle fatture; cfr. Schumacher, Die Haftung des Architekten
aus Vertrag, in: Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 513).
Nuovo
e con ciò irricevibile, siccome addotto solo in questa sede (art. 317 cpv. 1
CPC), è invece l’assunto di AO 2 secondo cui dal tenore letterale del contratto
di cui al doc. C si doveva in ogni caso concludere che il controllo degli “acconti”
non rientrava nei compiti a lei attribuiti.
6.2
Ciò
premesso, l’attrice non può essere seguita laddove ha preteso che il fatto che AO
2.
avesse preavvisato favorevolmente alla Banca __________ le tre richieste di
pagamento qui ancora in discussione, senza aver effettuato alcuna verifica, e
in particolare senza aver tenuto conto dell’avanzamento dei lavori, a quel
momento nemmeno iniziati, era tale da fondare una sua responsabilità.
6.2.1
Il
26.
febbraio 2018 AO 2 e l’attrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta
d’acconto di fr. 50'000.- formulata il 21 febbraio 2018 da I__________ __________
Sagl all’indirizzo dell’attrice per i serramenti (cfr. doc. S).
Ora, è incontestabile che a quel momento le parti sapevano
che la ditta che avrebbe dovuto fornire i serramenti a I__________ __________
Sagl era S____________________ (cfr. e-mail 19 aprile 2018 dell’attrice a I__________
__________ Sagl nel plico doc. T) e che il prezzo della fornitura, i cui
dettagli erano evidentemente già stati definiti, ammontava a
fr. 94'862.84 (cfr. e-mail 27 luglio 2018 di S____________________ all’attrice
nella mappetta “Studio __________” di cui doc. VIII° rich.). Visto che in
precedenza S____________________ aveva comunicato per e-mail a I__________ __________
Sagl, la quale aveva subito inoltrato quel messaggio e-mail all’attrice, che il
primo acconto, pari al 50% del totale, doveva esserle corrisposto (e a sua
volta doveva così essere corrisposto a I__________ __________ Sagl, che era la
controparte contrattuale dell’attrice) al momento dell’ordine (cfr. e-mail 20
febbraio 2018 nel plico doc. VI° rich.), è pure incontestabile che, sempre a
quel momento, l’attrice disponeva anche di quell’informativa.
In
tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la
richiesta di un primo acconto di fr. 50'000.- formulata da I__________ __________
Sagl non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dell’artigiano
che non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 50% del prezzo
per dei serramenti che a loro volta il suo fornitore S____________________
avrebbe dovuto nel frattempo mettere in opera appare fondata su una logica
commerciale condivisibile) e a fronte della legittima esigenza dell’attrice di “fissarne
il prezzo” e con ciò di risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo
di non assecondare la richiesta di pagamento, che per altro era già stato
concordato tra l’attrice e quest’ultima (con il conseguente implicito accordo
da parte sua al conferimento del relativo ordine); e comunque, anche nel caso
in cui AO 2 non conoscesse gli accordi contrattuali venuti in essere tra
l’attrice, I__________ __________ Sagl e S____________________ (cfr.
interrogatorio dell’AO 1 p. 3), il pagamento di un acconto arrotondato a fr.
50'000.- (il 50% del prezzo totale della fornitura ammontava a fr. 47'431.42) si
era tutto sommato rivelato conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di
quegli accordi da parte di AO 2 (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3) sarebbe
stata priva di rilevanza.
6.2.2
Il
26.
febbraio 2018 AO 2 e l’attrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta
d’acconto di fr. 10'000.- formulata il 21 febbraio 2018 da I__________ __________
Sagl all’indirizzo dell’attrice per le opere da pittore (cfr. doc. S). L’attrice,
già a quel momento (cfr. e-mail 19 aprile 2018 e 24 aprile 2018 a I__________ __________
Sagl nel plico doc. T) e anche innanzi al Pretore (cfr. petizione p. 4, replica
p. 7 e conclusioni p. 5, con il che è malvenuta a sostenere il contrario in
questa sede), ha invero sempre ritenuto che l’acconto in questione, al di là
della sua formulazione, si riferisse in realtà anche all’isolazione termica,
ossia al cappotto.
Ora,
è incontestabile che il 2 febbraio 2018 I__________ __________ Sagl aveva inviato
all’attrice il preventivo relativo all’isolazione termica/cappotto e alle opere
da pittore, che concludeva per una mercede complessiva di fr. 91'619.72, di cui
fr. 13'075.85 per le opere da pittore (cfr. doc. S). Ed è pure incontestabile
che nel documento era stato indicato che il primo acconto, pari al 30% del totale,
doveva esserle corrisposto alla firma del contratto.
In
tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la
richiesta di un primo acconto di fr. 10'000.- formulata da I__________ __________
Sagl non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dell’artigiano
che non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 30% della
mercede per i lavori relativi all’isolazione termica (cappotto) e alle opere da
pittore, già solo in previsione dell’acquisto del relativo materiale da utilizzare,
appare fondata su una logica commerciale condivisibile) e a fronte della
legittima esigenza dell’attrice di “fissarne il prezzo” e con ciò di
risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo di non assecondare la
richiesta di pagamento, che per altro era già stato concordato tra l’attrice e
quest’ultima (con il conseguente implicito accordo da parte sua al conferimento
del relativo contratto); e comunque, anche nel caso in cui AO 2 non conoscesse gli
accordi contrattuali venuti in essere tra l’attrice e I__________ __________
Sagl (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3), il pagamento di un acconto
arrotondato a fr. 10'000.- (il 30% dell’intera mercede, compresa quella per
l’isolazione termica/cappotto, ammontava a fr. 27'485.91, mentre il 30% della
mercede per le sole opere da pittore ammontava già a fr. 3'922.75) si era
rivelato conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di quegli accordi da
parte di AO 2 (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3) sarebbe stata priva di
rilevanza.
Nuovo
e con ciò irricevibile, siccome addotto solo in questa sede (art. 317 cpv. 1
CPC), è invece l’assunto dell’attrice, secondo cui i lavori da pittore non
rientravano nello scopo sociale di I__________ __________ Sagl (cfr. doc. GG),
per cui la richiesta d’acconto avrebbe dovuto essere preavvisata negativamente già
per questo motivo.
6.2.3
Il
3.
maggio 2018 AO 2 e l’attrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta di
pagamento della fattura di
fr. 23'000.- formulata il 27 aprile 2018 da I__________ __________ Sagl all’indirizzo
dell’attrice per la fornitura delle piastrelle di __________ C__________ __________
(cfr. doc. S), che indubbiamente quest’ultima aveva già scelto (cfr. doc. W e
doc. 12 nel plico doc. IX° rich.).
Ora,
è incontestabile che nella fattura in questione era stato indicato che il
prezzo per la fornitura delle piastrelle doveva essere anticipato al 100% al
momento dell’ordine (cfr. doc. S).
In
tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la
richiesta di pagamento di fr. 23'000.- formulata da I__________ __________ Sagl
non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dell’artigiano che
non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 100% del prezzo -
tutto sommato contenuto - per delle piastrelle che a loro volta il suo
fornitore __________ C__________ __________ avrebbe dovuto nel frattempo fabbricare
appare fondata su una logica commerciale condivisibile) e a fronte della
legittima esigenza dell’attrice di “fissarne il prezzo” e con ciò di
risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo di non assecondare la
richiesta di pagamento, che per altro era già stato concordato tra l’attrice e
quest’ultima (con il conseguente implicito accordo da parte sua al conferimento
del relativo ordine, il tutto prescindendo per atti concludenti dall’esigenza
di forma allora prospettata); e comunque, anche nel caso in cui AO 2 non
conoscesse gli accordi contrattuali venuti in essere tra l’attrice e I__________
__________ Sagl (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3), il pagamento della
fattura fr. 23'000.- (il 100% del prezzo della fornitura) si era rivelato senz’altro
conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di quegli accordi da parte di
AO 2 (cfr. interrogatorio dell’AO 1 p. 3) sarebbe stata priva di rilevanza.
6.3
Stando
così le cose, non occorre esaminare se in ogni caso il fatto che I__________ __________
Sagl avesse successivamente distratto gli importi degli acconti ricevuti senza
pagare fornitori e artigiani costituisca un evento talmente imprevedibile,
eccezionale e straordinario da relegare in secondo piano l’eventuale agire
anticontrattuale di AO 2.
7.
Ne discende che
l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di fr. 83’000.-, seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 23 agosto 2021 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante,
che rifonderà agli appellati complessivi fr. 4’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).