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Decisione

12.2021.117

Appalto - mercede - apprezzamento delle prove - autenticità documento

25 marzo 2022Italiano21 min

febbraio 2019. AP 1 ha contestato di avere ricevuto la fattura n. __________6/18,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.117

Lugano

25 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.223 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 giugno 2019 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'814.45 oltre

interessi al 5% dal 21 giugno 2018;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e che con azione

riconvenzionale, cui si è opposta AO 1, ha chiesto la sua condanna al

versamento di fr. 7'493.53.-, oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2019;

richieste sulle quali il

Pretore ha statuito con sentenza 22 giugno 2021, accogliendo la petizione e

respingendo la domanda riconvenzionale;

contro il menzionato

giudizio è insorta la convenuta con due atti separati: con appello 25 agosto

2021 (inc. n. 12.2021.117) ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere la petizione, mentre con reclamo di medesima data (inc. n.

12.2021.118) ne ha postulato la riforma nel senso di accogliere la domanda

riconvenzionale, in entrambi i casi previa congiunzione delle procedure

menzionate e con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di primo e

secondo grado;

mentre con risposte 27

ottobre 2021 l’attrice ha chiesto la reiezione di entrambi i gravami, pure con

protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AO 1 svolge, tra l’altro,

attività di “levabolli”, ossia la riparazione della carrozzeria di

veicoli danneggiati dalla grandine. In tale ambito essa ha fornito i suoi

servizi in regime di subappalto a clienti della AP 1. Nella prima metà del 2018

AO 1 ha emesso a carico di quest’ultima sei distinte fatture per le sue

prestazioni, per un totale complessivo di fr. 11'814.47 (doc. A – F), tra cui

la n. __________6/18 del 21 febbraio 2018 concernente i lavori eseguiti su una

VW Touareg, telaio n. __________ per la somma complessiva di fr. 4'308.- (doc.

D).

Fatti

B. Con petizione 25

giugno 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

R), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo complessivo di

fr. 11'814.45, oltre interessi al 5% dal 21 giugno 2018, a saldo delle sei

fatture emesse tra l’8 gennaio e il 19 giugno 2018 per le prestazioni da lei

fornite a favore della AP 1 (doc. A – F).

C. Con risposta 17

luglio 2019 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione,

postulandone la reiezione integrale, e con contestuale azione riconvenzionale,

cui si è a sua volta opposta l’attrice principale, ha chiesto la condanna di

quest’ultima al versamento di fr. 7'493.53 oltre interessi al 5% dal 18

febbraio 2019. AP 1 ha contestato di avere ricevuto la fattura n. __________6/18,

le cui prestazioni non sarebbero da lei mai state ordinate, il veicolo essendo

stato acquistato dall’attrice direttamente dal Garage __________ SA già

danneggiato dalla grandine. La convenuta ha altresì addotto di avere effettuato

a favore dell’attrice due pagamenti in contanti: uno di fr. 10'000.- il 2

febbraio 2018 e l’altro, di fr. 5'000.-, il 19 febbraio seguente, come attesterebbero

le ricevute (doc. 9 e 10) sottoscritte da __________ F__________, fratello dell’amministratore

unico della AO 1 e attivo a sua volta in tale ditta. Quest’ultima non avrebbe

considerato questi versamenti nei suoi conteggi, da cui un credito in suo favore

di fr. 7'493.53.

D. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con sentenza 22 giugno 2021 qui impugnata, ha accolto la petizione,

ponendo gli oneri processuali di fr. 1'550.- a carico della convenuta e

obbligandola altresì a versare all’attrice fr. 2'300.- a titolo di ripetibili,

e respinto l’azione riconvenzionale, caricando le spese processuali di fr.

2'550.- a AP 1 e obbligandola a versare a AO 1

fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

E. Con appello 25 agosto

2021 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione (inc. n. 12.2021.117), mentre con un atto di medesima

data denominato reclamo (inc. n. 12.2021.117) ne ha chiesto la riforma nel

senso di accogliere l’azione riconvenzionale, in entrambi i casi previa

congiunzione delle due procedure e con protesta delle spese giudiziarie di primo

e secondo grado. Con risposte 27 ottobre 2021 AO 1 ha postulato la reiezione di

entrambi i gravami, protestando spese e ripetibili.

Considerato

in diritto: 1. In questa sede AP 1 chiede

in via preliminare la congiunzione della procedura d’appello (inc. n.

12.2021.117) con quella di reclamo (inc. n. 12.2021.118).

In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, il giudice, per semplificare il

processo, può ordinare la congiunzione di più cause, ritenuto che in assenza di disposizioni

contrarie negli art. 308 segg. CPC tale facoltà è riconosciuta anche in secondo

grado (cfr. Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar ZPO, 2016, n. 6 ad art. 316 CPC; II CCA 7 gennaio 2020 inc. n.

12.2018.123). La richiesta di congiunzione deve essere respinta, il reclamo di

cui all’inc. 12.2021.118 essendo irricevibile. Contro le conclusioni del

Pretore concernenti l’azione riconvenzionale l’appellante ha infatti proposto

le medesime censure con due diversi rimedi giuridici (le argomentazioni del

reclamo non sono altro che il copia e incolla dell’appello, ad 2 pag. 8 – 9). In

concreto essendo il valore litigioso determinante per proporre un rimedio

giuridico contro la decisione qui impugnata superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC, 319 lett.

a e 94 cpv. 1 CPC, cfr. consid. 2), non vi era necessità di esperire un reclamo indipendente per

contestare il dispositivo sull’azione riconvenzionale (v. inc. n. 12.2021.118

consid. 7).

2. L’art. 308 cpv. 1

lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). Se all'azione principale è contrapposta una domanda

riconvenzionale il valore litigioso ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CPC è

determinato dalla più elevata delle due pretese conformemente all’art. 94 cpv.

1 CPC, indipendentemente se il rimedio giuridico riguarda solo una di esse (anche

se riferita alla pretesa la cui ultima conclusione è inferiore a fr. 10'000.-)

oppure entrambe (Tappy in: Commentaire

Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 6 ad art. 94 CPC; Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 700

segg., pag. 291 seg., Kunz/Hoffmann -

Nowotny/ Stauber, ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde, Kommentar

zu den Art. 308-327a ZPO, n. 42 seg. ad art. 308 CPC). In concreto, il valore

litigioso determinante è quello dell’azione principale ammontante a fr.

11'814.45. Essendo la decisione impugnata una decisione finale in una

controversia il cui valore litigioso supera i fr. 10'000.-, la sua appellabilità

entro il termine di 30 giorni è pacifica (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la

decisione 22 giugno 2021 è stata ritirata dall’appellante il 30 giugno seguente

(v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 25 agosto 2021,

tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta

inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2

CPC.

3. In via preliminare

occorre rilevare che l’appellante con il presente gravame, pur riprendendo le

medesime argomentazioni contenute nel reclamo in relazione alla domanda

riconvenzionale, non ha formulato alcuna richiesta di giudizio. In concreto,

tale assenza non giustifica l’irricevibilità dell’appello su tale punto, dalle

sue motivazioni essendo chiaro che la convenuta chiede la riforma del giudizio

impugnato anche nel senso dell’integrale accoglimento dell’azione

riconvenzionale (v. DTF 137 III 617).

4. Nella decisione

impugnata il Pretore ha innanzitutto concluso che le prestazioni di cui alla fattura

n. __________6/18 di fr. 4'308.-, concernenti i lavori eseguiti al veicolo VW Touareg,

telaio n. __________, erano stati commissionati all’attrice dalla convenuta. Al

riguardo egli ha accertato che l’automobile, intestata alla società A__________

__________ __________ SA, era stata ceduta in permuta al Garage __________ SA

danneggiata dalla grandine e che A__________ __________ SA, unica titolare di

eventuali pretese nei confronti dell’assicurazione in relazione a tali danni,

aveva rinunciato a farle valere. Sulla base delle risultanze istruttorie il

primo giudice ha poi concluso che era stata la convenuta ad avere incaricato

l’attrice di eseguire i lavori di riparazione dei danni da grandine, prima che

quest’ultima acquistasse il veicolo dal Garage __________ SA, riconoscendole

pertanto la somma di fr. 4'308.-. Ritenuto che gli ulteriori importi fatturati

non erano stati contestati, il primo giudice ha infine accolto la petizione per

l’importo azionato di fr. 11'814.15. In merito all’azione riconvenzionale, il

Pretore ha concluso che AP 1 non aveva fornito la prova di avere versato in

contanti a AO 1 gli importi di fr. 10'000.- e di fr. 5'000.-, le ricevute di

cui ai doc. 9 e 10 essendo delle mere affermazioni di parte senza alcun

riscontro oggettivo agli atti.

5. L’appellante contesta

di avere incaricato l’attrice di eseguire i lavori di riparazione dei danni da

grandine al veicolo Touareg. Gli accertamenti pretorili, secondo cui il veicolo

era stato ceduto in permuta al Garage __________ SA danneggiato senza che la A__________

__________ SA avesse fatto valere il proprio credito nei confronti

dell’assicurazione veicoli in relazione a tali danni e che esso era poi stato

acquistato dall’attrice non danneggiato, sarebbero “contraddittori” e “difficilmente

condivisibili”. A suo dire tali accertamenti potrebbero convivere

unicamente nel caso in cui si presumesse che “la riparazione del veicolo sia

stata commissionata dal Garage __________ SA alla AP 1 (che l’avrebbe poi

subappaltata alla AO 1” (appello, pag. 3), assumendosene i costi e

rinunciando tuttavia alla possibilità di ottenere il risarcimento del danno da

parte dell’assicurazione. Ciò, oltre che non dimostrato, non sarebbe nemmeno

stato accertato dal primo giudice.

5.1 La censura è priva di

rilevanza, determinante ai fini del giudizio essendo unicamente la questione a

sapere se l’attrice ha levato i bolli della grandine su richiesta della

convenuta, senza necessità d’indagare oltre in merito alla precisa natura dei

rapporti interni tra i vari protagonisti della vicenda (in particolare tra l’appellante,

il Garage __________ SA, __________ V__________ e forse pure A__________ __________

SA) in relazione ai risarcimenti assicurativi, su cui la convenuta se ne è ben

guardata dal fornire spiegazioni, di modo che è finanche malvenuta a criticare

ora il Pretore di non avere “spiegato perché tale società (n.d.r Garage __________

SA) avrebbe fatto questo regalo all’assicurazione” (appello, ad 1.3 pag.

5). Le argomentazioni formulate al riguardo dall’appellante sono peraltro

inammissibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), le stesse

costituendo semplici e soggettive deduzioni, prive di riscontri oggettivi.

5.2 A ogni modo le stesse sono

pure infondate, dai documenti richiesti in edizione alla __________

Assicurazioni, presso cui il veicolo in questione era assicurato, emergendo in

realtà che non vi è stata alcuna rinuncia delle prestazioni assicurative. Quest’ultima

ha infatti liquidato i sinistri concernenti i danni da grandine e da parcheggio

(verificatisi il 6 agosto 2017 ma annunciati solo il 26 febbraio 2018) in data

14 dicembre 2018 con il versamento dell’importo complessivo di fr. 9'472.25 a

tale __________ __________ D__________ (doc. rich. II°). Senza che occorra

indagare oltre sull’identità di tale persona, è tuttavia degno di nota il fatto

che sulle due dichiarazioni di cessione del credito inviate all’assicurazione

per ottenere il risarcimento del danno relativo ai sinistri menzionati, datate

25 ottobre 2018, è stato indicato il numero di cellulare e l’indirizzo di posta

elettronica di __________ V__________, come da lui stesso ammesso in sede di

audizione testimoniale (verbale 21 luglio 2020, pag. 2), e dalla comunicazione

accompagnatoria emerge che le stesse sono state inviate “come discusso con

la Carrozzeria AP 1”, la quale dal momento dell’annuncio di sinistro il 26

febbraio 2018 è sempre stata indicata come “riparatore”. Quest’ultima

peraltro, anche dopo essere stata sollecitata in due occasioni

dall’assicurazione a volere inviare la fattura relativa alla riparazione del

Considerandi

veicolo, ha sempre lasciato intendere di esserlo, comunicando il 27 aprile 2018

e ancora l’8 agosto successivo che l’auto era in riparazione e che la fattura

sarebbe seguita, senza mai informare l’assicurazione di non occuparsene più siccome

il veicolo nel frattempo era stato venduto alla AO 1 la quale si sarebbe

assunta il costo di riparazione dei danni menzionati (doc. rich. II°). In tali

circostanze le argomentazioni dell’appellante, oltre che infondate, risultano

perfino temerarie, ritenuto che, contrariamente a quanto da lei preteso, in realtà

non vi è stata alcuna rinuncia alle prestazioni dell’assicurazione, intascate

da tale __________ __________ D__________, dopo che il procacciatore della

convenuta __________ V__________, con il suo accordo, il 25 ottobre 2018 ha allestito

e inviato le cessioni di credito alla __________ assicurazioni (teste __________

V__________, verbale 21 luglio 2020, pag. 2).

6.

Le circostanze sopra

descritte confermano le modalità di collaborazione concordate tra le parti e

descritte dall’attrice in petizione (peraltro nemmeno contestate dalla

convenuta di modo che esse sono pure da ritenersi pacifiche), secondo cui essa

effettuava unicamente i lavori di riparazione dei danni da grandine (e non

altri lavori di carrozzeria) in regime di subappalto, che venivano fatturati

dalla convenuta direttamente al proprietario del veicolo, rispettivamente alle

compagnie di assicurazione, mentre lei fatturava il lavoro svolto alla

convenuta (petizione, ad C). Tale modo di procedere è quanto avvenuto pure in

relazione alla fattura contestata, non si spiega altrimenti il motivo per cui

la __________ assicurazioni abbia comunque liquidato i danni (compresi quelli

riferiti alle ammaccature della grandine) il 14 dicembre 2018 a __________ D__________,

sulla base delle cessioni di credito allestite il 25 ottobre 2018 dal

procacciatore __________ V__________ con l’accordo della convenuta, diversi

mesi dopo che il veicolo era già stato acquistato dall’attrice (doc. rich. I°, II°,

teste __________ V__________, verbale 21 luglio 2020, pag. 2). Dal che se ne

deve dedurre che l’automobile è stata acquistata dall’attrice come veicolo “non

danneggiato”, nel senso che i danni presenti sarebbero comunque stati “coperti”

dalle prestazioni dell’assicurazione. Il fatto che i rapporti interni tra i

vari protagonisti della vicenda in merito a chi infine ha beneficiato della

liquidazione non siano stati chiariti dall’istruttoria è ininfluente,

determinante essendo in definitiva unicamente la circostanza che in realtà i

danni da grandine sono stati riconosciuti e liquidati dalla __________

assicurazioni nelle modalità sopra descritte. Del resto né il contratto di

permuta tra A__________ __________ SA e il Garage __________ SA del 9 febbraio

2018.

né quello di compravendita tra quest’ultimo e l’attrice del 16 marzo

successivo contengono delle precisazioni in relazione alle condizioni

dell’oggetto compravenduto mentre il prezzo è equivalente, di modo che risulta

più plausibile dedurne che esso si riferiva in entrambi i casi a un veicolo non

danneggiato (doc. rich. I°, doc. 4).

7.

Del tutto irrilevanti

e prive di fondamento risultano le ulteriori argomentazioni dell’appellante in

merito alla data della fattura n. __________6/18 (21 febbraio 2018). A suo

dire, visto che il veicolo è stato visionato dal perito assicurativo il 27

febbraio 2018 e ancora il 6 marzo successivo, è impossibile che l’attrice abbia

potuto eseguire i lavori già entro il 21 febbraio precedente. Sennonché

l’appellante in prima sede ha omesso di contestare l’assunto dell’attrice,

secondo cui essa ha consegnato a mano alla convenuta, su sua richiesta, “la

fattura proforma di cui al doc. D”, perché essa intendeva presentarla al

perito dell’assicurazione per l’allestimento della valutazione, ciò che è poi

avvenuto (osservazioni, pag. 5), di modo che il fatto è da considerare assodato

e le considerazioni dell’appellante al riguardo sono irricevibili.

8.

Pure irricevibili

poiché tardive (art. 317 cpv. 1 CPC) sono le ulteriori considerazioni

dell’appellante

in relazione all’assenza di prove da cui desumere la

congruità dell’importo fatturato, lo stesso non essendo mai stato contestato

negli allegati introduttivi.

9.

L’appellante non può

nemmeno essere seguita laddove critica l’apprezzamento dei testi __________ L__________

e __________ B__________, le cui dichiarazioni sono state ritenute poco

credibili dal Pretore. Al riguardo l’appellante si limita a contrapporre una

propria soggettiva valutazione, confrontandosi in maniera parziale con la

motivazione del primo giudice, travisandone pure il senso, ciò che rende la

censura irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

Contrariamente a quanto reputa l’appellante, il primo giudice non si è infatti limitato

a considerare inattendibili le dichiarazioni dei due testi menzionati perché il

teste __________ V__________ ha rilasciato dichiarazioni rivelatesi false. Egli

ha sì ritenuto poco credibile quanto riferito da quest’ultimo in punto alla

notifica del sinistro all’assicurazione e alle relative dichiarazioni di

cessione del credito, siccome tali affermazioni erano state smentite dal teste __________

P__________. Sennonché, il primo giudice non ha considerato le dichiarazioni

dei due testi menzionati poco credibili per tale motivo, bensì da un lato perché

interessati alla lite, uno essendo organo di fatto e l’altro socio della

convenuta, e dall’altro perché le loro dichiarazioni erano in definitiva state

smentite dalle ulteriori risultanze istruttorie.

10.

In merito all’azione

riconvenzionale, respinta dal Pretore siccome AP 1 non aveva dimostrato di

avere versato in contanti a AO 1 gli importi di fr. 10’000 e di fr. 5'000.-,

l’appellante lamenta dapprima una violazione del suo diritto di essere sentito

e critica il primo giudice per non avere motivato la sua decisione in punto

alla credibilità dei testi e degli interrogati.

Il rimprovero di

carente motivazione della pronuncia pretorile è infondato.

Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal

diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia

minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett.

g CPC. Esso impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in

maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto

che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la

portata della decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con

cognizione di causa (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3).

Esso non obbliga però l’autorità giudicante a pronunciarsi necessariamente su

tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi

rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid.

5.2).

Nel caso concreto, il

Pretore ha in realtà spiegato chiaramente le ragioni per cui, nell’ambito del

suo potere di apprezzamento delle prove, ha ritenuto più credibili le

dichiarazioni dei fratelli F__________, confermate da ulteriori elementi agli

atti, rispetto alle deposizioni dei testi __________ L__________ e __________ B__________,

le cui dichiarazioni erano invece state smentite dalle ulteriori risultanze

istruttorie. La motivazione pretorile permetteva dunque alle parti di capire la portata della sua decisione e

di proporre i rimedi giuridici adeguati con la necessaria cognizione di causa,

come in concreto avvenuto.

11.

L’appellante

critica poi il Pretore per avere ritenuto le ricevute di pagamento (doc. 9 e

10) da lei prodotte a comprova dell’avvenuto pagamento in contanti degli

importi di fr. 10'000.- (il 2 febbraio 2018) e di fr. 5'000.- (il 19 febbraio

2018) delle semplici e generiche affermazioni di parte.

A suo dire,

AO 1 non avrebbe dimostrato che la firma sulle ricevute doc. 9 e 10 non era

quella di __________ F__________.

11.1

Per l'art. 178 CPC la parte

che si prevale in causa di un documento deve provarne l'autenticità, quando la

stessa è contestata dalla controparte. In linea di principio, pertanto, in presenza

di documenti formalmente e apparentemente corretti vige una presunzione

di fatto circa la loro autenticità. La contestazione deve essere sufficientemente

motivata nel senso che la controparte non può limitarsi ad asserire in maniera

generica la falsità del documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti

e/o le prove atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del

documento. Non occorre che tali elementi comprovino la falsità

del documento. È sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua autenticità.

Ciò fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a

carico di chi si avvale del documento, il quale dovrà dimostrarne l’autenticità

(DTF 143 III 453 consid. 3.3 e seg.; Dolge

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Schweizer in: Code de procédure civile,

2ª edizione, n. 7 ad art. 178;

Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, vol. I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a edizione, n. 1, 5

e segg. ad art. 178 CPC).

11.2

Secondo l’appellante la

perizia calligrafica attesta unicamente l’incompatibilità delle firme apposte

sulle ricevute di pagamento con quelle originali di __________ F__________,

senza escludere che esse siano state apposte da quest’ultimo con altri tratti “nell’ottica

di poi contestare di avere ricevuto le somme a contanti, magari con

l’intenzione di nascondere l’incasso della somma al fratello __________”

(appello, pag. 9). Egli ribadisce altresì che il pagamento in contanti non

sarebbe stato una modalità inusuale tra le parti.

L’appellante si limita a

proporre una propria personale e soggettiva lettura delle risultanze

istruttorie, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui gli indizi e

gli elementi ritenuti dal primo giudice sulla base dell’istruttoria, da cui ha

dedotto che l’attrice riconvenzionale non aveva fornito la prova dei pretesi

pagamenti, sarebbero errati, ciò che rende la censura irricevibile per carente

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa sarebbe comunque destinata all’insuccesso

per i motivi esposti nel prossimo considerando.

11.3

In concreto, AO 1 ha

contestato l’autenticità delle due ricevute di pagamento di cui ai doc. 9 e 10,

adducendo che le firme apposte non erano quelle di __________ F__________, che

il timbro non era quello originale della società, e che tale modalità di

pagamento non era usuale tra le parti, chiedendo tra l’altro l’assunzione di

una perizia calligrafica volta all’accertamento dell’autenticità delle firme. Nel

suo referto la perita ha concluso che le due firme figuranti sulle ricevute

doc. 9 e 10 erano diverse, non era possibile né stabilire un legame tra loro né

accertare se le stesse erano o no da ricondurre allo stesso autore. Essa ha

comunque escluso che le due firme fossero compatibili con quella originale di __________

F__________ (perizia, pag. 4, pag. 8).

Contrariamente a quanto

pretende l’appellante per la prima volta in questa sede, di modo che

l’argomentazione è pure irricevibile poiché tardiva (art. 317 cpv. 1 CPC), i crediti

vantati da AO 1 nei confronti della AP 1 venivano di regola onorati tramite

bonifico bancario, il pagamento in contanti non essendo una modalità usuale per

regolare i loro rapporti di dare e avere. Dall’istruttoria è altresì emerso che

successivamente ai pretesi pagamenti in contanti, l’attrice riconvenzionale è

stata sollecitata a più riprese a volere saldare le fatture ancora aperte (doc.

G, H, I). Essa non ha tuttavia mai sollevato alcuna obiezione in merito al

fatto che i relativi conteggi non menzionassero i pretesi pagamenti in

contanti. Senza contare che essa ancora il 10 settembre 2018 si è impegnata a saldare

le fatture n. __________5/18 e __________4/18 per un importo complessivo di

fr. 4'534.- (doc. L), somma che nemmeno sarebbe stata dovuta, nel caso in cui i

pretesi versamenti in contanti fossero stati effettivamente effettuati.

Tutti questi elementi

oggettivi, presi nel loro insieme, portano praticamente a

escludere l'autenticità della firma apposta sulle ricevute doc. 9 e 10. Ne

discende che sarebbe spettato all’attrice riconvenzionale dimostrare

l'autenticità delle stesse, ciò che in concreto ha tuttavia omesso di fare,

fallendo nell’onere probatorio a lei incombente.

12.

Ne discende che

l’appello, per quanto ricevibile, deve essere respinto.

Le spese

processuali e le ripetibili della presente procedura seguono la soccombenza

(art. 106 CPC).

Il valore di causa non

supera la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 25 agosto

2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 22 giugno 2021 della Pretura di Lugano, sezione 2, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 1'200.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ,

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).