12.2021.117
Appalto - mercede - apprezzamento delle prove - autenticità documento
25 marzo 2022Italiano21 min
febbraio 2019. AP 1 ha contestato di avere ricevuto la fattura n. __________6/18,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.117
Lugano
25 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.223 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 giugno 2019 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'814.45 oltre
interessi al 5% dal 21 giugno 2018;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e che con azione
riconvenzionale, cui si è opposta AO 1, ha chiesto la sua condanna al
versamento di fr. 7'493.53.-, oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2019;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 22 giugno 2021, accogliendo la petizione e
respingendo la domanda riconvenzionale;
contro il menzionato
giudizio è insorta la convenuta con due atti separati: con appello 25 agosto
2021 (inc. n. 12.2021.117) ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, mentre con reclamo di medesima data (inc. n.
12.2021.118) ne ha postulato la riforma nel senso di accogliere la domanda
riconvenzionale, in entrambi i casi previa congiunzione delle procedure
menzionate e con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di primo e
secondo grado;
mentre con risposte 27
ottobre 2021 l’attrice ha chiesto la reiezione di entrambi i gravami, pure con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 svolge, tra l’altro,
attività di “levabolli”, ossia la riparazione della carrozzeria di
veicoli danneggiati dalla grandine. In tale ambito essa ha fornito i suoi
servizi in regime di subappalto a clienti della AP 1. Nella prima metà del 2018
AO 1 ha emesso a carico di quest’ultima sei distinte fatture per le sue
prestazioni, per un totale complessivo di fr. 11'814.47 (doc. A – F), tra cui
la n. __________6/18 del 21 febbraio 2018 concernente i lavori eseguiti su una
VW Touareg, telaio n. __________ per la somma complessiva di fr. 4'308.- (doc.
D).
Fatti
B. Con petizione 25
giugno 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
R), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo complessivo di
fr. 11'814.45, oltre interessi al 5% dal 21 giugno 2018, a saldo delle sei
fatture emesse tra l’8 gennaio e il 19 giugno 2018 per le prestazioni da lei
fornite a favore della AP 1 (doc. A – F).
C. Con risposta 17
luglio 2019 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione,
postulandone la reiezione integrale, e con contestuale azione riconvenzionale,
cui si è a sua volta opposta l’attrice principale, ha chiesto la condanna di
quest’ultima al versamento di fr. 7'493.53 oltre interessi al 5% dal 18
febbraio 2019. AP 1 ha contestato di avere ricevuto la fattura n. __________6/18,
le cui prestazioni non sarebbero da lei mai state ordinate, il veicolo essendo
stato acquistato dall’attrice direttamente dal Garage __________ SA già
danneggiato dalla grandine. La convenuta ha altresì addotto di avere effettuato
a favore dell’attrice due pagamenti in contanti: uno di fr. 10'000.- il 2
febbraio 2018 e l’altro, di fr. 5'000.-, il 19 febbraio seguente, come attesterebbero
le ricevute (doc. 9 e 10) sottoscritte da __________ F__________, fratello dell’amministratore
unico della AO 1 e attivo a sua volta in tale ditta. Quest’ultima non avrebbe
considerato questi versamenti nei suoi conteggi, da cui un credito in suo favore
di fr. 7'493.53.
D. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con sentenza 22 giugno 2021 qui impugnata, ha accolto la petizione,
ponendo gli oneri processuali di fr. 1'550.- a carico della convenuta e
obbligandola altresì a versare all’attrice fr. 2'300.- a titolo di ripetibili,
e respinto l’azione riconvenzionale, caricando le spese processuali di fr.
2'550.- a AP 1 e obbligandola a versare a AO 1
fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
E. Con appello 25 agosto
2021 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione (inc. n. 12.2021.117), mentre con un atto di medesima
data denominato reclamo (inc. n. 12.2021.117) ne ha chiesto la riforma nel
senso di accogliere l’azione riconvenzionale, in entrambi i casi previa
congiunzione delle due procedure e con protesta delle spese giudiziarie di primo
e secondo grado. Con risposte 27 ottobre 2021 AO 1 ha postulato la reiezione di
entrambi i gravami, protestando spese e ripetibili.
Considerato
in diritto: 1. In questa sede AP 1 chiede
in via preliminare la congiunzione della procedura d’appello (inc. n.
12.2021.117) con quella di reclamo (inc. n. 12.2021.118).
In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, il giudice, per semplificare il
processo, può ordinare la congiunzione di più cause, ritenuto che in assenza di disposizioni
contrarie negli art. 308 segg. CPC tale facoltà è riconosciuta anche in secondo
grado (cfr. Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar ZPO, 2016, n. 6 ad art. 316 CPC; II CCA 7 gennaio 2020 inc. n.
12.2018.123). La richiesta di congiunzione deve essere respinta, il reclamo di
cui all’inc. 12.2021.118 essendo irricevibile. Contro le conclusioni del
Pretore concernenti l’azione riconvenzionale l’appellante ha infatti proposto
le medesime censure con due diversi rimedi giuridici (le argomentazioni del
reclamo non sono altro che il copia e incolla dell’appello, ad 2 pag. 8 – 9). In
concreto essendo il valore litigioso determinante per proporre un rimedio
giuridico contro la decisione qui impugnata superiore a fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC, 319 lett.
a e 94 cpv. 1 CPC, cfr. consid. 2), non vi era necessità di esperire un reclamo indipendente per
contestare il dispositivo sull’azione riconvenzionale (v. inc. n. 12.2021.118
consid. 7).
2. L’art. 308 cpv. 1
lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). Se all'azione principale è contrapposta una domanda
riconvenzionale il valore litigioso ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CPC è
determinato dalla più elevata delle due pretese conformemente all’art. 94 cpv.
1 CPC, indipendentemente se il rimedio giuridico riguarda solo una di esse (anche
se riferita alla pretesa la cui ultima conclusione è inferiore a fr. 10'000.-)
oppure entrambe (Tappy in: Commentaire
Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 6 ad art. 94 CPC; Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 700
segg., pag. 291 seg., Kunz/Hoffmann -
Nowotny/ Stauber, ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde, Kommentar
zu den Art. 308-327a ZPO, n. 42 seg. ad art. 308 CPC). In concreto, il valore
litigioso determinante è quello dell’azione principale ammontante a fr.
11'814.45. Essendo la decisione impugnata una decisione finale in una
controversia il cui valore litigioso supera i fr. 10'000.-, la sua appellabilità
entro il termine di 30 giorni è pacifica (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la
decisione 22 giugno 2021 è stata ritirata dall’appellante il 30 giugno seguente
(v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 25 agosto 2021,
tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta
inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2
CPC.
3. In via preliminare
occorre rilevare che l’appellante con il presente gravame, pur riprendendo le
medesime argomentazioni contenute nel reclamo in relazione alla domanda
riconvenzionale, non ha formulato alcuna richiesta di giudizio. In concreto,
tale assenza non giustifica l’irricevibilità dell’appello su tale punto, dalle
sue motivazioni essendo chiaro che la convenuta chiede la riforma del giudizio
impugnato anche nel senso dell’integrale accoglimento dell’azione
riconvenzionale (v. DTF 137 III 617).
4. Nella decisione
impugnata il Pretore ha innanzitutto concluso che le prestazioni di cui alla fattura
n. __________6/18 di fr. 4'308.-, concernenti i lavori eseguiti al veicolo VW Touareg,
telaio n. __________, erano stati commissionati all’attrice dalla convenuta. Al
riguardo egli ha accertato che l’automobile, intestata alla società A__________
__________ __________ SA, era stata ceduta in permuta al Garage __________ SA
danneggiata dalla grandine e che A__________ __________ SA, unica titolare di
eventuali pretese nei confronti dell’assicurazione in relazione a tali danni,
aveva rinunciato a farle valere. Sulla base delle risultanze istruttorie il
primo giudice ha poi concluso che era stata la convenuta ad avere incaricato
l’attrice di eseguire i lavori di riparazione dei danni da grandine, prima che
quest’ultima acquistasse il veicolo dal Garage __________ SA, riconoscendole
pertanto la somma di fr. 4'308.-. Ritenuto che gli ulteriori importi fatturati
non erano stati contestati, il primo giudice ha infine accolto la petizione per
l’importo azionato di fr. 11'814.15. In merito all’azione riconvenzionale, il
Pretore ha concluso che AP 1 non aveva fornito la prova di avere versato in
contanti a AO 1 gli importi di fr. 10'000.- e di fr. 5'000.-, le ricevute di
cui ai doc. 9 e 10 essendo delle mere affermazioni di parte senza alcun
riscontro oggettivo agli atti.
5. L’appellante contesta
di avere incaricato l’attrice di eseguire i lavori di riparazione dei danni da
grandine al veicolo Touareg. Gli accertamenti pretorili, secondo cui il veicolo
era stato ceduto in permuta al Garage __________ SA danneggiato senza che la A__________
__________ SA avesse fatto valere il proprio credito nei confronti
dell’assicurazione veicoli in relazione a tali danni e che esso era poi stato
acquistato dall’attrice non danneggiato, sarebbero “contraddittori” e “difficilmente
condivisibili”. A suo dire tali accertamenti potrebbero convivere
unicamente nel caso in cui si presumesse che “la riparazione del veicolo sia
stata commissionata dal Garage __________ SA alla AP 1 (che l’avrebbe poi
subappaltata alla AO 1” (appello, pag. 3), assumendosene i costi e
rinunciando tuttavia alla possibilità di ottenere il risarcimento del danno da
parte dell’assicurazione. Ciò, oltre che non dimostrato, non sarebbe nemmeno
stato accertato dal primo giudice.
5.1 La censura è priva di
rilevanza, determinante ai fini del giudizio essendo unicamente la questione a
sapere se l’attrice ha levato i bolli della grandine su richiesta della
convenuta, senza necessità d’indagare oltre in merito alla precisa natura dei
rapporti interni tra i vari protagonisti della vicenda (in particolare tra l’appellante,
il Garage __________ SA, __________ V__________ e forse pure A__________ __________
SA) in relazione ai risarcimenti assicurativi, su cui la convenuta se ne è ben
guardata dal fornire spiegazioni, di modo che è finanche malvenuta a criticare
ora il Pretore di non avere “spiegato perché tale società (n.d.r Garage __________
SA) avrebbe fatto questo regalo all’assicurazione” (appello, ad 1.3 pag.
5). Le argomentazioni formulate al riguardo dall’appellante sono peraltro
inammissibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), le stesse
costituendo semplici e soggettive deduzioni, prive di riscontri oggettivi.
5.2 A ogni modo le stesse sono
pure infondate, dai documenti richiesti in edizione alla __________
Assicurazioni, presso cui il veicolo in questione era assicurato, emergendo in
realtà che non vi è stata alcuna rinuncia delle prestazioni assicurative. Quest’ultima
ha infatti liquidato i sinistri concernenti i danni da grandine e da parcheggio
(verificatisi il 6 agosto 2017 ma annunciati solo il 26 febbraio 2018) in data
14 dicembre 2018 con il versamento dell’importo complessivo di fr. 9'472.25 a
tale __________ __________ D__________ (doc. rich. II°). Senza che occorra
indagare oltre sull’identità di tale persona, è tuttavia degno di nota il fatto
che sulle due dichiarazioni di cessione del credito inviate all’assicurazione
per ottenere il risarcimento del danno relativo ai sinistri menzionati, datate
25 ottobre 2018, è stato indicato il numero di cellulare e l’indirizzo di posta
elettronica di __________ V__________, come da lui stesso ammesso in sede di
audizione testimoniale (verbale 21 luglio 2020, pag. 2), e dalla comunicazione
accompagnatoria emerge che le stesse sono state inviate “come discusso con
la Carrozzeria AP 1”, la quale dal momento dell’annuncio di sinistro il 26
febbraio 2018 è sempre stata indicata come “riparatore”. Quest’ultima
peraltro, anche dopo essere stata sollecitata in due occasioni
dall’assicurazione a volere inviare la fattura relativa alla riparazione del
Considerandi
veicolo, ha sempre lasciato intendere di esserlo, comunicando il 27 aprile 2018
e ancora l’8 agosto successivo che l’auto era in riparazione e che la fattura
sarebbe seguita, senza mai informare l’assicurazione di non occuparsene più siccome
il veicolo nel frattempo era stato venduto alla AO 1 la quale si sarebbe
assunta il costo di riparazione dei danni menzionati (doc. rich. II°). In tali
circostanze le argomentazioni dell’appellante, oltre che infondate, risultano
perfino temerarie, ritenuto che, contrariamente a quanto da lei preteso, in realtà
non vi è stata alcuna rinuncia alle prestazioni dell’assicurazione, intascate
da tale __________ __________ D__________, dopo che il procacciatore della
convenuta __________ V__________, con il suo accordo, il 25 ottobre 2018 ha allestito
e inviato le cessioni di credito alla __________ assicurazioni (teste __________
V__________, verbale 21 luglio 2020, pag. 2).
6.
Le circostanze sopra
descritte confermano le modalità di collaborazione concordate tra le parti e
descritte dall’attrice in petizione (peraltro nemmeno contestate dalla
convenuta di modo che esse sono pure da ritenersi pacifiche), secondo cui essa
effettuava unicamente i lavori di riparazione dei danni da grandine (e non
altri lavori di carrozzeria) in regime di subappalto, che venivano fatturati
dalla convenuta direttamente al proprietario del veicolo, rispettivamente alle
compagnie di assicurazione, mentre lei fatturava il lavoro svolto alla
convenuta (petizione, ad C). Tale modo di procedere è quanto avvenuto pure in
relazione alla fattura contestata, non si spiega altrimenti il motivo per cui
la __________ assicurazioni abbia comunque liquidato i danni (compresi quelli
riferiti alle ammaccature della grandine) il 14 dicembre 2018 a __________ D__________,
sulla base delle cessioni di credito allestite il 25 ottobre 2018 dal
procacciatore __________ V__________ con l’accordo della convenuta, diversi
mesi dopo che il veicolo era già stato acquistato dall’attrice (doc. rich. I°, II°,
teste __________ V__________, verbale 21 luglio 2020, pag. 2). Dal che se ne
deve dedurre che l’automobile è stata acquistata dall’attrice come veicolo “non
danneggiato”, nel senso che i danni presenti sarebbero comunque stati “coperti”
dalle prestazioni dell’assicurazione. Il fatto che i rapporti interni tra i
vari protagonisti della vicenda in merito a chi infine ha beneficiato della
liquidazione non siano stati chiariti dall’istruttoria è ininfluente,
determinante essendo in definitiva unicamente la circostanza che in realtà i
danni da grandine sono stati riconosciuti e liquidati dalla __________
assicurazioni nelle modalità sopra descritte. Del resto né il contratto di
permuta tra A__________ __________ SA e il Garage __________ SA del 9 febbraio
2018.
né quello di compravendita tra quest’ultimo e l’attrice del 16 marzo
successivo contengono delle precisazioni in relazione alle condizioni
dell’oggetto compravenduto mentre il prezzo è equivalente, di modo che risulta
più plausibile dedurne che esso si riferiva in entrambi i casi a un veicolo non
danneggiato (doc. rich. I°, doc. 4).
7.
Del tutto irrilevanti
e prive di fondamento risultano le ulteriori argomentazioni dell’appellante in
merito alla data della fattura n. __________6/18 (21 febbraio 2018). A suo
dire, visto che il veicolo è stato visionato dal perito assicurativo il 27
febbraio 2018 e ancora il 6 marzo successivo, è impossibile che l’attrice abbia
potuto eseguire i lavori già entro il 21 febbraio precedente. Sennonché
l’appellante in prima sede ha omesso di contestare l’assunto dell’attrice,
secondo cui essa ha consegnato a mano alla convenuta, su sua richiesta, “la
fattura proforma di cui al doc. D”, perché essa intendeva presentarla al
perito dell’assicurazione per l’allestimento della valutazione, ciò che è poi
avvenuto (osservazioni, pag. 5), di modo che il fatto è da considerare assodato
e le considerazioni dell’appellante al riguardo sono irricevibili.
8.
Pure irricevibili
poiché tardive (art. 317 cpv. 1 CPC) sono le ulteriori considerazioni
dell’appellante
in relazione all’assenza di prove da cui desumere la
congruità dell’importo fatturato, lo stesso non essendo mai stato contestato
negli allegati introduttivi.
9.
L’appellante non può
nemmeno essere seguita laddove critica l’apprezzamento dei testi __________ L__________
e __________ B__________, le cui dichiarazioni sono state ritenute poco
credibili dal Pretore. Al riguardo l’appellante si limita a contrapporre una
propria soggettiva valutazione, confrontandosi in maniera parziale con la
motivazione del primo giudice, travisandone pure il senso, ciò che rende la
censura irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
Contrariamente a quanto reputa l’appellante, il primo giudice non si è infatti limitato
a considerare inattendibili le dichiarazioni dei due testi menzionati perché il
teste __________ V__________ ha rilasciato dichiarazioni rivelatesi false. Egli
ha sì ritenuto poco credibile quanto riferito da quest’ultimo in punto alla
notifica del sinistro all’assicurazione e alle relative dichiarazioni di
cessione del credito, siccome tali affermazioni erano state smentite dal teste __________
P__________. Sennonché, il primo giudice non ha considerato le dichiarazioni
dei due testi menzionati poco credibili per tale motivo, bensì da un lato perché
interessati alla lite, uno essendo organo di fatto e l’altro socio della
convenuta, e dall’altro perché le loro dichiarazioni erano in definitiva state
smentite dalle ulteriori risultanze istruttorie.
10.
In merito all’azione
riconvenzionale, respinta dal Pretore siccome AP 1 non aveva dimostrato di
avere versato in contanti a AO 1 gli importi di fr. 10’000 e di fr. 5'000.-,
l’appellante lamenta dapprima una violazione del suo diritto di essere sentito
e critica il primo giudice per non avere motivato la sua decisione in punto
alla credibilità dei testi e degli interrogati.
Il rimprovero di
carente motivazione della pronuncia pretorile è infondato.
Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal
diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia
minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett.
g CPC. Esso impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in
maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto
che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la
portata della decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con
cognizione di causa (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3).
Esso non obbliga però l’autorità giudicante a pronunciarsi necessariamente su
tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi
rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid.
5.2).
Nel caso concreto, il
Pretore ha in realtà spiegato chiaramente le ragioni per cui, nell’ambito del
suo potere di apprezzamento delle prove, ha ritenuto più credibili le
dichiarazioni dei fratelli F__________, confermate da ulteriori elementi agli
atti, rispetto alle deposizioni dei testi __________ L__________ e __________ B__________,
le cui dichiarazioni erano invece state smentite dalle ulteriori risultanze
istruttorie. La motivazione pretorile permetteva dunque alle parti di capire la portata della sua decisione e
di proporre i rimedi giuridici adeguati con la necessaria cognizione di causa,
come in concreto avvenuto.
11.
L’appellante
critica poi il Pretore per avere ritenuto le ricevute di pagamento (doc. 9 e
10) da lei prodotte a comprova dell’avvenuto pagamento in contanti degli
importi di fr. 10'000.- (il 2 febbraio 2018) e di fr. 5'000.- (il 19 febbraio
2018) delle semplici e generiche affermazioni di parte.
A suo dire,
AO 1 non avrebbe dimostrato che la firma sulle ricevute doc. 9 e 10 non era
quella di __________ F__________.
11.1
Per l'art. 178 CPC la parte
che si prevale in causa di un documento deve provarne l'autenticità, quando la
stessa è contestata dalla controparte. In linea di principio, pertanto, in presenza
di documenti formalmente e apparentemente corretti vige una presunzione
di fatto circa la loro autenticità. La contestazione deve essere sufficientemente
motivata nel senso che la controparte non può limitarsi ad asserire in maniera
generica la falsità del documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti
e/o le prove atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del
documento. Non occorre che tali elementi comprovino la falsità
del documento. È sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua autenticità.
Ciò fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a
carico di chi si avvale del documento, il quale dovrà dimostrarne l’autenticità
(DTF 143 III 453 consid. 3.3 e seg.; Dolge
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Schweizer in: Code de procédure civile,
2ª edizione, n. 7 ad art. 178;
Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, vol. I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a edizione, n. 1, 5
e segg. ad art. 178 CPC).
11.2
Secondo l’appellante la
perizia calligrafica attesta unicamente l’incompatibilità delle firme apposte
sulle ricevute di pagamento con quelle originali di __________ F__________,
senza escludere che esse siano state apposte da quest’ultimo con altri tratti “nell’ottica
di poi contestare di avere ricevuto le somme a contanti, magari con
l’intenzione di nascondere l’incasso della somma al fratello __________”
(appello, pag. 9). Egli ribadisce altresì che il pagamento in contanti non
sarebbe stato una modalità inusuale tra le parti.
L’appellante si limita a
proporre una propria personale e soggettiva lettura delle risultanze
istruttorie, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui gli indizi e
gli elementi ritenuti dal primo giudice sulla base dell’istruttoria, da cui ha
dedotto che l’attrice riconvenzionale non aveva fornito la prova dei pretesi
pagamenti, sarebbero errati, ciò che rende la censura irricevibile per carente
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa sarebbe comunque destinata all’insuccesso
per i motivi esposti nel prossimo considerando.
11.3
In concreto, AO 1 ha
contestato l’autenticità delle due ricevute di pagamento di cui ai doc. 9 e 10,
adducendo che le firme apposte non erano quelle di __________ F__________, che
il timbro non era quello originale della società, e che tale modalità di
pagamento non era usuale tra le parti, chiedendo tra l’altro l’assunzione di
una perizia calligrafica volta all’accertamento dell’autenticità delle firme. Nel
suo referto la perita ha concluso che le due firme figuranti sulle ricevute
doc. 9 e 10 erano diverse, non era possibile né stabilire un legame tra loro né
accertare se le stesse erano o no da ricondurre allo stesso autore. Essa ha
comunque escluso che le due firme fossero compatibili con quella originale di __________
F__________ (perizia, pag. 4, pag. 8).
Contrariamente a quanto
pretende l’appellante per la prima volta in questa sede, di modo che
l’argomentazione è pure irricevibile poiché tardiva (art. 317 cpv. 1 CPC), i crediti
vantati da AO 1 nei confronti della AP 1 venivano di regola onorati tramite
bonifico bancario, il pagamento in contanti non essendo una modalità usuale per
regolare i loro rapporti di dare e avere. Dall’istruttoria è altresì emerso che
successivamente ai pretesi pagamenti in contanti, l’attrice riconvenzionale è
stata sollecitata a più riprese a volere saldare le fatture ancora aperte (doc.
G, H, I). Essa non ha tuttavia mai sollevato alcuna obiezione in merito al
fatto che i relativi conteggi non menzionassero i pretesi pagamenti in
contanti. Senza contare che essa ancora il 10 settembre 2018 si è impegnata a saldare
le fatture n. __________5/18 e __________4/18 per un importo complessivo di
fr. 4'534.- (doc. L), somma che nemmeno sarebbe stata dovuta, nel caso in cui i
pretesi versamenti in contanti fossero stati effettivamente effettuati.
Tutti questi elementi
oggettivi, presi nel loro insieme, portano praticamente a
escludere l'autenticità della firma apposta sulle ricevute doc. 9 e 10. Ne
discende che sarebbe spettato all’attrice riconvenzionale dimostrare
l'autenticità delle stesse, ciò che in concreto ha tuttavia omesso di fare,
fallendo nell’onere probatorio a lei incombente.
12.
Ne discende che
l’appello, per quanto ricevibile, deve essere respinto.
Le spese
processuali e le ripetibili della presente procedura seguono la soccombenza
(art. 106 CPC).
Il valore di causa non
supera la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 25 agosto
2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 22 giugno 2021 della Pretura di Lugano, sezione 2, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 1'200.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ,
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).