12.2021.118
Appalto - mercede - valore litigioso per appellare in presenza di azione principale e riconvenzionale
25 marzo 2022Italiano8 min
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC),
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.118
Lugano
25 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.223della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 giugno 2019 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'814.45 oltre
interessi al 5% dal 21 giugno 2018;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e che con azione
riconvenzionale, cui si è opposta AO 1, ha chiesto la sua condanna al
versamento di fr. 7'493.53.-, oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2019;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 22 giugno 2021, accogliendo la petizione e
respingendo la domanda riconvenzionale;
contro il menzionato
giudizio è insorta la convenuta con due atti separati: con appello 25 agosto
2021 (inc. n. 12.2021.117) ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, mentre con reclamo di medesima data (inc. n.
12.2021.118) ne ha postulato la riforma nel senso di accogliere la domanda
riconvenzionale, in entrambi i casi previa congiunzione delle procedure
menzionate e con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di primo e
secondo grado;
mentre con risposte 27
ottobre 2021 l’attrice ha chiesto la reiezione di entrambi i gravami, pure con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. AO 1 svolge, tra
l’altro, attività di “levabolli”, ossia la riparazione della carrozzeria
di veicoli danneggiati dalla grandine. In tale ambito essa ha fornito i suoi
servizi in regime di subappalto a clienti della AP 1. Nella prima metà del 2018
AO 1 ha emesso a carico di quest’ultima sei distinte fatture per le sue
prestazioni, per un totale complessivo di fr. 11'814.47 (doc. A – F), tra cui
la n. __________ del 21 febbraio 2018 concernente i lavori eseguiti su una VW
Touareg, telaio n. __________ per l’importo complessivo di fr. 4'308.- (doc.
D).
2. Con petizione 25
giugno 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
R), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo complessivo di
fr. 11'814.45, oltre interessi al 5% dal 21 giugno 2018, a saldo delle sei
fatture emesse tra l’8 gennaio e il 19 giugno 2018 per le prestazioni da lei
fornite a favore della AP 1 (doc. A – F).
3. Con risposta 17
luglio 2019 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione,
postulandone la reiezione integrale, e con contestuale azione riconvenzionale,
cui si è a sua volta opposta l’attrice principale, ha chiesto la condanna di
quest’ultima al versamento di fr. 7'493.53 oltre interessi al 5% dal 18
febbraio 2019. RE 1 ha contestato di avere ricevuto la fattura n. __________6/18,
le cui prestazioni non sarebbero da lei mai state ordinate, il veicolo essendo
stato acquistato dall’attrice direttamente dal Garage __________ SA danneggiato
dalla grandine. La convenuta ha altresì addotto di avere effettuato a favore
dell’attrice due pagamenti in contanti: uno di fr. 10'000.- il 2 febbraio 2018
e l’altro, di fr. 5'000.-, il 19 febbraio seguente, come attesterebbero le
ricevute (doc. 9 e 10) sottoscritte da __________ F__________, fratello dell’amministratore
unico della AO 1 e attivo a sua volta in tale ditta. Quest’ultima non avrebbe
considerato questi versamenti nei suoi conteggi, da cui un credito in suo
favore di fr. 7'493.53.
4. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con sentenza 22 giugno 2021 qui impugnata, ha accolto la petizione,
ponendo gli oneri processuali di fr. 1'550.- a carico della convenuta e
obbligandola altresì a versare all’attrice fr. 2'300.- a titolo di ripetibili,
e respinto l’azione riconvenzionale, caricando le spese processuali di fr.
2'550.- a AP 1 e obbligandola a versare a AO 1
fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
5. Con appello 25
agosto 2021 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso
di respingere la petizione (inc. n. 12.2021.117), mentre con un atto di
medesima data denominato reclamo (inc. n. 12.2021.118) ne ha chiesto la riforma
nel senso di accogliere l’azione riconvenzionale, in entrambi i casi previa
congiunzione delle due procedure e con protesta delle spese giudiziarie di
primo e secondo grado. Con risposte 27 ottobre 2021 AO 1 ha postulato la
reiezione di entrambi i gravami, protestando spese e ripetibili di questa sede.
6. In questa sede AP 1
chiede in via preliminare la congiunzione della presente procedura (inc. n.
12.2021.118) con quella d’appello (inc. n. 12.2021.117).
In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, il giudice, per semplificare il
processo, può ordinare la congiunzione di più cause, ritenuto che in assenza di disposizioni
contrarie negli art. 308 segg. CPC tale facoltà è riconosciuta anche in secondo
grado (cfr. Reetz/ Hilber, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 2016, n. 6 ad art. 316 CPC;
II CCA 7 gennaio 2020 inc. n. 12.2018.123). La richiesta di congiunzione deve
essere respinta, il presente gravame essendo irricevibile per i motivi di cui
si dirà nel prossimo considerando.
Fatti
7. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.-, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è
ammissibile solo se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10’000.- secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC),
in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). Se
all'azione principale è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore
litigioso ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CPC è determinato dalla più elevata
delle due pretese conformemente all’art. 94 cpv. 1 CPC, indipendentemente se il
rimedio giuridico riguarda solo una di esse (ovvero nel presente caso quella la
cui ultima conclusione è inferiore a fr. 10'000.-) oppure entrambe (Tappy in: Commentaire Romand, Code de
procédure civile, 2ª edizione, n. 6 ad art. 94 CPC; Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 700 segg., pag. 291 seg.; Kunz/Hoffmann - Nowotny/ Stauber,
ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO,
n. 42 seg. ad art. 308 CPC). Premesso ciò, in concreto il valore litigioso determinante
era quello dell’azione principale ammontante a
fr. 11'814.45 e la
decisione 22 giugno 2021 è impugnabile nel suo complesso mediante appello. Essendo
Considerandi
stato interposto un rimedio giuridico errato contro il dispositivo sull’azione
riconvenzionale, esso va dichiarato inammissibile. Nulla muta il fatto che il
Pretore abbia indicato unicamente che “contro la decisione sull’azione
principale è data facoltà di appello”, senza specificare il rimedio giuridico
dell’azione riconvenzionale. Da un avvocato dev’essere pretesa la conoscenza
dei principi giuridici sopra esposti, di modo che l’inoltro del rimedio
giuridico errato non è scusabile (v. TF 4D-32/2021 del 27 ottobre 2021).
In ogni modo, avendo RE 1
proposto le sue censure contro il dispositivo di reiezione della domanda
riconvenzionale anche con l’appello (v. inc. 12.2021.117), che saranno
esaminate in quella procedura, il reclamo risulta parimenti irricevibile per assenza
di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 lett. a CPC).
8.
Le spese giudiziarie
della presente procedura, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 7'493.53,
seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le ripetibili, determinate in base
all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno
opportunamente ridotte per tenere conto del dispendio complessivo per la
trattazione della presente procedura e di quella d’appello (inc. n.
12.2021.117), le censure formulate in relazione all’azione riconvenzionale
essendo le medesime.
9.
Il valore di causa
non supera la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. Il reclamo 25 agosto
2021 di RE 1 è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali di fr. 300.- sono a carico della reclamante, che rifonderà alla
controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili per la presente procedura.
3. Notificazione:
- ,
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).