Lexipedia

Decisione

12.2021.118

Appalto - mercede - valore litigioso per appellare in presenza di azione principale e riconvenzionale

25 marzo 2022Italiano8 min

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC),

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.118

Lugano

25 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.223della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 giugno 2019 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'814.45 oltre

interessi al 5% dal 21 giugno 2018;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e che con azione

riconvenzionale, cui si è opposta AO 1, ha chiesto la sua condanna al

versamento di fr. 7'493.53.-, oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2019;

richieste sulle quali il

Pretore ha statuito con sentenza 22 giugno 2021, accogliendo la petizione e

respingendo la domanda riconvenzionale;

contro il menzionato

giudizio è insorta la convenuta con due atti separati: con appello 25 agosto

2021 (inc. n. 12.2021.117) ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere la petizione, mentre con reclamo di medesima data (inc. n.

12.2021.118) ne ha postulato la riforma nel senso di accogliere la domanda

riconvenzionale, in entrambi i casi previa congiunzione delle procedure

menzionate e con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di primo e

secondo grado;

mentre con risposte 27

ottobre 2021 l’attrice ha chiesto la reiezione di entrambi i gravami, pure con

protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. AO 1 svolge, tra

l’altro, attività di “levabolli”, ossia la riparazione della carrozzeria

di veicoli danneggiati dalla grandine. In tale ambito essa ha fornito i suoi

servizi in regime di subappalto a clienti della AP 1. Nella prima metà del 2018

AO 1 ha emesso a carico di quest’ultima sei distinte fatture per le sue

prestazioni, per un totale complessivo di fr. 11'814.47 (doc. A – F), tra cui

la n. __________ del 21 febbraio 2018 concernente i lavori eseguiti su una VW

Touareg, telaio n. __________ per l’importo complessivo di fr. 4'308.- (doc.

D).

2. Con petizione 25

giugno 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

R), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo complessivo di

fr. 11'814.45, oltre interessi al 5% dal 21 giugno 2018, a saldo delle sei

fatture emesse tra l’8 gennaio e il 19 giugno 2018 per le prestazioni da lei

fornite a favore della AP 1 (doc. A – F).

3. Con risposta 17

luglio 2019 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione,

postulandone la reiezione integrale, e con contestuale azione riconvenzionale,

cui si è a sua volta opposta l’attrice principale, ha chiesto la condanna di

quest’ultima al versamento di fr. 7'493.53 oltre interessi al 5% dal 18

febbraio 2019. RE 1 ha contestato di avere ricevuto la fattura n. __________6/18,

le cui prestazioni non sarebbero da lei mai state ordinate, il veicolo essendo

stato acquistato dall’attrice direttamente dal Garage __________ SA danneggiato

dalla grandine. La convenuta ha altresì addotto di avere effettuato a favore

dell’attrice due pagamenti in contanti: uno di fr. 10'000.- il 2 febbraio 2018

e l’altro, di fr. 5'000.-, il 19 febbraio seguente, come attesterebbero le

ricevute (doc. 9 e 10) sottoscritte da __________ F__________, fratello dell’amministratore

unico della AO 1 e attivo a sua volta in tale ditta. Quest’ultima non avrebbe

considerato questi versamenti nei suoi conteggi, da cui un credito in suo

favore di fr. 7'493.53.

4. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con sentenza 22 giugno 2021 qui impugnata, ha accolto la petizione,

ponendo gli oneri processuali di fr. 1'550.- a carico della convenuta e

obbligandola altresì a versare all’attrice fr. 2'300.- a titolo di ripetibili,

e respinto l’azione riconvenzionale, caricando le spese processuali di fr.

2'550.- a AP 1 e obbligandola a versare a AO 1

fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

5. Con appello 25

agosto 2021 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso

di respingere la petizione (inc. n. 12.2021.117), mentre con un atto di

medesima data denominato reclamo (inc. n. 12.2021.118) ne ha chiesto la riforma

nel senso di accogliere l’azione riconvenzionale, in entrambi i casi previa

congiunzione delle due procedure e con protesta delle spese giudiziarie di

primo e secondo grado. Con risposte 27 ottobre 2021 AO 1 ha postulato la

reiezione di entrambi i gravami, protestando spese e ripetibili di questa sede.

6. In questa sede AP 1

chiede in via preliminare la congiunzione della presente procedura (inc. n.

12.2021.118) con quella d’appello (inc. n. 12.2021.117).

In virtù dell’art. 125 lett. c CPC, il giudice, per semplificare il

processo, può ordinare la congiunzione di più cause, ritenuto che in assenza di disposizioni

contrarie negli art. 308 segg. CPC tale facoltà è riconosciuta anche in secondo

grado (cfr. Reetz/ Hilber, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 2016, n. 6 ad art. 316 CPC;

II CCA 7 gennaio 2020 inc. n. 12.2018.123). La richiesta di congiunzione deve

essere respinta, il presente gravame essendo irricevibile per i motivi di cui

si dirà nel prossimo considerando.

Fatti

7. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.-, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è

ammissibile solo se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10’000.- secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC),

in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). Se

all'azione principale è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore

litigioso ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CPC è determinato dalla più elevata

delle due pretese conformemente all’art. 94 cpv. 1 CPC, indipendentemente se il

rimedio giuridico riguarda solo una di esse (ovvero nel presente caso quella la

cui ultima conclusione è inferiore a fr. 10'000.-) oppure entrambe (Tappy in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2ª edizione, n. 6 ad art. 94 CPC; Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 700 segg., pag. 291 seg.; Kunz/Hoffmann - Nowotny/ Stauber,

ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO,

n. 42 seg. ad art. 308 CPC). Premesso ciò, in concreto il valore litigioso determinante

era quello dell’azione principale ammontante a

fr. 11'814.45 e la

decisione 22 giugno 2021 è impugnabile nel suo complesso mediante appello. Essendo

Considerandi

stato interposto un rimedio giuridico errato contro il dispositivo sull’azione

riconvenzionale, esso va dichiarato inammissibile. Nulla muta il fatto che il

Pretore abbia indicato unicamente che “contro la decisione sull’azione

principale è data facoltà di appello”, senza specificare il rimedio giuridico

dell’azione riconvenzionale. Da un avvocato dev’essere pretesa la conoscenza

dei principi giuridici sopra esposti, di modo che l’inoltro del rimedio

giuridico errato non è scusabile (v. TF 4D-32/2021 del 27 ottobre 2021).

In ogni modo, avendo RE 1

proposto le sue censure contro il dispositivo di reiezione della domanda

riconvenzionale anche con l’appello (v. inc. 12.2021.117), che saranno

esaminate in quella procedura, il reclamo risulta parimenti irricevibile per assenza

di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 lett. a CPC).

8.

Le spese giudiziarie

della presente procedura, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 7'493.53,

seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le ripetibili, determinate in base

all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno

opportunamente ridotte per tenere conto del dispendio complessivo per la

trattazione della presente procedura e di quella d’appello (inc. n.

12.2021.117), le censure formulate in relazione all’azione riconvenzionale

essendo le medesime.

9.

Il valore di causa

non supera la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. Il reclamo 25 agosto

2021 di RE 1 è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali di fr. 300.- sono a carico della reclamante, che rifonderà alla

controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili per la presente procedura.

3. Notificazione:

- ,

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).