12.2021.119
Contratto di lavoro, applicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione, numero di posti a sedere
10 febbraio 2022Italiano15 min
dal 18 maggio 2016 in qualità di venditrice, cameriera e ausiliaria di cucina al 100% per un salario lordo mensile di fr. 3'100.-
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.119
Lugano
10 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.33 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19
ottobre 2020 da
AP
1
rappr. da: RA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna
della convenuta al versamento di fr. 14'582.81
lordi oltre interessi al 5% dal 1°
febbraio 2017 a titolo di pretese salariali;
domanda avversata dalla convenuta, che
ne ha postulato l’integrale reiezione, e che il
Pretore aggiunto ha parzialmente accolto
con decisione 26 luglio 2021;
appellante l’attrice con atto di appello 27 agosto 2021, con cui postula in
via principale
la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente la petizione e
adeguare conseguentemente la
ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede, e in
via subordinata il suo annullamento e il
rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché
completi l'istruttoria ed emetta un
nuovo giudizio, in ogni caso con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta con risposta 1°
ottobre 2021 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto:
Fatti
A.
Con contratto di lavoro del 17
maggio 2016 la società AP 1, che gestisce una stazione di benzina a __________
con annesso negozio e snack bar, ha assunto alle sue dipendenze AP 1 a partire
dal 18 maggio 2016 in qualità di venditrice, cameriera e ausiliaria di cucina al 100% per un salario lordo mensile di fr. 3'100.-
(doc. A).
B.
Dopo esperimento del tentativo
di conciliazione, con petizione 19
ottobre 2020 AP 1 ha convenuto AP 1
innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, postulando che
essa fosse condannata a versarle fr. 14'582.81 lordi oltre interessi al 5% dal
1° febbraio 2017 quale differenza fra quanto effettivamente percepito a titolo
di salario nel periodo di impiego
1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2018 e
quanto avrebbe a suo dire dovuto percepire nel suddetto periodo in virtù del
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della
ristorazione (qui di seguito CCNL), e meglio
fr. 7'090.83 quale
differenza tra il salario percepito e il salario minimo previsto dal CCNL, fr.
4'009.55 a titolo di tredicesima, fr. 1'582.95 quale retribuzione di una
settimana in più di vacanza rispetto alle quattro annue previste nel contratto
e fr. 1'899.48 per giorni festivi non goduti.
C.
Con risposta 25 gennaio 2021
la convenuta si è opposta alla petizione, contestando in particolare
l’applicabilità del CCNL, in quanto lo snack bar avrebbe una ricettività media annua inferiore ai 50
posti a sedere e la controparte non avrebbe principalmente fornito una
prestazione “nell’ambito del servizio di ristorazione”.
D.
Con replica 15 febbraio 2020 e
duplica 19 aprile 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche
posizioni, contestando quelle avverse.
E.
In occasione del dibattimento
del 21 maggio 2021 l’attrice ha rilevato di aver ricevuto, in corso di causa,
un pagamento di
fr. 1'924.25 netti (ovvero fr. 2'162.10 lordi) da parte della convenuta. Ha
conseguentemente ridotto la propria pretesa a fr. 12'420.71 lordi.
F.
Con decisione 26 luglio 2021
il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione nella misura di fr. 1'015.05 lordi oltre interessi al 5% dal
1° gennaio 2019 al 21 maggio 2021 su fr. 3'177.15, e dal 22 maggio 2021 su fr.
1'015.05, condannando l’attrice a versare alla convenuta fr. 1'200.- per
ripetibili parziali. In sintesi, egli ha negato l’applicabilità alla
fattispecie del CCNL giacché l’esercizio pubblico di cui trattasi è escluso dal
suo campo di applicazione in virtù dei suoi limitati posti a sedere (inferiori
a 50). Per contro, il giudice ha evidenziato l’assoggettamento dell’azienda,
per gli undici mesi decorrenti dal 1° febbraio al 31 dicembre 2018, al Contratto collettivo di lavoro dei negozi delle
stazioni di servizio (CCL, in vigore dal 1° febbraio 2018). Questo CCL non
stabilisce, per il Canton Ticino, alcun salario minimo, ma conferisce per
contro dei diritti quanto a giorni di vacanza, giorni festivi e tredicesima,
non rispettati dalla datrice di lavoro. Ha dunque stabilito che la dipendente
ha diritto a fr. 275.50 lordi quale indennità per giorni di vacanza non goduti,
a fr. 60.- lordi quale indennità
per giorni festivi e a fr. 2'841.65 lordi a titolo di tredicesima, da cui
dedurre i fr. 2'162.10 lordi nel
frattempo da lei ricevuti.
G.
Con appello 27 agosto 2021 AP
1 è insorta contro tale giudizio, chiedendone in via principale la riforma nel
senso di accogliere integralmente la petizione e adeguare di conseguenza la
ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede, e in via subordinata il suo
annullamento e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché completi
l'istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, in ogni caso con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado.
H.
Con risposta 1° ottobre 2021 AO
1 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
I.
Delle argomentazioni delle
parti si dirà, per quanto qui di rilievo, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311
CPC). Nella fattispecie, l’appello 27 agosto 2021 contro la decisione 26 luglio
2021.
è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 1° ottobre 2021
dell’appellata.
2.
Preliminarmente, si può
precisare che l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto
sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero
erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a
proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire
critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena
l’irricevibilità delle medesime.
3.
Le censure contenute
nell’impugnativa sono volte a imporre l’applicazione del CCNL alla fattispecie.
Al riguardo, il giudice di prime cure ha osservato che l’art. 2 cifra 1 del CCNL
esclude dall’assoggettamento quegli
“esercizi di ristorazione che hanno fino a 50 posti a sedere i cui locali
sono collegati a negozi del commercio al dettaglio, che costituiscono con il
negozio un’unità aziendale e praticano gli stessi orari di apertura”.
Acclarato e pacifico che lo snack bar della stazione di servizio della
convenuta costituisce un esercizio di ristorazione collegato funzionalmente e
fisicamente al negozio e che ha degli identici orari di apertura, il primo
giudice ha osservato che esso dispone teoricamente di 53 posti a sedere
complessivi (23 interni e 30 esterni, cfr. l’attestazione municipale d’idoneità
dei locali di cui al doc. C). Sennonché, nell’ottica dell’assoggettamento al
CCNL, non è questo numero ad essere determinante. Da un sopralluogo e da una
relativa valutazione effettuati nel mese di febbraio 2019 dall’Ufficio di
controllo per l’applicazione del CCNL (e meglio dall’ispettore __________ F__________),
è emerso che i posti a sedere della
terrazza esterna, “vista la struttura presente (terrazza aperta su due
lati), non possono venire utilizzati in modo usuale nei mesi invernali da
novembre a febbraio” e che pertanto il calcolo dei posti deve basarsi sulla
media annuale. Di qui un risultato di 42 posti a sedere, e la conseguente
inapplicabilità del CCNL (cfr.
scritto del 19 maggio 2020 di cui al doc. 2). Il Pretore aggiunto ha osservato
di non aver motivi per dubitare di questo calcolo o di discostarsi dal relativo
criterio di valutazione della media annua, peraltro adottato anche dal Contratto
collettivo di lavoro dei negozi delle
stazioni di servizio (CCL). Ciò anche perché l’attrice non ha mai preteso che a febbraio 2019 vigesse
una situazione diversa da quella esistente nel periodo qui in esame
(2017-2018). Per il primo giudice, queste considerazioni non possono essere smentite
dal successivo scritto 15 marzo 2021 dell’Ufficio di controllo (doc. L),
limitandosi lo stesso ad attestare che l’esercizio pubblico fino al
31.
dicembre 2018 è stato assoggettato al CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione, e dal 1° gennaio 2019
al CCL dei negozi delle stazioni di servizio, senza però spiegare i motivi, i
criteri o i parametri determinanti per l’iniziale assoggettamento e per il
successivo cambiamento (sicuramente non dipeso dall’entrata in vigore del CCL,
che era stato dichiarato d’obbligatorietà generale già a partire dal 1° febbraio 2018). Peraltro, lo scritto
non smentisce quanto appurato nel sopralluogo del febbraio 2019, il criterio di
calcolo utilizzato e il relativo risultato, e per il resto è poco chiaro nella
misura in cui si riferisce a un incontro dell’Ufficio di controllo con il
sindacato __________ senza illustrare l’oggetto delle discussioni (ritenuto che
neppure l’attrice ha fornito spiegazioni al riguardo). Il primo giudice ha
dunque stabilito l’inapplicabilità del CCNL, con la conseguenza che le prove
notificate dalle parti al dibattimento del 21 maggio 2021 non necessitano di
essere amministrate in quanto ininfluenti.
4.
In opposizione a quanto sopra
l’attrice ribadisce che, a suo modo di vedere, il Pretore aggiunto avrebbe
dovuto ammettere l’assoggettamento dell’esercizio pubblico al CCNL nel periodo
che qui interessa. Ciò innanzitutto poiché lo stesso proprietario della
controparte, E__________, ha ammesso che il medesimo disponeva di più di 50
posti a sedere (cfr. verbale 28 marzo 2019 e conclusioni scritte 7 febbraio
2020.
negli inc. SE.2019.11/12, prodotti con i doc. D-E). Inoltre, dopo la
ricezione dello scritto 19 maggio 2020 di cui al doc. 2 (basato peraltro su un
solo sopralluogo), e i reclami avanzati dal sindacato __________ con gli
scritti 22 giugno 2020, 13 luglio 2020 e 11 settembre 2020 (doc. G, H, I),
l’Ufficio di controllo (ovvero l’ufficio competente a stabilire sulla questione
secondo l’art. 35 CCNL) avrebbe ritrattato il contenuto del doc. 2 mediante la
“decisione” del 15 marzo 2021 (doc. L), non impugnata dalla datrice di lavoro.
L’appellante rimprovera inoltre il Pretore aggiunto per non aver ascoltato i
testi da lei richiesti in prima sede, ovvero N__________, V__________, A__________,
S__________, __________ R__________, __________ G__________ e M__________ (colleghe
di lavoro di AP 1) e la sindacalista C__________, che avrebbero potuto riferire
sull’effettiva ricettività dell’esercizio pubblico e dunque sul numero dei
posti a sedere.
5.
Ora, la competenza a dirimere
la presente controversia, ove l’attrice ha sollevato pretese derivanti da un contratto
collettivo di lavoro che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
attengono al diritto privato, incombe al giudice civile (DTF 98 II 205, consid.
1.
e 118 II 528, consid. 2a; STF 4A_300/2007 del 6 maggio 2008, consid. 1, non
pubblicato in: DTF 134 III 399). Il giudice fonda il suo esame sulle richieste
delle parti, sulle loro allegazioni, motivazioni e contestazioni tempestivamente
presentate nel corso della procedura e su tutte le prove agli atti (art. 55 e
58.
CPC), fra cui evidentemente gli accertamenti del preposto ufficio di
controllo rivestono una particolare rilevanza.
6.
In relazione alle presunte
ammissioni della parte convenuta, occorre precisare che nei passaggi di rilievo
di cui ai doc. D/E, comunque riguardanti diverse procedure, AO 1 rileva che lo
snack bar dispone di più di 50 posti, tra interni ed esterni (ciò che nessuno
mette in discussione ed emerge anche dal doc. C), senza però affermare alcunché
in relazione al loro utilizzo o utilizzabilità nel periodo invernale; sicché tale
circostanza dev’essere valutata unicamente sulla base delle allegazioni e degli
elementi a disposizione nella presente procedura (ove la convenuta si è avvalsa
del doc. 2 per sostenere un calcolo dei posti fondato sulla media annuale).
7.
L’appellante sottolinea che lo
scritto doc. 2 è fondato su un solo sopralluogo avvenuto nel mese di febbraio
2019, ma non contesta che esso riporta la reale situazione dell’esercizio
quanto alle caratteristiche della veranda e all’inutilizzabilità dei posti
esterni nei mesi invernali, né pretende che in passato la situazione fosse
diversa. L’appellante nemmeno mette in discussione il criterio di calcolo
fondato sulla media annuale, o il relativo risultato. Rileva che il sindacato __________
aveva sollevato delle perplessità (doc. G, H e I), ma non approfondisce la
questione, ciò che non assurge a sufficiente motivazione. Comunque sia, con il
doc. G il sindacato si limitava a chiedere all’Ufficio di controllo se il
sopralluogo fosse attendibile (avendo AO 1 ammesso che lo snack bar disponeva
di 53 posti a sedere). L’attrice omette di produrre la risposta dell’Ufficio,
che da quanto si deduce dal doc. H è però giunta e non ha smentito l’esito del
sopralluogo, tant’è che il sindacato lo ha nuovamente messo in discussione rilevando
la contraddittorietà fra lo stesso e le precedenti dichiarazioni della datrice
di lavoro. Anche lo scritto di cui al doc. I non dimostra alcunché se non che
il sindacato ha continuato a richiedere all’Ufficio di controllo dei
chiarimenti. Per il resto, sulle asserite ammissioni della parte convenuta si è
già detto al precedente considerando.
8.
L’appellante non spiega perché
lo scritto 15 marzo 2021 di cui al doc. L (indirizzato unicamente al sindacato)
dovrebbe essere considerato una decisione né chiarisce (malgrado i dubbi
esposti dal Pretore aggiunto) il contesto in cui è stato allestito, o il suo
scopo. Nemmeno a tal proposito il gravame si confronta con la decisione
impugnata, e spiega quali parametri fondassero un assoggettamento al CCNL sino
al 31 dicembre 2018, e quali mutamenti siano in seguito avvenuti per
giustificare l’applicazione di un diverso contratto collettivo. In effetti, lo
scritto del 15 marzo 2021 afferma solamente che prima dell’ispezione in
questione, ovvero sino al 31 dicembre 2018, l’esercizio pubblico è stato
assoggettato al CCNL, ma nulla dice sulla bontà di questo assoggettamento (che alla
luce del successivo esame poteva ritenersi errato), né smentisce quanto emerso
in seguito al sopralluogo e il calcolo eseguito dall’ispettore. A tal riguardo,
la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.
9.
Infine, i testi citati
dall’appellante sono stati da lei richiesti in prima sede non per riferire
sulla ricettività dell’esercizio, ma per dimostrare che ella veniva
prevalentemente occupata in qualità di addetta al servizio di ristorazione
(cfr. replica 15 febbraio 2020, p. 3). Esame che tuttavia diventa superfluo
allorché si esclude l’applicazione del CCNL per il numero di posti a sedere.
Peraltro, l’appellante neppure pretende che i testi in questione potrebbero
sconfessare gli accertamenti dell’ispettore circa l’utilizzo dei posti esterni,
né spiega come la loro audizione potrebbe altrimenti influenzare l’esito del
giudizio. Anche su questo aspetto, i suoi rimproveri cadono pertanto nel vuoto.
10.
In definitiva, l’impugnativa
non riesce a sovvertire la conclusione del Pretore aggiunto concernente
l’inapplicabilità del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria
alberghiera e della ristorazione. Per il resto, l’appellante non contesta le
riflessioni fatte dal primo giudice sull’applicabilità del Contratto collettivo
di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio, sugli scaturenti diritti della
dipendente e sui relativi calcoli (p. 6-10 del giudizio impugnato). Ne discende la reiezione dell’appello, nella limitata misura
in cui è ricevibile, e la conseguente conferma integrale della decisione di
primo grado.
11.
Vertendo la presente procedura
su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non
superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114
lett. c CPC). Le ripetibili della procedura di seconda sede, calcolate sulla
base dell’art. 11 RTar, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1
CPC) e sono quantificate in fr. 800.-. Il valore litigioso della presente
controversia, pari a fr. 13'567.76 (fr. 14'582.81 – fr. 1'015.05) non
raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11
RTar,
decide:
1. L’appello
27 agosto 2021 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
L’appellante rifonderà all’appellata fr. 800.- a titolo di ripetibili di
secondo grado.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).