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Decisione

12.2021.120

Lavoro - divieto di concorrenza

25 febbraio 2022Italiano38 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.120

Lugano

25 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2018.13 della Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città promossa con petizione 15 maggio 2018 da

AP

1

patrocinato

dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

con cui l’attore - a quel momento identificatosi come __________ __________

Agenzia Generale AP 1, denominazione poi corretta d’ufficio dal Pretore

aggiunto con la sentenza 2 luglio 2021 - ha chiesto la condanna del convenuto

al pagamento di fr. 730'000.- oltre interessi di mora dal 15 dicembre 2015, dei

quali fr. 630'000.- a titolo di pena convenzionale e fr. 100'000.- come

risarcimento del danno per mancate provvigioni, con protesta di spese e

ripetibili;

domanda avversata dalla controparte, che con la propria risposta

di causa ha postulato la reiezione della petizione, formulando contestualmente

anche una domanda riconvenzionale che è stata evasa con decisione di stralcio

del 28 gennaio 2020;

preso atto che il Pretore aggiunto, dopo aver emanato la disposizione

ordinatoria 12 marzo 2021 volta a limitare il procedimento a singole questioni

(art. 125 lit. a CPC), con decisione 2 luglio 2021 ha respinto la petizione,

condannando l’attore a farsi carico delle spese processuali di fr. 22'000.- e a

corrispondere al convenuto fr. 36'000.- a titolo di ripetibili;

appellante l’attore che con appello 30 agosto 2021 ha chiesto in via

principale di annullare il querelato giudizio e rinviare gli atti al Pretore

aggiunto affinché riprenda l’istruzione del procedimento laddove era stata

interrotta e, in via subordinata, di riformarlo nel senso di accogliere la

petizione e accertare di conseguenza l’efficacia, l’applicabilità alle parti e

la portata della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento di

clientela contenuta nel doc. B, il tutto come esposto nei considerandi delle

sue conclusioni; di accertare la violazione di tale clausola da parte del

convenuto, responsabile d’aver sottratto numerosi clienti dell’attore

inducendoli a credere che egli avrebbe continuato a gestire le loro pratiche a

titolo indipendente, ma facendogli poi sottoscrivere un mandato in favore di __________

SA; di condannare AO 1 al pagamento di fr. 630'000.- a valere quale pena

convenzionale e di fr. 100'000.- quale risarcimento del danno per mancate

provvigioni, oltre interessi; il tutto con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

preso

atto della risposta 13 ottobre 2021 del convenuto, con cui egli ha postulato la

reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Di

professione esperto assicurativo, AO 1 è stato dal 1999 assunto come agente

generale alle dipendenze della compagnia di assicurazioni __________, divenuta

in seguito __________ __________ SA. Nel 2003, sempre come dipendente, egli ha ricoperto

il ruolo di responsabile di vendita per l’agenzia generale del Sopraceneri, per

poi divenire, dal 2008, agente generale __________ __________ SA a __________,

questa volta in qualità di indipendente. Nel 2013 il contratto di agenzia è

stato rescisso e, in data 14/15 novembre 2013, AO 1 ha concluso con __________ __________

SA, che dal 2014 avrebbe gestito a titolo eccezionale in prima persona l’agenzia

di __________, un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale collaboratore

del servizio esterno. Tale contratto conteneva, per quanto qui d’interesse la

seguente clausola

“19. Divieto di concorrenza e di accaparramento di

clientela

Il collaboratore si

impegna a non acquisire clienti esistenti o potenziali di __________ per un

periodo di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di mancato

rispetto di questa disposizione, il collaboratore dovrà pagare al datore di

lavoro una pena convenzionale di CHF 5'000.- per ciascun cliente accaparrato,

più l’importo di un premio annuo dei contratti acquisiti. Il pagamento della

pena convenzionale non esenta il collaboratore dal continuare a rispettare

questo divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela. In ogni caso,

anche dopo il pagamento della pena convenzionale, il datore di lavoro e/o __________

hanno il diritto di pretendere il ripianamento della violazione del contratto e

il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

In caso di pensionamento

per vecchiaia o invalidità, il collaboratore si impegna inoltre – come

contropartita per le prestazioni versate a questo proposito dal datore di

lavoro e da __________ – a evitare nella sua zona di competenza qualsiasi forma

di concorrenza nei confronti di __________ fino alla cessazione del rapporto

contrattuale e per i due anni successivi, con particolare riguardo anche

all’avvio di un’attività diretta o indiretta di broker.”

Un anno dopo, il 1°

gennaio 2015, AP 1 è divenuto titolare indipendente dell’agenzia __________ di __________,

iscritta a Registro di commercio come ditta individuale sotto la denominazione __________

Agenzia Generale AP 1 (poi divenuta, dal luglio 2018, __________ Agenzia

Generale AP 1), ed è subentrato quale datore di lavoro nel contratto che legava

AO 1 ad __________ __________ SA.

Poco dopo, il 24 febbraio

2015, AO 1 ha comunicato la rescissione del contratto di lavoro a far tempo dal

31 maggio 2015, sottoscrivendo, il 20 aprile 2015, per accettazione una

convenzione d’uscita che tra le altre cose stabiliva:

“6. Segreto

professionale – protezione dei dati

Le disposizioni del segreto professionale, nonché della

protezione dei dati, riassunte nell’apposito formulario da lei sottoscritto […]

rimangono in vigore anche dopo la sua uscita.

Al momento dell’uscita la

preghiamo di riconsegnare tutti i documenti, dati e supporti di dati

elettronici in suo possesso.

Il concetto di segreto

professionale e protezione dati non è limitato comunque alla memorizzazione

fisica dei dati […] ma alla conoscenza stessa dei dati relativi a clienti,

danneggiati, assicurati, collaboratori, strutture e procedure della Società.

Queste informazioni sono e rimangono di proprietà della società.

Azioni sistematiche di

distoglimento di clienti verso un’azienda concorrente presuppongono la

conoscenza e l’utilizzazione di dati della Società e quindi sono punibili ai

sensi della Legge Federale sulla protezione dei dati.

Eventuali infrazioni […]

darebbero quindi adito ad un’azione legale di risarcimento nei suoi confronti.

7. Obbligo di

lealtà

In tale contesto le

facciamo espressamente presente che sino al 31.05.2015 lei rimane alle

dipendenze della Società. Questo comporta il divieto assoluto di svolgere

attività lavorative remunerate per conto proprio o di terzi, in particolar modo

è vietato sottrarre alla Società clienti attuali o potenziali. Le infrazioni

costituiscono una violazione del dovere di fedeltà e possono provocare nei suoi

confronti un diritto al risarcimento dei danni.”

2. AO 1 ha

continuato a lavorare nel settore come broker assicurativo (ossia

intermediario) indipendente quale collaboratore esterno della L__________ SA di

__________, ditta sulla quale si basava essendo essa convenzionata direttamente

con le varie compagnie assicurative e con la quale aveva concluso un contratto

di collaborazione.

Con scritto 5 agosto

2015 AP 1 ha rimproverato a AO 1 d’aver violato il divieto di concorrenza e di

accaparramento di clientela previsto dall’art. 19 del contratto di lavoro, per

aver accolto sotto il cappello della propria ditta individuale agente in

subdelega di L__________ SA, in soli due mesi, 70 clienti per un volume di

premi di fr. 615'592.-, intimandogli di interrompere immediatamente le

violazioni e annunciando la ferma intenzione di far rispettare le regole anche

in sede legale.

Il 10 settembre 2015

il convenuto ha risposto sottolineando come il fatto che i clienti lo avessero

seguito era una conseguenza del solido legame personale instauratosi con essi e

puntualizzando che in ogni modo non vi era stato alcun danno per __________ __________

SA, non essendovi stata alcuna rescissione di contratti assicurativi conclusi

con la compagnia, verso la quale egli ha dichiarato essere intenzionato a

continuare a indirizzare potenziali assicurati.

In data 3 maggio 2016,

__________ __________ Agenzia Generale AP 1 ha fatto spiccare dall’UE di

Locarno nei confronti di AO 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________5 per

fr. 1'600'000.- oltre interessi indicando quale titolo di credito “Credito

riferito al danno conseguente alla sottrazione illecita di clientela del

creditore da parte dell’escusso, al danno conseguente alla violazione dell’art.

19 del contratto di lavoro 14/15 novembre 2015 a suo tempo in vigore tra il

creditore precedente e AO 1, al danno riferito alla violazione del divieto di

acquisizione da parte dell’escusso di clientela esistente o potenziale del

creditore, al danno conseguente alla pena convenzionale di fr. 5'000.- per ogni

cliente sottratto più l’importo di un premio annuo dei contratti illecitamente

acquisiti e al danno conseguente alle spese legali sofferte dal creditore”,

al quale l’escusso ha prontamente interposto opposizione.

3. Dopo aver

ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire in giudizio, con petizione 15

maggio 2018, AP 1, agendo come __________ __________ Agenzia Generale AP 1, ha

convenuto in giudizio AO 1 postulandone la condanna al pagamento di fr.

630'000.- oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2017 a valere quale pena

convenzionale, e di

fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2017 a titolo di

risarcimento del danno conseguente alle mancate provvigioni annue di

acquisizione e gestione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Con risposta e domanda

riconvenzionale 17 settembre 2018 il convenuto si è integralmente opposto alla

petizione, chiedendone la reiezione e, in via riconvenzionale, preso atto che

l’attore aveva lasciato trascorrere inosservato il termine di un anno di cui

all’art. 88 cpv. 2 LEF e che con l’azione principale non aveva chiesto il

rigetto dell’opposizione del PE n. __________5 dell’UE di Locarno ha chiesto

che venisse accertato che tale procedura esecutiva era priva d’oggetto e che

fosse annullata e cancellata, con protesta di spese, tasse e ripetibili.

Con l’allegato di

replica e risposta riconvenzionale 28 dicembre 2018, AP 1, oltre a

riconfermarsi nelle proprie pretese, ha chiesto che la riconvenzionale venisse

dichiarata irricevibile, essendo il PE in questione stato ritirato il 16 maggio

2018, fatto di cui AO 1 ha dichiarato di prendere atto con la sua duplica con

replica riconvenzionale, con la quale ha quindi modificato il petitum

nel senso di chiedere di stralciare dai ruoli la domanda riconvenzionale con

protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre con duplica riconvenzionale

l’attore ha nuovamente ribadito la propria pretesa di dichiararla irricevibile

con le debite conseguenze a livello di spese giudiziarie.

Con decisione 28

gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha così stralciato dal ruolo la domanda

riconvenzionale in quanto priva d’oggetto e ha posto le spese processuali di

fr. 500.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

Con disposizione

ordinatoria del 12 marzo 2021 il primo giudice ha poi deciso di limitare il

procedimento a singole questioni ai sensi dell’art. 125 lit. a CPC e meglio di

concentrarlo sulle seguenti problematiche: “efficacia, applicabilità e

portata della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento della

clientela contenuta nel doc. B alla luce del trasferimento/subentro

contrattuale doc. C”; “violazione, nel caso specifico, della clausola da

parte del convenuto”; “apprezzamento e rilievo epistemologico delle

prove finora raccolte in relazione alle suddette questioni”; “in

definitiva, tutelabilità delle rivendicazioni dell’attore nel loro principio”.

Conclusa l’istruttoria di

causa sugli aspetti ritenuti necessari alla decisione, con conclusioni 14

maggio 2021 l’attore ha chiesto di giudicare, in ordine, che l’ordinanza 12

marzo 2021 fosse annullata e l’istruttoria ripresa dal punto in cui era stata

arrestata e, nel merito, di accogliere la petizione e accertare di conseguenza

l’efficacia, l’applicabilità alle parti e la portata della clausola di divieto

di concorrenza e di accaparramento di clientela contenuta nel doc. B; di

accertare la violazione nel caso concreto di tale clausola da parte del

convenuto, responsabile di aver sottratto numerosi clienti all’attore

inducendoli a credere che egli avrebbe continuato a gestire le loro pratiche a

titolo indipendente, ma facendogli poi sottoscrivere un mandato in favore di L__________

SA; di ritenere che era dato il fondamento dell’azione di responsabilità promossa

dall’attore e per la quale AO 1 doveva essere condannato al pagamento a suo

favore di fr. 630'000.- a valere quale pena convenzionale, oltre interessi al

tasso legale del 5% dal 15 dicembre 2017, e di

fr. 100'000.- quale risarcimento del danno conseguente alle mancate provvigioni

annue di acquisizione e di gestione, oltre interessi al 5% dal 17 dicembre

2017, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Il convenuto, dal canto

suo, con conclusioni 31 maggio 2021 ha postulato la reiezione della petizione,

pure con protesta di spese, tasse e ripetibili.

4. Con la

decisione 2 luglio 2021 qui impugnata il Pretore aggiunto ha respinto la

petizione, ponendo le spese processuali di

fr. 22’000.- a carico dell’attore - che ha d’ufficio decretato essere AP 1

quale titolare della ditta individuale - tenuto altresì a rifondere alla

controparte fr. 36'000.- a titolo di ripetibili. Egli ha in sostanza escluso

una responsabilità contrattuale di AO 1 per i comportamenti rimproveratigli

dall’attore, dopo aver stabilito che il divieto di concorrenza e accaparramento

stipulato originariamente tra lui e __________ __________ SA non poteva essere

interpretato come l’interdizione a suo carico, valida anche dopo il suo

passaggio alle dipendenze del nuovo agente generale AP 1, di assumere la

gestione degli assicurati amministrati da quest’ultimo sotto il cappello

dell’agenzia __________ di __________. Inoltre, per il primo giudice, il

divieto di accaparramento non rispettava le condizioni dell’art. 340 cpv. 2 CO

ed era pertanto nullo. Infine, egli ha ritenuto di non dover approfondire, in

via subordinata, la tematica di una violazione da parte di AO 1 della LCSl in

quanto non debitamente allegata dalla controparte.

Essendo la causa,

sulla scorta di questi accertamenti fondamentali, matura per la decisione

finale ai sensi dell’art. 236 CPC, il primo giudice ha pertanto deciso per la

reiezione integrale dell’azione con le menzionate conseguenze a livello di

spese giudiziarie.

5. Con

appello 30 agosto 2021, avversato

dalla convenuta con risposta 13

ottobre 2021, l’attore ha come detto in entrata

rivendicato in via principale l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per la

ripresa del procedimento e, in via subordinata, la riforma della sentenza nel

senso di accogliere la petizione e di conseguenza: accertare di conseguenza

l’efficacia, l’applicabilità alle parti e la portata della clausola di divieto

di concorrenza e di accaparramento di clientela contenuta nel doc. B, il tutto

come esposto nei considerandi precedenti; accertare la violazione di tale

clausola da parte del convenuto, responsabile di aver sottratto numerosi

clienti dell’attore inducendoli a credere che egli avrebbe continuato a gestire

le loro pratiche a titolo indipendente, ma facendogli poi sottoscrivere un

mandato in favore di L__________ SA; condannare AO 1 al pagamento di fr.

630'000.- a valere quale pena convenzionale e di fr. 100'000.- quale

risarcimento del danno per mancate provvigioni, oltre interessi; il tutto con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi.

6. L’art.

308 cpv. 1 lit. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza relative a controversie patrimoniali con un

valore litigioso di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2), entro il termine di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel

caso concreto l’appello 30 agosto 2021 contro la decisione 2 luglio 2021 non

pone problemi di sorta ritenuto che essa è stata ritirata il 5 luglio 2021 e

tenuto conto della sospensione per le ferie giudiziarie estive.

Tempestiva è pure la

risposta all’appello 13 ottobre 2021 che ha fatto seguito alla fissazione del

relativo termine di 30 giorni, notificatale il 14 settembre 2021.

7. L’atto di appello deve contenere i motivi

di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311

cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura

dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,

poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere

agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

L’appello di AP 1 verrà

analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti (DTF

138 III 374 consid. 4.3.1; STF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.1).

Nullità della clausola

8. Giacché la conferma

di questo punto, da sola, comporterebbe la reiezione dell’appello e la

convalida della sentenza impugnata, appare opportuno procedere come prima cosa

alla disamina della questione della validità della clausola di divieto di

concorrenza e di accaparramento di clientela.

8.1. Chinandosi sulla questione

dell’efficacia del divieto di accaparramento, il Pretore aggiunto, dopo aver

illustrato i principi relativi all’applicazione dell’art. 340 cpv. 2 CO, ha

ritenuto che anche per un consulente assicurativo possa valere senza particolari

ostacoli la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale per la mansione di

consulente bancario, in base alla quale l’imprescindibile nesso di causalità

tra la conoscenza della clientela e la probabilità di un pregiudizio notevole

per il datore di lavoro viene interrotto dalle peculiarità del mestiere, poiché

anche per questa professione la componente personale riveste un ruolo talmente

importante nel rapporto con la clientela da relegare in secondo piano l’identità

del datore di lavoro e inficiare quindi il divieto di concorrenza stipulato.

La valenza di questo

principio, per il primo giudice, è stata convalidata dalle risultanze

istruttorie, avendo la pressoché totalità degli assicurati __________ sentiti

come testi dichiarato di avere trasferito la gestione del loro pacchetto

assicurativo a AO 1 in virtù delle sue qualità personali e professionali maturate

prima e durante la sua attività alle dipendenze dell’attore.

L’unica prova che si è

discostata da questa linea, ossia la deposizione di A__________ P__________,

che ha dichiarato di essersi affidato al convenuto per altri motivi, è stata

giudicata ininfluente poiché si è trattato di un episodio circoscritto e perché

era emerso che AO 1 aveva raggiunto il potenziale cliente in questione tramite

l’invio di un semplice scritto con cui annunciava di avere avviato a titolo

indipendente un’attività di broker assicurativo, nulla più, sicché in

definitiva si poteva concludere che egli gli si era rivolto sfruttandone solo

il nominativo, senza allettarlo con offerte assicurative ritagliate sulle sue

esigenze, premessa alle “cognizioni della clientela” richieste dall’art.

340 cpv. 2 CO.

Avendo quindi appurato la

predominanza della componente personale sviluppata dal convenuto prima e

durante la sua attività alle dipendenze dell’attore, sarebbe stato per il

Pretore aggiunto sproporzionato limitarsi a un singolo e specifico caso per

sorreggere l’efficacia del divieto da lui pattuito.

D’altro canto, ha

precisato, conclusiva per l’analisi dell’esistenza dei presupposti per

l’applicazione dell’art. 340 cpv. 2 CO era la predisposizione generale

sviluppata dal dipendente nei confronti della clientela e l’acquisizione di un

cliente che si discosta occasionalmente da questo paradigma non bastava per

arrecare al datore di lavoro un pregiudizio considerevole, che è ben diverso da

un pregiudizio occasionale.

Peraltro, ha concluso sul

tema il Pretore aggiunto, dal tenore della norma non sembrerebbe esserci spazio

per invalidare un divieto di concorrenza, salvo poi riesumarlo a causa di

un’unica relazione d’affari che è sorta e si è caratterizzata solo dopo la fine

del rapporto di lavoro e quindi al di fuori del lasso temporale decisivo per

l’esame dei presupposti della norma, non essendo il periodo successivo

all’inizio della nuova occupazione determinante.

Pertanto, per il primo

giudice, la clausola litigiosa sarebbe in ogni caso “intaccata di nullità”.

8.2. L’appellante contesta

fermamente tale conclusione.

Innanzitutto, a suo dire,

il fatto che il Pretore aggiunto abbia ritenuto che la pressoché totalità degli

assicurati avrebbe confermato di avere trasferito la gestione del loro pacchetto

assicurativo a AO 1 in virtù delle sue qualità personali e professionali,

sarebbe insufficiente poiché la “pressoché totalità” non corrisponde

alla totalità e già solo la sottrazione di un cliente comporterebbe il

riconoscimento della responsabilità dell’appellato e il diritto a un

indennizzo. Si tratterebbe dunque di una generalizzazione inammissibile. Il

primo giudice avrebbe in effetti misconosciuto il senso dell’art. 340 cpv. 2 CO

laddove ha ritenuto che per la relativa analisi conta la predisposizione

generale sviluppata dal dipendente nei confronti della clientela, poiché

sarebbe invece necessario circostanziare la situazione per ogni singolo cliente

visto che, come nel caso di A__________ P__________, non tutti hanno seguito AO

1 per le sue qualità personali ma in seguito a un suo agire attivo con il quale

non ha esitato a promettere riduzioni dei costi e a escluderne un aumento.

Avendo inoltre i clienti

sottratti sottoscritto un mandato con L__________ SA sarebbe errato concludere

che essi hanno voluto seguire AO 1 per le sue capacità. Semmai essi sarebbero

stati ingannati, credendo di continuare a essere seguiti da lui, mentre, come

confermato da G__________ P__________ (presidente di L__________ SA), i

contatti con le compagnie assicurative sono curati esclusivamente dalla L__________

SA e i collaboratori esterni come AO 1 non hanno alcuna indipendenza rispetto

alla società, ma ne sono interamente subordinati.

Per di più, il giudizio

impugnato nemmeno spiegherebbe perché un consulente assicurativo godrebbe di

una situazione analoga a quella di un consulente bancario.

8.3. Secondo l'art. 340 cpv. 2 CO,

il divieto di concorrenza è valido solo se il rapporto di lavoro permette al

lavoratore di venire a conoscenza della clientela del datore di lavoro o di

segreti di fabbricazione o d'affari e se l'uso di queste informazioni può

causare al datore di lavoro un danno significativo. È necessario che ci sia un

adeguato rapporto di causalità tra le conoscenze acquisite e il rischio di

causare un pregiudizio materiale all'ex datore di lavoro (STF 4A_466/2012 del

12 novembre 2012, consid. 3.2 e 4.1). Quando il dipendente fornisce al cliente

un servizio che si caratterizza soprattutto per le sue capacità personali, in

modo che quest'ultimo attribuisca più importanza a esse che all'identità del

datore di lavoro, un patto di non concorrenza basato sulla conoscenza del

cliente non è valido (DTF 138 III 67 consid. 2.2.1; STF 4A_116/2018 del 28

marzo 2019 consid. 4.1; 4A_286 del 1 novembre 2017 consid. 2.1). In una tale

evenienza infatti, se il cliente si allontana dal datore di lavoro per seguire

il dipendente, il pregiudizio per il primo deriva dalle capacità personali del

lavoratore e non semplicemente dal fatto che questi sia stato messo a

conoscenza dei nomi dei clienti. Partendo dal presupposto che per ogni tipo di

professione le prerogative personali giocano comunque sempre un ruolo più o

meno importante, per ammettere una simile situazione - che esclude la clausola

di divieto di concorrenza - è necessario che il dipendente fornisca al cliente

un servizio caratterizzato da una forte componente personale che risulta

decisiva per quest’ultimo.

Detto in altri termini,

fermo restando che nel mondo degli affari la clientela ha importanza capitale

per cui è naturale che il datore di lavoro voglia assicurarsene la fedeltà,

possono tuttavia essere protetti legalmente unicamente quei rapporti con i

clienti che il dipendente può allontanare solo grazie alle conoscenze

particolari che ha acquisito presso il datore di lavoro (STF 4A_468/2016 del 6

febbraio 2017 consid. 3.1. e 3.3). Le informazioni concretamente ottenute sul

rapporto con la clientela devono quindi essere decisive per la possibilità

dell’insorgenza di un danno. Pertanto, non si può parlare di un possibile danno

dovuto all'uso delle informazioni acquisite se le relazioni con i clienti sono

caratterizzate principalmente dalle qualità e dalle abilità personali del

dipendente e non dal suo accesso alle unicità dell'impresa. Se i clienti

seguono il dipendente per le sue prerogative personali, sono state proprio

queste caratteristiche e non la sua conoscenza della clientela a essere

decisive, per cui non sussiste nemmeno un abuso dei dati sui clienti. In simili

situazioni, vista l’assenza di un legame causale, una clausola di non

concorrenza non è ammissibile e l’attività del dipendente per i precedenti

clienti del datore di lavoro deve essere tollerata.

Il dipendente ha il

diritto di poter sfruttare le sue capacità e conoscenze personali,

indipendentemente da dove le ha acquisite, con un nuovo datore di lavoro anche

a scapito del suo vecchio datore di lavoro.

8.4. L’appellante non si confronta

innanzitutto debitamente con l’accertamento pretorile - comprensibile

nonostante un’esposizione concisa - secondo il quale, alla stessa stregua di un

consulente bancario, quello assicurativo ha un rapporto con la clientela

fondato in maniera preponderante sulle sue qualità personali, ritenuto che il

suo successo professionale dipende in particolare da come si approccia con essa

e dalla conquista della sua fiducia, per cui non sono nemmeno necessari

particolari approfondimenti.

Limitandosi a contestare

che le prove testimoniali assunte in tal senso siano adeguate a fornirne la

dimostrazione, AP 1 non spiega perché sarebbe errata la conclusione del primo

giudice e non si avvede nemmeno che i riferimenti alle risultanze istruttorie

sono stati effettuati a titolo abbondanziale per rafforzare con elementi

concreti il riferimento alla giurisprudenza, come confermato dall’uso della

locuzione “del resto”.

Già questo è sufficiente a

dichiarare la doglianza irricevibile e a confermare la deduzione pretorile.

8.5. Pure irricevibile per carente

motivazione (art. 310 e 311 CPC), poiché sommaria e non sostanziata, è la

critica al primo giudice di aver generalizzato in maniera inammissibile le

risultanze probatorie fondandosi sulla quasi totalità ma non la totalità delle

testimonianze assunte. Il suo ragionamento è infatti strutturato e spiega nel

dettaglio perché la deposizione di A__________ P__________ non è stata

considerata atta a stravolgere quanto dichiarato in maniera convergente da

tutti gli altri testimoni. Con riferimento a quest’ultima prova, inoltre, la

critica mossa alla valutazione effettuata al Pretore aggiunto non va oltre la

presentazione della propria tesi con inevitabili connotazioni soggettive dei

fatti, senza sostanziarla e senza raffrontarla con quanto scritto nella

sentenza impugnata.

8.6. Ciò posto, anche nel merito

non vi è spazio per ribaltare la conclusione pretorile. In effetti, come emerge

in maniera chiara dalla sentenza del Tribunale federale STF 4A_116/2018 del 28

marzo 2019, se un consulente alla clientela - in quel caso bancaria, nel nostro

assicurativa - fornisce un servizio al cliente che si connota principalmente

per le sue capacità personali e il cliente conferisce maggiore importanza a

queste che all’identità del datore di lavoro (banca o, nella fattispecie,

agente generale assicurativo), una clausola che vieta la concorrenza fondata

sulla conoscenza del cliente è nulla.

Essendo le

prestazioni fornite dai consulenti alla clientela, indipendentemente dal

settore in cui sono attivi, sempre caratterizzate dal fatto che essi hanno una

relazione personale con il cliente e nel contempo vendono loro prodotti o

servizi sviluppati internamente da o con il datore di lavoro, è così

determinante stabilire, secondo il ragionamento seguito dall’Alta Corte

federale, la misura in cui questi clienti differenziano tra il

consulente alla clientela e l'organizzazione dietro di lui, che diventa

evidente al più tardi quando questi cambia datore di lavoro: quelli che sono

fedeli all'azienda rimangono, mentre quelli che ritengono determinante il

rapporto di fiducia instauratosi con il loro consulente lo seguono.

Come rettamente rilevato

dal primo giudice, nel caso di un consulente assicurativo come AO 1, la

conquista della fiducia dell’assicurato e la creazione di una relazione

personale con esso sono elementi cardine dell’attività lavorativa e, semmai ve

ne fosse bisogno, se ne trova attestazione nelle deposizioni di tutti i testi

assunti, suffragate, come giustamente ritenuto dal Pretore aggiunto, dalle

dichiarazioni scritte di numerosi altri clienti di cui ai doc. 8-65, che, pur

non assurgendo a prove ai sensi dell’art. 168 CPC, costituiscono degli indizi

degni di essere menzionati.

Come esposto nella

sentenza, il caso di A__________ P__________, sul quale l’appellante ha fatto

leva, è ininfluente rispetto a queste valutazioni, non essendo egli stato acquisito

grazie alle “cognizioni della clientela” così come intese dall’art. 340

cpv. 2 CO, ritenuto che il convenuto non si è rivolto a lui allettandolo con

offerte assicurative personalizzate in base alle sue esigenze ma tramite un

annuncio pubblicitario generico di apertura in proprio dell’attività,

sfruttandone unicamente il nominativo.

Su questo aspetto

l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve quindi essere respinto e la

conclusione di prima sede per la quale la clausola di divieto di concorrenza e

di accaparramento è nulla deve essere confermata, con conseguente omologazione della

reiezione della petizione.

9. Per completezza di

motivazione, nonostante sarebbe superfluo approfondire le ulteriori

argomentazioni d’appello, vale la pena chinarvisi brevemente. In primis

sulla questione della portata e dell’applicabilità del divieto di

accaparramento.

9.1. Il Pretore aggiunto, partendo

dall’obbligo di ricorrere alla forma scritta per il divieto di concorrenza (e

anche per quello di accaparramento) ai sensi dell’art. 340 cpv. 1 CO,

stabilendo che per procedere all’interpretazione della clausola n. 19 del

contratto di lavoro non ci si poteva discostare dalla formulazione del testo

essendo improponibile qualsiasi tipo di interpretazione estensiva e dovendosi

eventuali incertezze ripercuotersi sul datore di lavoro, ha appurato che le

espressioni “__________” e “datore di lavoro” non erano

equivalenti, essendo esse state usate sia nel secondo paragrafo della clausola

in disamina, sia in molti altri passaggi del doc. B con significati diversi e

non quali sinonimi per indicare la stessa entità.

Del resto il documento in

questione ricalcava la formulazione utilizzata nei contratti conclusi tra gli

agenti generali e i loro collaboratori, così che il riferimento ad __________

aveva una portata autonoma rispetto a quello al datore di lavoro. Tant’è che

con il subingresso nel rapporto di lavoro formalizzato con il relativo

contratto del 18/20 novembre 2014 (doc. C), l’attore ha “ereditato” unicamente

il ruolo di datore di lavoro e non anche quello di assicuratore di __________.

Di conseguenza - ricordato

che tra l’assicurato e l’agente assicurativo non si instaura alcun rapporto

contrattuale poiché questi agisce quale ausiliario o rappresentante della

compagnia assicurativa (art. 1 cpv. 3 LCA) anche quando offre servizi di

consulenza agli assicurati (art. 418c cpv. 1 CO) - l’espressione “clienti

esistenti o potenziali di __________” non poteva per il primo giudice che

essere intesa come riferita ad assicurati (esistenti o potenziali) presso la

compagnia assicurativa __________ __________ SA. Pertanto, al momento della

sottoscrizione del contratto di lavoro 14/15 novembre 2013, AO 1 poteva in

buona fede interpretare il divieto come proibizione di convincere degli

assicurati a rescindere o a non stipulare nuove polizze con __________ e a

sottoscriverle con un’altra impresa di assicurazioni. La situazione non è

cambiata nemmeno con quanto avvenuto in seguito, poiché l’accordo 18/20

novembre 2015 di trasferimento del rapporto di lavoro a AP 1 non conteneva

alcun accenno al divieto di accaparramento, tale da suggerire al lavoratore

l’opportunità di adattarne l’interpretazione alle mutate circostanze.

In tal modo, il primo

giudice ha stabilito che la clausola in oggetto non era idonea a sanzionare il

comportamento rimproverato a AO 1, ovvero l’acquisizione della gestione degli

assicurati __________ e la loro conseguente fuoriuscita dal portafoglio

dell’attore. A suo avviso il testo, formulato in modo insoddisfacente, non

permetteva di accollare al lavoratore l’obbligo di risarcimento che, data la

sua incisività in termini economici, avrebbe richiesto maggior chiarezza,

precisione e linearità espressiva.

9.2. Per l’appellante, il fatto

che nel contratto di lavoro ci si sia riferiti ad “__________” e al “datore

di lavoro” non costituirebbe una differenziazione di diritti e/o doveri in

relazione a queste parti. Assodato che al momento della sottoscrizione del

contratto __________ __________ SA era sia il datore di lavoro di AO 1 che

l’assicuratore dei clienti, una differenziazione non avrebbe avuto alcun senso

e non sarebbe stata necessaria. Ne sarebbe conferma anche il fatto che con il

contratto di subentro a quello di lavoro in vigore tra __________ __________ SA

e AO 1 cui al doc. C, AP 1 sia appunto succeduto ad __________ __________ SA

nei suoi diritti quale datore di lavoro di AO 1. Di conseguenza l’appellante

sarebbe diventato anche beneficiario della clausola di divieto di concorrenza e

di accaparramento di clientela senza limitazioni e senza riserve. Sarebbe

dunque irrilevante che tale documento non avesse previsto alcun adattamento o

ridefinizione del divieto di accaparramento riportato nel contratto originario

di lavoro, come sostenuto dal Pretore aggiunto.

AP 1 sarebbe quindi

subentrato ad __________ __________ SA come beneficiario del divieto fatto

all’appellato di “acquisire clienti esistenti o potenziali di __________ per

un periodo di 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”, ove

per tali clienti si dovrebbero intendere quelli che componevano il portafoglio

clienti di __________ __________ Agenzia Generale AP 1, come sarebbe stato

peraltro confermato anche dal teste G__________ T__________.

A questo andrebbe aggiunto

che l’accertamento che tra assicurato e agente assicurativo non si instaurerebbe

alcun rapporto contrattuale sarebbe una conclusione manifestamente errata e del

tutto fuorviante che misconoscerebbe i riscontri fattuali e la stessa

giurisprudenza cui il Pretore aggiunto ha fatto riferimento. La clausola di

divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela svilupperebbe infatti

la sua portata anche sui diversi rapporti contrattuali esistenti tra agente

generale e clienti da lui gestiti, nonché tra agente generale e __________ __________

SA. In effetti, AO 1 non avrebbe mai potuto conseguire al posto di __________ __________

SA il rapporto assicurativo esistente tra essa e i clienti, poiché egli non era

e non è un assicuratore. Pertanto non era questo il legame contrattuale che la

clausola in questione intendeva proteggere. Egli avrebbe invece potuto sottrarre

questi assicurati ad __________ __________ SA come consulente assicurativo

indipendente o avrebbe potuto favorirne l’acquisizione da parte di terzi (broker)

agendo come procacciatore di clienti già assicurati. Il Pretore avrebbe quindi

sbagliato a concludere che il termine “clienti” cui fa riferimento la

clausola fosse da riferire unicamente ad assicurati esistenti presso __________

__________ SA e non a clienti di AP 1. Ne sarebbe ulteriore conferma il fatto

che al momento della sottoscrizione sia del doc. B che del doc. C gli unici clienti

esistenti o potenziali di __________ erano quelli che gestiva l’agenzia;

inoltre AO 1 era stato agente generale e ben conosceva la struttura della

clientela e l’interesse che l’appellante poteva avere a impedire che

l’appellato mettesse in atto una sottrazione di clienti dell’agenzia generale,

considerato che parte del reddito di quest’ultimo proveniva dalle provvigioni

di acquisizione e di rinnovo della clientela.

Se le parti avessero

voluto vietare il trasferimento dei clienti presso un’altra compagnia di

assicurazione avrebbero dovuto formulare il divieto in maniera diversa.

9.3. Le argomentazioni

dell’appellante non sono atte a stravolgere le conclusioni del Pretore

aggiunto.

La semplice lettura del

contratto di lavoro consente di desumere che “datore di lavoro” e “__________”

non sono stati usati come sinonimi ma con il preciso intento di distinguere i

due ruoli, anche se a quel momento ricoperti dalla stessa persona giuridica. In

effetti già dall’introduzione è possibile comprendere che lo scopo dell’accordo

era di regolare il periodo di interinato sino all’individuazione del nuovo

agente generale, per poi essere trasferito “nella sua integralità” a

quest’ultimo, per cui vi era un interesse a mantenere distinti i due ruoli

anche a livello di regolamentazione dei diritti e doveri del lavoratore. La

mancata equivalenza dei termini emerge poi con ancor maggiore evidenza, come

giustamente scritto dal primo giudice (cfr. sentenza impugnata consid. 3.6.

pag. 7), dalla lettura del primo capoverso della clausola n. 19 in relazione ai

due paragrafi seguenti che recitano: “(…) In ogni caso (…) il datore di

lavoro e/o __________ hanno il diritto di pretendere il ripianamento della

violazione del contratto e il risarcimento degli ulteriori danni subiti” e “(…)

il collaboratore si impegna inoltre – come contropartita per le prestazioni

versate a questo proposito dal datore di lavoro e da __________ – a evitare

(…)”, così come da quella di numerosi altri segmenti del documento, come ad

esempio la clausola n. 7 citata dal Pretore aggiunto (“il collaboratore non

può impegnare nei confronti di terzi né il datore di lavoro né __________”, cfr.

sentenza impugnata ibidem) oppure anche la clausola n. 17.3., ancor più

chiara in merito: “in caso di risoluzione del rapporto di lavoro tra il

datore di lavoro e __________ (…)”.

AP 1, d’altronde, non

spiega in maniera sufficiente perché sarebbe erroneo l’approccio pretorile che

ha considerato fondamentale, vista l’estendibilità dell’obbligo della forma

scritta sancito dall’art. 340 cpv. 1 CO anche al divieto di accaparramento,

fondarsi sull’interpretazione letterale del testo della clausola in oggetto e,

più genericamente, del contratto nel quale è stata inserita e ha giudicato

impossibile far dipendere la coerenza di un divieto ambiguo formalizzato con un

testo lacunoso come quello della clausola controversa da un’interpretazione

estensiva e creativa. Così come non ha chiarito per quale motivo eventuali

incertezze interpretative non dovrebbero essere sciolte a favore del lavoratore

come rettamente sottolineato dal Pretore aggiunto (e come stabilito dalla

giurisprudenza, cfr. DTF 145 III 365 consid. 3). Pertanto le giustificazioni da

lui addotte per sostenere che i due termini debbano essere interpretati come

sinonimi costituiscono delle mere tesi a favore della bontà della propria

lettura dei fatti e, oltre che non essere convincenti, non adempiono neppure i

criteri di motivazione imposti dagli art. 310 e 311 CPC, indispensabili per la

loro ricevibilità.

D’altronde, come emerge

dal querelato giudizio, vista l’importanza della posta in gioco, se le

intenzioni di __________ __________ SA fossero state quelle sostenute

dall’appellante, essa, prima, e quest’ultimo, poi, avrebbero dovuto formulare

con maggior cura il testo dei contratti, in modo che non vi fossero ambiguità.

Con però il rischio, evidentemente, che il lavoratore non vi aderisse.

9.4. Questa conclusione renderebbe

inutile la critica all’affermazione pretorile (formulata al consid. n. 3.7)

secondo la quale tra l’assicurato e l’agente assicurativo non si instaurerebbe

alcun rapporto contrattuale. Tuttavia non ci si può esimere dal rilevare come

l’appellante non distingua, nelle sue disquisizioni, i ruoli di agente

assicurativo e di broker assicurativo, mentre in realtà essi sono ben

differenti, ritenuto che l’agente assicurativo è l’intermediario di vendita

(vendita della copertura assicurativa) legato all’assicuratore, mentre il broker

assicurativo (Versicherungsmäkler) agisce nell’interesse del potenziale

assicurato quale mediatore (DTF 124 III 481 consid. 4; STF 2C_562/2020 del 21

maggio 2021 consid. 5.3.1).

La giurisprudenza in

merito citata dal primo giudice e dall’appellante, DTF 142 III 657 consid. 4.1,

chiarisce che nel triangolo tra assicurato, assicuratore e agente assicurativo

(o broker), sorgono vari rapporti giuridici tra le diverse parti

contraenti (si parla di contratti combinati o interconnessi che danno luogo a

reti contrattuali multilaterali, DTF 136 III 65 consid. 2.4.1.), quindi da un

lato tra assicurato e broker e dall’altro tra intermediario e compagnia

assicurativa, oltre a quello diretto di assicurazione tra quest’ultima e

l’assicurato. Essa non tratta per contro i rapporti tra agente generale e

assicurato.

L’affermazione in base

alla quale AO 1 non avrebbe mai potuto acquisire il rapporto assicurativo tra i

clienti e __________ __________ SA perché non era e non è un assicuratore non

si confronta con la tesi pretorile in base alla quale la clausola vietava a AO

1 di deviare i clienti __________ verso altri assicuratori, non di acquisirli

in proprio.

10. AP 1 critica in

seguito il Pretore aggiunto per aver giudicato ininfluente la convenzione

d’uscita.

10.1. Per il primo giudice la

clausola n. 7 di tale convenzione configura un promemoria degli obblighi

disciplinati dall’art. 321a cpv. 1 CO piuttosto che costituire l’espressione di

un divieto postcontrattuale di concorrenza e di accaparramento. In ogni caso,

condividendo quanto asserisce una parte della dottrina che invoca

l’applicazione per analogia dell’art. 341 cpv. 1 CO, la pattuizione (o

l’ampliamento) senza corrispettivo di un divieto contestuale o successiva alla

rescissione del contratto di lavoro è nulla perché un simile accordo

comprometterebbe il futuro economico del lavoratore nel periodo di protezione che

l’art. 341 CO estende fino ad un mese dopo la cessazione del rapporto di

lavoro.

10.2. L’appellante è dell’opinione

che il Pretore aggiunto sarebbe incorso in un errore non dando il giusto valore

alla convenzione d’uscita. Essa avrebbe in realtà portata propria e

costituirebbe un accordo d’uscita pattuito tra appellante e appellato, redatto

a seguito delle dimissioni di quest’ultimo. __________ __________ SA non

avrebbe invece ricoperto alcun ruolo nella stessa e non ne sarebbe firmataria.

Pertanto per “società” in tale contratto avrebbe dovuto essere intesa __________

__________ Agenzia Generale AP 1, della quale l’appellato era dipendente.

Il doc. F - che contiene

la precisazione che AO 1 sarebbe rimasto alle dipendenze della società sino al

31 maggio 2015 e che gli sarebbe stato vietato di svolgere attività lavorative

remunerate per conto proprio o terzi così come di sottrarre alla società

clienti attuali o potenziali, nonché che tali infrazioni avrebbero costituito

una violazione dei doveri di fedeltà - non sarebbe quindi un semplice

promemoria degli obblighi del dipendente come ritenuto dal giudice. Tale atto

sarebbe una ratifica di quanto già pattuito nel doc. B e non di una pattuizione

successiva alla rescissione del contratto di lavoro, che a livello probatorio

permetterebbe di confermare il fatto che erano i clienti dell’appellante a

essere oggetto del divieto di accaparramento.

10.3. Le argomentazioni che

precedono sono viziate innanzitutto da una contraddizione di fondo che

l’appellante non ha ritenuto di dover sciogliere, ossia quella consistente

nell’affermare che la convenzione d’uscita redatta in seguito alle dimissioni

di AO 1 da un lato avrebbe portata propria e dall’altro riprenderebbe il

contenuto della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento per cui

costituirebbe una conferma di quanto già pattuito nel contratto di lavoro

iniziale di cui al doc. B.

Qualunque sia

l’interpretazione che le si voglia dare, nel primo caso essa sarebbe nulla

poiché, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, manca il

corrispettivo al divieto, mentre nel secondo non troverebbe applicazione alla

fattispecie poiché avrebbe per oggetto, in base all’interpretazione di cui si è

detto, il divieto di sottrarre clienti alla compagnia di assicurazioni, non

all’agente generale.

AP 1, inoltre, non

contesta debitamente che la validità della clausola n. 7 della convenzione

d’uscita era limitata alla durata del rapporto di lavoro, quindi sino a fine

maggio 2015.

11. Il Pretore aggiunto ha

poi esaminato se vi sia stata una violazione del divieto di accaparramento

inteso secondo il significato attribuibile alla clausola n. 19 del contratto di

lavoro, concludendo per la negativa dopo aver appurato che per tutte le polizze

__________ in vigore il 10 aprile 2015, nei due anni successivi alla

conclusione del rapporto lavorativo tra le parti, gli assicurati del campione

selezionato con la disposizione ordinatoria del 10 giugno 2020, avevano

continuato a versare i premi assicurativi e che nessuno di quelli tra loro

chiamati a deporre aveva rescisso in quei 24 mesi polizze __________ né era

stato consigliato in tal senso.

L’appellante non contesta

questi accertamenti, ma si limita a ribadire la propria versione secondo la

quale AO 1 sarebbe stato sottoposto al divieto di spossessarlo di parte della

clientela che componeva il suo portafoglio d’agente generale. Essendo il tema

già stato abbondantemente trattato e respinto, non occorre ribadire quanto già

detto per rigettare anche questa argomentazione, sempre nei, grossi, limiti

della sua ricevibilità.

12. AP 1, nella

discussione d’appello sulla nullità della clausola controversa, ha accennato al

fatto che la sottrazione di 120 suoi clienti sarebbe perseguibile a prescindere

dalla clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento, non essendo

contestato che questi 120 clienti erano gestiti da lui e che il convenuto ha

operato in maniera attiva per permettere che essi trasferissero il mandato alla

L__________ SA, così che AO 1 avrebbe quindi operato sia contrariamente agli

accordi formali presi, sia contrariamente al dovere di fedeltà sancito

dall’art. 321a cpv. 1 CO.

Trattandosi di

motivazioni solamente accennate, senza riferimenti alla decisione impugnata, né

alle risultanze probatorie, esse sono irricevibili per carente motivazione.

13. In conclusione,

l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie del

procedimento di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106

cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate sulla base del valore

litigioso di fr. 730'000.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso

al Tribunale federale.

Le spese processuali, calcolate secondo

quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 30’000.-. Le

ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lit. a e cpv. 5

RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a

fr. 18’000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 30 agosto

2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 30'000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 18'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).