12.2021.120
Lavoro - divieto di concorrenza
25 febbraio 2022Italiano38 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.120
Lugano
25 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2018.13 della Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città promossa con petizione 15 maggio 2018 da
AP
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
con cui l’attore - a quel momento identificatosi come __________ __________
Agenzia Generale AP 1, denominazione poi corretta d’ufficio dal Pretore
aggiunto con la sentenza 2 luglio 2021 - ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 730'000.- oltre interessi di mora dal 15 dicembre 2015, dei
quali fr. 630'000.- a titolo di pena convenzionale e fr. 100'000.- come
risarcimento del danno per mancate provvigioni, con protesta di spese e
ripetibili;
domanda avversata dalla controparte, che con la propria risposta
di causa ha postulato la reiezione della petizione, formulando contestualmente
anche una domanda riconvenzionale che è stata evasa con decisione di stralcio
del 28 gennaio 2020;
preso atto che il Pretore aggiunto, dopo aver emanato la disposizione
ordinatoria 12 marzo 2021 volta a limitare il procedimento a singole questioni
(art. 125 lit. a CPC), con decisione 2 luglio 2021 ha respinto la petizione,
condannando l’attore a farsi carico delle spese processuali di fr. 22'000.- e a
corrispondere al convenuto fr. 36'000.- a titolo di ripetibili;
appellante l’attore che con appello 30 agosto 2021 ha chiesto in via
principale di annullare il querelato giudizio e rinviare gli atti al Pretore
aggiunto affinché riprenda l’istruzione del procedimento laddove era stata
interrotta e, in via subordinata, di riformarlo nel senso di accogliere la
petizione e accertare di conseguenza l’efficacia, l’applicabilità alle parti e
la portata della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento di
clientela contenuta nel doc. B, il tutto come esposto nei considerandi delle
sue conclusioni; di accertare la violazione di tale clausola da parte del
convenuto, responsabile d’aver sottratto numerosi clienti dell’attore
inducendoli a credere che egli avrebbe continuato a gestire le loro pratiche a
titolo indipendente, ma facendogli poi sottoscrivere un mandato in favore di __________
SA; di condannare AO 1 al pagamento di fr. 630'000.- a valere quale pena
convenzionale e di fr. 100'000.- quale risarcimento del danno per mancate
provvigioni, oltre interessi; il tutto con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
preso
atto della risposta 13 ottobre 2021 del convenuto, con cui egli ha postulato la
reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Di
professione esperto assicurativo, AO 1 è stato dal 1999 assunto come agente
generale alle dipendenze della compagnia di assicurazioni __________, divenuta
in seguito __________ __________ SA. Nel 2003, sempre come dipendente, egli ha ricoperto
il ruolo di responsabile di vendita per l’agenzia generale del Sopraceneri, per
poi divenire, dal 2008, agente generale __________ __________ SA a __________,
questa volta in qualità di indipendente. Nel 2013 il contratto di agenzia è
stato rescisso e, in data 14/15 novembre 2013, AO 1 ha concluso con __________ __________
SA, che dal 2014 avrebbe gestito a titolo eccezionale in prima persona l’agenzia
di __________, un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale collaboratore
del servizio esterno. Tale contratto conteneva, per quanto qui d’interesse la
seguente clausola
“19. Divieto di concorrenza e di accaparramento di
clientela
Il collaboratore si
impegna a non acquisire clienti esistenti o potenziali di __________ per un
periodo di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di mancato
rispetto di questa disposizione, il collaboratore dovrà pagare al datore di
lavoro una pena convenzionale di CHF 5'000.- per ciascun cliente accaparrato,
più l’importo di un premio annuo dei contratti acquisiti. Il pagamento della
pena convenzionale non esenta il collaboratore dal continuare a rispettare
questo divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela. In ogni caso,
anche dopo il pagamento della pena convenzionale, il datore di lavoro e/o __________
hanno il diritto di pretendere il ripianamento della violazione del contratto e
il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
In caso di pensionamento
per vecchiaia o invalidità, il collaboratore si impegna inoltre – come
contropartita per le prestazioni versate a questo proposito dal datore di
lavoro e da __________ – a evitare nella sua zona di competenza qualsiasi forma
di concorrenza nei confronti di __________ fino alla cessazione del rapporto
contrattuale e per i due anni successivi, con particolare riguardo anche
all’avvio di un’attività diretta o indiretta di broker.”
Un anno dopo, il 1°
gennaio 2015, AP 1 è divenuto titolare indipendente dell’agenzia __________ di __________,
iscritta a Registro di commercio come ditta individuale sotto la denominazione __________
Agenzia Generale AP 1 (poi divenuta, dal luglio 2018, __________ Agenzia
Generale AP 1), ed è subentrato quale datore di lavoro nel contratto che legava
AO 1 ad __________ __________ SA.
Poco dopo, il 24 febbraio
2015, AO 1 ha comunicato la rescissione del contratto di lavoro a far tempo dal
31 maggio 2015, sottoscrivendo, il 20 aprile 2015, per accettazione una
convenzione d’uscita che tra le altre cose stabiliva:
“6. Segreto
professionale – protezione dei dati
Le disposizioni del segreto professionale, nonché della
protezione dei dati, riassunte nell’apposito formulario da lei sottoscritto […]
rimangono in vigore anche dopo la sua uscita.
Al momento dell’uscita la
preghiamo di riconsegnare tutti i documenti, dati e supporti di dati
elettronici in suo possesso.
Il concetto di segreto
professionale e protezione dati non è limitato comunque alla memorizzazione
fisica dei dati […] ma alla conoscenza stessa dei dati relativi a clienti,
danneggiati, assicurati, collaboratori, strutture e procedure della Società.
Queste informazioni sono e rimangono di proprietà della società.
Azioni sistematiche di
distoglimento di clienti verso un’azienda concorrente presuppongono la
conoscenza e l’utilizzazione di dati della Società e quindi sono punibili ai
sensi della Legge Federale sulla protezione dei dati.
Eventuali infrazioni […]
darebbero quindi adito ad un’azione legale di risarcimento nei suoi confronti.
7. Obbligo di
lealtà
In tale contesto le
facciamo espressamente presente che sino al 31.05.2015 lei rimane alle
dipendenze della Società. Questo comporta il divieto assoluto di svolgere
attività lavorative remunerate per conto proprio o di terzi, in particolar modo
è vietato sottrarre alla Società clienti attuali o potenziali. Le infrazioni
costituiscono una violazione del dovere di fedeltà e possono provocare nei suoi
confronti un diritto al risarcimento dei danni.”
2. AO 1 ha
continuato a lavorare nel settore come broker assicurativo (ossia
intermediario) indipendente quale collaboratore esterno della L__________ SA di
__________, ditta sulla quale si basava essendo essa convenzionata direttamente
con le varie compagnie assicurative e con la quale aveva concluso un contratto
di collaborazione.
Con scritto 5 agosto
2015 AP 1 ha rimproverato a AO 1 d’aver violato il divieto di concorrenza e di
accaparramento di clientela previsto dall’art. 19 del contratto di lavoro, per
aver accolto sotto il cappello della propria ditta individuale agente in
subdelega di L__________ SA, in soli due mesi, 70 clienti per un volume di
premi di fr. 615'592.-, intimandogli di interrompere immediatamente le
violazioni e annunciando la ferma intenzione di far rispettare le regole anche
in sede legale.
Il 10 settembre 2015
il convenuto ha risposto sottolineando come il fatto che i clienti lo avessero
seguito era una conseguenza del solido legame personale instauratosi con essi e
puntualizzando che in ogni modo non vi era stato alcun danno per __________ __________
SA, non essendovi stata alcuna rescissione di contratti assicurativi conclusi
con la compagnia, verso la quale egli ha dichiarato essere intenzionato a
continuare a indirizzare potenziali assicurati.
In data 3 maggio 2016,
__________ __________ Agenzia Generale AP 1 ha fatto spiccare dall’UE di
Locarno nei confronti di AO 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________5 per
fr. 1'600'000.- oltre interessi indicando quale titolo di credito “Credito
riferito al danno conseguente alla sottrazione illecita di clientela del
creditore da parte dell’escusso, al danno conseguente alla violazione dell’art.
19 del contratto di lavoro 14/15 novembre 2015 a suo tempo in vigore tra il
creditore precedente e AO 1, al danno riferito alla violazione del divieto di
acquisizione da parte dell’escusso di clientela esistente o potenziale del
creditore, al danno conseguente alla pena convenzionale di fr. 5'000.- per ogni
cliente sottratto più l’importo di un premio annuo dei contratti illecitamente
acquisiti e al danno conseguente alle spese legali sofferte dal creditore”,
al quale l’escusso ha prontamente interposto opposizione.
3. Dopo aver
ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire in giudizio, con petizione 15
maggio 2018, AP 1, agendo come __________ __________ Agenzia Generale AP 1, ha
convenuto in giudizio AO 1 postulandone la condanna al pagamento di fr.
630'000.- oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2017 a valere quale pena
convenzionale, e di
fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2017 a titolo di
risarcimento del danno conseguente alle mancate provvigioni annue di
acquisizione e gestione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Con risposta e domanda
riconvenzionale 17 settembre 2018 il convenuto si è integralmente opposto alla
petizione, chiedendone la reiezione e, in via riconvenzionale, preso atto che
l’attore aveva lasciato trascorrere inosservato il termine di un anno di cui
all’art. 88 cpv. 2 LEF e che con l’azione principale non aveva chiesto il
rigetto dell’opposizione del PE n. __________5 dell’UE di Locarno ha chiesto
che venisse accertato che tale procedura esecutiva era priva d’oggetto e che
fosse annullata e cancellata, con protesta di spese, tasse e ripetibili.
Con l’allegato di
replica e risposta riconvenzionale 28 dicembre 2018, AP 1, oltre a
riconfermarsi nelle proprie pretese, ha chiesto che la riconvenzionale venisse
dichiarata irricevibile, essendo il PE in questione stato ritirato il 16 maggio
2018, fatto di cui AO 1 ha dichiarato di prendere atto con la sua duplica con
replica riconvenzionale, con la quale ha quindi modificato il petitum
nel senso di chiedere di stralciare dai ruoli la domanda riconvenzionale con
protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre con duplica riconvenzionale
l’attore ha nuovamente ribadito la propria pretesa di dichiararla irricevibile
con le debite conseguenze a livello di spese giudiziarie.
Con decisione 28
gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha così stralciato dal ruolo la domanda
riconvenzionale in quanto priva d’oggetto e ha posto le spese processuali di
fr. 500.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
Con disposizione
ordinatoria del 12 marzo 2021 il primo giudice ha poi deciso di limitare il
procedimento a singole questioni ai sensi dell’art. 125 lit. a CPC e meglio di
concentrarlo sulle seguenti problematiche: “efficacia, applicabilità e
portata della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento della
clientela contenuta nel doc. B alla luce del trasferimento/subentro
contrattuale doc. C”; “violazione, nel caso specifico, della clausola da
parte del convenuto”; “apprezzamento e rilievo epistemologico delle
prove finora raccolte in relazione alle suddette questioni”; “in
definitiva, tutelabilità delle rivendicazioni dell’attore nel loro principio”.
Conclusa l’istruttoria di
causa sugli aspetti ritenuti necessari alla decisione, con conclusioni 14
maggio 2021 l’attore ha chiesto di giudicare, in ordine, che l’ordinanza 12
marzo 2021 fosse annullata e l’istruttoria ripresa dal punto in cui era stata
arrestata e, nel merito, di accogliere la petizione e accertare di conseguenza
l’efficacia, l’applicabilità alle parti e la portata della clausola di divieto
di concorrenza e di accaparramento di clientela contenuta nel doc. B; di
accertare la violazione nel caso concreto di tale clausola da parte del
convenuto, responsabile di aver sottratto numerosi clienti all’attore
inducendoli a credere che egli avrebbe continuato a gestire le loro pratiche a
titolo indipendente, ma facendogli poi sottoscrivere un mandato in favore di L__________
SA; di ritenere che era dato il fondamento dell’azione di responsabilità promossa
dall’attore e per la quale AO 1 doveva essere condannato al pagamento a suo
favore di fr. 630'000.- a valere quale pena convenzionale, oltre interessi al
tasso legale del 5% dal 15 dicembre 2017, e di
fr. 100'000.- quale risarcimento del danno conseguente alle mancate provvigioni
annue di acquisizione e di gestione, oltre interessi al 5% dal 17 dicembre
2017, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Il convenuto, dal canto
suo, con conclusioni 31 maggio 2021 ha postulato la reiezione della petizione,
pure con protesta di spese, tasse e ripetibili.
4. Con la
decisione 2 luglio 2021 qui impugnata il Pretore aggiunto ha respinto la
petizione, ponendo le spese processuali di
fr. 22’000.- a carico dell’attore - che ha d’ufficio decretato essere AP 1
quale titolare della ditta individuale - tenuto altresì a rifondere alla
controparte fr. 36'000.- a titolo di ripetibili. Egli ha in sostanza escluso
una responsabilità contrattuale di AO 1 per i comportamenti rimproveratigli
dall’attore, dopo aver stabilito che il divieto di concorrenza e accaparramento
stipulato originariamente tra lui e __________ __________ SA non poteva essere
interpretato come l’interdizione a suo carico, valida anche dopo il suo
passaggio alle dipendenze del nuovo agente generale AP 1, di assumere la
gestione degli assicurati amministrati da quest’ultimo sotto il cappello
dell’agenzia __________ di __________. Inoltre, per il primo giudice, il
divieto di accaparramento non rispettava le condizioni dell’art. 340 cpv. 2 CO
ed era pertanto nullo. Infine, egli ha ritenuto di non dover approfondire, in
via subordinata, la tematica di una violazione da parte di AO 1 della LCSl in
quanto non debitamente allegata dalla controparte.
Essendo la causa,
sulla scorta di questi accertamenti fondamentali, matura per la decisione
finale ai sensi dell’art. 236 CPC, il primo giudice ha pertanto deciso per la
reiezione integrale dell’azione con le menzionate conseguenze a livello di
spese giudiziarie.
5. Con
appello 30 agosto 2021, avversato
dalla convenuta con risposta 13
ottobre 2021, l’attore ha come detto in entrata
rivendicato in via principale l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per la
ripresa del procedimento e, in via subordinata, la riforma della sentenza nel
senso di accogliere la petizione e di conseguenza: accertare di conseguenza
l’efficacia, l’applicabilità alle parti e la portata della clausola di divieto
di concorrenza e di accaparramento di clientela contenuta nel doc. B, il tutto
come esposto nei considerandi precedenti; accertare la violazione di tale
clausola da parte del convenuto, responsabile di aver sottratto numerosi
clienti dell’attore inducendoli a credere che egli avrebbe continuato a gestire
le loro pratiche a titolo indipendente, ma facendogli poi sottoscrivere un
mandato in favore di L__________ SA; condannare AO 1 al pagamento di fr.
630'000.- a valere quale pena convenzionale e di fr. 100'000.- quale
risarcimento del danno per mancate provvigioni, oltre interessi; il tutto con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
6. L’art.
308 cpv. 1 lit. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza relative a controversie patrimoniali con un
valore litigioso di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2), entro il termine di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel
caso concreto l’appello 30 agosto 2021 contro la decisione 2 luglio 2021 non
pone problemi di sorta ritenuto che essa è stata ritirata il 5 luglio 2021 e
tenuto conto della sospensione per le ferie giudiziarie estive.
Tempestiva è pure la
risposta all’appello 13 ottobre 2021 che ha fatto seguito alla fissazione del
relativo termine di 30 giorni, notificatale il 14 settembre 2021.
7. L’atto di appello deve contenere i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura
dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,
poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere
agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
L’appello di AP 1 verrà
analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti (DTF
138 III 374 consid. 4.3.1; STF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.1).
Nullità della clausola
8. Giacché la conferma
di questo punto, da sola, comporterebbe la reiezione dell’appello e la
convalida della sentenza impugnata, appare opportuno procedere come prima cosa
alla disamina della questione della validità della clausola di divieto di
concorrenza e di accaparramento di clientela.
8.1. Chinandosi sulla questione
dell’efficacia del divieto di accaparramento, il Pretore aggiunto, dopo aver
illustrato i principi relativi all’applicazione dell’art. 340 cpv. 2 CO, ha
ritenuto che anche per un consulente assicurativo possa valere senza particolari
ostacoli la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale per la mansione di
consulente bancario, in base alla quale l’imprescindibile nesso di causalità
tra la conoscenza della clientela e la probabilità di un pregiudizio notevole
per il datore di lavoro viene interrotto dalle peculiarità del mestiere, poiché
anche per questa professione la componente personale riveste un ruolo talmente
importante nel rapporto con la clientela da relegare in secondo piano l’identità
del datore di lavoro e inficiare quindi il divieto di concorrenza stipulato.
La valenza di questo
principio, per il primo giudice, è stata convalidata dalle risultanze
istruttorie, avendo la pressoché totalità degli assicurati __________ sentiti
come testi dichiarato di avere trasferito la gestione del loro pacchetto
assicurativo a AO 1 in virtù delle sue qualità personali e professionali maturate
prima e durante la sua attività alle dipendenze dell’attore.
L’unica prova che si è
discostata da questa linea, ossia la deposizione di A__________ P__________,
che ha dichiarato di essersi affidato al convenuto per altri motivi, è stata
giudicata ininfluente poiché si è trattato di un episodio circoscritto e perché
era emerso che AO 1 aveva raggiunto il potenziale cliente in questione tramite
l’invio di un semplice scritto con cui annunciava di avere avviato a titolo
indipendente un’attività di broker assicurativo, nulla più, sicché in
definitiva si poteva concludere che egli gli si era rivolto sfruttandone solo
il nominativo, senza allettarlo con offerte assicurative ritagliate sulle sue
esigenze, premessa alle “cognizioni della clientela” richieste dall’art.
340 cpv. 2 CO.
Avendo quindi appurato la
predominanza della componente personale sviluppata dal convenuto prima e
durante la sua attività alle dipendenze dell’attore, sarebbe stato per il
Pretore aggiunto sproporzionato limitarsi a un singolo e specifico caso per
sorreggere l’efficacia del divieto da lui pattuito.
D’altro canto, ha
precisato, conclusiva per l’analisi dell’esistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 340 cpv. 2 CO era la predisposizione generale
sviluppata dal dipendente nei confronti della clientela e l’acquisizione di un
cliente che si discosta occasionalmente da questo paradigma non bastava per
arrecare al datore di lavoro un pregiudizio considerevole, che è ben diverso da
un pregiudizio occasionale.
Peraltro, ha concluso sul
tema il Pretore aggiunto, dal tenore della norma non sembrerebbe esserci spazio
per invalidare un divieto di concorrenza, salvo poi riesumarlo a causa di
un’unica relazione d’affari che è sorta e si è caratterizzata solo dopo la fine
del rapporto di lavoro e quindi al di fuori del lasso temporale decisivo per
l’esame dei presupposti della norma, non essendo il periodo successivo
all’inizio della nuova occupazione determinante.
Pertanto, per il primo
giudice, la clausola litigiosa sarebbe in ogni caso “intaccata di nullità”.
8.2. L’appellante contesta
fermamente tale conclusione.
Innanzitutto, a suo dire,
il fatto che il Pretore aggiunto abbia ritenuto che la pressoché totalità degli
assicurati avrebbe confermato di avere trasferito la gestione del loro pacchetto
assicurativo a AO 1 in virtù delle sue qualità personali e professionali,
sarebbe insufficiente poiché la “pressoché totalità” non corrisponde
alla totalità e già solo la sottrazione di un cliente comporterebbe il
riconoscimento della responsabilità dell’appellato e il diritto a un
indennizzo. Si tratterebbe dunque di una generalizzazione inammissibile. Il
primo giudice avrebbe in effetti misconosciuto il senso dell’art. 340 cpv. 2 CO
laddove ha ritenuto che per la relativa analisi conta la predisposizione
generale sviluppata dal dipendente nei confronti della clientela, poiché
sarebbe invece necessario circostanziare la situazione per ogni singolo cliente
visto che, come nel caso di A__________ P__________, non tutti hanno seguito AO
1 per le sue qualità personali ma in seguito a un suo agire attivo con il quale
non ha esitato a promettere riduzioni dei costi e a escluderne un aumento.
Avendo inoltre i clienti
sottratti sottoscritto un mandato con L__________ SA sarebbe errato concludere
che essi hanno voluto seguire AO 1 per le sue capacità. Semmai essi sarebbero
stati ingannati, credendo di continuare a essere seguiti da lui, mentre, come
confermato da G__________ P__________ (presidente di L__________ SA), i
contatti con le compagnie assicurative sono curati esclusivamente dalla L__________
SA e i collaboratori esterni come AO 1 non hanno alcuna indipendenza rispetto
alla società, ma ne sono interamente subordinati.
Per di più, il giudizio
impugnato nemmeno spiegherebbe perché un consulente assicurativo godrebbe di
una situazione analoga a quella di un consulente bancario.
8.3. Secondo l'art. 340 cpv. 2 CO,
il divieto di concorrenza è valido solo se il rapporto di lavoro permette al
lavoratore di venire a conoscenza della clientela del datore di lavoro o di
segreti di fabbricazione o d'affari e se l'uso di queste informazioni può
causare al datore di lavoro un danno significativo. È necessario che ci sia un
adeguato rapporto di causalità tra le conoscenze acquisite e il rischio di
causare un pregiudizio materiale all'ex datore di lavoro (STF 4A_466/2012 del
12 novembre 2012, consid. 3.2 e 4.1). Quando il dipendente fornisce al cliente
un servizio che si caratterizza soprattutto per le sue capacità personali, in
modo che quest'ultimo attribuisca più importanza a esse che all'identità del
datore di lavoro, un patto di non concorrenza basato sulla conoscenza del
cliente non è valido (DTF 138 III 67 consid. 2.2.1; STF 4A_116/2018 del 28
marzo 2019 consid. 4.1; 4A_286 del 1 novembre 2017 consid. 2.1). In una tale
evenienza infatti, se il cliente si allontana dal datore di lavoro per seguire
il dipendente, il pregiudizio per il primo deriva dalle capacità personali del
lavoratore e non semplicemente dal fatto che questi sia stato messo a
conoscenza dei nomi dei clienti. Partendo dal presupposto che per ogni tipo di
professione le prerogative personali giocano comunque sempre un ruolo più o
meno importante, per ammettere una simile situazione - che esclude la clausola
di divieto di concorrenza - è necessario che il dipendente fornisca al cliente
un servizio caratterizzato da una forte componente personale che risulta
decisiva per quest’ultimo.
Detto in altri termini,
fermo restando che nel mondo degli affari la clientela ha importanza capitale
per cui è naturale che il datore di lavoro voglia assicurarsene la fedeltà,
possono tuttavia essere protetti legalmente unicamente quei rapporti con i
clienti che il dipendente può allontanare solo grazie alle conoscenze
particolari che ha acquisito presso il datore di lavoro (STF 4A_468/2016 del 6
febbraio 2017 consid. 3.1. e 3.3). Le informazioni concretamente ottenute sul
rapporto con la clientela devono quindi essere decisive per la possibilità
dell’insorgenza di un danno. Pertanto, non si può parlare di un possibile danno
dovuto all'uso delle informazioni acquisite se le relazioni con i clienti sono
caratterizzate principalmente dalle qualità e dalle abilità personali del
dipendente e non dal suo accesso alle unicità dell'impresa. Se i clienti
seguono il dipendente per le sue prerogative personali, sono state proprio
queste caratteristiche e non la sua conoscenza della clientela a essere
decisive, per cui non sussiste nemmeno un abuso dei dati sui clienti. In simili
situazioni, vista l’assenza di un legame causale, una clausola di non
concorrenza non è ammissibile e l’attività del dipendente per i precedenti
clienti del datore di lavoro deve essere tollerata.
Il dipendente ha il
diritto di poter sfruttare le sue capacità e conoscenze personali,
indipendentemente da dove le ha acquisite, con un nuovo datore di lavoro anche
a scapito del suo vecchio datore di lavoro.
8.4. L’appellante non si confronta
innanzitutto debitamente con l’accertamento pretorile - comprensibile
nonostante un’esposizione concisa - secondo il quale, alla stessa stregua di un
consulente bancario, quello assicurativo ha un rapporto con la clientela
fondato in maniera preponderante sulle sue qualità personali, ritenuto che il
suo successo professionale dipende in particolare da come si approccia con essa
e dalla conquista della sua fiducia, per cui non sono nemmeno necessari
particolari approfondimenti.
Limitandosi a contestare
che le prove testimoniali assunte in tal senso siano adeguate a fornirne la
dimostrazione, AP 1 non spiega perché sarebbe errata la conclusione del primo
giudice e non si avvede nemmeno che i riferimenti alle risultanze istruttorie
sono stati effettuati a titolo abbondanziale per rafforzare con elementi
concreti il riferimento alla giurisprudenza, come confermato dall’uso della
locuzione “del resto”.
Già questo è sufficiente a
dichiarare la doglianza irricevibile e a confermare la deduzione pretorile.
8.5. Pure irricevibile per carente
motivazione (art. 310 e 311 CPC), poiché sommaria e non sostanziata, è la
critica al primo giudice di aver generalizzato in maniera inammissibile le
risultanze probatorie fondandosi sulla quasi totalità ma non la totalità delle
testimonianze assunte. Il suo ragionamento è infatti strutturato e spiega nel
dettaglio perché la deposizione di A__________ P__________ non è stata
considerata atta a stravolgere quanto dichiarato in maniera convergente da
tutti gli altri testimoni. Con riferimento a quest’ultima prova, inoltre, la
critica mossa alla valutazione effettuata al Pretore aggiunto non va oltre la
presentazione della propria tesi con inevitabili connotazioni soggettive dei
fatti, senza sostanziarla e senza raffrontarla con quanto scritto nella
sentenza impugnata.
8.6. Ciò posto, anche nel merito
non vi è spazio per ribaltare la conclusione pretorile. In effetti, come emerge
in maniera chiara dalla sentenza del Tribunale federale STF 4A_116/2018 del 28
marzo 2019, se un consulente alla clientela - in quel caso bancaria, nel nostro
assicurativa - fornisce un servizio al cliente che si connota principalmente
per le sue capacità personali e il cliente conferisce maggiore importanza a
queste che all’identità del datore di lavoro (banca o, nella fattispecie,
agente generale assicurativo), una clausola che vieta la concorrenza fondata
sulla conoscenza del cliente è nulla.
Essendo le
prestazioni fornite dai consulenti alla clientela, indipendentemente dal
settore in cui sono attivi, sempre caratterizzate dal fatto che essi hanno una
relazione personale con il cliente e nel contempo vendono loro prodotti o
servizi sviluppati internamente da o con il datore di lavoro, è così
determinante stabilire, secondo il ragionamento seguito dall’Alta Corte
federale, la misura in cui questi clienti differenziano tra il
consulente alla clientela e l'organizzazione dietro di lui, che diventa
evidente al più tardi quando questi cambia datore di lavoro: quelli che sono
fedeli all'azienda rimangono, mentre quelli che ritengono determinante il
rapporto di fiducia instauratosi con il loro consulente lo seguono.
Come rettamente rilevato
dal primo giudice, nel caso di un consulente assicurativo come AO 1, la
conquista della fiducia dell’assicurato e la creazione di una relazione
personale con esso sono elementi cardine dell’attività lavorativa e, semmai ve
ne fosse bisogno, se ne trova attestazione nelle deposizioni di tutti i testi
assunti, suffragate, come giustamente ritenuto dal Pretore aggiunto, dalle
dichiarazioni scritte di numerosi altri clienti di cui ai doc. 8-65, che, pur
non assurgendo a prove ai sensi dell’art. 168 CPC, costituiscono degli indizi
degni di essere menzionati.
Come esposto nella
sentenza, il caso di A__________ P__________, sul quale l’appellante ha fatto
leva, è ininfluente rispetto a queste valutazioni, non essendo egli stato acquisito
grazie alle “cognizioni della clientela” così come intese dall’art. 340
cpv. 2 CO, ritenuto che il convenuto non si è rivolto a lui allettandolo con
offerte assicurative personalizzate in base alle sue esigenze ma tramite un
annuncio pubblicitario generico di apertura in proprio dell’attività,
sfruttandone unicamente il nominativo.
Su questo aspetto
l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve quindi essere respinto e la
conclusione di prima sede per la quale la clausola di divieto di concorrenza e
di accaparramento è nulla deve essere confermata, con conseguente omologazione della
reiezione della petizione.
9. Per completezza di
motivazione, nonostante sarebbe superfluo approfondire le ulteriori
argomentazioni d’appello, vale la pena chinarvisi brevemente. In primis
sulla questione della portata e dell’applicabilità del divieto di
accaparramento.
9.1. Il Pretore aggiunto, partendo
dall’obbligo di ricorrere alla forma scritta per il divieto di concorrenza (e
anche per quello di accaparramento) ai sensi dell’art. 340 cpv. 1 CO,
stabilendo che per procedere all’interpretazione della clausola n. 19 del
contratto di lavoro non ci si poteva discostare dalla formulazione del testo
essendo improponibile qualsiasi tipo di interpretazione estensiva e dovendosi
eventuali incertezze ripercuotersi sul datore di lavoro, ha appurato che le
espressioni “__________” e “datore di lavoro” non erano
equivalenti, essendo esse state usate sia nel secondo paragrafo della clausola
in disamina, sia in molti altri passaggi del doc. B con significati diversi e
non quali sinonimi per indicare la stessa entità.
Del resto il documento in
questione ricalcava la formulazione utilizzata nei contratti conclusi tra gli
agenti generali e i loro collaboratori, così che il riferimento ad __________
aveva una portata autonoma rispetto a quello al datore di lavoro. Tant’è che
con il subingresso nel rapporto di lavoro formalizzato con il relativo
contratto del 18/20 novembre 2014 (doc. C), l’attore ha “ereditato” unicamente
il ruolo di datore di lavoro e non anche quello di assicuratore di __________.
Di conseguenza - ricordato
che tra l’assicurato e l’agente assicurativo non si instaura alcun rapporto
contrattuale poiché questi agisce quale ausiliario o rappresentante della
compagnia assicurativa (art. 1 cpv. 3 LCA) anche quando offre servizi di
consulenza agli assicurati (art. 418c cpv. 1 CO) - l’espressione “clienti
esistenti o potenziali di __________” non poteva per il primo giudice che
essere intesa come riferita ad assicurati (esistenti o potenziali) presso la
compagnia assicurativa __________ __________ SA. Pertanto, al momento della
sottoscrizione del contratto di lavoro 14/15 novembre 2013, AO 1 poteva in
buona fede interpretare il divieto come proibizione di convincere degli
assicurati a rescindere o a non stipulare nuove polizze con __________ e a
sottoscriverle con un’altra impresa di assicurazioni. La situazione non è
cambiata nemmeno con quanto avvenuto in seguito, poiché l’accordo 18/20
novembre 2015 di trasferimento del rapporto di lavoro a AP 1 non conteneva
alcun accenno al divieto di accaparramento, tale da suggerire al lavoratore
l’opportunità di adattarne l’interpretazione alle mutate circostanze.
In tal modo, il primo
giudice ha stabilito che la clausola in oggetto non era idonea a sanzionare il
comportamento rimproverato a AO 1, ovvero l’acquisizione della gestione degli
assicurati __________ e la loro conseguente fuoriuscita dal portafoglio
dell’attore. A suo avviso il testo, formulato in modo insoddisfacente, non
permetteva di accollare al lavoratore l’obbligo di risarcimento che, data la
sua incisività in termini economici, avrebbe richiesto maggior chiarezza,
precisione e linearità espressiva.
9.2. Per l’appellante, il fatto
che nel contratto di lavoro ci si sia riferiti ad “__________” e al “datore
di lavoro” non costituirebbe una differenziazione di diritti e/o doveri in
relazione a queste parti. Assodato che al momento della sottoscrizione del
contratto __________ __________ SA era sia il datore di lavoro di AO 1 che
l’assicuratore dei clienti, una differenziazione non avrebbe avuto alcun senso
e non sarebbe stata necessaria. Ne sarebbe conferma anche il fatto che con il
contratto di subentro a quello di lavoro in vigore tra __________ __________ SA
e AO 1 cui al doc. C, AP 1 sia appunto succeduto ad __________ __________ SA
nei suoi diritti quale datore di lavoro di AO 1. Di conseguenza l’appellante
sarebbe diventato anche beneficiario della clausola di divieto di concorrenza e
di accaparramento di clientela senza limitazioni e senza riserve. Sarebbe
dunque irrilevante che tale documento non avesse previsto alcun adattamento o
ridefinizione del divieto di accaparramento riportato nel contratto originario
di lavoro, come sostenuto dal Pretore aggiunto.
AP 1 sarebbe quindi
subentrato ad __________ __________ SA come beneficiario del divieto fatto
all’appellato di “acquisire clienti esistenti o potenziali di __________ per
un periodo di 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”, ove
per tali clienti si dovrebbero intendere quelli che componevano il portafoglio
clienti di __________ __________ Agenzia Generale AP 1, come sarebbe stato
peraltro confermato anche dal teste G__________ T__________.
A questo andrebbe aggiunto
che l’accertamento che tra assicurato e agente assicurativo non si instaurerebbe
alcun rapporto contrattuale sarebbe una conclusione manifestamente errata e del
tutto fuorviante che misconoscerebbe i riscontri fattuali e la stessa
giurisprudenza cui il Pretore aggiunto ha fatto riferimento. La clausola di
divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela svilupperebbe infatti
la sua portata anche sui diversi rapporti contrattuali esistenti tra agente
generale e clienti da lui gestiti, nonché tra agente generale e __________ __________
SA. In effetti, AO 1 non avrebbe mai potuto conseguire al posto di __________ __________
SA il rapporto assicurativo esistente tra essa e i clienti, poiché egli non era
e non è un assicuratore. Pertanto non era questo il legame contrattuale che la
clausola in questione intendeva proteggere. Egli avrebbe invece potuto sottrarre
questi assicurati ad __________ __________ SA come consulente assicurativo
indipendente o avrebbe potuto favorirne l’acquisizione da parte di terzi (broker)
agendo come procacciatore di clienti già assicurati. Il Pretore avrebbe quindi
sbagliato a concludere che il termine “clienti” cui fa riferimento la
clausola fosse da riferire unicamente ad assicurati esistenti presso __________
__________ SA e non a clienti di AP 1. Ne sarebbe ulteriore conferma il fatto
che al momento della sottoscrizione sia del doc. B che del doc. C gli unici clienti
esistenti o potenziali di __________ erano quelli che gestiva l’agenzia;
inoltre AO 1 era stato agente generale e ben conosceva la struttura della
clientela e l’interesse che l’appellante poteva avere a impedire che
l’appellato mettesse in atto una sottrazione di clienti dell’agenzia generale,
considerato che parte del reddito di quest’ultimo proveniva dalle provvigioni
di acquisizione e di rinnovo della clientela.
Se le parti avessero
voluto vietare il trasferimento dei clienti presso un’altra compagnia di
assicurazione avrebbero dovuto formulare il divieto in maniera diversa.
9.3. Le argomentazioni
dell’appellante non sono atte a stravolgere le conclusioni del Pretore
aggiunto.
La semplice lettura del
contratto di lavoro consente di desumere che “datore di lavoro” e “__________”
non sono stati usati come sinonimi ma con il preciso intento di distinguere i
due ruoli, anche se a quel momento ricoperti dalla stessa persona giuridica. In
effetti già dall’introduzione è possibile comprendere che lo scopo dell’accordo
era di regolare il periodo di interinato sino all’individuazione del nuovo
agente generale, per poi essere trasferito “nella sua integralità” a
quest’ultimo, per cui vi era un interesse a mantenere distinti i due ruoli
anche a livello di regolamentazione dei diritti e doveri del lavoratore. La
mancata equivalenza dei termini emerge poi con ancor maggiore evidenza, come
giustamente scritto dal primo giudice (cfr. sentenza impugnata consid. 3.6.
pag. 7), dalla lettura del primo capoverso della clausola n. 19 in relazione ai
due paragrafi seguenti che recitano: “(…) In ogni caso (…) il datore di
lavoro e/o __________ hanno il diritto di pretendere il ripianamento della
violazione del contratto e il risarcimento degli ulteriori danni subiti” e “(…)
il collaboratore si impegna inoltre – come contropartita per le prestazioni
versate a questo proposito dal datore di lavoro e da __________ – a evitare
(…)”, così come da quella di numerosi altri segmenti del documento, come ad
esempio la clausola n. 7 citata dal Pretore aggiunto (“il collaboratore non
può impegnare nei confronti di terzi né il datore di lavoro né __________”, cfr.
sentenza impugnata ibidem) oppure anche la clausola n. 17.3., ancor più
chiara in merito: “in caso di risoluzione del rapporto di lavoro tra il
datore di lavoro e __________ (…)”.
AP 1, d’altronde, non
spiega in maniera sufficiente perché sarebbe erroneo l’approccio pretorile che
ha considerato fondamentale, vista l’estendibilità dell’obbligo della forma
scritta sancito dall’art. 340 cpv. 1 CO anche al divieto di accaparramento,
fondarsi sull’interpretazione letterale del testo della clausola in oggetto e,
più genericamente, del contratto nel quale è stata inserita e ha giudicato
impossibile far dipendere la coerenza di un divieto ambiguo formalizzato con un
testo lacunoso come quello della clausola controversa da un’interpretazione
estensiva e creativa. Così come non ha chiarito per quale motivo eventuali
incertezze interpretative non dovrebbero essere sciolte a favore del lavoratore
come rettamente sottolineato dal Pretore aggiunto (e come stabilito dalla
giurisprudenza, cfr. DTF 145 III 365 consid. 3). Pertanto le giustificazioni da
lui addotte per sostenere che i due termini debbano essere interpretati come
sinonimi costituiscono delle mere tesi a favore della bontà della propria
lettura dei fatti e, oltre che non essere convincenti, non adempiono neppure i
criteri di motivazione imposti dagli art. 310 e 311 CPC, indispensabili per la
loro ricevibilità.
D’altronde, come emerge
dal querelato giudizio, vista l’importanza della posta in gioco, se le
intenzioni di __________ __________ SA fossero state quelle sostenute
dall’appellante, essa, prima, e quest’ultimo, poi, avrebbero dovuto formulare
con maggior cura il testo dei contratti, in modo che non vi fossero ambiguità.
Con però il rischio, evidentemente, che il lavoratore non vi aderisse.
9.4. Questa conclusione renderebbe
inutile la critica all’affermazione pretorile (formulata al consid. n. 3.7)
secondo la quale tra l’assicurato e l’agente assicurativo non si instaurerebbe
alcun rapporto contrattuale. Tuttavia non ci si può esimere dal rilevare come
l’appellante non distingua, nelle sue disquisizioni, i ruoli di agente
assicurativo e di broker assicurativo, mentre in realtà essi sono ben
differenti, ritenuto che l’agente assicurativo è l’intermediario di vendita
(vendita della copertura assicurativa) legato all’assicuratore, mentre il broker
assicurativo (Versicherungsmäkler) agisce nell’interesse del potenziale
assicurato quale mediatore (DTF 124 III 481 consid. 4; STF 2C_562/2020 del 21
maggio 2021 consid. 5.3.1).
La giurisprudenza in
merito citata dal primo giudice e dall’appellante, DTF 142 III 657 consid. 4.1,
chiarisce che nel triangolo tra assicurato, assicuratore e agente assicurativo
(o broker), sorgono vari rapporti giuridici tra le diverse parti
contraenti (si parla di contratti combinati o interconnessi che danno luogo a
reti contrattuali multilaterali, DTF 136 III 65 consid. 2.4.1.), quindi da un
lato tra assicurato e broker e dall’altro tra intermediario e compagnia
assicurativa, oltre a quello diretto di assicurazione tra quest’ultima e
l’assicurato. Essa non tratta per contro i rapporti tra agente generale e
assicurato.
L’affermazione in base
alla quale AO 1 non avrebbe mai potuto acquisire il rapporto assicurativo tra i
clienti e __________ __________ SA perché non era e non è un assicuratore non
si confronta con la tesi pretorile in base alla quale la clausola vietava a AO
1 di deviare i clienti __________ verso altri assicuratori, non di acquisirli
in proprio.
10. AP 1 critica in
seguito il Pretore aggiunto per aver giudicato ininfluente la convenzione
d’uscita.
10.1. Per il primo giudice la
clausola n. 7 di tale convenzione configura un promemoria degli obblighi
disciplinati dall’art. 321a cpv. 1 CO piuttosto che costituire l’espressione di
un divieto postcontrattuale di concorrenza e di accaparramento. In ogni caso,
condividendo quanto asserisce una parte della dottrina che invoca
l’applicazione per analogia dell’art. 341 cpv. 1 CO, la pattuizione (o
l’ampliamento) senza corrispettivo di un divieto contestuale o successiva alla
rescissione del contratto di lavoro è nulla perché un simile accordo
comprometterebbe il futuro economico del lavoratore nel periodo di protezione che
l’art. 341 CO estende fino ad un mese dopo la cessazione del rapporto di
lavoro.
10.2. L’appellante è dell’opinione
che il Pretore aggiunto sarebbe incorso in un errore non dando il giusto valore
alla convenzione d’uscita. Essa avrebbe in realtà portata propria e
costituirebbe un accordo d’uscita pattuito tra appellante e appellato, redatto
a seguito delle dimissioni di quest’ultimo. __________ __________ SA non
avrebbe invece ricoperto alcun ruolo nella stessa e non ne sarebbe firmataria.
Pertanto per “società” in tale contratto avrebbe dovuto essere intesa __________
__________ Agenzia Generale AP 1, della quale l’appellato era dipendente.
Il doc. F - che contiene
la precisazione che AO 1 sarebbe rimasto alle dipendenze della società sino al
31 maggio 2015 e che gli sarebbe stato vietato di svolgere attività lavorative
remunerate per conto proprio o terzi così come di sottrarre alla società
clienti attuali o potenziali, nonché che tali infrazioni avrebbero costituito
una violazione dei doveri di fedeltà - non sarebbe quindi un semplice
promemoria degli obblighi del dipendente come ritenuto dal giudice. Tale atto
sarebbe una ratifica di quanto già pattuito nel doc. B e non di una pattuizione
successiva alla rescissione del contratto di lavoro, che a livello probatorio
permetterebbe di confermare il fatto che erano i clienti dell’appellante a
essere oggetto del divieto di accaparramento.
10.3. Le argomentazioni che
precedono sono viziate innanzitutto da una contraddizione di fondo che
l’appellante non ha ritenuto di dover sciogliere, ossia quella consistente
nell’affermare che la convenzione d’uscita redatta in seguito alle dimissioni
di AO 1 da un lato avrebbe portata propria e dall’altro riprenderebbe il
contenuto della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento per cui
costituirebbe una conferma di quanto già pattuito nel contratto di lavoro
iniziale di cui al doc. B.
Qualunque sia
l’interpretazione che le si voglia dare, nel primo caso essa sarebbe nulla
poiché, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, manca il
corrispettivo al divieto, mentre nel secondo non troverebbe applicazione alla
fattispecie poiché avrebbe per oggetto, in base all’interpretazione di cui si è
detto, il divieto di sottrarre clienti alla compagnia di assicurazioni, non
all’agente generale.
AP 1, inoltre, non
contesta debitamente che la validità della clausola n. 7 della convenzione
d’uscita era limitata alla durata del rapporto di lavoro, quindi sino a fine
maggio 2015.
11. Il Pretore aggiunto ha
poi esaminato se vi sia stata una violazione del divieto di accaparramento
inteso secondo il significato attribuibile alla clausola n. 19 del contratto di
lavoro, concludendo per la negativa dopo aver appurato che per tutte le polizze
__________ in vigore il 10 aprile 2015, nei due anni successivi alla
conclusione del rapporto lavorativo tra le parti, gli assicurati del campione
selezionato con la disposizione ordinatoria del 10 giugno 2020, avevano
continuato a versare i premi assicurativi e che nessuno di quelli tra loro
chiamati a deporre aveva rescisso in quei 24 mesi polizze __________ né era
stato consigliato in tal senso.
L’appellante non contesta
questi accertamenti, ma si limita a ribadire la propria versione secondo la
quale AO 1 sarebbe stato sottoposto al divieto di spossessarlo di parte della
clientela che componeva il suo portafoglio d’agente generale. Essendo il tema
già stato abbondantemente trattato e respinto, non occorre ribadire quanto già
detto per rigettare anche questa argomentazione, sempre nei, grossi, limiti
della sua ricevibilità.
12. AP 1, nella
discussione d’appello sulla nullità della clausola controversa, ha accennato al
fatto che la sottrazione di 120 suoi clienti sarebbe perseguibile a prescindere
dalla clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento, non essendo
contestato che questi 120 clienti erano gestiti da lui e che il convenuto ha
operato in maniera attiva per permettere che essi trasferissero il mandato alla
L__________ SA, così che AO 1 avrebbe quindi operato sia contrariamente agli
accordi formali presi, sia contrariamente al dovere di fedeltà sancito
dall’art. 321a cpv. 1 CO.
Trattandosi di
motivazioni solamente accennate, senza riferimenti alla decisione impugnata, né
alle risultanze probatorie, esse sono irricevibili per carente motivazione.
13. In conclusione,
l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie del
procedimento di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106
cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate sulla base del valore
litigioso di fr. 730'000.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso
al Tribunale federale.
Le spese processuali, calcolate secondo
quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 30’000.-. Le
ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lit. a e cpv. 5
RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a
fr. 18’000.-.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 30 agosto
2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 30'000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 18'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).