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Decisione

12.2021.124

Società semplice, uscita di un socio (impossibilità di fornire il proprio apporto), liquidazione indennizzo

30 maggio 2022Italiano32 min

centro P__________ di __________, gestendo l’ivi integrata fisioterapia “P__________”) e AO 1 hanno sottoscritto, in data 23

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.124

Lugano

30 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.185

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 24

settembre 2014 da

AP 1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO 1

AO 2

entrambi patrocinati dall’

PA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di complessivi

fr. 489'303.30 oltre interessi al

5% dal 26 settembre 2011 (pretesa aumentata in corso di causa a fr. 506'954.70

oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2011) quale liquidazione a lui spettante

per lo scioglimento della società semplice da loro composta;

domanda avversata dai convenuti e che il Pretore ha accolto parzialmente (nella misura di fr.

47'951.60 oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2011) con decisione 30 luglio

2021;

appellanti entrambe le parti:

l’attore,

che con atto di appello 6 settembre 2021 ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere integralmente la sua petizione, con protesta

di spese

e ripetibili di entrambe le sedi;

i convenuti,

che con risposta e appello incidentale 27 ottobre 2021 hanno postulato, oltre

che l’irricevibilità o la reiezione del gravame della controparte, la modifica

della decisione pretorile limitatamente alle spese giudiziarie, nel senso di

aumentare le ripetibili in loro favore;

viste la risposta all’appello incidentale e replica

spontanea 16 dicembre 2021 dell’appellante principale, la duplica spontanea 4

gennaio 2022 degli appellanti incidentali e la triplica spontanea 21 gennaio

2022 dell’appellante principale;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In previsione di collaborare alla

creazione e gestione di un centro fisioterapico

presso il centro polisportivo A__________ di __________, i fisioterapisti AP 1,

AO 2 (che già collaboravano presso il

centro P__________ di __________, gestendo l’ivi integrata fisioterapia “P__________”) e AO 1 hanno sottoscritto, in data 23

febbraio 2004, una “convenzione di società semplice” regolante i reciproci

diritti e doveri (doc. A). Essa prevedeva segnatamente che ciascun socio

conferisse una quota di 1/3 dei mezzi necessari all’acquisto dell’inventario e

al finanziamento delle spese gestionali e 100 ore di lavoro amministrativo ogni

anno nonché ricevesse una parte uguale dei ricavi, rispettivamente partecipasse

in parte uguale alle perdite, con il diritto a trattenere per sé il ricavo

derivante dalle prestazioni personalmente fornite fino a un massimo di 1'800 sedute

fisioterapiche annue. Qualora un socio non fosse stato in grado di fornire il

lavoro amministrativo dovuto, avrebbe dovuto dedurne il controvalore dai ricavi

di sua spettanza (art. 3 e 4). La società è stata prevista per una durata

determinata, ovvero sino al 31 dicembre 2014, con rinnovo automatico in assenza

di disdetta, ritenuto che la disdetta, il fallimento o la morte di un socio non

avrebbero comportato la fine della società, bensì la sua prosecuzione con

quelli rimanenti (art. 7). In tale caso, il socio uscente o i suoi eredi avrebbero

avuto diritto al rimborso della sua/loro parte di capitale sociale composta, oltre

che dai diritti maturati sui ricavi, dai suoi finanziamenti (con l’aggiunta di

eventuali plus- o minusvalenze e deduzione degli ammortamenti e di 1/3 delle

passività sociali) nonché di un’indennità per “Goodwill” corrispondente

a un terzo del fatturato annuale medio degli ultimi due anni di esercizio (art.

8). Il contratto prevedeva altresì che ciascun socio detenesse alcune azioni

della A__________ SA (premesse e art. 3).

B.

A causa di problemi di salute

e di un’operazione chirurgica che ha comportato un’inabilità lavorativa del 100%,

nell’autunno del 2006 AP 1 ha dovuto ridurre e poi cessare la propria attività

lavorativa, ottenendo una rendita intera d’invalidità a partire dal 1°

settembre 2007 (cfr. doc. P e DD) e lasciando successivamente la Svizzera a

fine ottobre 2008 (doc. V). AO 1 e AO 2 hanno invece proseguito la

collaborazione per poi costituire, nel settembre

2010, la società __________ A__________ SA. Contestualmente, le parti hanno

cominciato a discutere della partecipazione agli utili di AP 1 e più in

generale delle sue spettanze, senza tuttavia addivenire a un accordo (doc. B,

C, D, E, 3, 4 e 6).

C.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire (doc. M), con petizione 24 settembre 2014 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 postulando la loro condanna al

pagamento di complessivi fr.

489'303.30 oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2011. E meglio, dopo aver rilevato che a partire dal 2007 le parti,

per tener conto dei suoi problemi di salute, avevano modificato la ripartizione

dell’utile in un minimo del 15% per ogni socio e di avere effettivamente

ricevuto, per gli anni 2007 e 2008, una partecipazione agli utili del 16.72%,

rispettivamente del 18.30%, l’attore ha lamentato di non aver più ricevuto

alcunché per gli anni successivi se non una proposta di liquidazione da parte

degli altri due soci, che inammissibilmente e senza il suo accordo avrebbero

ipotizzato uno scioglimento societario per il 1° gennaio 2009. Lo scioglimento

sarebbe piuttosto avvenuto il 1° settembre 2010 con la costituzione della __________

A__________ SA, che ha comportato, oltre che la violazione del divieto di

concorrenza fra i soci e di altre clausole contrattuali, la sua (abusiva) estromissione

dalla società semplice. L’attore ha dunque chiesto:

-

fr. 105'070.90 quale

partecipazione agli utili societari per il biennio 2009-2010 (15% dell’utile

societario);

-

fr. 32'664.- quale saldo attivo del

suo conto privato figurante nel 2008 e poi inspiegabilmente azzerato

contabilmente nel 2009;

-

fr. 18’568.40 quale quota parte

(1/3) della sostanza fissa al 31 dicembre 2009;

-

fr. 333'000.- quale quota parte

del “Goodwill”, pari a 1/3 del fatturato annuale medio degli ultimi due

anni di esercizio.

D.

Con risposta 26 novembre 2014

i convenuti si sono opposti alla petizione postulandone l’integrale reiezione.

In sintesi, essi hanno osservato che l’attore, dopo aver lavorato ancora

saltuariamente per lo studio negli anni 2007 e 2008 e aver ricevuto una

relativa partecipazione degli utili ridotta come d’accordo fra i soci (15%), ha

cessato ogni attività ritornando definitivamente nel suo paese d’origine (__________),

disinteressandosi completamente della sorte della società semplice e dei suoi

obblighi di socio. Egli avrebbe pertanto rescisso anticipatamente il rapporto

societario (sicché non subirebbe alcun pregiudizio dall’attività della __________

A__________ SA) come pure perso i suoi diritti agli utili per gli anni 2009 e

2010, al patrimonio della società e alla sua quota di sostanza fissa e di Goodwill

(peraltro ingiustificata, non avendo egli minimamente contribuito a creare il

valore della società). In ogni caso, come già avvenuto per la riduzione della

sua partecipazione agli utili, l’imprevedibile evolversi delle circostanze

(malattia e partenza per l’estero) imporrebbe di modificare anche le restanti

clausole contrattuali (lacunose al riguardo), in applicazione della clausula

rebus sic stantibus. Infine, il presunto credito di fr. 32'664.- non

sarebbe mai esistito, in quanto mero frutto di un’operazione contabile.

E.

Con replica 16 gennaio 2015 e

duplica 18 febbraio 2015 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie

antitetiche posizioni, contestando quelle avverse. Inoltre, con scritto 16

gennaio 2019, i convenuti hanno messo in discussione la capacità processuale

dell’attore.

F.

Dopo esperimento

dell’istruttoria, con istanza 3 luglio 2020 l’attore ha aumentato la propria

pretesa a fr. 506'954.70 oltre interessi, ovvero fr. 86'810.28 quale

partecipazione agli utili societari per il biennio 2009-2010, fr. 32'664.-

quale saldo attivo dell’utile 2008 figurante sul suo conto privato, fr.

18'568.40 quale quota parte della sostanza fissa al 31 dicembre 2009 e

fr. 368'912.05 quale quota parte del Goodwill. Le parti hanno in seguito

prodotto i rispettivi allegati conclusivi scritti.

G.

Con decisione 30 luglio 2021

il Pretore ha accolto parzialmente la petizione limitatamente a fr. 47'951.60 oltre interessi al 5% dal 26

settembre 2011 (dispositivo n. 1), ponendo

la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 10'500.-, a carico

dell’attore per 9/10 e dei convenuti per 1/10, condannando il primo a versare

ai secondi fr. 11'000.- a titolo di ripetibili parziali (dispositivo n. 2). In

sintesi, il Pretore ha riconosciuto all’attore fr. 15'286.90 quale quota parte

di 1/3 della liquidità, dei mobili e delle infrastrutture societarie e fr.

32'664.70 quale saldo del suo conto privato, respingendo per contro le sue

pretese a titolo di partecipazione agli utili 2009-2010 e Goodwill.

H.

Con appello 6 settembre 2021

l’attore si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso

di accogliere integralmente la petizione, porre le spese processuali a carico

della controparte e attribuirgli fr. 12'220.- di ripetibili, con protesta di

spese e ripetibili di seconda sede.

I.

Con risposta 27 ottobre 2021 i

convenuti si sono opposti al gravame, postulando di dichiararlo irricevibile per

carente motivazione o quantomeno di respingerlo nel merito (pure con protesta

di spese e ripetibili di secondo grado), e hanno sollevato appello incidentale,

chiedendo la modifica della decisione pretorile limitatamente al dispositivo n.

2 nel senso di aumentare le ripetibili in loro favore a fr. 22'500.-.

J.

Con risposta all’appello

incidentale e replica spontanea 16 dicembre 2021 l’appellante principale si è

opposto al gravame della controparte, giudicandolo inammissibile e infondato,

ribadendo la propria posizione.

K.

Con scritto 21 dicembre 2021,

l’avv. PA 2, patrocinatore degli appellati, ha prodotto una procura aggiornata

per la vertenza qui in discussione.

L.

Ciascuna parte si è poi

riconfermata nelle proprie tesi con la duplica spontanea 4 gennaio 2022 (gli

appellanti incidentali) e la triplica spontanea 21 gennaio 2022 (l’appellante

principale).

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata.

2.

I termini di impugnazione e

risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nella risposta all’appello il

resistente può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 CPC).

Nel caso concreto l’appello 6 settembre 2021 contro la

decisione 30 luglio 2021 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie),

così come sono tempestivi la risposta e appello incidentale 27 ottobre 2021, la

risposta all’appello incidentale e replica spontanea 16 dicembre 2021, la

duplica spontanea 4 gennaio 2022 e la triplica spontanea 21 gennaio 2022. L’argomentazione

esposta dagli appellati con la loro duplica spontanea, secondo cui la replica

spontanea della controparte dovrebbe essere dichiarata inammissibile poiché non

prodotta entro il termine di 10 giorni, non può essere seguita. Come già da

essi osservato, il termine per presentare la risposta all’appello incidentale

era di 30 giorni. Per quanto riguarda invece la replica spontanea

contestualmente prodotta, il

Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il summenzionato termine di

10.

giorni ha per scopo d'indicare alla parte fino a quando, per rispettare

l'incondizionato diritto di replica sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e

6.

CEDU, il tribunale è disposto ad attendere prima di trattare il ricorso,

ritenuto che la sua mancata osservanza non ha però per conseguenza l'esclusione

dall'incartamento di atti giunti dopo tale termine ma prima dell'emanazione

della decisione (STF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1; IICCA del 28

febbraio 2019, inc. 12.2017.105, consid. 2). Ne consegue che la replica

spontanea dell’appellante principale, presentata contestualmente alla sua

risposta all’appello incidentale, è ammissibile.

3.

L'art. 110 CPC prevede che la

decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto

mediante reclamo, ciò che esclude la possibilità di presentare un appello

avverso il solo dispositivo sulle spese giudiziarie. Nondimeno, il legislatore

ha espressamente previsto che l’appello incidentale non è limitato all’oggetto

dell’appello ed è ammissibile anche per la sola questione delle spese

(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] in: FF 2006,

p. 6745).

4.

Prima di affrontare le varie

argomentazioni delle parti, occorre inoltre chinarsi sulla capacità di

postulazione dell’avv. PA 2, avendo l’appellante principale messo in

discussione la sua facoltà di rappresentanza e la presenza di una valida

procura.

4.1

La

capacità di postulazione è un aspetto della capacità processuale, comprende la

legittimazione alla rappresentanza contrattuale, ed è presupposto processuale

(art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC). Ogni parte con capacità processuale può

farsi rappresentare nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC). In tal caso, il

rappresentante deve legittimarsi mediante procura (art. 68 cpv. 3 CPC), che non

è tuttavia presupposto processuale ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC.

La mancanza della procura è considerata carenza

formale, che può essere sanata non solo entro un termine fissato a tal fine dal

giudice (art. 132 cpv. 1 prima frase CPC), bensì anche mediante ratifica a

posteriori degli atti già intrapresi, ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 CO. La possibilità di sanatoria dell'art. 132 CPC è

tuttavia esclusa nel caso in cui al rappresentante faccia difetto il potere di

rappresentanza, e sia lui che la parte rappresentata ne siano consapevoli, o

quando la parte introduca consapevolmente un atto giudiziario viziato da

carenze formali al fine di ottenere di fatto una proroga (STF 5D_142/2017 del 24

aprile 2018 consid. 3.1 e riferimenti ivi citati; IICCA del 20 novembre 2018,

inc. 12.2016.212, consid. 4).

4.2

Nel

caso concreto, l’avv. PA 2 ha inizialmente prodotto in questa sede una procura inattuale

in quanto datata 14 novembre 2011, allorché egli era attivo presso un diverso

studio legale (doc. A annesso all’appello incidentale). Successivamente, con

scritto 21 dicembre 2021 ha prodotto delle procure aggiornate riferite al nuovo

studio legale e sottoscritte dai mandanti il 20 dicembre 2021. La sua capacità

di postulazione è dunque acclarata.

Sull’appello

principale

5.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una

propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e

circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle

medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3 e 4A_61/2016 del 10

maggio 2016 consid. 4). Come rettamente sottolineano gli appellati, gli

allegati spontanei di seconda sede non possono essere utilizzati per formulare

o completare censure che avrebbero dovuto essere contenute già con l’impugnativa

(DTF 142 III 413 consid. 2.2.4).

6.

Con la decisione impugnata il

Pretore, dopo aver rigettato l’eccezione di incapacità processuale dell’attore

e data per assodata l’esistenza di una società semplice ex art. 530 seg. CO

(pur potendo rientrare in considerazione l’esistenza di una società in nome

collettivo), ha esaminato se e quando è avvenuto lo scioglimento della medesima

e quali pretese di liquidazione poteva vantare l’attore. Dopo aver accertato

che l’idea alla base del progetto era che tutti e tre i soci avrebbero

continuativamente operato nella nascente struttura fornendo le loro prestazioni

fisioterapiche e dividendosi poi perdite e ricavi in parti uguali, nonché elencato

le cause di scioglimento di cui all’art. 545 CO, il Pretore ha osservato che

nessuno dei soci ha mai disdetto il contratto societario. Piuttosto l’attore,

dopo aver svolto negli anni 2006-2008 solamente una sporadica attività per la

società, è stato poi costretto da motivi di salute ad interromperla del tutto a

partire dal 1° gennaio 2009 e ha abbandonato definitivamente la Svizzera, per

cui ogni suo apporto all’impresa comune, senza alcuna sua colpa, è diventato

impossibile (art. 119 CO), e la società semplice è proseguita con i due soci

rimanenti, per poi essere definitivamente chiusa al 31 dicembre 2010 (doc. 10 e

18). Ciò non comporta tuttavia la decadenza dei suoi diritti di socio.

Piuttosto, l’uscita di un socio è retta per analogia dall’art. 580 CO, che

regola la sua liquidazione, privilegiando eventuali pattuizioni fra i soci,

nella fattispecie presenti all’art. 8 della convenzione doc. A. Pur rilevando che

l’attore non si è confrontato con il contenuto di tale clausola

(accontentandosi piuttosto di far valere alcune posizioni e trascurando del

tutto gli elementi che il contratto societario impone di considerare) e che

pertanto le sue allegazioni sono insufficienti in quanto non permettono di

accertare se una liquidazione sia dovuta o meno e a quanto dovrebbe ammontare,

il primo giudice ha ritenuto iniquo privarlo delle sue spettanze, procedendo

comunque a un relativo esame. Ne ha derivato che l’attore non ha alcuna pretesa

di partecipazione all’utile per il biennio 2009-2010, non avendo in quel

periodo più prestato alcuna attività, ritenuto che ciò non è conforme allo

spirito della società semplice (che non è una società di capitale), allo scopo

del contratto e all’uso nel settore (teste R__________, fisioterapista). Il

giudice di prime cure ha nel seguito osservato che la partecipazione al Goodwill

(ovvero quei valori patrimoniali che non possono essere iscritti a bilancio,

quali una redditività sopra alla media, delle aspettative per il futuro, la

rete di clienti, il know-how, la reputazione dell’azienda, la qualità

dei dipendenti e del management e un’organizzazione efficiente) è

regolata all’art. 8 del contratto sociale. Interpretando detta clausola (art.

18.

CO) il Pretore ne ha concluso che essa mira a garantire una protezione per

il socio attivo che, con il suo apporto e il suo lavoro, ha contribuito a far

nascere e crescere la società e che esce di scena, poco importa per quale

ragione (disdetta, fallimento, morte o, come nel caso concreto, sopraggiunto

impedimento a seguito di grave malattia), lasciando ai soci rimasti il frutto

dei suoi sforzi. Ciò non è però il caso nella fattispecie ove l’attore, all’infuori

del capitale iniziale e di sporadiche collaborazioni (puntualmente remunerate),

è sempre stato un socio passivo poiché non ha mai effettivamente lavorato

presso il centro A__________, essendo piuttosto attivo al 100% presso la

fisioterapia P__________. Egli non ha quindi in alcun modo contribuito a creare

qualsivoglia valore di avviamento per la società semplice, cosa peraltro mai

nemmeno chiaramente pretesa. Oltretutto un calcolo del Goodwill sulla

sola base del fatturato neppure sarebbe adeguato, poiché tale dato dà

un’indicazione del tutto fuorviante rispetto all’effettiva situazione della

società. La richiesta dell’attore è dunque ingiustificata e finanche abusiva.

Per contro, il Pretore ha riconosciuto all’attore un indennizzo di fr.

15'286.90 pari a 1/3 del valore della sostanza sociale, quantificabile in

fr. 45'860.71, ovvero fr. 12'437.62 di liquidità e fr. 33'423.09 di sostanza

fissa (fr. 28'289.- per macchinari, fr. 1'915.50 per materiale e attrezzi e fr.

25'500.65 per mobilio, da cui dedurre il 40% a titolo di ammortamento), come da

bilancio prodotto quale doc. rich. I. Infine, il primo giudice ha altresì

accolto la pretesa di fr. 32'664.70 pari al saldo di chiusura del suo conto

privato, pacificamente mai versatogli né corrispostogli in altro modo e

annullato contabilmente dai soci convenuti con un’operazione che non trova

alcuna condivisibile giustificazione sulla base degli atti.

7.

Con l’impugnativa,

l’appellante non contesta la carente allegazione rimproveratagli dal Pretore,

la qualifica dello studio di fisioterapia A__________ quale società semplice,

né che egli era al riguardo qualificabile quale socio passivo vista la sua

occupazione al 100% presso la fisioterapia P__________. Parimenti, non contesta

che a seguito della sua malattia, a partire dall’autunno 2006 la sua attività

lavorativa si è drasticamente ridotta per poi cessare a fine 2008,

contestualmente alla sua partenza definitiva per i __________. L’appellante

censura piuttosto l’importo riconosciutogli quale quota parte della sostanza

societaria e la reiezione delle sue pretese a titolo di partecipazione agli

utili 2009-2010 e al Goodwill.

8.

L’appellante ribadisce

innanzitutto di essere stato abusivamente estromesso dalla società nel 2010,

allorché gli altri due soci hanno costituito la __________ A__________ SA. Sul

tema dell’uscita e dell’estromissione di un socio dalla società semplice, come

pure sullo scioglimento societario, si può osservare quanto segue.

8.1

I

motivi di scioglimento della società semplice sono elencati all’art. 545 cpv. 1

CO. Rientrano ad esempio in considerazione l’impossibilità di conseguire lo

scopo societario (cifra 1), la morte di un socio (cifra 2), il consenso unanime

dei soci (cifra 4) o la disdetta da parte di un socio se così previsto nel

contratto di società oppure se la società è stata conchiusa per un tempo

indeterminato o per la vita di un socio (cifra 6). La società semplice può

anche essere sciolta per motivi gravi (art. 545 cpv. 2 CO). Diversamente da

quanto previsto per la società in nome collettivo (v. art. 576 e 580 CO) la

legge non prevede, nell’ambito della società semplice, l’uscita o

l’estromissione di un socio dalla società. L’estromissione, in assenza di una

relativa base contrattuale, non è ammissibile, nemmeno per motivi gravi (DTF 94

II 119, p. 220). L’uscita di un socio comporta di principio lo scioglimento

della società semplice, a meno che una regolamentazione fra i soci preveda il

contrario, ovvero che la società possa essere nondimeno continuata con i soci

rimanenti (DTF 116 II 49 consid. 4b;

Staehelin in: Basler Kommentar, OR

II, 5a ed., n. 5 seg. ad art. 545/546). Come il contratto sociale, anche la dichiarazione di

uscita di un socio e un accordo sulla prosecuzione della società non sono

soggetti a un obbligo di forma, e possono essere espressi anche per atti

concludenti. L’uscita di un socio comporta, in caso di continuazione

societaria, una modifica della comunione, nel senso che i suoi diritti vengono

attribuiti ai soci rimanenti, senza che ci sia bisogno di particolari atti di

trasmissione o esigenze formali (DTF 116 II 49 consid. 4b e 75 I 273, p. 275; Staehelin, op. cit., n. 7 seg. ad art.

545/546). Al socio uscente spetta tuttavia una liquidazione, da calcolarsi in

applicazione analoga dell’art. 580 CO, secondo cui la somma dovuta al socio

uscente è determinata mediante convenzione, oppure, in caso di regolamentazione

mancante o lacunosa e mancato accordo dalle parti, è fissata dal giudice

tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento

dell’uscita e della colpa che il socio uscente può aver commesso (STF

4A_31/2009 del 30 novembre 2009 consid. 5.1.1; IICCA del 15 febbraio 1999, inc. 12.1998.196, consid. 7.2).

8.2

Nel

caso concreto, l’appellante non contesta le riflessioni pretorili relative

all’impossibilità di fornire il suo apporto, alla sua uscita dalla società e al

realizzarsi dei presupposti per l’applicazione dell’art. 580 CO (ritenuto che

la convenzione sociale, come sopra descritto al consid. A, prevedeva la

continuazione della società, con conseguente regolamentazione delle conseguenze,

cfr. doc. A, art. 7 e 8). Egli piuttosto ripropone acriticamente la sua tesi

secondo cui sarebbero stati gli altri due soci a estrometterlo (nel 2010)

mediante svuotamento della società semplice e costituzione di una nuova

società, violando in tal modo svariate clausole del contratto sociale

(segnatamente gli art. 5, 7 e 10, che prevedevano decisioni unanimi, la durata della società sino ad almeno il 31 dicembre 2014

e il divieto di concorrenza), ciò che il Pretore nella sua decisione avrebbe

omesso di trascurare. Difettando di un confronto con il giudizio di primo grado

e non spiegando in che modo dovrebbe influenzarlo (se non con riferimento al Goodwill,

che verrà trattato nel proseguo della presente decisione), la censura è pertanto

carente nella motivazione e irricevibile. Le riflessioni contenute nella

replica spontanea, secondo cui l’appellante non avrebbe mai manifestato di

voler dare le dimissioni o di aver perso l’animus societatis, sono tardive

in quanto non possono sanare le carenze dell’appello e parimenti non assurgono

a sufficiente motivazione. In particolare l’appellante non spiega perché,

malgrado l’inabilità lavorativa totale e la sua partenza definitiva per

l’estero, egli possa aver mantenuto il suo ruolo di socio.

9.

L’appellante ritiene che il

Pretore abbia determinato in maniera errata la quota a lui spettante della

sostanza societaria. Non gli contesta alcunché in relazione al valore della

liquidità e della sostanza fissa e all’applicazione di un tasso di ammortamento

del 40%, bensì gli rimprovera di aver dimenticato di conteggiare anche l’attivo

esposto a bilancio alla voce “cauzioni” per

fr. 10'000.-. Il valore complessivo della sostanza ammonterebbe pertanto a fr. 55'860.71

(fr. 33'423.09 + fr. 10'000.- +

fr. 12'437.62), e la sua quota a fr. 18'620.25, da ridurre a

fr. 18'568.40 quale somma da lui concretamente postulata.

Ora, la

sua quota andrebbe calcolata sulla base di quanto previsto all’art. 8 della

convenzione sociale, sennonché l’appellante non ha esposto (né in prima sede,

né in questa) sufficienti considerazioni al riguardo. Comunque sia, detta somma

non può essergli attribuita, poiché in prima sede egli non l’ha mai rivendicata.

E meglio, nella petizione (p. 7) ha preteso unicamente 1/3 della sostanza

fissa, ovvero 1/3 dei fr. 55'705.15 indicati nel bilancio al 31 dicembre 2009

già in suo possesso per mobilio, macchinari, materiale e attrezzi. In assenza

di elementi di segno contrario e per la corrispondenza delle cifre, si presume

si tratti del bilancio prodotto in edizione quale doc. rich. I, ove l’importo

di fr. 10'000.- era già contenuto. Ad ogni modo, neppure dopo l’esperimento

dell’istruttoria e la produzione del suddetto documento l’attore ha adeguato la

propria pretesa, limitandosi a riconfermare quanto già postulato con la

petizione. La sua richiesta è pertanto tardiva e inammissibile (art. 317 CPC).

10.

Sul tema della partecipazione

agli utili, l’appellante rileva che l’attività dei singoli soci e i ricavi da

loro generati non avevano alcuna influenza sulla determinazione dell’utile

societario da spartire; esso dipendeva unicamente da quello generato dai

dipendenti (previa deduzione di tutti i costi operativi e societari), mentre

ciascun socio tratteneva per sé i ricavi derivanti dalle proprie sedute, fino a

un limite di 1800 sedute annue (cfr. doc. A, art. 3 cpv. 2 e art. 4 cpv. 2; doc. C e D). Tale metodo di calcolo è peraltro stato applicato nei

suoi confronti (anche se con una percentuale ridotta del 16.72% nel

2007.

e del 18.30% nel 2008) anche per il biennio 2007-2008, ovvero quando aveva

già dovuto ridurre in maniera importante le proprie prestazioni e il suo

apporto alla società e assumere pertanto un ruolo d’imprenditorie piuttosto che

di fisioterapista. Di qui la richiesta di una partecipazione anche per il

biennio 2009-2010, con una percentuale ancora inferiore pari al 15% degli utili.

Così

argomentando, l’appellante ripropone una propria versione dei fatti omettendo di

confrontarsi con la decisione impugnata, ove il primo giudice ha stabilito che a

partire dal 2009 (per la sua inabilità al lavoro e la partenza definitiva per

l’estero) qualsiasi suo apporto e la sua partecipazione alla società semplice

sono divenuti impossibili, e con i principi che reggono l’uscita di un socio. Egli

nemmeno censura sufficientemente l’assunto pretorile secondo cui lo scopo della

società e delle relative pattuizioni era che tutti i soci operassero

all’interno della nascente struttura per poi dividere in parti uguali spese e

profitti, che un semplice ruolo passivo non può giustificare una partecipazione

agli utili e che la pretesa da lui avanzata non è conforme a questo scopo e

alla natura della società semplice, e il relativo rinvio del Pretore al teste R__________

__________. L’ulteriore argomentazione, contenuta solo nella replica spontanea

e dunque tardiva, secondo cui nel contratto non vi è alcuna norma che imponesse

ai soci un numero minimo di ore da svolgere quali fisioterapisti, non può

bastare a soddisfare l’onere di motivazione al riguardo. Peraltro, ciò cozza

con il fatto che egli, dal momento del declino della sua capacità lavorativa,

si è visto ridurre la sua percentuale di partecipazione agli utili e che

indipendentemente se svolgesse o meno attività da fisioterapista per lo studio,

era comunque tenuto a partecipare alla sua gestione e al lavoro amministrativo;

in caso contrario, il controvalore delle ore non svolte avrebbe dovuto essere

dedotto dalle sue spettanze (v. doc. A, art. 2-4 e sopra, consid. A). Relative

valutazioni sono del tutto assenti nei suoi allegati di causa, per cui un

calcolo si rivela impossibile. Comunque sia, tenuto conto che l’appellante non

pretende di avere svolto qualsivoglia attività a partire dall’anno 2009, né

evidenzia elementi che possano anche solo lasciar presumere un suo

coinvolgimento, rispettivamente la volontà di rimanere coinvolto nella gestione

societaria, la decisione di primo grado resiste alla critica.

11.

Quanto al Goodwill,

l’appellante ritiene che il giudice di prima sede abbia erroneamente sottovalutato

il suo contributo all’avviamento della società semplice, ritenuto che egli vi

ha apportato, congiuntamente ad AO 2, un’esperienza ultraventennale frutto

della sua attività in vari studi del Luganese (cfr. teste M__________), la

decisione strategica di inserire la fisioterapia all’interno di una struttura

multidisciplinare in modo da offrire un ampio ventaglio di cure riabilitative

(ciò che ha condotto alla loro collaborazione con il centro P__________ W__________

__________ e in seguito anche con il centro A__________), un contratto di

locazione di lunga durata e il finanziamento necessario all’acquisto delle

attrezzature (cfr. teste A__________ P__________). A dire dell’appellante, sono

stati loro due ad apportare al terzo socio AO 1 (inizialmente attivo in qualità

di dipendente, cfr. doc. A) il rispettivo know-how, la loro nomea, la

clientela nonché il frutto delle loro decisioni e strategie aziendali e

operative e la possibilità di ottenere delle azioni della società proprietaria

dell’intero centro, ovvero la A__________ SA. Ciò indipendentemente dal fatto

che l’appellante abbia svolto il 50% o il 100% della sua attività presso la

fisioterapia P__________, peraltro di comune accordo con gli altri soci. In

altre parole, il Pretore avrebbe attribuito eccessivo peso alla sua attività di

fisioterapista, omettendo di considerare quella di imprenditore. Sarebbe questo

suo ruolo ad aver giustificato l’inserimento nel contratto della clausola

relativa al Goodwill e la pretesa azionata in causa. Detta clausola e il

relativo metodo di calcolo sulla base del fatturato sono inoltre il frutto di

una scelta dei soci e permetterebbero di rispecchiare la situazione della

società, dal momento che la stessa ha un’alta redditività dei dipendenti (del

55-56% rispetto al loro costo) e bassi costi operativi (13% dei ricavi lordi).

Inoltre, il metodo di pagamento previsto (50% dell’importo dopo un anno

dall’uscita del socio, il restante 50% dopo due anni) garantisce che

l’indennità possa essere finanziata dagli utili generati dai dipendenti senza

intaccare i ricavi personali dei soci o i loro utili societari. Si tratterebbe

pertanto di un metodo di calcolo perfettamente comprensibile per tutti i soci secondo

un’interpretazione oggettiva della clausola in applicazione dei principi

dell’affidamento e della buona fede. La postulata indennità sarebbe a maggior

ragione dovuta se si considera che i rimanenti due soci hanno poi sfruttato la

società semplice per aprire una loro società anonima che le ha sottratto tutte

le risorse (contratto di locazione, attrezzatura, dipendenti, clientela). Siccome

gli appellati, con la loro risposta e appello incidentale, hanno nuovamente

richiamato la clausola rebus sic stantibus, l’appellante contesta nella

sua replica spontanea che vi sia stato un inatteso mutamento delle circostanze,

giacché la convenzione già prendeva in

considerazione l’uscita di un socio (ad esempio per la morte di un socio,

circostanza imprevedibile come la malattia e la conseguente inabilità

lavorativa), e invoca l’applicazione del principio pacta sunt servanda.

Da una parte,

la clausola n. 8 della convenzione è il frutto della libertà contrattuale delle

parti, che autonomamente hanno fissato le modalità di calcolo e corresponsione

dell’indennità per Goodwill in caso di uscita di un socio. D’altra parte,

il fatto che le parti avessero sin dall’inizio ipotizzato un simile scenario

non è risolutorio ai fini della presente decisione, poiché la pretesa non è

stata respinta dal primo giudice per il sopraggiungere dell’inabilità

lavorativa, ma piuttosto per l’assenza di precedenti contributi dell’attore allo

sviluppo societario. Nemmeno può essere da solo determinante il consenso degli

altri due soci alla sua attività al 100% presso la fisioterapia P__________. Occorre

piuttosto valutare se gli apporti del socio uscente gli conferiscono il diritto

a ottenere la postulata indennità. L’appellante, come già detto, non contesta

debitamente che la società semplice si basava sull’idea di un coinvolgimento

attivo dei soci, né che la clausola n. 8 mira a proteggere un socio attivo che

ha contribuito a far crescere la società. Egli neppure contesta di non essere

stato concretamente attivo presso la medesima o evidenzia se e in quale modo

fosse rimasto coinvolto nella sua gestione. Si concentra piuttosto sul ruolo da

lui avuto nella sua creazione, ma trascurando il rimprovero pretorile di non

aver mai chiaramente preteso di aver contribuito a creare un valore di

avviamento e omettendo pertanto di indicare se e dove egli avesse esposto

pertinenti considerazioni. La sua censura è pertanto finanche irricevibile per

carenza di motivazione (art. 311 CPC). Aggiungasi che le sue argomentazioni sul

suo ruolo imprenditoriale e le sue scelte strategiche, sulla sua esperienza,

sulla sua nomea e sulla sua clientela (aspetti peraltro condivisi con AO 2)

risultano inammissibili ex art. 317 CPC in quanto assenti nei suoi allegati introduttivi

di prima sede; nei medesimi, egli si è limitato a rivendicare il Goodwill

sulla base dell’art. 8 e a spiegare che il suo apporto era costituito dalla

messa a disposizione del contratto di locazione, dai suoi finanziamenti e dalla

possibilità per AO 1 di acquistare alcune azioni della A__________ SA (cfr.

petizione, p. 3 e 8 e duplica, p. 14-15). Peraltro, il finanziamento è stato

versato in maniera paritaria da tutti i soci, né vi sono elementi per ammettere

che l’appellante abbia apportato alla neonata società semplice dei suoi clienti

o abbia contribuito alla sua crescita, dal momento che la sua attività è

rimasta concentrata pressoché esclusivamente presso la fisioterapia P__________.

Alla luce di siffatte circostanze, non è possibile accertare che il versamento

di un’indennità corrisponda al senso e allo scopo della pattuizione

contrattuale, per cui le censure contenute nel gravame non consentono una

modifica della decisione di primo grado.

Sull’appello incidentale

12.

Gli appellanti incidentali

contestano la quantificazione delle ripetibili operata dal primo giudice (fr.

11'000.-), poiché inferiore al minimo tariffale previsto dall’art. 11 RTar per

una controversia dal valore di fr.

506'954.70 (corrispondente al 4% del valore litigioso) e non consona alla

complessità della fattispecie. Chiedono pertanto l’attribuzione di ripetibili

calcolate secondo aliquote medie, pari a fr. 22'500.-.

12.1

Per

giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese

ripetibili, il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile

solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli

importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe

applicabili. Se egli non si attiene ai limiti delle tariffe applicabili, è

tenuto a motivare il suo giudizio (DTF 139 V 496 consid. 5.1; IICCA del 13

maggio 2020, inc. 12.2019.197).

12.2

Nel

caso concreto, il primo giudice ha attribuito ai convenuti un importo a titolo

di ripetibili parziali manifestamente inferiore al minimo tariffale, senza

indicare alcuna giustificazione. Per motivi di economia procedurale, una nuova

valutazione viene effettuata in questa sede. E meglio, tenuto conto della

rispettiva quota di soccombenza ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 CPC (1/10 i

convenuti, 9/10 l’attore), che la causa ha avuto una complessità media e

un’istruttoria non particolarmente dispendiosa, come pure che l’attore aveva

almeno in parte dei buoni motivi per agire in giudizio (v. anche art. 107 cpv.

1.

lett. b CPC), le ripetibili di prima sede vengono quantificate in fr. 16'500.-,

ovvero al limite inferiore della tariffa applicabile secondo l’art. 11 RTar.

Conclusioni e spese giudiziarie

13.

Visto quanto sopra, l’appello principale

deve essere respinto. Il relativo valore litigioso (determinante anche per un

eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 459'003.10

(fr. 506'954.70 - fr. 47'951.60). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base

agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 10’500.-. Le ripetibili, calcolate

sulla base dell’art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 RTar, sono quantificate in fr.

8'500.-.

14.

L’appello incidentale deve

invece essere parzialmente accolto. Considerato che gli appellanti incidentali

chiedevano un aumento delle ripetibili pari a fr. 11'500.- (fr. 22'500.- - fr.

11'000.-), corrispondente al valore litigioso della loro impugnativa, e che hanno

ottenuto all’incirca la metà di quanto postulato, la soccombenza si attesta al

50% per ciascuna parte. Le spese processuali, pari a fr. 500.- (art. 2, 7 e 13

LTG) vengono pertanto poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

Le ripetibili sono vicendevolmente compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

principale 6 settembre 2021 di AP 1 è respinto.

II. Le spese processuali della procedura d’appello,

pari a

fr. 10’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte complessivi

fr. 8’500.- per ripetibili di seconda sede.

III. L’appello

incidentale 27 ottobre 2021 di AO 1 e AO 2 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza,

la decisione 30 luglio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2

(inc. OR.2014.185) è così riformata:

1.

Invariato.

2.

Le spese, di complessivi

CHF 10'500.- già anticipati dall’attore, rimangono a suo carico per 9/10 e sono

posti per 1/10 a carico dei convenuti in solido. L’attore rifonderà ai

convenuti CHF 16'500.- a titolo di ripetibili parziali.

3.

Invariato.

IV. Le spese processuali

della procedura d’appello incidentale, pari a fr. 500.-, sono a carico di AP 1

per il 50%, e per il restante 50% sono a carico di AO 1 e AO 2, con vincolo di

solidarietà. Le ripetibili sono compensate.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).