12.2021.125
Trasporto internazionale di merci, pagamento del prezzo e responsabilità per il danneggiamento della merce
15 marzo 2022Italiano18 min
merci che U__________ avrebbe dovuto effettuare sulla base dei successivi puntuali
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.125
Lugano
15 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.103 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 21 maggio 2014 da
AO
1 (Lituania)
subentrata
alla U (Lituania)
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di complessivi
€ 95'300.- oltre accessori (da cui dedurre fr.
3'000.- oltre accessori) e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al
PE n. __________33 dell’UE di Lugano;
pretese avversate dalla convenuta, che
con risposta 9 luglio 2014 ha opposto in
compensazione un proprio credito di €
113'987.95, dei quali € 21'167.95 oggetto di una
domanda riconvenzionale;
vista la decisione 30 giugno 2021 con
cui il Pretore ha accolto la domanda principale,
respingendo per contro quella
riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di appello 6 settembre 2021, con cui ha
postulato la
riforma del querelato giudizio nel senso
di accogliere solo parzialmente la petizione per
complessivi € 54'498.- oltre
accessori (da cui dedurre fr. 3'000.- oltre accessori), con
rigetto definitivo dell’opposizione
limitatamente a tale importo, ripartizione a metà delle
spese processuali di prima sede
(compensate le ripetibili) e protesta di spese e ripetibili
di secondo grado;
mentre l’attrice con risposta 12 ottobre
2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure
con protesta di tasse, spese e
ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Il 16
settembre 2011 la AP 1, società svizzera con sede a __________ (agendo in
qualità di mittente) e la
U__________, società
lituana con sede a __________ (agendo in qualità di vettore), hanno
sottoscritto un contratto quadro di trasporto (“Contract on Freight
Forwarding”) regolante le condizioni per il trasporto internazionale di
merci che U__________ avrebbe dovuto effettuare sulla base dei successivi puntuali
incarichi affidati da AP 1 (doc. C1). Il contratto in particolare regolava
diritti e doveri delle parti quanto a modalità di conferimento degli ordini,
allestimento della necessaria documentazione e imballaggio, responsabilità per
la merce trasportata e termini di consegna e pagamento, come pure rinviava, per
la risoluzione delle dispute, alla Convenzione concernente il contratto di trasporto
internazionale di merci su strada (CMR) e al diritto svizzero (art. 6.1).
B.
Sulla base di
tale accordo, nel 2012 U__________ ha effettuato su incarico di AP 1 quattro
diversi trasporti di merce da vari paesi europei aventi quale destinazione
finale la città di __________ (Kazakistan), emettendo le relative fatture (D2,
E2.1-E2.4, F3.1-F3.9, G3.1-G3.2). Essendo le medesime rimaste (parzialmente) insolute,
U__________ ha allestito il conteggio doc. H, attestante uno scoperto
complessivo di € 95'300.-, oggetto del sollecito di
cui al doc. L1.
C.
Costatato il
mancato pagamento di quanto sopra, U__________ ha fatto spiccare nei confronti
di AP 1 il PE no. __________33 dell’Ufficio Esecuzione (UE) di Lugano, datato
22 marzo 2013 e notificato il 25 marzo 2013, avverso il quale l’escussa ha
interposto opposizione (doc. M2).
D.
Previo
ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. B3), con petizione 21 maggio
2014 U__________ ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di complessivi
€ 95'300.- oltre accessori (e meglio € 17'250.- oltre interessi del 6% dal 30
aprile 2012, € 41'850.- oltre interessi del 6% dal 2 maggio 2012 ed € 36'200.-
oltre interessi del 6% dall’11 maggio 2012), da cui dedurre fr. 3'000.- oltre
interessi del 5% dal 5 settembre 2013 per ripetibili da lei dovute alla
controparte, con contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE
n. __________33.
E.
Con risposta 9
luglio 2014 AP 1 si è opposta alla petizione, opponendovi in compensazione un
suo asserito credito di maggiore importo pari a complessivi € 113'987.95 e
chiedendo, mediante azione riconvenzionale, di condannare la controparte al
pagamento del residuo pari a € 21'167.95 oltre interessi. Il credito
complessivo si compone degli importi rivendicati dalla convenuta a titolo di
risarcimento dei danni a lei cagionati in occasione di due di questi quattro
trasporti, ovvero € 40'802.99 per il danneggiamento della merce trasportata nell’ambito della
spedizione “V__________”
ed € 64'585.95 per i ritardi nella consegna della merce oggetto della
spedizione “C__________”, oltre a € 8'600.- quale penale per il ritardo. La
convenuta ha inoltre contestato che la controparte possa applicare interessi di
mora al tasso del 6%, dovendosi casomai applicare il tasso svizzero del 5%.
F.
Con replica e
risposta riconvenzionale 8 settembre 2014, duplica e replica riconvenzionale 2
ottobre 2014 e duplica riconvenzionale 3 novembre 2014 le parti hanno
ulteriormente approfondito le proprie antitetiche tesi, contestando quelle
avverse.
G.
In sintesi,
l’attrice ha contestato qualsivoglia sua inadempienza nell’ambito dei due
suddetti trasporti, evidenziando che il danneggiamento della merce avvenuto
durante il primo di essi sarebbe da ricondurre all’erroneo imballaggio
predisposto dalla controparte, e che i ritardi occorsi durante il secondo
sarebbero stati pure dovuti a una negligenza della medesima, che avrebbe omesso
di fornire le necessarie certificazioni per l’esportazione del carico,
comprendente anche merci pericolose (o “ADR”). L’attrice ha altresì osservato
che la sua richiesta di interessi moratori è fondata sul diritto materiale più
strettamente connesso alla fattispecie, ovvero quello lituano (art. 117 LDIP),
riguardando il rinvio del contratto al diritto svizzero (art. 6.1) solo la
procedura.
La convenuta per contro ha rilevato, quanto al primo
trasporto, che la merce sarebbe stata danneggiata a causa di un trasbordo non
autorizzato di merce da un camion all’altro (con conseguente responsabilità della
parte avversa). Quanto alla seconda spedizione, dopo aver rilevato che era la
controparte a dover verificare la presenza delle necessarie certificazioni, ha
osservato che la merce, perfettamente in regola, è stata spedita il 27 marzo
2012 e avrebbe dovuto arrivare a destinazione entro 15 giorni, ma ha potuto
essere consegnata solo il 24 maggio 2014 (recte: 2012, cfr. doc. 6) poiché
U__________ aveva omesso di pagare l’autista. La derivante perdita di tempo ha
determinato che in fase di trasporto è subentrata una modifica legislativa (in
vigore dal 19 aprile 2012) che imponeva ulteriore documentazione per il
passaggio della frontiera delle merci pericolose e che ha impedito al carico di
proseguire, laddove tale modifica sarebbe stata ininfluente qualora la
controparte avesse rispettato le tempistiche previste. In ogni caso, gli
interessi di mora pretesi da quest’ultima dovrebbero ammontare al massimo al 5%
secondo quanto previsto dal diritto svizzero (art. 104 CO), applicabile in
virtù del punto 6.1 del contratto quadro.
H.
Durante il corso
della procedura, la U__________ è stata dichiarata fallita. Il Pretore con
ordinanza 12 gennaio 2017 ha conseguentemente sospeso la causa, per poi
riattivarla in data 3 settembre 2019 una volta accertati il subentro di AO 1 nella
posizione attorea quale cessionaria del credito azionato e il relativo consenso
della parte convenuta (art. 83 CPC).
I.
Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, con
decisione 30 giugno 2021 il Pretore ha essenzialmente accolto l’azione
principale (dispositivo 1), condannando AP 1 a versare ad AO 1 € 17'250.- oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2012, € 41'850.- oltre interessi del 5% dal 2 maggio 2012 ed € 36'200.- oltre interessi del 5% dall’11 maggio 2012
(dispositivo 1.1), da cui dedurre fr. 3'000.- oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2013
(dispositivo 1.2), e
rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________33 dell’UE di Lugano limitatamente ai suddetti importi (dispositivo
1.3). Il tutto con seguito di spese (complessivi fr. 8'000.-) e di ripetibili
(fr. 9'000.-) a carico della convenuta (dispositivo 2). Contestualmente, il
Pretore ha respinto l’azione riconvenzionale (dispositivo 3), con relativo
aggravio delle spese processuali (fr. 1’800.-) e delle ripetibili (fr. 2’500.-)
a carico dell’attrice riconvenzionale (dispositivo 3.1). In sintesi, il giudice
ha stabilito che la responsabilità per i danni lamentati da AP 1 per i due
trasporti non poteva essere attribuita alla controparte (vettore). Da qui il
diritto di quest’ultima a ottenere il pagamento per i trasporti eseguiti e i
relativi interessi moratori, da calcolarsi in applicazione degli art. 102 seg.
CO.
J.
Con appello 6
settembre 2021 la AP 1 si è aggravata contro i dispositivi 1, 1.1, 1.3 e 2 del
giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di condannarla a versare
alla controparte unicamente € 18'298.- oltre
interessi del 5% dal 2 maggio 2012 e € 36'200.-
oltre interessi del 5% dall’11 maggio 2012 (da cui dedurre l’importo di fr.
3'000.- oltre accessori), di rigettare definitivamente l’opposizione al
summenzionato PE limitatamente a tale importo e di ripartire a metà le spese
processuali di prima sede (compensate le ripetibili), con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado.
K.
Con risposta
12 ottobre 2021 la AO 1 ha postulato l’integrale reiezione del gravame, pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 6 settembre 2021 contro la
decisione 30 giugno 2021 (notificata il 5 luglio 2021) è tempestivo (tenuto
conto delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta all’appello inoltrata il 12 ottobre 2021.
2.
L’appellante censura il
giudizio di primo grado limitatamente alle conclusioni tratte in merito alla
spedizione “V__________”, contestando che alla controparte non possano essere
addossate responsabilità e ribadendo il suo diritto a porre in compensazione la
sua pretesa di risarcimento danni pari a € 40'802.99.
Rinuncia invece a sollevare contestazioni in relazione alla spedizione “C__________”.
3.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore ha dapprima accertato la sua competenza territoriale e l’applicabilità
della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci
su strada (CMR), secondo la quale in caso di danno alla merce il vettore che
nega la sua responsabilità deve dimostrare che il danno è dovuto alla colpa
dell’avente diritto, a un ordine di questi (non dipendente da colpa del
vettore), a un vizio proprio della merce o a circostanze che il vettore non
poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare (art. 17 cpv. 2 e
18.
cpv. 1 CMR). Per quanto riguarda la spedizione “V__________”, il giudice di
prima sede ha rilevato che le parti hanno optato per un trasporto senza
trasbordo e che la merce è stata imballata e caricata sul camion in Italia dalla
ditta __________ Srl, per conto della convenuta. Durante il trasporto, e meglio
in data 5 aprile 2012 in occasione del transito a __________ e dei relativi
controlli doganali, una cassa è rovinata a terra, strappando il telone laterale
del camion. Parte della merce si è danneggiata, ritenuto che l’entità esatta
del danno non era ancora accertabile e avrebbe potuto essere esaminata solo al
momento della consegna e della conseguente rimozione degli imballaggi. L’attrice
si è dichiarata disposta a rispondere per il danno, previa valutazione delle
sue cause (doc. O4 p. 4/6).
Non potendo l’automezzo proseguire a causa dello strappo al telone, la convenuta
ha autorizzato l’attrice a operare il trasbordo della merce su un altro veicolo
(doc. O4, p. 3/6). Una volta giunta alla destinazione finale in Kazakistan, la
merce non è però stata oggetto di accertamenti in contraddittorio, né AP 1 ha
segnalato per iscritto perdite o danneggiamenti entro il termine di 7 giorni,
come previsto all’art. 30 cifra 1 CMR. Dalle verifiche peritali di cui al doc.
O3 è poi emerso che il danneggiamento è stato causato da un imballaggio non
adeguato imputabile alla stessa AP 1 quale mittente giusta l’art. 4.2 del
contratto quadro e l’art. 10 CMR. Il Pretore ha dunque escluso qualsiasi
responsabilità dell’attrice.
4.
Con l’impugnativa,
l’appellante critica il Pretore per aver rilevato la necessità di un controllo
della merce in contraddittorio o di una notifica dei danni ai sensi dell’art.
30.
cifra 1 CMR, ritenendo piuttosto tali operazioni superflue in quanto il
vettore era già a conoscenza del danneggiamento.
Ora,
considerato che al momento dei fatti (rottura di una cassa) l’ipotesi di un
danneggiamento era già concreta ma non era ancora stato possibile appurare
l’entità definitiva dei danni (v. doc. O3), ci si potrebbe chiedere se al
momento della consegna della merce si sarebbe imposta una notifica ai sensi
dell’art. 30 CMR e se, in sua mancanza, il vettore avrebbe potuto presumere
l’assenza di danni. Sennonché, la questione non appare determinante ai fini del
presente giudizio. A ragione l’appellante rileva difatti che l’art. 30 cifra 1
CMR non comporta la perenzione dei diritti del committente, bensì instaura
unicamente una presunzione confutabile di conformità della merce consegnata dal
vettore (v. anche IICCA del 9 giugno
2020, inc. 12.2019.88, consid. 10). Nel caso concreto tuttavia è innegabile che
la merce sia stata danneggiata durante il trasporto (né l’attrice l’ha mai
messo seriamente in discussione; v. anche doc. O3). Occorre piuttosto stabilire
la responsabilità per l’accaduto. Solo in caso di accertata responsabilità del
vettore si dovranno poi verificare le prove relative all’ampiezza del danno e all’ammontare
del relativo risarcimento (cfr. doc. C1, art. 3.9 e art. 23 cpv. 1-4 CMR). Per
quanto riguarda invece i doveri di verifica e notifica previsti dall’art. 4.12
del contratto quadro doc. C1 (peraltro non formulati in maniera chiara e
precisa), la decisione impugnata non contiene approfondimenti, pure assenti
nell’appello e nella risposta all’appello. Il contratto differenzia fra danni
esterni e interni, senza tuttavia fornire particolari specificazioni o indicare
le conseguenze di una mancata notifica. Ciò considerato e visto l’esito del
giudizio, non occorre attardarsi oltre sull’argomento.
5.
Con l’impugnativa,
l’appellante ribadisce che sul tema della responsabilità l’onere della prova
incombeva alla controparte (art. 17 e 18 CMR), la quale non sarebbe riuscita a
dimostrare di non avere colpe.
5.1
L’appellante
sostiene che la controparte avrebbe sin dall’inizio riconosciuto la propria
responsabilità, notificando il caso alla propria assicurazione (doc. O4, email
del 12 aprile 2012, ore 11:13) e rinunciando nel seguito a richiedere il pagamento
per il suddetto trasporto. La censura tuttavia non può sovvertire il giudizio
di prima sede, siccome si limita a esporre delle riflessioni generiche prive di
un sufficiente confronto con il giudizio pretorile. Premesso che in prima sede
l’appellante non ha mai preteso che il vettore abbia rinunciato alla sua
retribuzione (cfr. art. 317 CPC) e che essa trascura le fatture doc. G3.1 e 3.2
(che lette unitamente ai doc. G1 e G2 risultano essere riferite proprio al
trasporto in questione), la stessa neppure considera quanto già evidenziato dal
Pretore, ovvero che il contatto con l’assicurazione e il relativo comunicato a AP
1.
sono avvenuti prima di poter effettuare una perizia e valutare le cause
dell’accaduto. In effetti, U__________ ha successivamente comunicato che,
secondo le verifiche peritali eseguite, il danno non era riconducibile a lei
bensì al mittente, per un problema di imballaggio (doc. O4, e-mail 21 giugno
2012, ore 9:45). Da queste circostanze non si può dunque derivare un
riconoscimento di debito, tanto più che l’entità e il valore del danno neppure erano
stati stabiliti.
5.2
In
relazione alle dinamiche e alle cause del danneggiamento, l’appellante ritiene
in primo luogo che il Pretore non avrebbe potuto trarre le conclusioni
suesposte (v. sopra consid. 3) a causa dell’assente allegazione della controparte.
Difatti, quest’ultima si è limitata ad affermare che l’imballaggio era
inadeguato ma non ha contestato che il danno si è verificato durante un
trasbordo non autorizzato (cfr. petizione, p. 12, punto 3.3.1, iii e iv) né ha
preteso che il danno sia insorto prima del trasbordo o durante un controllo
doganale: dette circostanze di fatto non potevano pertanto essere poste a
fondamento del giudizio di primo grado.
In
secondo luogo, per l’appellante non vi è alcuna solida prova agli atti che
dimostri che il danneggiamento sia occorso per la caduta della merce durante un
controllo doganale e a causa di un imballaggio errato, circostanza piuttosto
smentita dalle risultanze agli atti. E meglio, dopo aver rilevato che la
controparte ha riconosciuto la sua responsabilità nelle e-mail di cui al doc.
O4, l’appellante rileva che in esse non vi è alcun accenno al telone strappato
o al controllo doganale. Lo stesso dicasi per la perizia di cui al doc. O3,
silente sull’argomento. Il solo riferimento istruttorio al controllo doganale
si trova nella testimonianza di A__________, del tutto inattendibile in quanto
il teste, oltre a essere dipendente di U__________, era anche il marito dell’allora
titolare della società. Secondo la logica e la normale esperienza della vita si
dovrebbe pertanto dedurre che la rottura della cassa si sia verificata durante un’operazione
di sollevamento della medesima nell’ambito di un trasbordo non autorizzato
della merce (considerato che lo stesso era vietato per contratto e necessitava un’autorizzazione
specifica, come emerge anche dall’email del 12 aprile 2012, ore 11:13, di cui
al doc. O4). L’appellante aggiunge anche che l’art. 8 cpv. 1 lett. b CMR impone
al vettore di accertare lo stato dell’imballaggio.
5.3
Effettivamente,
nei suoi allegati introduttivi di prima sede l’attrice non ha fatto menzione
del controllo doganale, osservando piuttosto che il trasporto doveva fare tappa
a __________ in previsione di un trasbordo della merce, che in realtà non era
stato concordato (cfr. testi A__________ e S__________, come pure il doc. C1,
Annex 1) e risulta essere stato autorizzato solo dopo l’avvenuto
danneggiamento, onde permettere il proseguimento del trasporto (doc. O4).
Nondimeno, essa ha sempre contestato di essere responsabile per il danneggiamento
della merce, piuttosto da imputare a un errato imballaggio. Non si può pertanto
rimproverare al Pretore di avere approfondito le relative dinamiche e cause. I
documenti agli atti (segnatamente, i doc. O3 e O4) non trattano la questione.
Della valenza delle presunte ammissioni del
vettore si è già detto sopra (consid. 5.1). La necessità di effettuare un
controllo doganale a __________ è in realtà emersa anche dalla testimonianza di
S__________ (verbale dell’11 febbraio 2015, p. 2). A__________ __________ ha
confermato la circostanza, precisando che è stato proprio tale controllo a
originare la rottura della cassa (verbale dell’8 luglio 2015, ad 6). Il suo
ruolo quale dipendente della parte attrice non può bastare per escluderne la
rilevanza probatoria, ritenuto oltretutto che il suo presunto legame con la
titolare è rimasto allo stadio di mera allegazione e che la convenuta all’udienza
di prime arringhe del 9 dicembre 2014 non si era opposta in alcun modo a tale
mezzo di prova. Comunque sia, l’istruttoria ha accertato che la causa della
rottura della cassa non è stata una sua manipolazione errata, ma un difetto
della cassa stessa, che per le sue caratteristiche e il suo assemblaggio non
era in grado di reggere il carico al suo interno (doc. O3). È tale circostanza
a valere quale conditio sine qua non per il realizzarsi del danno, e non
il semplice spostamento della merce. L’appellante non contesta debitamente queste
circostanze, né che la merce sia stata caricata sull’automezzo da una sua
ausiliaria, bensì si limita a rinviare all’art. 8 cpv. 1 lett. b CMR. Tuttavia,
premesso che sia secondo il contratto quadro (doc. C1, art. 4.2), sia secondo
la CMR (art. 10), è il mittente a dover rispondere di questo difetto, il
menzionato disposto prevede unicamente che il vettore verifichi “lo stato
apparente della merce e del suo imballaggio”; l’art. 10 CMR stabilisce che
il vettore non è responsabile dei danni causati da un imballaggio errato, a
meno che tale carenza sia evidente (“offensichtlich”). L’appellante non
approfondisce la questione, e in particolare non pretende né spiega perché la
difettosità dell’imballaggio avrebbe dovuto essere evincibile già da un
superficiale esame.
5.4
Ne
discende che le censure contenute nell’impugnativa non fanno risultare errata
la decisione di prima sede. Non è necessario pertanto esaminare le ulteriori
argomentazioni dell’appellante relative alla quantificazione del danno.
6.
In conclusione, l’appello
dev’essere respinto. Il valore litigioso
della presente controversia ammonta a € 40'802.- (€ 95'300.- -
€ 54'498.-), pari all’incirca, secondo il tasso di cambio in vigore al momento
dell’introduzione dell’appello (1 € = 1.087 CHF) a
fr. 44'352.-. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr.
4’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 2'500.- (art. 11 cpv. 1,
cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 6 settembre 2021 di AP 1 è
respinto.
2. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 2’500.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).