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Decisione

12.2021.125

Trasporto internazionale di merci, pagamento del prezzo e responsabilità per il danneggiamento della merce

15 marzo 2022Italiano18 min

merci che U__________ avrebbe dovuto effettuare sulla base dei successivi puntuali

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.125

Lugano

15 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.103 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 21 maggio 2014 da

AO

1 (Lituania)

subentrata

alla U (Lituania)

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna

della convenuta al pagamento di complessivi

€ 95'300.- oltre accessori (da cui dedurre fr.

3'000.- oltre accessori) e il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al

PE n. __________33 dell’UE di Lugano;

pretese avversate dalla convenuta, che

con risposta 9 luglio 2014 ha opposto in

compensazione un proprio credito di €

113'987.95, dei quali € 21'167.95 oggetto di una

domanda riconvenzionale;

vista la decisione 30 giugno 2021 con

cui il Pretore ha accolto la domanda principale,

respingendo per contro quella

riconvenzionale;

appellante la convenuta con atto di appello 6 settembre 2021, con cui ha

postulato la

riforma del querelato giudizio nel senso

di accogliere solo parzialmente la petizione per

complessivi € 54'498.- oltre

accessori (da cui dedurre fr. 3'000.- oltre accessori), con

rigetto definitivo dell’opposizione

limitatamente a tale importo, ripartizione a metà delle

spese processuali di prima sede

(compensate le ripetibili) e protesta di spese e ripetibili

di secondo grado;

mentre l’attrice con risposta 12 ottobre

2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure

con protesta di tasse, spese e

ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Il 16

settembre 2011 la AP 1, società svizzera con sede a __________ (agendo in

qualità di mittente) e la

U__________, società

lituana con sede a __________ (agendo in qualità di vettore), hanno

sottoscritto un contratto quadro di trasporto (“Contract on Freight

Forwarding”) regolante le condizioni per il trasporto internazionale di

merci che U__________ avrebbe dovuto effettuare sulla base dei successivi puntuali

incarichi affidati da AP 1 (doc. C1). Il contratto in particolare regolava

diritti e doveri delle parti quanto a modalità di conferimento degli ordini,

allestimento della necessaria documentazione e imballaggio, responsabilità per

la merce trasportata e termini di consegna e pagamento, come pure rinviava, per

la risoluzione delle dispute, alla Convenzione concernente il contratto di trasporto

internazionale di merci su strada (CMR) e al diritto svizzero (art. 6.1).

B.

Sulla base di

tale accordo, nel 2012 U__________ ha effettuato su incarico di AP 1 quattro

diversi trasporti di merce da vari paesi europei aventi quale destinazione

finale la città di __________ (Kazakistan), emettendo le relative fatture (D2,

E2.1-E2.4, F3.1-F3.9, G3.1-G3.2). Essendo le medesime rimaste (parzialmente) insolute,

U__________ ha allestito il conteggio doc. H, attestante uno scoperto

complessivo di € 95'300.-, oggetto del sollecito di

cui al doc. L1.

C.

Costatato il

mancato pagamento di quanto sopra, U__________ ha fatto spiccare nei confronti

di AP 1 il PE no. __________33 dell’Ufficio Esecuzione (UE) di Lugano, datato

22 marzo 2013 e notificato il 25 marzo 2013, avverso il quale l’escussa ha

interposto opposizione (doc. M2).

D.

Previo

ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. B3), con petizione 21 maggio

2014 U__________ ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di complessivi

€ 95'300.- oltre accessori (e meglio € 17'250.- oltre interessi del 6% dal 30

aprile 2012, € 41'850.- oltre interessi del 6% dal 2 maggio 2012 ed € 36'200.-

oltre interessi del 6% dall’11 maggio 2012), da cui dedurre fr. 3'000.- oltre

interessi del 5% dal 5 settembre 2013 per ripetibili da lei dovute alla

controparte, con contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE

n. __________33.

E.

Con risposta 9

luglio 2014 AP 1 si è opposta alla petizione, opponendovi in compensazione un

suo asserito credito di maggiore importo pari a complessivi € 113'987.95 e

chiedendo, mediante azione riconvenzionale, di condannare la controparte al

pagamento del residuo pari a € 21'167.95 oltre interessi. Il credito

complessivo si compone degli importi rivendicati dalla convenuta a titolo di

risarcimento dei danni a lei cagionati in occasione di due di questi quattro

trasporti, ovvero € 40'802.99 per il danneggiamento della merce trasportata nell’ambito della

spedizione “V__________”

ed € 64'585.95 per i ritardi nella consegna della merce oggetto della

spedizione “C__________”, oltre a € 8'600.- quale penale per il ritardo. La

convenuta ha inoltre contestato che la controparte possa applicare interessi di

mora al tasso del 6%, dovendosi casomai applicare il tasso svizzero del 5%.

F.

Con replica e

risposta riconvenzionale 8 settembre 2014, duplica e replica riconvenzionale 2

ottobre 2014 e duplica riconvenzionale 3 novembre 2014 le parti hanno

ulteriormente approfondito le proprie antitetiche tesi, contestando quelle

avverse.

G.

In sintesi,

l’attrice ha contestato qualsivoglia sua inadempienza nell’ambito dei due

suddetti trasporti, evidenziando che il danneggiamento della merce avvenuto

durante il primo di essi sarebbe da ricondurre all’erroneo imballaggio

predisposto dalla controparte, e che i ritardi occorsi durante il secondo

sarebbero stati pure dovuti a una negligenza della medesima, che avrebbe omesso

di fornire le necessarie certificazioni per l’esportazione del carico,

comprendente anche merci pericolose (o “ADR”). L’attrice ha altresì osservato

che la sua richiesta di interessi moratori è fondata sul diritto materiale più

strettamente connesso alla fattispecie, ovvero quello lituano (art. 117 LDIP),

riguardando il rinvio del contratto al diritto svizzero (art. 6.1) solo la

procedura.

La convenuta per contro ha rilevato, quanto al primo

trasporto, che la merce sarebbe stata danneggiata a causa di un trasbordo non

autorizzato di merce da un camion all’altro (con conseguente responsabilità della

parte avversa). Quanto alla seconda spedizione, dopo aver rilevato che era la

controparte a dover verificare la presenza delle necessarie certificazioni, ha

osservato che la merce, perfettamente in regola, è stata spedita il 27 marzo

2012 e avrebbe dovuto arrivare a destinazione entro 15 giorni, ma ha potuto

essere consegnata solo il 24 maggio 2014 (recte: 2012, cfr. doc. 6) poiché

U__________ aveva omesso di pagare l’autista. La derivante perdita di tempo ha

determinato che in fase di trasporto è subentrata una modifica legislativa (in

vigore dal 19 aprile 2012) che imponeva ulteriore documentazione per il

passaggio della frontiera delle merci pericolose e che ha impedito al carico di

proseguire, laddove tale modifica sarebbe stata ininfluente qualora la

controparte avesse rispettato le tempistiche previste. In ogni caso, gli

interessi di mora pretesi da quest’ultima dovrebbero ammontare al massimo al 5%

secondo quanto previsto dal diritto svizzero (art. 104 CO), applicabile in

virtù del punto 6.1 del contratto quadro.

H.

Durante il corso

della procedura, la U__________ è stata dichiarata fallita. Il Pretore con

ordinanza 12 gennaio 2017 ha conseguentemente sospeso la causa, per poi

riattivarla in data 3 settembre 2019 una volta accertati il subentro di AO 1 nella

posizione attorea quale cessionaria del credito azionato e il relativo consenso

della parte convenuta (art. 83 CPC).

I.

Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, con

decisione 30 giugno 2021 il Pretore ha essenzialmente accolto l’azione

principale (dispositivo 1), condannando AP 1 a versare ad AO 1 € 17'250.- oltre interessi del 5% dal 30 aprile 2012, € 41'850.- oltre interessi del 5% dal 2 maggio 2012 ed € 36'200.- oltre interessi del 5% dall’11 maggio 2012

(dispositivo 1.1), da cui dedurre fr. 3'000.- oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2013

(dispositivo 1.2), e

rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.

__________33 dell’UE di Lugano limitatamente ai suddetti importi (dispositivo

1.3). Il tutto con seguito di spese (complessivi fr. 8'000.-) e di ripetibili

(fr. 9'000.-) a carico della convenuta (dispositivo 2). Contestualmente, il

Pretore ha respinto l’azione riconvenzionale (dispositivo 3), con relativo

aggravio delle spese processuali (fr. 1’800.-) e delle ripetibili (fr. 2’500.-)

a carico dell’attrice riconvenzionale (dispositivo 3.1). In sintesi, il giudice

ha stabilito che la responsabilità per i danni lamentati da AP 1 per i due

trasporti non poteva essere attribuita alla controparte (vettore). Da qui il

diritto di quest’ultima a ottenere il pagamento per i trasporti eseguiti e i

relativi interessi moratori, da calcolarsi in applicazione degli art. 102 seg.

CO.

J.

Con appello 6

settembre 2021 la AP 1 si è aggravata contro i dispositivi 1, 1.1, 1.3 e 2 del

giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di condannarla a versare

alla controparte unicamente € 18'298.- oltre

interessi del 5% dal 2 maggio 2012 e € 36'200.-

oltre interessi del 5% dall’11 maggio 2012 (da cui dedurre l’importo di fr.

3'000.- oltre accessori), di rigettare definitivamente l’opposizione al

summenzionato PE limitatamente a tale importo e di ripartire a metà le spese

processuali di prima sede (compensate le ripetibili), con protesta di spese e

ripetibili di secondo grado.

K.

Con risposta

12 ottobre 2021 la AO 1 ha postulato l’integrale reiezione del gravame, pure

con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 6 settembre 2021 contro la

decisione 30 giugno 2021 (notificata il 5 luglio 2021) è tempestivo (tenuto

conto delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta all’appello inoltrata il 12 ottobre 2021.

2.

L’appellante censura il

giudizio di primo grado limitatamente alle conclusioni tratte in merito alla

spedizione “V__________”, contestando che alla controparte non possano essere

addossate responsabilità e ribadendo il suo diritto a porre in compensazione la

sua pretesa di risarcimento danni pari a € 40'802.99.

Rinuncia invece a sollevare contestazioni in relazione alla spedizione “C__________”.

3.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore ha dapprima accertato la sua competenza territoriale e l’applicabilità

della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci

su strada (CMR), secondo la quale in caso di danno alla merce il vettore che

nega la sua responsabilità deve dimostrare che il danno è dovuto alla colpa

dell’avente diritto, a un ordine di questi (non dipendente da colpa del

vettore), a un vizio proprio della merce o a circostanze che il vettore non

poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare (art. 17 cpv. 2 e

18.

cpv. 1 CMR). Per quanto riguarda la spedizione “V__________”, il giudice di

prima sede ha rilevato che le parti hanno optato per un trasporto senza

trasbordo e che la merce è stata imballata e caricata sul camion in Italia dalla

ditta __________ Srl, per conto della convenuta. Durante il trasporto, e meglio

in data 5 aprile 2012 in occasione del transito a __________ e dei relativi

controlli doganali, una cassa è rovinata a terra, strappando il telone laterale

del camion. Parte della merce si è danneggiata, ritenuto che l’entità esatta

del danno non era ancora accertabile e avrebbe potuto essere esaminata solo al

momento della consegna e della conseguente rimozione degli imballaggi. L’attrice

si è dichiarata disposta a rispondere per il danno, previa valutazione delle

sue cause (doc. O4 p. 4/6).

Non potendo l’automezzo proseguire a causa dello strappo al telone, la convenuta

ha autorizzato l’attrice a operare il trasbordo della merce su un altro veicolo

(doc. O4, p. 3/6). Una volta giunta alla destinazione finale in Kazakistan, la

merce non è però stata oggetto di accertamenti in contraddittorio, né AP 1 ha

segnalato per iscritto perdite o danneggiamenti entro il termine di 7 giorni,

come previsto all’art. 30 cifra 1 CMR. Dalle verifiche peritali di cui al doc.

O3 è poi emerso che il danneggiamento è stato causato da un imballaggio non

adeguato imputabile alla stessa AP 1 quale mittente giusta l’art. 4.2 del

contratto quadro e l’art. 10 CMR. Il Pretore ha dunque escluso qualsiasi

responsabilità dell’attrice.

4.

Con l’impugnativa,

l’appellante critica il Pretore per aver rilevato la necessità di un controllo

della merce in contraddittorio o di una notifica dei danni ai sensi dell’art.

30.

cifra 1 CMR, ritenendo piuttosto tali operazioni superflue in quanto il

vettore era già a conoscenza del danneggiamento.

Ora,

considerato che al momento dei fatti (rottura di una cassa) l’ipotesi di un

danneggiamento era già concreta ma non era ancora stato possibile appurare

l’entità definitiva dei danni (v. doc. O3), ci si potrebbe chiedere se al

momento della consegna della merce si sarebbe imposta una notifica ai sensi

dell’art. 30 CMR e se, in sua mancanza, il vettore avrebbe potuto presumere

l’assenza di danni. Sennonché, la questione non appare determinante ai fini del

presente giudizio. A ragione l’appellante rileva difatti che l’art. 30 cifra 1

CMR non comporta la perenzione dei diritti del committente, bensì instaura

unicamente una presunzione confutabile di conformità della merce consegnata dal

vettore (v. anche IICCA del 9 giugno

2020, inc. 12.2019.88, consid. 10). Nel caso concreto tuttavia è innegabile che

la merce sia stata danneggiata durante il trasporto (né l’attrice l’ha mai

messo seriamente in discussione; v. anche doc. O3). Occorre piuttosto stabilire

la responsabilità per l’accaduto. Solo in caso di accertata responsabilità del

vettore si dovranno poi verificare le prove relative all’ampiezza del danno e all’ammontare

del relativo risarcimento (cfr. doc. C1, art. 3.9 e art. 23 cpv. 1-4 CMR). Per

quanto riguarda invece i doveri di verifica e notifica previsti dall’art. 4.12

del contratto quadro doc. C1 (peraltro non formulati in maniera chiara e

precisa), la decisione impugnata non contiene approfondimenti, pure assenti

nell’appello e nella risposta all’appello. Il contratto differenzia fra danni

esterni e interni, senza tuttavia fornire particolari specificazioni o indicare

le conseguenze di una mancata notifica. Ciò considerato e visto l’esito del

giudizio, non occorre attardarsi oltre sull’argomento.

5.

Con l’impugnativa,

l’appellante ribadisce che sul tema della responsabilità l’onere della prova

incombeva alla controparte (art. 17 e 18 CMR), la quale non sarebbe riuscita a

dimostrare di non avere colpe.

5.1

L’appellante

sostiene che la controparte avrebbe sin dall’inizio riconosciuto la propria

responsabilità, notificando il caso alla propria assicurazione (doc. O4, email

del 12 aprile 2012, ore 11:13) e rinunciando nel seguito a richiedere il pagamento

per il suddetto trasporto. La censura tuttavia non può sovvertire il giudizio

di prima sede, siccome si limita a esporre delle riflessioni generiche prive di

un sufficiente confronto con il giudizio pretorile. Premesso che in prima sede

l’appellante non ha mai preteso che il vettore abbia rinunciato alla sua

retribuzione (cfr. art. 317 CPC) e che essa trascura le fatture doc. G3.1 e 3.2

(che lette unitamente ai doc. G1 e G2 risultano essere riferite proprio al

trasporto in questione), la stessa neppure considera quanto già evidenziato dal

Pretore, ovvero che il contatto con l’assicurazione e il relativo comunicato a AP

1.

sono avvenuti prima di poter effettuare una perizia e valutare le cause

dell’accaduto. In effetti, U__________ ha successivamente comunicato che,

secondo le verifiche peritali eseguite, il danno non era riconducibile a lei

bensì al mittente, per un problema di imballaggio (doc. O4, e-mail 21 giugno

2012, ore 9:45). Da queste circostanze non si può dunque derivare un

riconoscimento di debito, tanto più che l’entità e il valore del danno neppure erano

stati stabiliti.

5.2

In

relazione alle dinamiche e alle cause del danneggiamento, l’appellante ritiene

in primo luogo che il Pretore non avrebbe potuto trarre le conclusioni

suesposte (v. sopra consid. 3) a causa dell’assente allegazione della controparte.

Difatti, quest’ultima si è limitata ad affermare che l’imballaggio era

inadeguato ma non ha contestato che il danno si è verificato durante un

trasbordo non autorizzato (cfr. petizione, p. 12, punto 3.3.1, iii e iv) né ha

preteso che il danno sia insorto prima del trasbordo o durante un controllo

doganale: dette circostanze di fatto non potevano pertanto essere poste a

fondamento del giudizio di primo grado.

In

secondo luogo, per l’appellante non vi è alcuna solida prova agli atti che

dimostri che il danneggiamento sia occorso per la caduta della merce durante un

controllo doganale e a causa di un imballaggio errato, circostanza piuttosto

smentita dalle risultanze agli atti. E meglio, dopo aver rilevato che la

controparte ha riconosciuto la sua responsabilità nelle e-mail di cui al doc.

O4, l’appellante rileva che in esse non vi è alcun accenno al telone strappato

o al controllo doganale. Lo stesso dicasi per la perizia di cui al doc. O3,

silente sull’argomento. Il solo riferimento istruttorio al controllo doganale

si trova nella testimonianza di A__________, del tutto inattendibile in quanto

il teste, oltre a essere dipendente di U__________, era anche il marito dell’allora

titolare della società. Secondo la logica e la normale esperienza della vita si

dovrebbe pertanto dedurre che la rottura della cassa si sia verificata durante un’operazione

di sollevamento della medesima nell’ambito di un trasbordo non autorizzato

della merce (considerato che lo stesso era vietato per contratto e necessitava un’autorizzazione

specifica, come emerge anche dall’email del 12 aprile 2012, ore 11:13, di cui

al doc. O4). L’appellante aggiunge anche che l’art. 8 cpv. 1 lett. b CMR impone

al vettore di accertare lo stato dell’imballaggio.

5.3

Effettivamente,

nei suoi allegati introduttivi di prima sede l’attrice non ha fatto menzione

del controllo doganale, osservando piuttosto che il trasporto doveva fare tappa

a __________ in previsione di un trasbordo della merce, che in realtà non era

stato concordato (cfr. testi A__________ e S__________, come pure il doc. C1,

Annex 1) e risulta essere stato autorizzato solo dopo l’avvenuto

danneggiamento, onde permettere il proseguimento del trasporto (doc. O4).

Nondimeno, essa ha sempre contestato di essere responsabile per il danneggiamento

della merce, piuttosto da imputare a un errato imballaggio. Non si può pertanto

rimproverare al Pretore di avere approfondito le relative dinamiche e cause. I

documenti agli atti (segnatamente, i doc. O3 e O4) non trattano la questione.

Della valenza delle presunte ammissioni del

vettore si è già detto sopra (consid. 5.1). La necessità di effettuare un

controllo doganale a __________ è in realtà emersa anche dalla testimonianza di

S__________ (verbale dell’11 febbraio 2015, p. 2). A__________ __________ ha

confermato la circostanza, precisando che è stato proprio tale controllo a

originare la rottura della cassa (verbale dell’8 luglio 2015, ad 6). Il suo

ruolo quale dipendente della parte attrice non può bastare per escluderne la

rilevanza probatoria, ritenuto oltretutto che il suo presunto legame con la

titolare è rimasto allo stadio di mera allegazione e che la convenuta all’udienza

di prime arringhe del 9 dicembre 2014 non si era opposta in alcun modo a tale

mezzo di prova. Comunque sia, l’istruttoria ha accertato che la causa della

rottura della cassa non è stata una sua manipolazione errata, ma un difetto

della cassa stessa, che per le sue caratteristiche e il suo assemblaggio non

era in grado di reggere il carico al suo interno (doc. O3). È tale circostanza

a valere quale conditio sine qua non per il realizzarsi del danno, e non

il semplice spostamento della merce. L’appellante non contesta debitamente queste

circostanze, né che la merce sia stata caricata sull’automezzo da una sua

ausiliaria, bensì si limita a rinviare all’art. 8 cpv. 1 lett. b CMR. Tuttavia,

premesso che sia secondo il contratto quadro (doc. C1, art. 4.2), sia secondo

la CMR (art. 10), è il mittente a dover rispondere di questo difetto, il

menzionato disposto prevede unicamente che il vettore verifichi “lo stato

apparente della merce e del suo imballaggio”; l’art. 10 CMR stabilisce che

il vettore non è responsabile dei danni causati da un imballaggio errato, a

meno che tale carenza sia evidente (“offensichtlich”). L’appellante non

approfondisce la questione, e in particolare non pretende né spiega perché la

difettosità dell’imballaggio avrebbe dovuto essere evincibile già da un

superficiale esame.

5.4

Ne

discende che le censure contenute nell’impugnativa non fanno risultare errata

la decisione di prima sede. Non è necessario pertanto esaminare le ulteriori

argomentazioni dell’appellante relative alla quantificazione del danno.

6.

In conclusione, l’appello

dev’essere respinto. Il valore litigioso

della presente controversia ammonta a € 40'802.- (€ 95'300.- -

€ 54'498.-), pari all’incirca, secondo il tasso di cambio in vigore al momento

dell’introduzione dell’appello (1 € = 1.087 CHF) a

fr. 44'352.-. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr.

4’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 2'500.- (art. 11 cpv. 1,

cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 6 settembre 2021 di AP 1 è

respinto.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 2’500.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).