Lexipedia

Decisione

12.2021.126

Contratto di consulenza assicurativa, negligente esecuzione del mandato, risarcimento del danno causato dall'insufficiente copertura assicurativa

16 maggio 2022Italiano29 min

riferimento è stato dapprima D__________, poi S__________ e successivamente F__________.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.126

Lugano

16 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.237 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 dicembre 2016 da

AO 1

AO 2

entrambi

patrocinati dagli avv. PA 2,

contro

AP

1

(già )

patrocinata dall’ PA 1

con cui gli attori hanno chiesto la condanna

della convenuta al pagamento in

loro favore

di fr. 100'675.65 oltre

interessi (cifra ridotta, in sede di conclusioni scritte, a fr. 90'335.65

oltre interessi) e di rigettare in via definitiva l’opposizione da lei

interposta al PE n.

__________ dell'UE di Lugano;

pretese avversate dalla convenuta e che

il Pretore ha parzialmente accolto nella misura

di fr. 88'778.65 oltre interessi con

decisione 26 luglio 2021;

appellante la convenuta con atto di appello del 14 settembre 2021, con cui ha

postulato in via principale la riforma del

giudizio nel senso di respingere la petizione e

porre le spese giudiziarie di prima sede

a carico della controparte, e in via subordinata il

suo annullamento e il rinvio

dell’incarto alla giurisdizione inferiore per il completamento

dell’istruttoria, il tutto con protesta

delle spese giudiziarie di seconda sede;

mentre gli attori con risposta 25

ottobre 2021 hanno postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In data 10 marzo 2008 / 10 maggio 2008 la A__________

SA (ora AP 1) da una parte e AO 1e AO 2 dall’altra hanno stipulato un contratto

di mandato con il quale la prima, nella sua funzione di broker assicurativo, si

impegnava a pianificare la situazione assicurativa dei secondi, segnatamente

mediante un’analisi delle loro necessità e dei loro rischi e proposizione delle

soluzioni assicurative più adeguate allo scopo (doc. D). Il consulente di

riferimento è stato dapprima D__________, poi S__________ e successivamente F__________.

B.

Conseguentemente, AO 1

e AO 2 hanno stipulato un’assicurazione economia domestica + stabili presso la __________

SA (qui di seguito anche solo “__________”) relativa alla loro casa di vacanza di

cui al fondo part. n. __________ RFD di __________ (doc. E, polizza n.

4.000.357.013; doc. U).

C.

In data 7 agosto 2013, in

occasione di alcune forti precipitazioni, una parte del muro in sasso presente

sulla proprietà di __________ è crollata (doc. I e 4). AO 1 e AO 2 hanno

notificato il sinistro all’assicurazione, la quale ha tuttavia rifiutato la copertura,

poiché la polizza non comprendeva i rischi particolari causati dai danni della

natura ai beni siti all'esterno del fabbricato (doc. F, CC). I proprietari

hanno dunque dovuto sopportare personalmente i costi della riparazione,

ammontanti a fr. 96'978.80 (lavori eseguiti dall’Impresa costruzioni P__________

di __________ P__________), e della fornitura e posa di un parapetto ad opera

di C__________, pari a fr. 3'696.85 (doc. H).

D.

Scontenti di tale situazione,

in data 17 marzo 2016 AO 1 e AO 2 hanno disdetto con effetto immediato il

mandato assicurativo conferito alla A__________

SA in relazione alla polizza di cui al

doc. E (v. doc. O) e hanno in seguito stipulato autonomamente, dal 21 marzo 2016, una nuova polizza per la

loro casa di vacanza, questa volta comprendente anche l’ambiente esterno (doc.

P). Nel frattempo, i medesimi hanno altresì escusso la società mediante il PE

n. __________ dell'UE di Lugano per l’importo di fr. 100'675.65 oltre interessi

(doc. N).

E.

Previo ottenimento dell’autorizzazione

ad agire (doc. B), con petizione 12 dicembre 2016 AO 1 e AO 2 hanno convenuto la

A__________ SA innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

postulando la sua condanna al versamento di fr. 100'675.65 oltre interessi del 5% dal 22 aprile

2015, oltre che il rigetto in via definitiva dell’opposizione al predetto PE.

Essi hanno in sintesi preteso il

risarcimento del danno loro

causato dal negligente adempimento del mandato da parte della convenuta, rilevato

che l’incarico di consulenza a lei conferito mirava a ottenere una copertura

assicurativa completa che li tutelasse da qualsiasi danno a fabbricati (interni

ed esterni) della loro proprietà, compreso il muro di cui trattasi.

F.

Con risposta 20 marzo 2017 la convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando in

sintesi l’assenza di sue negligenze, la mancata collaborazione dei clienti

nella definizione delle loro esigenze assicurative, rispettivamente che le

piogge non sarebbero state la causa diretta del crollo del muro (il quale era

vetusto e instabile), e che una polizza estesa all’ambiente esterno non avrebbe

pertanto coperto il sinistro, contestando altresì la quantificazione del danno.

G.

Con replica 6 giugno 2017 e duplica 7 settembre

2017 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni,

contestando quelle avverse.

H.

Esperita l’istruttoria (ivi

compresa la perizia giudiziaria 26 luglio 2018 dell’ing. __________ B__________,

relativa agli aspetti tecnici del muro, del suo crollo e della sua ricostruzione,

e la perizia orale 27 maggio 2020 di __________ R__________, relativa alla

copertura assicurativa e all’ammontare di un eventuale risarcimento) le parti

hanno prodotto i propri rispettivi allegati conclusivi scritti. In particolare,

gli attori hanno ridotto la propria pretesa a fr. 90'335.65 oltre interessi. In

costanza di procedura, la convenuta ha modificato la propria ragione sociale in

AP 1.

I.

Con decisione 26 luglio 2021

il Pretore ha parzialmente accolto la petizione per l’importo di fr. 88'778.65

oltre interessi del 5% dal 22 aprile 2015, rigettando in via definitiva, in

tale misura, l’opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano, ponendo le

spese processuali, di complessivi fr. 9'940.-, a carico degli attori per il 12%

e della convenuta per l'88% e condannando quest’ultima a versare alla

controparte fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.

J.

Con appello 14 settembre 2021

la convenuta si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone in via principale

la riforma nel senso di respingere la petizione e porre le spese giudiziarie

di prima sede a carico della controparte, e in via subordinata il suo

annullamento e il rinvio dell’incarto alla giurisdizione inferiore per il

completamento dell’istruttoria (delucidazione e completamento della perizia

giudiziaria), il tutto in ogni caso con protesta delle spese giudiziarie di

seconda sede.

K.

Con risposta 25 ottobre 2021

gli attori ha postulato l’integrale reiezione del gravame, pure con protesta di

tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé

menzionata.

I

termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel

caso concreto l’appello 14 settembre 2021 contro la decisione 26 luglio 2021, notificata

il giorno successivo, è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così

come è tempestiva la risposta all’appello inoltrata

il 25 ottobre 2021.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite

e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con la decisione impugnata il

Pretore, fondandosi sui documenti agli atti, sulle audizioni testimoniali e gli

interrogatori, sulla perizia giudiziaria dell’ing. __________ B__________ e

sulla perizia orale di __________ R__________, ha in sintesi accertato una negligenza

dei consulenti della convenuta nell’adempimento del proprio mandato,

l’insorgere di un danno per gli attori pari a fr. 88'778.65 complessivi (mancata copertura

assicurativa) e l’esistenza di un nesso causale fra la negligenza della

mandataria e il danno, con conseguente dovere per la convenuta di risarcire gli

attori sulla base degli art. 97, 101, 321 e cpv. 2 e 398 cpv. 1 CO.

4.

Una prima censura

dell’appellante è volta a confutare la valenza probatoria della perizia

giudiziaria dell’ing. __________ B__________, da lei ritenuta lacunosa, poco

chiara e inconcludente, in quanto il perito non ha esaminato lo stato del muro

prima del crollo o prima della ricostruzione e non ha adeguatamente suffragato

(mediante motivazioni e riscontri oggettivi) le sue conclusioni in particolare

in relazione ai seguenti punti: a) stato di concepimento "a gravità"

del muro ceduto; b) eventuali effetti della corona in calcestruzzo posta alla

sommità del muro; c) confronto fra il muro nuovo e quello ceduto

rispettivamente accertamenti relativi alla fedeltà del muro ricostruito a

quello crollato e al riutilizzo di tutte le pietre (malgrado non vi fossero i

mezzi per valutare lo stato di fatto del vecchio manufatto e le sue eventuali

lacune costruttive); d) assenza di spiegazioni sui motivi che lo hanno indotto

ad accertare la corretta esecuzione dei lavori di ricostruzione e la congruità

della relativa fattura; e) possibilità di ricondurre il crollo alle piogge e

all’accumulo di acqua malgrado l’impossibilità di esaminare la struttura

originaria. L’appellante rileva che dette carenze sono state prontamente

segnalate in occasione della sua istanza di delucidazione e completamento, e

che la stessa è stata a torto respinta, in violazione del suo diritto di essere

sentita.

4.1

Una

perizia giudiziaria è soggetta, come ogni mezzo di prova, al libero apprezzamento

del giudice (art. 157 CPC). Di fronte a una perizia giudiziaria, che viene

allestita proprio per il fatto che il giudice non dispone delle necessarie

competenze nella materia, quest’ultimo è obbligato a esaminare se il perito ha

tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e

se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive di

punti oscuri, lacune o contraddizioni. Cionondimeno, se egli decide di aderire

alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata

nella sentenza. Per contro, in virtù delle conoscenze professionali specifiche

del perito, il giudice può scostarsi dal referto solo per motivi importanti, ovvero se in

base alle altre prove assunte e alle argomentazioni delle parti emergono serie

obiezioni circa la valenza degli accertamenti peritali, rispettivamente se esso

risulta contraddittorio o attribuisce un senso e una portata inesatti ai

documenti o alle dichiarazioni cui si richiama. In tale caso, il giudice deve

spiegare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a

dissentire dall’opinione dell’esperto, illustrando in particolare, alla luce

degli argomenti della parte che la contesta, l’inconcludenza di determinate sue

affermazioni oppure la loro contraddittorietà con elementi di fatto o con

principi fondamentali della scienza o dell’arte che entrano in considerazione,

fermo restando che l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive

di tale parte non è sufficiente. Egli è pure tenuto a raccogliere prove complementari

allorquando le conclusioni della perizia giudiziaria si rivelano dubbie su

elementi essenziali (IICCA del 22 aprile 2021, inc. 12.2020.80, consid. 8.2;

IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2020.61, consid. 5.3; STF 4A_300/2019 del 17

aprile 2020 consid. 2.1 e 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 1.2; DTF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Di principio, non è compito del giudice di esaminare

la correttezza scientifica delle argomentazioni del perito, ricorrendo alla

letteratura specializzata. Piuttosto, il giudice può partire dall'assunto che

il perito si è basato sul livello attuale della scienza (STF 4A_48/2019 del 29

agosto 2019 consid. 5.1.2).

4.2

Nel caso concreto, la censura appellatoria è già irricevibile

per carenza di motivazione nella misura in cui non si confronta in alcun modo

con le motivazioni che hanno indotto il Pretore a respingere l’istanza di

delucidazione (cfr. decisione del 25

ottobre 2018, ove il primo giudice ha evidenziato che le domande poste non erano

volte a chiarire delle risposte parziali e incomplete, bensì a completare,

inammissibilmente, l’estensione tematica della perizia). L’appellante nemmeno

evidenzia contraddizioni o ambiguità della perizia, né spiega perché i punti a)

e b) sopra evidenziati possano essere determinanti ai fini del giudizio.

Comunque sia, la perizia risulta chiara e completa per rapporto ai quesiti

posti. L’esperto ha indicato gli elementi sui quali ha basato le proprie

valutazioni, ovvero il sopralluogo effettuato il 19 giugno 2018 (rilevato che una

porzione di muratura originale era ancora presente ed è stata semplicemente

sistemata, cfr. perizia p. 1 e 4) e gli atti processuali (comprendenti

segnatamente i rilievi fotografici del muro prima e dopo il crollo di cui ai

doc. I, V e 4, la liquidazione finale dei lavori di riparazione di cui al doc.

H e le informazioni meteorologiche al momento del sinistro), esponendo conclusioni

e deduzioni sulla base delle relative costatazioni e delle proprie conoscenze

tecniche. Egli ha in particolare indicato quali conclusioni è stato in grado di

trarre sullo stato del vecchio muro, sulle caratteristiche della corona in

calcestruzzo, sulle cause del crollo, sulla fedeltà del nuovo muro

all’originale e sulla congruità dei relativi costi di ricostruzione, segnalando

quali informazioni erano mancanti e quali approfondimenti non sono stati

possibili (v. ad esempio perizia, p. 4-5). La censura dell’appellante, oltre

che carente nella motivazione, è pertanto anche infondata. Sulla valenza delle

conclusioni peritali si dirà ancora nel proseguo della presente decisione.

5.

Sul tema del carente

espletamento del mandato da parte della convenuta il giudice di prima sede,

dopo aver esposto pertinente dottrina e giurisprudenza sulla diligenza che

incombe al mandatario ex art. 398 CO e sull’onere di collaborazione del

mandante (cfr. p. 3 e 4 della decisione impugnata, a cui si rinvia), ha

rilevato che gli attori desideravano una copertura

assicurativa totale per l’ambiente interno ed esterno del proprio fondo.

Spettava al consulente, agente a titolo professionale e dietro remunerazione

(retrocessioni), di informarsi al riguardo, appurando le loro esigenze,

valutando il rischio, verificando la situazione concreta del fondo (mediante un

sopralluogo) nonché le polizze già esistenti e le eventuali lacune

assicurative, e spiegando loro le varie possibilità, ivi compresa quella di

includere nella polizza una copertura assicurativa per l’ambiente esterno (doc.

D, testi A__________, procuratore della convenuta, e S__________). Quanto al

cliente, soprattutto se laico (come nella fattispecie), collaborare significa

reagire alle richieste di spiegazioni e

documentazione e prendere una decisione sulle proposte fatte, e non suggerire

le coperture assicurative necessarie, censurare o correggere eventuali lacune,

trattandosi dei compiti che egli affida per l’appunto al professionista. Nel

caso concreto, il Pretore ha respinto la tesi della convenuta di una carente

collaborazione degli attori, in quanto non è dimostrato che essi fossero stati

sollecitati al riguardo; in particolare, non è dimostrato che la convenuta

abbia inviato loro un documento analogo al doc. 3 (richiesta di informazioni),

essendo le dichiarazioni di D__________ del tutto inattendibili al riguardo e

in contrasto non solo con le testimonianze di S__________ e F__________, ma anche

con l’assenza di qualsiasi documento attestante un invio o un relativo

sollecito, che D__________ neppure ricorda di aver fatto. Quest’ultimo si è

limitato a riprendere le polizze già esistenti presso un’altra assicurazione e

a farle confluire nella nuova polizza doc. E, senza operare verifiche o fornire

consulenza; attività neppure svolte dai successivi consulenti, i quali hanno

ciascuno cercato di esimersi dalle proprie responsabilità riversandole su

qualcun altro.

5.1

L’appellante

non contesta quali fossero i suoi compiti o le esigenze dei clienti, né che i

propri collaboratori non abbiano mai svolto un sopralluogo. Piuttosto, premesso

che la sostituzione del sopralluogo con l’ottenimento di informazioni scritte è

usuale in ambito assicurativo (testi A__________, S__________ e T__________, agente

generale di __________), ribadisce la carente cooperazione degli attori nella

definizione delle loro esigenze. A suo dire, i medesimi avrebbero difatti omesso

di dare riscontro alle sue richieste e di indicare l’esistenza del muro esterno

in tre diverse occasioni.

5.2

L’appellante

non può tuttavia sovvertire il giudizio di prima sede rinviando alla clausola

n. 4 del contratto doc. D: detta clausola si limita ad affermare in modo

generico che l’analisi dei rischi e delle necessità avviene con la

collaborazione dei mandanti e che questi devono compilare la scheda riassuntiva

dei loro dati personali nonché consegnare al broker copia di tutte le loro

polizze assicurative e l’eventuale ultimo certificato del secondo pilastro; ciò

non corrisponde evidentemente a una concreta e specifica richiesta di

informazioni in relazione all’oggetto da assicurare e in particolare all’esistenza

di manufatti esterni.

5.3

Anche

la censura appellatoria relativa all’invio a tutti i clienti, e quindi

asseritamente anche agli attori, di una circolare come quella di cui al doc. 3

(con allegato il “formulario valutazione stabili", ivi compresa una

check-list ove indicare i dati essenziali del proprio immobile) è

destituita di fondamento. L’appellante si limita difatti a sottolineare che il

principio del libero apprezzamento delle prove (art. 157 CPC) osta a una

gerarchia dei mezzi di prova e a privilegiare i documenti rispetto alle

testimonianze, per poi riproporre la propria visione secondo cui la ricezione

del documento da parte degli attori sarebbe confermata dalle dichiarazioni di D__________

e non potrebbe essere smentita dalle testimonianze di S__________ e F__________.

Essa però trascura che D__________ è stato sentito nella forma

dell’interrogatorio (art. 159 CPC) quale direttore della convenuta iscritto a

RC con diritto di firma collettiva a due (organo materiale; v. il rinvio all’art.

306.

CPC contenuto nel suo verbale del 5 febbraio 2018 e il verbale di prime

arringhe dell’8 novembre 2017; sul tema v. anche DTF 141 III 80 consid. 1.3 e

141.

III 159). Le sue dichiarazioni avevano pertanto una valenza probatoria

limitata, oltretutto se si considera che egli aveva un interesse a sottrarsi a

una responsabilità quale primo referente degli attori. L’appellante non si

confronta poi con il rilievo pretorile secondo cui il suddetto direttore (ora

presidente del suo CdA) si è limitato a presumere un invio, per poi derivarne

una certezza, senza però ricordare di avere mai indirizzato un sollecito ai

clienti. D’altronde, egli ha dichiarato di non aver mai fatto sopralluoghi o

richiesto documentazione (verbale del 5 febbraio 2018, p. 7), e l’assenza di

documenti che comprovino l’invio agli attori del doc. 3 o di un documento

simile alimenta ulteriormente i dubbi sulla fedefacenza delle sue affermazioni.

Ciò a maggior ragione se si considerano le testimonianze di segno opposto di F__________

e S__________. L’appellante le ritiene inattendibili, poiché il primo teste

nutriva a suo dire una grande inimicizia nei suoi confronti (essendo stato

licenziato in tronco per comportamenti sfociati in una condanna penale) e il

secondo si è limitato a presumere una mancata trasmissione del documento, senza

potersi esprimere con certezza. Ciononostante, essa in prima sede non si era

opposta alla loro assunzione (cfr. verbale di prime arringhe dell’8 novembre

2017) e omette ora di considerare che entrambi, per motivare la mancata

trasmissione del documento, hanno non solo rilevato che esso non è stato

reperito nella documentazione della società (teste F__________, verbale del 9

settembre 2019, p. 7), ma anche che il documento, nonché la cessazione della

collaborazione fra la società e M__________ (referente indicato in quello

scritto) sono antecedenti alla stipulazione del contratto qui in discussione (testi

S__________ e F__________, verbale del 9 settembre 2019, p. 3 e 7). Trattasi di

argomentazioni già esposte dal primo giudice, con le quali l’appellante non si

confronta. In definitiva, l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore è

esente da critica.

5.4

L’appellante

neppure può essere seguita quanto afferma che i clienti hanno omesso di

collaborare allorché hanno ricevuto la nuova polizza con il dettaglio delle

coperture assicurative prescelte e l’invito a verificare che esse fossero

adeguate alle loro esigenze (doc. E, p. 1). Incontestato che un’opportuna

consulenza (anche in merito all’ambiente esterno dello stabile) e la

valutazione della situazione di fatto mediante richieste di informazioni o

sopralluoghi si sarebbero imposte (teste A__________, verbale del 5 febbraio

2018, p. 3-4; teste S__________, verbale del 9 settembre 2019, p. 2-3; teste T__________,

verbale del 9 settembre 2019, p. 4-5; perizia orale 27 maggio 2020 di __________ R__________,

p. 2) e acclarato che nessuno dei consulenti vi ha ottemperato (cfr. teste D__________,

verbale del 5 febbraio 2018, p. 7; testi S__________ e F__________, verbale del

9.

settembre 2019, p. 2 e 7), limitandosi ad accorpare in un’unica polizza le

precedenti assicurazioni dei clienti senza verificare eventuali lacune

assicurative, l’appellante non può pretendere che tali lacune fossero

identificate e segnalate dai medesimi. Ovvero non può pretendere che essi

svolgessero il compito che lei medesima, nella sua veste professionale, era

stata incaricata di effettuare. D’altronde l’appellante neppure spiega perché AO

1, per il semplice fatto di essere stato per molti anni perito bancario e

dirigente di una fiduciaria, dovesse possedere anche competenze assicurative,

valutare autonomamente la portata della polizza e indicarle come procedere,

rispettivamente perché in tale caso egli avrebbe fatto capo ai suoi servigi.

5.5

In

sintesi, l’appellante non può sfuggire alla propria responsabilità sostenendo

di essere stata legittimata ad agire in base agli atti a sua disposizione, né

può giustificarsi osservando che la copertura assicurativa prescelta era analoga

a quella delle precedenti polizze, poiché ciò non corrisponde a una diligente

esecuzione del mandato conferitole. Sul tema, la decisione pretorile merita

conferma.

6.

In relazione alla causalità

fra la violazione contrattuale e il danno, il giudice di primo grado ha

evidenziato che se la convenuta (per il tramite dei suoi collaboratori) avesse

svolto le opportune verifiche e sollecitato la collaborazione dei clienti,

l’assicurazione sugli oggetti esterni sarebbe stata conclusa. Il Pretore ha in

particolare rigettato la tesi attorea secondo cui l’assicurazione non avrebbe

accettato la stipulazione della polizza a causa della vetustà e difettosità del

muro: trattasi di un ragionamento del tutto teorico, considerato che il muro ha

resistito intatto per oltre 50 anni, presentava un logorio normale per la sua

età e non mostrava segni premonitori di un crollo (perizia, p. 4), che comunque

più il rischio è alto, più le somme assicurate sono importanti, e che gli

attori (se così richiesto) avrebbero potuto facilmente posare dei drenaggi.

Detta polizza avrebbe coperto il sinistro (in quanto causato da un evento

naturale, ovvero dalle forti piogge e dall’accumulo dell’acqua), evitando

l’insorgere del danno (perizia, p. 5; teste peritale __________ P__________;

perizia orale di __________ R__________, teste T__________).

6.1

Con

l’impugnativa, l’appellante non contesta che l’assicurazione avrebbe accettato

di stipulare la polizza per l’ambiente esterno. Ribadisce tuttavia che essa non

avrebbe coperto il sinistro in questione, non essendo dimostrato che la causa

del crollo sia riconducibile a un evento naturale piuttosto che alla

difettosità del muro e a un suo conseguente cedimento strutturale o a un

cedimento del terreno (cause che non sono coperte dall'assicurazione ma necessitano

di polizze speciali, cfr. doc. 6). Il perito non ha potuto svolgere

accertamenti sullo stato del muro originario e valutare se vi fossero difetti o

carente manutenzione (perizia p. 5). È poi incontestabile che lo stesso fosse

vetusto (oltre 50 anni). Per il resto, sulle cause del crollo il perito ha

potuto formulare solamente delle caute ipotesi, da cui non si può derivare con

certezza che le piogge siano state il fattore scatenante (“conditio sine qua

non”). Peraltro, le informazioni

meteorologiche ottenute dall’Ufficio federale di meteorologia e climatologia

MeteoSvizzera non permettono di determinare con chiarezza l’intensità delle

precipitazioni e indicano che il quantitativo d’acqua abbattutosi nell’area non

è di natura eccezionale, in quanto ciò si verifica all’incirca ogni 10 anni.

6.2

Ora,

l’appellante sostiene che il crollo possa essere avvenuto per un cedimento del

terreno, ma senza renderlo neppure plausibile o dimostrarlo in alcun modo.

Rileva poi che il muro potesse essere difettoso o carente nella manutenzione,

ma non fornisce alcun elemento concreto atto a supporlo, se non con riferimento

alla sua vetustà. Evidentemente, essendo il crollo avvenuto in maniera

repentina, una precedente valutazione non è stata possibile. Il perito ha

comunque potuto basare il suo esame dello stato originario del muro non solo

sulle foto agli atti, ma anche sul suo sopralluogo, ritenuto che una parte

della muratura originale era rimasta intatta. Sulla base di questi riscontri,

pur non potendo verificare se vi fossero lacune costruttive nel basamento e non

conoscendo i dettagli sulla tipologia di fondazione del muro, ha osservato che

non vi erano difetti visibili che avrebbero potuto indicare il rischio di un

collasso, che esso era senz’altro adeguato e funzionale e, data l’età

della muratura, ha retto perfettamente e conformemente alla sua funzione per un

periodo non trascurabile di 50 anni (perizia, p. 1-2 e 4-6). È pacifico che il

giorno del sinistro, nella zona, si siano verificate precipitazioni importanti

e inusuali (definite dal perito __________ R__________ “bombe di pioggia”) con

forti accumuli di acqua soprattutto in __________ (circa 150 mm), che anche nei

giorni precedenti vi erano state consistenti piogge che avevano già impregnato

il terreno di acqua (sull’arco di 2 giorni, circa 280 mm) e che esse generavano

il rischio di danni (perizia, p. 5; perizia orale p. 2-3; informazioni scritte dall'Ufficio federale di meteorologia e

climatologia). Il perito giudiziario ha

poi rilevato che il crollo, con alta probabilità, è da ricondurre alle forti piogge e all’accumulo di acqua nel suolo e

verosimilmente dietro alla muratura e a uno scivolamento (come anche evincibile

dalla posizione del muro crollato), escludendo una rottura del muro stesso o

della sua fondazione (perizia, p. 5). L’appellante trascura poi il riferimento

fatto dal primo giudice a __________ P__________, che sulla questione si è

espresso quale testimone perito (art. 175 CPC) e che pure ha confermato la

conclusione del perito giudiziario. Il medesimo, occupandosi del rifacimento

del muro e incaricato da AO 1 di comprendere le dinamiche del sinistro, ha

potuto costatare la situazione subito dopo il crollo, osservando che a suo

parere il muro ha subito un cedimento improvviso (scivolamento) attribuibile

alle piogge e all’accumulo di acqua (verbale del 6 marzo 2018, p. 2). Ne

discende che la conclusione pretorile che ha ricondotto il crollo a un evento

naturale è perfettamente condivisibile. L’appellante non contesta che, in una

simile circostanza, una polizza relativa all’ambiente esterno dello stabile

avrebbe coperto il danno (come confermato dal teste T__________, verbale del 9

settembre 2019, p. 5, e dalla perizia orale di __________ R__________, p. 2-3).

Il doc. 6, del tutto generico, non può dunque sovvertire queste conclusioni.

7.

Quanto all’ammontare del danno, il primo giudice ha

innanzitutto ricordato che esso va definito quale perdita patrimoniale causata

dalla mancata copertura del sinistro e dunque dal mancato risarcimento da parte

dell’assicurazione, che sarebbe corrisposto al costo a nuovo del medesimo oggetto

(cfr. perizia orale di __________ R__________, p. 3), sicché il valore

corrispondente all’ottenimento di un muro nuovo al posto di quello vetusto non

è detraibile dalla quantificazione; ha poi rilevato che i costi di riparazione

di fr. 96'978.80 + fr. 3'696.- sono stati confermati, oltre che dal teste __________

P__________, anche dal perito giudiziario (perizia, p. 7, ad. 5 e 7), che il

muro è stato ricostruito fedelmente rispetto all’originale (riutilizzando le

pietre del vecchio muro, v. perizia giudiziaria e teste __________ P__________),

che l’unica miglioria da tenere in considerazione e da porre in deduzione (cfr.

doc. EE pto A18) è il costo per la posa di una condotta di drenaggio

prima non presente (fr. 780.-), e che le altre due posizioni indicate nella

perizia giudiziaria non costituiscono vere e proprie migliorie, bensì modalità

costruttive moderne e sicure. Difatti secondo il perito non vi erano alternative

migliori o più economiche per effettuare la ricostruzione (perizia giudiziaria,

p. 6). Infine, il Pretore ha dedotto dai costi complessivi anche la franchigia

pari al 10% (fr. 10'067.-, v. anche perizia orale, p. 3) e il maggior premio che

gli attori avrebbero dovuto pagare in caso di copertura assicurativa

dell’ambiente esterno (fr. 600.- annui per 21 mesi, ovvero fr. 1'050.-; v.

perizia orale, p. 4). Di qui un danno pari a fr. 88'778.65 (fr. 100'675.65 -

fr. 780.- - fr.10'067.- - fr. 1'050.-), a cui aggiungere interessi di mora del

5% dal 22 aprile 2015.

7.1

Le

deduzioni operate dal Pretore a titolo di franchigia, posa di una condotta di

drenaggio e maggior premio, come pure il decorso degli interessi di mora, non

sono oggetto di censura. L’appellante sostiene che gli attori, gravati

dall’onere di prova piena, non avrebbero comprovato il danno da loro patito, in

quanto hanno proceduto con la

ricostruzione del muro senza accertare lo stato e il valore di quello originario

(accertamenti assenti nella perizia giudiziaria e in quella orale) e senza

condividere con lei alcunché in merito ai costi di ricostruzione. Essa

evidenzia che il muro era vetusto e potenzialmente difettoso e che non è in

alcun modo dimostrato che il suo valore ammontasse effettivamente ai

fr. 100'675.65 fatturati per la riparazione. L’appellante ritiene questi costi esorbitanti

e confermati dal perito senza una sufficiente motivazione. Parimenti non

sarebbe dimostrato che è stato scelto il metodo di ricostruzione più economico.

In assenza dei necessari dati, neppure sarebbe possibile stabilire che il nuovo

muro sia identico al precedente. Oltre a essere nuovo, lo stesso ha una

struttura molto più solida, un basamento, un bordo superiore e un sistema di

drenaggio dell'acqua che il precedente muro non aveva. Trattasi pertanto, per

l’appellante, di un muro sostanzialmente e strutturalmente diverso da quello

crollato, e non di una semplice ricostruzione con le tecniche moderne.

7.2

L’appellante

non contesta che la quantificazione del danno è fondata sulla teoria della

differenza nel senso che i danneggiati devono essere posti nell’ipotetica

situazione in cui si troverebbero in caso di corretto adempimento contrattuale

(interesse positivo). Trattasi in altre parole di determinare l’ammontare del

risarcimento che l’assicurazione avrebbe loro versato. Già il Pretore ha

evidenziato che esso sarebbe equivalso al costo a nuovo di un identico

manufatto, escludendo le migliorie (aggiunte o modifiche del muro, come un

cambiamento di materiale) che avrebbero reso la ricostruzione più costosa

(perizia orale di __________ R__________, p. 3). Sono solo questo costo e la

relativa dimostrazione a essere di rilievo.

In

merito alle censure suddette, l’appellante non spiega perché gli attori

avrebbero dovuto coinvolgerla nella ricostruzione o perché ciò avrebbe

un’influenza sull’esito del giudizio. Sugli accertamenti peritali dello stato e

delle caratteristiche del vecchio muro già si è detto sopra (consid. 6.2; v.

anche perizia, p. 1-2 e 4-6). Il perito ha inoltre illustrato per quale motivo

il muro dev’essere considerato una fedelissima ricostruzione dell’originale,

riferendosi al suo sopralluogo e alle fotografie e segnatamente al riutilizzo

delle pietre del muro crollato (evincibile anche dalla testimonianza di __________

P__________, verbale del 6 marzo 2018, p. 1-2), rispettivamente a un punto di

vista estetico e paesaggistico, tenuto pure conto della porzione di vecchio

muro rimasta intatta e integrata con le parti nuove (perizia, p. 2-3 e 7). La

perizia orale non mirava invece a simili accertamenti tecnici, bensì a

valutazioni puramente assicurative. Quanto alle presunte differenze fra vecchio

e nuovo muro, l’appellante non correda le proprie affermazioni con opportuni

riferimenti istruttori e si limita a riproporre la propria posizione in

opposizione agli accertamenti pretorili, per cui le sue censure sono

insufficientemente motivate. Comunque sia, il costo per la posa di una condotta

di drenaggio è già stato posto in deduzione dal primo giudice. In relazione al

bordo superiore del muro, l’appellante non fornisce specificazioni. Qualora

essa intendesse riferirsi al nuovo cordolo in calcestruzzo (corona), secondo

quanto emerso in sede istruttoria anche il precedente muro ne era provvisto ed

era costituito almeno in parte da piode larghe invece che di calcestruzzo; la relativa

ricostruzione era necessaria ai fini della finitura e dell’ancoraggio del

parapetto, ma non poteva più essere fatta con piode larghe; in ogni caso, il

prezzo sarebbe stato simile (teste __________ P__________, verbale del 6 marzo

2018, p. 2-3; perizia, p. 2-3 e 7). Non si sa invece se il vecchio muro avesse

un basamento. Secondo quanto dichiarato da __________ P__________, un

chiarimento non è stato possibile a causa del crollo, ritenuto in ogni caso che

esso poggiava in parte sulla terra e in parte sulla roccia, mentre quello nuovo

è stato ancorato alla roccia (verbale del 6 marzo 2018, p. 4). Il suddetto

teste e il perito giudiziario hanno comunque confermato che, per rapporto al

risultato che si doveva ottenere, non vi sarebbero state modalità più

economiche o razionali per una ricostruzione fedele, solida e stabile nel tempo, e

che quella messa in atto è stata la meno costosa possibile. Il perito ha inoltre

esaminato i lavori eseguiti, giudicandoli tecnicamente ineccepibili, nonché il

dettaglio di liquidazione doc. H, ritenendo la fatturazione del tutto congrua

(perizia, p. 3-4 e 6-7; teste __________ P__________, verbale del 6 marzo 2018,

p. 1-3). Dette valutazioni specialistiche, fondate su sapere tecnico, non

viziate da incongruenze né smentite da concreti elementi di segno opposto, portano

a concludere che, a conferma del giudizio impugnato, l’accresciuta stabilità

del muro è da ricondurre all’applicazione di tecniche di costruzione moderne e

non può essere considerata un maggiore costo da porre in deduzione al postulato

risarcimento.

8.

Per tutti questi motivi, l’appello

dev’essere respinto. Il valore litigioso

della presente controversia (determinante anche per un eventuale ricorso al

Tribunale federale) ammonta a fr. 88'778.65.

9.

Le spese giudiziarie di

seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le

spese processuali sono fissate in fr. 7’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le

ripetibili (comprensive di spese e di IVA) in fr. 5’000.- (art. 11 cpv. 1, cpv.

2.

lett. a e cpv. 5 RTar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 14 settembre 2021 di AP 1 è

respinto.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 7’000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte

fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Contratto di consulenza assicurativa, negligente esecuzione del mandato, risarcimento del danno causato dall'insufficiente copertura assicurativa | Lexipedia