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Decisione

12.2021.13

Locazione - sfratto - appello irricevibile

16 marzo 2021Italiano10 min

base della disdetta erano noti da tempo ai conduttori, i quali dovevano pertanto

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.13

Lugano

16 marzo 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2021.1 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 2 gennaio 2021 da

AP 1

AP 2

AP 3

tutti patrocinati dall’ PA 1

contro

AO 1

AO 2

tutti patrocinati dall’ PA 2

con cui gli istanti hanno chiesto l’espulsione immediata

dei convenuti dall’appartamento di 3 locali al 1° piano, interno n. __________,

e dal posto auto n. __________ al piano terreno dello stabile sito in via __________

__________ a __________;

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato

la reiezione dell’istanza e chiesto di potere posticipare la riconsegna

dell’ente locato al 31 marzo 2021, su cui il Pretore ha statuito con decisione

20 gennaio 2021, accogliendo la petizione e ordinando ai convenuti di mettere a

libera disposizione degli istanti l’ente locato entro il 31 marzo 2021;

appellanti gli istanti con appello 26 gennaio 2021, con cui hanno chiesto la

riforma del dispositivo n. 1 del giudizio impugnato, nel senso di fare ordine

ai convenuti di mettere immediatamente a libera disposizione l’ente locato,

protestando le spese giudiziarie di appello;

mentre i convenuti con risposta 15 febbraio 2021 hanno

postulato la reiezione del gravame e l’ammissione

al beneficio del gratuito patrocinio,

protestando spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con contratti di

locazione 10 dicembre 2012 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno concesso in locazione a AO 1

e AO 2 l’appartamento di 3 locali sito al 1° piano, interno n. 103, e il posto

auto n. 903 al piano terra dello stabile denominato “_____” sito in via ____ a

S______ (doc. A);

che con invio raccomandato

18 settembre 2020 i locatori hanno notificato ai conduttori singolarmente, con

il modulo ufficiale, la disdetta ordinaria dei contratti di locazione menzionati

per il 31 dicembre 2020 (doc. C);

che per tale data i

conduttori non hanno provveduto alla regolare riconsegna dell’appartamento e

del posto auto;

che con istanza 2 gennaio

2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC), i locatori hanno convenuto in giudizio i conduttori

innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la loro

espulsione immediata dai locali;

che i convenuti con

osservazioni 14 gennaio 2021 si sono integralmente opposti all’istanza; essi

hanno addotto di avere trovato una nuova sistemazione a partire dal 1° aprile

2021, producendo il relativo contratto firmato (doc. 4), e chiesto di potere

riconsegnare i locali entro la fine di marzo 2021 al fine di evitare loro un

doppio trasloco che sarebbe risultato particolarmente gravoso, considerata la

tenera età dei loro tre figli; essi hanno altresì postulato di essere ammessi

al beneficio del gratuito patrocinio;

che con sentenza 20

gennaio 2021 il Pretore ha accolto l’istanza di espulsione e ha fatto ordine ai

conduttori, con le comminatorie di rito, di mettere a libera disposizione della

parte istante l’appartamento locato e il posto auto entro il 31 marzo 2021,

ponendo gli oneri processuali di fr. 100.- a carico dei convenuti in solido e

obbligandoli, sempre in solido, a rifondere all’istante fr. 100.- a titolo di

ripetibili;

che con decisione 20

gennaio 2021 il primo giudice ha respinto la domanda di ammissione al beneficio

del gratuito patrocinio dei convenuti (inc. SO.2021.217);

che con appello 26 gennaio

2021 gli istanti hanno chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di ordinare

ai convenuti di riconsegnare immediatamente l’appartamento e il parcheggio, con

protesta delle spese giudiziarie di appello;

che con risposta 15

febbraio 2021 i convenuti si sono opposti al gravame e hanno chiesto di essere

ammessi al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello, protestando

spese e ripetibili;

che, contro una decisione

emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti e il

cui valore è di almeno fr. 10'000.-, come in concreto stabilito dal Pretore, è

dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e

che legalmente possiede effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

che la decisione 20

gennaio 2021 è stata notificata alle parti il medesimo giorno e l’appello 26

gennaio 2021, inoltrato nel termine indicato, è pertanto tempestivo;

che anche la risposta 15

febbraio 2021 è tempestiva, essendo stata inoltrata a sua volta nel termine di

10 giorni dalla notifica dell’appello;

che con l’appello possono

essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei

fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto

e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC);

l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo semplice, per quali motivi

sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non deve dunque spiegare perché

le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili

le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr. II CCA del 16 luglio 2020, inc.

12.2020.41, II CCA del 27 dicembre 2017, inc. 12.2017.135);

che, nel caso concreto,

con l’appello gli istanti osservano che il termine di dilazione concesso dal

Pretore ai convenuti per liberare i locali locati non sarebbe proporzionato;

che al riguardo essi osservano

Fatti

di avere già tenuto conto dei motivi umanitari invocati dai conduttori,

notificando loro una disdetta ordinaria malgrado gravi violazioni dell’obbligo

di diligenza avrebbero giustificato una disdetta straordinaria; i motivi alla

base della disdetta erano noti da tempo ai conduttori, i quali dovevano pertanto

aspettarsi la rescissione del contratto, la stessa essendo la conseguenza di

tali violazioni e del comportamento scorretto da loro assunto, da ultimo

facendosi liberare il deposito di garanzia anticipatamente con un sotterfugio;

che gli appellanti non

contestano in alcun modo le circostanze ritenute dal Pretore nella ponderazione

dei contrapposti interessi, ossia la presenza di tre figli in tenera età e

l’esistenza di un nuovo contratto di locazione per una nuova abitazione a

partire dal 1° aprile 2021 né spiegano i motivi per cui la sua argomentazione,

secondo cui in tali circostanze un trasloco provvisorio risulterebbe oltremodo

gravoso, sarebbe errata, né illustrano le ragioni di fatto e di diritto per cui

il differimento di due mesi e 10 giorni della riconsegna dei locali locati

sarebbe sproporzionato e per loro intollerabile;

che tale modo di procedere

è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente

motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi

validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che, in ogni caso, sulla

base del principio di proporzionalità, l’autorità di esecuzione dello sfratto

può concedere un termine di moratoria di breve durata, a condizione che vi

siano delle ragioni elementari di umanità, quali ad esempio la malattia grave o

la situazione economica modesta, o qualora sulla base di indizi seri e concreti

si può presumere che l’inquilino rispetterà spontaneamente l’ordine

impartitogli entro un termine ragionevole; che anche in tale evenienza il

differimento deve essere breve e non deve equivalere a una proroga del

contratto di locazione (sentenza del Tribunale federale 4A_39/2018 del 6 giugno

2018 consid. 6; 4A_389/2017 del 26 settembre 2017 consid. 8; 4A_207/2014 del 14

maggio 2014 consid. 3.1);

che in concreto i

convenuti, genitori di tre figli in tenera età (2014, 2016, 2017), ricevuta la

Considerandi

disdetta ordinaria 18 settembre 2020 si sono attivati fin da subito nella

ricerca di una nuova sistemazione (doc. 3) e il 16 dicembre 2021 hanno

sottoscritto un nuovo contratto di locazione, di modo che a partire dal 1°

aprile 2021 essi disporranno di un nuovo appartamento (doc. 4);

che le lamentele dei

vicini e il comportamento scorretto dei convenuti avrebbero potuto giustificare

una disdetta straordinaria è un fatto nuovo e come tale inammissibile (art. 317

cpv. 1 CPC); i presupposti dell’art. 257f cpv. 3 CO non sono peraltro in concreto

nemmeno adempiuti, dagli atti non risultando alcuna diffida;

che non risulta che i

conduttori con il loro comportamento abbiano provocato ulteriori lamentele dopo

quelle di inizio settembre 2020 né che abbiano omesso di versare la pigione

dovuta;

che in definitiva il

differimento concesso dal primo giudice di due mesi e 10 giorni per liberare i

locali è di breve durata e non equivale in alcun modo a una proroga del

contratto di locazione;

che a maggior ragione a

questo stadio della causa, visto il tempo trascorso, un’espulsione immediata

risulterebbe oltremodo gravosa e sproporzionata;

che le spese giudiziarie

della procedura di secondo grado seguono la soccombenza degli appellanti (art.

106.

cpv. 1 CPC); le spese processuali sono fissate in conformità con l’art. 9

cpv. 3 LTG mentre l’indennità ripetibile è stabilita sulla base degli art. 11 e

13.

RTar;

che il

valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in

fr. 41'400.- ed è rimasto incontestato in questa sede;

che la domanda di

concessione di gratuito patrocinio formulata dai convenuti in questa sede non

può essere accolta in assenza di elementi oggettivi a comprova del loro stato

di indigenza, il certificato dell’autorità comunale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria non essendo agli atti; ad ogni modo l’esito

dell’appello e il conseguente riconoscimento delle ripetibili ai convenuti

appare sufficiente per coprire adeguatamente l’impegno profuso in questa sede

dal loro patrocinatore;

che vertendo

la controversia in esame su una decisione adottata in procedura

sommaria e non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza,

la stessa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 e 107 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 26 gennaio

2021 di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.

2. Le spese processuali

di complessivi fr. 200.- sono a carico degli appellanti in solido, che

rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.- a

titolo di ripetibili.

3. La domanda di

ammissione al gratuito patrocinio di AO 1 e AO 2 è respinta.

4. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF)