12.2021.13
Locazione - sfratto - appello irricevibile
16 marzo 2021Italiano10 min
base della disdetta erano noti da tempo ai conduttori, i quali dovevano pertanto
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.13
Lugano
16 marzo 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2021.1 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 2 gennaio 2021 da
AP 1
AP 2
AP 3
tutti patrocinati dall’ PA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti patrocinati dall’ PA 2
con cui gli istanti hanno chiesto l’espulsione immediata
dei convenuti dall’appartamento di 3 locali al 1° piano, interno n. __________,
e dal posto auto n. __________ al piano terreno dello stabile sito in via __________
__________ a __________;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato
la reiezione dell’istanza e chiesto di potere posticipare la riconsegna
dell’ente locato al 31 marzo 2021, su cui il Pretore ha statuito con decisione
20 gennaio 2021, accogliendo la petizione e ordinando ai convenuti di mettere a
libera disposizione degli istanti l’ente locato entro il 31 marzo 2021;
appellanti gli istanti con appello 26 gennaio 2021, con cui hanno chiesto la
riforma del dispositivo n. 1 del giudizio impugnato, nel senso di fare ordine
ai convenuti di mettere immediatamente a libera disposizione l’ente locato,
protestando le spese giudiziarie di appello;
mentre i convenuti con risposta 15 febbraio 2021 hanno
postulato la reiezione del gravame e l’ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio,
protestando spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con contratti di
locazione 10 dicembre 2012 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno concesso in locazione a AO 1
e AO 2 l’appartamento di 3 locali sito al 1° piano, interno n. 103, e il posto
auto n. 903 al piano terra dello stabile denominato “_____” sito in via ____ a
S______ (doc. A);
che con invio raccomandato
18 settembre 2020 i locatori hanno notificato ai conduttori singolarmente, con
il modulo ufficiale, la disdetta ordinaria dei contratti di locazione menzionati
per il 31 dicembre 2020 (doc. C);
che per tale data i
conduttori non hanno provveduto alla regolare riconsegna dell’appartamento e
del posto auto;
che con istanza 2 gennaio
2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), i locatori hanno convenuto in giudizio i conduttori
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la loro
espulsione immediata dai locali;
che i convenuti con
osservazioni 14 gennaio 2021 si sono integralmente opposti all’istanza; essi
hanno addotto di avere trovato una nuova sistemazione a partire dal 1° aprile
2021, producendo il relativo contratto firmato (doc. 4), e chiesto di potere
riconsegnare i locali entro la fine di marzo 2021 al fine di evitare loro un
doppio trasloco che sarebbe risultato particolarmente gravoso, considerata la
tenera età dei loro tre figli; essi hanno altresì postulato di essere ammessi
al beneficio del gratuito patrocinio;
che con sentenza 20
gennaio 2021 il Pretore ha accolto l’istanza di espulsione e ha fatto ordine ai
conduttori, con le comminatorie di rito, di mettere a libera disposizione della
parte istante l’appartamento locato e il posto auto entro il 31 marzo 2021,
ponendo gli oneri processuali di fr. 100.- a carico dei convenuti in solido e
obbligandoli, sempre in solido, a rifondere all’istante fr. 100.- a titolo di
ripetibili;
che con decisione 20
gennaio 2021 il primo giudice ha respinto la domanda di ammissione al beneficio
del gratuito patrocinio dei convenuti (inc. SO.2021.217);
che con appello 26 gennaio
2021 gli istanti hanno chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di ordinare
ai convenuti di riconsegnare immediatamente l’appartamento e il parcheggio, con
protesta delle spese giudiziarie di appello;
che con risposta 15
febbraio 2021 i convenuti si sono opposti al gravame e hanno chiesto di essere
ammessi al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di appello, protestando
spese e ripetibili;
che, contro una decisione
emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti e il
cui valore è di almeno fr. 10'000.-, come in concreto stabilito dal Pretore, è
dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e
che legalmente possiede effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che la decisione 20
gennaio 2021 è stata notificata alle parti il medesimo giorno e l’appello 26
gennaio 2021, inoltrato nel termine indicato, è pertanto tempestivo;
che anche la risposta 15
febbraio 2021 è tempestiva, essendo stata inoltrata a sua volta nel termine di
10 giorni dalla notifica dell’appello;
che con l’appello possono
essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei
fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto
e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC);
l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo semplice, per quali motivi
sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non deve dunque spiegare perché
le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili
le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr. II CCA del 16 luglio 2020, inc.
12.2020.41, II CCA del 27 dicembre 2017, inc. 12.2017.135);
che, nel caso concreto,
con l’appello gli istanti osservano che il termine di dilazione concesso dal
Pretore ai convenuti per liberare i locali locati non sarebbe proporzionato;
che al riguardo essi osservano
Fatti
di avere già tenuto conto dei motivi umanitari invocati dai conduttori,
notificando loro una disdetta ordinaria malgrado gravi violazioni dell’obbligo
di diligenza avrebbero giustificato una disdetta straordinaria; i motivi alla
base della disdetta erano noti da tempo ai conduttori, i quali dovevano pertanto
aspettarsi la rescissione del contratto, la stessa essendo la conseguenza di
tali violazioni e del comportamento scorretto da loro assunto, da ultimo
facendosi liberare il deposito di garanzia anticipatamente con un sotterfugio;
che gli appellanti non
contestano in alcun modo le circostanze ritenute dal Pretore nella ponderazione
dei contrapposti interessi, ossia la presenza di tre figli in tenera età e
l’esistenza di un nuovo contratto di locazione per una nuova abitazione a
partire dal 1° aprile 2021 né spiegano i motivi per cui la sua argomentazione,
secondo cui in tali circostanze un trasloco provvisorio risulterebbe oltremodo
gravoso, sarebbe errata, né illustrano le ragioni di fatto e di diritto per cui
il differimento di due mesi e 10 giorni della riconsegna dei locali locati
sarebbe sproporzionato e per loro intollerabile;
che tale modo di procedere
è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente
motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi
validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che, in ogni caso, sulla
base del principio di proporzionalità, l’autorità di esecuzione dello sfratto
può concedere un termine di moratoria di breve durata, a condizione che vi
siano delle ragioni elementari di umanità, quali ad esempio la malattia grave o
la situazione economica modesta, o qualora sulla base di indizi seri e concreti
si può presumere che l’inquilino rispetterà spontaneamente l’ordine
impartitogli entro un termine ragionevole; che anche in tale evenienza il
differimento deve essere breve e non deve equivalere a una proroga del
contratto di locazione (sentenza del Tribunale federale 4A_39/2018 del 6 giugno
2018 consid. 6; 4A_389/2017 del 26 settembre 2017 consid. 8; 4A_207/2014 del 14
maggio 2014 consid. 3.1);
che in concreto i
convenuti, genitori di tre figli in tenera età (2014, 2016, 2017), ricevuta la
Considerandi
disdetta ordinaria 18 settembre 2020 si sono attivati fin da subito nella
ricerca di una nuova sistemazione (doc. 3) e il 16 dicembre 2021 hanno
sottoscritto un nuovo contratto di locazione, di modo che a partire dal 1°
aprile 2021 essi disporranno di un nuovo appartamento (doc. 4);
che le lamentele dei
vicini e il comportamento scorretto dei convenuti avrebbero potuto giustificare
una disdetta straordinaria è un fatto nuovo e come tale inammissibile (art. 317
cpv. 1 CPC); i presupposti dell’art. 257f cpv. 3 CO non sono peraltro in concreto
nemmeno adempiuti, dagli atti non risultando alcuna diffida;
che non risulta che i
conduttori con il loro comportamento abbiano provocato ulteriori lamentele dopo
quelle di inizio settembre 2020 né che abbiano omesso di versare la pigione
dovuta;
che in definitiva il
differimento concesso dal primo giudice di due mesi e 10 giorni per liberare i
locali è di breve durata e non equivale in alcun modo a una proroga del
contratto di locazione;
che a maggior ragione a
questo stadio della causa, visto il tempo trascorso, un’espulsione immediata
risulterebbe oltremodo gravosa e sproporzionata;
che le spese giudiziarie
della procedura di secondo grado seguono la soccombenza degli appellanti (art.
106.
cpv. 1 CPC); le spese processuali sono fissate in conformità con l’art. 9
cpv. 3 LTG mentre l’indennità ripetibile è stabilita sulla base degli art. 11 e
13.
RTar;
che il
valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in
fr. 41'400.- ed è rimasto incontestato in questa sede;
che la domanda di
concessione di gratuito patrocinio formulata dai convenuti in questa sede non
può essere accolta in assenza di elementi oggettivi a comprova del loro stato
di indigenza, il certificato dell’autorità comunale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria non essendo agli atti; ad ogni modo l’esito
dell’appello e il conseguente riconoscimento delle ripetibili ai convenuti
appare sufficiente per coprire adeguatamente l’impegno profuso in questa sede
dal loro patrocinatore;
che vertendo
la controversia in esame su una decisione adottata in procedura
sommaria e non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza,
la stessa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art.
48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 e 107 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 26 gennaio
2021 di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.
2. Le spese processuali
di complessivi fr. 200.- sono a carico degli appellanti in solido, che
rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.- a
titolo di ripetibili.
3. La domanda di
ammissione al gratuito patrocinio di AO 1 e AO 2 è respinta.
4. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF)