12.2021.132
Contratto di appalto - atto illecito - responsabilità - solidarietà imperfetta
17 ottobre 2022Italiano53 min
demolizione, scavo e trasporto di materiale, fr. 268.75 versati alla R__________
Source ti.ch
Incarti n.
12.2021.132
12.2021.136
Lugano
17 ottobre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2016.246 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 dicembre 2016 da
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
chiedente la condanna della
convenuta al pagamento di Euro 24'420.- oltre interessi da varie scadenze e fr.
762'366.86 (poi ridotti con le conclusioni a fr. 743'204.34) oltre interessi da
varie scadenze, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richieste avversate
dalla convenuta con risposta 2 marzo 2017 e che il Pretore ha parzialmente
accolto con decisione 17 agosto 2021, condannando la convenuta a versare
all’attore Euro 7'200.- oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2016 e fr.
210'372.90 oltre interessi al 5% dalla medesima data, con messa a carico della
tassa di giustizia di fr. 21'000.- e delle spese in ragione di 2/3 all’attore e
1/3 alla convenuta e condanna del primo al versamento a quest’ultima di fr.
15'000.- a titolo di ripetibili parziali;
appellanti entrambe
le parti: la convenuta con appello 15 settembre 2021 (inc.
12.2021.132) con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di
essere condannata al pagamento di Euro 7'200.- oltre interessi dal 27 maggio
2016 e
fr. 48'031.55 oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2016, protestando tasse, spese
e ripetibili di entrambe le sedi in proporzione alla soccombenza; l’attore
con appello 16 settembre 2021 (inc. 12.2021.136) con cui ha pure postulato la
riforma della querelata decisione nel senso di condannare la convenuta al
versamento di complessivi
Euro 12'000.- e fr. 651'479.19 oltre interessi da varie scadenze, con protesta
di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con le rispettive
risposte del 4 e 8 novembre 2021, AO 1 e AP 1 hanno postulato la reiezione
degli appelli interposti dalla controparte, entrambi con protesta di tasse, spese
e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con contratto d’appalto SIA del 20 dicembre 2007, AO 1,
rappresentato dalla direzione lavori ing. __________ C__________, ha incaricato
AP 1 (di seguito anche AP 1) di effettuare le opere da impresario costruttore
relative alla ristrutturazione con innalzamento di 3 m
dello stabile di
due piani di sua proprietà situato in via V__________ a __________, fondo part.
__________ RFD di tale Comune, per un compenso fisso a forfait di
fr. 645'000.- e prevedente l’inizio dei lavori per il 14 gennaio 2008 e una loro
durata stimata in 8 mesi. In particolar modo, l’impresa edile aveva assunto
l’onere di procedere agli interventi di scavo, di demolizione, di
sottomurazione, di abbassamento delle quote, di formazione delle solette, di
messa in sicurezza e di ricostruzione dell’edificio secondo i progetti e i
piani approvati, nonché il capitolato dei lavori e i piani di esecuzione e di
dettaglio che avrebbero dovuto essere allestiti dall’ing. strutturale A__________
C__________.
Per sfruttare pienamente
le possibilità edificatorie concesse dalle norme di piano regolatore vigenti e
poter mantenere distanze dal confine inferiori a quelle concesse dalle norme in
vigore, il progetto prevedeva la conservazione delle facciate perimetrali del
vecchio edificio che si trovavano in una posizione privilegiata rispetto a
quella che avrebbero dovuto avere se ricostruite ex novo, e la
sottomurazione a tappe del perimetro esterno della costruzione originale con
contestuale demolizione delle fondazioni esistenti, così da consolidare le parti
da recuperare per la nuova costruzione.
Iniziati come da
programma, i lavori sono regolarmente proseguiti sino alla terza tappa di
sottomurazione, durante l’esecuzione della quale, il 23 aprile 2008, le residue
due pareti originali che facevano angolo su via V__________ sono crollate
finendo sul marciapiede e sulla strada pubblica.
2.
L’incidente ha comportato l’avvio di un’inchiesta penale per
violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 1 CP),
nei confronti dell’ing. A__________ C__________, dell’impresario costruttore __________
N__________, di due muratori e un gruista attivi sul cantiere. La procedura,
che in primo grado aveva visto condannare tutti e 5 gli imputati, si è conclusa
con il loro proscioglimento decretato dalla Corte di appello e revisione penale
(CARP) con sentenza 19 gennaio 2016, poi cresciuta in giudicato.
Le varie perizie
richieste nell’ambito di quel procedimento, poiché univoche su tale punto,
hanno comunque consentito di accertare che le cause del crollo erano da
imputare all’esecuzione della terza tappa di sottomurazione con un fronte di
scavo troppo largo (2 m invece di un massimo di 1-1.25 m), oltretutto in una
zona ad angolo, alla mancata messa in sicurezza delle facciate, nonché alla
mancata adozione di adeguate misure di sicurezza, in particolare per avere
demolito completamente tutte le solette invece di procedere a sostituirle piano
per piano garantendo così che i muri esistenti fossero sempre controventati
tramite quelle presenti.
3.
A seguito dell’incidente, il Municipio di __________ ha ordinato,
con decisione del 21 maggio 2008, la revoca delle licenze edilizie rilasciate
per il progetto in data 27 agosto 2007 e 21 novembre 2007, non sussistendo più
Fatti
i requisiti per accordare la deroga alle distanze previste delle NAPR comunali.
Dopo aver infruttuosamente ricorso contro la decisione, AO 1 ha introdotto un
nuovo progetto che, nel rispetto delle norme vigenti, prevedeva l’edificazione
di uno stabile abitativo/commerciale di 6 piani, che ha ottenuto la licenza
edilizia il 19 agosto 2009 ed è poi stato costruito.
4.
Con istanza 27 maggio 2016 AO 1 ha avviato una procedura di
conciliazione nei confronti dell’ing. A__________ C__________ e di AP 1 ai
sensi degli art. 197 segg. CPC, al fine di discutere la pretesa di loro
condanna al pagamento in solido di Euro 24'240.- e
fr. 769'974.06 (inc. CM.2016.392).
Non essendo stato
possibile trovare un accordo, dopo avere conseguentemente ottenuto la
necessaria autorizzazione a procedere in giudizio, con petizione 21 dicembre
2016 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 postulandone la condanna al pagamento
di Euro 24'420.- oltre interessi da varie scadenze e
fr. 762'366.86 (poi ridotti con le conclusioni a fr. 743'204.34) oltre
interessi secondo le diverse scadenze, con protesta di tasse, spese e
ripetibili. In breve, l’attore ha chiesto di essere risarcito del danno patito
a seguito del crollo dell’edificio, reputando che nella fattispecie non ci si
trovasse confrontati con un’opera difettosa, bensì con un inadempimento
contrattuale, ritenuto che il sinistro sarebbe stato da ricondurre a una serie
di violazioni dei doveri di appaltatrice consistenti nell’esecuzione in
contrasto con le direttive previste nel contratto d’appalto, in particolare
nell’errata esecuzione della terza fase di sottomurazione, nell’assenza di
adozione di adeguate opere di messa in sicurezza del cantiere e nella
demolizione delle solette interne dello stabile, laddove invece il capitolato
prevedeva che l’impresa di costruzione avrebbe dovuto in primo luogo procedere
alla stabilizzazione delle facciate tramite una demolizione a tappe, dall’alto
verso il basso, delle solette e la loro sostituzione con l’inserimento di
colonne in carpenteria metallica e la loro graduale sostituzione. Avendo per
contro AP 1 demolito e svuotato l’edificio, indebolendo così la stabilità delle
pareti perimetrali che non si sostenevano più a vicenda, da un lato, e,
dall’altro, eseguito un fronte di scavo troppo ampio rispetto alla prassi e
alle disposizioni contrattuali per procedere alla terza fase di sottomurazione,
essa sarebbe interamente responsabile del cedimento e conseguentemente del
danno derivatone. Danno che sarebbe consistito nei costi sostenuti fino al
momento del sinistro, non più recuperabili - ossia Euro 24'240.- per i costi
del progetto allestito dall’arch. Co__________, fr. 1’500.- per costi di
tracciamento e modinatura da parte della D__________ SA, fr. 1'291.20 per un
ulteriore e necessario intervento della D__________ SA, fr. 1'640.- di tassa
per la licenza edilizia, fr. 200'000.- per la restituzione degli acconti
versati a AP 1, fr. 240.85 versati ad A__________ SA e
fr. 824.50 pagati allo Studio d’ingegneria G__________ SA per l’intervento di
un tecnico e di un canneggiatore - nonché nei costi che avrebbe sostenuto a
seguito del crollo, vale a dire: fr. 11'380.- per spese legali del ricorso
contro la decisione di revoca della licenza edilizia,
fr. 27'635.80 per il patrocinio dell’avv. PA 2 nel procedimento penale e di
annotazione dell’ipoteca legale provvisoria a favore di AP 1,
fr. 2'225.- di rimborso delle ripetibili versate a seguito dell’accoglimento
della domanda di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale provvisoria a
garanzia del credito fatto valere da AP 1, fr. 57'000.- per la mercede
corrisposta all’architetto per il nuovo progetto, fr. 250.35 per l’eliminazione
dell’allacciamento del gas dopo il crollo, fr. 559.50 per i calcoli di bilancio
energetico del nuovo edificio, fr. 172.15 per l’informatizzazione dei dati
ufficiali, fr. 955.90 per l’ottenimento dell’attestato antincendio, fr. 400.-
per la tassa di esonero dalla realizzazione di un rifugio obbligatorio, fr.
8'061.- per il contributo di esenzione dall’obbligo di edificare un rifugio,
fr. 414.25 per l’intervento di un tecnico e di un canneggiatore, fr. 1'800.-
per l’allestimento di una perizia a futura memoria, fr. 945.95 per un ulteriore
intervento del tecnico e del canneggiatore, fr. 66'432.85 per opere di
demolizione, scavo e trasporto di materiale, fr. 268.75 versati alla R__________
B__________ Sagl, fr. 10'760.- per la progettazione dell’impianto sanitario e
di riscaldamento, la fornitura e posa di tubazioni e la formazione di due
colonne di scarico nel nuovo edificio, fr. 159'342.05 per i lavori di
sottomurazione e la ricostruzione delle pareti crollate,
fr. 13'931.90 per lavori di taglio e carotaggio, fr. 33'983.96 per interessi
passivi dal giorno del crollo al giorno dell’inizio dei lavori di edificazione
della nuova palazzina e fr. 159'697.- per la perdita di reddito netto durante i
22 mesi trascorsi dal crollo dell’edifico e l’inizio della ricostruzione.
5.
Con risposta 2 marzo 2017 AP 1 si è integralmente opposta alla
petizione, negando di aver mai agito in violazione delle disposizioni
contrattuali e sostenendo di avere sempre seguito le istruzioni dell’ing. A__________
C__________, cui avrebbero dovuto essere addossate eventuali responsabilità per
l’accaduto, avendo egli tra le altre cose gestito in maniera approssimativa il
cantiere, mancato di sorvegliare costantemente i lavori, omesso di effettuare
le verifiche e allestire la documentazione necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori da parte dell’impresa, dato ordine di demolire la
facciata Sud e tutte le solette preesistenti. La convenuta ha sostenuto che la
limitata presenza dello specialista era da imputare alla volontà del
committente di speculare e minimizzare i costi, che aveva comportato il
riconoscimento allo stesso di un onorario estremamente ridotto. Inoltre, a suo
dire i costi della prima edificazione sarebbero stati recuperati con la seconda
progettazione o avrebbero comunque dovuto essere sostenuti indipendentemente
dal crollo. Contestando tutte le poste di danno fatte valere dalla controparte,
la convenuta ha tra le altre cose messo in dubbio il periodo d’attesa di 22
mesi, non essendo noto cosa sarebbe accaduto in tale lasso di tempo e a quali
cause sarebbero stati da imputare gli asseriti ritardi, così come ha rifiutato
di riconoscere la pertinenza delle fatture dei legali e la loro
indennizzabilità.
6.
Con replica 22 maggio 2017 AO 1 si è riconfermato nelle proprie
allegazioni e domande, approfondendole e precisando che le licenze edilizie
rilasciate indicavano che la direzione lavori sarebbe stata assunta dal AP 1,
mentre lui mai si sarebbe addossato tale onere, e ribattendo che in ogni modo
anche in caso di istruzioni errate controparte, quale esperta nel settore,
avrebbe dovuto informare il committente o l’ingegnere circa i rischi che
sarebbero insorti per la stabilità delle mura. Inoltre, a suo dire, la “perizia
P__________” avrebbe accertato che AP 1 avrebbe deciso di procedere con i
lavori di sua iniziativa senza chiedere ragguagli, pur cosciente
dell’insufficienza delle direttive fornitele.
La convenuta, con duplica 28 agosto 2017 ha ribadito
le sue richieste e negato di essersi assunta la direzione lavori, di fatto
affidata all’ing. A__________ C__________.
Esperita l’istruttoria di causa e rifiutata dall’ing.
A__________ C__________ la denuncia di lite introdotta dalla convenuta, AO 1,
con allegato conclusivo del 16 marzo 2021, ha sostanzialmente mantenuto le
proprie posizioni e pretese, sostenendo tuttavia, per la prima volta, che alla
convenuta avrebbe dovuto essere imputata in prima battuta una responsabilità di
natura delittuale e, solo in via sussidiaria, una responsabilità contrattuale,
così che avrebbe dovuto essere chiamata a corrispondere l’intero danno in base
all’art. 51 CO, riservato il diritto di regresso nei confronti di eventuali
ulteriori responsabili. Inoltre, per quanto concerneva la quantificazione del
danno, le pretese sono state ridotte a Euro 24'240.- e fr. 743'204.34, avendo
egli deciso di rinunciare a quelle di fr. 8'392.80 e fr. 9'775.- relative a
parcelle legali dello Studio PA 2, ridotto la pretesa per interessi passivi a
fr. 32'094.35 e aumentato quella per la perdita di reddito immobiliare a fr.
161'416.39.
La convenuta, con allegato 16 marzo 2021 ha dal canto
suo rivendicato la reiezione della petizione, essendo le cause del crollo a suo
dire da ricondurre a colpe del committente, della direzione lavori e dell’ing.
A__________ C__________, chiedendo in via sussidiaria, in caso di
riconoscimento di una sua colpa, di limitare la sua responsabilità al 30% ai
sensi dell’art. 44 cpv. 1 CO. In merito alle varie poste di danno rivendicato,
essa ha rilevato come dalle perizie sarebbe emerso che buona parte dei lavori
eseguiti avevano potuto essere sfruttati per la nuova costruzione, come non era
possibile compensare i danni con la mercede dovuta, a maggior ragione tenuto
conto che essa avrebbe rinunciato al 50% di quella maturata al momento del
crollo, così come che non era stato dimostrato il costo della nuova costruzione
e non erano stati computati gli oltre fr. 100'000.- già pagati a titolo di
risarcimento dall’ing. A__________ C__________, nonché che non era stato
considerato che la nuova palazzina aveva un valore maggiore di quella prevista
dal progetto iniziale.
7.
Con sentenza 17 agosto 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione e condannato AP 1 a versare all’attore Euro 7'200.- e
fr. 210'372.90, oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2016, caricando la tassa di
giustizia di fr. 21'000.- e le spese a AO 1 in ragione di 2/3 e alla convenuta
per il restante 1/3, nonché condannando l’attore a versare alla controparte fr.
15'000.- a titolo di ripetibili parziali.
7.1. In
primo luogo il giudice ha accertato che il crollo delle facciate della
palazzina era da imputare a più concause e meglio all’assenza di piani
esecutivi dettagliati riguardanti le modalità di esecuzione degli scavi, delle
demolizioni e delle opere di sottomurazione, all’assenza di una sorveglianza
costante dei lavori dell’impresa, al discostamento in corso d’opera dalle
indicazioni e modalità esecutive previste nel capitolato d’appalto, così come
all’assenza di idonee misure di rinforzo e di messa in sicurezza degli scavi e
dei muri perimetrali a seguito delle diverse modalità esecutive adottate in
corso d’opera rispetto a quanto inizialmente previsto, che avrebbero
compromesso la stabilità della struttura e l’esecuzione di un fronte di scavo inadeguato
per rapporto alla situazione statica venutasi a creare (sentenza impugnata,
consid. 25), con particolare attenzione al fatto che invece di procedere alla
demolizione a tappe del tetto e delle solette per poi ricostruire quest’ultime
al fine di stabilizzare le facciate prima di procedere alle opere di
sottomurazione, tutte le solette erano state demolite contemporaneamente senza
essere sostituite.
7.2. In
seguito, egli ha proceduto ad appurare le diverse colpe imputabili all’impresa,
concludendo che essa avrebbe, da un lato, rinunciato a evidenziare le carenze
tecniche e progettuali presenti nella documentazione consegnata in vista
dell’esecuzione dei lavori, e, dall’altro, si sarebbe anche resa responsabile
per una serie di scelte progettuali fatte in autonomia e per avere intrapreso
autonomamente delle azioni determinanti per il crollo, fra cui la mancata
sostituzione delle solette demolite, la mancata adozione di adeguate misure di
rinforzo dei muri demoliti e degli scavi e l’esecuzione degli scavi della terza
tappa di sottomurazione senza alcuna accertata garanzia della tenuta delle
facciate. In altri termini, facendo proprie le emergenze peritali, il Pretore
ha considerato assodato che, pur sussistendo delle responsabilità della
committenza e dell’ingegnere strutturale per carente e inadeguata
pianificazione e sorveglianza delle opere da eseguire, in assenza di chiari
incarichi in merito alla supervisione costante dei lavori strutturali, AP 1
avrebbe violato gli obblighi di diligenza impostile dagli art. 3 e 4 Norma SIA
118, espressamente riservata dalle parti nei loro accordi contrattuali. Di
conseguenza, seguendo la tesi del perito giudiziario, le ha attribuito una
percentuale di responsabilità nell’insorgere del danno del 60% (ibidem consid.
26).
7.3. Preso
atto che il committente, privo di competenze specifiche nel settore edile, si
era appoggiato a delle persone da lui ingaggiate senza formalizzare specifici
incarichi di sorveglianza e direzione lavori, avvalendosi della consulenza
dell’ing. A__________ C__________ su chiamata e, in caso di necessità,
dell’impresa, il primo giudice ha stabilito che in assenza di una vera e
propria DL su AP 1 gravava un dovere accresciuto di diligenza nel decidere i
lavori e le modalità di loro esecuzione, sicché era suo compito e dovere
ravvisare eventuali carenze progettuali ed eventuali problemi di natura
esecutiva o statica, rivolgendosi al committente o all’ingegnere per ottenere
maggiori ragguagli e istruzioni (sentenza impugnata, consid. 28 pag. 18). Onere
che non è stato ossequiato avendo la convenuta effettuato i lavori in piena
autonomia, decidendo di demolire le solette interne con modalità diverse da
quelle previste dall’ingegnere strutturale nel capitolato d’appalto e di
procedere alla terza tappa di scavi di sottomuratura senza adottare le
necessarie misure di sicurezza e senza garanzia per la stabilità dell’edificio.
In particolare, essa aveva deciso di propria iniziativa la demolizione del
corpo scale e delle solette, cosa che aveva indotto l’ing. A__________ C__________
a decidere a sua volta di demolire la facciata Sud per poter tutelare la
stabilità del resto dell’edificio e a ordinare all’impresa di posare dei
contrafforti negli angoli per la messa in sicurezza dei muri. Ordine al quale
essa non ha dato seguito. Inoltre essa avrebbe pure dato avvio alla menzionata
terza tappa di scavi senza richiedere ulteriori verifiche o istruzioni.
In definitiva quindi,
per il Pretore, il mancato rispetto da parte della convenuta degli obblighi di
diffida e diligenza previsti dagli art. 25 Norma SIA 118 e dall’art. 365 cpv. 3
CO, nonostante fosse stata in grado di ravvederne i rischi, era da ritenersi la
causa preponderante del crollo.
7.4. Sulla
scorta di questi fondamenti, il Pretore, fondandosi sui principi della
responsabilità contrattuale (art. 97 segg. CO) e applicando quello della Differenztheorie,
per il quale il danno corrisponde alla differenza tra l’importo attuale del
patrimonio del danneggiato e quello che avrebbe avuto qualora il danno non
fosse insorto, ha quindi esaminato le varie voci di perdita economica secondo
quanto prospettato con la petizione, calcolandone l’ammontare totale e poi
imputandone alla convenuta il 60% in proporzione alla sua quota di
responsabilità giungendo agli importi menzionati in precedenza, e respingendo
in quanto tardivamente formulata e allegata la domanda di condanna al pagamento
dell’intero ammontare del danno sulla base dell’applicazione dell’art. 51 CO,
con riserva per AP 1 di esercitare in un secondo tempo regresso nei riguardi
degli altri corresponsabili. Delle singole poste si dirà in seguito, laddove
rimesse in discussione dagli appellanti.
APPELLO DI AO 1
Applicazione delle
norme sulla responsabilità contrattuale o per atto illecito
8.
AO 1 ha fondato la prima parte del suo ricorso in appello sulla
questione della natura giuridica della responsabilità.
8.1. Con
il querelato giudizio, il Pretore ha escluso l’applicazione in via principale
delle norme sulla responsabilità delittuale, ritenendola nuova poiché proposta
solo in sede conclusionale, e quindi tardiva, nonché lesiva dei diritti di
difesa di controparte, che non aveva mai avuto occasione di esprimersi sul tema
di una sua responsabilità extracontrattuale e sulle relative basi giuridiche,
soprattutto in considerazione del rovesciamento dell’onere della prova nei due
tipi di azioni rispetto al concetto di colpa.
Inoltre, ha aggiunto il
primo giudice, andava pure rilevato che la parte danneggiata che vuole trarre
profitto dal rapporto di solidarietà previsto dagli artt. 50 e 51 CO deve
formulare la sua domanda in tal senso, ritenuto che in caso contrario ogni
parte convenuta può essere condannata solo proporzionalmente alla propria
responsabilità. Cosa verificatasi nella fattispecie, preso atto che tale
obbligo è stato disatteso sia al momento della presentazione dell’istanza di
conciliazione, sia a quello dell’inoltro della petizione, sia nella successiva
fase di scambio di allegati scritti. Di conseguenza il Pretore non ha
consentito a AO 1 di prevalersi di una responsabilità fondata sull’art. 41 CO,
rispettivamente dell’art. 51 CO ed ha applicato l’art. 97 CO.
8.2. Con
l’impugnativa AO 1 sostiene di avere proposto con le sue conclusioni, oltre
alla responsabilità di AP 1 per violazione del contratto, una sua
responsabilità per atto illecito a norma degli art. 41 segg. CO scaturente
dall’accertata violazione delle regole dell’arte edilizia e di avere chiesto
che, anche in presenza di corresponsabilità di altri soggetti di diritto, la
convenuta fosse chiamata al risarcimento dell’intero danno ai sensi dell’art.
51 CO. Il Pretore avrebbe quindi sbagliato a considerare tardiva tale pretesa.
Essa infatti non lo sarebbe stata, visto che, non avendo tempestivamente preso
posizione sulle conclusioni attoree, la convenuta avrebbe rinunciato a fare uso
del suo diritto all’incondizionata facoltà di replica garantita alle parti
dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU e valida per la totalità degli atti
inoltrati.
Inoltre, il primo
giudice, non applicando d’ufficio le norme sulla responsabilità
extracontrattuale per atto illecito (art. 51 CO e art. 143 cpv. 2 CO) - pur
avendo accertato che i tre corresponsabili del crollo erano AP 1 nella misura
del 60%, l’ingegnere strutturale per il 20% e la DL per l’altro 20% -, avrebbe
leso il principio sancito dall’art. 57 CPC. A maggior ragione considerato che
le norme degli artt. 41 segg. CO, visto l’espresso rimando fatto dall’art. 99
cpv. 3 CO, sarebbero state applicabili (d’ufficio) anche in caso di
responsabilità contrattuale. Facendo dunque a suo avviso stato l’art. 144 cpv.
1 CO, AO 1, indipendentemente dalla limitazione in percentuale della
responsabilità attribuibile alla convenuta, era legittimato a pretendere da
essa il risarcimento dell’intero danno subito.
Ciò posto, sarebbe
incomprensibile l’affermazione pretorile per la quale chi pretende di trarre
vantaggio dal rapporto di solidarietà di cui agli art. 50 e 51 CO deve
formulare la sua domanda in tal senso, pena la possibilità di ottenere la
condanna della convenuta solo in proporzione alla propria responsabilità, visto
che egli ha deciso di convenire in giudizio solo AP 1 e non altri, e ne chiede
la condanna al pieno risarcimento del danno in base alle norme del debito
solidale.
Pertanto la sentenza
impugnata andrebbe riformata nel senso di condannare la convenuta al pagamento
di tutto il danno patito dall’attore, non solo del 60% del suo ammontare.
8.3. A norma dell’art. 50 cpv. 1 CO, se un
danno è stato provocato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido
verso il danneggiato (solidarietà perfetta). Un danno è considerato provocato
da più persone insieme, se ogni danneggiante sapeva o comunque doveva sapere
dell’illecito o della violazione contrattuale commessa dall’altro (DTF 115 II
42 consid. 1; STF 4A_303/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 4).
In virtù del rinvio sancito dall’art. 99 cpv. 3 CO, questo
vale anche nel caso di responsabilità contrattuale, come ad esempio per
l’esecuzione difettosa di lavori di costruzione (DTF 130 III 591 consid.
5.5.1).
Se per contro i presupposti della solidarietà perfetta non
sono dati e più persone hanno commesso degli atti illeciti o delle violazioni
contrattuali che hanno dato origine ad un unico danno, trovano applicazione le
norme della solidarietà imperfetta ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 CO (ibidem).
Tale disposizione entra in linea di conto anche quando diverse persone sono
chiamate a rispondere in virtù dello stesso motivo giuridico, della stessa
causa, quale ad esempio la violazione degli obblighi contrattuali (DTF 119 II
127 consid. 4b), non necessariamente a fronte di cause diverse come parrebbe
dal testo di legge.
Come per la solidarietà
perfetta dell’art. 50 CO, anche per quella imperfetta ogni responsabile, se
così richiesto, deve rispondere verso il danneggiato per danno completo (Anschpruchskonkurrenz,
DTF 133 III 6 consid. 5.3.2; Graber,
Basler Kommentar, OR I, 7 ed., n. 5 seg. ad art. 51). Quest’ultimo ha
quindi la possibilità di scegliere contro chi procedere per ottenere
l’indennizzo.
Corrispondendo più di
quanto dovuto in base alla sua colpa, il responsabile chiamato in causa dal
danneggiato maturerà un diritto di regresso nei confronti degli altri
corresponsabili (art. 51 CO) e avrà quindi la possibilità di rivendicare la
rifusione di tutto quanto eccede la quota di danno a lui imputabile.
8.4. Giusta l’art. 55 CPC, le parti devono
dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi
di prova. L’obbligo di una parte di sostanziare i fatti rilevanti comporta che
la stessa sia tenuta ad allegare e a specificare quei fatti non solo nei loro
fondamenti, ma in maniera chiara e esaustiva così da permettere a lei di
offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di
far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare
i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti.
Per contro, il diritto è applicato d’ufficio dal giudice (art.
57 CPC, iura novit curia) e le parti non hanno un obbligo di proporre
una motivazione giuridica nei loro allegati di causa (art. 221 cpv. 3 CPC).
Questo principio trova tuttavia limitazione nei casi di applicazione
sorprendente di norme giuridiche, allorquando il giudice decide di applicare al
caso sottopostogli una norma o un principio giuridico non evocato nel
procedimento, di cui nessuna delle parti si è prevalsa o poteva supporre
sarebbe stato pertinente nella fattispecie (DTF 130 III 35 consid. 5; STF 4A_424/2008
del 29 gennaio 2009 consid. 5.2.3). In simili situazioni, infatti, il giudice è
tenuto a informare preventivamente le parti e dare loro la possibilità di
esprimersi in merito argomentando, allegando o contestando nuove circostanze,
rispettivamente proponendo nuovi mezzi di prova potenzialmente utili al
giudizio (STF 4A_400/2008 del 9 febbraio 2009 consid. 3.2).
Tale principio di procedura trova applicazione sia in prima
che in seconda istanza; pertanto il giudice d’appello non è vincolato né dagli
argomenti di diritto avanzati con l’impugnativa, né da quelli del giudice di
prime cure.
Il fatto che la
responsabilità contrattuale della convenuta possa quindi dare origine a una sua
solidarietà imperfetta con le altre persone di cui è stata dimostrata una
responsabilità di analoga natura e comportare la possibilità di chiedere solo
ad essa il completo indennizzo è una questione di diritto. Di conseguenza, il
fatto che la rivendicazione dell’applicazione delle norme sulla responsabilità
aquiliana sia stata avanzata per la prima volta solo con le conclusioni, senza
che sia mai stata allegata prima una colpa per atto illecito consistente nella
violazione delle norme dell’arte edilizia, comporta unicamente l’impossibilità
di approfondire l’esistenza di quest’ultima responsabilità, poiché i fatti alla
base della stessa, ben diversi da quelli da dimostrare in caso di una
violazione contrattuale, non sono stati debitamente e tempestivamente
sottoposti al Pretore e alla controparte, ma non ostacola l’applicazione delle
norme sulla misura della responsabilità al caso concreto in base al rinvio di
cui all’art. 99 cpv. 3 CO. In effetti, se è dimostrata una violazione dei
doveri contrattuali da parte di AP 1, la valutazione giuridica ad opera del
giudice che questa può avere, compresa quella dell’insorgere di una solidarietà
imperfetta (art. 51 CO, v. sopra consid. 8.3), può avvenire in completa
indipendenza dalle allegazioni in merito delle parti (art. 55 CPC),
l’applicazione delle citate norme non essendo affatto sorprendente.
8.5. Come
indicato nel querelato giudizio - in maniera invero incompleta - la parte lesa
che vuole beneficiare dei vantaggi del concorso di responsabilità deve
formulare la propria domanda in modo adeguato e chiedere la condanna congiunta
dei vari convenuti. In caso contrario, si avrà solo una sentenza pro rata
e ciascun convenuto potrà far valere le proprie difese e i propri motivi di
riduzione (Brehm, Berner
Kommentar, 4 ed., n. 7 ad art. 51).
Il Pretore, tuttavia,
non ha interpretato correttamente quanto scritto dal commentatore bernese
poiché la necessità di specificazione dell’intenzione di far valere la
cosiddetta Anschpruchskonkurrenz già con l’introduzione della causa
(sempre che sia sostenibile, cosa che questa Camera ritiene quantomeno dubbia),
è riferita ai casi in cui più danneggianti vengono chiamati in giudizio con la
stessa procedura: in assenza di una specificazione con cui viene preteso da
loro l’intero danno, ognuno verrà condannato secondo la propria colpa e il
proprio ruolo.
Ciò non è certamente
necessario quando l’intero danno è fatto valere in via giudiziaria nei
confronti di un solo responsabile, poiché è implicito e di meridiana evidenza
che il danneggiato, chiedendo la rifusione da questi di tutto l’importo
corrispondente e non solo di una quota, ha deciso di procedere contro di lui in
base alle menzionate norme sulla solidarietà.
In tal senso l’appello
risulta fondato e la decurtazione degli importi dovuti del 40% ingiustificata. AP
1 deve essere condannata al pagamento integrale del danno patito da AO 1.
Sarà se del caso suo
compito farsi in un secondo tempo parte attiva per ottenere l’indennizzo di
quanto pagato in esubero rispetto alle sue colpe ai sensi dell’art. 99 CO in
relazione con gli art. 50 e 51 CO
Riconoscimento del
mancato reddito immobiliare
9.
In merito alla pretesa di rifusione del mancato reddito immobiliare
durante i 22 mesi del periodo tra il crollo e l’inizio dei lavori di
ricostruzione, di asseriti fr. 161'416.39, il primo giudice ha reputato non
avere l’attore debitamente allegato e dimostrato la posta di danno, che ha
quindi respinto in applicazione dell’art. 8 CC. A suo avviso, spettava
all’attore precisare, già in fase di allegazione, le modalità di calcolo della
perdita di guadagno, fornendo debita allegazione e prova della correttezza dei
parametri utilizzati, non potendo la perizia sopperire a eventuali carenze in
tal senso. In particolare i calcoli effettuati nel documento denominato “calcolo
mancato reddito immobiliare (22 mesi)” di cui al doc. G29 non risultavano
essere supportati da alcun giustificativo che ne attestasse la correttezza, né AO
1 aveva sostanziato e precisato in alcun modo tale pretesa, così che i dati
risultavano indicativi e del tutto ipotetici, non riconducibili a perdite
effettive. Nello specifico, mancava ogni riferimento o riscontro relativo ai
costi di amministrazione, all’esistenza di potenziali interessati all’affitto
dei locali del nuovo stabile, al momento in cui tali locali avrebbero potuto
essere effettivamente occupati e a quale prezzo. In questo senso, la conferma
ottenuta in sede peritale e basata su considerazioni non sufficientemente
oggettivabili per mezzo degli atti di causa non poteva supplire alle carenze
allegatorie e probatorie dell’attore.
9.1. Per
l’appellante sarebbe inammissibile che il Pretore, arbitrariamente, non abbia
tenuto in considerazione le conclusioni e il contenuto della perizia
Considerandi
giudiziaria sostenendo l’esistenza di lacune allegatorie da parte sua.
In effetti la perizia
economica ordinata sarebbe stata decisa in base a un apprezzamento anticipato
delle prove perché i fatti erano stati sufficientemente allegati, in caso
contrario, in nome del principio di economicità e celerità del processo, la
prova non sarebbe stata ammessa.
Ciò posto, la sentenza
impugnata avrebbe pure violato il principio della verosimiglianza
preponderante, avendo AO 1 provato con verosimiglianza preponderante il danno
patito grazie al doc. G29, la cui allegazione è stata contestata dalla
convenuta. I fatti, come il danno in proposito lamentato, non sarebbero stati
suscettibili di essere dimostrati pienamente o in termini irrefutabili,
presentando piuttosto un grado di verosimiglianza che nulla ha a che vedere con
semplici possibili ipotesi. La pretesa risarcitoria in questione, sintetizzata
nel citato documento, non avrebbe potuto in alcun modo essere oggetto di
quantificazione precisa, sicché esigerne la prova piena sarebbe stato eccessivo
ed errato.
Nella fattispecie i
motivi in favore della correttezza dei fatti e dell’ammontare del danno
sarebbero stati resi sufficientemente verosimili e la perizia giudiziaria
avrebbe dimostrato l’esistenza di un danno pari a
fr. 161'416.39, ossia esattamente quanto reclamato a tale titolo in prima sede.
Pertanto l’appellante non vede cos’altro dovesse fare per dimostrare la propria
pretesa.
Il rimprovero mossogli
dal primo giudice di non avere fatto alcun riferimento ai costi di
amministrazione, all’esistenza di potenziali interessati all’affitto dei locali
del nuovo stabile, al momento in cui essi avrebbero potuto essere locati e al
prezzo effettivo sarebbe ingiustificato, poiché si tratterebbe di una prova
impretendibile, una probatio diabolica, considerato che 18 mesi prima
della riedificazione e ultimazione dello stabile la ricerca di potenziali
conduttori sarebbe stata impraticabile.
Per di più il Pretore
nemmeno avrebbe, contrariamente ai suoi doveri, motivato il suo distanziamento
dalle conclusioni del perito, con il cui lavoro non si sarebbe debitamente
confrontato.
Sbagliato sarebbe pure
il rimprovero di non avere debitamente allegato né dimostrato le tempistiche
della potenziale locazione svanita a seguito del crollo, preso atto che il
danno è stato richiesto per i 22 mesi di ritardo riconosciuti dalla Pretura
stessa.
Infine, il Pretore non
avrebbe fatto fronte ai suoi doveri non avendo applicato - per lo meno in via
subordinata qualora non avesse voluto fondarsi sulla perizia giudiziaria
economica - l’art. 42 cpv. 2 CO che prevede la possibilità di fissare
l’ammontare del danno con un apprezzamento.
9.2
La
parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione
(DTF 142 III 462 consid. 4.3 pag. 465). Quando, come in concreto, è applicabile
la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi di prova
concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF
144.
III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che, dopo essere stato
debitamente allegato e specificato, è stato contestato in causa nei termini dell’art.
222.
cpv. 2 CPC e dell'art. 55 CPC (STF 5A_719/2016 del 1° febbraio 2017 consid.
6.2). L'onere di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei
memoriali di causa. I fatti pertinenti devono essere sufficientemente motivati
(onere di sostanziare le allegazioni) in modo tale da permettere alla controparte
di contestarli e, dall’altro, al giudice di stabilire quali di essi sono
controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF 144 III 159
consid. 5.2.1.1). Le esigenze circa il contenuto e l’accuratezza delle
allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della
norma applicabile e, dall’altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla
parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base
delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla
controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali contro-prove;
se quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in
maniera più dettagliata e completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto
controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove
necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid.
5.2.1.1). Di regola un rimando globale ai documenti del procedimento civile non
basta, non spettando infatti al giudice né alla controparte ricavare da tali
inserti l'esposizione dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per
individuare elementi utili. Tuttavia, la giurisprudenza consente all'attore di
indicare solo l'importo totale quando può fare riferimento e produrre un
documento che contenga tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e
completo, al punto che l'obbligo di includere i dettagli della fattura nelle
allegazioni della richiesta non avrebbe senso. Anche in tal caso, però, i fatti
devono essere addotti nei loro tratti o contorni essenziali nei memoriali di
causa. Nondimeno, non è sufficiente che il documento prodotto contenga, in una
forma o nell'altra, le suddette informazioni, ma esso deve, oltre che essere menzionato
esplicitamente negli allegati, essere facilmente accessibile e non deve
lasciare spazio a interpretazioni (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; STF 4A_164/2021
del 21 dicembre 2021 consid. 3.2; 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.2.1).
Questo vale anche in presenza di fatture diverse, potendo l'attore limitarsi a
indicarle con riferimento ai documenti che produce a supporto, se il loro
contenuto è dettagliato ed esplicito.
9.3
Nella
fattispecie, la pretesa in questione è stata proposta nella petizione con un
paragrafo di tre righe dal seguente testo: “Il signor AO 1 calcola inoltre
in fr. 159'697.- il reddito immobiliare netto al quale egli, suo malgrado, è
stato costretto a rinunciare durante i 22 mesi trascorsi tra il crollo
dell’edificio e l’inizio della ricostruzione (doc. G29)” (petizione pag.
20). La tabella prodotta quale doc. G29 e intestata “calcolo mancato reddito
immobiliare (22 mesi)” è di facile lettura poiché indica i metri quadrati
di ogni piano e l’ammontare per mq per anno per ognuno di essi (variante dai
fr. 210.- del secondo piano ai fr. 250.- di piano terreno e quarto piano),
nonché l’importo di fr. 250.-/mese per ognuno dei 5 parcheggi, e rapporta il
risultato ai 22 mesi, deducendo poi dal totale le spese, composte da interessi
passivi al 3% su fr. 1'500'000.-, spese di amministrazione di fr. 7'500.-,
spese di gestione/assicurazioni/ manutenzioni di fr. 15'000.- e tasse di circa
il 18% su un utile immobiliare di fr. 191'093.-, giungendo al totale a saldo di
fr. 159'697.-.
Con la risposta 2 marzo 2017 (pag. 21), la convenuta
ha contestato l’importo calcolato in fr. 159'697.- poiché puramente teorico e
senza riscontri nei documenti prodotti, nonché fondato su superfici che non
corrispondevano a quelle reali della relazione tecnica doc. M e giacché il
periodo di 22 mesi era riconducibile alla volontà del committente di modificare
il progetto e che non era un termine congruo per riprendere un progetto.
Con la replica 22 maggio 2017 AO 1 ha confermato la
sua pretesa precisando che il crollo aveva comportato la revoca della licenza
edilizia, la necessità di ricorrere al Consiglio di Stato con una conseguente
lunga perdita di tempo e la necessità di procedere a una nuova pubblicazione a
salvaguardia dei diritti dei vicini.
Da quanto precede risulta evidente e di immediata
comprensione che la pretesa di rifusione di fr. 159'697.- era relativa alla
perdita di introiti locativi per il ritardo di 22 mesi che l’incidente aveva
comportato e che l’importo era stato calcolato in base ai metri quadrati dei
vari piani e a un prezzo indicato chiaramente nel documento cui la petizione
rinviava. Trattandosi di una proposta di calcolo molto semplice, si può
riconoscere con l’appellante che la posizione assunta dal Pretore in merito al
dovere di allegazione è stata troppo restrittiva e non ha tenuto conto dei
principi giurisprudenziali testé esposti.
9.4
Ciò
posto, l’attore ha con successo chiesto l’esperimento di una perizia
giudiziaria “economica” sulla quantificazione del mancato reddito immobiliare,
che ha condotto a un risultato addirittura superiore a quello proposto negli
allegati introduttivi.
Il perito giudiziario G__________
G__________, con referto 14 aprile 2020, ha reputato i valori indicati nel doc.
G29 come assai indicativi e accettabili, confermando pure nel periodo dal
crollo del 23 aprile 2008 all’inizio dei lavori per la nuova costruzione del 16
febbraio 2010 il lasso di tempo di riferimento per il computo del danno da
ritardo e rilevando un errore di calcolo per difetto per quanto concerneva la
perdita locativa per il 4° piano.
Di principio il giudice, nell’ambito dell’apprezzamento delle
prove ai sensi dell’art. 157 CPC, deve esaminare se il perito ha tenuto conto
dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e se le
conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di
punti oscuri, lacune o contraddizioni. Nondimeno, se decide di aderire alle
conclusioni del perito, non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata
nella sentenza. Al contrario, se intende discostarsi da una perizia
giudiziaria, deve spiegare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno
condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, che dispone di conoscenze
professionali specifiche (IICCA del 22 aprile 2021, inc. 12.2020.80, consid.
8.2; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23, consid. 7.2.2).
Nel caso che occupa, il Pretore, come visto, ha ritenuto che
la perizia giudiziaria, basandosi su dati teorici e indicativi, non abbia
potuto sanare la lacuna probatoria e allegatoria imputabile all’attore a tal
proposito.
Sbagliando. In effetti, per giustificare il danno per mancato
reddito locativo, l’attore ha effettivamente formulato dei calcoli ipotetici,
ma con un metodo molto semplice e preciso - ossia la moltiplicazione dei metri
quadrati dei singoli piani per dei valori unitari ben precisi, con deduzione
dei vari costi a carico del proprietario - che ha potuto essere confermato
dall’esperto giudiziario chiamato a determinarsi in merito dalla Pretura sia per
quanto concerne la formula di valutazione, sia per quanto concerne la congruità
delle stime unitarie proposte, sia per quella delle singole poste di costo.
A ragione l’appellante sottolinea come portare dati sui
potenziali interessati all’affitto a inizio costruzione fosse impossibile,
sicché non può essere un argomento valido per destituire di valenza la pretesa.
Parimenti, non corretto è negarla con l’argomentazione che
non vi sarebbero riscontri in merito al prezzo dei locali, avendone proposto
l’attore uno confermato dal perito, così come non lo è criticare la mancanza di
dati sul momento in cui i locali avrebbero potuto essere locati, ritenuto che
in questo caso è stato chiesto un indennizzo per i mesi di ritardo causati dal
crollo, esplicitamente indicati e confermati.
Ne deriva che anche su
questo aspetto, l’appello appare fondato e la sentenza deve conseguentemente
essere riformata riconoscendo all’attore l’importo relativo, nell’ammontare da
lui rivendicato con le conclusioni. Così stando le cose, non occorre chinarsi
sull’applicabilità dell’art. 42 CO.
Riconoscimento dei
costi di ricostruzione
10.
Con
il querelato giudizio, dei fr. 236'706.80 rivendicati a titolo di indennizzo
dei costi di ricostruzione, il Pretore ha respinto le pretese di risarcimento
dei costi di ricostruzione per complessivi fr. 222'774.85 - di cui fr.
66'432.85 per costi di scavo, demolizione e trasporto in discarica, fr. 159'342.05
(erroneamente indicati in fr. 156'342.05) per lavori di sottomurazione - poiché
l’attore non avrebbe allegato né dimostrato se e in quale misura le prestazioni
risultanti dalle fatture prodotte agli atti per sostanziare tali rivendicazioni
potessero essere considerate costi non più recuperabili o costi che l’attore
avrebbe dovuto in ogni caso sostenere per portare a termine il primo progetto.
Accolta è stata unicamente - nella misura del 60% di cui già si è detto - la
pretesa relativa ai costi di carotaggio risultanti dal doc. G27 pari a fr.
13'931.90, quindi fr. 8'359.15, poiché riferibile direttamente al crollo.
In questo senso egli si
è discostato dalle conclusioni del perito giudiziario, che a suo avviso non
trovavano alcun riscontro negli allegati dell’attore che, appunto, a fronte
delle contestazioni di controparte, non aveva sufficientemente fatto fronte al
suo onere d’allegazione e della prova. In effetti, il perito - pur avendo
reputato impossibile verificare se fra le voci di costo riferibili ai lavori di
demolizione e scavo, sottomurazioni e ricostruzione dei muri crollati fossero
presenti anche prestazioni legate al completamento dei lavori che il
committente avrebbe in ogni caso dovuto assumere per realizzare il progetto
iniziale - aveva stabilito che avendo AO 1 fatto valere solo parte del danno,
le prestazioni riutilizzabili sarebbero già state plausibilmente defalcate e il
rimanente avrebbe dovuto essere ritenuto costo non riutilizzabile e conseguente
al crollo.
10.1
L’appellante
sostiene che il Pretore avrebbe erroneamente mancato di applicare l’art. 42
cpv. 2 CO, pur essendo indiscutibile che la prova peritale si era resa
necessaria nell’impossibilità per lui di quantificare i costi di ricostruzione
a priori e che lo stesso perito aveva giudicato come impossibile la verifica di
quali lavori includessero anche attività edili che egli avrebbe comunque dovuto
effettuare per il primo progetto. In base a tale norma di legge, in effetti,
egli avrebbe dovuto fare uso del proprio potere di apprezzamento e stimare
d’ufficio il danno a fronte della mancanza di una prova piena del suo ammontare
e della sua insorgenza.
A suo dire, accertando
la perizia giudiziaria in termini inequivocabili che la causa del crollo dei
muri era da imputare a AP 1, il primo giudice avrebbe dovuto quantificare il
danno, anche con prudenza ma in termini sostenibili.
10.2
La critica, così
come mossa, non adempie i requisiti minimi di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC)
e risulta pertanto irricevibile, limitandosi a considerazioni generiche senza
spiegare su quali precisi elementi il Pretore avrebbe dovuto fondare la propria
stima del danno e perché.
L’art. 42 cpv. 2 CO
prescrive che, qualora non sia possibile provare un preciso importo, il danno
sia stabilito dal prudente criterio del giudice. Presupposto per l’applicazione
di tale norma, quindi, è che la prova dell’asserito danno non sia possibile a causa
della sua natura, rispettivamente che essa non sia ragionevolmente esigibile. L’art.
42.
cpv. 2 CO non può essere utilizzato come uno strumento a disposizione della
parte che non ossequia l’onere probatorio a suo carico. Essa rimane tenuta a
fornire, nella misura del possibile, nei tempi e nei modi previsti dalla
procedura applicabile, tutti gli elementi atti a permettere al giudice di
procedere a una stima del danno ex aequo et bono. In altre parole, l'art. 42 cpv. 2
CO non apre la
possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di
pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 416 consid. 4.3.1; DTF
128.
III 271 consid. 2b/aa).
Ora, il fatto che la
perizia giudiziaria economica non abbia consentito di quantificare il danno
poiché dalle fatture prodotte non era possibile distinguere quali lavori
fossero stati da effettuare in ogni caso, ossia anche per la realizzazione del
progetto iniziale, non significa affatto che tale prova non potesse venire
apportata, ma semplicemente che la tipologia d’analisi voluta non era stata
sufficiente a chiarire i fatti. Proprio questo è stato accertato dal Pretore.
La carente allegazione e la ancor maggiore carente assunzione di prove non può
certo essere sanata con l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO. Non risulta
difficile immaginare che con un’oculata scelta delle prove - si pensi a titolo
di esempio alla notifica di testi in grado di chiarire la questione o alla
richiesta di una perizia tecnica specifica sul tema, non solo “economica”
e fondata su fatture - la questione avrebbe con grande probabilità potuto
essere sviscerata. D’altronde, l’appellante nemmeno spiega perché ciò non
sarebbe stato possibile.
Su questo aspetto
l’impugnativa non può di conseguenza trovare spazio alcuno.
Riconoscimento degli
interessi ordinari
11.
Il
Pretore ha calcolato gli interessi di mora al 5% sull’importo riconosciuto al
danneggiato a partire dalla data dell’inoltro dell’istanza di conciliazione,
non risultando agli atti la prova di valide e precedenti messe in mora.
11.1
AO 1 si
oppone a questa conclusione, che ritiene fondata su un errato accertamento dei
fatti. A suo modo di vedere, in effetti, la messa in mora sarebbe datata 15
luglio 2013, giorno di allestimento della lettera di cui all’atto istruttorio
n. 217 del procedimento penale, con il quale sarebbe stato quantificato il
pregiudizio subito. Il relativo documento, non prodotto separatamente agli atti
nella procedura di prime cure ma presente nel faldone grazie al richiamo
dell’intero incarto penale, è stato allegato all’appello “al solo scopo di
agevolare la comprensione del contenuto e delle conclusioni e non certo
nell’intenzione di produrre in appello documenti mai versati agli atti prima
d’ora” (appello, pag. 23).
11.2
In questo
modo, ritenuto che, come accennato in precedenza, un richiamo generico di un
incarto è privo di valenza probatoria se mancano i riferimenti precisi a
singoli atti in esso contenuti, l’appellante fonda la sua tesi su un documento
prodotto e indicato distintamente solo in seconda sede, oltretutto senza fornire
particolari indicazioni che possano giustificarne l'ammissibilità ai sensi
dell'art. 317 CPC, venendo così meno al suo obbligo di motivazione (art. 311
CPC), in quanto non spiega per quale motivo non ha potuto produrlo come fatto
ora o per lo meno farvi con precisione richiamo dinanzi alla giurisdizione
inferiore (TF 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1).
A prescindere da ciò, anche volendo per ipotesi tenerlo in
considerazione, la rivendicazione d’appello di modifica della data di partenza
degli interessi di mora non potrebbe essere accolta, mancando totalmente una
tempestiva allegazione in tal senso, preso atto che la scadenza del 15 o 16
settembre 2013 non compare da nessuna parte negli allegati di primo grado
dell’attore, che mai prima d’ora ha avanzato e sufficientemente motivato una
richiesta di far decorrere gli interessi moratori almeno a partire dal 16
settembre 2013.
A fronte di queste gravi lacune formali e procedurali, la
pretesa vede il suo destino segnato senza necessità di ulteriori
approfondimenti.
APPELLO DI AP 1
12.
Con
il suo appello del 15 settembre 2021 AP 1 ha sostanzialmente evidenziato tre
aspetti per i quali le motivazioni e le conclusioni del Pretore
necessiterebbero di essere riviste in quanto errate.
La restituzione degli
acconti versati alla parte convenuta
13.
Con
il querelato giudizio il Pretore, riconoscendo il diritto dell’attore a vedersi
restituire quanto da lui versato a AP 1 a titolo di acconto in eccesso rispetto
alle prestazioni realmente fornite, ha stabilito che a fronte di due versamenti
all’impresa a tale titolo per complessivi fr. 200'000.-, a AO 1 avrebbero
dovuto essere restituiti fr. 125'000.- stante la recuperabilità nell’ambito del
secondo progetto di parte dei lavori eseguiti per un controvalore pari a fr.
75'000.-, preso atto che dalle emergenze peritali, in effetti, risultavano parzialmente
sfruttabili parte dei costi di demolizione e sgombero dell’esistente in ragione
di fr. 40'000.-, le opere di scavo parziale fino al piano di fondazione per fr.
25'000.- e le opere relative ai muri perimetrali dell’interrato per fr.
10'000.-.
13.1
Per l’appellante
AP 1, l’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice sarebbe consistito
nell’avere basato i suoi calcoli partendo dal presupposto che gli acconti
potenzialmente recuperabili erano due: uno di fr. 80'000.- e uno di fr.
120'000.-, anche se l’importo di fr. 80'000.- non potrebbe essere riconosciuto
in quanto non sarebbe mai stato effettivamente pagato a AP 1. Questa obiezione
era già stata da essa proposta con la risposta di causa e confermata con le sue
conclusioni, ma il Pretore, oltre a non esservisi chinato, non avrebbe
minimamente preso in considerazione le risultanze fattuali e istruttorie,
accertando così in maniera errata i fatti.
In realtà non vi sarebbe
alcuna prova che quei fr. 80'000.- siano stati corrisposti in adempimento del
contratto d’appalto tra le parti qui in causa. Anzi, in base agli atti si
potrebbe solo desumere che esso sia stato versato a titolo personale ad A__________
C__________ (amministratore unico dell’impresa), come attesterebbe la ricevuta
manoscritta di cui al doc. F6 che non contiene alcun riferimento alla causale
né tanto meno alla fattispecie oggetto della presente causa, e non
consentirebbe così di andare oltre al contenuto letterale e di ricostruirne il
motivo e il contesto. Tale circostanza sarebbe poi stata ammessa dallo stesso
attore in sede di replica, essendosi egli limitato ad affermare di avere
versato l’acconto all’amministratore unico e sarebbe pure confermata dal fatto
che egli, nel suo ricorso al Consiglio di Stato, avrebbe fatto riferimento
unicamente a un acconto di fr. 120'000.-, come da doc. I pag. 5.
Abbondanzialmente, poi, AP 1 rileva come anche la procedura d’iscrizione di
un’ipoteca legale degli artigiani da essa avviata parlasse di un solo acconto
di fr. 120'000.-.
Pertanto, l’importo che AP
1.
deve essere chiamata a restituire andrebbe ridotto da fr. 125'000.- a fr.
45'000.-.
13.2
Come rettamente indica
l’appellato AO 1, la sentenza non ha preso posizione sulle contestazioni
sollevate dalla convenuta in merito alla valenza probatoria del doc. F6, e si
limita a dare per scontato che l’importo ivi indicato di fr. 80'000.- sia stato
versato a titolo di acconto nell’ambito dell’esecuzione del contratto d’appalto
qui in disamina.
In realtà, alla chiara
obiezione della convenuta, sollevata già con la risposta, che da quella
ricevuta, scritta a mano e priva di ogni riferimento, fosse impossibile
desumere che i fr. 80'000.- dati al suo amministratore unico fossero da
interpretare come acconto per le opere da impresario costruttore di via V__________,
il committente si è limitato, con la replica (pag. 15 ad 4.4) ad asserirne la
temerarietà e la pochezza e a rilevare come il documento in questione
dimostrasse il pagamento di fr. 80'000.- all’amministratore unico della ditta A__________
C__________ e costituisse dunque una valida prova delle sue tesi, senza
preoccuparsi di meglio spiegare e quindi di assumere ulteriori prove che
attestassero per quale motivo il denaro era stato consegnato o per lo meno che
tra le parti, compreso A__________ C__________, non sussistevano altri tipi di
rapporto giuridico che avrebbero giustificato il pagamento di quei soldi,
rispettivamente che fine avevano fatto i fr. 80'000.-.
Il solo documento,
quindi, a fronte delle contestazioni sollevate, non può essere considerato
prova sufficiente che quella dazione di denaro era da intendere come un acconto
riconosciuto a AP 1 per i lavori in oggetto. A maggior ragione se si tiene
conto che il giorno stesso in cui la ricevuta doc. F6 è stata sottoscritta, il
31.
gennaio 2008, AP 1 ha inviato al committente una lettera intitolata “1.a
richiesta di acconto” per fr. 120'000.-, regolarmente corrisposti il 18
febbraio 2008 e che il contratto d’appalto (doc. A, pag. 4) prevedeva un primo
acconto proprio di fr. 120'000.- da versare a istallazione cantiere e inizio
lavori, seguito da un secondo di
fr. 160'000.- a ultimazione della soletta, senza quindi menzione di uno di
fr. 80'000.-.
Il Pretore, ha dunque in
effetti ingiustificatamente riconosciuto come acconto anche i fr. 80'000.-.
Tale importo, in accoglimento della richiesta d’appello della convenuta, deve
essere defalcato e la stessa condannata a restituire fr. 45'000.- (vale a dire
fr. 120’000- ./. fr. 75'000.-), invece che
fr. 125'000.-.
Risarcimento degli
interessi passivi
14.
Il
Pretore ha accolto con la sentenza querelata la richiesta formulata dall’attore
di vedersi rifondere fr. 32'094.35 (di cui il 60% a carico della convenuta, per
fr. 19'256.61) a titolo di interessi passivi sopportati nel periodo tra il
crollo e l’inizio dei lavori di ricostruzione, poiché adeguatamente supportata
dai documenti bancari e confermata in sede peritale. Ma anche perché l’importo
appariva giustificato sia per l’entità calcolata che per la durata presa in
considerazione, risultando dagli atti che le procedure volte alla messa in
sicurezza del cantiere, al tentativo di conservare la licenza edilizia iniziale
e il permesso di inizio lavori, come pure l’implementazione di un nuovo
cantiere, giustificavano il lasso di tempo indicato.
14.1
Per AP 1 il
primo giudice avrebbe sbagliato a ignorare quanto da essa sostenuto in prima
sede, cioè che il progetto di AO 1 era stato sin dall’inizio finalizzato alla
realizzazione di una palazzina a reddito non destinata alla vendita. Egli,
d’altronde, mai avrebbe preteso che a edificazione terminata avrebbe estinto
l’ipoteca che, appunto, è ancora attiva. Di conseguenza, indipendentemente dal
crollo della palazzina e dal tempo trascorso, egli ha continuato e continua a
pagare gli interessi ipotecari passivi. Pertanto gli interessi passivi pagati
dal proprietario nel periodo tra il crollo e l’inizio della nuova edificazione
non sono in nesso di causalità adeguata con il sinistro e non hanno comportato
alcuna diminuzione del suo patrimonio. Stando così le cose, la sentenza andrebbe
riformata e la posizione di danno per interessi passivi di fr. 19'256.61 pari
al 60% di fr. 32'094.35 non potrebbe essere tutelata e dovrebbe quindi venire
stralciata.
14.2
La motivazione
addotta in appello è stata avanzata unicamente con le conclusioni (pag. 41),
oltretutto in maniera molto stringata rispetto a quanto esposto con il presente
ricorso. Essa è di conseguenza irricevibile, poiché tardiva (art. 229 CPC).
Inoltre sfugge la logica su cui si fonda. In effetti non risulta comprensibile
perché, per il semplice fatto che l’operazione avrebbe in ogni modo previsto il
pagamento di interessi ipotecari essendo stato necessario fare capo a
finanziamenti esterni, non dovrebbe essere considerato un danno l’aver dovuto
pagare interessi passivi per un periodo nel quale nulla ha potuto essere svolto
a seguito del crollo imputabile (anche) a AP 1. La scelta di vendere o meno
l’immobile non destituisce di fondamento la richiesta di vedersi rifondere
quanto pagato a tal fine a seguito di un’inutile protrazione dei tempi di
costruzione.
Deduzione
dell’indennizzo già ricevuto dall’ing. A__________ C__________
15.
Nel
penultimo considerando della sentenza qui in disamina, il Pretore ha precisato
che l’indennizzo di fr. 100'000.-/120'000.- già versato dall’ing. A__________ C__________
a AO 1 non può essere dedotto dal danno ricadente sull’impresa poiché tale
importo rientra nel margine residuo del 40% sul danno complessivo e non
consente di concludere che l’attore abbia con tale pagamento beneficiato di un
sovraindennizzo.
15.1
AP 1 contesta
questa conclusione, reputando a suo dire errato l’accertamento che con il
pagamento di fr. 120'000.- da parte dell’ingegnere ricadrebbe nel margine
residuo del 40%. Condannando l’impresa alla rifusione del 60% del danno
accertato in prima sede in Euro 12'000.- e fr. 142'288.- (ossia Euro 7'200.- e
fr. 85'372.90), il restante 40% ammonterebbe a Euro 2'800.- e fr. 56'915.26,
per cui AO 1 avrebbe ricevuto fr. 63'084.74 in eccesso.
Di conseguenza, questo
importo andrebbe dedotto dal danno ricadente sull’impresa, operazione che
porterebbe a un risultato finale di
fr. 22'288.16 (fr. 85'372.90 – fr. 63'084.74).
15.2
I calcoli
proposti dall’impresa appellante sono viziati da un grave errore iniziale
poiché il danno accertato in prima sede non era di Euro 12'000.- e fr.
142'288.- ma molto superiore, ritenuto che la quota parte del 60% accollatale è
stata di Euro 7'200.- e fr. 210'372.-. Questo rende la richiesta infondata, se
applicata alla sentenza di prime cure e alle modalità di ripartizione del danno
ivi adottate.
Tuttavia, preso atto che
con la presente decisione d’appello, la convenuta viene ora chiamata a farsi
carico dell’intero danno patito da AO 1 a seguito del crollo, secondo i crismi
della solidarietà imperfetta, la richiesta di dedurre dall’importo accertato
quanto egli ha già ricevuto a titolo di rifusione da altri responsabili è nel
suo principio del tutto legittima e deve essere accolta.
Essendo dimostrato,
grazie alla deposizione resa dallo stesso ingegnere, che egli ha corrisposto
all’attore almeno fr. 100'000.- (nella testimonianza ha parlato di una somma di
fr. 100'000.-/120'000.-) e non avendo il resistente contestato d’avere ricevuto
il denaro (ma solo che non si poteva considerarlo un risarcimento, senza però
spiegarne il perché), l’importo a carico della convenuta andrebbe
conseguentemente decurtato. Ciononostante, in regime attitatorio, non si può
omettere di considerare che con l’appello è stato chiesto di defalcare
unicamente fr. 63'084.74, per cui sarà solo tale ammontare che potrà essere
portato a deduzione del danno da risarcire.
Su questo aspetto
dunque, l’appello di AP 1 può trovare accoglimento.
Conclusioni e spese
giudiziarie
16.
In
definitiva, pertanto, l’appello di AO 1 deve essere parzialmente accolto mentre
quello di AP 1 deve essere respinto. Di conseguenza, la sentenza di prime cure
del 17 agosto 2021 deve essere riformata e AP 1 condannata a risarcire
all’attore
Euro 12'000.- e fr. 285'619.85, vale a dire Euro 12'000.- + fr.
15'191.20 di spese sostenute prima del crollo in vista dell’adempimento del
contratto,
fr. 45'000.- a titolo di restituzione acconti, fr. 57'000.- di onorari
dell’architetto T__________, fr. 3'979.40 di altre spese progettuali e
preparatorie, fr. 11'380.- di spese legali per il mantenimento della prima
licenza,
fr. 8’711.35 di risarcimento tasse e costi amministrativi conseguenti al
crollo, fr. 13'931.90 di costi di ricostruzione (carotaggio), fr. 32'094.35 di
interessi passivi e fr. 161'416.39 per mancato reddito immobiliare, per un
importo complessivo di fr. 348'704.59, dal quale vengono dedotti
fr. 63'084.74 già risarciti dall’ing. A__________ C__________. Tale esito
comporta una modifica della ripartizione delle spese giudiziarie, risultando
ora la parte attrice soccombente nella misura di 3/5.
Analogamente, anche le
spese giudiziarie dei due appelli seguono la rispettiva soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC).
L'appello di AP 1 è come
accennato destinato alla reiezione, sicché le relative spese giudiziarie,
calcolate in base a un valore ancora controverso di fr. 162'000.-, devono
essere interamente accollate a essa, pure condannata a rifondere alla
controparte un’indennità per ripetibili calcolata sulla base dello stesso
importo.
Le spese processuali di
questo appello, definite in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano quindi
a fr. 9'500.-. Le ripetibili a favore di AO 1 sono quantificate in fr. 5'000.-,
come previsto dall’art. 11 cpv. 1 lett. a Rtar.
Sull’altro fronte le
spese processuali dell’appello presentato da AO 1, parzialmente accolto nella
misura di circa 1/6, devono essere caricate all’appellante per 5/6 e
all’appellata per 1/6. AO 1 dovrà alla controparte un’adeguata indennità a
titolo di ripetibili ridotte, ritenuto, per quanto concerne la sua impugnativa,
un valore ancora controverso di fr. 441'000.-.
Ciò posto, le spese
processuali di questo appello, sempre in base alle precitate norme, sono
fissate in fr. 16'500.-. Le ripetibili ridotte poste a carico dell’appellante e
sono, come previsto dall’art. 11 cpv. 1 lett. a Rtar, quantificate in fr.
5'800.-.
Il valore litigioso per
entrambe le procedure d’appello, determinante anche per un eventuale ricorso al
Tribunale federale, supera abbondantemente di fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
15 settembre 2021 di AP 1 (inc. 12.2021.132) è respinto.
II. L’appello 16 settembre 2021 di AO 1 (inc.
12.2021.136) è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione 17 agosto 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. OR.2016.246) è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente
accolta.
§ Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a
versare a AO 1, __________, i seguenti importi:
-
Euro 12'000.- oltre interessi
al 5% a far tempo dal 27 maggio 2016;
-
fr. 285'619.85, oltre interessi
al 5% a far tempo dal 27 maggio 2016.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 21'000.- e le spese, incluse quelle peritali e quelle già stabilite
nell’ambito dell’inc. CM, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
parte attrice nella misura di 3/5 e per il rimanente 2/5 a carico della
convenuta. L’attore corrisponderà inoltre alla convenuta l’importo di fr.
9'000.- a titolo di ripetibili parziali.
3.
Invariato.
III. Le
spese processuali della procedura d’appello di AP 1 (inc. 12.2021.132), pari a
fr. 9’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.-
a titolo di ripetibili di seconda sede.
IV. Le
spese processuali della procedura d’appello di AO 1 (inc. 12.2021.136), pari a
fr. 16’500.-, sono a carico dell’appellante per 5/6 e per il restante 1/6 a
carico di AP 1. Il primo dovrà versare a quest’ultima fr. 5'800.- a titolo di ripetibili
ridotte.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).