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Decisione

12.2021.132

Contratto di appalto - atto illecito - responsabilità - solidarietà imperfetta

17 ottobre 2022Italiano53 min

demolizione, scavo e trasporto di materiale, fr. 268.75 versati alla R__________

Source ti.ch

Incarti n.

12.2021.132

12.2021.136

Lugano

17 ottobre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2016.246 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 dicembre 2016 da

AO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

chiedente la condanna della

convenuta al pagamento di Euro 24'420.- oltre interessi da varie scadenze e fr.

762'366.86 (poi ridotti con le conclusioni a fr. 743'204.34) oltre interessi da

varie scadenze, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

richieste avversate

dalla convenuta con risposta 2 marzo 2017 e che il Pretore ha parzialmente

accolto con decisione 17 agosto 2021, condannando la convenuta a versare

all’attore Euro 7'200.- oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2016 e fr.

210'372.90 oltre interessi al 5% dalla medesima data, con messa a carico della

tassa di giustizia di fr. 21'000.- e delle spese in ragione di 2/3 all’attore e

1/3 alla convenuta e condanna del primo al versamento a quest’ultima di fr.

15'000.- a titolo di ripetibili parziali;

appellanti entrambe

le parti: la convenuta con appello 15 settembre 2021 (inc.

12.2021.132) con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

essere condannata al pagamento di Euro 7'200.- oltre interessi dal 27 maggio

2016 e

fr. 48'031.55 oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2016, protestando tasse, spese

e ripetibili di entrambe le sedi in proporzione alla soccombenza; l’attore

con appello 16 settembre 2021 (inc. 12.2021.136) con cui ha pure postulato la

riforma della querelata decisione nel senso di condannare la convenuta al

versamento di complessivi

Euro 12'000.- e fr. 651'479.19 oltre interessi da varie scadenze, con protesta

di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con le rispettive

risposte del 4 e 8 novembre 2021, AO 1 e AP 1 hanno postulato la reiezione

degli appelli interposti dalla controparte, entrambi con protesta di tasse, spese

e ripetibili;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con contratto d’appalto SIA del 20 dicembre 2007, AO 1,

rappresentato dalla direzione lavori ing. __________ C__________, ha incaricato

AP 1 (di seguito anche AP 1) di effettuare le opere da impresario costruttore

relative alla ristrutturazione con innalzamento di 3 m

dello stabile di

due piani di sua proprietà situato in via V__________ a __________, fondo part.

__________ RFD di tale Comune, per un compenso fisso a forfait di

fr. 645'000.- e prevedente l’inizio dei lavori per il 14 gennaio 2008 e una loro

durata stimata in 8 mesi. In particolar modo, l’impresa edile aveva assunto

l’onere di procedere agli interventi di scavo, di demolizione, di

sottomurazione, di abbassamento delle quote, di formazione delle solette, di

messa in sicurezza e di ricostruzione dell’edificio secondo i progetti e i

piani approvati, nonché il capitolato dei lavori e i piani di esecuzione e di

dettaglio che avrebbero dovuto essere allestiti dall’ing. strutturale A__________

C__________.

Per sfruttare pienamente

le possibilità edificatorie concesse dalle norme di piano regolatore vigenti e

poter mantenere distanze dal confine inferiori a quelle concesse dalle norme in

vigore, il progetto prevedeva la conservazione delle facciate perimetrali del

vecchio edificio che si trovavano in una posizione privilegiata rispetto a

quella che avrebbero dovuto avere se ricostruite ex novo, e la

sottomurazione a tappe del perimetro esterno della costruzione originale con

contestuale demolizione delle fondazioni esistenti, così da consolidare le parti

da recuperare per la nuova costruzione.

Iniziati come da

programma, i lavori sono regolarmente proseguiti sino alla terza tappa di

sottomurazione, durante l’esecuzione della quale, il 23 aprile 2008, le residue

due pareti originali che facevano angolo su via V__________ sono crollate

finendo sul marciapiede e sulla strada pubblica.

2.

L’incidente ha comportato l’avvio di un’inchiesta penale per

violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza (art. 229 cpv. 1 CP),

nei confronti dell’ing. A__________ C__________, dell’impresario costruttore __________

N__________, di due muratori e un gruista attivi sul cantiere. La procedura,

che in primo grado aveva visto condannare tutti e 5 gli imputati, si è conclusa

con il loro proscioglimento decretato dalla Corte di appello e revisione penale

(CARP) con sentenza 19 gennaio 2016, poi cresciuta in giudicato.

Le varie perizie

richieste nell’ambito di quel procedimento, poiché univoche su tale punto,

hanno comunque consentito di accertare che le cause del crollo erano da

imputare all’esecuzione della terza tappa di sottomurazione con un fronte di

scavo troppo largo (2 m invece di un massimo di 1-1.25 m), oltretutto in una

zona ad angolo, alla mancata messa in sicurezza delle facciate, nonché alla

mancata adozione di adeguate misure di sicurezza, in particolare per avere

demolito completamente tutte le solette invece di procedere a sostituirle piano

per piano garantendo così che i muri esistenti fossero sempre controventati

tramite quelle presenti.

3.

A seguito dell’incidente, il Municipio di __________ ha ordinato,

con decisione del 21 maggio 2008, la revoca delle licenze edilizie rilasciate

per il progetto in data 27 agosto 2007 e 21 novembre 2007, non sussistendo più

Fatti

i requisiti per accordare la deroga alle distanze previste delle NAPR comunali.

Dopo aver infruttuosamente ricorso contro la decisione, AO 1 ha introdotto un

nuovo progetto che, nel rispetto delle norme vigenti, prevedeva l’edificazione

di uno stabile abitativo/commerciale di 6 piani, che ha ottenuto la licenza

edilizia il 19 agosto 2009 ed è poi stato costruito.

4.

Con istanza 27 maggio 2016 AO 1 ha avviato una procedura di

conciliazione nei confronti dell’ing. A__________ C__________ e di AP 1 ai

sensi degli art. 197 segg. CPC, al fine di discutere la pretesa di loro

condanna al pagamento in solido di Euro 24'240.- e

fr. 769'974.06 (inc. CM.2016.392).

Non essendo stato

possibile trovare un accordo, dopo avere conseguentemente ottenuto la

necessaria autorizzazione a procedere in giudizio, con petizione 21 dicembre

2016 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 postulandone la condanna al pagamento

di Euro 24'420.- oltre interessi da varie scadenze e

fr. 762'366.86 (poi ridotti con le conclusioni a fr. 743'204.34) oltre

interessi secondo le diverse scadenze, con protesta di tasse, spese e

ripetibili. In breve, l’attore ha chiesto di essere risarcito del danno patito

a seguito del crollo dell’edificio, reputando che nella fattispecie non ci si

trovasse confrontati con un’opera difettosa, bensì con un inadempimento

contrattuale, ritenuto che il sinistro sarebbe stato da ricondurre a una serie

di violazioni dei doveri di appaltatrice consistenti nell’esecuzione in

contrasto con le direttive previste nel contratto d’appalto, in particolare

nell’errata esecuzione della terza fase di sottomurazione, nell’assenza di

adozione di adeguate opere di messa in sicurezza del cantiere e nella

demolizione delle solette interne dello stabile, laddove invece il capitolato

prevedeva che l’impresa di costruzione avrebbe dovuto in primo luogo procedere

alla stabilizzazione delle facciate tramite una demolizione a tappe, dall’alto

verso il basso, delle solette e la loro sostituzione con l’inserimento di

colonne in carpenteria metallica e la loro graduale sostituzione. Avendo per

contro AP 1 demolito e svuotato l’edificio, indebolendo così la stabilità delle

pareti perimetrali che non si sostenevano più a vicenda, da un lato, e,

dall’altro, eseguito un fronte di scavo troppo ampio rispetto alla prassi e

alle disposizioni contrattuali per procedere alla terza fase di sottomurazione,

essa sarebbe interamente responsabile del cedimento e conseguentemente del

danno derivatone. Danno che sarebbe consistito nei costi sostenuti fino al

momento del sinistro, non più recuperabili - ossia Euro 24'240.- per i costi

del progetto allestito dall’arch. Co__________, fr. 1’500.- per costi di

tracciamento e modinatura da parte della D__________ SA, fr. 1'291.20 per un

ulteriore e necessario intervento della D__________ SA, fr. 1'640.- di tassa

per la licenza edilizia, fr. 200'000.- per la restituzione degli acconti

versati a AP 1, fr. 240.85 versati ad A__________ SA e

fr. 824.50 pagati allo Studio d’ingegneria G__________ SA per l’intervento di

un tecnico e di un canneggiatore - nonché nei costi che avrebbe sostenuto a

seguito del crollo, vale a dire: fr. 11'380.- per spese legali del ricorso

contro la decisione di revoca della licenza edilizia,

fr. 27'635.80 per il patrocinio dell’avv. PA 2 nel procedimento penale e di

annotazione dell’ipoteca legale provvisoria a favore di AP 1,

fr. 2'225.- di rimborso delle ripetibili versate a seguito dell’accoglimento

della domanda di iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale provvisoria a

garanzia del credito fatto valere da AP 1, fr. 57'000.- per la mercede

corrisposta all’architetto per il nuovo progetto, fr. 250.35 per l’eliminazione

dell’allacciamento del gas dopo il crollo, fr. 559.50 per i calcoli di bilancio

energetico del nuovo edificio, fr. 172.15 per l’informatizzazione dei dati

ufficiali, fr. 955.90 per l’ottenimento dell’attestato antincendio, fr. 400.-

per la tassa di esonero dalla realizzazione di un rifugio obbligatorio, fr.

8'061.- per il contributo di esenzione dall’obbligo di edificare un rifugio,

fr. 414.25 per l’intervento di un tecnico e di un canneggiatore, fr. 1'800.-

per l’allestimento di una perizia a futura memoria, fr. 945.95 per un ulteriore

intervento del tecnico e del canneggiatore, fr. 66'432.85 per opere di

demolizione, scavo e trasporto di materiale, fr. 268.75 versati alla R__________

B__________ Sagl, fr. 10'760.- per la progettazione dell’impianto sanitario e

di riscaldamento, la fornitura e posa di tubazioni e la formazione di due

colonne di scarico nel nuovo edificio, fr. 159'342.05 per i lavori di

sottomurazione e la ricostruzione delle pareti crollate,

fr. 13'931.90 per lavori di taglio e carotaggio, fr. 33'983.96 per interessi

passivi dal giorno del crollo al giorno dell’inizio dei lavori di edificazione

della nuova palazzina e fr. 159'697.- per la perdita di reddito netto durante i

22 mesi trascorsi dal crollo dell’edifico e l’inizio della ricostruzione.

5.

Con risposta 2 marzo 2017 AP 1 si è integralmente opposta alla

petizione, negando di aver mai agito in violazione delle disposizioni

contrattuali e sostenendo di avere sempre seguito le istruzioni dell’ing. A__________

C__________, cui avrebbero dovuto essere addossate eventuali responsabilità per

l’accaduto, avendo egli tra le altre cose gestito in maniera approssimativa il

cantiere, mancato di sorvegliare costantemente i lavori, omesso di effettuare

le verifiche e allestire la documentazione necessarie per la corretta

esecuzione dei lavori da parte dell’impresa, dato ordine di demolire la

facciata Sud e tutte le solette preesistenti. La convenuta ha sostenuto che la

limitata presenza dello specialista era da imputare alla volontà del

committente di speculare e minimizzare i costi, che aveva comportato il

riconoscimento allo stesso di un onorario estremamente ridotto. Inoltre, a suo

dire i costi della prima edificazione sarebbero stati recuperati con la seconda

progettazione o avrebbero comunque dovuto essere sostenuti indipendentemente

dal crollo. Contestando tutte le poste di danno fatte valere dalla controparte,

la convenuta ha tra le altre cose messo in dubbio il periodo d’attesa di 22

mesi, non essendo noto cosa sarebbe accaduto in tale lasso di tempo e a quali

cause sarebbero stati da imputare gli asseriti ritardi, così come ha rifiutato

di riconoscere la pertinenza delle fatture dei legali e la loro

indennizzabilità.

6.

Con replica 22 maggio 2017 AO 1 si è riconfermato nelle proprie

allegazioni e domande, approfondendole e precisando che le licenze edilizie

rilasciate indicavano che la direzione lavori sarebbe stata assunta dal AP 1,

mentre lui mai si sarebbe addossato tale onere, e ribattendo che in ogni modo

anche in caso di istruzioni errate controparte, quale esperta nel settore,

avrebbe dovuto informare il committente o l’ingegnere circa i rischi che

sarebbero insorti per la stabilità delle mura. Inoltre, a suo dire, la “perizia

P__________” avrebbe accertato che AP 1 avrebbe deciso di procedere con i

lavori di sua iniziativa senza chiedere ragguagli, pur cosciente

dell’insufficienza delle direttive fornitele.

La convenuta, con duplica 28 agosto 2017 ha ribadito

le sue richieste e negato di essersi assunta la direzione lavori, di fatto

affidata all’ing. A__________ C__________.

Esperita l’istruttoria di causa e rifiutata dall’ing.

A__________ C__________ la denuncia di lite introdotta dalla convenuta, AO 1,

con allegato conclusivo del 16 marzo 2021, ha sostanzialmente mantenuto le

proprie posizioni e pretese, sostenendo tuttavia, per la prima volta, che alla

convenuta avrebbe dovuto essere imputata in prima battuta una responsabilità di

natura delittuale e, solo in via sussidiaria, una responsabilità contrattuale,

così che avrebbe dovuto essere chiamata a corrispondere l’intero danno in base

all’art. 51 CO, riservato il diritto di regresso nei confronti di eventuali

ulteriori responsabili. Inoltre, per quanto concerneva la quantificazione del

danno, le pretese sono state ridotte a Euro 24'240.- e fr. 743'204.34, avendo

egli deciso di rinunciare a quelle di fr. 8'392.80 e fr. 9'775.- relative a

parcelle legali dello Studio PA 2, ridotto la pretesa per interessi passivi a

fr. 32'094.35 e aumentato quella per la perdita di reddito immobiliare a fr.

161'416.39.

La convenuta, con allegato 16 marzo 2021 ha dal canto

suo rivendicato la reiezione della petizione, essendo le cause del crollo a suo

dire da ricondurre a colpe del committente, della direzione lavori e dell’ing.

A__________ C__________, chiedendo in via sussidiaria, in caso di

riconoscimento di una sua colpa, di limitare la sua responsabilità al 30% ai

sensi dell’art. 44 cpv. 1 CO. In merito alle varie poste di danno rivendicato,

essa ha rilevato come dalle perizie sarebbe emerso che buona parte dei lavori

eseguiti avevano potuto essere sfruttati per la nuova costruzione, come non era

possibile compensare i danni con la mercede dovuta, a maggior ragione tenuto

conto che essa avrebbe rinunciato al 50% di quella maturata al momento del

crollo, così come che non era stato dimostrato il costo della nuova costruzione

e non erano stati computati gli oltre fr. 100'000.- già pagati a titolo di

risarcimento dall’ing. A__________ C__________, nonché che non era stato

considerato che la nuova palazzina aveva un valore maggiore di quella prevista

dal progetto iniziale.

7.

Con sentenza 17 agosto 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione e condannato AP 1 a versare all’attore Euro 7'200.- e

fr. 210'372.90, oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2016, caricando la tassa di

giustizia di fr. 21'000.- e le spese a AO 1 in ragione di 2/3 e alla convenuta

per il restante 1/3, nonché condannando l’attore a versare alla controparte fr.

15'000.- a titolo di ripetibili parziali.

7.1. In

primo luogo il giudice ha accertato che il crollo delle facciate della

palazzina era da imputare a più concause e meglio all’assenza di piani

esecutivi dettagliati riguardanti le modalità di esecuzione degli scavi, delle

demolizioni e delle opere di sottomurazione, all’assenza di una sorveglianza

costante dei lavori dell’impresa, al discostamento in corso d’opera dalle

indicazioni e modalità esecutive previste nel capitolato d’appalto, così come

all’assenza di idonee misure di rinforzo e di messa in sicurezza degli scavi e

dei muri perimetrali a seguito delle diverse modalità esecutive adottate in

corso d’opera rispetto a quanto inizialmente previsto, che avrebbero

compromesso la stabilità della struttura e l’esecuzione di un fronte di scavo inadeguato

per rapporto alla situazione statica venutasi a creare (sentenza impugnata,

consid. 25), con particolare attenzione al fatto che invece di procedere alla

demolizione a tappe del tetto e delle solette per poi ricostruire quest’ultime

al fine di stabilizzare le facciate prima di procedere alle opere di

sottomurazione, tutte le solette erano state demolite contemporaneamente senza

essere sostituite.

7.2. In

seguito, egli ha proceduto ad appurare le diverse colpe imputabili all’impresa,

concludendo che essa avrebbe, da un lato, rinunciato a evidenziare le carenze

tecniche e progettuali presenti nella documentazione consegnata in vista

dell’esecuzione dei lavori, e, dall’altro, si sarebbe anche resa responsabile

per una serie di scelte progettuali fatte in autonomia e per avere intrapreso

autonomamente delle azioni determinanti per il crollo, fra cui la mancata

sostituzione delle solette demolite, la mancata adozione di adeguate misure di

rinforzo dei muri demoliti e degli scavi e l’esecuzione degli scavi della terza

tappa di sottomurazione senza alcuna accertata garanzia della tenuta delle

facciate. In altri termini, facendo proprie le emergenze peritali, il Pretore

ha considerato assodato che, pur sussistendo delle responsabilità della

committenza e dell’ingegnere strutturale per carente e inadeguata

pianificazione e sorveglianza delle opere da eseguire, in assenza di chiari

incarichi in merito alla supervisione costante dei lavori strutturali, AP 1

avrebbe violato gli obblighi di diligenza impostile dagli art. 3 e 4 Norma SIA

118, espressamente riservata dalle parti nei loro accordi contrattuali. Di

conseguenza, seguendo la tesi del perito giudiziario, le ha attribuito una

percentuale di responsabilità nell’insorgere del danno del 60% (ibidem consid.

26).

7.3. Preso

atto che il committente, privo di competenze specifiche nel settore edile, si

era appoggiato a delle persone da lui ingaggiate senza formalizzare specifici

incarichi di sorveglianza e direzione lavori, avvalendosi della consulenza

dell’ing. A__________ C__________ su chiamata e, in caso di necessità,

dell’impresa, il primo giudice ha stabilito che in assenza di una vera e

propria DL su AP 1 gravava un dovere accresciuto di diligenza nel decidere i

lavori e le modalità di loro esecuzione, sicché era suo compito e dovere

ravvisare eventuali carenze progettuali ed eventuali problemi di natura

esecutiva o statica, rivolgendosi al committente o all’ingegnere per ottenere

maggiori ragguagli e istruzioni (sentenza impugnata, consid. 28 pag. 18). Onere

che non è stato ossequiato avendo la convenuta effettuato i lavori in piena

autonomia, decidendo di demolire le solette interne con modalità diverse da

quelle previste dall’ingegnere strutturale nel capitolato d’appalto e di

procedere alla terza tappa di scavi di sottomuratura senza adottare le

necessarie misure di sicurezza e senza garanzia per la stabilità dell’edificio.

In particolare, essa aveva deciso di propria iniziativa la demolizione del

corpo scale e delle solette, cosa che aveva indotto l’ing. A__________ C__________

a decidere a sua volta di demolire la facciata Sud per poter tutelare la

stabilità del resto dell’edificio e a ordinare all’impresa di posare dei

contrafforti negli angoli per la messa in sicurezza dei muri. Ordine al quale

essa non ha dato seguito. Inoltre essa avrebbe pure dato avvio alla menzionata

terza tappa di scavi senza richiedere ulteriori verifiche o istruzioni.

In definitiva quindi,

per il Pretore, il mancato rispetto da parte della convenuta degli obblighi di

diffida e diligenza previsti dagli art. 25 Norma SIA 118 e dall’art. 365 cpv. 3

CO, nonostante fosse stata in grado di ravvederne i rischi, era da ritenersi la

causa preponderante del crollo.

7.4. Sulla

scorta di questi fondamenti, il Pretore, fondandosi sui principi della

responsabilità contrattuale (art. 97 segg. CO) e applicando quello della Differenztheorie,

per il quale il danno corrisponde alla differenza tra l’importo attuale del

patrimonio del danneggiato e quello che avrebbe avuto qualora il danno non

fosse insorto, ha quindi esaminato le varie voci di perdita economica secondo

quanto prospettato con la petizione, calcolandone l’ammontare totale e poi

imputandone alla convenuta il 60% in proporzione alla sua quota di

responsabilità giungendo agli importi menzionati in precedenza, e respingendo

in quanto tardivamente formulata e allegata la domanda di condanna al pagamento

dell’intero ammontare del danno sulla base dell’applicazione dell’art. 51 CO,

con riserva per AP 1 di esercitare in un secondo tempo regresso nei riguardi

degli altri corresponsabili. Delle singole poste si dirà in seguito, laddove

rimesse in discussione dagli appellanti.

APPELLO DI AO 1

Applicazione delle

norme sulla responsabilità contrattuale o per atto illecito

8.

AO 1 ha fondato la prima parte del suo ricorso in appello sulla

questione della natura giuridica della responsabilità.

8.1. Con

il querelato giudizio, il Pretore ha escluso l’applicazione in via principale

delle norme sulla responsabilità delittuale, ritenendola nuova poiché proposta

solo in sede conclusionale, e quindi tardiva, nonché lesiva dei diritti di

difesa di controparte, che non aveva mai avuto occasione di esprimersi sul tema

di una sua responsabilità extracontrattuale e sulle relative basi giuridiche,

soprattutto in considerazione del rovesciamento dell’onere della prova nei due

tipi di azioni rispetto al concetto di colpa.

Inoltre, ha aggiunto il

primo giudice, andava pure rilevato che la parte danneggiata che vuole trarre

profitto dal rapporto di solidarietà previsto dagli artt. 50 e 51 CO deve

formulare la sua domanda in tal senso, ritenuto che in caso contrario ogni

parte convenuta può essere condannata solo proporzionalmente alla propria

responsabilità. Cosa verificatasi nella fattispecie, preso atto che tale

obbligo è stato disatteso sia al momento della presentazione dell’istanza di

conciliazione, sia a quello dell’inoltro della petizione, sia nella successiva

fase di scambio di allegati scritti. Di conseguenza il Pretore non ha

consentito a AO 1 di prevalersi di una responsabilità fondata sull’art. 41 CO,

rispettivamente dell’art. 51 CO ed ha applicato l’art. 97 CO.

8.2. Con

l’impugnativa AO 1 sostiene di avere proposto con le sue conclusioni, oltre

alla responsabilità di AP 1 per violazione del contratto, una sua

responsabilità per atto illecito a norma degli art. 41 segg. CO scaturente

dall’accertata violazione delle regole dell’arte edilizia e di avere chiesto

che, anche in presenza di corresponsabilità di altri soggetti di diritto, la

convenuta fosse chiamata al risarcimento dell’intero danno ai sensi dell’art.

51 CO. Il Pretore avrebbe quindi sbagliato a considerare tardiva tale pretesa.

Essa infatti non lo sarebbe stata, visto che, non avendo tempestivamente preso

posizione sulle conclusioni attoree, la convenuta avrebbe rinunciato a fare uso

del suo diritto all’incondizionata facoltà di replica garantita alle parti

dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU e valida per la totalità degli atti

inoltrati.

Inoltre, il primo

giudice, non applicando d’ufficio le norme sulla responsabilità

extracontrattuale per atto illecito (art. 51 CO e art. 143 cpv. 2 CO) - pur

avendo accertato che i tre corresponsabili del crollo erano AP 1 nella misura

del 60%, l’ingegnere strutturale per il 20% e la DL per l’altro 20% -, avrebbe

leso il principio sancito dall’art. 57 CPC. A maggior ragione considerato che

le norme degli artt. 41 segg. CO, visto l’espresso rimando fatto dall’art. 99

cpv. 3 CO, sarebbero state applicabili (d’ufficio) anche in caso di

responsabilità contrattuale. Facendo dunque a suo avviso stato l’art. 144 cpv.

1 CO, AO 1, indipendentemente dalla limitazione in percentuale della

responsabilità attribuibile alla convenuta, era legittimato a pretendere da

essa il risarcimento dell’intero danno subito.

Ciò posto, sarebbe

incomprensibile l’affermazione pretorile per la quale chi pretende di trarre

vantaggio dal rapporto di solidarietà di cui agli art. 50 e 51 CO deve

formulare la sua domanda in tal senso, pena la possibilità di ottenere la

condanna della convenuta solo in proporzione alla propria responsabilità, visto

che egli ha deciso di convenire in giudizio solo AP 1 e non altri, e ne chiede

la condanna al pieno risarcimento del danno in base alle norme del debito

solidale.

Pertanto la sentenza

impugnata andrebbe riformata nel senso di condannare la convenuta al pagamento

di tutto il danno patito dall’attore, non solo del 60% del suo ammontare.

8.3. A norma dell’art. 50 cpv. 1 CO, se un

danno è stato provocato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido

verso il danneggiato (solidarietà perfetta). Un danno è considerato provocato

da più persone insieme, se ogni danneggiante sapeva o comunque doveva sapere

dell’illecito o della violazione contrattuale commessa dall’altro (DTF 115 II

42 consid. 1; STF 4A_303/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 4).

In virtù del rinvio sancito dall’art. 99 cpv. 3 CO, questo

vale anche nel caso di responsabilità contrattuale, come ad esempio per

l’esecuzione difettosa di lavori di costruzione (DTF 130 III 591 consid.

5.5.1).

Se per contro i presupposti della solidarietà perfetta non

sono dati e più persone hanno commesso degli atti illeciti o delle violazioni

contrattuali che hanno dato origine ad un unico danno, trovano applicazione le

norme della solidarietà imperfetta ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 CO (ibidem).

Tale disposizione entra in linea di conto anche quando diverse persone sono

chiamate a rispondere in virtù dello stesso motivo giuridico, della stessa

causa, quale ad esempio la violazione degli obblighi contrattuali (DTF 119 II

127 consid. 4b), non necessariamente a fronte di cause diverse come parrebbe

dal testo di legge.

Come per la solidarietà

perfetta dell’art. 50 CO, anche per quella imperfetta ogni responsabile, se

così richiesto, deve rispondere verso il danneggiato per danno completo (Anschpruchskonkurrenz,

DTF 133 III 6 consid. 5.3.2; Graber,

Basler Kommentar, OR I, 7 ed., n. 5 seg. ad art. 51). Quest’ultimo ha

quindi la possibilità di scegliere contro chi procedere per ottenere

l’indennizzo.

Corrispondendo più di

quanto dovuto in base alla sua colpa, il responsabile chiamato in causa dal

danneggiato maturerà un diritto di regresso nei confronti degli altri

corresponsabili (art. 51 CO) e avrà quindi la possibilità di rivendicare la

rifusione di tutto quanto eccede la quota di danno a lui imputabile.

8.4. Giusta l’art. 55 CPC, le parti devono

dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi

di prova. L’obbligo di una parte di sostanziare i fatti rilevanti comporta che

la stessa sia tenuta ad allegare e a specificare quei fatti non solo nei loro

fondamenti, ma in maniera chiara e esaustiva così da permettere a lei di

offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di

far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare

i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti.

Per contro, il diritto è applicato d’ufficio dal giudice (art.

57 CPC, iura novit curia) e le parti non hanno un obbligo di proporre

una motivazione giuridica nei loro allegati di causa (art. 221 cpv. 3 CPC).

Questo principio trova tuttavia limitazione nei casi di applicazione

sorprendente di norme giuridiche, allorquando il giudice decide di applicare al

caso sottopostogli una norma o un principio giuridico non evocato nel

procedimento, di cui nessuna delle parti si è prevalsa o poteva supporre

sarebbe stato pertinente nella fattispecie (DTF 130 III 35 consid. 5; STF 4A_424/2008

del 29 gennaio 2009 consid. 5.2.3). In simili situazioni, infatti, il giudice è

tenuto a informare preventivamente le parti e dare loro la possibilità di

esprimersi in merito argomentando, allegando o contestando nuove circostanze,

rispettivamente proponendo nuovi mezzi di prova potenzialmente utili al

giudizio (STF 4A_400/2008 del 9 febbraio 2009 consid. 3.2).

Tale principio di procedura trova applicazione sia in prima

che in seconda istanza; pertanto il giudice d’appello non è vincolato né dagli

argomenti di diritto avanzati con l’impugnativa, né da quelli del giudice di

prime cure.

Il fatto che la

responsabilità contrattuale della convenuta possa quindi dare origine a una sua

solidarietà imperfetta con le altre persone di cui è stata dimostrata una

responsabilità di analoga natura e comportare la possibilità di chiedere solo

ad essa il completo indennizzo è una questione di diritto. Di conseguenza, il

fatto che la rivendicazione dell’applicazione delle norme sulla responsabilità

aquiliana sia stata avanzata per la prima volta solo con le conclusioni, senza

che sia mai stata allegata prima una colpa per atto illecito consistente nella

violazione delle norme dell’arte edilizia, comporta unicamente l’impossibilità

di approfondire l’esistenza di quest’ultima responsabilità, poiché i fatti alla

base della stessa, ben diversi da quelli da dimostrare in caso di una

violazione contrattuale, non sono stati debitamente e tempestivamente

sottoposti al Pretore e alla controparte, ma non ostacola l’applicazione delle

norme sulla misura della responsabilità al caso concreto in base al rinvio di

cui all’art. 99 cpv. 3 CO. In effetti, se è dimostrata una violazione dei

doveri contrattuali da parte di AP 1, la valutazione giuridica ad opera del

giudice che questa può avere, compresa quella dell’insorgere di una solidarietà

imperfetta (art. 51 CO, v. sopra consid. 8.3), può avvenire in completa

indipendenza dalle allegazioni in merito delle parti (art. 55 CPC),

l’applicazione delle citate norme non essendo affatto sorprendente.

8.5. Come

indicato nel querelato giudizio - in maniera invero incompleta - la parte lesa

che vuole beneficiare dei vantaggi del concorso di responsabilità deve

formulare la propria domanda in modo adeguato e chiedere la condanna congiunta

dei vari convenuti. In caso contrario, si avrà solo una sentenza pro rata

e ciascun convenuto potrà far valere le proprie difese e i propri motivi di

riduzione (Brehm, Berner

Kommentar, 4 ed., n. 7 ad art. 51).

Il Pretore, tuttavia,

non ha interpretato correttamente quanto scritto dal commentatore bernese

poiché la necessità di specificazione dell’intenzione di far valere la

cosiddetta Anschpruchskonkurrenz già con l’introduzione della causa

(sempre che sia sostenibile, cosa che questa Camera ritiene quantomeno dubbia),

è riferita ai casi in cui più danneggianti vengono chiamati in giudizio con la

stessa procedura: in assenza di una specificazione con cui viene preteso da

loro l’intero danno, ognuno verrà condannato secondo la propria colpa e il

proprio ruolo.

Ciò non è certamente

necessario quando l’intero danno è fatto valere in via giudiziaria nei

confronti di un solo responsabile, poiché è implicito e di meridiana evidenza

che il danneggiato, chiedendo la rifusione da questi di tutto l’importo

corrispondente e non solo di una quota, ha deciso di procedere contro di lui in

base alle menzionate norme sulla solidarietà.

In tal senso l’appello

risulta fondato e la decurtazione degli importi dovuti del 40% ingiustificata. AP

1 deve essere condannata al pagamento integrale del danno patito da AO 1.

Sarà se del caso suo

compito farsi in un secondo tempo parte attiva per ottenere l’indennizzo di

quanto pagato in esubero rispetto alle sue colpe ai sensi dell’art. 99 CO in

relazione con gli art. 50 e 51 CO

Riconoscimento del

mancato reddito immobiliare

9.

In merito alla pretesa di rifusione del mancato reddito immobiliare

durante i 22 mesi del periodo tra il crollo e l’inizio dei lavori di

ricostruzione, di asseriti fr. 161'416.39, il primo giudice ha reputato non

avere l’attore debitamente allegato e dimostrato la posta di danno, che ha

quindi respinto in applicazione dell’art. 8 CC. A suo avviso, spettava

all’attore precisare, già in fase di allegazione, le modalità di calcolo della

perdita di guadagno, fornendo debita allegazione e prova della correttezza dei

parametri utilizzati, non potendo la perizia sopperire a eventuali carenze in

tal senso. In particolare i calcoli effettuati nel documento denominato “calcolo

mancato reddito immobiliare (22 mesi)” di cui al doc. G29 non risultavano

essere supportati da alcun giustificativo che ne attestasse la correttezza, né AO

1 aveva sostanziato e precisato in alcun modo tale pretesa, così che i dati

risultavano indicativi e del tutto ipotetici, non riconducibili a perdite

effettive. Nello specifico, mancava ogni riferimento o riscontro relativo ai

costi di amministrazione, all’esistenza di potenziali interessati all’affitto

dei locali del nuovo stabile, al momento in cui tali locali avrebbero potuto

essere effettivamente occupati e a quale prezzo. In questo senso, la conferma

ottenuta in sede peritale e basata su considerazioni non sufficientemente

oggettivabili per mezzo degli atti di causa non poteva supplire alle carenze

allegatorie e probatorie dell’attore.

9.1. Per

l’appellante sarebbe inammissibile che il Pretore, arbitrariamente, non abbia

tenuto in considerazione le conclusioni e il contenuto della perizia

Considerandi

giudiziaria sostenendo l’esistenza di lacune allegatorie da parte sua.

In effetti la perizia

economica ordinata sarebbe stata decisa in base a un apprezzamento anticipato

delle prove perché i fatti erano stati sufficientemente allegati, in caso

contrario, in nome del principio di economicità e celerità del processo, la

prova non sarebbe stata ammessa.

Ciò posto, la sentenza

impugnata avrebbe pure violato il principio della verosimiglianza

preponderante, avendo AO 1 provato con verosimiglianza preponderante il danno

patito grazie al doc. G29, la cui allegazione è stata contestata dalla

convenuta. I fatti, come il danno in proposito lamentato, non sarebbero stati

suscettibili di essere dimostrati pienamente o in termini irrefutabili,

presentando piuttosto un grado di verosimiglianza che nulla ha a che vedere con

semplici possibili ipotesi. La pretesa risarcitoria in questione, sintetizzata

nel citato documento, non avrebbe potuto in alcun modo essere oggetto di

quantificazione precisa, sicché esigerne la prova piena sarebbe stato eccessivo

ed errato.

Nella fattispecie i

motivi in favore della correttezza dei fatti e dell’ammontare del danno

sarebbero stati resi sufficientemente verosimili e la perizia giudiziaria

avrebbe dimostrato l’esistenza di un danno pari a

fr. 161'416.39, ossia esattamente quanto reclamato a tale titolo in prima sede.

Pertanto l’appellante non vede cos’altro dovesse fare per dimostrare la propria

pretesa.

Il rimprovero mossogli

dal primo giudice di non avere fatto alcun riferimento ai costi di

amministrazione, all’esistenza di potenziali interessati all’affitto dei locali

del nuovo stabile, al momento in cui essi avrebbero potuto essere locati e al

prezzo effettivo sarebbe ingiustificato, poiché si tratterebbe di una prova

impretendibile, una probatio diabolica, considerato che 18 mesi prima

della riedificazione e ultimazione dello stabile la ricerca di potenziali

conduttori sarebbe stata impraticabile.

Per di più il Pretore

nemmeno avrebbe, contrariamente ai suoi doveri, motivato il suo distanziamento

dalle conclusioni del perito, con il cui lavoro non si sarebbe debitamente

confrontato.

Sbagliato sarebbe pure

il rimprovero di non avere debitamente allegato né dimostrato le tempistiche

della potenziale locazione svanita a seguito del crollo, preso atto che il

danno è stato richiesto per i 22 mesi di ritardo riconosciuti dalla Pretura

stessa.

Infine, il Pretore non

avrebbe fatto fronte ai suoi doveri non avendo applicato - per lo meno in via

subordinata qualora non avesse voluto fondarsi sulla perizia giudiziaria

economica - l’art. 42 cpv. 2 CO che prevede la possibilità di fissare

l’ammontare del danno con un apprezzamento.

9.2

La

parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione

(DTF 142 III 462 consid. 4.3 pag. 465). Quando, come in concreto, è applicabile

la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi di prova

concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF

144.

III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che, dopo essere stato

debitamente allegato e specificato, è stato contestato in causa nei termini dell’art.

222.

cpv. 2 CPC e dell'art. 55 CPC (STF 5A_719/2016 del 1° febbraio 2017 consid.

6.2). L'onere di allegazione e di specificazione va osservato per principio nei

memoriali di causa. I fatti pertinenti devono essere sufficientemente motivati

(onere di sostanziare le allegazioni) in modo tale da permettere alla controparte

di contestarli e, dall’altro, al giudice di stabilire quali di essi sono

controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF 144 III 159

consid. 5.2.1.1). Le esigenze circa il contenuto e l’accuratezza delle

allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della

norma applicabile e, dall’altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla

parte avversa: l’attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base

delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla

controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali contro-prove;

se quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in

maniera più dettagliata e completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto

controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove

necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid.

5.2.1.1). Di regola un rimando globale ai documenti del procedimento civile non

basta, non spettando infatti al giudice né alla controparte ricavare da tali

inserti l'esposizione dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per

individuare elementi utili. Tuttavia, la giurisprudenza consente all'attore di

indicare solo l'importo totale quando può fare riferimento e produrre un

documento che contenga tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e

completo, al punto che l'obbligo di includere i dettagli della fattura nelle

allegazioni della richiesta non avrebbe senso. Anche in tal caso, però, i fatti

devono essere addotti nei loro tratti o contorni essenziali nei memoriali di

causa. Nondimeno, non è sufficiente che il documento prodotto contenga, in una

forma o nell'altra, le suddette informazioni, ma esso deve, oltre che essere menzionato

esplicitamente negli allegati, essere facilmente accessibile e non deve

lasciare spazio a interpretazioni (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; STF 4A_164/2021

del 21 dicembre 2021 consid. 3.2; 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.2.1).

Questo vale anche in presenza di fatture diverse, potendo l'attore limitarsi a

indicarle con riferimento ai documenti che produce a supporto, se il loro

contenuto è dettagliato ed esplicito.

9.3

Nella

fattispecie, la pretesa in questione è stata proposta nella petizione con un

paragrafo di tre righe dal seguente testo: “Il signor AO 1 calcola inoltre

in fr. 159'697.- il reddito immobiliare netto al quale egli, suo malgrado, è

stato costretto a rinunciare durante i 22 mesi trascorsi tra il crollo

dell’edificio e l’inizio della ricostruzione (doc. G29)” (petizione pag.

20). La tabella prodotta quale doc. G29 e intestata “calcolo mancato reddito

immobiliare (22 mesi)” è di facile lettura poiché indica i metri quadrati

di ogni piano e l’ammontare per mq per anno per ognuno di essi (variante dai

fr. 210.- del secondo piano ai fr. 250.- di piano terreno e quarto piano),

nonché l’importo di fr. 250.-/mese per ognuno dei 5 parcheggi, e rapporta il

risultato ai 22 mesi, deducendo poi dal totale le spese, composte da interessi

passivi al 3% su fr. 1'500'000.-, spese di amministrazione di fr. 7'500.-,

spese di gestione/assicurazioni/ manutenzioni di fr. 15'000.- e tasse di circa

il 18% su un utile immobiliare di fr. 191'093.-, giungendo al totale a saldo di

fr. 159'697.-.

Con la risposta 2 marzo 2017 (pag. 21), la convenuta

ha contestato l’importo calcolato in fr. 159'697.- poiché puramente teorico e

senza riscontri nei documenti prodotti, nonché fondato su superfici che non

corrispondevano a quelle reali della relazione tecnica doc. M e giacché il

periodo di 22 mesi era riconducibile alla volontà del committente di modificare

il progetto e che non era un termine congruo per riprendere un progetto.

Con la replica 22 maggio 2017 AO 1 ha confermato la

sua pretesa precisando che il crollo aveva comportato la revoca della licenza

edilizia, la necessità di ricorrere al Consiglio di Stato con una conseguente

lunga perdita di tempo e la necessità di procedere a una nuova pubblicazione a

salvaguardia dei diritti dei vicini.

Da quanto precede risulta evidente e di immediata

comprensione che la pretesa di rifusione di fr. 159'697.- era relativa alla

perdita di introiti locativi per il ritardo di 22 mesi che l’incidente aveva

comportato e che l’importo era stato calcolato in base ai metri quadrati dei

vari piani e a un prezzo indicato chiaramente nel documento cui la petizione

rinviava. Trattandosi di una proposta di calcolo molto semplice, si può

riconoscere con l’appellante che la posizione assunta dal Pretore in merito al

dovere di allegazione è stata troppo restrittiva e non ha tenuto conto dei

principi giurisprudenziali testé esposti.

9.4

Ciò

posto, l’attore ha con successo chiesto l’esperimento di una perizia

giudiziaria “economica” sulla quantificazione del mancato reddito immobiliare,

che ha condotto a un risultato addirittura superiore a quello proposto negli

allegati introduttivi.

Il perito giudiziario G__________

G__________, con referto 14 aprile 2020, ha reputato i valori indicati nel doc.

G29 come assai indicativi e accettabili, confermando pure nel periodo dal

crollo del 23 aprile 2008 all’inizio dei lavori per la nuova costruzione del 16

febbraio 2010 il lasso di tempo di riferimento per il computo del danno da

ritardo e rilevando un errore di calcolo per difetto per quanto concerneva la

perdita locativa per il 4° piano.

Di principio il giudice, nell’ambito dell’apprezzamento delle

prove ai sensi dell’art. 157 CPC, deve esaminare se il perito ha tenuto conto

dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e se le

conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di

punti oscuri, lacune o contraddizioni. Nondimeno, se decide di aderire alle

conclusioni del perito, non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata

nella sentenza. Al contrario, se intende discostarsi da una perizia

giudiziaria, deve spiegare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno

condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, che dispone di conoscenze

professionali specifiche (IICCA del 22 aprile 2021, inc. 12.2020.80, consid.

8.2; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23, consid. 7.2.2).

Nel caso che occupa, il Pretore, come visto, ha ritenuto che

la perizia giudiziaria, basandosi su dati teorici e indicativi, non abbia

potuto sanare la lacuna probatoria e allegatoria imputabile all’attore a tal

proposito.

Sbagliando. In effetti, per giustificare il danno per mancato

reddito locativo, l’attore ha effettivamente formulato dei calcoli ipotetici,

ma con un metodo molto semplice e preciso - ossia la moltiplicazione dei metri

quadrati dei singoli piani per dei valori unitari ben precisi, con deduzione

dei vari costi a carico del proprietario - che ha potuto essere confermato

dall’esperto giudiziario chiamato a determinarsi in merito dalla Pretura sia per

quanto concerne la formula di valutazione, sia per quanto concerne la congruità

delle stime unitarie proposte, sia per quella delle singole poste di costo.

A ragione l’appellante sottolinea come portare dati sui

potenziali interessati all’affitto a inizio costruzione fosse impossibile,

sicché non può essere un argomento valido per destituire di valenza la pretesa.

Parimenti, non corretto è negarla con l’argomentazione che

non vi sarebbero riscontri in merito al prezzo dei locali, avendone proposto

l’attore uno confermato dal perito, così come non lo è criticare la mancanza di

dati sul momento in cui i locali avrebbero potuto essere locati, ritenuto che

in questo caso è stato chiesto un indennizzo per i mesi di ritardo causati dal

crollo, esplicitamente indicati e confermati.

Ne deriva che anche su

questo aspetto, l’appello appare fondato e la sentenza deve conseguentemente

essere riformata riconoscendo all’attore l’importo relativo, nell’ammontare da

lui rivendicato con le conclusioni. Così stando le cose, non occorre chinarsi

sull’applicabilità dell’art. 42 CO.

Riconoscimento dei

costi di ricostruzione

10.

Con

il querelato giudizio, dei fr. 236'706.80 rivendicati a titolo di indennizzo

dei costi di ricostruzione, il Pretore ha respinto le pretese di risarcimento

dei costi di ricostruzione per complessivi fr. 222'774.85 - di cui fr.

66'432.85 per costi di scavo, demolizione e trasporto in discarica, fr. 159'342.05

(erroneamente indicati in fr. 156'342.05) per lavori di sottomurazione - poiché

l’attore non avrebbe allegato né dimostrato se e in quale misura le prestazioni

risultanti dalle fatture prodotte agli atti per sostanziare tali rivendicazioni

potessero essere considerate costi non più recuperabili o costi che l’attore

avrebbe dovuto in ogni caso sostenere per portare a termine il primo progetto.

Accolta è stata unicamente - nella misura del 60% di cui già si è detto - la

pretesa relativa ai costi di carotaggio risultanti dal doc. G27 pari a fr.

13'931.90, quindi fr. 8'359.15, poiché riferibile direttamente al crollo.

In questo senso egli si

è discostato dalle conclusioni del perito giudiziario, che a suo avviso non

trovavano alcun riscontro negli allegati dell’attore che, appunto, a fronte

delle contestazioni di controparte, non aveva sufficientemente fatto fronte al

suo onere d’allegazione e della prova. In effetti, il perito - pur avendo

reputato impossibile verificare se fra le voci di costo riferibili ai lavori di

demolizione e scavo, sottomurazioni e ricostruzione dei muri crollati fossero

presenti anche prestazioni legate al completamento dei lavori che il

committente avrebbe in ogni caso dovuto assumere per realizzare il progetto

iniziale - aveva stabilito che avendo AO 1 fatto valere solo parte del danno,

le prestazioni riutilizzabili sarebbero già state plausibilmente defalcate e il

rimanente avrebbe dovuto essere ritenuto costo non riutilizzabile e conseguente

al crollo.

10.1

L’appellante

sostiene che il Pretore avrebbe erroneamente mancato di applicare l’art. 42

cpv. 2 CO, pur essendo indiscutibile che la prova peritale si era resa

necessaria nell’impossibilità per lui di quantificare i costi di ricostruzione

a priori e che lo stesso perito aveva giudicato come impossibile la verifica di

quali lavori includessero anche attività edili che egli avrebbe comunque dovuto

effettuare per il primo progetto. In base a tale norma di legge, in effetti,

egli avrebbe dovuto fare uso del proprio potere di apprezzamento e stimare

d’ufficio il danno a fronte della mancanza di una prova piena del suo ammontare

e della sua insorgenza.

A suo dire, accertando

la perizia giudiziaria in termini inequivocabili che la causa del crollo dei

muri era da imputare a AP 1, il primo giudice avrebbe dovuto quantificare il

danno, anche con prudenza ma in termini sostenibili.

10.2

La critica, così

come mossa, non adempie i requisiti minimi di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC)

e risulta pertanto irricevibile, limitandosi a considerazioni generiche senza

spiegare su quali precisi elementi il Pretore avrebbe dovuto fondare la propria

stima del danno e perché.

L’art. 42 cpv. 2 CO

prescrive che, qualora non sia possibile provare un preciso importo, il danno

sia stabilito dal prudente criterio del giudice. Presupposto per l’applicazione

di tale norma, quindi, è che la prova dell’asserito danno non sia possibile a causa

della sua natura, rispettivamente che essa non sia ragionevolmente esigibile. L’art.

42.

cpv. 2 CO non può essere utilizzato come uno strumento a disposizione della

parte che non ossequia l’onere probatorio a suo carico. Essa rimane tenuta a

fornire, nella misura del possibile, nei tempi e nei modi previsti dalla

procedura applicabile, tutti gli elementi atti a permettere al giudice di

procedere a una stima del danno ex aequo et bono. In altre parole, l'art. 42 cpv. 2

CO non apre la

possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di

pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 416 consid. 4.3.1; DTF

128.

III 271 consid. 2b/aa).

Ora, il fatto che la

perizia giudiziaria economica non abbia consentito di quantificare il danno

poiché dalle fatture prodotte non era possibile distinguere quali lavori

fossero stati da effettuare in ogni caso, ossia anche per la realizzazione del

progetto iniziale, non significa affatto che tale prova non potesse venire

apportata, ma semplicemente che la tipologia d’analisi voluta non era stata

sufficiente a chiarire i fatti. Proprio questo è stato accertato dal Pretore.

La carente allegazione e la ancor maggiore carente assunzione di prove non può

certo essere sanata con l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO. Non risulta

difficile immaginare che con un’oculata scelta delle prove - si pensi a titolo

di esempio alla notifica di testi in grado di chiarire la questione o alla

richiesta di una perizia tecnica specifica sul tema, non solo “economica”

e fondata su fatture - la questione avrebbe con grande probabilità potuto

essere sviscerata. D’altronde, l’appellante nemmeno spiega perché ciò non

sarebbe stato possibile.

Su questo aspetto

l’impugnativa non può di conseguenza trovare spazio alcuno.

Riconoscimento degli

interessi ordinari

11.

Il

Pretore ha calcolato gli interessi di mora al 5% sull’importo riconosciuto al

danneggiato a partire dalla data dell’inoltro dell’istanza di conciliazione,

non risultando agli atti la prova di valide e precedenti messe in mora.

11.1

AO 1 si

oppone a questa conclusione, che ritiene fondata su un errato accertamento dei

fatti. A suo modo di vedere, in effetti, la messa in mora sarebbe datata 15

luglio 2013, giorno di allestimento della lettera di cui all’atto istruttorio

n. 217 del procedimento penale, con il quale sarebbe stato quantificato il

pregiudizio subito. Il relativo documento, non prodotto separatamente agli atti

nella procedura di prime cure ma presente nel faldone grazie al richiamo

dell’intero incarto penale, è stato allegato all’appello “al solo scopo di

agevolare la comprensione del contenuto e delle conclusioni e non certo

nell’intenzione di produrre in appello documenti mai versati agli atti prima

d’ora” (appello, pag. 23).

11.2

In questo

modo, ritenuto che, come accennato in precedenza, un richiamo generico di un

incarto è privo di valenza probatoria se mancano i riferimenti precisi a

singoli atti in esso contenuti, l’appellante fonda la sua tesi su un documento

prodotto e indicato distintamente solo in seconda sede, oltretutto senza fornire

particolari indicazioni che possano giustificarne l'ammissibilità ai sensi

dell'art. 317 CPC, venendo così meno al suo obbligo di motivazione (art. 311

CPC), in quanto non spiega per quale motivo non ha potuto produrlo come fatto

ora o per lo meno farvi con precisione richiamo dinanzi alla giurisdizione

inferiore (TF 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1).

A prescindere da ciò, anche volendo per ipotesi tenerlo in

considerazione, la rivendicazione d’appello di modifica della data di partenza

degli interessi di mora non potrebbe essere accolta, mancando totalmente una

tempestiva allegazione in tal senso, preso atto che la scadenza del 15 o 16

settembre 2013 non compare da nessuna parte negli allegati di primo grado

dell’attore, che mai prima d’ora ha avanzato e sufficientemente motivato una

richiesta di far decorrere gli interessi moratori almeno a partire dal 16

settembre 2013.

A fronte di queste gravi lacune formali e procedurali, la

pretesa vede il suo destino segnato senza necessità di ulteriori

approfondimenti.

APPELLO DI AP 1

12.

Con

il suo appello del 15 settembre 2021 AP 1 ha sostanzialmente evidenziato tre

aspetti per i quali le motivazioni e le conclusioni del Pretore

necessiterebbero di essere riviste in quanto errate.

La restituzione degli

acconti versati alla parte convenuta

13.

Con

il querelato giudizio il Pretore, riconoscendo il diritto dell’attore a vedersi

restituire quanto da lui versato a AP 1 a titolo di acconto in eccesso rispetto

alle prestazioni realmente fornite, ha stabilito che a fronte di due versamenti

all’impresa a tale titolo per complessivi fr. 200'000.-, a AO 1 avrebbero

dovuto essere restituiti fr. 125'000.- stante la recuperabilità nell’ambito del

secondo progetto di parte dei lavori eseguiti per un controvalore pari a fr.

75'000.-, preso atto che dalle emergenze peritali, in effetti, risultavano parzialmente

sfruttabili parte dei costi di demolizione e sgombero dell’esistente in ragione

di fr. 40'000.-, le opere di scavo parziale fino al piano di fondazione per fr.

25'000.- e le opere relative ai muri perimetrali dell’interrato per fr.

10'000.-.

13.1

Per l’appellante

AP 1, l’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice sarebbe consistito

nell’avere basato i suoi calcoli partendo dal presupposto che gli acconti

potenzialmente recuperabili erano due: uno di fr. 80'000.- e uno di fr.

120'000.-, anche se l’importo di fr. 80'000.- non potrebbe essere riconosciuto

in quanto non sarebbe mai stato effettivamente pagato a AP 1. Questa obiezione

era già stata da essa proposta con la risposta di causa e confermata con le sue

conclusioni, ma il Pretore, oltre a non esservisi chinato, non avrebbe

minimamente preso in considerazione le risultanze fattuali e istruttorie,

accertando così in maniera errata i fatti.

In realtà non vi sarebbe

alcuna prova che quei fr. 80'000.- siano stati corrisposti in adempimento del

contratto d’appalto tra le parti qui in causa. Anzi, in base agli atti si

potrebbe solo desumere che esso sia stato versato a titolo personale ad A__________

C__________ (amministratore unico dell’impresa), come attesterebbe la ricevuta

manoscritta di cui al doc. F6 che non contiene alcun riferimento alla causale

né tanto meno alla fattispecie oggetto della presente causa, e non

consentirebbe così di andare oltre al contenuto letterale e di ricostruirne il

motivo e il contesto. Tale circostanza sarebbe poi stata ammessa dallo stesso

attore in sede di replica, essendosi egli limitato ad affermare di avere

versato l’acconto all’amministratore unico e sarebbe pure confermata dal fatto

che egli, nel suo ricorso al Consiglio di Stato, avrebbe fatto riferimento

unicamente a un acconto di fr. 120'000.-, come da doc. I pag. 5.

Abbondanzialmente, poi, AP 1 rileva come anche la procedura d’iscrizione di

un’ipoteca legale degli artigiani da essa avviata parlasse di un solo acconto

di fr. 120'000.-.

Pertanto, l’importo che AP

1.

deve essere chiamata a restituire andrebbe ridotto da fr. 125'000.- a fr.

45'000.-.

13.2

Come rettamente indica

l’appellato AO 1, la sentenza non ha preso posizione sulle contestazioni

sollevate dalla convenuta in merito alla valenza probatoria del doc. F6, e si

limita a dare per scontato che l’importo ivi indicato di fr. 80'000.- sia stato

versato a titolo di acconto nell’ambito dell’esecuzione del contratto d’appalto

qui in disamina.

In realtà, alla chiara

obiezione della convenuta, sollevata già con la risposta, che da quella

ricevuta, scritta a mano e priva di ogni riferimento, fosse impossibile

desumere che i fr. 80'000.- dati al suo amministratore unico fossero da

interpretare come acconto per le opere da impresario costruttore di via V__________,

il committente si è limitato, con la replica (pag. 15 ad 4.4) ad asserirne la

temerarietà e la pochezza e a rilevare come il documento in questione

dimostrasse il pagamento di fr. 80'000.- all’amministratore unico della ditta A__________

C__________ e costituisse dunque una valida prova delle sue tesi, senza

preoccuparsi di meglio spiegare e quindi di assumere ulteriori prove che

attestassero per quale motivo il denaro era stato consegnato o per lo meno che

tra le parti, compreso A__________ C__________, non sussistevano altri tipi di

rapporto giuridico che avrebbero giustificato il pagamento di quei soldi,

rispettivamente che fine avevano fatto i fr. 80'000.-.

Il solo documento,

quindi, a fronte delle contestazioni sollevate, non può essere considerato

prova sufficiente che quella dazione di denaro era da intendere come un acconto

riconosciuto a AP 1 per i lavori in oggetto. A maggior ragione se si tiene

conto che il giorno stesso in cui la ricevuta doc. F6 è stata sottoscritta, il

31.

gennaio 2008, AP 1 ha inviato al committente una lettera intitolata “1.a

richiesta di acconto” per fr. 120'000.-, regolarmente corrisposti il 18

febbraio 2008 e che il contratto d’appalto (doc. A, pag. 4) prevedeva un primo

acconto proprio di fr. 120'000.- da versare a istallazione cantiere e inizio

lavori, seguito da un secondo di

fr. 160'000.- a ultimazione della soletta, senza quindi menzione di uno di

fr. 80'000.-.

Il Pretore, ha dunque in

effetti ingiustificatamente riconosciuto come acconto anche i fr. 80'000.-.

Tale importo, in accoglimento della richiesta d’appello della convenuta, deve

essere defalcato e la stessa condannata a restituire fr. 45'000.- (vale a dire

fr. 120’000- ./. fr. 75'000.-), invece che

fr. 125'000.-.

Risarcimento degli

interessi passivi

14.

Il

Pretore ha accolto con la sentenza querelata la richiesta formulata dall’attore

di vedersi rifondere fr. 32'094.35 (di cui il 60% a carico della convenuta, per

fr. 19'256.61) a titolo di interessi passivi sopportati nel periodo tra il

crollo e l’inizio dei lavori di ricostruzione, poiché adeguatamente supportata

dai documenti bancari e confermata in sede peritale. Ma anche perché l’importo

appariva giustificato sia per l’entità calcolata che per la durata presa in

considerazione, risultando dagli atti che le procedure volte alla messa in

sicurezza del cantiere, al tentativo di conservare la licenza edilizia iniziale

e il permesso di inizio lavori, come pure l’implementazione di un nuovo

cantiere, giustificavano il lasso di tempo indicato.

14.1

Per AP 1 il

primo giudice avrebbe sbagliato a ignorare quanto da essa sostenuto in prima

sede, cioè che il progetto di AO 1 era stato sin dall’inizio finalizzato alla

realizzazione di una palazzina a reddito non destinata alla vendita. Egli,

d’altronde, mai avrebbe preteso che a edificazione terminata avrebbe estinto

l’ipoteca che, appunto, è ancora attiva. Di conseguenza, indipendentemente dal

crollo della palazzina e dal tempo trascorso, egli ha continuato e continua a

pagare gli interessi ipotecari passivi. Pertanto gli interessi passivi pagati

dal proprietario nel periodo tra il crollo e l’inizio della nuova edificazione

non sono in nesso di causalità adeguata con il sinistro e non hanno comportato

alcuna diminuzione del suo patrimonio. Stando così le cose, la sentenza andrebbe

riformata e la posizione di danno per interessi passivi di fr. 19'256.61 pari

al 60% di fr. 32'094.35 non potrebbe essere tutelata e dovrebbe quindi venire

stralciata.

14.2

La motivazione

addotta in appello è stata avanzata unicamente con le conclusioni (pag. 41),

oltretutto in maniera molto stringata rispetto a quanto esposto con il presente

ricorso. Essa è di conseguenza irricevibile, poiché tardiva (art. 229 CPC).

Inoltre sfugge la logica su cui si fonda. In effetti non risulta comprensibile

perché, per il semplice fatto che l’operazione avrebbe in ogni modo previsto il

pagamento di interessi ipotecari essendo stato necessario fare capo a

finanziamenti esterni, non dovrebbe essere considerato un danno l’aver dovuto

pagare interessi passivi per un periodo nel quale nulla ha potuto essere svolto

a seguito del crollo imputabile (anche) a AP 1. La scelta di vendere o meno

l’immobile non destituisce di fondamento la richiesta di vedersi rifondere

quanto pagato a tal fine a seguito di un’inutile protrazione dei tempi di

costruzione.

Deduzione

dell’indennizzo già ricevuto dall’ing. A__________ C__________

15.

Nel

penultimo considerando della sentenza qui in disamina, il Pretore ha precisato

che l’indennizzo di fr. 100'000.-/120'000.- già versato dall’ing. A__________ C__________

a AO 1 non può essere dedotto dal danno ricadente sull’impresa poiché tale

importo rientra nel margine residuo del 40% sul danno complessivo e non

consente di concludere che l’attore abbia con tale pagamento beneficiato di un

sovraindennizzo.

15.1

AP 1 contesta

questa conclusione, reputando a suo dire errato l’accertamento che con il

pagamento di fr. 120'000.- da parte dell’ingegnere ricadrebbe nel margine

residuo del 40%. Condannando l’impresa alla rifusione del 60% del danno

accertato in prima sede in Euro 12'000.- e fr. 142'288.- (ossia Euro 7'200.- e

fr. 85'372.90), il restante 40% ammonterebbe a Euro 2'800.- e fr. 56'915.26,

per cui AO 1 avrebbe ricevuto fr. 63'084.74 in eccesso.

Di conseguenza, questo

importo andrebbe dedotto dal danno ricadente sull’impresa, operazione che

porterebbe a un risultato finale di

fr. 22'288.16 (fr. 85'372.90 – fr. 63'084.74).

15.2

I calcoli

proposti dall’impresa appellante sono viziati da un grave errore iniziale

poiché il danno accertato in prima sede non era di Euro 12'000.- e fr.

142'288.- ma molto superiore, ritenuto che la quota parte del 60% accollatale è

stata di Euro 7'200.- e fr. 210'372.-. Questo rende la richiesta infondata, se

applicata alla sentenza di prime cure e alle modalità di ripartizione del danno

ivi adottate.

Tuttavia, preso atto che

con la presente decisione d’appello, la convenuta viene ora chiamata a farsi

carico dell’intero danno patito da AO 1 a seguito del crollo, secondo i crismi

della solidarietà imperfetta, la richiesta di dedurre dall’importo accertato

quanto egli ha già ricevuto a titolo di rifusione da altri responsabili è nel

suo principio del tutto legittima e deve essere accolta.

Essendo dimostrato,

grazie alla deposizione resa dallo stesso ingegnere, che egli ha corrisposto

all’attore almeno fr. 100'000.- (nella testimonianza ha parlato di una somma di

fr. 100'000.-/120'000.-) e non avendo il resistente contestato d’avere ricevuto

il denaro (ma solo che non si poteva considerarlo un risarcimento, senza però

spiegarne il perché), l’importo a carico della convenuta andrebbe

conseguentemente decurtato. Ciononostante, in regime attitatorio, non si può

omettere di considerare che con l’appello è stato chiesto di defalcare

unicamente fr. 63'084.74, per cui sarà solo tale ammontare che potrà essere

portato a deduzione del danno da risarcire.

Su questo aspetto

dunque, l’appello di AP 1 può trovare accoglimento.

Conclusioni e spese

giudiziarie

16.

In

definitiva, pertanto, l’appello di AO 1 deve essere parzialmente accolto mentre

quello di AP 1 deve essere respinto. Di conseguenza, la sentenza di prime cure

del 17 agosto 2021 deve essere riformata e AP 1 condannata a risarcire

all’attore

Euro 12'000.- e fr. 285'619.85, vale a dire Euro 12'000.- + fr.

15'191.20 di spese sostenute prima del crollo in vista dell’adempimento del

contratto,

fr. 45'000.- a titolo di restituzione acconti, fr. 57'000.- di onorari

dell’architetto T__________, fr. 3'979.40 di altre spese progettuali e

preparatorie, fr. 11'380.- di spese legali per il mantenimento della prima

licenza,

fr. 8’711.35 di risarcimento tasse e costi amministrativi conseguenti al

crollo, fr. 13'931.90 di costi di ricostruzione (carotaggio), fr. 32'094.35 di

interessi passivi e fr. 161'416.39 per mancato reddito immobiliare, per un

importo complessivo di fr. 348'704.59, dal quale vengono dedotti

fr. 63'084.74 già risarciti dall’ing. A__________ C__________. Tale esito

comporta una modifica della ripartizione delle spese giudiziarie, risultando

ora la parte attrice soccombente nella misura di 3/5.

Analogamente, anche le

spese giudiziarie dei due appelli seguono la rispettiva soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC).

L'appello di AP 1 è come

accennato destinato alla reiezione, sicché le relative spese giudiziarie,

calcolate in base a un valore ancora controverso di fr. 162'000.-, devono

essere interamente accollate a essa, pure condannata a rifondere alla

controparte un’indennità per ripetibili calcolata sulla base dello stesso

importo.

Le spese processuali di

questo appello, definite in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano quindi

a fr. 9'500.-. Le ripetibili a favore di AO 1 sono quantificate in fr. 5'000.-,

come previsto dall’art. 11 cpv. 1 lett. a Rtar.

Sull’altro fronte le

spese processuali dell’appello presentato da AO 1, parzialmente accolto nella

misura di circa 1/6, devono essere caricate all’appellante per 5/6 e

all’appellata per 1/6. AO 1 dovrà alla controparte un’adeguata indennità a

titolo di ripetibili ridotte, ritenuto, per quanto concerne la sua impugnativa,

un valore ancora controverso di fr. 441'000.-.

Ciò posto, le spese

processuali di questo appello, sempre in base alle precitate norme, sono

fissate in fr. 16'500.-. Le ripetibili ridotte poste a carico dell’appellante e

sono, come previsto dall’art. 11 cpv. 1 lett. a Rtar, quantificate in fr.

5'800.-.

Il valore litigioso per

entrambe le procedure d’appello, determinante anche per un eventuale ricorso al

Tribunale federale, supera abbondantemente di fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

15 settembre 2021 di AP 1 (inc. 12.2021.132) è respinto.

II. L’appello 16 settembre 2021 di AO 1 (inc.

12.2021.136) è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la

decisione 17 agosto 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. OR.2016.246) è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente

accolta.

§ Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a

versare a AO 1, __________, i seguenti importi:

-

Euro 12'000.- oltre interessi

al 5% a far tempo dal 27 maggio 2016;

-

fr. 285'619.85, oltre interessi

al 5% a far tempo dal 27 maggio 2016.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 21'000.- e le spese, incluse quelle peritali e quelle già stabilite

nell’ambito dell’inc. CM, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

parte attrice nella misura di 3/5 e per il rimanente 2/5 a carico della

convenuta. L’attore corrisponderà inoltre alla convenuta l’importo di fr.

9'000.- a titolo di ripetibili parziali.

3.

Invariato.

III. Le

spese processuali della procedura d’appello di AP 1 (inc. 12.2021.132), pari a

fr. 9’500.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.-

a titolo di ripetibili di seconda sede.

IV. Le

spese processuali della procedura d’appello di AO 1 (inc. 12.2021.136), pari a

fr. 16’500.-, sono a carico dell’appellante per 5/6 e per il restante 1/6 a

carico di AP 1. Il primo dovrà versare a quest’ultima fr. 5'800.- a titolo di ripetibili

ridotte.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).