12.2021.133
Accertamento dell’inesistenza del debito; cessione di credito, crediti della società semplice; compensazione, reciprocità
17 gennaio 2022Italiano18 min
(art. 85a cpv. 1 LEF), come pure la sospensione provvisoria di tale esecuzione in
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.133
12.2021.134
Lugano
17 gennaio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.142 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 22 aprile 2021 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1 ()
contro
AO
1 ()
PA 2
con cui l'attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del
debito di fr. 23'366.35 oltre
interessi del 5% dal 1° ottobre 2019, l’annullamento della relativa
esecuzione di cui al
PE n. __________ dell’UE di Lugano (art. 85a cpv. 1 LEF), la sospensione
provvisoria di
tale esecuzione in via (super)cautelare (art. 85a cpv. 2 LEF) come
pure l’ammissione
all’assistenza giudiziaria;
domande avversate dal convenuto con osservazioni 18 maggio 2021;
visti il decreto cautelare 20 maggio 2021, con cui il
Pretore ha provvisoriamente
sospeso la suddetta esecuzione (CA.2021.128), e la
decisione di merito del 27 luglio
2021, con cui il Pretore ha infine respinto sia la
petizione che l’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria dell’attore;
appellante l’attore con atto di appello 14 settembre 2021,
con cui chiede di fare ordine
all’UE di Lugano di interrompere provvisoriamente le azioni di
esecuzione relative alla
procedura esecutiva di cui al PE n. __________, di riformare il giudizio
impugnato nel
senso di accogliere la petizione e di ammetterlo all’assistenza
giudiziaria per la
procedura di secondo grado, con protesta di spese e ripetibili;
tenuto conto che l’appello non è stato notificato alla controparte
per una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AP 1 e suo figlio D__________ sono comproprietari di svariati fondi
siti nei comuni di __________, __________ e __________ (Canton
__________) e facenti parte di un’azienda agricola. Fra i due è insorta una
controversia sfociata in varie procedure giudiziarie. Per quanto qui
d’interesse D__________, patrocinato dall’avv. AO 1, è risultato vincente in
una procedura conclusasi con decisione 25 giugno 2018 del
Tribunale amministrativo del Canton __________, che ha fra le altre cose
condannato AP 1 a rifondergli fr. 20'366.35 complessivi a titolo di ripetibili
di prima e seconda sede. Con decisione 18 settembre 2019 (inc. 2C_719/2018), il
Tribunale federale ha respinto il relativo ricorso di AP 1, condannandolo a
versare alla controparte ulteriori fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
B.
Il 21 ottobre 2019 D__________ ha ceduto a AO 1 il suddetto
credito per ripetibili, per un importo complessivo di fr. 23'366.35 (doc. C).
C.
Con PE n.__________ dell’UE di Lugano, datato 23
ottobre 2019 e notificato il 25 ottobre 2019, AO 1 ha escusso AP 1 per
l’ammontare di fr. 23'366.35 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2019 (doc.
A). Quest’ultimo ha sollevato opposizione.
D.
Con scritto 12 novembre 2019, AP 1 ha indicato a AO 1
di ritenere il credito in questione già estinto per compensazione con un
credito vantato dal primo nei confronti di D__________ (doc. D).
E.
Con decisione 23 novembre 2020 (doc. B) il Pretore del Distretto di
Lugano (Sezione 5), su istanza 23 dicembre 2019 di AO 1, ha disposto il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________, ritenuto
che il credito posto in esecuzione era fondato su due decisioni giudiziarie
esecutive (art. 80 cpv. 1 LEF) e che l’estinzione del credito per compensazione
invocata dall’escusso non risultava da un titolo esecutivo né era
stata ammessa dalla controparte senza riserve (art. 81 cpv. 1 LEF).
F.
Con petizione 22 aprile 2021 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, postulando l’accertamento dell’inesistenza del
debito di fr. 23'366.35 oltre
interessi (vista la sua
estinzione tramite compensazione) e l’annullamento della relativa esecuzione
(art. 85a cpv. 1 LEF), come pure la sospensione provvisoria di tale esecuzione in
via (super)cautelare (art. 85a cpv. 2 LEF) e l’ammissione all’assistenza
giudiziaria.
In sintesi, l’attore ha
rilevato che lui e il figlio, quali comproprietari dell’azienda agricola, sarebbero
legati da un contratto di società semplice, e che il secondo, quale unico
gestore dell’azienda e utilizzatore dei terreni, di tutti i fabbricati
agricoli, di un’officina, nonché di due abitazioni, un magazzino, un deposito e
un locale di servizio, sarebbe stato da anni in arretrato con il relativo
affitto dovuto alla società semplice. L’attore avrebbe dunque saldato il suo
debito nei confronti del figlio compensandolo con il (maggiore) debito di
quest’ultimo nei confronti della società, che è stato conseguentemente ridotto
di fr. 23'366.35, come evincibile dalla contabilità dell’anno 2019 in possesso
della controparte e mai contestata (v. doc. F).
G. Con
decreto 26 aprile 2021 il Pretore ha respinto la domanda supercautelare (inaudita
altera parte) dell’attore di sospensione dell’esecuzione in quanto non
sufficientemente liquida e urgente.
H.
Con osservazioni 18 maggio 2021 AO 1 si è opposto alla
petizione, contestando la validità della compensazione eccepita dalla
controparte.
I.
Con decisione 20 maggio 2021 il Pretore ha provvisoriamente sospeso
l’esecuzione di cui al PE n. __________ (inc. CA.2021.128).
J.
In occasione del dibattimento del 10 giugno 2021 l’attore ha
prodotto il doc. I a comprova dell’avvenuta compensazione (chiusura contabile
del 2019, da cui si evincerebbe che, nei confronti della società, il suo
credito è diminuito mentre quello del figlio è aumentato), il doc. L e il doc.
M.
Da parte sua, il
convenuto ha prodotto una breve integrazione scritta alle proprie osservazioni,
nella quale ha nuovamente escluso l’ammissibilità di una compensazione e ha
anche messo in discussione il debito per affitti di D__________, in quanto mai
riconosciuto, rispettivamente prescritto.
K.
Con scritto 24 (recte: 15) luglio 2021 l’attore
ha fra le altre cose osservato che al momento in cui ha dichiarato la compensazione
(12 novembre 2019), egli era ancora ignaro dell’avvenuta cessione del credito
per ripetibili del figlio al suo patrocinatore (conosciuta solo il 6 marzo
2020). Con scritto 21 luglio 2021 il convenuto si è opposto a tale scritto in
quanto irrituale, intempestivo e irrilevante.
L.
Con decisione finale del 27 luglio 2021 il Pretore ha respinto la
petizione dell’attore e la sua istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria,
ponendo a suo carico le spese processuali, di complessivi fr. 300.-, e
condannandolo altresì a versare alla controparte fr. 3'000.- a titolo di
ripetibili.
M. Con
appello 14 settembre 2021 l’attore si è aggravato contro tale giudizio,
postulando di fare ordine all’UE di Lugano di interrompere provvisoriamente le
azioni di esecuzione relative alla procedura esecutiva di cui al PE n. __________,
di accogliere la petizione e di ammetterlo all’assistenza giudiziaria per la
procedura di
secondo grado, con
protesta di spese e ripetibili;
N.
L’impugnativa non è stata intimata alla controparte per una risposta.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione
impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 14 settembre 2021
contro la decisione 27 luglio 2021 (notificata il 29 luglio 2021) è tempestivo
(tenuto conto delle ferie giudiziarie).
2.
Con l’impugnata decisione il Pretore, dopo aver rilevato che lo strumento della compensazione (art. 120 CO) presuppone che le parti
coinvolte siano debitrici l’una verso l’altra di una somma di denaro e che i
due crediti siano scaduti, ha in sostanza rilevato che in relazione
all’azienda agricola, AP 1 e D__________ fanno parte di una
società semplice (art. 530 CO), ovvero di un’entità che pur non avendo
personalità giuridica, è caratterizzata da un certo patrimonio di proprietà
comune dei soci (art. 544 CO). Nel caso concreto, è casomai la società semplice
ad avere un credito nei confronti di D__________, e non AP 1 direttamente,
ritenuto che l’operazione contabile eseguita da quest’ultimo (riduzione del suo credito
correntista verso la società semplice, rispettivamente riduzione
dell’esposizione di D__________ verso la società) non ha mutato questa
situazione bensì ha solo modificato le interessenze dei due soci sul patrimonio
sociale. Ne consegue che AP 1 non poteva opporlo al suo debito per ripetibili
nei confronti del figlio. Secondo gli accertamenti pretorili, non è neppure possibile
concludere che con l’operazione contabile, AP 1 abbia validamente assunto una
parte del debito del figlio nei confronti della società rendendolo suo
personale debitore (art. 176 CO), siccome quest’ultimo non ha mai fornito la
sua approvazione. D’altronde, l’asserita pretesa di AP 1 nei confronti del
figlio nemmeno sarebbe scaduta. Il Pretore ha dunque respinto la petizione,
senza necessità di esaminare quando D__________ avrebbe avuto conoscenza della
registrazione contabile o se e in che misura i suoi debiti nei confronti della
società semplice siano effettivi.
3.
Con l’impugnativa, l’appellante ribadisce la sua tesi
secondo cui avrebbe validamente estinto il credito in questione per mezzo della
compensazione con il debito di D__________ relativo all’affitto, e ciò
indipendentemente dalla cessione del suddetto credito a AO 1.
4.
Prima di affrontare le singole censure
dell’appellante, è opportuno evidenziare alcuni aspetti centrali dello
strumento della compensazione.
5.
L’art. 120 cpv. 1 CO prescrive che se due persone sono debitrici
l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa
specie, ciascuna di esse può compensare il proprio debito col proprio credito,
purché i due crediti siano scaduti (cpv. 1). La compensazione presuppone che
ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (criterio
della reciprocità). La giurisprudenza e la dottrina hanno derivato da questo
principio che il debitore di una società semplice non può compensare la pretesa
di quest’ultima con il credito che egli ha personalmente nei confronti di un socio,
rispettivamente che il membro di una società semplice non può porre in
compensazione il proprio debito personale con un credito spettante alla società,
ritenuto che detta regola, espressamente prevista all’art. 573 cpv. 2 CO per
quanto riguarda la società in nome collettivo, deve valere analogamente anche
per la società semplice (DTF 82 II 48, consid. 2, 134 III 643, consid. 5.5.1 e
STF 4C.214/2000 del 27 ottobre 2000, consid. 4a; Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, OR, n. 178 seg. ad
art. 120 CO).
Giurisprudenza e dottrina
hanno altresì precisato che gli effetti della compensazione risalgono al
momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile
e quindi opponibile al credito dell’altra parte, ovvero suscettibile di essere
adempiuto e azionato in giudizio. In altre parole, la condizione
dell’esigibilità concerne il credito compensante, mentre è sufficiente che il debito
compensato sia eseguibile (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1; IICCA
del 14 settembre 2012, inc. 12.2012.146, consid. 3 e riferimenti).
Giusta l’art. 124 CO vi è
compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione
di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che
necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere
compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti
concludenti. Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in
maniera precisa il credito compensabile (STF 4A_601/2013 del 31 marzo 2014,
consid. 3.3; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23, consid. 9.1; Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad
art. 124 CO). Alla parte che si avvale di tale diritto incombe l’onere di
dimostrare di averne fatto uso, in quali modalità e che i relativi presupposti
erano adempiuti (art. 8 CC).
6.
Ora, secondo l’appellante, egli avrebbe validamente dichiarato la
compensazione fra il suo debito e il debito del figlio in data 12
novembre 2019 (doc. D, v. anche doc. F, p. 3), e ciò malgrado quest’ultimo avesse
ceduto il proprio credito a AO 1 già il 21 ottobre 2019 (doc. C). Difatti, in
quel periodo (e meglio sino al marzo 2020) egli era ignaro dell’avvenuta
cessione, che non gli era stata comunicata né poteva essere dedotta dal
precetto esecutivo n. __________, il quale si limitava a indicare quale
motivo del credito una generica pretesa per ripetibili (“Parteientschädigungen
i.S. Vorliegens eines landwirtschaftlichen Gewerbes”) e non la cessione.
Egli poteva pertanto presumere che AO 1 agisse in rappresentanza
del figlio, quale suo patrocinatore, convinzione peraltro evidenziata anche
dall’intestazione dello scritto doc. D (“Ihre Betreibung im Auftrag meines
Sohnes”). Conseguentemente, la compensazione da lui dichiarata il 12 novembre 2019 avrebbe comunque avuto un effetto liberatorio e AO 1
dovrebbe lasciarsela imputare (art. 167 cpv. 1 e 169 CO).
7.
Detta spiegazione risulta intempestiva e inammissibile, siccome non
contenuta nelle allegazioni introduttive di prima sede (ove l’attore non aveva eccepito
la mancata conoscenza della cessione se non tardivamente con lo scritto 15 luglio 2021, cfr. art. 229 CPC). Qualora AP 1 dovesse essere
consapevole dell’avvenuta cessione del credito qui in esame e del nuovo
creditore, egli non avrebbe più potuto opporvi in compensazione un asserito
credito verso un’altra persona. Volendo comunque esaminare la problematica, se da
una parte dal precetto esecutivo (come detto notificato il 25 ottobre 2019)
risultava chiaramente che AO 1 agiva a titolo di creditore, e non quale rappresentante
di D__________, dall’altra è anche vero che la notifica della cessione ai sensi
dell’art. 167 CPC dev’essere chiara e inequivocabile, per cui ci si potrebbe
chiedere se il precetto esecutivo possa essere considerato quale valida
notifica. Sia come sia, anche volendo aderire alla tesi dell’appellante, la sua
impugnativa non avrebbe migliore sorte, per i motivi che seguiranno.
8.
L’appellante non mette in discussione l’esistenza di una società
semplice fra lui e il figlio o che essa disponga di un proprio patrimonio
(appartenente ai soci in proprietà comune), ma pare relativizzarne l’estensione
e la portata, dal momento in cui osserva che nel caso concreto non era attuata
una separazione effettiva fra il patrimonio della società e quello dei soci,
che D__________ pagava tramite il suo conto privato determinate
spese societarie, che gli importi dovuti a titolo di affitto venivano
addebitati su tale conto, che “nei libri contabili non è stata iscritta
alcuna voce relativa al carico di lavoro, alle prestazioni lavorative o a
importi diversi di un socio, poiché questi non sono stati forniti dalle Parti”,
che “D__________ dirige l’azienda agricola per conto proprio e al di fuori
della Società” e che pertanto la società semplice servirebbe unicamente per
l’amministrazione immobiliare (appello, p. 8), per cui i presupposti di cui all’art.
531.
cpv. 1 CO (apporti dei soci) non sarebbero soddisfatti. L’appellante
aggiunge che il debito di D__________ relativo all’affitto veniva
contabilizzato come un debito nei suoi personali confronti e che esso (tramite
la compensazione) è stato ridotto dell’importo spettante al figlio a titolo
delle ripetibili, come evincibile dalla registrazione 12 novembre 2019 di cui
al doc. F e dal doc. E.
9.
La censura non convince, già solo per il fatto che le
suddette argomentazioni appaiono nuove e contraddittorie rispetto a quanto
indicato in prima sede, ove l’attore aveva dichiarato che egli e il figlio sono
“comproprietari dell’azienda agricola a conduzione familiare a __________
nella forma di società semplice” e che “l’affitto è dovuto alla società
semplice”, la quale concede in affitto a D__________ l’abitazione, i
fabbricati agricoli, un’officina, terreni e altri stabili/locali (petizione, p.
5; v. anche doc. B, p. 3). L’esistenza della società semplice, perlomeno in
relazione alla gestione e all’utilizzo delle proprietà agricole, non può essere
sovvertita dalle censure dell’appellante. Ne discende che, indipendentemente da
come egli avesse deciso di registrare i reciproci rapporti di dare e avere a
livello contabile, il credito relativo agli affitti apparteneva alla società
semplice (ovvero all’insieme dei soci in proprietà comune ai sensi degli art.
652.
seg. CC). A fronte del mancato adempimento del requisito della
reciprocità, egli non poteva validamente compensare il suo debito
nei confronti del figlio né con un debito di questi nei confronti della società
(ritenuto oltretutto che il singolo socio non ha la facoltà di disporre
unilateralmente dei beni comuni in assenza di una relativa
autorizzazione/procura), né con un proprio credito (es. correntista) nei
confronti della medesima. Pertanto, nel caso concreto l’appellante non può
migliorare la propria posizione osservando che il diritto alla compensazione
non necessita il consenso della controparte.
10.
Nella fattispecie, come già menzionato dal primo giudice, nemmeno si
può concludere che l’appellante, mediante le operazioni contabili da lui unilateralmente
effettuate, sia successivamente divenuto personale creditore del figlio
(rispettivamente che il credito della società semplice sia stato trasformato in
un credito di AP 1). L’appellante non fornisce convincenti spiegazioni al
riguardo, né pretende che la società semplice sia stata liquidata. Egli avrebbe
ad esempio potuto farsi cedere il (presunto) credito per affitti della società
semplice, oppure assumere il suddetto presunto debito del figlio nei confronti
della società e diventare contestualmente creditore del medesimo, sennonché
entrambe le operazioni avrebbero richiesto il suo consenso. La cessione di un
credito presuppone difatti il consenso del creditore cedente (art. 164 CO),
mentre la valida assunzione di un debito richiede due contratti: quello di
assunzione interna tra il debitore originario e quello nuovo (art. 175 CO) e
quello di assunzione esterna tra il nuovo debitore e il creditore (art. 176
CO). L’appellante non può dimostrare un simile consenso limitandosi ad
affermare che il figlio non ha mai contestato i conteggi da lui unilateralmente
allestiti e riguardanti la chiusura contabile al 31 dicembre 2019, senza
nemmeno spiegare e sostanziare quando glieli avrebbe trasmessi e se gli avesse
illustrato lo scopo delle registrazioni effettuate, ritenuto oltretutto che in
quel momento D__________ aveva già da tempo ceduto il proprio credito per
ripetibili al suo patrocinatore.
11.
Se anche poi per avventura si volesse seguire la tesi dell’appellante,
e supporre che egli sia successivamente divenuto creditore personale del
figlio, nemmeno è possibile concludere che, al momento della dichiarazione di
compensazione, il suddetto credito personale fosse esigibile, per assenza di
sufficienti spiegazioni al riguardo (non bastando l’osservazione
dell’appellante secondo cui il fitto, ovvero il presunto credito della società
semplice, fosse da pagare al 31 dicembre di ogni anno).
12.
Infine,
la richiesta di edizione contenuta nell’impugnativa e riguardante i fascicoli
fiscali di D__________ dev’essere dichiarata irricevibile per assenza di
motivazione (art. 310 e 311 CPC), perché l’appellante non ne motiva
l’ammissibilità né spiega cosa gli stessi dovrebbero dimostrare e come
potrebbero influenzare l’esito del giudizio.
13.
Tutte
le considerazioni che precedono portano a concludere a sfavore di AP 1, gravato
dell’onere della prova in relazione al suo diritto alla compensazione. Ne
discende che il suo appello 13 settembre 2021 dev’essere respinto. Siccome
manifestamente infondato, esso non necessitava di essere intimato alla
controparte per una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC).
14.
Conseguentemente,
anche la domanda dell’appellante di ammissione all’assistenza giudiziaria per
la procedura di seconda sede dev’essere respinta, giacché le possibilità di un
esito positivo del gravame erano già di primo acchito decisamente inferiori a
quelle della sua reiezione (art. 117 lett. b CPC). Non vi è pertanto necessità
di esaminare l’ulteriore requisito dell’indigenza (art. 117 lett. a CPC).
15.
Il
valore litigioso della presente controversia ammonta a fr. 23'366.35. Le spese
giudiziarie di seconda sede vanno poste a carico dell’appellante, integralmente
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate sulla
base degli art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG, mentre non si assegnano ripetibili
alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni.
16.
Nella
fattispecie, il valore litigioso non raggiunge la soglia prevista dall’art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF.
17.
Non
ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente
giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e
la LTG
decide:
I. L’appello
14 settembre 2021 di AP 1 è respinto.
II. La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello 14 settembre 2021 di AP 1 è respinta.
III. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 300.-, sono a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
IV. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).