Lexipedia

Decisione

12.2021.137

Contratto d'architetto - allestimento piani e preventivi - limite dei costi di costruzione - onorario

12 aprile 2022Italiano22 min

cui agli inc. SE. 2014.13/14 pendenti fra le parti sulla base della stessa fattispecie,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.137

Lugano

12 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.9 della Pretura del Distretto di

Riviera - promossa con petizione 1° settembre 2015 da

AO

1

patrocinata dallo PA 1

contro

AP

1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 42'422.40 oltre interessi

al 5% dal 21 agosto 2013, pretesa ridotta con le conclusioni scritte del 4

marzo 2021 a fr. 39'271.73, in via subordinata a fr. 35'912.20;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che con le

conclusioni scritte del 23 febbraio 2021 ha chiesto l’accertamento di un suo "maggior

pagamento" di fr. 17'682.60, in via subordinata di fr. 3'907.60, con

conseguente rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’attrice

al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Bellinzona;

richieste sulle quali il

Pretore ha statuito con sentenza 25 agosto 2021, accogliendo la petizione

limitatamente all’importo di fr. 35'939.20, oltre interessi al 5% dal 22 agosto

2013, caricando la tassa di giustizia e le spese all’attrice in ragione di 1/6

e al convenuto in ragione di 5/6, con l’obbligo per quest’ultimo di versare alla

controparte

fr. 4'500.- per ripetibili ridotte;

appellante il

convenuto con appello 21 settembre 2021 con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e di “accertare

un maggior pagamento di fr. 2'891.60 a far tempo dal 06.12.2012” con

conseguente rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________16 dell’UE di Bellinzona per tale somma, il tutto con

protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 22

novembre 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, protestando le spese

giudiziarie d’appello;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Il 27 luglio 2011 AP 1 ha

incaricato AO 1 AO 1, il cui socio e gerente con firma individuale era l’arch. __________

__________) di progettare la sua casa d’abitazione da edificare sul fondo part.

n. __________ (divenuta poi la part. n. __________ a seguito di parcellazione)

RFD di __________. Sulla base del progetto di massima e dello studio di

fattibilità (doc. E), le parti hanno definito in fr. 650'000.- (IVA inclusa)

l’investimento complessivo (con un grado di precisione del +/- 15%),

determinato sulla scorta della stima dei costi di costruzione, calcolata

secondo la volumetria. Sulla base di tale importo le parti hanno concordato un

onorario d’architetto di fr. 51'000.- (pari a

fr. 55'080.- IVA inclusa), da versare tramite acconti secondo l’avanzamento dei

lavori, oltre fr. 2'000.- di spese (calcolate in modo forfettario in ragione

del 4% dell’onorario), con l’espressa riserva di un suo aggiornamento “nel

caso di modifiche sostanziali delle prestazioni richieste e/o utilizzate quali

basi di calcolo nella formulazione dell’onorario”. La proposta riportava altresì

le fasi d’opera considerate per la definizione di tale compenso (doc. D, E).

B. Con messaggio di

posta elettronica 18 novembre 2011 AO 1 ha inviato a AP 1 i piani aggiornati,

allestiti il 3 novembre precedente, precisando che “quanto disegnato non

corrisponde alla stima dell’investimento fatta a suo tempo e utilizzata per

chiedere il finanziamento bancario. Le differenze principali sono l’ampliamento

della casa, la creazione del livello interrato, la piscina” (doc. G; I). Il

23 novembre 2011 la progettista, in assenza di osservazioni da parte del

committente, ha quindi allestito i piani definitivi (doc. H) da allegare alla

domanda di costruzione, sottoscritta da entrambi il successivo 24 novembre 2011.

Nella stessa è stato indicato un costo di costruzione complessivo di fr.

750'000.- (doc. K).

La

prima

richiesta di acconto di fr. 34'257.60, inviata a AP 1 il 5 dicembre 2011, è

stata da lui regolarmente saldata (doc. W).

C. Dopo il rilascio

della licenza edilizia il 9 marzo 2012 (doc. L) e dopo l’ottenimento del

credito di costruzione da parte della banca, AO 1 ha proseguito l’incarico, le

bozze dei piani esecutivi (doc. M), resi definitivi il 13 novembre 2012 (doc.

N), i capitolati d’appalto e richiedendo delle offerte per le opere da

impresario costruttore (doc. O – S). Con scritto 10 novembre 2012 la

progettista, oltre a informare il committente sul proseguimento dei lavori, ha

proposto un incontro allo scopo di presentargli il “programma lavori

generali”, ricordandogli inoltre “la differenza che presumibilmente ci

sarà tra il preventivo generale riferito al nuovo progetto e quello suggerito

dalla banca finanziatrice” e invitandolo “a valutare eventuali parti di

progetto da ridurre e/o posticipare” (doc. Z).

Il 29 novembre 2012

la progettista, sulla base delle offerte inoltrate, ha allestito un nuovo

preventivo, calcolando in fr. 945'638.- (“+/- 10%”) l’investimento necessario

per la realizzazione della totalità delle opere descritte nel progetto

definitivo, comprensivo di un importo a titolo di onorario d’architetto per “estensione

progetto 2012” di fr. 18'684 (IVA inclusa), da aggiungere alla somma di fr.

55'080.- (IVA inclusa), di cui all’offerta del 27 luglio 2011 (doc. T).

D. I rapporti tra le

parti si sono in seguito interrotti. Il 15 dicembre 2012 AO 1 ha inviato a AP 1

la richiesta di versamento del secondo acconto di fr. 16'686.- (doc. X),

rimasta insoluta, e il 13 maggio 2013 ha poi emesso la fattura finale per

complessivi fr. 76'680.- (IVA inclusa, doc. U). Non avendo ottenuto il saldo,

il 22 agosto 2013 AO 1 ha escusso AP 1 con precetto esecutivo n. __________08

dell’UE di Bellinzona per l’incasso dell’importo di fr. 42'422.40 oltre

interessi. Con decisione 25 febbraio 2014 la Pretura di Riviera ha mantenuto la

tempestiva opposizione interposta dall’escusso al PE menzionato (inc. SO.2013.273).

E. Nel frattempo, il 6

settembre 2013 AP 1 e sua moglie __________ hanno escusso per l’importo di fr.

93'030.- sia AO 1 (con precetto esecutivo n. __________16 dell’UE di Bellinzona,

doc. DD), sia il suo socio e gerente arch. __________ __________ personalmente

(con precetto esecutivo n. __________24 dell’UE di Bellinzona, doc. CC),

indicando come titolo di credito “mandato di progettazione –

ritardo nell’inizio dell’esecuzione dell’opera – mancate prestazioni (progetto

definitivo, piani esecutivi, procedure di appalto, realizzazione progetti

esecutivi messa in esercizio, liquidazioni, gestione e direzione lavori) –

costi supplementari: fr. 55 080.- + fr. 18 684.- (mancanze) + fr. 3950.- +

fr. 15 000.- (costi supplementari)”. Entrambi gli

escussi hanno interposto tempestiva opposizione ai precetti menzionati e con

due separate petizioni di data 8 settembre 2014 hanno chiesto l’accertamento

negativo del credito nonché l’annullamento e la cancellazione delle rispettive

esecuzioni (inc. n. SE.2014.13/14). Nell’ambito di queste procedure AP 1 e sua

moglie hanno postulato in via riconvenzionale l’accertamento del loro credito,

limitando la pretesa a fr. 15'000.-.

F. Con

petizione 1° settembre 2015 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione

ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Riviera, per ottenere la sua condanna al pagamento di

fr. 42'422.40 oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2013, a titolo di onorario d’architetto.

L’attrice ha allegato di avere aggiornato l’importo a seguito delle importanti

modifiche che il committente avrebbe richiesto rispetto al progetto iniziale.

Tali modifiche avrebbero comportato un aumento della volumetria della

costruzione e conseguentemente sarebbero aumentati i costi dell’opera e

l’onorario d’architetto. La progettista avrebbe sempre reso attento il

committente che l’ampliamento del progetto originale avrebbe comportato un

aumento dei costi.

G. Con risposta 23

ottobre 2015 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, osservando

di avere già pagato più del dovuto. Egli ha in particolare negato che l’attrice

avesse effettuato tutte le prestazioni previste nella proposta di onorario (doc.

D), essendosi limitata all’elaborazione dei piani necessari all’ottenimento

della licenza edilizia e la collaborazione tra le parti essendosi interrotta a

inizio dicembre 2012. La progettista era inoltre consapevole del limite di

spesa (di fr. 575'000.-) e delle limitate possibilità finanziarie del

committente. Egli non avrebbe infatti approvato il preventivo allestito il 29

novembre 2011 siccome “inaccettabile dal profilo economico”. Il

convenuto ha inoltre contestato l’esistenza di modifiche al progetto iniziale,

da lui in ogni caso mai accettate. L’attrice avrebbe inoltre violato i suoi

doveri d’architetto, accumulando ritardi nell’esecuzione dell’opera.

H. In sede di replica

l’attrice ha ribadito la sua posizione, evidenziando che le prestazioni

concordate di cui al doc. D sarebbero state aggiornate sulla base

dell’evoluzione del progetto richiesta dal committente e contestando qualsiasi

violazione contrattuale. In duplica il convenuto si è riconfermato nelle sue

allegazioni e contestazioni.

Fatti

I. Esperita

l’istruttoria e congiunta formalmente la presente causa con quelle parallele di

cui agli inc. SE. 2014.13/14 pendenti fra le parti sulla base della stessa fattispecie,

queste ultime hanno prodotto delle conclusioni scritte: l’attrice ha ridotto la

sua pretesa a fr. 39'271.73, in via subordinata a fr. 35'912.20, mentre il

convenuto ha chiesto di accertare un maggior pagamento da parte sua di fr.

17'682.60, in via subordinata di fr. 3'907.60, con conseguente rigetto

dell’opposizione interposta dall’attrice al PE n. __________16 dell’UE di

Bellinzona.

L. Con sentenza 25

agosto 2021, qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e

condannato AP 1 al pagamento di fr. 35'939.20, oltre interessi al 5% dal 22

agosto 2013, in favore di AO 1, ponendo la tassa di giustizia (di fr. 2'800.-)

e le spese (di fr. 7’000.-) a carico dell’attrice in ragione di 1/6 e il

rimanente a carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla

controparte fr. 4'500.- a titolo di ripetibili ridotte.

M. Con appello 21

settembre 2021 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere integralmente la petizione e di “accertare un maggior

pagamento di

fr. 2'891.60 a far tempo dal 06.12.2012” con conseguente rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________16

dell’UE di Bellinzona per tale somma, il tutto con protesta di tasse, spese e

ripetibili di primo e secondo grado di giudizio. Con risposta 22 novembre 2021

l’attrice si è opposta integralmente al gravame, protestando le spese giudiziarie

di appello.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 25 agosto 2021

è stata ritirata dall’appellante il giorno seguente (v. tracciamento dell’invio

inc. OR.2015.9), per cui l’appello 21 settembre 2021 è tempestivo, così come lo

è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi

dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

2. Nella decisione

impugnata il Pretore ha ritenuto pacifico, siccome non contestato, che AP 1

aveva incaricato AO 1 di progettare la sua casa d’abitazione, indicandogli

inizialmente un budget di spesa e tutta una serie di lavori che avrebbe

prestato lui personalmente. Sulla base di tali indicazioni l’attrice ha quindi

allestito i piani di massima per lo studio di fattibilità (doc. E), allegati

alla proposta di onorario (doc. D), il cui importo era stato calcolato secondo

le norme SIA sulla scorta di tale progetto e dei relativi costi di costruzione stimati

in base alla volumetria dell’edificio. Il primo giudice ha ritenuto che con la

sottoscrizione della proposta di onorario di cui al doc. D il committente aveva

accettato il metodo di calcolo dell’onorario dell’architetto ivi contenuto,

compresa la clausola secondo cui in caso di modifiche sostanziali delle

prestazioni l’importo sarebbe stato aggiornato. Sulla base delle risultanze

istruttorie il Pretore ha altresì accertato che il progetto di massima (doc. E)

era stato ampliato in maniera rilevante su richiesta del committente. Il conseguente

progetto definitivo (doc. H) era stato allegato alla domanda di costruzione

sottoscritta da AP 1, di modo che egli aveva accettato l’ampliamento e l’aumento

del costo di costruzione ivi indicato (costo dell’opera preventivato in

fr. 750'000.-), tanto più che la progettista lo aveva reso costantemente

attento che le modifiche richieste avrebbero comportato un aumento dei costi di

costruzione. Il primo giudice ha infine accertato che il preventivo 30 novembre

2012 (di fr. 945'638.-, doc. T), aggiornato sulla base della maggiore

volumetria e dei costi di costruzione, non era stato formalmente accettato dal

committente, il quale dopo la sua consegna e quella dei piani esecutivi, aveva

voluto prendersi del tempo per valutare il da farsi e non aveva più avuto alcun

contatto diretto con la progettista. Pur non avvalendosi più delle prestazioni

di AO 1, AP 1 aveva comunque edificato la sua abitazione sulla base dei piani

esecutivi da lei allestiti. Richiamandosi alla perizia giudiziaria, il Pretore

ha quindi concluso che l’attrice aveva eseguito tutte le prestazioni elencate

nella proposta di onorario di cui al doc. D, riconoscendole l’onorario di fr.

70'196.80 (IVA inclusa) determinato dal perito giudiziario in base alla nuova

volumetria della costruzione. Tenuto conto dell’acconto già versato, egli ha

quindi accolto la petizione per l’importo di fr. 35'939.20.

3. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale il contratto d’architetto è un negozio

giuridico misto. Alcune prestazioni, quali l’allestimento dei piani e del

progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 114 II 56,

127 III 543; Gauch, Der

Werkvertrag, n. 49 segg.; Honsell,

Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, p. 261). Altre,

come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori,

sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver,

Basler Kommentar, n. 17 ad art. 363 CO). L’allestimento dei preventivi è pure

una mansione retta dalle regole sul mandato. Più in generale il contratto dell'architetto

incaricato di allestire sia i piani sia i relativi preventivi, e che pertanto svolge

più mansioni di natura diversa, è da sottoporre alle regole del mandato (STF

4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2; DTF 134 III 361, consid. 6.2). Se,

per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la

progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con

un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”), configurazione

giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 134 III 361

consid. 5.1; Honsell,

op. cit., p. 261; Weber, Basler

Kommentar, n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver,

op. cit., n. 18 ad art. 363 CO).

In concreto, è pacifico

che tra le parti sia validamente sorto un contratto d’architetto, in virtù del

quale l’attrice avrebbe dovuto curare sia la fase degli studi preliminari,

tutta la fase di progettazione (allestimento piani di massima e definitivi,

stima dei costi e preventivi), sia parzialmente le fasi “appalto” (confronto

delle offerte) e “realizzazione” (allestimento progetti esecutivi), ad

eccezione della direzione lavori (cfr. doc. D). Ne discende che al rapporto

contrattuale sono applicabili le norme sul mandato.

4. Nel gravame

l’appellante contesta innanzitutto la conclusione del Pretore, secondo cui

egli, con la sottoscrizione della domanda per l’ottenimento della licenza

edilizia, ove è stato riportato un costo di costruzione complessivo di fr.

750'000.-, abbia accettato l’aumento dei costi e implicitamente dell’onorario

d.rchitetto. Egli evidenzia che ciò sarebbe stato in contrapposizione con le

sue limitate risorse finanziarie, tant’è che “appena ricevuto il preventivo

dettagliato per il progetto generale, ha immediatamente reagito con la revoca

del mandato” (appello, ad 5). Così argomentando, tuttavia, l’appellante non

si confronta con le argomentazioni esposte dal primo giudice nell’impugnata

decisione, spiegando le ragioni di fatto e di diritto per cui la conclusione pretorile,

secondo cui con la sottoscrizione della domanda di costruzione, a cui erano

allegati i piani definitivi modificati in base alle esigenze del committente e

in cui era stato indicato un costo d’opera complessivo di fr. 750'000.-, egli aveva

accettato l’aumento di volumetria e il conseguente aumento dei costi di

costruzione, sarebbero errate e con ciò da riformare. Anche in merito

Considerandi

all’aumento dell’onorario d’architetto l’appellante non si confronta in alcun

modo con le argomentazioni del primo giudice, secondo cui con l’accettazione

della proposta di onorario doc. D il committente aveva accettato il relativo metodo

di calcolo secondo i costi di costruzione determinati sulla base della

volumetria. Le censure dell’appellante si rivelano pertanto irricevibili per

carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In ogni modo, contrariamente a

quanto pretende l’appellante, il fatto di avere rescisso il contratto non

appena ricevuto il preventivo aggiornato del 30 novembre 2011 non soccorre alla

sua tesi. Quest’ultimo preventivo, infatti, è stato allestito diversi mesi dopo

la sottoscrizione della domanda di costruzione, in cui a seguito

dell’ampliamento del progetto voluto dal committente era già stato indicato un

costo di costruzione maggiore rispetto a quello stimato nella proposta

d’onorario (doc. D), senza che egli nel frattempo avesse espresso il suo

disappunto, e ciò malgrado la progettista lo avesse a più riprese reso attento,

seppur senza precisare gli importi, che le modifiche richieste avrebbero

comportato degli aumenti di prezzo (doc. I, interrogatorio AP 1, verbale 22

luglio 2015, pag. 6-7, inc. SE.2014.13/14). A fronte dell’esplicita riserva

contenuta nella proposta d’onorario sottoscritta dal committente, secondo cui

l’importo sarebbe stato aggiornato “nel caso di modifiche sostanziali delle

prestazioni richieste e/o utilizzate quali basi di calcolo nella formulazione

dell’onorario”, quest’ultimo non poteva poi in buona fede ritenere che un

aumento dei costi di costruzione a seguito di un ampliamento del progetto non

comportasse pure un aumento dell’onorario d’architetto, calcolato appunto sui

costi di costruzione secondo la volumetria dell’opera.

5.

L’appellante

rimprovera poi il primo giudice per non avere tenuto conto delle inadempienze

contrattuali della progettista, la quale non avrebbe rispettato il limite di

spesa da lui imposto né la data d’inizio dei lavori.

5.1

Il limite dei costi di costruzione (Kostenlimite)

consiste in una direttiva/istruzione (Weisung) del mandante, in virtù

della quale tali costi non devono superare un certo ammontare. La questione a

sapere se il mandante ha imposto una limitazione dei costi è un quesito

inerente l’interpretazione della sua volontà; se tale istruzione effettivamente

è stata data essa è vincolante per l’architetto che l’accetta: egli deve dunque

vegliare affinché il costo complessivo della costruzione non superi il limite

deciso dal mandante (STF 4A_531/2020 del 2 settembre 2021, consid. 7.1; 4A_210/2015

del 2 ottobre 2015, consid. 4.3.1 e riferimenti ivi citati).

5.2

In

concreto dagli atti non risulta che AP 1 abbia posto un limite di spesa nel

senso indicato precedentemente. Nella proposta di onorario di cui al doc. D è

stato indicato un investimento complessivo di fr. 650'000.- (fr. 600'000.- per

la costruzione della nuova casa unifamiliare, stimato sulla base di un volume

di 812 mc, e fr. 50'000.- per “sistemazione esterna, allacciamenti, demolizione

e sgomberi”) con l’esplicita precisazione che “gli importi sono stati

calcolati con un grado di precisione del +/- 15%” e che “nel caso di

modifiche sostanziali delle prestazioni richieste e/o utilizzate quali basi di

calcolo nella formulazione dell’onorario” l’importo sarebbe stato aggiornato

(doc. D, punti D e F). Ciò che è poi avvenuto in sede di domanda di

costruzione, in cui è stato indicato un costo complessivo di costruzione di fr.

100'000.- superiore rispetto a quello della stima dei costi (doc. D e K),

accettato dal committente con la sottoscrizione della domanda di costruzione e

dopo essere stato espressamente informato dell’aumento e della sua causa dalla

progettista pochi giorni prima (doc. I, interrogatorio AP 1, 22 luglio 2015,

pag. 7). Non risulta peraltro che il committente abbia mai precisato o reso

attenta la progettista che le modifiche al progetto non avrebbero dovuto

determinare aumenti dei costi di costruzione viste le sue limitate risorse

finanziarie. In tali circostanze, contrariamente a quanto pretende

l’appellante, non si può dedurre che il costo stimato d’investimento di fr.

650’000.- indicato nella proposta d’onorario (doc. D) costituisse il tetto di

spesa massimo e che questo fosse un punto essenziale del contratto concluso

dalle parti. In assenza di ulteriori elementi oggettivi non si può pertanto

concludere che il committente avesse dato una specifica istruzione alla

progettista in punto al limite di spesa della costruzione ai sensi dell’art.

397.

cpv. 1 CO.

5.3

Ma

anche se così fosse, in concreto come visto è pacifico che le importanti modifiche

apportate al progetto di massima e confluite nel progetto definitivo allegato

alla domanda di costruzione sono state richieste dal committente, il quale nel

suo interrogatorio ha spiegato che “l’idea era fare una progettazione

completa e semmai eliminare alcune opere. In modo da evitare costi per una

seconda DC” (N.d.R. domanda di costruzione, verbale 22 luglio 2015, pag.

7). L’istruttoria ha confermato che il richiesto ampliamento del progetto

originale ha comportato l’aumento della volumetria della costruzione e

l’aggiunta di diverse opere con conseguente aumento dei costi di costruzione

(perizia giudiziaria, pag. 6, 12). È altresì emerso che AO 1 ha sempre

informato il committente delle conseguenze finanziarie di tale ampliamento, in

termini generici con l’invio dei piani definitivi al committente, da allegare

alla domanda di costruzione, e cifrando poi nella medesima in fr. 750'000.- il

costo di costruzione stimato aggiornato (interrogatorio AP 1 verbale 22 luglio

2015, pag. 7, doc. I). Benché informato, egli ha sottoscritto la domanda di

costruzione senza nulla eccepire in merito alle modifiche o al nuovo costo

stimato. Dal che se ne deve dedurre che in ogni caso con la sottoscrizione di

quel documento il convenuto ha accettato l’aumento di volumetria e dei costi di

costruzione.

5.4

Nelle

circostanze descritte nei considerandi precedenti l’appellante non può nemmeno

essere seguito laddove rimprovera l’attrice di non avere rispettato la data

d’inizio dei lavori concordata nella proposta di onorario (doc. D). La

tempistica contenuta in questo documento si riferiva infatti alla realizzazione

di una costruzione conforme perlomeno nelle sue caratteristiche principali a

quella prevista nel progetto di massima. Quest’ultimo è tuttavia stato ampliato

in maniera rilevante su richiesta del committente prima dell’inoltro della

domanda di costruzione. Tali modifiche hanno riguardato in particolare lo

spostamento della casa a confine con relativo adattamento dell’angolazione, la

creazione di un nuovo piano seminterrato (lavanderia, locale hobby,

riscaldamento, disponibile) e di una scala interna, la modifica del tetto (da

tetto piano a tetto a quattro falde), la progettazione di una piscina, l’aggiunta

di muri di sostegno perimetrali e la creazione di posteggi laterali esterni

(perizia giudiziaria, pag. 6) e si sono concretizzate nel progetto definitivo

(doc. H). È evidente che tali modifiche hanno dovuto essere studiate e

elaborate dalla progettista, con conseguente dilatazione dei termini indicati

nella proposta d’onorario, in linea tuttavia con l’evoluzione del progetto

voluta e richiesta dal committente.

6.

Da

ultimo l’appellante contesta l’entità dell’onorario ritenuta e riconosciuta dal

Pretore. A suo dire, dagli atti non emergerebbero “elementi precisi e

concordati per la determinazione dell’onorario”, in particolare per quanto

attiene alla volumetria della costruzione e al costo dell’opera da considerare,

che non potrebbe essere né quello indicato nella domanda di costruzione (di

fr. 750'000.-), né quello del preventivo aggiornato di data 30 novembre 2011

(di fr. 945'638.-, doc. T), da lui mai accettato. Queste argomentazioni sono

irricevibili. Il Pretore ha determinato l’onorario da riconoscere all’attore

sulla base della perizia giudiziaria. L’appellante, in dispregio ai presupposti

di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC, omette di spiegare i motivi di fatto e

di diritto per cui il primo giudice avrebbe dovuto scostarvisi, in particolare

non adduce alcun elemento che possa far seriamente dubitare della correttezza e

della concludenza delle risultanze peritali.

In ogni modo le censure espresse al riguardo

dall’appellante sono pure infondate. Il perito giudiziario ha in particolare

concluso che AO 1 ha eseguito tutte le prestazioni elencate nella proposta di

cui al doc. D (e non solo il 32,5% delle stesse come asserito dall’appellante,

perizia, ad 3 e 4, pag. 14 e 15) e che anche il costo delle opere eseguite

direttamente dal committente, rispettivamente da terzi, rientra nel costo

complessivo su cui calcolare l’onorario dell’architetto (perizia, ad 2, pag.

14). Egli ha inoltre determinato in ca. 116 mc il maggior volume del

seminterrato, “calcolato con la norma SIA 116 e secondo i piani ingegnere”,

riconoscendo alla progettista “un maggior onorario pari alla maggior

volumetria progettata mantenendo gli altri parametri di calcolo” per un

importo complessivo di fr. 70'196.80 (IVA e spese incluse, v. perizia, ad 7,

pag. 12). Tenuto conto dell’acconto già versato dal convenuto (di fr.

34'257.60), l’importo scoperto a titolo di onorario ammonta a fr. 35'939.20,

come ritenuto dal Pretore.

7.

Sulla

base delle considerazioni esposte in precedenza per completezza si osserva che

le richieste dell’appellante di accertamento “di un maggior pagamento” e di

rigetto dell’opposizione, peraltro formulate solo con le conclusioni e quindi

tardive, sono infondate. Esse sono in ogni caso oggetto della parallela

procedura inc. 12.2021.138, a cui si rimanda.

8.

Ne discende che l’appello presentato dal convenuto

deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione impugnata

confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Le spese processuali e le ripetibili della procedura

d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di

fr. 35'939.20, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

9.

Il valore di causa supera la soglia di fr. 30'000.-

prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia

civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 21

settembre 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 25 agosto 2021 della Pretura del Distretto di Riviera,

è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 3'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ,

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).