12.2021.137
Contratto d'architetto - allestimento piani e preventivi - limite dei costi di costruzione - onorario
12 aprile 2022Italiano22 min
cui agli inc. SE. 2014.13/14 pendenti fra le parti sulla base della stessa fattispecie,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.137
Lugano
12 aprile 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.9 della Pretura del Distretto di
Riviera - promossa con petizione 1° settembre 2015 da
AO
1
patrocinata dallo PA 1
contro
AP
1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 42'422.40 oltre interessi
al 5% dal 21 agosto 2013, pretesa ridotta con le conclusioni scritte del 4
marzo 2021 a fr. 39'271.73, in via subordinata a fr. 35'912.20;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che con le
conclusioni scritte del 23 febbraio 2021 ha chiesto l’accertamento di un suo "maggior
pagamento" di fr. 17'682.60, in via subordinata di fr. 3'907.60, con
conseguente rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’attrice
al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Bellinzona;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 25 agosto 2021, accogliendo la petizione
limitatamente all’importo di fr. 35'939.20, oltre interessi al 5% dal 22 agosto
2013, caricando la tassa di giustizia e le spese all’attrice in ragione di 1/6
e al convenuto in ragione di 5/6, con l’obbligo per quest’ultimo di versare alla
controparte
fr. 4'500.- per ripetibili ridotte;
appellante il
convenuto con appello 21 settembre 2021 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e di “accertare
un maggior pagamento di fr. 2'891.60 a far tempo dal 06.12.2012” con
conseguente rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________16 dell’UE di Bellinzona per tale somma, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 22
novembre 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, protestando le spese
giudiziarie d’appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 27 luglio 2011 AP 1 ha
incaricato AO 1 AO 1, il cui socio e gerente con firma individuale era l’arch. __________
__________) di progettare la sua casa d’abitazione da edificare sul fondo part.
n. __________ (divenuta poi la part. n. __________ a seguito di parcellazione)
RFD di __________. Sulla base del progetto di massima e dello studio di
fattibilità (doc. E), le parti hanno definito in fr. 650'000.- (IVA inclusa)
l’investimento complessivo (con un grado di precisione del +/- 15%),
determinato sulla scorta della stima dei costi di costruzione, calcolata
secondo la volumetria. Sulla base di tale importo le parti hanno concordato un
onorario d’architetto di fr. 51'000.- (pari a
fr. 55'080.- IVA inclusa), da versare tramite acconti secondo l’avanzamento dei
lavori, oltre fr. 2'000.- di spese (calcolate in modo forfettario in ragione
del 4% dell’onorario), con l’espressa riserva di un suo aggiornamento “nel
caso di modifiche sostanziali delle prestazioni richieste e/o utilizzate quali
basi di calcolo nella formulazione dell’onorario”. La proposta riportava altresì
le fasi d’opera considerate per la definizione di tale compenso (doc. D, E).
B. Con messaggio di
posta elettronica 18 novembre 2011 AO 1 ha inviato a AP 1 i piani aggiornati,
allestiti il 3 novembre precedente, precisando che “quanto disegnato non
corrisponde alla stima dell’investimento fatta a suo tempo e utilizzata per
chiedere il finanziamento bancario. Le differenze principali sono l’ampliamento
della casa, la creazione del livello interrato, la piscina” (doc. G; I). Il
23 novembre 2011 la progettista, in assenza di osservazioni da parte del
committente, ha quindi allestito i piani definitivi (doc. H) da allegare alla
domanda di costruzione, sottoscritta da entrambi il successivo 24 novembre 2011.
Nella stessa è stato indicato un costo di costruzione complessivo di fr.
750'000.- (doc. K).
La
prima
richiesta di acconto di fr. 34'257.60, inviata a AP 1 il 5 dicembre 2011, è
stata da lui regolarmente saldata (doc. W).
C. Dopo il rilascio
della licenza edilizia il 9 marzo 2012 (doc. L) e dopo l’ottenimento del
credito di costruzione da parte della banca, AO 1 ha proseguito l’incarico, le
bozze dei piani esecutivi (doc. M), resi definitivi il 13 novembre 2012 (doc.
N), i capitolati d’appalto e richiedendo delle offerte per le opere da
impresario costruttore (doc. O – S). Con scritto 10 novembre 2012 la
progettista, oltre a informare il committente sul proseguimento dei lavori, ha
proposto un incontro allo scopo di presentargli il “programma lavori
generali”, ricordandogli inoltre “la differenza che presumibilmente ci
sarà tra il preventivo generale riferito al nuovo progetto e quello suggerito
dalla banca finanziatrice” e invitandolo “a valutare eventuali parti di
progetto da ridurre e/o posticipare” (doc. Z).
Il 29 novembre 2012
la progettista, sulla base delle offerte inoltrate, ha allestito un nuovo
preventivo, calcolando in fr. 945'638.- (“+/- 10%”) l’investimento necessario
per la realizzazione della totalità delle opere descritte nel progetto
definitivo, comprensivo di un importo a titolo di onorario d’architetto per “estensione
progetto 2012” di fr. 18'684 (IVA inclusa), da aggiungere alla somma di fr.
55'080.- (IVA inclusa), di cui all’offerta del 27 luglio 2011 (doc. T).
D. I rapporti tra le
parti si sono in seguito interrotti. Il 15 dicembre 2012 AO 1 ha inviato a AP 1
la richiesta di versamento del secondo acconto di fr. 16'686.- (doc. X),
rimasta insoluta, e il 13 maggio 2013 ha poi emesso la fattura finale per
complessivi fr. 76'680.- (IVA inclusa, doc. U). Non avendo ottenuto il saldo,
il 22 agosto 2013 AO 1 ha escusso AP 1 con precetto esecutivo n. __________08
dell’UE di Bellinzona per l’incasso dell’importo di fr. 42'422.40 oltre
interessi. Con decisione 25 febbraio 2014 la Pretura di Riviera ha mantenuto la
tempestiva opposizione interposta dall’escusso al PE menzionato (inc. SO.2013.273).
E. Nel frattempo, il 6
settembre 2013 AP 1 e sua moglie __________ hanno escusso per l’importo di fr.
93'030.- sia AO 1 (con precetto esecutivo n. __________16 dell’UE di Bellinzona,
doc. DD), sia il suo socio e gerente arch. __________ __________ personalmente
(con precetto esecutivo n. __________24 dell’UE di Bellinzona, doc. CC),
indicando come titolo di credito “mandato di progettazione –
ritardo nell’inizio dell’esecuzione dell’opera – mancate prestazioni (progetto
definitivo, piani esecutivi, procedure di appalto, realizzazione progetti
esecutivi messa in esercizio, liquidazioni, gestione e direzione lavori) –
costi supplementari: fr. 55 080.- + fr. 18 684.- (mancanze) + fr. 3950.- +
fr. 15 000.- (costi supplementari)”. Entrambi gli
escussi hanno interposto tempestiva opposizione ai precetti menzionati e con
due separate petizioni di data 8 settembre 2014 hanno chiesto l’accertamento
negativo del credito nonché l’annullamento e la cancellazione delle rispettive
esecuzioni (inc. n. SE.2014.13/14). Nell’ambito di queste procedure AP 1 e sua
moglie hanno postulato in via riconvenzionale l’accertamento del loro credito,
limitando la pretesa a fr. 15'000.-.
F. Con
petizione 1° settembre 2015 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione
ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Riviera, per ottenere la sua condanna al pagamento di
fr. 42'422.40 oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2013, a titolo di onorario d’architetto.
L’attrice ha allegato di avere aggiornato l’importo a seguito delle importanti
modifiche che il committente avrebbe richiesto rispetto al progetto iniziale.
Tali modifiche avrebbero comportato un aumento della volumetria della
costruzione e conseguentemente sarebbero aumentati i costi dell’opera e
l’onorario d’architetto. La progettista avrebbe sempre reso attento il
committente che l’ampliamento del progetto originale avrebbe comportato un
aumento dei costi.
G. Con risposta 23
ottobre 2015 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, osservando
di avere già pagato più del dovuto. Egli ha in particolare negato che l’attrice
avesse effettuato tutte le prestazioni previste nella proposta di onorario (doc.
D), essendosi limitata all’elaborazione dei piani necessari all’ottenimento
della licenza edilizia e la collaborazione tra le parti essendosi interrotta a
inizio dicembre 2012. La progettista era inoltre consapevole del limite di
spesa (di fr. 575'000.-) e delle limitate possibilità finanziarie del
committente. Egli non avrebbe infatti approvato il preventivo allestito il 29
novembre 2011 siccome “inaccettabile dal profilo economico”. Il
convenuto ha inoltre contestato l’esistenza di modifiche al progetto iniziale,
da lui in ogni caso mai accettate. L’attrice avrebbe inoltre violato i suoi
doveri d’architetto, accumulando ritardi nell’esecuzione dell’opera.
H. In sede di replica
l’attrice ha ribadito la sua posizione, evidenziando che le prestazioni
concordate di cui al doc. D sarebbero state aggiornate sulla base
dell’evoluzione del progetto richiesta dal committente e contestando qualsiasi
violazione contrattuale. In duplica il convenuto si è riconfermato nelle sue
allegazioni e contestazioni.
Fatti
I. Esperita
l’istruttoria e congiunta formalmente la presente causa con quelle parallele di
cui agli inc. SE. 2014.13/14 pendenti fra le parti sulla base della stessa fattispecie,
queste ultime hanno prodotto delle conclusioni scritte: l’attrice ha ridotto la
sua pretesa a fr. 39'271.73, in via subordinata a fr. 35'912.20, mentre il
convenuto ha chiesto di accertare un maggior pagamento da parte sua di fr.
17'682.60, in via subordinata di fr. 3'907.60, con conseguente rigetto
dell’opposizione interposta dall’attrice al PE n. __________16 dell’UE di
Bellinzona.
L. Con sentenza 25
agosto 2021, qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
condannato AP 1 al pagamento di fr. 35'939.20, oltre interessi al 5% dal 22
agosto 2013, in favore di AO 1, ponendo la tassa di giustizia (di fr. 2'800.-)
e le spese (di fr. 7’000.-) a carico dell’attrice in ragione di 1/6 e il
rimanente a carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla
controparte fr. 4'500.- a titolo di ripetibili ridotte.
M. Con appello 21
settembre 2021 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere integralmente la petizione e di “accertare un maggior
pagamento di
fr. 2'891.60 a far tempo dal 06.12.2012” con conseguente rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________16
dell’UE di Bellinzona per tale somma, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili di primo e secondo grado di giudizio. Con risposta 22 novembre 2021
l’attrice si è opposta integralmente al gravame, protestando le spese giudiziarie
di appello.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 25 agosto 2021
è stata ritirata dall’appellante il giorno seguente (v. tracciamento dell’invio
inc. OR.2015.9), per cui l’appello 21 settembre 2021 è tempestivo, così come lo
è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi
dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore ha ritenuto pacifico, siccome non contestato, che AP 1
aveva incaricato AO 1 di progettare la sua casa d’abitazione, indicandogli
inizialmente un budget di spesa e tutta una serie di lavori che avrebbe
prestato lui personalmente. Sulla base di tali indicazioni l’attrice ha quindi
allestito i piani di massima per lo studio di fattibilità (doc. E), allegati
alla proposta di onorario (doc. D), il cui importo era stato calcolato secondo
le norme SIA sulla scorta di tale progetto e dei relativi costi di costruzione stimati
in base alla volumetria dell’edificio. Il primo giudice ha ritenuto che con la
sottoscrizione della proposta di onorario di cui al doc. D il committente aveva
accettato il metodo di calcolo dell’onorario dell’architetto ivi contenuto,
compresa la clausola secondo cui in caso di modifiche sostanziali delle
prestazioni l’importo sarebbe stato aggiornato. Sulla base delle risultanze
istruttorie il Pretore ha altresì accertato che il progetto di massima (doc. E)
era stato ampliato in maniera rilevante su richiesta del committente. Il conseguente
progetto definitivo (doc. H) era stato allegato alla domanda di costruzione
sottoscritta da AP 1, di modo che egli aveva accettato l’ampliamento e l’aumento
del costo di costruzione ivi indicato (costo dell’opera preventivato in
fr. 750'000.-), tanto più che la progettista lo aveva reso costantemente
attento che le modifiche richieste avrebbero comportato un aumento dei costi di
costruzione. Il primo giudice ha infine accertato che il preventivo 30 novembre
2012 (di fr. 945'638.-, doc. T), aggiornato sulla base della maggiore
volumetria e dei costi di costruzione, non era stato formalmente accettato dal
committente, il quale dopo la sua consegna e quella dei piani esecutivi, aveva
voluto prendersi del tempo per valutare il da farsi e non aveva più avuto alcun
contatto diretto con la progettista. Pur non avvalendosi più delle prestazioni
di AO 1, AP 1 aveva comunque edificato la sua abitazione sulla base dei piani
esecutivi da lei allestiti. Richiamandosi alla perizia giudiziaria, il Pretore
ha quindi concluso che l’attrice aveva eseguito tutte le prestazioni elencate
nella proposta di onorario di cui al doc. D, riconoscendole l’onorario di fr.
70'196.80 (IVA inclusa) determinato dal perito giudiziario in base alla nuova
volumetria della costruzione. Tenuto conto dell’acconto già versato, egli ha
quindi accolto la petizione per l’importo di fr. 35'939.20.
3. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale il contratto d’architetto è un negozio
giuridico misto. Alcune prestazioni, quali l’allestimento dei piani e del
progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 114 II 56,
127 III 543; Gauch, Der
Werkvertrag, n. 49 segg.; Honsell,
Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, p. 261). Altre,
come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori,
sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, n. 17 ad art. 363 CO). L’allestimento dei preventivi è pure
una mansione retta dalle regole sul mandato. Più in generale il contratto dell'architetto
incaricato di allestire sia i piani sia i relativi preventivi, e che pertanto svolge
più mansioni di natura diversa, è da sottoporre alle regole del mandato (STF
4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2; DTF 134 III 361, consid. 6.2). Se,
per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la
progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con
un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”), configurazione
giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 134 III 361
consid. 5.1; Honsell,
op. cit., p. 261; Weber, Basler
Kommentar, n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver,
op. cit., n. 18 ad art. 363 CO).
In concreto, è pacifico
che tra le parti sia validamente sorto un contratto d’architetto, in virtù del
quale l’attrice avrebbe dovuto curare sia la fase degli studi preliminari,
tutta la fase di progettazione (allestimento piani di massima e definitivi,
stima dei costi e preventivi), sia parzialmente le fasi “appalto” (confronto
delle offerte) e “realizzazione” (allestimento progetti esecutivi), ad
eccezione della direzione lavori (cfr. doc. D). Ne discende che al rapporto
contrattuale sono applicabili le norme sul mandato.
4. Nel gravame
l’appellante contesta innanzitutto la conclusione del Pretore, secondo cui
egli, con la sottoscrizione della domanda per l’ottenimento della licenza
edilizia, ove è stato riportato un costo di costruzione complessivo di fr.
750'000.-, abbia accettato l’aumento dei costi e implicitamente dell’onorario
d.rchitetto. Egli evidenzia che ciò sarebbe stato in contrapposizione con le
sue limitate risorse finanziarie, tant’è che “appena ricevuto il preventivo
dettagliato per il progetto generale, ha immediatamente reagito con la revoca
del mandato” (appello, ad 5). Così argomentando, tuttavia, l’appellante non
si confronta con le argomentazioni esposte dal primo giudice nell’impugnata
decisione, spiegando le ragioni di fatto e di diritto per cui la conclusione pretorile,
secondo cui con la sottoscrizione della domanda di costruzione, a cui erano
allegati i piani definitivi modificati in base alle esigenze del committente e
in cui era stato indicato un costo d’opera complessivo di fr. 750'000.-, egli aveva
accettato l’aumento di volumetria e il conseguente aumento dei costi di
costruzione, sarebbero errate e con ciò da riformare. Anche in merito
Considerandi
all’aumento dell’onorario d’architetto l’appellante non si confronta in alcun
modo con le argomentazioni del primo giudice, secondo cui con l’accettazione
della proposta di onorario doc. D il committente aveva accettato il relativo metodo
di calcolo secondo i costi di costruzione determinati sulla base della
volumetria. Le censure dell’appellante si rivelano pertanto irricevibili per
carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In ogni modo, contrariamente a
quanto pretende l’appellante, il fatto di avere rescisso il contratto non
appena ricevuto il preventivo aggiornato del 30 novembre 2011 non soccorre alla
sua tesi. Quest’ultimo preventivo, infatti, è stato allestito diversi mesi dopo
la sottoscrizione della domanda di costruzione, in cui a seguito
dell’ampliamento del progetto voluto dal committente era già stato indicato un
costo di costruzione maggiore rispetto a quello stimato nella proposta
d’onorario (doc. D), senza che egli nel frattempo avesse espresso il suo
disappunto, e ciò malgrado la progettista lo avesse a più riprese reso attento,
seppur senza precisare gli importi, che le modifiche richieste avrebbero
comportato degli aumenti di prezzo (doc. I, interrogatorio AP 1, verbale 22
luglio 2015, pag. 6-7, inc. SE.2014.13/14). A fronte dell’esplicita riserva
contenuta nella proposta d’onorario sottoscritta dal committente, secondo cui
l’importo sarebbe stato aggiornato “nel caso di modifiche sostanziali delle
prestazioni richieste e/o utilizzate quali basi di calcolo nella formulazione
dell’onorario”, quest’ultimo non poteva poi in buona fede ritenere che un
aumento dei costi di costruzione a seguito di un ampliamento del progetto non
comportasse pure un aumento dell’onorario d’architetto, calcolato appunto sui
costi di costruzione secondo la volumetria dell’opera.
5.
L’appellante
rimprovera poi il primo giudice per non avere tenuto conto delle inadempienze
contrattuali della progettista, la quale non avrebbe rispettato il limite di
spesa da lui imposto né la data d’inizio dei lavori.
5.1
Il limite dei costi di costruzione (Kostenlimite)
consiste in una direttiva/istruzione (Weisung) del mandante, in virtù
della quale tali costi non devono superare un certo ammontare. La questione a
sapere se il mandante ha imposto una limitazione dei costi è un quesito
inerente l’interpretazione della sua volontà; se tale istruzione effettivamente
è stata data essa è vincolante per l’architetto che l’accetta: egli deve dunque
vegliare affinché il costo complessivo della costruzione non superi il limite
deciso dal mandante (STF 4A_531/2020 del 2 settembre 2021, consid. 7.1; 4A_210/2015
del 2 ottobre 2015, consid. 4.3.1 e riferimenti ivi citati).
5.2
In
concreto dagli atti non risulta che AP 1 abbia posto un limite di spesa nel
senso indicato precedentemente. Nella proposta di onorario di cui al doc. D è
stato indicato un investimento complessivo di fr. 650'000.- (fr. 600'000.- per
la costruzione della nuova casa unifamiliare, stimato sulla base di un volume
di 812 mc, e fr. 50'000.- per “sistemazione esterna, allacciamenti, demolizione
e sgomberi”) con l’esplicita precisazione che “gli importi sono stati
calcolati con un grado di precisione del +/- 15%” e che “nel caso di
modifiche sostanziali delle prestazioni richieste e/o utilizzate quali basi di
calcolo nella formulazione dell’onorario” l’importo sarebbe stato aggiornato
(doc. D, punti D e F). Ciò che è poi avvenuto in sede di domanda di
costruzione, in cui è stato indicato un costo complessivo di costruzione di fr.
100'000.- superiore rispetto a quello della stima dei costi (doc. D e K),
accettato dal committente con la sottoscrizione della domanda di costruzione e
dopo essere stato espressamente informato dell’aumento e della sua causa dalla
progettista pochi giorni prima (doc. I, interrogatorio AP 1, 22 luglio 2015,
pag. 7). Non risulta peraltro che il committente abbia mai precisato o reso
attenta la progettista che le modifiche al progetto non avrebbero dovuto
determinare aumenti dei costi di costruzione viste le sue limitate risorse
finanziarie. In tali circostanze, contrariamente a quanto pretende
l’appellante, non si può dedurre che il costo stimato d’investimento di fr.
650’000.- indicato nella proposta d’onorario (doc. D) costituisse il tetto di
spesa massimo e che questo fosse un punto essenziale del contratto concluso
dalle parti. In assenza di ulteriori elementi oggettivi non si può pertanto
concludere che il committente avesse dato una specifica istruzione alla
progettista in punto al limite di spesa della costruzione ai sensi dell’art.
397.
cpv. 1 CO.
5.3
Ma
anche se così fosse, in concreto come visto è pacifico che le importanti modifiche
apportate al progetto di massima e confluite nel progetto definitivo allegato
alla domanda di costruzione sono state richieste dal committente, il quale nel
suo interrogatorio ha spiegato che “l’idea era fare una progettazione
completa e semmai eliminare alcune opere. In modo da evitare costi per una
seconda DC” (N.d.R. domanda di costruzione, verbale 22 luglio 2015, pag.
7). L’istruttoria ha confermato che il richiesto ampliamento del progetto
originale ha comportato l’aumento della volumetria della costruzione e
l’aggiunta di diverse opere con conseguente aumento dei costi di costruzione
(perizia giudiziaria, pag. 6, 12). È altresì emerso che AO 1 ha sempre
informato il committente delle conseguenze finanziarie di tale ampliamento, in
termini generici con l’invio dei piani definitivi al committente, da allegare
alla domanda di costruzione, e cifrando poi nella medesima in fr. 750'000.- il
costo di costruzione stimato aggiornato (interrogatorio AP 1 verbale 22 luglio
2015, pag. 7, doc. I). Benché informato, egli ha sottoscritto la domanda di
costruzione senza nulla eccepire in merito alle modifiche o al nuovo costo
stimato. Dal che se ne deve dedurre che in ogni caso con la sottoscrizione di
quel documento il convenuto ha accettato l’aumento di volumetria e dei costi di
costruzione.
5.4
Nelle
circostanze descritte nei considerandi precedenti l’appellante non può nemmeno
essere seguito laddove rimprovera l’attrice di non avere rispettato la data
d’inizio dei lavori concordata nella proposta di onorario (doc. D). La
tempistica contenuta in questo documento si riferiva infatti alla realizzazione
di una costruzione conforme perlomeno nelle sue caratteristiche principali a
quella prevista nel progetto di massima. Quest’ultimo è tuttavia stato ampliato
in maniera rilevante su richiesta del committente prima dell’inoltro della
domanda di costruzione. Tali modifiche hanno riguardato in particolare lo
spostamento della casa a confine con relativo adattamento dell’angolazione, la
creazione di un nuovo piano seminterrato (lavanderia, locale hobby,
riscaldamento, disponibile) e di una scala interna, la modifica del tetto (da
tetto piano a tetto a quattro falde), la progettazione di una piscina, l’aggiunta
di muri di sostegno perimetrali e la creazione di posteggi laterali esterni
(perizia giudiziaria, pag. 6) e si sono concretizzate nel progetto definitivo
(doc. H). È evidente che tali modifiche hanno dovuto essere studiate e
elaborate dalla progettista, con conseguente dilatazione dei termini indicati
nella proposta d’onorario, in linea tuttavia con l’evoluzione del progetto
voluta e richiesta dal committente.
6.
Da
ultimo l’appellante contesta l’entità dell’onorario ritenuta e riconosciuta dal
Pretore. A suo dire, dagli atti non emergerebbero “elementi precisi e
concordati per la determinazione dell’onorario”, in particolare per quanto
attiene alla volumetria della costruzione e al costo dell’opera da considerare,
che non potrebbe essere né quello indicato nella domanda di costruzione (di
fr. 750'000.-), né quello del preventivo aggiornato di data 30 novembre 2011
(di fr. 945'638.-, doc. T), da lui mai accettato. Queste argomentazioni sono
irricevibili. Il Pretore ha determinato l’onorario da riconoscere all’attore
sulla base della perizia giudiziaria. L’appellante, in dispregio ai presupposti
di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC, omette di spiegare i motivi di fatto e
di diritto per cui il primo giudice avrebbe dovuto scostarvisi, in particolare
non adduce alcun elemento che possa far seriamente dubitare della correttezza e
della concludenza delle risultanze peritali.
In ogni modo le censure espresse al riguardo
dall’appellante sono pure infondate. Il perito giudiziario ha in particolare
concluso che AO 1 ha eseguito tutte le prestazioni elencate nella proposta di
cui al doc. D (e non solo il 32,5% delle stesse come asserito dall’appellante,
perizia, ad 3 e 4, pag. 14 e 15) e che anche il costo delle opere eseguite
direttamente dal committente, rispettivamente da terzi, rientra nel costo
complessivo su cui calcolare l’onorario dell’architetto (perizia, ad 2, pag.
14). Egli ha inoltre determinato in ca. 116 mc il maggior volume del
seminterrato, “calcolato con la norma SIA 116 e secondo i piani ingegnere”,
riconoscendo alla progettista “un maggior onorario pari alla maggior
volumetria progettata mantenendo gli altri parametri di calcolo” per un
importo complessivo di fr. 70'196.80 (IVA e spese incluse, v. perizia, ad 7,
pag. 12). Tenuto conto dell’acconto già versato dal convenuto (di fr.
34'257.60), l’importo scoperto a titolo di onorario ammonta a fr. 35'939.20,
come ritenuto dal Pretore.
7.
Sulla
base delle considerazioni esposte in precedenza per completezza si osserva che
le richieste dell’appellante di accertamento “di un maggior pagamento” e di
rigetto dell’opposizione, peraltro formulate solo con le conclusioni e quindi
tardive, sono infondate. Esse sono in ogni caso oggetto della parallela
procedura inc. 12.2021.138, a cui si rimanda.
8.
Ne discende che l’appello presentato dal convenuto
deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione impugnata
confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese processuali e le ripetibili della procedura
d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di
fr. 35'939.20, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
9.
Il valore di causa supera la soglia di fr. 30'000.-
prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 21
settembre 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 25 agosto 2021 della Pretura del Distretto di Riviera,
è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 3'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2'500.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ,
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).