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Decisione

12.2021.138

Azione di accertamento dell'inesistenza del credito - argomentazioni alternative e indipendenti della sentenza impugnata - appello irricevibile

12 aprile 2022Italiano11 min

I. L’appello

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.138

Lugano

12 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2014.13 della Pretura del Distretto di

Riviera - promossa con petizione 8 settembre 2014 da

AO

1

patrocinata dallo PA 1

contro

AP 1

AP 2

con cui l’attrice ha

chiesto l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 15’000.- fatto

valere nei suoi confronti dai convenuti nonché l’annullamento e la

cancellazione della procedura esecutiva da essi avviata con precetto esecutivo

n. __________16 dell’UE di Bellinzona;

domanda alla quale si sono

opposti i convenuti che in via riconvenzionale hanno postulato il

riconoscimento di un loro credito nei confronti dell’attrice di fr. 15'000.- e

“il rigetto dell’opposizione interposta oltre l’interesse al 5% dal 6

dicembre 2012”;

richieste che il Pretore

con sentenza 25 agosto 2021 ha ritenuto prive di oggetto e d’interesse,

caricando ai convenuti in solido gli oneri processuali di fr. 4'000.- e

obbligandoli, sempre con vincolo di solidarietà, a rifondere alla controparte

le ripetibili di fr. 1'500.-;

appellanti i convenuti con

appello 21 settembre 2021, con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato

nel senso di accertare “un maggior pagamento da parte del signor AP 1 di fr.

2'891.60” e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________16 dell’UE di Bellinzona, protestando le spese

giudiziarie di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con

risposta 22 novembre 2021 postula la reiezione del gravame, con protesta degli oneri

processuali e delle ripetibili di secondo grado;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Il 27 luglio 2011 AP

1 ha incaricato AO 1 AO 1, il cui socio e gerente con firma individuale era

l’arch. __________ __________) di progettare la sua casa d’abitazione da

edificare sul fondo part. n. __________ (divenuta poi la part. n. __________ a

seguito di parcellazione) RFD di __________. Sulla base del

progetto di massima e dello studio di fattibilità (doc. E), che prevedeva una

certa volumetria e un costo stimato in complessivi fr. 650 000.-, le parti

hanno pattuito un onorario d’architetto di fr. 51’000.-, oltre le spese, con

riserva per la progettista di aggiornare la proposta di onorario “nel caso di

modifiche sostanziali delle prestazioni richieste e/o utilizzate quali basi di

calcolo nella formulazione dell’onorario” (doc. D). Su richiesta del

committente il progetto è stato ampliato con conseguente aumento dei costi di

costruzione. Dopo il rilascio della licenza edilizia, sottoscritta anche dal

committente e in cui era stato indicato un costo di costruzione complessivo di

fr. 750'000.-, e dopo l’allestimento dei piani definitivi, di quelli esecutivi

e del preventivo aggiornato di fr. 945'638.- (comprensivo di un importo di

onorario “per estensione di progetto” di fr. 17'300.-, da aggiungere a quello

iniziale di fr. 51'000.-), AP 1 non ha più avuto contatti diretti

con AO 1 e ha iniziato l’edificazione della sua casa sulla base dei piani

esecutivi da questa allestiti, non avvalendosi più della sua collaborazione.

Dopo avere emesso la fattura per il saldo del suo onorario, restata insoluta, AO

1 ha escusso AP 1 per il pagamento di fr. 42'422.40 e con petizione 1°

settembre 2015 l’ha convenuto in giudizio per ottenerne la condanna al

versamento di tale importo (inc. n. OR.2015.9). Con decisione 25 agosto 2021 il

Pretore del Distretto di Riviera, confermata da questa Camera con sentenza 12

aprile 2022 (inc. n. 12.2021.137), ha accolto la petizione per l’importo di fr.

35'939.20.

2. Nel frattempo, con

precetto esecutivo n. __________16 di data 6 settembre 2013 AP 1 e sua moglie AP

2 hanno escusso AO 1 per l’importo di fr. 93'030.- oltre interessi, indicando

quale titolo di credito “mandato di progettazione – ritardo

nell’inizio dell’esecuzione dell’opera – mancate prestazioni (progetto

definitivo, piani esecutivi, procedure di appalto, realizzazione progetti

esecutivi messa in esercizio, liquidazioni, gestione e direzione lavori) –

costi supplementari: fr. 55’080.- + fr. 18 684.- (mancanze) + fr. 3950.- + fr. 15

000.- (costi supplementari)”, cui l’escussa ha

interposto tempestiva opposizione (doc. B inc. CM.2014.11).

3. Con petizione 8

settembre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire

(doc. E), ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del

Distretto di Riviera, chiedendo l’accertamento negativo del credito (ridotto

dai convenuti da fr. 93'030.- a fr. 15'000.-) nonché l’annullamento e la

cancellazione della procedura esecutiva da loro avviata nei suoi confronti con

precetto esecutivo n. __________16 dell’UE di Bellinzona. Con risposta 30

settembre 2014 i convenuti si sono opposti alla petizione e con domanda

riconvenzionale hanno postulato il riconoscimento del loro credito nei

confronti dell’attrice di fr. 15'000.- e “il rigetto dell’opposizione

interposta oltre l’interesse al 5% dal 6 dicembre 2012”.

4. Con decisione 25

agosto 2021, qui impugnata, il Pretore ha ritenuto prive di oggetto e di

interesse sia la petizione sia l’azione riconvenzionale, caricando gli oneri

processuali ai convenuti in solido e obbligandoli a rifondere alla controparte

le ripetibili di fr. 1'500.-. In relazione alla pretesa fatta valere da AO 1

volta all’annullamento e alla cancellazione della procedura esecutiva, il primo

giudice l’ha considerata priva di un interesse degno di protezione (art. 59

lett. a CPC), il PE n. __________16 dell’UE di Bellinzona del 6 settembre 2013

essendo decaduto poiché il creditore procedente non aveva avanzato alcuna

pretesa giudiziaria entro il termine di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF, sicché dal

9 settembre 2019 il PE menzionato non risultava più dall’estratto delle

esecuzioni eventualmente richiesto da terzi (art. 8a cpv. 4 LEF). In merito

alla domanda di accertamento negativo del credito il primo giudice ha rilevato

che la pretesa di fr. 93'030.- era stata ridotta dai convenuti in via

riconvenzionale a fr. 15'000.-, osservando che l’azione di questi ultimi si

riduceva in realtà a un meccanismo difensivo volto a ottenere la reiezione

dell’azione principale e non ad affermare una propria pretesa differente

rispetto a quella principale. Egli ha altresì considerato che la richiesta di

rigetto dell’opposizione era stata avanzata oltre un anno dopo la notifica del

precetto esecutivo menzionato, sicché la relativa procedura non poteva in ogni

caso proseguire. Il Pretore ha pertanto concluso che entrambe le azioni erano

divenute prive di oggetto e di interesse. A titolo abbondanziale e ai fini

della decisione sulle spese il primo giudice ha inoltre ritenuto che il credito

fatto valere dai convenuti non era stato né allegato né dimostrato.

5. Con appello 21

settembre 2021, cui si è opposta l’attrice, i convenuti hanno chiesto la

riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare “un maggior pagamento

da parte del signor AP 1 di fr. 2'891.60” e di rigettare in via definitiva l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________16 dell’UE di Bellinzona,

postulando altresì una diversa ripartizione delle spese giudiziarie.

6. L’art.

308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione

impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione

25 agosto 2021 è stata ritirata dall’appellante il giorno seguente (v.

tracciamento dell’invio inc. SE.2014.13), per cui l’appello 21 settembre 2021 è

tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30

giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

7. L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non

perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a

proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire

critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello

deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Un

semplice rinvio agli atti di procedura anteriori e alle allegazioni ivi contenute

non è sufficiente (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3). Quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda sue

due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena

dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4).

8. Nel gravame gli

appellanti non spendono una parola per censurare il giudizio pretorile in

merito alla conclusione alternativa e indipendente, con cui il primo giudice ha

ritenuto prive d’interesse e di oggetto la petizione e l’azione riconvenzionale.

Ignorando del tutto questo passaggio

e limitandosi a criticare il giudizio solo sulle altre argomentazioni formulate

dal primo giudice a titolo abbondanziale concernenti l’accertamento del loro

credito, i convenuti si scontrano con la consolidata giurisprudenza ricordata

sopra (consid. 7) secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza

impugnata si fonda sue due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto

pena dell’inammissibilità del gravame. Peraltro pure le argomentazioni

formulate dagli appellanti volte all’accertamento del loro asserito credito

sono irricevibili per carente motivazione, gli stessi limitandosi a ribadire in

maniera confusa e generica una propria versione dei fatti in larga

misura non suffragata da opportuni riferimenti a riscontri oggettivi e senza alcun confronto con le argomentazioni

del Pretore. Gli appellanti omettono infatti di spiegare i motivi di fatto e di

diritto per cui la conclusione del Pretore, secondo cui essi avevano omesso di

allegare e dimostrare il loro asserito credito, sarebbe errata e con ciò da

riformare.

9. Gli

appellanti contestano infine l’ammontare della tassa di giustizia e delle

spese, fissate dal Pretore in complessivi fr. 4'000.-, ritenendo l’importo sproporzionato

in confronto a quello della procedura principale (inc. OR.2019.5) di fr. 2'800.-.

La censura è fondata. In concreto il valore litigioso determinante per

calcolare le spese giudiziarie di prima sede ammontava infatti a fr. 15'000.- (posto

che petizione e azione riconvenzionale si escludono vicendevolmente, art. 94

cpv. 2 CPC), come peraltro indicato dall’attrice nella sua petizione. Ne

discende che in concreto, tenuto pure conto dell’esito della lite, si

giustifica fissare in fr. 500.- la tassa di giustizia (art. 2, 7 e 21 LTG). In

merito alle ripetibili, invece, l’importo di fr. 1'500.- riconosciuto dal primo

giudice può essere confermato, ritenuto da un lato che la richiesta di modifica

non è stata adeguatamente motivata dagli appellanti e, dall’altro, che esso è

già inferiore al minimo determinato secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar.

10. Ne discende che

l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere parzialmente accolto

con conseguente riforma del dispositivo sulle spese giudiziarie.

11. Le spese giudiziarie

per la procedura di secondo grado seguono la pressoché totale soccombenza degli

appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse sono tuttavia determinate tenendo conto

della particolarità della fattispecie (gli appellanti, sprovvisti di cognizioni

giuridiche, hanno infatti agito di propria iniziativa senza l’ausilio di un

patrocinatore) e dell’identità con la parallela procedura di cui all’inc. n.

12.2021.139 (art. 2 LTG e 13 RTar).

12. Non ponendo la controversia

questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può

essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 94 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

Fatti

I. L’appello

21 settembre 2021 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza

la sentenza 25 agosto 2021della Pretura del Distretto di Riviera, invariati gli

altri dispositivi, è così riformata:

2. La tassa e le spese di complessivi fr. 500.- sono poste a

carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere alla controparte, pure con

titolo di solidarietà, l’importo di fr. 1'500.- per ripetibili.

Considerandi

II. Le spese

processuali della procedura di appello di fr. 400.- sono poste a carico degli

appellanti in solido, con l’obbligo di rifondere a AO 1, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 300.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

- ,

- ,

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).