12.2021.139
Azione di accertamento negativo del credito - argomentazioni alternative e indipendenti della decisione impugnata - appello irricevibile
12 aprile 2022Italiano11 min
I. L’appello
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.139
Lugano
12 aprile 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2014.14 della Pretura del Distretto di
Riviera - promossa con petizione 8 settembre 2014 da
AO
1
patrocinato dallo PA 1
contro
AP 1
AP 2
con cui l’attore ha chiesto
l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 15’000.- fatto valere nei
suoi confronti dai convenuti nonché l’annullamento e la cancellazione della
procedura esecutiva da essi avviata con precetto esecutivo n. __________24 dell’UE
di Bellinzona;
domanda alla quale si sono
opposti i convenuti che in via riconvenzionale hanno postulato il
riconoscimento di un loro credito nei confronti dell’attore di fr. 15'000.- e “il
rigetto dell’opposizione interposta oltre l’interesse al 5% dal 6 dicembre 2012”;
richieste che il Pretore
con sentenza 25 agosto 2021 ha ritenuto prive di oggetto e d’interesse,
caricando ai convenuti in solido gli oneri processuali di fr. 4'000.- e
obbligandoli, sempre con vincolo di solidarietà, a rifondere alla controparte
le ripetibili di fr. 1'500.-;
appellanti i convenuti con
appello 21 settembre 2021, con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accertare “un maggior pagamento da parte del signor AP 1 di fr.
2'891.60” e il rigetto definitivo dell’opposizione “interposta al PE n. __________16
dell’UE di Bellinzona” per tale importo, protestando le spese giudiziarie
di entrambe le sedi;
mentre l’attore con
risposta 22 novembre 2021 postula la reiezione del gravame, con protesta degli
oneri processuali e delle ripetibili di secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 27 luglio 2011 AP
1 ha incaricato AO 1 (ora __________ sa, il cui socio e gerente con firma
individuale era l’arch. AO 1) di progettare la sua casa d’abitazione da
edificare sul fondo part. n. __________ (divenuta poi la part. n. __________ a
seguito di parcellazione) RFD di __________. Sulla base del
progetto di massima e dello studio di fattibilità (doc. E), che prevedeva una
certa volumetria e un costo stimato in complessivi fr. 650 000.-, le parti
hanno pattuito un onorario d’architetto di fr. 51’000.-, oltre le spese, con
riserva per la progettista di aggiornare la proposta di onorario “nel caso
di modifiche sostanziali delle prestazioni richieste e/o utilizzate quali basi
di calcolo nella formulazione dell’onorario” (doc. D). Su richiesta
del committente il progetto è stato ampliato con conseguente aumento dei costi
di costruzione. Dopo il rilascio della licenza edilizia, sottoscritta anche dal
committente e in cui era stato indicato un costo di costruzione complessivo di
fr. 750'000.-, e dopo l’allestimento dei piani definitivi, di quelli esecutivi
e del preventivo aggiornato di fr. 945'638.- (comprensivo di un importo di
onorario “per estensione di progetto” di fr. 17'300.-, da aggiungere a quello
iniziale di fr. 51'000.-), AP 1 non ha più avuto contatti diretti
con AO 1 e ha iniziato l’edificazione della sua casa sulla base dei piani
esecutivi da questa allestiti, non avvalendosi più della sua collaborazione.
Dopo avere emesso la fattura per il saldo del suo onorario, restata insoluta, AO
1 ha escusso AP 1 per il pagamento di fr. 42'422.40 e con petizione 1°
settembre 2015 l’ha convenuto in giudizio per ottenerne la condanna al
versamento di tale importo (inc. n. OR.2015.9). Con decisione 25 agosto 2021 il
Pretore del Distretto di Riviera, confermata da questa Camera con sentenza 12
aprile 2022 (inc. n. 12.2021.137), ha accolto la petizione per l’importo di fr.
35'939.20.
2. Nel frattempo, con
precetto esecutivo n. __________24 di data 6 settembre 2013 AP 1 e sua moglie AP
2 hanno escusso l’arch. AO 1 personalmente per l’importo di fr. 93'030.- oltre
interessi, indicando quale titolo di credito “mandato di
progettazione – ritardo nell’inizio dell’esecuzione dell’opera – mancate
prestazioni (progetto definitivo, piani esecutivi, procedure di appalto,
realizzazione progetti esecutivi messa in esercizio, liquidazioni, gestione e
direzione lavori) – costi supplementari: fr. 55 080.- + fr. 18 684.- (mancanze)
+ fr. 3950.- + fr. 15 000.- (costi supplementari)”,
cui l’escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. B inc. CM.2014.10).
3. Con petizione 8
settembre 2014 l’arch. AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire (CM.2014.10), ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura
del Distretto di Riviera, chiedendo l’accertamento negativo del credito (ridotto
dai convenuti da fr. 93'030.- a fr. 15'000.-) nonché l’annullamento e la
cancellazione della procedura esecutiva da loro avviata nei suoi confronti con
precetto esecutivo n. __________24 dell’UE di Bellinzona. Con risposta 30
settembre 2014 i convenuti si sono opposti alla petizione e con domanda
riconvenzionale hanno postulato il riconoscimento di un loro credito nei
confronti dell’attore di fr. 15'000.- e “il rigetto dell’opposizione
interposta oltre l’interesse al 5% dal 6 dicembre 2012”.
4. Con decisione 25
agosto 2021, qui impugnata, il Pretore ha ritenuto prive di oggetto e di
interesse sia la petizione sia l’azione riconvenzionale, caricando gli oneri
processuali ai convenuti in solido e obbligandoli a rifondere alla controparte
le ripetibili di fr. 1'500.-. In relazione alla pretesa fatta valere dall’arch.
AO 1 volta all’annullamento e alla cancellazione della procedura esecutiva, il
primo giudice l’ha considerata priva di un interesse degno di protezione (art.
59 lett. a CPC), il PE n. __________24 dell’UE di Bellinzona del 6 settembre
2013 essendo decaduto poiché il creditore procedente non aveva avanzato alcuna
pretesa giudiziaria entro il termine di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF, sicché dal
9 settembre 2019 il PE menzionato non risultava più dall’estratto delle
esecuzioni eventualmente richiesto da terzi (art. 8a cpv. 4 LEF). In merito
alla domanda di accertamento negativo del credito il primo giudice ha rilevato
che la pretesa di fr. 93'030.- era stata ridotta dai convenuti in via
riconvenzionale a fr. 15'000.-, osservando che l’azione di questi ultimi si
riduceva in realtà a un meccanismo difensivo volto a ottenere la reiezione
dell’azione principale e non ad affermare una propria pretesa differente
rispetto a quella principale. Egli ha altresì osservato che la richiesta di
rigetto dell’opposizione era stata da loro avanzata oltre un anno dopo la
notifica del precetto esecutivo menzionato, sicché la relativa procedura non
poteva in ogni caso proseguire. Il Pretore ha pertanto concluso che entrambe le
azioni erano divenute prive di oggetto e di interesse. A titolo abbondanziale e
ai fini della decisione sulle spese il primo giudice ha inoltre considerato che
il credito fatto valere dai convenuti non era stato né allegato né dimostrato.
5. Con appello 21
settembre 2021, cui si è opposto l’attore, i convenuti hanno chiesto la riforma
del giudizio impugnato nel senso di accertare “un maggior pagamento da parte
del signor AP 1 di fr. 2'891.60” e di rigettare in via definitiva
l’opposizione “interposta al precetto esecutivo n. __________16” dell’UE
di __________, postulando altresì una diversa ripartizione delle spese
giudiziarie.
6. L’art.
308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione
impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione
25 agosto 2021 è stata ritirata dall’appellante il giorno seguente (v.
tracciamento dell’invio inc. SE.2014.14), per cui l’appello 21 settembre 2021 è
tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30
giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
7. L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non
perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a
proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire
critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello
deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Un
semplice rinvio agli atti di procedura anteriori e alle allegazioni ivi
contenute non è sufficiente (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3). Quando, come in concreto, la sentenza
impugnata si fonda sue due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto
pena dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4).
8. Nel gravame gli
appellanti non spendono una parola per censurare il giudizio pretorile in
merito alla conclusione alternativa e indipendente, con cui il primo giudice ha
ritenuto prive d’interesse e di oggetto la petizione e l’azione
riconvenzionale. Ignorando del tutto
questo passaggio e limitandosi a criticare il giudizio solo sulle altre
argomentazioni formulate dal primo giudice a titolo abbondanziale concernenti
l’accertamento del loro credito, i convenuti si scontrano con la consolidata
giurisprudenza ricordata sopra (consid. 7) secondo la quale quando, come in
concreto, la sentenza impugnata si fonda sue due motivazioni alternative
e indipendenti occorre confrontarsi
con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità del gravame. Peraltro pure le
argomentazioni formulate dagli appellanti volte all’accertamento del loro
asserito credito sono irricevibili per carente motivazione, gli stessi
limitandosi a ribadire in maniera confusa e generica una propria versione dei
fatti in larga misura non suffragata da opportuni riferimenti a
riscontri oggettivi e senza alcun
confronto con le argomentazioni del Pretore. Gli appellanti omettono infatti di
spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del Pretore,
secondo cui i convenuti avevano omesso di allegare e dimostrare il loro
asserito credito, sarebbe errata e con ciò da riformare.
9. Gli appellanti contestano infine
l’ammontare della tassa di giustizia e delle spese, fissate dal Pretore in
complessivi fr. 4'000.-, ritenendo l’importo sproporzionato in confronto a
quello della procedura principale (inc. OR.2019.5) di fr. 2'800.-. La censura è
fondata. In concreto il valore litigioso determinante per calcolare le spese
giudiziarie di prima sede ammontava infatti a fr. 15'000.- (posto che petizione
e azione riconvenzionale si escludono vicendevolmente, art. 94 cpv. 2 CPC),
come peraltro indicato dall’attore nella sua petizione. Ne discende che in
concreto, tenuto pure conto dell’esito della lite, si giustifica fissare in fr.
500.- la tassa di giustizia (art. 2, 7 e 21 LTG). In merito alle ripetibili,
invece, l’importo di fr. 1'500.- riconosciuto dal primo giudice può essere
confermato, ritenuto da un lato che la richiesta di modifica non è stata
adeguatamente motivata dagli appellanti e, dall’altro, che esso è già inferiore
al minimo determinato secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar.
10. Ne discende che
l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere parzialmente accolto
con conseguente riforma del dispositivo sulle spese giudiziarie.
11. Le spese giudiziarie
per la procedura di secondo grado seguono la pressoché totale soccombenza degli
appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse sono tuttavia determinate tenendo conto
della particolarità della fattispecie (gli appellanti, sprovvisti di cognizioni
giuridiche, hanno infatti agito di propria iniziativa senza l’ausilio di un
patrocinatore) e dell’identità con la parallela procedura di cui all’ inc. n.
12.2021.138 (art. 2 LTG e 13 RTar).
12. Non ponendo la controversia
questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può
essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.
48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 94 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
Fatti
I. L’appello
21 settembre 2021 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza
la sentenza 25 agosto 2021della Pretura del Distretto di Riviera, invariati gli
altri dispositivi, è così riformata:
2. La tassa e le spese di complessivi fr. 500.- sono poste a
carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere alla controparte, pure con
titolo di solidarietà, l’importo di fr. 1'500.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le spese
processuali della procedura di appello di fr. 400.- sono poste a carico degli
appellanti in solido, con l’obbligo di rifondere all’arch. AO 1, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).