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Decisione

12.2021.143

Contratto misto vendita - appalto (vendita einstallazione di un impianto audio). Rescissione del contratto e restituzione dell'acconto versato

11 aprile 2022Italiano20 min

state pretese dall’allora __________. Neppure risultava dall’incarto che AP 1 avesse

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.143

Lugano

11 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.152 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 maggio 2020 da

AO

1

rappr. dall’avv. PA 2

contro

AP

1

rappr. dall’avv. PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte

al pagamento di fr. 26'325.- oltre interessi,

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha

accolto con decisione del 24 agosto 2021,

appellante la convenuta con atto d’appello del 24 settembre 2021, con cui

chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,

protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attrice con risposa dell’11 novembre 2021 postula

la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, pure con

protesta di tasse, spese e ripetibili,

l’appellante ha inoltre presentato una replica

spontanea in data 25 novembre 2021 e l’appellata una duplica spontanea in data

7 gennaio 2022,

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO

1 (in seguito divenuta: AO 1; doc. C) - società attiva nell’ambito della

gestione di esercizi pubblici - e AP 1 (doc. B) - ditta dedita alla

commercializzazione e progettazione di impianti elettrici e audioelettrici -

sono entrate in contatto tra il 2014 e il 2015 quando G__________ __________,

Art director di AO 1 ha chiesto un’offerta per la sostituzione dell’impianto

audio presso l’omonima discoteca di __________.

Dopo

una lunga e dettagliata fase di trattative (doc. da 3 a 6) e di almeno un

sopralluogo, in data 31 marzo 2016 AP 1 ha trasmesso a AO 1 un preventivo

avente per oggetto l'allestimento e la posa di un nuovo impianto audio in due

sale della discoteca per un importo complessivo di fr. 52'650.-, di cui il 50% da

pagare contestualmente all'ordine, il 25% ad inizio lavori e il saldo a lavori

terminati (doc. D, E). Preventivo che è stato accettato dalla destinataria (cfr.

interrogatorio del 25 gennaio 2021 di R__________ __________, pag. 2), la quale

ha provveduto a versare, in data 6 aprile 2016, sul conto di AP 1 l'importo di

fr. 26'325.- richiestole a titolo di acconto (doc. F).

In

relazione ai tempi di realizzazione l’accordo prevedeva "Consegna/inizio

installazione 45 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine" (doc.

D e doc. E).

Successivamente

alla conclusione di questo accordo sono sorti vari problemi di tempistica nello

svolgimento della prestazione da parte di AP 1. Ne è seguito un importante

scambio di messaggi email che non ha però permesso di risolvere la situazione (doc.

G), ciò che ha indotto AO 1 a trasmettere, in data 10 maggio 2017, a AP 1 uno

scritto con cui comunicava di recedere con effetto immediato dal contratto di

fornitura e installazione dell'impianto audio, eccependo continui ritardi, e

dichiarava di rinunciare all'adempimento; nel contempo essa ha chiesto la

restituzione dell’importo di fr. 26'325.- pagato quale acconto (doc. H). Questo

scritto è rimasto senza riscontro.

In

data 22 giugno 2017 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 dall’UE di __________

il PE n. __________9 di pari importo, contro cui l’escussa ha interposto

opposizione (doc. N).

In

data 13 novembre 2017 __________ ha cambiato la propria ragione sociale in AO 1.

Dopo

lo scritto doc. H, vi sono stati ulteriori contatti tra le parti in relazione

alla fornitura dell’impianto audio che non hanno però permesso di sbloccare la

situazione e tantomeno hanno portato alla fornitura dello stesso.

Con

scritti di data 18 ottobre 2018 AO 1 ha quindi intimato a AP 1 di voler porre

rimedio alla propria inadempienza contrattuale nel termine di 10 giorni (doc. I).

Richiesta poi ribadita con scritto di data 5 novembre 2018 (doc. L) col quale

ha assegnato alla controparte un nuovo termine di 10 giorni e ha comunicato la

propria intenzione di rescindere il contratto in caso di inadempimento. Questi

scritti sono rimasti senza seguito.

Non

avendo AP 1 eseguito alcunché neppure entro questi termini comminatori, AO 1,

con raccomandata di data 21 novembre 2018, le ha quindi comunicato la formale

disdetta del contratto (doc. Q).

In

data 30 novembre 2018 AP 1 ha infine preso posizione, contestando le

argomentazioni della controparte (doc. R). Ne è seguito un ulteriore scambio di

scritti che non ha però permesso di giungere a un accordo (doc. S e T).

In

data 28 agosto 2019, AP 1 - sostenendo di aver debitamente eseguito il

contratto e di aver effettuato prestazioni eccedenti l’importo dell’acconto

versatole - ha trasmesso a AO 1 la fattura doc. 12 esigendo il pagamento di

ulteriori fr. 8'205.-. (doc. 12 e U)

2. Previo tentativo di conciliazione (CM.2019.760),

in data 28 maggio 2020 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di fr.

26'325.- oltre interessi e accessori. In breve, l’attrice ha rimproverato alla

convenuta un’inadempienza contrattuale per non aver rispettato i termini

dell’accordo venuto in essere con l’accettazione del preventivo doc. D. Essa ha

quindi sostenuto di aver validamente rescisso il contratto e di avere pertanto

diritto alla restituzione dell’importo versato a titolo di acconto conformemente

a quanto previsto dagli art. 107 segg. CO.

In sede di risposta la convenuta si è

integralmente opposta a questa richiesta. In sintesi, essa ha argomentato che la

relazione contrattuale tra le parti non si esauriva nel solo contratto qui

oggetto di causa ma si estendeva a tutti gli accordi precedenti e alle

successive modifiche all’oggetto contrattuale, ciò che aveva comportato la

modifica del preventivo doc. D, sia con riguardo al suo ammontare che alla data

di scadenza dell'opera, tanto che il termine per l'inizio dell'installazione

non avrebbe mai cominciato a decorrere. Essa ha altresì negato l’applicabilità

alla fattispecie delle norme sulla compravendita sostenendo la venuta in essere

di un contratto di appalto. La convenuta ha poi allegato che l’attrice si era

avvalsa della possibilità di recedere dal contratto ma aveva omesso di porla in

mora ciò che - a mente sua - comportava l’applicazione dell’art. 377 CO e

l’obbligo per la controparte di tenerla indenne da ogni danno.

In replica l'attrice ha ribadito le proprie argomentazioni

sottolineando le manchevolezze della controparte e osservando come le modifiche

menzionate dalla convenuta non sarebbero da attribuire a richieste dell'attrice

bensì a problemi di fattibilità connessi alla posa dell’impianto preventivato. In

duplica la convenuta ha ribadito le proprie argomentazioni e imputato la

mancata fornitura alla controparte.

Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato

all’udienza finale presentando dei memoriali conclusivi scritti nei quali hanno

ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

3. Con

decisione del 24 agosto 2021 il Pretore ha integralmente accolto la petizione. Il

giudice di prime cure, dopo aver ripercorso i fatti, ha accertato la venuta in

essere tra le parti in causa di un contratto misto compravendita - appalto

fondato sul preventivo doc. D rilevando, nel contempo, che vi era stato un

chiaro ritardo da parte di AP 1 rispetto al termine di 45 giorni lavorativi

fissato contrattualmente. Aspetto quest’ultimo che, sempre secondo il Pretore,

era evincibile dagli scritti agli atti e, in particolare, dai vari solleciti

tramessi dall’attrice alla controparte affinché fornisse l’impianto mentre non

Fatti

vi era prova delle asserite richieste di modifiche contrattuali che sarebbero

state pretese dall’allora __________. Neppure risultava dall’incarto che AP 1 avesse

rimproverato all’attrice di non aver fatto il necessario per permettere la posa

dell’impianto. Il Pretore ha accertato l’effettiva messa in mora della

convenuta. Egli ha quindi ritenuto che il contratto fosse stato validamente

rescisso e che tornassero applicabili gli art. 107 segg. CO, subordinatamente

l’art. 366 CO, mentre che ha giudicato non date le premesse materiali dell’art.

377 CO.

4.

Con l’appello di data 24

settembre 2021 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta dell’11

novembre 2021, AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione rimproverando al Pretore sia un’errata applicazione del

diritto che un erroneo accertamento dei fatti. Più nel dettaglio, l’appellante

contesta la qualifica del contratto venuto in essere tra le parti quale

contratto misto, trattasi invece a mente sua di un contratto di appalto. Essa

nega altresì che vi sia stata una valida messa in mora ragion per cui la

rescissione impone alla committente di tenere indenne l’appaltatrice da ogni

danno ciò che esclude la restituzione dell’acconto versatole. AP 1 contesta

pure che l’aspetto temporale rivestisse carattere determinante e che il termine

di 45 giorni menzionato nel preventivo fosse applicabile.

Le parti contendenti hanno inoltre presentato degli

allegati spontanei - l’appellante una replica in data 25 novembre 2021 e

l’appellata una duplica in data 7 gennaio 2021 - con cui hanno ribadito le

rispettive posizioni e richieste.

5. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

6.

Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.

L’appello qui in esame in taluni punti non contiene una critica puntuale al

giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria

lettura dei fatti, riproponendo quanto addotto in prima sede e senza

debitamente comprovare le tematiche sollevate. Questo in particolare con

riferimento all’estensione dell’(asserita) prestazione lavorativa oggetto

dell’accordo, alla natura delle (pretese) modifiche contrattuali

intervenute posteriormente al doc. D, e all’(allegata) imputabilità del ritardo

alla qui appellata.

L’appello in esame viene quindi esaminato

nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche

circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono

irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio

impugnato.

7. Nell’evasione

delle contestazioni ci si atterrà per quanto possibile all’ordine seguito nell’appello

e nella replica spontanea.

Quale prima censura AP

1 rimprovera al Pretore l’errata qualifica giuridica del rapporto contrattuale

venuto in essere tra le parti che essa ritiene vada considerato non come contratto

misto compravendita - appalto bensì quale vero e proprio contratto di appalto

avendo l’accordo - a suo dire - per oggetto la progettazione, la costruzione e

la configurazione di un impianto audio su misura in cui la prestazione

lavorativa rivestiva carattere prevalente rispetto a quella della fornitura (appello,

pag. 5), aspetto questo che sarebbe stato misconosciuto dal giudice di prima

sede. A sostegno della propria tesi essa espone una (propria) ripartizione in

percentuale delle prestazioni previste nel preventivo doc. D (appello, pag. 3) da

cui - a mente sua - emergerebbe come 2/3 del valore della commessa

riguarderebbe componenti allestite ad hoc.

A

prescindere dall’ammissibilità di quest’ultima argomentazione, sollevata per la

prima volta in sede di conclusioni (pag. 7) e pertanto irritualmente, non si

può esimersi dall’osservare come quanto indicato dall’appellante costituisca in

concreto una semplice allegazione di parte non supportata da alcun dato

oggettivo. Contrariamente a quanto essa sembra credere, infatti, il solo preventivo

doc. D non permette di estrapolare tali percentuali. Agli atti non figura alcun

documento relativo al prezzo di acquisto delle singole componenti che AP 1 avrebbe

ordinato e dovuto ricevere - per sua stessa ammissione - da terzi produttori

dal quale sarebbe stato possibile determinare in che misura le modifiche da

essa apportate - contestate dalla controparte - avrebbero inciso sul prezzo

finale, con la conseguenza che le percentuali così come proposte sono prive di

fondamento probatorio e sono pertanto inconferenti ai fini della qualifica

contrattuale.

A questo vada aggiunto

che la semplice indicazione “all’uopo” o “dedicato” presente sul

preventivo doc. D e ripetuta come un mantra da AP 1 nei propri allegati non è

sufficiente per dare per acquisito che le componenti comperate presso le ditte produttrici

terze siano state, rispettivamente sarebbero state, effettivamente modificate

dall’appellante e tantomeno fornisce informazioni sulla misura in cui ciò

sarebbe avvenuto.

Malgrado l’appellante

si ostini ad affermare - a sostegno della propria tesi - di essersi adoperata “per

costruire e configurare dei filtri subwoofer”, per “progettare e

costruire ad arte i cabinet”, per “effettuare ricerche circa la

diffusione del suono e molto altro ancora” (appello, pag. 5), di queste

pretese attività non vi è prova agli atti. AP 1 non ha infatti prodotto alcuna

ordinazione, alcuna ricevuta, alcuno studio, alcun progetto, alcun

giustificativo comprovante il suo operato e il carattere prevalente della (propria)

prestazione da lavoro per rapporto all’aspetto della fornitura. Ciò non solo

stupisce ma solleva seri dubbi sulla veridicità delle allegazioni dell’appellante

quanto sostiene di aver confezionato (gran) parte del materiale richiesto (cfr.

appello, pag. 4 e 7 e anche replica spontanea, pag. 8).

In relazione alle foto

di cui ai doc. 7 e 13 - come rettamente rilevato dal Pretore - non è stato

minimamente dimostrato che il materiale in oggetto sia attinente alla presente

fattispecie e ad ogni modo quanto rappresentato nelle immagini si trova ancora

in uno stato grezzo ciò che rende non quantificabile il (preteso) lavoro svolto

dall’appellante.

Sempre con riferimento

alla questione della qualifica giuridica del rapporto, si rivela di scarsa

portata pratica pure il contenuto dell’email doc. 8 con la quale G__________ __________

si limitava ad aggiornare R__________ __________ sull’impianto audio riportando

Considerandi

quanto riferitogli da AP 1 stessa. Si tratta pertanto di informazioni di cui il

mittente non aveva conoscenza diretta ma solo indiretta e che non permettono di

trarre conclusioni né sull’attività realmente prestata dalla convenuta né sull’effettivo

avanzamento della fornitura.

L’indicazione sul

preventivo stesso di nome e modello di diverse di queste componenti depone a

favore della tesi attorea secondo cui AP 1 non produce componentistica ma le

assembla e rivende soltanto (cfr anche doc. B).

Significativo, per

quanto non decisivo, anche il fatto che nel doc. E, allestito da AP 1, per

indicare le parti contrattuali vengano utilizzati i termini “venditore”

e “acquirente” e non quelli propri dell’appalto.

Alla luce di quanto

precede - in assenza di prove di segno opposto - la valutazione pretorile che

qualifica il rapporto venuto in essere tra le parti di contratto misto è

condivisibile presentando lo stesso sia elementi del contratto di compravendita

- in relazione alla fornitura delle singole componenti dell’impianto - che di

appalto - in merito al suo assemblaggio e montaggio nei locali della discoteca;

la censura appellatoria va pertanto disattesa.

8.

L’appellante

prosegue rimproverando al Pretore di aver erroneamente considerato che AP 1 sia

stata debitamente messa in mora prima della rescissione contrattuale ciò che

avrebbe legittimato __________ a richiedere la ripetizione dell’acconto versato.

In questa sede, essa ribadisce, infatti, la tesi secondo cui determinante ai

fini della rescissione del rapporto giuridico deve essere giudicato lo scritto

inviatole dall’attrice in data 10 maggio 2017 e pervenutole senza che in

precedenza le fosse stato assegnato un termine per l’adempimento. A mente

dell’appellante, i successivi scritti del 18 ottobre (doc. I) e del 5 e 21 novembre

2018.

(L e Q) sarebbero pertanto intervenuti quando il rapporto giuridico era

ormai rescisso da tempo e sarebbero, di fatto, privi di portata giuridica.

8.1

Questa

argomentazione non può essere condivisa. Come si illustrerà qui di seguito, infatti,

quanto sostenuto ora dall’appellante in sede giudiziaria stride crassamente con

l’atteggiamento da essa avuto in fase preprocessuale e non merita di venir

tutelato.

In primis va rilevato

che, seppure sia vero che con raccomandata del 10 maggio 2017 doc. H __________

ha comunicato alla controparte la propria intenzione di recedere dal contratto e

di rinunciare all’adempimento, detto scritto non è stato seguito da alcuna

reazione concreta né da parte della destinataria né da parte dell’attrice,

eccezion fatta per la richiesta di emissione del PE doc. N a cui l’escussa ha

interposto opposizione. Contrariamente a quanto afferma ora l’appellante, questa

missiva non sembra infatti aver influito sul rapporto giuridico in essere tra

le parti tanto che, come si evince dagli atti, queste hanno proseguito i loro

contatti aventi per oggetto proprio l’adempimento della prestazione

contrattuale.

Per

quanto non vi fosse un obbligo in tal senso, stupisce che - diversamente da

quanto allegato in sede giudiziaria - in quel frangente AP 1 non abbia obiettato

alcunché in relazione alla mancata messa in mora ma si sia comportata come se

si ritenesse ancora vincolata dalla pattuizione.

Sconcertante

appare inoltre il fatto che neppure successivamente, quando AO 1 ha tramesso a AP

1.

la messa in mora del 18 ottobre 2018, quest’ultima ha ritenuto di dover

reagire contestandone l’efficacia e sostenendo che il contratto aveva già preso

termine nel maggio 2017. Tale argomentazione non è neppure stata sollevata in

occasione della seconda messa in mora di data 5 novembre 2018 e, circostanza

ancora più eclatante, neppure al momento della disdetta del 21 novembre 2018. La

buona fede avrebbe richiesto che al più tardi in questo frangente AP 1 contestasse

la validità della rescissione e eccepisse che il rapporto aveva già preso

termine precedentemente, ciò che non è però avvenuto.

Una simile attitudine lascia

ragionevolmente ritenere che sino a quel momento AP 1 si considerasse ancora vincola

al contratto e giudicasse la disdetta del maggio 2017 non efficace o quantomeno

superata dagli eventi; essa è pertanto malvenuta a sostenere il contrario in

questa sede.

Tale

consapevolezza trova ulteriore conferma nel fatto che in occasione della

propria presa di posizione del 30 novembre 2018 non solo AP 1 non ha contestato

alcunché al riguardo ma ha fatto esplicito riferimento proprio alla disdetta

del 21 novembre 2018, a riprova che essa medesima faceva risalire la

rescissione del rapporto giuridico a questo momento e non certo al 10 maggio

2017.

Alla

luce di quanto sin qui esposto, il prevalersi ora (in modo palesemente strumentale)

di questa obiezione in sede giudiziaria costituisce un evidente caso di abuso

di diritto e integra la così detta fattispecie del “venire contra factum

prorium”, agire questo che non può venire tutelato da questa Camera.

Ne

discende che la contestazione appellatoria va respinta e il rapporto giuridico

tra le parti analizzato sulla base della disdetta del 21 novembre 2018.

9.

Priva

di fondamento si rivela pure la censura relativa alla mancata applicazione

dell’art. 377 CO da parte del giudice di prima sede (appello, pag. 8). A

ragione il Pretore ha ritenuto che i presupposti materiali di questa norma esulassero

dalla fattispecie qui in esame, l’accertamento dei quali - vada detto a titolo

abbondanziale - avrebbe richiesto l’avvio di una causa a sé stante. Ad ogni

buon conto, sulla base dei documenti agli atti, l’esistenza e l’ammontare del

preteso danno patito da AP 1 non risultano, in concreto, provati, circostanza

che già da sola sarebbe sufficiente per respingere la pretesa.

10.

Non

può trovare accoglimento neppure la contestazione appellatoria secondo cui il

Pretore avrebbe conferito una valenza inesatta all’aspetto della tempistica d’installazione

dell’impianto (appello, pag. 8 seg.). Malgrado quanto cerca di sostenere

l’appellante in sede processuale è incontrovertibile che il suo preventivo

prevedesse un termine per “Consegna/inizio installazione”

di 45 giorni (doc. D) e che detto termine non sia stato rispettato tant’è che non

solo l’impianto non è mai stato installato ma addirittura nessuna componente è

mai stata fornita.

A questo riguardo è

utile ricordare che mai AP 1 si è offerta di adempiere la propria prestazione e

mai - prima dell’avvio della presente causa - essa ha rimproverato alla

controparte di non aver fatto il necessario per permettere la posa

dell’impianto, circostanza che già da sola è rivelatrice della pretestuosità di

questa argomentazione difensiva (cfr. anche consid. 6).

Delle asserite modifiche

contrattuali richieste da __________ posteriormente all’emissione del

preventivo doc. D e che - a dire dell’appellante - avrebbero fatto perdere ogni

rilevanza al termine in parola non vi è valida prova agli atti (cfr. anche

consid. 6), eccezion fatta per quella (non certo essenziale) relativa alla

verniciatura di alcune componenti a cui comunque non risulta sia stato dato

seguito. In assenza di elementi di segno opposto, ne consegue che la

prestazione contrattuale determinante ai fini della verifica dell’adempimento da

parte di AP 1 resta quella esposta nel preventivo medesimo, prestazione che -

come chiaramente si evince dagli atti di causa - non è stata eseguita. Anche

questa censura va pertanto disattesa.

11.

In

definitiva, sulla base di quanto emerso nell’istruttoria, è a ragione che il

Pretore ha ritenuto accertato che AP 1 fosse in mora con l’adempimento della

propria prestazione contrattuale di cui al doc. D e che la stessa malgrado sia

stata debitamente messa in mora - con scritti di data 18 ottobre e 5 novembre

2018.

- non l’abbia adempiuta neppure nei termini assegnatile. La rescissione

del rapporto contrattuale intervenuta con scritto di data 21 novembre 2018 si

rivela quindi legittima e consente a AO 1 di esigere la ripetizione dell’acconto

versato in applicazione dell’art. 109 CO, rispettivamente art. 366 CO. Il

giudizio pretorile è pertanto corretto e va confermato.

12.

Alla

luce di quanto precede si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre

argomentazioni sollevate dall’appellante.

13.

Ne

discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, la

quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Il valore

litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale è di fr. 26'325.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il RTar,

decide:

1. L’appello 24 settembre 2021

di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 3’500.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte

fr. 2’000.- a titolo di ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).