12.2021.143
Contratto misto vendita - appalto (vendita einstallazione di un impianto audio). Rescissione del contratto e restituzione dell'acconto versato
11 aprile 2022Italiano20 min
state pretese dall’allora __________. Neppure risultava dall’incarto che AP 1 avesse
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.143
Lugano
11 aprile 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.152 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 maggio 2020 da
AO
1
rappr. dall’avv. PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte
al pagamento di fr. 26'325.- oltre interessi,
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha
accolto con decisione del 24 agosto 2021,
appellante la convenuta con atto d’appello del 24 settembre 2021, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attrice con risposa dell’11 novembre 2021 postula
la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
l’appellante ha inoltre presentato una replica
spontanea in data 25 novembre 2021 e l’appellata una duplica spontanea in data
7 gennaio 2022,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO
1 (in seguito divenuta: AO 1; doc. C) - società attiva nell’ambito della
gestione di esercizi pubblici - e AP 1 (doc. B) - ditta dedita alla
commercializzazione e progettazione di impianti elettrici e audioelettrici -
sono entrate in contatto tra il 2014 e il 2015 quando G__________ __________,
Art director di AO 1 ha chiesto un’offerta per la sostituzione dell’impianto
audio presso l’omonima discoteca di __________.
Dopo
una lunga e dettagliata fase di trattative (doc. da 3 a 6) e di almeno un
sopralluogo, in data 31 marzo 2016 AP 1 ha trasmesso a AO 1 un preventivo
avente per oggetto l'allestimento e la posa di un nuovo impianto audio in due
sale della discoteca per un importo complessivo di fr. 52'650.-, di cui il 50% da
pagare contestualmente all'ordine, il 25% ad inizio lavori e il saldo a lavori
terminati (doc. D, E). Preventivo che è stato accettato dalla destinataria (cfr.
interrogatorio del 25 gennaio 2021 di R__________ __________, pag. 2), la quale
ha provveduto a versare, in data 6 aprile 2016, sul conto di AP 1 l'importo di
fr. 26'325.- richiestole a titolo di acconto (doc. F).
In
relazione ai tempi di realizzazione l’accordo prevedeva "Consegna/inizio
installazione 45 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine" (doc.
D e doc. E).
Successivamente
alla conclusione di questo accordo sono sorti vari problemi di tempistica nello
svolgimento della prestazione da parte di AP 1. Ne è seguito un importante
scambio di messaggi email che non ha però permesso di risolvere la situazione (doc.
G), ciò che ha indotto AO 1 a trasmettere, in data 10 maggio 2017, a AP 1 uno
scritto con cui comunicava di recedere con effetto immediato dal contratto di
fornitura e installazione dell'impianto audio, eccependo continui ritardi, e
dichiarava di rinunciare all'adempimento; nel contempo essa ha chiesto la
restituzione dell’importo di fr. 26'325.- pagato quale acconto (doc. H). Questo
scritto è rimasto senza riscontro.
In
data 22 giugno 2017 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 dall’UE di __________
il PE n. __________9 di pari importo, contro cui l’escussa ha interposto
opposizione (doc. N).
In
data 13 novembre 2017 __________ ha cambiato la propria ragione sociale in AO 1.
Dopo
lo scritto doc. H, vi sono stati ulteriori contatti tra le parti in relazione
alla fornitura dell’impianto audio che non hanno però permesso di sbloccare la
situazione e tantomeno hanno portato alla fornitura dello stesso.
Con
scritti di data 18 ottobre 2018 AO 1 ha quindi intimato a AP 1 di voler porre
rimedio alla propria inadempienza contrattuale nel termine di 10 giorni (doc. I).
Richiesta poi ribadita con scritto di data 5 novembre 2018 (doc. L) col quale
ha assegnato alla controparte un nuovo termine di 10 giorni e ha comunicato la
propria intenzione di rescindere il contratto in caso di inadempimento. Questi
scritti sono rimasti senza seguito.
Non
avendo AP 1 eseguito alcunché neppure entro questi termini comminatori, AO 1,
con raccomandata di data 21 novembre 2018, le ha quindi comunicato la formale
disdetta del contratto (doc. Q).
In
data 30 novembre 2018 AP 1 ha infine preso posizione, contestando le
argomentazioni della controparte (doc. R). Ne è seguito un ulteriore scambio di
scritti che non ha però permesso di giungere a un accordo (doc. S e T).
In
data 28 agosto 2019, AP 1 - sostenendo di aver debitamente eseguito il
contratto e di aver effettuato prestazioni eccedenti l’importo dell’acconto
versatole - ha trasmesso a AO 1 la fattura doc. 12 esigendo il pagamento di
ulteriori fr. 8'205.-. (doc. 12 e U)
2. Previo tentativo di conciliazione (CM.2019.760),
in data 28 maggio 2020 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di fr.
26'325.- oltre interessi e accessori. In breve, l’attrice ha rimproverato alla
convenuta un’inadempienza contrattuale per non aver rispettato i termini
dell’accordo venuto in essere con l’accettazione del preventivo doc. D. Essa ha
quindi sostenuto di aver validamente rescisso il contratto e di avere pertanto
diritto alla restituzione dell’importo versato a titolo di acconto conformemente
a quanto previsto dagli art. 107 segg. CO.
In sede di risposta la convenuta si è
integralmente opposta a questa richiesta. In sintesi, essa ha argomentato che la
relazione contrattuale tra le parti non si esauriva nel solo contratto qui
oggetto di causa ma si estendeva a tutti gli accordi precedenti e alle
successive modifiche all’oggetto contrattuale, ciò che aveva comportato la
modifica del preventivo doc. D, sia con riguardo al suo ammontare che alla data
di scadenza dell'opera, tanto che il termine per l'inizio dell'installazione
non avrebbe mai cominciato a decorrere. Essa ha altresì negato l’applicabilità
alla fattispecie delle norme sulla compravendita sostenendo la venuta in essere
di un contratto di appalto. La convenuta ha poi allegato che l’attrice si era
avvalsa della possibilità di recedere dal contratto ma aveva omesso di porla in
mora ciò che - a mente sua - comportava l’applicazione dell’art. 377 CO e
l’obbligo per la controparte di tenerla indenne da ogni danno.
In replica l'attrice ha ribadito le proprie argomentazioni
sottolineando le manchevolezze della controparte e osservando come le modifiche
menzionate dalla convenuta non sarebbero da attribuire a richieste dell'attrice
bensì a problemi di fattibilità connessi alla posa dell’impianto preventivato. In
duplica la convenuta ha ribadito le proprie argomentazioni e imputato la
mancata fornitura alla controparte.
Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato
all’udienza finale presentando dei memoriali conclusivi scritti nei quali hanno
ribadito le rispettive antitetiche posizioni.
3. Con
decisione del 24 agosto 2021 il Pretore ha integralmente accolto la petizione. Il
giudice di prime cure, dopo aver ripercorso i fatti, ha accertato la venuta in
essere tra le parti in causa di un contratto misto compravendita - appalto
fondato sul preventivo doc. D rilevando, nel contempo, che vi era stato un
chiaro ritardo da parte di AP 1 rispetto al termine di 45 giorni lavorativi
fissato contrattualmente. Aspetto quest’ultimo che, sempre secondo il Pretore,
era evincibile dagli scritti agli atti e, in particolare, dai vari solleciti
tramessi dall’attrice alla controparte affinché fornisse l’impianto mentre non
Fatti
vi era prova delle asserite richieste di modifiche contrattuali che sarebbero
state pretese dall’allora __________. Neppure risultava dall’incarto che AP 1 avesse
rimproverato all’attrice di non aver fatto il necessario per permettere la posa
dell’impianto. Il Pretore ha accertato l’effettiva messa in mora della
convenuta. Egli ha quindi ritenuto che il contratto fosse stato validamente
rescisso e che tornassero applicabili gli art. 107 segg. CO, subordinatamente
l’art. 366 CO, mentre che ha giudicato non date le premesse materiali dell’art.
377 CO.
4.
Con l’appello di data 24
settembre 2021 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta dell’11
novembre 2021, AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione rimproverando al Pretore sia un’errata applicazione del
diritto che un erroneo accertamento dei fatti. Più nel dettaglio, l’appellante
contesta la qualifica del contratto venuto in essere tra le parti quale
contratto misto, trattasi invece a mente sua di un contratto di appalto. Essa
nega altresì che vi sia stata una valida messa in mora ragion per cui la
rescissione impone alla committente di tenere indenne l’appaltatrice da ogni
danno ciò che esclude la restituzione dell’acconto versatole. AP 1 contesta
pure che l’aspetto temporale rivestisse carattere determinante e che il termine
di 45 giorni menzionato nel preventivo fosse applicabile.
Le parti contendenti hanno inoltre presentato degli
allegati spontanei - l’appellante una replica in data 25 novembre 2021 e
l’appellata una duplica in data 7 gennaio 2021 - con cui hanno ribadito le
rispettive posizioni e richieste.
5. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
6.
Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.
L’appello qui in esame in taluni punti non contiene una critica puntuale al
giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria
lettura dei fatti, riproponendo quanto addotto in prima sede e senza
debitamente comprovare le tematiche sollevate. Questo in particolare con
riferimento all’estensione dell’(asserita) prestazione lavorativa oggetto
dell’accordo, alla natura delle (pretese) modifiche contrattuali
intervenute posteriormente al doc. D, e all’(allegata) imputabilità del ritardo
alla qui appellata.
L’appello in esame viene quindi esaminato
nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche
circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono
irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio
impugnato.
7. Nell’evasione
delle contestazioni ci si atterrà per quanto possibile all’ordine seguito nell’appello
e nella replica spontanea.
Quale prima censura AP
1 rimprovera al Pretore l’errata qualifica giuridica del rapporto contrattuale
venuto in essere tra le parti che essa ritiene vada considerato non come contratto
misto compravendita - appalto bensì quale vero e proprio contratto di appalto
avendo l’accordo - a suo dire - per oggetto la progettazione, la costruzione e
la configurazione di un impianto audio su misura in cui la prestazione
lavorativa rivestiva carattere prevalente rispetto a quella della fornitura (appello,
pag. 5), aspetto questo che sarebbe stato misconosciuto dal giudice di prima
sede. A sostegno della propria tesi essa espone una (propria) ripartizione in
percentuale delle prestazioni previste nel preventivo doc. D (appello, pag. 3) da
cui - a mente sua - emergerebbe come 2/3 del valore della commessa
riguarderebbe componenti allestite ad hoc.
A
prescindere dall’ammissibilità di quest’ultima argomentazione, sollevata per la
prima volta in sede di conclusioni (pag. 7) e pertanto irritualmente, non si
può esimersi dall’osservare come quanto indicato dall’appellante costituisca in
concreto una semplice allegazione di parte non supportata da alcun dato
oggettivo. Contrariamente a quanto essa sembra credere, infatti, il solo preventivo
doc. D non permette di estrapolare tali percentuali. Agli atti non figura alcun
documento relativo al prezzo di acquisto delle singole componenti che AP 1 avrebbe
ordinato e dovuto ricevere - per sua stessa ammissione - da terzi produttori
dal quale sarebbe stato possibile determinare in che misura le modifiche da
essa apportate - contestate dalla controparte - avrebbero inciso sul prezzo
finale, con la conseguenza che le percentuali così come proposte sono prive di
fondamento probatorio e sono pertanto inconferenti ai fini della qualifica
contrattuale.
A questo vada aggiunto
che la semplice indicazione “all’uopo” o “dedicato” presente sul
preventivo doc. D e ripetuta come un mantra da AP 1 nei propri allegati non è
sufficiente per dare per acquisito che le componenti comperate presso le ditte produttrici
terze siano state, rispettivamente sarebbero state, effettivamente modificate
dall’appellante e tantomeno fornisce informazioni sulla misura in cui ciò
sarebbe avvenuto.
Malgrado l’appellante
si ostini ad affermare - a sostegno della propria tesi - di essersi adoperata “per
costruire e configurare dei filtri subwoofer”, per “progettare e
costruire ad arte i cabinet”, per “effettuare ricerche circa la
diffusione del suono e molto altro ancora” (appello, pag. 5), di queste
pretese attività non vi è prova agli atti. AP 1 non ha infatti prodotto alcuna
ordinazione, alcuna ricevuta, alcuno studio, alcun progetto, alcun
giustificativo comprovante il suo operato e il carattere prevalente della (propria)
prestazione da lavoro per rapporto all’aspetto della fornitura. Ciò non solo
stupisce ma solleva seri dubbi sulla veridicità delle allegazioni dell’appellante
quanto sostiene di aver confezionato (gran) parte del materiale richiesto (cfr.
appello, pag. 4 e 7 e anche replica spontanea, pag. 8).
In relazione alle foto
di cui ai doc. 7 e 13 - come rettamente rilevato dal Pretore - non è stato
minimamente dimostrato che il materiale in oggetto sia attinente alla presente
fattispecie e ad ogni modo quanto rappresentato nelle immagini si trova ancora
in uno stato grezzo ciò che rende non quantificabile il (preteso) lavoro svolto
dall’appellante.
Sempre con riferimento
alla questione della qualifica giuridica del rapporto, si rivela di scarsa
portata pratica pure il contenuto dell’email doc. 8 con la quale G__________ __________
si limitava ad aggiornare R__________ __________ sull’impianto audio riportando
Considerandi
quanto riferitogli da AP 1 stessa. Si tratta pertanto di informazioni di cui il
mittente non aveva conoscenza diretta ma solo indiretta e che non permettono di
trarre conclusioni né sull’attività realmente prestata dalla convenuta né sull’effettivo
avanzamento della fornitura.
L’indicazione sul
preventivo stesso di nome e modello di diverse di queste componenti depone a
favore della tesi attorea secondo cui AP 1 non produce componentistica ma le
assembla e rivende soltanto (cfr anche doc. B).
Significativo, per
quanto non decisivo, anche il fatto che nel doc. E, allestito da AP 1, per
indicare le parti contrattuali vengano utilizzati i termini “venditore”
e “acquirente” e non quelli propri dell’appalto.
Alla luce di quanto
precede - in assenza di prove di segno opposto - la valutazione pretorile che
qualifica il rapporto venuto in essere tra le parti di contratto misto è
condivisibile presentando lo stesso sia elementi del contratto di compravendita
- in relazione alla fornitura delle singole componenti dell’impianto - che di
appalto - in merito al suo assemblaggio e montaggio nei locali della discoteca;
la censura appellatoria va pertanto disattesa.
8.
L’appellante
prosegue rimproverando al Pretore di aver erroneamente considerato che AP 1 sia
stata debitamente messa in mora prima della rescissione contrattuale ciò che
avrebbe legittimato __________ a richiedere la ripetizione dell’acconto versato.
In questa sede, essa ribadisce, infatti, la tesi secondo cui determinante ai
fini della rescissione del rapporto giuridico deve essere giudicato lo scritto
inviatole dall’attrice in data 10 maggio 2017 e pervenutole senza che in
precedenza le fosse stato assegnato un termine per l’adempimento. A mente
dell’appellante, i successivi scritti del 18 ottobre (doc. I) e del 5 e 21 novembre
2018.
(L e Q) sarebbero pertanto intervenuti quando il rapporto giuridico era
ormai rescisso da tempo e sarebbero, di fatto, privi di portata giuridica.
8.1
Questa
argomentazione non può essere condivisa. Come si illustrerà qui di seguito, infatti,
quanto sostenuto ora dall’appellante in sede giudiziaria stride crassamente con
l’atteggiamento da essa avuto in fase preprocessuale e non merita di venir
tutelato.
In primis va rilevato
che, seppure sia vero che con raccomandata del 10 maggio 2017 doc. H __________
ha comunicato alla controparte la propria intenzione di recedere dal contratto e
di rinunciare all’adempimento, detto scritto non è stato seguito da alcuna
reazione concreta né da parte della destinataria né da parte dell’attrice,
eccezion fatta per la richiesta di emissione del PE doc. N a cui l’escussa ha
interposto opposizione. Contrariamente a quanto afferma ora l’appellante, questa
missiva non sembra infatti aver influito sul rapporto giuridico in essere tra
le parti tanto che, come si evince dagli atti, queste hanno proseguito i loro
contatti aventi per oggetto proprio l’adempimento della prestazione
contrattuale.
Per
quanto non vi fosse un obbligo in tal senso, stupisce che - diversamente da
quanto allegato in sede giudiziaria - in quel frangente AP 1 non abbia obiettato
alcunché in relazione alla mancata messa in mora ma si sia comportata come se
si ritenesse ancora vincolata dalla pattuizione.
Sconcertante
appare inoltre il fatto che neppure successivamente, quando AO 1 ha tramesso a AP
1.
la messa in mora del 18 ottobre 2018, quest’ultima ha ritenuto di dover
reagire contestandone l’efficacia e sostenendo che il contratto aveva già preso
termine nel maggio 2017. Tale argomentazione non è neppure stata sollevata in
occasione della seconda messa in mora di data 5 novembre 2018 e, circostanza
ancora più eclatante, neppure al momento della disdetta del 21 novembre 2018. La
buona fede avrebbe richiesto che al più tardi in questo frangente AP 1 contestasse
la validità della rescissione e eccepisse che il rapporto aveva già preso
termine precedentemente, ciò che non è però avvenuto.
Una simile attitudine lascia
ragionevolmente ritenere che sino a quel momento AP 1 si considerasse ancora vincola
al contratto e giudicasse la disdetta del maggio 2017 non efficace o quantomeno
superata dagli eventi; essa è pertanto malvenuta a sostenere il contrario in
questa sede.
Tale
consapevolezza trova ulteriore conferma nel fatto che in occasione della
propria presa di posizione del 30 novembre 2018 non solo AP 1 non ha contestato
alcunché al riguardo ma ha fatto esplicito riferimento proprio alla disdetta
del 21 novembre 2018, a riprova che essa medesima faceva risalire la
rescissione del rapporto giuridico a questo momento e non certo al 10 maggio
2017.
Alla
luce di quanto sin qui esposto, il prevalersi ora (in modo palesemente strumentale)
di questa obiezione in sede giudiziaria costituisce un evidente caso di abuso
di diritto e integra la così detta fattispecie del “venire contra factum
prorium”, agire questo che non può venire tutelato da questa Camera.
Ne
discende che la contestazione appellatoria va respinta e il rapporto giuridico
tra le parti analizzato sulla base della disdetta del 21 novembre 2018.
9.
Priva
di fondamento si rivela pure la censura relativa alla mancata applicazione
dell’art. 377 CO da parte del giudice di prima sede (appello, pag. 8). A
ragione il Pretore ha ritenuto che i presupposti materiali di questa norma esulassero
dalla fattispecie qui in esame, l’accertamento dei quali - vada detto a titolo
abbondanziale - avrebbe richiesto l’avvio di una causa a sé stante. Ad ogni
buon conto, sulla base dei documenti agli atti, l’esistenza e l’ammontare del
preteso danno patito da AP 1 non risultano, in concreto, provati, circostanza
che già da sola sarebbe sufficiente per respingere la pretesa.
10.
Non
può trovare accoglimento neppure la contestazione appellatoria secondo cui il
Pretore avrebbe conferito una valenza inesatta all’aspetto della tempistica d’installazione
dell’impianto (appello, pag. 8 seg.). Malgrado quanto cerca di sostenere
l’appellante in sede processuale è incontrovertibile che il suo preventivo
prevedesse un termine per “Consegna/inizio installazione”
di 45 giorni (doc. D) e che detto termine non sia stato rispettato tant’è che non
solo l’impianto non è mai stato installato ma addirittura nessuna componente è
mai stata fornita.
A questo riguardo è
utile ricordare che mai AP 1 si è offerta di adempiere la propria prestazione e
mai - prima dell’avvio della presente causa - essa ha rimproverato alla
controparte di non aver fatto il necessario per permettere la posa
dell’impianto, circostanza che già da sola è rivelatrice della pretestuosità di
questa argomentazione difensiva (cfr. anche consid. 6).
Delle asserite modifiche
contrattuali richieste da __________ posteriormente all’emissione del
preventivo doc. D e che - a dire dell’appellante - avrebbero fatto perdere ogni
rilevanza al termine in parola non vi è valida prova agli atti (cfr. anche
consid. 6), eccezion fatta per quella (non certo essenziale) relativa alla
verniciatura di alcune componenti a cui comunque non risulta sia stato dato
seguito. In assenza di elementi di segno opposto, ne consegue che la
prestazione contrattuale determinante ai fini della verifica dell’adempimento da
parte di AP 1 resta quella esposta nel preventivo medesimo, prestazione che -
come chiaramente si evince dagli atti di causa - non è stata eseguita. Anche
questa censura va pertanto disattesa.
11.
In
definitiva, sulla base di quanto emerso nell’istruttoria, è a ragione che il
Pretore ha ritenuto accertato che AP 1 fosse in mora con l’adempimento della
propria prestazione contrattuale di cui al doc. D e che la stessa malgrado sia
stata debitamente messa in mora - con scritti di data 18 ottobre e 5 novembre
2018.
- non l’abbia adempiuta neppure nei termini assegnatile. La rescissione
del rapporto contrattuale intervenuta con scritto di data 21 novembre 2018 si
rivela quindi legittima e consente a AO 1 di esigere la ripetizione dell’acconto
versato in applicazione dell’art. 109 CO, rispettivamente art. 366 CO. Il
giudizio pretorile è pertanto corretto e va confermato.
12.
Alla
luce di quanto precede si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre
argomentazioni sollevate dall’appellante.
13.
Ne
discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, la
quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Il valore
litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale è di fr. 26'325.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il RTar,
decide:
1. L’appello 24 settembre 2021
di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 3’500.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte
fr. 2’000.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).