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Decisione

12.2021.144

Provvedimenti cautelari, violazione e illecita disdetta di un accordo di collaborazione; fumus boni iuris

10 dicembre 2021Italiano31 min

ivi compresi i derivati della cannabis e in particolare i prodotti a base di cannabidiolo (CBD).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.144

Lugano

10 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2019.444/445 e CA.2020.20 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa

con istanza 12 novembre 2019 da

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di

impartire alla convenuta

una serie di divieti e ordini con la comminatoria dell’art. 292 CPS

e della multa

disciplinare;

richiesta parzialmente accolta dal Pretore aggiunto in via supercautelare

con decisione

14 novembre 2019 (inc. CA.2019.445) e che la convenuta ha

contestato con

osservazioni 25 novembre 2019;

viste altresì l’istanza aggiuntiva 21 gennaio 2020 di AP 1 e

l’istanza 4

febbraio 2020 di AO 1 (inc. CA.2020.20) nonché le relative

decisioni 5 febbraio

2020 e 2 ottobre 2020 del Pretore (con la quale il giudice ha fra

le altre cose

confermato, in via supercautelare intermedia, il provvedimento

supercautelare

emanato);

considerato che con decisione 14 settembre 2021 il Pretore ha

infine respinto l’istanza

12 novembre 2019 di AP 1, revocando il provvedimento supercautelare

ordinato (inc. CA.2019.444);

appellante l’istante, che con appello 27 settembre 2021 ha

chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la sua istanza,

protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 11 ottobre 2021 ha postulato la

reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

tenuto conto della replica spontanea 25 ottobre 2021 dell’appellante

e della duplica

spontanea 8 novembre 2021 dell’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AO 1 è una società con sede a __________ che si occupa fra le altre

cose della produzione di principi attivi per uso farmaceutico e nutrizionale,

ivi compresi i derivati della cannabis e in particolare i prodotti a base di cannabidiolo (CBD).

AP 1 è una società con

sede a __________ pure attiva nel settore della canapa, avente in particolare

quale scopo la commercializzazione di prodotti a base di CBD.

B.

Con il “Memorandum of Understanding” del 3 maggio 2017

(doc. E) e il successivo “Collaboration Agreement” del 30 novembre 2017

(doc. A) le due società hanno avviato un rapporto di collaborazione perdurante

fino al 31 dicembre 2022 (riservati eventuali rinnovi e/o disdette anticipate),

segnatamente finalizzato alla fornitura reciproca di determinati prodotti e

alla commercializzazione congiunta dei prodotti appartenenti alle rispettive

aziende nonché di quelli comuni (cfr. doc. E, “Appendix A” e doc. A, “Schedule

1”), con conseguente partecipazione ai profitti derivanti dalla vendita dei

medesimi (commissione o “Profit Sharing”, cfr. doc. A clausole 3.2 e 8).

La

fornitura reciproca dei prodotti è stata concretizzata mediante due ulteriori

contratti. Con quello denominato “Supply of Goods” del 18 dicembre 2017

(doc. F), AP 1 si è impegnata a fornire a AO 1, sulla base degli ordini da

questa trasmessi, il “Cannabidiol Pure” (CBD, ovvero la materia prima) per

un prezzo di € 13’000.-/kg (cfr. “Schedule

1). Con il “Supply Agreement” del 19 dicembre 2017 (doc. G), AO 1 ha

assunto l’obbligo di fornire a AP 1 i preparati elencati nell’”Appendix 1”

per i prezzi ivi esposti.

Tutti

questi accordi prevedono l’applicazione del diritto svizzero e la competenza

del foro di Lugano.

C.

Dopo l’avvio della collaborazione, fra le parti sono insorte delle

discussioni, in particolare in relazione alla partecipazione ai profitti e ai

costi di ricerca e sviluppo sostenuti da AO 1. In sostanza, quest’ultima

riteneva che l’implementazione degli accordi e le concrete, considerevoli

prestazioni da lei fornite fossero sbilanciate rispetto al limitato apporto di AP

1 e alle pattuizioni contrattuali, di cui conseguentemente pretendeva una

modifica che stabilisse maggiori impegni da parte di quest’ultima.

D.

Il 18 aprile 2019 AO 1 ha disdetto anticipatamente i contratti per

gravi motivi fondandosi sulla clausola n. 21 del doc. A, a fronte di

un’asserita inadempienza contrattuale di AP 1 (doc. AA). Quest’ultima ha

contestato la disdetta con scritto 26 aprile 2019, ritenendola indebita e

strumentale all’ottenimento di condizioni contrattuali più vantaggiose (doc.

BB).

E.

Con istanza di provvedimenti supercautelari e cautelari del 12

novembre 2019, AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, rimproverandole di avere abusivamente disdetto l’accordo di

collaborazione, di avere illecitamente cessato la fornitura dei prodotti da lei

ordinati e iniziato a commercializzare in maniera indipendente, senza il suo

consenso, dei prodotti suoi o comuni (fra cui quelli del brand “T__________”,

ora venduti sotto il marchio “__________”), peraltro cercando di soppiantare la

sua posizione di mercato e sfruttando il know how da lei apportato e le

ricerche scientifiche da lei seguite. Ciò facendo AO 1, oltre a violare gli

accordi tutt’ora vigenti e i diritti di proprietà di AP 1, avrebbe commesso

gravi atti di concorrenza sleale idonei a compromettere in maniera irreparabile

i suoi interessi, la sua reputazione e la sua stessa esistenza.

Conseguentemente, quest’ultima ha chiesto al Pretore di adottare nei confronti

di AO 1 le seguenti misure:

-

farle divieto di commercializzare, offrire al

pubblico, utilizzare in modo autonomo, sotto qualsiasi forma i prodotti (fra

cui quelli della gamma “__________”), formulazioni e brand derivati dalla

collaborazione delle parti;

-

farle divieto di strutturare in modo

autonomo a qualsivoglia titolo tutti i prodotti, formulazioni e brand di

proprietà di AP 1, anche se condivisa con AO 1, se non con il preventivo

consenso di AP 1;

-

farle ordine di sospendere con effetto immediato il sito “__________”

e comunicare i dati del webmaster e le password di accesso al sito e

alle email;

-

farle ordine di consegnare entro e non oltre 5 giorni una lista dettagliata

di tutte le vendite effettuate della gamma “__________” e di tutti i prodotti cannabis

commercializzati da AO 1, con indicazione analitica dei prodotti venduti, dei clienti

e dei prezzi di vendita;

-

farle ordine di consegnare 7.5 Kg di Cannabidiolo a AP 1, inclusi

i certificati e prove di stabilità della durata di almeno 12 mesi, con

conseguente consegna alla stessa di tutta la documentazione usuale e di ogni

indicazione necessaria per poter procedere al trasporto della merce;

-

farle ordine di produrre 3 Kg di CBD e consegnarli a AP 1,

inclusi i certificati e prove di stabilità della durata di almeno 12 mesi, con

conseguente consegna alla stessa di tutta la documentazione usuale e di ogni

indicazione necessaria per poter procedere al trasporto della merce;

-

farle ordine di mettere a disposizione di AP 1 tutta la

documentazione necessaria per la quantificazione dei Profit Sharing da

inizio contratto ad oggi.

Il tutto con le

comminatorie dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare.

F.

Con decisione supercautelare 14 novembre 2019, in parziale

accoglimento dell’istanza, il Pretore ha fatto ordine a AO 1 di astenersi con

effetto immediato dal commercializzare, offrire al pubblico e utilizzare in

modo autonomo, sotto qualsiasi forma, i prodotti, formulazioni e brand

derivanti dalla collaborazione delle parti, e in particolare quelli della gamma

“__________”, come pure di strutturare in modo autonomo a qualsivoglia titolo

tutti i prodotti, formulazioni e brand di proprietà di AP 1, anche se condivisa

con AO 1, se non con il preventivo consenso della prima; a AO 1 è pure stato

fatto ordine di sospendere con effetto immediato il sito “__________”. Le

misure sono state corredate dalla comminatoria di cui all’art. 292 CPS, con

quella di una multa disciplinare fino a fr. 5’000.- in caso di violazione degli

ordini e di una multa disciplinare di fr. 1’000.- per ogni giorno di ritardo in

caso di inadempimento degli stessi.

G. Con osservazioni 25 novembre 2019 la

convenuta si è opposta all’istanza cautelare, postulandone la reiezione, e

subordinatamente che l’accoglimento della stessa fosse condizionato alla

prestazione di una garanzia di fr. 700'000.-. In sintesi, la convenuta ha

rilevato di avere legittimamente rescisso gli accordi di collaborazione e che

l’apporto di AP 1 in tale ambito si sarebbe limitato alla fornitura (peraltro

carente) di materia prima prodotta da terzi (non disponendo del resto la

medesima di know how specifico e di strutture adeguate), ritenuto che i

prodotti commercializzati deriverebbero tutti dall’attività di ricerca,

sviluppo e produzione di AO 1.

H.

Le parti hanno ulteriormente ribadito le proprie antitetiche

posizioni e richieste, contestando quelle avverse, con replica 6 dicembre 2019

e duplica 19 dicembre 2019.

I.

Con istanza 21 gennaio 2020 AP 1 ha chiesto l’adozione di misure

d’esecuzione (art. 267 CPC) per presunte violazioni dell’ordine supercautelare

da parte di AO 1 (mancata sospensione del sito “__________” e persistere della

commercializzazione autonoma dei prodotti comuni), l’assunzione di informazioni

scritte dalla convenuta (resoconto completo con il dettaglio di tutte le

vendite e cessioni a terzi dei prodotti comuni e ogni altro loro eventuale

utilizzo dal 14 novembre 2019 in avanti) nonché l’inasprimento delle misure

repressive pronunciate nei confronti di AO 1.

J.

Con decisione 5 febbraio 2020 il Pretore ha nominato il perito __________

K__________ (tecnico informatico) con l'incarico di verificare gli aspetti

tecnici relativi alla commercializzazione on-line dei prodotti da parte di AO 1

e dare esecuzione al dispositivo no. 2 della decisione supercautelare (sospensione

immediata del sito “__________”). Alle parti è stata data facoltà di formulare richieste

aggiuntive al perito.

K.

Con scritto 17 febbraio 2020 AP 1 ha chiesto in sintesi al perito di

verificare con quali modalità o meglio per mezzo di quali canali la controparte

offrisse al pubblico/pubblicizzasse i prodotti e i marchi oggetto della

presente controversia. Con osservazioni di pari data, AO 1 ha rilevato di non

star violando in alcun modo l’ordine supercautelare e di stare piuttosto

rispettando ciò che esso sanciva implicitamente, ovvero il perdurare, in via

provvisionale, del contratto di collaborazione. Con successivi scritti 26

febbraio 2020 e 10 marzo 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito la

tematica.

L.

Nel frattempo, con istanza 4 febbraio 2020 AO 1, vista l’incertezza

sul perdurare o meno dell’accordo commerciale, ha postulato il deposito

giudiziale della provvigione (Profit Sharing) pattuita contrattualmente

dalle parti (inc. CA.2020.20). L’istanza è stata contestata dalla controparte

con osservazioni 20 febbraio 2020 e ulteriormente approfondita dalle parti con

gli scritti 2 marzo 2020 e 13 marzo 2020.

M. Con

decisione 2 ottobre 2020 il Pretore ha confermato in via supercautelare inter

partes il suddetto provvedimento supercautelare ex parte, ha

respinto l’istanza “12 novembre 2019” (recte: 4 febbraio 2020) di AO 1, ha

stabilito i quesiti da porre al perito __________ K__________ in relazione alla

pubblicizzazione da parte di AO 1 dei prodotti e dei marchi oggetto della

presente controversia e ha ordinato alla medesima di produrre le informazioni

pretese da AP 1 con l’istanza 21 gennaio 2020.

N.

Esperita l’istruttoria (comprendente deposizioni, l’audizione di

testi, la perizia 30 ottobre 2020 di __________ K__________ e il relativo

complemento 17 giugno 2021) e raccolte le conclusioni scritte delle parti, con

decisione 14 settembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza cautelare di AP 1 e

di conseguenza revocato con effetto immediato il regime supercautelare vigente.

Le tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 10'170.-,

sono state poste a carico dell’istante cautelare, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 13'000.- a titolo di ripetibili. In particolare, il

Pretore ha rilevato che dalle risultanze agli atti non emerge l’asserito know

how apportato da AP 1 e un suo rilevante contributo nello sviluppo dei

prodotti, ma piuttosto che la medesima non ha soddisfatto le aspettative in

relazione alla sua organizzazione, alla condivisione dei costi (tecnici e

regolatori) e alla fornitura di materia prima.

O. Con

appello 27 settembre 2021 AP 1 si è aggravata contro tale decisione, postulando

in via preliminare il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame

(ripristino del regime superprovvisionale stabilito dal Pretore) e nel merito di

accogliere la sua istanza 12 novembre 2019 nel senso di ordinare le seguenti

misure nei confronti di AO 1 (con le connesse comminatorie):

-

farle divieto di

commercializzare, offrire al pubblico, utilizzare in modo autonomo, sotto

qualsiasi forma i prodotti (fra cui quelli della gamma “__________”),

formulazioni e brand derivati dalla collaborazione delle parti;

-

farle divieto di strutturare in modo autonomo a qualsivoglia titolo

tutti i prodotti, formulazioni e brand di proprietà di AP 1, anche se condivisa

con AO 1, se non con il preventivo consenso di AP 1;

-

farle ordine di sospendere con

effetto immediato il sito “__________” e comunicare i dati del webmaster

e le password di accesso al sito e alle email;

-

farle ordine di consegnare entro e

non oltre 5 giorni una lista dettagliata di tutte le vendite effettuate della

gamma “__________” e di tutti i prodotti cannabis commercializzati da AO 1, con

indicazione analitica dei prodotti venduti, dei clienti e dei prezzi di

vendita;

-

farle ordine di produrre 3 Kg di

CBD e consegnarli a AP 1, inclusi i certificati e prove di stabilità della

durata di almeno 12 mesi, con conseguente consegna alla stessa di tutta la

documentazione usuale e di ogni indicazione necessaria per poter procedere al

trasporto della merce;

-

farle ordine di mettere a

disposizione di AP 1 tutta la documentazione necessaria per la quantificazione

dei Profit Sharing da inizio contratto ad oggi;

-

farle ordine di presentare un

resoconto completo con il dettaglio di tutte le vendite e cessioni a terzi dei

prodotti comuni, sia che essi abbiano generato Profit Sharing o meno, ed

ogni altro loro eventuale utilizzo dal 14 novembre 2019 ad oggi, con

l'indicazione completa delle generalità degli acquirenti/ cessionari dei

prodotti e con contestuale presentazione del registro del magazzino, con le

relative uscite dei prodotti;

-

farle ordine di presentare un

resoconto completo con il dettaglio della produzione dei prodotti comuni,

segnatamente presentando il registro di produzione dei prodotti comuni;

-

farle ordine di autorizzare AP 1 a

eseguire una verifica contabile così come previsto nel Collaboration

Agreement (Paragrafo 8 “Profit Sharing – Auditing”);

-

farle ordine di chiedere e

ottenere dalla Polizia delle Dogane evidenze contabili di tutti i documenti

presentati da AO 1 per lo sdoganamento dei prodotti venduti in Italia

(destinatario finale, indirizzo di consegna, quantitativi, ecc.).

P.

Con risposta 11 ottobre 2021 AO 1 ha postulato la reiezione

integrale delle richieste della controparte.

Q. Con

decisione 14 ottobre 2021, questa Camera ha respinto (nella misura in cui

ricevibile) la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa.

R.

Con replica spontanea 25 ottobre 2021 e duplica spontanea 8 novembre

2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2).

Con l’impugnata decisione

il Pretore ha rimarcato l’assenza di un valore litigioso in denaro. Comunque

sia, considerati gli interessi economici in gioco, le numerose richieste

cautelari (riguardanti anche la consegna di merce) e i prezzi al chilo dei

prodotti qui in esame (cfr. doc. A, E, F e G), il valore della presente

controversia supera agevolmente la soglia summenzionata. I termini di impugnazione

e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti

cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,

l’appello 27 settembre 2021 contro la decisione 14 settembre 2021 (notificata

il 15 settembre 2021) è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta

all’appello 11 ottobre 2021 e gli ulteriori scritti spontanei delle parti.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appellante in vari passaggi della sua impugnativa non espone delle

critiche puntuali al giudizio di prima istanza bensì ripropone un proprio

riassunto dei fatti e delle sue tesi soggettive, ciò che è inammissibile.

L’appello viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i

principi sopraindicati.

3.

Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può

preliminarmente ricordare che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina

i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un

suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da

arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un

provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti

presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela

giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione

o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità.

4.

Le censure formali dell’appellante, e in particolare quelle

riguardanti l’asserita violazione del suo diritto di essere sentita (che se

fondate implicherebbero l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito) vanno trattate

preliminarmente.

5.

Innanzitutto, l’appellante lamenta una carente motivazione della

decisione di prima sede, non avendo il primo giudice a suo dire spiegato quali

siano gli elementi alla base del suo accertamento dei fatti e della sussunzione

giuridica che hanno poi condotto al diniego della tutela provvisionale, e

perché nella fattispecie vi sarebbero delle circostanze straordinarie tali da

giustificare la disdetta del contratto da parte di AO 1 ai sensi della clausola

n. 21 del doc. A. Il Pretore non avrebbe poi spiegato da quali deposizioni

testimoniali (solo menzionate genericamente a p. 5) si evincerebbero l’assenza

di know how da parte di AP 1, rispettivamente il ruolo avuto da AO 1, né

quali prove dimostrerebbero il contestato obbligo di AP 1 di partecipare alle

spese tecniche e regolatorie della controparte. Nemmeno sarebbero comprensibili

i motivi che hanno spinto il primo giudice a non considerare le dichiarazioni

dei suoi dirigenti e dipendenti ma solo di quelli della controparte.

5.1

Le

esigenze minime di motivazione sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2

Cost. Il giudice non è tenuto a determinarsi su tutte le

questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che

esamini i temi rilevanti per il giudizio. La motivazione può anche

essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice

ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa

valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,

la quale deve, a sua volta, poter esercitare adeguatamente il proprio controllo

giurisdizionale (DTF 134 I 83, consid. 4.1).

5.2

Nella

fattispecie, il giudice di primo grado ha rilevato che la tesi dell’istante

cautelare, secondo cui questa sarebbe stata titolare di diritti e di prodotti

nel settore della cannabis e avrebbe semplicemente incaricato la controparte

della relativa produzione, non ha trovato un riscontro negli atti. Ha piuttosto

accertato che AO 1, azienda di lunga tradizione dotata di

notevole competenza nonché di laboratori e stabili di produzione e che aveva

già avviato delle ricerche nel campo del CBD, desiderava reperire un partner

commerciale che le consentisse di sfruttare nel breve termine la rapida

espansione del mercato. Detto partner è stato individuato in AP 1, società

di recente costituzione che contrariamente a quanto desumibile dalle premesse

contrattuali del “Collaboration Agreement” e dal suo contenuto (dallo

spirito paritetico relativamente a diritti e commissioni) non risultava

possedere né uffici commerciali, né le strutture, le risorse e le competenze essenziali

per la ricerca e l’attività produttiva. Essa doveva fornire la materia prima (CBD)

prodotta da terzi (cfr. contratto “Supply of Goods”, privo di riserve

relative a eventuali diritti di proprietà intellettuale-IPR) come pure supporto

tecnico e regolatorio (art. 4.1 del “Supply Agreement”, ove invece AO 1 si

era impegnata a fornire svariati preparati tutelando espressamente i propri IPR)

e contribuire nella promozione/commercializzazione dei prodotti, ma la

prospettiva (secondo quanto emerge dalle pattuizioni originarie e dalle

dichiarazioni testimoniali) era che si dotasse delle strutture e dell’organizzazione

necessarie nell’ambito della ricerca e sviluppo (R&D), del marketing,

nonché dal punto di vista amministrativo / logistico e partecipasse

perlomeno alle spese tecniche e regolatorie. Sennonché la

medesima non ha soddisfatto queste aspettative. La sua organizzazione si è

rivelata totalmente manchevole e il suo apporto si è limitato alla fornitura di

materia prima di scarsa e insufficiente qualità e alla promozione / commercializzazione

congiunta, per cui AO 1 ha dovuto assumersi qualsiasi ulteriore funzione, accollandosi

la maggior parte delle attività (ricerca, sviluppo, validazione dei processi industriali,

produzione, regolatorio, logistica) e dei relativi costi (fra cui quelli per

l’approvvigionamento di CBD da produttori alternativi) in un contesto di forte

disequilibrio rispetto allo spirito dell’accordo di collaborazione. Di

conseguenza, da un esame sommario risulta che la disdetta di AO 1 era verosimilmente

giustificata in quanto fondata su gravi motivi (v. la clausola n. 21, e in

particolare la relativa lett. c, del doc. A) e che i prodotti ora da lei

commercializzati (analoghi a quelli del marchio “T__________”) non sono stati

oggetto di attività e innovazione da parte di AP 1. In altre parole, non

risulta verosimile che la prima abbia commesso violazioni contrattuali o

sfruttato informazioni riservate e know how di AP 1 per dare l’avvio

alla produzione diretta di CBD e dei derivanti preparati.

5.3

Ne

discende che il Pretore ha esposto i motivi che lo hanno indotto a respingere

l’istanza cautelare (inerenti essenzialmente alla poca verosimiglianza delle

tesi dell’istante e di una lesione o minaccia di lesione dei suoi diritti).

Inoltre, contrariamente a quanto pretende l’appellante, egli si è altresì

riferito alle prove agli atti (documenti e testimonianze), indicando quali

ritenesse rilevanti; in particolare, le testimonianze da lui considerate emergono

alle p. 7-10 dell’impugnato giudizio (dichiarazioni non solo di attuali dipendenti

e dirigenti di AO 1 ma anche di un’ex collaboratrice, la dr.ssa __________ P__________, e di un terzo, ovvero il prof.

G__________); le prove riguardanti la condivisione dei costi sono citate alla

p. 10 in fondo e alla p. 11 (segnatamente: doc. G, clausola 4.1 e doc. 9-12). E

contrario, dalla decisione sono deducibili le prove che il primo giudice ha

ritenuto ininfluenti, mentre in relazione all’asserito know how di AP 1,

le conclusioni pretorili si fondano sull’assenza di prove a tal riguardo. Non è

pertanto ravvisabile una carenza di motivazione. Peraltro, si può sin d’ora

evidenziare che l’appellante lamenta la mancata considerazione dei suoi testi,

ma menziona solamente D__________ (ex CEO di AP 1) e non spiega se e in che

modo le relative dichiarazioni avrebbero potuto prevalere rispetto alle prove

citate nel primo giudizio e sovvertirne l’esito.

6.

L’appellante rimprovera al Pretore di avere violato il suo diritto

di essere sentita, per avere deciso d’ufficio di avvalersi di un perito

scientifico (dott.ssa A__________, regolarmente nominata unicamente nella

procedura di cui all’inc.

CA.2021.195/196) e per aver fondato la sua decisione sulle risultanze di quel

referto, estraneo al presente incartamento processuale (e annesso all’appello

quale doc. B), senza offrire alle parti la possibilità di esprimersi al

riguardo. Ritenuta l’evidente contraddizione della sua tesi per il fatto che la

decisione è datata 14 settembre 2021, mentre il referto è stato prodotto dal

perito solo il 16 settembre 2021, l’appellante giunge addirittura a suggerire,

con la replica spontanea, che il primo giudice avrebbe privatamente ottenuto

ragguagli dal perito prima ancora della presentazione del referto.

Ora, questa Camera non

può esaminare un atto che non appartiene al fascicolo processuale poiché

secondo l’appellante il primo giudice ne avrebbe fatto uso. L’accusa di una

parte a un giudice di essersi scorrettamente servito a sua insaputa e a suo

detrimento di un documento nei termini descritti concerne il tema del corretto esercizio

dei doveri del magistrato e pertanto non rientra nelle possibilità di analisi

da parte di questa Camera, bensì nell’ambito di competenza del Consiglio della

magistratura. Comunque sia, a ben vedere tutti i ragionamenti del primo giudice

sono deducibili dalle prove contenute nell’inc. CA.2019.444 (fra cui la

documentazione e le audizioni testimoniali), non raggiungono il livello di

tecnicità preteso dall’appellante e sono funzionali a stabilire, sulla base di

una semplice verosimiglianza e alla luce delle argomentazioni delle parti sulle

rispettive competenze e i rispettivi apporti nello sviluppo dei prodotti, se AO

1.

abbia illecitamente disdetto gli accordi e stia sfruttando il know how

di AP 1 per commerciare indebitamente in maniera autonoma dei prodotti comuni

(come preteso dall’istante cautelare). La censura risulta pertanto

irricevibile.

7.

A mente dell’appellante, con la decisione cautelare il giudice di

prima sede avrebbe attuato un’inammissibile anticipazione del merito, giacché

avrebbe accertato in maniera definitiva la validità della disdetta di AO 1,

l’assenza di un contributo di AP 1 nello sviluppo dei prodotti e la consistenza

dei diritti di proprietà intellettuale (questione nemmeno attinente alla

presente controversia e alla relativa istruttoria). Anche questa censura è

tuttavia destinata all’insuccesso. Posto che l’appellante non ha nemmeno

chiarito quali saranno esattamente le sue richieste di merito, la decisione in

esame non è anticipatoria: essa semplicemente presupponeva l’esame del fumus

boni iuris riferito alle tesi dell’istante cautelare sulla base della

semplice verosimiglianza e non si esprime in maniera definitiva sui reciprochi

diritti e doveri o sulle eventuali violazioni contrattuali commesse (come

d’altronde emerge dalle formulazioni utilizzate dal Pretore). Il primo giudice

nemmeno ha approfondito la portata dei diritti di proprietà intellettuale

relativamente ai prodotti in questione, mirando egli unicamente a valutare se

questi fossero stati effettivamente sviluppati in collaborazione e potessero

essere definiti “comuni”, aspetto tematizzato da entrambe le parti in causa.

8.

Altrettanto invano l’appellante critica il primo giudice per avere

emanato una decisione che intende essere conclusiva anche della procedura di

cui all’inc. CA.2020.20, malgrado essa sia già stata decisa ed evasa con

decisione 2 ottobre 2020 cresciuta in giudicato. L’appellante non fornisce alcuna

motivazione, e in ogni caso la decisione qui in esame non riguarda il deposito

del Profit Sharing da parte di AO 1 né va a modificare quanto deciso il

2.

ottobre 2020 su questo aspetto.

9.

Per quanto attiene invece il merito della decisione, l’appellante ritiene

che il Pretore abbia errato nel valutare i ruoli, le competenze e gli apporti

delle parti, nell’ammettere la legittimità della disdetta di AO 1 e

nell’escludere che la stessa stia violando gli accordi.

9.1

È tuttavia

opportuno precisare sin d’ora che l’appellante non si confronta in maniera

sufficiente con quanto osservato dal primo giudice in relazione ai suoi

obblighi contrattuali e alle sue inadempienze, rispettivamente con le prove da

questi menzionate in relazione alle competenze e alle attività di ricerca e

sviluppo svolte da AO 1. A fronte dell’irricevibilità dell’impugnativa su

questi aspetti, essa risulta già da un primo esame palesemente inadatta a sovvertire

il giudizio di prima sede. Nondimeno, qui di seguito verranno approfondite le

singole censure dell’appellante.

9.2

In primo

luogo, l’appellante non può mutare l’esito del giudizio pretendendo che il contratto

“Supply of Goods” (doc. F) non

sia mai stato disdetto (scenario mai esaminato dal giudice di prime cure): non

solo perché il doc. AA dichiara la disdetta «dei contratti in essere, e

meglio del “Collaboration Agreement” e dei relativi “Supply Agreements”»,

ivi compreso dunque (apparentemente) anche il doc. F; ma anche perché la

procedura cautelare non ha per oggetto il rimprovero a AO 1 di non stare più

acquistando il CBD da AP 1, per cui il tema non è qui determinante.

9.3

In

secondo luogo, l’appellante non si confronta debitamente con gli accertamenti

pretorili relativi al suo presunto know how scientifico al momento della

firma degli accordi, in quanto non lo specifica e dimostra, non contesta che in

quel momento la sua attività si limitava alla fornitura di CBD prodotto da

terzi, né che essa (a differenza della controparte), non ha tutelato

contrattualmente eventuali IPR

in relazione ai prodotti da lei forniti,

né pretende di aver avuto laboratori di ricerca e produzione o uffici commerciali.

Essa rileva solo genericamente di aver avuto, in quel periodo, le conoscenze

tecnico-scientifiche relative all’elaborazione e alla produzione di prodotti a

base di cannabis, ma omette di dimostrarlo con convincenti motivazioni (non

potendo bastare il semplice fatto di avere avuto buoni contatti o una buona

reperibilità di materia prima o di avere già intrattenuto rapporti di collaborazione

con una o più aziende attive nella produzione industriale di materie prime e nella

vendita di CBD, né il rinvio al doc. XX o il rinvio ancor più generico ai doc.

FFF-III) e si riferisce per il resto alla sua situazione attuale, ininfluente

ai fini della presente vertenza. Anche per quanto riguarda il know how

di AO 1, l’appellante non riesce a smentire quanto evidenziato dal Pretore.

Innanzitutto non contesta che al momento della stipulazione degli accordi,

questa aveva una lunga tradizione e disponeva già di esperienze e competenze,

nonché delle necessarie strutture e autorizzazioni per lo sviluppo e la produzione

di principi attivi in ambito nutrizionale e farmaceutico. Inoltre, anche la sua

argomentazione secondo cui le conoscenze della controparte riferite al CBD

sarebbero state in quel periodo rudimentali (non avendo ancora iniziato la

commercializzazione di prodotti a base di cannabis), è insufficientemente

motivata e non può bastare: essa difatti non considera le numerose prove citate

dal primo giudice e attestanti che AO 1, già prima della firma degli accordi, aveva intrapreso studi e ricerche sugli estratti della cannabis e

sull’uso alternativo di olio d’oliva o MCT quali eccipienti per veicolare il

principio attivo, tanto da ottenere due certificazioni GMP nel 2016 e tre nel

settembre-ottobre 2017 (cfr. doc. 3, 4, 5, 31 e 32; testi __________ P__________

e S__________). Le testimonianze di __________ B__________ e M__________

sono lineari con queste considerazioni (per cui il richiamo contenuto nel

gravame non giova all’appellante), che neppure possono essere smentite dalla

testimonianza di D__________.

9.4

Anche

quando sostiene che nulla agli atti dimostrerebbe un suo obbligo di condividere

i costi (segnatamente quelli del 2019) o fornire supporto tecnico e regolatorio

e sottolinea di non aver mai accettato la proposta di modifica contrattuale

contenuta nell’Addendum proposto da AO 1 (rinviando ai doc. 14 e BB), l’appellante

non muove una censura debitamente motivata (art. 310 e 311 CPC), trascurando la

medesima le prove menzionate dal giudice di primo grado, ovvero l’art. 4.1 del

“Supply Agreement” (doc. G) e i doc. 9, 10, 11 e 12 (a cui si può anche

aggiungere la testimonianza di M__________). Essa neanche si confronta con

quanto evidenziato dal Pretore alle p. 5 in alto, 8, 9 e 10 dell’impugnato

giudizio e con i riscontri ivi citati (premesse contrattuali; doc. 9 e 11; testi S__________ e M__________),

ovvero di non aver adempiuto alle proprie promesse e soddisfatto le aspettative

quanto all’indispensabile sviluppo della sua organizzazione e struttura, come

pure di non essere riuscita a fornire materia prima (CBD) di sufficiente

qualità. Pertanto, anche quando l’appellante pretende, rinviando senza alcuna

specificazione al blocco di documenti doc. FFF-III e alle collaborazioni

esistenti con diverse ditte, di avere avuto una struttura adeguata

all’adempimento dei suoi obblighi commerciali, la censura non soddisfa l’onere

di motivazione. Lo stesso dicasi per la sua considerazione (eccessivamente

generica) secondo cui il suo coinvolgimento ha favorito l’accesso di AO 1 al

mercato della cannabis. In sintesi, le suesposte inadempienze (che per il

giudice di prime cure potevano verosimilmente giustificare una disdetta

anticipata) non vengono validamente messe in discussione in questa sede.

9.5

Con

riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, gli accertamenti pretorili

sono prevalentemente contenuti dalla p. 6 in fondo alla p. 9 della decisione

impugnata. Secondo gli stessi, le prove agli atti fanno intuire che: era AO 1 a

finanziare e condurre l’attività di ricerca (cfr. doc. 10, p. 7; testi S__________, M__________ __________, __________ P__________ e __________ B__________);

l’unica ricerca menzionata dall’istante cautelare, ovvero quella del prof. G__________,

professore all’Università di __________, riguardava solamente attività

di tipo analitico su campioni forniti da AO 1 e non lo sviluppo di nuovi

prodotti; la convenzione con l’Università di __________ di cui al doc. 7

prevedeva l’erogazione di una borsa

di studio in favore di un giovane laureato (dr.ssa C__________) e non il

supporto del prof. G__________, era finalizzata alla sola

formazione all’attività di ricerca e

faceva parte di un piano di ricerche più ampio organizzato

a spese di AO 1; secondo quanto dichiarato dal medesimo professore, l’uso

di MCT era ormai consolidato nella pratica e non poteva essere

classificato come know how coperto da IPR; i contatti preliminari presi

per la vendita dei prodotti citati nel “Memorandum of Understanding”(doc.

E, “List of ongoing negotiations and existing agreements”) sono tutti di

AO 1, a dimostrazione della sua maggiore introduzione sul mercato specifico.

Ancora una volta,

l’appellante non si confronta con queste riflessioni e queste prove, limitandosi

piuttosto a rinviare ai contatti da lei avuti con professori/ricercatori del

settore (e che lasciano piuttosto desumere un ruolo di agente-intermediario),

alla ricerca del prof. G__________, alla borsa di studio della dott.ssa C__________

(doc. RR e WW) e alle presunte informazioni da lei fornite (approfondendo

tuttavia soltanto quella relativa all’utilizzo di MTC), ciò che rende le sue censure

irricevibili per carente motivazione e comunque insufficienti a sovvertire il

giudizio di prima sede.

9.6

Alla

luce di ciò e premesso che (come rettamente osservato dall’appellata) il “Collaboration

Agreement” non sanciva chi dovesse sobbarcarsi gli oneri in relazione alla

ricerca e sviluppo dei prodotti né tantomeno li poneva esclusivamente a carico

di AO 1, non è possibile stabilire quale know how, contributo

scientifico o informazione confidenziale AP 1 abbia apportato nell’ambito della

collaborazione fra le parti e in che modo AO 1 stia violando i suoi obblighi,

in difetto di convincenti spiegazioni dell’appellante.

9.7

In

considerazione di tutto quanto sopra esposto, a ragione il primo giudice ha

ritenuto verosimili le inadempienze di AP 1, il suo mancato apporto nello

sviluppo dei prodotti nonché il buon fondamento della disdetta pronunciata da AO

1, e di riflesso poco verosimili le asserite violazioni contrattuali da parte

di quest’ultima come pure il rischio di lesione di possibili diritti della

controparte meritevoli di tutela provvisionale. Le generiche considerazioni

dell’appellante sul principio “pacta sunt servanda”, sulla stipulazione

degli accordi dopo libera e attenta riflessione, sui loro obiettivi e sulla

loro interpretazione non sono dunque qui di rilievo. Per il resto, AP 1 non

chiarisce se intenderà far valere anche violazioni precedenti alla disdetta,

non approfondisce la questione e non spiega perché ciò giustificherebbe

l’adozione di provvedimenti cautelari.

10.

Da

tutto ciò consegue che l’appello dev’essere respinto nella (limitata) misura

della sua ricevibilità, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le

spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base

degli art. 2, 10 e 13 LTG, 12 e 14 RTar, tenuto conto dell’importanza della

lite, delle sue difficoltà, delle numerose tematiche sollevate, del dispendio

di tempo dell’avvocato (ca. 12 ore), delle spese e dell’IVA.

Il valore litigioso,

determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, può essere

ritenuto ben superiore ai fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 27

settembre 2021 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali della procedura d’appello, pari a fr. 8’000.-, sono poste a carico

dell’appellante, che rifonderà all’appellata

fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).