12.2021.144
Provvedimenti cautelari, violazione e illecita disdetta di un accordo di collaborazione; fumus boni iuris
10 dicembre 2021Italiano31 min
ivi compresi i derivati della cannabis e in particolare i prodotti a base di cannabidiolo (CBD).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.144
Lugano
10 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2019.444/445 e CA.2020.20 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa
con istanza 12 novembre 2019 da
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di
impartire alla convenuta
una serie di divieti e ordini con la comminatoria dell’art. 292 CPS
e della multa
disciplinare;
richiesta parzialmente accolta dal Pretore aggiunto in via supercautelare
con decisione
14 novembre 2019 (inc. CA.2019.445) e che la convenuta ha
contestato con
osservazioni 25 novembre 2019;
viste altresì l’istanza aggiuntiva 21 gennaio 2020 di AP 1 e
l’istanza 4
febbraio 2020 di AO 1 (inc. CA.2020.20) nonché le relative
decisioni 5 febbraio
2020 e 2 ottobre 2020 del Pretore (con la quale il giudice ha fra
le altre cose
confermato, in via supercautelare intermedia, il provvedimento
supercautelare
emanato);
considerato che con decisione 14 settembre 2021 il Pretore ha
infine respinto l’istanza
12 novembre 2019 di AP 1, revocando il provvedimento supercautelare
ordinato (inc. CA.2019.444);
appellante l’istante, che con appello 27 settembre 2021 ha
chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la sua istanza,
protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 11 ottobre 2021 ha postulato la
reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
tenuto conto della replica spontanea 25 ottobre 2021 dell’appellante
e della duplica
spontanea 8 novembre 2021 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AO 1 è una società con sede a __________ che si occupa fra le altre
cose della produzione di principi attivi per uso farmaceutico e nutrizionale,
ivi compresi i derivati della cannabis e in particolare i prodotti a base di cannabidiolo (CBD).
AP 1 è una società con
sede a __________ pure attiva nel settore della canapa, avente in particolare
quale scopo la commercializzazione di prodotti a base di CBD.
B.
Con il “Memorandum of Understanding” del 3 maggio 2017
(doc. E) e il successivo “Collaboration Agreement” del 30 novembre 2017
(doc. A) le due società hanno avviato un rapporto di collaborazione perdurante
fino al 31 dicembre 2022 (riservati eventuali rinnovi e/o disdette anticipate),
segnatamente finalizzato alla fornitura reciproca di determinati prodotti e
alla commercializzazione congiunta dei prodotti appartenenti alle rispettive
aziende nonché di quelli comuni (cfr. doc. E, “Appendix A” e doc. A, “Schedule
1”), con conseguente partecipazione ai profitti derivanti dalla vendita dei
medesimi (commissione o “Profit Sharing”, cfr. doc. A clausole 3.2 e 8).
La
fornitura reciproca dei prodotti è stata concretizzata mediante due ulteriori
contratti. Con quello denominato “Supply of Goods” del 18 dicembre 2017
(doc. F), AP 1 si è impegnata a fornire a AO 1, sulla base degli ordini da
questa trasmessi, il “Cannabidiol Pure” (CBD, ovvero la materia prima) per
un prezzo di € 13’000.-/kg (cfr. “Schedule
1). Con il “Supply Agreement” del 19 dicembre 2017 (doc. G), AO 1 ha
assunto l’obbligo di fornire a AP 1 i preparati elencati nell’”Appendix 1”
per i prezzi ivi esposti.
Tutti
questi accordi prevedono l’applicazione del diritto svizzero e la competenza
del foro di Lugano.
C.
Dopo l’avvio della collaborazione, fra le parti sono insorte delle
discussioni, in particolare in relazione alla partecipazione ai profitti e ai
costi di ricerca e sviluppo sostenuti da AO 1. In sostanza, quest’ultima
riteneva che l’implementazione degli accordi e le concrete, considerevoli
prestazioni da lei fornite fossero sbilanciate rispetto al limitato apporto di AP
1 e alle pattuizioni contrattuali, di cui conseguentemente pretendeva una
modifica che stabilisse maggiori impegni da parte di quest’ultima.
D.
Il 18 aprile 2019 AO 1 ha disdetto anticipatamente i contratti per
gravi motivi fondandosi sulla clausola n. 21 del doc. A, a fronte di
un’asserita inadempienza contrattuale di AP 1 (doc. AA). Quest’ultima ha
contestato la disdetta con scritto 26 aprile 2019, ritenendola indebita e
strumentale all’ottenimento di condizioni contrattuali più vantaggiose (doc.
BB).
E.
Con istanza di provvedimenti supercautelari e cautelari del 12
novembre 2019, AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, rimproverandole di avere abusivamente disdetto l’accordo di
collaborazione, di avere illecitamente cessato la fornitura dei prodotti da lei
ordinati e iniziato a commercializzare in maniera indipendente, senza il suo
consenso, dei prodotti suoi o comuni (fra cui quelli del brand “T__________”,
ora venduti sotto il marchio “__________”), peraltro cercando di soppiantare la
sua posizione di mercato e sfruttando il know how da lei apportato e le
ricerche scientifiche da lei seguite. Ciò facendo AO 1, oltre a violare gli
accordi tutt’ora vigenti e i diritti di proprietà di AP 1, avrebbe commesso
gravi atti di concorrenza sleale idonei a compromettere in maniera irreparabile
i suoi interessi, la sua reputazione e la sua stessa esistenza.
Conseguentemente, quest’ultima ha chiesto al Pretore di adottare nei confronti
di AO 1 le seguenti misure:
-
farle divieto di commercializzare, offrire al
pubblico, utilizzare in modo autonomo, sotto qualsiasi forma i prodotti (fra
cui quelli della gamma “__________”), formulazioni e brand derivati dalla
collaborazione delle parti;
-
farle divieto di strutturare in modo
autonomo a qualsivoglia titolo tutti i prodotti, formulazioni e brand di
proprietà di AP 1, anche se condivisa con AO 1, se non con il preventivo
consenso di AP 1;
-
farle ordine di sospendere con effetto immediato il sito “__________”
e comunicare i dati del webmaster e le password di accesso al sito e
alle email;
-
farle ordine di consegnare entro e non oltre 5 giorni una lista dettagliata
di tutte le vendite effettuate della gamma “__________” e di tutti i prodotti cannabis
commercializzati da AO 1, con indicazione analitica dei prodotti venduti, dei clienti
e dei prezzi di vendita;
-
farle ordine di consegnare 7.5 Kg di Cannabidiolo a AP 1, inclusi
i certificati e prove di stabilità della durata di almeno 12 mesi, con
conseguente consegna alla stessa di tutta la documentazione usuale e di ogni
indicazione necessaria per poter procedere al trasporto della merce;
-
farle ordine di produrre 3 Kg di CBD e consegnarli a AP 1,
inclusi i certificati e prove di stabilità della durata di almeno 12 mesi, con
conseguente consegna alla stessa di tutta la documentazione usuale e di ogni
indicazione necessaria per poter procedere al trasporto della merce;
-
farle ordine di mettere a disposizione di AP 1 tutta la
documentazione necessaria per la quantificazione dei Profit Sharing da
inizio contratto ad oggi.
Il tutto con le
comminatorie dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare.
F.
Con decisione supercautelare 14 novembre 2019, in parziale
accoglimento dell’istanza, il Pretore ha fatto ordine a AO 1 di astenersi con
effetto immediato dal commercializzare, offrire al pubblico e utilizzare in
modo autonomo, sotto qualsiasi forma, i prodotti, formulazioni e brand
derivanti dalla collaborazione delle parti, e in particolare quelli della gamma
“__________”, come pure di strutturare in modo autonomo a qualsivoglia titolo
tutti i prodotti, formulazioni e brand di proprietà di AP 1, anche se condivisa
con AO 1, se non con il preventivo consenso della prima; a AO 1 è pure stato
fatto ordine di sospendere con effetto immediato il sito “__________”. Le
misure sono state corredate dalla comminatoria di cui all’art. 292 CPS, con
quella di una multa disciplinare fino a fr. 5’000.- in caso di violazione degli
ordini e di una multa disciplinare di fr. 1’000.- per ogni giorno di ritardo in
caso di inadempimento degli stessi.
G. Con osservazioni 25 novembre 2019 la
convenuta si è opposta all’istanza cautelare, postulandone la reiezione, e
subordinatamente che l’accoglimento della stessa fosse condizionato alla
prestazione di una garanzia di fr. 700'000.-. In sintesi, la convenuta ha
rilevato di avere legittimamente rescisso gli accordi di collaborazione e che
l’apporto di AP 1 in tale ambito si sarebbe limitato alla fornitura (peraltro
carente) di materia prima prodotta da terzi (non disponendo del resto la
medesima di know how specifico e di strutture adeguate), ritenuto che i
prodotti commercializzati deriverebbero tutti dall’attività di ricerca,
sviluppo e produzione di AO 1.
H.
Le parti hanno ulteriormente ribadito le proprie antitetiche
posizioni e richieste, contestando quelle avverse, con replica 6 dicembre 2019
e duplica 19 dicembre 2019.
I.
Con istanza 21 gennaio 2020 AP 1 ha chiesto l’adozione di misure
d’esecuzione (art. 267 CPC) per presunte violazioni dell’ordine supercautelare
da parte di AO 1 (mancata sospensione del sito “__________” e persistere della
commercializzazione autonoma dei prodotti comuni), l’assunzione di informazioni
scritte dalla convenuta (resoconto completo con il dettaglio di tutte le
vendite e cessioni a terzi dei prodotti comuni e ogni altro loro eventuale
utilizzo dal 14 novembre 2019 in avanti) nonché l’inasprimento delle misure
repressive pronunciate nei confronti di AO 1.
J.
Con decisione 5 febbraio 2020 il Pretore ha nominato il perito __________
K__________ (tecnico informatico) con l'incarico di verificare gli aspetti
tecnici relativi alla commercializzazione on-line dei prodotti da parte di AO 1
e dare esecuzione al dispositivo no. 2 della decisione supercautelare (sospensione
immediata del sito “__________”). Alle parti è stata data facoltà di formulare richieste
aggiuntive al perito.
K.
Con scritto 17 febbraio 2020 AP 1 ha chiesto in sintesi al perito di
verificare con quali modalità o meglio per mezzo di quali canali la controparte
offrisse al pubblico/pubblicizzasse i prodotti e i marchi oggetto della
presente controversia. Con osservazioni di pari data, AO 1 ha rilevato di non
star violando in alcun modo l’ordine supercautelare e di stare piuttosto
rispettando ciò che esso sanciva implicitamente, ovvero il perdurare, in via
provvisionale, del contratto di collaborazione. Con successivi scritti 26
febbraio 2020 e 10 marzo 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito la
tematica.
L.
Nel frattempo, con istanza 4 febbraio 2020 AO 1, vista l’incertezza
sul perdurare o meno dell’accordo commerciale, ha postulato il deposito
giudiziale della provvigione (Profit Sharing) pattuita contrattualmente
dalle parti (inc. CA.2020.20). L’istanza è stata contestata dalla controparte
con osservazioni 20 febbraio 2020 e ulteriormente approfondita dalle parti con
gli scritti 2 marzo 2020 e 13 marzo 2020.
M. Con
decisione 2 ottobre 2020 il Pretore ha confermato in via supercautelare inter
partes il suddetto provvedimento supercautelare ex parte, ha
respinto l’istanza “12 novembre 2019” (recte: 4 febbraio 2020) di AO 1, ha
stabilito i quesiti da porre al perito __________ K__________ in relazione alla
pubblicizzazione da parte di AO 1 dei prodotti e dei marchi oggetto della
presente controversia e ha ordinato alla medesima di produrre le informazioni
pretese da AP 1 con l’istanza 21 gennaio 2020.
N.
Esperita l’istruttoria (comprendente deposizioni, l’audizione di
testi, la perizia 30 ottobre 2020 di __________ K__________ e il relativo
complemento 17 giugno 2021) e raccolte le conclusioni scritte delle parti, con
decisione 14 settembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza cautelare di AP 1 e
di conseguenza revocato con effetto immediato il regime supercautelare vigente.
Le tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 10'170.-,
sono state poste a carico dell’istante cautelare, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 13'000.- a titolo di ripetibili. In particolare, il
Pretore ha rilevato che dalle risultanze agli atti non emerge l’asserito know
how apportato da AP 1 e un suo rilevante contributo nello sviluppo dei
prodotti, ma piuttosto che la medesima non ha soddisfatto le aspettative in
relazione alla sua organizzazione, alla condivisione dei costi (tecnici e
regolatori) e alla fornitura di materia prima.
O. Con
appello 27 settembre 2021 AP 1 si è aggravata contro tale decisione, postulando
in via preliminare il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame
(ripristino del regime superprovvisionale stabilito dal Pretore) e nel merito di
accogliere la sua istanza 12 novembre 2019 nel senso di ordinare le seguenti
misure nei confronti di AO 1 (con le connesse comminatorie):
-
farle divieto di
commercializzare, offrire al pubblico, utilizzare in modo autonomo, sotto
qualsiasi forma i prodotti (fra cui quelli della gamma “__________”),
formulazioni e brand derivati dalla collaborazione delle parti;
-
farle divieto di strutturare in modo autonomo a qualsivoglia titolo
tutti i prodotti, formulazioni e brand di proprietà di AP 1, anche se condivisa
con AO 1, se non con il preventivo consenso di AP 1;
-
farle ordine di sospendere con
effetto immediato il sito “__________” e comunicare i dati del webmaster
e le password di accesso al sito e alle email;
-
farle ordine di consegnare entro e
non oltre 5 giorni una lista dettagliata di tutte le vendite effettuate della
gamma “__________” e di tutti i prodotti cannabis commercializzati da AO 1, con
indicazione analitica dei prodotti venduti, dei clienti e dei prezzi di
vendita;
-
farle ordine di produrre 3 Kg di
CBD e consegnarli a AP 1, inclusi i certificati e prove di stabilità della
durata di almeno 12 mesi, con conseguente consegna alla stessa di tutta la
documentazione usuale e di ogni indicazione necessaria per poter procedere al
trasporto della merce;
-
farle ordine di mettere a
disposizione di AP 1 tutta la documentazione necessaria per la quantificazione
dei Profit Sharing da inizio contratto ad oggi;
-
farle ordine di presentare un
resoconto completo con il dettaglio di tutte le vendite e cessioni a terzi dei
prodotti comuni, sia che essi abbiano generato Profit Sharing o meno, ed
ogni altro loro eventuale utilizzo dal 14 novembre 2019 ad oggi, con
l'indicazione completa delle generalità degli acquirenti/ cessionari dei
prodotti e con contestuale presentazione del registro del magazzino, con le
relative uscite dei prodotti;
-
farle ordine di presentare un
resoconto completo con il dettaglio della produzione dei prodotti comuni,
segnatamente presentando il registro di produzione dei prodotti comuni;
-
farle ordine di autorizzare AP 1 a
eseguire una verifica contabile così come previsto nel Collaboration
Agreement (Paragrafo 8 “Profit Sharing – Auditing”);
-
farle ordine di chiedere e
ottenere dalla Polizia delle Dogane evidenze contabili di tutti i documenti
presentati da AO 1 per lo sdoganamento dei prodotti venduti in Italia
(destinatario finale, indirizzo di consegna, quantitativi, ecc.).
P.
Con risposta 11 ottobre 2021 AO 1 ha postulato la reiezione
integrale delle richieste della controparte.
Q. Con
decisione 14 ottobre 2021, questa Camera ha respinto (nella misura in cui
ricevibile) la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa.
R.
Con replica spontanea 25 ottobre 2021 e duplica spontanea 8 novembre
2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2).
Con l’impugnata decisione
il Pretore ha rimarcato l’assenza di un valore litigioso in denaro. Comunque
sia, considerati gli interessi economici in gioco, le numerose richieste
cautelari (riguardanti anche la consegna di merce) e i prezzi al chilo dei
prodotti qui in esame (cfr. doc. A, E, F e G), il valore della presente
controversia supera agevolmente la soglia summenzionata. I termini di impugnazione
e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti
cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,
l’appello 27 settembre 2021 contro la decisione 14 settembre 2021 (notificata
il 15 settembre 2021) è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta
all’appello 11 ottobre 2021 e gli ulteriori scritti spontanei delle parti.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appellante in vari passaggi della sua impugnativa non espone delle
critiche puntuali al giudizio di prima istanza bensì ripropone un proprio
riassunto dei fatti e delle sue tesi soggettive, ciò che è inammissibile.
L’appello viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i
principi sopraindicati.
3.
Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può
preliminarmente ricordare che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina
i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un
suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da
arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un
provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti
presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela
giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione
o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità.
4.
Le censure formali dell’appellante, e in particolare quelle
riguardanti l’asserita violazione del suo diritto di essere sentita (che se
fondate implicherebbero l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito) vanno trattate
preliminarmente.
5.
Innanzitutto, l’appellante lamenta una carente motivazione della
decisione di prima sede, non avendo il primo giudice a suo dire spiegato quali
siano gli elementi alla base del suo accertamento dei fatti e della sussunzione
giuridica che hanno poi condotto al diniego della tutela provvisionale, e
perché nella fattispecie vi sarebbero delle circostanze straordinarie tali da
giustificare la disdetta del contratto da parte di AO 1 ai sensi della clausola
n. 21 del doc. A. Il Pretore non avrebbe poi spiegato da quali deposizioni
testimoniali (solo menzionate genericamente a p. 5) si evincerebbero l’assenza
di know how da parte di AP 1, rispettivamente il ruolo avuto da AO 1, né
quali prove dimostrerebbero il contestato obbligo di AP 1 di partecipare alle
spese tecniche e regolatorie della controparte. Nemmeno sarebbero comprensibili
i motivi che hanno spinto il primo giudice a non considerare le dichiarazioni
dei suoi dirigenti e dipendenti ma solo di quelli della controparte.
5.1
Le
esigenze minime di motivazione sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2
Cost. Il giudice non è tenuto a determinarsi su tutte le
questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che
esamini i temi rilevanti per il giudizio. La motivazione può anche
essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice
ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa
valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,
la quale deve, a sua volta, poter esercitare adeguatamente il proprio controllo
giurisdizionale (DTF 134 I 83, consid. 4.1).
5.2
Nella
fattispecie, il giudice di primo grado ha rilevato che la tesi dell’istante
cautelare, secondo cui questa sarebbe stata titolare di diritti e di prodotti
nel settore della cannabis e avrebbe semplicemente incaricato la controparte
della relativa produzione, non ha trovato un riscontro negli atti. Ha piuttosto
accertato che AO 1, azienda di lunga tradizione dotata di
notevole competenza nonché di laboratori e stabili di produzione e che aveva
già avviato delle ricerche nel campo del CBD, desiderava reperire un partner
commerciale che le consentisse di sfruttare nel breve termine la rapida
espansione del mercato. Detto partner è stato individuato in AP 1, società
di recente costituzione che contrariamente a quanto desumibile dalle premesse
contrattuali del “Collaboration Agreement” e dal suo contenuto (dallo
spirito paritetico relativamente a diritti e commissioni) non risultava
possedere né uffici commerciali, né le strutture, le risorse e le competenze essenziali
per la ricerca e l’attività produttiva. Essa doveva fornire la materia prima (CBD)
prodotta da terzi (cfr. contratto “Supply of Goods”, privo di riserve
relative a eventuali diritti di proprietà intellettuale-IPR) come pure supporto
tecnico e regolatorio (art. 4.1 del “Supply Agreement”, ove invece AO 1 si
era impegnata a fornire svariati preparati tutelando espressamente i propri IPR)
e contribuire nella promozione/commercializzazione dei prodotti, ma la
prospettiva (secondo quanto emerge dalle pattuizioni originarie e dalle
dichiarazioni testimoniali) era che si dotasse delle strutture e dell’organizzazione
necessarie nell’ambito della ricerca e sviluppo (R&D), del marketing,
nonché dal punto di vista amministrativo / logistico e partecipasse
perlomeno alle spese tecniche e regolatorie. Sennonché la
medesima non ha soddisfatto queste aspettative. La sua organizzazione si è
rivelata totalmente manchevole e il suo apporto si è limitato alla fornitura di
materia prima di scarsa e insufficiente qualità e alla promozione / commercializzazione
congiunta, per cui AO 1 ha dovuto assumersi qualsiasi ulteriore funzione, accollandosi
la maggior parte delle attività (ricerca, sviluppo, validazione dei processi industriali,
produzione, regolatorio, logistica) e dei relativi costi (fra cui quelli per
l’approvvigionamento di CBD da produttori alternativi) in un contesto di forte
disequilibrio rispetto allo spirito dell’accordo di collaborazione. Di
conseguenza, da un esame sommario risulta che la disdetta di AO 1 era verosimilmente
giustificata in quanto fondata su gravi motivi (v. la clausola n. 21, e in
particolare la relativa lett. c, del doc. A) e che i prodotti ora da lei
commercializzati (analoghi a quelli del marchio “T__________”) non sono stati
oggetto di attività e innovazione da parte di AP 1. In altre parole, non
risulta verosimile che la prima abbia commesso violazioni contrattuali o
sfruttato informazioni riservate e know how di AP 1 per dare l’avvio
alla produzione diretta di CBD e dei derivanti preparati.
5.3
Ne
discende che il Pretore ha esposto i motivi che lo hanno indotto a respingere
l’istanza cautelare (inerenti essenzialmente alla poca verosimiglianza delle
tesi dell’istante e di una lesione o minaccia di lesione dei suoi diritti).
Inoltre, contrariamente a quanto pretende l’appellante, egli si è altresì
riferito alle prove agli atti (documenti e testimonianze), indicando quali
ritenesse rilevanti; in particolare, le testimonianze da lui considerate emergono
alle p. 7-10 dell’impugnato giudizio (dichiarazioni non solo di attuali dipendenti
e dirigenti di AO 1 ma anche di un’ex collaboratrice, la dr.ssa __________ P__________, e di un terzo, ovvero il prof.
G__________); le prove riguardanti la condivisione dei costi sono citate alla
p. 10 in fondo e alla p. 11 (segnatamente: doc. G, clausola 4.1 e doc. 9-12). E
contrario, dalla decisione sono deducibili le prove che il primo giudice ha
ritenuto ininfluenti, mentre in relazione all’asserito know how di AP 1,
le conclusioni pretorili si fondano sull’assenza di prove a tal riguardo. Non è
pertanto ravvisabile una carenza di motivazione. Peraltro, si può sin d’ora
evidenziare che l’appellante lamenta la mancata considerazione dei suoi testi,
ma menziona solamente D__________ (ex CEO di AP 1) e non spiega se e in che
modo le relative dichiarazioni avrebbero potuto prevalere rispetto alle prove
citate nel primo giudizio e sovvertirne l’esito.
6.
L’appellante rimprovera al Pretore di avere violato il suo diritto
di essere sentita, per avere deciso d’ufficio di avvalersi di un perito
scientifico (dott.ssa A__________, regolarmente nominata unicamente nella
procedura di cui all’inc.
CA.2021.195/196) e per aver fondato la sua decisione sulle risultanze di quel
referto, estraneo al presente incartamento processuale (e annesso all’appello
quale doc. B), senza offrire alle parti la possibilità di esprimersi al
riguardo. Ritenuta l’evidente contraddizione della sua tesi per il fatto che la
decisione è datata 14 settembre 2021, mentre il referto è stato prodotto dal
perito solo il 16 settembre 2021, l’appellante giunge addirittura a suggerire,
con la replica spontanea, che il primo giudice avrebbe privatamente ottenuto
ragguagli dal perito prima ancora della presentazione del referto.
Ora, questa Camera non
può esaminare un atto che non appartiene al fascicolo processuale poiché
secondo l’appellante il primo giudice ne avrebbe fatto uso. L’accusa di una
parte a un giudice di essersi scorrettamente servito a sua insaputa e a suo
detrimento di un documento nei termini descritti concerne il tema del corretto esercizio
dei doveri del magistrato e pertanto non rientra nelle possibilità di analisi
da parte di questa Camera, bensì nell’ambito di competenza del Consiglio della
magistratura. Comunque sia, a ben vedere tutti i ragionamenti del primo giudice
sono deducibili dalle prove contenute nell’inc. CA.2019.444 (fra cui la
documentazione e le audizioni testimoniali), non raggiungono il livello di
tecnicità preteso dall’appellante e sono funzionali a stabilire, sulla base di
una semplice verosimiglianza e alla luce delle argomentazioni delle parti sulle
rispettive competenze e i rispettivi apporti nello sviluppo dei prodotti, se AO
1.
abbia illecitamente disdetto gli accordi e stia sfruttando il know how
di AP 1 per commerciare indebitamente in maniera autonoma dei prodotti comuni
(come preteso dall’istante cautelare). La censura risulta pertanto
irricevibile.
7.
A mente dell’appellante, con la decisione cautelare il giudice di
prima sede avrebbe attuato un’inammissibile anticipazione del merito, giacché
avrebbe accertato in maniera definitiva la validità della disdetta di AO 1,
l’assenza di un contributo di AP 1 nello sviluppo dei prodotti e la consistenza
dei diritti di proprietà intellettuale (questione nemmeno attinente alla
presente controversia e alla relativa istruttoria). Anche questa censura è
tuttavia destinata all’insuccesso. Posto che l’appellante non ha nemmeno
chiarito quali saranno esattamente le sue richieste di merito, la decisione in
esame non è anticipatoria: essa semplicemente presupponeva l’esame del fumus
boni iuris riferito alle tesi dell’istante cautelare sulla base della
semplice verosimiglianza e non si esprime in maniera definitiva sui reciprochi
diritti e doveri o sulle eventuali violazioni contrattuali commesse (come
d’altronde emerge dalle formulazioni utilizzate dal Pretore). Il primo giudice
nemmeno ha approfondito la portata dei diritti di proprietà intellettuale
relativamente ai prodotti in questione, mirando egli unicamente a valutare se
questi fossero stati effettivamente sviluppati in collaborazione e potessero
essere definiti “comuni”, aspetto tematizzato da entrambe le parti in causa.
8.
Altrettanto invano l’appellante critica il primo giudice per avere
emanato una decisione che intende essere conclusiva anche della procedura di
cui all’inc. CA.2020.20, malgrado essa sia già stata decisa ed evasa con
decisione 2 ottobre 2020 cresciuta in giudicato. L’appellante non fornisce alcuna
motivazione, e in ogni caso la decisione qui in esame non riguarda il deposito
del Profit Sharing da parte di AO 1 né va a modificare quanto deciso il
2.
ottobre 2020 su questo aspetto.
9.
Per quanto attiene invece il merito della decisione, l’appellante ritiene
che il Pretore abbia errato nel valutare i ruoli, le competenze e gli apporti
delle parti, nell’ammettere la legittimità della disdetta di AO 1 e
nell’escludere che la stessa stia violando gli accordi.
9.1
È tuttavia
opportuno precisare sin d’ora che l’appellante non si confronta in maniera
sufficiente con quanto osservato dal primo giudice in relazione ai suoi
obblighi contrattuali e alle sue inadempienze, rispettivamente con le prove da
questi menzionate in relazione alle competenze e alle attività di ricerca e
sviluppo svolte da AO 1. A fronte dell’irricevibilità dell’impugnativa su
questi aspetti, essa risulta già da un primo esame palesemente inadatta a sovvertire
il giudizio di prima sede. Nondimeno, qui di seguito verranno approfondite le
singole censure dell’appellante.
9.2
In primo
luogo, l’appellante non può mutare l’esito del giudizio pretendendo che il contratto
“Supply of Goods” (doc. F) non
sia mai stato disdetto (scenario mai esaminato dal giudice di prime cure): non
solo perché il doc. AA dichiara la disdetta «dei contratti in essere, e
meglio del “Collaboration Agreement” e dei relativi “Supply Agreements”»,
ivi compreso dunque (apparentemente) anche il doc. F; ma anche perché la
procedura cautelare non ha per oggetto il rimprovero a AO 1 di non stare più
acquistando il CBD da AP 1, per cui il tema non è qui determinante.
9.3
In
secondo luogo, l’appellante non si confronta debitamente con gli accertamenti
pretorili relativi al suo presunto know how scientifico al momento della
firma degli accordi, in quanto non lo specifica e dimostra, non contesta che in
quel momento la sua attività si limitava alla fornitura di CBD prodotto da
terzi, né che essa (a differenza della controparte), non ha tutelato
contrattualmente eventuali IPR
in relazione ai prodotti da lei forniti,
né pretende di aver avuto laboratori di ricerca e produzione o uffici commerciali.
Essa rileva solo genericamente di aver avuto, in quel periodo, le conoscenze
tecnico-scientifiche relative all’elaborazione e alla produzione di prodotti a
base di cannabis, ma omette di dimostrarlo con convincenti motivazioni (non
potendo bastare il semplice fatto di avere avuto buoni contatti o una buona
reperibilità di materia prima o di avere già intrattenuto rapporti di collaborazione
con una o più aziende attive nella produzione industriale di materie prime e nella
vendita di CBD, né il rinvio al doc. XX o il rinvio ancor più generico ai doc.
FFF-III) e si riferisce per il resto alla sua situazione attuale, ininfluente
ai fini della presente vertenza. Anche per quanto riguarda il know how
di AO 1, l’appellante non riesce a smentire quanto evidenziato dal Pretore.
Innanzitutto non contesta che al momento della stipulazione degli accordi,
questa aveva una lunga tradizione e disponeva già di esperienze e competenze,
nonché delle necessarie strutture e autorizzazioni per lo sviluppo e la produzione
di principi attivi in ambito nutrizionale e farmaceutico. Inoltre, anche la sua
argomentazione secondo cui le conoscenze della controparte riferite al CBD
sarebbero state in quel periodo rudimentali (non avendo ancora iniziato la
commercializzazione di prodotti a base di cannabis), è insufficientemente
motivata e non può bastare: essa difatti non considera le numerose prove citate
dal primo giudice e attestanti che AO 1, già prima della firma degli accordi, aveva intrapreso studi e ricerche sugli estratti della cannabis e
sull’uso alternativo di olio d’oliva o MCT quali eccipienti per veicolare il
principio attivo, tanto da ottenere due certificazioni GMP nel 2016 e tre nel
settembre-ottobre 2017 (cfr. doc. 3, 4, 5, 31 e 32; testi __________ P__________
e S__________). Le testimonianze di __________ B__________ e M__________
sono lineari con queste considerazioni (per cui il richiamo contenuto nel
gravame non giova all’appellante), che neppure possono essere smentite dalla
testimonianza di D__________.
9.4
Anche
quando sostiene che nulla agli atti dimostrerebbe un suo obbligo di condividere
i costi (segnatamente quelli del 2019) o fornire supporto tecnico e regolatorio
e sottolinea di non aver mai accettato la proposta di modifica contrattuale
contenuta nell’Addendum proposto da AO 1 (rinviando ai doc. 14 e BB), l’appellante
non muove una censura debitamente motivata (art. 310 e 311 CPC), trascurando la
medesima le prove menzionate dal giudice di primo grado, ovvero l’art. 4.1 del
“Supply Agreement” (doc. G) e i doc. 9, 10, 11 e 12 (a cui si può anche
aggiungere la testimonianza di M__________). Essa neanche si confronta con
quanto evidenziato dal Pretore alle p. 5 in alto, 8, 9 e 10 dell’impugnato
giudizio e con i riscontri ivi citati (premesse contrattuali; doc. 9 e 11; testi S__________ e M__________),
ovvero di non aver adempiuto alle proprie promesse e soddisfatto le aspettative
quanto all’indispensabile sviluppo della sua organizzazione e struttura, come
pure di non essere riuscita a fornire materia prima (CBD) di sufficiente
qualità. Pertanto, anche quando l’appellante pretende, rinviando senza alcuna
specificazione al blocco di documenti doc. FFF-III e alle collaborazioni
esistenti con diverse ditte, di avere avuto una struttura adeguata
all’adempimento dei suoi obblighi commerciali, la censura non soddisfa l’onere
di motivazione. Lo stesso dicasi per la sua considerazione (eccessivamente
generica) secondo cui il suo coinvolgimento ha favorito l’accesso di AO 1 al
mercato della cannabis. In sintesi, le suesposte inadempienze (che per il
giudice di prime cure potevano verosimilmente giustificare una disdetta
anticipata) non vengono validamente messe in discussione in questa sede.
9.5
Con
riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, gli accertamenti pretorili
sono prevalentemente contenuti dalla p. 6 in fondo alla p. 9 della decisione
impugnata. Secondo gli stessi, le prove agli atti fanno intuire che: era AO 1 a
finanziare e condurre l’attività di ricerca (cfr. doc. 10, p. 7; testi S__________, M__________ __________, __________ P__________ e __________ B__________);
l’unica ricerca menzionata dall’istante cautelare, ovvero quella del prof. G__________,
professore all’Università di __________, riguardava solamente attività
di tipo analitico su campioni forniti da AO 1 e non lo sviluppo di nuovi
prodotti; la convenzione con l’Università di __________ di cui al doc. 7
prevedeva l’erogazione di una borsa
di studio in favore di un giovane laureato (dr.ssa C__________) e non il
supporto del prof. G__________, era finalizzata alla sola
formazione all’attività di ricerca e
faceva parte di un piano di ricerche più ampio organizzato
a spese di AO 1; secondo quanto dichiarato dal medesimo professore, l’uso
di MCT era ormai consolidato nella pratica e non poteva essere
classificato come know how coperto da IPR; i contatti preliminari presi
per la vendita dei prodotti citati nel “Memorandum of Understanding”(doc.
E, “List of ongoing negotiations and existing agreements”) sono tutti di
AO 1, a dimostrazione della sua maggiore introduzione sul mercato specifico.
Ancora una volta,
l’appellante non si confronta con queste riflessioni e queste prove, limitandosi
piuttosto a rinviare ai contatti da lei avuti con professori/ricercatori del
settore (e che lasciano piuttosto desumere un ruolo di agente-intermediario),
alla ricerca del prof. G__________, alla borsa di studio della dott.ssa C__________
(doc. RR e WW) e alle presunte informazioni da lei fornite (approfondendo
tuttavia soltanto quella relativa all’utilizzo di MTC), ciò che rende le sue censure
irricevibili per carente motivazione e comunque insufficienti a sovvertire il
giudizio di prima sede.
9.6
Alla
luce di ciò e premesso che (come rettamente osservato dall’appellata) il “Collaboration
Agreement” non sanciva chi dovesse sobbarcarsi gli oneri in relazione alla
ricerca e sviluppo dei prodotti né tantomeno li poneva esclusivamente a carico
di AO 1, non è possibile stabilire quale know how, contributo
scientifico o informazione confidenziale AP 1 abbia apportato nell’ambito della
collaborazione fra le parti e in che modo AO 1 stia violando i suoi obblighi,
in difetto di convincenti spiegazioni dell’appellante.
9.7
In
considerazione di tutto quanto sopra esposto, a ragione il primo giudice ha
ritenuto verosimili le inadempienze di AP 1, il suo mancato apporto nello
sviluppo dei prodotti nonché il buon fondamento della disdetta pronunciata da AO
1, e di riflesso poco verosimili le asserite violazioni contrattuali da parte
di quest’ultima come pure il rischio di lesione di possibili diritti della
controparte meritevoli di tutela provvisionale. Le generiche considerazioni
dell’appellante sul principio “pacta sunt servanda”, sulla stipulazione
degli accordi dopo libera e attenta riflessione, sui loro obiettivi e sulla
loro interpretazione non sono dunque qui di rilievo. Per il resto, AP 1 non
chiarisce se intenderà far valere anche violazioni precedenti alla disdetta,
non approfondisce la questione e non spiega perché ciò giustificherebbe
l’adozione di provvedimenti cautelari.
10.
Da
tutto ciò consegue che l’appello dev’essere respinto nella (limitata) misura
della sua ricevibilità, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le
spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base
degli art. 2, 10 e 13 LTG, 12 e 14 RTar, tenuto conto dell’importanza della
lite, delle sue difficoltà, delle numerose tematiche sollevate, del dispendio
di tempo dell’avvocato (ca. 12 ore), delle spese e dell’IVA.
Il valore litigioso,
determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, può essere
ritenuto ben superiore ai fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 27
settembre 2021 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali della procedura d’appello, pari a fr. 8’000.-, sono poste a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellata
fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).