12.2021.147
Contratto di appalto. Mercede. Il prezzo indicato nell'accordo è da intedersi come prezzo forfettario o prezzo unitario? In concreto, prezzo unitario da calcolare in base alla quantità effettivamente fornita ("prezzo presumibile")
14 giugno 2022Italiano18 min
I. L’appello
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.147
Lugano
14 giugno 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.13 della Pretura del Distretto di
Bellinzona - promossa con petizione del 23 febbraio 2018 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 25'227.50 oltre interessi,
domanda a cui si è opposta la controparte e che il
Pretore aggiunto (in seguito: il Pretore) con sentenza del 26 agosto 2021 ha
parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 24'639.50,
appellante la convenuta con atto di appello del 27 settembre 2021 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attrice con risposta del 10 novembre 2021
postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente
la petizione, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,
la convenuta ha quindi presentato
delle osservazioni (corretto: risposta all’appello incidentale) di data 3
gennaio 2022 e l’attrice una replica spontanea all’appello incidentale di data
12 gennaio 2022,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1. In data 23 agosto 2011 __________ Sagl (in seguito: AP 1), in qualità di committente e direzione lavori (in seguito anche: DL),
rappresentata dal responsabile __________ C__________, e AO 1 hanno concluso un
contratto in base al quale la prima appaltava alla seconda le opere da
carpentiere e di copertura del tetto relative alla riattazione e
all’ampliamento di una casa monofamiliare sita sulla part. no. __________ RFD __________,
di proprietà in ragione di ½ ciascuno dello stesso __________ C__________ e di __________
F__________, per un importo, in base
al medesimo contratto e al capitolato d’offerta, “presumibile di fr. 65'340.–
(IVA 8.0% inclusa)” (doc. D).
Terminati i lavori, AO 1 ha inviato in data 31
dicembre 2012 alla committente una fattura per complessivi fr. 91'427.50 (IVA
inclusa), in cui veniva già conteggiato un ribasso del 5% (doc. E). Questa
fattura è stata contestata da AP 1
(doc.1, F).
Con scritto del 22 ottobre 2015 AO 1 ha preteso da AP
1 il pagamento di fr. 25'227.50 (corrispondente al saldo ancora scoperto
dedotti gli acconti già versati di complessivi fr. 66'200.-) entro 10 giorni
minacciando in caso di mancata esecuzione di adire le vie legali (doc. G). Questa
richiesta è rimasta senza esito.
2.
Previo tentativo di
conciliazione (CM.2017.202), in data 23 febbraio 2018 AO 1 ha inoltrato una
petizione alla Pretura di Bellinzona con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al
pagamento di
fr. 25’227.50 oltre interessi al 5% a partire dal 29 maggio 2013 a saldo dei
lavori effettuati.
In sede
di risposta la convenuta si è integralmente opposta alla petizione contestando
l’inammissibile superamento di circa il 35% del preventivo concordato, riconoscendo
unicamente fr. 7’000.- per supplementi da lei sottoscritti e rinviando per il
resto al contenuto della proposta di liquidazione formulata con email di data12
giugno 2013 dove aveva concluso per un riconoscimento, a saldo, di
fr. 9’500.- (doc. F).
In occasione
dell’udienza del 5 ottobre 2018 l’attrice ha presentato un allegato di replica a
cui la convenuta ha duplicato oralmente. Entrambe le parti hanno sostanzialmente
riconfermato le proprie allegazioni e richieste.
Esperita l’istruttoria, nel corso della quale è stata
pure allestita una perizia di data 6 marzo 2020 ad opera dell’arch. __________
P__________, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale presentando dei
memoriali conclusivi scritti con i quali hanno ribadito le rispettive antitetiche
posizioni.
In data 8 giugno 2021 __________ Sagl ha cambiato la
propria ragione sociale in AP 1.
3.
Con sentenza del 26 agosto
2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando la convenuta
al pagamento di fr. 24'639.50. Il giudice di prima sede dopo aver ripercorso i
fatti ha analizzato il contratto venuto in essere tra le parti giungendo alla
conclusione che, eccezion fatta per le poste in cui era stato indicato un
prezzo forfettario, negli altri casi il prezzo pattuito andasse inteso quale
prezzo unitario da calcolare in base alla quantità effettivamente fornita.
Pertanto, le quantità indicate nell’offerta andavano intese come indicazione
presumibile, ciò che secondo il Pretore era desumibile pure dal fatto che la
mercede di fr. 65'340.- prevista nell’offerta fosse preceduta proprio dalla dicitura
“importo presumibile” (sentenza cit., pag. 4).
Il Pretore ha quindi osservato come
dalla perizia emergesse che la discrepanza tra il prezzo preventivato e quello
finale fosse da ricondurre a un’importante differenza di superficie tra le
misure indicate dall’attrice nella fattura doc. E, corrispondenti ai piani
effettivi da essa allestiti, con quelle indicate nell’offerta doc. I elaborata sulla
base dei piani allestiti dalla convenuta. Egli ha sottolineato che, sempre secondo
il perito, l’aumento dei costi era riconducibile a nuovi prezzi oltre che a un diverso
computo delle varie poste.
Il primo giudice si è quindi chinato sulla questione a
sapere se questi aumenti di materiali e di misure fossero opponibili alla
convenuta o se, come sostenuto dalla stessa, dovesse invece risponderne, a
norma degli art. 2 e 3 del contratto, l’attrice, quesito che il Pretore ha
risolto a sfavore di AP 1. In particolare, egli ha giudicato non provata la
tesi da questa opposta in causa secondo cui non sarebbe stata formulata alcuna nuova
richiesta né deliberato alcun lavoro aggiuntivo. Di contro, il giudice di prime
cure ha ritenuto credibili le dichiarazioni del teste __________ B__________ il
quale ha affermato che tutti i lavori supplementari erano stati autorizzati oralmente
da __________ C__________.
Il Pretore ha pure escluso potesse essere ammessa una
violazione della Norma SIA 118 da parte di AO 1. In particolare, egli ha negato
che alla stessa potesse essere imputata una violazione dell’art. 25 cpv. 3 Norma
SIA 118 e questo in considerazione del fatto che il committente era la DL
stessa e in quanto professionista del settore avrebbe dovuto accorgersi delle
discrepanze relative alle superfici e al conseguente aumento dei costi. Per
quanto attiene alle formalità di notifica, il Pretore ha ricordato che per
stessa ammissione della convenuta tutti i contatti avvenivano in maniera
informale, per telefono, fax o email.
In conclusione, il Pretore, accertato che tutte le
opere fatturate sono state eseguite dopo essere state autorizzate o concordate,
in assenza di altre specifiche contestazioni della convenuta, ha riconosciuto
il buon fondamento della fattura doc. E emessa dall’attrice per un importo di
fr. 89'110.65.
Parallelamente ritenendo provata l’effettiva delibera
dei lavori inerenti a una casa ad __________ a AO 1 - incarico a cui la stessa
ha però rinunciato in un secondo tempo - il Pretore ha giudicato che la committente
avesse diritto allo sconto di fr. 5'000.- pattuito contrattualmente. Dedotti
gli acconti già versati, AP 1 è pertanto stata condannata a pagare alla
controparte fr. 24'639.50.-.
4. La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe
le parti.
Con appello del 27 settembre 2021, avversato
dall’attrice con risposta del 10 novembre 2021, AP 1, ritenendo infondate le
pretese avanzate dalla controparte, chiede l’annullamento del querelato
giudizio e la reiezione integrale della petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
Con appello incidentale del 10 novembre 2021, AO 1, reputando
non date le premesse per riconoscere lo sconto di fr. 5'000.-, postula
l’accoglimento integrale della petizione e la condanna della controparte al
pagamento di complessivi fr. 25'227.50, oltre interessi protestando anch’essa tasse, spese e ripetibili. A questo gravame si è opposta la convenuta con
risposta all’appello incidentale di data 3 gennaio 2022.
In data 12 gennaio 2022 l’attrice ha presentato una
replica spontanea all’appello incidentale.
5.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.
10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv.
2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro
della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni
dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è
la risposta con appello incidentale, inoltrata nel termine di 30 giorni
impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
6. Per sua natura l’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. Sia l’appello che,
in maggior misura, l’appello incidentale contengono
in alcune loro parti argomentazioni riprese dalle conclusioni e in determinati
punti evitano di confrontarsi con la sentenza impugnata, limitandosi a esporre
la propria versione dei fatti. Nella misura in cui sono espresse con queste modalità,
le contestazioni risultano irricevibili. Qui di seguito, pertanto, verranno
trattati soltanto gli argomenti d’appello che sono stati esposti correttamente.
Sull’appello principale
7. Con l’appello AP 1 eccepisce un errato accertamento
dei fatti e un’erronea applicazione del diritto ad opera del Pretore il quale non
avrebbe considerato le clausole contrattuali nel loro complesso, in particolare
per quanto attiene ai supplementi di costo, ciò che lo ha portato a escludere -
erroneamente - che il prezzo pattuito fosse forfettario e vincolante. Secondo
l’appellante la dicitura “presumibile” figurante nel preventivo sarebbe
relazionata all’eventuale esecuzione di opere supplementari e non a variazioni
di quantità di materiale e di lavoro già indicate e definitivamente fissate.
Il Pretore avrebbe inoltre omesso di
apprezzare gli elementi scaturiti dall’istruttoria, in particolare le risultanze
peritali dalle quali emergerebbe l’errore di valutazione dell’impresario al
momento della stesura dell’offerta e la violazione dell’obbligo contrattuale di
notifica delle discrepanze riscontrate. L’appellante lamenta inoltre un’errata
valutazione della deposizione resa dal teste __________ B__________.
La corrispondenza tra il valore complessivo dell’opera
eseguita da AO 1 e quello oggetto della fattura finale non è contestata.
8. Come accennato, la prima contestazione appellatoria concerne
la natura della mercede. AP 1 riproponendo quanto allegato in prima sede
sostiene che il prezzo è stato fissato forfettariamente e in maniera
vincolante, eccezion fatta per eventuali lavori supplementari richiesti dalla
committente in corso d’opera, ciò che - a mente sua - emergerebbe in maniera
chiara dal contratto medesimo, segnatamente dall’art. 3 (doc. D).
Questa tesi non può essere seguita in quanto si scontra
con le risultanze istruttorie, in primis proprio con il contenuto del contratto
di appalto e con quello dell’offerta su cui esso si fonda.
Al riguardo è utile ricordare che è incontestato che
il contratto di appalto in esame si basa sul “capitolato d’offerta del 13
luglio 2011”, sulla “Norma SIA 118” e sull’”offerta del 18 luglio
2011” (doc. D, pag. 2) prodotta agli atti come doc. I; offerta che AO 1 ha
allestito sulla base dei piani
fornitile da AP 1 e che conclude per un importo di fr. 65'500.- più
l’IVA all’8%.
Analizzando nel dettaglio la predetta offerta si nota che
solo un’esigua parte delle prestazioni
risultano preventivate a prezzo forfettario (per i dettagli si rinvia al doc. I
e a quanto evidenziato dal Pretore a pag. 3 del proprio giudizio). Per tutte le
altre posizioni il preventivo prevede di contro dei prezzi unitari, tanto che
per ogni prestazione figura, a sinistra della finca “quantità”, l’indicazione
“ca.” seguita dall’unità di misura (“m3, m2, ml., pz.”) e per la
manodopera una tariffa oraria di fr. 90.- (cfr. a titolo di esempio doc. I pos.
116.8 pag. 6 e pos. 203 pag. 9). A questo va aggiunto che l’offerta in parola prevede,
all’ultima pagina, una serie di opere escluse espressamente e la dicitura “NB:
Opere supplementari non descritte in offerta verranno fatturate a regia (CHF90.–/h
+ il materiale al costo del giorno)” (doc. D pag. 22). Tutti elementi questi
che stridono con la tesi di AP 1.
Già solo sulla base di queste constatazioni, la
valutazione pretorile secondo cui il costo delle prestazioni per cui era stato
concordato un prezzo unitario - come detto, la stragrande maggioranza - dovesse
essere calcolato in base alla quantità effettivamente fornita - il prezzo
indicato nell'offerta valendo pertanto solo quale indicazione di massima - è
condivisibile. Questa conclusione trova ulteriore conferma nella dicitura,
figurante nel contratto medesimo, di un “importo presumibile” di fr.
65'340.- (doc. D, pag. 1), nota che mal si concilia con la tesi di un prezzo
forfettario complessivo.
A fronte di queste risultanze, essendo stato previsto (per
varie poste dell’offerta) un prezzo unitario e non - come sostenuto da AP 1 - un
prezzo a corpo con somma complessiva a forfait, l’interpretazione - proposta
dall’appellante (cfr. anche appello, pag. 3) - dell’art. 3 del contratto, non
può essere seguita.
A questo vada altresì aggiunto che nel concreto caso -
come emerso nell'istruttoria e aspetto su cui si tornerà pure in seguito -
l’appellante ha richiesto, rispettivamente autorizzato, diversi e ulteriori
lavori che sono poi stati eseguiti dalla ditta appaltatrice.
9.
L’appellante prosegue rimproverando
al Pretore di non aver considerato che in virtù dell’art. 2.4 del contratto la
responsabilità in punto alle misure e al conseguente superamento della mercede erano
da porre in capo a AO 1. Essa sostiene altresì che l’appaltatrice avrebbe
violato il suo obbligo di notifica, aspetto quest’ultimo sulla cui
ammissibilità - va detto sin d’ora - sussistono seri dubbi, l’appellante non
confrontandosi compiutamente con la motivazione pretorile (consid. 6).
Preliminarmente, in relazione all’opponibilità degli
aumenti di misure e materiali, non si può fare a meno di osservare quanto
segue: vero è - come argomenta l’appellante - che l’art. 2.4 del contratto prevede
per l’assuntore l’obbligo di verificare tutte le misure inerenti alla
costruzione e in caso di difetti di darne immediata comunicazione alla DL; nel
concreto caso però il richiamo a questa norma ad opera di AP 1 denota una palese
malafede. In primis, perché vi è identità tra l’appellante e la direzione
lavori, ovvero tra la parte che, in sede giudiziaria, cerca di imputare a AO 1 un
errore di valutazione nell’allestimento dell’offerta, riconducibile a piani
sottodimensionati, e colei che è all’origine di questa sottovalutazione avendo
allestito i piani medesimi. A questo va aggiunto che il proprietario dell’immobile
oggetto degli interventi è pure il titolare dell’appellante stessa e colui che,
de facto, ha svolto la DL. Secondariamente, in quanto, confrontata con
un’impresa operante nel ramo dell’edilizia da anni come la qui appellante, AO 1
poteva legittimamente ritenere più che attendibili i piani da questa
sottopostile per l’elaborazione della propria offerta e solo in un secondo
tempo essa si è infatti accorta delle discrepanze; discrepanze delle quali - come
meglio si dirà in seguito - essa ha poi informato la committente adattando il
proprio intervento. Cercare ora di incolpare la ditta appaltatrice di non aver
verificato le misure e tentare di far ricadere su di lei la responsabilità per
un proprio errore di elaborazione stride col sentimento di giustizia.
A questo va inoltre aggiunto che l’istruttoria ha
permesso di accertare che i nuovi interventi sono stati autorizzati dalla
committente. Decisiva si rivela a tal proposito la deposizione del teste __________
B__________ - della cui imparzialità e attendibilità non vi è motivo di
dubitare, ciò che peraltro neppure AP 1 sostiene, le censure di quest’ultima
riferendosi infatti non tanto alla fedefacenza del teste quanto
all’interpretazione delle sue parole ad opera del Pretore (appello, pag. 6) -
il quale ha riferito che: “I lavori in aggiunta di cui ho detto sopra sono
stati fatti su esplicita richiesta della DL” dichiarazione che -
diversamente da quanto cerca di sostenere l’appellante - non si riferisce
(unicamente) alle “OPERE FUORI OFFERTA” (appello, pag. 6) bensì - come
si evince leggendo in maniera attenta l’intera deposizione - proprio ai lavori
necessari per adattare il preventivo iniziale alla situazione di fatto. In
precedenza infatti il teste aveva fatto riferimento proprio a questi interventi
indicando che “(…) Nella seconda fase, quella che ha riguardato
l’adattamento del preventivo alla situazione di fatto (il fondo si trova in un
nucleo storico) i rapporti con C__________ li ho tenuti io. Giorno per giorno
venivano risolti i problemi che si presentavano. (…) tengo a precisare che
rispetto alle opere che avevamo previsto di effettuare nel corso dei lavori se
ne sono aggiunte altre. (…) all’origine del contratto vi era un tetto
principale ed un tetto più basso e un rustico di cui è poi aumentata la
superficie d’intervento. E ancora adattamenti all’opera preventivata”
(deposizione testimoniale di __________ B__________ dell’11 dicembre 2018, pag.
4). Egli ha quindi aggiunto che “Posso dire però che per tutti i lavori
supplementari è stata chiesta l’autorizzazione a C__________” (deposizione
cit., pag. 5).
L’opposta tesi sostenuta da AP 1 secondo cui non le
sarebbe stata presentata alcuna richiesta di modifica dell’offerta né notificato
un superamento del preventivo è supportata unicamente dalle parole di __________
C__________ (deposizione del 18 febbraio 2019 cit., pag. 9), le quali sono però
state giudicate - in considerazione del suo ruolo di gerente di AP 1 e di esecutore
della DL (e pertanto di parte interessata) e in assenza di ulteriori riscontri
oggettivi - meno attendibili di quelle del teste __________ B__________,
valutazione quella pretorile da cui non vi è motivo di discostarsi.
A questo va altresì aggiunto che, alla luce delle
risultanze peritali che attestano la mancata messa in opera di alcuni lavori (originariamente)
preventivati e l’esecuzione di interventi aggiuntivi così come una importante
difformità nelle misure riportate nei piani, pare assolutamente inverosimile
che __________ C__________ - per sua stessa ammissione presente personalmente sul
cantiere (deposizione cit., pag. 9) e professionista del settore - non si sia
accorto di alcuna differenza tra i lavori effettivamente eseguiti e quelli (inizialmente)
deliberati.
Sempre in relazione alla pretesa violazione
dell’obbligo di notifica, va evidenziato che l’appellante non si confronta
minimamente con le argomentazioni pretorili che negano la pretesa violazione
della Norma SIA 118, ragion per cui su questo punto la censura è palesemente
inammissibile. Analogamente AP 1, pur continuando anche in questa sede a negare
di essere stata informata degli interventi aggiuntivi e di averli approvati,
non si esprime sulla validità formale delle notifiche che stando a quanto
emerso dall'istruttoria sono avvenute oralmente: questo aspetto è pertanto da
ritenersi non contestato.
Alla luce di quanto accertato ne discende che tutte le
opere fatturate (comprese quelle aggiuntive) sono state eseguite dopo essere
state concordate e approvate. In assenza di ulteriori puntuali contestazioni,
la fattura doc. E deve pertanto essere ammessa nella sua integralità.
Sull’appello incidentale
10. Con appello incidentale AO 1 contesta la concessione
ad AP 1 dello sconto di fr. 5'000.- previsto contrattualmente in caso di
mancata delibera di ulteriori lavori in suo favore e postula il conseguente accoglimento
integrale della petizione per un importo di complessivi fr. 25'227.50.
Come accennato in precedenza (consid. 6), in questa
sede, l’appellante incidentale non si confronta minimamente con le
argomentazioni sviluppate dal Pretore al consid. 4 del proprio giudizio
limitandosi ad alcune considerazioni di ordine generale sul perché - a suo dire
- lo sconto non avrebbe dovuto essere concesso. I presupposti dell’art. 310 e
311 CPC non essendo adempiuti, ne discende l’inammissibilità integrale dell’appello
incidentale.
11.
In esito a quanto illustrato, la sentenza pretorile deve
essere integralmente confermata e AP 1 condannata pagare a AO 1 l’importo di
fr. 24'639.50 oltre interessi.
12.
Da tutto quanto precede discende che l’appello di AP 1 deve
essere respinto mentre l’appello incidentale di AO 1 è irricevibile.
L’esito del presente
giudizio comporta la conferma della decisione sugli oneri processuali e sulle
ripetibili di prima sede, e un’analoga ripartizione di quelli in seconda sede,
sulla base della reciproca soccombenza (art. 106 CPC), calcolata sulla base di
un valore litigioso di fr. 24'639.50.- per la domanda dell’appello principale e
di
fr. 588.- per la domanda dell’appello incidentale.
Questi importi risultano determinanti anche ai fini
di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello
27 settembre 2021 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 2'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà
all’appellata fr. 2’000.- per ripetibili di appello.
III. L’appello
incidentale 10 novembre 2021 di AO 1 è irricevibile.
IV. Le
spese processuali dell'appello incidentale di fr. 200.- sono a carico
dell’appellante incidentale, che rifonderà all’appellata incidentale fr. 400.-
per ripetibili di appello.
V. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).