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Decisione

12.2021.147

Contratto di appalto. Mercede. Il prezzo indicato nell'accordo è da intedersi come prezzo forfettario o prezzo unitario? In concreto, prezzo unitario da calcolare in base alla quantità effettivamente fornita ("prezzo presumibile")

14 giugno 2022Italiano18 min

I. L’appello

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.147

Lugano

14 giugno 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.13 della Pretura del Distretto di

Bellinzona - promossa con petizione del 23 febbraio 2018 da

AO

1

rappr. dall’ PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta

al pagamento di fr. 25'227.50 oltre interessi,

domanda a cui si è opposta la controparte e che il

Pretore aggiunto (in seguito: il Pretore) con sentenza del 26 agosto 2021 ha

parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 24'639.50,

appellante la convenuta con atto di appello del 27 settembre 2021 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attrice con risposta del 10 novembre 2021

postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale

chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente

la petizione, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,

la convenuta ha quindi presentato

delle osservazioni (corretto: risposta all’appello incidentale) di data 3

gennaio 2022 e l’attrice una replica spontanea all’appello incidentale di data

12 gennaio 2022,

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. In data 23 agosto 2011 __________ Sagl (in seguito: AP 1), in qualità di committente e direzione lavori (in seguito anche: DL),

rappresentata dal responsabile __________ C__________, e AO 1 hanno concluso un

contratto in base al quale la prima appaltava alla seconda le opere da

carpentiere e di copertura del tetto relative alla riattazione e

all’ampliamento di una casa monofamiliare sita sulla part. no. __________ RFD __________,

di proprietà in ragione di ½ ciascuno dello stesso __________ C__________ e di __________

F__________, per un importo, in base

al medesimo contratto e al capitolato d’offerta, “presumibile di fr. 65'340.–

(IVA 8.0% inclusa)” (doc. D).

Terminati i lavori, AO 1 ha inviato in data 31

dicembre 2012 alla committente una fattura per complessivi fr. 91'427.50 (IVA

inclusa), in cui veniva già conteggiato un ribasso del 5% (doc. E). Questa

fattura è stata contestata da AP 1

(doc.1, F).

Con scritto del 22 ottobre 2015 AO 1 ha preteso da AP

1 il pagamento di fr. 25'227.50 (corrispondente al saldo ancora scoperto

dedotti gli acconti già versati di complessivi fr. 66'200.-) entro 10 giorni

minacciando in caso di mancata esecuzione di adire le vie legali (doc. G). Questa

richiesta è rimasta senza esito.

2.

Previo tentativo di

conciliazione (CM.2017.202), in data 23 febbraio 2018 AO 1 ha inoltrato una

petizione alla Pretura di Bellinzona con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al

pagamento di

fr. 25’227.50 oltre interessi al 5% a partire dal 29 maggio 2013 a saldo dei

lavori effettuati.

In sede

di risposta la convenuta si è integralmente opposta alla petizione contestando

l’inammissibile superamento di circa il 35% del preventivo concordato, riconoscendo

unicamente fr. 7’000.- per supplementi da lei sottoscritti e rinviando per il

resto al contenuto della proposta di liquidazione formulata con email di data12

giugno 2013 dove aveva concluso per un riconoscimento, a saldo, di

fr. 9’500.- (doc. F).

In occasione

dell’udienza del 5 ottobre 2018 l’attrice ha presentato un allegato di replica a

cui la convenuta ha duplicato oralmente. Entrambe le parti hanno sostanzialmente

riconfermato le proprie allegazioni e richieste.

Esperita l’istruttoria, nel corso della quale è stata

pure allestita una perizia di data 6 marzo 2020 ad opera dell’arch. __________

P__________, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale presentando dei

memoriali conclusivi scritti con i quali hanno ribadito le rispettive antitetiche

posizioni.

In data 8 giugno 2021 __________ Sagl ha cambiato la

propria ragione sociale in AP 1.

3.

Con sentenza del 26 agosto

2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando la convenuta

al pagamento di fr. 24'639.50. Il giudice di prima sede dopo aver ripercorso i

fatti ha analizzato il contratto venuto in essere tra le parti giungendo alla

conclusione che, eccezion fatta per le poste in cui era stato indicato un

prezzo forfettario, negli altri casi il prezzo pattuito andasse inteso quale

prezzo unitario da calcolare in base alla quantità effettivamente fornita.

Pertanto, le quantità indicate nell’offerta andavano intese come indicazione

presumibile, ciò che secondo il Pretore era desumibile pure dal fatto che la

mercede di fr. 65'340.- prevista nell’offerta fosse preceduta proprio dalla dicitura

“importo presumibile” (sentenza cit., pag. 4).

Il Pretore ha quindi osservato come

dalla perizia emergesse che la discrepanza tra il prezzo preventivato e quello

finale fosse da ricondurre a un’importante differenza di superficie tra le

misure indicate dall’attrice nella fattura doc. E, corrispondenti ai piani

effettivi da essa allestiti, con quelle indicate nell’offerta doc. I elaborata sulla

base dei piani allestiti dalla convenuta. Egli ha sottolineato che, sempre secondo

il perito, l’aumento dei costi era riconducibile a nuovi prezzi oltre che a un diverso

computo delle varie poste.

Il primo giudice si è quindi chinato sulla questione a

sapere se questi aumenti di materiali e di misure fossero opponibili alla

convenuta o se, come sostenuto dalla stessa, dovesse invece risponderne, a

norma degli art. 2 e 3 del contratto, l’attrice, quesito che il Pretore ha

risolto a sfavore di AP 1. In particolare, egli ha giudicato non provata la

tesi da questa opposta in causa secondo cui non sarebbe stata formulata alcuna nuova

richiesta né deliberato alcun lavoro aggiuntivo. Di contro, il giudice di prime

cure ha ritenuto credibili le dichiarazioni del teste __________ B__________ il

quale ha affermato che tutti i lavori supplementari erano stati autorizzati oralmente

da __________ C__________.

Il Pretore ha pure escluso potesse essere ammessa una

violazione della Norma SIA 118 da parte di AO 1. In particolare, egli ha negato

che alla stessa potesse essere imputata una violazione dell’art. 25 cpv. 3 Norma

SIA 118 e questo in considerazione del fatto che il committente era la DL

stessa e in quanto professionista del settore avrebbe dovuto accorgersi delle

discrepanze relative alle superfici e al conseguente aumento dei costi. Per

quanto attiene alle formalità di notifica, il Pretore ha ricordato che per

stessa ammissione della convenuta tutti i contatti avvenivano in maniera

informale, per telefono, fax o email.

In conclusione, il Pretore, accertato che tutte le

opere fatturate sono state eseguite dopo essere state autorizzate o concordate,

in assenza di altre specifiche contestazioni della convenuta, ha riconosciuto

il buon fondamento della fattura doc. E emessa dall’attrice per un importo di

fr. 89'110.65.

Parallelamente ritenendo provata l’effettiva delibera

dei lavori inerenti a una casa ad __________ a AO 1 - incarico a cui la stessa

ha però rinunciato in un secondo tempo - il Pretore ha giudicato che la committente

avesse diritto allo sconto di fr. 5'000.- pattuito contrattualmente. Dedotti

gli acconti già versati, AP 1 è pertanto stata condannata a pagare alla

controparte fr. 24'639.50.-.

4. La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe

le parti.

Con appello del 27 settembre 2021, avversato

dall’attrice con risposta del 10 novembre 2021, AP 1, ritenendo infondate le

pretese avanzate dalla controparte, chiede l’annullamento del querelato

giudizio e la reiezione integrale della petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe

le sedi.

Con appello incidentale del 10 novembre 2021, AO 1, reputando

non date le premesse per riconoscere lo sconto di fr. 5'000.-, postula

l’accoglimento integrale della petizione e la condanna della controparte al

pagamento di complessivi fr. 25'227.50, oltre interessi protestando anch’essa tasse, spese e ripetibili. A questo gravame si è opposta la convenuta con

risposta all’appello incidentale di data 3 gennaio 2022.

In data 12 gennaio 2022 l’attrice ha presentato una

replica spontanea all’appello incidentale.

5.

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.

10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv.

2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro

della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni

dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è

la risposta con appello incidentale, inoltrata nel termine di 30 giorni

impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

6. Per sua natura l’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi

criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e

di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. Sia l’appello che,

in maggior misura, l’appello incidentale contengono

in alcune loro parti argomentazioni riprese dalle conclusioni e in determinati

punti evitano di confrontarsi con la sentenza impugnata, limitandosi a esporre

la propria versione dei fatti. Nella misura in cui sono espresse con queste modalità,

le contestazioni risultano irricevibili. Qui di seguito, pertanto, verranno

trattati soltanto gli argomenti d’appello che sono stati esposti correttamente.

Sull’appello principale

7. Con l’appello AP 1 eccepisce un errato accertamento

dei fatti e un’erronea applicazione del diritto ad opera del Pretore il quale non

avrebbe considerato le clausole contrattuali nel loro complesso, in particolare

per quanto attiene ai supplementi di costo, ciò che lo ha portato a escludere -

erroneamente - che il prezzo pattuito fosse forfettario e vincolante. Secondo

l’appellante la dicitura “presumibile” figurante nel preventivo sarebbe

relazionata all’eventuale esecuzione di opere supplementari e non a variazioni

di quantità di materiale e di lavoro già indicate e definitivamente fissate.

Il Pretore avrebbe inoltre omesso di

apprezzare gli elementi scaturiti dall’istruttoria, in particolare le risultanze

peritali dalle quali emergerebbe l’errore di valutazione dell’impresario al

momento della stesura dell’offerta e la violazione dell’obbligo contrattuale di

notifica delle discrepanze riscontrate. L’appellante lamenta inoltre un’errata

valutazione della deposizione resa dal teste __________ B__________.

La corrispondenza tra il valore complessivo dell’opera

eseguita da AO 1 e quello oggetto della fattura finale non è contestata.

8. Come accennato, la prima contestazione appellatoria concerne

la natura della mercede. AP 1 riproponendo quanto allegato in prima sede

sostiene che il prezzo è stato fissato forfettariamente e in maniera

vincolante, eccezion fatta per eventuali lavori supplementari richiesti dalla

committente in corso d’opera, ciò che - a mente sua - emergerebbe in maniera

chiara dal contratto medesimo, segnatamente dall’art. 3 (doc. D).

Questa tesi non può essere seguita in quanto si scontra

con le risultanze istruttorie, in primis proprio con il contenuto del contratto

di appalto e con quello dell’offerta su cui esso si fonda.

Al riguardo è utile ricordare che è incontestato che

il contratto di appalto in esame si basa sul “capitolato d’offerta del 13

luglio 2011”, sulla “Norma SIA 118” e sull’”offerta del 18 luglio

2011” (doc. D, pag. 2) prodotta agli atti come doc. I; offerta che AO 1 ha

allestito sulla base dei piani

fornitile da AP 1 e che conclude per un importo di fr. 65'500.- più

l’IVA all’8%.

Analizzando nel dettaglio la predetta offerta si nota che

solo un’esigua parte delle prestazioni

risultano preventivate a prezzo forfettario (per i dettagli si rinvia al doc. I

e a quanto evidenziato dal Pretore a pag. 3 del proprio giudizio). Per tutte le

altre posizioni il preventivo prevede di contro dei prezzi unitari, tanto che

per ogni prestazione figura, a sinistra della finca “quantità”, l’indicazione

“ca.” seguita dall’unità di misura (“m3, m2, ml., pz.”) e per la

manodopera una tariffa oraria di fr. 90.- (cfr. a titolo di esempio doc. I pos.

116.8 pag. 6 e pos. 203 pag. 9). A questo va aggiunto che l’offerta in parola prevede,

all’ultima pagina, una serie di opere escluse espressamente e la dicitura “NB:

Opere supplementari non descritte in offerta verranno fatturate a regia (CHF90.–/h

+ il materiale al costo del giorno)” (doc. D pag. 22). Tutti elementi questi

che stridono con la tesi di AP 1.

Già solo sulla base di queste constatazioni, la

valutazione pretorile secondo cui il costo delle prestazioni per cui era stato

concordato un prezzo unitario - come detto, la stragrande maggioranza - dovesse

essere calcolato in base alla quantità effettivamente fornita - il prezzo

indicato nell'offerta valendo pertanto solo quale indicazione di massima - è

condivisibile. Questa conclusione trova ulteriore conferma nella dicitura,

figurante nel contratto medesimo, di un “importo presumibile” di fr.

65'340.- (doc. D, pag. 1), nota che mal si concilia con la tesi di un prezzo

forfettario complessivo.

A fronte di queste risultanze, essendo stato previsto (per

varie poste dell’offerta) un prezzo unitario e non - come sostenuto da AP 1 - un

prezzo a corpo con somma complessiva a forfait, l’interpretazione - proposta

dall’appellante (cfr. anche appello, pag. 3) - dell’art. 3 del contratto, non

può essere seguita.

A questo vada altresì aggiunto che nel concreto caso -

come emerso nell'istruttoria e aspetto su cui si tornerà pure in seguito -

l’appellante ha richiesto, rispettivamente autorizzato, diversi e ulteriori

lavori che sono poi stati eseguiti dalla ditta appaltatrice.

9.

L’appellante prosegue rimproverando

al Pretore di non aver considerato che in virtù dell’art. 2.4 del contratto la

responsabilità in punto alle misure e al conseguente superamento della mercede erano

da porre in capo a AO 1. Essa sostiene altresì che l’appaltatrice avrebbe

violato il suo obbligo di notifica, aspetto quest’ultimo sulla cui

ammissibilità - va detto sin d’ora - sussistono seri dubbi, l’appellante non

confrontandosi compiutamente con la motivazione pretorile (consid. 6).

Preliminarmente, in relazione all’opponibilità degli

aumenti di misure e materiali, non si può fare a meno di osservare quanto

segue: vero è - come argomenta l’appellante - che l’art. 2.4 del contratto prevede

per l’assuntore l’obbligo di verificare tutte le misure inerenti alla

costruzione e in caso di difetti di darne immediata comunicazione alla DL; nel

concreto caso però il richiamo a questa norma ad opera di AP 1 denota una palese

malafede. In primis, perché vi è identità tra l’appellante e la direzione

lavori, ovvero tra la parte che, in sede giudiziaria, cerca di imputare a AO 1 un

errore di valutazione nell’allestimento dell’offerta, riconducibile a piani

sottodimensionati, e colei che è all’origine di questa sottovalutazione avendo

allestito i piani medesimi. A questo va aggiunto che il proprietario dell’immobile

oggetto degli interventi è pure il titolare dell’appellante stessa e colui che,

de facto, ha svolto la DL. Secondariamente, in quanto, confrontata con

un’impresa operante nel ramo dell’edilizia da anni come la qui appellante, AO 1

poteva legittimamente ritenere più che attendibili i piani da questa

sottopostile per l’elaborazione della propria offerta e solo in un secondo

tempo essa si è infatti accorta delle discrepanze; discrepanze delle quali - come

meglio si dirà in seguito - essa ha poi informato la committente adattando il

proprio intervento. Cercare ora di incolpare la ditta appaltatrice di non aver

verificato le misure e tentare di far ricadere su di lei la responsabilità per

un proprio errore di elaborazione stride col sentimento di giustizia.

A questo va inoltre aggiunto che l’istruttoria ha

permesso di accertare che i nuovi interventi sono stati autorizzati dalla

committente. Decisiva si rivela a tal proposito la deposizione del teste __________

B__________ - della cui imparzialità e attendibilità non vi è motivo di

dubitare, ciò che peraltro neppure AP 1 sostiene, le censure di quest’ultima

riferendosi infatti non tanto alla fedefacenza del teste quanto

all’interpretazione delle sue parole ad opera del Pretore (appello, pag. 6) -

il quale ha riferito che: “I lavori in aggiunta di cui ho detto sopra sono

stati fatti su esplicita richiesta della DL” dichiarazione che -

diversamente da quanto cerca di sostenere l’appellante - non si riferisce

(unicamente) alle “OPERE FUORI OFFERTA” (appello, pag. 6) bensì - come

si evince leggendo in maniera attenta l’intera deposizione - proprio ai lavori

necessari per adattare il preventivo iniziale alla situazione di fatto. In

precedenza infatti il teste aveva fatto riferimento proprio a questi interventi

indicando che “(…) Nella seconda fase, quella che ha riguardato

l’adattamento del preventivo alla situazione di fatto (il fondo si trova in un

nucleo storico) i rapporti con C__________ li ho tenuti io. Giorno per giorno

venivano risolti i problemi che si presentavano. (…) tengo a precisare che

rispetto alle opere che avevamo previsto di effettuare nel corso dei lavori se

ne sono aggiunte altre. (…) all’origine del contratto vi era un tetto

principale ed un tetto più basso e un rustico di cui è poi aumentata la

superficie d’intervento. E ancora adattamenti all’opera preventivata”

(deposizione testimoniale di __________ B__________ dell’11 dicembre 2018, pag.

4). Egli ha quindi aggiunto che “Posso dire però che per tutti i lavori

supplementari è stata chiesta l’autorizzazione a C__________” (deposizione

cit., pag. 5).

L’opposta tesi sostenuta da AP 1 secondo cui non le

sarebbe stata presentata alcuna richiesta di modifica dell’offerta né notificato

un superamento del preventivo è supportata unicamente dalle parole di __________

C__________ (deposizione del 18 febbraio 2019 cit., pag. 9), le quali sono però

state giudicate - in considerazione del suo ruolo di gerente di AP 1 e di esecutore

della DL (e pertanto di parte interessata) e in assenza di ulteriori riscontri

oggettivi - meno attendibili di quelle del teste __________ B__________,

valutazione quella pretorile da cui non vi è motivo di discostarsi.

A questo va altresì aggiunto che, alla luce delle

risultanze peritali che attestano la mancata messa in opera di alcuni lavori (originariamente)

preventivati e l’esecuzione di interventi aggiuntivi così come una importante

difformità nelle misure riportate nei piani, pare assolutamente inverosimile

che __________ C__________ - per sua stessa ammissione presente personalmente sul

cantiere (deposizione cit., pag. 9) e professionista del settore - non si sia

accorto di alcuna differenza tra i lavori effettivamente eseguiti e quelli (inizialmente)

deliberati.

Sempre in relazione alla pretesa violazione

dell’obbligo di notifica, va evidenziato che l’appellante non si confronta

minimamente con le argomentazioni pretorili che negano la pretesa violazione

della Norma SIA 118, ragion per cui su questo punto la censura è palesemente

inammissibile. Analogamente AP 1, pur continuando anche in questa sede a negare

di essere stata informata degli interventi aggiuntivi e di averli approvati,

non si esprime sulla validità formale delle notifiche che stando a quanto

emerso dall'istruttoria sono avvenute oralmente: questo aspetto è pertanto da

ritenersi non contestato.

Alla luce di quanto accertato ne discende che tutte le

opere fatturate (comprese quelle aggiuntive) sono state eseguite dopo essere

state concordate e approvate. In assenza di ulteriori puntuali contestazioni,

la fattura doc. E deve pertanto essere ammessa nella sua integralità.

Sull’appello incidentale

10. Con appello incidentale AO 1 contesta la concessione

ad AP 1 dello sconto di fr. 5'000.- previsto contrattualmente in caso di

mancata delibera di ulteriori lavori in suo favore e postula il conseguente accoglimento

integrale della petizione per un importo di complessivi fr. 25'227.50.

Come accennato in precedenza (consid. 6), in questa

sede, l’appellante incidentale non si confronta minimamente con le

argomentazioni sviluppate dal Pretore al consid. 4 del proprio giudizio

limitandosi ad alcune considerazioni di ordine generale sul perché - a suo dire

- lo sconto non avrebbe dovuto essere concesso. I presupposti dell’art. 310 e

311 CPC non essendo adempiuti, ne discende l’inammissibilità integrale dell’appello

incidentale.

11.

In esito a quanto illustrato, la sentenza pretorile deve

essere integralmente confermata e AP 1 condannata pagare a AO 1 l’importo di

fr. 24'639.50 oltre interessi.

12.

Da tutto quanto precede discende che l’appello di AP 1 deve

essere respinto mentre l’appello incidentale di AO 1 è irricevibile.

L’esito del presente

giudizio comporta la conferma della decisione sugli oneri processuali e sulle

ripetibili di prima sede, e un’analoga ripartizione di quelli in seconda sede,

sulla base della reciproca soccombenza (art. 106 CPC), calcolata sulla base di

un valore litigioso di fr. 24'639.50.- per la domanda dell’appello principale e

di

fr. 588.- per la domanda dell’appello incidentale.

Questi importi risultano determinanti anche ai fini

di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello

27 settembre 2021 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le

spese processuali di fr. 2'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà

all’appellata fr. 2’000.- per ripetibili di appello.

III. L’appello

incidentale 10 novembre 2021 di AO 1 è irricevibile.

IV. Le

spese processuali dell'appello incidentale di fr. 200.- sono a carico

dell’appellante incidentale, che rifonderà all’appellata incidentale fr. 400.-

per ripetibili di appello.

V. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).