12.2021.148
Pagamento retroattivo dei contributi sociali da parte della datrice di lavoro; richiesta di rimborso nei confronti del dipendente; prescrizione
24 marzo 2022Italiano18 min
opposizione del 16 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che l’attività svolta da AO 1 era di carattere dipendente.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.148
Lugano
24 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.21 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 gennaio
2020 da
AP
1 __________
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna
del convenuto al pagamento di fr. 27'140.- oltre
interessi a titolo di rimborso dei
contributi sociali da questi dovuti per lo svolgimento di
attività dipendente;
domanda avversata dal convenuto, che con
osservazioni 17 aprile 2020 ha anche
sollevato una domanda riconvenzionale in
via eventuale, e meglio chiedendo che in
caso di accoglimento della pretesa
attorea, questa sia compensata con un suo credito
parziale di fr. 30'000.- con contestuale condanna della controparte al
pagamento del
residuo in suo favore;
vista la decisione 30 agosto 2021 con
cui il Pretore ha respinto la domanda principale,
non entrando pertanto nel merito della riconvenzionale;
appellante l’attrice con atto di appello 22 settembre 2021, con cui ha
postulato in via
principale la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione,
respingere l’azione riconvenzionale di AO
1, porre a carico di quest’ultimo le
spese giudiziarie di prima sede e
liberare in suo favore la cauzione da questi versata, e
in via subordinata il suo annullamento
con conseguente rinvio della causa alla Pretura
per una nuova decisione nel senso dei
considerandi, il tutto con protesta di spese e
ripetibili di seconda sede;
mentre il convenuto con risposta 11
novembre 2021 ha postulato in via principale la
reiezione del gravame e in via
subordinata l’esame e accoglimento della sua domanda
riconvenzionale di fr. 30'000.- oltre
interessi, con compensazione con l’importo dovuto
alla controparte e versamento della
differenza, pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Nel periodo
2013-2014 AP 1, società con sede a __________ avente un’attività di levabolli e
riparazione di ammaccature a veicoli e motocicli, ha affidato a AO 1, residente
in Italia, una serie di incarichi di riparazione (definiti di “subappalto”,
cfr. doc. F), remunerandolo con complessivi fr. 122'145.- (fr. 53'676.- per il
2013 e fr. 68'649.- per il 2014, cfr. doc. G1-G8).AO 1
B.
Con decisione del 27 novembre 2015, confermata dalla decisione su
opposizione del 16 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che l’attività svolta da AO 1 era di carattere dipendente.
La decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) il 17 luglio
2017 (inc. 30.2017.8, v.
anche doc. A).
C.
Conseguentemente,
con la decisione
(tassazione d’ufficio) del 24 ottobre 2018, rettificata il 3 dicembre seguente,
la Cassa ha preteso da AP 1 il pagamento dei relativi contributi sociali (della
datrice di lavoro e del dipendente) per gli anni 2013-2014 (doc. H e I).
D.
Previo
inoltro di infruttuosi solleciti (doc. D e L) e dell’istanza di conciliazione
29 agosto 2019 e l’ottenimento della relativa autorizzazione ad agire del 22
ottobre 2019 (doc. E), con petizione 14 gennaio 2020 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento
di fr. 27'140.- oltre interessi del 5% dal 20 dicembre 2018 (cfr. anche doc. B
e C), ovvero della somma da lei anticipata a titolo di deduzioni salariali da
effettuare retroattivamente a fronte della qualifica a posteriori del rapporto
fra le parti quale contratto di lavoro (che in realtà le parti non avrebbero
mai inteso concludere).
E.
Con osservazioni
17 aprile 2020 AO 1 si è opposto alla petizione, sollevando l’eccezione di
prescrizione della pretesa avversa (in quanto fondata sull’indebito
arricchimento e dunque sottoposta al termine di prescrizione di 1 anno di cui
all’art. 67 vCO) e contestandola nel merito (anche perché non sostanziata nella
sua composizione). Inoltre, premesso che le parti non hanno mai inteso creare
un rapporto di subordinazione e che la qualifica giuridica operata dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni non è vincolante per il giudice civile,
in via eventuale (ovvero in caso di riconoscimento della pretesa attorea) vi ha
opposto in compensazione un suo parziale credito pari a fr. 30'000.- oltre
interessi del 5% dal 17 luglio 2017 (a titolo di indennità per vacanze non
godute e utilizzo degli attrezzi di lavoro, tredicesima, rimborso delle spese
di trasferta e di altri costi nonché qualsiasi altra spettanza da lavoro
subordinato), chiedendo mediante azione riconvenzionale di condannare la
controparte al pagamento del residuo. Ha altresì chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria nella sua forma completa.
F.
Con
osservazioni 20 maggio 2020 AP 1 ha contestato le richieste della controparte, postulando
che la medesima fosse astretta al versamento di una cauzione processuale di fr. 4'500.- per l’azione riconvenzionale. Con osservazioni
19 giugno 2020, AO 1 si è opposto all’istanza di cauzione.
G.
Con sentenza
23 giugno 2020, passata in giudicato, il Pretore ha respinto l’istanza di
ammissione all’assistenza giudiziaria. Hai poi accolto l’istanza di cauzione con
sentenza 4 agosto 2020, nel seguito annullata dalla terza Camera civile del
Tribunale d'appello (IIICCA) con decisione 15 gennaio 2021 (inc. 13.2020.77).
H.
In occasione
dell’udienza del 26 aprile 2021, le parti hanno ulteriormente approfondito le
proprie antitetiche posizioni e domande.
I.
Con decisione
29 aprile 2021 il Pretore ha respinto tutte le prove notificate dalle parti (a
eccezione di quelle documentali già agli atti e del richiamo all’incarto di
conciliazione), dichiarando chiusa l’istruttoria.
J.
Raccolti gli
allegati conclusivi scritti delle parti, con decisione 30 agosto 2021 il
Pretore ha respinto la petizione a seguito di prescrizione senza la necessità
di entrare nel merito della domanda riconvenzionale eventuale (dispositivo n.
1), con seguito di spese (complessivi fr. 2’000.-) e di ripetibili (fr. 4’500.-)
a carico dell’attrice (dispositivo n. 2.1). Il Pretore ha altresì ordinato che
la cauzione di fr. 4'500.- nel frattempo versata da AO 1 gli fosse restituita
alla crescita in giudicato della decisione (dispositivo n. 2.2).
K.
Con appello 22
settembre 2021 AP 1 si è aggravata contro la predetta decisione, chiedendone in
via principale la riforma nel senso di accogliere la petizione, respingere
l’azione riconvenzionale di AO 1, porre a carico di quest’ultimo le spese
giudiziarie di prima sede e liberare in suo favore la cauzione da questi
versata, e in via subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio della
causa alla Pretura per una nuova decisione nel senso dei considerandi, il tutto
in ogni caso con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
L.
Con risposta 11
novembre 2021 AO 1 ha postulato in via principale la reiezione del gravame, e
in via subordinata l’esame e l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale
di fr. 30'000.- oltre interessi, con successiva compensazione con l’eventuale
importo dovuto alla controparte e versamento della differenza, pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 22 settembre 2021 contro la
decisione 30 agosto 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta
all’appello inoltrata l’11 novembre 2021.
2.
Con l’impugnata decisione il
Pretore ha innanzitutto premesso che malgrado la qualifica giuridica del lavoro
svolto da AO 1 quale attività dipendente da parte delle autorità competenti nel
campo delle assicurazioni sociali non vincoli il giudice civile (e viceversa),
nel caso concreto un esame della tematica è superfluo alla luce della
prescrizione della pretesa attorea. E meglio, dopo aver osservato che nei
confronti degli istituti sociali l’unico debitore dei contributi è il datore di
lavoro (che deduce dal salario del proprio dipendente la quota di contributi
dovuti da quest’ultimo), il Pretore ha rilevato che i rapporti tra il datore di
lavoro e l’assicurato (e dunque le reciproche pretese relative a contributi
sociali non trattenuti o trattenuti a torto) sottostanno al diritto privato. Il
caso concreto riguarda la mancata deduzione dei contributi sociali dalla
remunerazione di AO 1 e dunque un indebito arricchimento di quest’ultimo, soggiacente
agli art. 62 seg. CO. Di qui l’applicazione del termine di prescrizione di un
anno cui all’art. 67 cpv. 1 vCO (v. anche l’art. 49 del Titolo finale CC),
decorrente dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo
diritto di ripetizione. Il giudice di prima sede ha fatto risalire questo momento
al più tardi al passaggio in giudicato della decisione 17 luglio 2017 del TCA
(grazie alla quale AP 1 disponeva di tutti gli elementi per calcolare il suo
danno). Ne discende che il termine annuale di prescrizione è giunto a scadenza
al più tardi nel mese di agosto
2018, ovvero precedentemente al primo atto interruttivo della prescrizione (introduzione
dell’istanza di conciliazione del 29
agosto 2019).
3.
Con il gravame, l’appellante
contesta che nella fattispecie si sia realizzata l’ipotesi di un indebito
arricchimento, in quanto essa non ha pagato l’importo di cui trattasi (fr.
27'140.-) a AO 1 bensì ha anticipato tale somma per conto di quest’ultimo alla
Cassa Cantonale di compensazione, e ciò non per errore o senza valida causa, ma
sulla base di un suo specifico obbligo imposto dalle normative vigenti in
ambito delle assicurazioni sociali. Ricordato che le parti non avevano inteso
concludere un contratto di lavoro e che detta qualifica avrebbe imposto un
completamento del contratto prevedendo in particolare le opportune deduzioni
salariali (questione sulla quale il Pretore non si è chinato), l’appellante
rileva inoltre che gli oneri paritetici di cui trattasi derivano dal rapporto contrattuale
fra le parti, nonché che l'azione di indebito arricchimento è di natura
sussidiaria e non è proponibile in presenza di una pretesa contrattuale (DTF
133.
III 356 consid. 3.2.1), per cui sarebbe casomai applicabile la prescrizione
decennale di cui all’art. 127 CO o al limite quinquennale di cui all’art. 128
CO (a cui è soggetto il contratto di lavoro). In ogni caso, anche nella
denegata ipotesi dell’applicazione dell’art. 67 vCO, il termine di prescrizione
non poteva decorrere già dal momento del passaggio in giudicato della decisione
del TCA: in quel momento, non solo l’appellante non aveva ancora versato
alcunché e non aveva pertanto alcun credito o titolo per procedere alla
richiesta di rimborso nei confronti della controparte, ma neppure era ancora
noto l’ammontare dei contributi (tant’è che la stessa Cassa Cantonale di
compensazione ha dovuto rivedere i suoi primi conteggi). Il decorso del termine
sarebbe piuttosto iniziato con l'inoltro a AP 1 del conteggio della Cassa e
della relativa richiesta di pagamento, ossia in data 24 ottobre 2018, rispettivamente
3.
dicembre 2018 (cfr. doc. H e I). L’eccezione di prescrizione sarebbe pertanto
infondata.
4.
Preliminarmente,
quanto alla composizione dell’importo azionato di fr. 27'140.-, le allegazioni di AP 1 e i doc. B, C e D
suggeriscono che si tratti segnatamente dei contributi AVS, AI, IPG, AD, LPP e
del prelievo dell’imposta alla fonte. Negli
atti non risultano tuttavia giustificativi attestanti l’avvenuto pagamento, né
tantomeno l’affiliazione a una Cassa pensioni o l’imposizione fiscale
retroattiva (ritenuto che nulla si sa sulla posizione assunta dall’autorità
fiscale). Detto altrimenti, la decisione della Cassa di compensazione riguarda essenzialmente
i contributi AVS/AI/IPG e AD e non si esprime sulle restanti questioni.
D’altronde, non era a lei che spettava la determinazione dell’aliquota fiscale
o la fissazione dei contributi previdenziali, che peraltro non sono
quantificati per legge bensì dipendono dall’Istituto di previdenza scelto.
Dovendo tutti questi aspetti essere chiariti, è pertanto dubbio che il termine
di prescrizione per la pretesa di rimborso complessiva possa aver iniziato il
suo decorso già dal passaggio in giudicato della decisione 17 luglio 2017
(ritenuto d’altra parte che una soluzione differenziata per ciascuna deduzione
salariale appare poco praticabile).
5.
In merito alla natura della
pretesa di AP 1 (pretesa della datrice di lavoro di rimborso delle deduzioni
salariali a carico della controparte) e ai termini di prescrizione
conseguentemente applicabili, la questione non appare di immediata risoluzione,
rientrando in considerazione gli art. 127 seg. CO (pretese contrattuali),
l’art. 67 CO (indebito arricchimento) come pure le pertinenti normative in
materia di assicurazioni sociali.
6.
Nella fattispecie,
indipendentemente dalla sua natura, è indubbio che fra le parti vigesse un
rapporto contrattuale e che la remunerazione versata da AP 1 si fondi su di
esso. Parimenti incontestato è che gli importi di cui trattasi erano dovuti
contrattualmente, laddove la richiesta di rimborso qui in oggetto deriva esclusivamente
da una decisione delle autorità in materia di assicurazioni sociali.
7.
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza prevalenti, l’esistenza di una pretesa contrattuale esclude
quella fondata sull’indebito arricchimento. Difatti, laddove venga fornita una
prestazione dovuta contrattualmente, il contratto costituisce la causa della
transazione, per cui il suo destinatario non si è indebitamente arricchito
senza causa legittima (DTF 126 III 119 consid. 3a, 114 II 152 consid. 2 c aa, 127
III 421 consid. 3, 137 III 243 consid. 4.4.1). Vi è peraltro la tendenza a
fondare sempre di più le pretese su una base contrattuale piuttosto che
sull’arricchimento indebito qualora esse possano essere ricondotte a un
contratto mediante interpretazione o, nel caso di una lacuna, completamento del
medesimo (DTF 126 III 119 consid. 3c, 137 III 243 consid. 4.4.1, 129 III 264
consid. 4.1; STF 4A_224/2012 del 3 dicembre 2012 consid. 5.2). In svariati casi
riguardanti il pagamento di importi fondati su base contrattuale e risultati a
posteriori eccessivi (es. riduzione della pigione per difetti o della mercede
per esecuzione carente), il Tribunale federale ha osservato che la pretesa di restituzione dell’eccedenza ha il suo
fondamento nel contratto e soggiace pertanto ai termini di prescrizione di cui
agli art. 127 seg. CO (STF 4A_89/2012 del
17.
luglio 2012 consid. 3.2.3; DTF 130 III 504 consid. 6.5 e 6.6; v. anche IICCA del 27 gennaio 2021, inc. 12.2020.74,
consid. 3 seg.). Segnatamente l’art. 128
CO, applicabile nell’ambito del rapporto di lavoro come pure nel caso di
prestazioni periodiche e lavori d’artigiani, prevede un termine di 5 anni. Per
quelle pretese di natura contrattuale per cui manca una regolamentazione
specifica, il termine è invece di dieci anni (art. 127 CO).
8.
Nell’ambito di controversie
fra datrice di lavoro e dipendenti riguardanti il pagamento o il rimborso dei contributi
destinati alla previdenza professionale (LPP) e non dedotti dal salario, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha in due diverse decisioni sottoposto
tali pretese al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 41 cpv. 1
vLPP (decisioni B 1/04 del 1° settembre 2006 consid. 4.1 in: SVR 2007 BVG n. 17
p. 57 e B 26/99 del 9 agosto 2001 consid. 2b in: SZS 2002 p. 510). Sempre in
materia previdenziale, nel 2002 il Tribunale federale ha osservato che la
pretesa della datrice di lavoro avente per oggetto dei contributi non dedotti
dal salario del dipendente riguarda il pagamento di salari eccessivi ed è
qualificabile quale azione di ripetizione dell’indebito sottoposta all’art. 67
CO (DTF 128 V 224 consid. 3). L’Alta Corte ha tuttavia modificato tale
giurisprudenza nel 2016: statuendo su un litigio riguardante un salariato affiliato
retroattivamente a un istituto di previdenza, ha rilevato che la richiesta
della datrice di lavoro di ottenere dal dipendente il pagamento dei contributi periodici
che non erano stati dedotti dal suo salario si fonda direttamente sull’art. 66
cpv. 3 LPP (secondo cui il datore di lavoro deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di
previdenza) ed è sottoposta al termine quinquennale di prescrizione dell’art. 41
cpv. 2 LPP e non a quello dell’art. 67 CO; ciò oltretutto tenuto conto che il
tenore dell’art. 41 LPP non limita la sua applicazione ai rapporti fra
l’istituto di previdenza e la datrice di lavoro (sola debitrice dei contributi)
e che non si giustifica di porre quest’ultima in una situazione più
sfavorevole, per quanto riguarda la prescrizione, rispetto all’istituto di
previdenza stesso (DTF 142 V 118 consid. 4-6).
9.
Non si vede perché le suddette
riflessioni non dovrebbero valere anche per le restanti deduzioni salariali. Anche
le altre leggi in materia di assicurazioni sociali prevedono difatti l’obbligo
del datore di lavoro di pagare i contributi e di operare le relative deduzioni dal
salario dei dipendenti (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3
LIPG e art. 5 cpv. 1 LADI) e stabiliscono una prescrizione (o meglio perenzione)
quinquennale (art. 16 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 6
LADI), seppure con regole diverse quanto al decorso dei termini. Ad esempio,
l’art. 16 cpv. 1 LAVS prevede che l’importo dovuto a titolo di contributi
dev’essere fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni
dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti. Il credito così fissato
si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è
passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 LAVS). Tenuto conto delle allegazioni
dell’appellante riferite all’imposta alla fonte, si può altresì osservare che
anche gli art. 193-194 LT e 120-121 LIFD prevedono un termine quinquennale di
prescrizione. Comunque sia nel caso concreto, come già accennato, si impone non
tanto un esame separato di ciascun contributo, quanto una soluzione unitaria
per la definizione del termine di prescrizione della pretesa complessiva di
rimborso.
10.
Tutto considerato, tenuto
conto della presunta composizione dell’importo azionato (v. sopra consid. 4), che
la remunerazione versata da AP 1 (e a posteriori risultata eccessiva in virtù
della summenzionata decisione del TCA) era integralmente fondata su base
contrattuale, e che anche il versamento asseritamente effettuato da
quest’ultima di fr. 27'140.- (presunta quota a carico di AO 1) non è avvenuto senza
giusta causa, bensì alla luce degli obblighi imposti da norme di diritto
pubblico, la pretesa attorea non può ritenersi prescritta.
11.
Stante che il primo giudice non
si è pronunciato sulle rimanenti questioni (fra cui la composizione e
dimostrazione della pretesa attorea, la qualifica del contratto a livello civile
e la domanda riconvenzionale eventuale di AO 1) e ha respinto tutte le prove
non già agli atti proprio in virtù della sua decisione sul tema della
prescrizione, si giustifica di annullare il querelato giudizio limitatamente ai
dispositivi n. 1 e 2.1 e di ritornare l’incarto al Pretore per una nuova
valutazione istruttoria e una nuova decisione. Il dispositivo n. 2.2 dev’essere
mantenuto per ossequiare l’esito della decisione 15 gennaio 2021 (inc.
13.2020.77) con cui la IIICCA ha accolto il reclamo di AO 1 negando il suo
obbligo di prestare la cauzione (che nel frattempo era stata versata per la
mancata concessione dell’effetto sospensivo al reclamo).
12.
In conclusione, l’appello
dev’essere accolto ai sensi dei considerandi. Il valore litigioso della presente controversia ammonta a fr. 27'140.-.
Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza della parte
appellata (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 3'000.-
(art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 2’000.- (art. 11 cpv. 1,
cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).
13.
La decisione che accerta
l’assenza di prescrizione di una pretesa è di natura incidentale ai sensi
dell’art. 93 LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 22 settembre 2021 di AP 1 è
accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2.1
della decisione 30 agosto 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
(inc. SE.2020.21) sono annullati e l’incarto è ritornato al Pretore per
l’eventuale completamento dell’istruttoria e un nuovo giudizio.
2. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico
di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in
materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso di
almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).