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Decisione

12.2021.148

Pagamento retroattivo dei contributi sociali da parte della datrice di lavoro; richiesta di rimborso nei confronti del dipendente; prescrizione

24 marzo 2022Italiano18 min

opposizione del 16 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che l’attività svolta da AO 1 era di carattere dipendente.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.148

Lugano

24 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.21 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 gennaio

2020 da

AP

1 __________

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna

del convenuto al pagamento di fr. 27'140.- oltre

interessi a titolo di rimborso dei

contributi sociali da questi dovuti per lo svolgimento di

attività dipendente;

domanda avversata dal convenuto, che con

osservazioni 17 aprile 2020 ha anche

sollevato una domanda riconvenzionale in

via eventuale, e meglio chiedendo che in

caso di accoglimento della pretesa

attorea, questa sia compensata con un suo credito

parziale di fr. 30'000.- con contestuale condanna della controparte al

pagamento del

residuo in suo favore;

vista la decisione 30 agosto 2021 con

cui il Pretore ha respinto la domanda principale,

non entrando pertanto nel merito della riconvenzionale;

appellante l’attrice con atto di appello 22 settembre 2021, con cui ha

postulato in via

principale la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione,

respingere l’azione riconvenzionale di AO

1, porre a carico di quest’ultimo le

spese giudiziarie di prima sede e

liberare in suo favore la cauzione da questi versata, e

in via subordinata il suo annullamento

con conseguente rinvio della causa alla Pretura

per una nuova decisione nel senso dei

considerandi, il tutto con protesta di spese e

ripetibili di seconda sede;

mentre il convenuto con risposta 11

novembre 2021 ha postulato in via principale la

reiezione del gravame e in via

subordinata l’esame e accoglimento della sua domanda

riconvenzionale di fr. 30'000.- oltre

interessi, con compensazione con l’importo dovuto

alla controparte e versamento della

differenza, pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Nel periodo

2013-2014 AP 1, società con sede a __________ avente un’attività di levabolli e

riparazione di ammaccature a veicoli e motocicli, ha affidato a AO 1, residente

in Italia, una serie di incarichi di riparazione (definiti di “subappalto”,

cfr. doc. F), remunerandolo con complessivi fr. 122'145.- (fr. 53'676.- per il

2013 e fr. 68'649.- per il 2014, cfr. doc. G1-G8).AO 1

B.

Con decisione del 27 novembre 2015, confermata dalla decisione su

opposizione del 16 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che l’attività svolta da AO 1 era di carattere dipendente.

La decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) il 17 luglio

2017 (inc. 30.2017.8, v.

anche doc. A).

C.

Conseguentemente,

con la decisione

(tassazione d’ufficio) del 24 ottobre 2018, rettificata il 3 dicembre seguente,

la Cassa ha preteso da AP 1 il pagamento dei relativi contributi sociali (della

datrice di lavoro e del dipendente) per gli anni 2013-2014 (doc. H e I).

D.

Previo

inoltro di infruttuosi solleciti (doc. D e L) e dell’istanza di conciliazione

29 agosto 2019 e l’ottenimento della relativa autorizzazione ad agire del 22

ottobre 2019 (doc. E), con petizione 14 gennaio 2020 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi

alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento

di fr. 27'140.- oltre interessi del 5% dal 20 dicembre 2018 (cfr. anche doc. B

e C), ovvero della somma da lei anticipata a titolo di deduzioni salariali da

effettuare retroattivamente a fronte della qualifica a posteriori del rapporto

fra le parti quale contratto di lavoro (che in realtà le parti non avrebbero

mai inteso concludere).

E.

Con osservazioni

17 aprile 2020 AO 1 si è opposto alla petizione, sollevando l’eccezione di

prescrizione della pretesa avversa (in quanto fondata sull’indebito

arricchimento e dunque sottoposta al termine di prescrizione di 1 anno di cui

all’art. 67 vCO) e contestandola nel merito (anche perché non sostanziata nella

sua composizione). Inoltre, premesso che le parti non hanno mai inteso creare

un rapporto di subordinazione e che la qualifica giuridica operata dal

Tribunale cantonale delle assicurazioni non è vincolante per il giudice civile,

in via eventuale (ovvero in caso di riconoscimento della pretesa attorea) vi ha

opposto in compensazione un suo parziale credito pari a fr. 30'000.- oltre

interessi del 5% dal 17 luglio 2017 (a titolo di indennità per vacanze non

godute e utilizzo degli attrezzi di lavoro, tredicesima, rimborso delle spese

di trasferta e di altri costi nonché qualsiasi altra spettanza da lavoro

subordinato), chiedendo mediante azione riconvenzionale di condannare la

controparte al pagamento del residuo. Ha altresì chiesto di essere posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria nella sua forma completa.

F.

Con

osservazioni 20 maggio 2020 AP 1 ha contestato le richieste della controparte, postulando

che la medesima fosse astretta al versamento di una cauzione processuale di fr. 4'500.- per l’azione riconvenzionale. Con osservazioni

19 giugno 2020, AO 1 si è opposto all’istanza di cauzione.

G.

Con sentenza

23 giugno 2020, passata in giudicato, il Pretore ha respinto l’istanza di

ammissione all’assistenza giudiziaria. Hai poi accolto l’istanza di cauzione con

sentenza 4 agosto 2020, nel seguito annullata dalla terza Camera civile del

Tribunale d'appello (IIICCA) con decisione 15 gennaio 2021 (inc. 13.2020.77).

H.

In occasione

dell’udienza del 26 aprile 2021, le parti hanno ulteriormente approfondito le

proprie antitetiche posizioni e domande.

I.

Con decisione

29 aprile 2021 il Pretore ha respinto tutte le prove notificate dalle parti (a

eccezione di quelle documentali già agli atti e del richiamo all’incarto di

conciliazione), dichiarando chiusa l’istruttoria.

J.

Raccolti gli

allegati conclusivi scritti delle parti, con decisione 30 agosto 2021 il

Pretore ha respinto la petizione a seguito di prescrizione senza la necessità

di entrare nel merito della domanda riconvenzionale eventuale (dispositivo n.

1), con seguito di spese (complessivi fr. 2’000.-) e di ripetibili (fr. 4’500.-)

a carico dell’attrice (dispositivo n. 2.1). Il Pretore ha altresì ordinato che

la cauzione di fr. 4'500.- nel frattempo versata da AO 1 gli fosse restituita

alla crescita in giudicato della decisione (dispositivo n. 2.2).

K.

Con appello 22

settembre 2021 AP 1 si è aggravata contro la predetta decisione, chiedendone in

via principale la riforma nel senso di accogliere la petizione, respingere

l’azione riconvenzionale di AO 1, porre a carico di quest’ultimo le spese

giudiziarie di prima sede e liberare in suo favore la cauzione da questi

versata, e in via subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio della

causa alla Pretura per una nuova decisione nel senso dei considerandi, il tutto

in ogni caso con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

L.

Con risposta 11

novembre 2021 AO 1 ha postulato in via principale la reiezione del gravame, e

in via subordinata l’esame e l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale

di fr. 30'000.- oltre interessi, con successiva compensazione con l’eventuale

importo dovuto alla controparte e versamento della differenza, pure con

protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 22 settembre 2021 contro la

decisione 30 agosto 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta

all’appello inoltrata l’11 novembre 2021.

2.

Con l’impugnata decisione il

Pretore ha innanzitutto premesso che malgrado la qualifica giuridica del lavoro

svolto da AO 1 quale attività dipendente da parte delle autorità competenti nel

campo delle assicurazioni sociali non vincoli il giudice civile (e viceversa),

nel caso concreto un esame della tematica è superfluo alla luce della

prescrizione della pretesa attorea. E meglio, dopo aver osservato che nei

confronti degli istituti sociali l’unico debitore dei contributi è il datore di

lavoro (che deduce dal salario del proprio dipendente la quota di contributi

dovuti da quest’ultimo), il Pretore ha rilevato che i rapporti tra il datore di

lavoro e l’assicurato (e dunque le reciproche pretese relative a contributi

sociali non trattenuti o trattenuti a torto) sottostanno al diritto privato. Il

caso concreto riguarda la mancata deduzione dei contributi sociali dalla

remunerazione di AO 1 e dunque un indebito arricchimento di quest’ultimo, soggiacente

agli art. 62 seg. CO. Di qui l’applicazione del termine di prescrizione di un

anno cui all’art. 67 cpv. 1 vCO (v. anche l’art. 49 del Titolo finale CC),

decorrente dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo

diritto di ripetizione. Il giudice di prima sede ha fatto risalire questo momento

al più tardi al passaggio in giudicato della decisione 17 luglio 2017 del TCA

(grazie alla quale AP 1 disponeva di tutti gli elementi per calcolare il suo

danno). Ne discende che il termine annuale di prescrizione è giunto a scadenza

al più tardi nel mese di agosto

2018, ovvero precedentemente al primo atto interruttivo della prescrizione (introduzione

dell’istanza di conciliazione del 29

agosto 2019).

3.

Con il gravame, l’appellante

contesta che nella fattispecie si sia realizzata l’ipotesi di un indebito

arricchimento, in quanto essa non ha pagato l’importo di cui trattasi (fr.

27'140.-) a AO 1 bensì ha anticipato tale somma per conto di quest’ultimo alla

Cassa Cantonale di compensazione, e ciò non per errore o senza valida causa, ma

sulla base di un suo specifico obbligo imposto dalle normative vigenti in

ambito delle assicurazioni sociali. Ricordato che le parti non avevano inteso

concludere un contratto di lavoro e che detta qualifica avrebbe imposto un

completamento del contratto prevedendo in particolare le opportune deduzioni

salariali (questione sulla quale il Pretore non si è chinato), l’appellante

rileva inoltre che gli oneri paritetici di cui trattasi derivano dal rapporto contrattuale

fra le parti, nonché che l'azione di indebito arricchimento è di natura

sussidiaria e non è proponibile in presenza di una pretesa contrattuale (DTF

133.

III 356 consid. 3.2.1), per cui sarebbe casomai applicabile la prescrizione

decennale di cui all’art. 127 CO o al limite quinquennale di cui all’art. 128

CO (a cui è soggetto il contratto di lavoro). In ogni caso, anche nella

denegata ipotesi dell’applicazione dell’art. 67 vCO, il termine di prescrizione

non poteva decorrere già dal momento del passaggio in giudicato della decisione

del TCA: in quel momento, non solo l’appellante non aveva ancora versato

alcunché e non aveva pertanto alcun credito o titolo per procedere alla

richiesta di rimborso nei confronti della controparte, ma neppure era ancora

noto l’ammontare dei contributi (tant’è che la stessa Cassa Cantonale di

compensazione ha dovuto rivedere i suoi primi conteggi). Il decorso del termine

sarebbe piuttosto iniziato con l'inoltro a AP 1 del conteggio della Cassa e

della relativa richiesta di pagamento, ossia in data 24 ottobre 2018, rispettivamente

3.

dicembre 2018 (cfr. doc. H e I). L’eccezione di prescrizione sarebbe pertanto

infondata.

4.

Preliminarmente,

quanto alla composizione dell’importo azionato di fr. 27'140.-, le allegazioni di AP 1 e i doc. B, C e D

suggeriscono che si tratti segnatamente dei contributi AVS, AI, IPG, AD, LPP e

del prelievo dell’imposta alla fonte. Negli

atti non risultano tuttavia giustificativi attestanti l’avvenuto pagamento, né

tantomeno l’affiliazione a una Cassa pensioni o l’imposizione fiscale

retroattiva (ritenuto che nulla si sa sulla posizione assunta dall’autorità

fiscale). Detto altrimenti, la decisione della Cassa di compensazione riguarda essenzialmente

i contributi AVS/AI/IPG e AD e non si esprime sulle restanti questioni.

D’altronde, non era a lei che spettava la determinazione dell’aliquota fiscale

o la fissazione dei contributi previdenziali, che peraltro non sono

quantificati per legge bensì dipendono dall’Istituto di previdenza scelto.

Dovendo tutti questi aspetti essere chiariti, è pertanto dubbio che il termine

di prescrizione per la pretesa di rimborso complessiva possa aver iniziato il

suo decorso già dal passaggio in giudicato della decisione 17 luglio 2017

(ritenuto d’altra parte che una soluzione differenziata per ciascuna deduzione

salariale appare poco praticabile).

5.

In merito alla natura della

pretesa di AP 1 (pretesa della datrice di lavoro di rimborso delle deduzioni

salariali a carico della controparte) e ai termini di prescrizione

conseguentemente applicabili, la questione non appare di immediata risoluzione,

rientrando in considerazione gli art. 127 seg. CO (pretese contrattuali),

l’art. 67 CO (indebito arricchimento) come pure le pertinenti normative in

materia di assicurazioni sociali.

6.

Nella fattispecie,

indipendentemente dalla sua natura, è indubbio che fra le parti vigesse un

rapporto contrattuale e che la remunerazione versata da AP 1 si fondi su di

esso. Parimenti incontestato è che gli importi di cui trattasi erano dovuti

contrattualmente, laddove la richiesta di rimborso qui in oggetto deriva esclusivamente

da una decisione delle autorità in materia di assicurazioni sociali.

7.

Secondo la dottrina e la

giurisprudenza prevalenti, l’esistenza di una pretesa contrattuale esclude

quella fondata sull’indebito arricchimento. Difatti, laddove venga fornita una

prestazione dovuta contrattualmente, il contratto costituisce la causa della

transazione, per cui il suo destinatario non si è indebitamente arricchito

senza causa legittima (DTF 126 III 119 consid. 3a, 114 II 152 consid. 2 c aa, 127

III 421 consid. 3, 137 III 243 consid. 4.4.1). Vi è peraltro la tendenza a

fondare sempre di più le pretese su una base contrattuale piuttosto che

sull’arricchimento indebito qualora esse possano essere ricondotte a un

contratto mediante interpretazione o, nel caso di una lacuna, completamento del

medesimo (DTF 126 III 119 consid. 3c, 137 III 243 consid. 4.4.1, 129 III 264

consid. 4.1; STF 4A_224/2012 del 3 dicembre 2012 consid. 5.2). In svariati casi

riguardanti il pagamento di importi fondati su base contrattuale e risultati a

posteriori eccessivi (es. riduzione della pigione per difetti o della mercede

per esecuzione carente), il Tribunale federale ha osservato che la pretesa di restituzione dell’eccedenza ha il suo

fondamento nel contratto e soggiace pertanto ai termini di prescrizione di cui

agli art. 127 seg. CO (STF 4A_89/2012 del

17.

luglio 2012 consid. 3.2.3; DTF 130 III 504 consid. 6.5 e 6.6; v. anche IICCA del 27 gennaio 2021, inc. 12.2020.74,

consid. 3 seg.). Segnatamente l’art. 128

CO, applicabile nell’ambito del rapporto di lavoro come pure nel caso di

prestazioni periodiche e lavori d’artigiani, prevede un termine di 5 anni. Per

quelle pretese di natura contrattuale per cui manca una regolamentazione

specifica, il termine è invece di dieci anni (art. 127 CO).

8.

Nell’ambito di controversie

fra datrice di lavoro e dipendenti riguardanti il pagamento o il rimborso dei contributi

destinati alla previdenza professionale (LPP) e non dedotti dal salario, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha in due diverse decisioni sottoposto

tali pretese al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 41 cpv. 1

vLPP (decisioni B 1/04 del 1° settembre 2006 consid. 4.1 in: SVR 2007 BVG n. 17

p. 57 e B 26/99 del 9 agosto 2001 consid. 2b in: SZS 2002 p. 510). Sempre in

materia previdenziale, nel 2002 il Tribunale federale ha osservato che la

pretesa della datrice di lavoro avente per oggetto dei contributi non dedotti

dal salario del dipendente riguarda il pagamento di salari eccessivi ed è

qualificabile quale azione di ripetizione dell’indebito sottoposta all’art. 67

CO (DTF 128 V 224 consid. 3). L’Alta Corte ha tuttavia modificato tale

giurisprudenza nel 2016: statuendo su un litigio riguardante un salariato affiliato

retroattivamente a un istituto di previdenza, ha rilevato che la richiesta

della datrice di lavoro di ottenere dal dipendente il pagamento dei contributi periodici

che non erano stati dedotti dal suo salario si fonda direttamente sull’art. 66

cpv. 3 LPP (secondo cui il datore di lavoro deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di

previdenza) ed è sottoposta al termine quinquennale di prescrizione dell’art. 41

cpv. 2 LPP e non a quello dell’art. 67 CO; ciò oltretutto tenuto conto che il

tenore dell’art. 41 LPP non limita la sua applicazione ai rapporti fra

l’istituto di previdenza e la datrice di lavoro (sola debitrice dei contributi)

e che non si giustifica di porre quest’ultima in una situazione più

sfavorevole, per quanto riguarda la prescrizione, rispetto all’istituto di

previdenza stesso (DTF 142 V 118 consid. 4-6).

9.

Non si vede perché le suddette

riflessioni non dovrebbero valere anche per le restanti deduzioni salariali. Anche

le altre leggi in materia di assicurazioni sociali prevedono difatti l’obbligo

del datore di lavoro di pagare i contributi e di operare le relative deduzioni dal

salario dei dipendenti (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3

LIPG e art. 5 cpv. 1 LADI) e stabiliscono una prescrizione (o meglio perenzione)

quinquennale (art. 16 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 6

LADI), seppure con regole diverse quanto al decorso dei termini. Ad esempio,

l’art. 16 cpv. 1 LAVS prevede che l’importo dovuto a titolo di contributi

dev’essere fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni

dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti. Il credito così fissato

si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è

passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 LAVS). Tenuto conto delle allegazioni

dell’appellante riferite all’imposta alla fonte, si può altresì osservare che

anche gli art. 193-194 LT e 120-121 LIFD prevedono un termine quinquennale di

prescrizione. Comunque sia nel caso concreto, come già accennato, si impone non

tanto un esame separato di ciascun contributo, quanto una soluzione unitaria

per la definizione del termine di prescrizione della pretesa complessiva di

rimborso.

10.

Tutto considerato, tenuto

conto della presunta composizione dell’importo azionato (v. sopra consid. 4), che

la remunerazione versata da AP 1 (e a posteriori risultata eccessiva in virtù

della summenzionata decisione del TCA) era integralmente fondata su base

contrattuale, e che anche il versamento asseritamente effettuato da

quest’ultima di fr. 27'140.- (presunta quota a carico di AO 1) non è avvenuto senza

giusta causa, bensì alla luce degli obblighi imposti da norme di diritto

pubblico, la pretesa attorea non può ritenersi prescritta.

11.

Stante che il primo giudice non

si è pronunciato sulle rimanenti questioni (fra cui la composizione e

dimostrazione della pretesa attorea, la qualifica del contratto a livello civile

e la domanda riconvenzionale eventuale di AO 1) e ha respinto tutte le prove

non già agli atti proprio in virtù della sua decisione sul tema della

prescrizione, si giustifica di annullare il querelato giudizio limitatamente ai

dispositivi n. 1 e 2.1 e di ritornare l’incarto al Pretore per una nuova

valutazione istruttoria e una nuova decisione. Il dispositivo n. 2.2 dev’essere

mantenuto per ossequiare l’esito della decisione 15 gennaio 2021 (inc.

13.2020.77) con cui la IIICCA ha accolto il reclamo di AO 1 negando il suo

obbligo di prestare la cauzione (che nel frattempo era stata versata per la

mancata concessione dell’effetto sospensivo al reclamo).

12.

In conclusione, l’appello

dev’essere accolto ai sensi dei considerandi. Il valore litigioso della presente controversia ammonta a fr. 27'140.-.

Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza della parte

appellata (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 3'000.-

(art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 2’000.- (art. 11 cpv. 1,

cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).

13.

La decisione che accerta

l’assenza di prescrizione di una pretesa è di natura incidentale ai sensi

dell’art. 93 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 22 settembre 2021 di AP 1 è

accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2.1

della decisione 30 agosto 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

(inc. SE.2020.21) sono annullati e l’incarto è ritornato al Pretore per

l’eventuale completamento dell’istruttoria e un nuovo giudizio.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico

di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in

materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso di

almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).