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Decisione

12.2021.15

Gestione patrimoniale, esenzione dalle commissioni di borsa; responsabilità della banca per l'agire del proprio consulente in qualità di rappresentante o di ausiliario

6 settembre 2021Italiano26 min

seguito anche “AP 1”) di due relazioni bancarie “Risparmio e investimento” n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.15

Lugano

6 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.69 della

Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 9 ottobre 2018 da

AP

1patrocinata dall’avv. PA 2

contro

AP

1,

patrocinata dall’ PA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di USD 8'137.70, CHF 4'015.15

(importo poi ridotto a CHF 3'344.94 in sede di replica spontanea), EUR 8'540.- e GBP

288.-, tutti con interessi moratori del 5% dall’11

aprile 2018;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto

con decisione 23 dicembre 2020;

appellante la convenuta con atto di appello 1° febbraio 2021, con cui ha

postulato la

riforma del querelato giudizio nel senso

di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 10 marzo

2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili;

viste altresì la replica spontanea 22

marzo 2021 dell’appellante e la duplica spontanea

31 marzo 2021 dell’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Sino a fine 2017, AO 1 è stata titolare presso la AP 1 (qui di

seguito anche “AP 1”) di due relazioni bancarie “Risparmio e investimento” n. __________

e n. __________ con sottostanti conti correnti in CHF, EUR, GBP e USD (doc. D, E,

F e G). Inizialmente, la cliente era seguita dal consulente A__________.

Per le spese bancarie, a partire dall’ottobre 2015 veniva applicata una tariffa

“all-inclusive” (“all in fee”) dello 0.5% annuale da calcolarsi

sull’ammontare totale degli averi depositati, ovvero un importo forfettario che

includeva sia le spese di custodia, sia le commissioni per la compravendita di

titoli (doc. 5).

B.

Nell’anno 2016 è sorto un contenzioso fra la cliente e la banca relativo

alle perdite subite dalla prima in seguito all’acquisto di titoli

obbligazionari __________. In conseguenza di ciò, la cliente è stata affiancata

da un nuovo consulente nella persona di T__________. Dal dicembre 2016, la medesima ha chiesto la modifica delle tariffe

bancarie, e meglio l’applicazione del regime tariffale ordinario con

un prezzo di tenuta titoli dello 0.24% e addebito separato delle commissioni di

trading a dipendenza delle operazioni effettuate (doc. 6 e 7). Successivamente,

le trattative fra le parti volte alla risoluzione del contenzioso di cui si è

appena detto hanno condotto, nel febbraio 2017, alla stipulazione

di un accordo transattivo che prevedeva in particolare il versamento a AO 1 di

fr. 30'000.- a titolo di risarcimento (doc. 2 e 3).

C.

Dal luglio 2017, avendo T__________ lasciato AP 1, alla

cliente è stato assegnato il nuovo consulente R__________. Nel seguito, la

medesima ha iniziato a esprimere perplessità e contestazioni in relazione alle

condizioni applicate dalla banca e segnatamente a determinate spese di

brokeraggio addebitatele, sostenendo che nell’ambito dell’accordo

raggiunto con la banca e secondo quanto promesso da T__________,

ella sarebbe stata esonerata per un determinato periodo dal pagamento di

commissioni per le operazioni di borsa eseguite (doc. 9).

D.

Il 2 ottobre 2017 AO 1 ha dato ordine a AP 1di chiudere le sue due

relazioni e trasferire tutti i valori patrimoniali (titoli e liquidità) presso

un’altra banca, ma di rinnovare per ulteriori due settimane il contratto di

credito “L__________” di fr. 1'000'000.- già in essere e in scadenza al

4 ottobre 2017 e di coordinarsi nel seguito con i nuovi consulenti terzi per la

ripresa del credito. Contestualmente, ha anche chiesto di ottenere, per il

tramite di T__________ (ora suo consulente finanziario attivo in una fiduciaria

di __________), “un

estratto conto di tutte le

valute, per il periodo dal 1 gennaio fino alla

chiusura

dei conti, e le contabili di trasferimento titoli” (doc. F e G).

E.

Il 29 dicembre 2017 AP 1 ha trasmesso a AO 1 dei CD

contenenti i conteggi di borsa, gli estratti conti correnti trimestrali e gli

estratti patrimoniali trimestrali dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017

relativi alle due relazioni (doc. H e I).

F.

In un successivo scambio di corrispondenza AO 1 ha contestato

l’addebito a suo carico, da parte di AP 1, di svariate commissioni per

operazioni di borsa, di spese amministrative di fr. 1'000.- per la disdetta del

credito “L__________” e di ulteriori spese di fr. 600.-

complessivi per la trasmissione della suesposta documentazione, a suo dire mai

richiesta (doc. L, M e N). La banca da parte sua ha osservato come gli addebiti

in questione fossero invece pienamente giustificati (doc. O).

G. Esperito

il tentativo di conciliazione e ottenuta l’autorizzazione ad agire il 20 agosto

2018 (doc. C), con petizione 9 ottobre 2018 AO

1 ha convenuto la AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona,

postulando la sua condanna al pagamento di CHF 4'015.15, USD 8'137.70, EUR

8'540.- e GBP 288.- oltre interessi moratori del 5% dall’11 aprile 2018, quale

restituzione degli importi posti a suo carico a titolo di commissioni di borsa contestualmente

all’esecuzione di 14 diverse operazioni o addirittura in via retroattiva (6

ulteriori avvisi di addebito del 21 novembre 2017, cfr. doc. D ed E) nonché a

titolo di spese per la trasmissione della documentazione e per la disdetta del

credito “L__________”, come evidenziato nelle tabelle doc. M e N.

H.

Con osservazioni 21 novembre 2018 la convenuta si è

opposta alla petizione, evidenziando la legittimità degli addebiti effettuati e

sottolineando in particolare che nessun accordo sull’esonero dalle commissioni

di borsa si è mai perfezionato fra le parti.

I.

Con replica spontanea 5 dicembre 2018 l’attrice ha ridotto la sua

pretesa di CHF 4'015.15 a CHF 3'344.94, essendo quattro delle commissioni riportate

nei doc. M e N in realtà dovute (ovvero quelle di CHF 118.59, 160.12, 123.75 e 266.75).

La convenuta, con la sua duplica spontanea 19 dicembre 2018, si è riconfermata

nelle proprie tesi.

J.

Esperita l’istruttoria e prodotti gli allegati conclusivi scritti,

con decisione 23 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione, condannando la convenuta a versare all’attrice

USD 8'019.11, CHF

1'864.50, EUR 8'540.- e GBP 288.- oltre interessi del 5% dall’11 aprile 2018.

La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'400.-, sono

state poste a carico dell’attrice in ragione di fr. 240.- e a carico della convenuta

per fr. 2'160.-, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr.

5'000.- a titolo di ripetibili.

K.

Con atto di appello 1° febbraio 2021 la convenuta si è aggravata

contro il citato giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere

integralmente la petizione.

L.

Con risposta 10 marzo 2021 l’attrice ha invece postulato la

reiezione dell’appello e la conseguente conferma del giudizio di prima sede.

M. Con

replica spontanea 22 marzo 2021 e duplica spontanea 31 marzo 2021 le parti

hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 1° febbraio 2021 contro la

decisione 23 dicembre 2020 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie),

così come sono tempestivi la risposta all’appello 10 marzo 2021 e gli ulteriori

scritti spontanei delle parti.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una

propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e

circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle

medesime.

3.

Con l’impugnata decisione il

Pretore aggiunto, rilevato che l’onere di dimostrare la propria pretesa gravava

l’attrice, ha osservato che T__________ le aveva effettivamente promesso l’esonero

dalle spese di compravendita dei titoli per un anno al fine di convincerla ad

accettare la proposta di risarcimento della banca (teste T__________, verbale

del 27 marzo 2019, p. 8), ciò che del resto trova conferma nella deposizione

dell’attrice, nella testimonianza del di lei marito D__________ e negli

estratti conto doc. D ed E attestanti ben 118 operazioni esenti dalle

commissioni eseguite sotto la supervisione del suddetto consulente. Ha inoltre

accertato che anche il nuovo consulente R__________, dopo aver in un primo

periodo prelevato delle commissioni e aver ricevuto delle relative lamentele da

parte della cliente, l’ha successivamente esentata da simili addebiti per tutte

le operazioni effettuate nel mese di settembre 2017. Il giudice di prime cure

ha poi osservato che, indipendentemente dal fatto che il consulente avesse o

meno la competenza di concordare gli esoneri di spesa, rispettivamente abbia o

meno seguito le direttive interne, la banca deve lasciarsi imputare il

comportamento del proprio ausiliario (art. 101 CO) e non poteva pertanto

dipartirsi dagli accordi da questi raggiunti (addebitando talvolta addirittura

delle commissioni in via retroattiva). Posto che la cliente riceveva gli

estratti conto a scadenza trimestrale, che secondo l’art. 2 delle Condizioni

generali di contratto (CG) essi dovevano essere contestati entro il termine di

30.

giorni dalla loro ricezione (pena l’accettazione delle transazioni ivi esposte),

nonché che la prima contestazione della cliente risale all’8 agosto 2017 e copre pertanto tutti gli addebiti successivi al 1° aprile 2017, il giudice di prime cure ne ha derivato il diritto della medesima a pretendere la rifusione

delle commissioni elencate nei doc. M e N a eccezione di quelle da lei già

stralciate nell’ambito della replica spontanea (riduzione dell’azione, cfr.

sopra consid. I), poiché addebitate nel gennaio 2017 e tacitamente accettate. Rettificando

i calcoli dell’attrice, il primo giudice ha precisato che uno dei suddetti importi

stralciati (118.59) è espresso in USD e deve dunque essere sottratto dalla pretesa attorea

in quella valuta, e non da quella in franchi, e ha poi conseguentemente accolto

le pretese dell’attrice nella misura di

USD 8'019.11 (USD 8'137.70 - USD 118.59), CHF 1'864.50 (CHF 2'415.15 - CHF 160.12 - CHF 123.75 - CHF 266.75), EUR

8'540.- e GBP 288.-. Il primo giudice ha per contro respinto le pretese

dell’attrice volte alla restituzione delle spese addebitatele per la disdetta del

credito “L__________” (fr.

1'000.-) e per la trasmissione della documentazione (fr. 600.-) poiché

correttamente calcolate secondo le direttive bancarie in essere e conformi al

contratto.

4.

Con l’impugnativa,

l’appellante parrebbe censurare una carente motivazione della decisione di

primo grado, non avendo il Pretore aggiunto a suo dire spiegato i motivi per i

quali ha respinto la sua tesi relativa all’applicazione delle norme sulla

rappresentanza (art. 32 seg. CO) e alla qualifica del consulente T__________

quale falsus procurator. Essa non lamenta tuttavia una violazione del

suo diritto di essere sentita né postula l’annullamento del giudizio e il

rinvio dell’incarto alla Pretura. Comunque sia, la sua censura non può trovare

accoglimento, poiché il Pretore aggiunto ha fornito una motivazione, rilevando

che alla luce del rapporto fra la banca e il consulente e alla sua qualifica

quale ausiliario, l’art. 101 CO può bastare a fondare la responsabilità della

banca indipendentemente dai poteri di rappresentanza e dalle competenze del suo

dipendente. La convenuta è in altre parole stata posta nella condizione di

comprendere i motivi soggiacenti la decisione pretorile e di censurarli con

cognizione di causa.

5.

Quanto alle censure di merito,

l’appellante sostiene in sintesi che, contrariamente a quanto accertato dal giudice

di prime cure, la controparte non è riuscita a provare la valida esistenza

degli obblighi contrattuali che ritiene siano stati violati, e meglio

l’esistenza di un accordo annuale di esonero delle spese di brokeraggio né

tantomeno una valida volontà della banca di sottoscriverlo. Contesta altresì di

essere vincolata dalle eventuali promesse del suo consulente, come pure che la

cliente abbia tempestivamente contestato tutti gli addebiti in questione.

6.

Quale prima censura,

l’appellante critica il primo giudice per avere ammesso l’esistenza di un

accordo fra cliente e consulente sull’esonero dalle suddette spese, fondandosi

su dichiarazioni a suo dire inattendibili o perlomeno da apprezzare con

particolare prudenza. Difatti, l’attrice aveva evidentemente ogni interesse a

confermare le proprie tesi di parte. T__________ è un teste a lei vicino in

quanto suo attuale gestore patrimoniale, è direttamente coinvolto nella

fattispecie da provare, potrebbe essere chiamato a rispondere del danno e ha

motivi di inimicizia con i dirigenti di AP 1 che hanno decretato il suo

licenziamento (e in particolare con il Direttore generale __________ G__________).

D__________ è invece l’ex-marito dell’attrice e quasi sempre presente in

occasione delle sue visite in banca malgrado il suo domicilio si trovasse nel

Canton Grigioni, per cui potrebbe aver da lei ricevuto una remunerazione oppure

vantare dei diritti sugli averi in questione. Per contro, il Pretore aggiunto

avrebbe trascurato senza motivo le dichiarazioni dei testi presentati dalla banca (C__________,

F__________, L__________ e R__________), secondo i quali l’accordo in questione

non sarebbe mai esistito. A mente dell’appellante, il primo giudice avrebbe

anche omesso di considerare che non vi è traccia del contestato esonero né

nell’accordo transattivo sottoscritto nel febbraio 2017 (doc. 3), né nei

sistemi informatici o cartacei della banca; ciò malgrado la concessione

duratura di esoneri dalle spese (secondo la prassi e le direttive della banca)

imponesse una registrazione nel sistema e una relativa procedura di

approvazione da parte dei superiori nonché una menzione nei rapporti del

consulente.

6.1

Ora, pur sottolineando a ragione l’appellante che l’interrogatorio

di una parte e le testimonianze delle persone a lei vicine o interessate alla

causa devono essere apprezzate con particolare riserbo, va innanzitutto osservato

che essa, in occasione dell’udienza del 8 febbraio 2019, non si è opposta ai mezzi

di prova ora da lei contestati, e che i dubbi esposti in relazione a D__________

si riducono a mere speculazioni prive di riscontri oggettivi (ritenuto che

secondo il medesimo teste e quanto dichiarato dall’attrice, quest’ultima

richiedeva spesso il suo supporto in quanto persona più cognita in materia, cfr.

verbali del 21 ottobre 2019, p. 25-26 e del 28 novembre 2019, p. 29). Inoltre,

la prudenza invocata dall’appellante deve valere anche in relazione ai suoi

stessi mezzi di prova, giacché tutte le dichiarazioni citate nell’impugnativa provengono

da persone a lei vicine, ovvero da suoi collaboratori e/o dirigenti.

6.2

In effetti, quanto dichiarato dall’attrice, da T__________ e da D__________

risulta coerente e lineare, nonché trova un riscontro in ulteriori elementi

istruttori. E meglio, è emerso che fra la

fine del 2016 e l’inizio del 2017 l’attrice, dopo la perdita subita con i

titoli obbligazionari di cui si è detto, stava valutando se lasciare la banca e

desiderava mantenere le spese al minimo nonché congelare le operazioni d’investimento

in attesa di chiarire la situazione (ciò che ha condotto alla modifica del

regime tariffale). È in tal contesto che il consulente le ha offerto l’esonero

dalle spese in aggiunta alla proposta di risarcimento di fr. 30'000.-, al fine

di convincerla a rimanere cliente della banca (teste T__________, verbale del

27.

marzo 2019, p. 7-8 e 11; teste D__________, verbale del 21 ottobre 2019, p.

25-26; interrogatorio dell’attrice, verbale del 28 novembre 2019, p. 29).

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, ciò non solo non è sconfessato,

ma è al contrario suffragato dalla testimonianza di F__________ (avvocato

impiegato presso l’ufficio legale della banca), il quale ha riferito che T__________

era coinvolto nelle discussioni tendenti al raggiungimento di un accordo transattivo

e che la concessione di uno sconto delle spese bancarie per un determinato

periodo rientrava fra le ipotesi vagliate in detto frangente (verbale del 27

marzo 2019, p. 4). A torto l’appellante sostiene poi che l’accordo non troverebbe

conferme negli atti: esso traspare sia dal doc. 11, sia dai doc. D-E, dai quali

emerge la sua implementazione mediante l’esonero dalle spese per ben 118 operazioni (documenti con i quali l’appellante omette di

confrontarsi malgrado l’esplicito rinvio effettuato dal primo giudice).

6.3

È stato peraltro appurato che il consulente, invece di seguire la

procedura prevista dalle direttive interne per gli esoneri automatici e

duraturi dalle spese (registrazione della richiesta e avvallo dei superiori,

cfr. doc. 8, p. 5 e teste L__________, verbale del 12 luglio 2019, p. 15-17),

ha optato per degli esoneri “una tantum ex ante”, ovvero inserendo manualmente

di volta in volta l’esonero dalle spese per ogni singola operazione (teste T__________,

verbale del 27 marzo 2019, p. 11). Il fatto che egli non abbia registrato o

annotato questa pattuizione, o che non l’abbia comunicata ai suoi superiori,

non può pertanto condurre all’adesione alla tesi dell’appellante, ritenuto che

i testi da lei citati, non presenti al momento dei colloqui fra il consulente, la

cliente e il suo ex-marito, non hanno potuto confermare l’inesistenza di una

simile promessa da parte del consulente, bensì si sono limitati a osservare di

non esserne stati messi al corrente.

6.4

In sintesi, l’esistenza di un accordo fra il consulente e la

cliente sull’esonero dalle spese bancarie non viene scalfita dalle censure

appellatorie ed è confermata dai riscontri istruttori.

7.

A mente dell’appellante, anche

nella denegata ipotesi in cui T__________ avesse promesso alla cliente il

suddetto esonero, ciò non sarebbe imputabile alla banca. A tal riguardo, il

primo giudice avrebbe lapidariamente e a torto respinto la sua tesi secondo cui

il consulente ha agito quale falsus procurator, misconoscendo inoltre la

figura dell’ausiliario e la portata del relativo art. 101 CO. E meglio, nella

presente fattispecie, coerentemente a quanto esposto dalla dottrina,

troverebbero applicazione le norme sulla rappresentanza (art. 32 CO seg.),

riguardanti l’imputazione di atti giuridici, e non l’art. 101 CO, che regola

unicamente le conseguenze di un agire concreto e fattuale dell’ausiliario; ciò

perché la pretesa dell’attrice non deriva da un carente adempimento o da un

inadempimento, da parte del consulente, del contratto in essere e degli

obblighi di AP 1, bensì da un suo agire giuridico: egli ha modificato le

condizioni contrattuali in vigore con la cliente per conto della banca senza

esservi autorizzato. Non avendo la banca mai ratificato tale agire (addebitando

al contrario le commissioni dovute come da contratto del 19 dicembre 2016),

essa non può pertanto esservi vincolata (art. 38 CO). Per l’appellante, la

mancata autorizzazione del consulente a concludere con la cliente un accordo

duraturo sull’esonero completo dalle spese di brokeraggio (che necessitava

dell’avvallo dei suoi superiori) è confermata dalle direttive bancarie di cui

al doc. 8 (note al consulente) nonché dalle testimonianze di L__________

(verbale del 12 luglio 2019, p. 16), R__________ (verbale del 12 luglio 2019,

p. 20) e C__________ (verbale del 21 ottobre 2019, p. 24). Il consulente

peraltro disponeva unicamente di un diritto di firma collettiva a due ai sensi

dell’art. 460 cpv. 2 CO, ciò di cui la cliente doveva essere consapevole a

fronte non solo della relativa iscrizione nel Registro di commercio, ma anche

del pregresso accordo raggiunto nel dicembre 2016 sulla modifica delle

condizioni tariffali (cfr. doc. 5), sottoscritto da due funzionari della Banca

(fra cui un membro della Direzione). Ella pertanto non potrebbe neppure

avvalersi di una sua buona fede ex art. 459 cpv. 1 CO.

7.1

Quale premessa, si può sottolineare che anche qualora l’accordo

raggiunto dal consulente con la cliente non fosse stato comunicato ai suoi

superiori, non corrispondesse alla volontà della banca o violasse le sue

regolamentazioni interne, ciò ancora non comporterebbe automaticamente che la

stessa non vi sia vincolata e che la cliente non possa farvi affidamento.

7.2

Per quanto riguarda la rappresentanza commerciale, effettivamente T__________

era iscritto nel Registro di commercio quale procuratore con firma collettiva a

due per la succursale di __________ di AP 1 (art. 458 e 460 cpv. 2 CO), per cui

egli non poteva vincolare autonomamente la banca in virtù di tale ruolo.

Corrisponde inoltre al vero che, secondo la dottrina,

gli art. 32 seg. CO regolano l’imputazione degli atti giuridici del rappresentante

(creazione, abolizione o modifica di diritti o di obblighi), nel senso che gli

effetti del suo agire si producono direttamente nella sfera giuridica del

rappresentato. Per contro, l’imputazione delle azioni di fatto è prevista

dall’art. 101 CO, secondo cui chiunque affida a un terzo (ausiliario)

l’espletamento di attività previste da un contratto, deve rispondere del

comportamento da questi tenuto nell’adempimento

delle sue incombenze come se fosse il proprio (Von

Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,

Band I, 3a ed. 1984, p. 352; Schwenzer/

Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8a

ed. 2020, n. 40.10; Zäch/Künzler

in: Berner Kommentar, OR, 2a ed. 2014, Vorbemerkungen zu Art. 32-40,

n. 15-16 e n. 113-114; Weber/Emmenegger

in: Berner Kommentar, OR, 2a ed. 2020, n. 59 ad art. 101; Chappuis e Thévenoz in: Commentaire Romand CO I, 2a ed.

2012, n. 6 ad art. 32, rispettivamente n. 18 ad art. 101; Klein in: Zürcher Kommentar, OR, 3a

ed. 2020, Allgemeine Einleitung zu den Art. 32-40, n. 150). Applicando

tale distinzione alla fattispecie, ove T__________ ha promesso e applicato in

favore della cliente delle condizioni contrattuali più favorevoli, ne deriva

che le pretese qui in discussione hanno avuto origine da un suo agire più

giuridico che fattuale.

È pure altamente verosimile

che il consulente abbia oltrepassato le sue competenze, ritenuto che egli non

si è limitato a qualche sconto o esonero puntuale dalle spese (ciò che

rientrava nella sua autonomia decisionale e corrispondeva a una prassi usuale

della banca, applicata anche da altri consulenti), bensì ha agito in maniera

sistematica per un gran numero di operazioni, senza seguire la procedura di

registrazione e autorizzazione prevista per gli esoneri automatici e duraturi,

ma procedendo piuttosto manualmente di volta in volta a rimuovere le spese per

le operazioni effettuate dalla cliente, ciò che potrebbe costituire un

aggiramento delle direttive interne della banca (cfr. doc. 8, p. 5; doc. 11; teste

T__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 7-8; testi L__________ e R__________,

verbale del 12 luglio 2019, p. 15-17 e 19-20; teste C__________, verbale del 21

ottobre 2019, p. 23).

7.3

Nel caso concreto, anche applicando gli art. 32 seg. CO o le norme

del mandato commerciale (art. 462 seg. CO), si può comunque concludere che,

indipendentemente dai poteri internamente attribuiti dalla banca al consulente

(“Vertretungsbefugnis”), quest’ultimo l’abbia comunque vincolata, a

livello esterno, tramite il suo agire (“Vertretungsmacht”). Ciò se si

considera che la banca, conferendo al consulente una certa autonomia

nell’offrire degli sconti e degli esoneri, coinvolgendolo nell’ambito delle

trattative volte al raggiungimento dell’accordo transattivo e lasciando che

questi applicasse poi concretamente gli esoneri promessi per 118 diverse

operazioni, ha indotto la cliente, in buona fede e ignara del contenuto delle

direttive di cui al doc. 8, a ritenere che la stipulazione di un simile accordo

(di durata comunque limitata) fosse autorizzata e/o rientrasse nelle competenze

del suo consulente, che peraltro l’aveva espressamente rassicurata a tal

riguardo (teste D__________, verbale del 21 ottobre 2019, p. 26; v. al

proposito ad esempio STF 4A_504/2018 del 10 dicembre 2019, consid. 3.2.1 seg. e

4A_710/2014 del 3 luglio 2015, consid. 4.1, DTF 120 II 197, consid. 2 b bb e IICCA del 18 agosto 2015, inc. 12.2014.227, consid. 6.1).

Ci si potrebbe pure chiedere

se la banca, con il suo atteggiamento precedente al novembre 2017, non abbia

suscitato nell’attrice l’impressione di una ratifica dell’accordo per atti

concludenti (art. 38 CO), nella misura in cui anche successivamente alle contestazioni

dell’agosto 2017 essa (denotando un comportamento poco trasparente) non si è

fermamente opposta agli esoneri, bensì nel settembre 2017 ha permesso a R__________

di effettuarne degli altri senza apparentemente specificare che essi avrebbero

potuto essere revocati retroattivamente, ciò che è poi successo dopo che la

cliente ha deciso di lasciare la banca (teste R__________, verbale del 12

luglio 2019, p. 18; teste C__________, verbale del 21 ottobre 2019, p. 23-24).

7.4

Ma se anche così non fosse, e il comportamento del consulente non

risulti vincolante secondo l’art. 39 CO, la fattispecie non può essere ridotta

a un mero rapporto di rappresentanza: egli era un dipendente di AP 1che ha

agito per suo conto e nell’espletamento delle sue funzioni, allo scopo di

favorire le trattative bonali con l’attrice e mantenerla come cliente,

risultando peraltro determinante in tal senso (testi T__________ e F__________,

verbale del 27 marzo 2019, p. 4 e 7-8; interrogatorio dell’attrice, verbale del

28.

novembre 2019, p. 29). In altre parole, avendo la banca affidatogli il

compito di fornire i servizi da lei dovuti e di gestire la relazione

contrattuale in essere, la stessa deve assumersi la relativa responsabilità e i

derivanti rischi, rispondendo del comportamento del suo ausiliario,

rispettivamente del danno da questi causato quale falsus procurator in

caso di invalidità dell’accordo (a tal riguardo cfr. anche Weber/Emmenegger, op. cit., n. 49 ad

art. 101; Chappuis, op. cit., n. 2

ad art. 39; Klein, op. cit., Allgemeine

Einleitung zu den Art. 32-40, n. 150 e n. 60 seg. ad art. 39; Spiro, Die Haftung für

Erfüllungsgehilfen, 1984, p. 386-390; Watter

in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed. 2019, n. 12 ad art. 39; DTF 108

II 419, consid. 5). In siffatte circostanze, invocare la differenza fra atti

fattuali e giuridici per sottrarsi alla responsabilità è contrario alla buona

fede (art. 2 CC) e non può essere tutelato, e l’art. 101 CO deve trovare

applicazione perlomeno in via analogica.

7.5

Conseguentemente, gli accertamenti pretorili relativi

all’imputazione alla banca dell’agire del suo consulente resistono alla

critica.

8.

L’appellante si oppone altresì

al ragionamento del Pretore aggiunto relativo alla tempestiva contestazione

degli addebiti in questione. Evidenzia che durante il periodo gennaio-luglio

2017.

(e meglio il 10 gennaio, il 3 febbraio, il 17 marzo, il 31 marzo, il 7 aprile, il 17 maggio, il 26 giugno e il 6

luglio) l’attrice si è più volte recata in banca per prendere atto della sua

situazione patrimoniale (cfr. interrogatorio dell’attrice, verbale del 28

novembre 2019, p. 30 e doc. 4, 7, 9, 21 e 22). In ciascuna di queste date ella avrebbe potuto manifestare eventuali

rimostranze in merito agli addebiti, preferendo tuttavia attendere sino all’8

agosto 2017. Per l’appellante, ne conseguirebbe che tutte le operazioni

precedenti all'8 agosto 2017 o all’8 luglio 2017 (volendo tener conto del

termine di contestazione di 30 giorni) sono da considerarsi come accettate, e

che la decisione pretorile di ammettere una valida contestazione con effetto

retroattivo al 1º aprile 2017 sarebbe erronea e arbitraria.

8.1

La censura trova invero solo un parziale riscontro negli allegati

introduttivi di prima sede, ove la convenuta aveva opposto l’art. 2 delle CG

alle pretese dell’attrice, ma senza operare gli approfondimenti ora contenuti

nel gravame, che appaiono tardivi. Ad ogni modo, si possono fare le seguenti

considerazioni.

8.2

L’art. 2 delle Condizioni Generali della banca (doc. 15) prevede

che le comunicazioni e gli estratti inviati sono ritenuti approvati in mancanza

di una relativa contestazione, da formulare al più tardi entro 30 giorni dalla

ricezione. Secondo la regola generale di cui all’art. 8 CC la parte convenuta,

se oppone alla pretesa attorea un simile accordo relativo alla finzione di

accettazione delle operazioni figuranti sui resoconti e non tempestivamente

contestate (cosiddetta “Genehmigungsfiktion”), deve apportarne la prova.

Deve pertanto dimostrare di avere avvisato la cliente degli addebiti in

questione, e il momento in cui la cliente ha ricevuto tale avviso.

8.3

L’appellante non contesta che gli estratti conto venivano allestiti

e inviati trimestralmente verso l’inizio del mese successivo al periodo di

riferimento, come d’altronde figura dai doc. D ed E. Inoltre, dagli atti non si

evince né che essi venissero sottoposti alla cliente già in occasione delle sue

visite, né che gli estratti patrimoniali a lei mostrati in tali occasioni pure

contenessero i dettagli delle spese addebitatele, né che ella potesse in altro

modo già verificarle compiutamente. La medesima ha unicamente riferito che le

sue visite in banca avevano lo scopo di controllare la sua situazione

patrimoniale, ciò che può voler semplicemente significare la verifica

dell’andamento degli investimenti o la fissazione di una strategia

d’investimento (v. anche doc. 4, 7, 19-23).

8.4

Ne deriva che le conseguenze della mancata dimostrazione devono

essere poste a carico della convenuta, e che anche su questo punto le censure

appellatorie sono inadatte a sovvertire il giudizio pretorile.

9.

In conclusione, l’appello deve

essere respinto. Il valore litigioso della presente controversia, convertito in

franchi al tasso di cambio in vigore al momento dell’introduzione dell’appello

(1° febbraio 2021) ammonta a CHF1'864.50 + CHF 7'193.15 (USD 8'019.11 x 0.8970)

+ CHF 9'240.30 (EUR 8'540.- x 1.0820) + CHF 353.20 (GBP 288.- x 1.2263), ovvero

a CHF 18'651.15 complessivi, e non raggiunge pertanto la soglia di fr. 30'000.-

prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli

art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’000.-. Le ripetibili, calcolate

sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto

delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 2’700.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

1° febbraio 2021 della AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 2’700.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).