12.2021.150
Contratto di lavoro - licenziamento ordinario e straordinario - malattia e gravidanza
21 marzo 2022Italiano30 min
i gradi di giudizio all’interveniente principale, che non ha fatto capo a un
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.150
Lugano
21 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.84 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 6 aprile 2017 da
AO 1
rappr. dall’avv. dr. PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
chiedente la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 69'384.15 oltre interessi a titolo di
retribuzione per i mesi luglio 2016 - marzo 2017, di fr. 38'546.75 oltre
interessi a titolo di retribuzione riferita al periodo di 16 settimane dopo il
parto del 4 marzo 2017 e al mese di preavviso rimasto in sospeso, di fr.
16'096.70 oltre interessi a titolo di bonus per il 2015 e per il 2016, di fr.
29'883.25 oltre interessi a titolo di 79.5 giorni di ferie non godute, di fr.
1'000.- oltre interessi a titolo di risarcimento danni e il rigetto in via
definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________05 e __________30 dell’UE
di Frick, domanda avversata dalla controparte;
nell’ambito della quale,
con istanza di intervento in lite a titolo principale 22 giugno 2017, la AO 2,
__________, ha chiesto di accertare la sua legittimazione attiva e la
surrogazione nei diritti dell’attrice e ciò sino a concorrenza dell’importo da
lei già versato di fr. 23'672.25 per il periodo ottobre 2016 - marzo 2017 e di
quello che avrebbe versato sino al 30 settembre 2017, e di conseguenza di
accertare che la convenuta le era debitrice dell’importo di
fr. 23'672.25 per il periodo ottobre 2016 - marzo 2017 e degli importi che
sarebbero stati riconosciuti e versati sino al 30 settembre 2017 oltre
interessi e di condannarla a versarle gli interessi;
sulle quali il Pretore,
dopo aver preso atto della riformulazione delle domande dell’attrice e dell’interveniente
principale avvenuta in sede conclusionale, si è pronunciato con decisione 27 agosto
2021 con cui, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la
convenuta a pagare fr. 50’720.40 (lordi) oltre interessi al 5% dal 1° marzo
2017 all’attrice e fr. 46’486.25 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2017 all’interveniente
principale e ha rigettato in via definitiva per fr. 24'150.- lordi oltre
interessi al 5% dal 31 agosto 2016 l’opposizione al PE n. __________05 e per
fr. 15'281.60 lordi oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2016 l’opposizione al
PE n. __________05 (recte: __________30);
appellante la convenuta, con
appello 29 settembre 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione e l’istanza di intervento in lite a titolo
principale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’interveniente
principale, con risposta 9 novembre 2021, e l'attrice, con risposta 10 novembre
2021, hanno postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 19 novembre 2021 della convenuta e della duplica spontanea 3 dicembre
2021 dell’attrice;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
AO 1 è stata assunta dal 1°
luglio 2007 e a tempo indeterminato da AP 1, società attiva nel campo della
costruzione in qualità di responsabile della succursale di __________, sulla
base di un contratto di lavoro (doc. B) che prevedeva uno stipendio annuale
lordo iniziale di fr. 79’200.-.
Il
21 marzo 2016 (doc. F) AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro in via ordinaria
con effetto dal successivo 30 giugno (nel rispetto del termine di preavviso di
3 mesi), concordando poi con AO 1 che dall’aprile a fine giugno quest’ultima
avrebbe usufruito delle ferie arretrate (cfr. risposta p. 12; duplica p. 12; doc.
5 e GG; interrogatorio dell’attrice p. 2; teste B__________ L__________ p. 2), e
il 21 novembre 2016 (doc. 21) l’ha ulteriormente disdetto, questa volta in via
straordinaria e con effetto immediato.
Nel frattempo AO 1, oltre ad essere già risultata
inabile al lavoro per malattia durante 4 giorni dal 5 all’8 aprile 2016 (cfr.
doc. 8 e L), il 16 agosto 2016 (doc. H) ha comunicato a AP 1 di essere incinta
dal precedente 19 maggio (doc. I). Essa ha poi partorito il 4 marzo 2017 (doc.
V).
2.
Con petizione 6 aprile 2017 AO
1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in
giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per
ottenerne la condanna al pagamento di complessivi
fr. 154'910.85 oltre interessi. Essa ha segnatamente preteso
fr. 69'384.15 a titolo di retribuzione per i mesi luglio 2016 - marzo 2017, fr.
38'546.75 a titolo di retribuzione riferita al periodo di 16 settimane dopo il
parto e al mese di preavviso rimasto in sospeso, fr. 16'096.70 a titolo di bonus
per il 2015 e per il 2016, fr. 29'883.25 a titolo di 79.5 giorni di ferie non
godute e fr. 1'000.- a titolo di risarcimento danni per pregiudizio morale.
Essa ha pure postulato il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte ai PE n. __________05 e __________30 dell’UE di Frick.
La convenuta si è integralmente opposta alla
petizione.
3.
Con istanza di intervento in
lite a titolo principale 22 giugno 2017
la AO 2 ha chiesto di accertare la sua legittimazione attiva e la surrogazione
nei diritti dell’attrice e ciò sino a concorrenza dell’importo da lei già
versato di fr. 23'672.25 per il periodo ottobre 2016 - marzo 2017 e di quello
che avrebbe versato sino al 30 settembre 2017, e di conseguenza di accertare
che la convenuta le era debitrice dell’importo di fr. 23'672.25 per il periodo
ottobre 2016 - marzo 2017 e degli importi che sarebbero stati riconosciuti e
versati sino al 30 settembre 2017 oltre interessi e di condannare la convenuta
a versarle gli interessi.
Diversamente dall’attrice, la convenuta si è integralmente
opposta all’istanza di intervento in lite a titolo principale.
4.
Una volta esperita
l’istruttoria, le parti, in sede conclusionale, si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro rispettive domande, ritenuto però che l’attrice e
l’interveniente principale hanno parzialmente modificato le loro richieste, la prima avendo chiesto, oltre al rigetto in via definitiva delle opposizioni ai due PE,
la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
fr. 129'598.35 lordi oltre interessi e meglio di fr. 64'400.- lordi (pari a fr.
61'674.80 netti) a titolo di retribuzione per i mesi luglio 2016 - febbraio
2017, di fr. 32'200.- lordi (pari a fr. 30'837.40 netti) a titolo di retribuzione
riferita al periodo di 16 settimane dopo il parto, di fr. 24'150.- lordi (pari
a fr. 23'128.05 netti) a titolo di retribuzione per i mesi luglio - settembre
2017, di fr. 8'048.35 a titolo di bonus per il 2016 e di fr. 1'000.- a titolo
di risarcimento danni per pregiudizio morale, il tutto beninteso previa
deduzione delle indennità di disoccupazione già percepite, e la seconda avendo
chiesto di accertare la sua legittimazione attiva e la surrogazione nei diritti
dell’attrice e ciò sino a concorrenza dell’importo da lei già versato di fr. 46'486.25
per il periodo ottobre 2016 - settembre 2017, e di conseguenza di accertare che
la convenuta le era debitrice dell’importo di fr. 46'486.25 per quel periodo e
di condannarla a versarle gli interessi.
5. Con decisione 27 agosto 2021 il Pretore, in parziale
accoglimento della petizione (e implicitamente in accoglimento dell’istanza di
intervento in lite a titolo principale), ha condannato la convenuta a pagare
fr. 50’720.40 (lordi) oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2017 all’attrice e fr.
46’486.25 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2017 all’interveniente principale
e ha rigettato in via definitiva per fr. 24'150.- lordi oltre interessi al 5%
dal 31 agosto 2016 l’opposizione al PE n. __________05 e per fr. 15'281.60
lordi oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2016 l’opposizione al PE n. __________30,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 6’000.- (comprensiva delle spese di fr.
1'000.- per la procedura di conciliazione) per 2/5 a carico dell’attrice e per 3/5
a carico della
convenuta, obbligata altresì a rifondere,
a titolo di ripetibili,
fr. 3’000.- all’attrice e fr. 4’700.- all’interveniente principale.
Egli ha innanzitutto accertato che il contratto di
lavoro tra le parti non era terminato né nel luglio 2016, non avendo allora l’attrice
iniziato un’altra attività dipendente o indipendente rispettivamente abbandonato
il posto di lavoro presso la convenuta, né a seguito del licenziamento in
tronco avvenuto il 21 novembre 2016, che non era risultato “valido”. Ne ha dedotto
che a seguito della duplice sospensione del termine di disdetta, la prima conseguente
alla malattia intervenuta dal 5 all’8 aprile 2016 e la seconda riconducibile al
periodo di protezione nella gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto
perdurante dal 19 maggio 2016 al 24 giugno 2017, il termine del rapporto di
lavoro tra le parti doveva essere riportato al 30 settembre 2017 e ha di
conseguenza riconosciuto all’attrice la retribuzione per i mesi luglio 2016 -
febbraio 2017 di fr. 68'600.- (lordi), la retribuzione per i mesi marzo -
giugno 2017 (già dedotto quanto corrisposto, dal 4 marzo al 9 giugno 2017, dell’assicurazione
maternità) di fr. 7'016.40 (lordi) e la retribuzione per i mesi luglio -
settembre 2017 di altri fr. 25'725.- (lordi), deducendo infine dalle sue
spettanze i fr. 50'621.- (lordi) già ricevuti in quel periodo dall’interveniente
principale, alla quale, surrogata nei suoi diritti, andava attribuito l’importo
di fr. 46’486.25 (pari proprio a fr. 50'621.- lordi) da lei rivendicato con le
conclusioni.
6. Con l’appello 29 settembre 2021 che qui ci occupa, avversato dall’interveniente
principale con risposta 9 novembre 2021 e dall'attrice con risposta 10 novembre
2021 (a cui hanno poi fatto seguito la replica spontanea 19 novembre 2021 della
convenuta e la duplica spontanea 3 dicembre 2021 dell’attrice), la convenuta ha
chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione
e l’istanza di intervento in lite a titolo
principale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A suo dire, l’attrice, che in precedenza non era stata
esonerata dall’obbligo di lavorare, aveva messo fine al contratto di lavoro già
nel luglio 2016, avendo iniziato a lavorare presso il concorrente S__________
SA e avendo comunque abbandonato il posto di lavoro presso di lei; in ogni caso
nell’agosto 2016, dopo aver scoperto di essere incinta, essa non aveva ritenuto
di offrire le sue prestazioni; e oltretutto, a seguito del licenziamento in
tronco del 21 novembre 2016, per altro del tutto giustificato, il rapporto di
lavoro doveva essere considerato concluso almeno da quella data. Il primo giudice
aveva oltretutto sbagliato sia nell’aver riconosciuto determinati importi all’interveniente
principale nonostante costei avesse proposto un’azione di mero accertamento, sia
nel non aver dedotto dalle pretese salariali a favore dell’attrice la posizione
“Autopauschale”.
7. La
convenuta ha innanzitutto rimproverato al Pretore di averla condannata a pagare
varie somme all’interveniente principale nonostante questa avesse proposto
un’azione di accertamento.
Il rilievo è ampiamente
infondato. Il fatto che la domanda di causa possa essere stata formulata in
modo impreciso non pregiudica in effetti la posizione della parte istante se
dalla natura della lite, dalle circostanze del caso e dalla motivazione dell’istanza
risulti comunque in modo chiaro il senso effettivo della domanda e dall’irregolarità
formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (cfr. TF 5A_377/2016 del
9 gennaio 2017 consid. 4.2.3, 5A_775/2018 del 15 aprile 2019 consid. 4.1, 1C_418/2018
del 27 giugno 2019 consid. 2.3). Ed è quello che è avvenuto nella presente
fattispecie. Dalla lettura della motivazione dell’istanza di intervento in lite
a titolo principale, presentata oltretutto da una parte che, avendo provveduto
a versare all’attrice delle indennità di disoccupazione, era legalmente surrogata
nei suoi diritti (art. 29 cpv. 2 LADI), appare in effetti chiaro che l’interveniente
principale, al di là dell’infelice formulazione del petitum da lei
adottata, aveva in realtà inteso far valere una vera e propria pretesa condannatoria,
tanto da aver esplicitamente dichiarato che “la AO 2 ha infatti deciso di
farsi parte attiva ed intervenire nella vertenza in oggetto, rivendicando il
versamento da parte del datore di lavoro e qui convenuta AP 1 della totalità
delle indennità versate a favore della qui attrice AO 1” (cfr. istanza di
intervento in lite a titolo principale p. 2). E la convenuta non è certo stata
pregiudicata nei suoi legittimi interessi, essendo stata in grado di presentare
le proprie osservazioni difensive.
8. Giusta
l'art. 336c cpv. 1 CO, il datore di lavoro, dopo il tempo di prova, non può
disdire il rapporto di lavoro, né allorquando il lavoratore è impedito di
lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili
a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal
secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto
anno di servizio (lett. b), né durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo
il parto della lavoratrice (lett. c). Il cpv. 2 della norma dispone poi che la
disdetta data durante uno di questi periodi è nulla, mentre che, se è data
prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è
sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
Nel caso di specie è pacifico
che il 21 marzo 2016 (doc. F) la convenuta, nel rispetto del termine di
preavviso di 3 mesi, ha disdetto il contratto di lavoro per il 30 giugno 2016.
Parimenti pacifica è la circostanza che l’attrice dal 5 all’8
aprile 2016 è stata inabile al lavoro per malattia e dal
19 maggio 2016 al 24 giugno 2017 ha beneficiato del periodo legale
di protezione per gravidanza e maternità. In tali circostanze, sempre
che non siano nel frattempo intervenute altre circostanze rilevanti (ciò verrà esaminato
nei prossimi tre considerandi), il termine di disdetta, che dopo il 24 giugno
2017 doveva essere prolungato dei 45 giorni di sospensione intervenuti prima
del 30 giugno 2016 (e meglio dei 4 giorni di malattia e degli ulteriori 41
giorni di gravidanza), risulta prorogato al 30 agosto 2017 (art. 336c cpv. 2 e 3
CO;
cfr.
Duc/Subilia,
Commentaire du contrat individuel de travail, p. 446 segg., con numerosi esempi
di calcolo del termine prorogato), e non al 30 settembre 2017, come invece ritenuto
dal giudice di prime cure.
9. La
convenuta non può essere seguita laddove ha preteso che l’attrice avrebbe in
realtà messo fine al contratto di lavoro tra le parti già nel luglio 2016, avendo
iniziato a lavorare presso il concorrente S__________ SA, ciò che imporrebbe di
respingere sia la petizione sia l’istanza di intervento in lite a titolo
principale.
È
ben vero che durante quel mese, l’attrice, che con l’accordo della convenuta (cfr.
doc. 7) stava allora usufruendo delle sue ferie arretrate fino alla scadenza
del termine di disdetta prorogato al 31 luglio 2016 (cfr. consid. 13.1.1), era
logicamente alla ricerca di un’altra occupazione. È però parimenti vero che la
convenuta non ha sufficientemente provato, non potendosi tra l’altro far capo a
testimoni che riportavano quanto riferito loro da terze persone non meglio
indicate, che in quel mese l’attrice abbia trovato lavoro presso il concorrente
S__________ SA. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare
unicamente che l’attrice in quel mese si era recata presso gli uffici di S__________
SA in alcune occasioni (e meglio per alcuni giorni sull’arco di una settimana e
mezzo [cfr. interrogatorio dell’attrice p. 2], rispettivamente per breve
tempo [cfr. testi M__________ S__________ p. 5 e S__________ I__________
p. 6]),
che a quel momento le era stato riservato un posto auto (cfr. doc. 11;
interrogatorio dell’attrice p. 2), che in quelle occasioni aveva avuto modo di
discutere con l’amministratore unico di quella società D__________ C__________
in vista di una sua assunzione quale direttrice (cfr. interrogatorio
dell’attrice p. 2) e che essa, così richiesta e per permettere una verifica
delle sue competenze, aveva allora svolto qualche ora di lavoro a titolo
gratuito (cfr. interrogatorio dell’attrice p. 2; teste S__________ I__________
p. 6). Ma soprattutto, nonostante l’amministratore unico di quella società
possa aver detto a un dipendente che essa doveva subentrare al precedente
direttore (cfr. teste M__________ S__________ p. 5) o possa anche averla
presentata a un altro dipendente quale futura direttrice (cfr. teste S__________
I__________ p. 6), è poi risultato che tra quelle parti non è stato
concretamente concluso alcun contratto né in quel mese né in quelli successivi
(cfr. dichiarazione di D__________ C__________ nel doc. DD; interrogatorio
dell’attrice p. 2; teste G__________ D__________ __________ p. 1 seg.), che
l’attrice non è mai stata pagata per i giorni in cui si era recata presso S__________
SA (cfr. dichiarazione di D__________ C__________ nel doc. DD; interrogatorio
dell’attrice p. 2; teste G__________ D__________ __________ p. 1) e che essa
nemmeno è stata indicata tra i dipendenti della stessa negli atti ufficiali
della società (cfr. teste G__________ D__________ __________ p. 1 seg. e la
relativa documentazione assicurativa, LPP, SUVA, AVS e AF da lui prodotta sub
doc. rich. I°). La società aveva in definitiva optato allora per un altro
candidato (cfr. doc. CC; interrogatorio dell’attrice p. 2; teste S__________ I__________
p. 6) e l’aveva poi assunta solo dal 1° gennaio 2018 (cfr. testi G__________ D__________
__________ p. 2 e S__________ I__________ p. 6; interrogatorio dell’attrice p.
2).
10. È parimenti a torto che la convenuta ha preteso che il
contratto di lavoro tra le parti sarebbe comunque terminato sempre nel luglio
2016, siccome l’attrice avrebbe abbandonato il lavoro ex art. 337d CO, il che
imporrebbe nuovamente di respingere sia la petizione sia l’istanza di
intervento in lite a titolo principale.
Il
fatto che il 28 giugno 2016 (cfr. doc. BB) l’attrice abbia riconsegnato il
telefono portatile, il caricatore e le chiavi degli uffici della convenuta è del
tutto irrilevante sul tema, atteso che la riconsegna faceva in realtà seguito a
una richiesta in tal senso formulata il 24 giugno 2016 dalla controparte (cfr. doc.
AA).
E
la convenuta nemmeno poteva desumere in buona fede l’esistenza di un abbandono
del posto di lavoro dal solo fatto che l’attrice non abbia risposto a una serie
di missive inviatele tra il giugno e l’agosto 2016, segnatamente alla lettera
14 giugno 2016 (doc. 7) con
cui le era stato chiesto di indicare se aveva o meno già trovato un’altra occupazione per il mese
successivo, alla lettera 13 luglio 2016 (doc. 9) con cui le era stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione
nella quale attestava di aver riconsegnato tutti gli eventuali documenti,
prezzi, liste, ecc. di cui era venuta in possesso durante il rapporto di lavoro, alla
lettera 10 agosto 2016 (doc. 23) con cui era stata ribadita quest’ultima richiesta e alla lettera 19 agosto 2016 (doc. 24) con cui, facendo riferimento
a quei due precedenti scritti, era stata nuovamente richiesta di fornire quella
dichiarazione.
11. La
convenuta ha osservato che in ogni caso a seguito del licenziamento in tronco significato
all’attrice il 21 novembre 2016 (doc. 21), a suo dire del tutto giustificato, il
contratto tra le parti era ormai terminato e la controparte non poteva più
pretendere nulla per il periodo successivo. Il rilievo è parzialmente fondato.
La
convenuta ha in sé ragione laddove ha evidenziato che in forza di un
licenziamento in tronco, sia esso giustificato o meno, il rapporto di
lavoro prende senz’altro fine dal momento
della sua notifica alla controparte (cfr. DTF 117 II 270 consid. 3b).
Essa ha pure ragione laddove ha indicato che in
presenza di un licenziamento in tronco giustificato (non così però in presenza
di un licenziamento in tronco ingiustificato) la controparte non può più
pretendere nulla per il periodo successivo. Sennonché, nel caso di specie il licenziamento
in tronco da lei significato il 21 novembre 2016 non può essere assolutamente considerato
giustificato. Confrontato con un giudizio pretorile che aveva ritenuto ingiustificato
quel provvedimento in assenza di prove sufficienti atte a confermare un
coinvolgimento dell’attrice nei fatti a lei allora ascritti (e meglio nella
presunta introduzione, il 2 agosto 2016, nei suoi uffici allo scopo di accedere
alla postazione della collega B__________ L__________ e di appropriarsi di dati
sensibili) e per il grave ritardo con cui quei fatti erano stati sanzionati (la
loro scoperta risalendo al più tardi nel settembre 2016), in questa sede la convenuta,
in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138
III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.1), si è
in effetti limitata a rimandare genericamente sul tema alle argomentazioni da
lei esposte a p. 15 delle sue arringhe finali, nelle quali oltretutto nemmeno
vi era traccia di considerazioni a sostegno della tempestività di quel
licenziamento.
12. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il
contratto di lavoro tra le parti, la cui durata era stata prorogata a seguito
dei due menzionati periodi di sospensione, è terminato il 21 novembre 2016, in
virtù di un licenziamento in tronco ingiustificato da parte della convenuta
(senza il quale il rapporto contrattuale sarebbe giunto a scadenza il 30 agosto
2017).
13. Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il fatto che il contratto
di lavoro sia stato disdetto in via ordinaria e che in seguito il relativo
termine di disdetta sia stato sospeso ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO non
modifica i diritti e gli obblighi delle parti (cfr. TF 4C.259/2003 del 2 aprile 2004 consid. 2.1). Il lavoratore deve fornire la sua prestazione dal
momento che ha recuperato la sua capacità al lavoro e in tal caso il datore di
lavoro rimane tenuto a pagare il salario. Se non esegue la sua prestazione
lavorativa senza essere impedito da un motivo riconosciuto, il lavoratore è in
mora (art. 102 segg. CO) e in tal caso il datore di lavoro può rifiutarsi di
pagare il salario (art. 82 CO). A sua volta, anche il datore di lavoro può però
trovarsi in una situazione di mora. Se impedisce colposamente l’esecuzione del
lavoro oppure si trova in mora nell’accettazione per altri motivi, il datore di
lavoro deve pagare il salario senza che il lavoratore debba ancora fornire la
sua prestazione (art. 324 cpv. 1 CO). La mora del datore di lavoro presuppone
di principio che il lavoratore abbia offerto i suoi servizi. Il lavoratore che
ha appena recuperato la sua capacità al lavoro non può tuttavia essere
rimproverato per non aver offerto i suoi servizi laddove il datore di lavoro l’ha
esonerato dall’obbligo di lavorare fino alla scadenza del termine di disdetta oppure
laddove il datore di lavoro non avrebbe palesemente accettato la prestazione lavorativa
offerta (cfr. DTF 135 III 349 consid. 4.2); non così laddove la gravidanza
annunciata durante il termine di disdetta dalla lavoratrice, precedentemente liberata
dall’obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta oppure fino a una data
determinata, comporta un prolungamento del rapporto di lavoro di più di un
anno, poiché in tal caso il datore di lavoro può desiderare di occupare nuovamente
la dipendente, sicché in tale evenienza la lavoratrice è tenuta ad offrire i
suoi servizi (cfr. TF 4A_464/2018 del 18 aprile 2019 consid.
4.2.1, 4A_587/2020 del 28 maggio 2021 consid. 5.1).
La situazione è tuttavia diversa se il contratto di
lavoro è stato disdetto in tronco. Per l’Alta Corte, il licenziamento in
tronco, anche se dato durante un periodo di protezione dell’art. 336c CO, è in
effetti esclusivamente retto dagli art. 337 segg. CO. Che sia tardivo, giustificato
o ingiustificato, il licenziamento in tronco pone fine al rapporto di lavoro;
l’incapacità ulteriore del lavoratore è priva di incidenza; egli non deve più
offrire i suoi servizi (cfr. TF
4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.4 e 6.1, 4A_35/2017 del 31 maggio
2017 consid. 4.1, 4A_431/2017 del 2 maggio 2018 consid. 5.2 e 5.3).
13.1. Tenuto
conto dei principi giurisprudenziali appena esposti, è ora possibile stabilire
se l’attrice possa o meno pretendere di essere remunerata nei vari periodi
oggetto della causa.
13.1.1.
periodo
1° luglio 2016 - 31 luglio 2016
Il
periodo in questione si estende dal giorno successivo alla scadenza originaria
del termine di disdetta (di cui al doc. F) al momento in cui quest’ultimo
termine è apparentemente giunto a scadenza a seguito dei 4 giorni di malattia occorsi
all’attrice nell’aprile 2016 (art. 336c
cpv. 1 lett. b, cpv. 2 e 3 CO).
Ora,
è incontestabile, e a ben vedere è persino incontestato avendolo per finire ammesso
la stessa convenuta nel suo allegato conclusionale (p. 15 e 20), che in quel
periodo l’attrice, pur non avendo lavorato, debba essere regolarmente
retribuita.
Con
scritto 14 giugno 2016 (doc. 7) la convenuta aveva in effetti comunicato alla
controparte che al 30 giugno 2016 le spettavano
ancora 23.5 giorni di ferie arretrate (in tal senso pure il doc. 6),
aggiungendo che i 21 giorni relativi al mese di luglio le sarebbero stati pagati
qualora per quel mese avesse già trovato un’altra occupazione, rispettivamente
avrebbero dovuto essere da lei usufruiti (con in tal caso l’implicito diritto a
percepire il salario) qualora in quel mese fosse risultata ancora disoccupata.
E nel caso di specie, come si è visto, si era per l’appunto verificata questa
seconda eventualità, poco importando invece se l’attrice non abbia ritenuto di rispondere
a quello scritto.
13.1.2.
periodo
1° agosto 2016 - 16 agosto 2016
Il
periodo in questione si estende dal giorno successivo all’apparente scadenza,
nel frattempo prorogata di un mese a seguito della malattia dell’attrice nell’aprile
2016, del termine di disdetta (di cui doc. F) al momento in cui quella parte ha
comunicato alla convenuta di essere incinta dal 19 maggio 2016.
Anche
in questo caso, l’attrice, pur non avendo prestato la sua attività lavorativa, può
senz’altro pretendere di essere retribuita.
In
base alla giurisprudenza riassunta in precedenza, per poter pretendere una
remunerazione in quel particolare periodo, nel quale le parti non sapevano
invero che il contratto fosse ancora in vigore a seguito della gravidanza
dell’attrice (art. 336c cpv. 1 lett. c e
cpv. 2 CO), quest’ultima
avrebbe in effetti dovuto provare di essere
stata esonerata dall’obbligo di lavorare fino alla scadenza del termine di disdetta, oppure
che, laddove avesse allora offerto la sua prestazione lavorativa, la convenuta
non l’avrebbe palesemente accettata. Ora, alla luce del già menzionato scritto
14 giugno 2016 (doc. 7) con cui essa, riferendosi al periodo di prolungamento
del contratto dal 30 giugno al 31 luglio 2016 a seguito della malattia
dell’attrice, aveva in sostanza comunicato a quest’ultima che in quel periodo,
sempre che il contratto non fosse già terminato per altri motivi, avrebbe
dovuto usufruire dei giorni di ferie
arretrate, si può innanzitutto
ritenere che essa avrebbe verosimilmente agito in modo analogo anche laddove
avesse saputo del prolungamento del contratto dopo il 31 luglio 2016 a seguito
della gravidanza dell’attrice e dunque avrebbe a quel momento imposto a
quest’ultima di usufruire degli ultimi 2.5 giorni di ferie arretrate
pacificamente ancora a suo favore (cfr. doc. 7). Per quanto riguarda i
rimanenti giorni di quel periodo (ma il medesimo discorso varrebbe in ogni caso
anche per i giorni precedenti), come si vedrà qui di seguito, si può senz’altro
ritenere che la convenuta avrebbe palesemente rifiutato un’eventuale offerta
lavorativa dell’attrice.
13.1.3.
periodo
17 agosto 2016 - 21 novembre 2016
Il
periodo in questione si estende dal giorno successivo a quello in cui l’attrice
aveva comunicato alla controparte di essere incinta al momento in cui è stata
licenziata in tronco dalla convenuta.
Anche
in questo caso, l’attrice, pur non avendo prestato la sua attività lavorativa, può
senz’altro pretendere di essere retribuita.
In
base alla giurisprudenza riassunta in precedenza, per poter pretendere una
remunerazione in quel particolare periodo, nel quale il contratto era ancora in
vigore a seguito della gravidanza dell’attrice (art. 336c cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CO), quest’ultima avrebbe in effetti dovuto provare di aver offerto
alla convenuta la sua prestazione lavorativa, a meno che quest’ultima non
avrebbe palesemente rifiutato un’offerta in tal senso. Nel caso concreto si è
per l’appunto verificata quest’ultima eventualità. Al momento in cui era stata
informata della gravidanza dell’attrice, la convenuta riteneva in effetti che
il contratto di lavoro fosse ormai già terminato nel luglio 2016 a seguito dell’assunzione di quest’ultima da parte del
concorrente S__________ SA e comunque dell’abbandono del posto di lavoro da
parte sua (cfr. il suo
scritto 19 agosto 2016 [doc. L], il cui tenore è poi stato da lei ribadito il
successivo 23 settembre 2016 [cfr. doc. O] e ancora il 14 novembre 2016 [cfr.
doc. 15]). Oltretutto, dal 1° luglio 2016 essa aveva già provveduto
ad assumere un nuovo responsabile della
succursale in sostituzione dell’attrice (tanto che nella duplica non aveva contestato l’assunto in tal
senso esposto a p. 3 e 11 della replica; cfr. pure interrogatorio dell’attrice
p. 2 e teste B__________ L__________ p. 2), per cui non era più in grado di attribuirle
un’occupazione analoga a quella svolta sino ad allora, l’unica da lei ragionevolmente
accettabile (e del resto l’unica attività che, a detta della convenuta, sarebbe
stato ipotizzabile affidare a quel momento all’attrice, ossia quella risultante
dal doc. FF, era proprio quella relativa alla “conduzione della filiale __________”).
Ciò conferma chiaramente che, per la convenuta, l’eventualità che l’attrice potesse
nuovamente essere occupata non era in realtà mai stato un tema, neanche al
momento in cui essa aveva comunicato la sua gravidanza, e che anzi nessuno
voleva più rivederla in azienda (cfr. teste B__________ L__________ p. 2).
13.1.4.
periodo
22 novembre 2016 - 30 agosto 2017
Il
periodo in questione si estende dal giorno successivo a quello in cui l’attrice
è stata licenziata in tronco in modo ingiustificato al momento in cui il
termine di disdetta (di cui al doc. F) sarebbe ipoteticamente giunto a scadenza,
se non vi fosse stato un tale provvedimento, a seguito dei due periodi di malattia
e di gravidanza e maternità dell’attrice (art.
337c cpv. 1 CO in relazione con l’art. 336c cpv. 1 lett. b e c, cpv. 2 e 3 CO).
Anche
in quel periodo l’attrice, pur non avendo lavorato, deve essere regolarmente
retribuita. In base alla giurisprudenza riassunta in precedenza, in caso di
licenziamento in tronco ingiustificato da parte del datore di lavoro, il lavoratore non è in effetti più tenuto ad offrire i
suoi servizi, che in concreto, come detto, non sarebbero comunque stati accettati
dalla convenuta.
13.1.5. periodo 1° settembre 2017 - 30 settembre
2017
Per
il periodo in questione, successivo al giorno in cui il termine di disdetta (di
cui al doc. F) sarebbe ipoteticamente giunto a scadenza, se l’attrice non fosse
stata precedentemente licenziata in tronco in modo ingiustificato, a seguito
dei due periodi di malattia e di gravidanza e maternità, l’attrice non ha
ovviamente più diritto ad alcuna retribuzione.
14. Il
rimprovero mosso dalla convenuta al giudice di prime cure di non aver dedotto
dalle pretese salariali a favore dell’attrice la posizione “Autopauschale” deve
infine essere disatteso, quest’argomentazione difensiva essendo stata da lei
addotta per la prima volta, e dunque in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), solo
in questa sede. Oltretutto, con le conclusioni (p. 16), la stessa convenuta
aveva dato atto che le eventuali spettanze a favore dell’attrice avrebbero
dovuto essere calcolate proprio sulla base del suo salario mensile netto di fr.
7'709.35, corrispondente ai
fr. 8'575.- mensili lordi considerati dal Pretore (ritenuto che in quest’ultimo
importo era pacificamente compresa anche la posizione “Autopauschale” di fr.
500.- [cfr. doc. P], mai in precedenza oggetto
di qualsiasi contestazione).
15. Ricapitolando, la convenuta è tenuta a
remunerare l’attrice dal 1° luglio 2016 al 30 agosto 2017, per un importo
complessivo residuo che, in base ai calcoli esposti nella decisione pretorile,
non censurati dalle parti, ammonta a fr. 92'766.40 (lordi).
Avendo in
quel periodo già corrisposto all’attrice delle
indennità di disoccupazione per fr. 44'106.80 (lordi) (cfr. doc. H
dell’interveniente principale), pari a fr. 40'503.35 (netti) (cfr. doc. H
dell’interveniente principale), l’interveniente
principale, che è surrogata nei diritti
di quest’ultima, può pertanto pretendere la condanna dalla convenuta al
pagamento di tale somma, oltre agli interessi al 5% dalla data media del 15 marzo
2017.
Non
avendo la convenuta censurato in questa sede l’implicito assunto pretorile
secondo cui l’attrice, nonostante l’infelice formulazione di parte del suo petitum
conclusionale (volto, come detto, ad ottenere la remunerazione riferita al
periodo di 16 settimane dopo il parto, ossia solo dal 4 marzo al 24 giugno
2017), avesse in realtà inteso postulare anche la remunerazione dell’intero
periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2017, all’attrice vanno attribuiti i
rimanenti fr. 48'659.60 (lordi) oltre interessi al 5% dalla data media del 1° febbraio
2017, ritenuto che il giudizio sul rigetto delle opposizioni ai PE può invece
essere confermato.
16. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere
parzialmente accolto nel senso che
la stessa è condannata a pagare
all’attrice fr. 48'659.60 (lordi) oltre interessi e accessori e all’interveniente
principale fr. 40'503.35 (netti) oltre interessi.
Le
spese giudiziarie delle procedure di primo grado (in realtà attribuite in modo
manifestamente errato) e di seconda istanza seguono la soccombenza delle parti
(art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di prima sede le stesse
sono state calcolate tenendo conto di un valore litigioso di fr. 160'293.45 (lordi) (pari a fr. 154'910.85 netti) per la petizione e di
fr. 46'486.25 per l’istanza di intervento in lite a titolo
principale, mentre che per il procedimento ricorsuale sono invece state
calcolate tenendo conto di un valore litigioso di fr. 50’720.40 (lordi) per la petizione e di fr. 46'486.25 (pari a fr. 50'621.- lordi) per l’istanza di intervento in
lite a titolo principale. Non si attribuiscono tuttavia ripetibili in entrambi
Fatti
i gradi di giudizio all’interveniente principale, che non ha fatto capo a un
rappresentante professionale ma al proprio servizio giuridico (art. 95 cpv. 3
Considerandi
lett. b CPC; TF 5A_741/2018 del 18 gennaio 2019 consid. 9.3) e non ha motivato
la sua domanda di un’adeguata indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
I. L’appello 29 settembre 2021 di AP 1 è
parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 agosto 2021 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, è così
riformata:
1.
La petizione e l’istanza
di intervento in lite a titolo principale sono parzialmente accolte.
§
La convenuta è condannata a pagare all’attrice l’importo di
fr. 48'659.60 (lordi) oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2017.
§§ La convenuta è condannata a pagare all’interveniente
principale l’importo di fr. 40'503.35 (netti) oltre interessi al
5% dal 15 marzo 2017.
2. L’opposizione
interposta al PE n. __________05 dell’UE di Frick è rigettata in via definitiva limitatamente
all’importo di fr.
24'150.- (lordi) oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2016. L’opposizione
interposta al PE n. __________30
dell’UE
di Frick è rigettata in
via definitiva limitatamente all’importo
di fr. 15'281.60 (lordi) oltre interessi al 5% dal 31 dicembre
2016.
3. La
tassa di giustizia di complessivi fr. 6’000.- (comprensiva delle spese di fr.
1'000.- per la procedura di conciliazione) è posta a carico dell’attrice in
ragione di fr. 3'150.-, dell’interveniente
principale in ragione di
fr. 200.- e della convenuta in
ragione di
fr. 2’650.-. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 5’000.- a titolo di
ripetibili parziali.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr.
6'000.-, sono poste a carico dell’attrice appellata in ragione di fr. 150.-, dell’interveniente principale appellata in ragione di fr. 400.- e della convenuta appellante in ragione di fr. 5’450.-. La convenuta appellante rifonderà
all’attrice appellata fr. 2’700.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).