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Decisione

12.2021.151

Mancato pagamento dell'anticipo; decisione di inammissibilità; mezzi di impugnazione

8 novembre 2021Italiano6 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.151

Lugano

8 novembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.11 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 6 maggio

2021 da

RE

1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento di fr. 101'250.-

oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2015;

pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore ha stralciato

dai ruoli con decisione

del 23 agosto 2021 per mancato versamento dell’anticipo;

reclamante l’attrice con reclamo 30 settembre 2021, con cui

ha postulato di annullare

il citato giudizio e di fare ordine al Pretore di riattivare

l’istruzione dell’incarto n.

OR.2021.11, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

tenuto conto che il reclamo non è stato notificato alla convenuta per

una risposta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che con petizione 6

maggio 2021 RE 1 ha convenuto CO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Sud postulandone la condanna al pagamento di fr.

101'250.- oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2015;

che in data 11 maggio

2021 il Pretore ha fissato all’attrice un termine di 30 giorni per procedere al

versamento dell’anticipo delle presumibili spese processuali (art. 98 CPC) pari

a fr. 3’000.-, e successivamente, in data 5 luglio 2021, un ulteriore termine

suppletorio di 10 giorni, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento

non si sarebbe entrati nel merito della procedura;

che essendo scaduto

infruttuosamente anche il suddetto secondo termine, con decisione 23 agosto

2021 il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli, ponendo le spese

processuali di fr. 500.- a carico dell’attrice, pure condannata a versare alla

controparte

fr. 2'225.- a titolo di ripetibili;

che con reclamo 30

settembre 2021 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulandone

l’annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per la continuazione

della procedura;

che il gravame non è

stato notificato alla controparte per una risposta (art. 322 cpv. 1 CPC);

che il versamento

dell’anticipo costituisce un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f

CPC), il cui mancato ossequio comporta un giudizio di irricevibilità da parte

del Pretore (art. 101 cpv. 3 CPC); ciò di principio non comporta l’effetto di

regiudicata o la perdita della pretesa materiale azionata (DTF 140 III 159,

consid. 4.1 e 4.2.2; Rüegg/Rüegg

in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed., n. 3 ad art. 101; Sterchi in: Berner Kommentar ZPO 2012,

Band I, n. 9 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103; Tappy

in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 35 ad art. 101; Suter/von Holzen in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 14-15 ad art. 101);

che la dottrina è concorde nel ritenere che una

decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC non rientra nella

fattispecie prevista dall’art. 103 CPC, ma è piuttosto una decisione finale ai

sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in funzione del

valore litigioso (Tappy, op. cit.,

n. 37 ad art. 101 e n. 14 ad art. 103; Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 1, n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg,

op. cit., n. 3a ad art. 101; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 5 ad art. 103; Sterchi,

op. cit., n. 10 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103);

che avendo il Pretore erroneamente pronunciato uno

stralcio e indicato il reclamo quale mezzo di impugnazione e non essendo la

svista immediatamente riconoscibile da una semplice lettura del testo di legge,

oltretutto per una parte non patrocinata, alla ricorrente non può essere

rimproverata la scelta di un rimedio giuridico errato, né questo (comunque

tempestivo) può essere ritenuto inammissibile;

che tuttavia, il medesimo è manifestamente infondato;

che in effetti la reclamante si limita a osservare

che, a suo modo di vedere, il Pretore non avrebbe potuto limitarsi a impartire

un termine suppletorio e avvertirla delle conseguenze di un mancato pagamento,

bensì avrebbe dovuto interpellarla per chiarire le cause del suo inadempimento

(ovvero l’inabilità lavorativa del suo amministratore unico N__________ R__________),

ritenuto oltretutto che la decisione querelata ha comportato la perdita di ogni

sua pretesa e sarebbe pertanto eccessiva nonché violerebbe il suo diritto di

essere sentita;

che la procedura seguita dal primo giudice è

ossequiosa degli art. 101 e 147 cpv. 3 CPC, né la ricorrente lo contesta;

che in caso di impedimento, spettava a quest’ultima

farsi parte diligente e richiedere al Pretore una proroga o sospensione del

termine, ciò che non ha fatto, per cui il certificato medico prodotto solamente

in questa sede (e peraltro attestante un’inabilità lavorativa solo parziale

dell’AU societario nei mesi di giugno - agosto 2021) non può soccorrerla;

che come già suesposto, in assenza di regiudicata, la

medesima potrà se del caso ripresentare la sua azione nel rispetto di eventuali

termini di prescrizione o perenzione, sui

quali il gravame è del tutto silente;

che in conclusione, il reclamo dev’essere respinto;

che le spese processuali di seconda sede, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 101'250.- (determinante anche ai

fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) e tenuto conto del tema

limitato della presente decisione, sono quantificate in fr. 500.- (art. 2 e 14

LTG) e seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si assegnano ripetibili alla controparte, la

quale non ha dovuto presentare osservazioni;

che non

ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente

giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. Il

reclamo 30 settembre 2021 di RE 1 è respinto, nella misura in cui ricevibile.

§ Di conseguenza, la decisione 23

agosto 2021 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è confermata.

2. Le spese processuali

della procedura di secondo grado, pari a

fr. 500.-, sono a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili né

indennità.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).