12.2021.151
Mancato pagamento dell'anticipo; decisione di inammissibilità; mezzi di impugnazione
8 novembre 2021Italiano6 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.151
Lugano
8 novembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.11 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 6 maggio
2021 da
RE
1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 101'250.-
oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2015;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore ha stralciato
dai ruoli con decisione
del 23 agosto 2021 per mancato versamento dell’anticipo;
reclamante l’attrice con reclamo 30 settembre 2021, con cui
ha postulato di annullare
il citato giudizio e di fare ordine al Pretore di riattivare
l’istruzione dell’incarto n.
OR.2021.11, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
tenuto conto che il reclamo non è stato notificato alla convenuta per
una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che con petizione 6
maggio 2021 RE 1 ha convenuto CO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Sud postulandone la condanna al pagamento di fr.
101'250.- oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2015;
che in data 11 maggio
2021 il Pretore ha fissato all’attrice un termine di 30 giorni per procedere al
versamento dell’anticipo delle presumibili spese processuali (art. 98 CPC) pari
a fr. 3’000.-, e successivamente, in data 5 luglio 2021, un ulteriore termine
suppletorio di 10 giorni, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento
non si sarebbe entrati nel merito della procedura;
che essendo scaduto
infruttuosamente anche il suddetto secondo termine, con decisione 23 agosto
2021 il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli, ponendo le spese
processuali di fr. 500.- a carico dell’attrice, pure condannata a versare alla
controparte
fr. 2'225.- a titolo di ripetibili;
che con reclamo 30
settembre 2021 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulandone
l’annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per la continuazione
della procedura;
che il gravame non è
stato notificato alla controparte per una risposta (art. 322 cpv. 1 CPC);
che il versamento
dell’anticipo costituisce un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f
CPC), il cui mancato ossequio comporta un giudizio di irricevibilità da parte
del Pretore (art. 101 cpv. 3 CPC); ciò di principio non comporta l’effetto di
regiudicata o la perdita della pretesa materiale azionata (DTF 140 III 159,
consid. 4.1 e 4.2.2; Rüegg/Rüegg
in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed., n. 3 ad art. 101; Sterchi in: Berner Kommentar ZPO 2012,
Band I, n. 9 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103; Tappy
in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 35 ad art. 101; Suter/von Holzen in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 14-15 ad art. 101);
che la dottrina è concorde nel ritenere che una
decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC non rientra nella
fattispecie prevista dall’art. 103 CPC, ma è piuttosto una decisione finale ai
sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in funzione del
valore litigioso (Tappy, op. cit.,
n. 37 ad art. 101 e n. 14 ad art. 103; Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 1, n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 3a ad art. 101; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 5 ad art. 103; Sterchi,
op. cit., n. 10 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103);
che avendo il Pretore erroneamente pronunciato uno
stralcio e indicato il reclamo quale mezzo di impugnazione e non essendo la
svista immediatamente riconoscibile da una semplice lettura del testo di legge,
oltretutto per una parte non patrocinata, alla ricorrente non può essere
rimproverata la scelta di un rimedio giuridico errato, né questo (comunque
tempestivo) può essere ritenuto inammissibile;
che tuttavia, il medesimo è manifestamente infondato;
che in effetti la reclamante si limita a osservare
che, a suo modo di vedere, il Pretore non avrebbe potuto limitarsi a impartire
un termine suppletorio e avvertirla delle conseguenze di un mancato pagamento,
bensì avrebbe dovuto interpellarla per chiarire le cause del suo inadempimento
(ovvero l’inabilità lavorativa del suo amministratore unico N__________ R__________),
ritenuto oltretutto che la decisione querelata ha comportato la perdita di ogni
sua pretesa e sarebbe pertanto eccessiva nonché violerebbe il suo diritto di
essere sentita;
che la procedura seguita dal primo giudice è
ossequiosa degli art. 101 e 147 cpv. 3 CPC, né la ricorrente lo contesta;
che in caso di impedimento, spettava a quest’ultima
farsi parte diligente e richiedere al Pretore una proroga o sospensione del
termine, ciò che non ha fatto, per cui il certificato medico prodotto solamente
in questa sede (e peraltro attestante un’inabilità lavorativa solo parziale
dell’AU societario nei mesi di giugno - agosto 2021) non può soccorrerla;
che come già suesposto, in assenza di regiudicata, la
medesima potrà se del caso ripresentare la sua azione nel rispetto di eventuali
termini di prescrizione o perenzione, sui
quali il gravame è del tutto silente;
che in conclusione, il reclamo dev’essere respinto;
che le spese processuali di seconda sede, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 101'250.- (determinante anche ai
fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) e tenuto conto del tema
limitato della presente decisione, sono quantificate in fr. 500.- (art. 2 e 14
LTG) e seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si assegnano ripetibili alla controparte, la
quale non ha dovuto presentare osservazioni;
che non
ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente
giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Il
reclamo 30 settembre 2021 di RE 1 è respinto, nella misura in cui ricevibile.
§ Di conseguenza, la decisione 23
agosto 2021 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è confermata.
2. Le spese processuali
della procedura di secondo grado, pari a
fr. 500.-, sono a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili né
indennità.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).