12.2021.152
Mandato - rendiconto - tutela giurisdizionale nei casi manifesti
20 dicembre 2021Italiano14 min
fatti sono “incontestati” se non sono contestati dal convenuto, mentre i fatti sono “immediatamente
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.152
Lugano
20 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti) - inc. n. SO.2021.2913 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2 - promossa con istanza 18 giugno 2021 da
AO
1
rappr. dall’avv. PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’istante ha
chiesto di condannare il convenuto, oltre
a una multa di fr. 200.- ai sensi dell’art. 292 CP per ogni giorno di ritardo
nell’adempimento, a trasmetterle entro 15 giorni tutta la documentazione
relativa al mandato assunto, in particolare un rapporto dettagliato e completo
delle attività svolte a suo favore per l’assolvimento del mandato, l’insieme
dei documenti e/o file informatici in suo possesso in relazione con la
locazione dell’immobile amministrato, segnatamente il contratto stipulato con i
signori C__________ e H__________ S__________ e i
relativi annessi, il verbale di entrata, la documentazione inerente al deposito
di garanzia e alla polizza responsabilità civile stipulata dall’inquilino, la
notificazione scritta della disdetta, il verbale di uscita, ogni attività di
ricerca di un nuovo inquilino e i dossier di candidature ricevuti in forza del
mandato;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto
con decisione 20 settembre 2021 ha accolto, facendo ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art.
292 CP e di una multa disciplinare di fr. 2’000.- in caso di inadempimento, di trasmettere
entro 15 giorni, a titolo di rendiconto, un rapporto dettagliato e completo
delle attività svolte a favore dell’istante per l’assolvimento del mandato,
corredato da tutti i documenti e/o file informatici in suo possesso - che non fossero
già stati versati agli atti di questa procedura - in relazione alla locazione
dell’immobile amministrato, segnatamente il contratto stipulato con i signori C__________ e H__________ S__________ e i relativi annessi, la documentazione
inerente al deposito di garanzia e alla polizza responsabilità civile stipulata
dall’inquilino, la notificazione scritta della disdetta, il verbale di uscita,
ogni attività di ricerca di un nuovo inquilino e i dossier di candidature
ricevuti in forza del mandato;
appellante il convenuto con
appello 1° ottobre 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l’istanza, in via principale in ordine e in via
subordinata nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni
(recte: risposta) 22 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 6
ottobre 2021 con cui questa Camera ha accolto la domanda del convenuto volta al
conferimento dell’effetto sospensivo all’appello;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 16 luglio 2010 (doc. C) AO 1 ha incaricato la Fiduciaria __________ di occuparsi
della locazione e dell’amministrazione della casa unifamiliare in __________ a __________,
che è poi stata presa in locazione, dal 1° novembre 2010 al 29 settembre 2020,
da C__________ e H__________ S__________.
Il
15 aprile 2021 (doc. F) essa, rimproverando alla controparte un cattivo
adempimento del contratto, segnatamente di non averla informata della fine del
contratto di locazione con i signori S__________ e di non essersi attivamente
adoperata nella ricerca di un nuovo conduttore per la casa unifamiliare, rimasta
sfitta da oltre 6 mesi, ha disdetto il mandato con effetto immediato.
2. Con istanza 18 giugno 2021,
promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC), AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, titolare della Fiduciaria __________ (doc. B), innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna, oltre a una multa ai sensi dell’art. 292
CP di
fr. 200.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a trasmetterle entro 15
giorni tutta la documentazione relativa al mandato assunto, in particolare un
rapporto dettagliato e completo delle attività svolte a suo favore per
l’assolvimento del mandato, l’insieme dei documenti e/o file informatici in suo
possesso in relazione con la locazione dell’immobile amministrato, segnatamente
il contratto stipulato con i signori S__________ e i relativi annessi, il
verbale di entrata, la documentazione inerente al deposito di garanzia e alla
polizza responsabilità civile stipulata dall’inquilino, la notificazione
scritta della disdetta, il verbale di uscita, ogni attività di ricerca di un
nuovo inquilino e i dossier di candidature ricevuti in forza del mandato.
Il convenuto si è
integralmente opposto all’istanza.
3. Con decisione 20
settembre 2021 il Pretore aggiunto ha (sostanzialmente) accolto l’istanza, riformulandola
però nel senso che al convenuto
è stato fatto ordine, con la
comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 2’000.- in
caso di inadempimento, di trasmettere entro 15 giorni, a titolo di rendiconto,
un rapporto dettagliato e completo delle attività svolte a favore dell’istante
per l’assolvimento del mandato, corredato da tutti i documenti e/o file
informatici in suo possesso - che non fossero già stati versati agli atti di
questa procedura - in relazione alla locazione dell’immobile amministrato,
segnatamente il contratto stipulato con i signori S__________ e i relativi
annessi, il verbale di entrata (ancorché menzionato solo nei considerandi), la
documentazione inerente al deposito di garanzia e alla polizza responsabilità
civile stipulata dall’inquilino, la notificazione scritta della disdetta, il
verbale di uscita, ogni attività di ricerca di un nuovo inquilino e i dossier
di candidature ricevuti in forza del mandato; e ha posto le spese
processuali di fr. 800.- a carico del convenuto, obbligato altresì a rifondere
alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.
Egli ha in sostanza
stabilito: che alla luce del contenuto del contratto l’oggetto della pretesa, fondata
sull’art. 400 cpv. 1 CO, era sufficientemente determinato da poter essere tutelato
con la procedura per i casi manifesti; che la situazione giuridica tra le parti
era chiara e liquida; e che il convenuto non aveva addotto alcuna valida
contestazione che potesse inficiare la richiesta dell’istante e non aveva reso
verosimile di avere già trasmesso la documentazione sopra menzionata relativa
al predetto rapporto di locazione o che la pretesa della controparte fosse
abusiva, la gran parte dei suoi motivi di contestazione entrando prematuramente
nel merito di come il mandato era stato svolto ed essendo quindi irrilevanti
nella presente procedura.
4. Con l’appello 1°
ottobre 2021, che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 22 ottobre
2021, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere l’istanza, in via principale in ordine e in via subordinata nel
merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A suo dire, il
mandato tra le parti, per il suo particolare contenuto, non costituiva un
titolo talmente liquido e chiaro da giustificare nell’ambito della procedura
sommaria per i casi manifesti il rendiconto postulato dall’istante, che in ogni
caso non poteva essere ammesso in quanto egli, prima dell’inoltro della causa e
comunque nelle more della stessa (cfr. doc. E, G, L, M, N, O, 2, 4, 5, 6, 7, 8
e 9), aveva già provveduto a trasmettere alla controparte tutta la
documentazione relativa al mandato, oltre alla quale non vi era più nulla da consegnare.
5. Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui
non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se
Fatti
i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione
giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono
date non entra nel merito (cpv. 3).
I
fatti sono “incontestati” se non sono contestati dal convenuto, mentre i fatti sono “immediatamente
comprovabili” quando il loro accertamento non causa ritardo e non richiede
oneri eccessivi, posto che comunque in procedura sommaria le prove vanno di
principio addotte mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC)
e il grado di prova resta quello della prova piena e non della verosimiglianza.
Se la parte convenuta solleva obiezioni e eccezioni motivate e stringenti, che
non possono essere immediatamente smentite e che per loro natura sono
suscettibili di far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti è inapplicabile e la relativa
richiesta, inammissibile (DTF 144 III 462 consid. 3.1; TF 5A_166/2020 del 13
luglio 2021 consid. 2.1).
La situazione giuridica è “chiara” quando l'applicazione della
norma al caso di specie si impone con evidenza in considerazione del testo
legale o sulla base di comprovate dottrina e giurisprudenza. Ciò non è di
regola il caso se l'applicazione di una norma comporta l'esercizio del potere di
apprezzamento da parte del giudice o se il medesimo è chiamato a decidere in
equità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (DTF 144 III 462
consid. 3.1; TF 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1).
6. Nel caso di specie,
come si vedrà, le condizioni affinché l’istante
possa ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria nei casi manifesti
non sono adempiute.
6.1. In
base all’art. 400 cpv. 1 CO, il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è
obbligato a rendere conto del suo operato e a restituire tutto ciò che per
qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. I limiti dell’obbligo
di rendiconto si determinano alla luce della natura del contratto e del
principio della buona fede, ritenuto che il mandatario deve fornire solo le
informazioni che si riferiscono al contratto (Fellmann,
Berner Kommentar, n. 25 ad art. 400 CO;
Considerandi
II CCA 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147).
La dottrina e la giurisprudenza hanno tuttavia già
avuto modo di stabilire che la domanda di rendiconto non può essere accolta se il mandatario
ha già ossequiato alle richieste del mandante (Fellmann,
op. cit., n. 71 e 96 ad art. 400 CO), oppure se la richiesta di quest’ultimo non
poggia su alcun interesse legittimo e appare in particolare vessatoria o
inopportuna, ciò che è segnatamente il caso se egli dispone già delle
informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la
propria documentazione, mentre che invece il mandatario per fornirle andrebbe
incontro alle più grandi difficoltà (Fellmann,
op. cit., n. 78 e 82 ad art. 400 CO; DTF 139 III 49 consid. 4.5.2; TF
4C.206/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 4.3.1; II CCA 4 novembre 2019 inc. n.
12.2018.46/50, 1° marzo 2020 inc. n. 12.2020.43).
6.2
Nel
caso concreto l’istruttoria ha permesso di accertare che l’istante, quando
aveva inoltrato l’istanza volta all’ottenimento di “tutta la documentazione relativa al mandato assunto”
(l’ulteriore menzione nell’istanza di alcune tipologie di documenti che dovevano
rientrare nella richiesta essendo stata formulata solo a titolo esemplificativo
[“in particolare …”]), era già in possesso di diversa documentazione trasmessale
dal convenuto e inerente il mandato, segnatamente - per sua ammissione (cfr.
istanza p. 3 e 7, replica spontanea p. 3, 4 e 5, risposta all’appello p. 4 e 9;
doc. P) - dei conteggi annuali
al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre
2016, al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31
dicembre 2020 e al 30 aprile 2021, in tutti i casi con i relativi allegati (cfr.
pure doc. G, M, N, O, 2 [salvo le prime due pagine, relative alle schede
contabili] e 5), nonché di alcuni
risultati dell’attività di ricerca di un nuovo inquilino (cfr. doc. M e 6).
Stando
così le cose, è innanzitutto incontestabile che una domanda di rendiconto di quel
tenore, avente per oggetto “tutta
la documentazione
relativa
al mandato” oltre che concettualmente errata in virtù di quanto precede, non
risultava essere sufficientemente precisa e dettagliata da poter essere accolta
nell’ambito di una procedura di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti. Nell’ambito di un’azione di
rendiconto i documenti che il mandatario è tenuto a fornire alla controparte
devono in effetti essere chiaramente identificabili e, se ciò non è possibile,
devono almeno essere descritti in modo da poter essere determinati, così da
permettere da un lato al mandatario di conoscere quali documenti sia tenuto a
fornire e dall’altro al giudice dell’esecuzione di stabilire se l’ordine di
consegna impartito sia stato rispettato (TF 4A_686/2014 del 3 giugno 2015
consid. 4.3.2; II CCA 15 settembre 2016 inc. n. 12.2016.3), ciò che non è il
caso per la richiesta in questione, che non aveva (o comunque non aveva solo)
per oggetto documenti ben precisi e definiti o documenti descritti in modo
sufficiente da poter essere determinati oggettivamente dal destinatario del
provvedimento e dal giudice dell’esecuzione (e del resto il giudice di prime
cure aveva ritenuto di dover riformulare il diritto al rendiconto dell’istante
proprio “affinché possa essere reso esecutivo”). Oltretutto l’istante nemmeno
ha sufficientemente provato l’effettiva esistenza di tutti i documenti da lei richiesti
a titolo esemplificativo nell’istanza, segnatamente del verbale di entrata e del verbale di uscita, di cui essa aveva
dapprima dichiarato di ignorare l’allestimento (cfr. istanza p. 6), salvo aver in
seguito sostenuto che “sembrerebbe che non sia stato redatto un verbale di
uscita” (cfr. replica spontanea p. 7).
Ma, soprattutto, quella richiesta neppure avrebbe potuto trovare
accoglimento integrale, in quanto l’istante non aveva fatto distinzione tra la
documentazione relativa al contratto alla quale non avrebbe avuto diritto,
ossia quella che in precedenza le era già stata trasmessa dal convenuto rispettivamente
quella non esistente, e la documentazione che invece avrebbe potuto pretendere,
ossia la rimanente: essendo così confrontati con una fattispecie in cui il
giudice avrebbe dovuto compiere una cernita fra le conclusioni che meritavano
accoglimento e quelle che dovevano essere respinte, l'istanza di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti risultava improponibile anche per questa ragione
(TF 5A_768/2012 del 17 maggio 2013 consid. 4.3, in SJ 2014 I p. 27, 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1 e 3.1.2 con rif.
a DTF 141 III 23 consid. 3.4; II CCA 15 settembre 2016 inc. n.
12.2016.3
e inc. n. 12.2016.58, 1°
dicembre 2016 inc. n. 12.2015.184, secondo cui le conclusioni devono in tal caso poter essere accolte integralmente,
pena la loro irricevibilità).
7.
Ne
discende, in accoglimento dell’appello, che l’istanza di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti in esame è irricevibile.
Le
spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore
litigioso pacificamente stabilito in fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC).
8.
Atteso
che l’appello è stato presentato contro una decisione adottata in procedura
sommaria e che la causa non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza, la presente decisione può essere resa dalla scrivente Camera nella
composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
Rtar
decide:
I. L’appello
1° ottobre 2021 di AP 1
è
accolto e di conseguenza la decisione 20 settembre 2021 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione
2, è così riformata:
1.
L’istanza 18 giugno 2021 è irricevibile.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 800.- sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al
convenuto fr. 1'000.- per ripetibili.
II. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.- sono poste a carico dell’appellata,
che rifonderà all’appellante fr. 700.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).