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Decisione

12.2021.152

Mandato - rendiconto - tutela giurisdizionale nei casi manifesti

20 dicembre 2021Italiano14 min

fatti sono “incontestati” se non sono contestati dal convenuto, mentre i fatti sono “immediatamente

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.152

Lugano

20 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi

manifesti) - inc. n. SO.2021.2913 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2 - promossa con istanza 18 giugno 2021 da

AO

1

rappr. dall’avv. PA 2

contro

AP

1

rappr. dall’avv. PA 1

con cui l’istante ha

chiesto di condannare il convenuto, oltre

a una multa di fr. 200.- ai sensi dell’art. 292 CP per ogni giorno di ritardo

nell’adempimento, a trasmetterle entro 15 giorni tutta la documentazione

relativa al mandato assunto, in particolare un rapporto dettagliato e completo

delle attività svolte a suo favore per l’assolvimento del mandato, l’insieme

dei documenti e/o file informatici in suo possesso in relazione con la

locazione dell’immobile amministrato, segnatamente il contratto stipulato con i

signori C__________ e H__________ S__________ e i

relativi annessi, il verbale di entrata, la documentazione inerente al deposito

di garanzia e alla polizza responsabilità civile stipulata dall’inquilino, la

notificazione scritta della disdetta, il verbale di uscita, ogni attività di

ricerca di un nuovo inquilino e i dossier di candidature ricevuti in forza del

mandato;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto

con decisione 20 settembre 2021 ha accolto, facendo ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art.

292 CP e di una multa disciplinare di fr. 2’000.- in caso di inadempimento, di trasmettere

entro 15 giorni, a titolo di rendiconto, un rapporto dettagliato e completo

delle attività svolte a favore dell’istante per l’assolvimento del mandato,

corredato da tutti i documenti e/o file informatici in suo possesso - che non fossero

già stati versati agli atti di questa procedura - in relazione alla locazione

dell’immobile amministrato, segnatamente il contratto stipulato con i signori C__________ e H__________ S__________ e i relativi annessi, la documentazione

inerente al deposito di garanzia e alla polizza responsabilità civile stipulata

dall’inquilino, la notificazione scritta della disdetta, il verbale di uscita,

ogni attività di ricerca di un nuovo inquilino e i dossier di candidature

ricevuti in forza del mandato;

appellante il convenuto con

appello 1° ottobre 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere l’istanza, in via principale in ordine e in via

subordinata nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni

(recte: risposta) 22 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamata la decisione 6

ottobre 2021 con cui questa Camera ha accolto la domanda del convenuto volta al

conferimento dell’effetto sospensivo all’appello;

letti ed esaminati

gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 16 luglio 2010 (doc. C) AO 1 ha incaricato la Fiduciaria __________ di occuparsi

della locazione e dell’amministrazione della casa unifamiliare in __________ a __________,

che è poi stata presa in locazione, dal 1° novembre 2010 al 29 settembre 2020,

da C__________ e H__________ S__________.

Il

15 aprile 2021 (doc. F) essa, rimproverando alla controparte un cattivo

adempimento del contratto, segnatamente di non averla informata della fine del

contratto di locazione con i signori S__________ e di non essersi attivamente

adoperata nella ricerca di un nuovo conduttore per la casa unifamiliare, rimasta

sfitta da oltre 6 mesi, ha disdetto il mandato con effetto immediato.

2. Con istanza 18 giugno 2021,

promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti

(art. 257 CPC), AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, titolare della Fiduciaria __________ (doc. B), innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna, oltre a una multa ai sensi dell’art. 292

CP di

fr. 200.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a trasmetterle entro 15

giorni tutta la documentazione relativa al mandato assunto, in particolare un

rapporto dettagliato e completo delle attività svolte a suo favore per

l’assolvimento del mandato, l’insieme dei documenti e/o file informatici in suo

possesso in relazione con la locazione dell’immobile amministrato, segnatamente

il contratto stipulato con i signori S__________ e i relativi annessi, il

verbale di entrata, la documentazione inerente al deposito di garanzia e alla

polizza responsabilità civile stipulata dall’inquilino, la notificazione

scritta della disdetta, il verbale di uscita, ogni attività di ricerca di un

nuovo inquilino e i dossier di candidature ricevuti in forza del mandato.

Il convenuto si è

integralmente opposto all’istanza.

3. Con decisione 20

settembre 2021 il Pretore aggiunto ha (sostanzialmente) accolto l’istanza, riformulandola

però nel senso che al convenuto

è stato fatto ordine, con la

comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 2’000.- in

caso di inadempimento, di trasmettere entro 15 giorni, a titolo di rendiconto,

un rapporto dettagliato e completo delle attività svolte a favore dell’istante

per l’assolvimento del mandato, corredato da tutti i documenti e/o file

informatici in suo possesso - che non fossero già stati versati agli atti di

questa procedura - in relazione alla locazione dell’immobile amministrato,

segnatamente il contratto stipulato con i signori S__________ e i relativi

annessi, il verbale di entrata (ancorché menzionato solo nei considerandi), la

documentazione inerente al deposito di garanzia e alla polizza responsabilità

civile stipulata dall’inquilino, la notificazione scritta della disdetta, il

verbale di uscita, ogni attività di ricerca di un nuovo inquilino e i dossier

di candidature ricevuti in forza del mandato; e ha posto le spese

processuali di fr. 800.- a carico del convenuto, obbligato altresì a rifondere

alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.

Egli ha in sostanza

stabilito: che alla luce del contenuto del contratto l’oggetto della pretesa, fondata

sull’art. 400 cpv. 1 CO, era sufficientemente determinato da poter essere tutelato

con la procedura per i casi manifesti; che la situazione giuridica tra le parti

era chiara e liquida; e che il convenuto non aveva addotto alcuna valida

contestazione che potesse inficiare la richiesta dell’istante e non aveva reso

verosimile di avere già trasmesso la documentazione sopra menzionata relativa

al predetto rapporto di locazione o che la pretesa della controparte fosse

abusiva, la gran parte dei suoi motivi di contestazione entrando prematuramente

nel merito di come il mandato era stato svolto ed essendo quindi irrilevanti

nella presente procedura.

4. Con l’appello 1°

ottobre 2021, che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 22 ottobre

2021, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di

respingere l’istanza, in via principale in ordine e in via subordinata nel

merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

A suo dire, il

mandato tra le parti, per il suo particolare contenuto, non costituiva un

titolo talmente liquido e chiaro da giustificare nell’ambito della procedura

sommaria per i casi manifesti il rendiconto postulato dall’istante, che in ogni

caso non poteva essere ammesso in quanto egli, prima dell’inoltro della causa e

comunque nelle more della stessa (cfr. doc. E, G, L, M, N, O, 2, 4, 5, 6, 7, 8

e 9), aveva già provveduto a trasmettere alla controparte tutta la

documentazione relativa al mandato, oltre alla quale non vi era più nulla da consegnare.

5. Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui

non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se

Fatti

i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione

giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono

date non entra nel merito (cpv. 3).

I

fatti sono “incontestati” se non sono contestati dal convenuto, mentre i fatti sono “immediatamente

comprovabili” quando il loro accertamento non causa ritardo e non richiede

oneri eccessivi, posto che comunque in procedura sommaria le prove vanno di

principio addotte mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC)

e il grado di prova resta quello della prova piena e non della verosimiglianza.

Se la parte convenuta solleva obiezioni e eccezioni motivate e stringenti, che

non possono essere immediatamente smentite e che per loro natura sono

suscettibili di far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti è inapplicabile e la relativa

richiesta, inammissibile (DTF 144 III 462 consid. 3.1; TF 5A_166/2020 del 13

luglio 2021 consid. 2.1).

La situazione giuridica è “chiara” quando l'applicazione della

norma al caso di specie si impone con evidenza in considerazione del testo

legale o sulla base di comprovate dottrina e giurisprudenza. Ciò non è di

regola il caso se l'applicazione di una norma comporta l'esercizio del potere di

apprezzamento da parte del giudice o se il medesimo è chiamato a decidere in

equità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (DTF 144 III 462

consid. 3.1; TF 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1).

6. Nel caso di specie,

come si vedrà, le condizioni affinché l’istante

possa ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria nei casi manifesti

non sono adempiute.

6.1. In

base all’art. 400 cpv. 1 CO, il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è

obbligato a rendere conto del suo operato e a restituire tutto ciò che per

qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. I limiti dell’obbligo

di rendiconto si determinano alla luce della natura del contratto e del

principio della buona fede, ritenuto che il mandatario deve fornire solo le

informazioni che si riferiscono al contratto (Fellmann,

Berner Kommentar, n. 25 ad art. 400 CO;

Considerandi

II CCA 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147).

La dottrina e la giurisprudenza hanno tuttavia già

avuto modo di stabilire che la domanda di rendiconto non può essere accolta se il mandatario

ha già ossequiato alle richieste del mandante (Fellmann,

op. cit., n. 71 e 96 ad art. 400 CO), oppure se la richiesta di quest’ultimo non

poggia su alcun interesse legittimo e appare in particolare vessatoria o

inopportuna, ciò che è segnatamente il caso se egli dispone già delle

informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la

propria documentazione, mentre che invece il mandatario per fornirle andrebbe

incontro alle più grandi difficoltà (Fellmann,

op. cit., n. 78 e 82 ad art. 400 CO; DTF 139 III 49 consid. 4.5.2; TF

4C.206/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 4.3.1; II CCA 4 novembre 2019 inc. n.

12.2018.46/50, 1° marzo 2020 inc. n. 12.2020.43).

6.2

Nel

caso concreto l’istruttoria ha permesso di accertare che l’istante, quando

aveva inoltrato l’istanza volta all’ottenimento di “tutta la documentazione relativa al mandato assunto”

(l’ulteriore menzione nell’istanza di alcune tipologie di documenti che dovevano

rientrare nella richiesta essendo stata formulata solo a titolo esemplificativo

[“in particolare …”]), era già in possesso di diversa documentazione trasmessale

dal convenuto e inerente il mandato, segnatamente - per sua ammissione (cfr.

istanza p. 3 e 7, replica spontanea p. 3, 4 e 5, risposta all’appello p. 4 e 9;

doc. P) - dei conteggi annuali

al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre

2016, al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31

dicembre 2020 e al 30 aprile 2021, in tutti i casi con i relativi allegati (cfr.

pure doc. G, M, N, O, 2 [salvo le prime due pagine, relative alle schede

contabili] e 5), nonché di alcuni

risultati dell’attività di ricerca di un nuovo inquilino (cfr. doc. M e 6).

Stando

così le cose, è innanzitutto incontestabile che una domanda di rendiconto di quel

tenore, avente per oggetto “tutta

la documentazione

relativa

al mandato” oltre che concettualmente errata in virtù di quanto precede, non

risultava essere sufficientemente precisa e dettagliata da poter essere accolta

nell’ambito di una procedura di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti. Nell’ambito di un’azione di

rendiconto i documenti che il mandatario è tenuto a fornire alla controparte

devono in effetti essere chiaramente identificabili e, se ciò non è possibile,

devono almeno essere descritti in modo da poter essere determinati, così da

permettere da un lato al mandatario di conoscere quali documenti sia tenuto a

fornire e dall’altro al giudice dell’esecuzione di stabilire se l’ordine di

consegna impartito sia stato rispettato (TF 4A_686/2014 del 3 giugno 2015

consid. 4.3.2; II CCA 15 settembre 2016 inc. n. 12.2016.3), ciò che non è il

caso per la richiesta in questione, che non aveva (o comunque non aveva solo)

per oggetto documenti ben precisi e definiti o documenti descritti in modo

sufficiente da poter essere determinati oggettivamente dal destinatario del

provvedimento e dal giudice dell’esecuzione (e del resto il giudice di prime

cure aveva ritenuto di dover riformulare il diritto al rendiconto dell’istante

proprio “affinché possa essere reso esecutivo”). Oltretutto l’istante nemmeno

ha sufficientemente provato l’effettiva esistenza di tutti i documenti da lei richiesti

a titolo esemplificativo nell’istanza, segnatamente del verbale di entrata e del verbale di uscita, di cui essa aveva

dapprima dichiarato di ignorare l’allestimento (cfr. istanza p. 6), salvo aver in

seguito sostenuto che “sembrerebbe che non sia stato redatto un verbale di

uscita” (cfr. replica spontanea p. 7).

Ma, soprattutto, quella richiesta neppure avrebbe potuto trovare

accoglimento integrale, in quanto l’istante non aveva fatto distinzione tra la

documentazione relativa al contratto alla quale non avrebbe avuto diritto,

ossia quella che in precedenza le era già stata trasmessa dal convenuto rispettivamente

quella non esistente, e la documentazione che invece avrebbe potuto pretendere,

ossia la rimanente: essendo così confrontati con una fattispecie in cui il

giudice avrebbe dovuto compiere una cernita fra le conclusioni che meritavano

accoglimento e quelle che dovevano essere respinte, l'istanza di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti risultava improponibile anche per questa ragione

(TF 5A_768/2012 del 17 maggio 2013 consid. 4.3, in SJ 2014 I p. 27, 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1 e 3.1.2 con rif.

a DTF 141 III 23 consid. 3.4; II CCA 15 settembre 2016 inc. n.

12.2016.3

e inc. n. 12.2016.58, 1°

dicembre 2016 inc. n. 12.2015.184, secondo cui le conclusioni devono in tal caso poter essere accolte integralmente,

pena la loro irricevibilità).

7.

Ne

discende, in accoglimento dell’appello, che l’istanza di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti in esame è irricevibile.

Le

spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore

litigioso pacificamente stabilito in fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC).

8.

Atteso

che l’appello è stato presentato contro una decisione adottata in procedura

sommaria e che la causa non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza, la presente decisione può essere resa dalla scrivente Camera nella

composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

Rtar

decide:

I. L’appello

1° ottobre 2021 di AP 1

è

accolto e di conseguenza la decisione 20 settembre 2021 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione

2, è così riformata:

1.

L’istanza 18 giugno 2021 è irricevibile.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 800.- sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al

convenuto fr. 1'000.- per ripetibili.

II. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.- sono poste a carico dell’appellata,

che rifonderà all’appellante fr. 700.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).